Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Schema di Decreto legislativo correttivo dei D.Lgs nn. 7 e 8 del 2014 - Schema D.Lgs. n. 277 (Revisione delle strutture, dell'organizzazione e del personale militare)
Riferimenti:
SCH.DEC 277/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 278
Data: 09/03/2016
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE ARMATE   DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI
DL 2014 0007   DL 2014 0008
EDIFICI ED IMPIANTI MILITARI   PERSONALE GRADI E ORGANIZZAZIONE MILITARE
PERSONALE MILITARE     
Organi della Camera: IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Schema di Decreto legislativo

correttivo dei
D.Lgs. nn. 7 e 8 del 2014

Schema D.Lgs. n. 277

 

(Revisione delle strutture,
dell’organizzazione e del personale militare)

 

(Legge n. 244/2012)

 

 

 

 

 

 

n. 278

 

 

 

9 marzo 2016

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 06 67604172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: DI0386.docx


INDICE

 

 

 

Schede di lettura

Presupposti normativi 3

§  La legge n. 244 del 2012  4

§  I principi e i criteri direttivi della legge delega  5

Lo schema di decreto legislativo A.G. 277  11

§  Sintesi del contenuto  11

Testo a fronte

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 14 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, Disposizioni n materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014).

 

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la “delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”. Il richiamato articolo 2, in particolare, ha previsto una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo deve essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (26 febbraio 2014).

A sua volta, il decreto legislativo n. 8 è stato adottato in attuazione  dell'articolo 3 della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico tale articolo ha previsto una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) da attuare entro l'anno 2024 e una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024.

Si tratta, quindi, di un intervento riduttivo che nel primo triennio è già definito secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge c.d. spending review (6 luglio 2012, n. 95) che ha disposto una riduzione complessiva, in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione organica del personale militare da conseguire entro il 1° gennaio 2016 e, con riferimento al personale civile, una riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale..

I decreti legislativi nn. 7 e 8 sono entrati in vigore il 26 febbraio 2014[1].

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi (26 febbraio 2014) il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

La legge n. 244 del 2012

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.

 

Come sopra ricordato la delega è stata esercitata nella corrente legislatura attraverso i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, entrati in vigore il 26 febbraio 2014.

 

In sintesi, la legge n. 244 del 2014 ha individuato i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:

 

Ø  l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

Ø  le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

Ø  le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3).

 

In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:

 

1)     una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. (Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014, ovvero il 26 febbraio 2014).

2)     una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla originaria previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016), da attuare entro l’anno 2024;

3)     una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024;

4)     il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento.

I principi e i criteri direttivi della legge delega

La revisione in senso riduttivo  dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa

L’articolo 2 della legge n. 244 del 2012 ha dettato i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.

 

Nello specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice dell’ordinamento militare e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative attribuzioni.

 

A sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) ha previsto  l’adozione di interventi di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento.

 

Come più volte ricordato tali interventi sono finalizzati a conseguire una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in misura non inferiore al 30 per cento del loro attuale assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014

 

Nello specifico, la lettera in esame ha individuato i seguenti specifici interventi di razionalizzazione, riguardanti:

 

a)     l’area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

 

b)     l’assetto organizzativo del Ministero della difesa:

 

c)     il comando operativo di vertice interforze (COI);

d)     la struttura logistica di sostegno;

e)     la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare.

f)       il settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;

g)     le procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;

h)     le strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa;

i)       l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.

 

Da ultimo, l’articolo in esame ha previsto:

 

Ø  la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;

Ø  la razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa.

 

La revisione delle dotazioni organiche del personale militare

A sua volta il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2012 ha dettato  numerosi principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale militare.

 

 

Al riguardo, il Governo ha previsto precisa che:

 

Ø  entro l’anno 2024[2] dovrà essere effettuata una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare);

Ø   entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali generali e ammiragli[3]:

Ø  entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani di vascello.

 

In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (lettera n) sono:

 

Ø  il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede, inoltre, il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione (lettera e)).

Ø  l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale (lettera m));

Ø  forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali (lettera m));

Ø  la revisione della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali, di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

In relazione alle sopra richiamate misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio direttivo enunciato alla successiva lettera o) precisa che ai fini della predisposizione del richiamato piano di programmazione scorrevole, tali interventi dovranno essere:

 

Ø  correlati alle misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

Ø  informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.

 

Nell’ambito del richiamato piano, secondo quanto previsto dalla successiva lettera p), dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del servizio.

Ulteriori principi e criteri direttivi di per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle lettere da c), d), f), h).

 

In particolare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)). 

 

La lettera f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA, destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile.

 

La lettera h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì, previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.

 

Ulteriori criteri direttivi riguardano, da ultimo:

 

Ø  la previsione, nell’ambito delle risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio direttivo, la lettera i) precisa che lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;

 

Ø  il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (lettera l).

 

La revisione delle dotazioni organiche del personale civile 

Da ultimo, il comma 2 dell’articolo 3 ha posto l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[4], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

In relazione ai citati obiettivi le misure previste dalla legge (lett. d) sono:

Ø  la mobilità interna;

Ø  la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Ø  il ricorso a forme di lavoro a distanza;

Ø  Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale civile di cui all'art. 3, comma 2, si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale (lett. b); la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).

 

Si segnala, da ultimo, che il criterio direttivo di cui alla lettera e) affida al Governo il compito di adottare interventi normativi finalizzati a semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in esame.

 


Lo schema di decreto legislativo A.G. 277

Sintesi del contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame reca una serie di modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014,  adottati dal Governo in attuazione della legge n. 244 del 2012, recante per l’appunto la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Il provvedimento è strutturato in due diversi capi rispettivamente riferiti al decreto legislativo n.7 e al decreto legislativo n. 8  per complessivi 14 articoli.

Lo schema di decreto in esame reca, inoltre, una serie di allegati.

 

Modifiche al decreto legislativo n. 7 del 2014

Per quanto concerne le modifiche prevista dal Capo I dello schema di decreto legislativo in esame, il Governo, sia nella relazione illustrativa del provvedimento, sia nella relazione tecnica, sottolinea la marginalità delle integrazioni e delle correzioni che si intendono apportare.

In particolare si sottolinea,  sia il numero limitato di novelle agli articoli  da 2188-bis a 2188-quinquies del Codice, concernenti il programma di  rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle forze armate, sia l’ambito soggettivo di applicazione delle richiamate modifiche riguardanti, principalmente  l’Esercito.

 

Il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, ha introdotto, fra l'altro, nel Codice dell'ordinamento militare, gli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies, che prevedono e disciplinano un programma sessennale di revisione in  senso riduttivo deglì assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (Comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),della legge di delega n. 244 del 2012.

 

A questo riguardo, si osserva, infatti che:

 

Ø  la marina militare ha integralmente confermato  gli interventi di riduzione riguardanti tale Forza armata e contemplati dall’articolo 2188-quater del Codice non proponendo ai medesimi  alcuna modifica o integrazione;

Ø  l’Aeronautica militare  si è limitata a prorogare di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza  e ad aggiungere fra le riconfigurazioni  di cui all’articolo 2188-quater comma 1, lettera b), quella del Poligono di Salto di Quirra e con essa la razionalizzazione  della struttura  e degli organici.

In relazione alla richiamata proroga, la relazione illustrativa precisa che la medesima si è resa necessaria in ragione della necessità di trasferire le capacità ETS (Electronic Warfare Tactical Suppression) ) in altro sedime vicino, trasferimento non realizzabile entro il 31 dicembre 2015 per il mancato completamento dei lavori di adeguamento delle infrastrutture destinate ad ospitare i complessi sistemi operativi dedicati a tale capacità, connesso al mancato afflusso delle risorse finanziarie all’uopo programmate.

 

Per quanto concerne, invece, le modifiche di interesse per l’Esercito, la relazione illustrativa specifica che le medesime sono funzionali ad una maggiore e migliore razionalizzazione degli assetti in quanto volte a prevedere ulteriori  riconfigurazioni rispetto  al programma originario  che a sua volta già superava la soglia minima di riduzione del 30% prevista dalla legge delega n. 244 del 2012. Inoltre, con riferimento alla realizzazione di 3 nuove strutture territoriali intermedie multifunzionali, che saranno denominate “COINT” (Comandi interregionali), il Governo, nella richiamata relazione illustrativa, osserva che tali  strutture non daranno vita a nuovi comandi in quanto si collocheranno in luogo di strutture di comando e infrastrutture già esistenti a Bolzano (COINT 3) Padova (COINT 1) e Napoli (COINT 2).

 

Come precisato nella relazione illustrativa, la realizzazione di strutture territoriali intermedie multifunzionali nasce dalla positiva esperienza registrata dal Comando delle Forze di difesa nord che ha prodotto “ottimi ritorni in termini di efficienza, poiché ha consentito di assicurare una più ampia ed auspicabile visione d’insieme, con riferimento a tutte le funzioni assegnate anche e soprattutto a vantaggio di una forte unitarietà di comando sulle vaste aree di territorio di pertinenza, con riferimento a settori di intervento diversi ma interconnessi, quali sono quelli operativo, territoriale e infrastrutturale”. Inoltre, rileva il Governo nella relazione illustrativa l’adozione generalizzata di tale architettura strutturale consente il superamento dell’attuale modello c.d. per “filiere” e riunisce anche geograficamente, sotto un'unica cabina di regia rappresentata dal Comando del COINT, i diversi comparti della Forza armata, conferendo nel contempo ad un unico Comandante

le risorse e le capacità per gestire in maniera sinergica e con visione unitaria le problematiche in tutti i diversi settori di competenza. Infine, attraverso la realizzazione dei COINT è possibile eliminare pressoché definitivamente le filiere dei Comandi (di vertice e intermedi) nelle Aree territoriali e delle infrastrutture. 

 

Nello specifico, attraverso talune novelle all’articolo 2188- bis del Codice, l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame prevede:

 

Ø  il rinvio, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2016, della soppressione del Comando 2° FOD in San Giorgio a Cremano (NA).

 

Come precisato nella relazione illustrativa, il  differimento del termine è volto a consentire il passaggio di tutte le funzioni al riconfigurato Comando Forze di Difesa Interregionale Sud, che a sua volta, sarà riconfigurato in 2° Comando Interregionale dell’Esercito 2° COINT. Questa scansione temporale assicurerà anche il graduale passaggio al 2° COINT delle competenze e responsabilità nei settori operativo – mediante la riconfigurazione del Comando della Divisione Acqui – e infrastrutturale , in vista della definitiva soppressione del Comando infrastrutture Sud e Centro;

 

Ø  la riconfigurazione e non più soppressione del Comando Supporti in  Verona;

 

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che tale riconfigurazione ha carattere riduttivo. Il comando sarà riconfigurato in  comando delle forze operative  terrestri di supporto.

 

Ø  la riconfigurazione del Comando Regione Militare Nord in Torino, entro il 31 marzo 2016, in Comando Militare Esercito Piemonte con contestuale abbassamento di rango e transito di parte delle attribuzioni - quelle attinenti al Piemonte - al Comando intermedio  multifunzione con sede a Bolzano;

 

Ø  la riconfigurazione  dei Comandi Militari Autonomi Sardegna e Sicilia, in Comandi Militare Esercito,  con contestuale riduzione del rango.  Entro il 31 dicembre 2018  i richiamati Comandi acquisiranno anche le funzioni dei Centri Documentali di Cagliari e Palermo che, pertanto, saranno definitivamente soppressi;

Ø  la riconfigurazione entro il 31 marzo 2016 dell’Istituto Geografico Militare  in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.

 

Come sopra ricordato attraverso una novella all’articolo 2188-bis del Codice, lo schema di decreto in esame prevede poi la realizzazione di tre nuovi Comandi interregionali multifunzionali compresa la riconfigurazione del Comando Forze di Difesa interregionale del Nord.

 

In particolare:

 

1.     il Comando Forze di  Difesa Interregionale NORD, entro il 31 marzo 2016, sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e  multifunzione,  in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;

 

2.     il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 marzo 2016, sarà ridenominato e riconfigurato come e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e  multifunzione in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative; anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;

 

 

3.     il Comando Forze di  Difesa Interregionale SUD entro il 31 marzo 2016 sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e  multifunzione,  in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative.

Infine, sempre con riferimento alle riorganizzazioni dell’Area operativa dell’esercito, lo schema di decreto in esame, nel confermare la ridislocazione e riconfigurazione a Roma, a partire dal  31 dicembre 2018 del COMFOTER, ne modifica la denominazione in COMFOTER COE –  Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito – quale responsabile delle attività di indirizzo e dell’approntamento dei Comandi e delle unità operative nonché della condotta delle operazioni delegate alla Forza armata. 

 

Da ultimo, l’articolo 1 reca disposizioni finalizzate a rendere più efficienti le procedure per la gestione degli immobili in un'ottica di valorizzazione, dismissione e permuta. Le norme prevedono in sostanza la trasformazione in biennale del termine, oggi annuale, per l'adozione del decreto di gestione degli alloggi; il riconoscimento del diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio a tutti i conduttori, con la sola esclusione di quelli proprietari di altra abitazione nella provincia; la possibilità, per il personale della Difesa, di partecipare agli incanti a prescindere dalla titolarità di altro alloggio nella provincia; il riconoscimento al concessionario di uno sconto sul prezzo d'acquisto, corrispondente al valore degli investimenti effettuati, nell'ipotesi della concessione di valorizzazione.

 

Modifiche al decreto legislativo n. 8 del 2014

Il Capo II dello schema di decreto legislativo in esame, comprensivo degli articoli da 2 a 14, reca modifiche al decreto legislativo n. 8 del 2014 concernente “disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione”.

 

 In sintesi le novelle proposte riguardano:

 

Ø  interventi normativi di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli ufficiali e l’unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare nel Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità - genio navale, armi navali e infrastrutture - (articoli 2 e 3);

Ø  la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 4) ;

Ø  l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare  e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 5);

Ø  disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 6);

Ø  la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri (articolo 7);

Ø  disposizioni transitorie in materia di reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (articolo 8);

Ø  la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento dei graduati e militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 9);

Ø  disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare (articolo 10);

Ø  disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa (articolo 11);

Ø  disposizioni in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile (articolo 12);

Ø  modifiche formali (articolo 13);

Ø  razionalizzazione delle procedure di nomina dei vertici militari (articolo 14)

 

Nello specifico l’articolo 2 dello schema di decreto in esame, attraverso una serie di novelle agli articoli da 118 a 121, 130, 812, 926, 1015, 1043, 10722-bis e 1264 del Codice e attraverso l’inserimento nel medesimo Codice del  nuovo articoli 833 –quater, disciplina l’unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell’l’istituendo Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità, genio navale, armi navali e infrastrutture.

 

A sua volta il nuovo articolo 833-quater detta disposizioni per consentire il transito a domanda nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, di ufficiali dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della medesima Forza armata che risultino in possesso dei necessari titoli di studio e qualificazioni professionali, disciplinando le modalità di inquadramento attraverso il rinvio a quanto previsto dall’articolo 797 del Codice in materia di transito tra ruoli.

 Conseguentemente la lettera o) dell’articolo 2 dello schema di decreto novella la Tabella II allegata al Codice, relativa alla Marina militare, allo scopo di sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  i Quadri II e VIII, attualmente riferiti rispettivamente al ruolo normale e al ruolo speciale degli ufficiali del Corpo del genio navale, con i nuovi corrispondenti Quadri, suddivisi per specialità, riferiti al Corpo del genio della Marina.

Sono, infine,  abrogati i Quadri II e IX, riferiti al Corpo delle armi navali, e contestualmente si sostituiscono  i Quadri I e VII, riferiti, rispettivamente, al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

 

Il successivo articolo 3 dello schema di decreto in esame reca  alcuni interventi normativi di natura transitoria, funzionali alla realizzazione nell’istituendo Corpo del genio della Marina.

 

In relazione all’unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell’istituendo Corpo del genio della Marina, la relazione illustrativa precisa che dalla medesima deriva un risparmio in termini di personale pari complessivamente a 251 unità organiche, tutte destinate, ad invarianza di spesa, all’adeguamento delle consistenze del Corpo di stato maggiore.

 

 

L’articolo 4 interviene sulla disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e sulla formazione del personale delle Forze armate con particolare riferimento alla alla  devoluzione di posti ad altre categorie di riservatari, al collocamenti in congedo di frequentatori dei corsi formativi iniziali per inidoneità militare e/o professionale, ai periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, agli obblighi di ferma, al calcolo delle aliquote di ufficiali dell’Arma dei carabinieri da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), all’ anzianità da attribuire agli ufficiali dei ruoli normali al termine dei corsi formativi iniziali, al transito degli ufficiali dell’Aeronautica in congedo ad altri ruoli, ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alla gestione dei sottoufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze annate non più tecnicamente idonei.

 

In particolare, la lettera a) novella l’articolo 643 del codice stabilendo il principio generale in base al quale nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale delle Forze armate la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori di precedenti concorsi può essere esercitata solo secondo le modalità e nei limiti definiti dalla disciplina speciale recata dal medesimo Codice, ivi incluso lo stesso articolo 643.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 643 del Codice, l'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.  Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del Codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.

 

A sua volta la successiva lettera b) novella il comma 3 dell’articolo 649 del Codice, concernente la disciplina relativa alla devoluzione al personale militare in servizio dei posti  per l’accesso nelle accademie militari attualmente riservati agli allievi delle scuole militari e da questi ultimi non ricoperti.

In particolare, si prevede che i posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengano ricoperti possano essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.

 

Le successive lettere c) e d) intervengono, rispettivamente, sugli articoli  686 e 724 del Codice, al fine di:

 

1.     ridurre da due a uno il numero minimo degli ufficiali superiori medici componenti delle commissioni sanitarie che valutano l’idoneità psicofisica dei concorrenti per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, nelle due ipotesi di accesso tramite concorso pubblico e tramite concorso interno;

2.     prevedere un vincolo di ferma di dodici anni per gli ufficiali in servizio permanente della Marina militare ammessi a frequentare a carico dell’Amministrazione attività formative nel settore idrooceanografico.

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, scopo della disposizione è quella di garantire un’adeguata valorizzazione dell’investimento effettuato in termini di risorse umane.

 

 Le successive lettere da e) a h) e le lettere l), m) e n) dell’articolo 4 intervengono a loro sugli articoli 726, 727, 728, 730, 732, 733 e 735 del Codice, al fine di prevedere che gli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri frequentatori dei corsi applicativi nell’ambito dell’iter formativo iniziale siano posti in congedo qualora non valutati idonei sotto il profilo dell’attitudine militare (per l’Esercito), dell’attitudine professionale (per la Marina) e dell’attitudine militare e professionale (per l’Aeronautica e per l’Arma dei carabinieri).

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa i soggetti interessati dalle disposizioni in esame, a differenza dei colleghi che non superano i predetti corsi per altre cause, non possono fare domanda di transito nei ruoli speciali e non devono ultimare la ferma contratta quali ufficiali di complemento, ma sono collocati direttamente in congedo.

 

A sua volta la lettera i), sempre del medesimo articolo 4, introduce il nuovo comma 5-bis dell’articolo 731 al fine di prevedere l’iscrizione  in ruolo, - dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi -, degli ufficiali  che non abbiano superato l’anno di corso perché non idonei in attitudine militare  e professionale. 

 

 Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che la novella proposta  consente  la rideterminazione  dell’anzianità relativa ai sottotenenti  dei ruoli normali  non alla sessione  in cui vengono superati  gli esami  dell’ultimo  anno del corso  di laurea  ma alla sessione  in cui si consegue il titolo accademico.

 

Interviene sull’articolo 742 del Codice, la lettera o) dell’articolo 4 al fine di prevedere per gli allievi ufficiali in ferma prefissata l’innalzamento del periodo minimo di lezioni da frequentare (da 1/3 a 2/3) per il superamento del corso formativo iniziale.

 

Interviene, a sua volta, sull’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri la  lettera p) dell’articolo 4. Tale disposizione, novellando l’articolo 907 del Codice, scomputa,  ai fini della determinazione del numero dei collocamenti in aspettativa per riduzione quadri, il contingente degli ufficiali di grado dirigenziale dei ruoli speciale e tecnico logistico dell’Arma dei carabinieri in servizio presso organismi internazionali.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale meccanismo è già operativo presso le altre forze armate.

 

Le successive lettere q) ed r) novellano gli articoli  935 e 984 del Codice al fine di:

Ø  aggiornare l’elenco delle cause di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali;

 si prevede, infatti, quale causa di cessazione dal servizio permanente l’accertata non idoneità in attitudine militare per l’Esercito e l’Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l’Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.

 

Ø  consentire agli ufficiali in congedo dell’Aeronautica di transitare a domanda, previa determinazione ministeriale, in altro ruolo o corpo della medesima Forza armata, tranne che nel ruolo naviganti.

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che attualmente  le disposizioni risultano molto limitative, a fronte di numerosi militari che dopo il congedo conseguono una laurea specialistica e che, in virtù dei nuovi titoli acquisiti, potrebbero essere richiamati, all’occorrenza, per prestare attività professionali pregiate in settori di attività (ad esempio il settore sanitario) diversi da quelli propri del ruolo nel quale erano originariamente collocati.

 

Intervengono,  a loro volta, sui termini del procedimento disciplinare di stato e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale le successive lettere s) e t) e u).

 

In particolare, la lettera s) dello schema di decreto in esame interviene sull’articolo 1392 del Codice, concernente i termini di avvio del procedimento disciplinare di stato discendente da giudizio penale, precisando che tale disposizione non si applica nel caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente.

 

A sua volta la successiva modifica prevista dalla lettera t) è  volta ad adeguare la normativa concernente i  rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate alle nuove disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede ora l’applicazione, anche per il personale delle Forze armate, della disciplina prevista dall’articolo 55 – ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli altri pubblici dipendenti.

 

Infine, la lettera u) interviene sull’articolo 1398 del Codice, concernente la disciplina dell’avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, al fine di  adeguarne i contenuti alla nuova disciplina di cui all’articolo 1393 in materia di rapporti tra procedimento disciplinare e penale.

 

In relazione alle modifiche proposte dalle richiamate lettere s), t) e u) dell’articolo 4 andrebbe valutata la loro riconducibilità ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012.

 

In relazione alla modifica prevista dalla lettera t) il  Governo, nella richiamata relazione illustrativa, precisa che l’intervento si rende necessario per dare attuazione all’OdG G/1577 - B/13/1, presentato in 1^ Commissione affari costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo, riconoscendo, quest’ultimo, l’esigenza di integrare la disciplina di cui all’attuale art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, allo scopo di raccordare la nuova disciplina ivi prevista con le disposizioni recate dal Codice che regolano la materia, specie con riguardo alla definizione delle autorità competenti all’istaurazione del procedimento disciplinare, alla speciale disciplina in materia di sospensione precauzionale dall’impiego, nonché all’esigenza di chiarire quale sia l’autorità militare competente a stabilire l’eventuale sospensione del procedimento disciplinare, a riaprirlo e a riprenderlo, in coerenza con gli attuali termini procedimentali. Con la medesima finalità è stato precisato che l’autorità competente può sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale - facoltà riconosciuta, analogamente a quanto previsto per il personale civile dall’articolo 55 - ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, identificate con quelle punibili con la consegna di rigore o con provvedimenti disciplinari di stato solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, di difficoltà a procedere sulla base degli elementi conosciuti, ovvero quando all'esito dell'istruttoria non si disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione.

E’ stato inoltre previsto che il procedimento disciplinare non vada promosso o, se iniziato, vada senz’altro sospeso, qualora i fatti per i quali sta procedendo l’Autorità giudiziaria siano connessi allo svolgimento delle funzioni del militare interessato nonché all’adempimento dei suoi obblighi e doveri di servizio. La finalità è garantire la massima terzietà dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta.

 

Da ultimo, la lettera v), novella l’articolo 1508 del Codice, al fine di  prevedere la possibilità per il personale delle bande musicali militari di transitare in altri ruoli, anche per motivi diversi dall’inidoneità tecnica.

 

L'articolo 5 dello schema di decreto in esame reca disposizioni in merito all’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare,  dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri.

 

Le modifiche proposte riguardano, in particolare, gli articoli 1067 (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali), 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermità), 1090 (Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale) e 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione) del Codice.

Sono, inoltre, previste una serie di modifiche relative ai Quadri delle tabelle.

 

Nello specifico, mentre la soppressione del comma 4 dell’articolo 1067 è volta ad eliminare una incongruenza prevista in tale disposizione che attualmente prevede la possibilità di coesistenza di un quadro di avanzamento a scelta e di anzianità per lo stesso grado, la modifica dell’articolo 1084 del Codice intende definire più chiaramente l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione concernente il  personale militare che cessa dal servizio per infermità.

 

In particolare, nella relazione illustrativa si osserva che l’articolo 1084, “nella stesura vigente, nel prevedere per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative sia attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, ricomprende tra i destinatari tutti i ruoli dei volontari, dei sergenti e dei marescialli nonché gli ufficiali ausiliari, ma non gli ufficiali delle altre categorie, che l’intervento normativo in esame consente di includere tra i beneficiari”.

 

Per quanto concerne, invece, la novella all’articolo 1099 la medesima è volta ad affermare il principio generale in base al quale è comunque necessaria una valutazione della sussistenza dei requisiti generali di avanzamento, ai fini della promozione  successiva, anche per gli ufficiali promossi a seguito di ricorso che nel frattempo abbiano superato il limite di età per il grado oppure lo raggiungano prima del compimento del previsto periodo di  attribuzioni specifiche/comando.

 

A sua volta la soppressione del comma 5 dell'articolo 1099 (lettera d)) concerne la disposizione che consentiva promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD)

 

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare,  dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri.

 

In particolare, si prevede:

 

Ø  una riduzione del numero di promozioni a scelta al grado colonnello nel limite del 30 per cento, da disporre con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e il 2018,  (lettera a));

Ø  l’anticipo di un anno della rimodulazione dell'iter formativo degli ufficiali dell'attuale 3° classe dell' Accademia navale di Livorno (lettera b));

Ø  la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (lettera c));

Ø  la proroga del regime transitorio per le promozioni dei tenenti colonnelli  a disposizione, per l’esercito, la Marina, l’Aeronautica e l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

 

In relazione alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame concernenti il personale appartenente all’arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di Finanza, andrebbe valutata la loro riconducibilità ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 e ciò in quanto il richiamato personale non risulta interessato dai provvedimenti di revisione in senso riduttivo previsti dalla legge delega e riguardanti l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica militare.

 

L’articolo 7 reca talune novelle al Codice in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.

 

In particolare, le previsioni di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzate a introdurre:

1.     per il reclutamento delle professioni sanitarie, una prova di selezione su argomenti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della successiva ammissione ai corsi di laurea "a numero chiuso";

2.     per il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli dei volontari e dei sergenti, il requisito di aver prestato servizio nei due anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a "superiore alla media" (invece che almeno "nella media");

3.     la possibilità, in considerazione di specifiche esigenze delle Forze armate, di bandire concorsi per reperire dall'esterno con il grado di maresciallo e gradi  equipollenti, soggetti di età non superiore ai 32 anni già in possesso del titolo di laurea

 

A loro volta le successive lettere b), c) e d), concernono, rispettivamente, l’iter formativo dei sottufficiali e le norme volte ad assicurare la trasparenza, tramite la  pubblicazione sui portali istituzionali delle Forze armate, dei quadri d'avanzamento a scelta e anzianità di sottufficiali e di graduati.

 

 La modifica normativa prevista dalla lettera e) è volta a definire le modalità di transito al ruolo superiore nel caso di promozioni straordinarie per la figura apicale del ruolo dei marescialli, mentre le disposizioni di cui alle lettere f), g) e h), concernono l’equipollenza per l'avanzamento degli incarichi dei sottufficiali della Marina militare.  

 

Le due disposizioni previste  dall'articolo 8 tendono, invece, a disciplinare, nel periodo transitorio, il reclutamento, lo stato giuridico, la formazione e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

Nello specifico la prima novella relativa all’articolo  2197 del Codice è volta a equiparare le percentuali attualmente riservate in regime transitorio (sino all’anno 2024) ai sergenti e ai graduati per l'accesso al ruolo marescialli.

La seconda novella introduce, a sua volta,  l'articolo 2197-bis per estendere anche ai fini del reclutamento di sergenti e graduati il meccanismo che, sempre in regime transitorio, consente ai marescialli di programmare le immissioni annuali tenendo conto delle vacanze organiche complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, sergenti e graduati.

 

Per quanto attiene all’articolo 9, tale articolo contiene disposizioni integrative e correttive alle norme del Codice che disciplinano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

 

Nello specifico le modifiche  proposte sono finalizzate a:

 

1.     estendere alla categoria dei graduati la possibilità di conseguire l'abilitazione al controllo dello spazio aereo di l grado, ora riservata soltanto a ufficiali e sottufficiali;

2.     precisare che, per i volontari della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;

3.     rendere equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei volontari della Marina militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

 

A sua volta la novella di cui all'articolo 1798 del Codice è volta a reinserire nell'ordinamento norme previgenti al riassetto operato dal Codice in materia di parametrazione delle paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e delle accademie militari.

 

L’articolo 10 reca disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.

 

Al riguardo, il comma 1 di tale articolo modifica l'articolo 2209-septies del Codice al fine di prevedere che nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici (ovvero l’anno 2024) il personale militare non dirigente in eccedenza, sarà collocato in aspettativa per riduzione quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica (ARQ):

 

Ø  d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come oggi previsto) e potrà fruire della possibilità, al momento riconosciuta ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ;

Ø   a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti);

 

In relazione a tale disposizione la relazione tecnica precisa che con la disposizione in esame  “si intende limitare le disparità esistente, in termini di opzioni, tra il personale dirigente e non dirigente e facilitare il raggiungimento dei nuovi ridotti volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012, determinando quindi risparmi di spesa. Il collocamento in ARQ rientra infatti tra le misure di gestione delle eccedenze correlate al piano di programmazione triennale scorrevole, da adottare annualmente con DPCM ai sensi dell'articolo 2209-quater del Codice, ai fini del progressivo conseguimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, del Codice, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della L 244/2012”.

La successiva modifica all'articolo 2209-octies del Codice anticipa al 2017 (anziché al  2020 come attualmente previsto) la possibilità di finanziare il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare.

A sua volta la  novella dell'articolo 2229 del Codice concerne disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria (alla quale a regime si può accedere solo al raggiungimento dei prescritti limiti di età), necessarie per concorrere a conseguire la riduzione delle dotazioni organiche entro i termini temporali previsti.

 

In particolare, si prevede, da un lato, che le posizioni non impiegate per una categoria al fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa: dall’altro lato, si proroga fino all’anno 2024, ovvero fino al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (cioè fino al termine del periodo transitorio fissato per il conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici delle Forze armate), la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo.

Viene, pertanto, conseguentemente modificato anche l'articolo 2230 del Codice, disponendo un incremento totale dei contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria a domanda a cinque anni dai limiti di età, per gli anni dal 2016 al 2024, pari a 377 unità per gli ufficiali e 1.337 unità per i sottufficiali.

 

L’articolo 11 contiene disposizioni riguardanti la formazione del personale civile della Difesa.

In particolare la novella all'articolo 36 del Codice è volta a precisare che presso gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero le mansioni di archivista possono essere affidate a personale sia militare che civile.

A sua volta il nuovo articolo 1529-bis definisce, in senso generale, gli obiettivi dell'attività di formazione svolta a favore del personale civile della Difesa e, in tale quadro, prevede che con decreto del Ministro siano fissati criteri e modalità di selezione per l'accesso, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche di tale personale al corso superiore di Stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751 del codive.

 

La modifica al successivo articolo 2259-ter, comma 7, del Codice è invece, volta ad anticipare al 2017 (anzichè 2020) la possibilità di finanziare i fondi per la retribuzione della produttività destinati al personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale stesso, mentre la novella all'articolo 2259-quater attiene ai  piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile nel periodo transitorio.

 

Infine, la modifica dell'articolo 2259-sexies del Codice prevede che, nel decreto del Ministro della difesa (adottato su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa e sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza) che definisce le dotazioni organiche di personale militare e civile di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, e, ove necessario, ridetermina il grado dell'ufficiale preposto alla direzione dell'ente, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali si possa rideterminare anche il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo ad ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.

 

L’articolo 12 è volto ad inserire nel Codice il nuovo articolo 206 - bis, concernente l’obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare.

 

Ai sensi della nuova disposizione il personale militare in servizio, incluso quello in fase di formazione, addestramento e richiamato, ha l’obbligo di sottoporsi alla profilassi vaccinale e alle altre misure di profilassi infettivologica previste dagli appositi protocolli sanitari per le specifiche tipologie di impiego, in territorio nazionale o all'estero.

 

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, vengano approvati i protocolli sanitari predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. Tali protocolli recano, altresì, l’indicazione delle cautele e degli accertamenti da eseguire al fine di ridurre o esclude re, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi di complicanze da vaccino.

 

Da ultimo, la novella all'articolo 1836 del Codice è volta a prevedere che le modalità di gestione del "fondo casa", istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti dì credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR 15 marzo 2010, n, 90.

 

Il successivo articolo 13, strutturato su due commi, reca una serie di modifiche di coordinamento, consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero correttive o riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio e norme interpretative, mentre il successivo articolo 14 reca misure di  razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari.

 

Al riguardo, si osserva che mentre talune di queste novelle appaio di mero coordinamento, ad esempio la soppressione della disposizione concernente la nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, organismo soppresso dalla legge n. 244 del 2012, altre novelle incidono più direttamente sulle procedura di nomina.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 14 novella la lettera o) della legge n. 13 del 1991 la quale, nell’individuare gli atti di emanazione del Presidente della Repubblica, fa espresso riferimento alla nomina del Capo di stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa e dei Capi di stato maggiore delle tre Forze armate. Al riguardo, tale disposizione viene sostituita con la previsione in base alla quale rientrano nei poteri di nomina del Presidente della Repubblica le nomine dei militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, già prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che si tratta del Capo di Stato maggiore della Difesa, dei Capi di Stato maggiore di forza armata,  del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri,  del Segretario generale della difesa  dei due vice segretari generali della difesa,  del vice comandante generale dell’arma dei Carabinieri, del Comandante del comando operativo  di vertice interforze, del Comandante  in capo di squadra  navale e del Comandante  della squadra aerea.

 

Si prevede, inoltre, la soppressione della lettera q)  della richiamata legge n. 13 del 1991 in base alla quale spetta al Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale.

 

Al riguardo, sempre la relazione illustrativa, precisa che la soppressione della disposizione è dovuta alla necessità di prevedere per tali nomine  la forma semplificata  del decreto ministeriale , “coerentemente con il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione”.

 

In relazione alle disposizioni in esame andrebbe valutata la loro riconducibilità ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 (cfr. precedente paragrafo: I principi e i criteri direttivi della legge delega).

 

 


Testo a fronte

 


Atto del Governo n.277

 

Testo a fronte

 

 

 


Codice dell'ordinamento militare – Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ·della legge 31 dicembre 2012, n. 244

 

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

(Codice dell'ordinamento militare)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

 

Art.1 (Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate)

 

 

Articolo 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione

Articolo 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

3. Ai componenti della commissione interministeriale, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

 

 

 

Articolo 31
Comandi regione militare interforze

Articolo 31
Comandi regione militare interforze

1.  Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.

1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.

 

 

 

 

Articolo 95
Bande musicali

Articolo 95
Bande musicali

3.  Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

a)  del Comando per il territorio, quella dell’Esercito italiano;

3.  Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

a)  del Comando militare della Capitale, quella dell’Esercito italiano;

 

 

Art. 101
Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

Art. 101
Organizzazione generale dell'Esercito italiano

1.  Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice:

a)  Comando delle forze operative terrestri;

b)  Comando logistico dell'Esercito italiano;

c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito;

d)  Comando per il territorio dell'Esercito.

2.  Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative:

a)  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano;

b)  il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

c)  l'Organizzazione penitenziaria militare;

d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito.

3.  Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

 

1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma l, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

 

 

Art. 102
Organizzazione operativa dell’Esercito italiano

Art. 102
Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

1.  L’organizzazione operativa dell’Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri.

2.  Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:

a)  i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;

b)  i Comandi Specialistici e di Supporto;

c)  il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.

3.  Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

 

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma l, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

Art. 103
Organizzazione territoriale dell’Esercito italiano

Art. 103
Organizzazione territoriale dell’Esercito italiano

1.  L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.

2.  L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.

3.  Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

4.  In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.

 

1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.

 

 

 

 

2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei Comandi, reparti e unità di cui al comma l, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

3. Identico al comma 4

 

 

 

 

Art. 104
Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano

Art. 104
Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano

1.  L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

 

a)  i seguenti istituti di formazione:

1)  Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2)  Accademia militare;

3)  Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;

4)  Scuola militare «Nunziatella»;

5)  Scuola militare «Teuliè»;

b)  le Scuole d'arma e di specialità;

c)  le Scuole logistiche;

d)  la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;

e)  il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.

 

 


2.  Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

a) Identica:

1) Identico;

2) Identico;

3) Identico;

4) Identico;

5) Identico;

 

b) Identica alla lettera d);

 

 

 

c) Identica alla lettera e);

d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza annata.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l’articolazione del Comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

Art. 105
Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

Art. 105
Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

1.  L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

a)  i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;

b)  i poli di mantenimento e di rifornimento;

c)  il Centro polifunzionale di sperimentazione;

d)  il Centro tecnico logistico interforze NBC;

e)  il Policlinico militare di Roma;

f)  il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;

g)  il Centro militare di veterinaria. 

2.  Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

a) Identica;

 

 

b) Identica;

c) Identica;

d) Identica;

 

e) Identica;

f) il Centro militare di veterinaria.

 

g) Abrogata;

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma l, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

Art. 107
Organizzazione per le infrastrutture dell’Esercito italiano

Art. 107
Organizzazione per le infrastrutture dell’Esercito italiano

1.  Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici.

2.  La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito

1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al Dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei Comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie,

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Dipartimento di cui al comma l, nonché dei Comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

Articolo 154
Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

Articolo 154
Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

1.  La Direzione di amministrazione del servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti:

a)  assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall’amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;

b)  svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all’ordinamento di Forza armata;

c)  esercita l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

1.  La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa dell’Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:


a)  Identica;



b)  Identica;

 

c)  Identica;

 

 

 

 

 

 

Art. 195
Strutture sanitarie interforze

Art. 195
Strutture sanitarie interforze

1.  Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

a)  il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano;

b)  i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;

c)  i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

1.  Identico:

 

 

a)  il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;

 

b)  identica;

 

 

c)  identica;

 

 

 

 

Art. 306
Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

Art. 306
Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

2.  Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, non proprietario di altra abitazione nella provincia del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

 

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

3.  Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

 

Art. 307
Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

Art. 307
Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

3-bis.  Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

3-bis.  Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo dì concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

 

 

 

 

 

 

Art. 2188-bis
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

 

Art. 2188-bis
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

 

1.   Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a)  provvedimenti di soppressione:

1)  Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014;

2)  Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014;

3)  Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;

4)  Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014;

5)  Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014;

6)  Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014;

7)  Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014;

8)  Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014;

9)  Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;

10)  Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;

11)  Comando 2° FOD entro il 31 dicembre 2014;

12)  Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;

13)  Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;

14)  Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;

15)  Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;

16)  Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;

17)  Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;

18)  Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;

19)  Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;

20)  Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;

21)  Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;

22)  Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;

23)  Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;

24)  Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;

25)  Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;

26)  Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;

27)  Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;

28)  Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;

29)  Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;

30)  Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;

31)  Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;

32)  Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;

33)  Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;

34)  Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;

 

 

 

 

b)  provvedimenti di riconfigurazione:

1)  il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;

2)  il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

3)  il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza;

4)  il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;

5)  il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari;

6)  il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;

7)  il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;

8)  il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;

9)  il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

10)  il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;

11)  il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

12)  il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;

13)  il Comando Divisione “Acqui”, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

14)  il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;

15)  il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

16)  il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

17)  il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;

18)  il Comando Divisione “Tridentina”, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

19)  il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;

20)  il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna;

21)  il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;

 

22)  il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;

 

 

23)  il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

24)  il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;

25)  il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;

26)  il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

27)  il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;

 

28)  il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;

 

 

29)  il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.

1.   Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  provvedimenti di soppressione:

(Identici i numeri da 1) a 10);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Comando 2° FOD entro il 31 marzo 2016;

 

(Identici i numeri da 12) a 15)  da 17) a 34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2016

34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 marzo 2016

 

b)  Identica:

 

(Identici i numeri da 1) a 9);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze degli enti di sostegno TLC;

11) Identico;

 

 

 

 

12)  il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro documentale di Napoli;

13)  il Comando Divisione “Acqui”, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;

 

 

 

 

 

 

 

15)  Identico;

 

16) Identico;

 

 

 

 

 

17)  Identico;

 

 

18)  il Comando Divisione “Tridentina”, entro il 31 marzo 2016,, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter»;

19)  Identico;

 

 

 

 

 

20)  Identico;

 

 

 

 

 

21)  il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione della determinazione delle relative attribuzioni»;

22)  il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma in Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito;

23)  il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

24)  Identico;

 

 

 

 

25)  Identico;

 

 

 

 

 

26)  il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

27)  il Comando militare della Capitale, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;

28)  il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;

29)  il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;

29-ter) il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;

29-qualer) il Comando Forze di Difesa Interregionale SUD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 20 FOD;

29-quinquies) il Comando Supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;

29-sexies) L’lstituto Geografico Militare, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale;

 

 

 

 

 

2.   Identico.

 

 

 

 

 

Art. 2188-quater
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare

Art. 2188-quater
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare

a)  provvedimenti di soppressione:

1)  50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;

2)  Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b)  provvedimenti di riconfigurazione:

1)  il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

2)  l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

3)  il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;

4)  il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici;

5)  il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;

6)  il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;

7)  la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma;

8)  Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.

 

a)  provvedimenti di soppressione:

1)  50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2016;

 

(Identici i numeri da 2) a 8)




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (DG), entro il 31 marzo 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.

 

 

Art. 2 (Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare)

 

 

Art. 118
Corpi della Marina militare

Art. 118
Corpi della Marina militare

1.  L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

a)  Corpo di stato maggiore;

b)  Corpo del genio navale;

c)  Corpo delle armi navali;

d)  Corpo sanitario militare marittimo;

e)  Corpo di commissariato militare marittimo;

f)  Corpo delle capitanerie di porto;

g)  Corpo degli equipaggi militari marittimi.

 

2.  Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

 

 

 

 

2-bis.  Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.

1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

a) Corpo di stato maggiore;

b) Corpo del genio della Marina;

c) Corpo sanitario militare marittimo;

d) Corpo di commissariato militare marittimo;

e) Corpo delle capitanerie di porto;

f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.

 

2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:

a) genio navale;

b) armi navali;

c) infrastrutture.

 

2-bis. Abrogato.

 

3. Identico al comma 2.

 

4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:

a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello

b) per il Corpo del genio della Marina:

1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;

2) per la specialità armi navali: ufficiali AN.;

3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;

c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;

d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;

e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;

f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.

 

 

 

Art. 119
Corpo di stato maggiore

Art. 119
Corpo di stato maggiore

 

1.  Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

a)  coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;

b)  armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

c)  comandare le forze navali comunque costituite;

d)  comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; 

e)  dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;

 

f)  dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;

g)  dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;

h)  dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;

i)  eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;

l)  adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;

m)  presiedere le giunte di ricezione e di verifica.

 

1.  Identico;

 

a) identica;

 

b)  identica;

 

 

c)  identica;

 

d) identica; 

 

 

 

 

e)  dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;

 

f)  identica;

 

g) identica;

 

 

h) identica;

 

i)  identica;

 

l)  identica;

 

m)  identica;

 

 

 

Art. 120
Corpo del genio navale

Art. 120
Corpo del genio della Marina

1.  Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:

a)  progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b)  seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;

c)  coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

d)  imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;

e)  dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare;

f)  vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g)  provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;

h)  eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

1.  Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità genio navale:

a)  progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b)  seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi;

 

c) identica;

 

 

d) identica;

 

 

 

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;

 

f)  identica;

 

 

g)  provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali;

 

 

h)  identica;

 

1-bis.  Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:

a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119: provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

 

 

 

1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:

a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

 b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;

e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.

f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»:

 

 

 

Art. 121
Corpo delle armi navali

 

Art. 121
Corpo delle armi navali

 

1.  Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:

a)  progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all’ articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

b)  coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

c)  imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d)  dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

e)  dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); 

f)  vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g)  eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

 

 

 

 

 

 

                      Abrogato

 

 

 

 

 

Art. 130
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»

 

Art. 130
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»

1.  Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.

 

1.  Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.

 

 

Art. 812
Ruoli del personale in servizio permanente

Art. 812
Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

b)  ruolo normale del Corpo del genio navale;

c)  ruolo normale del Corpo delle armi navali;

d)  ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;

e)  ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

f)  ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

g)  ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

h)  ruolo speciale del Corpo del genio navale;

i)  ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

l)  ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;

m)  ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;

n)  ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

2.  I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo dei marescialli;

b)  ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;

c)  ruolo dei musicisti;

d)  ruolo dei sergenti;

e)  ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.

3.  I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.

1.  Identico:

a)  Identico;

 

b)  ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;

c) abrogata;

 

d)  Identica;

 

e)  Identica;

f)  Identica;

 

g)  Identica;

 

h)  ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;

 

l)  Identica;

m)  Identica;

n)  Identica;

 

2.  Identico:

 

a)             Identica;
b) Identica;

 

c)     Identica;

d)     Identica;

e)     Identica;

 

3.  Identico.

 

 

 

 

Art. 833-quater
Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture

 

 1. A decorrere dal l° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente molo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.

 

 

2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.

 

 

 

Art. 926
Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

 

Art. 926
Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

 

1.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

b)  63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c)  61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.

 

1.  Identico:

 

a)  65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

b)  63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c)  61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.

 

 

Art. 1015
Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere

 

Art. 1015
Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere

 

1.  Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.

1.  Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.

 

 

 

Art. 1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

Art. 1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

1.  La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a)  da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

b)  da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;

c)  da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

 

1.  Identico:

 

a)  identica;

 

b)  identica;

 

c)  da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità.

 

 

Art. 1072-bis
Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

 

Art. 1072-bis
Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

 

1.   In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

a)  cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

b)  tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;

c)  due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;

d)  uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

1.  Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

b)  Identica;

 

 

 

 

c)  due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico;

d)  Identica

 

 

 

 

 

Art. 1264
Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

 

Art. 1264
Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

 

2.  I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell’avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:

a)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco; (903)

b)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;

c)  capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;

d)  tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.

 

 

2.  Identico:

 

 

 

a)  Identica;

 

 

b)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;

c)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 (Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare)

 

 

 

Art. 2214-bis
Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

 

1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

 

2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'articolo 2214-ter.

 

3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter.

 

4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri Il e VIII.

 

 

 

 

Art. 2214-ter
Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina

 

1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

 

2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso 1'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.

 

3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:

a) al corpo di provenienza;

b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;

c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità Infrastrutture.

 

4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito.

 

5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.

 

 

 

 

 

 

Art. 2221-bis
Aspettativa per riduzione quadri

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina: a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all' organico della specialità di assegnazione;

b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.

 

2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.

 

 

 

 

 

 

Art. 2221-ter Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali

 

1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell’ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.

 

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.

 

 

 

Art. 4 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 643
Conferimento di posti disponibili agli idonei

Art. 643
Conferimento di posti disponibili agli idonei

 

4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini del!' arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.

3.  Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti.

3. I posti riservati agli allievi del.1e scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.

 

 

 

Art. 686 
Prove concorsuali

Art. 686 
Prove concorsuali

1.  Gli esami per l'ammissione al corso di cui all’ articolo 684, sono costituiti da:

a)  una prova di efficienza fisica;

b)  una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

c)  una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

d)  un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

e)  una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

 

1.  Identico:

 

(Identiche le lettere da a) a d);



 

 

 

 

 

 

 

e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

 

2.  Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all’ articolo 685, sono costituiti da:

a)  una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

b)  una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c)  un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

 

d)  una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

2.  Identico:

 

 

a)  Identica;

 

b)  Identica;

 

c)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

 

 

 

Art. 724
Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 724
Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

 

6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.

 

 

 

Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione

Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione

 

1-bis) Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 728
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

Art. 728
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

 

5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 730
Mancato transito nei ruoli speciali

Art. 730
Mancato transito nei ruoli speciali

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 731
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

Art. 731
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

 

5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.

 

 

 

Art. 732
Mancato completamento degli iter formativi

Art. 732
Mancato completamento degli iter formativi

 

 

4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 733
Mancato transito nei ruoli speciali

 

Art. 733
Mancato transito nei ruoli speciali

 

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento

 

Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento

1.  I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:

a)  sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b)  sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c)  se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

1.  Identico:

a)  Identica;

 

 

 

 

 

b) Identica;

 

c)  se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma l, lettera c-bis).

 

 

1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall’articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

 

 

Art. 742
Dimissioni dai corsi

Art. 742
Dimissioni dai corsi

1.  Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.

1.  Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno due terzi  delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.

 

 

 

Art. 907
Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

 

Art. 907
Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

 

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

 

 

 

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.

 

 

 

Art. 935
Applicazione delle norme sulla formazione

Art. 935
Applicazione delle norme sulla formazione

 

c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.

 

 

 

Art. 984
Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

Art. 984
Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.

5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.

 

«5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell' Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presente la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.

 

 

 

Art. 1392
Termini del procedimento disciplinare di stato

Art. 1392
Termini del procedimento disciplinare di stato

1.  Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

1.  Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

 

 

 

Art. 1393
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 1393
Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale

1.  In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

 

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

 

 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

 

4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.

 

 

 

Art. 1398
Procedimento disciplinare

 

Art. 1398
Procedimento disciplinare

 

1.  Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a)  dalla conoscenza dell'infrazione;

b)  ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;

c)  ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;

 

d)  ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.

1. Identico:

a) Identica;

 

b) Identica;

 

c) Identica;

 

d)  ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.

 

 

1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

 

 

 

Art. 1508
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

Art. 1508
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

1.  Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a)  valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

b)  previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

c)  assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

1.  Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

 

 

a)  Identica;

 

 

b)  Identica;

 

 

 

 

c)  Identica;

 

 

Art. 5 (Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 1067
Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

Art. 1067  Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

4.  Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

 

 

 

          Abrogato

 

 

Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermità

Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermità

1.  Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

 

1.  Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

 

 

Art. 1090
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

Art. 1090
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

3.  All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096.

3.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096.

 

 

 

Art. 1099
Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

Art. 1099
Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

5.  In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

 

 

 

 

 

 

     Abrogato

Art. 6 (Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 2233-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016

Art. 2233-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016

1.   Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a)  qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

b)  qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

c)  il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.

1. Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

b)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Identica;

 

 

 

 

c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.

 

 

 

Art. 2236-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina

Art. 2236-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina

1.   Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

1.   Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

 

 

 

Art. 2239
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare

Art. 2239
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare

 

3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.

 

 

Art. 2250-ter Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

 

1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:
a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

b) per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Art. 7 (Revisione della disciplina in materia dì reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli

Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli

4.  Ai concorsi di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a)  i giovani che:

1)  sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2)  non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  non hanno superato il ventottesimo anno di età;

 

3)  non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; (346)

 

4)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

4. Identico:

 

a) Identica;

1) Identico;

 

2) Identico;

 

 

 

3)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all' ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 

b)  Identica,

 

 

1)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso,  fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, deIl’Università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

 

2) Identico;

 

3) Identico;

 

 

 

 

4)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

 

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

 

Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

 

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.

 

5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma l c comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.

 

5-quater, I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto, Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

 

 

 

Art. 1056
Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente

Art. 1056
Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente

 

6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

 

 

 

Art. 1059
Avanzamento a scelta dei sottufficiali

Art. 1059
Avanzamento a scelta dei sottufficiali

5.  I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata.

5.  I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

 

 

 

Art. 1062
Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

Art. 1062
Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

 

6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.

 

 

 

Art. 1275
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

Art. 1275
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

2.  Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

 

 

 

Art. 1280
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

Art. 1280
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

4-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

 

 

 

Art. 1287
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

Art. 1287
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

3-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

 

 

Art. 2197
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 2197
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 679, in misura:

a)  non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

 

b)  non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’ articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

1 Identico:

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

 

 

 

b)  non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite della metà agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’ articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

3.  Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

 

 

 

 

         Abrogato

 

Art. 2197-bis Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate

 

1., Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 842
Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

Art. 842
Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

 

3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

 

 

3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

 

Art. 968
Abilitazione

Art. 968
Abilitazione

1.  Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

1.  Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati  addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

 

2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere

adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.

 

 

 

Art. 1308
Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 1308
Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

3-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi

3-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

 

 

 

Art. 1309
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 1309
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

2.  Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall’ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

 

 

 

Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

1.  Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

 

1.  Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.

 

 

 

 

Art. 10 (Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

 

 

Art. 2209-septies
Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

Art. 2209-septies
Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2.   Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a)  a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;

b)  d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.

2.  Identico:  

 

a)  a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;

b)  d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

 

 

 

Art. 2209-octies
Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare

Art. 2209-octies
Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare

1.   A decorrere dall’anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

1.   A decorrere dall’anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

 

 

 

Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria

Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria

2.  La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’ articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.

2.  La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’ articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.

Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.

6.  Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

6.  Fino   all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

 

 

 

Art. 2230
Unità di personale da collocare in ausiliaria

Art. 2230
Unità di personale da collocare in ausiliaria

1.  Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall’ articolo 2229, sono così determinate per l’anno di riferimento:

a)  2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;

b)  2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;

c)  2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;

d)  2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;

e)  2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;

f)  2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;

g)  2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;

h)  2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840;

i)  2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;

l)  2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;

m)  2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.

1.  Identico:

(Identiche le lettere da a) a f);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)  2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708;

h)  2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895;

i)  2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311;

l)  2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352;

m)  2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255.

 

m-bis) 2021: ufficiali: 40: marescialli: 200; totale 240;

m-ter) 2022: ufficiali: 50: marescialli: 206; totale 256;

m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;

m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.

 

 

 

 

 

Art. 11 (Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

 

 

Art. 36
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

Art. 36
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

1.  L’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso.

1.  L’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso.

 

 

 

 

Art. 1529-bis
Formazione

 

l. La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Le attività di formazione si sviluppano attraverso l’implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.

3. I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

 

 

 

Art. 2259-ter
Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

Art. 2259-ter
Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

7.  A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

7.  A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

 

 

 

Art. 2259-quater
Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile.

Art. 2259-quater
Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile.

2.   Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa.

 

2.   Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonché dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.

 

3.   Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

b)  moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;

c)  moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

 

3.   Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di Stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

 

a)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

b)  Identica;

 

 

 

 

 

c)  Identica;

5.   Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.

5. Il Capo di Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.

 

 

Art. 2259-sexies
Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata

Art. 2259-sexies
Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata

1.   Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.

 

1.   Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente, nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.

 

 

 

 

 

Art. 12 (Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile)

 

 

 

Art. 206-bis
Obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare

 

1. Il personale militare in servizio, incluso quello in fase di formazione, addestramento e richiamato, ha l'obbligo di sottoporsi alla profilassi vaccinale e alle altre misure di profilassi infettivologica previste dagli appositi protocolli sanitari per le specifiche tipologie di impiego, in territorio nazionale o all'estero.

 

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. Tali protocolli recano, altresì, l'indicazione delle cautele e degli accertamenti da eseguire al fine di ridurre o escludere, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi derivanti dalle modalità di somministrazione dei vaccini.

 

 

 

Art. 1836
Fondo casa

Art. 1836
Fondo casa

3.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

3.  Con il regolamento, sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 13 (Modifiche formali. terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta)

 

 

Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale

Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale

4.  Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.

 

4.  Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell’Arma.

 

 

Art. 583
Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

Art. 583
Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

1.  Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’ articolo 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’ articolo 582, nei seguenti importi in euro:

a)  per l'anno 2009: 333.945.955,41; 

b)  per l'anno 2010: 330.737.195,75;

c)  per l'anno 2011: 292.549.996,80;

d)  per l'anno 2012: 284.872.024,13;

e)  per l'anno 2013: 281.626.174,47;

f)  per l'anno 2014: 273.897.364,51;

g)  per l'anno 2015: 265.871.323,32;

h)  per l'anno 2016 : 259.069.932,78;

i)  per l'anno 2017: 254.063.870,19;

l)  per l'anno 2018 : 243.183.877,39;

m)  per l'anno 2019: 227.313.529,85;

n)  per l'anno 2020: 194.689.505,99;

o)  per l'anno 2021: 153.827.384,36.

1.  Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’articolo 2207, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’ articolo 582, nei seguenti importi in euro:

a)  Identica;

b) Identica;

c)  Identica;   

d)  Identica; 

e)  Identica;

f)  Identica;

g)  Identica; 

h)  Identica; 

i)  Identica;

l)   Identica; 

m)  Identica; 

n)  Identica; 

o)  Identica; 

 

 

Art. 909
Norme comuni alla riduzione dei quadri

Art. 909
Norme comuni alla riduzione dei quadri

8.  Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.

 

8.  Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

 

 

 

 

 

Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

1.  Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a)  gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall’ articolo 1093;

b)  gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

c)  gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

1.  Identico:

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

 

b)  gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;

 

c)  Identica;

 

 

Art. 1097
Forme di avanzamento

Art. 1097
Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento degli ufficiali avviene:

a)  ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

b)  a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

1.  L’avanzamento degli ufficiali avviene:

a)  ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

 

b)  Identica;

 

 

Art. 1244
Estensione di norme

Art. 1244
Estensione di norme

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le norme che riguardano l’avanzamento in particolari condizioni di cui all’ articolo 1076 e in quanto applicabili le altre norme sull’avanzamento degli ufficiali.

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese in quanto applicabili le altre norme sull’avanzamento degli ufficiali.

 

 

 

Art. 2210
Ruoli a esaurimento degli ufficiali

Art. 2210
Ruoli a esaurimento degli ufficiali

3.  Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, fermo restando il beneficio della promozione di cui all’ articolo 1082.

3.  Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello.

 

 

Art. 2216
Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno

Art. 2216
Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno

1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dall’ articolo 799 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2215, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.

1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dall’ articolo 798-bis e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.

2.  Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall'articolo 2215, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a)  478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

b)  406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

2.  Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall'articolo 2207, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a)  Identica;

b)  Identica;

 

 

 

 

 

Art. 2136
Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

Art. 2136
Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

1.  Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell’ordinamento militare:

a)  il capo II del titolo IV;

b)  la sezione IV del capo I del titolo V;

c)  l’ articolo 622;

d)  l’ articolo 721;

e)  gli articoli 878 e 879;

f)  l’ articolo 881;

g)  l’ articolo 886;

g-bis)   l'articolo 892;

h)  l’ articolo 897;

i)  l’ articolo 898;

l)  l’ articolo 900;

m)  l’ articolo 911;

n)  l’ articolo 932;

o)  l’ articolo 938, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;

p)  l’ articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;

q)  l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;

r)  l’ articolo 1091, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

s)  la sezione IV del capo III del titolo V;

t)  la sezione III del capo VII del titolo V;

u)  la sezione VIII del capo VII del titolo V;

v)  l’ articolo 1076;

z)  la sezione IV del capo IV del titolo VII;

aa)  l’ articolo 1394;

bb)  il capo XVI del titolo VII;

cc)  la sezione I del capo XVII del titolo VII;

dd)  il capo XVIII del titolo VII;

ee)  il titolo VIII;

ff)  l’ articolo 1493;

gg)  l’ articolo 2229, comma 6.

 

 

 

1.  Identico:

 

 

 

a)  Identica;

b)  Identica;  

c)  Identica; 

d)  Identica;  

e)  Identica; 

f)  Identica; 

g)  Identica; 

g-bis)  Identica; 

h) Identica; 

i)  Identica; 

l)  Identica; 

m)  Identica;

n)  Identica; 

o)  Identica; 

 

 

 

p)  Identica; 

 

 

q)  Identica; 

r)  Identica;

 

 

 

s)  Identica; 

t)  Identica;

u)  Identica; 

v) Abrogata;

z)  Identica; 

aa)  Identica;

bb)  Identica; 

cc)  Identica; 

dd)  Identica; 

ee)  Identica; 

ff)  Identica; 

gg)  Identica; 

 

 

 

Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa

Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa

1.  L’ammissione alle rafferme di cui all’ articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a)  fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

 

 

b)  a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’articolo 798-bis.

1.  Identico:

 

 

a)  fino al 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.244 dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

b)  a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.244, dall’articolo 798-bis.

 

 

 

 

Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie

 

Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie

1.  A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

 

1. Identico:

 




151)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19;

 

(Si prevede unicamente la modifica del seguente numero):

 

151)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, e 19;

 

 

Art. 2269
Abrogazione espressa di norme secondarie

Art. 2269
Abrogazione espressa di norme secondarie

1.  A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

 

1.         Identico:


111)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;

 

 

Abrogato

 

Art. 2270
Norme che rimangono in vigore

Art. 2270
Norme che rimangono in vigore

1.  In attuazione dell’articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

 

1.  Identico:

 




10)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5;

 

(Si prevede unicamente la modifica del seguente numero):

 

10)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articoli 5 e 19;

 

 

 

 

 

 

Legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del DPR)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

 

Art. 14
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari)

Art.1, comma 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

 

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

 

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

 

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

 

d) approvazione della nomina del governatore della banca d'Italia;

 

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

 

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

 

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

 

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

 

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

 

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

 

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

 

o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

 

 

 

p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

 

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

 

 

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

 

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

 

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

 

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

 

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

 

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

 

aa) concessione della cittadinanza italiana;

 

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

 

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

 

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

 

ee) concessione del titolo di città;

 

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

 

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

 

hh) [Lettera abrogata dall' art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59.] (2);

 

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Identico;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identica;

 

b) Identica;

 

 

c) Identica;

 

 

d) Identica;

 

 

 

e) Identica;

 

 

 

f) Identica;

 

 

 

 

g) Identica;

 

 

h) Identica;

 

 

i) Identica;

 

 

l) Identica;

 

m) Identica

 

 

 

 

 

n) Identica;

 

 

o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;

 

p) Abrogata;

 

q) Abrogata;

 

 

 

 

 

r) Identica;

 

 

s) Identica;

 

 

t) Abrogata;

 

 

u) Identica;

 

 

v) Abrogata;

 

 

z) Identica;

 

 

aa) Identica;

 

bb) Identica;

 

 

cc) Identica;

 

 

 

dd) Identica;

 

 

 

 

ee) Identica;

 

ff) Identica;

 

 

 

gg) Identica;

 

 

 

 

hh)

 

 

ii) Identica;

 


 

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

(Codice dell'ordinamento militare)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

Art. 14 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari)

 

 

Art. 29
Comando operativo di vertice interforze

Art. 29
Comando operativo di vertice interforze

 

1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.

 

 

Art. 112
Organizzazione operativa della Marina militare

Art. 112
Organizzazione operativa della Marina militare

1.  Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra.

1.  Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dci ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

 

 

 

Art. 142
Comando della squadra aerea

Art. 142
Comando della squadra aerea

 

1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

 

 

 

Art. 852
Conferimento del grado

Art. 852
Conferimento del grado

2.  Il grado iniziale è conferito:

a)  per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica;

 

 

b)  per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale;

(cfr. lettera a) dello schema di decreto correttivo)

 

c)  per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;

d)  per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.

2. Il grado iniziale è conferito.

a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;

 

b) identica alla lettera c);

 

 

 

 

c) identica alla lettera d);.

 

 

 

 

Art. 2126-bis
Disposizioni dì coordinamento con la legge 12 gennaio 1991. n. 13

 

1. Gli atti di nomina agli incarichi militari presso il Ministero della difesa compresi nella lettera h), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 12 gennaio 1991, n.13, nonché quelli di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.90

(TU delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

Art. 14 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari)

Art. 94
Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

Art. 94
Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

1.  Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

 

        Abrogato

(si veda nuovo comma 1-bis dell’articolo 29)

 

 

 

 

 

 



[1]     In relazione ai decreti legislativi in esame si ricorda che i relativi schemi (atti nn. 32 e 33) erano stati sottoposti al previo parere delle competenti commissioni parlamentari. In particolare, nella seduta del 20 dicembre 2013, la Commissione difesa della Camera,  ha espresso un parere favorevole con 6 condizioni e un’osservazione sull’atto n. 32 e un parere favorevole con sette condizioni e cinque osservazioni sull’atto n. 33.

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2013/12/20/leg.17.bol0147.data20131220.com04.pdf. Per un approfondimento del contenuto degli schemi di decreti nn. 31 e32 si rinvia ai seguenti dossier del Servizio Studi, Dipartimento Difesa: Schema d.lgs. n. 33 Revisione dello strumento militare- personale, Schema D.Lgs. n. 32, Revisione delle strutture e dell'organizzazione, Legge n. 244/2012.

 

[2]     Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito D.P.C.M sulla base dell’andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

[3]     La disposizione non riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.

[4]     Fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui al richiamato articolo 5, comma 2.

SERVIZIO STUDI

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Schema di Decreto legislativo

correttivo dei
D.Lgs. nn. 7 e 8 del 2014

Schema D.Lgs. n. 277

 

(Revisione delle strutture,
dell’organizzazione e del personale militare)

 

(Legge n. 244/2012)

 

 

 

 

 

 

n. 278

 

 

 

9 marzo 2016

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 06 67604172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: DI0386.docx


INDICE

 

 

 

Schede di lettura

Presupposti normativi 3

§  La legge n. 244 del 2012  4

§  I principi e i criteri direttivi della legge delega  5

Lo schema di decreto legislativo A.G. 277  11

§  Sintesi del contenuto  11

Testo a fronte

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 14 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, Disposizioni n materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014).

 

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la “delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”. Il richiamato articolo 2, in particolare, ha previsto una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo deve essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (26 febbraio 2014).

A sua volta, il decreto legislativo n. 8 è stato adottato in attuazione  dell'articolo 3 della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico tale articolo ha previsto una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) da attuare entro l'anno 2024 e una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024.

Si tratta, quindi, di un intervento riduttivo che nel primo triennio è già definito secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge c.d. spending review (6 luglio 2012, n. 95) che ha disposto una riduzione complessiva, in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione organica del personale militare da conseguire entro il 1° gennaio 2016 e, con riferimento al personale civile, una riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale..

I decreti legislativi nn. 7 e 8 sono entrati in vigore il 26 febbraio 2014[1].

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi (26 febbraio 2014) il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

La legge n. 244 del 2012

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.

 

Come sopra ricordato la delega è stata esercitata nella corrente legislatura attraverso i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, entrati in vigore il 26 febbraio 2014.

 

In sintesi, la legge n. 244 del 2014 ha individuato i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:

 

Ø  l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

Ø  le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

Ø  le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3).

 

In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:

 

1)     una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. (Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014, ovvero il 26 febbraio 2014).

2)     una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla originaria previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016), da attuare entro l’anno 2024;

3)     una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024;

4)     il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento.

I principi e i criteri direttivi della legge delega

La revisione in senso riduttivo  dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa

L’articolo 2 della legge n. 244 del 2012 ha dettato i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.

 

Nello specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice dell’ordinamento militare e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative attribuzioni.

 

A sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) ha previsto  l’adozione di interventi di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento.

 

Come più volte ricordato tali interventi sono finalizzati a conseguire una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in misura non inferiore al 30 per cento del loro attuale assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014

 

Nello specifico, la lettera in esame ha individuato i seguenti specifici interventi di razionalizzazione, riguardanti:

 

a)     l’area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

 

b)     l’assetto organizzativo del Ministero della difesa:

 

c)     il comando operativo di vertice interforze (COI);

d)     la struttura logistica di sostegno;

e)     la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare.

f)       il settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;

g)     le procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;

h)     le strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa;

i)       l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.

 

Da ultimo, l’articolo in esame ha previsto:

 

Ø  la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;

Ø  la razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa.

 

La revisione delle dotazioni organiche del personale militare

A sua volta il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2012 ha dettato  numerosi principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale militare.

 

 

Al riguardo, il Governo ha previsto precisa che:

 

Ø  entro l’anno 2024[2] dovrà essere effettuata una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare);

Ø   entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali generali e ammiragli[3]:

Ø  entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani di vascello.

 

In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (lettera n) sono:

 

Ø  il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede, inoltre, il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione (lettera e)).

Ø  l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale (lettera m));

Ø  forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali (lettera m));

Ø  la revisione della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali, di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

In relazione alle sopra richiamate misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio direttivo enunciato alla successiva lettera o) precisa che ai fini della predisposizione del richiamato piano di programmazione scorrevole, tali interventi dovranno essere:

 

Ø  correlati alle misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

Ø  informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.

 

Nell’ambito del richiamato piano, secondo quanto previsto dalla successiva lettera p), dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del servizio.

Ulteriori principi e criteri direttivi di per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle lettere da c), d), f), h).

 

In particolare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)). 

 

La lettera f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA, destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile.

 

La lettera h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì, previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.

 

Ulteriori criteri direttivi riguardano, da ultimo:

 

Ø  la previsione, nell’ambito delle risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio direttivo, la lettera i) precisa che lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;

 

Ø  il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (lettera l).

 

La revisione delle dotazioni organiche del personale civile 

Da ultimo, il comma 2 dell’articolo 3 ha posto l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[4], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

In relazione ai citati obiettivi le misure previste dalla legge (lett. d) sono:

Ø  la mobilità interna;

Ø  la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Ø  il ricorso a forme di lavoro a distanza;

Ø  Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale civile di cui all'art. 3, comma 2, si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale (lett. b); la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).

 

Si segnala, da ultimo, che il criterio direttivo di cui alla lettera e) affida al Governo il compito di adottare interventi normativi finalizzati a semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in esame.

 


Lo schema di decreto legislativo A.G. 277

Sintesi del contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame reca una serie di modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014,  adottati dal Governo in attuazione della legge n. 244 del 2012, recante per l’appunto la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Il provvedimento è strutturato in due diversi capi rispettivamente riferiti al decreto legislativo n.7 e al decreto legislativo n. 8  per complessivi 14 articoli.

Lo schema di decreto in esame reca, inoltre, una serie di allegati.

 

Modifiche al decreto legislativo n. 7 del 2014

Per quanto concerne le modifiche prevista dal Capo I dello schema di decreto legislativo in esame, il Governo, sia nella relazione illustrativa del provvedimento, sia nella relazione tecnica, sottolinea la marginalità delle integrazioni e delle correzioni che si intendono apportare.

In particolare si sottolinea,  sia il numero limitato di novelle agli articoli  da 2188-bis a 2188-quinquies del Codice, concernenti il programma di  rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle forze armate, sia l’ambito soggettivo di applicazione delle richiamate modifiche riguardanti, principalmente  l’Esercito.

 

Il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, ha introdotto, fra l'altro, nel Codice dell'ordinamento militare, gli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies, che prevedono e disciplinano un programma sessennale di revisione in  senso riduttivo deglì assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (Comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),della legge di delega n. 244 del 2012.

 

A questo riguardo, si osserva, infatti che:

 

Ø  la marina militare ha integralmente confermato  gli interventi di riduzione riguardanti tale Forza armata e contemplati dall’articolo 2188-quater del Codice non proponendo ai medesimi  alcuna modifica o integrazione;

Ø  l’Aeronautica militare  si è limitata a prorogare di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza  e ad aggiungere fra le riconfigurazioni  di cui all’articolo 2188-quater comma 1, lettera b), quella del Poligono di Salto di Quirra e con essa la razionalizzazione  della struttura  e degli organici.

In relazione alla richiamata proroga, la relazione illustrativa precisa che la medesima si è resa necessaria in ragione della necessità di trasferire le capacità ETS (Electronic Warfare Tactical Suppression) ) in altro sedime vicino, trasferimento non realizzabile entro il 31 dicembre 2015 per il mancato completamento dei lavori di adeguamento delle infrastrutture destinate ad ospitare i complessi sistemi operativi dedicati a tale capacità, connesso al mancato afflusso delle risorse finanziarie all’uopo programmate.

 

Per quanto concerne, invece, le modifiche di interesse per l’Esercito, la relazione illustrativa specifica che le medesime sono funzionali ad una maggiore e migliore razionalizzazione degli assetti in quanto volte a prevedere ulteriori  riconfigurazioni rispetto  al programma originario  che a sua volta già superava la soglia minima di riduzione del 30% prevista dalla legge delega n. 244 del 2012. Inoltre, con riferimento alla realizzazione di 3 nuove strutture territoriali intermedie multifunzionali, che saranno denominate “COINT” (Comandi interregionali), il Governo, nella richiamata relazione illustrativa, osserva che tali  strutture non daranno vita a nuovi comandi in quanto si collocheranno in luogo di strutture di comando e infrastrutture già esistenti a Bolzano (COINT 3) Padova (COINT 1) e Napoli (COINT 2).

 

Come precisato nella relazione illustrativa, la realizzazione di strutture territoriali intermedie multifunzionali nasce dalla positiva esperienza registrata dal Comando delle Forze di difesa nord che ha prodotto “ottimi ritorni in termini di efficienza, poiché ha consentito di assicurare una più ampia ed auspicabile visione d’insieme, con riferimento a tutte le funzioni assegnate anche e soprattutto a vantaggio di una forte unitarietà di comando sulle vaste aree di territorio di pertinenza, con riferimento a settori di intervento diversi ma interconnessi, quali sono quelli operativo, territoriale e infrastrutturale”. Inoltre, rileva il Governo nella relazione illustrativa l’adozione generalizzata di tale architettura strutturale consente il superamento dell’attuale modello c.d. per “filiere” e riunisce anche geograficamente, sotto un'unica cabina di regia rappresentata dal Comando del COINT, i diversi comparti della Forza armata, conferendo nel contempo ad un unico Comandante

le risorse e le capacità per gestire in maniera sinergica e con visione unitaria le problematiche in tutti i diversi settori di competenza. Infine, attraverso la realizzazione dei COINT è possibile eliminare pressoché definitivamente le filiere dei Comandi (di vertice e intermedi) nelle Aree territoriali e delle infrastrutture. 

 

Nello specifico, attraverso talune novelle all’articolo 2188- bis del Codice, l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame prevede:

 

Ø  il rinvio, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2016, della soppressione del Comando 2° FOD in San Giorgio a Cremano (NA).

 

Come precisato nella relazione illustrativa, il  differimento del termine è volto a consentire il passaggio di tutte le funzioni al riconfigurato Comando Forze di Difesa Interregionale Sud, che a sua volta, sarà riconfigurato in 2° Comando Interregionale dell’Esercito 2° COINT. Questa scansione temporale assicurerà anche il graduale passaggio al 2° COINT delle competenze e responsabilità nei settori operativo – mediante la riconfigurazione del Comando della Divisione Acqui – e infrastrutturale , in vista della definitiva soppressione del Comando infrastrutture Sud e Centro;

 

Ø  la riconfigurazione e non più soppressione del Comando Supporti in  Verona;

 

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che tale riconfigurazione ha carattere riduttivo. Il comando sarà riconfigurato in  comando delle forze operative  terrestri di supporto.

 

Ø  la riconfigurazione del Comando Regione Militare Nord in Torino, entro il 31 marzo 2016, in Comando Militare Esercito Piemonte con contestuale abbassamento di rango e transito di parte delle attribuzioni - quelle attinenti al Piemonte - al Comando intermedio  multifunzione con sede a Bolzano;

 

Ø  la riconfigurazione  dei Comandi Militari Autonomi Sardegna e Sicilia, in Comandi Militare Esercito,  con contestuale riduzione del rango.  Entro il 31 dicembre 2018  i richiamati Comandi acquisiranno anche le funzioni dei Centri Documentali di Cagliari e Palermo che, pertanto, saranno definitivamente soppressi;

Ø  la riconfigurazione entro il 31 marzo 2016 dell’Istituto Geografico Militare  in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.

 

Come sopra ricordato attraverso una novella all’articolo 2188-bis del Codice, lo schema di decreto in esame prevede poi la realizzazione di tre nuovi Comandi interregionali multifunzionali compresa la riconfigurazione del Comando Forze di Difesa interregionale del Nord.

 

In particolare:

 

1.     il Comando Forze di  Difesa Interregionale NORD, entro il 31 marzo 2016, sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e  multifunzione,  in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;

 

2.     il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 marzo 2016, sarà ridenominato e riconfigurato come e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e  multifunzione in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative; anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;

 

 

3.     il Comando Forze di  Difesa Interregionale SUD entro il 31 marzo 2016 sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e  multifunzione,  in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative.

Infine, sempre con riferimento alle riorganizzazioni dell’Area operativa dell’esercito, lo schema di decreto in esame, nel confermare la ridislocazione e riconfigurazione a Roma, a partire dal  31 dicembre 2018 del COMFOTER, ne modifica la denominazione in COMFOTER COE –  Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito – quale responsabile delle attività di indirizzo e dell’approntamento dei Comandi e delle unità operative nonché della condotta delle operazioni delegate alla Forza armata. 

 

Da ultimo, l’articolo 1 reca disposizioni finalizzate a rendere più efficienti le procedure per la gestione degli immobili in un'ottica di valorizzazione, dismissione e permuta. Le norme prevedono in sostanza la trasformazione in biennale del termine, oggi annuale, per l'adozione del decreto di gestione degli alloggi; il riconoscimento del diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio a tutti i conduttori, con la sola esclusione di quelli proprietari di altra abitazione nella provincia; la possibilità, per il personale della Difesa, di partecipare agli incanti a prescindere dalla titolarità di altro alloggio nella provincia; il riconoscimento al concessionario di uno sconto sul prezzo d'acquisto, corrispondente al valore degli investimenti effettuati, nell'ipotesi della concessione di valorizzazione.

 

Modifiche al decreto legislativo n. 8 del 2014

Il Capo II dello schema di decreto legislativo in esame, comprensivo degli articoli da 2 a 14, reca modifiche al decreto legislativo n. 8 del 2014 concernente “disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione”.

 

 In sintesi le novelle proposte riguardano:

 

Ø  interventi normativi di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli ufficiali e l’unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare nel Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità - genio navale, armi navali e infrastrutture - (articoli 2 e 3);

Ø  la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 4) ;

Ø  l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare  e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 5);

Ø  disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 6);

Ø  la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri (articolo 7);

Ø  disposizioni transitorie in materia di reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (articolo 8);

Ø  la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento dei graduati e militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 9);

Ø  disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare (articolo 10);

Ø  disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa (articolo 11);

Ø  disposizioni in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile (articolo 12);

Ø  modifiche formali (articolo 13);

Ø  razionalizzazione delle procedure di nomina dei vertici militari (articolo 14)

 

Nello specifico l’articolo 2 dello schema di decreto in esame, attraverso una serie di novelle agli articoli da 118 a 121, 130, 812, 926, 1015, 1043, 10722-bis e 1264 del Codice e attraverso l’inserimento nel medesimo Codice del  nuovo articoli 833 –quater, disciplina l’unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell’l’istituendo Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità, genio navale, armi navali e infrastrutture.

 

A sua volta il nuovo articolo 833-quater detta disposizioni per consentire il transito a domanda nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, di ufficiali dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della medesima Forza armata che risultino in possesso dei necessari titoli di studio e qualificazioni professionali, disciplinando le modalità di inquadramento attraverso il rinvio a quanto previsto dall’articolo 797 del Codice in materia di transito tra ruoli.

 Conseguentemente la lettera o) dell’articolo 2 dello schema di decreto novella la Tabella II allegata al Codice, relativa alla Marina militare, allo scopo di sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  i Quadri II e VIII, attualmente riferiti rispettivamente al ruolo normale e al ruolo speciale degli ufficiali del Corpo del genio navale, con i nuovi corrispondenti Quadri, suddivisi per specialità, riferiti al Corpo del genio della Marina.

Sono, infine,  abrogati i Quadri II e IX, riferiti al Corpo delle armi navali, e contestualmente si sostituiscono  i Quadri I e VII, riferiti, rispettivamente, al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

 

Il successivo articolo 3 dello schema di decreto in esame reca  alcuni interventi normativi di natura transitoria, funzionali alla realizzazione nell’istituendo Corpo del genio della Marina.

 

In relazione all’unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell’istituendo Corpo del genio della Marina, la relazione illustrativa precisa che dalla medesima deriva un risparmio in termini di personale pari complessivamente a 251 unità organiche, tutte destinate, ad invarianza di spesa, all’adeguamento delle consistenze del Corpo di stato maggiore.

 

 

L’articolo 4 interviene sulla disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e sulla formazione del personale delle Forze armate con particolare riferimento alla alla  devoluzione di posti ad altre categorie di riservatari, al collocamenti in congedo di frequentatori dei corsi formativi iniziali per inidoneità militare e/o professionale, ai periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, agli obblighi di ferma, al calcolo delle aliquote di ufficiali dell’Arma dei carabinieri da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), all’ anzianità da attribuire agli ufficiali dei ruoli normali al termine dei corsi formativi iniziali, al transito degli ufficiali dell’Aeronautica in congedo ad altri ruoli, ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alla gestione dei sottoufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze annate non più tecnicamente idonei.

 

In particolare, la lettera a) novella l’articolo 643 del codice stabilendo il principio generale in base al quale nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale delle Forze armate la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori di precedenti concorsi può essere esercitata solo secondo le modalità e nei limiti definiti dalla disciplina speciale recata dal medesimo Codice, ivi incluso lo stesso articolo 643.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 643 del Codice, l'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.  Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del Codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.

 

A sua volta la successiva lettera b) novella il comma 3 dell’articolo 649 del Codice, concernente la disciplina relativa alla devoluzione al personale militare in servizio dei posti  per l’accesso nelle accademie militari attualmente riservati agli allievi delle scuole militari e da questi ultimi non ricoperti.

In particolare, si prevede che i posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengano ricoperti possano essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.

 

Le successive lettere c) e d) intervengono, rispettivamente, sugli articoli  686 e 724 del Codice, al fine di:

 

1.     ridurre da due a uno il numero minimo degli ufficiali superiori medici componenti delle commissioni sanitarie che valutano l’idoneità psicofisica dei concorrenti per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, nelle due ipotesi di accesso tramite concorso pubblico e tramite concorso interno;

2.     prevedere un vincolo di ferma di dodici anni per gli ufficiali in servizio permanente della Marina militare ammessi a frequentare a carico dell’Amministrazione attività formative nel settore idrooceanografico.

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, scopo della disposizione è quella di garantire un’adeguata valorizzazione dell’investimento effettuato in termini di risorse umane.

 

 Le successive lettere da e) a h) e le lettere l), m) e n) dell’articolo 4 intervengono a loro sugli articoli 726, 727, 728, 730, 732, 733 e 735 del Codice, al fine di prevedere che gli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri frequentatori dei corsi applicativi nell’ambito dell’iter formativo iniziale siano posti in congedo qualora non valutati idonei sotto il profilo dell’attitudine militare (per l’Esercito), dell’attitudine professionale (per la Marina) e dell’attitudine militare e professionale (per l’Aeronautica e per l’Arma dei carabinieri).

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa i soggetti interessati dalle disposizioni in esame, a differenza dei colleghi che non superano i predetti corsi per altre cause, non possono fare domanda di transito nei ruoli speciali e non devono ultimare la ferma contratta quali ufficiali di complemento, ma sono collocati direttamente in congedo.

 

A sua volta la lettera i), sempre del medesimo articolo 4, introduce il nuovo comma 5-bis dell’articolo 731 al fine di prevedere l’iscrizione  in ruolo, - dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi -, degli ufficiali  che non abbiano superato l’anno di corso perché non idonei in attitudine militare  e professionale. 

 

 Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che la novella proposta  consente  la rideterminazione  dell’anzianità relativa ai sottotenenti  dei ruoli normali  non alla sessione  in cui vengono superati  gli esami  dell’ultimo  anno del corso  di laurea  ma alla sessione  in cui si consegue il titolo accademico.

 

Interviene sull’articolo 742 del Codice, la lettera o) dell’articolo 4 al fine di prevedere per gli allievi ufficiali in ferma prefissata l’innalzamento del periodo minimo di lezioni da frequentare (da 1/3 a 2/3) per il superamento del corso formativo iniziale.

 

Interviene, a sua volta, sull’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri la  lettera p) dell’articolo 4. Tale disposizione, novellando l’articolo 907 del Codice, scomputa,  ai fini della determinazione del numero dei collocamenti in aspettativa per riduzione quadri, il contingente degli ufficiali di grado dirigenziale dei ruoli speciale e tecnico logistico dell’Arma dei carabinieri in servizio presso organismi internazionali.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale meccanismo è già operativo presso le altre forze armate.

 

Le successive lettere q) ed r) novellano gli articoli  935 e 984 del Codice al fine di:

Ø  aggiornare l’elenco delle cause di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali;

 si prevede, infatti, quale causa di cessazione dal servizio permanente l’accertata non idoneità in attitudine militare per l’Esercito e l’Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l’Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.

 

Ø  consentire agli ufficiali in congedo dell’Aeronautica di transitare a domanda, previa determinazione ministeriale, in altro ruolo o corpo della medesima Forza armata, tranne che nel ruolo naviganti.

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che attualmente  le disposizioni risultano molto limitative, a fronte di numerosi militari che dopo il congedo conseguono una laurea specialistica e che, in virtù dei nuovi titoli acquisiti, potrebbero essere richiamati, all’occorrenza, per prestare attività professionali pregiate in settori di attività (ad esempio il settore sanitario) diversi da quelli propri del ruolo nel quale erano originariamente collocati.

 

Intervengono,  a loro volta, sui termini del procedimento disciplinare di stato e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale le successive lettere s) e t) e u).

 

In particolare, la lettera s) dello schema di decreto in esame interviene sull’articolo 1392 del Codice, concernente i termini di avvio del procedimento disciplinare di stato discendente da giudizio penale, precisando che tale disposizione non si applica nel caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente.

 

A sua volta la successiva modifica prevista dalla lettera t) è  volta ad adeguare la normativa concernente i  rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate alle nuove disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede ora l’applicazione, anche per il personale delle Forze armate, della disciplina prevista dall’articolo 55 – ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli altri pubblici dipendenti.

 

Infine, la lettera u) interviene sull’articolo 1398 del Codice, concernente la disciplina dell’avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, al fine di  adeguarne i contenuti alla nuova disciplina di cui all’articolo 1393 in materia di rapporti tra procedimento disciplinare e penale.

 

In relazione alle modifiche proposte dalle richiamate lettere s), t) e u) dell’articolo 4 andrebbe valutata la loro riconducibilità ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012.

 

In relazione alla modifica prevista dalla lettera t) il  Governo, nella richiamata relazione illustrativa, precisa che l’intervento si rende necessario per dare attuazione all’OdG G/1577 - B/13/1, presentato in 1^ Commissione affari costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo, riconoscendo, quest’ultimo, l’esigenza di integrare la disciplina di cui all’attuale art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, allo scopo di raccordare la nuova disciplina ivi prevista con le disposizioni recate dal Codice che regolano la materia, specie con riguardo alla definizione delle autorità competenti all’istaurazione del procedimento disciplinare, alla speciale disciplina in materia di sospensione precauzionale dall’impiego, nonché all’esigenza di chiarire quale sia l’autorità militare competente a stabilire l’eventuale sospensione del procedimento disciplinare, a riaprirlo e a riprenderlo, in coerenza con gli attuali termini procedimentali. Con la medesima finalità è stato precisato che l’autorità competente può sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale - facoltà riconosciuta, analogamente a quanto previsto per il personale civile dall’articolo 55 - ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, identificate con quelle punibili con la consegna di rigore o con provvedimenti disciplinari di stato solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, di difficoltà a procedere sulla base degli elementi conosciuti, ovvero quando all'esito dell'istruttoria non si disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione.

E’ stato inoltre previsto che il procedimento disciplinare non vada promosso o, se iniziato, vada senz’altro sospeso, qualora i fatti per i quali sta procedendo l’Autorità giudiziaria siano connessi allo svolgimento delle funzioni del militare interessato nonché all’adempimento dei suoi obblighi e doveri di servizio. La finalità è garantire la massima terzietà dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta.

 

Da ultimo, la lettera v), novella l’articolo 1508 del Codice, al fine di  prevedere la possibilità per il personale delle bande musicali militari di transitare in altri ruoli, anche per motivi diversi dall’inidoneità tecnica.

 

L'articolo 5 dello schema di decreto in esame reca disposizioni in merito all’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare,  dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri.

 

Le modifiche proposte riguardano, in particolare, gli articoli 1067 (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali), 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermità), 1090 (Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale) e 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione) del Codice.

Sono, inoltre, previste una serie di modifiche relative ai Quadri delle tabelle.

 

Nello specifico, mentre la soppressione del comma 4 dell’articolo 1067 è volta ad eliminare una incongruenza prevista in tale disposizione che attualmente prevede la possibilità di coesistenza di un quadro di avanzamento a scelta e di anzianità per lo stesso grado, la modifica dell’articolo 1084 del Codice intende definire più chiaramente l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione concernente il  personale militare che cessa dal servizio per infermità.

 

In particolare, nella relazione illustrativa si osserva che l’articolo 1084, “nella stesura vigente, nel prevedere per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative sia attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, ricomprende tra i destinatari tutti i ruoli dei volontari, dei sergenti e dei marescialli nonché gli ufficiali ausiliari, ma non gli ufficiali delle altre categorie, che l’intervento normativo in esame consente di includere tra i beneficiari”.

 

Per quanto concerne, invece, la novella all’articolo 1099 la medesima è volta ad affermare il principio generale in base al quale è comunque necessaria una valutazione della sussistenza dei requisiti generali di avanzamento, ai fini della promozione  successiva, anche per gli ufficiali promossi a seguito di ricorso che nel frattempo abbiano superato il limite di età per il grado oppure lo raggiungano prima del compimento del previsto periodo di  attribuzioni specifiche/comando.

 

A sua volta la soppressione del comma 5 dell'articolo 1099 (lettera d)) concerne la disposizione che consentiva promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD)

 

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare,  dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri.

 

In particolare, si prevede:

 

Ø  una riduzione del numero di promozioni a scelta al grado colonnello nel limite del 30 per cento, da disporre con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e il 2018,  (lettera a));

Ø  l’anticipo di un anno della rimodulazione dell'iter formativo degli ufficiali dell'attuale 3° classe dell' Accademia navale di Livorno (lettera b));

Ø  la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (lettera c));

Ø  la proroga del regime transitorio per le promozioni dei tenenti colonnelli  a disposizione, per l’esercito, la Marina, l’Aeronautica e l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

 

In relazione alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame concernenti il personale appartenente all’arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di Finanza, andrebbe valutata la loro riconducibilità ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 e ciò in quanto il richiamato personale non risulta interessato dai provvedimenti di revisione in senso riduttivo previsti dalla legge delega e riguardanti l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica militare.

 

L’articolo 7 reca talune novelle al Codice in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.

 

In particolare, le previsioni di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzate a introdurre:

1.     per il reclutamento delle professioni sanitarie, una prova di selezione su argomenti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della successiva ammissione ai corsi di laurea "a numero chiuso";

2.     per il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli dei volontari e dei sergenti, il requisito di aver prestato servizio nei due anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a "superiore alla media" (invece che almeno "nella media");

3.     la possibilità, in considerazione di specifiche esigenze delle Forze armate, di bandire concorsi per reperire dall'esterno con il grado di maresciallo e gradi  equipollenti, soggetti di età non superiore ai 32 anni già in possesso del titolo di laurea

 

A loro volta le successive lettere b), c) e d), concernono, rispettivamente, l’iter formativo dei sottufficiali e le norme volte ad assicurare la trasparenza, tramite la  pubblicazione sui portali istituzionali delle Forze armate, dei quadri d'avanzamento a scelta e anzianità di sottufficiali e di graduati.

 

 La modifica normativa prevista dalla lettera e) è volta a definire le modalità di transito al ruolo superiore nel caso di promozioni straordinarie per la figura apicale del ruolo dei marescialli, mentre le disposizioni di cui alle lettere f), g) e h), concernono l’equipollenza per l'avanzamento degli incarichi dei sottufficiali della Marina militare.  

 

Le due disposizioni previste  dall'articolo 8 tendono, invece, a disciplinare, nel periodo transitorio, il reclutamento, lo stato giuridico, la formazione e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

Nello specifico la prima novella relativa all’articolo  2197 del Codice è volta a equiparare le percentuali attualmente riservate in regime transitorio (sino all’anno 2024) ai sergenti e ai graduati per l'accesso al ruolo marescialli.

La seconda novella introduce, a sua volta,  l'articolo 2197-bis per estendere anche ai fini del reclutamento di sergenti e graduati il meccanismo che, sempre in regime transitorio, consente ai marescialli di programmare le immissioni annuali tenendo conto delle vacanze organiche complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, sergenti e graduati.

 

Per quanto attiene all’articolo 9, tale articolo contiene disposizioni integrative e correttive alle norme del Codice che disciplinano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

 

Nello specifico le modifiche  proposte sono finalizzate a:

 

1.     estendere alla categoria dei graduati la possibilità di conseguire l'abilitazione al controllo dello spazio aereo di l grado, ora riservata soltanto a ufficiali e sottufficiali;

2.     precisare che, per i volontari della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;

3.     rendere equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei volontari della Marina militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

 

A sua volta la novella di cui all'articolo 1798 del Codice è volta a reinserire nell'ordinamento norme previgenti al riassetto operato dal Codice in materia di parametrazione delle paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e delle accademie militari.

 

L’articolo 10 reca disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.

 

Al riguardo, il comma 1 di tale articolo modifica l'articolo 2209-septies del Codice al fine di prevedere che nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici (ovvero l’anno 2024) il personale militare non dirigente in eccedenza, sarà collocato in aspettativa per riduzione quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica (ARQ):

 

Ø  d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come oggi previsto) e potrà fruire della possibilità, al momento riconosciuta ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ;

Ø   a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti);

 

In relazione a tale disposizione la relazione tecnica precisa che con la disposizione in esame  “si intende limitare le disparità esistente, in termini di opzioni, tra il personale dirigente e non dirigente e facilitare il raggiungimento dei nuovi ridotti volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012, determinando quindi risparmi di spesa. Il collocamento in ARQ rientra infatti tra le misure di gestione delle eccedenze correlate al piano di programmazione triennale scorrevole, da adottare annualmente con DPCM ai sensi dell'articolo 2209-quater del Codice, ai fini del progressivo conseguimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, del Codice, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della L 244/2012”.

La successiva modifica all'articolo 2209-octies del Codice anticipa al 2017 (anziché al  2020 come attualmente previsto) la possibilità di finanziare il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare.

A sua volta la  novella dell'articolo 2229 del Codice concerne disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria (alla quale a regime si può accedere solo al raggiungimento dei prescritti limiti di età), necessarie per concorrere a conseguire la riduzione delle dotazioni organiche entro i termini temporali previsti.

 

In particolare, si prevede, da un lato, che le posizioni non impiegate per una categoria al fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa: dall’altro lato, si proroga fino all’anno 2024, ovvero fino al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (cioè fino al termine del periodo transitorio fissato per il conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici delle Forze armate), la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo.

Viene, pertanto, conseguentemente modificato anche l'articolo 2230 del Codice, disponendo un incremento totale dei contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria a domanda a cinque anni dai limiti di età, per gli anni dal 2016 al 2024, pari a 377 unità per gli ufficiali e 1.337 unità per i sottufficiali.

 

L’articolo 11 contiene disposizioni riguardanti la formazione del personale civile della Difesa.

In particolare la novella all'articolo 36 del Codice è volta a precisare che presso gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero le mansioni di archivista possono essere affidate a personale sia militare che civile.

A sua volta il nuovo articolo 1529-bis definisce, in senso generale, gli obiettivi dell'attività di formazione svolta a favore del personale civile della Difesa e, in tale quadro, prevede che con decreto del Ministro siano fissati criteri e modalità di selezione per l'accesso, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche di tale personale al corso superiore di Stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751 del codive.

 

La modifica al successivo articolo 2259-ter, comma 7, del Codice è invece, volta ad anticipare al 2017 (anzichè 2020) la possibilità di finanziare i fondi per la retribuzione della produttività destinati al personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale stesso, mentre la novella all'articolo 2259-quater attiene ai  piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile nel periodo transitorio.

 

Infine, la modifica dell'articolo 2259-sexies del Codice prevede che, nel decreto del Ministro della difesa (adottato su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa e sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza) che definisce le dotazioni organiche di personale militare e civile di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, e, ove necessario, ridetermina il grado dell'ufficiale preposto alla direzione dell'ente, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali si possa rideterminare anche il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo ad ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.

 

L’articolo 12 è volto ad inserire nel Codice il nuovo articolo 206 - bis, concernente l’obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare.

 

Ai sensi della nuova disposizione il personale militare in servizio, incluso quello in fase di formazione, addestramento e richiamato, ha l’obbligo di sottoporsi alla profilassi vaccinale e alle altre misure di profilassi infettivologica previste dagli appositi protocolli sanitari per le specifiche tipologie di impiego, in territorio nazionale o all'estero.

 

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, vengano approvati i protocolli sanitari predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. Tali protocolli recano, altresì, l’indicazione delle cautele e degli accertamenti da eseguire al fine di ridurre o esclude re, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi di complicanze da vaccino.

 

Da ultimo, la novella all'articolo 1836 del Codice è volta a prevedere che le modalità di gestione del "fondo casa", istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti dì credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR 15 marzo 2010, n, 90.

 

Il successivo articolo 13, strutturato su due commi, reca una serie di modifiche di coordinamento, consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero correttive o riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio e norme interpretative, mentre il successivo articolo 14 reca misure di  razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari.

 

Al riguardo, si osserva che mentre talune di queste novelle appaio di mero coordinamento, ad esempio la soppressione della disposizione concernente la nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, organismo soppresso dalla legge n. 244 del 2012, altre novelle incidono più direttamente sulle procedura di nomina.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 14 novella la lettera o) della legge n. 13 del 1991 la quale, nell’individuare gli atti di emanazione del Presidente della Repubblica, fa espresso riferimento alla nomina del Capo di stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa e dei Capi di stato maggiore delle tre Forze armate. Al riguardo, tale disposizione viene sostituita con la previsione in base alla quale rientrano nei poteri di nomina del Presidente della Repubblica le nomine dei militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, già prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che si tratta del Capo di Stato maggiore della Difesa, dei Capi di Stato maggiore di forza armata,  del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri,  del Segretario generale della difesa  dei due vice segretari generali della difesa,  del vice comandante generale dell’arma dei Carabinieri, del Comandante del comando operativo  di vertice interforze, del Comandante  in capo di squadra  navale e del Comandante  della squadra aerea.

 

Si prevede, inoltre, la soppressione della lettera q)  della richiamata legge n. 13 del 1991 in base alla quale spetta al Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale.

 

Al riguardo, sempre la relazione illustrativa, precisa che la soppressione della disposizione è dovuta alla necessità di prevedere per tali nomine  la forma semplificata  del decreto ministeriale , “coerentemente con il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione”.

 

In relazione alle disposizioni in esame andrebbe valutata la loro riconducibilità ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 (cfr. precedente paragrafo: I principi e i criteri direttivi della legge delega).

 

 


Testo a fronte

 


Atto del Governo n.277

 

Testo a fronte

 

 

 


Codice dell'ordinamento militare – Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ·della legge 31 dicembre 2012, n. 244

 

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

(Codice dell'ordinamento militare)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

 

Art.1 (Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate)

 

 

Articolo 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione

Articolo 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

3. Ai componenti della commissione interministeriale, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

 

 

 

Articolo 31
Comandi regione militare interforze

Articolo 31
Comandi regione militare interforze

1.  Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.

1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.

 

 

 

 

Articolo 95
Bande musicali

Articolo 95
Bande musicali

3.  Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

a)  del Comando per il territorio, quella dell’Esercito italiano;

3.  Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

a)  del Comando militare della Capitale, quella dell’Esercito italiano;

 

 

Art. 101
Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

Art. 101
Organizzazione generale dell'Esercito italiano

1.  Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice:

a)  Comando delle forze operative terrestri;

b)  Comando logistico dell'Esercito italiano;

c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito;

d)  Comando per il territorio dell'Esercito.

2.  Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative:

a)  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano;

b)  il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

c)  l'Organizzazione penitenziaria militare;

d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito.

3.  Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

 

1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma l, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

 

 

Art. 102
Organizzazione operativa dell’Esercito italiano

Art. 102
Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

1.  L’organizzazione operativa dell’Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri.

2.  Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:

a)  i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;

b)  i Comandi Specialistici e di Supporto;

c)  il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.

3.  Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

 

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma l, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

Art. 103
Organizzazione territoriale dell’Esercito italiano

Art. 103
Organizzazione territoriale dell’Esercito italiano

1.  L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.

2.  L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.

3.  Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

4.  In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.

 

1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.

 

 

 

 

2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei Comandi, reparti e unità di cui al comma l, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

3. Identico al comma 4

 

 

 

 

Art. 104
Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano

Art. 104
Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano

1.  L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

 

a)  i seguenti istituti di formazione:

1)  Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2)  Accademia militare;

3)  Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;

4)  Scuola militare «Nunziatella»;

5)  Scuola militare «Teuliè»;

b)  le Scuole d'arma e di specialità;

c)  le Scuole logistiche;

d)  la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;

e)  il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.

 

 


2.  Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

a) Identica:

1) Identico;

2) Identico;

3) Identico;

4) Identico;

5) Identico;

 

b) Identica alla lettera d);

 

 

 

c) Identica alla lettera e);

d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza annata.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l’articolazione del Comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

Art. 105
Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

Art. 105
Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

1.  L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

a)  i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;

b)  i poli di mantenimento e di rifornimento;

c)  il Centro polifunzionale di sperimentazione;

d)  il Centro tecnico logistico interforze NBC;

e)  il Policlinico militare di Roma;

f)  il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;

g)  il Centro militare di veterinaria. 

2.  Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

a) Identica;

 

 

b) Identica;

c) Identica;

d) Identica;

 

e) Identica;

f) il Centro militare di veterinaria.

 

g) Abrogata;

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma l, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

Art. 107
Organizzazione per le infrastrutture dell’Esercito italiano

Art. 107
Organizzazione per le infrastrutture dell’Esercito italiano

1.  Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici.

2.  La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito

1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al Dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei Comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie,

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Dipartimento di cui al comma l, nonché dei Comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

 

 

 

Articolo 154
Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

Articolo 154
Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

1.  La Direzione di amministrazione del servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti:

a)  assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall’amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;

b)  svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all’ordinamento di Forza armata;

c)  esercita l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

1.  La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa dell’Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:


a)  Identica;



b)  Identica;

 

c)  Identica;

 

 

 

 

 

 

Art. 195
Strutture sanitarie interforze

Art. 195
Strutture sanitarie interforze

1.  Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

a)  il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano;

b)  i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;

c)  i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

1.  Identico:

 

 

a)  il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;

 

b)  identica;

 

 

c)  identica;

 

 

 

 

Art. 306
Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

Art. 306
Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

2.  Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, non proprietario di altra abitazione nella provincia del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

 

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

3.  Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

 

Art. 307
Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

Art. 307
Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

3-bis.  Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

3-bis.  Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo dì concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

 

 

 

 

 

 

Art. 2188-bis
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

 

Art. 2188-bis
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

 

1.   Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a)  provvedimenti di soppressione:

1)  Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014;

2)  Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014;

3)  Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;

4)  Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014;

5)  Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014;

6)  Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014;

7)  Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014;

8)  Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014;

9)  Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;

10)  Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;

11)  Comando 2° FOD entro il 31 dicembre 2014;

12)  Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;

13)  Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;

14)  Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;

15)  Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;

16)  Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;

17)  Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;

18)  Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;

19)  Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;

20)  Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;

21)  Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;

22)  Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;

23)  Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;

24)  Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;

25)  Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;

26)  Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;

27)  Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;

28)  Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;

29)  Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;

30)  Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;

31)  Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;

32)  Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;

33)  Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;

34)  Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;

 

 

 

 

b)  provvedimenti di riconfigurazione:

1)  il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;

2)  il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

3)  il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza;

4)  il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;

5)  il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari;

6)  il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;

7)  il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;

8)  il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;

9)  il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

10)  il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;

11)  il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

12)  il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;

13)  il Comando Divisione “Acqui”, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

14)  il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;

15)  il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

16)  il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

17)  il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;

18)  il Comando Divisione “Tridentina”, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

19)  il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;

20)  il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna;

21)  il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;

 

22)  il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;

 

 

23)  il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

24)  il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;

25)  il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;

26)  il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

27)  il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;

 

28)  il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;

 

 

29)  il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.

1.   Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  provvedimenti di soppressione:

(Identici i numeri da 1) a 10);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Comando 2° FOD entro il 31 marzo 2016;

 

(Identici i numeri da 12) a 15)  da 17) a 34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2016

34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 marzo 2016

 

b)  Identica:

 

(Identici i numeri da 1) a 9);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze degli enti di sostegno TLC;

11) Identico;

 

 

 

 

12)  il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro documentale di Napoli;

13)  il Comando Divisione “Acqui”, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;

 

 

 

 

 

 

 

15)  Identico;

 

16) Identico;

 

 

 

 

 

17)  Identico;

 

 

18)  il Comando Divisione “Tridentina”, entro il 31 marzo 2016,, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter»;

19)  Identico;

 

 

 

 

 

20)  Identico;

 

 

 

 

 

21)  il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione della determinazione delle relative attribuzioni»;

22)  il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma in Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito;

23)  il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

24)  Identico;

 

 

 

 

25)  Identico;

 

 

 

 

 

26)  il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

27)  il Comando militare della Capitale, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;

28)  il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;

29)  il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;

29-ter) il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;

29-qualer) il Comando Forze di Difesa Interregionale SUD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 20 FOD;

29-quinquies) il Comando Supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;

29-sexies) L’lstituto Geografico Militare, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale;

 

 

 

 

 

2.   Identico.

 

 

 

 

 

Art. 2188-quater
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare

Art. 2188-quater
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare

a)  provvedimenti di soppressione:

1)  50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;

2)  Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b)  provvedimenti di riconfigurazione:

1)  il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

2)  l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

3)  il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;

4)  il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici;

5)  il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;

6)  il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;

7)  la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma;

8)  Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.

 

a)  provvedimenti di soppressione:

1)  50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2016;

 

(Identici i numeri da 2) a 8)




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (DG), entro il 31 marzo 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.

 

 

Art. 2 (Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare)

 

 

Art. 118
Corpi della Marina militare

Art. 118
Corpi della Marina militare

1.  L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

a)  Corpo di stato maggiore;

b)  Corpo del genio navale;

c)  Corpo delle armi navali;

d)  Corpo sanitario militare marittimo;

e)  Corpo di commissariato militare marittimo;

f)  Corpo delle capitanerie di porto;

g)  Corpo degli equipaggi militari marittimi.

 

2.  Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

 

 

 

 

2-bis.  Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.

1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

a) Corpo di stato maggiore;

b) Corpo del genio della Marina;

c) Corpo sanitario militare marittimo;

d) Corpo di commissariato militare marittimo;

e) Corpo delle capitanerie di porto;

f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.

 

2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:

a) genio navale;

b) armi navali;

c) infrastrutture.

 

2-bis. Abrogato.

 

3. Identico al comma 2.

 

4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:

a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello

b) per il Corpo del genio della Marina:

1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;

2) per la specialità armi navali: ufficiali AN.;

3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;

c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;

d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;

e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;

f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.

 

 

 

Art. 119
Corpo di stato maggiore

Art. 119
Corpo di stato maggiore

 

1.  Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

a)  coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;

b)  armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

c)  comandare le forze navali comunque costituite;

d)  comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; 

e)  dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;

 

f)  dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;

g)  dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;

h)  dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;

i)  eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;

l)  adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;

m)  presiedere le giunte di ricezione e di verifica.

 

1.  Identico;

 

a) identica;

 

b)  identica;

 

 

c)  identica;

 

d) identica; 

 

 

 

 

e)  dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;

 

f)  identica;

 

g) identica;

 

 

h) identica;

 

i)  identica;

 

l)  identica;

 

m)  identica;

 

 

 

Art. 120
Corpo del genio navale

Art. 120
Corpo del genio della Marina

1.  Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:

a)  progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b)  seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;

c)  coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

d)  imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;

e)  dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare;

f)  vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g)  provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;

h)  eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

1.  Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità genio navale:

a)  progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b)  seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi;

 

c) identica;

 

 

d) identica;

 

 

 

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;

 

f)  identica;

 

 

g)  provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali;

 

 

h)  identica;

 

1-bis.  Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:

a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119: provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

 

 

 

1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:

a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

 b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;

e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.

f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»:

 

 

 

Art. 121
Corpo delle armi navali

 

Art. 121
Corpo delle armi navali

 

1.  Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:

a)  progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all’ articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

b)  coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

c)  imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d)  dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

e)  dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); 

f)  vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g)  eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

 

 

 

 

 

 

                      Abrogato

 

 

 

 

 

Art. 130
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»

 

Art. 130
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»

1.  Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.

 

1.  Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.

 

 

Art. 812
Ruoli del personale in servizio permanente

Art. 812
Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

b)  ruolo normale del Corpo del genio navale;

c)  ruolo normale del Corpo delle armi navali;

d)  ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;

e)  ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

f)  ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

g)  ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

h)  ruolo speciale del Corpo del genio navale;

i)  ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

l)  ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;

m)  ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;

n)  ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

2.  I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo dei marescialli;

b)  ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;

c)  ruolo dei musicisti;

d)  ruolo dei sergenti;

e)  ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.

3.  I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.

1.  Identico:

a)  Identico;

 

b)  ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;

c) abrogata;

 

d)  Identica;

 

e)  Identica;

f)  Identica;

 

g)  Identica;

 

h)  ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;

 

l)  Identica;

m)  Identica;

n)  Identica;

 

2.  Identico:

 

a)             Identica;
b) Identica;

 

c)     Identica;

d)     Identica;

e)     Identica;

 

3.  Identico.

 

 

 

 

Art. 833-quater
Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture

 

 1. A decorrere dal l° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente molo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.

 

 

2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.

 

 

 

Art. 926
Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

 

Art. 926
Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

 

1.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

b)  63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c)  61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.

 

1.  Identico:

 

a)  65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

b)  63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c)  61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.

 

 

Art. 1015
Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere

 

Art. 1015
Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere

 

1.  Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.

1.  Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.

 

 

 

Art. 1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

Art. 1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

1.  La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a)  da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

b)  da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;

c)  da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

 

1.  Identico:

 

a)  identica;

 

b)  identica;

 

c)  da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità.

 

 

Art. 1072-bis
Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

 

Art. 1072-bis
Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

 

1.   In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

a)  cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

b)  tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;

c)  due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;

d)  uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

1.  Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

b)  Identica;

 

 

 

 

c)  due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico;

d)  Identica

 

 

 

 

 

Art. 1264
Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

 

Art. 1264
Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

 

2.  I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell’avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:

a)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco; (903)

b)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;

c)  capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;

d)  tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.

 

 

2.  Identico:

 

 

 

a)  Identica;

 

 

b)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;

c)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 (Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare)

 

 

 

Art. 2214-bis
Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

 

1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

 

2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'articolo 2214-ter.

 

3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter.

 

4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri Il e VIII.

 

 

 

 

Art. 2214-ter
Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina

 

1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

 

2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso 1'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.

 

3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:

a) al corpo di provenienza;

b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;

c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità Infrastrutture.

 

4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito.

 

5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.

 

 

 

 

 

 

Art. 2221-bis
Aspettativa per riduzione quadri

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina: a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all' organico della specialità di assegnazione;

b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.

 

2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.

 

 

 

 

 

 

Art. 2221-ter Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali

 

1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell’ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.

 

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.

 

 

 

Art. 4 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 643
Conferimento di posti disponibili agli idonei

Art. 643
Conferimento di posti disponibili agli idonei

 

4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini del!' arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.

3.  Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti.

3. I posti riservati agli allievi del.1e scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.

 

 

 

Art. 686 
Prove concorsuali

Art. 686 
Prove concorsuali

1.  Gli esami per l'ammissione al corso di cui all’ articolo 684, sono costituiti da:

a)  una prova di efficienza fisica;

b)  una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

c)  una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

d)  un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

e)  una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

 

1.  Identico:

 

(Identiche le lettere da a) a d);



 

 

 

 

 

 

 

e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

 

2.  Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all’ articolo 685, sono costituiti da:

a)  una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

b)  una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c)  un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

 

d)  una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

2.  Identico:

 

 

a)  Identica;

 

b)  Identica;

 

c)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

 

 

 

Art. 724
Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 724
Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

 

6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.

 

 

 

Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione

Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione

 

1-bis) Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 728
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

Art. 728
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

 

5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 730
Mancato transito nei ruoli speciali

Art. 730
Mancato transito nei ruoli speciali

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 731
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

Art. 731
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

 

5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.

 

 

 

Art. 732
Mancato completamento degli iter formativi

Art. 732
Mancato completamento degli iter formativi

 

 

4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 733
Mancato transito nei ruoli speciali

 

Art. 733
Mancato transito nei ruoli speciali

 

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

1.  Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento

 

Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento

1.  I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:

a)  sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b)  sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c)  se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

1.  Identico:

a)  Identica;

 

 

 

 

 

b) Identica;

 

c)  se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma l, lettera c-bis).

 

 

1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall’articolo 935, comma 1, lettera c-bis).

 

 

 

 

 

Art. 742
Dimissioni dai corsi

Art. 742
Dimissioni dai corsi

1.  Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.

1.  Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno due terzi  delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.

 

 

 

Art. 907
Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

 

Art. 907
Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

 

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

 

 

 

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.

 

 

 

Art. 935
Applicazione delle norme sulla formazione

Art. 935
Applicazione delle norme sulla formazione

 

c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.

 

 

 

Art. 984
Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

Art. 984
Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.

5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.

 

«5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell' Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presente la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.

 

 

 

Art. 1392
Termini del procedimento disciplinare di stato

Art. 1392
Termini del procedimento disciplinare di stato

1.  Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

1.  Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

 

 

 

Art. 1393
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 1393
Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale

1.  In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

 

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

 

 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

 

4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.

 

 

 

Art. 1398
Procedimento disciplinare

 

Art. 1398
Procedimento disciplinare

 

1.  Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a)  dalla conoscenza dell'infrazione;

b)  ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;

c)  ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;

 

d)  ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.

1. Identico:

a) Identica;

 

b) Identica;

 

c) Identica;

 

d)  ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.

 

 

1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

 

 

 

Art. 1508
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

Art. 1508
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

1.  Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a)  valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

b)  previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

c)  assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

1.  Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

 

 

a)  Identica;

 

 

b)  Identica;

 

 

 

 

c)  Identica;

 

 

Art. 5 (Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 1067
Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

Art. 1067  Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

4.  Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

 

 

 

          Abrogato

 

 

Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermità

Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermità

1.  Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

 

1.  Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

 

 

Art. 1090
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

Art. 1090
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

3.  All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096.

3.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096.

 

 

 

Art. 1099
Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

Art. 1099
Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

5.  In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

 

 

 

 

 

 

     Abrogato

Art. 6 (Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 2233-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016

Art. 2233-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016

1.   Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a)  qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

b)  qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

c)  il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.

1. Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

b)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Identica;

 

 

 

 

c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.

 

 

 

Art. 2236-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina

Art. 2236-bis
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina

1.   Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

1.   Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

 

 

 

Art. 2239
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare

Art. 2239
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare

 

3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.

 

 

Art. 2250-ter Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

 

1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:
a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

b) per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Art. 7 (Revisione della disciplina in materia dì reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli

Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli

4.  Ai concorsi di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a)  i giovani che:

1)  sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2)  non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  non hanno superato il ventottesimo anno di età;

 

3)  non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; (346)

 

4)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

4. Identico:

 

a) Identica;

1) Identico;

 

2) Identico;

 

 

 

3)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all' ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 

b)  Identica,

 

 

1)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso,  fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, deIl’Università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

 

2) Identico;

 

3) Identico;

 

 

 

 

4)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

 

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

 

Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

 

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.

 

5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma l c comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.

 

5-quater, I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto, Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

 

 

 

Art. 1056
Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente

Art. 1056
Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente

 

6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

 

 

 

Art. 1059
Avanzamento a scelta dei sottufficiali

Art. 1059
Avanzamento a scelta dei sottufficiali

5.  I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata.

5.  I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

 

 

 

Art. 1062
Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

Art. 1062
Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

 

6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.

 

 

 

Art. 1275
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

Art. 1275
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

2.  Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

 

 

 

Art. 1280
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

Art. 1280
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

4-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

 

 

 

Art. 1287
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

Art. 1287
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

3-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

 

 

Art. 2197
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 2197
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 679, in misura:

a)  non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

 

b)  non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’ articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

1 Identico:

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

 

 

 

b)  non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite della metà agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’ articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

3.  Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

 

 

 

 

         Abrogato

 

Art. 2197-bis Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate

 

1., Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri)

 

 

Art. 842
Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

Art. 842
Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

 

3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

 

 

3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

 

Art. 968
Abilitazione

Art. 968
Abilitazione

1.  Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

1.  Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati  addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

 

2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere

adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.

 

 

 

Art. 1308
Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 1308
Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

3-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi

3-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

 

 

 

Art. 1309
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 1309
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

2.  Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall’ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

 

 

 

Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

1.  Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

 

1.  Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.

 

 

 

 

Art. 10 (Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

 

 

Art. 2209-septies
Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

Art. 2209-septies
Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2.   Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a)  a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;

b)  d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.

2.  Identico:  

 

a)  a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;

b)  d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

 

 

 

Art. 2209-octies
Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare

Art. 2209-octies
Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare

1.   A decorrere dall’anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

1.   A decorrere dall’anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

 

 

 

Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria

Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria

2.  La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’ articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.

2.  La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’ articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.

Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.

6.  Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

6.  Fino   all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

 

 

 

Art. 2230
Unità di personale da collocare in ausiliaria

Art. 2230
Unità di personale da collocare in ausiliaria

1.  Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall’ articolo 2229, sono così determinate per l’anno di riferimento:

a)  2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;

b)  2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;

c)  2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;

d)  2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;

e)  2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;

f)  2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;

g)  2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;

h)  2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840;

i)  2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;

l)  2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;

m)  2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.

1.  Identico:

(Identiche le lettere da a) a f);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)  2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708;

h)  2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895;

i)  2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311;

l)  2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352;

m)  2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255.

 

m-bis) 2021: ufficiali: 40: marescialli: 200; totale 240;

m-ter) 2022: ufficiali: 50: marescialli: 206; totale 256;

m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;

m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.

 

 

 

 

 

Art. 11 (Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

 

 

Art. 36
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

Art. 36
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

1.  L’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso.

1.  L’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso.

 

 

 

 

Art. 1529-bis
Formazione

 

l. La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Le attività di formazione si sviluppano attraverso l’implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.

3. I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

 

 

 

Art. 2259-ter
Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

Art. 2259-ter
Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

7.  A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

7.  A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

 

 

 

Art. 2259-quater
Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile.

Art. 2259-quater
Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile.

2.   Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa.

 

2.   Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonché dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.

 

3.   Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

b)  moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;

c)  moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

 

3.   Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di Stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

 

a)  Identica;

 

 

 

 

 

 

 

b)  Identica;

 

 

 

 

 

c)  Identica;

5.   Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.

5. Il Capo di Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.

 

 

Art. 2259-sexies
Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata

Art. 2259-sexies
Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata

1.   Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.

 

1.   Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente, nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.

 

 

 

 

 

Art. 12 (Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile)

 

 

 

Art. 206-bis
Obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare

 

1. Il personale militare in servizio, incluso quello in fase di formazione, addestramento e richiamato, ha l'obbligo di sottoporsi alla profilassi vaccinale e alle altre misure di profilassi infettivologica previste dagli appositi protocolli sanitari per le specifiche tipologie di impiego, in territorio nazionale o all'estero.

 

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. Tali protocolli recano, altresì, l'indicazione delle cautele e degli accertamenti da eseguire al fine di ridurre o escludere, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi derivanti dalle modalità di somministrazione dei vaccini.

 

 

 

Art. 1836
Fondo casa

Art. 1836
Fondo casa

3.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

3.  Con il regolamento, sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 13 (Modifiche formali. terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta)

 

 

Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale

Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale

4.  Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.

 

4.  Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell’Arma.

 

 

Art. 583
Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

Art. 583
Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

1.  Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’ articolo 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’ articolo 582, nei seguenti importi in euro:

a)  per l'anno 2009: 333.945.955,41; 

b)  per l'anno 2010: 330.737.195,75;

c)  per l'anno 2011: 292.549.996,80;

d)  per l'anno 2012: 284.872.024,13;

e)  per l'anno 2013: 281.626.174,47;

f)  per l'anno 2014: 273.897.364,51;

g)  per l'anno 2015: 265.871.323,32;

h)  per l'anno 2016 : 259.069.932,78;

i)  per l'anno 2017: 254.063.870,19;

l)  per l'anno 2018 : 243.183.877,39;

m)  per l'anno 2019: 227.313.529,85;

n)  per l'anno 2020: 194.689.505,99;

o)  per l'anno 2021: 153.827.384,36.

1.  Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’articolo 2207, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’ articolo 582, nei seguenti importi in euro:

a)  Identica;

b) Identica;

c)  Identica;   

d)  Identica; 

e)  Identica;

f)  Identica;

g)  Identica; 

h)  Identica; 

i)  Identica;

l)   Identica; 

m)  Identica; 

n)  Identica; 

o)  Identica; 

 

 

Art. 909
Norme comuni alla riduzione dei quadri

Art. 909
Norme comuni alla riduzione dei quadri

8.  Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.

 

8.  Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

 

 

 

 

 

Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

1.  Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a)  gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall’ articolo 1093;

b)  gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

c)  gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

1.  Identico:

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identica;

 

b)  gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;

 

c)  Identica;

 

 

Art. 1097
Forme di avanzamento

Art. 1097
Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento degli ufficiali avviene:

a)  ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

b)  a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

1.  L’avanzamento degli ufficiali avviene:

a)  ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

 

b)  Identica;

 

 

Art. 1244
Estensione di norme

Art. 1244
Estensione di norme

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le norme che riguardano l’avanzamento in particolari condizioni di cui all’ articolo 1076 e in quanto applicabili le altre norme sull’avanzamento degli ufficiali.

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese in quanto applicabili le altre norme sull’avanzamento degli ufficiali.

 

 

 

Art. 2210
Ruoli a esaurimento degli ufficiali

Art. 2210
Ruoli a esaurimento degli ufficiali

3.  Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, fermo restando il beneficio della promozione di cui all’ articolo 1082.

3.  Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello.

 

 

Art. 2216
Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno

Art. 2216
Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno

1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dall’ articolo 799 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2215, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.

1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dall’ articolo 798-bis e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.

2.  Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall'articolo 2215, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a)  478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

b)  406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

2.  Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall'articolo 2207, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a)  Identica;

b)  Identica;

 

 

 

 

 

Art. 2136
Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

Art. 2136
Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

1.  Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell’ordinamento militare:

a)  il capo II del titolo IV;

b)  la sezione IV del capo I del titolo V;

c)  l’ articolo 622;

d)  l’ articolo 721;

e)  gli articoli 878 e 879;

f)  l’ articolo 881;

g)  l’ articolo 886;

g-bis)   l'articolo 892;

h)  l’ articolo 897;

i)  l’ articolo 898;

l)  l’ articolo 900;

m)  l’ articolo 911;

n)  l’ articolo 932;

o)  l’ articolo 938, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;

p)  l’ articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;

q)  l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;

r)  l’ articolo 1091, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

s)  la sezione IV del capo III del titolo V;

t)  la sezione III del capo VII del titolo V;

u)  la sezione VIII del capo VII del titolo V;

v)  l’ articolo 1076;

z)  la sezione IV del capo IV del titolo VII;

aa)  l’ articolo 1394;

bb)  il capo XVI del titolo VII;

cc)  la sezione I del capo XVII del titolo VII;

dd)  il capo XVIII del titolo VII;

ee)  il titolo VIII;

ff)  l’ articolo 1493;

gg)  l’ articolo 2229, comma 6.

 

 

 

1.  Identico:

 

 

 

a)  Identica;

b)  Identica;  

c)  Identica; 

d)  Identica;  

e)  Identica; 

f)  Identica; 

g)  Identica; 

g-bis)  Identica; 

h) Identica; 

i)  Identica; 

l)  Identica; 

m)  Identica;

n)  Identica; 

o)  Identica; 

 

 

 

p)  Identica; 

 

 

q)  Identica; 

r)  Identica;

 

 

 

s)  Identica; 

t)  Identica;

u)  Identica; 

v) Abrogata;

z)  Identica; 

aa)  Identica;

bb)  Identica; 

cc)  Identica; 

dd)  Identica; 

ee)  Identica; 

ff)  Identica; 

gg)  Identica; 

 

 

 

Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa

Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa

1.  L’ammissione alle rafferme di cui all’ articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a)  fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

 

 

b)  a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’articolo 798-bis.

1.  Identico:

 

 

a)  fino al 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.244 dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

b)  a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.244, dall’articolo 798-bis.

 

 

 

 

Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie

 

Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie

1.  A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

 

1. Identico:

 




151)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19;

 

(Si prevede unicamente la modifica del seguente numero):

 

151)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, e 19;

 

 

Art. 2269
Abrogazione espressa di norme secondarie

Art. 2269
Abrogazione espressa di norme secondarie

1.  A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

 

1.         Identico:


111)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;

 

 

Abrogato

 

Art. 2270
Norme che rimangono in vigore

Art. 2270
Norme che rimangono in vigore

1.  In attuazione dell’articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

 

1.  Identico:

 




10)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5;

 

(Si prevede unicamente la modifica del seguente numero):

 

10)  regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articoli 5 e 19;

 

 

 

 

 

 

Legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del DPR)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

 

Art. 14
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari)

Art.1, comma 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

 

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

 

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

 

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

 

d) approvazione della nomina del governatore della banca d'Italia;

 

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

 

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

 

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

 

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

 

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

 

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

 

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

 

o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

 

 

 

p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

 

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

 

 

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

 

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

 

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

 

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

 

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

 

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

 

aa) concessione della cittadinanza italiana;

 

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

 

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

 

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

 

ee) concessione del titolo di città;

 

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

 

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

 

hh) [Lettera abrogata dall' art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59.] (2);

 

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Identico;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identica;

 

b) Identica;

 

 

c) Identica;

 

 

d) Identica;

 

 

 

e) Identica;

 

 

 

f) Identica;

 

 

 

 

g) Identica;

 

 

h) Identica;

 

 

i) Identica;

 

 

l) Identica;

 

m) Identica

 

 

 

 

 

n) Identica;

 

 

o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;

 

p) Abrogata;

 

q) Abrogata;

 

 

 

 

 

r) Identica;

 

 

s) Identica;

 

 

t) Abrogata;

 

 

u) Identica;

 

 

v) Abrogata;

 

 

z) Identica;

 

 

aa) Identica;

 

bb) Identica;

 

 

cc) Identica;

 

 

 

dd) Identica;

 

 

 

 

ee) Identica;

 

ff) Identica;

 

 

 

gg) Identica;

 

 

 

 

hh)

 

 

ii) Identica;

 


 

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

(Codice dell'ordinamento militare)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

Art. 14 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari)

 

 

Art. 29
Comando operativo di vertice interforze

Art. 29
Comando operativo di vertice interforze

 

1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.

 

 

Art. 112
Organizzazione operativa della Marina militare

Art. 112
Organizzazione operativa della Marina militare

1.  Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra.

1.  Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dci ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

 

 

 

Art. 142
Comando della squadra aerea

Art. 142
Comando della squadra aerea

 

1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

 

 

 

Art. 852
Conferimento del grado

Art. 852
Conferimento del grado

2.  Il grado iniziale è conferito:

a)  per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica;

 

 

b)  per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale;

(cfr. lettera a) dello schema di decreto correttivo)

 

c)  per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;

d)  per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.

2. Il grado iniziale è conferito.

a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;

 

b) identica alla lettera c);

 

 

 

 

c) identica alla lettera d);.

 

 

 

 

Art. 2126-bis
Disposizioni dì coordinamento con la legge 12 gennaio 1991. n. 13

 

1. Gli atti di nomina agli incarichi militari presso il Ministero della difesa compresi nella lettera h), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 12 gennaio 1991, n.13, nonché quelli di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.90

(TU delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)

Schema di decreto legislativo correttivo

 

Art. 14 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari)

Art. 94
Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

Art. 94
Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

1.  Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

 

        Abrogato

(si veda nuovo comma 1-bis dell’articolo 29)

 

 

 

 

 

 



[1]     In relazione ai decreti legislativi in esame si ricorda che i relativi schemi (atti nn. 32 e 33) erano stati sottoposti al previo parere delle competenti commissioni parlamentari. In particolare, nella seduta del 20 dicembre 2013, la Commissione difesa della Camera,  ha espresso un parere favorevole con 6 condizioni e un’osservazione sull’atto n. 32 e un parere favorevole con sette condizioni e cinque osservazioni sull’atto n. 33.

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2013/12/20/leg.17.bol0147.data20131220.com04.pdf. Per un approfondimento del contenuto degli schemi di decreti nn. 31 e32 si rinvia ai seguenti dossier del Servizio Studi, Dipartimento Difesa: Schema d.lgs. n. 33 Revisione dello strumento militare- personale, Schema D.Lgs. n. 32, Revisione delle strutture e dell'organizzazione, Legge n. 244/2012.

 

[2]     Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito D.P.C.M sulla base dell’andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

[3]     La disposizione non riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.

[4]     Fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui al richiamato articolo 5, comma 2.