Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||||||
Titolo: | Schema di Decreto legislativo correttivo dei D.Lgs nn. 7 e 8 del 2014 - Schema D.Lgs. n. 277 (Revisione delle strutture, dell'organizzazione e del personale militare) | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 278 | ||||||||
Data: | 09/03/2016 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Schema di Decreto legislativo correttivo dei Schema D.Lgs. n. 277 (Revisione delle strutture, |
(Legge n. 244/2012) |
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n. 278 |
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9 marzo 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 06 67604172 – * st_difesa@camera.it |
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La
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DI0386.docx |
INDICE
§ I principi e i criteri direttivi della legge delega
Lo schema di decreto legislativo
A.G. 277
Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 14 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, Disposizioni n materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014).
Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la “delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”. Il richiamato articolo 2, in particolare, ha previsto una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo deve essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (26 febbraio 2014).
A sua volta, il decreto legislativo n. 8 è stato
adottato in attuazione dell'articolo 3
della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale
militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico tale articolo ha
previsto una riduzione generale a
150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito,
Marina militare ed Aeronautica militare) da attuare entro l'anno 2024 e una
riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa a 20.000
unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024.
Si tratta, quindi, di un
intervento riduttivo che nel primo triennio è già definito secondo i criteri
previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge c.d. spending review (6 luglio 2012, n. 95) che ha disposto una
riduzione complessiva, in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione
organica del personale militare da conseguire entro il 1° gennaio 2016 e, con
riferimento al personale civile, una riduzione degli uffici e delle dotazioni
organiche non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di
livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non
dirigenziale..
I decreti legislativi nn. 7 e 8 sono entrati in
vigore il 26 febbraio 2014[1].
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi (26 febbraio 2014) il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.
Come sopra ricordato la delega è stata esercitata nella corrente legislatura attraverso i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, entrati in vigore il 26 febbraio 2014.
In sintesi, la legge n. 244 del 2014 ha individuato i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:
Ø l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);
Ø le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);
Ø le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3).
In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:
1) una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. (Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014, ovvero il 26 febbraio 2014).
2) una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla originaria previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016), da attuare entro l’anno 2024;
3) una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024;
4) il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento.
L’articolo
2 della legge n. 244 del 2012 ha dettato i principi e criteri direttivi relativi
alla revisione in senso riduttivo dell’assetto
strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.
Nello
specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei
Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice
dell’ordinamento militare e del Segretario generale della difesa-Direttore
nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni
tecnico-operative, siano esercitate
secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito
delle relative attribuzioni.
A
sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) ha previsto l’adozione di interventi di ottimizzazione
delle risorse e di razionalizzazione
delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e
periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro
accorpamento.
Come
più volte ricordato tali interventi sono finalizzati
a conseguire una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in
misura non inferiore al 30 per cento del
loro attuale assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014
Nello
specifico, la lettera in esame ha individuato i seguenti specifici interventi
di razionalizzazione, riguardanti:
a)
l’area tecnico-operativa del Ministero
della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e
delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;
b)
l’assetto organizzativo
del Ministero della difesa:
c)
il comando operativo di vertice interforze
(COI);
d)
la struttura logistica di sostegno;
e)
la struttura organizzativa del Servizio
sanitario militare.
f)
il settore infrastrutturale delle Forze
armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;
g)
le procedure
per la valorizzazione, la
dismissione e la permuta degli immobili
militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso
la loro semplificazione e accelerazione;
h)
le strutture per la formazione e
l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa;
i)
l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà
essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le
richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.
Da
ultimo, l’articolo in esame ha previsto:
Ø la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per
garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i
servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;
Ø la razionalizzazione del funzionamento degli
arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e
dei centri di manutenzione della difesa.
A
sua volta il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2012 ha dettato numerosi principi e
criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale
militare.
Al riguardo, il Governo ha previsto precisa
che:
Ø entro l’anno 2024[2] dovrà
essere effettuata una riduzione generale
a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito,
marina militare ed Aeronautica militare);
Ø entro sei anni dalla data di entrata in
vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali
generali e ammiragli[3]:
Ø entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge
dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani
di vascello.
In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con
gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da
definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con
D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze (lettera n) sono:
Ø il transito
del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero
della difesa ovvero presso altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui
all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede,
inoltre, il riconoscimento di un assegno ad
personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla
differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in
relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione
(lettera e)).
Ø l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri
(ARQ) anche ad altre categorie di personale (lettera m));
Ø forme di esenzione dal servizio, da disporsi a
domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione
delle proprie esigenze funzionali (lettera m));
Ø la revisione
della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice
dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune
categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate,
congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le
amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale
militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle
effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche
per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali,
di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267).
In relazione
alle sopra richiamate misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio
direttivo enunciato alla successiva lettera
o) precisa che ai fini della predisposizione del richiamato piano di
programmazione scorrevole, tali interventi dovranno essere:
Ø
correlati alle
misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di
revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in
relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;
Ø
informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre
amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell’esonero dal
servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.
Nell’ambito del
richiamato piano, secondo quanto previsto dalla successiva lettera p), dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a
favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di
coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa,
sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia
possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare
svolgimento del servizio.
Ulteriori principi e criteri direttivi di per
la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle
lettere da c), d), f), h).
In particolare, in aderenza al nuovo assetto
organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di
reclutamento, stato giuridico e
avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)).
La lettera
f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali
spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile
della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA,
destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della
prestazione individuale del personale civile.
La lettera
h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro,
individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché
altre forme temporanee di sostegno al
reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che
ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio
permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti
dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì,
previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che
richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere
svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato
servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare.
Ulteriori criteri direttivi riguardano, da
ultimo:
Ø la previsione, nell’ambito delle risorse
recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento
militare, di misure di assistenza in
favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati
nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio
direttivo, la lettera i) precisa che
lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere
sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;
Ø il riconoscimento
ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi
professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per
l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (lettera l).
Da ultimo, il comma 2 dell’articolo 3 ha posto l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[4], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.
In relazione ai citati obiettivi le misure previste dalla legge (lett. d) sono:
Ø
la mobilità interna;
Ø
la
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale;
Ø
il
ricorso a forme di lavoro a distanza;
Ø Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Nell'ambito degli ulteriori principi e
criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale
civile di cui all'art. 3, comma 2,
si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della
professionalità del personale (lett. b);
la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via
transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi
banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale,
nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di
funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).
Si segnala, da ultimo, che il criterio
direttivo di cui alla lettera e)
affida al Governo il compito di adottare interventi normativi finalizzati a semplificare le procedure per il
riconoscimento delle cause di servizio, senza
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando
l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in
esame.
Lo schema di decreto
legislativo in esame reca una serie di modifiche ed integrazioni ai decreti
legislativi nn. 7 e 8 del 2014, adottati
dal Governo in attuazione della legge n. 244 del 2012, recante per l’appunto la
Delega
al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia.
Il provvedimento è strutturato in due diversi capi rispettivamente
riferiti al decreto legislativo n.7 e al decreto legislativo n. 8 per complessivi 14 articoli.
Lo schema di
decreto in esame reca, inoltre, una serie di allegati.
Per quanto
concerne le modifiche prevista dal Capo I dello schema di decreto legislativo
in esame, il Governo, sia nella relazione illustrativa del provvedimento, sia
nella relazione tecnica, sottolinea la marginalità
delle integrazioni e delle correzioni che si intendono apportare.
In particolare si
sottolinea, sia il numero limitato di
novelle agli articoli da 2188-bis a 2188-quinquies del Codice, concernenti il programma di rimodulazione in riduzione degli assetti
organizzativi delle forze armate, sia l’ambito soggettivo di applicazione delle
richiamate modifiche riguardanti, principalmente l’Esercito.
Il Decreto Legislativo 28
gennaio 2014, n. 7, ha introdotto, fra l'altro, nel Codice dell'ordinamento
militare, gli articoli dal 2188-bis
al 2188-quinquies, che prevedono e
disciplinano un programma sessennale di revisione
in senso riduttivo deglì assetti
organizzativi e strutturali delle Forze armate (Comandi, enti e reparti delle
Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate,
esclusa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a
conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% così
come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),della legge di delega n. 244
del 2012.
A questo riguardo,
si osserva, infatti che:
Ø la marina militare ha integralmente
confermato gli interventi di riduzione
riguardanti tale Forza armata e contemplati dall’articolo 2188-quater del Codice non proponendo ai
medesimi alcuna modifica o integrazione;
Ø l’Aeronautica militare si è limitata a prorogare di un anno, ovvero
dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la
soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere fra le riconfigurazioni di cui all’articolo 2188-quater comma 1, lettera b), quella del Poligono di Salto di Quirra
e con essa la razionalizzazione della
struttura e degli organici.
In relazione alla
richiamata proroga, la relazione illustrativa precisa che la medesima si è resa
necessaria in ragione della necessità di trasferire le capacità ETS (Electronic Warfare Tactical Suppression) )
in altro sedime vicino, trasferimento non realizzabile entro il 31 dicembre
2015 per il mancato completamento dei lavori di adeguamento delle
infrastrutture destinate ad ospitare i complessi sistemi operativi dedicati a
tale capacità, connesso al mancato afflusso delle risorse finanziarie all’uopo
programmate.
Per quanto concerne, invece, le modifiche di
interesse per l’Esercito, la
relazione illustrativa specifica che le medesime sono funzionali ad una
maggiore e migliore razionalizzazione degli assetti in quanto volte a prevedere
ulteriori riconfigurazioni rispetto al programma originario che a sua volta già superava la soglia minima
di riduzione del 30% prevista dalla legge delega n. 244 del 2012. Inoltre, con
riferimento alla realizzazione di 3 nuove
strutture territoriali intermedie multifunzionali, che saranno denominate “COINT” (Comandi interregionali), il
Governo, nella richiamata relazione illustrativa, osserva che tali strutture non daranno vita a nuovi comandi in
quanto si collocheranno in luogo di strutture di comando e infrastrutture già
esistenti a Bolzano (COINT 3) Padova (COINT 1) e Napoli (COINT 2).
Come precisato nella
relazione illustrativa, la realizzazione di strutture territoriali intermedie
multifunzionali nasce dalla positiva esperienza registrata dal Comando delle Forze di difesa nord che
ha prodotto “ottimi ritorni in termini di efficienza, poiché ha consentito di
assicurare una più ampia ed auspicabile visione d’insieme, con riferimento a
tutte le funzioni assegnate anche e soprattutto a vantaggio di una forte
unitarietà di comando sulle vaste aree di territorio di pertinenza, con
riferimento a settori di intervento diversi ma interconnessi, quali sono quelli
operativo, territoriale e infrastrutturale”. Inoltre, rileva il Governo nella
relazione illustrativa l’adozione generalizzata di tale architettura
strutturale consente il superamento dell’attuale modello c.d. per “filiere” e
riunisce anche geograficamente, sotto un'unica cabina di regia rappresentata
dal Comando del COINT, i diversi comparti della Forza armata, conferendo nel
contempo ad un unico Comandante
le risorse e le capacità
per gestire in maniera sinergica e con visione unitaria le problematiche in
tutti i diversi settori di competenza. Infine, attraverso la realizzazione dei
COINT è possibile eliminare pressoché definitivamente le filiere dei Comandi
(di vertice e intermedi) nelle Aree territoriali e delle infrastrutture.
Nello specifico, attraverso talune novelle
all’articolo 2188- bis del Codice, l’articolo
1 dello schema di decreto legislativo in esame prevede:
Ø il rinvio, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2016, della soppressione
del Comando 2° FOD in San Giorgio a Cremano (NA).
Come
precisato nella relazione illustrativa, il
differimento del termine è volto a consentire il passaggio di tutte le
funzioni al riconfigurato Comando Forze di Difesa Interregionale Sud, che a sua
volta, sarà riconfigurato in 2° Comando Interregionale dell’Esercito 2° COINT.
Questa scansione temporale assicurerà anche il graduale passaggio al 2° COINT
delle competenze e responsabilità nei settori operativo – mediante la
riconfigurazione del Comando della Divisione Acqui – e infrastrutturale , in
vista della definitiva soppressione del
Comando infrastrutture Sud e Centro;
Ø la
riconfigurazione e non più soppressione del Comando Supporti in Verona;
Al
riguardo la relazione illustrativa precisa che tale riconfigurazione ha
carattere riduttivo. Il comando sarà riconfigurato in comando delle forze operative terrestri di supporto.
Ø la riconfigurazione del Comando Regione Militare Nord in Torino, entro il 31 marzo 2016, in
Comando Militare Esercito Piemonte con contestuale abbassamento di rango e
transito di parte delle attribuzioni - quelle attinenti al Piemonte - al
Comando intermedio multifunzione con
sede a Bolzano;
Ø la riconfigurazione dei Comandi
Militari Autonomi Sardegna e Sicilia,
in Comandi Militare Esercito, con
contestuale riduzione del rango. Entro
il 31 dicembre 2018 i richiamati Comandi
acquisiranno anche le funzioni dei Centri Documentali di Cagliari e Palermo
che, pertanto, saranno definitivamente soppressi;
Ø la riconfigurazione entro il 31 marzo
2016 dell’Istituto Geografico Militare
in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie
attribuzioni nel settore territoriale.
Come sopra ricordato attraverso una novella
all’articolo 2188-bis del Codice, lo
schema di decreto in esame prevede poi la realizzazione di tre nuovi Comandi interregionali multifunzionali compresa la
riconfigurazione del Comando Forze di Difesa interregionale del Nord.
In
particolare:
1. il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD, entro il 31
marzo 2016, sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a
valenza interregionale e
multifunzione, in ragione della
rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della
riarticolazione delle relative componenti ordinative;
2. il Comando
delle Truppe Alpine, entro il 31 marzo 2016, sarà ridenominato e riconfigurato
come e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione in ragione della
rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione
delle relative componenti ordinative; anche conseguenti alla soppressione del
2° FOD;
3. il Comando Forze di Difesa Interregionale SUD entro il 31
marzo 2016 sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a
valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterrninazione e
razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative.
Infine, sempre con
riferimento alle riorganizzazioni dell’Area operativa dell’esercito, lo schema di
decreto in esame, nel confermare la ridislocazione e riconfigurazione a Roma, a
partire dal 31 dicembre 2018 del COMFOTER,
ne modifica la denominazione in COMFOTER COE –
Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito –
quale responsabile delle attività di indirizzo e dell’approntamento dei Comandi
e delle unità operative nonché della condotta delle operazioni delegate alla
Forza armata.
Da ultimo, l’articolo 1 reca disposizioni finalizzate a rendere più
efficienti le procedure per la gestione degli immobili in un'ottica di valorizzazione, dismissione e permuta. Le
norme prevedono in sostanza la trasformazione in biennale del termine, oggi
annuale, per l'adozione del decreto di gestione degli alloggi; il
riconoscimento del diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio a tutti i
conduttori, con la sola esclusione di quelli proprietari di altra abitazione
nella provincia; la possibilità, per il personale della Difesa, di partecipare
agli incanti a prescindere dalla titolarità di altro alloggio nella provincia;
il riconoscimento al concessionario di uno sconto sul prezzo d'acquisto,
corrispondente al valore degli investimenti effettuati, nell'ipotesi della concessione
di valorizzazione.
Il Capo II dello
schema di decreto legislativo in esame, comprensivo degli articoli da 2 a 14,
reca modifiche al decreto legislativo n. 8 del 2014 concernente “disposizioni
in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché
misure per la funzionalità della medesima amministrazione”.
In sintesi le novelle proposte riguardano:
Ø
interventi
normativi di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli
ufficiali e l’unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della
Marina militare nel Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità -
genio navale, armi navali e infrastrutture - (articoli 2 e 3);
Ø
la revisione
della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 4) ;
Ø
l’avanzamento
degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica
militare e dell’Arma dei Carabinieri
(articolo 5);
Ø
disposizioni
transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano,
della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri
(articolo 6);
Ø
la
disciplina del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell’avanzamento
dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare,
dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri (articolo 7);
Ø
disposizioni
transitorie in materia di reclutamento, dello stato giuridico, della formazione
e dell’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina
militare e dell’Aeronautica militare (articolo 8);
Ø
la
disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento dei
graduati e militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare,
dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 9);
Ø
disposizioni
transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni
organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare
(articolo 10);
Ø
disposizioni
in materia di personale civile del Ministero della difesa (articolo 11);
Ø
disposizioni
in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al
lavoro civile (articolo 12);
Ø
modifiche
formali (articolo 13);
Ø
razionalizzazione
delle procedure di nomina dei vertici militari (articolo 14)
Nello specifico l’articolo 2 dello schema di
decreto in esame, attraverso una serie di novelle agli articoli da 118 a 121,
130, 812, 926, 1015, 1043, 10722-bis e
1264 del Codice e attraverso l’inserimento nel medesimo Codice del nuovo articoli 833 –quater, disciplina l’unificazione del Corpo del genio navale e del
Corpo delle armi navali della Marina militare nell’l’istituendo Corpo del genio della Marina, suddiviso
in tre specialità, genio navale, armi navali e infrastrutture.
A sua volta il nuovo articolo 833-quater detta disposizioni per consentire il transito a domanda nel Corpo del genio
della Marina, specialità infrastrutture, di ufficiali dei ruoli normali e
speciali degli altri corpi della medesima Forza armata che risultino in
possesso dei necessari titoli di studio e qualificazioni professionali,
disciplinando le modalità di inquadramento attraverso il rinvio a quanto
previsto dall’articolo 797 del Codice in materia di transito tra ruoli.
Conseguentemente la lettera o) dell’articolo 2 dello schema di
decreto novella la Tabella II allegata al Codice, relativa alla Marina
militare, allo scopo di sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i Quadri II e VIII, attualmente riferiti rispettivamente
al ruolo normale e al ruolo speciale degli ufficiali del Corpo del genio
navale, con i nuovi corrispondenti Quadri, suddivisi per specialità, riferiti
al Corpo del genio della Marina.
Sono, infine, abrogati i Quadri II e IX, riferiti al Corpo
delle armi navali, e contestualmente si sostituiscono i Quadri I e VII, riferiti, rispettivamente,
al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.
Il successivo articolo 3 dello schema di decreto in esame reca alcuni interventi normativi di natura transitoria, funzionali alla realizzazione nell’istituendo Corpo del genio della Marina.
In relazione all’unificazione
del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare
nell’istituendo Corpo del genio della Marina, la relazione illustrativa precisa
che dalla medesima deriva un risparmio in
termini di personale pari complessivamente a 251 unità organiche, tutte destinate, ad invarianza di spesa,
all’adeguamento delle consistenze del Corpo di stato maggiore.
L’articolo 4 interviene sulla disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e sulla formazione del personale delle Forze armate con particolare riferimento alla alla devoluzione di posti ad altre categorie di riservatari, al collocamenti in congedo di frequentatori dei corsi formativi iniziali per inidoneità militare e/o professionale, ai periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, agli obblighi di ferma, al calcolo delle aliquote di ufficiali dell’Arma dei carabinieri da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), all’ anzianità da attribuire agli ufficiali dei ruoli normali al termine dei corsi formativi iniziali, al transito degli ufficiali dell’Aeronautica in congedo ad altri ruoli, ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alla gestione dei sottoufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze annate non più tecnicamente idonei.
In
particolare, la lettera a) novella
l’articolo 643 del codice stabilendo il principio generale in base al quale
nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale delle Forze armate la
possibilità di attingere alle
graduatorie degli idonei non vincitori di precedenti concorsi può essere
esercitata solo secondo le modalità e nei limiti definiti dalla disciplina
speciale recata dal medesimo Codice, ivi incluso lo stesso articolo 643.
Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 643 del Codice,
l'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse
finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che
risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine
della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso
per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre
categorie di militari. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per
rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha
facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della
graduatoria e salvo diverse disposizioni del Codice, ad altrettante nomine
secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento
dell'ulteriore possesso dei requisiti. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e
sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso
risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di
inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi
stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a
un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso
stesso.
A sua volta la successiva lettera b) novella il comma 3 dell’articolo 649 del Codice, concernente la disciplina relativa alla devoluzione al personale militare in servizio dei posti per l’accesso nelle accademie militari attualmente riservati agli allievi delle scuole militari e da questi ultimi non ricoperti.
In particolare, si prevede che i posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengano ricoperti possano essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.
Le successive lettere c) e d) intervengono, rispettivamente, sugli articoli 686 e 724 del Codice, al fine di:
1. ridurre da due a uno il numero minimo degli ufficiali superiori medici componenti delle commissioni sanitarie
che valutano l’idoneità psicofisica dei concorrenti per il reclutamento nel
ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, nelle due ipotesi di accesso
tramite concorso pubblico e tramite concorso interno;
2. prevedere un vincolo di ferma di
dodici anni per gli ufficiali in servizio permanente della Marina militare
ammessi a frequentare a carico dell’Amministrazione attività formative nel
settore idrooceanografico.
Come
precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, scopo della
disposizione è quella di garantire un’adeguata valorizzazione dell’investimento
effettuato in termini di risorse umane.
Le successive lettere da e) a h) e le lettere l), m) e n) dell’articolo 4 intervengono a loro sugli articoli 726, 727, 728, 730, 732, 733 e 735 del Codice, al fine di prevedere che gli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri frequentatori dei corsi applicativi nell’ambito dell’iter formativo iniziale siano posti in congedo qualora non valutati idonei sotto il profilo dell’attitudine militare (per l’Esercito), dell’attitudine professionale (per la Marina) e dell’attitudine militare e professionale (per l’Aeronautica e per l’Arma dei carabinieri).
Come precisato dal Governo nella relazione
illustrativa i soggetti interessati dalle disposizioni in esame, a differenza
dei colleghi che non superano i predetti corsi per altre cause, non possono
fare domanda di transito nei ruoli speciali e non devono ultimare la ferma
contratta quali ufficiali di complemento, ma sono collocati direttamente in
congedo.
A sua volta la lettera i), sempre del medesimo articolo 4, introduce il nuovo comma 5-bis dell’articolo 731 al fine di prevedere l’iscrizione in ruolo, - dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi -, degli ufficiali che non abbiano superato l’anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale.
Al riguardo, la
relazione illustrativa specifica che la novella proposta consente
la rideterminazione
dell’anzianità relativa ai sottotenenti
dei ruoli normali non alla sessione in cui vengono superati gli esami
dell’ultimo anno del corso di laurea
ma alla sessione in cui si
consegue il titolo accademico.
Interviene sull’articolo 742 del Codice, la lettera o) dell’articolo 4 al fine di prevedere per gli allievi ufficiali in ferma prefissata l’innalzamento del periodo minimo di lezioni da frequentare (da 1/3 a 2/3) per il superamento del corso formativo iniziale.
Interviene, a sua volta, sull’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri la lettera p) dell’articolo 4. Tale disposizione, novellando l’articolo 907 del Codice, scomputa, ai fini della determinazione del numero dei collocamenti in aspettativa per riduzione quadri, il contingente degli ufficiali di grado dirigenziale dei ruoli speciale e tecnico logistico dell’Arma dei carabinieri in servizio presso organismi internazionali.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che
tale meccanismo è già operativo presso le altre forze armate.
Le successive lettere q) ed r) novellano gli articoli 935 e 984 del Codice al fine di:
Ø aggiornare l’elenco delle cause di cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali;
si prevede,
infatti, quale causa di cessazione dal servizio permanente l’accertata non
idoneità in attitudine militare per l’Esercito e l’Arma dei carabinieri,
attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale
per l’Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di
avanzamento.
Ø consentire agli ufficiali in congedo
dell’Aeronautica di transitare a
domanda, previa determinazione ministeriale, in altro ruolo o corpo della
medesima Forza armata, tranne che nel ruolo
naviganti.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che
attualmente le disposizioni risultano
molto limitative, a fronte di numerosi militari che dopo il congedo conseguono
una laurea specialistica e che, in virtù dei nuovi titoli acquisiti, potrebbero
essere richiamati, all’occorrenza, per prestare attività professionali pregiate
in settori di attività (ad esempio il settore sanitario) diversi da quelli
propri del ruolo nel quale erano originariamente collocati.
Intervengono,
a loro volta, sui termini del
procedimento disciplinare di stato e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale le successive
lettere s) e t) e u).
In particolare, la lettera s) dello schema di decreto in esame
interviene sull’articolo 1392 del Codice, concernente i termini di avvio del
procedimento disciplinare di stato discendente da giudizio penale, precisando
che tale disposizione non si applica nel caso in cui l’amministrazione abbia già
proceduto disciplinarmente.
A sua volta la successiva modifica prevista
dalla lettera t) è volta ad adeguare
la normativa concernente i rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale per il personale delle Forze armate alle nuove
disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che
prevede ora l’applicazione, anche per il personale delle Forze armate, della
disciplina prevista dall’articolo 55 – ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli altri pubblici dipendenti.
Infine, la lettera u) interviene sull’articolo 1398 del Codice,
concernente la disciplina dell’avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, al
fine di adeguarne i contenuti alla nuova
disciplina di cui all’articolo 1393 in materia di rapporti tra procedimento
disciplinare e penale.
In
relazione alle modifiche proposte dalle richiamate lettere s), t) e u)
dell’articolo 4 andrebbe valutata la loro riconducibilità ai principi di delega
di cui alla legge n. 244 del 2012.
In relazione alla modifica prevista dalla
lettera t) il Governo, nella richiamata relazione
illustrativa, precisa che l’intervento si rende necessario per dare attuazione
all’OdG G/1577 - B/13/1, presentato in 1^ Commissione affari costituzionali del
Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo, riconoscendo, quest’ultimo,
l’esigenza di integrare la disciplina di cui all’attuale art. 1393 del codice dell’ordinamento
militare, allo scopo di raccordare la nuova disciplina ivi prevista con le disposizioni
recate dal Codice che regolano la materia, specie con riguardo alla definizione
delle autorità competenti all’istaurazione del procedimento disciplinare, alla
speciale disciplina in materia di sospensione precauzionale dall’impiego,
nonché all’esigenza di chiarire quale sia l’autorità militare competente a
stabilire l’eventuale sospensione del procedimento disciplinare, a riaprirlo e
a riprenderlo, in coerenza con gli attuali termini procedimentali. Con la
medesima finalità è stato precisato che l’autorità competente può sospendere il
procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale - facoltà
riconosciuta, analogamente a quanto previsto per il personale civile
dall’articolo 55 - ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente per
le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, identificate con quelle
punibili con la consegna di rigore o con provvedimenti disciplinari di stato solo
nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al
militare, di difficoltà a procedere sulla base degli elementi conosciuti,
ovvero quando all'esito dell'istruttoria non si disponga di elementi sufficienti
a motivare l'irrogazione della sanzione.
E’ stato inoltre previsto che il procedimento
disciplinare non vada promosso o, se iniziato, vada senz’altro sospeso, qualora
i fatti per i quali sta procedendo l’Autorità giudiziaria siano connessi allo
svolgimento delle funzioni del militare interessato nonché all’adempimento dei
suoi obblighi e doveri di servizio. La finalità è garantire la massima terzietà
dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente
coinvolta.
Da ultimo, la lettera v), novella l’articolo 1508 del Codice, al fine di prevedere la possibilità per il personale
delle bande musicali militari di
transitare in altri ruoli, anche per motivi diversi dall’inidoneità tecnica.
L'articolo
5 dello schema di decreto in esame reca
disposizioni in merito all’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano,
della Marina militare, dell’Aeronautica
militare e dell’Arma dei Carabinieri.
Le modifiche proposte riguardano, in
particolare, gli articoli 1067 (Formazione
dei quadri di avanzamento degli ufficiali), 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermità), 1090 (Giudizi annullati in sede di tutela
amministrativa o giurisdizionale) e 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione) del Codice.
Sono, inoltre, previste una serie di
modifiche relative ai Quadri delle tabelle.
Nello specifico, mentre la soppressione del
comma 4 dell’articolo 1067 è volta ad eliminare una incongruenza prevista in
tale disposizione che attualmente prevede la possibilità di coesistenza di un quadro
di avanzamento a scelta e di anzianità per lo stesso grado, la modifica
dell’articolo 1084 del Codice intende definire più chiaramente l’ambito soggettivo di applicazione
della disposizione concernente il personale militare che cessa dal servizio
per infermità.
In particolare, nella
relazione illustrativa si osserva che l’articolo 1084, “nella stesura vigente, nel
prevedere per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,
deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o
malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in
attività operative o addestrative sia attribuita la promozione al grado
superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere
favorevole della competente commissione d'avanzamento, ricomprende tra i
destinatari tutti i ruoli dei volontari, dei sergenti e dei marescialli nonché
gli ufficiali ausiliari, ma non gli
ufficiali delle altre categorie, che l’intervento normativo in esame
consente di includere tra i beneficiari”.
Per quanto concerne, invece, la novella all’articolo 1099 la medesima è
volta ad affermare il principio generale in base al quale è comunque necessaria
una valutazione della sussistenza dei
requisiti generali di avanzamento, ai fini della promozione successiva, anche per gli ufficiali promossi
a seguito di ricorso che nel frattempo abbiano superato il limite di età per il
grado oppure lo raggiungano prima del compimento del previsto periodo di attribuzioni specifiche/comando.
A sua volta la soppressione del comma 5
dell'articolo 1099 (lettera d)) concerne la disposizione che
consentiva promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in
servizio permanente a disposizione (SPAD)
L'articolo 6 reca disposizioni
transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano,
della Marina militare, dell’Aeronautica
militare e dell’Arma dei Carabinieri.
In
particolare, si prevede:
Ø una
riduzione del numero di promozioni a scelta al grado colonnello nel limite del
30 per cento, da disporre con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e
il 2018, (lettera a));
Ø l’anticipo
di un anno della rimodulazione dell'iter
formativo degli ufficiali dell'attuale 3° classe dell' Accademia navale di
Livorno (lettera b));
Ø la
non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al
grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale
delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (lettera c));
Ø la
proroga del regime transitorio per le promozioni dei tenenti colonnelli a disposizione, per l’esercito, la Marina,
l’Aeronautica e l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
In relazione alle disposizioni dello schema
di decreto legislativo in esame concernenti il personale appartenente all’arma
dei Carabinieri e al Corpo della guardia di Finanza, andrebbe valutata la loro
riconducibilità ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 e ciò
in quanto il richiamato personale non risulta interessato dai
provvedimenti di revisione in senso riduttivo previsti dalla legge delega e
riguardanti l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica militare.
L’articolo 7 reca talune novelle al
Codice in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento
dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.
In
particolare, le previsioni di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzate a
introdurre:
1. per
il reclutamento delle professioni sanitarie, una prova di selezione su
argomenti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ai fini della successiva ammissione ai corsi di laurea "a numero
chiuso";
2. per
il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli
dei volontari e dei sergenti, il requisito di aver prestato servizio nei due
anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a "superiore alla
media" (invece che almeno "nella media");
3. la
possibilità, in considerazione di specifiche esigenze delle Forze armate, di
bandire concorsi per reperire dall'esterno con il grado di maresciallo e
gradi equipollenti, soggetti di età non
superiore ai 32 anni già in possesso del titolo di laurea
A
loro volta le successive lettere b), c) e d), concernono,
rispettivamente, l’iter formativo dei sottufficiali e le norme volte ad assicurare
la trasparenza, tramite la pubblicazione sui portali istituzionali
delle Forze armate, dei quadri d'avanzamento a scelta e anzianità di
sottufficiali e di graduati.
La modifica normativa prevista dalla lettera e) è volta a definire le
modalità di transito al ruolo superiore nel caso di promozioni straordinarie
per la figura apicale del ruolo dei marescialli, mentre le disposizioni di cui alle
lettere f), g) e h),
concernono l’equipollenza per l'avanzamento degli incarichi dei sottufficiali
della Marina militare.
Le
due disposizioni previste dall'articolo 8 tendono, invece, a
disciplinare, nel periodo transitorio, il reclutamento, lo stato giuridico, la
formazione e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare.
Nello
specifico la prima novella relativa all’articolo 2197 del Codice è volta a equiparare le
percentuali attualmente riservate in regime transitorio (sino all’anno 2024) ai
sergenti e ai graduati per l'accesso al ruolo marescialli.
La
seconda novella introduce, a sua volta, l'articolo 2197-bis per estendere anche ai fini del reclutamento di sergenti e
graduati il meccanismo che, sempre in regime transitorio, consente ai
marescialli di programmare le immissioni
annuali tenendo conto delle vacanze organiche complessive esistenti nei
ruoli dei marescialli, sergenti e graduati.
Per
quanto attiene all’articolo 9, tale
articolo contiene disposizioni integrative e correttive alle norme del Codice
che disciplinano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei
graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare.
Nello specifico le modifiche proposte sono finalizzate a:
1. estendere
alla categoria dei graduati la possibilità di conseguire l'abilitazione al
controllo dello spazio aereo di l grado, ora riservata soltanto a ufficiali e
sottufficiali;
2. precisare
che, per i volontari della Marina militare, i reparti operativi presso i quali
possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini
dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di
volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;
3. rendere
equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei volontari della Marina
militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione
di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli
aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento
dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
A
sua volta la novella di cui all'articolo 1798 del Codice è volta a reinserire nell'ordinamento
norme previgenti al riassetto operato dal Codice in materia di parametrazione
delle paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e delle accademie
militari.
L’articolo 10 reca disposizioni
transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni
organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.
Al
riguardo, il comma 1 di tale articolo modifica l'articolo 2209-septies del Codice al fine di prevedere
che nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici (ovvero
l’anno 2024) il personale militare non
dirigente in eccedenza, sarà collocato in aspettativa per riduzione quadri
in ragione della maggiore anzianità anagrafica (ARQ):
Ø d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come
oggi previsto) e potrà fruire della possibilità, al momento riconosciuta ai
soli dirigenti, di essere collocato in ARQ;
Ø a
domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai
requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale
in possesso di detti requisiti);
In relazione a tale disposizione la relazione tecnica precisa che
con la disposizione in esame “si intende
limitare le disparità esistente, in termini di opzioni, tra il personale
dirigente e non dirigente e facilitare il raggiungimento dei nuovi ridotti volumi
organici previsti dalla legge n. 244 del 2012, determinando quindi risparmi di
spesa. Il collocamento in ARQ rientra infatti tra le misure di gestione delle
eccedenze correlate al piano di programmazione triennale scorrevole, da
adottare annualmente con DPCM ai sensi dell'articolo 2209-quater del Codice, ai fini del progressivo conseguimento delle
dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, del Codice, a
decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della L 244/2012”.
La
successiva modifica all'articolo 2209-octies
del Codice anticipa al 2017 (anziché
al 2020 come attualmente previsto) la
possibilità di finanziare il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale
destinato al personale militare non dirigente con i risparmi derivanti dalla
riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e
la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva
riduzione del personale militare.
A sua volta la novella dell'articolo 2229 del Codice concerne disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria (alla quale a regime si può accedere solo al raggiungimento dei prescritti limiti di età), necessarie per concorrere a conseguire la riduzione delle dotazioni organiche entro i termini temporali previsti.
In particolare, si prevede, da un lato, che le posizioni non impiegate per una categoria al fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa: dall’altro lato, si proroga fino all’anno 2024, ovvero fino al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (cioè fino al termine del periodo transitorio fissato per il conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici delle Forze armate), la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo.
Viene, pertanto, conseguentemente modificato anche l'articolo 2230 del Codice, disponendo un incremento totale dei contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria a domanda a cinque anni dai limiti di età, per gli anni dal 2016 al 2024, pari a 377 unità per gli ufficiali e 1.337 unità per i sottufficiali.
L’articolo 11 contiene disposizioni riguardanti la formazione del personale civile della Difesa.
In particolare la novella all'articolo 36 del Codice è volta a precisare che presso gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero le mansioni di archivista possono essere affidate a personale sia militare che civile.
A sua volta il nuovo articolo 1529-bis definisce, in senso generale, gli obiettivi dell'attività di formazione svolta a favore del personale civile della Difesa e, in tale quadro, prevede che con decreto del Ministro siano fissati criteri e modalità di selezione per l'accesso, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche di tale personale al corso superiore di Stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751 del codive.
La modifica al successivo articolo 2259-ter, comma 7, del Codice è invece, volta ad anticipare al 2017 (anzichè 2020) la possibilità di finanziare i fondi per la retribuzione della produttività destinati al personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale stesso, mentre la novella all'articolo 2259-quater attiene ai piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile nel periodo transitorio.
Infine, la modifica dell'articolo 2259-sexies del Codice prevede che, nel decreto del Ministro della difesa (adottato su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa e sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza) che definisce le dotazioni organiche di personale militare e civile di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, e, ove necessario, ridetermina il grado dell'ufficiale preposto alla direzione dell'ente, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali si possa rideterminare anche il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo ad ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.
L’articolo 12 è volto ad inserire nel Codice il nuovo articolo 206 - bis, concernente l’obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare.
Ai sensi della nuova disposizione il personale militare in servizio, incluso quello in fase di formazione, addestramento e richiamato, ha l’obbligo di sottoporsi alla profilassi vaccinale e alle altre misure di profilassi infettivologica previste dagli appositi protocolli sanitari per le specifiche tipologie di impiego, in territorio nazionale o all'estero.
Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, vengano approvati i protocolli sanitari predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. Tali protocolli recano, altresì, l’indicazione delle cautele e degli accertamenti da eseguire al fine di ridurre o esclude re, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi di complicanze da vaccino.
Da ultimo, la novella all'articolo 1836 del Codice è volta a prevedere che le modalità di gestione del "fondo casa", istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti dì credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR 15 marzo 2010, n, 90.
Il successivo articolo 13, strutturato su due commi, reca una serie di modifiche di coordinamento, consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero correttive o riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio e norme interpretative, mentre il successivo articolo 14 reca misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari.
Al riguardo, si osserva che mentre talune di queste novelle appaio di mero coordinamento, ad esempio la soppressione della disposizione concernente la nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, organismo soppresso dalla legge n. 244 del 2012, altre novelle incidono più direttamente sulle procedura di nomina.
In
particolare, il comma 1 dell’articolo 14 novella la lettera o) della legge n. 13 del 1991 la quale,
nell’individuare gli atti di emanazione
del Presidente della Repubblica, fa espresso riferimento alla nomina del Capo
di stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa e dei Capi
di stato maggiore delle tre Forze armate. Al riguardo, tale disposizione viene
sostituita con la previsione in base alla quale rientrano nei poteri di nomina
del Presidente della Repubblica le nomine dei
militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali
il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni,
già prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che si
tratta del Capo di Stato maggiore della Difesa, dei Capi di Stato maggiore di
forza armata, del Comandante generale
dell’Arma dei Carabinieri, del
Segretario generale della difesa dei due
vice segretari generali della difesa,
del vice comandante generale dell’arma dei Carabinieri, del Comandante
del comando operativo di vertice
interforze, del Comandante in capo di
squadra navale e del Comandante della squadra aerea.
Si
prevede, inoltre, la soppressione della lettera q) della richiamata legge n. 13 del 1991
in base alla quale spetta al Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni
militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei
comandanti di corpo d'armata e di squadra navale.
Al riguardo, sempre la relazione illustrativa, precisa
che la soppressione della disposizione è dovuta alla necessità di prevedere per
tali nomine la forma semplificata del decreto ministeriale , “coerentemente con
il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione”.
In
relazione alle disposizioni in esame andrebbe valutata la loro riconducibilità
ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 (cfr. precedente
paragrafo: I principi e i criteri direttivi della legge delega).
Atto del Governo n.277
Testo a fronte
Codice dell'ordinamento militare – Schema di decreto legislativo recante
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014,
n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ·della legge 31 dicembre
2012, n. 244
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) |
Schema di decreto legislativo correttivo |
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Art.1 (Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate) |
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Articolo 24-bis |
Articolo 24-bis |
2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati. |
2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati. |
3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese. |
3. Ai componenti della commissione interministeriale, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese. |
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Articolo 31 |
Articolo 31 |
1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea. |
1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea. |
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Articolo 95 |
Articolo 95 |
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: a) del Comando per il territorio, quella dell’Esercito italiano; |
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: a) del
Comando militare della Capitale,
quella dell’Esercito italiano; |
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Art.
101 |
Art.
101 |
1. Sono posti alle dirette dipendenze del
Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice: a) Comando delle forze operative terrestri; b) Comando logistico dell'Esercito italiano; c)
Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito; d) Comando per il territorio dell'Esercito. 2. Sono posti alle dirette dipendenze dello
Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture
organizzative: a) il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito italiano; b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito
italiano; c) l'Organizzazione penitenziaria militare; d) il
Comando delle forze speciali dell'Esercito. 3. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. |
1. Per l'assolvimento dei compiti
stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e
unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative,
addestrative, infrastrutturali e territoriali. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma l, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. |
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Art. 102 |
Art. 102 |
1.
L’organizzazione operativa dell’Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri. 2. Dipendono dal Comando delle forze operative
terrestri: a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; b) i Comandi Specialistici e di Supporto; c) il Comando del Corpo d'armata di reazione
rapida. 3. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano. |
1.
L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore
dell'Esercito. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma l, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. |
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Art. 103 |
Art. 103 |
1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati. 2.
L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il
Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi
militari autonomi e l'Istituto geografico militare. 3. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano. 4. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino. |
1. L'attribuzione delle funzioni nei
settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e
delle servitù militari, della leva e
del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti
competenti per territorio o presidio. 2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei Comandi, reparti e unità di cui al comma l, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. 3. Identico al comma 4 |
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Art. 104 |
Art. 104 |
1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare «Nunziatella»; 5) Scuola militare «Teuliè»; b) le Scuole d'arma e di specialità; c) le Scuole logistiche; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.
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1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: a) Identica: 1) Identico; 2) Identico; 3) Identico; 4) Identico; 5) Identico; b) Identica alla lettera d); c) Identica alla lettera e); d) gli
altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di
Forza annata. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l’articolazione del Comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. |
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Art. 105 |
Art. 105 |
1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico; b) i poli di mantenimento e di rifornimento; c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; e) il Policlinico militare di Roma; f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria; g) il Centro militare di veterinaria. 2. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano. |
1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) Identica; b) Identica; c) Identica; d) Identica; e) Identica; f) il
Centro militare di veterinaria. g) Abrogata; 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma l, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. |
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Art. 107 |
Art. 107 |
1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici. 2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito |
1.
Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento
del patrimonio immobiliare dell'Esercito
italiano fanno capo al Dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato
maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei Comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata
struttura tecnica competente nelle specifiche materie, 2. Le
funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del
Dipartimento di cui al comma l, nonché dei Comandi, unità e reparti
dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di Stato maggiore
dell'Esercito. |
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Articolo 154 |
Articolo 154 |
1. La Direzione di amministrazione del servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti: a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall’amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti; b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all’ordinamento di Forza armata; c) esercita l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa. |
1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa dell’Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:
b) Identica; c) Identica; |
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Art. 195 |
Art. 195 |
1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale. |
1. Identico: a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario; b) identica; c) identica; |
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Art. 306 |
Art. 306 |
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. |
2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, non proprietario di altra abitazione nella provincia del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. |
3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. |
3. Al
fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297,
il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà,
dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel
quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila,
compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione
all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e
civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d’intesa
con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e
minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare,
della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e
dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la
permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge
superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare,
non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al
comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro
corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in
base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli
prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi
derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della difesa. |
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Art. 307 |
Art. 307 |
3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso. |
3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo dì concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso. |
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Art. 2188-bis |
Art. 2188-bis |
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014; 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014; 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014; 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014; 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014; 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014; 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014; 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014; 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014; 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014; 11) Comando 2° FOD entro il 31 dicembre 2014; 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014; 13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014; 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014; 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014; 16)
Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014; 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016; 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016; 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016; 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018; 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018; 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018; 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018; 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018; 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018; 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018; 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018; 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018; 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018; 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018; 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018; 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018; 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018; 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria; 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza; 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro; 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari; 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento; 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia; 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova; 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC; 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli; 13) il Comando Divisione “Acqui”, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 14)
il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è
riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito; 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia; 18) il Comando Divisione “Tridentina”, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito; 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna; 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest; 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma; 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti; 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine; 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano; 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona; 27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma; 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%. |
1. Identico: a) provvedimenti di soppressione: (Identici i numeri da 1) a 10); 11) Comando 2° FOD entro il 31 marzo 2016; (Identici i numeri da 12) a 15) da 17) a 34) 34-bis)
Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2016 34-ter) Centro studi e ricerche di sanità
e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 marzo 2016 b) Identica: (Identici i numeri da 1) a 9); 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze degli enti di sostegno TLC; 11) Identico; 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro documentale di Napoli; 13) il Comando Divisione “Acqui”, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni; 15) Identico; 16) Identico; 17) Identico;
18) il Comando Divisione “Tridentina”, entro il 31 marzo 2016,, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter»; 19) Identico; 20) Identico; 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione della determinazione delle relative attribuzioni»; 22) il Comando Forze Operative Terrestri,
attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato
nella sede di Roma in Comando Forze
Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito; 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti; 24) Identico; 25) Identico; 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona; 27) il Comando militare della Capitale, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma; 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo. 29-bis) il Comando Forze di Difesa
Interregionale NORD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato
come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della
riarticolazione delle relative componenti ordinative; 29-ter) il Comando delle Truppe Alpine,
entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di
comando a valenza interregionale e multi funzione, in ragione della rideterminazione
e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative
componenti ordinative; 29-qualer) il Comando Forze di Difesa
Interregionale SUD, entro il 31 marzo 2016, è ridenominato e riconfigurato
come struttura di comando a valenza interregionale e multi funzione, in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della
riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla
soppressione del 20 FOD; 29-quinquies) il Comando Supporti in
Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle Forze
Operative Terrestri di Supporto, in ragione della rideterrninazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni; 29-sexies) L’lstituto Geografico Militare, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale; 2. Identico. |
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Art. 2188-quater |
Art. 2188-quater |
a) provvedimenti di soppressione: 1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015; 2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa; 4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici; 5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere; 6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati; 7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma; 8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale. |
a) provvedimenti di soppressione: 1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2016; (Identici i numeri da 2) a 8)
8-bis) Poligono interforze di Salto di
Quirra (DG), entro il 31 marzo 2016 è riconfigurato e razionalizzato in
riduzione nelle strutture e relativi organici. |
Art. 2
(Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della
Marina militare) |
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Art. 118 |
Art. 118 |
1. L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio navale; c) Corpo delle armi navali; d) Corpo sanitario militare marittimo; e) Corpo di commissariato militare marittimo; f) Corpo delle capitanerie di porto; g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. 2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S. |
1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b)
Corpo del genio della Marina; c) Corpo sanitario militare marittimo; d) Corpo di commissariato militare marittimo; e) Corpo delle capitanerie di porto; f) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il
Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità: a)
genio navale; b)
armi navali; c)
infrastrutture. 2-bis. Abrogato. 3. Identico al comma 2. 4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello b) per
il Corpo del genio della Marina: 1) per
la specialità genio navale: ufficiali G.N.; 2) per
la specialità armi navali: ufficiali AN.; 3) per
la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.; c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità; d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari; e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.; f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S. |
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Art. 119 |
Art. 119 |
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali; c) comandare le forze navali comunque costituite; d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni; g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale; h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime; i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza; l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero; m) presiedere le giunte di ricezione e di verifica. |
1. Identico; a) identica; b) identica; c) identica; d) identica; e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; f) identica; g) identica; h) identica; i) identica; l) identica; m) identica; |
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Art. 120 |
Art. 120 |
1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare; f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico
relativo alle costruzioni navali, agli
immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. |
1. Rientra nelle competenze del Corpo del
genio della Marina, specialità genio
navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi; c) identica; d) identica; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; f) identica; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali; h) identica; |
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1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio
della Marina, specialità armi navali: a)
progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare
l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla
sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli
organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi
del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo
119: provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla
presente lettera; b)
coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa,
compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina
militare all'estero; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti
al proprio servizio; d)
dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica
del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei
previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare
la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui
agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti,
collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; e)
dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi
di cui alla lettera a); f)
vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono
eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) eseguire
le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria
competenza.
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1-ter. Rientra nelle competenze del
Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture: a)
progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi
stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato
maggiore della Marina; b) dirigere, seguire e controllare la
costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle
infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero
secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina; c)
coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa,
compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina
militare all'estero; d)
dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare
ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze; e)
vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono
eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare. f)
eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di
propria competenza.»: |
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Art.
121 |
Art.
121 |
1.
Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali: a)
progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato,
studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere
all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi
stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i
materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e
degli esplosivi, secondo quanto stabilito all’ articolo 119; provvedere a
ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b)
coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della
difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina
militare all'estero; c)
imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio
servizio; d)
dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e
modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in
possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e
controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili
di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti,
collaudi, servizi tecnici e
interventi di mantenimento; e)
dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i
servizi di cui alla lettera a); f)
vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza
del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul
funzionamento dei servizi di propria competenza. |
Abrogato |
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Art. 130 |
Art. 130 |
1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici. |
1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici. |
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Art. 812 |
Art. 812 |
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del Corpo delle armi navali; d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto; c) ruolo dei musicisti; d) ruolo dei sergenti; e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto. |
1. Identico: a) Identico; b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture; c) abrogata; d) Identica; e) Identica; f) Identica; g) Identica; h) ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
l) Identica; m) Identica; n)
Identica; 2. Identico: a)
Identica; c) Identica; d) Identica; e) Identica; 3. Identico. |
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Art. 833-quater |
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1.
A decorrere dal l° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di
vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina
militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente
e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore
infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente molo del Corpo
del genio della Marina, specialità infrastrutture. |
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2. Gli
ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione
di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio
della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui
all'articolo 797, commi 2 e 3. |
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Art. 926 |
Art. 926 |
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali. |
1. Identico: a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali. |
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Art. 1015 |
Art. 1015 |
1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento. |
1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento. |
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Art. 1043 |
Art. 1043 |
1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta: a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore; c) da
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri corpi della Marina del Corpo
del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o
delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del
rispettivo Corpo. |
1. Identico: a) identica; b) identica; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità. |
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Art. 1072-bis |
Art. 1072-bis |
1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a: a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico; d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. |
1. Identico: a) Identica; b) Identica; c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; d) Identica |
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Art. 1264 |
Art. 1264 |
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell’avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti: a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco; (903) b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico; c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio; d) tenente di vascello e sottotenente di
vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico. |
2. Identico: a) Identica; b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico; c) Identica; |
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Art. 3
(Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio
navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare) |
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Art.
2214-bis |
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1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali
del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina
militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data
del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo
del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e
infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato. |
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2.
Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio
navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel
Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'articolo 2214-ter. |
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3. Le dotazioni organiche degli ufficiali
del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono
determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter. |
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4.
Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari
gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina
nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei
preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle
varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre
2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge
31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri Il e VIII. |
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Art.
2214-ter |
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1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli
ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi
navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono
trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle
specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter
di studi frequentato. |
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2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli
ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle
armi navali che frequentano i corsi applicativi presso 1'Accademia navale
sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle
specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo
di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di
appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai
sensi del comma 3 dell'articolo 655. |
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3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli
ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al
ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; sono
trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle
specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione: a) al corpo di provenienza; b) ai titoli di studio posseduti ovvero
ai corsi effettuati; c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità Infrastrutture. |
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4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito. |
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5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di
ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi
navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina
mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine
di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma
3 dell'articolo 797. |
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Art. 2221-bis |
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1. A
decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso
termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina: a) fino al grado di
contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con
riferimento all' organico della specialità di assegnazione; b) nei
gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto
previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado
del Corpo del genio della Marina. |
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2. Con
i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo
transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo
del genio della Marina e le singole specialità. |
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Art. 2221-ter Categorie in congedo del Corpo del
genio navale e del Corpo delle armi navali |
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1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali
dell’ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del
genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti
posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina. |
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2. Il
trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi
dell'articolo 797. |
Art. 4
(Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e
formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri) |
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Art. 643 |
Art. 643 |
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4-bis. Nei concorsi per il reclutamento
del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie
finali approvate, ai fini del!' arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal
presente codice. |
3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti. |
3. I
posti riservati agli allievi del.1e scuole militari che non vengono ricoperti
possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando
di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei
che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di
militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di
servizio effettivamente svolto. |
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Art. 686
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Art. 686
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1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all’ articolo 684, sono costituiti da: a) una prova di efficienza fisica; b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana; c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo; e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto. |
1. Identico: (Identiche le lettere da a) a d);
e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un
ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente
e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in
ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per
il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi
carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di
infermità invalidanti in atto. |
2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all’ articolo 685, sono costituiti da: a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto; b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo; d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre
ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore tendente ad
accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli
appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio
d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di
ulteriori infermità invalidanti in atto. |
2. Identico: a) Identica; b) Identica; c) Identica; d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto. |
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Art. 724 |
Art. 724 |
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6-bis.
Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi
a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie
idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente
dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già
contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso. |
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Art. 726 |
Art. 726 |
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1-bis)
Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in
attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste
dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). |
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Art. 728 |
Art. 728 |
|
5-bis.
Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in
attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo
le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). |
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Art. 730 |
Art. 730 |
1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. |
1. Gli
ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai
sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono
transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono
collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma
contratta, fatta eccezione per i casi
di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis). |
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Art. 731 |
Art. 731 |
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5-bis.
Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione
straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo
dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni
ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi. |
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Art. 732 |
Art. 732 |
|
4-bis.
Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in
attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità
previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). |
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Art. 733 |
Art. 733 |
1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. |
1. Gli
ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai
sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono
transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono
collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma
contratta, fatta eccezione per i casi
di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). |
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Art. 735 |
Art. 735 |
1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto: a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento; b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta; c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. |
1. Identico: a) Identica; b)
Identica; c) se
non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione
ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella
categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui
all'articolo 935, comma l, lettera c-bis). |
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1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno
di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti
in congedo secondo le modalità previste dall’articolo 935, comma 1, lettera
c-bis). |
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Art. 742 |
Art. 742 |
1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. |
1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno due terzi delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. |
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Art. 907 |
Art. 907 |
1. Le eccedenze che si verificano, rispetto
al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e
tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso
enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808,
individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, sono eliminate
con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del
rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età,
dell'ufficiale meno anziano nel grado, se
colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di
anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale. |
1. Le eccedenze che si verificano, rispetto
al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a
parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado. |
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Art. 935 |
Art. 935 |
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c-bis)
mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori
delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella
categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non
idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri,
attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale
per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di
avanzamento. |
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Art. 984 |
Art. 984 |
5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001. |
5. Per
l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il
trasferimento al ruolo naviganti. |
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«5-bis.
Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in
congedo dell' Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il
grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o
corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di
appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della
competente commissione di avanzamento, tenuti presente la capacità,
l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la
dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del
richiedente. |
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Art. 1392 |
Art. 1392 |
1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. |
1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. |
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Art. 1393 |
Art. 1393 |
1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
1. Il
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti
in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e
concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni
disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui
all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo
1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito
di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti
ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare
al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque
promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione
ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale
irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento
di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare
nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri
di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale
dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio
del procedimento disciplinare. |
|
2. Se il procedimento disciplinare, non
sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il
procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità
competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di
sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione
all'esito del giudizio penale. |
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3. Se il procedimento disciplinare si
conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il
procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito
del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se
dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della
perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla
rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione. |
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4. Nei
casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla
presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta
giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il
rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e
il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste. |
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Art. 1398 |
Art. 1398 |
1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale; d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale. |
1. Identico: a) Identica; b) Identica; c) Identica; d)
ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il
procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale. |
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1-bis.
Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1,
periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in
cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del
decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di
archiviazione. |
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Art. 1508 |
Art. 1508 |
1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; b) previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza; c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) Identica; b) Identica; c) Identica; |
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Art. 5
(Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e
dell'Arma dei carabinieri) |
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Art. 1067 |
Art. 1067 Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali |
4. Se per un determinato grado sono previsti,
nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le
promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel
quadro d'avanzamento a scelta. |
Abrogato |
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Art. 1084 |
Art. 1084 |
1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. |
1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. |
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Art. 1090 |
Art. 1090 |
3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096. |
3. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 1058 e 1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha
superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite
di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni
specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di
cui all'articolo 1096. |
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Art. 1099 |
Art. 1099 |
5. In caso di insufficiente disponibilità di
vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti
per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono
conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali
frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. |
Abrogato |
Art. 6
(Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei
carabinieri) |
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Art. 2233-bis |
Art. 2233-bis |
1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata; b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata; c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito. |
1. Identico: a) Identica; b) Identica; c) Identica; c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in
relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai
criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero
delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni
annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle
1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con
arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite
non può essere riportato in aumento per l'anno successivo. |
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Art. 2236-bis |
Art. 2236-bis |
1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica. |
1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica. |
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Art. 2239 |
Art. 2239 |
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3-ter. Il requisito del conseguimento
della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è
richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado
superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010. |
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Art. 2250-ter Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione |
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1. Le promozioni annuali previste
dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei
contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono
conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati
idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità: b) per l’Arma dei carabinieri e il Corpo
della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per
cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e
2024. |
Art. 7
(Revisione della disciplina in materia dì reclutamento, stato giuridico,
formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri) |
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Art. 682 |
Art. 682 |
4. Ai concorsi di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso; 2) non hanno superato il ventottesimo anno di età; 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; (346) 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. |
4. Identico: a) Identica; 1) Identico; 2) Identico; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all' ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; b) Identica, 1) sono in possesso del diploma di corso
quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento
delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica
prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero
dell'istruzione, deIl’Università e della ricerca, superata la quale, ove
risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi
di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono
conto delle esigenze numeriche della Difesa; 2) Identico; 3) Identico; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. |
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5-bis. Per specifiche esigenze delle
singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con
il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea
definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle
capitanerie di porto; |
Art. 760 |
Art. 760 |
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5-bis.
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di
cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata
non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con
determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore. |
|
5-ter.
L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata,
a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del
punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del
corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che
hanno frequentato il corso di cui al comma l c comunque prima di quelli di
cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno. |
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5-quater,
I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono
collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di
leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal
caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio
effettivamente svolto, Il periodo di durata del corso non è computabile ai
fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. |
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Art. 1056 |
Art. 1056 |
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6-bis.
I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali
della rispettiva Forza armata. |
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Art. 1059 |
Art. 1059 |
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata. |
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata. |
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Art. 1062 |
Art. 1062 |
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6-bis.
I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per
meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli
ordinamenti di Forza armata. |
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Art. 1275 |
Art. 1275 |
2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo. |
2. Ai fini dell'avanzamento è
considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in
riserva, esclusivamente il personale
che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o
specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso
i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che
frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di
specialista d'elicottero o d'aereo. |
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Art. 1280 |
Art. 1280 |
4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. |
4-bis.
Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera
e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti
anche in reparti operativi, definiti
dall'ordinamento di Forza armata. |
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Art. 1287 |
Art. 1287 |
3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. |
3-bis. Per le categorie e specialità di
cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. |
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Art. 8
(Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico,
formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare) |
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Art. 2197 |
Art. 2197 |
1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 679, in misura: a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali; b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’ articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. |
1 Identico: a) Identica; b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite della metà agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’ articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. |
3.
Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il
periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze
complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari
di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche. |
Abrogato |
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Art. 2197-bis Regime transitorio della valutazione delle consistenze
organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate |
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1., Sino all'anno 2024 ovvero al diverso
termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze
complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche
transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza
armata. |
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Art. 9
(Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione
e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano,
della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri) |
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Art. 842 |
Art. 842 |
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3-bis. I volontari in ferma prefissata
sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei
reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale
orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. |
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3-ter. I volontari in ferma prefissata
quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a
quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative
e di servizio dei reparti. |
Art. 968 |
Art. 968 |
1. Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. |
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. |
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2-bis. I graduati possono conseguire solo
il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo
dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali. |
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Art. 1308 |
Art. 1308 |
3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi |
3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai
commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati
possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. |
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Art. 1309 |
Art. 1309 |
2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo. |
2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall’ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. |
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Art. 1798 |
Art. 1798 |
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi
marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe
nette giornaliere nelle misure
percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado
iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. |
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791. |
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Art. 10 (Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare del |