Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Revisione dello strumento militare - Schema D.Lgs. n. 33 - (Revisione delle dotazioni organiche) Legge n. 244/2012
Riferimenti:
SCH.DEC 33/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 27
Data: 07/10/2013
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   FORZE ARMATE
SPESA MILITARE     
Organi della Camera: IV-Difesa

 

 

 


Camera dei deputati

 

 

Senato della Repubblica

 

XVII LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del governo

 

 

 

 

Revisione dello strumento militare
Schema D.Lgs. n. 33

(Revisione delle dotazioni organiche)

Legge n. 244/2012

 

 

 

 

 

 

 

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

27

62

 

 

 

 

7 ottobre 2013

 

 


Servizi responsabili:

Servizio Studi della Camera dei deputati

Dipartimento Difesa

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_difesa@camera.i

 

Servizio Studi del Senato della Repubblica

Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

( 066706-2451 * studi1@senato.it

 

 

 

 

 

 

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File: DI0064.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Presupposti normativi                                                                                       3

§      La legge n. 244 del 2012                                                                                 3

§      I principi e i criteri direttivi della legge delega                                                   5

Lo schema di decreto legislativo n. 33                                                         23

§      Articolo 1 (Riduzione delle dotazioni complessive dell’Esercito della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare)                                    23

§      Articolo 2 (Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare)       26

§      Articolo 3 (Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell’esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare)          27

§      Articolo 4 (Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito della Marina militare e dell’Aeronautica militare)                                           28

§      Articolo 5 (Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell’esercito italiano, della Marina militare, e dell’Aeronautica militare)         34

§      Articolo 6 (Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttività ed efficienza del servizio, misure di assistenza)          38

§      Articolo 7 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate)                                                45

§      Articolo 8 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate)                                                                     71

§      Articolo 9 (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, e dell’Aeronautica militare)                                                  84

§      Articolo 10 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare)                                                                               89

§      Articolo 11 (Revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare) 102

§      Articolo 12 (Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa)     112

§      Articolo 13 (Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio)            116

§      Articolo 14 (Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa)                                                                                                 120

§      Articolo 15 (Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta)                                                                                             126

 

 

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

La legge n. 244 del 2012

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.

 

In sintesi, il provvedimento individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:

 

Ø      l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

Ø      le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

Ø      le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3).

 

In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:

 

1)      una contrazione complessiva del 30% delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. (Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa)[1].

2)      una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla attuale previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016[2]), da attuare entro l’anno 2024;

3)      una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024[3];

4)      il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento.

 

La delega dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2014.

 

Al riguardo, si segnala che nel corso della XVI legislatura, durate l'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati del provvedimento in esame, è stato approvato l'ordine del giorno 9/5569/22 con il quale si impegnava il Governo "tenendo conto del prossimo scioglimento delle Camere e dei tempi di ricostituzione delle Commissioni parlamentari, ad adottare i decreti legislativi in modo da consentire che il nuovo Parlamento possa pienamente esplicare i propri poteri di indirizzo e di controllo in relazione ai contenuti degli atti attuativi della delega conferita con il provvedimento in esame".

 

Al riguardo, nel corso della XVII legislatura, il Ministro della Difesa Mario Mauro, in sede di audizione delle linee programmatiche del Dicastero, tenutasi in data 15 maggio 2013 dinanzi alle Commissioni congiunte (IV Camera e 4a Senato) ha fatto presente che «È quindi intenzione del Governo, in attuazione di quanto disposto dal precedente Parlamento, capitalizzare le potenzialità innovative della cosiddetta “Legge Delega di revisione dello strumento militare”, attraverso l'efficace e tempestiva attivazione dei decreti delegati. Sono confermati gli obiettivi di riduzione strutturale di consistenza organica del personale militare e civile della difesa, alfine di recuperare risorse da destinare all'operatività dello strumento militare. Civili e militari dovranno operare in forma più integrata, superando ogni residua e non necessaria compartimentazione fra il mondo civile e militare, all'interno della Difesa».

 

Successivamente, il Governo, nel corso della seduta della Commissione difesa della Camera del 30 maggio 2013, in risposta all'interrogazione a risposta immediata  n.5-00205 Cicu ha reso noto che "che gli uffici competenti stanno elaborando, con ogni consentita speditezza, i decreti in argomento per disciplinare la revisione in senso riduttivo, proprio per consentire al Parlamento, attraverso un confronto aperto, partecipativo e scevro da posizioni pregiudiziali, di poter esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo e di poter apportare ogni misura correttiva ritenuta necessaria".

I principi e i criteri direttivi della legge delega

La revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa

L’articolo 2 della legge n. 244 del 2012 reca i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.

 

L’attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta, che hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa e hanno riguardato, altresì, la riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del dicastero. Negli stessi anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate (esclusa l’Arma dei carabinieri), da circa 350.000 a 250.000 unità, e, conseguentemente, è stata adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare. Per realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

Successivamente, con l’istituzione del servizio militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226) è stata prevista l’ulteriore riduzione degli organici del personale militare a 190.000 unità a decorrere dal 1º gennaio 2007. Anche in tale circostanza, al fine di conseguire l’assestamento dei ruoli entro il 1º gennaio 2021, è stato previsto un periodo transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.

In relazione all’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa si segnala che, da ultimo, in data 8 maggio 2012 il Governo ha presentato alle Camere uno schema di regolamento (atto n. 472) recante ulteriori modifiche al D.P.R. in materia di riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, incidendo particolarmente sull'area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa.

 

Nello specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice dell’ordinamento militare[4] e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative attribuzioni.

 

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge A.S.3271, presentato nella scorsa legislatura in prima lettura al Senato, il criterio in esame “è inteso a rafforzare i poteri di direzione del Capo di Stato maggiore della difesa nei confronti dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e del Segretario generale della difesa in funzione dell’esigenza di assicurare l’unitarietà del comando per una più efficace conduzione dello strumento militare”.

 

Il Capo di stato maggiore della difesa, esercita funzioni in campo nazionale e internazionale. Esso dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l’alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell’esecuzione delle direttive ricevute; è gerarchicamente sovraordinato al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma, al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest’ultimo affidate, e ai Capi di stato maggiore di Forza armata (dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare).

I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:

a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

c) nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.

Il Segretario generale della difesa;

a) è ufficiale dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

 

A sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) prevede l’adozione di interventi di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento.

 

Tali interventi sono finalizzati a conseguire una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in misura non inferiore al 30 per cento del loro attuale assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega in esame (relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa).

 

In relazione all’obiettivo in esame, la relazione illustrativa allegata al richiamato A.S. 3271 metteva in evidenza come, con riferimento alla struttura organizzativa delle Forze armate, si rilevasse “la necessità dello snellimento della struttura organizzativa di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità e dei connessi elementi di organizzazione, e dell’adozione di un modello organizzativo comune, che preveda lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l’impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. L’uniformità dell’organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane. L’intervento normativo, “dovrebbe comportare la riduzione di strutture centrali e periferiche e l’accorpamento delle varie filiere che oggi sono separate e distribuite sul territorio (la filiera formativa, la filiera operativa, la filiera addestrativa e quella territoriale)”.

A sua volta la relazione tecnica anch’essa allegata all’A.S. 3271 precisava che tale riduzione strutturale nella misura del 30 per cento risultava coerente con le misure di contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui all’articolo 3.”Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio, quantificabile solamente a consuntivo, per l’Amministrazione della difesa, in particolare, e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il Dicastero dovrà gestire un minore numero di infrastrutture e che quelle ritenute non più utili potranno essere avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa di settore”.

 

Nello specifico, la lettera in esame individua i seguenti specifici interventi di razionalizzazione, riguardanti:

 

a)      l’area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

 

b)      l’assetto organizzativo del Ministero della difesa. L’intervento potrà eventualmente prevedere una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra l’area tecnico-operativa e l’area tecnico-amministrativa.

 

L’area tecnico-operativa del Ministero della difesa è disciplinata nel Capo III del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 24-39 del Codice. Ai sensi di tali disposizioni fanno parte dell’area tecnico operativa del Ministero della Difesa: il Capo di stato maggiore della Difesa; gli organismi interforze di cui agli articoli 28-31del Codice[5]; i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero.

L’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa è, invece, disciplinata nel Capo IV del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 40-44 del Codice.

Ai sensi di tali disposizioni l’area tecnico operativa del Ministero della Difesa fa capo al Segretariato Generale della Difesa. In tale area operano, altresì, anche due Uffici Centrali (Bilancio e Affari Finanziari e Ispezioni Amministrative), alla dipendenza diretta dal Ministro. Le competenze dei due Uffici attengono, rispettivamente, al processo di formazione e di gestione del bilancio della Difesa e all'effettuazione di ispezioni amministrative e contabili sugli Enti e Distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere le azioni idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

 

c)      il comando operativo di vertice interforze (COI). In tale ambito dovranno essere definite le forme di collegamento con i comandi operativi di componente.

 

Costituito in seguito all'approvazione delle legge 18 febbraio 1997, n. 25 , che ha ristrutturato i vertici dell'Amministrazione delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa, il Comando operativo di vertice interforze -  posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa - svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.

Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

 

d)      la struttura logistica di sostegno. La ridefinizione dei compiti e delle procedure dovrà essere operata anche in chiave interforze, individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate.

 

e)       la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare. La riorganizzazione dovrà essere improntata a criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale. La razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare dovrà contemplare l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Il Codice dell'ordinamento militare dispone che il Servizio provvede:

a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;

b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Riguardo ai rapporti del Servizio sanitario militare con quello pubblico, il Codice dispone che, per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti convenzionati, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale.  Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti suddetti.

Ogni Forza Armata dispone di un proprio Servizio sanitario (Corpo sanitario aeronautico, Corpo sanitario militare marittimo, Corpo sanitario dell'Esercito).

Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;

b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

Si ricorda che a seguito della soppressione della Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN) per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 22 giugno 2011 previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270, molte funzioni sono ora attribuite all'Ufficio generale sanità militare (UGESAN) collocato nello SMD.

 

f)        il settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure (numero 6);

 

g)      le procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale[6] degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;

 

Al riguardo, si ricorda che la tematica inerente al patrimonio alloggiativo della difesa, con particolare riferimento alla vendita degli alloggi e ai criteri di determinazione dei canoni di locazione e di vendita dei richiamati beni immobili, ha costituito oggetto di particolare interesse nel corso della XVI legislatura. Il Governo, in diverse occasioni[7], ha rilevato che le esigenze abitative delle Forze armate sono salite a dismisura a seguito della trasformazione dell’esercito di leva in esercito volontario ed è sorta quindi la necessità di fornire un’abitazione a tutti i militari i quali, attualmente, con la trasformazione della leva, non sono più in servizio per soli dodici mesi.

Il problema è stato evidenziato in maniera particolare nel corso dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che il Senato ha svolto nella scorsa legislatura. In quella sede è stato rilevato che “la costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di acquisto e di locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari” [8].

 

h)      le strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi (numero 8);

In relazione al criterio direttivo in esame si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 del richiamato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. decreto “spending review”) il Ministero della difesa è tenuto ad adottare uno o più regolamenti finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

 

In attuazione di quanto previsto da tale norma, il Governo ha presentato alle Camere, ai fini dell’espressione del prescritto parere, lo schema di regolamento n. 8, recante “disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione” volto a prevedere la soppressione e riorganizzazione di alcuni istituti formativi dell’amministrazione della Difesa e talune disposizioni sul personale che attualmente presta servizio presso alcuni degli istituti interessati dai provvedimenti di soppressione contemplati dallo schema di regolamento in esame. Su tale atto, nel corso della seduta dello scorso 28 maggio la Commissione difesa della Camera ha espresso parere favorevole con talune osservazioni.

Nel corso dell’esame parlamentare del richiamato atto il Governo ha precisato “che il provvedimento rappresenta soltanto una prima tappa del più complessivo processo di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione previsto dal cosiddetto decreto sulla spending review” (seduta della Commissione difesa della Camera del 15 maggio 2013).

 

i)                    l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.

 

Da ultimo, l’articolo in esame prevede:

 

Ø      la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge A.S.3271, il criterio direttivo in esame è finalizzato a garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e, in particolare, dall’Aeronautica militare, rispettivamente, per i servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. La disposizione fa, altresì, riferimento anche ad altre ipotesi in cui l’Amministrazione svolge attività, a titolo oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. “Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

 

Ø      la razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa.

 

Il criterio direttivo in esame è stato inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato. Al riguardo, è stato posto in rilievo come “l'attività di manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma svolta da parte degli stabilimenti dell'area industriale della Difesa, può essere determinante per garantire al sistema flessibilità d'impiego e rapidità d'intervento, purché vi sia un piano per assegnare agli stabilimenti e agli arsenali, che costituiscono la struttura fondamentale dell'area industriale della Difesa, chiari obiettivi da raggiungere e le risorse umane e materiali necessarie: quindi, investimenti in capitale umano e in innovazione tecnologica. Infatti, realtà come queste sono messe in crisi sia dalla mancata alimentazione di personale, già previsto dalle attuali dotazioni organiche del personale civile della Difesa, sia dal mancato ripianamento organico di personale civile che lascia il servizio per raggiunti limiti di età, a causa del persistere di un blocco del turnover. i assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

 

La revisione delle dotazioni organiche del personale militare

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2012 reca numerosi principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale militare.

 

Al riguardo, il Governo precisa che:

 

Ø      entro l’anno 2024[9] dovrà essere effettuata una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare);

Ø       entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali generali e ammiragli[10]:

Ø      entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani di vascello.

 

L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è di 170.000 unità[11].

 

Ai sensi del successivo articolo 799, il totale generale degli organici delle forze armate, come da ultimo ridefinito dal D.P.C.M. 11-1-2013 è il seguente:

 

a) Esercito italiano: 100.211 unità;

b) Marina militare: 30.421 unità;

c) Aeronautica militare: 39.368 unità

 

La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:

a.    ufficiali:

1)    10.782 dell’Esercito italiano;

2)    4.120 della Marina militare;

3)    5.500dell’Aeronautica militare;

b.    sottufficiali:

1)    21.554 dell’Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;

2)    13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;

3)    23.515 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c.    volontari:

1)    67.875 dell’Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;

2)    13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;

3)    10.353 dell’Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.

 

 

In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (lettera n) sono:

 

Ø      il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede, inoltre, il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione[12] (lettera e)).

 

Il comma 96 dell'articolo 4 legge n. 183 del 2011prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

 

Ø      l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale (lettera m));

 

Al riguardo si segnala che attualmente l’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ) si applica solo agli Ufficiali nei gradi Colonnello/Capitano di Vascello e Generale/Ammiraglio. Al riguardo, nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 244 del 2012è stato precisato che estendendo tale istituto anche agli Ufficiali nel grado di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata ed ai Sottufficiali, questa misura potrebbe consentire un significativo deflusso di personale consentendo di avvicinarsi più rapidamente al livello di regime del personale militare (150.000) già in un decennio[13].

 

Ø      forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali (lettera m));

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 72, commi 1-6, del D.L. 112/2008 aveva introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale istituto la cui operatività era stata prevista per il periodo 2009-2014, è stato abrogato (tranne che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso) dall’articolo 24, comma 14, lettera e), del D.L. 201/2011. La richiesta di esonero dal servizio, che era irrevocabile, doveva essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare fosse raggiunto il requisito minimo di età richiesto. Veniva espressamente escluso dalla possibilità di fruire dell’esonero dal servizio il personale della Scuola. Era facoltà delle amministrazioni pubbliche accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Specifiche disposizioni concernevano, inoltre, il trattamento economico del personale interessato dall’esonero, il trattamento previdenziale e di quiescenza nonché il regime di incompatibilità con altre attività lavorative.

 

Ø      la revisione della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali[14], di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 1014 del Codice dell’ordinamento militare, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente.

La riserva in esame non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

In relazione alle sopra richiamate misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio direttivo enunciato alla successiva lettera o) precisa che ai fini della predisposizione del richiamato piano di programmazione scorrevole, tali interventi dovranno essere:

 

Ø      correlati alle misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

Ø      informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.

 

Nell’ambito del richiamato piano, secondo quanto previsto dalla successiva lettera p), dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del servizio.

Ulteriori principi e criteri direttivi di per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle lettere da c), d), f), h).

 

In particolare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)). 

 

Con riferimento al reclutamento, il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) aveva rilevato la profonda diversità del sistema italiano rispetto a quello dei maggiori partner. “Gli eserciti europei e quelli nord-americani fanno infatti largo ricorso a contratti d’arruolamento a tempo determinato, anche per le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali. Stante questa premessa, il sistema italiano si basa, per i graduati ed i militari di truppa, su tre categorie ben distinte, due contrattualizzate a tempo determinato (i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata di quattro anni) ed una (i Volontari in servizio permanente) a tempo indeterminato. Di vitale importanza, per l’Esercito, è poi la figura del volontario in ferma prefissata. Fin dal principio, è stato introdotto il meccanismo del cosiddetto "patentino", cioè della riserva totale dei posti a concorso per tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare a favore dei VFP1 in servizio (in ferma o rafferma), ovvero già collocati in congedo. In altre parole, il possesso di tale patentino costituisce conditio sine qua non per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alle carriere iniziali degli agenti delle Forze di polizia. Tale meccanismo si rese obbligatorio, all’atto del passaggio al modello professionale, per poter offrire la necessaria attrattiva all’arruolamento nelle Forze armate e, quindi, per garantire i necessari flussi di reclutamento. Di contro, al volontario di truppa verrà assicurata, al termine del servizio, sufficiente possibilità occupazionale attraverso un calibrato accesso alla ferma per ulteriori quattro anni nelle Forze armate, prodromica al successivo transito nel servizio permanente, ovvero alla possibilità di accesso nelle Forze di polizia. E’ stato proprio questo meccanismo (cioè una chiara prospettiva di stabilizzazione lavorativa nelle Forze armate o nelle Forze di polizia) a consentire il conseguimento della necessaria qualità e quantità dei reclutamenti, fondamentale elemento di successo in virtù dei crescenti impegni operativi cui la Difesa ha dovuto, nel corso degli anni, prontamente rispondere, ed è pertanto impensabile rimuovere il patentino, pena il rischio di anemizzare i flussi di reclutamento”.

 

La lettera f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA, destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile.

 

La lettera h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì, previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.

 

La disciplina del contratto di apprendistato è stata ampiamente rivista, da ultimo, dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il quale ha recepito anche gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell’intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell’apprendistato) e nell’intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le Linee guida per la formazione).

Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali, che vengono peraltro ridenominate (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca). Tra i principali elementi di novità vi è, innanzitutto (articolo 2), l'unificazione della regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro.

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Il provvedimento poi disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (articolo 3), che sostituisce l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003. Tale contratto è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal D.Lgs. 226/2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente) ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).

L’articolo 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l’apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte si segnalano:

o      l’ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell’istituto, che ai sensi del comma 1 si applica ai settori di attività pubblici e privati;

o      la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione;

o      la possibilità per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;

o      l’esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

 

L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) si segnala la rimessione alle Regioni della regolamentazione e della durata dell’istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Gli standard formativi (articolo 6) sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi.

In particolare, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, è stato previsto che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3).

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Di grande rilievo, infine (articolo 7), sono anche il rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Riguardo l’assunzione come apprendisti dei lavoratori in mobilità, il comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che per essi trovino applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima norma, consistenti, rispettivamente, nella parificazione – per i primi 18 mesi -, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro quella prevista per gli apprendisti, nonché nella concessione, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore-, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

 

Da ultimo, la L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (articolo 1, commi 16-19) è intervenuta a modificare la disciplina generale dell'apprendistato. Le modifiche dispongono, in particolare, che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro), passando dal precedente limite del 100% (ossia un rapporto di 1 a 1), a un rapporto di 3 a 2 nelle imprese con più di 10 dipendenti; per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge).


 

Ulteriori criteri direttivi riguardano, da ultimo:

 

Ø      la previsione, nell’ambito delle risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio direttivo, la lettera i) precisa che lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;

 

Ø      il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (lettera l).

 

Si ricorda che le guardie private (definite anche “particolari” in quanto agiscono nell’interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o “giurate” poiché sono ammesse all’esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l’attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall’autorità di pubblica sicurezza; l’attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.

La revisione delle dotazioni organiche del personale civile

Il comma 2 dell’articolo 3 pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[15], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

La relazione tecnica al ddl A.S. 3271 evidenziava che "l'articolo 3, al comma 2, lettera a), pone l’ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all’articolo 5, comma 2. È possibile stimare che tali nuovi organici potranno essere raggiunti tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età del personale civile attualmente in servizio, nonché attraverso misure dirette ad agevolare la mobilità interna, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, l’accesso alla qualifica dirigenziale del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza e l’esonero dal servizio. In particolare, per il personale civile, partendo da una consistenza effettiva di 29.525 unità nel 2013 e tenuto conto che in base all’ordinario trend di fuoriuscite per collocamento in congedo o per altre cause si possono stimare 12.445 cessazioni dal servizio in un periodo di dieci anni, risulterebbe sufficiente contenere, nel medesimo periodo, le assunzioni complessive entro un numero inferiore a 2.920 unità, per conseguire l’obiettivo finale della riduzione delle dotazioni organiche del personale in questione a 20.000 unità, ferma restando l’esigenza di adottare le citate specifiche misure per garantire l’equilibrata distribuzione delle professionalità del personale civile, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Difesa, necessaria per ottimizzarne la produttività e l’efficienza. Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza".

 

In relazione ai citati obiettivi le misure previste dalla legge (lett. d) sono:

Ø      la mobilità interna;

Ø      la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Ø      il ricorso a forme di lavoro a distanza;

Ø      Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

 

Nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale civile di cui all'art. 3, comma 2, si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale (lett. b); la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).

 

Si segnala, da ultimo, che il criterio direttivo di cui alla lettera e) affida al Governo il compito di adottare intervento normativi finalizzati a semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in esame.

 

 

 


Lo schema di decreto legislativo n. 33

Articolo 1
(Riduzione delle dotazioni complessive dell’Esercito della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto
e dell’Aeronautica militare
)

 

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione al principio di delega previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012 (cfr. precedente scheda: presupposti normativi), concernente la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare.

 

Nello specifico, la disposizione in esame, conformemente al criterio di delega di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 3 della richiamata legge delega, novella gli articoli 798 e 798-bis del Codice al fine di disporre la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare delle tre Forze armate, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, a 150.000 unità da conseguire tra il 2016 e il 2024.

 

Si tratta, quindi, di un ulteriore intervento riduttivo rispetto a quello previsto da ultimo, dall’articolo 2, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. decreto “spending review”) che ha disposto una riduzione complessiva, in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione organica del personale militare prevista dall’articolo 798 del Codice e pari a 190.000 unità, da conseguire entro il 1° gennaio 2016 e attraverso le misure attuative stabilite dal D.P.R.12 febbraio 2013, n. 29[16].

 

L’attuazione di tale riduzione ha comportato la determinazione delle nuove dotazioni in circa 170.000 unità (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013)[17].

Con l’articolo 1 dello schema di decreto in esame si intende pertanto realizzare un’ulteriore riduzione nei termini sopra indicati (da 170.000 a 150.000 unità).


(Testo a fronte)

 

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 1

Articolo 798
Organico complessivo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Articolo 798
Dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

 

1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità.

1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell’articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall’articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

 

A sua volta il nuovo articolo 798-bis ripartisce le dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

Tale ripartizione, originariamente regolata dall’articolo 799 del Codice, è successivamente stata ridefinita dall’articolo 2 del D.P.C.M. 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012.

 

(Testo a fronte)

 

D.P.C.M 11 gennaio 2013
Riduzione organici delle Forze armate

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 1

Articolo 2
Rideterminazione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 798-bis
Ripartizione delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina

1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle seguenti unità:

1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

1) 10.782 dell’Esercito italiano;

2) 4.150 della Marina militare;

3) 5.500 dell’Aeronautica militare;

a) ufficiali:

1) 9.000 dell’Esercito italiano;

2) 4.000 della Marina militare;

3) 5.300 dell’Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

1) 21.554 dell’Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;

2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;

3) 23.515 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

b) sottufficiali:

1) 16.170 dell’Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;

2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;

3) 15.250 dell’Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;

c) volontari:

1) 67.875 dell’Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;

2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;

3) 10.353 dell’Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.

c) volontari:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissa.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a) Esercito italiano: 100.211 unità;

b) Marina militare: 30.421 unità;

c) Aeronautica militare: 39.368 unità.

Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a) Esercito italiano: 89.400 unità;

b) Marina militare: 26.800 unità;

c) Aeronautica militare: 33.800 unità.

 


Articolo 2
(Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare)

 

L’articolo 2 novella gli articoli 809, 812, 814 e 818 del Codice al fine di dare attuazione al criterio direttivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge delega, concernente la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell’ Esercito della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare.

 

L’intervento in senso riduttivo previsto dalla disposizione in esame è sintetizzato nella seguente tabella:

 

 

ESERCITO

MARINA

AERONAUTICA

GRADI

Art.668-bis
TU 90/2010

Art. 2 Schema D.lgs

Art.668-bis
TU 90/2010

Art. 2 Schema D.lgs

Art.668-bis
TU 90/2010

Art. 2 Schema D.lgs

Generale di Corpo d’armata/
Ammiraglio di squadra/
Generale di Squadra aerea

19

17

10

9

10

9

Generale di divisione/
Ammiraglio di divisione/
Generale di divisione aerea

44

44

25

23

19

19

Generale di brigata/
Contrammiraglio/
Generale di brigata area

132

109

64

56

55

44

Colonnello/
Capitano di vascello

923

820

496

454

462

410

TOTALE ORGANICI

1.1.118

990

595

542

546

482

 


Articolo 3
(Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell’esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare)

 

L’articolo 3 riguarda la riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare, nonché la semplificazione delle disposizioni in materia, comprese quelle relative al Corpo delle Capitanerie di porto e all’Arma dei carabinieri.

 

Al riguardo, come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame, l’intervento previsto dalla disposizione in esame risponde ad una esigenza di semplificazione normativa. L’articolo in esame, provvede, infatti, a disciplinare le dotazioni organiche ed i profili di carriera degli ufficiali in apposite tabelle allegate al Codice alle quali rinviano i nuovi articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis. L’articolo in esame dispone, inoltre, la  soppressione dei corrispondenti articoli e delle Sezioni del Codice che attualmente disciplinano la materia in esame.

 

A questo proposito si ricorda che precedentemente all’entrata in vigore del Codice la normativa in esame era contenuta in apposite tabelle sinottiche allegate al decreto legislativo n. 490/1997 e al decreto legislativo n. 298/2000. Tali tabelle sono state successivamente abrogate dal D.Lgs n. 66 del 2010 ed il loro contenuto è stato riassettato in numerosi articoli raccolti in diverse Sezioni del Codice.

 


Articolo 4
(Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito della Marina militare
e dell’Aeronautica militare
)

 

L’articolo 4 riguarda le disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare.

 

In particolare, attraverso l’inserimento nel Codice dei nuovi articoli 2209-quater, 2209-quinquies, 2209-sexies, 2209-septies e 2209-octies, previsto dall’articolo 4 dello schema di decreto in esame, sono individuate e disciplinate una serie di misure attraverso le quali, in conformità a quanto previsto dalla legge delega 244 del 2012, si intende realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del richiamato personale.

 

In particolare, l’articolo 2209-quater introduce, da un punto di vista normativo, il piano di programmazione triennale scorrevole quale strumento per il progressivo raggiungimento degli organici indicati dalla nuova formulazione dell’articolo 798 del Codice (150.000 unità), a partire dall’anno 2016 e sino all’anno 2024.

 

Per quanto riguarda il profilo procedurale, il piano dovrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, nel merito, dovrà disciplinare le modalità di attuazione:

 

Ø      dei transiti di personale militare nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[18], escluse le Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121[19], nell’ambito delle relative facoltà assunzionali e secondo i criteri stabiliti dal successivo nuovo articolo 2209-quinquies;

Ø      dei contingenti massimi di personale militare in servizio permanente da ammettere alla esenzione dal servizio;

Ø      delle riserve di posti nei concorsi pubblici, estese anche al personale militare in servizio permanente;

Ø      delle misure volte a favorire i ricongiungimenti familiari dei coniugi dipendenti entrambi dal Ministero della Difesa;

 

In relazione alle richiamate misure i successivi nuovi articoli 2209-quinquies, 2209-sexies, 2209-septies dettano specifiche disposizioni attuative.

 

In particolare:

 

Transito di personale militare

 

Il nuovo articolo 2209-quinquies disciplina il transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge delega che individua nella richiamata misura una delle modalità di attuazione della revisione, in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

Attualmente l’articolo 2231-bis del Codice prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi di tale disposizione il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

 

Nello specifico, ai sensi del nuovo articolo 2209-quinquies, il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri- dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest’ultima stabilito, i contingenti di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, [20]nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso. Tali contingenti devono essere resi pubblici, a cura Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica.

 

A loro volta, le singole amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel termine da quest’ultima stabilito il numero dei posti da coprire nel triennio nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l’area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.

 

Spetta poi al richiamato piano di programmazione individuare, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare.

Il relativo elenco dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.

 

Il medesimo articolo 2209-quinquies pone, poi, l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni che intendono avviare le procedure di assunzione ovvero di mobilità di cui agli articolo 30 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di chiedere al Ministero della difesa di individuare il personale militare disponibile al transito nell’ambito del contingente stabilito, indicando le sedi di lavoro. A sua volta, il Ministero della difesa comunicherà alle amministrazioni interessate, entro 90 giorni, il personale disponibile al transito, individuato sulla base di una serie di requisiti espressamente indicati dal medesimo articolo 2209-quinquies.

 

Il personale militare transitato presso altre amministrazioni sarà  collocati in congedo nella posizione della riserva e sarà quindi inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base tabelle di equiparazione. Ai medesimi sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.


Esenzione da servizio

 

Il nuovo articolo 2209-sexies prevede che, sino al 2024, ovvero sino al diverso termine previsto dalla legge delega per l’ attuazione della revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche complessive del personale militare, il personale militare non soggetto a vincoli di ferma, può essere esentato dal servizio, a domanda, nei dieci anni precedenti il raggiungimento dei limiti di età ordinamentali previsti per la cessazione dal servizio permanente.

 

Tale facoltà è prevista:

 

Ø      nei limiti dei contingenti massimi definiti nel richiamato piano di programmazione triennale scorrevole;

Ø      con il riconoscimento, al personale militare esentato dal servizio, di un trattamento economico pari all’85% del trattamento economico complessivamente goduto dal pari grado in servizio, ivi comprese le competenze fondamentali fisse, continuative ed accessorie. La riduzione non opera ai fini previdenziali.

 

In relazione alla materia in esame si ricorda che l’articolo 72, commi 1-6, del D.L. 112 del 2008 aveva introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale istituto la cui operatività era stata prevista per il periodo 2009-2014, è stato abrogato (tranne che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso) dall’articolo 24, comma 14, lettera e), del D.L. 201/2011. La richiesta di esonero dal servizio, che era irrevocabile, doveva essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare fosse raggiunto il requisito minimo di età richiesto. Veniva espressamente escluso dalla possibilità di fruire dell’esonero dal servizio il personale della Scuola. Era facoltà delle amministrazioni pubbliche accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Specifiche disposizioni concernevano, inoltre, il trattamento economico del personale interessato dall’esonero, il trattamento previdenziale e di quiescenza nonché il regime di incompatibilità con altre attività lavorative.

 

Ricongiungimenti familiari

 

Il successivo nuovo l’articolo 2209-septies prevede le linee guida da seguire per i ricongiungimenti familiari tra coniugi entrambi appartenenti all’amministrazione della Difesa.

Nello specifico, la nuova disposizione, in aderenza con il criterio direttivo di al comma 1, lettera p) dell’articolo 3 della legge delega, prevede una serie di disposizioni che riguardano, in particolare, i coniugi entrambi militari con figli minori (in questo caso deve essere evitato il contestuale impiego in attività operative continuative fuori dall’ordinaria sede di servizio) e finalizzate, tra l’altro, ad assicurare priorità istruttoria alle istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale.

 

Estensione dell’istituto dell’aspettativa quadri

 

L’articolo 2209-octies estende l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ), originariamente prevista per il solo personale dirigente, anche al personale militare non dirigente interessato ai processi di riduzione e per i quali non è comunque possibile il ricollocamento con le misure di cui al precedente articolo2209-quinquies.

 

Al riguardo, si ricorda che in base alla normativa recata dal Codice dell’ordinamento militare l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate. Si segnala, inoltre, che, in precedenza, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. decreto “spending review”) ha previsto l’adozione di una apposito regolamento di delegificazione al fine di estendere l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. In attuazione della richiamata disposizione è stato successivamente adottato il decreto del Presidente della Repubblica n. 29/2013.

 

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’iter parlamentare della legge, con riferimento all’istituto dell’aspettativa quadri il Ministro della Difesa nel precisare che: "l’istituto della aspettativa per riduzione quadri (ARQ) si applica oggi solo agli Ufficiali nei gradi Colonnello/Capitano di Vascello e Generale/Ammiraglio” segnalava che “..estendendo tale istituto anche per gli Ufficiali nel grado di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata ed ai Sottufficiali, questa misura consentirebbe un significativo deflusso di personale consentendo di avvicinarsi più rapidamente al livello di regime del personale militare (150.000) già in un decennio”. Sul medesimo argomento, l’ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria Generale dello Stato [21].riferiva che “l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico attualmente previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

 

Ai sensi del richiamato articolo 2209-octies, il personale ammesso all’istituto in esame (personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare) deve risultare in possesso dei requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ed è collocato in aspettativa a domanda alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

È, invece, collocato d’ufficio in aspettativa per riduzione quadri il personale militare nei due anni antecedenti il compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.

 

Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

Ø      è escluso dalla disponibilità all’eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

Ø      percepisce il trattamento economico di cui all’articolo 1821 del Codice, in base al quale al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera.

Ø      è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l’eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

Ø      può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.


Articolo 5
(Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell’esercito italiano, della Marina militare,
e dell’Aeronautica militare)

 

L’articolo 5 dello schema di decreto in esame prevede una serie di disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

 

In particolare, il nuovo articolo 2196-bis, contemplato dalla lettera a) del comma 1, con riferimento al reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, prevede che, fino al 2024, ovvero fino al diverso termine previsto per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:

 

Ø      particolari limiti di età, comunque non superiori ai 45 anni;

Ø      titoli di studio, non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esclusione dei concorsi per l’accesso ai Corpi sanitari;

Ø       possibili estensioni delle selezioni anche ai volontari in servizio permanente;

Ø      permanenza minima nel ruolo di provenienza sino ad un massimo di 5 anni.

 

A sua volta la lettera b) del comma 1 sostituisce l’articolo 2223 del Codice come riportato dalla seguente tabella:

 

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 5

Art. 2223

Art. 2223

Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri

1. L’articolo 907 si applica dal 2014. Fino al 2013 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri si applica l’ articolo 906.

1. Fino all’anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

 

2. Fino all’anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell’Arma dei carabinieri.

 

 

Detta anch’essa una disposizione di carattere transitorio la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5, concernente la formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali.

La nuova disposizione (articolo 2232-bis), da applicare fino al 2015 ed in deroga a quanto previsto dalla norma di carattere generale di cui all’articolo 1067, comma 1, lettera b) del Codice, prevede che, fino al 2015, i quadri di avanzamento degli ufficiali con i gradi di generale continuino a essere formati secondo la pregressa disciplina, che prevedeva, per tutti i generali di Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare e per i generali di divisione e corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri, l’inserimento seguendo l’ordine di ruolo, laddove invece il nuovo sistema prevede che si segua la graduatoria di merito.

 

Al riguardo, si ricorda che, attualmente, ai sensi del richiamato articolo 1067 del Codice, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;

b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare:

Ø       se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

Ø       se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

c) per l’avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri:

1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

 

La novella prevista all’articolo in esame, contemplata dal successivo articolo 7 è finalizzata ad omogeneizzare la disciplina per le Forze armate e per l’Arma dei carabinieri, prevedendo, per l’avanzamento a scelta, l’iscrizione in quadro di avanzamento di tutti gli ufficiali in ordine di graduatoria di merito, ed eliminando l’avanzamento “a fasce” al grado di colonnello e riservando tuttavia una quota delle promozioni ai tenenti colonnelli con almeno 13 anni di anzianità.

 

Rivestono sempre natura transitoria i nuovi articoli 2233-bis, 2233-ter e 2236-bis, previsti dalle successive lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 5.

 

Nello specifico, i primi due articoli sopra richiamati (2233-bis, 2233-ter) disciplinano il numero delle promozioni degli ufficiali nel periodo transitorio per il raggiungimento delle dotazioni organiche determinate dalla legge delega[22], mentre il successivo articolo 2236-bis, armonizza, nel medesimo periodo transitorio, i requisiti di avanzamento al nuovo iter formativo degli ufficiali della Marina militare, senza che ciò comporti modifiche al sistema di avanzamento o alle permanenze nei gradi.

 

Interviene, invece, sulla composizione della Commissione superiore di avanzamento della Marina militare di cui all’articolo 1038 del Codice il nuovo articolo 2238-bis, il cui inserimento nel d.lgs. 66 del 2010 è contemplato dalla successiva lettera g) del comma 1 dell’articolo 5.

Tale disposizione, nello stabilire che fino al 2016 continuano a far parte della richiamata Commissione gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo detta una disciplina di carattere transitorio resa necessaria dal fatto che la successiva lettera dd) del comma 1 dell’articolo 7, novellando l’articolo 1038 del Codice, interviene sull’attuale composizione della richiamata Commissione eliminando il riferimento alla presenza di ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.

 

A sua volta la lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 novella l’articolo 2243 che disciplina il regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri.

La novella in esame prevede, infatti, che sino all’inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli dell’Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale successiva al 31 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla Tabella 4, quadro I, allegata al Codice. Tale norma sembra rendersi necessaria in considerazione della soppressione dell’avanzamento per fasce dei tenenti colonnelli del ruolo normale e dell’inserimento, nel Codice, delle Tabelle per l’arma dei Carabinieri (cfr. precedente articolo 3).

Da ultimo, la lettera l), inserisce nel Codice l’articolo 2250-bis, inteso a consentire, per la Marina militare, l’applicazione retroattiva delle disposizioni di cui all’art. 1243, comma 3, lettera a) del Codice, che hanno diminuito da 8 a 5 anni l’anzianità di grado necessaria per l’avanzamento al grado superiore dei tenenti ufficiali piloti e navigatori di complemento.

 


Articolo 6
(Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttività ed efficienza del servizio, misure di assistenza)

 

L’articolo 6 riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate e misure di assistenza.

 

Al riguardo, la disposizione in esame interviene sia apportando modifiche puntuali a taluni articoli del Libro quarto del Codice, concernente il personale militare (tali modifiche sono illustrate nel testo a fronte in calce alla presenta scheda), sia inserendo nuove disposizioni nel richiamato Libro, sia, infine, sostituendo commi e articoli del Codice.

 

Nello specifico:

 

Ø      la lettera h) del comma 1 dell’articolo 6, attraverso l’inserimento della nuova lettera h-bis) al comma 1 dell’articolo 1506 del Codice, stabilisce il divieto di impiegare in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse personale militare che assiste un congiunto disabile e che, a tal fine, beneficia dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (nuova lettera h-bis comma 1 dell’articolo 1506). La medesima lettera, novella, inoltre, il richiamato articolo 1506 del Codice al fine di prevedere l’applicabilità anche ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e al personale in ferma dell’Arma dei carabinieri delle disposizioni che considerano i giorni di assenza per terapie salvavita come servizio prestato (nuova lettera h-ter comma 1 dell’articolo 1506);

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima non appare direttamente riconducibile ad uno specifico criterio direttivo di cui alla legge n. 244 del 2012, sebbene il criterio direttivo di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 preveda nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, l’individuazione di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali.

 

Ø      la lettera i) del comma 1 dell’articolo 6, attraverso l’inserimento del nuovo articolo 1805-bis del Codice, prevede, con riferimento a ciascun militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, il versamento nell’apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile, di quota parte delle risorse strutturali dei fondi per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali. La quota da versare è pari al 25 per cento della quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali.

 

Al riguardo, si ricorda, che la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge delega prevedeva espressamente “il versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa”.

 

Ø       la lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 sostituisce interamente l’articolo 1836 del Codice recando una nuova disciplina normativa del c.d. “Fondo casa”.

In primo luogo la nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 1836 del Codice, oltre a qualificare espressamente come fondo di garanzia il fondo in esame prevede come fonte di alimentazione la sola quota percentuale dei canoni di locazione degli alloggi di servizio, eliminando, conseguentemente il riferimento ai ratei dei mutui. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1836 il Fondo in esame costituisce garanzia di ultima istanza, fino ad un massimo dell’80 per cento della quota capitale per i mutui concessi in base alla disposizione in esame. A tal fine, le risorse del fondo casa affluiscono in apposito conto di tesoreria.

In caso di escussione della garanzia il Ministero della Difesa è autorizzato ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di gestione del Fondo, il comma 3, affida tale compito ad un apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’economia.

Ai sensi del comma 4, le somme annualmente disponibili sul fondo devono essere accantonate in relazione alle garanzie prestate.

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che la legge delega non prevede espressamente la revisione della normativa concernente il “Fondo casa”, sebbene tra i principi e criteri direttivi relativi alla revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa di cui all’articolo 2 della legge delega si preveda l’adozione di procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione. In relazione a tali procedute, si osserva, altresì, che lo schema di decreto legislativo in esame non reca specifiche disposizioni in materia.

 

Per quanto concerne, invece, le modifiche agli articoli 911, 923, 929, 976,981, 1025, 1493, 1506 del Codice le medesime sono evidenziate nel seguente testo a fronte.


 

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 6

Art. 911
Dottorato di ricerca

Art. 911
Dottorato di ricerca

1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.

1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.

 

 

Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle funzioni del grado;

d) scarso rendimento;

e) domanda;

f) d’autorità;

g) applicazione delle norme sulla formazione;

h) transito nell’impiego civile;

i) perdita del grado;

l) per decadenza, ai sensi dell’ articolo 898;

m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’ articolo 622.

1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle funzioni del grado;

d) scarso rendimento;

e) domanda;

f) d’autorità;

g) applicazione delle norme sulla formazione;

h) transito nell’impiego civile;

i) perdita del grado;

l) per decadenza, ai sensi dell’ articolo 898;

m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’ articolo 622.

m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell’impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 930.

Art. 929
Infermità

Art. 929
Infermità

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis).

 

 

Art. 976
Nozione

Art. 976
Nozione

1. Al termine della fase di formazione l’amministrazione stabilisce, secondo l’ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare.

 

1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito.

 

 

Art. 981
Normativa applicabile

Art. 981
Normativa applicabile

1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:

1. Identico:

a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

a) Identica;

b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite delle posizioni organiche previste per il grado, la categoria e la specialità di appartenenza e vacanti nella sede di richiesta destinazione. Nei casi di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;

c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) Identica;

d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;

d) Identica;

e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

e) Identica.

 

 

Art. 1025
Documenti caratteristici

Art. 1025
Documenti caratteristici

1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

1. Identico.

 

2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.

2. Identico.

 

3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.

3. Identico.

 

4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

4. Identico.

 

 

4-bis. La redazione della documentazione caratteristica è condotta attraverso l’informatizzazione dei dati e l’uso della firma digitale.

 

 

Art. 1493
Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione

Art. 1493
Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione

1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.

1. Identico.

 

 

1-bis. Al personale militare si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel limite delle posizioni organiche previste per il grado, la categoria e la specialità di appartenenza e vacanti nella sede di richiesta destinazione.

2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

2. Identico.

 

 

Art. 1506
Norma di salvaguardia

Art. 1506
Norma di salvaguardia

1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:

1. Identico:

a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell’ articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Identica;

 

b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all’ articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Identica;

 

c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all’ articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;

Identica;

 

d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, di cui all’ articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;

Identica;

 

e) l’applicazione della disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all’ articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;

Identica;

 

f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all’ articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

Identica;

 

g) il congedo per la formazione, di cui all’ articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Identica;

 

h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all’ articolo 1488 e all’ articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Identica;

 

 

h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nei casi di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;

i) l’astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

Identica;

 

1-bis. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, si applica ai militari in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, fermo restando il limite temporale della ferma contratta per i militari in ferma prefissata.

 

1-ter Al personale in ferma dell’Arma dei carabinieri si applica l’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

 


Articolo 7
(
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate)

 

L’articolo 7 riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate, mentre il successivo articolo 8 detta disposizioni vertenti sulla medesima materia con riferimento ai sottufficiali.

 

Nello specifico l’articolo 7 interviene, in particolare, in materia di concorsi (art. 647), condizioni per il reclutamento (artt. 654 e 676), alimentazione dei ruoli speciali e dei Corpi sanitari (artt. 655 e 658), concorsi straordinari (art.667), corso di applicazione e di perfezionamento (artt.725, 726, 734 e 735), conseguimento del diploma di laurea (art. 729), corsi di pilotaggio e di navigatore (artt. 735 e 743), corso d’istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri (art. 755), concorsi per i ruoli normali e speciali (art. 831), transito dal ruolo normale al ruolo speciale e viceversa (artt. 833 e 835), riduzione quadri per eccedenze nei ruoli speciali e tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri (art. 907), ipotesi speciale di riduzione quadri (art. 908), commissione superiore e ordinaria di avanzamento della Marina militare (artt. 1038 e 1043), formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali (art. 1053), promozioni annuali degli ufficiali ed in particolari situazioni (art. 1071 e 1076), cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età degli ufficiali (art. 1082), requisiti speciali per l’avanzamento degli ufficiali (art. 1096), periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali (art. 1243), ufficiali del Corpo sanitario aeronautico (art. 1268).

 

Le modifiche ai sopra richiamati articoli del Codice sono evidenziate nel testo a fronte di seguito riportato.

 

L’articolo 7 prevede, poi, l’inserimento di due nuovi articoli nel Codice e concernenti, rispettivamente, la promozione dei tenenti colonnelli dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri (art. 1072-bis) e il mancato conseguimento del titolo di studio richiesto dai singoli ordinamenti di Forza armata da parte gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore (art. 1137-bis).

 

Nello specifico, il nuovo articolo 1072-bis, prevede che, annualmente, ai fini dell’avanzamento a scelta al grado di colonnello e capitano di vascello, con decreto del Ministro della difesa, su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, venga determinato il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e capitani di fregata con almeno tredici anni di anzianità nel grado, in misura non superiore a un tetto predeterminato.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, si tratta di una norma che tempera gli effetti dell’abrogazione del cosiddetto avanzamento “a fasce”, mirata a tener conto dell’esigenza di preservare la “motivazione” degli ufficiali più anziani in ruolo, valorizzandone la professionalità attraverso l’incentivo motivazionale della possibile promozione al grado superiore”.

 

A sua volta, il nuovo articolo 1137-bis, prevede che gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitino d'autorità, anche in soprannumero, per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, mantenendo l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

 

In relazione alla modifica proposta, la relazione illustrativa giustifica tale disposizione in considerazione della necessità di “replicare per la Marina militare quanto già previsto dall’art. 1100 del Codice per l’Esercito italiano”

 

 

Testo a fronte

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Schema di decreto legislativo n. 33
Articolo 7

Art. 118
Corpi della Marina militare

Art. 118
Corpi della Marina militare

1. L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

1. Identico:

a) Corpo di stato maggiore;

a) Identica;

b) Corpo del genio navale;

b) Identica;

c) Corpo delle armi navali;

c) Identica;

d) Corpo sanitario militare marittimo;

d) Identica;

e) Corpo di commissariato militare marittimo;

e) Identica;

f) Corpo delle capitanerie di porto;

f) Identica;

g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.

g) Identica.

2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

2. Identico.

 

2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.

 

 

Art. 647
Norme generali sui concorsi

Art. 647
Norme generali sui concorsi

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

1. Identico:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;

 

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l’accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

b) Identica;

 

c) la composizione delle commissioni esaminatrici.

c) Identica.

 

2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

2. Identico.

 

3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

3. Identico.

 

 

Art. 654
Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali

Art. 654
Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali

 

 

1. I concorsi di cui all’ articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.

1. I concorsi di cui all’ articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 7/5 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.

 

 

Art. 655
Alimentazione dei ruoli speciali

Art. 655
Alimentazione dei ruoli speciali

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:

1. Identico:

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

a) Identica:

1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera b);

1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’articolo 679, comma 1, lettera b);

2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di età;

2) Identico;

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di età;

3) Identico;

4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;

4) Identico;

5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

5) Identico;

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

b) Identica;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;

c) Identica;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

d) Identica.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

2. Identico.

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

a) Identica:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

1) Identico;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

2) Identico;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

b) Identica;

3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

3. Identico.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.

4. Identico.

5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.

5. Identico.

 

5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.

 

 

Art. 658
Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari

Art. 658
Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari

1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.

1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti previsti ai sensi dell’articolo 647, comma 1.

 

 

Art. 667
Bandi di concorso

Art. 667
Concorsi straordinari

1. E' facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale.

1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri.

2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare, gli ufficiali di complemento di cui all’articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

 

4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

 

5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all’atto dell’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.

 

 

Art. 671
Concorsi straordinari

Soppresso dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

 

2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

 

3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

 

4. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla presente sezione. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.

 

 

 

Art. 676
Reclutamento nell’Aeronautica militare

Art. 676
Reclutamento

1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.

2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

2. Identico:

a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;

a) Identica;

b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado;

b) Identica;

c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.

c) Identica.

 

2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.

 

 

Art. 677
Reclutamento nelle altre Forze armate

 

1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonché dell’Arma dei carabinieri, può avvenire con le modalità di cui all’ articolo 676.

Soppresso dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7

 

 

 

Art. 725
Corso di applicazione

Art. 725
Corso di applicazione

1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.

1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.

 

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell’anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.

2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

 

 

Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione

Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 660, i sottotenenti di cui all’ articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all’ articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

2. Identico

 

3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.

3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

 

 

Art. 729
Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali

Art. 729
Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto.

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall’ordinamento di Forza armata.

2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

2. Identico.

3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

3. Identico.

4. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 660, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall’articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 660 e all’articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall’articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.

5. Identico.

 

 

Art. 734
Corso di applicazione

 

Art. 734
Corso di applicazione e corso di perfezionamento

1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.

1. Identico.

 

1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall’ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l’anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.

2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

 

 

Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione

Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento

1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:

1. Identico:

a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

a) Identica;

b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

b) Identica;

c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

c) Identica.

 

1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell’anzianità, di cui all’articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.

 

 

Art. 743
Corsi di pilotaggio e di navigatore

Art. 743
Corsi di pilotaggio e di navigatore

1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con la qualifica di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

2. Identico.

3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

 

3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell’articolo 676, proveniente senza soluzione di continuità dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l’articolo 1780.

 

 

Art. 755
Corso d’istituto

Art. 755
Corso d’istituto

1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

1. Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

 

 

Art. 831
Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali

Art. 831
Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione.

 

6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L’ordine di precedenza è determinato:

 

a) a parità di anzianità di grado, dall’età;

 

b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità;

 

c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo.

 

6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un’anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell’anzianità di grado.

 

 

Art. 833
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato

Art. 833
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

1. Identico.

1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

1-bis. Identico.

 

1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.

 

 

Art. 835
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

Art. 835
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, hanno:

1. Identico.

a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;

a) Identica;

b) età non superiore a trentotto anni;

b) Identica;

c) conseguito il diploma di laurea;

c) Identica;

d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».

d) Identica;

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

2. Identico.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, , nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;

a) Identica;

b) in possesso di diploma di laurea;

b) Identica;

c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

c) Identica;

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

Soppresso dalla lettera u) del comma 1 dell’articolo 7

 

 

 

 

 

 

Art. 906
Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli

Art. 906
Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli

1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall’ articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall’ articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.

a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;

a) Identica;

b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

b) Identica.

 

 

Art. 907
Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

Art. 907
Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

 

 

Art. 908
Ipotesi speciale di riduzione dei quadri

Art. 908
Ipotesi speciale di riduzione dei quadri

1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l’ articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, gli articoli 906 e 907 si applicano solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

 

 

Art. 1038
Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

Art. 1038
Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:

1. Identico.

a) dal Capo di stato maggiore della Marina;

a) Identica;

b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;

b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;

c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra;

c) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);

d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);

 

e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.

 

 

Art. 1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

Art.1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

1. Identico.

a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

a) Identica;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri corpi della Marina, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

2 Identico.

 

 

Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

1. Identico.

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall’ articolo 1093;

a) Identica;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

b) Identica;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

c) Identica.

2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.

Soppresso dalla lett. ee) del comma 1 dell’art. 7.

 

3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

Soppresso dalla lett. ee) del comma 1 dell’art. 7.

 

4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

4. Identico.

 

 

Art. 1067
Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

Art. 1067
Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

1. Identico.

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;

a) Identica;

b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare: 1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell’ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1072-bis»;

c) per l’avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri: 1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Soppressa dalla lettera ff), punto 1.2, del comma 1, dell’art. 7.

 

2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all’ articolo 1053, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell’ordine di graduatoria di merito.

Soppresso dalla lettera ff), punto 2, del comma 1, dell’art. 7.

 

 

3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

Identico.

 

4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

Identico.

 

5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

Identico.

 

 

 

Art. 1071
Promozioni annuali degli ufficiali

Art. 1071
Promozioni annuali degli ufficiali

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.

1. Identico.

 

1-bis. Nell’avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

2. Identico.

3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.

3. Identico.

4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l’applicazione dell’aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.

4. Identico.

 

 

Art. 1076
Promozione in particolari situazioni degli ufficiali

Art. 1076
Promozione in particolari situazioni degli ufficiali

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

1-bis. Identico.

2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

2. Identico.

 

 

Art. 1082
Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età

Art. 1082
Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età

1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

1. Identico.

2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l’ articolo 1076, comma 2.

2. Identico.

3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio ovvero in caso di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l’infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio.

 

 

Art. 1096
Requisiti speciali

Art. 1096
Requisiti speciali

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:

1. Identico:

a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;

a) Identica;

b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

b) Identica.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.

2. Identico.

3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.

3. Identico.

4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

4. Identico.

5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.

5. Identico.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per l’Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa.

 

 

Art. 1243
Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

Art. 1243
Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.

1. Identico.

2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.

2. Identico.

3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:

3. Identico:

a) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare;

a) se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;

b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.

b) Identica.

 

 


Articolo 8
(Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate)

 

L’articolo 8 detta disposizioni concernenti la revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate.

 

Nello specifico, la disposizione interviene sulle seguenti materie regolate dal Codice: alimentazione dei ruoli dei marescialli (art. 682), svolgimento dei corsi di formazione e specializzazione (art. 760), nomina a maresciallo (art. 771), commissioni permanenti per la valutazione dell’avanzamento (art. 1047), promozioni e conferimenti di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e graduati (art. 1077), condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina (art. 1275), condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina (art. 1280), avanzamento al grado di primo maresciallo (art. 1282), condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina (art. 1287).

 

Le modifiche ai sopra richiamati articoli del Codice sono evidenziate nel testo a fronte di seguito riportato.

 

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 8

Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli

Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760.

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall’articolo 760, commi 1 e 1-bis.

3. I posti di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

3. Identico.

4. Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

4. Identico:

a) i giovani che:

a) Identica:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

1) Identico;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

2) Identico;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

3) Identico.

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

b) Identica:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

1) Identico;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

2) Identico;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

3) Identico;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

4) Identico.

5. Ai concorsi di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:

5. Identico:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

a) Identica:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

1) Identico;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

2) Identico;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;

3) Identico;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

b) Identica.:

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

1) Identico;

2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

2) Identico.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

6. Identico.

 

 

Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

1. Il personale vincitore del concorso di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera a), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

1. Il personale vincitore del concorso di cui all’ articolo 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

 

1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.

2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

2. Identico.

3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.

3. Identico.

4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

4. Identico.

 

4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

 

 

Art. 771
Nomina a maresciallo

Art. 771
Nomina a maresciallo

1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.

1. Identico.

2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all’ articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.

2. Identico.

3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all’ articolo 766, concluso nell'anno.

3. Identico.

 

3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall’ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l’anzianità relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.

 

3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità, secondo l’ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell’anzianità relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l’anzianità relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.

 

 

Art. 1047
Commissioni permanenti

Art. 1047
Commissioni permanenti

1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.

1. Identico.

2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

2. Identico.

3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:

3. Identico:

a) presidente: un ufficiale generale;

a) Identica;

b) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

b) membri ordinari: in numero non superiore a tredici ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:

4. Identico:

a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;

a) Identica;

b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.

b) Identica.

5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

5. Identico.

 

 

Art. 1077
Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati

Art. 1077
Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis).

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.

3. Identico.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

3-bis. Identico.

 

 

Art. 1275
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

Art. 1275
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

1. Identico.

2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

2. Identico.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

3. Identico.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

4. Identico.

5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l’avanzamento prescritte dal presente codice.

5. Identico.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

6. Identico.

 

6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.

 

 

Art. 1280
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

Art. 1280
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

1. Oltre a quanto disposto dall’articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

1. Identico.

2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

2. Identico:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;

c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

d) Identica;

3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

3. Identico:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

d) Identica;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

e) Identica;

4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

4. Identico:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;

b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;

c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;

c) Identica;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

d) Identica.

4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4-bis. Identico.

5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

5. Identico.

 

 

Art. 1282
Avanzamento al grado di primo maresciallo

Art. 1282
Avanzamento al grado di primo maresciallo

1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

1. Identico.

2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

2. Identico.

3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.

 

3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.

4. Identico.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.

5. Identico.

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

6. Identico.

 

 

Art. 1287
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

Art. 1287
Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

1. Oltre a quanto disposto dall’ articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

1. Identico.

2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

2. Identico:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

d) Identica;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

e) Identica.

3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

3. Identico:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;

d) nocchieri di porto: 6 anni;

d) Identica;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.

e) Identica.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

3-bis. Identico.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

4. Identico.

 

 


Articolo 9
(Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare,
e dell’Aeronautica militare
)

 

L’articolo 9 concerne le disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, intese a garantire la funzionalità delle Forze armate.

 

Nello specifico, le modifiche in esame riguardano, in particolare, gli articoli 2197 e 2198 del Codice, concernenti, rispettivamente il reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e  reclutamento dei sergenti.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, le novelle previste all’articolo 2197 sono dirette a:

Ø      agevolare lo sviluppo armonico dei ruoli dei marescialli in un momento di profonda trasformazione degli organici;

Ø      conferire alle Forze armate la flessibilità necessaria nei reclutamenti in parola per consentire, nel periodo transitorio, di ridurre progressivamente le consistenze del proprio personale attraverso una maggiore osmosi interna.

 

Per quanto riguarda, invece, le modifiche al successivo articolo 2198 le medesime, introducendo la possibilità di rinviare ad un decreto ministeriale la definizione del requisito legato alla permanenza minima nel grado sono dirette a:

 

Ø      agevolare lo sviluppo armonico di quello dei sergenti;

Ø      attribuire maggiore flessibilità al sistema di arruolamento in relazione a specifiche esigenze di Forza armata.

 

Le novelle ai sopra richiamati articoli del Codice sono evidenziate nel testo a fronte di seguito riportato.

 

Da ultimo, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 9, inserisce nel Codice l’articolo 2198-bis, al fine di consentire concorsi straordinari per titoli per il reclutamento nel ruolo sergenti sino al termine del periodo transitorio, rinviando a un decreto del Ministro della difesa la definizione delle norme per lo svolgimento delle relative procedure.

Come precisato dal Governo nella allegata relazione illustrativa allo schema di decreto in esame, la modifica proposta consente di disporre della necessaria flessibilità nei reclutamenti per fronteggiare le esigenze determinate dal processo di riduzione.

 

Testo a fronte

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 9

Art. 2197
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 2197
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 679, in misura:

1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 679, in misura:

a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

a) Identica;

b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’ articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

b) Identica.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

2 Identico.

 

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza dì specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti: a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali; b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami; c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti; e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.

 

2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti: a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni; b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) età non superiore a 48 anni.

 

2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

 

 

Art. 2198
Regime transitorio del reclutamento dei sergenti

Art. 2198
Regime transitorio del reclutamento dei sergenti

1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.

2. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.

 

3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

 

 

 


Articolo 10
(Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare
e dell’Aeronautica militare
)

 

L’articolo 10 riguarda la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

 

Nello specifico, la disposizione interviene sulle seguenti materie regolate dal Codice: requisiti per la partecipazione al reclutamento dei volontari in ferma prefissata annuale (art. 697), infermità contratte nel corso di missioni internazionali (art. 881), rafferme dei volontari (art. 954), impiego di volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio (art. 955), condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della marina (artt. 1308 e 1309), retribuzione base dei volontari in ferma prefissata (art. 1791), concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia (art. 2199), rafferme dei volontari di truppa.

 

In relazione ai richiamati interventi si segnala, in particolare, che la modifica proposta all’articolo 703 del Codice, in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata per l’accesso ai ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10, è diretta a garantire cha gli eventuali posti riservati ai VFP per l’accesso alle richiamate forze di polizia non coperti al termine della selezione vengano devoluti in aggiunta ai rimanenti posti messi a concorso.

 

Mira, invece, ad estendere a due anni i successivi periodi di rafferma, “con l’obiettivo di riequilibrare lo sviluppo di carriera dei volontari” la modifica proposta all’articolo 954 del Codice, prevista dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10. La disposizione prevede, altresì, che i VFP4, qualora la graduatoria per l’immissione nel servizio permanente non sia emanata al termine della ferma quadriennale o rafferma, siano ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.

 

Interviene, invece, sull’articolo 955 del Codice, in materia  di impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio la lettera e) del comma 1 dell’articolo 10. Tale disposizione è finalizzata tutelare i volontari in ferma prefissata, che, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, abbiano conseguito una invalidità complessiva inferiore al 70 per cento (ossia considerata ascrivibile alle categorie dalla 4^ alla 8^ della tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni ed integrazioni), riconoscendo loro le stesse possibilità di carriera previste per il personale ferito giudicato idoneo al servizio militare incondizionato (possibilità di permanere in servizio fino al termine della ferma, nonché essere ammesso alle successive rafferme e al transito nel servizio permanente).

 

La successiva lettera f), è finalizzata, invece all’abrogazione dell’articolo 1301 del Codice, al fine di prevedere che il grado di caporale non possa più essere conferito ai VFP1 ma solo ai VFP4, ai sensi dell’articolo 701, comma 2.

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame “senza tale modifica, anche i VFP1 potevano conseguire il grado di Caporale dopo tre mesi dall’incorporazione. Tale termine era di fatto ancorato alla leva obbligatoria, per la quale si poneva la necessità di differenziare il grado del soldato in un arco temporale ristretto di circa dieci mesi, non considerando il periodo trascorso presso il centro di addestramento reclute. Con l’entrata in vigore del modello professionale, il volontario in ferma prefissata ha ora un orizzonte di impiego più ampio, caratterizzato, nei primi dodici mesi di servizio, da un significativo periodo addestrativo e di norma da mansioni esecutive a basso impatto”.

 

Si segnala, infine, che la lettera l), interviene sull’articolo 2199 del Codice, che attualmente disciplina la riserva del 100 per cento dei posti per l’accesso alle carriere iniziali della Forze di polizia a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate. La modifica proposta è diretta a:

Ø      limitare all’anno 2015 l’applicazione delle disposizioni attualmente vigenti sino al 2020 in materia di riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale o in rafferma annuale;

Ø      consentire ai VFP1 in congedo di poter presentare domande per più amministrazioni nello stesso anno;

Ø      prevedere che, per il periodo dal 2016 al 2020, tutte le immissioni siano dirette, ripartendo la riserva del 100 per cento tra le diverse categorie dei volontari aventi diritto (70 per cento VFP1 e rafferma annuale in servizio; 30 per cento VFP1 in congedo e VFP4 in servizio o in congedo). Tali percentuali possono essere variate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta dei Ministri interessati.

 


 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Schema di decreto legislativo n. 33
Articolo 10

Art. 697
Requisiti

Art. 697
Requisiti

1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

1. Identico:

a) età non superiore a venticinque anni;

a) Identica;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

b) Identica.

 

b-bis) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

 

 

Art. 703
Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 703
Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:

1. Identico:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

a) Identica;

b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

b) Identica;

c) Polizia di Stato: 45 per cento;

c) Identica;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

d) Identica;

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;

e) Identica;

f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

f) Identica.

 

1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.

2. Identico.

3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l’immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Identico.

 

 

Art. 881
Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali

Art. 881
Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali

1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.

1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l’idoneità al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.

2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215.

2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2207.

3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.

3. Identico.

4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.

4. Identico.

5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

5. Identico.

 

 

Art. 954
Rafferme dei volontari

Art. 954
Rafferme dei volontari

1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.

2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

2. Identico.

3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

3. Identico.

 

3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.

 

 

Art. 955
Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio

Art. 955
Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio

1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4a alla 8a della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.

2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4a e alla 5a categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.

 

 

Art. 1301
Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti

Soppresso dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 10

1. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.

 

2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall’incorporazione.

 

 

 

 

 

Art. 1308
Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 1308
Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi.

1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco.

2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

2. Identico:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

d) Identica.

3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

3. Identico:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

d) Identica;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni

e) Identica.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

3-bis. Identico.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

4. Identico.

 

 

Art. 1309
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 1309
Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

1. Identico.

2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

2. Identico.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

3. Identico.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

4. Identico.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

 

a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

 

b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

 

c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

 

d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.

 

 

Art. 1791
Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

Art. 1791
Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

1. Identico.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

2. Identico.

3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall’ articolo 1792, comma 1.

3. Identico.

 

 

Art. 2199
Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

Art. 2199
Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

3. Identico.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

4. Identico:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

1) Identico;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

2) Identico;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

3) Identico;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

4) Identico;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

5) Identico;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

1) Identico;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;

2) Identico;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

3) Identico;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

4) Identico;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5) Identico.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

5. Identico.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

6. Identico.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

7. Identico.

 

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento c, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché, per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una alìquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra alìquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.

 

7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono aver completato la ferma prefissata di un anno.

 

 

Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa

Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa

1. L’ammissione alle rafferme di cui all’ articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

1. Identico:

a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

a) Identica;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’articolo 799.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’articolo 798-bis.

2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

2. Identico.

 

 


Articolo 11
(Revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare)

 

L’articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a dare attuazione ai principi di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettere g), h) ed l) della legge delega.

 

Tali principi riguardano:

 

Ø       la revisione della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali[23], di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Ø       revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato;

Ø       il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 novella l’articolo 1013 del Codice, concernente la formazione professionale, l’inserimento nel mondo del lavoro e i crediti formativi del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, mentre la lettera b) sostituisce l’articolo 1014 del Codice in materia di riserve di posti nel pubblico impiego a favore dei a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito (cfr. quadro normativo).

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 11 intervengono, invece, rispettivamente, sull’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005[24], concernente la frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e sull’articolo 138 regio decreto 773 del 1931 che regola i requisiti per la nomina di guardia giurata (cfr. quadro normativo).

 

In relazione alla modifica prevista al decreto legislativo n. 286 del 2005, si segnala che tale provvedimento reca, tra l’altro, disposizioni volte al recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose e di passeggeri. In particolare, ai sensi dell’articolo 14 l'attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. La modifica proposta dal provvedimento in esame è finalizzata ad esonerare il titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E dalla frequenza al richiamato corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

 

In relazione alla modifica prevista al decreto legislativo n. 286 del 2005 si segnala che la medesima non sembra riconducibile ad uno specifico criterio direttivo come, invece, previsto per la modifica ai requisiti per la nomina di guardia giurata, espressamente contemplata dalla richiamata lettera l) della legge delega. La modifica al richiamato d.lgs. 286 del 2005 potrebbe comunque rientrare nel criterio direttivo che impone di individuare misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro.

Analoga considerazione con riferimento al comma 4 che novella, invece, il comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 94 del 2009 al fine prevedere che costituisce requisito per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti l’aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle forze armate.

 

Le modifiche alle richiamate disposizioni sono evidenziate nel testo a fronte di seguito riportato.

 


 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 11

Art. 1013
Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

Art. 1013
Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.

1. Il Ministero della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.

 

1-bis. Il Ministero della difesa può stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinché tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell’apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.

2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.

2. Identico.

3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.

3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, finalizzato a:

 

a) garantire la tendenziale uniformità del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;

 

b) riconoscere l’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;

 

c) favorire l’inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva di almeno il 20 per cento a vantaggio dei medesimi soggetti per l’ammissione ai corsi erogati “a catalogo” dagli enti territoriali preposti alla formazione;

 

d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure più favorevoli previste in materia alloggiativa.

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

4. Identico

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

5. Identico

 

5-bis. Il Ministero della difesa può ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, assumendo a proprio carico, nell’ambito delle risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L’attività di formazione di cui al presente comma può essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalità previste dal regolamento.

 

5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.

 

5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, può rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.

 

 

Art. 1014
Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni

Art. 1014
Riserva di posti nel pubblico impiego

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1°gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

 

a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

b) il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

 

c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.

2. La riserva di cui al comma 1, lettera a) non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma l, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

4. Se le riserve di cui al comma l non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

 

 

D.Lgs. n. 286 del 2005
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 11

Art. 19
Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale

Art. 19
Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale

1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.

1. Identico.

2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.

2. Identico.

2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.

2-bis. Identico.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:

3. Identico:

a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

a) Identica;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri on il decreto di cui al comma 5-bis.

b) Identica;

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.

4. Identico.

 

4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

5. Identico.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

5-bis. Identico.

 


 

R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 11

Art. 138
(art. 139 T.U. 1926)

Art. 138
(art. 139 T.U. 1926)

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

Identico.

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

Identico;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ovvero avere prestato servizio almeno per un anno, senza demerito, nelle Forze armate o nelle Forze di polizia;

3° sapere leggere e scrivere;

Identico;

4° non avere riportato condanna per delitto;

Identico;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

Identico;

6° essere munito della carta di identità;

Identico;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Identico.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

Identico.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Identico.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.

Identico.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Identico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

Identico.

 


 

Articolo 12
(Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile
del Ministero della difesa
)

 

L’articolo 12 è finalizzato a dare attuazione a quella parte della delega prevista dalla legge n. 244 del 2012 relativa alla riduzione del personale civile del Ministero della difesa.

 

A tal fine la disposizione in esame inserisce nel Libro nono (disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), Titolo I (disposizioni di coordinamento) Capo II (disposizioni particolari) del Codice una apposita sezione V-bis, rubricata “Personale civile”, nella quale sono ricompresi i nuovi articoli da 2295-ter a 2295- sexies.

 

In particolare, il nuovo articolo 2295-ter è volto a dare attuazione al principio di delega di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e d) della legge n. 244/2012.

Tali disposizioni pongono l’obiettivo di una riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[25], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

In conformità a tale obiettivo il nuovo articolo 2295-ter, comma 1, prevede un apposito decreto triennale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, finalizzato all’accertamento periodico delle dotazioni organiche del personale civile della difesa.

 

Al fine della predisposizione di tale decreto e, quindi, preliminarmente all’adozione del medesimo, con decreto del Ministro della Difesa, adottato su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, d’intesa con il Segretario generale della difesa, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si dovrà procedere alla ripartizione della dotazione organica complessiva suddivisa per profili professionali, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’amministrazione della Difesa (2295-ter, comma 2).

 

Alla luce della dotazione organica definita dal richiamato decreto del Ministro della difesa di al comma 1 dell’articolo 2295-ter, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell’arma dei carabinieri – per le rispettive aree di competenza – dovrà predisporre un apposito piano di riassorbimento con l’indicazione:

 

Ø      delle unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;

Ø      del personale eventualmente riassorbibile nel triennio.

 

Il piano, approvato con decreto del Ministro della difesa, dovrà essere adottato previo esame da parte delle organizzazioni sindacali (comma 4).

 

Tale disposizione appare in linea con la nuova formulazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dal comma 17 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione. In particolare, il comma 17 del richiamato decreto legge ha modificato l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all’esame congiunto limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti. Sul potere di organizzazione, l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, prevedeva che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali che secondo il successivo articolo 9 disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

 

Con particolare riferimento al personale civile, risultato in eccedenza e considerato riassorbibile, le misure previste dalla norma in esame (articolo 2259-ter, comma 4) consistono, in primo luogo, nella cessazione dal servizio per collocamento in pensione e, a seguire, la riconversione professionale nell’ambito dell’area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto ministeri, mediante specifici percorsi di formazione.

In via subordinata, alle citate misure la disposizione in esame contempla la possibilità di attivare procedure di mobilità interna, anche con reimpiego in ambito regionale o locale e l’ulteriore possibilità di convertire il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, anche oltre il limite del 25 per cento (fissato dal comma 20, dell’articolo 22, della legge n. 724 del 1994, che rinvia ai contingenti di personale previsti dall’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117).

In ultima istanza è considerato l’avvio dei processi di trasferimento presso le altre amministrazioni.

 

Con riferimento, invece, al personale civile in eccedenza non riassorbibile - rispetto al quale il comma 5 del nuovo articolo 2259-bis prevede la collocazione in mobilità -, è previsto l’aumento dell’ordinario periodo di mobilità di 24 mesi fino a 48 se il personale interessato ha maturato, entro quell’arco di tempo, i requisiti per il trattamento pensionistico (comma 5).

A decorrere dall’anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della Difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al cinque per cento, sentite le organizzazioni sindacali (comma 7).

 

Il successivo nuovo articolo 2259-quater reca, invece, una disposizione di carattere transitorio, valevole dal 2016 al 2024 ovvero fino al diverso termine previsto per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche, concernente la valorizzazione delle professionalità del personale civile della difesa, appartenente alle prime tre aree.

Nello specifico, con riferimento al personale appartenente alla terza area, il comma 1 della disposizione in esame prevede che, nell’ambito del «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministro della Difesa ai sensi D.P.R 16 aprile 2013, n. 70, sia inserita una apposita sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente alla richiamata ’area terza, secondo due direttrici fondamentali:

Ø      l’ampliamento dei settori di impiego, compreso il procurement, in campo nazionale e internazionale;

Ø       la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell’ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche,

 

Per quanto concerne, invece, il personale appartenente alle aree prima e seconda, il comma 3 prevede l’attuazione di programmi straordinari di formazione predisposti, a cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno), dal Centro di formazione della difesa – previa indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l’area tecnico-operativa - da realizzare anche attraverso strutture decentrate:

 

I programmi dovranno individuare moduli formativi per due specifiche finalità:

Ø      la riconversione professionale del personale, ai fini del reimpiego nell’ambito del Ministero della difesa;

Ø       il trasferimento presso le altre amministrazioni pubbliche.

 

Inoltre, nell’ambito di tali programmi dovranno essere predisposti moduli formativi di carattere tecnico per ottimizzare l’impiego di personale civile presso gli arsenali, gli stabilimenti, i poli di mantenimento, i centri tecnici e polifunzionali, gli enti e i reparti delle Forze armate.  Nell’ambito di tali programmi

dovranno essere, altresì, predisposti moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree prima e seconda, al fine di agevolarne il transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del successivo comma 4 i moduli formativi di cui al comma 3 si concludano con un esame finale per verificare il possesso delle conoscenze nelle materie che sono state oggetto del corso. A sua volta il comma 5, prevede, in favore del personale civile, una riserva di posti, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli complessivamente disponibili, per la frequenza di corsi svolti presso istituti di formazione militare.

Il comma 6 prevede, invece, che per la formazione del personale civile del Ministero della Difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al cinque per cento, sentite le organizzazioni sindacali.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame con la disposizione in esame “si è inteso, dunque, estendere al personale civile l’accesso ai percorsi formativi appannaggio attualmente del personale militare, sviluppati all’interno degli istituti di formazione militare”.

 

Da ultimo:

 

Ø      il nuovo l’articolo 2259-quinquies, prevede che nei concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa sia assicurata una quota di riserva nella misura massima del 50 per cento in favore del personale interno appartenente all’area terza.

 

Tale riserva è giustificata nella prospettiva di favorire l’elevazione professionale del personale già in servizio appartenente alle qualifiche più elevate in possesso, comunque, dei requisiti di legge per l’accesso alla dirigenza.

 

Ø      Il nuovo articolo 2259-sexies prevede l’adozione di un decreto del Ministro della difesa, con il quale viene effettuata la ricognizione annuale dell’organico e effettiva di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici delle Forze armate.

 


Articolo 13
(Semplificazione delle procedure per il riconoscimento
delle cause di servizio
)

 

L’articolo 13 novella l’articolo 198 del Codice, concernente le Commissioni mediche ospedaliere per l’accertamento dell’idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio dei dipendenti e l’articolo 1880 del Codice riguardante l’accertamento della causa di servizio del personale militare.

 

Al riguardo, si osserva che “l’adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” è espressamente prevista dal criterio direttivo di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge delega, e, quindi, nell’ambito dei principi che regolano la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa.

 

In relazione a tale collocazione sistematica, occorre valutare la conformità ai principi di delega della novella prevista dall’articolo 1880 del Codice che regola il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche riportate dal personale militare e ciò in quanto non risulta uno specifico criterio di delega che, analogamente a quanto previsto per il personale civile, riguardi l’adozione di interventi normativi in merito alle cause di servizio del personale militare.

 

 

D.Lgs. 1 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 13

Art. 198
Accertamento dell’idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio

Art. 198
Accertamento dell’idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio

1. La Commissione di cui all’ articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

1. Identico.

 

1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all’articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.

2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

2. Identico.

3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

3. Identico.

4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

4. Identico.

5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

5. Identico.

6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

6. Identico.

7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

7. Identico.

8.  In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

8. Identico.

9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

9. Identico.

10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

10. Identico.

 

 

Art. 1880
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta

Art. 1880
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture.

 

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento presso struttura sanitaria estera militare o civile.

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.

2. Identico.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

3. Identico.

4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

4. Identico.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

5. Identico.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

6. Identico.

7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.

7. Identico.


 

Articolo 14
(Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa)

 

L’articolo 14 reca disposizioni concernenti la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa.

 

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 14, alla lettera a) interviene sull’articolo 536 del Codice al fine di inserirvi il nuovo comma 536-bis rubricato “Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma”.

Tale disposizione prevede che il Capo di stato maggiore della Difesa proceda alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma al fine di proporre al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente.

La valutazione dovrà essere operata tenendo conto:

 

Ø      degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi che, periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il Ministro della Difesa deve definire ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Ø      delle esigenze operative prioritarie e di quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza;

Ø      dei risultati conseguiti nell’attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, riportati nel documento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012.

 

Ai sensi di tale disposizione la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo.

 

In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito se l’attività di monitoraggio dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delegata dalla norma in esame al Capo di Stato maggiore della Difesa, deve essere effettuata periodicamente nel periodo transitorio di attuazione della revisione dello strumento militare, ovvero se la medesima attività si esaurisca in un unico atto di verifica.

In entrambe le ipotesi interpretative appare comunque opportuno fissare un termine entro il quale deve essere svolta la richiamata verifica, considerato, altresì, che la medesima, per espressa disposizione del nuovo articolo 536-bis deve tener conto degli indirizzi politico amministrativi che, il Ministro della Difesa, a sua volta periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, deve formulare ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001[26].

Appare, inoltre, opportuno valutare la disposizione in esame anche alla luce della nuova formulazione dell’articolo 536 del Codice operata dalla legge n. 244 del 2012 al fine di assicurare una maggiore condivisione tra Parlamento e Governo in merito al corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento.

Va, inoltre, considerata la disposizione in esame, anche alla luce della nuova formulazione dell’articolo 41 del Codice, prevista dallo schema di decreto legislativo n. 32, concernente le attribuzioni del Segretario generale della difesa.

Tale disposizione prevede, infatti, che il Segretario generale della difesa esercita, nell’ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della Difesa, le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma.

 

Ai sensi del comma 3 le risorse finanziarie che dovessero risultare “emergenti” a seguito delle rimodulazioni conseguenti alla richiamata attività di verifica dovranno essere destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

 

La successiva lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 novella, invece l’articolo 549 del Codice, al fine di applicare la disciplina ivi contenuta al rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate a favore di altre pubbliche amministrazioni anche ai concorsi, resi a titolo oneroso, che non rientrano tra quelli cosiddetti di “protezione civile”.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, la modifica in esame si rende necessaria al fine di “scongiurare l’applicazione in senso sperequativo della disciplina in materia, atteso che, data la diversità dei concorsi resi, restano invariate la tipologia di oneri sostenuti”.

 

Testo a fronte

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 14

Art. 549-bis
Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate

Art. 549-bis
Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate

1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate a favore di altre pubbliche amministrazioni, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

 

 

Da ultimo, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14, introduce nel Codice un nuovo articolo 2195-ter, il quale disciplina la sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa, in attuazione del criterio contenuto nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge di delega di revisione dello strumento militare (legge n. 244/2012).

L’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge n. 244/2012 dispone che - nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, da realizzarsi attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi delegati attuativi della delega contenuta articolo 40 della legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009) - i decreti legislativi attuativi della revisione dello strumento militare potranno prevedere, per un periodo massimo di tre anni, la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di dequalificazione della spesa, cioè il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti[27].

 

Il comma 1 del nuovo articolo 2195-ter dispone che il Ministero della difesa può continuare ad utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche, le quali, secondo l’ordinamento amministrativo contabile della difesa, consistono nell’uso dello strumento delle contabilità speciali.

Si ricorda, in proposito, che per contabilità speciali, in questa sede, si intendono i conti aperti sulla base di specifiche autorizzazioni legislative presso le Sezioni provinciali della Tesoreria, al fine del ricevimento delle risorse di parte corrente, provenienti dal bilancio statale e iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, delle quali le Direzioni di amministrazione delle Forze armate (DIRAM) possono disporre per le attività delle strutture da esse amministrativamente dipendenti.

La contabilità speciale, infatti, gode di una disciplina ad hoc per il Ministero della difesa, dettata dal nel Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs. n. 66/2012 e nel Libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, D.P.R n. 90/2010. (si veda, in particolare, l’articolo 550 del D.Lgs. n. 66/2010 e l’articolo 501 del D.P.R. n. 90/2010)[28].

Lo delle contabilità speciali costituisce uno strumento di flessibilità per garantire una corretta gestione degli organismi periferici delle Forze armate, anche in relazione all’evoluzione del quadro finanziario in corso d’anno nonché alle effettive esigenze operative impreviste, come quelle legate alle missioni internazionali. La contabilità speciale consente, infatti, di anticipare le somme occorrenti a valere su una pluralità di capitoli di bilancio in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie che saranno poi reintegrate.

 

La possibilità per il Ministero della difesa di continuare ad utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche, è concessa:

§      nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all’articolo 40, comma 2, lettera p) della legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009), che prevede la progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi (dall’attuazione della delega), delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Si segnala che il sopra citato articolo 40 della legge di contabilità pubblica, legge n. 196/2009, delega il Governo ad adottare, entro il 1° gennaio 2014, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Tale delega, allo stato, non è stata ancora esercitata. I decreti legislativi attuativi della delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio statale dovranno prevedere, tra l’altro, ai sensi del comma 2, lettera p) del citato articolo 40 della legge di contabilità, la progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi (dunque, entro il 1° gennaio 2016), delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Fanno comunque eccezione le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge.

Per ciò che specificamente attiene alle contabilità speciali istituite dall’ordinamento amministrativo contabile della difesa per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate, si ricorda che la legge di contabilità, all’articolo 51, comma 2, stabilisce esplicitamente che le contabilità speciali autorizzate da disposizioni legislative per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate continuano ad operare fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f) della stessa legge di contabilità – concernente la delega al Governo sul riordino della disciplina della gestione del bilancio statale - ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, ai sensi di quanto previsto dal citato criterio di delega di cui all’articolo 42, lettera f).

Il termine previsto dall’articolo 42 per l’esercizio della delega è il 1° gennaio 2014.

Si segnala l’opportunità di introdurre un coordinamento della sperimentazione qui in esame con quanto previsto dall’articolo 51, comma 2 della medesima legge n. 196/2009, che specificamente concerne il regime transitorio delle contabilità speciali delle Forze armate.

§      e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 8 della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio in costituzione, legge n. 243/2012[29], il quale demanda ad una legge dello Stato la disciplina del progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

Si ricorda che la predetta legge n. 243/2012, nel recare l’attuazione alla riforma dell’articolo 81 della Costituzione, dispone, tra l’altro, che le disposizioni relative al contenuto sostanziale della nuova legge di bilancio, di cui all’articolo 15 sopra citato, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2016.


Articolo 15
(Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento
a normativa sopravvenuta
)

 

L’articolo 15 reca “modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta”.

 

Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame prevede, altresì, l’abrogazione dell’articolo 2222 del Codice, concernente “il rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze”.

 

Ai sensi di tale disposizione “il militare, compreso l’appartenente al Corpo della Guardia di finanza, già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’ art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall’ articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento”.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l’abrogazione dell’articolo 2222 del Codice si rende necessaria “in quanto gli effetti delle disposizioni ivi previste si sono esauriti. Tali disposizioni disciplinavano, infatti, il rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall’articolo 4-septies, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2008, a favore dei professori ordinari, in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, inquadrati nel ruolo soppresso dal comma 2 del medesimo articolo 4-septies”.

 

 

Testo a fronte

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare

Schema di D.Lgs. n. 33
Articolo 15

Art. 706
Alimentazione del ruolo

Art. 706
Alimentazione del ruolo

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all’articolo 708.

1. Identico.

2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate, nonché nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.

2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre Forze armate, nonché nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.

 

 

Art. 796
Transito tra ruoli

Art. 796
Transito tra ruoli

1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.

1. Identico.

2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell’anzianità assoluta e dell’anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.

2. Identico.

3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 919
Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

Art. 919
Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.

1. Identico.

2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.

2. Identico.

3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

3. Identico:

a) sospende l’imputato dal servizio o dall'impiego ai sensi dell’ articolo 917;

a) sospende l’imputato dall'impiego ai sensi dell’ articolo 917;

b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.

b) Identica.

 

 

Art. 1377
Inchiesta formale

Art. 1377
Inchiesta formale

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’ articolo 1357.

1. Identico.

2. Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:

2. Identico:

a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’ articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;

a) Identica;

b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’ articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.

b) Identica.

3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.

3. Identico.

4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all’esito dell’inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.

4. Identico.

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio o dall'impiego.

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale.

 

 

Art. 1497
Sanitario di fiducia

Art. 1497
Sanitario di fiducia

1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.

1. Identico.

 

1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all’articolo 748, comma 2, del regolamento.

 

 

Art. 2222
Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze

Soppresso dalla lettera f), comma 1, dell’articolo 15.

1. Il militare, compreso l’appartenente al Corpo della Guardia di finanza, già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’ art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall’ articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.

 

 

 

 

 

 



[1]     La relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo n.32, quantifica la contrazione strutturale complessiva in una percentuale pari al 31,52.

[2]     La riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da 190.000 unità a 170.000 unità da realizzare entro il primo gennaio 2016 è stata da ultimo disposta dal D.P.C.M 11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (c.d. spending review) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il comma 3 dell'articolo 2 aveva infatti previsto che tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si riducesse la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venisse conseguentemente rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici

[3]     La riduzione del personale civile della difesa da 30.000 a 27.800 unità è stata da ultimo disposta dal D.P.C.M. 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 (cfr. nota 2) che ha previsto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

[4]     Ai sensi di tale articolo               il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a)       propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze;

b)       sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c)       esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;

d)       adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.

Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del Codice dell’ordinamento militare.

[5]     Si tratta del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate (Art.28), del Comando operativo di vertice interforze (Art. 29) del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (Art.30), dei Comandi regione militare interforze (Art. 31).

[6]     L’articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), il cui contenuto è successivamente confluito nell’articolo 297, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare ha previsto che in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4, il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa. In relazione al citato piano pluriennale si segnala che nel corso della seduta della Commissione difesa del Senato del 25 gennaio 2012, il capo di Stato maggiore della difesa, generale Biagio Abrate ha rilevato che “le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare hanno portato alla predisposizione del Programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disposto dalla legge finanziaria per il 2008”. Tale programma ha individuato un'esigenza alloggiativa complessiva della Difesa stimata in circa 70.000 unità, rendendo necessario realizzare sul territorio nazionale, in aggiunta a quelli già esistenti, ulteriori 51.600 alloggi circa, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio. I costi di sola costruzione delle abitazioni furono stimati, complessivamente, in 5,7 miliardi di euro. In applicazione della citata legge finanziaria per il 2008, sono state inoltre individuate 3.022 unità alloggiative alienabili, il cui elenco è stato formalizzato il 22 novembre 2010 con decreto direttoriale della Direzione generale dei lavori e del demanio”.

Con il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio (riassettato negli articoli 398 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010), è stato adottato il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

[7]     Si veda, in particolare, la seduta della Camera del 1° dicembre 2011, svolgimento dell’interrogazione a risposta immediata n. 3-01358.

[8]     Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Biagio Abrate, presso la Commissione difesa del Senato (12 maggio 2012), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

[9]     Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito D.P.C.M sulla base dell’andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

[10]    La disposizione non riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.

[11]    Tale contingente complessivo è stato da ultimo ridefinito dal D.P.C.M. 11-1-2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[12]    Nel corso dell'audizione svoltasi il 7 giugno2012 presso la IV Commissione difesa del Senato, l'Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato ha fornito una prima stima dell'onere unitario, per cui, sulla base delle retribuzioni elaborate dal conto annuale 2010, limitatamente alle componenti fisse del trattamento economico, è possibile ad oggi stimare l'ammontare unitario dell'assegno in parola in circa 30.000 euro per un ufficiale omogeneizzato, circa 15.000 euro per un maresciallo e circa 6.000 euro per un sergente (valori annui lordo dipendente). Il relatore ha inoltre precisato che l'onere " dovrà essere disposto, sulla base di principi contenuti nella delega in esame, nell'ambito delle risorse già attribuite al Ministero della difesa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato." Cfr. Resoconto Commissione difesa del Senato, seduta del 7 giugno 2012.

[13]    Audizione del 7 giugno 2012.

[14]    L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

[15]    Fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui al richiamato articolo 5, comma 2.

[16]    Il regolamento reca disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[17]    Il decreto concerne la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[18]    Ai sensi di tale disposizione per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[19]    Tale disposizione fa riferimento all’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato.

[20] Individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa.

[21] Audizione del 7 giugno 2012 presso la Commissione difesa del Senato.

[22] Dal 2016 al 2024, ovvero fino al diverso termine stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 244 del 2010. Ta disposizione prevede, data la complessità dell’intervento, la possibilità di prorogare annualmente – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’Economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, sulla base dell’andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

[23]    L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

[24]    Il decreto reca disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

[25]    Fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui al richiamato articolo 5, comma 2.

[26]    In relazione a questa tematica si osserva che la nota 5, riportata nella parte II, pagina 1-13 del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, riporta che “la Difesa ha svolto, in tutte le sue componenti, un’attenta analisi e revisione dei programmi, dei contratti e degli accordi in corso, comprese rinegoziazioni, al fine di minimizzare le discendenti penalizzazioni sia operativo - capacitive che amministrative, nell’ineludibilità di modificare tali impegni e nell’esigenza di evitare aggravi di oneri per l’Amministrazione Pubblica, pagamento di more e penalità in caso di sospensione, arresto, interruzione di programmi”.

[27]    Con riferimento al potenziamento della flessibilità di bilancio previsto in via sperimentale dal criterio di delega sopra citato, si ricorda, al riguardo, quanto osservato dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso dell’audizione tenutasi nel corso della XVI legislatura, presso la Commissione difesa della Camera, martedì 27 novembre 2012.

Nel corso di tale audizione, la Ragioneria ha rilevato che nel 2012, a fronte degli stanziamenti del bilancio della Difesa (circa 16 miliardi di euro, dei quali l’80 per cento spesa corrente), sono risultati potenzialmente flessibili circa il 30 per cento, quindi soltanto 4,5 miliardi hanno potuto essere soggetti alla flessibilità, intendendo con essa la possibilità per il Ministero di riallocare gli stanziamenti tra diverse voci di spesa con semplici decreti del ministro o del direttore generale. La Ragioneria ha ricordato come altre variazioni e spostamenti possono essere fatti solo con decreto del Ministro dell'economia, ma come tale forma di flessibilità è più rigida, avendo tempi di perfezionamento superiori rispetto alla possibilità interna.

Le norme del provvedimento di riordino dello strumento militare sono dunque state valutate dalla ragioneria come uno strumento per consentire all'amministrazione della Difesa una sorta di potenziamento di questa flessibilità perché, previo accertamento dei risparmi che dovranno essere realizzati dalla riforma, permettono lo spostamento, quindi la riallocazione di risorse che si potranno accertare in termini di risparmi dalla medesima riforma - in gran parte derivanti dalle spese di personale, per effetto della riduzione - verso le spese di mantenimento in esercizio dello strumento militare, cioè beni e servizi, ovvero investimenti o forniture militari.

Tuttavia, non soltanto le spese di personale sono soggette a questa revisione, ma si potranno introdurre misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture, anche periferiche, da cui possono derivare risparmi da riallocare verso impieghi più proficui o comunque che consentano di riequilibrare quei rapporti squilibrati tra personale e operatività dello strumento militare.

[28]    Si ricorda che l’articolo 550 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) dispone che la somministrazione dei fondi in favore delle Direzioni di amministrazione delle forze armate avviene tramite aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali: a) per il pagamento degli emolumenti al personale; b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori dell’amministrazione.

Le aperture di credito devono contenere, oltre all’indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la clausola di commutabilità in quietanza di entrata a favore delle contabilità speciali.

Sul piano operativo, secondo l’articolo 501 D.P.R. 90/2012, le Direzioni di amministrazione delle forze armate - in relazione alle richieste che pervengono dagli organismi da esse amministrativamente dipendenti - chiedono ai competenti centri di responsabilità amministrativa presso il Ministero della difesa, trenta giorni prima dell’inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio.

L’importo delle aperture di credito è versato trimestralmente sulla contabilità speciale a favore della direzione di amministrazione competente. Le aperture di credito contengono, a tal fine, la clausola di commutabilità in quietanza di entrata a favore della contabilità speciale.

La Direzione di amministrazione poi provvede alla somministrazione dei fondi agli organismi da essa amministrativamente dipendenti attraverso ordinativi di pagamento da questi emessi e tratti sulla contabilità speciale aperta presso la competente tesoreria provinciale per il pagamento dei fornitori e dei creditori terzi e per il pagamento degli emolumenti al personale, ai sensi dell’articolo 550 del codice dell’ordinamento militare.

[29]    L. 24 dicembre 2012 n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”.