Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - Atto del Governo 400 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 398 | ||||
Data: | 23/03/2017 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Altri riferimenti: |
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Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
23 marzo 2017
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PremessaLo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2017 – riguarda uno dei due ambiti della delega conferita dall'art. 2, co. 4, della L. 26 ottobre 2016, n. 198, per la ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con particolare riferimento alla riduzione del numero massimo di componenti e alle competenze in materia di formazione. L'altro ambito di delega previsto dalla disposizione citata attiene alla revisione della disciplina del prepensionamento dei giornalisti. Il relativo schema di decreto legislativo è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2017.
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I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 198/2016I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono recati dall'art. 2, co. 5, lett. b), della L. 198/2016. Essi attengono a:
Con riferimento all'ultimo criterio direttivo indicato, la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo evidenzia che "si è ritenuto di non esercitare la delega sul punto per ragioni di ordine sistematico. In particolare, l'inserimento di una disposizione attuativa che dia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario competente nelle materie in questione, avrebbe avuto l'effetto di introdurre una deroga al principio generale, che prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa. Inoltre, l'introduzione di tale alternatività rispetto alla giurisdizione civile, in materie ad essa devoluta, costituirebbe un singolare unicum nell'attuale ordinamento, posto che la scelta dell'impugnazione di un atto di un Consiglio regionale dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine priverebbe l'interessato di qualsivoglia tutela giurisdizionale". Sul punto, si vedano anche i dossier del Servizio Studi della Camera n. 369/1 del 19 febbraio 2016 e del n. 369/2 del 20 settembre 2016.
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La procedura per l'emanazione del decreto legislativoIn base ai co. 1 e 6 dell'art. 2 della L. 198/2016, i decreti legislativi di cui al co. 4 sono emanati, ai sensi dell'art. 14 della L. 400/1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dunque entro il 15 maggio 2017 –, su proposta – per quanto qui interessa – del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
In base ai co. 7-8, gli schemi dei decreti legislativi, preliminarmente deliberati dal Consiglio dei Ministri, devono essere corredati dalla relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere emanati. Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni e le eventuali modifiche, nonché con i necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi, in tal caso, entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati. Con riferimento allo schema in esame, in relazione al momento di trasmissione dello stesso alle Camere, il termine per l'espressione del (primo) parere coincide con quello per l'esercizio della delega. Non potrà, inoltre, essere esercitata l'opzione dell'eventuale, secondo, parere. |
ContenutoComposizione del Consiglio nazionale
L'articolo 1 reca la nuova disciplina per la composizione del Consiglio nazionale. A tal fine, sostituisce il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16 della L. 69/1963 con quattro nuovi commi.
Conferma, anzitutto, quanto previsto dalla legge delega in ordine:
In base all'art. 2 della L. 482/1999, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Con riguardo a tale ultimo punto, rimette al Consiglio nazionale, che provvede con proprio atto da emanare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, la definizione di criteri e modalità da osservare in sede di designazione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute. I criteri devono comunque tener conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei giornalisti pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate, nonché, qualora necessario, di un principio di rotazione.
Quanto al meccanismo elettorale, prevede che ciascun Ordine regionale o interregionale elegge due consiglieri nazionali, uno tra gli iscritti Il nuovo meccanismo elettorale del Consiglio nazionaleall'albo nell'elenco dei professionisti e uno tra gli iscritti all'albo nell'elenco dei pubblicisti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che tale ultima previsione discende dalla modifica dell'art. 1, quinto comma, della L. 69/1963, apportata dall'art. 6 della L. 198/2016, che ha previsto l'istituzione di un Consiglio dell'Ordine presso le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza della previsione che, ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome indicate costituiscono un unico collegio, ciascuna di esse avrebbe potuto eleggere al Consiglio nazionale un proprio rappresentante iscritto agli elenchi dei giornalisti professionisti e dei giornalisti pubblicisti, con conseguente alterazione degli equilibri e della proporzione previsti dal nuovo sistema.
Si continua a prevedere la possibilità per gli Ordini regionali e interregionali di aumentare il numero dei propri rappresentanti in seno al Consiglio nazionale sulla base dell'elevato numero degli iscritti, disponendo ora, però, - evidentemente in relazione al numero massimo di 60 membri - che il meccanismo si applica agli Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti (indifferentemente, professionisti o pubblicisti) pari o superiore a 1.000. In particolare, si prevede che i suddetti Ordini regionali o interregionali eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale di due terzi indicato. Un'ulteriore novità è costituita dal fatto che, solo nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali (e non anche se costituiti solo Ordini regionali), il medesimo criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale, con particolare riferimento all'individuazione dello scaglione congruo per assicurare l'adeguamento del sistema elettorale al principio della massima rappresentatività territoriale.
Con riferimento al procedimento elettorale, per completezza si evidenzia che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2017, ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno : "Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti invita Parlamento e Governo ad adottare, in tempi brevi, provvedimenti legislativi che consentano di ricorrere, per l'elezione degli organismi di rappresentanza, anche al voto online, accanto a quello tradizionale, prevedendo i più evoluti sistemi di garanzia della segretezza. Tale esigenza emerge come auspicabile non solo per le caratteristiche morfologiche del territorio, ma anche per offrire una maggiore opportunità di partecipazione democratica nella scelta dei rappresentanti, regionali e nazionali, dei giornalisti".
La questione è attualmente definita a livello regolamentare: si ricorda, infatti, che l'art. 16 del DPR 115/1965 stabilisce che l'elezione del CNOG avviene secondo le disposizioni previste per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali, recate dagli artt. 5 e seguenti, in quanto applicabili. In base a tali disposizioni, il meccanismo elettorale è quello classico, in presenza fisica.
Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione
L'articolo 2 disciplina le attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di aggiornamento professionale dei giornalisti e di formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica. A tal fine, introduce l'art. 20-bis nella L. 69/1963.
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che "si è ritenuto che il generico riferimento contenuto nella legge delega alla ‘formazione' dovesse essere inteso comprensivo anche della formazione finalizzata all'inserimento professionale del praticante" e sottolinea come la finalità delle previsioni – garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'art. 21 Cost. – è identica.
Peraltro, la stessa relazione evidenzia che la necessità di introdurre una disciplina in materia di formazione professionale – dal Le nuove attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di aggionamento professionalemomento che, come già accennato, la L. 69/1963 si limita a prevedere, all'art. 20, in sede di elencazione delle attribuzioni del Consiglio nazionale, una generica competenza dello stesso a coordinare e promuovere le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale – deriva anche dall'art. 3, co. 5, lett. b), del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che ha previsto a carico dei professionisti un preciso obbligo di aggiornamento. L'art. 3, co. 5, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) ha previsto la riforma, attraverso regolamenti di delegificazione (art. 17, co. 2, L. 400/1988), degli ordinamenti delle professioni regolamentate, prevedendo, tra le norme regolatrici della materia, alla lett. b), l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto in materia di educazione continua in medicina - ECM. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che deve integrare tale previsione.
Su tale base è intervenuto il DPR 137/2012, il cui art. 7, in particolare, ha stabilito che, con regolamento emanato previo parere favorevole del Ministro vigilante, il Consiglio nazionale di ogni Ordine disciplina:
Su tale base, è stato adottato il Regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.
Con riguardo all'aggiornamento professionale, al fine di garantire il conseguimento di livelli qualitativi elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale, al Consiglio nazionale si attribuisce legislativamente:
Per gli ultimi due ambiti previsti, non si fa riferimento al parere vincolante del Ministro della giustizia.
In virtù di quanto disposto dall'art. 7 del DPR 137/2012, occorrerebbe valutare la previsione di un parere favorevole del Ministro della giustizia anche per gli ultimi due ambiti sopra indicati.
In base all'art. 2 del sopra citato Regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti, il periodo di formazione professionale continua è triennale a partire dal 1° gennaio 2014. Per ogni ora di FPC è attribuito un credito formativo professionale (CFP), secondo i criteri indicati nell'allegato. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo è necessario acquisire 60 crediti in ciascun triennio (con un minimo di 15 annuali) di cui almeno 20 derivanti da eventi deontologici.
I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
Disposizioni particolari sono previsti per gli iscritti all'Albo da più di 30 anni.
In base all'art. 4, inoltre, il parere vincolante del Ministro della giustizia è previsto anche per l'autorizzazione di soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo.
Inoltre, al Consiglio nazionale spetta:
Relativamente alla formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica, al Le nuove attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione per l'accesso alla professioneConsiglio nazionale si attribuisce legislativamente, innanzitutto, il compito di autorizzare apposite strutture – denominate scuole – quali sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica di cui all'art. 34 della L. 69/1963. In base agli artt. 29 e 31 della L. 69/1963, per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti è necessaria, tra l'altro, l'iscrizione nel registro dei praticanti (di cui all'art. 33 della L. 69/1963 e all'art. 35 del DPR 115/1965) e una dichiarazione – prevista dall'art. 34 della stessa legge – che attesti lo svolgimento dell'attività giornalistica in qualità di praticante per almeno 18 mesi.
A sua volta, l'art. 34 prevede che la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti.
In base all'art. 41 del DPR 115/1965, le modalità di svolgimento del praticantato sono fissate dal Consiglio nazionale.
In particolare, si prevede che il Consiglio nazionale, disciplina con propria determinazione, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia:
Come evidenziato nella pagina dedicata del sito dell'Ordine dei giornalisti, già a partire dal 1990 il Consiglio nazionale ha riconosciuto l'ammissione agli esami di idoneità professionale e, quindi, l'accesso al professionismo, anche a coloro che abbiano svolto il praticantato in Scuole convenzionate e riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti.
Da ultimo, il nuovo Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle Scuole di formazione al giornalismo, approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 14 dicembre 2016, ha stabilito che il Consiglio nazionale può riconoscere le scuole finalizzate all'accesso professionale e, stipulando apposite convenzioni, le dichiara sedi idonee allo svolgimento del praticantato. In particolare, possono essere riconosciuti, quali scuole abilitate allo svolgimento del praticantato giornalistico - alle quali si accede previo possesso di laurea -, master universitari biennali in giornalismo, istituti biennali per la formazione al giornalismo e lauree magistrali in giornalismo.
Possono chiedere il riconoscimento le scuole promosse da Ordini regionali, da associazioni professionali dei giornalisti e dalle Università.
Più nello specifico, le Scuole, per essere riconosciute dal Consiglio nazionale, devono:
Il medesimo Quadro ha previsto, altresì, un Comitato tecnico scientifico quale organo di consulenza e assistenza sulle tematiche dell'accesso e della formazione professionale e sugli orientamenti didattici e organizzativi delle scuole di giornalismo. Rientra tra i compiti del Comitato tecnico-scientifico anche lo svolgimento di attività di controllo sul funzionamento, l'organizzazione e la qualità didattica delle scuole.
Norme di coordinamento e clausola di invarianza
L'articolo 3 novella il primo comma dell'art. 26 della L. 69/1963, a fini di raccordo con le modifiche introdotte dall'art. 6 della L. 198/2016 – cui si è già accennato –, in materia di istituzione presso le province autonome di Trento e di Bolzano di un Consiglio dell'Ordine. Si evidenzia che è necessario apportare la stessa modifica anche in numerose altre parti della L. 69/1963 (a titolo meramente esemplificativo: rubrica del Capo I e dell'art. 3; art. 1, sesto comma; art. 3; art. 16, secondo comma, come novellato dallo schema).
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto legislativo è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione (AIR), analisi tecnico-normativa (ATN). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo attengono alla materia "Ordinamento civile", rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). Per limitati profili, rilevano, inoltre, le materie "Professioni", e "Ordinamento della comunicazione", rimesse alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.). |
Conformità con altri princìpi costituzionaliL'art. 21, commi primo e secondo, della Costituzione dispone che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoCollegamento con lavori legislativi in corso Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Formulazione del testoPoiché i commi dell'art. 16 e dell'art. 26 della L. 69/1963 non sono numerati, all'art. 1 e all'art. 3 dello schema essi devono essere indicati con i numeri ordinali (e non con i numeri cardinali). Negli artt. 1 e 2, il riferimento corretto è al "Ministro della giustizia" (e non al "Ministro di giustizia"). All'art. 2, co. 1, capoverso "art. 20-bis", co. 1, lett. f), dopo le parole "degli iscritti all'Albo" occorre inserire la parola ", nonché". |