Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - Atto del Governo 400
Riferimenti:
SCH.DEC 400/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 398
Data: 23/03/2017
Descrittori:
CONSIGLI DI ORDINI PROFESSIONALI   GIORNALISTI
L 2016 0198     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 198 DEL 26-OTT-16     


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Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

23 marzo 2017
Atti del Governo


Indice

Premessa|I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 198/2016|La procedura per l'emanazione del decreto legislativo|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Conformità con altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2017 – riguarda uno dei due ambiti della delega conferita dall'art. 2, co. 4, della L. 26 ottobre 2016, n. 198, per la ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con particolare riferimento alla riduzione del numero massimo di componenti e alle competenze in materia di formazione.

L'altro ambito di delega previsto dalla disposizione citata attiene alla revisione della disciplina del prepensionamento dei giornalisti. Il relativo schema di decreto legislativo è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2017.

La L. 69/1963 – come modificata, in particolare, dalla L. 198/2016 –, istituendo l'Ordine dei giornalisti, cui appartengono i giornalisti professionisti (cioè, coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista) e i pubblicisti (cioè, coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi), iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo, ha affidato le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, per ciascuna regione e provincia autonoma (o gruppo di regioni, da determinarsi nel Regolamento di esecuzione: quest'ultimo è stato emanato, in base all'art. 73, con DPR 115/1965, ripetutamente modificato), ad un Consiglio dell'Ordine. Attualmente, esistono 20 Consigli regionali (mentre, in passato, erano stati costituiti anche alcuni Consigli interregionali).

A ciascun albo – ripartito in due elenchi distinti, uno per i professionisti, l'altro per i pubblicisti – sono iscritti i giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (art. 26).

I componenti di ogni Consiglio regionale (o interregionale) restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora uno dei componenti del Consiglio venga a mancare, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio (art. 7).

 

Al contempo, la L. 69/1963 ha istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con sede presso il Ministero della giustizia, composto da 2 professionisti e un pubblicista per ogni ordine regionale (o interregionale), iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 100 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà (art. 16).

Al Consiglio nazionale sono attribuiti, tra l'altro, i compiti di:

  • dare il parere, quando sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
  • coordinare e promuovere le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale. Al riguardo, l'art. 20-bis del DPR 115/1965 ha stabilito che il Consiglio nazionale: riunisce i presidenti e i vice presidenti dei consigli regionali ed interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovraintende; collabora, direttamente o di concerto con i consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.
  • decidere, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
  • determinare, con deliberazione che deve essere approvata dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti (art. 20).

La disciplina relativa alla durata in carica dei membri del Consiglio nazionale è identica a quella già vista per i Consigli regionali (o interregionali) (art. 17).

 

In base all'art. 24 della L. 69/1963, l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine è esercitata dal Ministro della giustizia.

 

L'attuale Consiglio nazionale è stato convocato per l'insediamento per il triennio 2013-2016 il 18 giugno 2013. Dal sito del Consiglio nazionale risulta che i componenti dello stesso eletti per il triennio 2013-2016 sono 156, equamente ripartiti fra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti.
La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale e dei componenti dei Consigli regionali è stata prorogata, nelle more dell'esercizio della delega prevista dalla L. 198/2016, prima, fino al 31 dicembre 2016, dall'art. 12-quater del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) e, da ultimo, fino al 30 giugno 2017, dall'art. 2, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).


I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 198/2016

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono recati dall'art. 2, co. 5, lett. b), della L. 198/2016.

Essi attengono a:

  • riordino delle competenze in materia di formazione;
  • riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti – tra cui, per entrambi i profili, almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute –, purché abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
  • adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale;
  • riordino del procedimento disciplinare, con particolare riguardo alla alternatività dei ricorsi avverso la decisione del Consiglio territoriale dell'Ordine dei giornalisti, escludendo la possibilità di cumulo delle impugnative, prima davanti all'organo di disciplina nazionale, poi davanti al giudice ordinario. E' peraltro fatta salva la possibilità di presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quando si sia optato per la via amministrativa, con il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine.

 

Con riferimento all'ultimo criterio direttivo indicato, la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo evidenzia che "si è ritenuto di non esercitare la delega sul punto per ragioni di ordine sistematico. In particolare, l'inserimento di una disposizione attuativa che dia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario competente nelle materie in questione, avrebbe avuto l'effetto di introdurre una deroga al principio generale, che prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa. Inoltre, l'introduzione di tale alternatività rispetto alla giurisdizione civile, in materie ad essa devoluta, costituirebbe un singolare unicum nell'attuale ordinamento, posto che la scelta dell'impugnazione di un atto di un Consiglio regionale dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine priverebbe l'interessato di qualsivoglia tutela giurisdizionale".

Sul punto, si vedano anche i dossier del Servizio Studi della Camera n. 369/1 del 19 febbraio 2016 e del n. 369/2 del 20 settembre 2016.

 


La procedura per l'emanazione del decreto legislativo

In base ai co. 1 e 6 dell'art. 2  della L. 198/2016, i decreti legislativi di cui al co. 4 sono emanati, ai sensi dell'art. 14 della L. 400/1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dunque entro il 15 maggio 2017 –, su proposta – per quanto qui interessa – del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

 

In base ai co. 7-8, gli schemi dei decreti legislativi, preliminarmente deliberati dal Consiglio dei Ministri, devono essere corredati dalla relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere emanati.

Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni e le eventuali modifiche, nonché con i necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione.

I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi, in tal caso, entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

Con riferimento allo schema in esame, in relazione al momento di trasmissione dello stesso alle Camere, il termine per l'espressione del (primo) parere coincide con quello per l'esercizio della delega.

Non potrà, inoltre, essere esercitata l'opzione dell'eventuale, secondo, parere.


Contenuto

Composizione del Consiglio nazionale

 

L'articolo 1 reca la nuova disciplina per la composizione del Consiglio nazionale.

A tal fine, sostituisce il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16 della L. 69/1963 con quattro nuovi commi.

 

Conferma, anzitutto, quanto previsto dalla legge delega in ordine:

  • alla composizione con non più di 60 membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli Ordini regionali e Le nuove regole per la composizione del Consiglio nazionaleinterregionali.
    Tale previsione determina, quindi, una proporzione prefissata fra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti;
  • alla titolarità, da parte dei candidati al Consiglio nazionale, di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
  • alla presenza, per ciascuna categoria, di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.

In base all'art. 2 della L. 482/1999, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Con riguardo a tale ultimo punto, rimette al Consiglio nazionale, che provvede con proprio atto da emanare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, la definizione di criteri e modalità da osservare in sede di designazione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute. I criteri devono comunque tener conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei giornalisti pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate, nonché, qualora necessario, di un principio di rotazione.

 

Quanto al meccanismo elettorale, prevede che ciascun Ordine regionale o interregionale elegge due consiglieri nazionali, uno tra gli iscritti Il nuovo meccanismo elettorale del Consiglio nazionaleall'albo nell'elenco dei professionisti e uno tra gli iscritti all'albo nell'elenco dei pubblicisti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico.

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che tale ultima previsione discende dalla modifica dell'art. 1, quinto comma, della L. 69/1963, apportata dall'art. 6 della L. 198/2016, che ha previsto l'istituzione di un Consiglio dell'Ordine presso le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza della previsione che, ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome indicate costituiscono un unico collegio, ciascuna di esse avrebbe potuto eleggere al Consiglio nazionale un proprio rappresentante iscritto agli elenchi dei giornalisti professionisti e dei giornalisti pubblicisti, con conseguente alterazione degli equilibri e della proporzione previsti dal nuovo sistema.

 

Si continua a prevedere la possibilità per gli Ordini regionali e interregionali di aumentare il numero dei propri rappresentanti in seno al Consiglio nazionale sulla base dell'elevato numero degli iscritti, disponendo ora, però, - evidentemente in relazione al numero massimo di 60 membri - che il meccanismo si applica agli Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti (indifferentemente, professionisti o pubblicisti) pari o superiore a 1.000.

In particolare, si prevede che i suddetti Ordini regionali o interregionali eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale di due terzi indicato.

Un'ulteriore novità è costituita dal fatto che, solo nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali (e non anche se costituiti solo Ordini regionali), il medesimo criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti.

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale, con particolare riferimento all'individuazione dello scaglione congruo per assicurare l'adeguamento del sistema elettorale al principio della massima rappresentatività territoriale.
 
Con riferimento al procedimento elettorale, per completezza si evidenzia che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2017, ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno : "Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti invita Parlamento e Governo ad adottare, in tempi brevi, provvedimenti legislativi che consentano di ricorrere, per l'elezione degli organismi di rappresentanza, anche al voto online, accanto a quello tradizionale, prevedendo i più evoluti sistemi di garanzia della segretezza. Tale esigenza emerge come auspicabile non solo per le caratteristiche morfologiche del territorio, ma anche per offrire una maggiore opportunità di partecipazione democratica nella scelta dei rappresentanti, regionali e nazionali, dei giornalisti".
 
La questione è attualmente definita a livello regolamentare: si ricorda, infatti, che l'art. 16 del DPR 115/1965  stabilisce che l'elezione del CNOG avviene secondo le disposizioni previste per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali, recate dagli artt. 5 e seguenti, in quanto applicabili. In base a tali disposizioni, il meccanismo elettorale è quello classico, in presenza fisica.

Per gli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, l'art. 3 del DPR 169/2005 prevede la possibilità di voto per raccomandata.

 

Un precedente nel senso richiesto dal CNOG riguarda la professione forense. In particolare, in attuazione della L. 247/2012, il DM 10 novembre 2014, n. 170, prevede, all'art. 12, che con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione

 

L'articolo 2 disciplina le attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di aggiornamento professionale dei giornalisti e di formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica.

A tal fine, introduce l'art. 20-bis nella L. 69/1963.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che "si è ritenuto che il generico riferimento contenuto nella legge delega alla ‘formazione' dovesse essere inteso comprensivo anche della formazione finalizzata all'inserimento professionale del praticante" e sottolinea come la finalità delle previsioni – garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'art. 21 Cost. – è identica.

 

Peraltro, la stessa relazione evidenzia che la necessità di introdurre una disciplina in materia di formazione professionale – dal Le nuove attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di aggionamento professionalemomento che, come già accennato, la L. 69/1963 si limita a prevedere, all'art. 20, in sede di elencazione delle attribuzioni del Consiglio nazionale, una generica competenza dello stesso a coordinare e promuovere le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale – deriva anche dall'art. 3, co. 5, lett. b), del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che ha previsto a carico dei professionisti un preciso obbligo di aggiornamento.

L'art. 3, co. 5, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) ha previsto la riforma, attraverso regolamenti di delegificazione (art. 17, co. 2, L. 400/1988), degli ordinamenti delle professioni regolamentate, prevedendo, tra le norme regolatrici della materia, alla lett. b), l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto in materia di educazione continua in medicina - ECM. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che deve integrare tale previsione.
Su tale base è intervenuto il DPR 137/2012, il cui art. 7, in particolare, ha stabilito che, con regolamento emanato previo parere favorevole del Ministro vigilante, il Consiglio nazionale di ogni Ordine disciplina:
  • le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini;
  • i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  • il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
 
Su tale base, è stato adottato il Regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.

Con riguardo all'aggiornamento professionale, al fine di garantire il conseguimento di livelli qualitativi elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale, al Consiglio nazionale si attribuisce legislativamente:

  • stabilire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, nonché per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e di soggetti terzi;
  • definire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua per gli iscritti all'albo. Non è, invece, specificata la procedura per ottenere l'autorizzazione;
  • individuare gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
  • stabilire parametri oggettivi e predeterminati di valutazione dell'attività formativa, anche ai fini della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali.

Per gli ultimi due ambiti previsti, non si fa riferimento al parere vincolante del Ministro della giustizia.

 

In virtù di quanto disposto dall'art. 7 del DPR 137/2012, occorrerebbe valutare la previsione di un parere favorevole del Ministro della giustizia anche per gli ultimi due ambiti sopra indicati.

In base all'art. 2 del sopra citato Regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti, il periodo di formazione professionale continua è triennale a partire dal 1° gennaio 2014. Per ogni ora di FPC è attribuito un credito formativo professionale (CFP), secondo i criteri indicati nell'allegato. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo è necessario acquisire 60 crediti in ciascun triennio (con un minimo di 15 annuali) di cui almeno 20 derivanti da eventi deontologici.
I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
Disposizioni particolari sono previsti per gli iscritti all'Albo da più di 30 anni.
In base all'art. 4, inoltre, il parere vincolante del Ministro della giustizia è previsto anche per l'autorizzazione di soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo.

Inoltre, al Consiglio nazionale spetta:

  • promuovere, coordinare e autorizzare l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali;
  • verificare la conformità dei piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali agli standard e ai parametri fissati.

 

Relativamente alla formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica, al Le nuove attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione per l'accesso alla professioneConsiglio nazionale si attribuisce legislativamente, innanzitutto, il compito di autorizzare apposite strutture – denominate scuole – quali sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica di cui all'art. 34 della L. 69/1963.

In base agli artt. 29 e 31 della L. 69/1963, per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti è necessaria, tra l'altro, l'iscrizione nel registro dei praticanti (di cui all'art. 33 della L. 69/1963 e all'art. 35 del DPR 115/1965) e una dichiarazione – prevista dall'art. 34 della stessa legge – che attesti lo svolgimento dell'attività giornalistica in qualità di praticante per almeno 18 mesi.
A sua volta, l'art. 34 prevede che la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti.
In base all'art. 41 del DPR 115/1965, le modalità di svolgimento del praticantato sono fissate dal Consiglio nazionale.

In particolare, si prevede che il Consiglio nazionale, disciplina con propria determinazione, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia:

  • le condizioni e i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere l'autorizzazione;
  • il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che il Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;
  • gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
  • la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
  • le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi da parte dei praticanti;
  • l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, nonché di orientamento didattico ed organizzativo e di valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio;
  • la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione (in tal caso garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi autorizzati).

Come evidenziato nella pagina dedicata del sito dell'Ordine dei giornalisti, già a partire dal 1990 il Consiglio nazionale ha riconosciuto l'ammissione agli esami di idoneità professionale e, quindi, l'accesso al professionismo, anche a coloro che abbiano svolto il praticantato in Scuole convenzionate e riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti.
Da ultimo, il nuovo Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle Scuole di formazione al giornalismo, approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 14 dicembre 2016, ha stabilito che il Consiglio nazionale può riconoscere le scuole finalizzate all'accesso professionale e, stipulando apposite convenzioni, le dichiara sedi idonee allo svolgimento del praticantato. In particolare, possono essere riconosciuti, quali scuole abilitate allo svolgimento del praticantato giornalistico - alle quali si accede previo possesso di laurea -, master universitari biennali in giornalismo, istituti biennali per la formazione al giornalismo e lauree magistrali in giornalismo.
Possono chiedere il riconoscimento le scuole promosse da Ordini regionali, da associazioni professionali dei giornalisti e dalle Università.
Più nello specifico, le Scuole, per essere riconosciute dal Consiglio nazionale, devono:
  • documentare le finalità esclusivamente formative e non speculative o di lucro;
  • assicurare la trasparenza, la legittimità e l'autonomia delle fonti di finanziamento;
  • garantire una effettiva preparazione professionale adeguata ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione, agenzia, web e nuovi media), orientata a una formazione multimediale e a una preparazione culturale post-lauream.
Il medesimo Quadro ha previsto, altresì, un Comitato tecnico scientifico quale organo di consulenza e assistenza sulle tematiche dell'accesso e della formazione professionale e sugli orientamenti didattici e organizzativi delle scuole di giornalismo. Rientra tra i compiti del Comitato tecnico-scientifico anche lo svolgimento di attività di controllo sul funzionamento, l'organizzazione e la qualità didattica delle scuole.

Norme di coordinamento e clausola di invarianza

 

L'articolo 3 novella il primo comma dell'art. 26 della L. 69/1963, a fini di raccordo con le modifiche introdotte dall'art. 6 della L. 198/2016 – cui si è già accennato –, in materia di istituzione presso le province autonome di Trento e di Bolzano di un Consiglio dell'Ordine.

Si evidenzia che è necessario apportare la stessa modifica anche in numerose altre parti della L. 69/1963 (a titolo meramente esemplificativo: rubrica del Capo I e dell'art. 3; art. 1, sesto comma; art. 3; art. 16, secondo comma, come novellato dallo schema).

 

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione (AIR), analisi tecnico-normativa (ATN).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo attengono alla materia "Ordinamento civile", rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Per limitati profili, rilevano, inoltre, le materie "Professioni", e "Ordinamento della comunicazione", rimesse alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).


Conformità con altri princìpi costituzionali

L'art. 21, commi primo e secondo, della Costituzione dispone che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.


Formulazione del testo

Poiché i commi dell'art. 16 e dell'art. 26 della L. 69/1963 non sono numerati, all'art. 1 e all'art. 3 dello schema essi devono essere indicati con i numeri ordinali (e non con i numeri cardinali).

Negli artt. 1 e 2, il riferimento corretto è al "Ministro della giustizia" (e non al "Ministro di giustizia").

All'art. 2, co. 1, capoverso "art. 20-bis", co. 1, lett. f), dopo le parole "degli iscritti all'Albo" occorre inserire la parola ", nonché".