Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo - A.C. 3272 e abb. A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3272-ABB.-A/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 337    Progressivo: 2
Data: 16/10/2015
Descrittori:
RADIOTELEVISIONE   RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
SERVIZIO RADIOTELEVISIVO     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VII-Cultura, scienza e istruzione


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Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

16 ottobre 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato il 20 aprile 2015 (A.S. 1880) ed ivi abbinato ad altri progetti di legge (poi assorbiti), è stato trasmesso alla Camera, con modifiche, il 3 agosto 2015.

Le Commissioni riunite VII e IX ne hanno avviato l'esame il 16 settembre 2015, deliberando l'abbinamento di altre proposte di legge ed approvando ulteriori modifiche. Il 15 ottobre 2015 hanno conferito mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo come modificato.

In questa sede si dà conto del contenuto del testo, evidenziando le modifiche più significative intervenute durante l'esame in sede referente, riguardanti l'implementazione dei contenuti del nuovo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, funzioni e responsabilità del direttore generale in fase di prima applicazione, la disciplina applicabile ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla stessa RAI.

Per una illustrazione ampia del contenuto del disegno di legge, come trasmesso dal Senato, corredata del quadro normativo vigente, si rinvia al dossier n. 337 del 15 settembre 2015.

 

L'art. 1 - non modificato durante l'esame in sede referente - novellando l'art. 45 del d.lgs. 177/2005:

  • Contratti di serviziomodifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo: in particolare, prevede che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico;
  • modifica la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) diventa quinquennale (al riguardo, si segnala che la rubrica dell'articolo fa riferimento solo al contratto nazionale di servizio).
    Nel corso dell'esame al Senato, la modifica relativa alla cadenza per il rinnovo dei contratti di servizio è stata inquadrata nell'ambito della "concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale".

    La portata di tale previsione non risulta del tutto chiara.

    Infatti, attualmente, l'art. 49, co. 1, del d.lgs. 177/2005 - non modificato dal testo in commento - affida la concessione alla RAI fino al 6 maggio 2016.
    Al riguardo, nella seduta del 7 ottobre 2015, il rappresentante del Governo ha fatto presente che nelle intenzioni del Governo la concessione dovrebbe essere rinnovata alla RAI, senza passare necessariamente per una procedura selettiva ad evidenza pubblica, per periodi non di 20, ma di 10 anni. Una simile determinazione, tuttavia, potrà essere assunta solo dopo che sarà maturata una riflessione conclusiva sulla mission della RAI;
  • sostituisce, ovunque ricorra – nel solo art. 45 –, il riferimento al "servizio pubblico generale radiotelevisivo" con quello al "servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" (peraltro presente anche in altri articoli del d.lgs. 177/2005);

  • introduce alcune disposizioni dell'art. 17 della L. 112/2004 (ivi inserite dall'art. 21 del D.L. 66/2014L. 89/2014), relative all'articolazione territoriale di RAI Spa e alle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano (ciò, in conseguenza dell'abrogazione dello stesso art. 17 prevista dall'art. 4 del testo in commento).
    Per il secondo profilo, intervengono alcune modifiche rispetto alle previsioni normative vigenti: è stato, infatti, eliminato il non chiaro riferimento alla considerazione dei proventi del canone (v. al riguardo, il Dossier del Servizio Studi n. 178 del 9 giugno 2014) ed è stato incrementato l'importo di € 10.313.000 (onere massimo annuo a carico della provincia di Bolzano, a valere sulle risorse di cui all'art. 79, co. 1, lett. c), del DPR 670/1972, per le citate trasmissioni).

L'art. 2Governance della RAIcome modificato durante l'esame in sede referente –, novellando l'art. 49 del d.lgs. 177/2005 e l'art. 4, primo comma, della L. 103/1975, riforma l'assetto di governance della RAI.

In particolare, con riferimento al Consiglio di amministrazione:

  • riduce (da 9) a 7 i membri ed elimina la previsione di nomina da parte dell'assemblea;
  • inserisce fra i requisiti previsti per la nomina l'onorabilità (che si affianca a prestigio e competenza professionale, nonché alla notoria indipendenza di comportamenti). Inoltre, fermo restando che il mandato dei membri del Consiglio di amministrazioneCdA dura tre anni e che gli stessi sono rieleggibili una sola volta, precisa che il rinnovo dello stesso CdA è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato;
  • prevede che la composizione del CdA è definita favorendo: la presenza di entrambi i sessi; un adeguato equilibrio fra componenti caratterizzati da professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale; l'assenza di conflitti di interesse o la titolarità di cariche in società concorrenti.
    L'ipotesi della titolarità di cariche in società concorrenti sembrerebbe un sottoinsieme dell'ipotesi relativa al conflitto di interessi. Si segnala, inoltre, che sarebbe utile valutare l'opportunità di prevedere a livello legislativo i casi di conflitto di interesse, per evitare discrezionalità applicative e contenziosi futuri;
  • prevede alcune cause di incompatibilità con la carica di membro del CdA, che determinano sia l'ineleggibilità che la decadenza, anche in corso di mandato. Si tratta di: ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato; ricoprire le cariche di consigliere regionale, presidente della provincia e sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (al riguardo, tuttavia, si veda anche quanto si prevede per la nomina dei membri designati dal Consiglio dei ministri);
  • esclude che possano essere nominati membri del CdA, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea; si trovino in stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'art. 2382 c.c.; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria (e disciplinata dal c.d. Codice antimafia - d.lgs. 159/2011), salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile (artt. da 2621 a 2641 c.c.), salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.), il patrimonio (art. 624-649), l'ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.), l'economia pubblica (artt. 499-512), ovvero per un delitto in materia tributaria (ad es., le ipotesi di reato contemplate dal d.lgs. 74/2000); siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo.

    Si dispone, dunque, che le condanne penali sono ostative della nomina quando sono definitive, cioè quando la sentenza è passata in giudicato, mentre la riabilitazione consente la nomina ad amministratore solo quando fa seguito ad una condanna relativa a illeciti societari o all'applicazione di una misura di prevenzione;

  • conferma la procedura vigente relativa alla nomina del Presidente del CdA, stabilendo altresì, a livello legislativo, che, previa delibera autorizzativa dell'Assemblea, il CdA può attribuire deleghe al Presidente nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno;

  • modifica le modalità di individuazione dei membri del CdA, stabilendo che (invece di essere indicati in parte dalla Commissione parlamentare di vigilanza e in parte dal MEF):
    - 2 sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, in entrambi i casi con voto limitato a un solo candidato. A tal fine, almeno 30 giorni prima della nomina, deve essere pubblicato un avviso sui siti di Camera, Senato e RAI, relativo ad una procedura di selezione. Le candidature devono pervenire almeno 20 giorni prima della nomina e i curriculum devono essere pubblicati sugli stessi siti;

    - 2 sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal MEF (attualmente definiti dalla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013. Per quanto qui più strettamente interessa, la direttiva prevede che non possano essere inclusi nell'istruttoria candidati che siano membri del Consiglio di una regione, di una provincia autonoma, o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

    Dunque, rispetto alla previsione in base alla quale non possono essere membri del CdA i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, i criteri per la nomina dei membri designati dal Consiglio dei ministri, alla luce della disciplina attuale, sembrerebbero più rigorosi;

    - 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. A tal fine, almeno 30 giorni prima della nomina il CdA uscente deve organizzare la procedura di voto e pubblicarla sul sito della RAI.

    La procedura deve consentire la partecipazione al voto, garantendone la segretezza – anche via internet, o attraverso la rete intranet –, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e deve prevedere l'accesso alla candidatura dei soli soggetti in possesso dei requisiti fissati, in generale, per i membri del CdA RAI. Le candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI o da almeno 150 dipendenti e devono pervenire almeno 20 giorni prima della nomina;

  • prevede che la revoca del presidente o di uno o più membri del CdA è deliberata dall'assemblea dei soci e diviene efficace a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza; in caso di revoca, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di designazione nel termine di 45 giorni dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza sulla delibera di revoca. Il medesimo termine è previsto in caso di dimissioni o impedimento permanente e decorre dalla data della relativa comunicazione formale;
  • prevede che la disciplina di nomina del presidente e dei membri del CdA, nonché la disciplina relativa alla revoca, ha carattere transitorio (pur non definendo la disciplina a regime). In particolare, essa si applica fino a che la quota di azioni alienate nell'ambito del processo di dismissione della partecipazione statale nella RAI non superi il 10% del capitale della RAI;
  • affida, in via legislativa, al CdA – fermi restando i compiti allo stesso già attribuiti dalla legge e dallo statuto – l'approvazione del piano industriale e del piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, nonché degli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

Ulteriori attribuzioni del CdA sono ricavabili dalla lettura delle attribuzioni della nuova figura di amministratore delegato e riguardano, fra l'altro, l'approvazione degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le (sole) variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro, nonché del (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

Con Amministratore delegatoriferimento all'amministratore delegato, che sostituisce la figura del direttore generale, dispone che:

  • è sempre nominato dal Consiglio di amministrazione, ma non d'intesa, bensì su proposta dell'assemblea dei soci;
  • deve possedere determinati requisiti. Si tratta di: esperienza maturata, per un periodo congruo, in incarichi di analoga responsabilità o in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato) e di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI (v. osservazione ante);
  • rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso CdA, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
  • qualora sia un dipendente della RAI, all'atto della nomina deve dimettersi dalla società o ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico;
  • nell'anno successivo al termine del mandato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI;
  • il suo compenso è determinato dal CdA, su indicazione dell'Assemblea. Allo stesso modo è determinata l'indennità da corrispondere in caso di revoca, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo;
  • assicura (lui solo, e non più in collaborazione con i direttori di rete e di testata) la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal CdA;
  • gestisce il personale dell'azienda (come il direttore generale); nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA che, per i direttori di testata diviene vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi (il direttore generale "propone" al CdA le nomine dei vicedirettori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello); assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti (ma, a differenza di quanto previsto per il direttore generale, non è tenuto a informarne il CdA);
  • provvede anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale (viene meno, invece, la previsione in base alla quale il direttore generale trasmette al CdA le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti);
  • sentito il parere del CdA, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto previsto per le società a partecipazione pubblica (art. 18, co. 2, del D.L. 112/2008L. 133/2008), individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti, si può derogare a tali criteri e modalità;
  • propone all'approvazione del CdA il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che – a seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente - deve prevedere le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull'attività del CdA, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione sul sito internet della RAI: dei dati relativi agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale; dei curricula e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti, compresi quelli non dipendenti della RAI, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di altri incarichi o attività professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti; dei criteri per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; dei dati relativi al numero e alla tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni e dell'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti di importo più elevato (che, tuttavia, non viene indicato), dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, delle motivazioni dell'incarico e del relativo compenso; dei criteri per le assegnazioni dei contratti di cui all'art. 49-ter (v. infra); dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione della concessionaria.

Ulteriori attribuzioni dell'amministratore delegato sono indicate nell'art. 3.

Con riguardo ai compensi, l'art. Compensi dei componenti degli organi della RAI2 prevede che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il "tetto" retributivo di 240 mila euro (art. 23-bis, co. 5-bis e 5-ter, D.L. 201/2011 - L. 214/2011; all'art. 13, D.L. 66/2014 - L. 89/2014).

All'amministratore delegato, non richamato dalla suddetta disposizione dell'art. 2, sembra applicarsi la disciplina vigente per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, che muta a seconda che si tratti di società non quotate o di società che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni o titoli azionari (in entrambi i casi quotati nei mercati regolamentati).

ConCommissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi riferimento alla Commissione parlamentare di vigilanza, l'art. 2 fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico e dispone che il CdA della RAI riferisce ogni 6 mesi, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

Invece, alla Commissione non spetta più individuare la maggior parte dei membri del CdA e - sembrerebbe – esprimere il proprio parere sullo statuto della società concessionaria.

Ulteriori competenze della Commissione – sostanzialmente, peraltro, non più esercitate – risultano soppresse. Esse riguardano: indicazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento; approvazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigilanza sulla loro attuazione e sulla rispondenza agli indirizzi generali formulati; formulazione degli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari; analisi del contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; relazione annuale al Parlamento su attività e programmi della Commissione.

Inoltre, l'art. 2 Adeguamento dello statuto RAIprevede - al di fuori della novella dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 -, che la RAI deve adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni in materia di governance entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le modifiche sono deliberate dal CdA e successivamente approvate dall'assemblea straordinaria della RAI (venendo meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 del d.lgs. C.P.S. 428/1947, prevista dall'art. 4, il parere della Commissione parlamentare di vigilanza). La medesima procedura, dunque, si intenderebbe applicabile anche a regime per l'approvazione dello statuto o di sue variazioni.

Infine, ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile.

Si tratta di una previsione già recata, anche con riferimento all'amministrazione e all'organizzazione in generale, dal comma 2 dell'art. 49 citato.

L'art. 3 - come modificato Attività gestionali della RAIdurante l'esame in sede referente - riguarda le attività gestionali della RAI. A tal fine, aggiunge nuovi articoli dopo l'art. 49 del d.lgs. 177/2005.

In particolare:

  • l'art. 49-bis dispone che Responsabilità civile e pubblicazione datil'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali (che comporta, per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale, l'obbligo del risarcimento dei danni, quando non siano stati osservati determinati doveri previsti dalla legge o dagli statuti - artt. 2392 e ss. c.c.).

    Inoltre, dispone, a seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente, che l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previste nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. Tuttavia, l'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

    Prevede, infine, sempre a seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente, che il primo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale è approvato dal Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che i relativi dati ed informazioni sono pubblicati entro i successivi 60 giorni;

  • l'art. 49-ter prevede una nuova Contratti conclusi dalla RAIdisciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. In particolare, per un verso, riproduce sostanzialmente la disciplina contenuta nell'art. 19, co. 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI, nonché, a seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente, a quelli conclusi dalle società interamente partecipate dalla stessa RAI (in base al Bilancio RAI al 31 dicembre 2014, le imprese controllate da RAI S.p.A. al cui capitale sociale la stessa partecipa al 100%, sono le seguenti: RAI Cinema, RAI COM, RAI Corporation (in liquidazione), RAI pubblicità); per altro verso, estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate riguardanti la commercializzazione, nonché, a seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive.

    Inoltre, stabilisce che gli stessi contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'art. 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto.

    Infine, introduce una deroga finalizzata ad escludere, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal d.lgs. 163/2006.

    La disposizione sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI, sia quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, sia quelli non esclusi.

    Si segnala che la disciplina europea non menziona espressamente tra le esclusioni la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive (art. 16 dir. 2004/18/UE e art. 10dir. 2014/24/UE che dovrà essere recepita entro il 18 aprile 2016 attraverso il disegno di legge di delega al Governo, attualmente in corso di esame - A.C. 3194-A).
    Relativamente all'esclusione dagli obblighi procedurali dal Codice dei contratti pubblici, si segnala che non è esplicitata la portata della deroga considerato che sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia a quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, sia a quelli non esclusi. Con riguardo ai contratti non esclusi dal Codice, si segnala che, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea.

Si segnala che il ddl A.C. 3194-A reca tra i principi e criteri direttivi l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina in coerenza con le direttive europee del 2014 in materia di appalti pubblici e concessioni, nonchè la definizione di una specifica disciplina per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

  • l'art. 49-quater prevede che Dirigenti non dipendenti con incarichi a tempo determinatonello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato. In ogni caso, costoro devono essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire.
    Gli incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti dalla RAI cessano decorsi 60 giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, salvo che abbiano una durata inferiore.

L'art. 4 - non modificato durante l'esame in sede referente - dispone, anzitutto, l'abrogazione di disposizioni superate dalle nuove previsioni.

Inoltre, delega il Delega per la revisione della disciplina in materia di servizi di media audiovisivi e radiofoniciGoverno a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal d.lgs. 177/2005.

Per l'emanazione del decreto legislativo, oltre a disporre il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16 della L. 112/2004 (in attuazione del quale è stato emanato lo stesso d.lgs. 177/2005) – relativi al coordinamento delle norme vigenti, anche al fine di assicurare l'attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – prescrive:

  1. il riordino e la semplificazione normativa – con indicazione espressa delle norme abrogate –, anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riferimento alle diverse piattaforme tecnologiche;
  2. la previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
  3. la diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
  4. la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Con riguardo ai principi direttivi di cui ai numeri da 2 a 4, si tratta della riaffermazione di principi contenuti in previsioni già vigenti, relative a taluni obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo (art. 45, co. 2, lettere a), f), ed h), del d.lgs. 177/2005).

Con riferimento alla procedura di emanazione dei decreti, prevede l'adozione su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Queste ultime devono esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia nuovamente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

Infine, ribadisce quanto già previsto dalla normativa vigente in merito alla previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

L'art. 5 – comeDisposizioni transitorie modificato durante l'esame in sede referente – prevede che le nuove disposizioni sulla composizione e la nomina del CdA si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Dispone, altresì, che, in caso di dimissioni o impedimento permanente, ovvero di revoca del Presidente o di uno o più membri del CdA, fino al primo rinnovo dello stesso CdA si applicano le previsioni dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, sempre fino al primo rinnovo del CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge, il direttore generale, oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto, esercita anche le funzioni e ha le responsabilità attribuite all'amministratore delegato. Con riguardo alla partecipazione alle riunioni del CdA, senza diritto di voto, il testo reca previsioni solo con riferimento a tale fase di prima applicazione, confermando esplicitamente tale facoltà attualmente attribuita al direttore generale.

Si valuti l'opportunità di chiarire se tale facoltà riguardi anche la figura dell'amministratore delegato.

Infine, prevede che l'adeguamento dello statuto della RAI tiene conto delle previsioni recate dallo stesso articolo 5.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni I e XI  hanno espresso parere favorevole sul testo come modificato dalle Commissioni.

La II Commissione ha espresso parere favorevole sul testo trasmesso dal Senato.

La V Commissione ha espresso, sul testo trasmesso dal Senato, parere favorevole con condizioni, di cui una volta a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. Quest'ultima è stata recepita dalle Commissioni di merito.

La VIII Commissione ha espresso, sul testo come modificato dalle Commissioni, parere favorevole con condizioni riferite alla nuova disciplina dei contratti conclusi dalla RAI, richiamando la necessità di rispetto della normativa europea e  degli obblighi procedurali previsti dal codice dei contratti pubblici. Anche la XIV Commissione ha formulato una condizione relativa al rispetto della normativa europea (riferita, in tal caso, al testo trasmesso dal  Senato).

La XII Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione sul testo come modificato dalle Commissioni.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni sul testo trasmesso dal Senato.