Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati o diffusi all'estero - Atto del Governo n. 82 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 82/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 87
Data: 10/03/2014
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   PERIODICI
STATI ESTERI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Criteri e modalitĂ  per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati o diffusi all'estero

10 marzo 2014
Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria normativa


Indice

Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

L'art. 1-bis del D.L. 63/2012 (L. 103/2012) ha stabilito una La nuova disciplina recata dall'art. 1-bis del D.L. 63/2012 nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all’estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero, sostituendo quella recata, principalmente, dall’art. 26 della L. 416/1981 (abrogato dall’art. 6 del medesimo D.L., unitamente al DPR 48/1983, che aveva disciplinato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi).
Ha, altresì, disposto che la nuova disciplina si applica a decorrere dai contributi relativi all’anno 2012.

La novità principale è costituita dalla previsione di un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione necessario per poter accedere ai contributi, fissato in 3 anni. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di soddisfare il suddetto requisito anche attraverso abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

Sostanzialmente invariata è rimasta, invece, la misura complessiva del contributo, già fissata in 4 mld di lire (€ 2.065.827,6) e rideterminata – quale “tetto di spesa” – in € 2.000.000 (co. 1).

La misura complessiva dei contributi è stata originariamente stabilita dall’art. 26, primo comma, della L. 416/1981 in 1 mld di lire, successivamente elevati a 2 mld a decorrere dal 1986. Ancora in seguito, l’art. 3, co. 1, della L. 62/2001 ha aumentato l'importo a 4 mld, con decorrenza 1° gennaio 2002.
Peraltro – in virtù di quanto già disposto dall’art. 2, co. 62, della L. 191/2009 – l’art. 3, co. 7, del DPR 223/2010 ha ribadito che le somme stanziate in bilancio per l’editoria costituiscono limite massimo di spesa e che, in caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto. Il concetto è stato ribadito nell’art. 2, co. 1, del D.L. 63/2012 (richiamato nell’art. 1-bis, co. 1), il cui art. 6, co. 1, lett. b), ha abrogato l’art. 3 del DPR 223/2010.

Ha, inoltre, stabilito che i criteri per la quantificazione del contributo sono individuati facendo riferimento a: diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all’estero; apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane; contributo alla promozione del “sistema Italia” all’estero; consistenza informativa (co. 2).

Per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi è stato previsto l’intervento di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Già la norma primaria, peraltro, ha disposto che occorre tener conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate e del numero di copie vendute, anche in formato digitale.

Ha stabilito, altresì, che un’apposita quota dell’importo complessivo deve essere riservata alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose (co. 3).

Infine, ha disposto l’istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione, definendone la composizione, ma non individuando l’atto con il quale si sarebbe proceduto alla nomina dei suoi membri (è stato poi il competente sottosegretario, nella seduta della VII Commissione del 5 luglio 2012, a specificare che sarebbe stato emanato un DPCM). In particolare, ha previsto che della Commissione fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, e rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all’estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all’estero, della Federazione Nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione.

Ha, altresì, disposto che ai componenti non spetta alcun compenso, né un rimborso spese, e che alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio (co. 4).

In materia è poi intervenuta la La legge di stabilità 2014L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) che all’art. 1, co. 337, ha disposto la reviviscenza, nelle more dell’emanazione del DPR di cui si è detto ante, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi stabiliti dal DPR 48/1983 (abrogato, come già detto, dall’art. 6 del D.L. 63/2012), necessaria per l’erogazione delle somme stanziate dall’art. 1-bis del medesimo D.L. 63/2012.

L’art. 1, co. 294, lett. f), della stessa L. 147/2013 ha, infine, disposto l’integrazione dello stanziamento previsto dall’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 63/2012, con 1 milione di euro per l'anno 2014.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Dossier del Servizio Studi n. 95/3 (Tomo I) del 31 gennaio 2014 (art. 1, co. 294; art. 1, co. 337).

Contenuto


Ambito di applicazione (art.1)

Lo schema di regolamento stabilisce requisiti e modalità di concessione dei contributi a favore dei soggetti individuati dall’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 63/2012.

L’analisi di impatto della regolamentazione (Istruttoria effettuata dal GovernoAIR), fatto presente che il quadro normativo previgente al D.L. 63/2012 non era più rispondente all’evoluzione del settore e alle diverse realtà in esso presenti, evidenzia che lo schema è stato preceduto da consultazioni con l’associazione di categoria più rappresentativa – ossia, la Federazione unitaria della stampa italiana all’estero(FUSIE) – finalizzate alla comparazione degli interessi coinvolti, tenendo conto, in particolare, dell’estrema diversità dei contesti territoriali, sociali ed economici e delle condizioni in cui operano i soggetti beneficiari del contributo.
Rileva, altresì, che gli obiettivi di medio-lungo periodo dell’intervento sono costituiti dall’efficienza, dalla correttezza e dalla razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, nonché dal contenimento della spesa pubblica.

Con riferimento all’art. 1, il La richiesta del Consiglio di StatoConsiglio di Stato, nel parere reso il 5 febbraio 2014, ha evidenziato la necessità di integrare il testo con l’esplicita previsione che al regolamento è allegato, quale parte integrante, l’elenco analitico degli oneri informativi introdotti o eliminati.

La richiesta del Consiglio di Stato deriva dall’art. 7 della L. 180/2011, che ha disposto che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine, fra gli altri, di regolare la concessione di benefici, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, introdotti o eliminati con gli atti medesimi (intendendo per onere informativo qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.).
Con riguardo alle modalità di pubblicazione, l’art. 2 de DPCM 252/2012, che costituisce regolamento di attuazione, ha disposto che:
- gli schemi degli atti normativi sono corredati dei predetti elenchi all’atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato;
- gli atti e i relativi elenchi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, nonché sul sito istituzionale della P.A. che li ha emanati.
Al riguardo, si evidenzia che l’AIR contiene – in conformità a quanto disposto dall’art. 14 della L. 246/2005, come novellato dall’art. 6, co. 2, lett. c), della medesima L. 180/2011 – una sezione dedicata all’indicazione e alla stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese e un prospetto per il calcolo dei costi (si veda, più ampiamente, par. Impatto sui destinatari delle norme).

Requisiti per la concessione dei contributi (art. 4, co. 1)

Per quanto concerne i requisiti per l’accesso ai contributi, l’art. 4, co. 1, declinando e in taluni casi integrando quanto previsto dall’art. 1-bis del D.L. 63/2012, prevede che i Requisiti per i periodici editi all'esteroperiodici italiani editi all’estero devono:

  • avere periodicitĂ  almeno trimestrale nell’anno solare di riferimento.

Al riguardo si segnala che tale requisito non è previsto dall’art. 1-bis del D.L. 63/2012, a differenza di quanto previsto per le pubblicazione edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero;

  • essere regolarmente pubblicati da almeno tre anni;
  • contenere testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana: sembrerebbe trattarsi di una declinazione dell’espressione “periodici italiani”;
  • trattare argomenti di interesse della comunitĂ  italiana all’estero, “nel rispetto dei contenuti specificati all’art. 1-bis, co. 2, del D.L. 63/2012”.

In proposito, si ricorda che la disposizione citata ha individuato i parametri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi, tra i quali l’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane e alla promozione del sistema Italia all’estero.

La sezione 4 dell’AIR evidenzia che, per il contenuto dei periodici, si è ritenuto di elevare il livello qualitativo dell’informazione, introducendo tematiche più aggiornate ed ampie, non più circoscritte al solo problema dell’emigrazione.

Prevede, altresì, che i Requisiti per i periodici editi in Italiaperiodici editi in Italia devono:

  • avere periodicitĂ  almeno trimestrale nell’anno solare di riferimento;
  • essere diffusi prevalentemente all’estero;
  • trattare argomenti di interesse della comunitĂ  italiana all’estero, “nel rispetto dei contenuti specificati all’art. 1-bis, co. 2, del D.L. 63/2012” (v. ante);
  • essere editi da un’impresa iscritta da almeno tre anni al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

Si segnala che all’art. 4, co. 1, non è previsto, per i periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, il requisito temporale minimo di tre anni di anzianità di pubblicazione e diffusione all’estero, richiesto dall’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 63/2012 e richiamato dall’art. 1 dello schema in esame.

Si valuti, inoltre, l’opportunità di specificare il concetto di “diffusione prevalentemente all’estero”.

Per completezza, si ricorda che l’art. 2 del DPR 48/1983 prevede, in particolare, che i contributi sono destinati:
- a giornali e riviste, pubblicati e diffusi all'estero, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero;
- a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione, e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa (ora, ROC).

Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti (art. 2)

L’art. 2 concerne la composizione e il funzionamento della Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione.

In particolare, dispone che la Commissione opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria (DIE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e che la stessa è istituita con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

La relazione illustrativa evidenzia che non è prevista una durata della Commissione, in considerazione del fatto che la stessa opererà per tutta la vigenza della normativa sui contributi. Rileva, altresì, che eventuali modifiche dei rappresentanti potranno essere introdotte mediante DPCM ulteriori rispetto a quello con il quale si procederà alla sua istituzione.

Al riguardo, si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere un termine relativo alla durata in carica dei membri e alla eventuale possibilità di una loro conferma.

Specifica, poi, il numero dei componenti per ciascuna rComposizione della Commissione: un Presidente e 16 membriappresentanza. In particolare, la Commissione si compone di un presidente, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega per l'informazione e l'editoria, e di 16 membri, di cui:

  • 4 rappresentanti designati dal DIE;
  • 4 rappresentanti designati dalla Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;
  • 2 rappresentanti designati dalla FUSIE;
  • 2 rappresentanti delle associazioni nazionali dell’emigrazione designati dalla Consulta nazionale dell’emigrazione;
  • 2 rappresentanti designati dalla commissione per l’informazione e la comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE);
  • 2 rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Si registra, pertanto, una riduzione del numero dei componenti della Commissione, rispetto ai 22 componenti previsti dall’art. 1 del DPR 48/1983.

Ribadendo che ai componenti dell’organo non spetta alcun compenso o rimborso spese, l’art. 2 specifica, inoltre, che i servizi di segreteria a supporto dello stesso sono assicurati dal DIE, senza nuovi o maggiori oneri.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di metà dei componenti, di cui almeno 4 rappresentanti delle “amministrazioni interessate”.

Il La richiesta del Consiglio di StatoConsiglio di Stato ha rappresentato l’opportunità di modificare il quorum previsto per la validità delle riunioni in modo da individuare in ogni caso una chiara maggioranza (ad esempio, escludendo il Presidente dallo stesso quorum).

Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.


Misura massima dei contributi e riparto tra gli aventi titolo (art. 4, co. 2 e 3, e art. 5)

L’art. 4, cMisura massima del contributoo. 2 e 3, dello schema stabilisce che per ciascun periodico il contributo non può superare il 5% dello stanziamento complessivo annuale di cui all’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 63/2012, e che ciascuna impresa può richiedere di accedere ai benefici al massimo per due periodici.

La relazione tecnica evidenzia che tali previsioni sono finalizzate a conseguire una distribuzione il piĂą possibile equilibrata delle risorse, evitandone la concentrazione in favore di poche imprese.

L’art. 5 dispone che il medesiRipartizione dello stanziamentomo stanziamento complessivo è destinato per il 70% ai periodici italiani editi all’estero e, per il 30%, ai periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, sostanzialmente confermando, dunque, il criterio previgente.

Infatti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 48/1983, il 70% delle risorse (pari a 700 milioni di lire) era destinato ai contributi in favore di giornali e riviste italiani pubblicati e diffusi all'estero, mentre il 30% (pari a 300 milioni di lire) era distribuito tra le pubblicazioni con periodicitĂ  almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.
La medesima ripartizione (70% e 30%) risulta essere stata utilizzata fino all’assegnazione dei contribuiti relativi all’anno 2011, disponibili sul sito del DIE (contributi ai periodici italiani pubblicati all’estero; periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero: piani di riparto elaborati dalla Commissione per la stampa italiana all’estero nella seduta del 25 marzo 2013).

Nell’ambito delle rispettive quote, i contributi sono assegnati secondo Criteri per l'assegnazione dei contributicriteri validi per entrambe le categorie, a fronte di differenti criteri previsti dal DPR 48/1983.

Dall’esame di tali criteri si desume che si riduce la quota destinata in parti uguali a tutte le imprese in possesso dei requisiti (negli artt. 3 e 4 del DPR 48/1983, rispettivamente, 14,3% e 16,7%), valorizzando, invece, i criteri legati all’apporto alla promozione del “sistema Italia” e alla rilevanza della consistenza informativa, nonché alla diffusione presso le comunità italiane all’estero e all’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane (negli artt. 3 e 4 del DPR 48/1983, il 21,4% e il 16,7% delle risorse erano assegnati in proporzione alla natura informativa e all’apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all’estero).

Inoltre, sono aumentate le quote collegate al numero di effettive uscite e al numero di pagine pubblicate (negli artt. 3 e 4 del DPR 48/1983 pari, per entrambi i parametri, rispettivamente al 21,4% e al 16,7%).

In particolare, si prevede che:

  • il 10% è ripartito in parti uguali tra tutti i periodici in possesso dei requisiti (lett. a);
  • il 5% è ripartito in parti uguali tra i soli periodici che contribuiscono in modo significativo alla promozione del “sistema Italia” all’estero e presentano una consistenza informativa di particolare rilevanza (lett. b);
  • il 20% è assegnato in ragione della diffusione presso le comunitĂ  italiane all’estero e dell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, quali desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell’anno solare di riferimento (lett. c);
  • il 30% è assegnato in proporzione al numero di uscite annue effettive (lett. d);
  • il 5% è assegnato in ragione del numero di copie vendute, anche in formato digitale tramite abbonamenti documentati (lett. f).
In sostanza, rispetto a quanto previsto dal DPR 48/1983, il parametro della tiratura complessiva (per i periodici italiani editi all’estero: art. 3) e quello del numero di copie inviate all’estero (per i periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero: art. 4), sono sostituiti, ai fini del riparto dei contributi, dal numero di copie vendute (in conformità con quanto disposto, in linea generale, dal regolamento di riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria emanato con il DPR 223/2010).
Sull’argomento si veda, tuttavia, infra, quanto dispone l’art. 3 con riferimento alla tiratura;
  • il 30% è assegnato in proporzione al numero di pagine pubblicate per ciascun numero, “rapportate al formato tipo di cm 43 ’59”, con esclusione dello spazio pubblicitario (lett. e).

In tal modo risulta, dunque, ripartito il 100% delle risorse. Sul punto si veda, infra, art. 6, osservazione.


Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose (art. 6)

L’art. 6, co. 1, determina la Misura percentuale del contributopercentuale riservata ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose nel 3%dell’ammontare di ciascuna delle quote destinate dall’art. 5 alle due categorie di beneficiari e specifica che le stesse appartenenze devono essere esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni.

Al riguardo, il La richiesta del Consiglio di StatoConsiglio di Stato ha osservato che lo scorporo della quota di riserva dovrebbe essere effettuato prima del riparto tra le due categorie di destinatari, in considerazione del fatto che, sulla base dell’art. 1-bis, co. 3, del D.L. 63/2012, le pubblicazioni che esprimono appartenenze politiche, culturali e religiose rappresentano un genus che gode di un trattamento speciale.

Peraltro, si segnala che, in base al meccanismo previsto dall’art. 6, alla ripartizione delle quote di cui all’art. 5, co. 2 - pari, complessivamente, al 100% - si sommerebbe un’ulteriore quota del 3% (quest’ultimo problema potrebbe, tuttavia, essere risolto precisando, all’art. 5, co. 2, che la ripartizione delle quote indicate al co. 1, lett. a) e b), del medesimo art. 5 avviene al netto delle somme destinate alle finalità di cui all’art. 6).

Di tale riserva beneficiano i periodici che non soddisfano i “requisiti indicati all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63”.

In proposito, si sottolinea che, come già visto, la norma richiamata non contiene propriamente “requisiti” per l’accesso ai contributi, bensì criteri per la determinazione della misura dei contributi.

La relazione illustrativa evidenzia che la finalità è quella di garantire l’accesso alle provvidenze anche a soggetti che, pur non avendo un’organizzazione professionale strutturata, sono comunque importanti per i valori politico-culturali e religiosi che esprimono nelle comunità di riferimento.

Sempre ai sensi del co. 1, nella domanda l’editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di riserva, anche subordinatamente alla concessione del contributo di cui all’art. 5.

In base al co. 2, le risorse sono ripartite in parti uguali tra gli aventi diritto.

Le somme eventualmente non attribuibili confluiscono nell’ammontare generale delle risorse da ripartire “ai sensi dell’art. 5”.

Occorrerebbe coordinare tale previsione con quanto prevede il co. 1 dello stesso art. 6 che, allo stato, prevede lo scorporo della quota di riserva dopo la ripartizione in quote percentuali (70% e 30%)per le due categorie di destinatari, di cui all’art. 5, co. 1.

Ove, infatti, non si acceda all’indicazione del Consiglio di Stato, nell’art. 6, co. 2, ultimo periodo, è necessario fare riferimento al solo co. 2 dell’art. 5.

Da ultimo, il co. 2 stabilisce che il contributo assegnato al singolo periodiconon può essere maggiore di quello spettante in virtù dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 5, co. 2.


Presentazione delle domande di contributo (artt. 3 e 7)

L’art. 3 dispone che le Termine per la presentazione delle domandedomande per l’accesso ai contributi devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

Si conferma, così, il termine già previsto dall’art. 1 del DPCM 20 marzo 1987 (GU n. 68 del 23 marzo 1987) per la presentazione delle domande di contributo ex art. 26, L. 416/1981.

Per i periodici pubblProcedura per la presentazione delle domandeicati all’estero la domanda è presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente per il luogo ove ha sede legale l’editore. La rappresentanza trasmette la domanda al DIE entro il successivo 30 maggio.

Rispetto a quanto prevede l’art. 6 del DPR 48/1983, dunque, per l’individuazione della rappresentanza diplomatica o consolare competente si fa riferimento alla sede legale dell’editore e non più al luogo di pubblicazione del periodico. Inoltre, si aumenta il periodo di tempo a disposizione della stessa per la trasmissione (l’art. 6 prevede il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento) e si semplifica il procedimento per l’inoltro al DIE, eliminando la previa trasmissione alla Direzione generale competente del MAE.

Per i periodici editi in Italia, la domanda è presentata al DIE.

L’art. 3 prevede, inoltre, che il DIE cura l’istruttoria per l’ammissione al contributo con il supporto della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del MAE.

La domanda deve essere corredata da una Certificazionecertificazione rilasciata da una primaria societĂ  di revisione operante nel Paese di riferimento.

Si tratta di un allineamento a quanto previsto, in generale, per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria, prima dal già citato DPR 223/2010 e, da ultimo, dall’art. 1, co. 4, lett. c), del D.L. 63/2012.

Limitatamente ai periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, occorrerebbe chiarire se la certificazione debba essere rilasciata, in analogia a quanto prevede l’art. 1, co. 4, lett. c), del D.L. 63/2012, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

La certificazione attesta la tiratura, la distribuzione e la vendita del periodico, per area geografica.

Al riguardo si osserva che il dato relativo alla tiratura non è presente fra i criteri previsti per la ripartizione dei contributi all’art. 5. Per converso, all’art. 3 in esame non è previsto che la certificazione attesti il numero di effettive uscite nel corso dell’anno che, ai sensi dell’art. 5, co 2, lett. d), devono essere documentate.

In Alternativa alla certificazionealternativa alla certificazione, è prevista la possibilità di allegare alla domanda, a dimostrazione della dichiarazione relativa alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, le copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento, del fornitore del servizio o dei materiali.

Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che l’obbligo generalizzato della certificazione condurrebbe all’automatica esclusione degli editori e delle realtà no-profit che operano in paesi connotati da scarso sviluppo economico e industriale, nei quali potrebbero non essere presenti società di certificazione.

Con riferimento al dato relativo alla tiratura e al numero di effettive uscite nel corso dell’anno si rinvia alla precedente osservazione.

In tale ipotesi alternativa, l’ammontare del contributo “determinato secondo i criteri indicati dall’articolo 5” è diminuito del 30% e i fondi resisi così disponibili sono ripartiti proporzionalmente fra le imprese editrici che fanno ricorso alla certificazione dei dati, nell’ambito di ciascuna delle due categorie.

Tali disposizioni sembrerebbero influire – seppure indirettamente – anche sul calcolo dei contributi da concedere ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, di cui all’art. 6, dal momento che, come già visto, il contributo erogabile ai sensi del medesimo art. 6 non può essere maggiore di quello spettante ai sensi dell’art. 5.

Al riguardo si valuti l’opportunità di richiedere un chiarimento al Governo.

Inoltre, in considerazione della ragione per la quale, come risulta dalla relazione illustrativa, è stata introdotta l’alternativa - che, in base al testo, è peraltro utilizzabile sia dalle imprese operanti nei paesi in cui sono presenti società di certificazione, sia dalle imprese operanti nei paesi in cui le medesime società non sono presenti - occorre valutare se la previsione della penalizzazione non debba essere circoscritta.

In via transitoria, l’art. 7 disponDomande di contributo per il 2013e che le domande di contributo relative al 2013 devono essere presentate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Occorre valutare tale previsione alla luce del fatto che, in base alla normativa vigente, le imprese interessate devono presentare la domanda per i contributi 2013 entro il 31 marzo 2014, data alla quale il provvedimento in esame potrebbe non essere ancora in vigore.

Peraltro, nell’art. 7 occorrerebbe prevedere un termine diverso da quello fissato a regime dall’art. 3 (30 maggio di ogni anno), per la trasmissione al DIE delle domande di contributo relative al 2013 da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema è corredato di: relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR, analisi tecnico-normativa, parere favorevole con modificazioni e integrazioni formulato dal Consiglio di Stato.


Incidenza sull'ordinamento giuridico


Impatto sui destinatari delle norme

L’AIR sottolinea che gli adempimenti che saranno richiesti alle imprese sulla base della nuova disciplina non si discostano da quelli già previsti dalla precedente normativa, fatta eccezione per l’onere della certificazione dei dati necessari per il calcolo del contributo da parte di società di revisione operanti nel paese di appartenenza dell’impresa. Avuto riguardo alle testate che sono state ammesse al contributo per l’anno 2011, è stato stimato che tale onere aggiuntivo potrebbe riguardare una platea di circa 40 imprese, di cui una parte (circa 30 su 80) che editano e diffondono le pubblicazioni all’estero ed un’altra (circa 10 su 20) che editano le testate in Italia e le diffondono prevalentemente all’estero.


Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.


Formulazione del testo

Appare opportuno modificare il titolo dello schema, al fine di includervi anche le pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero.

All’art. 2, co. 1 (e ovunque ricorra nel testo) è necessario inserire dopo le parole “decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63” le parole “, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103”.

All’art. 2, co. 2, alinea, è necessario sostituire le parole “dall’entrata in vigore” con le parole “dalla data di entrata in vigore”. Inoltre, alla lett. c), è necessario sostituire la denominazione della Direzione generale citata con “Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie” (come correttamente indicato all’art. 3, co. 4).

All’art. 4, co 1, lett. a) e b), occorre sostituire la parola “contenuti” con la parola “criteri”. Analogamente, all’art. 6, co. 1, primo periodo, la parola “requisiti” deve essere sostituita con la parola “criteri”.