Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2449-B: Legge comunitaria 2009
Riferimenti:
AC N. 2449-B/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 82
Data: 24/02/2010
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2449-B

 

Legge comunitaria 2009

 

 

(Modificato dal Senato – A.S. 1781)

 

 

 

 

 

N. 82 – 24 febbraio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2449-B

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009)

 

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

XIV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Formichella

 

Gruppo:                                      

Pdl

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

XIV Commissione

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLO 12, comma 2. 7

Estensione delle sanzioni in materia vinificazione. 7

ARTICOLO 12, comma 3. 8

Sanzioni relative alla commercializzazione delle uova.. 8

ARTICOLO 13. 9

Disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario.. 9

ARTICOLO 14. 9

Sanzioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale. 9

ARTICOLO 16. 10

Delega al Governo relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.. 10

ARTICOLO 17, comma 1. 11

Attuazione della direttiva europea in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili11

ARTICOLO 17, commi 2 e 3. 12

Attuazione della direttiva europea in materia di norme comuni per l’energia elettrica e il mercato interno del gas naturale. 12

ARTICOLO 19. 13

Delega in materia di tutela dell’ambiente e di inquinamento provocato dalle navi13

ARTICOLO 20. 14

Definizione dei rifiuti inerti14

ARTICOLO 21. 15

Disposizioni in materia di rifiuti15

ARTICOLO 22. 15

Gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)15

ARTICOLO 23. 16

Disposizioni in materia di ora legale. 16

ARTICOLO 24. 17

Attuazione della direttiva in materia di sistemi di pagamento.. 17

ARTICOLO 25. 18

Remunerazioni degli amministratori di società quotate. 18

ARTICOLO 28. 19

Classificazione delle carcasse suine. 19

ARTICOLO 29. 20

Delega in materia di pesca e acquacoltura.. 20

ARTICOLO 31. 21

Commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini21

ARTICOLO 34. 22

Misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi22

ARTICOLO 38. 22

Mercato interno dei servizi postali comunitari22

ARTICOLO 39. 24

Attività di autotrasportatore. 24

ARTICOLO 40. 25

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali25

ARTICOLO 41. 26

Disposizioni in materia di emoderivati26

ARTICOLO 42. 27

Disposizioni in materia prodotti fitosanitari27

ARTICOLO 43. 27

Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio.. 27

ARTICOLO 44. 29

Veicoli fuori uso.. 29

ARTICOLO 46. 30

Delega al Governo in materia di precursori di droghe. 30

ARTICOLO 47. 31

Disposizioni in materia di immissione sul mercato di biocidi31

ARTICOLO 48. 32

Monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale. 32

ARTICOLO 49. 33

Navi officina e navi frigorifero.. 33

ARTICOLO 51. 34

Disposizioni in materia di agenzie di rating del credito.. 34

ARTICOLO 52, comma 1. 35

Modifiche all’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri35

ARTICOLO 52, commi da 2 a 5. 37

Istituto diplomatico.. 37

ARTICOLO 54. 38

Posizione della vittima nel procedimento penale. 38

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009).

Il testo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.

Si ricorda che – come evidenziato dalla relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge (A.C. 2449) - la relazione tecnica non è stata predisposta in quanto “la legge delega è priva di contenuti con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica”. La relazione illustrativa precisa, tuttavia, che - qualora si rendesse necessario – la relazione tecnica sarebbe predisposta ed eventualmente aggiornata nel corso dell’esame parlamentare.

Con riferimento al meccanismo generalmente utilizzato nelle leggi comunitarie[1] circa le modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme necessarie all’adempimento degli obblighi comunitari, si rinvia a quanto già richiamato nel dossier relativo al testo originario del disegno di legge comunitaria 2009([2].

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio note tecniche riferite a parti del testo modificate nel corso dell’esame. Di tale documentazione si dà conto nell’analisi di seguito riportata, che esamina le sole disposizioni, recanti profili di carattere finanziario, introdotte o modificate nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 12, comma 2

Estensione delle sanzioni in materia vinificazione

La norma, introdotta dal Senato, estende l’applicazione delle sanzioni in materia di vinificazione e distillazione - previste dall’articolo 37, comma 1, della legge n. 82/2006[3]  -anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 37 della citata legge n. 82/2006 ha aggiunto alcune fattispecie di violazione e le relative sanzioni a quelle già previste dal decreto legislativo n. 260/2000, che disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione.

 

La norma non è corredata di  relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che dall’applicazione del nuovo regime sanzionatorio non derivino minori entrate rispetto al gettito già scontato a legislazione vigente con riferimento alle medesime violazioni.

 

ARTICOLO 12, comma 3

Sanzioni relative alla commercializzazione delle uova

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce il comma 6, dell’articolo 8, della legge n. 34/2008 (legge comunitaria 2007) in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova, disponendo l’abrogazione della legge n. 419/1971[4] e della legge n. 137/1991[5]. Vengono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette disposizioni legislative nell’ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 8 della legge 34/ stabilisce l’efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 419/1971. E’ inoltre disposto nel medesimo comma che le rimanenti disposizioni della citata legge 419/1971, e quelle della legge 137/1991 restino in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che la norma abroga il regime sanzionatorio in materia di commercializzazione delle uova di cui all’articolo 5 della legge n. 419/1971. Andrebbe chiarito se da tale abrogazione possano derivare effetti finanziari negativi, in relazione al venir meno del gettito di sanzioni pecuniarie eventualmente scontato nelle previsioni di bilancio.

 

ARTICOLO 13

Disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario

La norma, introdotta dal Senato, aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), in tema di contratti di credito al consumo.  In particolare, si impone di prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni, al fine di escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. La norma, infatti, non specifica quali saranno i soggetti incaricati di promuovere le iniziative di informazione ed educazione previste, né se tali iniziative costituiscano oggetto di una mera facoltà per i medesimi soggetti, da esercitare nell’ambito delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 14

Sanzioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale

Normativa vigente: l’articolo 2 della legge 898/1986 (Controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva e nel settore agricolo) prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni per chi consegua indebitamente aiuti o contributi a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Il successivo articolo 3 stabilisce che il responsabile sia tenuto - indipendentemente dalla sanzione penale - alla restituzione dell'indebito e, se questo sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate in favore della Comunità europea o di amministrazioni statali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte su appositi capitoli ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza.

La norma,introdotta dal Senato, integra l’articolo 3 della legge 898/1986, disponendo che chiunque consegua indebitamente aiuti o contributi a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sia tenuto, indipendentemente dalla sanzione penale, alla restituzione dell’indebito, nonché - nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro - al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo specifici scaglioni indicati dal testo.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16

Delega al Governo relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio

La norme, modificate dal Senato, integrano i criteri relativi alla delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/31/CE, concernente lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.  

In particolare, le modifiche e le integrazioni apportate al Senato prevedono, tra l’altro, che:

·        dall’attuazione della direttiva non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che sui decreti legislativi sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 1);

·        le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione (e non più a concessione) del Ministero dello sviluppo economico che si avvale del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE è per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche (comma 2, lettera a));

·        siano contemplate forme continue e trasparenti di informazione al pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di  stoccaggio geologico di biossido di carbonio, comprese le infrastrutture di trasporto (comma 2, lettera f)).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato prevedono che le attività di stoccaggio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’ambiente, in luogo della concessione prevista nel testo licenziato dalla Camera. In proposito, sembra opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa la possibilità che si determini una rinuncia ad entrate connesse ad eventuali canoni di concessione.

Con riferimento alle modalità di informazione al pubblico relativamente ai dati ambientali, appare altresì opportuno che il Governo chiarisca su quali soggetti ricadano tali obblighi di  realizzazione e se sia effettivamente possibile per i medesimi soggetti dare attuazione a tali adempimenti nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ciò al fine di assicurare l’effettività della clausola di salvaguardia introdotta dal Senato, al comma 1.

Nulla da osservare riguardo agli adempimenti in capo al Comitato relativo alle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma - che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 17, comma 1

Attuazione della direttiva europea in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

La norme, introdotte dal Senato, dispongono i merito ai princìpi e criteri direttivi della delega relativa all’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.  

In particolare, si prevede che tali princìpi e criteri debbano:

·        garantire il conseguimento degli obiettivi mediante la promozione di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti (lettera a);

·        favorire la cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati (lettera b);

·        semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle necessarie infrastrutture di rete, prevedendo inoltre che - in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane - siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili (lettera c);

·        introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare all’istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili (lettera e).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, in merito al criterio di delega che prevede l’inserimento di apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili nell’ambito della pianificazione delle infrastrutture urbane, andrebbero chiarite le eventuali conseguenze finanziare a carico degli enti tenuti alla realizzazione di tali infrastrutture.

 

ARTICOLO 17, commi 2 e 3

Attuazione della direttiva europea in materia di norme comuni per l’energia elettrica e il mercato interno del gas naturale

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale, il Governo sia tenuto a seguire specifici princìpi e criteri direttivi, tra i quali:

·        prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile (commi 2 e 3, lettera a);

·        prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell’infrastruttura stessa per il mercato interno dell’energia elettrica (comma 3, lettera b);

·        indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell’interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale (comma 3, lettera b);

·        promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell’ambito del sistema italiano (comma 3, lettera c);

·        assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete (comma 3, lettera d);

·        assicurare un’efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale e prevedere misure che garantiscano maggiore trasparenza ed efficienza nel settore anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti (comma 3, lettere g e h);

·        prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo, della rilevanza dell’infrastruttura stessa per il mercato interno (comma 3, lettera i);

·        introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l’accesso, a parità di condizioni, di una pluralità di operatori (lettera l);

·        prevedere sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche e di gas naturale dalle direttive, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73 (comma 2, lettera c) e comma 3 lettera m);

·        prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a m3 50.000 annui e tutti i civili siano meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura (comma 3, lettera n).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto- rispetto al quale è opportuno acquisire conferma da parte del Governo - che gli adempimenti posti a carico dei soggetti pubblici possano essere da questi svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 19

Delega in materia di tutela dell’ambiente e di inquinamento provocato dalle navi

Le norme, introdotte dal Senato, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

Le norme dispongono che il Governo, nell’esercizio della delega, si attenga, tra l’altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

·        tra i reati di cui alla sezione III del capo I del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) devono essere introdotte le fattispecie criminose indicate nelle direttive in questione (comma 2, lettera a).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 specifica che le norme in esso contenute non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;

·        devono essere previste, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del D. Lgs. 231/2001 (comma 2, lettera b).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che le norme attengono sostanzialmente al regime sanzionatorio relativo alle fattispecie indicate.

 

ARTICOLO 20

Definizione dei rifiuti inerti

La norma, introdotta dal Senato, interviene sulla definizione dei rifiuti inerti recata dall’art. 3 del D. Lgs. n. 117/2008, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. In particolare, per effetto della novella legislativa, sono assimilati ai rifiuti inerti i rifiuti di estrazione che soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti in un apposito allegato tecnico). Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva che la norma, considerata la sua valenza prevalentemente tecnica, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti. Al fine di escludere conseguenze finanziarie connesse ad eventuali procedure di infrazione, andrebbe peraltro acquisita una conferma circa la compatibilità della norma rispetto all’ordinamento comunitario.

 

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia di rifiuti

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono su alcune disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo unico in materia ambientale).

In particolare, viene modificata la definizione dei “sottoprodotti” ai fini della definizione dell’ambito applicativo della parte quarta del predetto decreto legislativo, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Sono altresì modificate alcune disposizioni relative ai residui provenienti dall'estrazione di pietre, il cui regime è attualmente equiparato a quello dettato per le terre e rocce da scavo, e talune specifiche tecniche allegate al citato D.Lgs. n. 152/2006.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di escludere possibili effetti finanziari di carattere indiretto, connessi ad eventuali procedure di infrazione, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

 

ARTICOLO 22

Gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Normativa vigente: l’articolo 11 del decreto legislativo  n. 151/2005 dispone che il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia a carico del produttore. Quest’ultimo adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. In entrambi i casi è tenuto a costituire, nel momento in cui un'apparecchiatura è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria attraverso il versamento di una cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria[6] o secondo modalità equivalenti che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica.

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche.

Tale disciplina sostituisce quella già recata sulla medesima materia dall’art. 14 del testo approvato dalla Camera in prima lettura, che è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato.

 

Le norme modificano, tra l’altro, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 151/2005, prevedendo che l’obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE a carico dei produttori sia adempiuto, oltre che con il sistema individuale (come previsto dalla disciplina vigente) anche:

·        individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale [(comma 2, lettera c), capoverso a)];

·        partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE in proporzione alla rispettiva quota di mercato [(comma 2, lettera c), capoverso b)].

Le norme dispongono che siano soggetti all’obbligo di costituzione di adeguata garanzia finanziaria i soli produttori che optino per la sottoscrizione individuale di contratti con i soggetti responsabili della raccolta di cui al comma 2, lettera c), capoverso a).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che la norma sembra limitare l’obbligo di costituzione di adeguata garanzia finanziaria ai soli produttori che optino per una particolare modalità di gestione dei RAEE, escludendo da tale obbligo i produttori che optano per altri sistemi. Tale limitazione appare suscettibile di determinare una potenziale riduzione delle garanzie di finanziamento della gestione complessiva dei RAEE. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo

 

ARTICOLO 23

Disposizioni in materia di ora legale

La norma, introdotta dal Senato, dispone che, a decorrere dall’anno 2010,  in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001, il periodo dell’ora estiva abbia inizio alle ore 1 del mattino dell’ultima domenica di marzo e termini alle ore 1 del mattino dell’ultima domenica di ottobre.

È, inoltre, disposta l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la disciplina che si intende introdurre.

Viene previsto, infine, che dall’attuazione della norma in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 24

Attuazione della direttiva in materia di sistemi di pagamento

La norma, introdotta dal Senato, dispone che il Governo, nell’attuazione della direttiva 2009/44/CE riguardante il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 del ddl in esame, anche dei seguenti:

-                          prevedere le opportune modifiche alle norme concernenti l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitiva degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all’operatore del sistema e al “giorno lavorativo”;

-                          nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

-                           prevedere le opportune modifiche alle norme concernenti l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l’esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;

-                           introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

-                          rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato (di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria[7]) tenuto conto dell’obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall’insolvenza di un partecipante.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, tenuto conto dell’ampia portata normativa della delega legislativa e considerato altresì che la stessa non è corredata di relazione tecnica, andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a confermare la neutralità finanziaria dell’attuazione della delega medesima.

 

ARTICOLO 25

Remunerazioni degli amministratori di società quotate

Le norme introdotte dal Senato, delegano il Governo ad adottare, un decreto legislativo per l’attuazione di Raccomandazioni comunitarie[8], in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate.

Il decreto deve essere adottato nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nelle raccomandazioni ed, in particolare, delle seguenti previsioni:

·        prevedere la pubblicazione da parte delle società quotate di una relazione che illustri la politica, per l’esercizio finanziario successivo, in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

·        stabilire forme di coinvolgimento dell’assemblea dei soci nell’approvazione della politica di remunerazione;

·        prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito e di società quotate non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

·        prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non contrastino con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo il divieto di includere le stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i suddetti amministratori.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 28

Classificazione delle carcasse suine

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono, tra l’altro, che:

·        i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini siano tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura;

·        la classificazione sia effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole;

·        i titolari degli stabilimenti siano tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le relative informazioni;

·        il controllo per l'applicazione delle predette disposizioni sia esercitato ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale 8 maggio 2009.

Ai sensi del citato art. 18, i controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine sono svolti dal Ministero e dalle Regioni e Province autonome. I controlli sono eseguiti senza preavviso, almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana. Il Ministero può affidare le attività di controllo ad organismi terzi riservandosi la verifica delle predette attività.

·        all'attuazione dell’articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l’effettiva possibilità, per i soggetti pubblici interessati, di far fronte ai compiti previsti con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione, come sancito dalla clausola di invarianza finanziaria riportata al comma 10.

 

ARTICOLO 29

Delega in materia di pesca e acquacoltura

La norma, introdotta al Senato, delega  il Governo ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo.

La nuova disciplina è finalizzata – come precisato dal testo – a dare attuazione agli obiettivi previsti dalla disciplina comunitaria sull’utilizzo del Fondo europeo per la pesca, nonché in materia di sviluppo sostenibile della pesca, di contrasto alla pesca illegale e di aiuti di Stato.

In base ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal testo, l’esercizio della delega dovrà essere finalizzato a:

a)      valorizzare il ruolo dell’impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell’offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b)     semplificare la normativa ed eliminare le duplicazioni;

c)      favorire lo sviluppo delle risorse privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità della aziende allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d)     armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi;

e)      individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche;

f)       contrastare la pesca illegale;

g)      assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h)      assicurare[9] un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore per favorire l’emersione dell’economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l’istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

La norma prevede che il Governo trasmetta alle Camere gli schemi di decreto legislativo, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, considerata l’ampia portata di taluni principi di delega enunciati, andrebbero acquisiti elementi informativi in ordine alla compatibilità delle previsioni in esame rispetto all’obbligo di neutralità finanziaria indicato dal testo.

Si fa riferimento, in particolare, ai possibili effetti finanziari – di carattere diretto o indiretto - derivanti dalle misure volte a valorizzare il ruolo delle imprese attraverso la concentrazione dell’offerta [lettera a)], a sostenere la multifunzionalità della aziende [lettera c)], a contrastare la pesca illegale [lettera f)], a sostenere lo sviluppo occupazionale e a tutelare le risorse naturali e la biodiversità [lettera h)].

 

ARTICOLO 31

Commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini

Le norme, introdotte dal Senato, al fine di adeguare la normativa al regolamento CE n. 1234/2007[10] ed al regolamento di applicazione n. 617/2008[11], prevedono che l’attività di produzione di uova e pulcini sia sottoposta ad autorizzazione previa registrazione presso il Ministero delle politiche agricole, disponendo a carico degli incubatoi un obbligo di comunicazione dei dati mensili di produzione al medesimo Ministero. Un analogo obbligo di comunicazione viene previsto, a carico degli stabilimenti registrati, per i dati relativi ad eventuali variazioni, interruzioni o cessazioni della produzione o modifica della ragione sociale e della sede (comma 1 e 2).

Si ricorda che la legge n. 356/1966[12] – la cui abrogazione è prevista dal successivo comma 8 con la decorrenza ivi indicata – all’articolo 1 prevede un sistema autorizzatorio basato sull’istituzione del registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e pulcini e all’articolo 2 stabilisce che il mancato esercizio dell’attività per 12 mesi consecutivi comporti la cancellazione dal registro dell’impresa.

Viene previsto che, in alcuni casi di violazione delle norme in esame e fatta salva l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, il Ministero delle politiche agricole possa sospendere l’autorizzazione per un massimo di due anni, ovvero nei casi più gravi possa revocare l’autorizzazione (commi 3 e 5).

Sono disciplinate le sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni dell’articolo in esame, aumentate in caso di reiterazione delle violazioni, (commi 4 e 7).

Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni relative alla stampigliatura delle uova, viene prevista una tolleranza del 5% per le uova da cova con indicazioni illeggibili (comma 6).

Per la definizione delle modalità applicative delle norme in esame si demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la cui entrata in vigore determinerà l’abrogazione della legge n. 356/1966 recante norme sulla produzione avicola.

Viene previsto che dall’attuazione delle norme in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di verificare l’effettività della clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito se il Ministero delle politiche agricole possa adempiere alle funzioni assegnate dalle norme in esame - in particolare in materia di gestione dei dati e di controllo e applicazione di sanzioni - con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 34

Misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi

La norma, introdotta dal Senato,delega il Governo ad adottare disposizioni contenenti misure efficaci contro la commercializzazione delle sostanze pericolose, prevedendo, tra l’altro, l’adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 38

Mercato interno dei servizi postali comunitari

Normativa vigente: le norme concernenti l’adempimento del servizio universale sono definite, nell’ordinamento interno, dal  d.lgs. n. 261/1999, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

La norma, introdotta dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE, in materia di  completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché di altri specifici criteri direttivi. In particolare, il Governo è tenuto a:

·    determinare le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell’infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, che a decorrere dal 31 dicembre 2010, non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l’esercizio e la fornitura di servizi postali;

·    garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

·    garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti; fissare i princìpi tariffari e di trasparenza contabile; fissare princìpi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale;

·    prevedere, per gli operatori autorizzati e licenziatari, obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi;

·    determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse;

·    assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

·    assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

·    assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

·    prevedere che dall’attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 39

Attività di autotrasportatore

La norma, introdotta dal Senato, tra l’altro, inserisce una nuova lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 18 del D. lgs. n. 286/2005[13] e consente, senza le limitazioni previste all’art. 115, comma 1, lett. d), n. 2, del D. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), ai conducenti che abbiamo compiuto 21 anni di età e che abbiano seguito il corso di formazione accelerato di cui all’art. 19, comma 2-bis) del D. lgs. n. 286/2005, la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C[14] e C+E[15] [comma 1, lett. a)].

L’art. 18, comma 1, lett. b), del D. lgs. 21 novembre 2005, n. 286 prevede che i conducenti con almeno 18 anni di età muniti della carta di qualificazione del conducente - fermi restando i limiti di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del Codice della strada - possono condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'arti. 19, comma 2-bis. L’art. 115, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice della Strada, vieta ai minori di 18 anni la guida di autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi 7,5 t.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 40

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali

La norma, introdotta dal Senato, reca i principi ed i criteri direttivi per l’adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009[16], concernente i diritti aeroportuali.

Il decreto legislativo non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dovrà essere conforme, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

·        designare l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, che dovrà operare con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili (comma 1, lettera d).

Si ricorda che l’articolo 7 del D. Lgs n. 250/1997, disciplina le entrate dell’ENAC[17], che sono costituite da:

-         trasferimenti da parte dello Stato, ai quali si provvede mediante la tabella C della legge finanziaria annuale. La quantificazione per il 2010 in tabella C è pari a 58,6 milioni di euro (legge n. 191/2009 - legge finanziaria 2010);

-         tariffe per le prestazioni di servizi;

-         proventi vari previsti dall’art. 7 della legge n. 449/1985[18]. Si tratta in particolare di canoni per le concessioni aeroportuali direttamente dovuti allo Stato, sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici e altri introiti:

-         proventi derivanti da entrate diverse;

·        istituire un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di vigilanza attraverso l’imposizione di diritti a carico degli utenti dell’aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un’apposita struttura (comma 1, lettera e);

·        attribuire all’autorità nazionale di vigilanza compiti di regolazione economica con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi (comma 1, lettera f).

 i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati all’innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, circa il sistema di finanziamento dell’Autorità nazionale, andrebbe chiarito se i diritti a carico degli utenti vadano a coprire i costi diretti e indiretti connessi al funzionamento di strutture già esistenti all’interno dell’ENAC ovvero alla costituzione di nuove apposite strutture all’interno dell’ente.

Più in generale, con riferimento ai nuovi compiti attribuiti all’ENAC, designato quale Autorità di vigilanza nel settore, andrebbe chiarito se lo svolgimento di tali funzioni possa essere effettivamente assicurato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle che deriveranno dai diritti a carico dell’utenza, escludendo quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 41

Disposizioni in materia di emoderivati

La norma, introdotta dal Senato, modifica la vigente disciplina in materia di emoderivati[19]:

a)      prevedendo la possibilità di ammettere alla lavorazione, per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell’Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi;

b)     prevedendo nuovi criteri per l’individuazione delle imprese di frazionamento e produzione di emoderivati che possono rientrare nelle convenzioni stipulate con le regioni.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 42

Disposizioni in materia prodotti fitosanitari

La norma, introdotta dal Senato, autorizza il Governo ad emanare un regolamento[20] per la modifica della disciplina in materia di autorizzazione alla produzione, all’ immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al DPR n. 290/2001[21], sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

c)      semplificazione delle procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

d)     rimodulazione della trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;

e)      ridefinizione della disciplina di autorizzazione all’immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;

f)       ridefinizione della disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati.

La norma dispone, inoltre, un obbligo di invarianza finanziaria riferito sia al bilancio dello Stato sia alle amministrazioni interessate all’applicazione della norma.

 

Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo circa l’effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di espletare i compiti derivanti dalla norma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale conferma andrebbe acquisita con riferimento, tra l’altro, al possibile impatto finanziario delle modifiche tecniche concernenti la trasmissione telematica dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari.

 

ARTICOLO 43

Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio

La norma, introdotta dal Senato, modifica la legge n. 157/1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (c.d. legge sulla caccia).

Il testo della norma in esame riproduce, in termini sostanzialmente identici, tranne il nuovo secondo periodo della lett. c), l’art. 16 del DDL Comunitaria 2008 che, oggetto di modifiche da parte di entrambi i rami del Parlamento, è stato stralciato[22] da parte dell’Assemblea della Camera il 20 maggio 2009. La norma era diretta, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa allegata al testo originario del disegno di legge[23], ad introdurre nella L. n. 157/1992, modifiche atte a consentire di superare i rilievi, contenuti nel parere motivato del 28 giugno 2006[24], circa il mancato recepimento dell’art. 2 della direttiva 79/409/CE. A tale riguardo, si rileva, inoltre, che il 22 dicembre 2008, la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee[25] sostenendo che la “legislazione italiana non costituisce recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare la norma:

·        aggiunge il comma 2-bis all'art. 1 e prevede che lo Stato, le Regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si adoperino per assicurare un livello della popolazione della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi[26] [comma 1, lettera a)].

A tale riguardo, l’art. 2, della dir. 79/409/CEE, prevede che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli indicati all'articolo 1 a un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;

·        aggiunge il comma 7-bis all'art. 1 e prevede che il Ministro per le politiche europee[27], trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni che possano consentirle di coordinare le ricerche riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull’applicazione pratica della legge [comma 1, lettera b)];

·        modifica l'art. 18 e consente alle regioni di modificare il calendario per il prelievo venatorio - indicato al comma 1 della medesima disposizione - in relazione alle situazioni ambientali delle diverse specifiche realtà territoriali e, a tale riguardo, prevede che tale modifica debba anche essere diretta ad assicurare la tutela delle specie di uccelli[28] durante i periodi di nidificazione, riproduzione, dipendenza e di migrazione. Nell’adottare i provvedimenti di modifica, inoltre, la norma dispone che le regioni debbano obbligatoriamente acquisire il parere preventivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che l’eventuale revisione dei calendari debba comunque rispettare l’arco temporale compreso fra il 1° settembre ed il 31 gennaio[29]. [comma 1, lettera c)]

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che le modifiche introdotte intervengono allo scopo di dare attuazione alla normativa comunitaria di riferimento[30].

 

ARTICOLO 44

Veicoli fuori uso

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce il comma 15 dell’art. 5 del D. lgs. 209/2003[31] e prevede che le imprese di autoriparazione possano consegnare - ove ciò sia tecnicamente fattibile - i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli[32] - oltre che ai soggetti già individuati dalla legislazione vigente - anche ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015[33] o di recupero di tipo R13[34]) che non trattano veicoli fuori uso [comma 1, lett. c)].

L’art. 5, comma 15, del D. lgs. 209/2003, nel testo vigente, prevede che le imprese esercenti attività di autoriparazione[35] devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli, qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta. Si rileva che in data 19 marzo 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[36] ai sensi dell’art. 228 del TCE per non completa esecuzione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. In particolare, la Commissione ha osservato che, per ciò che riguarda la raccolta delle parti usate asportate al momento della riparazione, il comma 15 dell’art. 5, del D. lgs. 209/03, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2006[37] e dalla L. n. 101/2008[38], restringe il campo di applicazione dell’obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati solo alle imprese di autoriparazione previste dal D. lgs. n. 22/1997[39], osservando che non tutte le imprese che esercitano attività di autoriparazione sono necessariamente operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi del citato D. lgs. n. 22/1997.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, per quanto attiene ai profili di quantificazione, andrebbe confermata l’idoneità delle modifiche proposte a dare completa esecuzione ai rilievi della Corte di giustizia delle Comunità europee, al fine di escludere eventuali sanzioni[40].

Si rileva, in proposito, che la norma, modificando la precedente disciplina, sostituisce tra l’altro all’obbligo originariamente previsto una facoltà per le imprese di autoriparazione di consegnare le parti-rifiuto.

 

ARTICOLO 46

Delega al Governo in materia di precursori di droghe

Normativa vigente: La Comunità europea ha introdotto, a partire dal 1990, un’apposita disciplina sui precursori di droghe[41], anche in applicazione delle risoluzioni emanate in materia dalle Nazioni Unite. La normativa italiana attualmente vigente, in conformità a quella comunitaria, è costituita dall’articolo 70 del DPR n. 309/1990[42] e dal DM 23 settembre 2004.

La norma, introdotta dal Senato, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe, con la finalità di dare attuazione – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica -  ai regolamenti comunitari in materia[43], anche attraverso la modifica delle norme contenute nel DPR n. 309/1990.

I principi e i criteri direttivi sulla base dei quali il Governo dovrà esercitare la delega sono, tra gli altri, i seguenti:

-          definizione delle modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l’utilizzo dei precursori di droghe (comma 2, lettera c);

-          regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe (comma 2, lettera d);

-          regolamentazione delle transazioni intracomunitarie e con Paesi terzi (comma 2, lettere e-f);

-          regolamentazione degli obblighi di rendicontazione annuale (comma 2, lettera g);

-          regolamentazione delle attività di vigilanza e ispezione (comma 2, lettera h).

La norma, inoltre, reca i principi e i criteri direttivi in base ai quali il Governo dovrà esercitare la delega con riferimento alle sanzioni delle violazioni delle norme contenute nei regolamenti comunitari in materia.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo in ordine  al possibile impatto amministrativo, ed eventualmente finanziario, delle previsioni in materia di rilascio delle licenze (lettera c), di gestione del registro degli operatori (lettera d), e di attività di controllo (lettera h). Con riferimento agli altri principi e criteri direttivi, appare comunque opportuno che il Governo confermi che alla delega possa essere data effettivamente attuazione nei limiti delle risorse già disponibili a normativa vigente, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui è corredata la norma di delega.

 

ARTICOLO 47

Disposizioni in materia di immissione sul mercato di biocidi

La norma, introdotta dal Senato, modifica il decreto legislativo n. 174/2000 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi), disponendo l’estensione da dieci a quattordici anni dei seguenti periodi:

-          il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare a beneficio di altri le informazioni su un principio attivo presente in commercio alla data del 14 maggio 2000;

-          il periodo transitorio nel corso del quale il Ministero della salute può applicare la previgente normativa sui biocidi recata dal DPR 392/1998, con particolare riferimento all’immissione sul mercato di biocidi contenenti princìpi attivi non compresi negli elenchi recati dal decreto legislativo n. 174/2000.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di escludere che la proroga del periodo transitorio, con applicazione della normativa previgente in materia di biocidi, possa comportare effetti indiretti anche sull’applicazione del sistema di tariffe, previsto all’articolo 30 del decreto legislativo n. 174/2000, finalizzato a dare copertura ai costi sostenuti dal Ministero della salute nelle procedure di autorizzazione.

 

ARTICOLO 48

Monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale

La norma, introdotta dal Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale[44] (comma 1).

Si dispone che dall’attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Si specifica, inoltre, che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che le attività in questione possano essere effettivamente svolte dal Ministero nell’ambito delle risorse già assegnate e senza effetti, in termini di funzionalità, sulle strutture interessate dall’attribuzione della nuova competenza.

 

ARTICOLO 49

Navi officina e navi frigorifero

La norma, introdotta dal Senato, rimette al Ministero della salute il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero[45] ormeggiate nei porti italiani, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004[46] (comma 1).

L’art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 (Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti), prevede, tra l’altro, che gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati in stabilimenti che presentano particolari requisiti e se sono stati registrati e riconosciuti dall’autorità competente ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente: a) produzione primaria; b) operazioni di trasporto; c) magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate; d) operazioni di vendita al dettaglio.

La norma prevede, altresì, che gli oneri conseguenti alle attività di cui al comma 1, vengano posti (comma 2) a carico degli operatori e quantificati sulla base delle tariffe fissate, per attività di controllo dal Ministero del lavoro, all’All. A, Sez. 7 del D.lgs. n. 194/2008[47]. Vengono, inoltre, poste a carico degli operatori tutti gli ulteriori eventuali oneri derivanti dall’esigenza degli operatori medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali (comma 3). Al fine dell’individuazione degli importi dei suddetti oneri è prevista l’emanazione[48] di un decreto interministeriale per la definizione delle tariffe e delle modalità di versamento da parte degli operatori interessati (comma 4).

La norma inserisce, infine, il comma 3-bis, all’art. 1 del D. lgs. n. 194/2008 ed esclude dall’ambito di applicazione del medesimo decreto – disciplinante le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in materia di alimentazione animale – gli imprenditori agricoli per l’esercizio della delle attività di cui all’art. 2135 del c.c. (comma 5).

L’ Art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 definisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali - disciplinati al titolo II del reg. (CE) n. 882/2004 - eseguiti dalle autorità nazionali competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Il comma 2, dell’art. 1 precisa che per il finanziamento dei suddetti controlli, si applicano le tariffe previste negli allegati al decreto. Il comma 3, dell’art. 1 prevede, infine, che le tariffe di cui al decreto sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli medesimi. Ulteriori osservazioni del decreto sanciscono il principio in base al quale le tariffe devono garantire la copertura integrale del costo del servizio. Le tariffe sono maggiorate di una quota spettante allo Stato, destinata ad aggiunti capitoli di spesa. L’art. 2135 del codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva che la noma di cui al comma 5 esenta gli imprenditori agricoli – che svolgono, tra l’altro, attività di allevamento animale - dalla corresponsione di quanto dovuto, a legislazione vigente, per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale nonché per il finanziamento di specifiche spese statali nei settori; essa appare quindi suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Nulla da osservare in relazione al riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero (comma 1) considerato che gli oneri relativi alle funzioni di controllo pubblico, connessi alle attività di cui al comma 1, vengono posti (commi 2 – 4) a carico degli operatori stessi.

 

ARTICOLO 51

Disposizioni in materia di agenzie di rating del credito

La norma, introdotta dal Senato, delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria in esame, un decreto legislativo di attuazione degli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

Il regolamento citato introduce disposizioni comuni ai fini di migliorare l’integrità, la responsabilità, la trasparenza delle attività di rating, contribuendo a migliorare la qualità dei rating emessi nella Comunità. Esso stabilisce le condizioni per l’emissione di rating e regolamenta l’organizzazione e l’attività delle relative agenzie, al fine di promuoverne l’indipendenza e prevenire conflitti di interessi.

In particolare, l’articolo 22 del regolamento dispone che, entro il 7 giugno 2010, ciascuno Stato membro designi un’autorità competente ai fini del regolamento stesso, che affida a tali autorità compiti di vigilanza e sanzionatori. Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il regolamento stesso.

L’articolo 36 prevede che gli Stati membri disciplinino le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento ed adottino tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 19 del regolamento prevede che l’autorità competente dello Stato membro di origine possa imporre all’agenzia di rating del credito il pagamento di contributi di registrazione e/o vigilanza, proporzionati al costo sostenuto dall’autorità stessa.

 

La norma dispone altresì che il decreto legislativo di attuazione designi la Consob quale autorità competente ai fini del regolamento (CE) ed attribuisca alla stessa i compiti di vigilanza ivi previsti. Il medesimo decreto deve inoltre provvedere all’individuazione delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, estendendo a tal fine le previsioni di cui all’articolo 193 del D. Lgs. n. 58 del 1998, in materia di regime sanzionato per violazione agli obblighi di informazione societaria.

Si dispone infine che dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono svolgere le attività loro assegnate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito alla possibilità di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma. A tal fine, andrebbe, tra l’altro, chiarito se il contributo previsto dall’articolo 19 del regolamento, a carico delle agenzie di rating richiedenti la registrazione in Italia, possa assicurare l’integrale compensazione dei maggiori costi derivanti per la Consob dall’assunzione delle nuove funzioni previste dal regolamento.

Si ricorda, in proposito, che attualmente il bilancio dello Stato concorre al finanziamento della Consob in via residuale, attraverso stanziamenti previsti annualmente nella Tabella C, allegata alla legge finanziaria. Da ultimo tale finanziamento è stato fissato in circa un milione di euro per il 2010 ed in circa 500.000 euro annui per i due esercizi successivi.

 

ARTICOLO 52, comma 1

Modifiche all’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri

La norma, introdotta dal Senato, novella alcune disposizioni del DPR n. 18 del 1967, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

In primo luogo si prevede che il corso di aggiornamento, previsto attualmente per i segretari di legazione[49] e  propedeutico all’avanzamento al grado di consigliere di legazione, sia, d’ora in poi, rivolto ai consiglieri di legazione (lettera a).

Si stabilisce che la valutazione periodica del servizio prestato assuma cadenza triennale per i Ministri plenipotenziari in luogo della cadenza biennale attualmente  prevista[50] (lettera b).

Inoltre, al fine della promozione a gradi superiori della carriera diplomatica:

·        per quanto concerne il grado di consigliere di legazione[51] non è più richiesto un periodo minimo di esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati (lettera c);

·        per l’accesso alla promozione al grado di consigliere di ambasciata[52] è necessario avere frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lett. b) dell’art. 102 del DPR n. 18/1967, come modificato dalla lettera a) del comma in esame (lettera d);

·        per il conseguimento dellala nomina al grado di Ministro plenipotenziario è richiesto solo il grado di consigliere d’ambasciata e non anche l’aver svolto talune specifiche funzioni per almeno due anni[53] (lettera e).

Infine, si dispone la sostituzione della Tabella 1 allegata al DPR n. 18/1967 (lettera h), parzialmente modificando la ripartizione delle funzioni in rapporto ai diversi gradi rivestiti dal personale delle carriera diplomatica. Le modifiche si sostanziano:

·        nel preporre Ministri plenipotenziari, in luogo di consiglieri di ambasciata, a capo di dodici consolati generali da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri. Viene, peraltro, stabilito, da apposita nota alla Tabella, che agli stessi venga corrisposta l’indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all’articolo 171, comma 2;

·        nel rendere funzionalmente fungibili i gradi di segretario di legazione, con e senza quattro anni di anzianità nel grado.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri ribadisce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni, chiarendo che le modifiche disposte hanno lo scopo di rendere più agevole la gestione del personale in servizio e di consentire di preporre unità presso le istituzione dell’Unione europea senza penalizzarne il percorso di carriera (come invece avverrebbe in base alle norme vigenti). Per quanto concerne la disposizione recata dalla lettera h), che introduce la possibilità per i funzionari con il grado di Ministro plenipotenziario di svolgere le funzioni all’estero anche di Capo di consolato generale, la relazione sottolinea che la stessa non comporta un aumento degli uffici all’estero e non determina un incremento dell’organico relativo al grado di Ministro plenipotenziario.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che l’indennità di servizio all’estero, dovuta al personale della carriera diplomatica, sia commisurata alle funzioni svolte e non al grado rivestito. Nel caso opposto la disposizione di cui alla lettera h) risulterebbe suscettibile di determinare oneri in quanto, pur restando invariati il numero delle sedi all’estero e la dotazione organica dei Ministri plenipotenziari, potrebbero essere posti a capo di alcuni Consolati generali funzionari di grado più elevato rispetto a quelli che attualmente possono essere preposti al medesimo incarico.

Si rileva che la citata nota alla Tabella 1 allegata al DPR n. 18/1967 stabilisce che ai Ministri plenipotenziari posti a Capo di consolati generali viene corrisposta l’indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all’articolo 171, comma 2 del DPR stesso.

 

ARTICOLO 52, commi da 2 a 5

Istituto diplomatico

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[54], prevedono che l’Istituto diplomatico del Ministero degli Affari esteri possa predisporre corsi di formazione a titolo oneroso - i cui contenuti siano attinenti alla missione istituzionale del Dicastero - cui potranno partecipare soggetti estranei alla P.A. italiana, anche stranieri (comma 2).

I proventi derivanti da tali corsi saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato, per successiva riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri destinati alla formazione (comma 3).

Si consente all’Istituto diplomatico di avvalersi, per l’espletamento del suo programma di attività, di fondi nazionali di derivazione comunitaria e fondi internazionali, in aggiunta ai fondi previsti nello stato di previsione del Ministero (comma 4).

Le quote di partecipazione ai corsi dovranno coprire integralmente le spese per la loro realizzazione. Si prevede anche che dalle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 5).

 

La relazione tecnica è stata integrata al fine di valutare l’effetto finanziario delle norme con nota dell’Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri. Una nota del 12 gennaio 2010, della Ragioneria Generale dello Stato esprime una valutazione favorevole su una formulazione delle disposizioni identica a quella in esame[55].

La Nota del Ministero degli affari esteri ribadisce, in sostanza il contenuto delle norme, puntualizzando che lo scopo principale perseguito dalle disposizioni è quello di reperire per le attività di formazione forme di finanziamento aggiuntive e integrative rispetto a quelle tradizionali, vincolate ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva che dalle norme emerge che i corrispettivi previsti per le attività di formazione svolte dall’Istituto dovranno coprire integralmente i costi per lo svolgimento delle medesime attività: in proposito andrebbe quindi confermato che le modalità applicative delle disposizioni potranno essere tali da assicurare l’allineamento, anche temporale, tra i predetti costi e il gettito assicurato dal pagamento dei corrispettivi.

Riguardo al meccanismo di riassegnazione dei proventi ai capitoli del Ministero destinati alla formazione, andrebbe altresì escluso che dal medesimo possano scaturire eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

ARTICOLO 54

Posizione della vittima nel procedimento penale

La norma, introdotta dal Senato, ai fini dell’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI[56], relativa alla posizione della vittima nel processo penale, individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi[57]:

·        introdurre nel codice di procedura penale disposizioni che garantiscano alla vittima, in una lingua generalmente compresa e, laddove essa lo desideri, il diritto di ricevere da parte dell’autorità giudiziaria le informazioni relative, tra l’altro, all’esito della denuncia o della querela e all’eventuale liberazione dell’indagato o condannato [comma 1, lett. a)];

·        introdurre nel codice di procedura penale disposizioni che riconoscano alla vittima di un reato commesso in Italia, residente in altro Stato membro, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità del paese di residenza, che provvederanno poi ad inoltrare l’atto alle autorità italiane [comma 1, lett. c)], nonché disposizioni che, parallelamente, consentano alla vittima di un reato commesso in altro Stato membro, residente in Italia, di sporgere denuncia davanti alle autorità italiane [comma 1, lett. d)].

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente la necessità di acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari della norma [comma 1, lett. a)], che introduce in capo all’autorità giudiziaria incombenze informative a favore delle vittime di reato, prevedendo a tale scopo l’utilizzo di una lingua “generalmente compresa”; detti obblighi di informazione  riguardano infatti anche fattispecie, non previste a legislazione vigente, quali quelle concernenti la comunicazione dell’esito della denuncia o della querela nonché dell’eventuale liberazione dell’indagato o del condannato.

Si rileva, inoltre, che la norma di cui comma 1, lett. c) e d), introduce delle modalità di effettuazione delle denuncie che potrebbero richiedere l’attivazione di specifici strumenti di implementazione nonché di coordinamento tra le autorità di polizia nazionale e quelle di altri Paesi membri UE. Appare quindi opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa i possibili effetti della norma in termini di funzionalità operativa per i soggetti pubblici chiamati a darvi attuazione nonché riguardo agli eventuali connessi effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

 



[1] Si fa riferimento, in sintesi, all’obbligo di trasmissione degli schemi di decreto al Parlamento corredati di relazione tecnica ed alla possibilità di utilizzare il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

[2] V. Serv. Bilancio – Serv. Commissioni: Scheda di analisi n. 38 del 25 giugno 2009.

[3] Recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

[4] Recante “Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova”.

[5]   Recante “Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova”.

[6] Come disposto dall'articolo 1 della legge n. 348/1982.

[7] D.lgs. n. 58 del 1998

[8] Con riferimento alla Raccomandazione della Commissione 2004/913/CE, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate, la delega riguarda l’attuazione della sezione II (politica delle remunerazioni) e della sezione III (Remunerazione dei singoli amministratori). Con riferimento alla Raccomandazione della Commissione 2009/385/CE, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE, la delega riguarda l’attuazione della sezione II (Politica delle remunerazioni), paragrafi 5 (Informazioni sulla politica di remunerazione degli amministratori) e 6 (Voto degli azionisti).

[9] In coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento al DL 185/2008.

[10] Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

[11] Regolamento della Commissione recante “modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile.

[12] Recante “Norme sulla produzione avicola”.

[13] D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore) regola l'attività di autotrasportatore e contiene, tra l’altro, le disposizioni nazionali di recepimento della Dir. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004).

[14] La patente di categoria C abilita alla guida di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio fino a 0,75 t, esclusi gli autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a otto.

[15] La patente di categoria C+E consente il traino di un rimorchio superiore a 0,75t e la guida di autoarticolati non destinati al trasporto di persone.

[16] Inserita nell’Allegato B del disegno di legge comunitaria in esame.

[17] Ente facente parte della Pubblica Amministrazione, inserito nell’elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall’ISTAT.

[18] Recante “Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano”.

[19] Articolo 26 del decreto legislativo n. 261/2007 recante l’attuazione della direttiva 2002/98/CE in materia di qualità e sicurezza per i medicinali emoderivati. Articolo 15 della legge n. 219/2005 recante la disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

[20] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

[21] L’articolo 2 del citato regolamento definisce fitosanitari le sostanze attive ed i preparati destinati a proteggere, conservare i vegetali, favorire o regolare i processi vitali dei vegetali.

[22] Dando vita alla autonoma proposta A.C. 2320-ter.

[23] A.S. 1078, art. 12.

[24] Procedure n. 2004/4242 e 2004/4926.

[25] Procedura n. 2006/2131, causa C-573/08.

[26] le iniziative in materia dovranno peraltro seguire i dettami della Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli, pubblicata dalla Commissione nel febbraio 2008, che assume la veste di documento di orientamento per un prelievo praticato in forma sostenibile.

[27] Di concerto con i Ministri interessati.

[28] Di cui all’art. 1, della Dir. 79/409/CEE.

[29] Di cui all’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992.

[30] Cfr. parere motivato del giugno 2006, circa il mancato recepimento dell’articolo 2 della direttiva 79/409/CE.

[31] Il  D. lgs. 209/2003 reca attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

[32] Ad eccezione dei rifiuti per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

[33] La sigla 015 fa riferimento, presumibilmente, ad una delle operazioni di smaltimento contrassegnate dalle sigle D1-D15 contenute nell'Allegato B alla Parte IVª del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale). A tale riguardo la sigla D15 è riferita al deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1-D14, escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

[34] La sigla R13 è contenuta nell’Allegato C alla Parte IVª del D. lgs. n. 152/2006, relativo alle operazioni di recupero, ed indica la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti R1-R12 escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

[35] Di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

[36] Procedura di infrazione n. 2003/2204.

[37] D. lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 (Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso).

[38] L. 6 giugno 2008 n. 101 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

[39]  D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della dir. 91/156/CEE sui rifiuti, della dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della dir. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

[40] Condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il 24 maggio 2007 nella causa C-394/05.

[41] I precursori di droghe sono sostanze chimiche, normalmente utilizzate e commercializzate in numerosi processi industriali e farmaceutici, che possano essere utilizzate anche nella produzione e preparazione illecita di droghe d’abuso.

[42] Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

[43] Regolamenti (CE)273/2004, (CE)111/2005 e (CE)1277/2005, come modificato dal regolamento (CE)297/2009.

[44] Ivi inclusa, come precisato dalla norma,  la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

[45] Per nave officina si intende la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti operazioni di lavorazione (filettatura, affettatura, pelatura, sgusciatura, tritatura o trasformazione) seguite da confezionamento o imballaggio e, se necessario, da un congelamento o surgelazione. Per nave frigorifero si intende la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono congelati a seguito di operazioni preliminari quali il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne. Tali operazioni possono essere seguite da confezionamento o imballaggio.

[46] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

[47] D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004).

[48] Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[49] Previsto dall’articolo 102 del citato DPR. n. 18/167 e di durata complessiva di non meno di sei mesi.

[50]  Articolo 106-bis, comma 1 del DPR n. 18/1967. Viene conseguentemente aggiornato, mediante la lettera f) un riferimento alla verifica in questione recato dall’articolo 109-bis del medesimo DPR.

[51] Disciplinata dall’articolo 107 del DPR n. 18/1967.

[52] Disciplinata dall’articolo 108 del DPR n. 18/1967.

[53] Come previsto dalla vigente formulazione dall’articolo 109 del DPR n. 18/1967.

[54] Emendamento 48.0.201 del Governo identico all’emendamento 48.0.2002 del Relatore.

[55] Si veda quanto emerso nel corso del dibattito della seduta pomeridiana del 27 gennaio 2010 della 5° Commissione.

[56] L'obiettivo generale della decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, è di stabilire e garantire in tutta l'Unione europea un livello elevato e comparabile di protezione per le vittime, indipendentemente dello Stato membro in cui esse si trovano. La decisione quadro prevede disposizioni volte a fornire assistenza alle vittime prima e dopo il procedimento penale al fine di attenuare le conseguenze del reato.

[57] Ulteriori e specifici rispetto ai principi e criteri direttivi già delineati dagli artt. 2 e 53, comma 3 del provvedimento in esame.