Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Legge comunitaria 2009 - A.C. 2449-B - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2449-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 181    Progressivo: 2
Data: 10/02/2010
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AC N. 2449/XVI   AC N. 2449-A/XVI
AS N. 1781/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Legge comunitaria 2009

A.C. 2449-B

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 181/2

 

 

 

10 febbraio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

Per l’esame presso la XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) dell’A.C. 2449-B sono stati predisposti i seguenti dossier:

§         n. 181/2: Schede di lettura;

§         n. 181/3: Sintesi del contenuto.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0008b.doc

 


INDICE

Premessa                                                                                                            1

Schede di lettura sugli articoli

§      Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)               9

§      Art. 6 (Modifica all’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)                   15

§      Art. 7 (Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)                                                                                                              19

§      Art. 8 (Modifica all’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)                                                                                                   25

§      Art. 9 (Introduzione dell’articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11)29

§      Art. 10 (Ulteriori modifiche all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)      35

§      Art. 12 (Modifiche agli articolo 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)                                                           37

§      Art. 13 (Modifica all’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)                   41

§      Art. 14 (Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)                         43

§      Art. 15 (Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 in materia di inquinamento acustico)45

§      Art. 16 (Recepimento della direttiva 2009/31/CE)                                        49

§      Art. 17 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE)                                                                                                  53

§      Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni)   61

§      Art. 20 (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)                69

§      Art. 21 (Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)        73

§      Art. 22 (Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)                                                                              77

§      Art. 23 (Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)   85

§      Art. 24 (Recepimento della direttiva 2009/44/CE (sistemi di pagamento)   87

§      Art. 25 (Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate)93

§      Art. 26 (Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2011)         99

§      Art. 27 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana)        103

§      Art. 28 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)105

§      Art. 29 (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)     109

§      Art. 31 (Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)  115

§      Art. 33 (Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)                                         119

§      Art. 34 (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)                                                     121

§      Art. 38 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)                                           123

§      Art. 39 (Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)                                                                                                  127

§      Art. 40 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali)                                                                                                 129

§      Art. 41 (Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)                 135

§      Art. 42 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)141

§      Art. 43 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)  145

§      Art. 44 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)                                                      151

§      Art. 45 (Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)                                                                                    155

§      Art. 46 (Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)                              165

§      Art. 47 (Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)  175

§      Art. 48 (Obblighi di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale)    179

§      Art. 49 (Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)                                                        181

§      Art. 50 (Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)                                                                          183

§      Art. 51 (Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)                                                                                     187

§      Art. 52 (Disposizioni relative all’Amministrazione degli Affari esteri)          189

§      Art. 53 (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)                199

§      Art. 54 (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)         207

§      Art. 55 (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)                                                                                                       213

§      Art. 56 (Modifiche all’art. 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)                      217

Schede sulle direttive contenute negli allegati

Allegato A

§      2007/33/CE (Lotta ai nematodi a cisti della patata)                                    225

§      2009/143/CE (Delega dei compiti di analisi di laboratorio)                         227

§      2009/145/CE (Varietà vegetali)                                                                    229

Allegato B

§      2005/47/CE (Condizioni di lavoro dei lavoratori del settore ferroviario)      233

§      2007/59/CE (Certificazione dei macchinisti del sistema ferroviario)          237

§      2008/6/CE (Mercato interno dei servizi postali)                                          239

§      2008/114/CE (Individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee)  241

§      2008/118/CE (Regime generale delle accise)                                            245

§      2009/14/CE (Modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso)                                249

§      2009/24/CE (Tutela giuridica dei programmi per elaboratore)                    251

§      2009/44/CE (Sistemi di pagamento)                                                           253

§      2009/49/CE (Obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e obbligo di redigere conti consolidati)                                                                           257

§      2009/53/CE (Immissione in commercio dei medicinali)                             259

§      2009/54/CE (Commercializzazione delle acque minerali naturali)             261

§      2009/69/CE (Evasione fiscale dell’IVA)                                                       265

§      2009/71/EURATOM (Sicurezza nucleare degli impianti nucleari)             267

§      2009/72/CE (Mercato interno dell’energia elettrica)                                    271

§      2009/73/CE (Mercato interno del gas)                                                        281

§      2009/81/CE (Appalti)                                                                                   287

§      2009/90/CE (Analisi chimica e monitoraggio dello stato delle acque)        293

§      2009/101/CE (Garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi)       295

§      2009/102/CE (Diritto delle s.r.l. con un unico socio)                                   297

§      2009/104/CE (Sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro)    299

§      2009/107/CE (Immissione sul mercato dei biocidi)                                    301

§      2009/111/CE (Enti creditizi)                                                                        303

§      2009/119/CE (Obbligo di mantenimento di un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi)                                                                                                     309

§      2009/123/CE (Inquinamento provocato dalle navi)                                     311

§      2009/125/CE (Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia)       313

§      2009/131/CE (Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario)            315

§      2009/138/CE (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione –              317

§      2009/148/CE (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto)321

§      2009/149/CE (Indicatori comuni di sicurezza e calcolo dei costi connessi agli incidenti ferroviari)323

 


Premessa

Il disegno di legge C 2449-B (legge comunitaria 2009) è all’esame della Camera dei deputati in terza lettura.

 

La Camera ha concluso l’esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 22 settembre 2009, approvando un testo di 25 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli)

 

Il Senato ha concluso l’esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli.

 

Trattandosi dell’esame in terza lettura, la Camera è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

In tal senso anche il presente dossier, darà conto unicamente degli articoli modificati dal Senato ovvero di quelli nuovi inseriti in quella sede.

 

Una sintesi del provvedimento nel suo complesso è invece presente nel volume Sintesi del contenuto allegato al presente dossier.

 

In particolare il Senato ha apportato modifiche alle seguenti norme già presenti nel testo approvato dalla Camera:

·       art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie);

·       art. 7 (Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11) (art. 6 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 8 (Modifica all’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento) (art. 7 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 10 (Ulteriori modifiche all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11) (art. 8 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 12 (Modifiche agli articoli 34 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82) (art. 10 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 15 (Modifiche alla legge n. 88 del 2009 in materia di inquinamento acustico) (art. 11 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 16 (Recepimento della direttiva 2009/31/CE) (art. 12 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 26 (Attuazione dei regolamenti CE n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001) (art. 16 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 27 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato) (art. 17 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 53 (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro) (art. 23 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 55 (Attuazione della decisione-quadro 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti) (art. 24 nel testo approvato dalla Camera; in realtà la modifica concerne unicamente il cambiamento di un riferimento interno al testo).

 

Sono stati inoltre inseriti i seguenti articoli:

·       art. 6 (Modifiche all’articolo 2 della legge n. 11 del 2005);

·       art. 9 (Introduzione dell’articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11)

·       art. 13 (Modifiche all’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

·       art. 14 (Disciplina sanzionatoria in materia di violazione regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale)

·       art. 17 (Principi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE)

·       art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente)

·       art. 20 (Modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008)

·       art. 21 (Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti)

·       art. 22 (Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);

·       art. 23 (Disposizioni in materia di tempo legale);

·       art. 24 (Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/44/CE);

·       art. 25 (Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione delle società quotate);

·       art. 28 (Disposizioni per l’adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1249/2008 sulla classificazione delle carcasse suine);

·       art. 29 (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura);

·       art. 31 (Disposizioni per l’applicazione dei regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione delle uova da cova e i pulcini di volatili da cortile);

·       art. 33 (Modificazioni al decreto legislativo n. 306 del 2002);

·       art. 34 (Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali);

·       art. 38 (Completamento mercato interno dei servizi postali comunitari);

·       art. 39 (Attuazione direttiva 2003/59/CE su qualificazione e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri);

·       art. 40 (Attuazione direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali);

·       art. 41 (Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in materia di emoderivati);

·       art. 42 (Autorizzazione alla produzione e immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari);

·       art. 43 (Modifiche alla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

·       art. 44 (Attuazione direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

·       art. 45 (Riutilizzo documenti nel settore pubblico);

·       art. 46 (Delega al Governo per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in materia di precursori di droga);

·       art. 47 (Attuazione direttiva 2009/107/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi)

·       art. 48 (Monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale);

·       art. 49 (Riconoscimento navi officina e navi frigorifero);

·       art. 50 (Applicazione del regolamento CE n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati della foca);

·       art. 51 (Attuazione del regolamento CE n. 1060/2009);

·       art. 52 (Disposizioni relative all’Amministrazione degli affari esteri);

·       art. 54 (Attuazione della decisione-quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale);

·       art. 56 (Modifiche all’articolo 52 della legge n. 88 del 2009)

 

Sono stati invece approvati dal Senato nell’identico testo approvato dalla Camera e non sono pertanto oggetto di ulteriore deliberazione parlamentare:

·       art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa);

·       art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie);

·       art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli);

·       art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materia interessate dalle direttive comunitarie);

·       art. 11 (Attuazione direttiva 2008/46/CE);

·       art. 18 (Misure per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) (art. 13 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 30 (Disposizioni per il finanziamento della politica agricola comune) (art. 18 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 32 (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo) (art. 19 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 35 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) (art. 20 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 36 (Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110 del 2008 e del regolamento (CE) n. 1019 del 2008) (art. 21 nel testo approvato dalla Camera);

·       art. 37 (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli) (art. 22 nel testo approvato dalla Camera);

 

 

Il Senato ha infine soppresso i seguenti articoli presenti nel testo approvato dalla Camera:

·       art. 14  (Semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);

·       art. 15 (Modifiche al decreto legislativo n. 109 del 1992 sull’etichettatura dei prodotti alimentari);

·       art. 25 (Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)

 

 

Con riferimento alle direttive da recepire nell’ordinamento italiano, presenti nell’allegato A e nell’allegato B si segnala quanto segue:

 

a)      nell’allegato A sono state inserite le seguenti ulteriori direttive:

·       2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata;

·       2009/143/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

·       2009/145/CE  deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali.

 

b)      nell’allegato B:

-       è stata soppressa la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente (il suo recepimento è comunque oggetto dell’articolo 19 del provvedimento introdotto al Senato);

-       sono state inserite le seguenti ulteriori direttive:

·       2005/47/CE (condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario);

·       2007/59/CE (certificazione macchinisti addetti alla guida sul sistema ferroviario della Comunità);

·       2008/6/CE (mercato interno dei servizi postali comunitari);

·       2008/114/CE (infrastrutture critiche europee);

·       2008/118/CE (regime generale delle accise);

·       2009/14/CE (sistemi di garanzia dei depositi);

·       2009/24/CE (tutela giuridica dei programmi per elaboratore);

·       2009/44/CE (contratti di garanzia finanziaria);

·       2009/49/CE (conti consolidati società);

·       2009/53/CE (autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali);

·       2009/54/CE (commercializzazione acque minerali naturali);

·       2009/69/CE (evasione fiscale connessa all’importazione);

·       2009/71/CE (sicurezza nucleare degli impianti nucleari);

·       2009/72/CE (mercato interno energia nucleare);

·       2009/73/CE (mercato interno gas naturale);

·       2009/81/CE (appalti nel settore della difesa);

·       2009/90/CE (analisi chimica e monitoraggio stato delle acque);

·       2009/101/CE (società a mente);

·       2009/102/CE (società a responsabilità limitata con un unico socio);

·       2009/104/CE (requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature di lavoro);

·       2009/107/CE (immissione sul mercato di biocidi);

·       2009/111/CE (vigilanza e gestione crisi enti creditizi);

·       2009/119/CE (livello minimo di scorte petrolio greggio);

·       2009/123/CE (inquinamento delle navi);

·       2009/125/CE (progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia);

·       2009/131/CE (interoperabilità sistema ferroviario comunitario);

·       2009/138/CE (attività di assicurazione e riassicurazione);

·       2009/148/CE (rischi connessi all’esposizione all’amianto);

·       2009/149/CE (indicatori comuni di sicurezza per gli incidenti).

 


Schede di lettura sugli articoli

 


Art. 1

 

(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencatenegli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 


 

 

L’articolo 1, modificato dal Senato al fine di eliminare imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

L’attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dall’art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86[1] è ora espressamente prevista, in via generale, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11[2] il cui art. 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato, oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.

In particolare, il comma 1, nel richiamare i due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con modalità analoghe a quelle introdotte dalla legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) e riprodotte nella legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).

Il termine generale per l’esercizio della delega, infatti, non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine di recepimento di ciascuna delle direttive medesime, elencate negli allegati A e B (mentre la legge comunitaria per il 2006, in linea con le precedenti leggi comunitarie, fissava un termine generale pari a dodici mesi dall’entrata in vigore della legge: cfr. art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13).

 

Accanto al termine generale “flessibile”, il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine:

-      alle direttive comprese negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del provvedimento in esame: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

-      alle direttive comprese negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La distinzione tra i due allegati risiede nel fatto che (comma 3) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

È inoltre previsto che, qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare venga a spirare nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega sia prorogato di 90 giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale “doppio parere” previste dai commi 4 e 8, di cui si dirà tra breve.

Il testo prevede che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi affermatasi nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all’esecutivo.

Il comma 2 richiama la procedura prevista dall’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400[3] per l’adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

Il comma 4 reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004), che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie.

I relativi schemi di decreto legislativo:

-      dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196[4] (art. 17, comma 3);

-      saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente alla fattispecie finanziaria. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).

Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l’obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato in via generale dalla legge 196/2009.

Il comma prevede, altresì, che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, Cost.[5], deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

Il comma 5 autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame.

Il comma 6 prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 11/2005.

Tale ultima norma prevede – in attuazione del quinto comma dell’art. 117 della Costituzione – un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

Per quanto concerne l’attuazione della normativa comunitaria, l’art. 117, quinto comma, Cost. stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

L'art. 11, comma 8, della legge 11/2005 prevede un’articolata garanzia per le Regioni e Province autonome, in forza della quale gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome:

- entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;

- perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute;

- sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Analogamente, l’art. 13, comma 2, della medesima legge 11/2005 stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano:

- per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione;

- a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria.

Essi perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Infine, l’art. 16, comma 3, in riferimento all’attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano “alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 8”. La disciplina applicabile in questi casi è quindi desumibile dalla norma citata, che viene richiamata esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la procedura di attuazione, ma non per le tipologie di atti statali sostitutivi che essa presuppone.

Il comma 7 prevede l’obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere:

-      una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto;

-      un’informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo “modalità di individuazione” delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (una previsione di questo tenore è stata inserita, per la prima volta, nella legge comunitaria 2007).

 

Il comma 8 concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni.

Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

 


 

Art. 6

 

(Modifica all’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

 

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,».

 


 

 

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in commissione, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, dovrà garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

 

Si ricorda che il CIACE è stato istituito dall’articolo 2 della legge n. 11 del 2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

 

In proposito, si segnala che il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali annesso al Trattato di Lisbona offre ora un quadro coerente ed unitario dei rapporti tra istituzioni dell’Unione europea e Parlamenti nazionali nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea, consolidando disposizioni previgenti e prassi instauratesi nel tempo (quale l’iniziativa del dialogo politico avviato dalla Commissione europea nel settembre 2006 in base alla quale la Commissione ha iniziato a trasmettere direttamente ai parlamenti nazionali le proprie proposte normative). In particolare, il protocollo prevede:

-       all’articolo 1, l’invio ai Parlamenti nazionali  dei documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni);

-       sempre all’articolo 1 l’invio da parte della Commissione ai Parlamenti nazionali del programma legislativo annuale e degli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio;

-       all’articolo 2, la trasmissione ai Parlamenti nazionali dei progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio (per “progetto di atto legislativo” il protocollo intende “la proposta della Commissione, l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo”).

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ciascuno dei Parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi Parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto non sia conforme al principio di sussidiarietà.

 

Conseguentemente le Camere, in materia, possono attivare:

-    un esame ad hoc dei progetti di atti normativi dell’Unione europea;

-    attività conoscitiva, di indirizzo e di controllo;

-    la riserva di esame parlamentare di cui alla legge n. 11 del 2005.

 

In particolare:

 

Esame dei progetti di atti normativi dell’Unione europea

 

In base all’articolo 127 del regolamento della Camera e all’articolo 144, commi 1, 2 e 6 del regolamento del Senato, gli atti e i progetti di atti normativi dell’Unione europea e i relativi atti preparatori sono assegnati per l’esame alla Commissione parlamentare competente per materia e per il parere alla Commissione politiche dell’Unione europea. Può essere richiesta al Governo una relazione tecnica, che dia conto dello stato dei negoziati, di eventuali osservazioni di altri soggetti, nonché dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività di cittadini e imprese.

Le Commissioni competenti – che devono garantire il “tempestivo esame” dei documenti in questione – possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

 

Attività conoscitiva, di indirizzo e di controllo

 

Le Commissioni parlamentari possono utilizzare nelle materie europee tutti gli ordinari strumenti conoscitivi, di indirizzo e di controllo previsti dal regolamento (audizioni, indagini conoscitive, interrogazioni ed interpellanze, risoluzioni e mozioni). Vi sono inoltre procedure specifiche di collegamento con le attività di istituzioni dell’Unione europea:

-       le Commissioni politiche dell’Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre, in relazione alle materie all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione europea lo svolgimento di un dibattito con l’intervento del ministro competente (art. 127-ter del regolamento della Camera e 144-quater del regolamento del Senato);

-       tutte le Commissioni possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni ed all’attività delle istituzioni dell’Unione europea, nonché componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell’Unione europea (art. 127-ter del regolamento della Camera e 144-quater del regolamento del Senato);

-       le risoluzioni del Parlamento europeo trasmesse alla Camera sono deferite alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell’Unione europea e alla Commissione esteri; su di esse può essere aperto un dibattito, che può concludersi con l’approvazione di una risoluzione (art. 125 del regolamento della Camera; art. 143 del regolamento del Senato);

-       le sentenze della Corte di giustizia sono inviate alle Commissioni competenti per materia e alla Commissione politiche dell’Unione europea per il parere; l’esame delle sentenze può portare ad un documento finale sulla necessità di eventuali iniziative (art. 127-bis del regolamento della Camera; art. 144-ter del regolamento del Senato).

 

La riserva di esame parlamentare

 

L’articolo 4 della legge n. 11 del 2005 ha introdotto la riserva di esame parlamentare, che può essere attivata su iniziativa di una delle Camere o del Governo, su ogni progetto o atto dell’Unione europea per cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo.

 

In particolare, l’articolo 4 della legge n. 11 del 2005 prevede che, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti normativi comunitari, il Governo possa procedere alle attività di propria competenza nell’ambito delle istituzioni dell’Unione soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di venti giorni, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti comunitari, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso, anche se tali progetti non sono all’esame degli organi parlamentari. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. Anche in questo caso i competenti organi parlamentari devono esprimersi nel termine di venti giorni.

 


Art. 7

 

(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

 


    1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere) – 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell’Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all’Unione europea.

    2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
    3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

    Art 4-ter. - (Programma nazionale di riforma) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

    2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari»;

        b) il comma 3 dell’articolo 15-bis è sostituito dal seguente:
    «3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento»;
        c) al comma 3-bis dell’articolo 15-bis, le parole: «comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti»;

        d) all’articolo 15-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 19.

    3-quater. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

 


 

 

L'articolo 7, nel testo emendato nel corso dell’esame al Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11[6].

In particolare, con la lettera a), vengono inseriti due nuovi articoli: il 4-bis ("Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere") ed il 4-ter (“Programma nazionale di riforma”), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento sia nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea, sia nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

 

Il comma 1 del nuovo art. 4-bis è volto ad assicurare che il Governo tenga conto degli atti di indirizzo formulati dal Parlamento in esito all'esame di:

ü    progetti o atti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge 11/2005: trattasi dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi, compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee;

ü    ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.

 

Al fine di assicurare l'osservanza di tale previsione, il comma 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche europee, riferiscano regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari; il Parlamento dovrà altresì essere tempestivamente informato nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi espressi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche europee, dovranno inoltre trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sul seguito dato agli atti di indirizzo del Parlamento (comma 3).

Il nuovo art. 4-ter della legge 11 intende assicurare il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, nonché delle relazioni annuali di attuazione della medesima Strategia[7].

A tal fine si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche europee, assicuri la tempestiva consultazione ed informazione del Parlamento nella predisposizione dei suddetti programmi e relazioni (comma 1).

Il progetto del programma nazionale, prima della sua presentazione alla Commissione europea, dovrà essere trasmesso ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti (comma 2).

 

La lettera b) dell’articolo in esame sostituisce l’attuale disposto del comma 3 dell'art. 15-bisdella legge 11 del 2005, relativo agli obblighi di informativa del Governo al Parlamento in merito alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.

 

L’articolo 15-bis della legge n. 11, introdotto dall’art. 7 della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria per il 2006), prevede la trasmissione semestrale al Parlamento ed alla Corte dei conti – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee – di un elenco articolato per settore e materia contenente l’indicazione di:

     sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell’Unione relative a giudizi in cui l’Italia sia direttamente o indirettamente coinvolta;

     cause sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 234 TCE e dell’articolo 35 TUE, da organi giurisdizionali italiani ;

     procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 TCE, corredate da informazioni sintetiche sul procedimento e sulla natura delle violazioni contestate all’Italia;

     procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato, dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia .

Il comma 2 dell’articolo 15-bis stabilisce che è compito del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmettere semestralmente alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso che riguardano l’Italia.

Inoltre, nei casi di particolare rilievo o urgenza (dunque d’ufficio) o su richiesta di una delle due Camere, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmetta alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento (comma 3).

Il comma 3-bis, infine, pone in capo al Governo l’obbligo di comunicare al Parlamento tutte le informazioni inerenti agli atti avviati dagli organismi comunitari nei confronti dell’Italia (sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali, cause sollevate in via pregiudiziale, procedure di infrazione, procedimenti di esame di aiuti di Stato) che sono alla base dei progetti di legge (disegni di legge, decreti legge o schemi di decreto legislativo) presentati in Parlamento.

 

Con la modifica in esame viene previsto che il Governo non debba limitarsi a trasmettere "informazioni", ma sia tenuto anche a mettere a disposizione del Parlamento i relativi documenti. Si richiede inoltre che la trasmissione alle Camere dei suddetti atti e documenti avvenga “tempestivamente”.

 

La lettera c) dell’articolo 7, introdotta nel corso dell’esame al Senato - analogamente a quanto previsto dalla lettera b) sopra illustrata - stabilisce che, quando alla base di un provvedimento del Governo all'esame del Parlamento vi sia un atto comunitario relativo ad una procedura giurisdizionale o di precontenzioso, il Governo debba fornire al Parlamento non solo le informazioni (come attualmente previsto), ma anche i documenti più significativi inerenti alla materia.

 

La lettera d), introdotta anch’essa nel corso dell’esame al Senato, aggiunge due nuovi commi all’art. 15-bis della legge 11 con i quali si prevede che le informazioni e i documenti relativi alle procedure di infrazione e agli altri procedimenti giurisdizionali debbano essere trasmessi al Parlamento per mezzo di strumenti informatici (comma 3-ter), e che il Governo potrà raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi (comma 3-quater).

 

Si rileva che l'art. 15-bis della legge 11/2005 viene modificato anche dall'art. 10 del disegno di legge in esame: sarebbe pertanto opportuno coordinare le disposizioni aventi contenuto analogo.

Si ricorda infine che il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune modifiche alle procedure giurisdizionali e di contenzione nell’ambito delle istituzioni dell’Unione europea. In particolare, l’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex-articolo 226 del Trattato della Comunità europea) prevede la possibilità di emettere un parere motivato contro uno Stato membro anche in caso di violazione di un obbligo derivante dal Trattato dell’Unione europea e non solo, come in precedenza previsto, dal Trattato della Comunità europea (ora Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Inoltre, nell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex-articolo 230 del Trattato della Comunità europea) è inserita la previsione che quando la Commissione fa ricorso alla Corte, in caso di inadempimento di uno degli obblighi del Trattato ai sensi del già richiamato articolo 258 del Trattato, la Commissione medesima possa comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità da versare da parte dello Stato. Se la Corte constata l’inadempimento può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione.

Analoga possibilità di indicare l’importo della penalità è previsto quando la Commissione adisca la Corte di giustizia per mancata esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia.

 


 

Art. 8

 

(Modifica all’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)

 

 


    1. L’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

    «Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento) – 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
        a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea;

        b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
        c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione italiana all’Unione europea.

    2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
        a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell’Unione europea tenutisi nell’anno di riferimento, con l’indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l’Italia e dei temi trattati;

        b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europeacon l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti legislativi dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti entro l’anno medesimo;
        c) la partecipazione dell’Italia all’attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell’informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l’innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l’ambiente; politica fiscale; politiche per l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politicaper l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
        d) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per ciò che concerne l’Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull’efficacia delle predette politiche di coesione;
        e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
        f) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2.

    3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

 


 

 

L’articolo 8, introdotto dalla Camera e modificato nel corso dell’esame al Senato, riformula l’articolo 15 della legge n. 11/2005[8], concernente la relazione che il Governo presenta annualmente al Parlamento, prevedendo la redazione di due distinte relazioni:

ü       la prima, da presentare entro il 31 dicembre (anziché il 31 gennaio come previsto dal testo vigente), riguarderà la fase ascendente del processo comunitario con l’indicazione di:

§         orientamenti e priorità che il Governo intende seguire in ambito europeo nell’anno successivo, tenendo conto del programma legislativo della Commissione europea, e con particolare riguardo per le prospettive e le iniziative di politica estera e di sicurezza comune;

§         orientamenti assunti o da assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’UE;

§         strategie di comunicazione sull’attività dell’UE e partecipazione italiana alle politiche europee;

ü       la seconda, da presentare entro il 31 gennaio, tratterà i medesimi argomenti che vengono attualmente sviluppati ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 11/2005, con maggior rilievo per la politica estera e di sicurezza comune e con l’indicazione degli esiti dati dal Governo ai pareri, alle osservazioni ed agli atti di indirizzo formulati sia dal Parlamento sia dalla Conferenza Stato-regioni (comma 2). In base ad una modifica introdotta al Senato la relazione è finalizzata alla sottoposizione al Parlamento di tutti gli elementi conoscitivi  necessari per valutare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

In particolare nella relazione dovranno essere indicati:

a)      gli sviluppi del processo di integrazione europea nell’anno di riferimento, con, in base ad una modifica introdotta al Senato,   l’elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell’UE, i nominativi dei partecipanti per l’Italia ed i temi in essi trattati;

b)     i princìpi e le linee caratterizzanti la posizione italiana nel processo di formazione legislativa dell’UE, con in base ad una modifica introdotta al Senato, l’elenco dei principali atti legislativi il cui iter legislativo è ancora in corso nell’anno di riferimento;

c)      (lettera introdotta al Senato) la partecipazione dell’Italia all’attività dell’UE riguardante le principali politiche settoriali (mercato interno e concorrenza; agricoltura e pesca; trasporti; società dell’informazione e nuove tecnologie; ricerca e innovazione; spazio; politica energetica; ambiente; politica fiscale; inclusine sociale, pari opportunità e gioventù; lavoro; salute; istruzione e cultura; libertà, sicurezza e giustizia);

d)     l’attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, compresi l’andamento e l’utilizzazione dei flussi finanziari UE e, in base ad una modifica introdotta al Senatola valutazione di merito sull’efficacia della politica di coesione;

e)      il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazione ed agli atti di indirizzo del Parlamento e della Conferenza Stato-regioni;

f)        l’elenco ed i motivi delle impugnazioni delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione UE, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione.

Sarà compito del Governo trasmettere entrambe le relazioni, oltre che alle Camere, anche alla Conferenza Stato-regioni, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e alla Conferenza dei presidenti di Consigli regionali (comma 3).

 


Art. 9

 

(Introduzione dell’articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

 


    1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l’articolo 4-ter, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

    «Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) – 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell’ambito delle procedure previste dai Trattati dell’Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall’inizio del suddetto esame, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

    2. L’informazione di cui al comma 1, curata dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:

        a) una valutazione complessiva del progetto con l’evidenziazione dei punti ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

        b) l’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell’intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;
        c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell’Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

    3. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

 


 

 

L’articolo 9, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce un articolo 4-quater nella legge 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere “al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea”.

In particolare, il comma 1 prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall’inizio del esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell’Unione europea, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

Il comma 2 stabilisce che tale informazione - curata dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia - possa essere fornita in forma scritta e debba, in particolare, avere ad oggetto:

a)una valutazione complessiva del progetto con l’evidenziazione dei punti ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

b) l’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell’intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell’Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

Il comma 3 prevede che il Governo possa raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Si segnala che alla Camera sono state presentate alcune proposte di riforma della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi e altri, C. 2888 Gozi e altri, C 3055 Pescante e altri) che prevedono obblighi informativi analoghi a quelli prospettati dall’articolo in esame ma di portata ed oggetto più ampio e non specificamente finalizzati al controllo di sussidiarietà.

Il controllo di sussidiarietà nel Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, introduce disposizioni volte al rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali.

In particolare, l’articolo 12, lettera b) del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che i Parlamenti nazionali contribuiscano attivamente al buon funzionamento dell’Unione, vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità[9].

Tale Protocollo disciplina in dettaglio la procedura per il controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali:

·   ciascun Parlamento nazionale (o Camera) può sollevare obiezioni, entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto early warning o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative. L’obiezione assume la forma di un parere motivato da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in causa  non sia conforme al principio di sussidiarietà;

·   qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato dalla Commissione o altro soggetto proponente (cosiddetto “cartellino giallo”). La soglia per l’obbligo di riesame è abbassata a un quarto, nel caso di proposte della Commissione o di una iniziativa di un gruppo di Stati membri che si riferiscono allo spazio di libertà sicurezza e giustizia. A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale; in un sistema parlamentare nazionale bicamerale ciascuna delle due Camere dispone di un voto. Ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi:

·   al termine del riesame il progetto in questione può essere – con una decisione motivata - mantenuto, modificato o ritirato dalla Commissione;

·   qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali :

-  la proposta è riesaminata dalla Commissione, chepuò decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione deve spiegare, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà;

-  il parere motivato della Commissione e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione (Consiglio e Parlamento europeo) affinché ne tenga conto nella procedura: prima della conclusione della prima lettura, il legislatore esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione; se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Attuazione del controllo di sussidiarietà da parte delle Istituzioni dell’UE

Il Presidente della Commissione europea, Jose Manuel Barroso, e la Vicepresidente, Margot Wallström (competente, tra l’altro, per i rapporti con i Parlamenti nazionali) hanno inviato ai Parlamenti nazionali il1° dicembre 2009 (in coincidenza con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona) una lettera con la quale comunicano di aver avviato la predisposizione degli adempimenti di propria competenza per l’attuazione delle nuove prerogative conferite dal nuovo Trattato ai parlamenti nazionali.

In particolare, la lettera riporta in un apposito allegato le procedure che la Commissione stessa segue dal 1° dicembre scorso ai fini della trasmissione diretta dei propri atti ai parlamenti nazionali e dell’attuazione del controllo di sussidiarietà.

La lettera precisa inoltre che il termine di otto settimane per l’adozione di un parere motivato ai fini del controllo di sussidiarietà decorre dalla data in cui la proposta legislative è resa disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Analoghe procedure sono seguite dal Consiglio dell’UE, relativamente ai progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti.

Il Parlamento europeo ha approvato il 25 novembre 2009 modifiche al suo regolamento interno per l’esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, prevedendo in particolare che:

-   il Parlamento europeo verifichi il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità per ogni proposta di atto legislativo;

-   la commissione competente per il principio di sussidiarietà (attualmente la Commissione per gli affari giuridici) possa presentare raccomandazioni alla commissione competente per il merito su qualsiasi proposta di atto legislativo;

-   i pareri motivati dei Parlamenti nazionali (PN) inviati al Presidente del PE, siano deferiti alla Commissione competente di merito e per conoscenza alla Commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà;

-   la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane, previsto dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo casi urgenti.

L’attuazione del controllo di sussidiarietà presso la Camera dei deputati

Il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 6 ottobre 2009 ha attribuito, in via sperimentale, alla XIV Commissione Politiche della Unione europea (oltre al parere reso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 127 del Regolamento) la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Alla discussione su tale profilo presso la XIV Commissione è invitato il relatore nominato nella Commissione di settore. Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni europee (nonché al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio) il parere della XIV Commissione sui profili di sussidiarietà.

Lo stesso parere della Giunta ha stabilito che, dopo l’entrata in vigore del Trattato, la XIV Commissione assicura il rispetto del termine di otto settimane previsto per l’espressione del parere motivato. Tuttavia, la Giunta si è riservata di valutare se e in quali forme prevedere l’intervento dell’Aula ai fini dell’espressione del parere motivato, in considerazione dei potenziali effetti che tale atto produce sul processo decisionale europeo.  

L’attuazione presso altri Parlamenti nazionali

L’attuazione dei meccanismi previsti dal Trattato di Lisbona per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, mediante apposite modifiche ai rispettivi regolamenti o a norme legislative pertinenti, è oggetto di specifica riflessione  in gran parte degli Stati membri dell’UE.

Alcune Assemblee hanno già assunto una decisione al riguardo, approvando apposite procedure ovvero considerando già adeguate le norme che disciplinano la propria attività in materia europea.

Di seguito si riporta la disciplina introdotta in Francia, Germania e Spagna, con particolare riguardo ai rapporti tra Parlamento e Governo.

Francia

Il 4 febbraio 2008 è stato approvato l’art. 88-6 della Costituzione che prevede che l’Assemblea nazionale o il Senato possano esprimere un parere motivato sulla conformità di un progetto di atto comunitario al principio di sussidiarietà, che è trasmesso direttamente alle Istituzioni dell’UE. Il Governo ne è informato.

Le relative deliberazioni vengono adottate secondo le modalità fissate dai regolamenti delle due Assemblee. Allo stato attuale, sono stati costituiti gruppi di lavoro per studiare quali modifiche introdurre nei regolamenti per dare esecuzione alle nuove disposizioni costituzionali.

Germania

La legge sulla cooperazione tra Bundestag e Governo negli affari europei, modificata nel settembre 2009 in seguito alla pronuncia del Tribunale costituzionale federale del 30 giugno 2009 sull ratifica del Trattato di Lisbona, obbliga il Governo a sottoporre al Bundestag, per ogni proposta legislativa dell’UE, un relazione recante una sintetica valutazione di diversi elementi, tra cui la conformità con il principio di sussidiarietà. La relazione deve essere predisposta entro due settimane dalla trasmissione della proposta al Bundestag. Entro due settimane dalla effettiva assegnazione della proposta legislativa alle competenti commissioni parlamentari il Governo deve inoltre predisporre una valutazione più analitica della proposta, con particolare riguardo alla sussistenza della competenza dell’UE, al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, all’impatto giuridico, economico, finanziario e amministrativo sull’ordinamento tedesco.

Spagna

La legge 24/2009, del 22 dicembre 2009, che ha modificato la legge 8/1994 relativa alle competenze della Commissione bicamerale sull’Unione europea in considerazione dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, stabilisce che la medesima Commissione può chiedere al Governo informazioni, tra gli altri elementi, sulla conformità di un progetto legislativo dell’UE con il principio di sussidiarietà ed il Governo deve fornire tali informazioni entro due settimane.

 


Art. 10

 

(Ulteriori modifiche all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

 


    1. All’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

        b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

 


 

 

L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame al Senato, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi (lettera a).

Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente (lettera b).

A seguito dell’entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, con un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato, è stato opportunamente modificato il riferimento all’articolo del Trattato: anziché art. 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il riferimento viene ora fatto all’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’UE.

 

L’articolo 15-bis della legge n. 11/2005[10], introdotto dall’art. 7 della legge comunitaria per il 2006 e successivamente modificato dall’articolo 6 della legge comunitaria per il 2007, prevede (comma 1) la trasmissione semestrale al Parlamento ed alla Corte dei conti – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee – di un elenco articolato per settore e materia contenente l’indicazione di:

·       sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell’Unione

·       relative a giudizi in cui l’Italia sia direttamente o indirettamente coinvolta;

·       cause sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 234 TCE e dell’articolo 35 TUE, da organi giurisdizionali italiani[11];

·       procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 TCE, corredate da informazioni sintetiche sul procedimento e sulla natura delle violazioni contestate all’Italia;

·       procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato, dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia[12].

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che è compito del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmettere ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di precontenzioso che riguardano l’Italia[13].

 


Art. 12

(Modifiche agli articolo 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

 

 


    1. Il comma 8 dell’articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

    2. All’articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata».
    3. All’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:
    «6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell’ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi».

 


 

 

Il comma 1 dell’articolo 12, non modificato nel corso dell’esame in Senato, dispone l’abrogazione della norma (art. 14, comma 8, della legge n. 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti. La norma abrogata prevede inoltre che il risultato delle analisi debba essere riportato sul certificato di analisi chimica mentre la eventuale irregolarità rilevata va segnalata al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

La relazione di presentazione del disegno di legge afferma al riguardo che “sebbene la finalità della norma sia quella di impedire, attraverso un'estensione dei controlli analitici, che prodotti avviati alla distillazione (vini e fecce) vengano destinati al consumo umano attraverso la miscelazione con altri vini, si rileva, tuttavia, che la disposizione richiamata si somma a un ampio e puntuale sistema di controllo già previsto dalla normativa nazionale e comunitaria circa gli obblighi di distillazione, di distruzione o, comunque, di destinazione ad altri usi industriali dei sottoprodotti della vinificazione e dei prodotti vinosi esclusi dal consumo umano diretto”. La eliminazione dell’obbligatorietà della verifica di cui sopra quindi non porterebbe alcun indebolimento dei sistema dei controlli ampiamente previsto dalle attuali norme nazionali e comunitarie e consentirebbe invece dei risparmi di spesa, rendendo più efficace ed efficiente l’azione amministrativa.

La legge n. 82/06, che reca disposizioni di attuazione delle norme comunitarie che regolano la OCM vitivinicola, dispone che siano denaturati addizionandoli con una sostanza rivelatrice taluni prodotti vinosi, segnatamente i mosti con titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume (art. 8, co. 1), il vino con acidità volatile superiore a determinati valori (art. 10, co. 3), mosti e vini non rispondenti a determinati requisiti (art. 11, co. 3), le fecce di vino prima di essere trasferite fuori cantina (art. 14, co.5), i sidri con fermentazione acetica che vengano destinati alle distillerie ed i mosti e vini che debbano essere estratti da un acetifico per essere destinati ad una distilleria o avviati alla distruzione (art. 24).

I provvedimenti di attuazione, adottati con il D.M. 31 luglio 2006[14] e D.M. 4 aprile 2007[15], prevedono che la denaturazione dei prodotti avvenga per addizione di cloruro di litio nella misura compresa fra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto fatta eccezione per i vini destinati ad un acetifico che debbono essere denaturati con sale alimentare.

 

Il comma 2, introdotto nel corso dell’esame in Senato, modifica l’articolo 37 della suddetta legge 82/2006 estendo l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione previste al comma 1 del medesimo articolo anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.

L’articolo 37 della legge n. 82 del 2006 modifica il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260. il quale reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione della normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

In particolare il comma 1 dell’articolo 37aggiunge all’articolo 1 del citato D.lgs. 260/00 che disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione le seguenti fattispecie con le relative sanzioni:

§       aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione

§       mancata osservanza da parte del produttore, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, delle prescrizioni comunitarie relative agli aiuti al magazzinaggio privato;

§       mancata osservanza delle prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti

§       mancata osservanza delle prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi.

§       mancata osservanza delle prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

 

Il comma 3 sostituisce il comma 6 dell’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (comunitaria 2007). Il citato comma 6 contiene la disciplina relativa alla vigenza di alcune disposizioni, di cui alla legge  3 maggio 1971, n. 419 e alla legge 10 aprile 1991, n. 137, in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova. Il comma 3 dispone l’abrogazione delle leggi citate, facendo contestualmente salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette disposizioni legislative, nell’ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Il comma 6 dell’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 contiene disposizioni relative alla vigenza delle norme citate nel commento. In particolare stabilisce la vigenza delle sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419. E’ inoltre disposto nel medesimo comma che le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

 


 

Art. 13

 

(Modifica all’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

 

 


    1. All’articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

    «d-bis) prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti».


 

 

L’articolo 13, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, volta ad armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito al consumo.  La norma aggiunge all’uopo la lettera d-bis) al comma 1 del citato articolo 33.

L’articolo 33 della legge comunitaria 2008, oltre a recare i principi e i criteri direttivi - ulteriori rispetto a quelli elencati dall'articolo 2 della legge n. 88 del 2009 - di attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha apportato modifiche ed integrazioni alla disciplina degli operatori del settore: (soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario) mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. Le linee-guida del recepimento sono state individuate nel rafforzamento e nell’estensione - totale o parziale - degli strumenti civilistici e amministrativi di tutela del contraente debole; nel coordinamento dell’eterogenea normativa sul credito al consumo e nel rafforzamento della vigilanza sui soggetti abilitati all’esercizio di tale attività. In relazione alle norme introdotte, sono stati attribuiti alla Banca d’Italia specifici poteri sanzionatori e di intervento. Con particolare riferimento alla mediazione creditizia, le norme hanno richiesto tra l’altro la creazione di un apposito organismo associativo degli esercenti tale attività, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia; a quest’ultima sono affidati, tra l’altro, compiti di prescrivere specifiche regole di condotta.

 

Nel dettaglio, la norma in esame impone al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

In mancanza di precisazioni da parte della disposizione in esame, sembrerebbe opportuno precisare a quali soggetti viene consentita la promozione delle suddette iniziative di informazione ed educazione.

Si ricorda, in proposito, che presso la VI Commissione (Finanze) è attualmente in corso un’indagine conoscitiva sul credito al consumo. Nel corso delle audizioni tenutesi in tale occasione, il dibattito ha interessato – tra l’altro - i profili adeguatezza dell’informazione del consumatore in merito agli elementi costitutivi dei contratti[16].

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 18 novembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (pubblicata in G.U.U.E. serie C n. 106E del 22.1.2010) sulla protezione del consumatore: migliorare l’educazione e la sensibilizzazione del consumatore in materia di credito e finanza (2007/2288(INI)) nella quale, tra l’altro:

-   esorta gli Stati membri ad includere l’educazione finanziaria nei programmi scolastici del ciclo primario e secondario, allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per la vita quotidiana e di organizzare la formazione sistematica degli insegnanti in questa materia;

-   riconosce la difficoltà di trovare l’ equilibrio tra il fornire ai consumatori le conoscenze necessarie per prendere decisioni finanziarie con cognizione di causa e il sovraccaricarli di informazioni. Indica la preferenza per informazioni di elevata qualità, accessibili, concrete e facilmente comprensibili volte a migliorare la capacità del consumatore di effettuare scelte responsabili;

-   raccomanda che i programmi di educazione finanziaria si concentrino su aspetti importanti nella pianificazione personale quali il risparmio di base, i debiti, le assicurazioni e le pensioni.

 


 

Art. 14

 

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)

 

 


    1. All’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell’indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

        a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

        b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
        c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
        d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».

 


 

 

L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame in Senato, modifica l’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 relativa allesanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

In particolare, la norma in commento stabilisce che nell’applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, chiunque abbia indebitamente conseguito contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale di tale Fondo, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito. E’ inoltre prevista, nel caso in cui l’indebito sia superiore a 150 euro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo determinati scaglioni e della quale sono stabiliti stabilito l’importo minimo e quello massimo.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) diretto al sostegno del secondo pilastro, in sostituzione del precedente unico Fondo europeo agricolo articolato nelle due sezioni di “garanzia”, per le politiche di mercato, e di “orientamento” riservato agli interventi sulle strutture agricole è stato istituito, contestualmente al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per le spese relative al primo pilastro dal Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune. Tale Regolamento più volte modificato, ha istituito un quadro giuridico unico per il finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comunitaria scaturita dalla riforma del 2003 e ormai diretta alla realizzazione non solo di una politica di sostegno dei mercati agricoli, che costituisce il primo pilastro, ma anche delle misure di sviluppo rurale che costituiscono il secondo pilastro.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005; definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire; definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia di politica di sviluppo rurale («orientamenti strategici comunitari») e dei piani strategici nazionali; definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale; stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione.

L’articolo 3, comma 1, della legge 898 del 1986, oggetto di modifica, stabilisce che indipendentemente dalla sanzione penale, per conseguimento indebito dei contributi o erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito.

L'art. 2 della medesima legge n. 898 del 1986, prevede che, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Per tali effetti sono assimilate alle erogazioni del FEOGA e del FEASR le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

 


 

Art. 15

 

(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 in materia di inquinamento acustico)

 

 


    1. All’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

        b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;

        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»;
        d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
    «6-bis. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:
        “f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico“».

 


 

 

L’articolo 15, modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, modifica l'art. 11 della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE.

 

Pertanto, le modifiche all’art. 11 della legge 88/2009 sono le seguenti:

a)     con una novella al comma 1, si proroga di ulteriori sei mesi il termine per l'esercizio della delega[17], che dovrà essere esercitata entro il 30 luglio 2010;

b)     con una novella al comma 2, lett. b), si sopprime dall'elenco dei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi, la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti;

c)      con la sostituzione del comma 5, il nuovo testo, esplicitamente qualificato come interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 447/1995, oltre a precisare che la disciplina transitoria sarà applicabile sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi, conferma quanto previsto dal testo attuale del comma 5 e cioè che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi. Precisa, inoltre, che rimangono fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato; conferma, inoltre, la necessità dell'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, della esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Si ricorda che l’art. 1, comma 3, lett. e) della legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), indica alla lett. e), tra le competenze dello Stato, la determinazione, con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. In adempimento di tale disposizione è stato emanato il DPCM 5 dicembre 1997.

d)    attraverso l’introduzione di un comma 6-bis, si demanda - confermando, pur con alcune modifiche, la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 447/1995 - ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'indicazione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

 

L’art. 1, comma 3, lett. f) della legge 447/1995 prevede che spetti allo Stato indicare, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.

 

Si ricordano, infine, alcune delle disposizioni dell’art. 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che prevede, al fine di recepire integralmente le disposizioni della direttiva 2002/49/CE sulla determinazione e gestione del rumore ambientale, delega il Governo ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi dell’art. 20 della legge 59/1997 - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria stessa - uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale (comma 1). Il comma 2 reca, inoltre, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 447/1995, con quelle del decreto legislativo 194/2005;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti (ora demandati a decreti ministeriali), nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto delle norme comunitarie sull’inquinamento acustico recate dalla direttiva 2002/49/CE.

Il comma 3 disciplina le modalità di adozione dei decreti legislativi previsti:su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata. Essi dovranno, inoltre essere trasmessi alle Camere per il parere, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.  Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei previsti pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il comma 5 (ora modificato) dispone che, in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’ art. 3, comma 1, lett. e), della legge 447/1995, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 


Art. 16

(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)

 

 


    1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto al rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall’attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;

        b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l’idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;
        c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
        d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;
        e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio;
        f) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fase di post-chiusura.

 


 

L'articolo 16, modificato durante l’esame al Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell’allegato B della presente legge.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che nell’esercizio della delega il Governo rispetti sia i principi e criteri dell’art. 2 della presente legge sia quelli indicati nel successivo comma 2.

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto un periodo volto a stabilire che:

§      dall’attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§      sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere di cui all’art. 1, comma 4, della presente legge, cioè quello delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

Un’ulteriore modifica ha riguardato l’eliminazione di un termine per l’esercizio della delega, in quanto già previsto dall’art. 1 per le direttive elencate nell’allegato B, e la sostituzione del rinvio ai criteri e principi direttivi fissati dagli artt. 1-2 della legge 34/2008 con quelli, analoghi, fissati dall’art. 2 della presente legge.

 

Il comma 2 fissa i principi e i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’esercizio della delega, che deve avvenire mediante l’adozione di decreti legislativi adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il primo criterio di delega (recato dalla lettera a) del comma 2 ed è stato introdotto un nuovo criterio alla lettera f).

In base ai criteri citati i decreti delegati dovranno:

a)   prevedere che le attività di stoccaggio geologico di CO2 siano svolte in base ad autorizzazione ministeriale.

Nel corso dell’esame al Senato è stata eliminata la parte della disposizione che qualificava tali attività “di interesse industriale strategico”.

La stessa lettera disciplina gli organi coinvolti nel procedimento di autorizzazione. Viene infatti previsto che l’autorizzazione venga rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente. Nel corso dell’esame al Senato la lettera in esame è stata modificata al fine di contemplare il supporto del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (istituito dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 216/2006[18]), ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche.

Quanto alle amministrazioni locali competenti, mentre nel testo inizialmente approvato dalla Camera veniva contemplata una loro partecipazione (laddove prevista) al concerto ministeriale, il testo approvato dal Senato prevede unicamente che ne sia acquisito il parere (laddove previsto).

Un’altra modifica apportata durante l’esame al Senato consiste nella soppressione della parte della disposizione secondo cui l’autorizzazione doveva essere preceduta dalla VIA (valutazione d’impatto ambientale).

Si ricorda che il campo di applicazione della VIA è disciplinato dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) e dagli allegati alla parte seconda. In particolare gli allegati II e III elencano i progetti da sottoporre a VIA statale e regionale. L’allegato IV elenca, invece, i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l’allegato V delinea i criteri generali per la verifica di assoggettabilità.

Nel corso dell’esame al Senato, infine, il termine “concessione” di cui alla lettera a) del comma 2 è stato sostituito con il termine “autorizzazione”.

Si osserva al riguardo che i termini “concessione” e “concessionari” non sono stati tuttavia sostituiti nelle successive lettere del comma in esame, rendendo ambigua la comprensione del testo. Occorrerebbe pertanto provvedere al coordinamento del testo in esame.

b)     prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l’idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;

c)     prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e monitoraggi certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

d)     stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 19 della direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

e)     stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio;

f)       prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO2, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fasi di post-chiusura.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 26 della direttiva impone agli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 conformemente alla normativa comunitaria applicabile.

Procedure di contenzioso

In riferimento alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 16, si segnala che con lettera di messa in mora del 14 aprile 2009 (procedura d’infrazione n. 2009/2086), la Commissione europea ha contestato all’Italia che l’art. 24 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n. 4/2008, non prescrive che le informazioni fornite al pubblico all’avvio della procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) relativa ad un determinato progetto comprendano alcuni aspetti contemplati dall’articolo 6, par. 2 della direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA) come modificato dalla direttiva 2003/35/CE. Tra le lacune evidenziate dalla Commissione figurano: l’informazione che un progetto è sottoposto a VIA, le informazioni sulle autorità competenti responsabili della decisione, la natura delle possibili decisioni, l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui ottenere le informazioni, le modalità precise di partecipazione al pubblico.

Si ricorda che la direttiva 2009/31/CE prevede che la direttiva 85/337/CEE si applichi anche ai siti di stoccaggio geologico di CO2 nel territorio degli Stati membri, nelle relative zone economiche esclusive e nelle rispettive piattaforme continentali con esclusione dei progetti che prevedono di stoccare complessivamente meno di 100 chilotonnellate di CO2, realizzati a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

 


Art. 17

 

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE)

 

 


    1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

        b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
        c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
        d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
        e) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’attuazione di quanto disposto all’articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

        b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell’infrastruttura stessa per il mercato interno dell’energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, in particolar modo in relazione al previsto aumento del ricorso a fonti di energia rinnovabili;
        c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

    3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

        b) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell’interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l’informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l’offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato;
        c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell’ambito del sistema italiano;
        d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete;
        e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull’offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
        f) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;
        g) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
        h) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l’utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;
        i) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un’infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell’infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
        l) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l’accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
        m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;
        n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.

 


 

 

L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia iprincipi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame in quanto compatibili, nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE).

 

In particolare, il comma 1 riguarda l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, già contemplata nell’allegato B.

La direttiva definisce un quadro di riferimento per la promozione di tale energia, sostituendo le direttive 2001/77/CE (promozione dell’elettricità da fonti rinnovabili) e 2003/30/CE (promozione dei biocarburanti) e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario.

Il fine della direttiva è di raggiungere entro il 2020 l’obiettivo comunitario del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006) 848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010.

I principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi sono i seguenti:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi tramite la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili;

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi coinvolgendo anche le regioni e i privati;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo il ricorso ad apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti rinnovabili in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali o industriali;

d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare perché le apparecchiature per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare del regime di sostegno;

e) introdurre misure volte al miglioramento della cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione prevista dall’art. 2, comma 167, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008)[19] e dell’attuazione dell’art. 2, comma 170, della medesima legge n. 244/2007.

L’articolo 8-bis del decreto-legge 208/2008 ha novellato il comma 167 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

Il comma 170 dell’articolo 2 della citata legge n. 244/2007 prevede invece che in caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168 (adeguamento da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dei propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo stabilito di cui al comma 167) ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dello stesso obiettivo di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall’invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all’articolo 8 (attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) della legge 131/2003[20].

 

Il comma 2 definisce i criteri e principi direttivi per la predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, inserita nell’allegato B nel corso dell’esame al Senato.

La direttiva 2009/72/CE ("direttiva energia") fa parte del c.d. "terzo pacchetto energia", che si compone di altre quattro misure normative: il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; la direttiva 2009/73/CE ("direttiva gas"); il regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; il regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas. 

La "direttiva energia" stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Termine ultimo per gli Stati membri per uniformarsi a tale direttiva è il 3 marzo 2011.

 

Il decreto legislativo attuativo della citata direttiva dovrà tener conto, oltre che dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2 del disegno di legge in esame (in quanto compatibili), anche dei seguenti:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri ai fini del conseguimento di maggior efficienza e prezzi competitivi, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e trasporto dell’elettricità, della rilevanza della infrastruttura stessa e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non siano superiori a euro 154.937.069,73.

Il regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, mira ad incrementare la collaborazione fra i gestori delle reti di trasmissione di elettricità. Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l’approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, istituisce una rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (la REGST dell’energia elettrica), i cui compiti dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della REGST dell’energia elettrica.

 

Il comma 3 enumera i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, inserita nell’allegato B nel corso dell’esame al Senato.

La direttiva 2009/73/CE ("direttiva gas") stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. Termine per il recepimento è il 3 marzo 2011.

I principi e criteri direttivi per la predisposizione di tale decreto legislativo sono i seguenti:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri ai fini del conseguimento di maggior efficienza e prezzi competitivi, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l’informazione ai clienti seconde le direttive del MISE;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l’assegnazione delle capacità e il controllo della sicurezza della rete;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete;

f) garantire la trasparenza sulle transazioni su contratti di fornitura di gas;

g) separare le attività di trasporto e stoccaggio dalle altre attività nel settore del gas;

h) attuare misure che garantiscano una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas;

i) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture, della rilevanza della infrastruttura stessa e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio del gas anche favorendo una maggiore concorrenza nel settore;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/73/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non siano superiori a euro 154.937.069,73.

Il regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, è volto a stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas. Mira, inoltre, a facilitare lo sviluppo di un mercato all’ingrosso trasparente ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, nonché a fornire meccanismi di armonizzazione delle norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas. A fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, il regolamento prevede la creazione di una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas (la REGST del gas).

n) garantire adeguate forme di tutela per tutti i clienti civili e per i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 17, il 16 luglio 2009 laCommissione ha presentato una proposta di regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2009)363) attraverso:

·       la creazione di condizioni che favoriscano un corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas;

·       una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità, sia a livello di Stati membri sia di Comunità, per dare una risposta più coordinata alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture.

In particolare, la proposta di regolamento pone l'accento sul ruolo che il mercato interno del gas svolge per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, consentendo alle autorità competenti di ricorrere a misure diverse da quelle di mercato solo come ultima risorsa, in situazioni di emergenza, quando sono state esaurite tutte le misure di mercato e le imprese che forniscono il gas naturale non sono più in grado di far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento..

Al fine di incentivare un corretto funzionamento del mercato interno del gas e migliorare il quadro d'investimento in nuove interconnessioni transfrontaliere, capacità di inversione dei flussi e impianti di stoccaggio, inoltre, la proposta individua un indicatore (N-1) che descrive la capacità massima che l’infrastruttura del gas di uno Stato membro - o di una determinata area geografica - è tenuto a garantire in caso di interruzione o guasto ad un’infrastruttura principale.

 

Il provvedimento potrebbe essere esaminato dal Parlamento europeo in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria nella seduta plenaria del 24 marzo 2010. La Presidenza spagnola di turno dell’UE ha annunciato nel suo programma di voler raggiungere un accordo politico in seno al Consiglio entro la fine del suo mandato (giugno 2010).

 


Art. 19

 

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni)

 

 


    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all’articolo 1, secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

        a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

        b) prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

 


 

 

L’articolo 19, introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (comma 1).

 

Il comma 2 – oltre a prevedere che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze - individua alcuni princìpi e criteri direttivi specifici in aggiunta alle modalità e alle procedure già previste dall’articolo 1, nonché ai princìpi e criteri direttivi generali così definiti all’articolo 2:

a) introdurre le fattispecie criminose indicate nelle direttive in esame tra i reati specificamente indicati nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[21], la cui commissione determina responsabilità amministrativa dell’ente;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati sopra indicati, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del citato d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

 

L’articolo 12 del d.lgs. n. 231 del 2001, che prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, pone alla medesima un limite minimo (10.329 euro) e massimo (103.291 euro); l’articolo 13 prevede che le sanzioni interdittive abbiano una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

 

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.

 

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente deve essere attuata dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.

Essa si propone l’obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell’ambiente (“considerando n. 3” e art. 1), con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile.

La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l’ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell’ambiente stesso.

La direttiva recepisce i principi ribaditi in due sentenze della Corte di giustizia europea[22] secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l’applicazione di adeguate sanzioni penali.

Nelle due citate sentenze, pur confermando il consolidato principio in forza del quale, in linea generale, “la legislazione penale e le regole di procedura penale non rientrano tra le competenze comunitarie”, la Corte ha affermato che tale constatazione non potrebbe precludere alla legislazione comunitaria - quando l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali competenti costituisca una misura «indispensabile» per lottare contro i comportamenti gravemente pregiudizievoli per l’ambiente - di adottare misure collegate al diritto penale degli Stati membri e che siano considerate “necessarie” per garantire la piena efficacia delle norme che esso venga a emanare in materia di protezione dell’ambiente.

Sul piano applicativo, la direttiva è destinata, infatti, ad avere effetti sulle normative penali dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate una serie di condotte imputabili a persone giuridiche idonee a provocare danni alla salute delle persone o un significativo deterioramento dell’ambiente.

L’articolo 3 reca, pertanto, un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell’ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora):

1.       scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;

2.       raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;

3.       spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un’unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;

4.       esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;

5.       fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;

6.       uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette;

7.       commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati;

8.       significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;

9.       produzione,importazione,esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

 

Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (articolo 4).

L’articolo 5 dispone, quindi, che gli Stati membri dovranno adottare, secondo una formula ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli articolo 3 e 4 vengano puniti con sanzioni penaliefficaci, proporzionate e dissuasive”, ferma restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti (“considerando n. 12”).

 

La direttiva introduce, all’articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica (comma 1).

Lo stesso articolo introduce anche una responsabilità da reato dell’ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità (comma 2).

Il comma 3 precisa, infine, come la responsabilità dell’ente non escluda l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

La previsione del coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale in quanto, il più delle volte, sono gli enti economici a svolgere attività industriale nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiuti gravi danni all’ambiente, ed essi sono, in genere, costituiti come persone giuridiche.

 

L’articolo 7 stabilisce che anche nei confronti delle persone giuridiche responsabili dei reati ambientali le sanzioni disposte dai singoli ordinamenti nazionali siano "efficaci, proporzionate e dissuasive".

 

La direttiva reca, infine, due allegati, in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui violazione sostituisce un comportamento “illecito” ai sensi dell’articolo 2 della stessa direttiva:

§      l’allegato A reca 69 direttive comunitarie emanate a protezione dell’ambiente e adottate in base al Trattato CE;

§      l’allegato B riporta 3 direttive adottate ai sensi del Euratom.

 

Da ultimo si riportano alcune considerazioni in merito agli effetti delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla disciplina nazionale relativa alla responsabilità da reato degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendone l'ambito applicativo ai reati ambientali.

Si ricorda, infatti, che il citato decreto n. 231, con cui è stata introdotta nel sistema giuridico italiano la responsabilità da reato delle persone giuridiche, non prevede la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reati ambientali. La delega contenuta nell’art. 11, comma 1, lett. d), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che includeva nell’elenco dei reati - presupposto della responsabilità dell’ente – anche quelli in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, non è stata, infatti, ancora esercitata dal Governo.

Attualmente, l'unica norma in materia ambientale che rinvia alla responsabilità della persona giuridica - e alle previsioni del citato decreto legislativo n. 231/2001 - è contenuta nell’art. 192, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) sull’abbandono dei rifiuti. Quest’ultimo prevede che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

 

Tale disposizione, tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, sembrerebbe far espresso riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell’art. 192 citato (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee). Si tratta, pertanto, di un rinvio generico che, alla luce di una interpretazione della norma e dei principi di tassatività e tipicità cui è ispirato il diritto penale, non può che condurre ad escludere l'applicabilità della responsabilità ex decreto 231 agli illeciti ambientali.

Pertanto, il legislatore nazionale dovrà prevedere, entro il 26 dicembre 2010 (termine di recepimento della direttiva), l’estensione della responsabilità penale delle persone giuridiche anche ai reati ambientali colposi che saranno introdotti nel sistema giuridico nazionale, in quanto la direttiva impone l’attuazione di un sistema sanzionatorio di natura esclusivamente penale. Viene, invece, lasciata ampia discrezionalità in merito alla tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive (revoca delle autorizzazioni, interdizioni dall’esercizio dell’attività, esclusione da finanziamenti, divieto di contrattazione con la P.A., tanto per citarne alcune), applicabili alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali.

 

Si ricorda, infine, che tale direttiva era inserita nell’originario ddl presentato alla Camera (AC2449) ed era stata espunta nel corso dell’esame parlamentare.

In particolare, mentre la Commissione giustizia aveva votato un emendamento soppressivo (considerato che la legge comunitaria non appariva essere lo strumento migliore per recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, in quanto la complessità della materia oggetto della medesima richiederebbe la presentazione di un autonomo disegno di legge di delega da parte del Governo), la Commissione ambiente, in sede di relazione alla XIV Commissione, aveva invitato quest’ultima a valutare l'opportunità di prevedere che il recepimento della direttiva 2008/99/CE avvenisse inserendo le nuove disposizioni all'interno del Codice ambientale, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico, nonché a prevedere che l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente fosse perseguito tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario.

 

 

La direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi

 

Si ricorda che la direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi è volta a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza (Causa C-440/05) con cui, il 23 ottobre 2007, la Corte di giustizia ha annullato la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi. Tale decisione aveva completato il quadro normativo tracciato dalla direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale.

 

Secondo la direttiva madre 2005/35/CE gli scarichi in mare di idrocarburi o sostanze liquide in violazione al diritto comunitario costituiscono un'infrazione penale, cui possono imporsi sanzioni di tipo penale o amministrativo laddove le persone interessate siano riconosciute colpevoli di aver agito intenzionalmente o per negligenza.

L'incriminazione ha luogo quando gli scarichi vengono effettuati nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro; nelle acque territoriali di uno Stato membro; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella Convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare (cosiddetta Convenzione MARPOL); nella zona economica esclusiva di uno Stato membro; in alto mare. La direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, fatta esclusione per le navi militari o gestite da uno Stato esclusivamente per fini non commerciali. Il divieto di scarico di sostanze inquinanti resta comunque soggetto a eccezioni e non si applica, in particolare, quando lo scarico si renda necessario al fine di garantire la sicurezza di una nave o del suo equipaggio.

 

La direttiva 2009/123/CE, con alcune integrazioni alla direttiva 2005/35/CE, è volta a garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tra i responsabili (proprietario della nave, del carico e qualunque altra persona coinvolta), devono essere inclusi anche le persone giuridiche, in quanto spesso i reati di inquinamento provocato dalle navi sono commessi nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche. La responsabilità della persona giuridica non deve escludere azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso il reato di inquinamento.

Gli Stati membri devono, inoltre, prevedere pene detentive per i casi più gravi, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi agli ecosistemi coinvolti, o la morte o lesioni gravi a persone, nonché provvedere affinché l'istigazione a commettere gli atti penalmente perseguibili oggetto della direttiva o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli, siano considerati anch'essi alla stregua di reati penali.

Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, sono considerati reati anche i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 16 novembre 2010.

 


Art. 20

 

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)

 

 


    1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        «c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».
    2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l’allegato III-bis, di cui all’allegato 1 alla presente legge.

 


 

 

L’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche al d.lgs. 117/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (che modificava la direttiva 2004/35/CE).

Si ricorda che il d.lgs. 117/2008, in attuazione della delega recata dall’art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

In particolare, la modifica in esame riguarda la definizione di “rifiuto inerte” recata dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.lgs, come evidenziato dalla seguente testo a fronte:

 

d.lgs. 117/2008

Art. 3

Modifica proposta dall’articolo in esame

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

  c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee;

 

 

 

c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, quindi i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri, stabiliti nell’allegato III-bis:

a)       i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;

b)       i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di  3;

c)       i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d)       il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d’uso, o i livelli di fondo naturali dell’area;

e)       i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.

 

L’allegato III-bis stabilisce inoltre che i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall’autorità competente che i criteri descritti sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

Infine, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

 


Art. 21

 

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

 

 


1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».

3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto».


 

 

L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di "sottoprodotto" e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale; include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.

Il comma 1, più in particolare, sostituendo la lettera p) dell'art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, mira ad adeguare la normativa italiana all'art. 5 della direttiva 2008/98/CE (cd. direttiva rifiuti), che sottrae al regime dei rifiuti quei prodotti i quali, pur non costituendo “lo scopo primario della produzione”, ne formano parte integrante e possono essere ulteriormente e legalmente utilizzati senza trattamento ulteriore o con un trattamento che rientra nella “normale pratica industriale”.

Il nuovo testo, pertanto, che ribadisce alcuni requisiti già stabiliti nel nostro ordinamento, richiede per la definizione di "sottoprodotto" i medesimi requisiti previsti dalla predetta direttiva, e cioè:

1.      che il prodotto sarà riutilizzato;

2.      che possa essere riutilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

3.      che il prodotto sia parte integrante di un processo di produzione;

4.      che l'ulteriore utilizzo sia legale (vale a dire che non comporti impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana).

 

Si dispone poi direttamente che costituiscano sottoprodotti i residui della lavorazioni agricole, di allevamento e forestali, purché rispettino le condizioni di tracciabilità da definire in un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e rispettino le disposizioni precedenti, cioè i criteri dettati dalla definizione di sottoprodotto.

Si osserva che la norma in esame si sovrappone in parte a quanto stabilito dall’art. 185, comma 2, secondo cui possono essere sottoprodotti i “materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas” nonché i “materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi”.

Occorrerebbe pertanto riformulare il comma in esame in modo da collocare la parte relativa ai residui come novella all’art. 185, anche al fine di un coordinamento con le disposizioni recate da tale articolo, come del resto prevede il comma seguente.

Si segnala inoltre la disposizione contenuta all’articolo 18 del disegno di legge in esame che, con una novella all’art. 2-bis, comma 1, del D.L. 171/2008 consente, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di considerare la pollina (cioè le deiezioni di volatili da cortile) - qualora destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo - come sottoprodotto (e quindi non come rifiuto) soggetto alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

 

Il comma 2, integrando il testo dell'art. 185, comma 2, del Codice ambientale, consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione.

Tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi”.

Si ricorda, in proposito, che in base alla normativa vigente, tali sfalci e potature rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’art. 185 solo se è possibile considerare la manutenzione del verde come attività agricola e se gli scarti della manutenzione del verde sono riutilizzati nelle attività agricole. Secondo la dottrina, però, “è possibile ricomprendere, peraltro in coerenza con quanto espresso dalla Regione Veneto con nota n. 702464 del 6 dicembre 2006, l'attività di manutenzione del verde fra le attività connesse"[23] indicate nella definizione di imprenditore agricolo, anche alla luce della definizione di "attività agromeccanica" prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 99/2004. Tale attività è infatti definita come l’attività “fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza".

 

Con la norma in esame quindi:

– il comma 2 dell’art. 185 viene adeguato a quanto previsto dalla nuova lettera p) dell’art. 183 prevedendo che l’utilizzo dei materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole possa essere utilizzato anche al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi;

– gli sfalci e le potature sono inserite tra i sottoprodotti.

 

Il comma 3, mediante sostituzione dell’articolo 186, comma 7-ter, del Codice ambientale, impone il rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente ai fini del riutilizzo dei residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti non naturali.

 

Si ricorda che l’articolo 8-ter del DL 208/2008, attraverso l’introduzione di un comma 7-ter all’articolo 186 (che reca norme in materia di terre e rocce da scavo) aveva sottoposto alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo:

-      i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre;

-      i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.

Ai sensi del  terzo periodo del comma 7-ter, tali residui, qualora sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti previsti nell'Allegato 5 alla Parte IV del codice (che reca la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti), tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente.

 

La norma in commento sostituisce ora tale ultimo periodo prevedendo che i predetti limiti si applichino ai soli residui delle attività di lavorazione della pietra (e non dei marmi) con agenti o reagenti non naturali.

Occorrerebbe chiarire se tali residui vengono anche equiparati alla disciplina per le terre e rocce da scavo come avviene – ai sensi del secondo periodo del comma 7-ter – per i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.

 

Il comma 4, infine, modificando il testo dell'Allegato alla parte V del Codice ambientale, nella parte in cui vengono disciplinate le caratteristiche delle biomasse combustibili e le condizioni per il loro utilizzo, include tra le tipologie di materiali anche i residui di potatura dei vigneti.

 

Si ricorda che l’articolo 2-bis del DL 171/2008 ha già attribuitola qualifica di sottoprodotti, qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo:

 

 


Art. 22

 

(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 

 


    1. La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

        2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;

        b) all’articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;
        c) all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

            a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull’intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra l’altro, fornire l’identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all’articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell’approvazione da parte del predetto Comitato;

            b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell’articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell’allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno di riferimento»;

        d) all’articolo 11, comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all’articolo 15,»;

        e) all’articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

    3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

 


 

 

L'articolo 22, inserito nel corso dell’esame al Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti (commi 1 e 3) e apporta alcune modifiche al d.lgs. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE (comma 2).

 

Il comma 1 fissa al 28 febbraio 2010 il termine previsto dall’art. 3, comma 4, del DM 12 maggio 2009 (ovvero sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso[24]) entro il quale i produttori di apparecchi di illuminazione sono tenuti a comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE il numero di apparecchi di illuminazione prodotti negli anni 2007 e 2008, suddivisi per la fascia di appartenenza secondo il parametro di peso. La disposizione, rispetto alla disciplina vigente, non ripete la precisazione che si tratta di apparecchi immessi nel mercato nazionale.

 

Si ricorda che l’art. 10, comma 4, del d.lgs. 151/2005 dispone che il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1° (le apparecchiature di illuminazione) è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità che sono state individuate dal DM 12 maggio 2009, Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.

In particolare l’art. 3, comma 4, prevede che i produttori di apparecchi di illuminazione comunichino al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DM stesso, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì, nel caso di appartenenza a più fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.

 

Il medesimo comma prevede, inoltre, che le quote di mercato, in base alle quali viene determinato il contributo dovuto dai produttori di apparecchi di illuminazione per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati calcolate dal Comitato di vigilanza e controllo, vengano comunicate mediante pubblicazione in apposito sito elettronico (www.registroaee.it).

 

Il comma 3 fissa al 28 febbraio 2010 il termine entro il quale i produttori di apparecchi di illuminazione comunicano, con le modalitàpreviste dall’art. 3 del DM 25 settembre 2007, n. 185, al Registro nazionale i dati - in peso o, se non è possibile, in numero (a seguito della modifica recata dal comma 2, lettera e) dell'articolo in commento) - relativi al quantitativo di rifiuti raccolti o esportati negli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 14 del d.lgs. 151/2005, al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Tale registro è stato poi istituito con il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, il cui art. 3, comma 5, dispone, tra l’altro, che all'atto dell'iscrizione (da effettuarsi entro il 18 febbraio 2008 o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano) al Registro il produttore deve indicare, tra l’altro, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del d.lgs. 151/2005, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo (le apparecchiature di illuminazione), il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'art. 10, comma 4, del medesimo decreto.

L’iscrizione va effettuata presso la Camera di commercio che garantisce la trasmissione delle informazioni, attraverso l’interconnessione telematica diretta, al Comitato di vigilanza e all’ISPRA. È infatti compito del Comitato di vigilanza e di controllo (responsabile della tenuta del Registro), assistito dal Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, di calcolare le rispettive quote di mercato dei produttori per l’attribuzione delle responsabilità di finanziamento corrispondenti (art. 15, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 151/2005).

 

In sostanza, poiché sulla base di quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del d.lgs. 151/2005 i produttori comunicano al Registro, con cadenza annuale, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, i commi 1 e 2 sembrano prevedere una proroga dei termini relativi a taluni obblighi di comunicazione per gli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Il comma 2 apporta modifiche al d.lgs. 151/2005, in particolare:

§      la lettera a), con una novella all’art. 8, comma 2, precisa la necessità, nel trattamento RAEE, della loro messa in sicurezza conforme, non più alle prescrizioni dell'allegato 2, ma a quelle dell’allegato 3, punto 4. Tali ultime prescrizioni prevedono che la messa in sicurezza comprenda non solo un complesso di operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive, ma anche la preventiva rimozione di tutti i fluidi e di una serie di sostanze elencate nello stesso allegato;

§      la lettera b), con una modifica all’art. 9, comma 2, lett. d), nell’ambito delle disposizioni che definiscono gli obiettivi di recupero, introduce la categoria delle lampade a scarica[25] in luogo di quella attualmente prevista delle "sorgenti luminose fluorescenti". Queste ultime contengono, infatti, sostanze tossiche, metalli pesanti (da 3 a 5 mg di mercurio), fosforo, materiali plastici e circuiti elettronici e devono, quindi, essere trattate attraverso la raccolta differenziata e "rottamate" in appositi centri di raccolta;

§      la lettera c), con una modifica l'art. 11, comma 1, riguarda il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e di smaltimento di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Esso è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data e vi adempie: individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con soggetti responsabili della raccolta sull’intero territorio nazionale secondo le modalità indicate nella stessa disposizione, oppure attraverso la partecipazione ad un sistema collettivo di gestione di RAEE, in proporzione della propria quota di mercato;

§      la lettera d) contiene modifiche di drafting e coordinamento;

§      la lettera e), con una modifica all’art. 13, comma 6, inserisce tra gli obblighi di comunicazione dei produttori al Registro nazionale, anche quelli relativi al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati (espresso in peso o, se non é possibile, in numero).

 

Si ricorda, da ultimo, che numerose sono state le modifiche che recentemente hanno interessato la disciplina dei RAEE. Tra esse si segnalano quelle recate dall’art. 5 del decreto legge 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge 166/2009, che prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l’obbligo - da espletarsi entro il 31 dicembre 2009 - di comunicazione al Registro nazionale i dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008 e quelle introdotte con l’art. 9, comma 2, del decreto legge 194/2009 (in corso di conversione). Tale ultima disposizione proroga di un altro anno (fino al 31 dicembre 2010) il termine previsto dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. 151/2005, relativo all’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali (cd. RAEE nuovi). Conseguentemente sino a tale data continuano ad applicarsi le modalità di finanziamento previste per i RAEE storici dall’art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall’art. 12, comma 2 (RAEE professionali).

Sono definiti «RAEE domestici», ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 151, i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, mentre sono «RAEE professionali» quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici. I RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati, invece, come «RAEE storici».

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008)810), intesa a migliorare, attraverso la rifusione, la normativa esistente (direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) in particolare:

·       riducendo i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente;

·       migliorando l'efficacia e l'attuazione della direttiva attraverso meccanismi che garantiscano un maggiore rispetto delle disposizioni, e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto freeriding);

·       riducendo gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società.

La proposta della Commissione, inoltre, intende fissare un nuovo obiettivo di raccolta dei RAEE, pari al 65%, da raggiungere ogni anno a partire dal 2016, stabilito in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. Eventuali misure transitorie per gli Stati membri e una rivalutazione del tasso nel 2012, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione, dovrebbero introdurre elementi di flessibilità. In materia di riciclaggio, infine, la Commissione propone alcune modifiche volte a favorire il riutilizzo di apparecchi interi e di dispositivi medici.

 

Si segnala che, sempre il 3 dicembre 2008, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2008)809) intesa a migliorare la normativa esistente (direttiva 2002/95/CE nota anche come direttiva RoHS – Restriction of Hazardous Substances) chiarendone e semplificandone i meccanismi di funzionamento, perfezionando l'attività di controllo dell'applicazione a livello nazionale, e garantendo l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative comunitarie.

Le due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, fanno parte di un pacchetto omogeneo che dovrebbe essere esaminato in prima lettura dal Parlamento europeo il 18 maggio 2010.

Procedure di contenzioso

L’8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiani di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) (procedura 2009_2264).

Secondo la Commissione, nel decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell’ordinamento nazionale, non risulterebbero conformi le disposizioni relative a:

·       definizione di produttore: l’art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo definisce “produttore” chiunque importa o immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’esercizio di un’attività professionale o commercializzazione nel territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che nella direttiva RAEE l’espressione “importa o esporta”  si riferisca al mercato europeo e non solamente al mercato nazionale. Per le stesse ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 200/95/CE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

·       trattamento: l’art 8, comma 2 del decreto legislativo rinvia erroneamente ad un allegato diverso da quello contenente le prescrizioni previste dalla direttiva in materia di trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE;

·       informazione e relazioni: l’art 6, comma 3 del decreto legislativo non prevede che tra le informazioni che i produttori sono obbligati a comunicare e che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere attraverso un Registro, figurino quelle relative ai rifiuti raccolti esportati;

·       recupero: l’art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo, secondo la Commissione, riferisce l’obiettivo di un minimo dell’80% di reimpiego e riciclaggio di componenti e sostanze dei rifiuti di lampade a discarica, solamente alle sorgenti luminose fluorescenti che, ad avviso della Commissione, siano solo una delle tipologie di lampade a discarica;

·       raccolta separata: le disposizioni relative al ritiro gratuito dei RAEE da parte dei distributori, contenute all’art. 6, comma 1 del DLgs 151/2005 risulterebbero, secondo la Commissione, non applicabili a causa del successivo comma 1-bis del medesimo art 6 che introduce il termine del 28 febbraio 2008 – diverso peraltro da quello del 13 agosto 2005 previsto dalla direttiva RAEE (art.5) - per l’approvazione di un decreto ministeriale relativo alle modalità per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori che alla Commissione non risulterebbe ancora adottato, vanificando in tal modo l’efficacia della raccolta separata, considerata dalla direttiva condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE;

·       finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici: la Commissione ritiene che la trasposizione italiana della direttiva non consentirebbe di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta che l’Italia, attraverso interventi legislativi successivi, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine del 13 agosto 2005 previsto per l’entrata in vigore degli obblighi relativi al finanziamento della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo quella data, con particolare riferimento all’art. 20, comma 4) del decreto legislativo come modificato successivamente.

·       Allegati I B: la Commissione rileva alcune differenze tra l’allegato I B della direttiva RAEE e l’allegato I B che appaiono dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta.

 


Art. 23

 

(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)

 

 


    1. A decorrere dall’anno 2010 il periodo dell’ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell’ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell’ultima domenica di ottobre.

 

    2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.

    3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

L'articolo 23, introdotto dal Senato, al comma 1 prevede che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre. Viene in tal modo attuata la direttiva 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all'ora legale.

Il comma 2 prevede l'abrogazione del regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, recante la Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominerà tempo dell'Europa centrale, e della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, che attualmente reca la disciplina dell'ora legale.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l’attuazione dell’articolo in esame non deve determinare maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dall’articolo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

 


Art. 24

 

(Recepimento della direttiva 2009/44/CE (sistemi di pagamento)

 

 


1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitiva degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al «giorno lavorativo»;

b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;

d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.


 

 

L’articolo 24 del disegno di legge in esame reca i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/44/CE del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE - concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli - e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

La direttiva 2009/44/CE

Come emerge dal secondo considerando, la direttiva 2009/44/CE è stata emanata con una duplice finalità. Anzitutto, essa apporta correzioni alla direttiva 98/26/CE, con la quale è stato costituito un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del netting – ovvero delle operazioni di compensazione, tra due parti, dei crediti e degli impegni risultanti dallo stesso genere di attività -, e si sono introdotte norme per tutelare l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

La fase finale delle transazioni, rappresentata dallo scambio degli strumenti finanziari oggetto del contratto contro il contante pattuito, viene generalmente indicata con il termine di regolamento; quest'ultimo può avvenire su base lorda (operazione per operazione) o su base netta (regolazione del saldo risultante dalla compensazione delle operazioni).

Le modifiche alla direttiva 98/26/CE sono state reputate necessarie alla luce di alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e, soprattutto, nell’ottica di chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate. Il principale fattore di cambiamento è stato individuato nella progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, all'epoca dell'elaborazione della direttiva 98/26/CE, operavano invece su base in prevalenza nazionale e indipendente[26].

In secondo luogo, la direttiva 2009/44/CE apporta modificazioni anche alla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato creato un quadro giuridico uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie ed è stata abolita la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.

Le modifiche apportate alla direttiva 2002/47/CE si inseriscono nell’alveo delle determinazioni della BCE, la quale ha deciso di introdurre tra le tipologie di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema anche i crediti, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, la Banca Centrale europea ha raccomandato un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE, al fine di massimizzare l'impatto economico derivante dall'uso dei crediti e ampliare il pool di garanzie disponibili.

Per approfondimenti sul tema, si rimanda alla sintesi della direttiva 2009/44/CE contenuta nella seconda parte del presente dossier.

La norma di delega

L’articolo in esame impone al Governo, nell’esercizio della delega, il rispetto - oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 -, in quanto compatibili, anche di princìpi e criteri direttivi specifici.

In particolare, la lettera a)prescrive di apportare le opportune modifiche alle norme che concernono l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all’operatore del sistema e al concetto di “giorno lavorativo“.

La direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli è stata attuata, in Italia, con il D.Lgs. 14 aprile 2001, n. 210; l’articolo 2 di quest’ultimo provvedimento prescrive la vincolatività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti tra i partecipanti a un sistema e, nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, anche l’opponibilità ai terzi, ove risultino soddisfatte specifiche condizioni relative al momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento.Viene inoltre rimessa ai sistemi italiani la determinazione del momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze[27].

La norma comunitaria impone che le modifiche siano attuate “tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading”, in linea con i già illustrati considerando della Direttiva 2009/44/CE.

Il settore del post-trading raggruppa una serie di funzioni indirizzate al raggiungimento della fase finale delle transazioni, rappresentato dallo scambio degli strumenti finanziari oggetto del contratto contro il contante pattuito (regolamento). Il regolamento può avvenire su base lorda (operazione per operazione) o su base netta (regolazione del saldo risultante dalla compensazione delle operazioni). Alla fluidità delle negoziazioni, alla tempestività dei sistemi di compensazione e regolamento e, in definitiva, all'efficienza dei mercati forniscono un fondamentale contributo i sistemi di gestione accentrata, mediante i quali i trasferimenti di proprietà dei titoli avvengono attraverso scritturazioni contabili di addebito e di accredito dei conti degli operatori interessati. La Banca d’Italia supervisiona l'attività nel suo complesso, ma anche le transazioni provenienti dai mercati su cui essa ha responsabilità specifiche.

La lettera b)prescrive, per l’ipotesi di sistemi interoperabili, norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento.

La lettera c) prevede, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, che siano apportate opportune modifiche alle norme concernenti l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l’esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi.

Si ricorda che la direttiva 2002/47/CE è stata attuata con il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170. Esso si occupa per l’appunto di contratti di garanzia finanziaria, definiti (articolo 1 del D.Lgs. 170) come i contratti di pegno o di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie. Le norme di recepimento si applicano ai contratti di garanzia finanziaria, ove provati per iscritto e se la garanzia finanziaria è stata prestata, con prova scritta della prestazione (anche in forma elettronica e su qualsiasi altro supporto durevole). Le norme disciplinano, tra l’altro, l’efficacia della clausola di close-out netting: si trattadella clausola  o di una norma di legge in base alla quale, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti.

 

La lettera d) impone di introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento; infine, la lettera e) prevede di revisionare, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), tenuto conto dell’obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall’insolvenza di un partecipante.

L’articolo 72 del TUF dispone che la CONSOB dichiari l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari, con immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.

E’ demandato alla CONSOB - d'intesa con la Banca d'Italia – di stabilire i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione (descritte dalla del. Consob del 23 dicembre 1998); la liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, cui è affidato il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza. Le norme (commi 5 e 6) si occupano, rispettivamente, degli eventi successivi alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza e dispongono l’applicazione a tali fattispecie, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE (recate, al momento, dal citato D. Lgs. n. 210 del 2001).

Il successivo articolo 202 prevede, fatte salve le prescrizioni dell'articolo 72, l’applicazione delle disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio anche alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, ovvero di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Si prevede inoltre che le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettino alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.


Art. 25

 

(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate)

 

 


    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009.

    2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:

        a) prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio finanziario successivo;

        b) anche al fine di assicurare la trasparenza dell’attuazione della politica di remunerazione, prevedere che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
        c) ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, stabilire il coinvolgimento dell’assemblea dei soci nell’approvazione della politica di remunerazione;
        d) prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;
        e) prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto di includere le stock option e le azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti di cui alla presente lettera;
        f) per quanto occorra, attribuire alle amministrazioni o alle autorità di vigilanza competenti i poteri regolamentari per l’attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo.

 


 

L’articolo 25 reca delega al Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo per l’attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009 in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate.

 

La sezione II (punti 3 e 4) della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione riguarda la politica delle remunerazioni In particolare il punto 3, concernente le informazioni relative alla politica delle remunerazioni degli amministratori, prevede che ogni società quotata dovrebbe rendere pubblica una dichiarazione relativa alla propria politica delle remunerazioni, in appresso denominata «la dichiarazione relativa alle remunerazioni». Tale dichiarazione dovrebbe far parte di una relazione sulla remunerazione a sé stante e/o essere inclusa nei conti annuali e nella relazione annuale o negli allegati ai conti annuali della società. La dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe figurare anche sul sito web della società quotata. La dichiarazione relativa alle remunerazioni di una società dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla politica delle remunerazioni per l'esercizio finanziario successivo e, se del caso, per i seguenti. Essa dovrebbe, inoltre, includere una sintesi dell'applicazione della politica delle remunerazioni nel precedente esercizio finanziario. Vanno particolarmente messi in rilievo i cambiamenti significativi nella politica delle remunerazioni della società quotata rispetto all'esercizio finanziario precedente. Viene quindi elencato una serie di informazioni che la dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe includere: La dichiarazione dovrebbe altresì sintetizzare e illustrare la politica della società quotata rispetto alle condizioni contrattuali degli amministratori con incarichi esecutivi. Essa dovrebbe includere, fra l'altro, informazioni relative alla durata dei contratti degli amministratori con incarichi esecutivi, ai termini di preavviso applicabili e alle disposizioni riguardanti le remunerazioni da corrispondere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché agli altri pagamenti in caso di recesso anticipato, previsti nei contratti degli amministratori con incarichi esecutivi. Dovrebbero, inoltre, essere pubblicate le informazioni relative all'iter preparatorio e decisionale necessario per definire la politica delle remunerazioni degli amministratori della società quotata, includendo, se del caso, ragguagli inerenti al mandato e alla composizione del comitato delle remunerazioni, i nomi dei consulenti esterni ai quali ci si è rivolti per definire la politica delle remunerazioni e il ruolo dell'assemblea generale annuale degli azionisti.

Il punto 4, relativo al voto degli azionisti, prevede che, fatto salvo il ruolo e l'organizzazione degli organismi responsabili per stabilire le remunerazioni degli amministratori, la politica delle remunerazioni, nonché ogni sostanziale modificazione di detta politica, dovrebbe costituire un punto separato all'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale. Fatto salvo il ruolo e l'organizzazione degli organismi responsabili per stabilire le remunerazioni degli amministratori, la dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe essere sottoposta a votazione nell'assemblea generale annuale degli azionisti. Il voto può essere vincolante oppure consultivo.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che si proceda a tale voto soltanto qualora lo richieda un numero di azionisti pari ad almeno il 25% del totale dei voti detenuti dagli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea generale annuale. Tale disposizione dovrebbe, tuttavia, lasciare inalterato il diritto degli azionisti di presentare una risoluzione conformemente alla legislazione nazionale. La società quotata dovrebbe informare gli azionisti, aventi diritto ad essere convocati, che presenterà una risoluzione all'assemblea generale annuale, al fine di adottare la dichiarazione sulle remunerazioni.

 

Con la Raccomandazione della Commissione n. 2009/385/CE sono state integrate le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate. In particolare si specifica che la dichiarazione relativa alle retribuzioni dovrebbe essere chiara e facilmente comprensibile e che la dichiarazione dovrebbe recare ulteriori informazioni.

 

La sezione III (punto 5) della raccomandazione 2004/913/CE interviene in merito alla pubblicazione della remunerazione dei singoli amministratori, specificando che la remunerazione totale, nonché le altre prestazioni accordate ai singoli amministratori nel corso dell'esercizio finanziario considerato, dovrebbero figurare in modo dettagliato nei conti annuali o negli allegati a detti conti oppure, se del caso, nella relazione sulle remunerazioni. I conti annuali o i loro allegati oppure, se del caso, la relazione sulle remunerazioni, dovrebbero contenere almeno le informazioni relative alla remunerazione o al trattamento, alle c.d. stock option, alle pensioni integrative e agli eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie da parte dalla società stessa, da una sua controllata ovvero da una società inclusa nei suoi conti annuali consolidati.

 

Il decreto legislativo attuativo è adottato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:

a)      prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio finanziario successivo;

Si fa presente che, nella prassi, le politiche in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche hanno carattere pluriennale.

b)      anche al fine di assicurare la trasparenza dell’attuazione della politica di remunerazione, prevedere che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche;

c)      ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, stabilire il coinvolgimento dell’assemblea dei soci nell’approvazione della politica di remunerazione;

d)      prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

A tale riguardo, si ricorda che il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta principalmente di una indennità e di una diaria[28].

L’indennità parlamentare è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla legge n. 1261 del 1965[29]. Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, secondo comma).

Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l’ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità.

Per i membri della Camera dei deputati[30], l’importo mensile è attualmente pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (784,14 euro) e assistenziali (526,66 euro) della quota contributiva per l’assegno vitalizio (1.006,51 euro) e della ritenuta fiscale (3.899,75 euro). Oltre all’indennità, i deputati percepiscono una diaria (anch’essa prevista dalla legge 1261/1965) a titolo di rimborso delle spese di soggiorno (pari a 4.003,11 euro mensili, ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea con votazioni), un rimborso forfetario mensile per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori (4.190 euro, erogati tramite il gruppo parlamentare), un rimborso trimestrale per le spese di trasporto e di viaggio (di importo compreso tra 3.323,70 e 3.995,10 euro), nonché una somma annua per le spese telefoniche (3.098,74 euro).

Per i senatori, l’importo mensile è oggi pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€ 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro. Oltre all’indennità, i senatori percepiscono una diaria mensile a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (4.003,11 euro, ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale), un contributo mensile a titolo di rimborso forfettario per le spese connesse con lo svolgimento del mandato parlamentare (4.678,36 euro, per il 35% erogato direttamente al senatore e per il 65% erogato al gruppo parlamentare), un rimborso forfetario annuo per spese di trasporto e di viaggio (di importo compreso tra 7.689,68 e 15.379,37 euro), una somma annua  per le spese telefoniche.(4.150 euro).

e)      prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto di includere le stock option e le azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR (DPR n. 917/1986), tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti di cui alla presente lettera;

Si segnala che la richiamata lettera g-bis)[31] è stata abrogata dal comma 23 dell'art. 82, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Per quanto riguarda le stock option si ricorda che l’articolo 114-bis[32] del TUIF (D.Lgs. n. 58 del 1998 - testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) prevede che i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate, sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Qualora si intenda la previsione nel senso di un divieto di attribuzione di stock option agli amministratori e membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, si fa presente la necessità di coordinamento, in tali casi, con le disposizioni contenute all’art. 114-bis del TUIF.

Si fa presente che la previsione legislativa di un divieto ovvero di un limite alla retribuzione (lettera d) corrisposta da parte di soggetti privati potrebbe risultare lesiva del principio di autonomia negoziale che connota, nel nostro ordinamento, l’iniziativa economica privata, tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. 

f)        per quanto occorra, attribuire alle amministrazioni o alle autorità di vigilanza competenti i poteri regolamentari per l’attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo.

 

Si ricorda che con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (successivamente modificata ed integrata da numerose delibere) la CONSOB ha emanato il  Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

In particolare l’articolo 78 (Note al bilancio) specifica che gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, sono indicati a livello aggregato.

L’articolo 152-octies disciplina le modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato, dai soggetti che svolgono funzioni di direzione e da talune tipologie di dirigenti. Le comunicazioni previste sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 alla delibera stessa.

 

Per quanto riguarda la disciplina prevista dal codice civile in tema di compensi degli amministratori, l’articolo 2389 dispone che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili (art. 2431 c.c.) o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

 


Art. 26

 

(Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2011)

 

 


    1. Al fine di dare attuazione all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:

        a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);

        b) l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di audit ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c).

    2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, paragrafo 5, 55 e 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, l’autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, contenente il fascicolo della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

    3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame - introdotto nel corso dell’esame presso la Camera e modificato dal Senato - procede all'individuazione delle autorità la cui istituzione è prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 58 del Regolamento (CE) n. 1198 del 2006, che ha istituito il Fondo europeo per la pesca.

Tale regolamento n. 1198/2006 è inteso a semplificare le procedure finanziarie della PCP, riunendo in unico testo tutte le disposizioni giuridiche applicabili. Nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (il predecessore del FEP attuato dal 2000 al 2006), le disposizioni equivalenti erano contenute in nove regolamenti distinti.

Il FEP dispone di una dotazione finanziaria di circa 4,3 miliardi di euro in prezzi 2007; e si rivolge a tutti i rami del settore: le attività di pesca marittime e continentali, le imprese acquicole, le organizzazioni di produttori, i settori della trasformazione e della commercializzazione come pure le zone dipendenti dalla pesca.

Il Fondo si articola intorno a cinque priorità di finanziamento fondamentali: aiutare la flotta ad adattare la capacità e lo sforzo di pesca alle risorse disponibili; sostenere i vari rami del settore (acquacoltura, trasformazione, commercializzazione); fornire un aiuto alle iniziative che rappresentano l'interesse collettivo del settore; favorire lo sviluppo sostenibile delle zone dipendenti dalla pesca e prestare assistenza tecnica agli Stati membri per facilitare la fornitura di aiuto.

Gli Stati membri propongono la ripartizione dei fondi fra le varie priorità all'atto dell'elaborazione dei programmi operativi nazionali. Spetta poi alla Commissione europea decidere in merito all'approvazione dei programmi dopo essersi accertata che siano conformi agli obiettivi della politica comune della pesca. Il programma operativo italiano per il settore della pesca per il periodo 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007.

La spesa pubblica totale ammissibile per il programma è pari a 848.685.708 euro, con una partecipazione comunitaria del Fondo europeo per la pesca (FEP) di 424.342.854 euro46.

Il programma copre l’insieme del territorio italiano. Il finanziamento FEP viene ripartito tra le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e le altre regioni, rispettivamente in ragione di 318.281.864 euro per le prime e 106.060.990 euro per le seconde.

In Italia, il compito di applicare l'obiettivo generale europeo alla situazione italiana è stato assunto dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF che, con la collaborazione di tutti gli organismi interessati (in particolare delle regioni), ha messo a punto il Programma Operativo FEP (PO) per il settore pesca e acquacoltura in Italia.

 

Secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1198 del 2006 il programma operativo deve essere gestito e controllato da alcuni organi designati dallo Stato stesso.

Si tratta precisamente di:

a) un’autorità di gestione per gestire il programma operativo;

b) un’autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

c) un’autorità di audit, funzionalmente indipendente dall’autorità di gestione e dall’autorità di certificazione responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Finora le attività di gestione e di controllo erano state svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale della pescamarittima e dell'acquacoltura, mentre l'autorità di audit non era stata ancora individuata, pur prevedendo che si dovesse trattare di un'autorità indipendente. Con la disposizione in esame, si incarica il Governo di procedere all'individuazione delle autorità di controllo e gestione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. L'autorità di audit invece viene designata e individuata nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

 

Il comma 2 dell'articolo in esame, introdotto anch’esso nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati faceva riferimento all’attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti all’attuazione di due regolamenti distinti:

§      il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

§      il regolamento della Commissione (CE) 22 ottobre 2001, n. 2065/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Nel corso dell’esame al Senato, accanto ai regolamenti citati è stata inserita l’attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti:

§      dagli articoli 5, paragrafo 5 (recante individuazione dell’ autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali) 55 (disposizioni in materia di pesca ricreativa) e 103 (Casi di Sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunità) del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

§      dal Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il comma in esame, prevede che venga indicata un’autorità competente in attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dai regolamenti citati. Tale autorità è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 2 del 2006 ('Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca nonché in materia di fiscalità d'impresa') introdotti dalla legge di conversione.

In base ai commi 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, è stata creata, per migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, una società consortile a responsabilità limitata, la “Consorzio Anagrafe Animali” (CoAnAn), che rappresenta l'ente strumentale di assistenza tecnica per la sicurezza alimentare e la tracciabilità degli alimenti. Tale società è partecipata da: SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura; Italia Lavoro S.p.A. - Agenzia del Ministero del welfare per le politiche attive del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione. Essa fornisce supporto alle aziende zootecniche relativamente ai sistemi di identificazione degli animali; provvede un osservatorio tecnologico per i sistemi di identificazione e un osservatorio normativo per le anagrafi animali. Cura un osservatorio tecnologico nel settore della tracciabilità e dei sistemi di etichettatura degli alimenti e un osservatorio normativo in materia di tracciabilità.

 

Una modifica apportata nel corso dell’esame in Senato specifica che l’individuazione dell’autorità competente ai sensi dei citati articoli 4-bis e 4-ter è effettuata solo ove sia già allocato il Sistema integrato di gestione e di controllo, ai sensi del Regolamento CE n. 1198/2006, contenente il fascicolo della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 17-bis del D.L. n. 135 del 2009.

Il Regolamento n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, ne stabilisce gli obiettivi e gli assi prioritari e ne definisce le competenze e il quadro finanziario. Esso stabilisce inoltre le modalità per la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo del FEP. Il nuovo Fondo prevede un aiuto finanziario per agevolare l'applicazione dell'ultima riforma della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le necessarie ristrutturazioni correlate all'evoluzione del settore.

L’articolo 57 del Regolamento, richiamato nel testo definisce i principi generali dei sistemi di gestione e di controllo. L’articolo 59 definisce le funzioni dell’autorità di gestione.

L’articolo 17-bis del decreto legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 per le imprese di pesca. In particolare sono elencati i dati da inserire nel fascicolo sulla base di disposizioni dall’autorità di audit, prevista dal Regolamento n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. L’articolo in commento specifica che le disposizioni introdotte rispondono alla finalità di dare esecuzione agli obblighi contenuti nel suddetto Regolamento e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie dallo stesso previste.

 

Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame in Senato, dispone che dall’attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


Art. 27

 

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana)

 

 


    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all’articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

 


 

 

L’articolo 27, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati (ex art. 17) e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva2007/61/CE; sono altresì definite le modalità di adozione del provvedimento delegato.

Le modifiche apportate dal Senato non interessano il contenuto della delega, ma consistono esclusivamente in una diversa scelta in ordine alla tecnica normativa con la quale introdurre la delega. Mentre infatti nel testo approvato dalla Camera in prima lettura la delega era conferita tramite un’integrazione dell’articolo 19 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), il Senato ha invece preferito conferire direttamente la delega al Governo, senza novellare alcuna disposizione normativa vigente.

Si ricorda che l’articolo 19 della legge n. 88/09 ha abrogato l'art. 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004 , che consentiva l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, dando parziale attuazione alla direttiva 2007/61/CE  che ha recato analoga modifica alla direttiva 2001/114/CE . Le restanti modifiche, apportate alla direttiva 2001/114/CE dalla direttiva 2007/61/CE, incidono sulla denominazione e definizione dei prodotti e poiché richiedono un adeguamento tecnico delle norme interne debbono essere recepite con semplici provvedimenti amministrativi.

 

In particolare è stabilito che la delega deve essere esercitata entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge in commento, facendo salve le disposizioni in materia di latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia[33], secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 e “nel rispetto dell’ambito legislativo o amministrativo al quale le disposizioni dovranno afferire”, cioè, presumibilmente, nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa.

All’iniziativa congiunta dei Ministri delle politiche europee e dello sviluppo economico è demandata la definizione della proposta di decreto, che deve essere adottata con il concerto dei Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e finanze, delle politiche agricole, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni. Prima dell’adozione debbono inoltre essere acquisiti il parere della Conferenza Stato-regioni, che va inteso in senso favorevole qualora non sia espresso entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, e delle competenti Commissioni parlamentari che debbono esprimersi entro 40 giorni dalla trasmissione del testo, decorsi i quali il decreto può comunque essere emanato. Il parere parlamentare deve essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge. Infine, qualora il termine fissato per l’espressione di tale parere venga a spirare nei trenta giorni.

Si prevede inoltre che le future modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo debbano essere adottate con un provvedimento interministeriale -  dei dicasteri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole - acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Si prevede pertanto – come consuetudine in presenza di ambiti che richiedono estese normative tecniche – che la disciplina iniziale sia dettata con norme di rango legislativo e sia poi soggetta ad una delegificazione “spuria”.


 

Art. 28

 

(Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)

 

 


    1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2009.

    2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005.
    3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all’allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
    4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all’obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
    5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
    6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito:

        a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;

        b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l’autorizzazione ministeriale.

    7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell’autorizzazione.

    8. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
    9. Il controllo per l’applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all’articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.
    10. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

 

L’articolo 28 reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 regolamento unico OCM, ed al Reg. (CE) 1249/2008 di aplicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 (denominato regolamento unico OCM), in vigore il 23 novembre 2007, reca l'organizzazione comune dei mercati agricoli e detta disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, ivi inclusi i comparti delle carni bovine e suine. La tabella B dell'allegato V al testo regolamentare, cui rinvia l'articolo 42 dello stesso regolamento, reca le indicazioni comunitarie di classificazione delle carcasse di suino, disponendo che esse siano suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra, che ricevano una classificazione corrispondente e che siano identificate mediante marchiatura in conformità con le indicazioni tabellari.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, lettera m), dello stesso regolamento n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 1249/2008 stabilisce le modalità di applicazione relativamente alle tabelle comunitarie di classificazione ed alla comunicazione dei prezzi di mercato. Il Capo III, riservato alla disciplina del settore delle carni suine, detta norme in materia di classificazione obbligatoria delle carcasse (art. 20), di pesatura, classificazione e bollatura (art. 21), di peso della carcassa (art. 22), di tenore di carne magra delle carcasse di suino (art. 23), di controlli da effettuarsi in loco (art. 24), di prezzo di mercato negli Stati membri e di prezzo medio comunitario (artt. 25 e 26) e dell'obbligo per gli Stati membri di comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione (art. 27).

Il primo comma stabilisce che gli stabilimenti di macellazione classifichino e identifichino le carcasse e mezzene secondo le modalità previste dal D.M. 8/5/2009[34], che con l’art. 13 prevede la possibilità di deroghe per gli stabilimenti che macellano, in media annualmente, meno di 200 suini alla settimana.

Il secondo comma individua nei tecnici abilitati dal dicastero agricolo - ai sensi del D.M. 30/12/2004[35] - i soggetti cui sono demandate le operazioni di classificazione e identificazione.

Il comma 3 impone ai titolari degli stabilimenti di rilevare i prezzi di mercato di carcasse e mezzene per trasmetterli in base al già menzionato decreto dell’8/5/2009.

Lo stesso comma peraltro stabilisce la modalità di presentazione delle carcasse che deve rispondere a quanto stabilito dalle norme comunitarie di cui all’allegato V del reg. 1234, lettera B, par. III, ove peraltro è consentito agli Stati membri, a determinate condizioni, di prevedere una presentazione diversa delle carcasse.

I commi 4-6 dispongono le sanzioni a carico dei titolari degli stabilimenti per la violazione delle norme sull’obbligo di classificazione e identificazione (co.4), di rilevazione e trasmissione dei prezzi o di presentazione delle carcasse (co.5); e quelle a carico dei tecnici che operino privi di autorizzazione (co.6, lett.b), oppure quando almeno 60 carcasse – che rappresentino almeno il 10% di quelle controllate – risultino classificate o identificate in modo difforme dalle norme, sia comunitarie che nazionali.

In tale ultima ipotesi (comma 7) se viene rilevata una reiterazione del comportamento fraudolento del tecnico, può essere disposta la sospensione o la revoca dell’autorizzazione concessa allo stabilimento, ma solo se preceduta da una diffida ministeriale.

L’applicazione della sanzione amministrativa avviene secondo il procedimento di cui alla legge 689/81 di revisione del sistema penale (comma 8)

Viene quindi ribadito con il comma 9 che i soggetti cui è attribuita l’attività di controllo sono, in base all’art. 18 del D.M. 5/5/2009, il Ministero delle politiche agricole, le regioni e le province autonome; il Mipaaf tuttavia può affidare tale attività ad organismi terzi[36]. Le norme peraltro rinviano all’applicazione, per quanto compatibile, della legge n. 213/97[37] che regola la stessa materia per il settore bovino. Le disposizioni richiamate sono quelle di cui all’art. 3-ter che stabilisce che fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni siano irrogate Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.

Il comma 10 stabilisce il principio d’invarianza della spesa pubblica imponendo che dall’applicazione delle nuove norme non derivino maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio statale.

 


Art. 29

 

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

 

 


      1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

          b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;           c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

          d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

          e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

          f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

          g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

          h) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.


 

 

L’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame in Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.

Per quanto riguarda la normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura, i principali interventi sono stati realizzati con il Decreto legislativo, 26 maggio 2004, n. 154 “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura” a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38, successivamente modificato con il Decreto legislativo, 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell’acquicoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima. Il D.lgs. ha provveduto ad abrogare la previgente disciplina in materia.

Per quanto riguarda le politiche di programmazione il D.Lgs. 26-5-2004 n. 154, all’articolo 5 dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro, propone al CIPE il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura». Il Programma viene approvato dal CIPE entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza del triennio, ed entro i successivi 3 mesi le regioni possono adottare o aggiornare i rispettivi programmi regionali.Il primo programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura è stato approvato con il Decreto ministeriale 3 agosto 2007.

Nel corso degli ultimi anni gli interventi legislativi in materia di pesca hanno trovato collocazione essenzialmente nelle manovre finanziarie, per lo più nella forma della proroga di agevolazioni introdotte da precedenti disposizioni, ovvero in provvedimenti d’urgenza.

In materia vanno poi ricordati i numerosi decreti ministeriali attuativi degli interventi di programmazione e di sostegno a favore del settore.

 

Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione:

§      dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006;

Le politiche nazionali nel settore della pesca sono da tempo condizionate dai processi di ristrutturazione imposti dalla attuazione della normativa comunitaria e dalla necessità di accompagnare tali processi con misure di sostegno per gli operatori.

Lo stato allarmante di molti stock ittici, per i quali si è accertato il superamento del limite di sicurezza biologica, nonché la capacità di pesca delle flotte di vari Stati europei, di gran lunga superiore a quella necessaria a sfruttare in modo sostenibile le risorse alieutiche disponibili, hanno infatti indotto una progressiva evoluzione della normativa comunitaria nel senso del miglioramento della gestione delle risorse e della riduzione e ammodernamento delle flotte.

In questo quadro si colloca il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013.

Il FEP può concedere un aiuto finanziario per agevolare l’applicazione dell’ultima riforma della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le conseguenti ristrutturazioni e quindi, in particolare, per il raggiungimento di obiettivi analiticamente indicati e sostanzialmente riconducibili alla stabilità delle attività di pesca, allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche ed allo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore.

Gli interventi del FEP si articolano su cinque assi prioritari:

-      misure a favore dell’adeguamento della flotta peschereccia comunitaria;

-      acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione;

-      azioni collettive (miglioramento dei servizi dei porti, potenziamento dei mercati dei prodotti della pesca, etc.); 

-      sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca;

-      assistenza tecnica.

Il FEP ha una dotazione finanziaria di 3.849 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Tale dotazione sarà ripartita tra gli Stati membri mediante una procedura di programmazione che prevede la presentazione alla Commissione europea da parte di ciascun Stato di un Piano strategico nazionale, che stabilisce gli obiettivi e le priorità nazionali per l’attuazione della PCP, e di programmi operativi per l’attuazione delle politiche.

Si segnala che il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca, per avviare e stimolare un dibattito pubblico e raccogliere pareri sul futuro di tale politica. La Commissione si avvarrà dei risultati di questa ampia consultazione per arricchire e convalidare la sua analisi e valutazione dei progetti di riforma. Successivamente elaborerà una proposta da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo per l'adozione di una riforma da attuare a partire dal 2013.

§      dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato;

I nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati adottati dalla Commissione nel 2008 (2008/C 84/06) e si applicano all'intero settore della pesca e riguardano le attività di sfruttamento delle risorse acquatiche e l'acquacoltura, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività di pesca ricreative e sportive che non implicano la vendita di prodotti della pesca.

Gli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca sono disciplinati dalle norme relative agli aiuti di Stato previste dagli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE. Tali norme non si applicano tuttavia al cofinanziamento da parte degli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) (cfr. articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e articolo 4 del regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica).

Gli aiuti di Stato devono essere notificati alla Commissione per via elettronica e in conformità all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

Conformemente al regolamento "de minimis" per il settore della pesca, applicabile a decorrere dal 10 luglio 2007, gli aiuti di importo limitato (fino ad un massimo di 30 000 euro per impresa e per triennio) non dovranno essere notificati alla Commissione, a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi dallo Stato membro interessato non superi il 2,5% del valore della sua produzione annuale nel settore della pesca.

Si segnala inoltre che Il 22 luglio 2008 la Commissione ha adottato un nuovo progetto di regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca. Tale regolamento dichiara alcuni tipi di aiuti compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo della notifica preventiva, a condizione che soddisfino le pertinenti condizioni stabilite nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) e che non superino un importo annuo complessivo di aiuti pari a 1 milione di euro per beneficiario o un importo complessivo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per progetto. Gli Stati membri che intendono concedere un aiuto di Stato nelle zone ammissibili possono farlo trasmettendo alla Commissione le pertinenti sintesi ai fini della loro pubblicazione.

§      del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) è un fenomeno la cui portata e le cui conseguenze ambientali, economiche e sociali sono tali da farlo divenire un problema internazionale prioritario, in quanto contribuisce all'esaurimento degli stock ittici e compromette l'efficacia delle misure di protezione e di ricostituzione attuate per garantirne il mantenimento. Esso esercita una concorrenza sleale nei confronti dei pescatori che sfruttano legalmente le risorse, e minaccia la stessa sopravvivenza delle comunità costiere.

Nonostante le iniziative regionali e internazionali varate per combattere la pesca INN, il fenomeno ha continuato ad aggravarsi, inducendo la Comunità europea ad intensificare la sua azione di contrasto mediante l'avvio di un processo di consultazione nel 2007. Nell'ottobre del 2007 è stata adottata una proposta per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. La proposta è stata tradotta nel regolamento n. 1005/2008, adottato il 29 settembre 2008, a seguito di un accordo politico unanime. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2010.

Il termine per l’esercizio della delega è fissato in diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione in commento.

I princìpi e criteri, cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega sono piuttosto articolati e perseguono i seguenti obiettivi:

§      valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell’offerta;

§      semplificazione della normativa;

§      sostegno alle iniziative dell’imprenditoria locale;

§      razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di contrasto alle frodi;

§      individuazione di misure tecniche per assicurare lo sviluppo sostenibile del settore;

§      contrasto della pesca illegale;

§      armonizzazione della disciplina della pesca non professionale con la normativa comunitaria;

§      supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell’acquacoltura per favorire l’emersione dell’economia irregolare e sommersa

L’articolo in commento, al comma 1, lett.h) fa riferimento alla coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale e in particolare al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che reca misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

§      individuazione dei presupposti per l’istituzione di distretti ittici di qualità e tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

 

I commi 2 e 3 disciplinano la procedura di adozione dei decreti legislativi, demandando l’iniziativa al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il concerto del Ministro per le politiche europee e degli altri Ministri interessati. E’ inoltre prevista, trattandosi di riordino normativo, l’acquisizione acquisito del parere del Consiglio di Stato nonché del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto attiene alla previsione del passaggio parlamentare per l’espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi, si prevede Il Governo debba corredare gli stessi dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione. Il termine per l’espressione  del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari è fissato in trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi.

 

Il comma 4 prevede la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di emanare, nel rispetto delle procedure descritte, disposizioni correttive ed integrative previsti dal comma 1 possono essere emanate nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

 

Con riferimento alla delega per il riassetto della materia della pesca tramite la compilazione di un unico testo normativo, si può osservare quanto segue:

-       andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento con lo schema di decreto legislativo contenente il riordino delle normative concernenti le attività agricole (c.d. codice agricolo), attualmente all’esame delle Camere per l’espressione del parere (atto n. 164), adottato in attuazione  dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005), il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente. Tale riordino comprende infatti anche diverse disposizioni relative alla pesca e all’acquacoltura;

-       la disciplina relativa alla materia della pesca è attualmente contenuta in una pluralità di provvedimenti, diversi dei quali di rango secondario; al riguardo potrebbe essere opportuno prevedere nella norma di delega un riferimento all’articolo 20 della legge n. 59/1997, con specifico riguardo al comma 3-bis, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia.

 


Art. 31

 

(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

 

 


      1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. l titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

      2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, nonché ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

          a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

          b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

      4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:

          a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;

          b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);

          c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

          d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

          e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;  

          f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008;

          g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.

      5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

      6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.

      7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

      8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

      9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Allo scopo di adeguare la normativa interna al regolamento (CE) 1234/2007 regolamento unico OCM ed al regolamento di applicazione n. 617/2008, con l’articolo 31 sono approvate le norme per la produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative, alla cui entrata in vigore viene fatta seguire l’abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia[38].

 

Il primo comma sottopone ad autorizzazione l’attività di produzione di uova e pulcini che deve avvenire con la registrazione dello stabilimento presso il dicastero agricolo, fatta eccezione per gli stabilimenti di selezione e di moltiplicazione con meno di 100 volatili, e per gli incubatoi con una capienza inferiore a 1.000 uova da cova, esonerati ai sensi dell’allegato XIV del regolamento n. 1234.

Gli incubatoi debbono trasmettere mensilmente taluni dati produttivi entro la prima decade successiva.

Il comma 2 impone di comunicare al MIPAAF, entro 10 giorni, ogni variazione o interruzione o cessazione produttiva, o modifica tanto della ragione sociale che della sede.

Anche la legge n. 356/66 delineava un sistema autorizzatorio basato sull’istituzione del registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e pulcini (art.1), stabilendo anche che il mancarto esercizio dell’attività per 12 mesi consecutivi comportasse la cancellazione dal registro dell’impresa (art.2).

Il comma 3 attribuisce al MIPAAF la potestà di sospendere l’attività degli stabilimentri, per non più di due anni, nel caso di mancata trasmissione dei dati di produzione richiesti, per almeno due volte consecutive o per più di due volte nello stesso anno solare.

L’obbligo di tenere un registro per le richieste annotazioni era previsto dalla legge n. 356 con l’art.4, co.4, per i produttori di uova, e con l’art.5, co.2, per i produttori di pulcini; l’inottemperanza a tali disposizioni era solo sanzionata con un’ammenda (art.6, co.2).

Con il comma 4 sono quantificate le sanzioni, che vanno aumentate da un terzo alla metà in caso di reiterazione, per l’inosservanza delle disposizioni su: la preventiva autorizzazione (lett. a), la trasmissione dei dati produttivi (lett. b), la stampigliatura di ogni singolo uovo (lett. c), il divieto di destinare ad uso alimentare uova incubate (lett. d), gli imballaggi per i quali sono stabiliti i requisiti di pulizia, contenuto ed etichettatura (lett. e), la tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni (lett. f), la registrazione dei dati posti a carico dei centri d’incubazione (lett. g).

Il comma 6 attenua l’applicazione delle disposizioni sulla stampigliatura delle uova stabilendo una tolleranza del 5% per le uova con indicazioni illeggibili.

Le ipotesi sanzionate dalla legge 356 riguardano l’immatricolazione delle aziende (art.6, co.1); la stampigliatura delle uova, la mancanza dei documenti di accompagnamento (art.6, co.2); la mancata comunicazione dei dati statistici richiesti e la omessa o irregolare tenuta dei registri (art.6, co.3);

Per le violazioni di maggiore gravità il comma 5 attribuisce al dicastero agricolo un potere di revoca dell’autorizzazione, che non pregiudica l’applicazione della sanzione amministrativa secondo il procedimento di cui alla legge 689/81 di revisione del sistema penale (comma 7).

Le modalità applicative dell’articolo in rassegna sono demandate ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa della conferenza Stato-regioni (comma 8), che all’atto della entrata in vigore determinerà l’abrogazione della legge n. 356/1966.

Il comma 9 infine stabilisce il principio d’invarianza della spesa pubblica imponendo che dall’applicazione delle nuove norme non derivino maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio statale.

 


Art. 33

 

(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)

 

 


      1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni»;

          b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1o agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»;

          c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007»;

          d) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;

          e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni»;

          f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».


 

 

L’articolo 33 reca modifiche al D.lgs. n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commmercializzazione dei prodotti ortofrurtticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.

L’articolo si limita sostanzialmente a sostituire i rimandi alle disposizioni comunitarie ormai non più in vigore con più pertinenti rinvii al regolamento 1234/2004, Regolamento unico OCM, ed al regolamento 1580/2007 di applicazione.

Merita solo segnalare che con la modifica apportata dalla lettera d) del primo comma in commento all’articolo 3, co. 2, del decreto n. 306 viene omesso il richiamo al manuale opertivo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli, adottato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2003, aggiornato dal D.M. del 15 giugno 2004, e da ultimo sostituito con l’allegato al D.M. 25 giugno 2009[39].

Il D.lgs. 10 dicembre 2002, n. 306 definisce con l’articolo 1 l’ambito di applicazione delle norme rivolte a stabilire le sanzioni applicabili alla commercializzazione all’interno dell’Unione europea, ed all’interscambio con i paesi terzi, dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Gli articoli 2-4 stabiliscono le sanzioni amministrative per la violazione alle prescrizioni comunitarie relative alla fase di commercializzazione, di esecuzione dei controlli, e di rispondenza dei prodotti ai requisiti di qualità.

In particolare l’art. 3, co. 2 sanziona, sulla base di quanto previsto Manuale operativo delle procedure approvato d’intesa con la conferenza Stato-regioni, sia coloro che omettano di fornire le informazioni richieste dagli organismi di controllo, sia quelli che le forniscano in maniera difforme.

L’articolo 5 individua le competenze delle regioni alle quali spetta l’accertamento delle violazioni amministrative. A queste si è affiancata l’Agecontrol alla quale tali funzioni sono state demandate dal D.L. n. 22/05 (art.1, co.6).

 



Art. 34

 

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

 

 


      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.


 

 

L’articolo attribuisce una delega al Governo per la revisione del D.lgs. n. 214/2005 di “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che dovrà recare misure efficaci contro l’immissione in commercio di sostanze pericolose.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla fase di importazione e stoccaggio del materiale, anche mediante l’adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.

 

Il decreto legislativo n. 214/2005 è stato adottato, sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2003, per dare attuazione alla direttiva 2002/89/CE che aveva lo scopo di aumentare la protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nel territorio dei paesi membri. Alle modifiche apportate dalla menzionata direttiva alla direttiva base 2000/29/CE non sono poi seguite ulteriori modifiche sostanziali.

Il decreto legislativo 214, abrogando le precedenti disposizioni in materia, ha riscritto in modo completo e coerente le norme interne di attuazione della legislazione comunitaria sul regime di circolazione dei vegetali; a tale scopo è stato rivisto l’assetto delle strutture deputate alla vigilanza (titolo XI) ed i controlli fitosanitari esistenti (titolo III sulle ispezioni e controlli), che debbono seguire procedure specifiche per i prodotti importati (titolo VIII); in merito alle strutture si è proceduto alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale  costituito dal Servizio fitosanitario centrale - che opera presso il Ministero delle politiche agricole e rappresenta l'autorità centrale responsabile del coordinamento (art. 49), nonché dai Servizi fitosanitari regionali - che debbono peraltro rispondere a particolari requisiti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e controllo del proprio territorio (artt. 50-51).

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/89/CE hanno toccato numerosi aspetti del regime fitosanitario del quale sono state in particolare ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, che devono rivelarsi efficaci ed essere effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità. La direttiva ha poi delineato metodi per lo scambio di informazione tra gli uffici doganali e gli organismi responsabili delle formalità fitosanitarie, che possono svolgersi in uno Stato membro diverso da quello dove è avvenuto lo sdoganamento. Proprio per rendere più efficaci i controlli è anche stato auspicato che le formalità sanitarie vengano espletate prima dello sdoganamento. E' stata inoltre istituita una tariffa fitosanitaria al fine di armonizzare in campo comunitario la riscossione dei contributi da parte di tutti i paesi membri e di assicurare le risorse finanziarie necessarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

Procedure di contenzioso

Il 28 gennaio 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2009/118/CE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il termine per il recepimento della direttiva era il 30 novembre 2009.

 

 


Art. 38

 

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

 

 


      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

          b) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, come definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

          c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i princìpi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare princìpi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonché dall'allegato I alla direttiva 97/67/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

          d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni;

          e) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge;

          f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

          g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

          h) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

          i) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

          l) prevedere, in conformità al considerando 58) della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

          m) prevedere che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

L’articolo 38, introdotto dal Senato,reca i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell’Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali il cui termine di recepimento è stabilito al 31 dicembre 2010.

La direttiva detta misure per la definitiva liberalizzazione dei servizi postali, introducendo alcune modiche alla direttiva 97/67/CE, che ha istituito regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, ed è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo m. 261/1999. In particolare, la direttiva 2008/6 provvede a sostituire l'articolo 7, prevedendo che gli Stati membri non possano più concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali a partire dal 31 dicembre 2010[40].

L’articolo in esame dispone pertanto che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché di altri specifici criteri direttivi:

§      determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell’infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, che a decorrere dal 31 dicembre 2010, non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l’esercizio e la fornitura di servizi postali;

§      garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, come definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

§      garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti; fissare i princìpi tariffari e di trasparenza contabile; fissare princìpi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva 97/67/CE;

§      prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7 della direttiva 97/67/CE;

§      determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse;

§      assicurare l’armonizzazione delle norme tecniche;

§      assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

§      assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

§      assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

§      prevedere che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, prevalgano le norme di cui al decreto in esame;

§      prevedere che dall’attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Va ricordato che le norme concernenti l’adempimento del servizio universale sono definite, nell’ordinamento interno, dall’art. 3 del citato d.lgs. n. 261/1999, e dal contratto di programma tra Stato e Poste Italiane S.p.a., società alla quale è stata confermata, con decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000, la concessione del servizio stesso con decreto. Il contratto individua le attività oggetto del servizio e le relative modalità di erogazione, nonchè compiti e obblighi della società concessionaria in rapporto alle funzioni attribuite all’Autorità di regolamentazione (Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento delle comunicazioni), anche con riferimento agli obiettivi di qualità del servizio, che sono parte integrante sia della Carta della qualità del servizio postale, sia dei doveri gravanti sulla società. Tali obiettivi sono stati individuati dal Ministero (con decreti del 13 marzo e 12 maggio 2006) e sono basati sui tempi di recapito garantiti. Il contratto prevede che l’Autorità effettui verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni rese da Poste Italiane Spa, attraverso un organismo specializzato indipendente all’uopo nominato. Viene inoltre previsto che la società predisponga un piano annuale di interventi che, tenendo conto degli obblighi di servizio universale e degli standard di qualità garantiti, assicuri un andamento decrescente dell’Onere di servizio universale, per il triennio regolato dal contratto. Ulteriori ambiti regolati dal contratto riguardano il regime delle tariffe postali, e i limiti massimi di incremento applicabili, il meccanismo dei rimborsi dovuti alla società concessionaria; l’emissione delle carte valori postali, la cui competenza è attribuita esclusivamente al Ministero; i rapporti internazionali, che coinvolgono la società concessionaria, anche relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed al rispetto dei poteri di indirizzo e regolazione attribuiti all’Autorità di regolazione. Quanto alle condizioni generali di servizio applicate da parte del fornitore del servizio universale Poste italiane, l’art. 22 del citato d.lgs. n. 261/1999 ne prevede l’approvazione con decreto del Ministero competente. Tali condizioni sono state definite dapprima con D.M. 9 aprile 2001 e, da ultimo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 ottobre 2008.

 


 

Art. 39

 

(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)

 

 


 

    1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1 dell’articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        «b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all’articolo 19, comma 2-bis»;

  b) al comma 2-bis dell’articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».


 

 

L'articolo 39, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il D.Lgs. n. 286/2005[41], che regola l'attività di autotrasportatore. Il Capo II del predetto decreto contiene le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004).

Successivamente il D.Lgs. n. 214/2008[42] ha modificato il citato D.Lgs. n. 286/2005, anche con riferimento agli articolo 18 e 19, oggetto del presente intervento, introducendo, tra l’altro, una nuova tipologia di corso di formazione per il conseguimento della carta di abilitazione del conducente: il corso accelerato, per il quale è prevista una durata degli insegnamenti teorici e delle ore di guida individuale ridotta della metà rispetto al corso di formazione ordinario.

 

Il comma 1, lettera a) dell’articolo 39 in esame, che inserisce una nuova lettera b-bis) al comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 286/2005, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E[43], senza le limitazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992)[44], anche ai conducenti che abbiano seguito il corso di formazione accelerato, purché abbiamo compiuto 21 anni di età.

Attualmente l’articolo 18 del D.Lgs. n. 285 stabilisce che i conducenti di età superiore ai 18 anni devono aver seguito il corso di formazione ordinario per poter guidare i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, senza le limitazioni di massa di cui al citato articolo 115 C.d.S.. Coloro che hanno seguito il corso di formazione accelerato sono invece soggetti alle suddette limitazioni di massa.

La disposizione in esame recepisce quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della sopra citata direttiva 2003/59/CE.

 

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 39 in esame coordina conseguentemente il testo del comma 2-bis dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 286/2005.

 

Si evidenzia che la disposizione in commento è identica a quella contenuta nell'articolo 37, comma 1, lettere c) e d) dell'A.S. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame, in sede referente, presso l'8° Commissione del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni).

 


Art. 40

 

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali)

 

 


      1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, è adottato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri,

anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:

              1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;

              2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;

              3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

          b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

          c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;  

          d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

          e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura;

          f) attribuire all'autorità nazionale di vigilanza, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

          g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità nazionale di vigilanza;

          h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

          i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del citato decreto-legge n. 209 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.


 

 

L'articolo 40, introdotto dal Senato, delega il Governo all'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 – inserita nell’Allegato B del disegno di legge comunitaria in esame - che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali, vale a dire gli oneri dovuti dagli utenti per finanziare il costo sostenuto dalle società di gestione  degli aeroporti per le infrastrutture ed i servizi connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci. Il provvedimento di attuazione, da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che la direttiva 2009/12/CE rappresenta l’ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell’ambito del percorso volto a garantire l’effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva – il cui termine di recepimento è fissato dall'articolo 13 al 15 marzo 2011 - stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri stabilendo, dunque, una serie di criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro. In estrema sintesi, l’approvazione delle direttiva sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai costi della sicurezza aerea in Europa, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione.

 

L’art. 40 in esame detta specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/12, il primo dei quali riguarda l’individuazione dell’ambito di applicazione agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, in linea con la espressa previsione della direttiva. Tale criterio viene integrato con la condizione in base alla quale i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano: determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti; adottati all’esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto o loro rappresentanti; sottoposti alla vigilanza dell’autorità indipendente (Enac) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

Gli altri principi e criteri direttivi prescrivono:

§      di prevedere un apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un’ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

§      di escludere dall’applicazione delle norme di recepimento della direttiva i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006[45] della Commissione, dei diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE[46] del Consiglio, e dei diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006[47];

§      di designare l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza,

§      di istituire un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di vigilanza attraverso l’imposizione di diritti a carico degli utenti dell’aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un’apposita struttura;

§      di attribuire all’autorità nazionale di vigilanza compiti di regolazione economica con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi, specificando che i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati all’innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

§      di prevedere, laddove il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l’accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall’autorità nazionale di vigilanza;

§      di ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

§      di prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all’attuazione di specifiche disposizioni del decreto-legge n. 209/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, abbia luogo ove il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva in esame.

 

Si ricorda che in materia di tariffe aeroportuali è recentemente intervenuto l’articolo 2, comma 200, della legge finanziaria 2009 (legge n. 191/2009), con il quale si prevede un’anticipazione tariffaria in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, nel limite massimo di tre euro a passeggero per l'imbarco su voli UE ed extra UE, a condizione che vengano effettuati nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, in autofinanziamento, da parte dei gestori stessi.

Va inoltre segnalato che l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 194/2009 (Proroga termini), in corso di conversione, dispone una proroga al 31 dicembre 2010 del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle concessioni aeroportuali, e originariamente recato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005. Tale decreto ha introdotto per la concessioni della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, il sistema della procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria. Alla nuova disciplina sono sottratte, oltre che le concessioni già rilasciate, quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005, per i quali si prevedeva la conclusione entro il 23 giugno 2006, termine più volte prorogato, ed ora fissato, come detto, al 31 dicembre 2010.

 

 

 


Art. 41

 

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

 

 


      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».  

      2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia».

      3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal presente articolo, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15.

      4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.         5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.


 

 

L’articolo 41, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l’adeguamento alla farmacopea europea e l’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.

 

La direttiva 2005/62/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE, riguarda la predisposizione di un sistema di qualità per i servizi trasfusionali ed è stata recepita con D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 208.

La direttiva 2001/83/CE,recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, è stata recepita D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

La direttiva 2002/98/CE, recepita con D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e modifica la direttiva 2001/83/CE. L’applicazione della citata direttiva è stata compiuta dalle direttive 2004/33/CE[48], 2005/61/CE[49] e 2005/62/CE[50]. In particolare, l'articolo 31 della suddetta direttiva 2002/98/CE ha modificato l’articolo 109 della citata direttiva 2001/83/CE e ha stabilito che per quanto riguarda le disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani si applicano le disposizioni per la raccolta e il controllo del sangue e del plasma umani della medesima direttiva 2002/98/CE. L’articolo 110 prevede che gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine essi incoraggiano le donazioni di sangue volontarie e non remunerate e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. Essi notificano alla Commissione i provvedimenti presi.

Di conseguenza, il citato D.Lgs. n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, ha disciplinato all’articolo 27 la produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma, applicando quanto disposto dal medesimo decreto legislativo.

Successivamente, il suddetto decreto legislativo 191 del 2005 è stato abrogato dall'articolo 29 del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, che ha rivisitato la disciplina definita dal decreto legislativo n. 191 del 2005, introducendo le innovazioni previste nel settore trasfusionale dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

 

La novella prevista al comma 1 dell’articolo 41 in esame modifica l’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, al fine di consentire che la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, avvenga con plasma e relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi, attraverso modalità da individuare con decreto autorizzativo del Ministro della salute per l'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti, come previsto dall’articolo 16, comma 1 della citata legge n. 219 del 2005, e nel rispetto degli obiettivi di autosufficienza della Comunità in materia, previsti dal citato articolo 110 della direttiva 2001/83.

L’articolo 26 del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261[51]prevede che alla produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma si applicano le disposizioni del decreto legislativo medesimo. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, relativo ai medicinali per uso umano e di recepimento della direttiva 2001/83, che all'articolo 135, comma 2, per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani e sui medicinali immunologici, stabilisce requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti destinati alla trasfusione. (comma 1).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame modifica il comma 2 dell’articolo 15 della citata legge n. 219 del 2005 e prevede nuovi criteri per l’individuazione delle imprese di frazionamento e produzione di emoderivati, che possono rientrare nelle convenzioni stipulate con le regioni. In particolare, i centri e le medesime aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono possedere determinati requisiti tecnologici e avere gli stabilimenti, idonei ad effettuare il processo di frazionamento, ubicati nei Paesi dell’Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui sopra, dotati dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia.

L’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, reca la disciplina sulla produzione di farmaci emoderivati. Il comma 2, ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1 (vedi infra), stabilisce che i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea. Il comma 1 prevede che il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende previste, per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

Si ricorda che lo schema tipo di convenzione indicato al suddetto comma 1 non è stato emanato dal Ministero della salute.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che le disposizioni stabilite dal nuovo comma 2 dell’articolo 15 della citata legge n. 219 del 2005 sono da rivedere dopo tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, alla luce delle evidenze emerse dalla loro applicazione.

Il comma 4 dell’articolo in esame stabilisce che il decreto del Ministro della salute, previsto all’articolo 15, comma 5 della legge n. 219 del 2005, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, che individua i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni stipulate tra le regioni e le medesime aziende, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame.

Conseguentemente, il comma 5 dell’articolo in esame sopprime l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, in cui si dispone che il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

Si ricorda che in data 21 settembre 2009, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inteso formulare alcune osservazioni nettamente contrarie in merito alla proposta di modifica dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005 recante la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” ed ai possibili profili distorsivi della concorrenza a questa connessi. In particolare, la segnalazione di cui sopra fa riferimento all’emendamento n. 2.0.1000 al disegno di legge AS. 1167 “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali” e destinato a sostituire il comma 2 dell’articolo 15 della suddetta legge.

Il contenuto normativo dell’emendamento, non approvato in sede di esame del collegato, è stato inserito al comma 2 dell’articolo 41 in esame.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 19 gennaio 2010 la Commissione europea ha presentato una comunicazione relativa all'applicazione della direttiva 2002/98/CEche stabilisce norme di qualità e di sicurezza perlaraccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (COM(2010)3). La comunicazione prende in esame anche le seguenti direttive di applicazione che completano,  per quanto riguarda specifici requisiti tecnici, la direttiva 2002/98/CE:

·       direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

·       direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, concernente prescrizioni in materia di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

·       direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005 riguardante norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

La relazione esprime generale soddisfazione per il livello di attuazione delle direttive in questione, soprattutto relativamente ai seguenti profili: obbligo di designazione di un'autorità competente o di autorità competenti; obbligo di adozione di sistemi di ispezione e di misure di controllo; sistemi di emovigilanza per notificare, controllare, registrare e trasmettere le informazioni riguardanti effetti indesiderati ed incidenti gravi e le prescrizioni relative ai controlli.

La Commissione ritiene tuttavia che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi e interventi, per quanto riguarda: il completamento del procedimento di accreditamento, designazione, autorizzazione o licenza per ogni singolo centro ematologico; l'esecuzione di ispezioni in tutti gli Stati membri e le relazioni annuali sugli effetti indesiderati e sugli incidenti gravi destinate alla Commissione. Inoltre, la Commissione sottolinea che la raccolta delle relazioni sulle attività svolte dai centri ematologici nell'anno precedente è una buona pratica che va incoraggiata poiché costituisce una fonte d'informazioni preziosa per le autorità di regolamentazione e i cittadini.

Il 10 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure in materia di farmaci volto a garantire medicine sicure, innovative e accessibili, composto da:

·       una comunicazione (COM(2008)666) che definisce le linee di azione della Commissione al fine di : migliorare l’accesso al mercato, rendendo più trasparenti le decisioni di prezzatura e rimborso; favorire la ricerca farmaceutica in Europa; intensificare la cooperazione con i maggiori partner (in particolare Stati Uniti, Giappone e Canada) allo scopo di migliorare la sicurezza dei farmaci a livello mondiale; promuovere la cooperazione con i partner emergenti (quali Russia, India e Cina);

·       cinque proposte normative di modifica della direttiva 2001/83/CE - recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano -  e del regolamento CE n. 726/2004 - che stabilisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.

In particolaregli interventi di modificadella direttiva 2001/83/CE si prefiggono di:

-   consentire ai cittadini di avere accesso ad informazioni di alta qualità

proposta di direttiva (COM (2008) 663) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alle informazioni al pubblico sui prodotti medicinali soggetti a prescrizione;

-   migliorare la lotta alla contraffazione e alla distribuzione illegale di farmaci

proposta di direttiva (COM (2008) 668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine.

Le proposte di direttiva, che seguono la procedura legislativa ordinaria, dovrebbero essere esaminate in prima lettura dal Parlamento europeo in plenaria il 18 maggio 2010.


 

Art. 42

 

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)

 

 


      1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le modalità e secondo i princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

          b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;

          c) ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;  

          d) ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

      3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


 

 

Con l’articolo 42 il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, il DPR n. 290/2001[52], che disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, intendendosi come tali le le sostanze attive ed i preparati - contenenti una o più sostanze attive - destinati a:

§      proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;

§      favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;

§      conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

§      eliminare le piante indesiderate;

§      eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Le modifiche, che dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione con il concerto dei dicasteri del lavoro, della salute e delle politiche sociali (da intendersi della salute), delle politiche agricole, dello sviluppo, dell’economia, dovranno recare i seguenti interventi:

§      lett. a): una semplificazione delle prodedure di rilascio (o rinnovo) dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti;

La procedura per il rilascio di tali autorizzazioni è regolata dall’art. 9 del DPR n. 290, che richiede che il responsabile della prima immissione del prodotto presenti una domanda al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria[53] del Ministero della sanità, corredata da due fascicoli contenenti le informazioni indicate. Entro un termine stabilito il Dipartimento deve provvedere al rigetto motivato della domanda o al rilascio dell’autorizzazione; nel contempo mdeve essere acquisita l'etichetta del prodotto nella veste tipografica definitiva, che deve rispondere ai requisiti risultanti dalla verifica fatta dal Dipartimento sulle qualità del prodotto.

L’autorizzazione è comunicata all’interessato ed alla regione, e l’etichetta è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dal Dipartimento, che per ogni domanda di autorizzazione costituisce un fascicolo.

Per il rinnovo interviene l’art. 11 che impone la presentazione di una richiesta al Dipartimento, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione.

§      lett. b): la rimodulazione della trasmissione dei dati di vendita e di esportazione che potrà essere fatta per via telematica o su supporto magnetico;

I dati sulla vendita dei prodotti fitosanitari (art. 42), anche destinati alla esportazione, debbono essere trasmessi dai produttori e venditori annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, all'autorità regionale competente mediante la compilazione di schede informative che debbono poi essere trasmesse al SIAN.

§      lett. c): la definizione di una particolare disciplina di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti particolari, utilizzati sia in agricoltura biologica o biodinamica, che convenzionale;

§      lett. d): ridefinire le procedure di autorizzazione all’acquisto ed all’impiego dei prodotti, alla tenuta dei registri dei trattamenti effettuati.

L’impiego di prodotti particolarmente tossici è regolato dagli artt. 25-27 che ne limitano la vendita ai soggetti muniti di una particolare autorizzazione che è la regione a dovere rilasciare, previo accertamento del possesso da parte del richiedente della consapevolezza della pericolosità del prodotto e delle conoscenze per un corretto uso dello stesso.

L’articolo 42, co. 3, lett. b)impone poi a tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di conservare presso l'azienda un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto:

1) i dati anagrafici relativi all'azienda;

2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;

3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

 

Il provvedimento deve essere adottato nel rispetto dei principi stabiliti con l’aticolo 20 della legge n. 59/1997[54] c.d legge Bassanini, e di quanto stabilito dalla normativa comunitaria sul tema, recata dalla direttiva 91/414/CEE e dal recente regolamento (CE) n. 1107/2009 che la abroga a decorrere dal 14 giugno 2011 ad essa sostituendosi.

In merito al generale rinvio all’articolo 20 della legge 59/97 si osserva che potrebbe risultare opportuno individuare quali siano gli specifici principi e criteri da seguire, eventualmente effettuando uno specifico richiamo del comma 8 di tale articolo,  che si applica ai regolamenti.

Ai sensi di tale comma 8 i provvedimenti adottati debbono provvedere al:

a)  trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b)  individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c)  soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e)  adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f)   soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g)  regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

 


 

Art. 43

 

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

 

 


      1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia»;

          b) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

      «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE»;

          c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Nell'adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i princìpi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1o settembre ed il 31 gennaio»;

          d) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate»;

          e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea»;

          f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

          g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».


 

 

L'articolo 43, introdotto nel corso dell’esame al Senato, rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla caccia.

Il testo riproduce fedelmente - tranne il nuovo secondo periodo della lettera c) - l’articolo 16 del ddl Comunitaria 2008 che, oggetto di modifiche da parte di entrambi i rami parlamentari, è stato infine stralciato dall’Aula della Camera il 20 maggio 2009 dando vita alla autonoma proposta A.C. 2320-ter il cui esame deve ancora iniziare.

Il testo originariamente presentato dal Governo (A.S. 1078, articolo 12) era diretto, secondo quanto riferiro nella relazione al disegno di legge, ad introdurre nella legge 157 modifiche che avrebbero consentito di superare la censura, contenuta nel parere motivato del giugno 2006, circa il mancato recepimento dell’articolo 2 della direttiva 79/409/CE. Le modifiche approvate successivamente hanno tuttavia indotto a deliberare lo stralcio dell’articolo in questione.

In merito alla direttiva n. 409 va rammentato che è stata oggetto di una recente codifica ad opera della dir. 2009/147/CE approvata il 30 novembre 2009. L’articolo 2, invariato, intima agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Va segnalato che presso il Senato sono stati presentati numerosi disegni di legge di totale revisione della legge n. 157 che, dopo essere stati esaminati congiuntamente in una prima seduta tenutasi il 22 ottobre 2008, sono confluiti in un testo unificato proposto dal relatore nella seduta del 11 marzo 2009, tuttora all’esame della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

 

L’articolo 43 con il comma 1, lettera a), aggiunge dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 157 del 1992 un ulteriore comma ove si prevede, parafrasando in parte l’articolo 2 della direttiva 79/409/CE, che lo Stato, le Regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si adoperino per assicurare un livello della popolazione della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi; le iniziative in materia dovranno peraltro seguire i dettami della Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli, pubblicata dalla Commissione nel febbraio 2008, che assume la veste di documento di orientamento per un prelievo praticato in forma sostenibile.

L’accordo menzionato è stato sottoscritto il 12 ottobre 2004, nel quadro dell’Iniziativa per la caccia sostenibile (ICS) della Commissione europea, la Federazione delle associazioni di caccia e conservazione della fauna selvatica dell’UE - FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) e il BirdLife International hanno convenuto di attribuire importanza prioritaria all’applicazione della direttiva uccelli secondo le indicazioni contenute nella Guida.

 

Con la lettera b) viene inserito dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge 157 un comma aggiuntivo ove si prevede che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni che possano consentirle di coordinare le ricerche riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull’applicazione pratica della legge.

La modifica, identica a quella presentata nella Comunitaria 2008, era volta, come precisato nella relazione che accompagnava il disegno di legge del Governo, a superare la censura circa il mancato recepimento della direttiva 79/409/CE nella parte in cui con l’’articolo 10 siprevede che gli Stati membri incoraggino le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli previste dalla direttiva e che, tra l'altro, gli Stati membri trasmettano alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori svolti in tale settore.

 

La lettera c) dell’articolo in esame modifica l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che individua – con il comma 1 - le specie cacciabili consentendo per ciascuna di esse che l’attività venatoria si svolga secondo lo specificato calendario. Sostituendo il primo periodo del comma 2 iI testo proposto continua a consentire alle regioni di modificare il calendario in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, ma vi si aggiunge che tale modifica debba anche essere diretta ad assicurare una maggiore tutela delle specie nelle fasi di maggiore vulnerabilità (periodo di nidificazione, riproduzione o di migrazione).

Il secondo ed il terzo periodo della lettera c) (non presenti nel precedente articolo 16 del quale era stato deliberato lo stralcio) pongono tuttavia alle regioni i seguenti due vincoli: deve obbligatoriamente essere acquisito il preventivo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA[55], e la eventuale revisione dei calendari deve comunque rispettare “l’arco temporale compreso fra il 1° settembre ed il 31 gennaio”.

Tale ultima condizione in realtà sostituisce l’attuale terzo periodo del comma 2 che attualmente sancisce che “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1”. 

Merita evidenziare che la nuova redazione delle norme di cui alla lettera c) risulta non del tutto chiara.

Il primo comma dell’attuale articolo 18, come detto, stabilisce per ogni specie tutelata il “periodo” entro il quale può essere cacciata, intendendosi con ciò il giorno d’inizio e di fine caccia.

Il secondo comma consente la modifica dei “termini”, ovvero della data d’inizio e di fine caccia (primo periodo), ma impone che tali termini cadano in ogni caso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, ed impone altresì che “l’arco temporale massimo” – gionate riservate alla caccia di ogni singola specie - resti quello satabilito al primo comma (terzo periodo).

Sembrerebbe che le nuove disposizioni utilizzino l’espressione “arco temporale” intendendo stabilire i “termini” per l’esercizioo della caccia.

 

Con la sostituzione del terzo periodo operata dalla successiva lettera d) si impone semplicemente che i nuovi termini garantiscano il ripetto della direttiva.

L'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, nel testo attualmente vigente, definisce gli orari e giorni in cui la caccia è consentita ed individua le specie che sono cacciabili.

L'art. 18 fissa il calendario venatorio per le varie specie, ripartendole in quattro gruppi:

-        le specie che possono essere cacciate a partire dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre ( in particolare, fra le altre, quaglie, pernici e lepri);

-        quelle che possono essere cacciate dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio ( in particolare, fra le altre, fagiani, beccacce e anatre);

-        quelle che possono essere cacciate tra il 10 ottobre e il 30 novembre (in particolare, fra le altre, camoscio, capriolo, cervo, daino e muflone);

-        il cinghiale non può essere cacciato che fra il 10 ottobre e il 31 dicembre o fra il 10 novembre e il 31 gennaio. La caccia è vietata quando il terreno sia coperto dal manto nevoso.

Il comma 2 dell’art. 18 consente tuttavia alle regioni di modificare il calendario nazionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché di vietare la caccia per determinate specie, in relazione “alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali”, ovvero alla densità della fauna presente sul proprio territorio, per ragioni climatiche particolari, o per motivi sanitari. Resta tuttavia l'obbligo di contenere i termini tra il 1° settembre ed il 31 gennaio e per l’arco massimo temporale stabilito al primo comma. L'autorizzazione regionale è peraltro condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori (così il terzo ed il quarto periodo attualmente in vigore).

Ogni regione è tenuta alla pubblicazione del calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno, accompagnato dalla determinazione del numero di animali che possono essere abbattuti per ogni giorno di caccia (comma 4).

La legge nazionale stabilisce che la caccia sia vietata nei giorni di martedì e di venerdì demandando alle regioni di scegliere i giorni della settimana durante i quali è possibile cacciare, purché in numero non superiore a tre (comma 5); a tali ultime disposizioni tuttavia, fermo restando l’obbligo di silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni possono derogare secondo le consuetudini locali per la caccia agli uccelli migratori, che si svolge dal 10 ottobre al 30 novembre (comma 6).

La caccia, secondo la legge nazionale, è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ma la caccia di selezione per gli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

Le singole regioni determinano l'orario di caccia giornaliero facendo riferimento a periodi di quindici giorni.

 

La lettera e) dell'articolo in esame modifica il comma 3 dell’articolo 20 della legge 157 che regola l'introduzione dall'estero della fauna selvatica viva autoctona che, consentita ecslusivamente per scopi di ripopolamento e miglioramento genetico, può avvenire su autorizzazione del MIPAAF, tenuto a consultare l’IFS ed a ripettare le convenzioni internazionali.

La disposizione introdotta dalla lettera e) consente l’introduzione sul territorio nazionale anche delle specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio comunitario, previa consultazione della Commissione europea.

La modifica tende a rendere le disposizioni nazionali conformi all’art. 11 della direttiva che richiede che gli Stati membri vigilino affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione

 

Le successive due lettere modificano l’art. 21 della legge 157 che enumera i divieti, non solo diretti ai cacciatori ma anche agli altri eventuali soggetti che possano mettere in atto comportamenti che disturbino o ledano le specie protette, con ciò recependo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 paragrafo 1 della direttiva uccelli.

 

La lettera f) integra la lett.o) del comma 1, inserendo espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette, fatte salve le deroghe dalla stessa legge n. 157 previste; la lettera g), integra invece la lettera bb) estendendo il divieto di vendita, di detenzione per la vendita o di acquisto uccelli vivi o morti protetti, al “divieto di trasporto per la vendita”.

L'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 prevede un'ampia enumerazione di divieti di caccia, divieti già in parte enunciati nell’articolo 5 della legge stessa, ma che sono fondamentalmente contemplati nell’articolo 21. Peraltro, il dettagliato elenco di cui al comma 1 è volto non solo ad assicurare la salvaguardia della selvaggina o ad evitarle sofferenze particolari, ma anche a garantire condizioni generali di sicurezza, tranquillità e incolumità delle persone, nonché l’integrità delle strutture pubbliche.

E' vietato, tra l'altro: alla lettera o), prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica. Ciò è possibile solo per cattura temporanea e inanellamento da parte degli istituti scientifici delle università o, in talune zone, per sottrarli a sicura distruzione o morte, previo avviso all'autorità competente; alla lettera bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus).

Procedure di contenzioso

Il 22 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (procedura n. 2006/2131, causa C-573/08) sostenendo che la “legislazione italiana non costituisce recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare, l’art 9 della direttiva attribuisce alle autorità degli Stati membri la facoltà di adottare deroghe agli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa in tema di protezione delle specie di uccelli. La legge statale di recepimento della direttiva 79/409/CE (legge 221/2002 del 3 ottobre 2002) ha aggiunto l’art. 19 bis alla legge 157/92. In sostanza, tale legge funziona da legge-quadro, poiché sono le Regioni ad essere responsabili dell’applicazione delle deroghe, attraverso la legislazione regionale. La Commissione ritiene non in linea con l’art. 9 della direttiva la mancata previsione, in una legge regionale che costituisce il quadro normativo per l’esercizio delle deroghe, non solo dell’obbligo di indicare la ragione astratta , ma anche dell’obbligo di argomentarne i motivi. Le Regioni nei cui ordinamenti sono state riscontrate violazioni per non conformità alla direttiva sono le seguenti: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Toscana.

Il 28 giugno 2006, inoltre, la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee (procedure n. 2004/4242 e 2004/4926) per violazione della direttiva 79/409/CEE da parte della legislazione regionale di Sardegna e Veneto

Ad avviso della Commissione, la normativa regionale del Veneto e della Sardegna non prevede alcun meccanismo di controllo nei casi in cui la cattura o l'uccisione di uccelli tutelati dalla direttiva sia autorizzata per motivi eccezionali, e tale lacuna porta alla cattura e all'uccisione di un numero troppo elevato di uccelli.

Il 27 novembre 2008, infine, l’Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora complementare (procedura n. 2001/4156) per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia, in violazione dell’art. 4, par. 4 della direttiva 79/409/CEE.

 


Art. 44

 

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

 

 


      1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

      «15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso».


 

 

L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del d.lgs. 209/2003.

Attualmente l’art. 5, comma 15, del d.lgs. 209/2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, prevede due modalità di consegna:

§         direttamente ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli, qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

§         avvalendosi - negli altri casi - di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 209/2003 conferma il ruolo centrale dei centri di raccolta (già previsti dal decreto Ronchi) nei quali devono essere consegnati dal detentore (oppure dal concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, nel caso in cui il detentore intenda cedere il veicolo per acquistarne un altro) i veicoli destinati alla demolizione (art. 5), diventando così il fulcro dell’intero sistema di recupero e smaltimento dei veicoli fuori uso. Lo stesso decreto ha previsto che siano gli stessi produttori di veicoli a organizzare una rete di centri di raccolta dei veicoli “fuori uso” opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. L’art. 5, comma 15 (interessato dalle modifiche in esame) è stato da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge 166/2009, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea. Le modifiche introdotte hanno limitato la possibilità di consegna diretta ai centri di raccolta organizzati dai produttori di veicoli, riservandola alle sole officine iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, mentre le altre officine sono obbligate a rivolgersi ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti.

 

Il nuovo testo del comma 15 introduce,pertanto,una terza modalità di consegna e cioè ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso.

Nello specifico si tratta di impianti che svolgono un'attività di deposito preliminare prima di un'attività di smaltimento, ove con la sigla "015" si vuole probabilmente far riferimento ad una delle operazioni di smaltimento contrassegnate dalle sigle D1-D15: per D15 si intende il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti contenuta nell'Allegato B alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Pertanto occorrerebbe sostituire il riferimento alla sigla “015” con quello alla sigla “D15”.

La sigla “R13” è contenuta, invece, nel successivo allegato C relativo alle operazioni di recupero ed indica la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

Procedure di contenzioso

Il 19 marzo 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea (procedura di infrazione n. 2003/2204) per non completa esecuzione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 maggio 2007 nella causa C-394/05.

La Commissione contesta all’Italia che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 209/03, che dà attuazione della direttiva comunitaria 2000/53/CE introducendo nell’ordinamento nazionale una nuova disciplina in materia di gestione di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, dai loro componenti e materiali e dai pezzi di ricambio, così come modificate dal D.Lgs. n. 149/2006 e dalla L. 6 giugno 2008, n 101, non consentono alla Commissione di considerare adempiuti gli obblighi di esecuzione della sentenza.

In particolare, la Commissione osserva che:

-   per ciò che riguarda la raccolta delle parti usate asportate al momento della riparazione, il comma 15 dell’art. 5, comma 3, del DLgs 209/03, come modificato, restringe il campo di applicazione dell’obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati solo alle imprese di autoriparazione previste dal DLgs 22/1997, osservando che non tutte le imprese che esercitano attività di autoriparazione sono necessariamente operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi del citato DLgs 22/1997. Tali considerazioni sono ritenute valide dalla commissione anche per i veicoli a tre ruote;

-   la Commissione contesta all’Italia di non avere comunicato agli altri Stati membri – come previsto dalla direttiva – le ragioni che l’hanno portata a fissare per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980 una percentuale di reimpiego e recupero inferiore a quella stabilita dalla normativa comunitaria;

-   quanto all’obbligo per i produttori di componenti di fornire agli impianti di trattamento autorizzati le informazioni in materia di demolizione, previsto dall’articolo 8, comma 4 della direttiva, la Commissione rileva che il recepimento di tale ultima disposizione all’articolo 10, comma 2 del DLgs 209/03, sarebbe venuto meno alla luce della soppressione del medesimo articolo 10 stabilita dall’articolo 7 del DLgs. 149/2006, mantenendo in uno stato di non conformità la trasposizione di tale disposizione nell’ordinamento italiano.

La Commissione ricorda che, in base all’articolo 228 TCE, qualora l’Italia persista nell’inottemperanza, la procedura proseguirà con l’invio di un parere motivato e,  nel caso in cui non siano rispettati i termini fissati dalla Commissione per l’adozione dei  provvedimenti di esecuzione della sentenza, la Commissione ha infine la facoltà diadire la Corte di giustizia, precisando nel ricorso l'importo della somma forfetaria o della penalità. La Corte di giustizia, qualora accolga il ricorso della Commissione, pronuncia una sentenza di condanna nei confronti dello Stato medesimo.

 


 

Art. 45

 

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

 

 


      1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto»;

          b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilità»;

          c) all'articolo 3, comma 1:  

              1) la lettera f) è abrogata;

              2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,»;

          d) all'articolo 4, comma 1:  

              1) la lettera d) è abrogata;

              2) la lettera f) è abrogata;

          e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o complesse.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione»;

          f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili»;

          g) all'articolo 7:  

              1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

              2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare» è premessa la seguente: «congruo».


 

 

L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta numerose modifiche al d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

Con tale espressione, s’intende l'uso dei documenti concernenti dati pubblici in possesso di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico[56] da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dall'adempimento dei fini istituzionali per i quali il documento è stato prodotto[57].

 

Le amministrazioni pubbliche raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti nell’adempimento dei loro compiti del servizio pubblico. L’uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. L’informazione del settore pubblico (ad esempio informazioni geografiche, statistiche, commerciali e sul traffico) rappresenta un notevole patrimonio economico; fornisce la materia prima di nuovi prodotti e servizi digitali ed è un elemento chiave del commercio elettronico.

 

In attuazione degli indirizzi comunitari, il d.lgs. n. 36/2006 prevede un complesso minimo di norme al fine esplicito di agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti nel settore pubblico.

 

L'obiettivo della direttiva 2003/98/CE è quello di ridurre gli ostacoli che le imprese europee fornitrici di contenuti digitali incontrano nello sviluppo di una nuova generazione di prodotti e servizi fondati sulle informazioni del settore pubblico. La direttiva mira, in particolare, ad armonizzare le normative e le prassi degli Stati membri in materia, anche in funzione di un adeguato sviluppo della società dell'informazione[58].

In tale direzione, la disciplina comunitaria prevede oggetto ed ambito di applicazione della normativa (articolo 1). Le amministrazioni in possesso dei dati hanno un potere discrezionale di consentire o negare il riutilizzo e, nella prima ipotesi, le informazioni possono essere riutilizzate per qualunque scopo, secondo i criteri stabiliti nella direttiva (articolo 3). L'esame delle richieste di riutilizzo e la fornitura dei documenti debbono avvenire in tempi ragionevoli (articolo 4). Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualunque formato, con preferenza per quello elettronico (articolo 5). Per quanto riguarda la tariffazione (articolo 6), ne viene garantita la trasparenza (articolo 7), e si prescrive che l'eventuale corrispettivo richiesto non superi i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Inoltre, è possibile, per gli enti pubblici, sia autorizzare un riutilizzo incondizionato dei documenti sia imporre delle condizioni (anche, ove opportuno, attraverso licenze, ex articolo 8). Il principio di non discriminazione fra categorie analoghe di riutilizzo viene fissato nell'articolo 10, mentre l'articolo 11 prevede il divieto di (nuovi) accordi di esclusiva[59], ponendo un termine finale di efficacia per quelli in essere (31 dicembre 2008).

 

L’articolo in esame modifica in più parti il decreto n. 36/2006, in relazione alla necessità di adeguare la normativa vigente ai rilievi formulati dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE (su cui, si v. infra).

Un primo gruppo di modifiche riguarda l’ambito di applicazione della disciplina del riutilizzo dei documenti nel settore pubblico.

Nel testo vigente, il decreto non prescrive un obbligo al riuso dei documenti, ma si limita a statuire che “la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento” (art. 1).

Inoltre, si specifica che sono escluse dal riuso tutte le informazioni che presentano limitazioni all’accesso, in quanto soggette a diritti di proprietà intellettuale, a limitazioni legate alla privacy, a vincoli di sicurezza o riservatezza ecc. (art. 3).

Nel dettaglio, la disciplina non si applica:

a)       ai documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;

b)       ai documenti nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c)       ai documenti nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca;

d)       ai documenti nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;

e)       ai documenti nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

f)         ai documenti relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;

g)       ai documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241[60];

h)       ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ovvero diritti di proprietà industriale.

Da ultimo, è prevista una norma che contiene una generale clausola di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d’autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi, in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali, in materia di proprietà industriale, nonché la disciplina del sistema statistico nazionale (art. 4).

 

Le modifiche previste dall’articolo in esame estendono l’ambito di applicazione del decreto.

In tale direzione, si dispone:

Ø      l’abrogazione dell’art. 4. co. 1, lettera d) ed f), che fa salve dall’applicazione del decreto, rispettivamente, le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, nonché la disciplinarelativa a dati contenuti nel Sistema statistico nazionale (art. 45, co. 1, lett. d));

Ø      l’abrogazione dell’art. 3. co. 1, lettera f), che esclude dall’applicazione dell’istituto del riutilizzo i dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi (art. 45, co. 1, lett. c), n. 1);

La Borsa continua nazionale del lavoro, istituita dagli articoli 15 e ss. del D.Lgs. 276/2003[61], è un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Esso è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. La Borsa è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete[62].

Il D.Lgs. 276/2003 ha inoltre previsto, in seguito all’introduzione delle tipologie contrattuali flessibili, un’apposita procedura di certificazione volontaria del contratto stipulato tra le parti (articoli 75 e ss.), al fine di ridurre il contenzioso in materia di individuazione della tipologia di specifici contratti flessibili. Tale procedura, che sulla base delle modifiche apportate dal successivo D.Lgs. 251/2004, trova applicazione nei confronti di tutti i contratti e si attiva presso specifiche Commissioni di certificazione, sostanzialmente attribuisce piena forza legale al contratto, escludendo la possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge che ledono interessi legittimi.

 

Peraltro, la possibilità di estendere la disciplina sul riutilizzo ai dati del sistema statistico nazionale è temperata da due ulteriori disposizioni, in base alle quali:

Ø      se, in termini generali, la decisione di consentire o meno il riutilizzo dei dati pubblici spetta all’amministrazione o all’organismo interessato, tuttavia permane in capo a questi, sia l’obbligo, sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989[63], di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale[64], sia l’obbligo di cui all’art. 8, l. n. 681/1996[65], in base al quale le amministrazioni pubbliche, nonché gli organismi di diritto pubblico, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute La novella precisa, inoltre, che laddove sia consentito, il riutilizzo si svolge secondo le modalità previste dal decreto (art. 45, co. 1, lett. a), che modifica l’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 36/2006);

Ø      restano esclusi dall’applicazione del decreto i documenti che contengono i dati tutelati dal segreto statistico, disciplinati dall’art. 9 del citato d.lgs. n. 322/1989 (art. 45, co. 1, lett. c), n. 2);

Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, come modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 281/1999, i dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l’ufficio di statistica può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. Non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

 

Ulteriori modifiche introdotte con l’articolo in esame riguardano la nozione di titolare del dato. Con una novella all’articolo 2, co. 1, lett. i), del d.lgs. n. 36, si amplia tale nozione in modo che corrisponda non solo all’amministrazione od organismo di diritto pubblico che originariamente ha formato il dato ovvero ne ha commissionato ad altri la produzione – come nel testo vigente - ma anche all’amministrazione che ne ha la disponibilità (art. 45, co. 1, lett. b)).

 

Con la lettera e) dell’articolo in esame si interviene sulla procedura relativa alla richiesta di riutilizzo di documenti, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 36, introducendo in capo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo l’obbligo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione.

 

Con la lettera f) che modifica l’articolo 6 del d.lgs. n. 36, relativo ai formati disponibili, si precisa che, in caso di riutilizzo, i documenti richiesti sono resi disponibili dal titolare del dato nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti.

 

Da ultimo, le modifiche introdotte con la lettera g) dell’articolo in esame concernono il sistema di tariffazione per il riutilizzo.

In proposito, l’articolo 7 del d. lgs. 36/2006 rinvia a decreti interministeriali la determinazione delle tariffe per il riutilizzo, il cui importo deve comprendere i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile calcolato sulla base delle spese per investimenti sostenute dalle amministrazioni interessate nel triennio precedente. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata che si determina sul criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle amministrazioni interessate.

Con le modifiche di cui alla lettera g):

1.             è fatta salva la disciplina prevista per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie, di cui all’art. 1, co. 370-372, l. n. 311/2004[66];

 

Il comma 370 prevede che i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni catastali i riutilizzatori commerciali devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; mentre per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, gli stessi soggetti devono corrispondere i tributi previsti maggiorati del 20 per cento. Sia l’importo fisso che la percentuale di maggiorazione possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono altresì individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti, verso corrispettivo, dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati, dietro pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio (comma 371).

Oltre a ciò, il comma 372 commina, a carico di chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del precedente comma 370. Qualora l’acquisizione dei dati non sia soggetta al pagamento di tributi, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria da 10.000 a 50.000 euro. È infine confermata l’applicazione delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

2.             si prevede che, in caso di riutilizzo commerciale, le tariffe per il riutilizzo comprendano un utile che sia “congruo”.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 7 maggio 2009 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sul tema “ Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Riesame della direttiva 2003/98/CE “ (COM(2009)212).

La comunicazione rileva che tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva, ma solo quattro hanno rispettato il termine del 1° luglio 2005. La Commissione ha avviato 18 procedure di infrazione nei confronti di vari Stati membri, inizialmente per la mancata notifica dell'attuazione (nei confronti del Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Portogallo e Ungheria), successivamente per la non conformità delle misure nazionali di attuazione con la direttiva (nei confronti dell’Italia, Portogallo e Svezia). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso 4 sentenze per mancata attuazione (Austria, Belgio, Spagna e Lussemburgo).

Per quanto riguarda la valutazione sull’impatto della direttiva nei tre ambiti principali dell'informazione del settore pubblico - geografico, meteorologico e giuridico/amministrativo – la Commissione sottolinea come i vari indicatori che misurano il riutilizzo di tale informazione abbiano evidenziato la crescita del mercato (in base alle stime, il mercato delle informazioni provenienti dal settore pubblico dell'UE ha un valore pari a 27 miliardi di euro) e l'aumento del riutilizzo in tutti e tre i settori negli ultimi anni.

Sulla base di una consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, svolta tra giugno e novembre 2008,  la Commissione osserva che :

-   gli  interpellati ritengono che la direttiva abbia avuto effetti positivi sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

-    la maggior parte degli Stati membri reputa prematuro modificare la direttiva e preferirebbe disporre di un termine supplementare per una completa attuazione;

-   gli enti pubblici ritengono soddisfacente il quadro attuale offerto dalla direttiva;

-   i riutilizzatori propongono invece di modificare la direttiva, per renderla più rigorosa. Tra i suggerimenti si propone di: ampliare il campo d'applicazione; obbligare gli enti pubblici ad autorizzare il riutilizzo; imporre una tariffazione basata sui costi marginali; chiedere l'istituzione di autorità di regolamentazione e/o meccanismi di risoluzione delle controversie; chiarire i compiti di servizio pubblico; redigere elenchi/repertori delle informazioni nazionali ed obbligare gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali; precisare alcuni termini utilizzati nella direttiva ritenuti ambigui, come la definizione di documenti, compiti di servizio pubblico, tariffazione basata sui costi marginali e congruo utile sugli investimenti.

In considerazione dei contributi raccolti e del fatto che la direttiva è stata attuata con notevole ritardo da molti Stati membri e che il divieto di accordi di esclusiva, pienamente applicabile solo dal 1° gennaio 2009, non ha ancora esplicato tutti i suoi effetti, la Commissione non intende proporre modifiche alla direttiva in questa fase, ma si impegna ad effettuare un ulteriore riesame della stessa entro il 2012, quando disporrà di maggiori elementi per valutarne l’impatto.

Nel frattempo la Commissione raccomanda agli Stati membri di:  

-   garantire la piena e corretta attuazione e applicazione della direttiva;

-   porre termine agli accordi di esclusiva come prescritto dalla direttiva;

-   adottare modalità per la concessione delle licenze e per la tariffazione che favoriscano il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

-   garantire una concorrenza leale tra gli enti pubblici e i riutilizzatori.

-   promuovere l'identificazione e l'immediata disponibilità delle fonti di informazioni e  istituire meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi e poco costosi.

La Commissione assicura il suo impegno al fine di:

-   sorvegliare da vicino l'attuazione e l'applicazione della direttiva;

-   controllare attentamente in particolare gli accordi di esclusiva (2009-10)

-   verificare la validità economica dei costi marginali quali criterio per la tariffazione;

-   incoraggiare lo scambio di buone pratiche (politiche proattive di riutilizzo, compiti di servizio pubblico, risoluzione delle controversie).

Procedure di contenzioso

Il 19 marzo 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora, per non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (procedura di infrazione n. 2009/2031), con riferimento segnatamente agli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, e 10 della stessa. In particolare la Commissione ritiene che il decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, con cui l’Italia ha recepito la direttiva, presenti i profili di incompatibilità di seguito descritti.

Con riferimentoall’articolo 1 della direttiva 2003/98/CE(Oggetto e ambito di applicazione): la normativa italiana prevederebbe casi si esclusione dell’ambito di applicazione non previsti dalla direttiva stessa. Si  tratta in particolare dell’esclusione della possibilità di riutilizzo:

-   dei dati contenuti nel sistema statistico nazionale, comprese le informazioni anonime ed aggregate  che non sono soggette ad alcun vincolo di accesso e di riservatezza (articolo 4, comma 1, lettera f),  del Dlgs 36/2006);

-   dei dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro all’anagrafe dei lavoratori e dei dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro  ( articolo 3, comma1,  lettera f) del Dlgs 36/2006);

-   dei  dati, dei documenti, e informazioni catastali  e ipotecari acquisiti (articolo 4, comma1, lettera d) del  Dlgs 36/2006).

Con riferimento all’articolo 2 della direttiva (Definizioni): mentre la definizione di riutilizzo nella direttiva si riferisce ai documenti “ in possesso” di enti pubblici di cui non necessariamente la stessa è titolare il testo dell’articolo 2, lettera e del Dlgs 36/2006 limita la definizione di riutilizzo ai dati di cui la pubblica amministrazione è titolare. La Commissione rileva inoltre che l’uso sistematico dei termini “ titolare dei dati” lungo tutto il testo del decreto legislativo italiano, costituisce una limitazione all’ambito di applicazione della direttiva.

In riferimento all’articolo 3 della direttiva(Principio generale):secondo la Commissionele disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 2 Dgs 36/2006 evidenziano il potere discrezionale attribuito alla pubblica amministrazione di consentire o negare il riutilizzo, senza chiarire, se, una volta che il riutilizzo sia consentito, le informazioni siano riutilizzabili per qualunque scopo, come previsto dalla direttiva.

In riferimento all’articolo 5 della direttiva(Formati disponibili): la formulazione dell’articolo 6 del DLgs 36/2006, limitando la fornitura dei documenti di cui è richiesto il riutilizzo al formato in cui sono stati prodotti, il quale potrebbe rivelarsi  tecnicamente superato al momento della richiesta, non rispetterebbe le disposizioni della direttiva secondo cui i documenti devono essere messi a disposizione in “qualsiasi” formato e lingua preesistente

In riferimento all’articolo 6 della direttiva (principi di tariffazione):  la Commissione rileva che l’articolo 7, comma 2, del Dlgs 36/2006 relativo alla  determinazioni delle tariffe fa propri i criteri di costi indicati nella direttiva senza tuttavia specificare che l’utile sugli investimenti deve essere “congruo”. L’omissione di tale aggettivo potrebbe consentire alle pubbliche amministrazioni di superare il limite della congruità degli utili, costituendo attuazione incompleta della direttiva.

In riferimento all’articolo 10 della direttiva(non discriminazione):  l’articolo 10 comma 2 del Dlgs 36/2006 non recepisce correttamente l’obbligo di non discriminazione, laddove non contempla la situazione in cui un ente pubblico usi i propri dati pubblici per attività, commerciali o non commerciali,  che esulano dai suoi scopi istituzionali e non prevede  che in questi casi si debbano applicare a tali enti pubblici le stesse tariffe applicate agli altri utilizzatori.

 


 

Art. 46

 

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

 

 


      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:  

          a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

          b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

          c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

          d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

          e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

          f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

          g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

          h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.  

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

          a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

          b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;  

            c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

              1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

              2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

              3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

          d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

          e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecunia ria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;  

          f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);

          g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

          h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).


 

 

L’articolo 46, introdotto durante l’esame al Senato, delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga[67], ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope[68].

A tal fine, si prevede l’adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, che potranno anche modificare, riordinare e, ove occorra, abrogare le norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1).

 

La Commissione europea, dopo l'entrata in vigore dei citati regolamenti, ha stabilito che gli Stati membri devono adeguare le proprie normative nazionali alle nuove disposizioni comunitarie, con particolare riguardo agli obblighi delle Autorità competenti ed al sistema sanzionatorio, nonché prevedere una verifica triennale sull'efficacia dei provvedimenti.

In Italia, la materia è attualmente regolamentata dall'art. 70 del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n. 309, di recepimento di precedenti direttive comunitarie ora abrogate dai citati nuovi regolamenti).

L'articolo 70 richiama le “sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope”, ignorando la terminologia introdotta dai regolamenti comunitari. La vigente normativa nazionale, poi, disciplina la materia dei precursori di droghe unitamente a quella relativa alle sostanze stupefacenti, non tiene conto delle sostanziali differenze di impiego e non contempla tutte le novità introdotte nella disciplina comunitaria (licenze, autorizzazioni, funzionario competente, esclusioni, obblighi di rendicontazione, ecc.).

 

Attraverso i decreti legislativi di cui sopra dovranno anche essere individuati gli organi competenti all’adozione degli adempimenti previsti dai citati regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005 riguardanti i precursori di droghe e il loro commercio, e dovranno essere rispettati alcuni princìpi e criteri direttivi (comma 2):

- l’utilizzo delle locuzioni precursori di droghe o sostanze classificate, in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

- la distinzione, anche all’interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

- la definizione delle modalita` di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l’utilizzo dei precursori di droghe come classificati dai citati regolamenti comunitari;

- la definizione delle modalita` di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni previste;

- la regolamentazione del registro degli operatori e delle transazioni intracomunitarie di precursori;

- la definizione delle modalità di registrazione;

 - la regolamentazione della rendicontazione annuale e delle attivita` di vigilanza e di ispezione.

 

I regolamenti comunitari citati contengono, negli allegati, alcuni elenchi di sostanze classificate distinte in relazione alla potenziale pericolosità, nel senso che le sostanze classificate in categoria 1 sono quelle più pericolose, la cui produzione e commercializzazione richiede quindi maggiori controlli; controlli meno stringenti sono invece per le attività relative alle sostanze classificate in categoria 2 ed ancor meno per quelle classificate in categoria 3. La lettera c) dispone che il legislatore delegato definisca le modalità di rilascio, sospensione e ritiro della licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1, disciplinando le esclusioni dal necessario rilascio della licenza (per esempio per le farmacie) nonché definendo le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni (per esempio laboratori delle forze dell'ordine o delle agenzie doganali). È prevista, sempre al solo fine di dare attuazione alla disciplina comunitaria e nel pieno rispetto della stessa, la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2, mentre, per le sostanze classificate in categoria 3, dovranno essere dettate modalità procedurali per la documentazione delle sole attività di esportazione (lettera d). Nei decreti legislativi dovrà essere prevista la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie dei precursori di droghe più pericolosi (classificati nelle categorie 1 e 2) (lettera e), nonché la regolamentazione delle transazioni con paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 (lettera f). Inoltre, dovranno essere dettate (lettera g) le norme attuative dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3. Infine, il legislatore delegato dovrà disciplinare le attività di vigilanza e di ispezione per dare piena attuazione alla disciplina comunitaria (lettera h).

 

Il comma 3 dell’art. 46 intende adeguare la normativa sanzionatoria interna alle previsioni contenute nei regolamenti comunitari in materia di precursori di droghe.

Il vigente art. 70 del DPR 309/1990 prevede, ai commi 12 e seguenti, un'articolata serie di fattispecie delittuose e contravvenzionali, imperniata sulla diversa potenzialità offensiva dei precursori di droghe, classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I del testo unico. In sintesi, le condotte non autorizzate di produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, transito delle sostanze di cui alla categoria 1 sono punite a titolo di delitto (reclusione da 4 a 10 anni e multa da 10.329 a 103.291 euro); invece, quanto alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3, il rilievo penale – peraltro meramente contravvenzionale e con pena alternativa - è limitato alle sole condotte di esportazione in assenza di permesso.

A tale impianto sanzionatorio si è affiancato quello di estremo rigore introdotto, anche in questo specifico settore (oltre che in tema di illecita detenzione, cessione ecc. di sostanze stupefacenti) dal D.L: 272 del 2005 (L. 49 del 2006) che ha aggiunto all'art. 73 del testo unico, un comma 2-bis, ai sensi del quale le sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo (reclusione da 6 a 22 anni, multa da 26.000 a 300.000 euro) “si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14”. Si osserva come le sanzioni introdotte dal legislatore del 2006 non riguardano tutte le condotte prese in considerazione dall'art. 70 del testo unico (restando escluse l'importazione, esportazione e transito), non distinguendo peraltro tra le varie categorie di sostanze.

 

A tal fine, si prevede la necessità:

- di fare diretto riferimento, quanto alla individuazione delle sostanze rilevanti, all'allegato I al regolamento n. 273/2004 e all'allegato al regolamento n. 111/2005;

- di conferire rilievo penale alle condotte di “immissione sul mercato” (come definite dall'art. 2 del regolamento 273/2004), nonché di ”possesso” non autorizzato di sostanze classificate in categoria 1, prevista dall'art. 3 del predetto regolamento, che ad oggi non risulta penalmente sanzionata;

- di fare diretto riferimento al contenuto degli obblighi, ed ai limiti della loro portata fissati dalle disposizioni comunitarie, anche al fine di escludere la rilevanza penale di talune condotte espressamente individuate;

- di graduare la gravità della qualificazione giuridica della violazione (delitto, contravvenzione, illecito amministrativo) e, quindi, della risposta sanzionatoria, in funzione della pericolosità delle sostanze e della specifica offensività delle condotte poste in essere, coerentemente con le indicazioni rinvenibili nei regolamenti comunitari (obblighi diversi e decrescenti posti a carico degli operatori, in funzione della tipologia di precursori trattati).

 

A tale ultimo proposito, vengono differenziate le fattispecie di reato e le pene in funzione della categoria di sostanze previste dall'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dall'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005:

§      alla lettera a), vengono sanzionate come delitto – entro i limiti massimi edittali individuati nel vigente art. 73, comma 2-bis, del testo unico (reclusione da 6 a 22 anni, multa da € 26.000 a € 300.000) – le condotte di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori delle categorie 1 e 2, nonché l’illecito possesso dei precursori della categoria 1;

§      alla lettera b), viene sanzionata come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a 3000 euro l’illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 (l’art. 70 del testo unico attualmente prevede una contravvenzione);

§      si prevede un trattamento sanzionatorio più grave per i soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o precursori;

§      si prevede per tutte le fattispecie in questione, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1, con divieto di ulteriore rilascio, e della sospensione dell'attività svolta con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 (anche nella durata di tali sanzioni è prevista una graduazione in funzione della diversa tipologia di sostanze illecitamente trattate).

 

In base alla lettera c), anche per ulteriori condotte previste dai regolamenti comunitari nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/05, si è proceduto ad una graduazione della risposta sanzionatoria.

In particolare viene attribuita natura contravvenzionale (salva la configurabilità di un più grave reato), con arresto fino ad un anno o l’ammenda da 300 a 3.000 euro, alle seguenti condotte:

1) condotta ostativa delle attività di controllo e vigilanza,

2) inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione periodica delle transazioni svolte;

3) violazione dell'obbligo di fornitura delle sostanze più pericolose, classificate in categoria 1, solo a determinati soggetti.

Alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si affianca la possibilità di revocare la licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1, con divieto di ulteriore rilascio, e di sospendere l'attività svolta in relazione a precursori di categoria 2 e 3 (lettera d).

 

In base alla lettera e), la violazione di ulteriori obblighi previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli di comunicazione, documentazione, etichettatura, dichiarazione (ivi compreso quello di segnalare eventuali circostanze o elementi sintomatici della possibilità che le sostanze da loro commercializzate vengano destinate alla illecita produzione di stupefacenti) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro. Anche, per tali fattispecie è altresì prevista la possibilità di adottare, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (cfr. il vigente art. 70 comma 11 del testo unico).

Un ulteriore criterio di delega (lettera f) prevede l'obbligo, per gli operatori, di comunicare alcune transazioni commerciali alla Direzione centrale per i servizi antidroga (sanzionato con una fattispecie contravvenzionale modellata su quelle di cui alle lett. c) e d). In tale prospettiva, l'individuazione delle transazioni soggette ad obbligo di comunicazione dovrà essere effettuata - oltre che attraverso parametri quantitativi o qualitativi delle sostanze - con riferimento al Paese extracomunitario di destinazione delle esportazioni (avendo le fonti comunitarie individuato una serie di Paesi per i quali si rende necessario un controllo sistematico e coerente delle operazioni di esportazione delle sostanze classificate: cfr. art. 11 del regolamento (CE) n. 111/2005 e 20 del regolamento (CE) n. 1277/2005).

 

La lettera g) prevede espressamente la possibilità di procedere, per le ipotesi delittuose di cui alle lettere a) e b), ad arresti o sequestri ritardati e alle altre operazioni previste dall’art. 98 del testo unico del 1990 con la finalità di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero di individuazione o cattura dei responsabili; la lettera h) prevede infine la configurabilità del reato associativo ex art. 74 del testo unico, qualora lo scopo del sodalizio criminale sia la commissione di una pluralità di gravi delitti tra quelli indicati alla lettera a).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 7 gennaio 2010 la Commissione europea ha presentato una relazione sull’applicazione e il funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe (COM(2009)709),con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e al regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

La relazione rileva che in generale il quadro giuridico comunitario per il controllo del commercio dei precursori di droghe sembra fornire misure proporzionate per impedire la deviazione dei precursori verso la fabbricazione illecita di stupefacenti.

Per quanto riguarda le sostanze interessate, l'anidride acetica, uno dei precursori fondamentali per la produzione dell'eroina, continua ad essere l'obiettivo dei trafficanti in alcuni Stati membri, come testimoniato dai dati relativi ai sequestri e alle spedizioni intercettate. Le autorità doganali dell'UE hanno aumentato la vigilanza nel controllo del commercio di efedrina e pseudoefedrina in grandi quantità o nei casi in cui essa sia contenuta in preparazioni farmaceutiche o prodotti medicinali, per la maggior parte in transito nell'UE, ma in alcuni casi anche esportata in paesi terzi dove avviene la produzione illecita di metamfetamina.

La Commissione sottolinea che, in generale le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (e le regole di attuazione contenute nel regolamento (CE) n. 1277/2005) funzionano adeguatamente e ottengono gli obiettivi fissati, ossia prevengono la deviazione dei precursori di droghe classificati senza creare inutili barriere al commercio lecito di tali precursori. La divisione delle sostanze classificate in tre categorie si è dimostrata efficiente per l'applicazione di un approccio modulare, a seconda della sensibilità delle sostanze e delle quantità commerciate in maniera lecita.

Al fine di un ulteriore miglioramento dell'applicazione armonizzata della legislazione attuale, la Commissione europea ritiene peraltro necessario:

·       promuovere ed agevolare ulteriormente la condivisione delle pratiche ottimali fra le autorità degli Stati membri, comprese le dogane, e mettere in pratica una reale collaborazione fra le autorità e gli operatori economici.

·       migliorare le segnalazioni aumentandone la frequenza da annuale a semestrale o trimestrale e semplificando la procedura tramite mezzi elettronici moderni e sicuri per lo scambio di informazioni come, ad esempio, un database europeo riservato.

·       rafforzare i controlli per tutte le sostanze della Categoria 2del regolamento (CE)n.273/2004 o, in particolare, per l'anidride acetica (precursore essenziale per la produzione di eroina), al fine di garantire che gli operatori che possiedono o commerciano sostanze della Categoria 2 – o l'anidride acetica in particolare – siano soggetti a controlli adeguati in grado di scoraggiare i tentativi di deviazione. La Commissione ritiene che tale risultato si possa ottenere anche attraverso modifiche al regolamento (CE) n. 273/2004 (in modo da rendere obbligatoria la registrazione per gli utilizzatori finali in possesso di sostanze appartenenti alla Categoria 2 per uso personale), o all’allegato del regolamento stesso (in modo da riclassificare l'anidride acetica spostandola dalla categoria 2 alla Categoria 1, che comprende le sostanze per le quali è necessaria una licenza di esportazione e importazione). 

·       prendere in considerazione un rafforzamento delle disposizioni di controllo relative alle preparazioni mediche e ai medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina che vengono trasbordate o che transitano nell'UE.

·       migliorare la procedura relativa alle notifiche preventive all'esportazione al fine di raggiungere un livello di controlli proporzionato al rischio di deviazione, introducendo procedure di autorizzazione semplificate in caso di spedizioni ripetute fra operatori noti nella Comunità e nei paesi dell'EFTA e razionalizzando ulteriormente tali procedure di autorizzazione tramite l'informatizzazione delle dogane.

Si segnala che  le misure per contrastare la deviazione e il traffico di precursori di droghe continuano a rappresentare una parte fondamentale del nuovo Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2009-2012, adottato dal Consiglio nel dicembre 2008, stabilito all'interno della strategia generale dell'UE in materia di droga definita per il periodo 2005-2012. L'azione 42 del Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012) prevede l'esame della normativa UE, e della relativa attuazione, in materia di controllo dei precursori. L’8 settembre 2009 la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro relativo alle Linee guida e i meccanismi UE per il rilevamento, il monitoraggio e la risposta alle tendenze emergenti nel consumo e nel mercato della droga (SEC(2009)1090).

Si ricorda infine che la Comunità ha concluso accordi bilaterali con paesi terzi allo scopo di rafforzare i controlli con i paesi più coinvolti affrontando problematiche specifiche di interesse comune nell'ambito del controllo dei precursori di droghe. Tali accordi sono stati conclusi con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, Cile, Messico, Stati Uniti, Turchia e Cina. Nel marzo 2009 il Consiglio ha inoltre autorizzato la Commissione a negoziare un accordo bilaterale con la Federazione russa. Tali accordi hanno lo scopo di rafforzare la cooperazione coi paesi terzi in materia di regolamentazione secondo gli strumenti definiti nel regolamento (CE) n.111/2005, attivando cioè i meccanismi di assistenza reciproca e creando "Gruppi congiunti di follow-up" fra le parti contraenti.

Procedure di contenzioso

L’11 gennaio 2010, la Commissione europea ha presentato ricorso contro l’Italia presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (Causa C-19/10), ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La Commissione ritiene che l’Italia, non avendo adottato e non avendo comunicato le misure nazionali per l’attuazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) 111/2005, relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti in questione, sia venuta meno agli obblighi a cui è tenuta in virtù degli stessi.

Il ricorso fa seguito ad una lettera di messa in mora e ad un parere motivato inviati all’Italia rispettivamente il1° febbraio 2008 e il 23 marzo 2009, nell’ambito della procedura di infrazione n.2007/2443.

Si ricorda che l’articolo 258 TFUE, riprendendo l’ex articolo 226 TCE, stabilisce che la Commissione europea, qualora reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato un causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire al Corte di giustizia dell’Unione europea.

 


 

Art. 47

 

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

 

 


      1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 13:

              1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

              2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

          b) all'articolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni».


 

 

L’articolo 47, introdotto durante l’esame al Senato, contiene disposizioni attuative della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

A tal fine, l’articolo in esame modifica il decreto legislativo 174/2000[69], che regola la procedura di immissione in commercio di prodotti biocidi, ovvero di “principi attivi e di preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici”[70].

 

I biocidi comprendono un’ampia gamma di prodotti utilizzati come disinfettanti, disinfestanti, preservanti e antiparassitari non agricoli, attualmente regolamentati in Italia dalle norme riguardanti i presidi medico-chirurgici. Il procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici è disciplinato dal D.P.R. 392/1998[71], che individua le seguenti tipologie: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti; topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

La direttiva 98/8/CE ha inteso armonizzare le diverse normative degli Stati membri relativamente all’autorizzazione e all’immissione dei biocidi sul mercato; al sistema del riconoscimento reciproco negli Stati membri e alla compilazione a livello comunitario di un elenco dei principi attivi[72] che possono essere impiegati nei biocidi. In base alla direttiva 98/8/CE, per un periodo di dieci anni a partire dal 14 maggio 2000, gli Stati membri possono continuare ad applicare la disciplina, o prassi, vigente in materia.

La direttiva 2009/107/CE segue gli esiti di una relazione, presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sui progressi compiuti nel programma di lavoro decennale finalizzato al riesame di tutti i principi attivi utilizzati nei biocidi. In base ai risultati della relazione, si prevede che il riesame di un numero significativo di principi attivi non sarà completato entro il 14 maggio 2010. Conseguentemente, la direttiva 2009/107/CE proroga il programma di lavoro decennale al 14 maggio 2014 per permettere il completamento del riesame di tutti i principi attivi che sono stati notificati e dispone contestualmente una proroga del periodo di tutela di tutti i dati forniti ai fini della direttiva 98/8/CE.

 

Pertanto, l’articolo in esame modifica l’articolo 13 del decreto legislativo 174/2000 in materia di utilizzazione dei dati in possesso del Ministero della salute a beneficio di altri richiedenti, estendendo da dieci a quattordici anni  il periodo - calcolato a partire dal 14 maggio 2000 - nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo,e l’articolo 17 recante disposizionisulle misure transitorie, ovvero sulla applicabilità della normativa nazionale recata dal D.P.R. 392/1998 estendendo da dieci a quattordici anni il periodo – decorrente anch’esso dal 14 maggio 2000 – nel quale può applicarsi, per taluni aspetti, la normativa in materia di immissione di biocidi sul mercato recata dal D.P.R 392/1998.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 12 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi (COM 2009)267).

La proposta, che rientra nel contesto del  riesame della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è intesa a porre rimedio ad alcuni punti deboli individuati nel quadro normativo durante la sua attuazione. In particolare la proposta introduce procedure armonizzate per l'autorizzazione dei biocidi: in aggiunta alle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri, si propone di istituire un sistema di autorizzazione centralizzato che potrà essere utilizzato per i prodotti identificati come a basso rischio (senza dover effettuare dapprima una valutazione separata del principio attivo) e per i prodotti che contengono nuovi principi attivi. La proposta prevede inoltre l’abolizione delle procedure semplificate di autorizzazione che riguardano gli allegati IA (elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi a basso rischio) e IB (elenco delle sostanze di base con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario) dell’originaria direttiva, finora pressoché inutilizzate. Per quanto riguarda la procedura semplificata che prevede “formulazioni quadro”, la proposta prevede modifiche volte a consentire la sostituzione, nell'ambito di un gruppo di prodotti con la stessa formulazione, di un ingrediente non attivo con altri ingredienti non attivi. Attualmente questo è possibile solo per pigmenti, coloranti e profumi. Il regolamento includerà inoltre norme relative alle modalità e alle condizioni che si applicano alle modifiche apportate alle autorizzazioni già rilasciate.

La proposta intende inoltre semplificare le norme in materia di protezione dei dati, evitare di ripetere inutilmente studi sui vertebrati istituendo l'obbligo di condividere i dati, armonizzare maggiormente i sistemi di tariffe imposte negli Stati membri, stabilire norme per il commercio parallelo dei biocidi ed estendere l'ambito di applicazione agli articoli o materiali trattati con i biocidi.

La proposta dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo, secondo la procedura legislativa ordinaria, nella sessione plenaria del 15 giugno 2010.

 


 

Art. 48

(Obblighi di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale)

 


1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

 

L'articolo 48, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee – nell’ambito dei suoi compiti generali di coordinamento - il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (comma 1).

Ai sensi del comma 2, le modalità attuative del comma 1 saranno stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

L’articolo 57 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996[73] attribuisce al Ministro per le politiche europee, d'intesa con il Ministro degli affari esteri il compito di assicurare l'unitarietà d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici - settore sottoposto al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al Ministro per le politiche europee spetta altresì il compito di curare il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell’Unione europea.

 

Per ciò che attiene ai servizi di interesse economico generale, si ricorda che essi designano le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale. A tal fine sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico (articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[74]). È questo in particolare il caso delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione.

E’ poi riconosciuta l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, prescrivendosi che gli Stati membri e l’Unione devono provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, a che tali servizi funzionino così da consentire loro di assolvere i propri compiti (articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione).


Art. 49

 

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)

 

 


      1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

      2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

      3. Sono altresì a carico degli operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

      4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti dall'operatore prima dell'avvio di ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento.

      5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».


 

 

L’articolo 49, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, rimetteal Ministero della salute il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004[75] (comma 1).

 

Per nave officina[76] si intende la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti a una o più delle seguenti operazioni, seguite da un confezionamento o imballaggio e, se necessario, da un congelamento o surgelazione: filettatura, affettatura, pelatura, sgusciatura, tritatura o trasformazione.

Per nave frigorifero si intende la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono congelati se necessario dopo operazioni preliminari quali il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne; ove del caso, tali operazioni sono seguite da confezionamento o imballaggio.

L’articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 853/2004 (Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti), prevede, tra l’altro, che gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che presentano particolari requisiti e se sono stati registrati e riconosciuti dall’autorità competente ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente:

a) produzione primaria;

b) operazioni di trasporto;

c) magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate;

d) operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b).

 

Viene quindi previsto espressamente un riconoscimento da parte del Ministero per i mezzi di trasporto qualificabili come navi officina e navi frigorifero.

I conseguenti oneri vengono posti (comma 2) a carico degli operatori  sulla base delle tariffe di cui all’Allegato A, Sezione 7 (Importi per attività di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ) del decreto legislativo n. 194/2008[77]. Vengono inoltre poste a carico degli operatori tutti gli eventuali oneri ulteriori (comma 3) derivanti dall’esigenza degli operatori medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali.

Per la copertura degli oneri sopracitati sostenuti dall’operatore è prevista l’emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale per la definizione delle tariffe e delle modalità di versamento (comma 4).

Viene poi modificato (comma 5) il citato decreto legislativo n. 194/2008, con l’inserimento di un comma all’articolo 1 dello stesso, escludendo dall’ambito di applicazione del provvedimento – disciplinante le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali –gli imprenditori agricoli per l’esercizio della relativa attività ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.   


 

Art. 50

 

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

 

 


      1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;

          c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;

          d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

      3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti».


 

 

L’articolo 50, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio illecito dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007/2009.

 

Detto regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca lasciando, tuttavia, impregiudicate altre norme comunitarie o nazionali che regolamentano la caccia delle foche.

 

A tal fine, viene novellato, ai fini indicati, l’art. 2 della citata legge n. 189 del 2004, che, nel suo testo attuale, sanziona come contravvenzione la violazione del divieto di utilizzo, commercializzazione e importazione di pelli e pellicce di cani e di gatti per la produzione di capi di abbigliamento e articoli di pelletteria. La pena è dell’arresto da 3 mesi ad un anno o dell'ammenda da 5.000 a 100.000 euro ed alla condanna consegue sempre la confisca e la distruzione del materiale.

 

L’articolo 50 in esame prevede:

§      un adeguamento testuale della rubrica dello stesso art. 2 per ricomprendere anche le disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca;

§      un nuovo comma 2-bis che sanziona, sempre in via contravvenzionale (arresto da 3 mesi ad un anno alternativo all’ammenda da 5.000 a 100.000 euro), i soggetti che producono, commercializzano, esportano o importano prodotti derivati dalla foca in violazione delle condizioni di immissione sul mercato dettate dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1007 del 2009.

L’art. 3 del Reg. 1007/2009 consente l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca esclusivamente quando provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene per motivi di sussistenza; ne consente l'importazione solo occasionale e per l'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari; ne ammette l’immissione sul mercato “unicamente su basi non lucrative” qualora  provengano "da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine”.

§      una modifica del comma 3 che fa conseguire anche al patteggiamento della pena la confisca e la distruzione del materiale sequestrato;

§      un nuovo comma 3-bis che, in presenza di condanna o patteggiamento, per i reati di cui all’art. 2, obbliga il giudice – con la sentenza o il decreto penale di condanna – all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza (da 3 mesi a un anno) o, nel caso di recidiva, del ritiro della stessa;

§      un nuovo comma 3-ter che prevede che, una volta passata in giudicato, la sentenza o il decreto penale di condanna siano trasmesse, senza ritardo, all’autorità amministrativa competente ai fini dell’adozione delle indicate sanzioni amministrative accessorie.

 

In proposito, si segnala che disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nelle lettere c) e d) sono contemplate dallo schema di decreto legislativo n. 123 – predisposto in attuazione della delega contenuta nella Legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) – recante sanzioni amministrative accessorie per la violazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Nella seduta dell’11 novembre la Commissione giustizia ha espresso su tale schema parere favorevole condizionato, tra l’altro, alla soppressione di tali disposizioni; esse, infatti, non apparivano conformi ai principi di delega che si limitavano a delegare il Governo ad introdurre sanzioni detentive o pecuniarie, di natura amministrativa o penale, entro determinati limiti fissati sulla base di precisi parametri.

 


 

Art. 51

 

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

 

 


      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

 

L'articolo 51, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, delega il Governo ad adottare - nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Il regolamento n. 1060/2009 – come emerge dai considerando – è stato emanato soprattutto in considerazione del ruolo delle agenzie di rating sui mercati mobiliari e bancari mondiali, dal momento che i loro rating del credito sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi come elementi che contribuiscono alla formazione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. Essi hanno dunque un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori; si considera dunque essenziale che le attività di rating del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i rating utilizzati nella Comunità emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede che entro il 7 giugno 2010 ciascuno Stato membro designi un'autorità competente ai fini indicati dal regolamento medesimo. La norma in esame designa allo scopo la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), attrobiendole altresì i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento.

Si ricorda che l’articolo 23 assegna alle autorità competenti, a norma della legislazione nazionale, tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano tali poteri, direttamente, in collaborazione con altre autorità o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

I poteri di vigilanza comprendono, tra l’altro, l’accesso documentale, la richiesta di informazioni e il potere ispettivo, unicamente nei confronti delle agenzie di rating del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi a cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating.

L’articolo 24 sancisce quali misure di vigilanza possono essere adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine: tra l’altro è prevista la revoca della registrazione dell’agenzia di rating al CESR – (Committee of European Securities Regulators)  e il divieto di emettere rating efficaci in tutta la Comunità. Infine, l’articolo 25 del regolamento disciplina le misure di vigilanza che possono essere adottate dalle autorità competenti diverse da quella dello Stato membro di origine.

 

L’articolo 36 del regolamento impone agli stati membri di determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento medesimo, nonché ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Inoltre, l’autorità competente deve comunicare al pubblico le sanzioni applicate, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. La norma infine obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione delle norme sanzionatorie adottate ed ogni successiva modifica.

La disposizione in esame stabilisce che si provveda attraverso idonea estensione delle disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), concernenti le sanzioni amministrative in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione.

E’ infine recata la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; infatti, le amministrazioni interessate (ovvero la CONSOB) devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Art. 52

 

(Disposizioni relative all’Amministrazione degli Affari esteri)

 

 


      1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

          a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi»;

          b) all'articolo 106-bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale»;

          c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera b), le parole: «nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;

          d) all'articolo 108, primo comma, dopo le parole: «di effettivo servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto»;

          e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;

          f) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»;

          g) all'articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai princìpi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: «purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire» sono aggiunte le seguenti: «, comprovata da adeguata esperienza professionale» e, al secondo periodo, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni»;

          h) la Tabella 1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.

      2. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

      3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

      4. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

      5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 

L’articolo 52 è stato introdotto dal Senato, durante l’esame in Assemblea (seduta del 28 gennaio scorso) attraverso l’approvazione di un emendamento presentato dal Governo[78]. Esso detta norme per l’adeguamento dell’Amministrazione degli Affari esteri alle esigenze poste anche dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, novellando alcune disposizioni del DPR n. 18 del 1967 – tuttora fonte essenziale dell’ordinamento degli Affari esteri – in relazione all’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna ed alla partecipazione ad esso di personale diplomatico italiano.

In primo luogo, il comma 1, lettera a) dell’art. 52novella la lettera b) del primo comma dell’art. 102 del menzionato DPR n. 18/1967, dedicato alla formazione ed all’aggiornamento professionale del personale diplomatico.

La vigente formulazione vigente della lettera b) prevede, tra i corsi collegati alla progressione in carriera, un corso di aggiornamento per Segretari di legazione della durata complessiva di non meno di sei mesi, propedeutico all’avanzamento al grado di consigliere di legazione.

La nuova formulazione individua quali destinatari del corso esclusivamente i consiglieri di legazione, eliminando conseguentemente la finalizzazione del corso all’avanzamento di carriera.

Il comma 1, lettera b) dell’art. 52sostituisce invece il primo comma dell’art. 106-bis – relativo alla valutazione periodica dei funzionari diplomatici con il grado di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario – del DPR n. 18/1967.

Rispetto al testo vigente, la norma in commento prevede di differenziare tra i due gradi la periodicità della relazione sul servizio prestato, mantenendo la frequenza biennale per i consiglieri di ambasciata, mentre per i Ministri plenipotenziari eleva tale periodicità a tre anni. Inoltre, la prima delle suddette relazioni, per quanto concerne i consiglieri di Ambasciata, continuerà ad essere redatta a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello della promozione nel grado; mentre per i ministri plenipotenziari la redazione interverrà allo scadere dei tre anni dalla stesura dell’ultima relazione biennale ancora prevista dalla vigente normativa.

Va inoltre precisato che la nuova formulazione del primo comma non prevede più la presa in considerazione, per la redazione delle relazioni, del rapporto presentato dall’interessato sulle attività ed iniziative intraprese nell’interesse del servizio nel periodo di riferimento.

Il comma 1, lettera c) dell’art. 52modifica il primo comma dell’art. 107, riguardante le promozioni al grado di consigliere di legazione per tenere conto delle modifiche di cui in precedenza, apportate alla lettera b), comma 1, dell’art. 102 del DPR n. 18 del 1967: in dettaglio, si sopprime anzitutto la previsione, tra le condizioni necessarie per la promozione, della frequenza del corso di aggiornamento [lettera a) del primo comma dell’art. 107].

La lettera b) del primo comma dell’art. 107 prevede attualmente che dei dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica necessari per il passaggio da segretario a consigliere di legazione, almeno quattro siano stati prestati negli Uffici all’estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali, ovvero – previa autorizzazione dell’Amministrazione – in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri. Dei quattro anni, almeno due devono essere stati impiegati nell’esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati, e nell’esercizio delle precipue funzioni per i funzionari specializzati.

La formulazione della lettera b) inserita nell’articolo in esame non prevede più il riferimento all’esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati.

Il comma 1, lettera d) dell’art. 52modifica il primo comma dell’art. 108 – concernente la promozione al grado di consigliere di ambasciata, aggiungendo, al requisito dei quattro anni di effettivo servizio in qualità di consigliere di legazione, la frequenza con profitto del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lett. b) dell’art. 102 del DPR n. 18/1967 come modificato dal provvedimento in esame.

Il comma 1, lettera e) dell’art. 52 novella il primo comma dell’art. 109, riguardante la nomina al grado di Ministro plenipotenziario, sostituendo il comma 1, con l’effetto di limitare i requisiti per la nomina, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti, dei consiglieri di Ambasciata a ministri plenipotenziari, al solo compimento di quattro anni di servizio effettivo – mentre non risulta più necessario aver svolto talune individuate funzioni per almeno due anni, come previsto dalla vigente formulazione.

Il comma 1, lettera f) dell’art. 52 modifica il comma 3 dell’art. 109-bis, nel senso di prevedere anche in questa sede che le relazioni di cui in precedenza (v. supra il commento all’art. 106-bis) sullo stato di servizio dei ministri plenipotenziari proposti per la nomina ad ambasciatore abbiano cadenza triennale.

Il comma 1, lettera g) dell’art. 52 modifica il secondo comma dell’art. 168, relativo al contingente di esperti estranei alla Pubblica amministrazione che il Ministero degli Esteri può utilizzare per incarichi particolari di carattere tecnico o linguistico: la novella aggiunge anzitutto al requisito della “notoria qualificazione” quello dell’attestazione di “adeguata esperienza professionale” ed in secondo luogo amplia la fascia di età ammessa per gli esperti in questione, abbassando il requisito minimo da 35 a 30 anni.

La lettera g) in commento, nella sua prima parte, esplicita che la ratio delle modifiche testé esaminate risiede nella volontà di una più adeguata corrispondenza della norma a quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Il riferimento sembrerebbe al fatto che in diversi punti della citata Direttiva, l’età minima per l’accesso ad un’occupazione risulta tra i fattori di possibile discriminazione – anche se la Direttiva (es.: art. 6) ammette la possibilità di eccezioni per particolari finalità di impiego.

Il comma 1, lettera g) dell’art. 52 sostituisce la Tabella 1 allegata al DPR n. 18/1967, parzialmente modificando la ripartizione delle funzioni in rapporto ai diversi ruoli, come viene evidenziato nel seguente testo a fronte:

 

Versione in vigore

Versione proposta dalla lettera h)

Grado

Funzione

Grado

Funzione

Ambasciatore

Capo di rappresentanza diplomatica

Ambasciatore

Capo di rappresentanza diplomatica

Ministro plenipotenziario

Capo di rappresentanza diplomatica

Ministro presso rappresentanza diplomatica

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

Capo di consolato generale di 1ª classe

 

Ministro plenipotenziario

Capo di rappresentanza diplomatica

Ministro presso rappresentanza diplomatica

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

Capo di consolato generale di 1ª classe

Capo di consolato generale (**)

Consigliere di ambasciata

Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

Capo di consolato generale

Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe (*)

Consigliere di ambasciata

Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

Capo di consolato generale

Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe (*)

Consigliere di legazione

Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

Console presso consolato generale di 1ª classe

Capo di consolato di 1ª classe (**)

Consigliere di legazione

Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

Console presso consolato generale di 1ª classe (*)

Capo di consolato di 1ª classe (***)

Segretario di legazione
con quattro anni di
anzianità nel grado

Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)

Capo di consolato

Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe o console presso consolato generale (*)

Segretario di legazione
con quattro anni di
anzianità nel grado
o
Segretario di legazione
con meno di quattro anni
di anzianità nel grado

Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)

Capo di consolato

Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe

Console presso consolato generale (*)

Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)

Capo di vice consolato
Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o consolato (*)

Segretario di legazione
con meno di quattro anni
di anzianità nel grado

 

 

 

Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)

 

Capo di vice consolato

Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o consolato (*)

 

 

NOTE:

 

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

 

(**) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

NOTE:

 

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell’emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l’indicazione del settore di impiego.

 

(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l’indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all’articolo 171, comma 2.

(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

 

 

 

I commi 2-5 dell’art. 52 dispongono in primo luogo circa la possibilità che l’Istituto diplomatico del Ministero degli Affari esteri, nel quadro delle proprie attività, predisponga corsi di formazione a titolo oneroso – i cui contenuti siano attinenti alla missione istituzionale del Dicastero -, cui potranno partecipare soggetti estranei alla P.A. italiana, anche stranieri (comma 2).

Si ricorda che l’Istituto diplomatico costituiva, fino alla legge di bilancio per il 2008, un autonomo centro di responsabilità gestionale nell’ambito del Ministero degli Affari esteri: a seguito del decreto del Ministro degli Affari esteri 15 febbraio 2008, che ha disciplinato le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale del MAE – previsti dal DPR 19 dicembre 2007, n. 258 - l’Istituto diplomatico è stato incardinato nell’ambito della Direzione generale per le risorse umane e l’organizzazione – in precedenza Direzione per il personale. Conseguentemente, l’organizzazione amministrativa del MAE non comprende più 20, ma 19 Centri di responsabilità.

I proventi eventualmente derivanti dai corsi di cui in precedenza verranno versati (comma 3) all’entrata del bilancio dello Stato, per successiva riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri specificamente destinati alla formazione.

Il comma 4 autorizza l’Istituto diplomatico ad avvalersi per l’espletamento del suo programma di attività di fondi nazionali di derivazione comunitaria e fondi internazionali, in aggiunta ai fondi predisposti nel bilancio del MAE.

Le quote di partecipazione ai corsi dovranno, in base al comma 5, coprire integralmente le spese per la loro realizzazione.

La seconda parte del comma 5, con riferimento all’intero articolo 52 in esame, prevede che dall’insieme delle disposizioni di esso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si ricorda che norme relative al Servizio europeo per l’azione esterna sono contenute nel D.L. 1° gennaio 2010, n. 1[79] (art. 4):il relativo ddl di conversione (A.C. 3097-A), presentato alla Camera, è stato esaminato dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa che ne hanno concluso l’esame il 26 gennaio scorso ed è attualmente all’esame dell’Assemblea.   

In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 dispone che il Ministero degli Affari esteri possa porre a disposizione delle istituzioni dell’Unione europea fino a cinquanta  funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso  strutture di  direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune. Tale intervento – da attuarsi nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 189 del citato DPR n. 18/1967 - è finalizzato all’entrata in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) chiamato ad assistere l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona.

L’art. 189 del DPR n. 18 del 1967 dispone l’erogazione di un'indennità integrativa al personale del Ministero degli affari esteri che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso Enti, Organismi o tribunali internazionali, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente,

Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge richiamato precisa che servizio prestato all'estero dai funzionari distaccati ai sensi del comma precedente verrà valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

Secondo quanto disposto dal comma 3 – la cui formulazione è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente per recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio  2010-2014  ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, nel rispetto dei limiti in tema di blocco del turn-over all’interno della posti dall’art. 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) e successive modificazioni, dall’art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[80] e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), e successive modificazioni.

Per le finalità di cui al presente comma, è Il medesimo comma autorizza a tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente base alle cessazioni del personale, una spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2010, di 3.496.800 euro per l'anno 2011 e di 7.615.600 euro a decorrere dall'anno 2012.

Il comma 4 ridetermina in 90 euro, a far data dal 1° luglio 2010, ed in 105 euro a decorrere dal 1° luglio  2011,  l'importo  della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata, fissato – attualmente pari a 75 euro – dall’art. 1, comma 1315 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal programma di assunzioni previsto dal  comma 3 – secondo quanto disposto dal comma 6 – è effettuata facendo ricordo, quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate recate dal comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2010,  utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Il Servizio diplomatico comune
(a cura del Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Il Trattato di Lisbona prevede l'istituzione di un “Servizio europeo per l’azione esterna” (SEAE) con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza[81].

L’organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterna saranno stabiliti da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione europea.

Il Trattato prevede che tale Servizio lavori in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e sia composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio, della Commissione europea e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Gli eventuali punti da precisare, da parte della futura decisione su organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterne, sono:

 

·       il tipo di relazione tra il futuro Servizio europeo e le direzioni generali della Commissione europea coinvolte nei vari profili dell’azione esterna, e l’esistente rete degli uffici di delegazione della Commissione europea che già svolgono, a nome dell’Unione europea, attività diplomatica, di rappresentanza e di assistenza allo sviluppo nei paesi terzi;

·       la collocazione amministrativa del Servizio europeo, tra i servizi della Commissione europea, quelli dal Consiglio dell’UE o in modo autonomo dalle strutture amministrative già esistenti;

·       la dimensione globale delle risorse di personale assegnato;

·       le modalità di cooperazione con i servizi diplomatici nazionali.

 

Il Parlamento europeo ha approvato il 22 ottobre 2009 una risoluzione sul SEAE, nella quale, tra l'altro, ribadisce che:

-   il SEAE deve essere composto da funzionari scelti in base al merito, mediante una procedura aperta e trasparente, e provenienti, in proporzione corretta e rispettosa dell'equilibrio geografico, dalla Commissione, dal Consiglio e dai servizi diplomatici nazionali;

-   le delegazioni della Commissione esistenti in Paesi terzi, gli uffici di collegamento del Consiglio e, per quanto possibile, gli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea dovrebbero essere unificati per formare "ambasciate dell'Unione", che risponderebbero all'Alto rappresentante;

-   in quanto servizio sui generis da un punto di vista organizzativo e di bilancio, il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione, ai fini di una piena trasparenza; come stabilito nel Trattato di Lisbona, il Servizio dovrebbe essere soggetto alle decisioni del Consiglio nei settori tradizionali della politica esterna (la PESC e la PESD) e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni della Commissione;

-   l'Alto rappresentante dovrebbe impegnarsi a informare la commissione affari esteri e la commissione sviluppo del Parlamento in merito alle sue nomine a posti di alto livello in seno al SEAE e ad accordare a dette commissioni la conduzione di audizioni con le persone nominate;

-   sarebbe auspicabile istituire una Scuola europea di diplomazia che, in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri, fornisca ai funzionari una preparazione basata su programmi di studi armonizzati e uniformi.

 

Il Consiglio europeo del 30 ottobre 2009 ha approvato una relazione sul SEAE nella quale, in consonanza con quanto auspicato dal PE, propone che le assunzioni in seno al SEAE vengano effettuate mediante una procedura trasparente basata sul merito, allo scopo di assicurare i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico. Dovrebbero inoltre essere intraprese iniziative per fornire al personale del SEAE un'adeguata formazione comune. Inoltre, il Consiglio condivide l'idea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le delegazioni della Commissione diventino delegazioni dell'Unione sotto l'autorità dell'Alto rappresentante e facciano parte della struttura del SEAE; esse dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri.

A differenza del Parlamento europeo, invece, il Consiglio sottolinea che:

·       il SEAE dovrebbe essere un servizio sui generis distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio, e dovrebbe disporre di autonomia in termini di bilancio amministrativo e gestione del personale;

·       la procedura di assunzione del personale dovrebbe coinvolgere rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio (non il PE).

 

Per consentire all'Alto Rappresentante di condurre la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), secondo quanto indicato nella relazione approvata dal Consiglio europeo, la direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD), la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) e lo Stato maggiore dell'UE (EUMS) dovrebbero far parte del SEAE, tenendo al tempo stesso pienamente conto delle specificità di tali strutture e preservando le loro particolari funzioni, procedure e dotazioni di personale. Tali strutture costituiranno un'entità posta sotto l'autorità e la responsabilità dirette dell'Alto Rappresentante.

Dal punto di vista dell'iter procedurale, il Consiglio europeo ha deciso che l'Alto rappresentante presenti la sua proposta sull'organizzazione del SEAE in modo che la decisione possa essere adottata entro l'aprile 2010.

Nel 2012 dovrebbe essere presentata una prima relazione sull’operatività del SEAE, mentre un riesame completo del funzionamento e dell'organizzazione, seguito - se necessario - da una revisione della decisione, dovrebbe aver luogo nel 2014.

Intervenendo il 18 dicembre 2009 al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), il direttore generale per le relazioni esterne della Commissione, Vale de Almeida, ha confermato la volontà della baronessa Ashton di consultare gli Stati membri anche nella fase di definizione della proposta sull’organizzazione del SEAE (che rientrerebbe in realtà nelle sue competenze esclusive) attraverso il coinvolgimento su base continuativa e strutturata del Coreper e l’inserimento di tre Rappresentanti permanenti nel gruppo di alto livello che dovrà assisterla nella definizione di detta proposta. Il direttore generale ha segnalato la complessità del lavoro, ricordando che le proposte da elaborare sono in realtà quattro e riguardano: la decisione sullo stabilimento del SEAE; la modifica del regolamento finanziario; la modifica dello statuto dei funzionari; lo strumento di bilancio che dovrà definire gli stanziamenti necessari alla realizzazione del servizio.

 


 

Art. 53

 

(Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 54 e 55, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;

b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 


 

 

L’articolo 53, modificato dal Senato, delega il Governo alla piena attuazione nell’ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale.

Rispetto al testo approvato dalla Camera:

§      viene ridotto il termine per l’attuazione delle decisioni quadro (da 18 a 12 mesi).

§      viene aggiunta una decisione quadro da attuare: la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (lettera a), per la cui descrizione si rinvia alla scheda relativa all’art. 54, che detta specifici principi e criteri direttivi di attuazione.

§      viene soppresso il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008, art. 53).

Per lo stesso motivo è stato soppresso l’art. 51 del d.d.l. pervenuto all’esame dell’Assemblea del Senato (art. 25 del testo approvato dalla Camera), norma che recava anche una modifica dei criteri direttivi di attuazione della decisione quadro.

Le altre decisioni quadro delle quali si prevede l’attuazione sono le seguenti:

§      la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, il cui termine di attuazione è scaduto il 2 giugno 2003 (anche per l’illustrazione di tale decisione quadro, si fa rinvio alla scheda di cui all’art. 55 che detta, ai fini dell’attuazione, specifici principi e criteri direttivi) (lett. b);

§      la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, il cui termine di attuazione è scaduto il 5 dicembre 2004 (lett. c).

La decisione quadro 2002/946/GAI si propone una duplice finalità. Da un lato, introduce misure volte alla repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tanto correlata all'attraversamento illegale della frontiera in senso stretto, quanto perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani; dall’altro, mira ad un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche vigenti in ambito comunitario. L’articolo 1 della decisione quadro prescrive agli Stati membri l’adozione di misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione, eventualmente accompagnate da ulteriori misure accessorie amministrative (espulsione, confisca del mezzo usato, interdizione dall’attività professionale, ecc). L’art. 1 della Dir. 2002/90/CE prevede che ogni Stato membro adotta sanzioni appropriate: a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri; b) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri. L’art. 2 della stessa direttiva prevede che si sanzioni allo stesso modo l’istigazione e il tentativo dei comportamenti sopradescritti. Analoghe misure dovranno essere adottate per garantire che anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di tali illeciti. Nell’ordinamento italiano l’art. 12 del TU Immigrazione (D.Lgs 286 del 1998) disciplina il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (destinato a colpire coloro che compiano atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente), di sfruttamento dell’immigrazione clandestina (destinato a colpire coloro che al fine di trarre profitto, anche indiretto, compiano atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente) e punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico. Inoltre, si segnala che la legge 125 del 2008 (di conversione del decreto-legge 92 del 2008) e la legge 94 del 2009 – inasprendo il regime sanzionatorio e contemplando nuove fattispecie di reato per violazioni connesse con l’immigrazione - hanno dato parziale attuazione alle previsioni della decisione quadro, con particolare riferimento al perseguimento del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla responsabilità delle persone giuridiche.

 

§      la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; il termine di recepimento è scaduto il 12 maggio 2006 (lett. d).

La decisione quadro 2004/757/GAI, dopo aver fornito le definizioni di stupefacenti e “precursori” (art. 1), all’art. 2 prevede che – con esclusione della detenzione per uso personale come definita dalle rispettive legislazioni nazionali – gli Stati membri adottino sanzioni di natura detentiva in merito alle seguenti condotte illecite, ascrivibili anche alle persone giuridiche:

a) la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;

b) coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;

c) detenzione o acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività sopraccitate;

d) fabbricazione, trasporto, e distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

La decisione prevede che gli Stati membri adottino, per gli indicati reati pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni e prescrive l’adozione di circostanze aggravanti ed attenuanti nonché di specifiche sanzioni pecuniarie e amministrative applicabili alle persone giuridiche.

Nell’ordinamento italiano, si ricorda che la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope sono puniti dall’art. 73 testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

Si segnala, inoltre, che l’articolo 46 del disegno di legge comunitaria delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi, che potranno anche modificare, riordinare e, ove occorra, abrogare le norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il comma 2 individua i soggetti proponenti i decreti legislativi nonché i ministeri deputati ad esprimere il concerto. 

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono delineati nel comma 3, che oltre a richiamare gli articoli 54 e 55 (che detta specifici principi per l’attuazione delle citate decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale e sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante), l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) del disegno di legge comunitaria e il rispetto delle disposizioni delle decisioni quadro, prevede:

a) l’introduzione delle fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo n. 231 del 2001, da cui deriva la responsabilità amministrativa degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato; la disposizione prescrive inoltre la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive;

b) l’attribuzione ad organi di autorità amministrative esistenti del compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro.

Il procedimento di adozione dei decreti legislativi è sostanzialmente analogo a quello previsto dall’articolo 1 per l’attuazione delle direttive

I commi 4, 5 e 7 disciplinano l’espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione (da rendere entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di parere); l’obbligo di relazione tecnica per gli schemi di decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie, e su questi ultimi anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari; la ritrasmissione del testo alle Camere qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri precedentemente resi o alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti per i profili finanziari con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il comma 6 contiene, infine, la delega al Governo - da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi - per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative della normativa delegata di attuazione. 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Contrasto all’immigrazione illegale

Il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009  ha adottato il nuovo programma pluriennale per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, il cd. programma di Stoccolma, destinato a subentrare al programma dell’Aia (2004-2009).

Il Consiglio europeo ha contestualmente invitato la Commissione a presentare un piano d'azione, relativo all’attuazione del programma, da adottare entro giugno 2010, nonché una revisione intermedia dello stesso entro giugno 2012.

Il programma individua tra le sue priorità:

·       sviluppare una politica migratoria europea articolata, fondata sulla solidarietà e la responsabilità e basata sul Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo con l’obiettivo principale di: istituire un sistema comune d'asilo nel 2012 che garantisca alle persone bisognose  di protezione un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci;

·       controllare e contrastare l’immigrazione clandestina, anche in considerazione della crescente pressione esercitata sugli Stati membri alle frontiere esterne, tra cui quelle meridionali, impegnandosi nella lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di clandestini, Tale azione dovrebbe basarsi sullo sviluppo delle informazioni riguardo alle rotte migratorie, sul miglioramento  della cooperazione in materia di sorveglianza e controlli di frontiera e sullo sviluppo di capacità nei paesi terzi.

Il Consiglio europeo ha ribadito inoltre l’importanza di assicurare che l'attuazione degli strumenti di nuova adozione per quanto riguarda il rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) e le sanzioni contro i datori di lavoro (direttiva 2009/52/CE), nonché degli accordi di riammissione in vigore, sia attentamente controllata per garantire l'effettiva applicazione dei medesimi.

Per quanto riguarda l’impegno dell’Unione europea nel contrasto alle reti di trafficanti che sfruttano l’immigrazione clandestina, si ricorda che il 17 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro dal titolo “Valutazione e monitoraggio dell’attuazione del piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani”. In essola Commissione, partendo dalla considerazione che gli emigranti costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile, ritiene che vada migliorata la cooperazione Europol/Frontex  in modo da realizzare un più diretto collegamento tra  le attività di contrasto all’immigrazione clandestina e la lotta alla tratta degli esseri umani.

Le osservazioni contenute nel documento di lavoro sono state tenute in conto nell’elaborazione della proposta di decisione quadro (COM(2009)136) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 e volta ad adeguare la normativa UE alla Convenzione del Consiglio d’Europa in materia del 2005. Con la comunicazione relativa alle conseguenze dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso, presentata il 2 dicembre 2009 (COM(2009)665), la Commissione europea ha annunciato il ritiro della proposta di decisione quadro,  in vista della prossima presentazione di una nuova proposta legislativa che ne riprenda il contenuto, ma tenga conto della nuova base giuridica.

Si segnala infine che il 25 gennaio 2010 il Consiglio UE ha raggiunto un accordo sulla proposta di decisione del Consiglio che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne COM(2009)658. La proposta contiene in allegato orientamenti per le operazioni marittime di Frontex , comprese le misure da adottare nel caso in cui nel caso in cui sussistano sospetti fondati di ritenere che una  nave sia priva di nazionalità e sia impegnata nel traffico di migranti via mare.

Traffico illecito di stupefacenti

Il 10 dicembre 2009 la Commissione europea ha presentato una relazione sull’attuazione della decisione quadro 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2009)669).

Basandosi sui dati forniti dagli Stati membri esclusi Cipro, Spagna Grecia, Italia, Malta e Regno Unito  che al 1° giugno 2009 risultavano aver comunicato le disposizioni attuative nazionali, la relazione rileva che l’attuazione della decisione quadro non è del tutto soddisfacente. In particolare, la Commissione osserva che:

-  in linea generale le leggi nazionali degli Stati membri non riprendono mai testualmente la terminologia utilizzata della decisione quadro per indicare i reati connessi al traffico illecito di stupefacenti. Solo 10  Stati membri contemplano nel loro ordinamento  tutte o quasi tutte le condotte incriminate (Austria, Belgio, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Romania);  

-  le disposizione nazionali relative alle sanzioni per i reati ordinari, pur essendo formalmente conformi alla decisione quadro, presentano una eccessiva eterogeneità, mentre un livello migliore di attuazione si registra per le sanzioni relative a reati aggravati nell’ambito di una organizzazione criminale;

-  nessuno Stato membro ha modificato in virtù della decisione quadro la legislazione nazionale già esistente in materia di riduzione delle pene per coloro che collaborano;

-   le informazioni trasmesse sull'attuazione della decisione quadro in tema di responsabilità delle persone giuridiche non sono esaustive;

-   poco chiara appare l’attuazione delle disposizioni in materia di competenza giurisdizionale per reati parzialmente commessi sul territorio nazionale;

-   sono necessari miglioramenti per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria anche tramite Eurojust e la Rete giudiziaria europea.

Si segnala che  l’impegno dell’Unione europea nel contrasto al traffico di stupefacenti è ribadito dal nuovo Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2009-2012, adottato dal Consiglio nel dicembre 2008. In particolare il Piano d’azione prevede un’azione coordinata tra Stati membri e istituzioni UE al fine di :

·       perseguire le organizzazioni criminali e le minacce emergenti servendosi di un'impostazione basata sull'intelligence (mutuata dal modello europeo di intelligence criminale — ECIM) che classifica in ordine di importanza le reti e i mercati criminali che pongono le minacce più gravi;

·       migliorare la qualità dei dati di intelligence che dalle unità nazionali Europol confluiscono a Europol e relativi progetti tra cui gli archivi di lavoro per fini di analisi. L'accento va posto sulle forme più gravi di criminalità organizzata e sulla cooperazione degli Stati membri con il maggior impatto sui mercati della droga dell'UE in senso lato;

·       incoraggiare il pieno ricorso agli strumenti esistenti dell'UE per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria in materia penale, di mandati d'arresto europei e di sanzioni irrogate da giurisdizioni degli Stati membri.

Si ricorda infine che l’8 settembre 2009 la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro relativo alle Linee guida e ai meccanismi UE per il rilevamento, il monitoraggio e la risposta alle tendenze emergenti nel consumo e nel mercato della droga (SEC(2009)1090).


Art. 54

 

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)

 

 


1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 53, comma 3, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;

b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;

c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;

d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.


 

 

L’articolo 54 del disegno di legge comunitaria, introdotto dal Senato, individua principi e criteri direttivi specifici e ulteriori (rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3 del disegno di legge) per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.

 

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, l'obiettivo generale della decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 è di stabilire e garantire in tutta l'Unione europea un livello elevato e comparabile di protezione per le vittime, indipendentemente dello Stato membro in cui esse si trovano. Inoltre, la decisione quadro prevede disposizioni volte a fornire assistenza alle vittime prima e dopo il procedimento penale al fine di attenuare le conseguenze del reato.

In particolare, la decisione quadro invita gli Stati ad armonizzare le loro disposizioni normative relative ai procedimenti penali, al fine di garantire alle vittime:

§       il diritto di essere sentite nel corso del procedimento e il diritto di fornire elementi di prova (art. 3);

§       l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei loro interessi, sin dall'inizio del procedimento (art. 4);

§       l'accesso a forme adeguate di interpretazione e comunicazione (art. 5);

§       la possibilità di partecipare al processo in qualità di vittime (parte lesa) e di accedere alla consulenza giuridica nonché - ove necessario - all'assistenza giudiziaria gratuita (art. 6);

§       il diritto al rimborso delle spese giudiziarie (art. 7);

§       un livello adeguato di tutela per quanto riguarda la sicurezza, la vita privata e l'immagine delle vittime e dei loro familiari (art. 8);

§       il diritto al risarcimento (art. 9);

§       la possibilità di partecipare in modo adeguato al processo penale per le vittime che risiedono in un altro Stato membro (utilizzazione di teleconferenze o videoconferenze, ecc…) (art. 11).

Il rispetto della dignità della persona dovrà essere garantito nel corso di tutto il procedimento: a tal fine gli Stati membri dovranno prevedere misure specifiche in funzione della vulnerabilità di alcune categorie di vittime (artt. 2, 13 e 14) e dovranno garantire che il personale destinato ad avere contatto con le vittime riceva una formazione adeguata.

Gli Stati dovranno inoltre promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali, garantendo che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato vengano presi in considerazione (art. 10).

In base all’art. 17, la decisione quadro obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 22 marzo 2002, con deroghe al 22 marzo 2004, per quanto riguarda l’accesso a forme adeguate di interpretazione e comunicazione, l’accesso alla consulenza giuridica e all’assistenza giudiziaria gratuita (artt. 5 e 6) e al 22 marzo 2006, per quanto riguarda la mediazione penale (art. 10).

 

Fino ad oggi il legislatore nazionale ha ritenuto che una specifica trasposizione della decisione quadro nel nostro ordinamento non fosse necessaria, in quanto la legislazione italiana già sarebbe in linea con le richieste di armonizzazione europee. È quanto si evince dalla Relazione della Commissione europea del 2004 con la quale si fa il punto, sulla base dei documenti forniti dagli Stati membri, sul recepimento della decisione quadro.

 

L’art. 18 della decisione quadro prevede infatti l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel diritto nazionale gli obblighi loro imposti; la Commissione ha redatto una relazione nel 2004.

 

Per quanto in tale sede la Commissione europea abbia dato sostanzialmente atto all’Italia di essersi già dotata di una disciplina conforme alla decisione quadro, sono stati evidenziati anche profili rispetto ai quali il legislatore nazionale viene invece invitato ad intervenire. Ed è specificamente rispetto a tali profili che si inquadra la delega al Governo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

§      introdurre nel codice di procedura penale (Libro primo “Soggetti” - Titolo VI “Persona offesa dal reato”) disposizioni che garantiscano alla vittima il diritto di ricevere da parte dell’autorità giudiziaria – laddove essa lo desideri - informazioni comprensibili relative all’esito della denuncia o della querela; all’assistenza che potrà ricevere nell’ambito del procedimento penale; ai diritti processuali; all’eventuale liberazione dell’indagato o condannato.

 

Nella relazione del 2004 la Commissione europea aveva infatti giudicato insufficiente la normativa italiana sul punto «poiché le autorità non sono in alcun modo obbligate a fornire alle vittime le informazioni rilevanti».

 

§      introdurre nel codice di procedura penale (Libro quinto “Indagini preliminari e udienza preliminare”; titoli VII “Incidente probatorio” e IX “Udienza preliminare”; libro settimo “Giudizio”, titolo secondo “Dibattimento”) disposizioni che riconoscano alla persona offesa che sia da ritenere particolarmente vulnerabile (per età o condizione psico-fisica) la possibilità di rendere testimonianza con modalità particolari, tali da assicurarle particolare protezione;

 

In merito si ricorda che il recente decreto-legge n. 11 del 2009, in tema di atti persecutori[82], ha già novellato tanto le disposizioni sull’incidente probatorio (artt. 392 e 398 c.p.p.) quanto quella sull’assunzione della testimonianza in dibattimento (art. 498 c.p.p.) per offrire una maggiore tutela a tutte le vittime dei reati a sfondo sessuale con particolari cautele per i minorenni e i maggiorenni infermi di mente.

 

§      introdurre nel codice di procedura penale (Libro quinto “Indagini preliminari e udienza preliminare”; titoli II “Notizia di reato” e III “Condizioni di procedibilità”) disposizioni che riconoscano alla vittima di un reato commesso in Italia, che risulti residente in altro Stato membro, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità del proprio Paese, che provvederanno poi ad inoltrare l’atto alle autorità italiane; introdurre parallelamente disposizioni che consentano alla vittima residente in Italia e vittima di un reato in altro Stato membro di fare altrettanto.

 

La previsione della possibilità di sporgere denuncia nello Stato di residenza della vittima è contenuta nell’articolo 11, comma 2, della decisione quadro. In merito, nella relazione della Commissione del 2004 si affermava: «Lo stato di recepimento del secondo comma dell'articolo 11 della decisione quadro è molto insoddisfacente: la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Svezia non hanno recepito tale comma».

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 20 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una relazione sullo stato di attuazione, al 15 febbraio 2008, della decisione quadro, 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (COM(2009)166).

La relazione sottolinea che: nessuno Stato membro ha recepito la decisione quadro con un unico provvedimento legislativo nazionale; tutti si sono basati su disposizioni già in vigore e molti rimandano, per il recepimento, ai rispettivi codici di procedura penale; pochi Stati membri hanno adottato nuovi provvedimenti legislativi aventi ad oggetto uno o più articoli; in numerosi Stati membri sono stati presentati codici non vincolanti, istruzioni e carte in luogo di vere e proprie leggi; numerosi Stati membri hanno recepito le disposizioni in maniera frammentaria, a causa di sovrapposizioni con una serie di disposizioni nazionali già in vigore o di recente adozione.

Il livello di attuazione della decisione quadro è pertanto giudicato insoddisfacente dalla Commissione: la legislazione nazionale trasmessa presenta numerose omissioni, oltre a riflettere, in gran parte, prassi esistenti già prima dell'adozione della decisione quadro. La Commissione rileva peraltro che l’esistenza di numerose disparità tra le normative nazionali pregiudica il raggiungimento dell’obiettivo  di armonizzare la legislazione in questo settore, anche in considerazione del fatto che molte disposizioni sono state attuate tramite orientamenti non vincolanti, carte e raccomandazioni.

Il tema della tutela delle vittime di reati è affrontato nel programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, giustizia e sicurezza 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 il quale prevede  che la Commissione europea e gli Stati membri verifichino l’opportunità di elaborare uno strumento giuridico complessivo relativo alla tutela delle vittime, riunendo la decisione quadro 2001/220/CE e la direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato, previa una valutazione dei due strumenti.

Si ricorda infine che il 2 febbraio 2010 è stata ufficialmente trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali, un’iniziativa di dodici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia) recante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo(documento del Consiglio n. 2/10).

Attraverso l’istituzione di un “Ordine di protezione europeo (OPE)”,  strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale, si intende integrare la vigente normativa UE a tutela delle vittime di reati: emesso su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l’OPE è riconosciuto nello Stato membro di destinazione il quale è tenuto a darne esecuzione in base alla sua  legislazione nazionale.

La proposta di direttiva è attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria.

 

 


Art. 55

 

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)

 


1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall'articolo 53, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.


 

 

L’articolo 55, a cui il Senato ha apportato solo una modifica formale al fine di correggere un riferimento interno al testo, delega il Governo ad introdurre nell’ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

 

A tal fine, le norme in commento richiedono che vengano rispettati sia i princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall’articolo 53, comma 3, del disegno di legge in esame, sia le disposizioni previste dalla citata decisione-quadro, precisando ulteriormente l’obbligo di effettuare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, tra i principi e criteri direttivi di delega recati dal provvedimento in esame, contempla:

§       la massima semplificazione dei procedimenti (lett. a));

§       ove si debbano attuare direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo, che si proceda – salvo che la modificazione comporti ampliamento della materia regolata - apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata (lett. e));

§       l’obbligo di tener conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega (lett. f));

§       in presenza di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o coinvolgimento di più amministrazioni statali, che si applichino i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione (lett. g)).

Il comma 3 dell’articolo 8 dispone, nell’adozione di norme attuative di disposizioni europee di natura penale, che le fattispecie criminose indicate in alcune decisioni quadro (nello specifico, quelle indicate al comma 1 dell’articolo 8, per cui si veda la relativa scheda di lettura) debbano essere inseriti nell’alveo della disciplina di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[83], ovvero nella sezione dedicata alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche; in tal caso si devono prevedere adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato (lettera a)).

Inoltre, nell’attuazione della delega è necessario attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle citate decisioni quadro.

 

La decisione-quadro del Consiglio del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (2001/413/GAI), persegue l’obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti (considerando 4 e 9 della decisione quadro).

 

In particolare, le norme europee (articolo 2) dispongono che gli Stati membri caratterizzino come penalmente rilevanti specifiche condotte illecite concernenti strumenti di pagamento diversi dal denaro, ovvero carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers’ cheques, eurocheque, nonché altri assegni o cambiali. La rilevanza penale deve concernere anche gli illeciti commessi mediante computer (articolo 3) o mediante dispositivi informatici appositamente allestiti (articolo 4).

Le norme europee dispongono altresì (articoli 7 e 8) che in ciascuno Stato membro anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili delle condotte illecite a determinate condizioni. In particolare, la responsabilità si configura ove le condotte siano poste in essere commesse da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata sul potere di rappresentanza o sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, ovvero sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, in presenza della complicità o dell'istigazione a commettere l’illecito. Per quanto attiene al profilo sanzionatorio, per le persone giuridiche responsabili degli illeciti penali la normativa europea prevede che siano comminate sanzioni pecuniarie (penali o amministrative) ed eventualmente anche sanzioni interdittive quali l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercizio di attività commerciale e lo scioglimento mediante provvedimenti giudiziari.

 

In tale ottica e come già rilevato supra, le disposizioni dell’articolo 55 prevedono l’individuazione di due fattispecie criminose da inserireall’interno del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231[84]:

In particolare, si dispone l’introduzione di :

-       una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

L’articolo 55, ultimo comma, del D. Lgs. n. 231/2007 punisce la condotta di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

-       una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l’introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, con particolare riferimento ai dati personali, oppure mediante un’interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 22 aprile 2008 la Commissione ha presentato una relazione nella quale passa in rassegna i progressi realizzati nell’attuazione del piano di azione per la lotta contro le frodi dei mezzi di pagamento diversi dal contante relativo al periodo 2004-2007 (SEC(2008)511), richiamando, in particolare:

-   l’adozione di una serie di disposizioni legislative nel settore dei servizi finanziari che direttamente o indirettamente disciplinano gli aspetti relativi alla lotta contro le frodi nei pagamenti, quali la direttiva 2005/60/CE sulla lotta contro il riciclaggio di capitale e la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno;

-   l’adozione di specifiche iniziative, anche di natura non legislativa, intese a fronteggiare le nuove minacce per la sicurezza dei pagamenti, tra cui l’istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), la costituzione di un gruppo di esperti per la prevenzione delle frodi, l’avvio di una serie di progetti di ricerca in materia di sicurezza delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, l’adozione da parte della Commissione di una comunicazione sulla lotta contro la cibercriminalità (COM(2007)267) ed infine l’adozione della decisione quadro 2005/222/GAI relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione.

Considerato che la frode contro i mezzi di pagamento costituisce una seria minaccia per la realizzazione del mercato interno in questo settore, la Commissione considera prioritario rafforzare la sicurezza dei nuovi sistemi di pagamento e la fiducia dei consumatori in tali strumenti.

Dopo aver sottolineato l’importante contributo che verrà dato a tal fine dalla realizzazione della SEPA (Area unica dei pagamenti in euro), la relazione ricorda le altre iniziative attualmente in corso nel settore e riguardanti il rafforzamento dei requisiti di sicurezza delle carte di credito, la lotta contro la frode nell’e-banking, la formazione del personale di polizia specializzato nella lotta contro le frodi dei pagamenti, la realizzazione di una banca dati contenente statistiche sulle frodi ed infine l‘avvio di un piano d’azione comunitario relativo al periodo 2006-2010 per lo sviluppo di statistiche UE sulla criminalità e sulla giustizia penale.

 


 

Art. 56

 

(Modifiche all’art. 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

 

 


1. All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;  

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;».


 

 

L’articolo 56, introdotto dal Senato, modifica l’art. 52 della legge comunitaria 2008 (L. n. 88 del 2009) che ha dettato principi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

La decisione quadro 2008/909/GAI si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici. Secondo l’articolo 3, la finalità della decisione quadro è stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena. La decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene. Il riconoscimento e l’esecuzione di sanzioni pecuniarie e/o di decisioni di confisca in un altro Stato membro, eventualmente irrogate oltre alla pena, sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca. Il termine per provvedere al recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI è fissato dall’articolo 29 della stessa decisione quadro al 5 dicembre 2011.

La novella riguarda in particolare i principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare nell’attuazione della decisione quadro.

In particolare, l’art. 56:

§      integra l’elenco dei principi e criteri direttivi generali da seguire prevedendo l’osservanza dei “principi e criteri generali di cui agli articoli 2 e 49 (attualmente si fa riferimento ai soli principi generali di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), e), f) e g);

 

I princìpi e criteri direttivi generali previsti dall’art. 2 della legge comunitaria 2008 sono i seguenti:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi; vengono indicati specifici criteri per le sanzioni penali e amministrative;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; vengono inoltre indicate specifiche disposizioni per la copertura di tali spese;

e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Il riferimento all’art. 49 della legge 88/2009 riguarda, invece, in realtà la procedura di adozione della legislazione delegata, che prevede in particolare l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

 

§      riformula il criterio direttivo specifico dettato dalla lettera b) dell’art. 52, comma 1, della legge comunitaria 2008.

L’attuale lettera b) prevede l’introduzione di disposizioni che consentano all’autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva (trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro) dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea. Il riconoscimento è subordinato in particolare alle seguenti condizioni:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall’articolo 8 della decisione quadro.

L’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro contiene una lista di gravi reati che  danno luogo, senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato:

Le novità introdotte all’art. 52 riguardano:

-       la soppressione del riferimento alla definitività della sentenza di condanna.

Sarebbe opportuno un chiarimento in ordine a tale modifica, considerato peraltro che la decisione quadro definisce come “sentenza” qualunque decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con cui viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica (art. 1).

-       la soppressione, ai fini del riconoscimento, del riferimento all’osservanza delle condizioni indicate alla lett. a), del comma 1, dell’art. 52 ;

 

Si tratta delle seguenti: che l’esecuzione sia volta a favorire il reinserimento sociale del condannato; che il condannato si trovi o sul territorio italiano o su quello che ha emesso il provvedimento; che il condannato abbia acconsentito consapevolmente al trasferimento (salvo i casi ove il consenso non è richiesto); che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con reclusione della durata massima non inferiore a 3 anni; che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento.

 

-       al numero 1), relativamente ai reati di cui al sopra richiamato articolo 7 della decisione quadro (e per dare una più coerente attuazione alla medesima disposizione), il riferimento alla pena irrogata nello Stato di emissione (piuttosto che in Italia).

 

 


 

Schede sulle direttive contenute negli allegati


Allegato A

 

 


Direttiva 2007/33/CE

 

(Lotta ai nematodi a cisti della patata)

 

 

La direttiva n. 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata definisce le misure che gli Stati membri devono prendere contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e la Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), per determinarne la distribuzione, prevenirne la diffusione e combatterle.

Peraltro poiché la nomenclatura, la biologia e l’epidemiologia delle specie di nematode a cisti della patata, delle loro popolazioni e della loro distribuzione hanno subito sviluppi significativi la nuova direttiva abroga, sostituendosi ad essa, la precedente direttiva 69/465/CEE recepita con D.M. 18 maggio 19 che ha dichiarato la lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll su tutto il territorio nazionale.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato, dall’articolo 18 della direttiva medesima, al 30 giugno 2010.

 


Direttiva 2009/143/CE

 

(Delega dei compiti di analisi di laboratorio)

 

 

Direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio.

 

La direttiva 2009/143/CE del Consiglio modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2000/29/CE prevede che gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possano delegare le analisi di laboratorio previste solo a una persona giuridica che, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse. Vista la specificità della metodologia diagnostica richiesta e l’incremento del numero di analisi da svolgere, gli Stati membri hanno sottolineato in varie occasioni le difficoltà incontrate nella riorganizzazione dei servizi fitosanitari poiché le organizzazioni cui potevano essere delegate le analisi dei laboratori ufficiali spesso non soddisfacevano le prescrizioni contenute a questo riguardo dalla direttiva 2000/29/CE.

Al fine di adattare alle esigenze attuali le prescrizioni relative alla delega delle analisi di laboratorio, è stato pertanto modificato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), secondo comma della direttiva 2000/29/CE prevedendo che gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti a una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, purché le analisi di laboratorio delegate rimangano sotto l'autorità e il controllo degli stessi organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro e che tali organismi verifichino che le persone giuridiche in questione siano imparziali ed esenti da conflitti d'interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delegati.

La direttiva indica quale termine utile, per l’entrata in vigore negli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, una data anteriore al 1° gennaio 2011.

 


Direttiva 2009/145/CE

 

(Varietà vegetali)

 

 

La direttiva n. 2009/145/CE prevede alcune deroghe alla dir. n. 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi affinché nel settore si possa tener conto delle problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche, che hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni.

Conseguentemente, al fine di garantire la conservazione in situ e l'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, le nuove disposizioni stabiliscono che possono essere coltivate e commercializzate, anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi, sia gli ecotipi e le varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica qualificabili coma “varietà da conservare”, sia le varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate “per la coltivazione in condizioni particolari”, che sono pertanto adatte ad essere coltivate in particolari condizioni climatiche, pedologiche o agrotecniche.

 

In merito alle diposizioni nazionali va rammentato che l’attività sementiera è disciplinata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dal DPR n. 1065/73 di esecuzione, e che norme specificamente volte alla conservazione delle risorsefitogenetiche definite come “varietà da conservazione” sono scritteall’art. 19-bis della legge.

Tale articolo - interamente novellato dal D.L. n. 10/07 in attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura - prevede particolari modalità di registrazione per le risorse fitogenetiche definite come “varietà da conservazione” per le quali è istituito un apposito registro nazionale. E reca disposizioni volte a favorire la vendita diretta in ambito locale da parte dei produttori agricoli di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a “varietà da conservazione”.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è individuato dall’articolo 36 della stessa nel 31 dicembre 2010.

 


Allegato B

 

 


Direttiva 2005/47/CE

 

(Condizioni di lavoro dei lavoratori del settore ferroviario)

 

 

La direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, dà attuazione all’Accordo siglato in data 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), in merito a taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie.

L’Accordo intende garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato. In particolare, i consideranda evidenziano che la fissazione in ambito comunitario di regole comuni relative alle tutele minime da assicurare al personale mobile in questione si rende necessaria al fine sia di proteggere la salute dei lavoratori, sia di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative.

Pertanto, l’Accordo è improntato sostanzialmente al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, attuate con il D.Lgs. 66/2003).

L’Accordo introduce in primo luogo due nuove definizioni in relazione alla specificità ed ai bisogni del settore: la nozione di tempo di guida e quella di lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera.

Il riposo giornaliero “in residenza” del personale mobile dovrà avere una durata minima di 12 ore consecutive, anziché di 11 ore; il riposo giornaliero “fuori residenza”, che comunque deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza, dovrà avere una durata minima di 8 ore consecutive.

Per i macchinisti la pausa dovrà essere di almeno 45 minuti se la durata dell’orario di lavoro supera le 8 ore giornaliere, altrimenti sarà di 30 minuti; in ogni caso, “la collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l’effettivo recupero da parte del lavoratore”. Per il personale di accompagnamento deve essere garantita una pausa di 30 minuti.

Al lavoratore mobile è assicurato inoltre un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore.

La durata del “tempo di guida”, cioè del periodo durante il quale il macchinista è responsabile della guida di un veicolo ferroviario, non può superare le 9 ore per una prestazione diurna e le 8 ore per una prestazione notturna; è stabilito, inoltre, un tempo massimo di guida di 80 ore ogni 2 settimane.

Infine, per consentire di verificare il rispetto di tali prescrizioni, deve essere predisposta una scheda di servizio che riporti le ore di lavoro e i periodi di riposo dei lavoratori mobili. Tale scheda deve essere conservata dall’impresa per almeno un anno.

Si consideri che, come viene specificato dal Considerandum (9) della direttiva in esame, anche ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie si applica la disciplina generale sull’orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE (che provvede a codificare la direttiva 93/104/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 66/2003); vengono comunque fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella direttiva in esame e nell’accordo allegato[85].

Peraltro le disposizioni della direttiva in esame prevedono esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. Inoltre, l’attuazione della direttiva non può assolutamente giustificare una riduzione del livello di protezione già assicurato ai lavoratori dello specifico settore (articolo 2).

L’articolo 3 prevede una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva, in considerazione dell’evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro i tre anni successivi al termine per il recepimento delle disposizioni nell’ordinamento degli Stati membri.

La direttiva in esame impone ai medesimi Stati la previsione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (art. 4).

I successivi articoli (articoli 5-7) recano le consuete disposizioni relative al recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri.

 

Il termine di recepimento della direttiva 2005/47/CE era stabilito al 27 luglio 2008. Si segnala che la delega per il recepimento della direttiva era già contenuta nella legge comunitaria 2006 (L. 6 febbraio 2007, n. 13, articolo 1 e allegato B) e avrebbe dovuto essere esercitata entro il 4 marzo 2008, nonché nella legge comunitaria 2008 (L. 7 luglio 2009, n. 88, articolo 1 ed allegato B), e doveva essere esercitata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (cioè il 29 ottobre 2009).

Nell’ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66[86].

Si rileva che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente esclusi (quindi anche i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario)[87].

Con il D.Lgs 27 maggio 2005, n. 108[88] ed il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185[89] si è poi provveduto al recepimento, rispettivamente, della direttiva n. 1999/63/CE, in materia di orario di lavoro della gente di mare, e della direttiva n. 2000/79/CE, in materia di orario di lavoro del personale di volo. Infine con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234[90] è stata recepita la direttiva 2002/15/CE, relativa all’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Procedure di contenzioso

Il 25 giugno 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0678) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2005/47CE relativa all’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro.

Il termine di recepimento della direttiva era il 27 luglio 2008.


Direttiva 2007/59/CE

 

(Certificazione dei macchinisti del sistema ferroviario)

 

 

La direttiva 2007/59/CE prevede un meccanismo atto a migliorare le competenze e responsabilità in materia di formazione, valutazione e riconoscimento delle qualifiche dei macchinisti, al fine di creare le condizioni per una piena interoperabilità tra le ferrovie europee, non soltanto delle infrastrutture e del materiale rotabile, ma anche del personale addetto alla guida dei treni.

La direttiva di cui sopra stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità.

Stabilisce, inoltre, i compiti che incombono alle autorità competenti degli Stati membri, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.

In base alla direttiva ciascun macchinista ha l’idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni se possiede la seguente documentazione:

§      una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici (specificati nell’allegato II), la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l’autorità che rilascia la licenza e ne stabilisce la durata di validità.

§      uno o più certificati che indicano le infrastrutture e il materiale rotabile sulle quali il titolare è autorizzato a condurre. Ciascun certificato rispetta le prescrizioni di cui all’allegato I della direttiva.

Un modello unitario di licenza e di certificato è dettagliato nell’allegato I.

E' prevista l'istituzione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di un registro delle licenze e dei certificati, ivi compresi quelli scaduti, sospesi, o smarriti.

Al fine di soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento - previo superamento di esami - della licenza e del certificato, gli aspiranti macchinisti avranno accesso ad una formazione, teorica e pratica (specificata negli allegati III-IV-V e VI). I titolari di licenza e di certificato saranno poi successivamente sottoposti a verifiche e controlli periodici ai fini del rinnovo (specificati nell’allegato VII).

Conformemente alla presente direttiva ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell’infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l’aggiornamento dei certificati, nonché procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere la revisione di una decisione inerente il rilascio, l’aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 4 dicembre 2009.

Procedure di contenzioso

Il 28 gennaio 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/0117) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Il termine di recepimento della direttiva era il 4 dicembre 2009.


Direttiva 2008/6/CE

 

(Mercato interno dei servizi postali)

 

 

La direttiva 2008/6, nella prospettiva della completa liberalizzazione dei servizi postali, introduce alcune modiche alla direttiva 97/67/CE, che ha istituito regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. La direttiva 97/67/CE, modificata anche dalla direttiva 2002/39/CE, ha introdotto un quadro regolamentare per il settore postale a livello comunitario e reca un calendario delle misure da adottare per la prosecuzione dell'apertura del mercato, al fine di giungere alla realizzazione di un mercato unico dei servizi postali. Il termine per il definitivo completamento dello stesso, che comporta la cessazione della tutela dei servizi riservati, era stato fissato dalla Commissione europea al 2009, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 della direttiva 1997/67/CE, come modificata dalla direttiva 2002/39/CE.

La direttiva 2008/6/CE provvede a sostituire l'articolo 7, prevedendo che gli Stati membri non possano più concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Con l'abolizione del ricorso al settore riservato come modo per garantire il finanziamento del servizio universale, la direttiva 2008/6/CE conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare diverse forme di finanziamento, che comprendono la compensazione pubblica tramite sovvenzioni statali dirette o indirette, il ricorso a procedure di appalto pubblico e la ripartizione dei costi tra fornitori di servizi e/o gli utenti. Inoltre, mantiene la possibilità, prevista dalla direttiva 97/67/CE, di introdurre un apposito fondo di compensazione per riequilibrare l'onere sostenuto dal fornitore del servizio postale universale, finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente. 

La direttiva conferma sostanzialmente gli obblighi che incombono attualmente agli Stati membri per assicurare che i fornitori del servizio universale garantiscano in tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, almeno una raccolta e una distribuzione a domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga in installazioni appropriate. Gli Stati membri potranno designare una o più imprese come fornitori del servizio universale per coprire tutto il territorio nazionale. 

Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, la direttiva estende l'applicazione dei principi minimi relativi alle procedure di reclamo oltre i fornitori di servizi universali, prevedendo il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie. Essa intende inoltre tutelare gli interessi dei consumatori mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall’accesso a taluni elementi dell’infrastruttura e dei servizi, la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori, il chiarimento del ruolo e dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione incaricate di controllare e sorvegliare il servizio universale. 

Per quanto concerne i prezzi, la direttiva mantiene la possibilità per gli Stati membri di garantire tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese, e per alcuni altri invii.

Infine, quanto al termine del 2009 per la realizzazione del mercato unico dei servizi postali, la direttiva 2008/6/CE dispone una proroga, prevedendo che gli Stati membri provvedano al recepimento entro il 31 dicembre 2010. Tale termine è ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2012 per alcuni stati specificatamente indicati (Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria).

 


Direttiva 2008/114/CE

 

(Individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee)

 

 

La direttiva 2008/114/CE è finalizzata all’individuazione delle “infrastrutture critiche europee” nei settori specifici dell’energia e dei trasporti, vale a dire delle infrastrutture meritevoli, per la loro importanza a livello europeo, di protezione con principale riferimento alla lotta al terrorismo.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è stabilito, dall’articolo 12 della direttiva medesima al 12 gennaio 2011.

 

Come ricordano i Considerando 1 e 3 della direttiva, nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha richiesto la preparazione di una strategia globale per la protezione delle infrastrutture critiche. Sulla base di questo mandato, la Commissione ha adottato una comunicazione, indicando alcune proposte per incrementare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello europeo in caso di attentati terroristici che coinvolgono le infrastrutture critiche. Nel dicembre 2005 il consiglio “Giustizia e affari interni” ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, stabilendo che questo dovrebbe basarsi su un approccio multi rischio che dia la priorità alla lotta contro le minacce terroristiche.

 

La direttiva in commento costituisce una prima attuazione delle iniziative sopra richiamate; infatti, come definito all’articolo 1, il suo oggetto è costituito dalla definizione di una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione al fine di contribuire alla protezione delle persone.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è individuato nell’articolo 12 nel 12 gennaio 2011.

 

Le definizioni di infrastruttura critica ed infrastruttura critica europea sono recate dall’articolo 2 della direttiva.

 

In particolare:

 

infrastruttura critica è “un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni”

 

infrastruttura critica europea è “un’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri”.

 

L’articolo 3  precisa che i settori da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione della direttiva sono quelli dell’energia e dei trasporti. I relativi sottosettori sono individuati nell’allegato I della direttiva.

 

I sottosettori individuati dall’allegato I sono con riferimento all’energia:

1) elettricità (infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per la fornitura di elettricità);

2) petrolio (produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti);

3) gas (produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti terminali GNL)

Con riferimento ai trasporti:

1)       trasporto stradale;

2)       trasporto ferroviario;

3)       trasporto aereo;

4)       vie di navigazione interna

5)       trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti

 

Le procedure e i criteri per l’individuazione delle infrastrutture critiche europee sono descritte dall’articolo 3, nonché nell’allegato III alla direttiva 2008/114/CE.  

Infatti, l’articolo 3, paragrafo I, prevede che ciascun Stato individui, secondo la procedura di cui all’allegato III le potenziali infrastrutture critiche europee che soddisfano sia criteri settoriali che criteri intersettoriali.

 

I criteri settoriali non vengono specificamente indicati ma “tengono conto delle caratteristiche dei singoli settori delle infrastrutture critiche europee”.

 

I criteri intersettoriali invece comprendono:

a) il criterio del numero delle vittime (valutato in termini di numero potenziale di morti e feriti);

b) il criterio delle conseguenze economiche (valutato in termini di entità delle perdite economiche);

c) il criterio delle conseguenze per i cittadini (valutate in termini di impatto sulla fiducia dei cittadini, sofferenze fisiche e perturbazione della vita quotidiana).

 

L’allegato III descrive, alla luce dei criteri sopra esposti, una procedura articolata in quattro tappe:

 

tappa 1: ciascuno Stato membro applica i criteri settoriali al fine di operare una prima selezione delle infrastrutture critiche nell’ambito di un settore;

 

tappa 2: ciascuno Stato membro applica la definizione di infrastruttura critica a norma dell’articolo 2, lettera a), alle “infrastrutture critiche europee” potenziali come individuate ai sensi della tappa 1;

 

tappa 3: ciascuno Stato membro applica gli elementi trasnfrontalieri della definizione di infrastruttura critica europea alle “infrastrutture critiche europee” potenziali che hanno superato le prime due tappe;

 

tappa 4: ciascuno Stato membro applica i criteri intersettoriali alle rimanenti “infrastrutture critiche europee” potenziali.

 

Le infrastrutture critiche europee che abbiano superato tutte le tappe della procedura sono conseguentemente oggetto di segnalazione da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 4.

 

In base all’articolo 4, ciascuno Stato membro deve informare gli altri Stati membri potenzialmente interessati delle infrastrutture da designare come potenziali infrastrutture critiche europee.

E’ necessario il consenso dello Stato membro nel cui territorio è ubicata almeno in parte l’infrastruttura da designare come infrastruttura critica europea.

L’elenco delle infrastrutture critiche europee è infine comunicato alla Commissione europea

 

 

All’individuazione delle infrastrutture è collegata la predisposizione di piani di sicurezza per gli operatori di cui all’articolo 5 e la previsione di funzionari di collegamento in materia di sicurezza di cui all’articolo 6.

 

In particolare, l’articolo 5 prevede la verifica dell’esistenza ovvero l’adozione da parte degli Stati membri di paini di sicurezza per gli operatori che individuino gli elementi delle infrastrutture critiche europee e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione per la loro protezione.

 

L’articolo 6 prevede l’istituzione di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza che agisca come punto di contatto per le questioni di sicurezza fra il proprietario/operatore della infrastruttura critica europea e l’autorità competente dello Stato membro.

 


Direttiva 2008/118/CE

 

(Regime generale delle accise)

 

 

La direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, composta da 50 articoli, stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti:

·       prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

·       alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

·       tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE.

Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

-      della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della Comunità;

-      della loro importazione nel territorio della Comunità.

 

La direttiva si applica al territorio della Comunità europea, fatta eccezione per le isole Canarie, Dipartimenti francesi d’oltremare, isole Åland, isole Anglo-normanne, nonché a quei territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità (isola di Helgoland; territorio di Büsingen; Ceuta; Melilla; Livigno; Campione d'Italia; acque italiane del lago di Lugano).

 

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. Il debitore dell’accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato.

I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

 

Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all’uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

·         lo status commerciale del detentore dei prodotti;

·         il luogo in cui si trovano i prodotti;

·         qualsiasi documento relativo ai prodotti;

·         la natura dei prodotti;

·         la quantità dei prodotti.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l’accisa nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

 

Al riguardo si segnala che la Direttiva 92/12/CEE stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

L’articolo 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.

Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

 

La direttiva 2008/118/CE abroga la direttiva 92/12/CE a decorrere dal 1° aprile 2010. Gli Stati membri devono provvedere ad adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010.

 

 


Direttiva 2009/14/CE

 

(Sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso)

 

 

La direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009[91] è stata emanata per promuovere la convergenza, tra gli Stati membri, dei sistemi di garanzia dei depositi dei risparmiatori, al fine di ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Le norme in esame hanno all’uopo apportato modifiche alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disponendo un aumento della copertura minima dei depositanti.

L’articolo 1 della direttiva, articolato in più punti, elenca le modifiche operate alla direttiva 94/19/CE.

In particolare, il punto 1 dell’articolo 1 abbrevia (da ventuno a cinque giorni) il termine entro il quale le autorità competenti devono valutare come “indisponibile” un deposito. Il punto 2 prevede che, nei casi previsti dalle disposizioni comunitarie, gli Stati membri  assicurino la cooperazione tra i regimi di garanzia dei depositi e che la Commissione europea sottoponga a revisione almeno biennale i meccanismi previsti dalla direttiva 94/19/CE per la tutela dei depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri proponendo, se del caso, pertinenti modifiche. Il punto 3 impone agli Stati membri di prevedere che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi e che, entro il 31 dicembre 2010 essa sia aumentata a 100000 EUR. Viene fatta salva l’ipotesi in cui la Commissione concluda per l’inopportunità e non sostenibilità sul piano finanziario di tale prescrizione, nel qual caso essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta di modifica. Lo stesso livello di copertura si applica a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l’euro. Sono fatte salve le maggiori tutele introdotte prima del 1° gennaio 2008, in particolare per ragioni di carattere sociale, volte alla copertura totale per determinati tipi di depositi, ed è previsto per la Commissione il potere di adeguare gli importi di copertura al tasso di inflazione nell’Unione. Il punto 4 aggiunge un nuovo articolo 7-bis alla direttiva 94/19/CE, disponendo che la Commissione sia assistita dal comitato bancario europeo. Il punto 5 reca disposizioni in materia di informazione dei depositanti,tra l’altroimponendo agli Stati membri di provvedere affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l’ente e le sue succursali all’interno della Comunità o eventuali accordi alternativi. Le informazioni fornite devono essere formulate in modo comprensibile. Il punto 6 abbrevia (da tre mesi a venti giorni lavorativa) il termine a disposizione dei sistemi di garanzia dei depositi per pagare i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili. La proroga del termine – concessa in circostanze eccezionali - non può essere superiore a dieci giorni lavorativi. Si impone alla Commissione di presentare al Consiglio, entro il 16 marzo 2011, una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca la possibilità di disporre una riduzione a dieci giorni lavorativi dei tempi di rimborso ordinari.

Ai sensi del punto 7, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione che verte, tra l’altro, sull’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, sui benefici e costi di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità, sui legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza.

L’articolo 2 individua il termine di recepimento per gli Stati membri entro il 30 giugno 2009. E’ fatto salvo un diverso termine (31 dicembre 2010) per l’adeguamento ad alcune disposizioni (modifica del termine per la valutazione della “indisponibilità dei depositi”; aumento a 100000 EUR della copertura dei depositi; termine per il pagamento dei crediti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi).

Si ricorda che in Italia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC) proteggono i depositi fino a euro 103.291,38 per depositante. Il limite si calcola con riferimento alla somma dei depositi e dei fondi che uno stesso cliente detiene presso la banca e non ai singoli conti o rapporti. Il predetto limite massimo di rimborso, nel caso di rapporti congiunti, si applica con riferimento a ciascuno degli intestatari e i conti si presumono ripartiti in eguale proporzione tra i medesimi.

 


Direttiva 2009/24/CE

 

(Tutela giuridica dei programmi per elaboratore)

 

La direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 codifica la normativa in tema di tutela giuridica dei programmi per elaboratore, dettata principalmente dalla direttiva 91/250/CEE, la quale viene conseguentemente abrogata.

Sono escluse dalla tutela della direttiva le idee ed i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, oltre che le idee ed i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione (considerando 11 e art. 1).

Lo scopo della direttiva 2009/24/CE è, in generale, quello di rafforzare la protezione del diritto d'autore dei software nella consapevolezza del ruolo crescente della tecnologia e dei programmi in questione in un vasta gamma di industrie operanti nel mercato interno. Tale consapevolezza si accompagna alla constatazione che, come si legge nel considerando 2 della direttiva, "per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario per crearli autonomamente". Nello stesso tempo, la direttiva mira a eliminare le differenze normative esistenti nella tutela giuridica dei programmi presenti tra Stati membri in quanto tali differenze producono effetti negativi sul funzionamento del mercato interno dei software.

Il termine «programma per elaboratore» indica, nella direttiva, i programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; sono quindi ricompresi anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva (considerando 7 e art. 1).

Sulla base di ciò, tutti i software dovranno essere tutelati dai paesi dell’Unione mediante diritto d'autore, come opere letterarie, così come identificate dalla convenzione di Berna.

Il requisito fondamentale che dà diritto alla tutela è quello dell'originalità del programma; esso deve, cioè, essere frutto della creazione intellettuale dell'autore non rilevando, a tale proposito, i meriti qualitativi o estetici del software.

Il titolare del programma, vale a dire la persona fisica o la società che lo ha creato (art. 2), avrà comunque facoltà esclusiva di autorizzare la riproduzione e l'utilizzo, permanente o temporanea, totale o parziale, in qualsiasi forma e mezzo, la traduzione, l'adattamento o la distribuzione al pubblico, nonché la locazione dell'applicazione e di copie dello stesso (art. 4). In presenza di specifiche condizioni, l’autorizzazione del titolare del software non è necessaria ove la riproduzione del codice sia necessaria per ottenere le informazioni necessarie a conseguire l’interoperabilità del software con altri programmi per elaboratore (art. 6).

Il diritto di distribuzione di copie all'interno dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, si esaurisce con la prima vendita della copia del software da parte del titolare del diritto (o con il suo consenso), ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Tuttavia le disposizioni contrattuali non potranno impedire che il soggetto abilitato all'utilizzo del software faccia una copia di riserva qualora le sue necessità lo richiedano.

Adeguate misure di tutela devono essere adottate dagli Stati membri nei confronti di chiunque mette in circolazione una copia illecita del software; detiene a scopo commerciale una copia del programma; mette in circolazione a scopo commerciale qualsiasi mezzo che serva unicamente a facilitare la rimozione non autorizzata o l’elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione del programma. Ogni copia illecita di un programma per elaboratore è passibile di sequestro.

La direttiva non indica alcun termine per il suo recepimento negli ordinamenti degli Stati membri, in quanto si limita a ricodificare la direttiva 91/250/CEE (modificata dalla successiva Dir. 93/98/CEE), il cui termine di recepimento scadeva il 1° gennaio 1993.

Si segnala che il D.Lgs. 518 del 1992, introducendo numerose disposizioni nella legge quadro sul diritto d’autore (L. 633 del 1941), ha dato sostanzialmente attuazione nel nostro ordinamento all’abrogata Dir. 91/250/CEE, le cui disposizioni risultano trasposte nella nuova direttiva.

 


Direttiva 2009/44/CE

 

(Sistemi di pagamento)

 

 

Come emerge dal secondo considerando, la direttiva 2009/44/CE è stata emanata con una duplice finalità.

In primo luogo, essa modifica la direttiva 98/26/CE, con la quale è stato costituito un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del netting – ovvero delle operazioni di compensazione, tra due parti, dei crediti e degli impegni risultanti dallo stesso genere di attività – e che tutela l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento[92] nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

Le modifiche alla direttiva 98/26/CE sono state reputate necessarie alla luce di alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e, soprattutto, nell’ottica di chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate. Il principale fattore di cambiamento è stato individuato nella progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, all'epoca dell'elaborazione della direttiva 98/26/CE, operavano invece su base in prevalenza nazionale e indipendente[93].

Dall’altro lato, la direttiva 2009/44/CE apporta modificazioni anche alla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato creato un quadro giuridico uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie ed è stata abolita la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.

Le modifiche apportate alla direttiva 2002/47/CE si inseriscono nell’alveo delle determinazioni della BCE, la quale ha deciso di introdurre tra le tipologie di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema anche i crediti, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, la Banca Centrale europea ha raccomandato un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE, al fine di massimizzare l'impatto economico derivante dall'uso dei crediti e ampliare il pool di garanzie disponibili.

La direttiva è costituita da quattro articoli.

L’articolo 1 reca le opportune modifiche alla direttiva 98/26/CE intervenendo, tra l’altro, sui considerando. In particolare si aggiungono il considerando 14-bis e il considerando 22-bis, ai sensi dei quali si auspica un accordo tra gli operatori che istituiscono sistemi interoperabili affinché vi siano regole comuni sul momento di immissione e sulla irrevocabilità dell’immissione nei sistemi interoperabili.

Sono altresì novellate alcune definizioni rilevanti ai fini del funzionamento delle norme sui sistemi interoperabili, volte a ridefinirne l’applicazione oggettiva e soggettiva. Tra queste si segnalano le seguenti definizioni:

- conto di regolamento:è inteso come “conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema”;

- garanzia: è  allargata – tra l’altro - a numerose forme di garanzia finanziaria, nonché “alle operazioni pronti contro termine o contratti simili”;

- giorno lavorativo: deve comprendere sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;

- sistemi interoperabili: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l’esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;

- operatore del sistema: soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema.

Il medesimo articolo fissa le condizioni di vincolatività e opponibilità a terzi degli ordini di trasferimento e del netting in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante; impone ai sistemi inoperabili di stabilire nelle proprie regole il momento di immissione nel sistema, con finalità di coordinamento. E’ altresì oggetto di modifica la disciplina delle procedure di insolvenza sul funzionamento dei sistemi di pagamento (articoli 7 e 9 della direttiva 98/26/CE). Permane la disposizione secondo cui agli Stati membri è lasciata la designazione dei sistemi e degli operatori da includere nell’ambito della disciplina europea, precisando altresì l’operatività delle nuove norme.

 

L’articolo 2 elenca le modifiche operate alla direttiva 2002/47/CE. Analogamente a quanto disposto dall’articolo 1, sono modificati i considerando: in particolare, sono sostituiti il n. 9 e il n. 20, nell’ottica di limitare le formalità amministrative gravanti sulle parti che utilizzano la garanzia finanziaria. Il nuovo considerando 22 precisa che le nuove norme non incidono sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l’efficacia dei contratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi per quanto riguarda i crediti.

Sono inoltre aggiornate le definizioni recate dalla direttiva 98/26/CE, alla luce della normativa nel frattempo intervenuta in materia finanziaria e creditizia. Si segnala tra l’altro che con una modifica all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si prevede che la garanzia finanziaria possa essere fornita anche tramite crediti (oltre che in contanti o a mezzo di strumenti finanziari).

Con il predetto scopo di limitazione degli oneri amministrativi, viene anche imposto agli Stati membri (tramite modifica all’articolo 3 della direttiva 2002/47/CE) di non prescrivere particolari oneri formali per la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l’ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria, salvo l’obbligo di prescrivere l’esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi.

 

Il termine di recepimento della direttiva è il 30 dicembre 2010 (articolo 3). Essa è entrata in vigore il 30 giugno 2009 (articolo 4).

 

 


Direttiva 2009/49/CE

 

(Obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e obbligo di redigere conti consolidati)

 

La direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’18 giugno 2009[94] reca disposizioni di armonizzazione in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile; all’uopo sono apportate modifiche alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società , e alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.

La direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2009 (articolo 4).

L’articolo 1 consente alle società di piccole e medie dimensioni di omettere nell’allegato anche gli elementi iscritti nella voce "spese di impianto e di ampliamento" oltre, come già previsto in origine dall’articolo 45, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 78/660/CEE, la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.

Ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 4000000 di UCE (EUR);

- importo netto del volume d'affari: 8000000 di UCE (EUR);

- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

L’articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall’obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il termine di recepimento della direttiva è il 1° gennaio 2011 (articolo 3).

 


Direttiva 2009/53/CE

 

(Immissione in commercio dei medicinali)

 

 

La direttiva 2009/53/CE del 18 giugno 2009, sulle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, modifica la direttiva 2001/82/CE[95], recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e la direttiva 2001/83/CE[96], recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Tali direttive prevedono che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali nella Comunità possano essere concesse in base a procedure comunitarie armonizzate e che i termini delle autorizzazioni possano essere successivamente modificati in seguito, ad esempio, a un cambiamento del processo di fabbricazione o dell'indirizzo del fabbricante. Esse hanno, pertanto, conferito alla Commissione il potere di adottare un regolamento di esecuzione per quanto concerne le successive modifiche delle autorizzazioni: il regolamento (CE) n. 1084/2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro. 

La maggior parte di tali medicinali attualmente in commercio è stata tuttavia autorizzata in base a procedure nazionali e di conseguenza non rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, in quanto le modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate secondo procedure nazionali sono soggette a norme nazionali. Ne deriva che, mentre nella Comunità il rilascio di tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali è soggetto a norme armonizzate, lo stesso non vale per le modifiche dei termini delle medesime.

 

Alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE vengono inseriti, rispettivamente, gli articoli 27-ter e 23-ter, al fine di armonizzare le norme riguardanti ogni tipo di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali in questione, prevedendo, inoltre, per tali provvedimenti, l’adozione del regolamento di esecuzione da parte della Commissione.

In particolare, è previsto altresì l’impegno della Commissione a rendere possibile, per le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio, la presentazione di una domanda unica per una o più modifiche identiche.  

Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali sulle modifiche applicabili al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse entro il 10 gennaio 1998 ai medicinali autorizzati soltanto in uno Stato membro. Qualora a un medicinale soggetto alle disposizioni nazionali a norma del presente articolo sia successivamente concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio in un altro Stato membro, il regolamento di esecuzione si applica a quel medicinale a partire da tale data.

Se uno Stato membro decide di continuare ad applicare le disposizioni nazionali deve notificarlo alla Commissione. In assenza di una notifica entro il 20 gennaio 2011 si applica il regolamento di esecuzione.

 

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2011 e dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 


Direttiva 2009/54/CE

 

(Commercializzazione delle acque minerali naturali)

 

 

La direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009[97], sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali,provvede alla rifusione delle norme in vigoree sostituisce la direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni, di cui dispone l’abrogazione.

Le norme in materia di acque minerali naturali introdotte dalla direttiva mirano soprattutto a tutelare la salute dei consumatori, evitare inganni ai loro danni e ad assicurare la lealtà delle operazioni commerciali.

L'armonizzazione operata dalla direttiva favorisce la commercializzazione delle acque minerali naturali nel mercato interno.

Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva:

§      le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall'autorità responsabile dello stesso Stato membro come acque minerali naturali conformi alle norme di cui all’all. I, parte I della direttiva;

§      le acque estratte dal suolo di un Paese terzo e importate nel territorio comunitario, purché riconosciute come acque minerali naturali dall’autorità responsabile di uno Stato membro.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di riconoscimento delle acque minerali (o di sua revoca). L'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

La direttiva in esame non è applicabile:

§      alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

Tale direttiva reca un Codice comunitario che riunisce l'insieme delle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'autorizzazione all'immissione sul mercato, la produzione, l'etichettatura, la classificazione, la distribuzione e la pubblicità dei medicinali per uso umano;

§      alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente (negli stabilimenti termali o idrotermali);

§      alle acque minerali naturali destinate all'esportazione in Paesi terzi.

 

Trattamento e potabilità delle acque

Sono solo tre i trattamenti delle acque minerali naturali autorizzati, a patto che non modifichino la composizione dell'acqua nei suoi componenti essenziali:

§      separazione degli elementi instabili (come i composti di ferro e zolfo) mediante filtrazione o decantazione;

§      separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque, mediante trattamento con aria arricchita di ozono e conformemente alle condizioni stabilite dalla Commissione, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA)[98] e con notifica alle autorità competenti;

§      separazione di componenti indesiderabili, nel rispetto delle condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione, previa consultazione dell'AESA, accompagnata dalla notifica alle autorità competenti e dalla eliminazione dell’anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici.

 

Il tenore totale di microrganismi revivificabili, di parassiti e di microrganismi patogeni è controllato alla sorgente e al momento dell'imbottigliamento dell'acqua. Nella fase della commercializzazione, l'aumento del tenore batteriologico può risultare soltanto da una normale evoluzione, ed, inoltre, non può presentare difetti dal punto di vista del tatto, del gusto e dell'olfatto.

Il recipiente utilizzato per il confezionamento deve essere tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione.

Etichettatura

Le norme generali di etichettatura, di presentazione e di pubblicità, sono disciplinate dalla direttiva 2000/13/CE[99] (considerando 8).

La presente direttiva si limita pertanto ad adottare i completamenti e le deroghe a tali norme ritenute opportune, prevedendo innanzitutto che la denominazione di vendita dell'acqua minerale naturale sia strettamente controllata in conformità alle sue caratteristiche ed eventuali trattamenti.

La direttiva individua inoltre ulteriori informazioni da riportare obbligatoriamente in etichetta:

§         l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;

§         il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa;

§         le informazioni circa gli eventuali trattamenti.

 

Le acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente non possono essere commercializzate sotto più di una descrizione commerciale.

Sono vietate sulle confezioni o sulle etichette, o nella pubblicità, indicazioni, denominazioni, marchi, immagini, ecc., che:

§      per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non possedute dalle acque;

§      per quanto riguarda un’acqua potabile confezionata in recipienti, possano generare confusione con acque minerali naturali.

 

Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana. Sono tuttavia autorizzate le menzioni circa le proprietà di un'acqua minerale naturale a condizione che rispettino la direttiva in esame o i criteri stabiliti a livello nazionale sulla base di metodi scientificamente sperimentati. Gli Stati possono inoltre adottare particolari disposizioni per menzioni concernenti l’idoneità di un’acqua minerale naturale per l’alimentazione dei lattanti.

Commercializzazione

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per impedire che il commercio delle acque minerali conformi alle disposizioni della direttiva venga ostacolato dall’applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate.

Qualsiasi Stato membro, qualora abbia motivo di ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle indicazioni della direttiva o presenti un pericolo per la salute pubblica, può temporaneamente sospendere o limitare la commercializzazione di tale prodotto nel proprio territorio, informandone immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Competenze della Commissione

La Commissione europea è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (di cui all’art. 58 del reg. (CE) n. 178/2002) e ha facoltà di adottare misure relative a:

§      limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque;

§      disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti;

§      impiego di aria arricchita di ozono;

§      informazioni riguardanti i trattamenti;

§      controllo delle caratteristiche microbiologiche.

In seguito a consultazione con l'AESA, la Commissione adotta tutte le necessarie decisioni in caso di minaccia per la salute pubblica.

 

Trattandosi essenzialmente di rifusione di normativa in vigore da tempo, non sono indicati termini per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva in esame[100].

Il “considerando n. 13” infatti precisa che la direttiva in esame non richiede l’adozione di provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri “dato che i nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente la procedura di comitato”.

 


Direttiva 2009/69/CE

 

(Evasione fiscale dell’IVA)

 

 

Con la Direttiva del Consiglio 25 giugno 2009, n. 2009/69/CE sono state apportate alcune modifiche alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione.

 

La Direttiva 2006/112/CE, recepita dall'Italia con legge n. 34/2008 (c.d. legge comunitaria 2007) risulta composta di 414 articoli e 12 allegati.

 

La direttiva n. 2009/69/CE sostituisce l’articolo 22, modifica gli articoli 140, lettera b) e 143.

In particolare, integrando l’articolo 143 la direttiva del 25 giugno 2009 n.2009/69/CE prevede che l’immissione in libera pratica di beni destinati ad essere trasferiti in uno Stato dell’Unione europea diverso da quello di importazione potrà avvenire senza pagamento dell’IVA se ricorrono alcune condizioni. In sostanza l’IVA potrà non essere corrisposta se l’importatore avrà fornito allo Stato membro tre informazioni:

§      il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione oppure quello attribuito al suo rappresentante fiscale debitore d’imposta;

§      il numero d’identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti, attribuito in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento;

§      la prova che i beni importati siano destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

 

Tali novità sono finalizzate a rispondere in modo efficace al fenomeno dell’evasione fiscale connessa all’importazione ed alla parziale modifica della precedente direttiva n. 2006/112/CE, che affidava alla discrezionalità degli Stati membri l’individuazione delle condizioni al ricorrere delle quali veniva concessa l’esenzione dall’IVA delle importazioni di beni, destinati ad essere ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo in un altro Stato membro.

 

Gli interventi sugli articoli 22 e 140 della Direttiva datata 2006 sono di coordinamento formale con la modifica recata all'articolo 143.

 

Le disposizioni della direttiva del 25 giugno 2009 n. 2009/69/CE sono entrate in vigore il 24 luglio 2009 e le relative disposizioni di recepimento dovranno essere adottate entro il 1° gennaio 2011.

 

In merito alla normativa italiana, dovrà essere modificato l’articolo 67 del DPR n. 633/1972, che regola la fattispecie in oggetto; tuttavia tale modifica avrà nel nostro paese carattere formale, poiché in Italia la prassi dell’Amministrazione finanziaria era già orientata nel senso di riconoscere la facoltà di provvedere all’immissione in libera pratica di beni destinati alla cessione o al trasferimento in un altro Stato dell’Unione, solo previa identificazione o nomina di un rappresentante fiscale.

 


Direttiva 2009/71/EURATOM

 

(Sicurezza nucleare degli impianti nucleari)

 

 

La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, si pone l'obiettivo generale di conseguire, mantenere e migliorare continuamente la sicurezza nucleare all'interno dell'Unione europea, prevedendo la creazione di un quadro comunitario comune per definire gli obblighi di base in materia di sicurezza degli impianti nucleari e rafforzando al contempo il principio della responsabilità nazionale degli Stati in materia, quello della responsabilità primaria spettante al titolare della licenza, nonché il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, cui devono essere assicurate indipendenza e adeguate risorse finanziarie e umane per condurre a buon fine la loro missione.

Obiettivi

In particolare l’articolo 1 dispone che la direttiva ha l’obiettivo di:

§    stabilire un quadro comunitario volto a mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione;

§    assicurare che gli Stati membri adottino in ambito nazionale misure adeguate per un elevato livello di sicurezza nucleare ai fini della protezione della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

Campo di applicazione

Nel campo di applicazione rientra qualsiasi impianto nucleare civile operante in base alla licenza rilasciata da uno Stato membro[101], in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa.

La direttiva, che integra le norme fondamentali dell’art. 30 del Trattato Euratom riguardo alla sicurezza degli impianti nucleari[102] e che fa salva la direttiva 96/29/ Euratom[103], non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure di sicurezza più rigorose conformemente al diritto comunitario.

Definizioni

La direttiva si occupa di fornire una definizione univoca dei termini: impianto nucleare, sicurezza nucleare, autorità di regolamentazione, licenza e titolare di licenza.

Obblighi

Gli Stati membri restano responsabili del quadro legislativo e normativo relativo alla sicurezza degli impianti nucleari.

Infatti essi hanno l’obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (quadro nazionale) per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti (art. 4).

A vigilare sul sistema di controllo è preposta un'Autorità, rispetto alla quale la direttiva si preoccupa di garantire autonomia e indipendenza.

Spetta, infatti, agli Stati membri istituire e fornire i mezzi a un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, nonché a garantire che tale autorità sia funzionalmente separata da ogni altro organismo coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurarne l'effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio.

All’autorità di regolazione sono assegnati poteri e risorse per richiedere ai titolari di licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza, per richiedere la dimostrazione di detta conformità e per verificarla attraverso valutazioni e ispezioni e, infine, per procedere ad azioni di garanzia dell’esecuzione regolatoria.

La responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resta in capo - senza possibilità di delega – ai titolari delle licenze che sonosottoposti all’obbligo di valutare, verificare e migliorare, sotto la supervisione dell’autorità di regolazione, la sicurezza degli impianti in modo sistematico e verificabile.

Ulteriori obblighi sono previsti a carico di tutte le parti, che sono tenute all’adozione di misure per l’istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, al fine di mantenere ed accrescere l’esperienza e le competenze in materia.

Disposizioni rilevanti sono dettate anche in tema di informazione al pubblico, prevedendo che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. La popolazione deve essere infatti informata delle procedure e dei risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare.

Relazioni

Entro il 22 luglio 2014 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva, in base alla quale la Commissione a sua volta presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della stessa direttiva.

Inoltre si prevede che, almeno ogni dieci anni, gli Stati membri dispongano autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione nazionali competenti, seguite da riesami internazionali inter pares,che vanno considerati come occasioni di scambio di esperienze professionali e meccanismi di apprendimento reciproco (considerando 21).

Recepimento

La direttiva, entrata in vigore il 22 luglio 2009, deve essere recepita entro il 22 luglio 2011.

 


Direttiva 2009/72/CE

 

(Mercato interno dell’energia elettrica)

 

 

La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009[104], relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, è volta ad introdurre regole comuni in materia di produzione, trasmissione (trasporto), distribuzione e fornitura di energia elettrica, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un mercato dell’elettricità concorrenziale, sicuro e sostenibile sul piano della tutela ambientale. A tal fine essadefinisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi, e definisce  anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

Il provvedimento fa parte del c.d. "terzo pacchetto energia", comprendente il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, la direttiva 2009/73/CE (“direttiva gas”), il regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Norme di organizzazione del settore

La direttiva, che prevede un rafforzamento dei diritti dei consumatori, riconosce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese del settore dell’elettricità obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa quella di approvvigionamento, la regolarità e la qualità del servizio, il prezzo delle forniture, la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.

Agli stessi Stati membri spetta provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (cioè quelle aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza.

Nell’ambito del rafforzamento dei diritti dei consumatori, previsto dalla direttiva, rientra anche il compito affidato agli Stati membri di vigilare affinché tutti i clienti usufruiscano del diritto di scelta del fornitore d’elettricità (a prescindere dallo Stato membro in cui sia registrato), di cambio in tempi rapidi del fornitore con l’aiuto del loro operatore (nel lasso di tempo massimo di tre settimane), di ricevere informazioni adeguate concernenti i loro consumi.

La direttiva prevede anche l’adozione, da parte degli Stati membri, di adeguate misure volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili. In questo contesto, ciascun Stato membro dovrà definire un concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione di fornitura a detti clienti nei periodi critici.

A tutela dei clienti finali gli Stati membri dovranno, altresì, provvedere affinché i fornitori di elettricità informino gli stessi consumatori con riferimento:

§      al contributo di ogni fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell'anno precedente, in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale;

§      all’impatto ambientale che determina tale produzione di energia elettrica;

§      ai diritti di cui dispongono in caso di controversie.

 

Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.Dovranno poi garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In tale contesto, la Commissione dovrà elaborare una "lista di controllo per i consumatori di energia" che sia chiara e concisa e contenga informazioni pratiche sui loro diritti, mentre gli Stati membri dovranno provvedere a che i fornitori adottino le necessarie misure per trasmetterne una copia a tutti i loro consumatori.

La direttiva sottopone gli Stati membri anche all’obbligo di assicurare il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, a tal fine definendo appositi criteri tecnici di sicurezza. Gli Stati membri sono altresì tenuti a cooperare per l’integrazione dei relativi mercati nazionali a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso la creazione di un mercato interno pienamente liberalizzato.D’altra parte, al medesimo fine, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia coopera con le autorità di regolazione nazionale per garantire la compatibilità dei quadri regolamentari tra le regioni.

Generazione

Per la costruzione di nuovi impianti di generazione (produzione di energia elettrica) gli Stati membri sono tenuti ad adottare una procedura di autorizzazione improntata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

La direttiva demanda quindi agli Stati membri il compito di disciplinare l’autorizzazione per la costruzione degli impianti generazione definendo criteri di rilascio che tengano in considerazione:

a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

c) la protezione dell’ambiente;

d) l’assetto del territorio e la localizzazione;

e) l’uso del suolo pubblico;

f) l’efficienza energetica;

g) la natura delle fonti primarie;

h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

i) la conformità alle misure nazionali di programmazione adottate per l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente e la coesione economica e sociale;

j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell’obiettivo generale della Comunità europea di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni.

Gli Stati provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazioni specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e possono altresì fissare orientamenti per tale procedura. Inoltre assicurano la possibilità di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica attraverso una procedura di gara trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri pubblicati, che può essere avviata solo nel caso di impianti non sufficienti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Gestione del sistema di trasmissione

La direttiva introduce disposizioni volte a garantire una separazione effettiva tra le attività di rete (sistemi di trasmissione e gestori di sistemi di trasmissione) e le attività di fornitura e di produzione, in quanto l’esistenza di livelli di disaggregazione diversi nei vari Stati membri è stato individuato come uno dei principali elementi di distorsione nella concorrenza tra i soggetti attivi sul mercato.

A tal fine la direttiva consente agli Stati membri - se un sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata[105] - la possibilità di operare una scelta tra le seguenti opzioni:

§         separazione integrale della proprietà;

§         ricorso a un Gestore di sistemi indipendente (ISO - Independent System Operator);

§         ricorso a un Gestore di trasmissione indipendente (ITO, Independent Transmission Operator).

Separazione proprietaria

A partire dal 3 marzo 2012 gli Stati membri dovranno assicurare la separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione.

La separazione proprietaria implica la designazione del proprietario del sistema (o rete) di trasmissione come gestore del sistema di trasmissione e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione.

Pertanto la stessa persona o le stesse persone non potranno essere autorizzate a controllare, direttamente o indirettamente, un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e, al contempo, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione, e viceversa[106]. Non sarà permesso pertanto esercitare diritti di voto, detenere il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa o detenere una quota di maggioranza contemporaneamente nei diversi settori di attività.

Gli Stati membri potranno concedere deroghe temporanee (fino al 3 marzo 2013) a tali prescrizioni, ma solo a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

Se il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare la separazione proprietaria ma designare un Gestore di sistemi indipendente oppure conformarsi alle disposizioni relative al Gestore di trasmissione indipendente.

Prima di essere designata ufficialmente come gestore di un sistema di trasmissione un’impresa deve esser certificata dall’autorità nazionale di regolamentazione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione viene notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un Paese terzo, l'autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione. Il gestore del sistema di trasmissione è tenuto a notificare all’autorità di regolamentazione – che a sua volta lo notifica alla Commissione - qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo. L’autorità di regolamentazione adotta una decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasmissione entro un termine prefissato dalla direttiva; la certificazione può essere rifiutata se questa compromette la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dello Stato membro interessato o della Comunità.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione ha principalmente i seguenti compiti:

§      garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare le richieste di elettricità;

§      assicurare i mezzi appropriati per rispondere agli obblighi di servizio;

§      contribuire alla sicurezza di approvvigionamento;

§      gestire i flussi di elettricità sulla rete;

§      fornirà al gestore di ogni altro sistema interconnesso informazioni in materia di utilizzo, sviluppo e interoperabilità del sistema interconnesso;

§      garantire la non-discriminazione tra gli utenti;

§      fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie per accedere al sistema;

§      riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti provenienti dal meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione.

Gestore di sistemi indipendente

Con il ricorso al Gestore di sistemi indipendente, si consente ad un'impresa verticalmente integrata la conservazione della proprietà della rete (o sistema) di trasmissione che viene però gestita e messa a punto da un terzo, in completa indipendenza dall’impresa verticalmente integrata.

Tale opzione, alternativa alla separazione della proprietà (cfr. supra), consente in sostanza alle imprese ad integrazione verticale di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, ma in un quadro in cui la rete di trasmissione in sé viene gestita da un operatore di sistema indipendente, cioè un’impresa o un soggetto completamente distinto dall’impresa ad integrazione verticale, che svolge tutte le funzioni di un operatore di rete.

A partire dal 3 settembre 2009 gli Stati membri possono decidere di designare su proposta del proprietario del sistema di trasmissione il suddetto gestore. La designazione è soggetta all'approvazione della Commissione. Il gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti; conseguentemente il proprietario non è responsabile al riguardo. Viene inoltre precisato che, nel caso di nomina di un gestore di sistemi indipendente, un proprietario del sistema di trasmissione che fa parte di un'impresa verticalmente integrata deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

Gestore di trasmissione indipendente

Con il ricorso alla terza opzione a decorrere dal 3 marzo 2012 alle imprese ad integrazione verticale si consente di mantenere non solamente la proprietà degli elementi patrimoniali del sistema di trasmissione ma anche la gestione del sistema di trasmissione, a condizione che tale gestione sia svolta da una parte dell’impresa verticalmente integrata dotata di indipendenza e in grado di assicurare una terzietà rispetto alle altre parti della medesima impresa, come se si trattasse di un soggetto distinto e operante in completa indipendenza dall’impresa ad integrazione verticale.

Tale opzione consente ai gestori del sistema di trasmissione di continuare a far parte di un’impresa verticalmente integrata, prevedendo norme dettagliate sulla loro effettiva indipendenza, sulla gestione, sull’organo di vigilanza, su un programma di adempimenti e sullo sviluppo della rete e l’accesso ad essa equo e non discriminatorio.

In particolare il Gestore del sistema di trasmissione dovrà, tra l'altro, disporre di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione. Non potrà condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata. Non potrà nemmeno detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata. Parimenti, nessuna affiliata potrà detenere azioni del gestore.

Per quanto riguarda l'indipendenza degli amministratori, le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non potranno avere nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. Inoltre, a tali persone non sarà consentito esercitare alcuna posizione o responsabilità professionale nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di tre anni prima della loro nomina e per un periodo non superiore a quattro anni dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore.

I gestori del sistema di trasmissione dovranno dotarsi poi di un organo di sorveglianza - composto di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata e di membri che rappresentano azionisti terzi - incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione. Dovranno, inoltre, attuare un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure per assicurare l’esclusione di possibili comportamenti discriminatori, e che sarà soggetto a un controllo indipendente della conformità da parte di un responsabile.

Sono tenuti, infine, all’invio annuale all’autorità di regolamentazione di un piano decennale di sviluppo della rete contenente misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza dell’approvvigionamento, nonché all’instaurazione di procedure trasparenti per la connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione.

Gestione del sistema di distribuzione

Gli Stati membri designano i gestori dei sistemi di distribuzione, o demandano tale compito alle imprese proprietarie o responsabili dei sistemi di distribuzione.

I gestori hanno principalmente il compito di:

§      assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare la domanda di distribuzione di elettricità, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica;

§      garantire un atteggiamento non discriminatorio tra gli utenti del sistema;

§      fornire agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema;

§      acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.

Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

Il gestore del sistema di distribuzione facente parte di una impresa verticalmente integrata è indipendente – quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale – da altre attività non connesse alla distribuzione, ma ciò non comporta l’obbligo di separare i mezzi del gestore dall’impresa verticalmente integrata. La direttiva definisce criteri minimi da applicare al fine del conseguimento di tale indipendenza.

Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce l’elettricità all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, geograficamente limitato.

Separazione e trasparenza della contabilità

Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione hanno diritto di accesso alla contabilità delle imprese elettriche, con l’obbligo, tuttavia, di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

Le imprese elettriche sono sottoposte all’obbligo di mantenere contabilità separate per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, anche rispetto alle altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione.

Organizzazione dell’accesso al sistema

Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei.

Il gestore del sistema di trasmissione ha facoltà di rifiutare l’accesso – motivandolo - qualora manchi della necessaria capacità.

Spetta agli Stati membri fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Autorità nazionali di regolamentazione

Ciascun Stato membro designa un’unica autorità di regolamentazione a livello nazionale. E’ comunque consentita la designazione di altre autorità a livello regionale e di autorità per piccoli sistemi situati in regioni geograficamente separate con un consumo - relativamente al 2008 - inferiore del 3% del consumo totale dello Stato.

Gli Stati garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione provvedendo affinché eserciti i suoi poteri con competenza e imparzialità.

L’autorità di regolamentazione svolge funzioni in materiadi fissazione delle tariffedi trasmissione o distribuzione, di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete, sulla trasparenza dei prezzi anche all'ingrosso, sull’effettiva apertura del mercato, sull'applicazione delle misure di salvaguardia, di pubblicazione di raccomandazioni, di garanzia dell'accesso ai dati del consumo da parte dei clienti. Le sono inoltre attribuiti poteri ispettivi, sanzionatori, di indagine, di risoluzione delle controversie in caso di reclamo. Le sue decisioni sono vincolanti per le imprese elettriche. A loro è accordata anche la facoltà di stipulare accordi cooperativi volti alla promozione della cooperazione in ambito regolamentare.

Le autorità di regolamentazione cooperano e si scambiano tra di loro e con l’Agenziaper la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (istituita con il regolamento (CE) n. 713/2009)[107] tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze loro attribuite.

Mercati al dettaglio

In modo da facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i ruoli e le responsabilità dei gestoridei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e degli operatori del mercato, in relazione agli accordi contrattuali, agli impegni verso i clienti, alle norme in materia di scambio dati, alla proprietà di dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Ai grandi clienti civili è riconosciuto il diritto di concludere contratti simultaneamente con diversi fornitori.

Disposizioni finali

Uno Stato membro può adottare in via temporanea misure di salvaguardia necessarie in caso di crisi improvvisa sul mercato energetico e di minaccia alla sicurezza delle personeo degli impianti o all'integrità del sistema. Tali misure devono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione,la quale può decidere che debbano essere modificate o abolite nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza.

In caso di problemi di gestione dei piccoli sistemi isolati agli Stati membri è consentito chiedere deroghe a varie disposizioni della direttiva.

Con cadenza annuale la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull’applicazione della direttiva.

Entro il 3 marzo 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica dettagliata che consente di valutare in che modo i requisiti in materia di separazione (relativi al Gestore di trasmissione indipendente: cfr. supra) sono riusciti a garantire la piena ed effettiva indipendenza dei gestori di sistemi di trasmissione.

Inoltre la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sui progressi nella creazione del mercato interno dell’energia elettrica.

 

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 3 marzo 2011[108]. A partire dalla medesima data dovranno essere applicate le norme in questione, ad eccezione dell’articolo 11 (certificazione in relazione ai Paesi terzi) che si applicherà a partire dal 3 marzo 2013.

 


Direttiva 2009/73/CE

 

(Mercato interno del gas)

 

 

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, introduce nuove norme comuni per il mercato interno del gas naturale e conseguentemente abroga la direttiva 2003/55/CE.

Il mercato interno del gas naturale soffre di carenza di liquidità e di trasparenza che ostacolano l’efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi, l’entrata di nuovi attori e il buon funzionamento del mercato stesso. La Commissione europea ha dunque giudicato necessario ridefinire le regole e le misure applicabili al mercato interno del gas al fine di garantire una concorrenza equa e una protezione adeguata dei consumatori.

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ha dato un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale. Tuttavia le norme in materia di separazione giuridica e funzionale in essa contenute non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

Perciò la separazione proprietaria a livello di trasporto è considerato il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell’infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un’impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistemi di trasporto.

 

La direttiva in esame stabilisce pertanto norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Norme di regolazione del settore

Le norme di organizzazione del settore hanno come obiettivo la realizzazione del mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Gli Stati membri:

§      possono imporre alle imprese che operano nel settore obblighi di servizio pubblico riguardanti la sicurezza, compresa la sicurezza negli approvvigionamenti, la regolarità e la qualità del servizio, il prezzo, la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica;

§      vigilano per garantire che tutti i clienti godano del diritto di scegliere il fornitore di gas e di cambiarlo con facilità, con l’aiuto del loro operatore e in un lasso di tempo massimo di tre settimane;

§      assicurano che i clienti ricevano adeguate informazioni concernenti i loro consumi;

§      seguono le questioni in materia di sicurezza degli approvvigionamenti con particolare riferimento a quelle legate all’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, alle riserve disponibili, alla manutenzione delle reti, alle misure da adottare in caso di problemi di approvvigionamento.

In particolare, in caso di crisi dell’approvvigionamento energetico, viene previsto un quadro per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà.

§      promuovono l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello comunitario e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nella Comunità.

Uno degli obiettivi principali della direttiva è lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso la Comunità, pertanto le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia[109].

Trasporto e stoccaggio

La direttiva introduce disposizioni volte a garantire – a partire dal 3 marzo 2012 - una separazione effettiva tra le attività di rete (sistemi di trasporto e gestori di sistemi di trasporto) e le attività di fornitura e di produzione, in quanto l’esistenza di livelli di disaggregazione diversi nei vari Stati membri è stato individuato come uno dei principali elementi di distorsione nella concorrenza tra i soggetti attivi sul mercato.

A tal fine la direttiva consente agli Stati membri - se un sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata[110] - la possibilità di operare una scelta tra le seguenti opzioni:

§      separazione integrale della proprietà.

La separazione proprietaria implica la designazione del proprietario del sistema (o rete) di trasporto come gestore del sistema di trasporto e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione;

§      ricorso a un Gestore di sistemi indipendente (ISO - Independent System Operator);

§      ricorso a un Gestore di trasporto indipendente (ITO, Independent Transmission Operator).

 

Un’impresa deve innanzitutto esser certificata dall’autorità nazionale di regolamentazione prima di essere designata ufficialmente come gestore di un sistema di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto viene notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

 

Gli Stati membri designano, d’altra parte, uno o più gestori di impianti di stoccaggio e di GNL incaricati di:

§      gestire, mantenere e sviluppare impianti di trasporto, stoccaggio e/o di GNL rispettando l’ambiente;

§      garantire la non-discriminazione tra gli utenti;

§      fornire informazioni agli altri gestori di reti di trasporto, di impianti di stoccaggio, di GNL e/o di reti di distribuzione in grado di garantire l’interconnessione del trasporto e dello stoccaggio del gas naturale;

§      fornire agli utenti della rete le necessarie informazioni per l’accesso alla rete.

I gestori di rete (o sistema) di trasporto devono costruire sufficienti capacità transfrontaliere in grado di permettere l’integrazione dell’infrastruttura europea di trasporto. I gestori ogni anno presentano all’autorità di regolazione un piano decennale di sviluppo della rete indicante le principali infrastrutture che devono essere costruite o rinnovate, e gli investimenti da realizzare negli anni a seguire.

Distribuzione e fornitura

Gli Stati membri designano i gestori dei sistemi di distribuzione, oppure demandano tale compito alle imprese proprietarie o responsabili dei sistemi di distribuzione.

I gestori hanno principalmente il compito di:

§      assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare la domanda di distribuzione di gas, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona un sistema di distribuzione di gas sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica;

§      garantire un atteggiamento non discriminatorio tra gli utenti del sistema;

§      fornire agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema;

§      adottare regole obiettive, trasparenti e non discriminatorie, per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico.

La gestione di rete di distribuzione è indipendente sul piano giuridico rispetto ad altre attività non legate alla distribuzione.

Le reti di distribuzione incaricate di distribuire il gas all’interno di un sito industriale, commerciale o di condivisione di servizi geograficamente limitati possono essere qualificati dalle competenti autorità come sistemi di distribuzione chiusi. A tale titolo possono essere esentati dall’obbligo di far approvare preventivamente le loro tariffe o i metodi di calcolo delle medesime.

Separazione e trasparenza della contabilità

Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione hanno diritto di accesso alla contabilità delle imprese di gas naturale, con l’obbligo, tuttavia, di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

Le imprese di gas sono sottoposte all’obbligo di mantenere contabilità separate per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, anche rispetto alle altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio.

Organizzazione dell’accesso alla rete (o sistema)

Gli Stati membri o le competenti autorità di regolamentazione definiscono le condizioni di accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack[111]. Adottano misure che garantiscono l’accesso dei clienti idonei alle reti dei gasdotti a monte. Organizzano, inoltre, un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasporto e distribuzione.

Le imprese di gas possono rifiutare l’accesso alla rete in caso di insufficiente capacità o qualora l’accesso possa compromettere l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

Autorità nazionali di regolamentazione

Ciascun Stato membro designa un’unica autorità di regolamentazione a livello nazionale. E’ comunque consentita la designazione di altre autorità a livello regionale e di autorità per piccoli sistemi situati in regioni geograficamente separate con un consumo - relativamente al 2008 - inferiore del 3% del consumo totale dello Stato.

Gli Stati garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione provvedendo affinché eserciti i suoi poteri con competenza e imparzialità.

L’autorità di regolamentazione svolge funzioni in materiadi fissazione delle tariffedi trasmissione o distribuzione, di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete, sulla trasparenza dei prezzi anche all'ingrosso, sull’effettiva apertura del mercato, sulle condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, sull'applicazione delle misure di salvaguardia, di pubblicazione di raccomandazioni, di garanzia dell'accesso ai dati del consumo da parte dei clienti. Le sono inoltre attribuiti poteri ispettivi, sanzionatori, di indagine, di risoluzione delle controversie in caso di reclamo. Le sue decisioni sono vincolanti per le imprese elettriche. A loro è accordata anche la facoltà di stipulare accordi cooperativi volti alla promozione della cooperazione in ambito regolamentare.

Le autorità di regolamentazione cooperano e si scambiano tra di loro e con l’Agenziaper la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (istituita con il regolamento (CE) n. 713/2009)[112] tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze loro attribuite.

Mercati al dettaglio

In modo da facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i ruoli e le responsabilità dei gestoridei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e degli operatori del mercato, in relazione agli accordi contrattuali, agli impegni verso i clienti, alle norme in materia di scambio dati, alla proprietà di dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Disposizioni finali

Uno Stato membro può adottare in via temporanea misure di salvaguardia necessarie in caso di crisi improvvisa sul mercato energetico e di minaccia alla sicurezza delle personeo degli impianti o all'integrità del sistema. Tali misure devono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione,la quale può decidere che debbano essere modificate o abolite nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza.

Con cadenza annuale la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull’applicazione della direttiva.

Entro il 3 marzo 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica dettagliata che consente di valutare in che modo i requisiti in materia di separazione (relativi al Gestore di trasporto indipendente: cfr. supra) sono riusciti a garantire la piena ed effettiva indipendenza dei gestori di sistemi di trasporto.

Gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento della direttiva entro il 3 marzo 2011[113]. A partire dalla medesima data dovranno essere applicate le norme in questione, ad eccezione dell’articolo 11 (certificazione in relazione ai Paesi terzi) che si applicherà a partire dal 3 marzo 2013.

 


Direttiva 2009/81/CE

 

(Appalti nei settori della difesa e della sicurezza)

 

 

La direttiva 2009/81/CE interessa il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. In tal senso la direttiva va a modificare le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

 

Come è noto, il mercato della difesa nel suo complesso è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo, richiamando l’articolo 296 del Trattato della Comunità europea (ora articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

 

Tale articolo consente agli Stati membri di derogare dalle regolamentazioni comunitarie qualora ritengano siano in gioco interessi di sicurezza nazionali e con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d’arma e materiale bellico.

 

Negli anni Novanta del Novecento è però maturata la consapevolezza che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale poteva garantire prodotti più sofisticati ad un prezzo inferiore.

In questa ottica nel 1998 Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno costituito l’organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) per gestire congiuntamente programmi di sviluppo di sistemi d’arma complessi. Gli stessi paesi, più Spagna e Svezia, hanno firmato una lettera d’intenti allo scopo di favorire l’omogeneizzazione e il coordinamento delle regole di mercato del settore

Nel 2004 è stata poi istituita l’Agenzia europea della difesa (EDA), con l’obiettivo di sviluppare una politica comune nel campo degli armamenti degli armamenti attraverso l’integrazione delle attività di ricerca e sviluppo. Nel 2005 la Commissione ha poi varato un piano di iniziative legislative.

All’interno di questo piano assumono particolare la direttiva in commento e la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intra-comunitari di prodotti militari.

 

La direttiva prevede, all’articolo 72, il 21 agosto 2011, come termine per il recepimento.

 

Si ricorda che la materia generale degli appalti pubblici di servizi, lavori e forniture è stata costantemente all’attenzione del legislatore comunitario. In particolare, devono essere richiamate le direttive 2004/17/CE e le direttive 2004/18/CE (recepite in Italia con il codice dei contratti pubblici di servizi, lavori e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006).

La direttiva, pur prevedendo una disciplina speciale, richiama in più punti le citate direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare all’articolo 1 per la definizione di “appalti” si richiama l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2004/18/CE.

 

Tali disposizioni definiscono gli appalti di forniture, di lavori o servizi come contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori (amministrazioni o imprese pubbliche) e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

 

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della direttiva, individuandolo ne:

la fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

L’articolo 1, paragrafo 1, numero 6 della direttiva definisce materiale militare un materiale specificamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico.

 

la fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

L’articolo 1, paragrafo 1, numero 7 definisce “materiale sensibile”, “lavori sensibili” e “servizi sensibili” il materiale, i lavori, i servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate.

 

lavori, forniture e servizi direttamente legati ai materiali sopra richiamati;

 

lavori e servizi per fini specificamente militari, o lavori e servizi sensibili.

 

Viene fatta comunque salva l’applicazione degli articoli 30, 45, 46, 55 e 296 del Trattato.

Tali articoli prevedono:

-       l’impregiudicabilità di divieti o restrizioni  nazionali all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di protezione degli animali e della vegetazione, di protezione del patrimonio artistico, di tutela della proprietà industriale, purché non siano un mezzo di discriminazione arbitraria (art. 30 ora art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

-       l’esclusione dalle disposizioni sul mercato interno delle attività che negli Stati membri partecipino all’esercizio di pubblici poteri (art. 45 ora art. 51 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

-       l’impregiudicabilità delle disposizioni che prevedono un regime particolare per cittadini stranieri giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (art. 46, ora art. 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

-       la previsione dell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate anche al settore dei servizi (art. 55, ora art. 62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

-       il già ricordato art. 296 (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

 

 

Inoltre specifiche esclusioni dall’applicazione della direttiva sono stabilite dagli articoli 12 e 13.  Tra queste si richiamano:

-       appalti aggiudicati in base a norme internazionali (art. 12)

-       appalti per i quali l’applicazione delle disposizioni della direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza (art. 13 lettera a) )

-       gli appalti per attività di intelligence (art. 13, lettera b) )

-       gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo (art. 13, lettera c) )

-       gli appalti aggiudicati da un governo ad un altro governo in materia di forniture di materiale militare o materiale sensibile (art. 13 lettera f) )

 

L’articolo 3 disciplina i casi di appalti misti, prevedendo in particolare che:

 

1)   un appalto che rientri in parte nell’ambito di applicazione della direttiva in commento ed in parte in quello delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sono disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE in commento

2)   l’appalto unico che in parte rientri nell’ambito di applicazione della direttiva in commento ed in parte non risulti disciplinato né dalla direttiva in commento né dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  non è soggetta alla direttiva in commento purché il ricorso all’appalto unico risulti giustificato e non sia esclusivamente finalizzato all’esclusione dall’applicazione della disciplina comunitaria in materia.

 

L’articolo 4 stabilisce il principio generale che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agire con trasparenza.

 

Per l’individuazione delle linee essenziali della disciplina comunitaria in materia di appalti della difesa assumono particolare rilievo:

l’articolo 8 che definisce le “soglie” di applicazione della disciplina comunitaria;

 

l’articolo 18 e l’allegato III che definiscono le “specifiche tecniche”;

 

gli articoli da 25 a 29 che definiscono le procedure per gli appalti;

 

gli articoli da 30 a 34 in materia di pubblicazione di bandi e di avvisi

 

l’articolo 47 in materia di aggiudicazione dell’appalto.

 

 

In particolare:

 

l’articolo 8 prevede che la direttiva si applichi agli appalti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore a:

·       412.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi;

·       5.150.000 euro per gli appalti di lavori.

 

Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2004717/CE prevede soglie di 387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi e di 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori

 

Vengono poi compiute delle specificazioni per il calcolo del valore stimato, nonché per i casi di appalti suddivisi in più lotti.

 

l’articolo 18 interviene sulle modalità di formulazione delle specifiche tecniche che devono risultare nella documentazione di appalto (bando di gara, capitolato di oneri, documenti descrittivi o di supporto);

 

Tali specifiche sono definite dall’allegato III come l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati. Tra questi rientrano: i livelli della prestazione ambientale, la sicurezza, le dimensioni etc.).

 

L’articolo 18precisa comunque, al paragrafo 2, che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.

 

Si collegano alle disposizioni dell’articolo 18, le disposizioni degli articoli 22 e 23.

L’articolo 22 prevede che in caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l’amministrazione aggiudicatrice precisa nella documentazione di appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

L’articolo 23 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice precisi nella documentazione di appalto i suoi requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento.

 

Con riferimento alle procedure da applicare l’articolo 25 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso alla procedura ristretta ovvero alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

Solo a determinate condizioni (dettate rispettivamente dall’articolo 27 e dall’articolo 28) è possibile fare ricorso al dialogo competitivo ovvero alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

 

Nell’ambito della procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, che ai sensi dell’articolo 26, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando ed al fine di individuare l’offerta migliore ai sensi del successivo articolo 47 (v. infra).

 

Per procedura ristretta, ai sensi della definizione di cui all’articolo 1, numero 19), si prevedono le procedure alle quali ciascun operatore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta.

 

Ai sensi dell’articolo 27 è possibile fare ricorso al dialogo competitivo in caso di appalti particolarmente complessi, per i quali si ritenga che il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara ovvero alla procedura ristretta non garantisca l’aggiudicazione dell’appalto. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, con le medesime modalità del bando, un invito al dialogo e quindi avviano con i candidati selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. L’unico criterio di scelta è, nel caso del dialogo competitivo quello dell’offerta economica più vantaggiosa (v. infra).

 

In base all’articolo 28 si può procedere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara solo a determinate condizione che risultano differenziate in base alla circostanza che si tratti di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di appalti di servizi e forniture ovvero solo di appalti di forniture, o, ancora, di appalti di lavori e servizi o, infine, nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate.

 

In particolare:

§       per gli appalti di lavori, forniture e servizi si può procedere a tale procedura quando non siano state presentate offerte appropriate nell’ambito delle altre procedure o in caso di offerte irregolari;

§       nel caso di appalti di servizi e fornitureper servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli menzionati ai sensi dell’articolo 13 (v. supra) ovvero per prodotti fabbricati unicamente a fini di ricerca e sviluppo;

§       nel caso di appalti di forniture in caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario o per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime o per l’acquisto di forniture particolarmente vantaggiose;

§       nel caso degli appalti di lavori e di servizi per lavori di servizi complementari inizialmente non previsti e resisi necessari a condizione che siano aggiudicati all’operatore economico;

§       nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate qualora l’amministrazione aggiudicatrice deve procurarsi tali servizi da operatori economici che possono garantire la validità delle offerte per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per le altre procedure.

 

Si segnala che l’articolo 16 prevede che per i servizi indicati nell’allegato II non si applichino tutte le disposizioni procedurali sopra richiamate ma solo gli obblighi in materia di specifiche tecniche di cui all’articolo 18 e di invio dell’esito della procedura di aggiudicazione di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

 

In base all’allegato 2 si tratta di alcuni specifici servizi operanti nei settori dei servizi alberghieri e della ristorazione; dei servizi di trasporto complementari e ausiliari; dei servizi giuridici; dei servizi di collocamento e reperimento del personale; dei servizi sanitari e sociali.

 

Gli articoli da 30 a 34 indicano le modalità per le pubblicazioni di bandi e di avvisi, nonché i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

 

L’articolo 47 definisce i criteri di aggiudicazione dell’appalto che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rendere noti. Tali criteri sono:

a)  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa definita come risultante dalla valutazione di diversi elementi quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell’approvvigionamento, l’interoperabilità e le caratteristiche operative;

a)   esclusivamente il prezzo più basso.

 

 

Infine, il Titolo IV (art. 55-75) della direttiva disciplina la procedura relativa ai ricorsi.

 


Direttiva 2009/90/CE

 

(Analisi chimica e monitoraggio dello stato delle acque)

 

 

La direttiva 2009/90/CE stabilisce specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, conformemente a quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota[114] e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.

 

L’art. 8 della direttiva 2000/60/CE prevede l’elaborazione, da parte dei Stati membri, di programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico. A tal fine il paragrafo 3 dispone l’adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

 

La direttiva stabilisce che i metodi di analisi utilizzati per i programmi di monitoraggio chimico, compresi i metodi di laboratorio, dovranno essere convalidati e documentati ai sensi della norma EN ISO/IEC -17025 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.

 

La norma EN ISO/IEC-17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura stabilisce adeguati standard internazionali per la convalida dei metodi di analisi utilizzati.

 

La direttiva prevede, altresì, che tali metodi di analisi devono rispettare alcuni criteri minimi di efficienza e qualora non vi siano metodi che rispettino i criteri minimi di efficienza, il monitoraggio deve essere svolto basandosi sulle migliori tecniche che non comportino costi eccessivi.

La direttiva reca, infine, alcune norme volte a garantire che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, dimostrino la loro competenza partecipando a programmi di prove valutative riconosciuti a livello nazionale o internazionale e avvalendosi della documentazione di riferimento disponibile.

 

Il termine di recepimento della direttiva è il 20 agosto 2011.

 


Direttiva 2009/101/CE

 

(Garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi)

 

 

La direttiva 2009/101/CE, entrata in vigore il 21 ottobre 2009, mira alla codificazione della direttiva 68/151/CEE volta a rendere equivalenti le garanzie che, ai sensi del Trattato, sono richieste alle società, negli Stati membri, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

Tale operazione di codificazione è legata ad esigenze di chiarezza e trasparenza avendo la prima direttiva del 1968 subito notevoli e rilevanti modifiche.

In relazione all’ambito applicativo, la direttiva riguarda nel nostro Paese le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

La pubblicità è individuata come la garanzia fondamentale per la tutela degli interessi dei terzi, dovendo questi ultimi essere messi in grado di conoscere tutti gli atti societari essenziali nonché le generalità delle persone che, in funzione delle cariche rivestire, hanno il potere giuridico di obbligarla verso i terzi.

In tale contesto, è fatto obbligo agli Stati membri di adottare adeguate misure che impongano alle società indicate di pubblicizzare alcuni determinati, fondamentali atti societari ed informazioni ulteriori. La pubblicità dovrebbe riguardare almeno: l'atto costitutivo e lo statuto e le loro modifiche; la generalità delle persone che rappresentano la società e, in funzione delle cariche ricoperte, possono obbligare la società verso terzi; le generalità degli amministratori, di chi riveste funzioni di vigilanza e controllo; annualmente, l’entità del capitale sottoscritto; la contabilità di ogni esercizio finanziario (ove obbligatoria); il trasferimento di sede, lo scioglimento della società; le sentenze che dichiarino la nullità della società; i nomi degli eventuali liquidatori e la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.

La direttiva prevede la costituzione di un fascicolo, per ogni società, da tenere presso un registro centrale (registro delle imprese) ove sono contenuti tutti i dati oggetto di pubblicità obbligatoria; il fascicolo può essere cartaceo o elettronico ed, in ogni caso, al momento della trascrizione nel registro centrale, tutte le indicazioni societarie contenute in formato cartaceo sono convertite in formato elettronico. Di tali atti e informazioni sarà possibile, su richiesta, avere copia su carta o in formato elettronico

Accanto al registro centrale si prevede la costituzione di un bollettino nazionale la cui finalità è quella di pubblicizzare l’avvenuto deposito presso il registro delle informazioni societarie obbligatorie; alla pubblicazione sul bollettino consegue l’opponibilità a terzi delle informazioni pubblicate nel bollettino.

Ulteriori disposizioni della direttiva sono dirette a facilitare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società; a tal fine gli stati membri sono autorizzati a prevedere, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti e delle indicazioni richiesti.

Le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva dovrebbero essere menzionate in tutta la corrispondenza e in tutti gli ordinativi utilizzati, in ogni formato, dalle società. Se la società dispone di un sito Internet, sarà possibile su questo pubblicare le indicazioni obbligatorie e, se del caso, l’entità del capitale sottoscritto e versato.

Per le violazioni degli obblighi di pubblicità gli Stati membri dovrebbero stabilire un adeguato quadro sanzionatorio.

Si prevede, poi, che la tutela dei terzi sia assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società; in tal senso, si prevede la responsabilità solidale e illimitata di chi abbia assunto tali obblighi prima della costituzione della società in persona giuridica; l’inopponibilità ai terzi di nomine irregolari delle persone che hanno obbligato la società, ove siano rispettati gli obblighi pubblicitari.

Sempre nell’ottica di garantire i terzi, sono previste precise limitazioni alla disciplina delle nullità delle società. A tal fine, la direttiva prevede la costituzione della società necessariamente per atto pubblico, l’opponibilità ai terzi della nullità (che comporta la liquidazione) solo quando siano stati assolti i richiamati obblighi di pubblicità, un termine breve (sei mesi) per l'opposizione di terzo alla pronuncia di nullità, pronuncia che non pregiudica, comunque, i diritti del terzo per obbligazioni pregresse assunte in suo favore.

La direttiva 2009/101/ abroga, quindi, la precedente direttiva 68/151/CEE, come modificata dalle direttive 2003/58/CE e 2006/99/CE.

Nel nostro ordinamento, le direttive 68/151/CEE e 2003/58/CE sono state recepite rispettivamente con il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 e con l’articolo 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

In considerazione del fatto che la direttiva si limita ad una codificazione di precedente normativa, essa non pone un termine di attuazione.

 


Direttiva 2009/102/CE

 

(Diritto delle s.r.l. con un unico socio)

 

 

 

La direttiva 2009/102/CE in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio procede, per esigenze di chiarezza e coordinamento, ad una codificazione delle disposizioni comunitarie in materia contenute nella direttiva quadro 89/667/CEE (ora abrogata) che, nel tempo, ha subito diverse e sostanziali modificazioni[115].

La direttiva introduce misure di coordinamento da applicare alle normative degli Stati membri aventi ad oggetto le società a responsabilità limitata; essa è applicabile anche alle s.p.a. negli ordinamenti che prevedono che possano avere un unico socio.

La direttiva stabilisce che una s.r.l. possa avere un socio unico all’atto della sua costituzione o in seguito alla riunione delle quote societarie in capo a un unico soggetto.

Una disciplina speciale o sanzionatoria può essere adottata dalle normative degli Stati membri quando una sola persona fisica sia socio unico di più di una società oppure quando socio unico sia una società unipersonale o altra persona giuridica.

Nel caso citato di riunione di tutte le quote in capo a un unico socio, sono tuttavia necessarie, a garanzia dei terzi, adeguate forme di pubblicità (nella specie, la pubblicazione nel registro delle imprese, di cui all’art. 3 della direttiva 2009/101/CE[116] o presso analogo registro tenuto dalla società ed accessibile al pubblico) anche per rendere nota l’identità del socio unico.

La direttiva specifica che i poteri del socio unico coincidono con quelli che sarebbero demandati all’assemblea nelle società pluripersonali, rendendo inoltre obbligatorio iscrivere a verbale (o redigere in forma scritta) le decisioni del socio unico nelle materie di propria competenza. Analoga forma è prescritta per i contratti tra il socio unico e la società che egli rappresenta, escluse eventualmente le operazioni correnti ordinarie.

La normativa del singolo Stato membro può anche vietare il socio unico in presenza di una disciplina interna che consenta all’imprenditore individuale di costituire imprese con responsabilità limitata ad un patrimonio destinato a specifico affare, purché detta impresa sia garantita da disciplina analoga a quella della direttiva 2009/102/CE.

Anche la direttiva 2009/102/CE, in quanto avente finalità di consolidamento e di codificazione normativa (in particolare, della direttiva 89/667/CEE, modificata dalla direttiva 2006/99/CE), non reca un termine di attuazione proprio.

 


Direttiva 2009/104/CE

 

(Sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro)

 

La direttiva 16 settembre 2009, n. 2009/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, è la versione codificata della direttiva 89/655/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). La necessità di una codifica deriva dal fatto che, come evidenziato nel considerandum (1), la richiamata direttiva 89/655/CE ha subito diverse e sostanziali modificazioni.

 

Si ricorda che nel nostro ordinamento la disciplina relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro è contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[117], all’interno della quale, oltre alla normativa precedentemente contenuta nel D.Lgs. 626/1994, sono rifluite anche norme contenute in provvedimenti riferiti a rischi connessi a particolari lavorazioni, adottati in attuazione di specifiche direttive comunitarie. Tale provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in sostanza ha operato il riassetto e la riforma della disciplina vigente in materia.

In particolare, le norme specifiche in materia di requisiti minimi di per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori sono contenute nel Titolo II, Capo I (articoli 79-73).

 


Direttiva 2009/107/CE

 

(Immissione sul mercato dei biocidi)

 

La direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, reca modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

La direttiva 98/8/CE ha armonizzato le procedure comunitarie in materia di autorizzazione dei prodotti biocidi, con la previsione di un periodo transitorio durante il quale deve essere operata una revisione delle sostanze attive, ad uso biocida, presenti sul mercato alla data del 14 maggio 2000 (data ultima per l'attuazione della direttiva medesima). Nel corso del suddetto periodo transitorio, stabilito originariamente in dieci anni decorrenti dal 14 maggio 2000, gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali relative ai prodotti ricompresi nell'ambito dei biocidi (articolo 16); tale periodo è stato concesso in quanto la revisione delle sostanze attive era propedeutica alla successiva fase di autorizzazione dei prodotti biocidi.

L'Unione europea ha preso atto che tale programma di revisione non potrà essere completato entro il 14 maggio 2010; pertanto la direttiva in esame ha previsto la proroga al 14 maggio 2014 (termine ultimo per il recepimento) del programma di lavoro decennale per consentire il completamento del riesame dei principi attivi.

 

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 14 maggio 2010.


Direttiva 2009/111/CE

 

(Enti creditizi)

 

 

La direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

 

Come emerge dai considerando, la corposa direttiva è stata emanata in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali – tra cui il G20 di Londra del 2 aprile 2009 – come prima misura di armonizzazione finalizzata ad “ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria” (considerando n. 1).

 

La direttiva è costituita da cinque articoli: i primi tre, rispettivamente, recano le modifiche alle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE. L’articolo 4 fissa il termine di recepimento al 31 ottobre 2010, con applicazione a partire dal 31 dicembre 2010.

Enti creditizi collegati permanentemente a un organismo centrale

Un primo gruppo di norme della direttiva in esame si occupa di aggiornare la direttiva 2006/48/CE (relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) in relazione all’allargamento dell’Unione.

In particolare, (articolo 1, punto 1 della direttiva 2009/111/CE) mantiene la previsione ai sensi della quale gli Stati membri possono prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi collegati permanentemente a un organismo centrale, ma elimina tuttavia le condizioni e i limiti temporali richiesti in precedenza (ovvero, che tali enti fossero collegati a un organismo centrale alla data del 15 dicembre 1977, e purché detti regimi fossero stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979).

La modifica si è resa necessaria per consentire agli Stati che hanno aderito all’Unione europea dal 1980 di introdurre o mantenere analoghi regimi prudenziali speciali per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati nel loro territorio.

Coordinamento dell’azione delle autorità di vigilanza.

Con un secondo gruppo di modifiche sono state recate prescrizioni affinché le autorità nazionali investite del compito di gestire le crisi coordinino efficacemente, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali.

Tra l’altro, dunque, le disposizioni (articolo 1, punto 1, lettera c)) della normativa in commento aggiungono alle definizioni della direttiva 2006/48/CE quella di “autorità di vigilanza su base consolidata”. Si tratta dell’autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell’Unione europea e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell’Unione europea. Con analoghe finalità, si prescrive che le autorità competenti di uno Stato membro considerino debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza. Sono altresì inseriti (articolo 1, punto 4, lettera c)) nella direttiva 2006/48/CE due nuovi articoli (42-bis e 42-ter) con lo scopo di coordinare l’azione delle autorità nazionali competenti; si prevedono poi (punti 5 e 6) novelle volte a garantire un adeguato scambio di informazioni anche con le Banche centrali nazionali e con il Sistema Europeo di Banche Centrali – SEBC.

Requisiti di capitale

La direttiva in esame interviene inoltre sulla disciplina dei requisiti di capitale degli enti creditizi, soprattutto per riguarda la composizione qualitativa dei fondi propri di base. I considerando nn. 3-5 della direttiva sottolineano l’importanza degli strumenti ibridi di capitale nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi e rammentano che nel 1998 il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l’inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi. Si rende dunque necessario allineare alle prescrizioni di Basilea le disposizioni della direttiva 2006/48/CE (che, si ricorda, è una direttiva di rifusione e, come tale, contiene disposizioni emanate in periodi di tempo anche antecedenti).

All’uopo, la direttiva 2009/111/CE (articolo 1, punti 7 e ss.gg.) novella in più punti la direttiva 2006/48/CE in particolare modificando le regole in tema di composizione e livello minimo dei fondi propri dell’ente creditizio, al fine di includervi gli strumenti che sono considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbono pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie.

Esposizioni dell’ente creditizio, grandi fidi ed ECAI

Come emerge dai considerando (n. 17 e ss.gg.), la direttiva in esame interviene per evitare che l’ente abbia una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati, in quanto “tale situazione potrebbe essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio”. È pertanto opportuno che la vigilanza e il controllo sui grandi fidi di un ente creditizio sia parte integrante della vigilanza sull’ente.

All’uopo, la direttiva (articolo 1, punti 13-18) in esame introduce rilevanti modifiche alla disciplina delle esposizioni e, in particolare, prescrive più severe condizioni per l’attività delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito - ECAI (requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza); ciò al fine di rendere la disciplina coerente con il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

Le norme, inoltre, intervengono per armonizzare le norme in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, in quanto essi si trovano “in concorrenza diretta nel mercato interno” (considerando n. 19). Con lo scopo – tra l’altro – di ridurre l’onere amministrativo a carico degli enti creditizi e di evitare eccessive esposizioni di rischio verso il medesimo cliente, si dispone la riduzione del numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi.

Oltre ad aumentare le operazioni che non costituiscono fidi (articolo 1, punto 19), si dispone che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli orientamenti ai fini di una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza; si modificano i criteri da utilizzare per la determinazione dell’esistenza di gruppi di clienti collegati e, dunque, di esposizioni che costituiscono un rischio unico: si impone di tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall’ente creditizio stesso o dall’impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

 

Sotto il profilo delle cartolarizzazioni – alla luce delle problematiche emerse in sede internazionale riguardo alla crisi finanziaria -, la direttiva raccomanda l’eliminazione del disallineamento tra l’interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori); si reputa altresì importante che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori (considerando 24 e ss.gg.) e che dunque i cedenti o i promotori mantengano l’esposizione al rischio dei prestiti in questione.

La direttiva rammenta in proposito (considerando n.26) che “i leader del vertice del G20, nella loro dichiarazione sul rafforzamento del sistema finanziario, del 2 aprile 2009, hanno richiesto al comitato di Basilea e alle autorità sulla vigilanza bancaria di prendere in considerazione i requisiti di dovuta diligenza in materia di mantenimento quantitativo per le cartolarizzazioni entro il 2010. Alla luce di questi sviluppi internazionali e al fine di attenuare meglio i rischi sistemici derivanti dai mercati delle cartolarizzazioni, la Commissione, entro il 2009 e previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dovrebbe decidere se proporre un aumento del requisito in materia di mantenimento e se i metodi del relativo calcolo servono l’obiettivo di allineare meglio gli interessi di cedenti, promotori o investitori”. Si reputa dunque (considerando n. 27) opportuno “ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Le procedure basate sulla dovuta diligenza dovrebbero contribuire a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate”.

 

All’uopo, è inserito nella direttiva 2006/48/CE un nuovo articolo 122-bisil quale dispone, tra l’altro, che l’ente creditizio che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all’ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto – come definito e disciplinato dal nuovo articolo - rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 %.

E’ prevista una disciplina specifica nel caso di enti creditizi – imprese madri nell’Unione europea o di società di partecipazione finanziaria comunitarie, o società controllate che procedono, in qualità di cedenti o promotori, alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata e casi di non applicazione della disciplina di cui supra, ove le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da specifici soggetti (tra cui le amministrazioni centrali o le banche centrali, le amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri).

Inoltre gli enti creditizi che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Sono altresì previsti specifici obblighi di comunicazione in capo alle autorità competenti relativamente alle suddette operazioni di cartolarizzazione.

Si raccomanda in proposito che le autorità competenti a livello nazionale dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi di tale direttiva dispongano delle conoscenze e dell’esperienza adeguate ai compiti loro assegnati. Si prevede altresì (modificando gli articolo 129 e 131 della direttiva 2006/48/CE) che l’autorità di vigilanza consolidata agisca efficacemente e, del caso, in collaborazione con le autorità nazionali competenti.

 

Infine, alla Commissione europea è imposto -  in collaborazione con gli Stati membri e tenendo in considerazione il contributo della Banca centrale europea – il controllo periodico sulla presente direttiva 2006/48/CE come novellata, al fine di verificare che essa - congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE - produce effetti significativi sul ciclo economico; alla luce di tale esame, essa deve considerare se siano giustificate misure correttive (nuovo articolo 156 della direttiva 2006/48/CE).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 13 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttivache modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE relative ai requisiti patrimoniali delle banche (COM(2009)362).

L’obiettivo principale della proposta è rafforzare l’efficacia della disciplina in materia di requisiti patrimoniali delle banche nell’UE al fine di accrescere la stabilità finanziaria, migliorare la tutela degli interessi dei creditori, garantire la competitività internazionale del settore bancario UE e ridurre la prociclicità del sistema finanziario. A tale fine la proposta prospetta interventi nei seguenti settori:

·       rafforzamento dei requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti a ricartolarizzazione delle banche, assegnando loro un fattore di ponderazione del rischio superiore rispetto a quello di altre posizioni inerenti a cartolarizzazione;

·       pubblicità in materia di esposizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, al fine di migliorare la comprensione da parte degli investitori del profilo di rischio delle banche;

·       per quanto riguarda il portafoglio di negoziazione: aggiungere uno stock di riserva di capitale supplementare, estendere l’attuale copertura per il rischio di inadempimento nel portafoglio di negoziazione alle perdite dovute a cause diverse dall’inadempimento dell’emittente (ad esempio il declassamento del merito di credito) e basare la copertura per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sui fattori di ponderazione del rischio (semplici) che si applicano attualmente al portafoglio bancario;

·       obbligo per gli enti creditizi e le imprese di investimento di disporre di politiche retributive in linea con un’efficace gestione dei rischi.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 14 giugno 2010. In vista di un accordo con il PE che consenta l’adozione dell’atto in prima lettura, il 10 novembre il Consiglio Ecofin ha adottato un orientamento generale sulla proposta di direttiva. In quella sede la delegazione britannica ha posto tuttavia una riserva di esame parlamentare.

La proposta in esame figura tra le iniziative di particolare rilevanza segnalate dal Governo all’atto della trasmissione alle Camere, ai sensi della legge n. 11/2005, dei progetti di atti normativi e di indirizzo adottati dalle Istituzioni dell’UE.

 


Direttiva 2009/119/CE

 

(Obbligo di mantenimento di un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi)

 

 

La direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, reca norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità europea mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e a prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare ad un'eventuale situazione di grave scarsità.

La direttiva in esame sostituisce la direttiva 2006/67/CE, che indicava soltanto un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi equivalenti almeno a novanta giorni del consumo interno medio giornaliero nel precedente anno civile. In particolare, operando un ravvicinamento tra il sistema comunitario e quello previsto dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), la direttiva in esame impone agli Stati membri il mantenimento in qualsiasi momento di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio. Vengono quindi stabiliti in dettaglio, ai fini in esame, i metodi di calcolo delle importazioni nette giornaliere medie e del consumo interno giornaliero medio.

Inoltre, la direttiva stabilisce in dettaglio i metodi di calcolo dei livelli delle scorte di sicurezza comunitarie e delle scorte specifiche di uno o più prodotti petroliferi (allegato III). I nuovi metodi per il calcolo sostanzialmente tengono conto degli standard fissati dall’AIE.

In particolare, per calcolare il livello delle scorte, non vanno contabilizzati né i prodotti petroliferi destinati ai bunkeraggi marittimi internazionali, né la nafta. Inoltre, va effettuata una riduzione del 4% delle scorte di greggio (corrispondente alla produzione di nafta). Ai fini della copertura delle scorte si possono contabilizzare i biocarburanti e gli additivi quando: sono stoccati già miscelati ai prodotti petroliferi interessati; sono stoccati separatamente sul territorio nazionale dello Stato membro a condizione che lo Stato membro medesimo abbia adottato misure che assicurino che tali quantitativi siano destinati alla miscelazione con prodotti petroliferi detenuti in maniera conforme alle modalità di stoccaggio previste nella direttiva in esame ed, inoltre, siano destinati al settore trasporti.

Ciò premesso, gli Stati membri possono scegliere - la scelta è vincolante per un anno - uno dei due seguenti metodi di calcolo:

- includere le scorte di tutti i prodotti petroliferi moltiplicando i rispettivi quantitativi per 1,065 per stabilirne l’equivalente in petrolio greggio;

- includere solamente le scorte di alcuni prodotti petroliferi: benzine, jet fuel (del tipo benzina o cherosene), altro cherosene, gasolio e olio combustibile, moltiplicando i rispettivi quantitativi per 1,2 per stabilirne l’equivalente in petrolio greggio.

Possono entrare nel computo delle scorte detenute i quantitativi presenti nei serbatoi delle raffinerie, nei terminali di carico, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti, nelle chiatte, nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi, nelle navi cisterna che si trovano nei porti, nei serbatoi delle navi della navigazione interna, nei fondi delle cisterne, ma anche quelli presenti sotto forma di scorte mercantili, oppure quelli di proprietà di importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici. Non si possono invece conteggiare nelle scorte i quantitativi conservati negli oleodotti, nei vagoni cisterna, nei serbatoi delle navi, nelle stazioni di servizio e distributori al dettaglio, presso i consumatori, nelle petroliere in mare e sotto forma di scorte militari.

Gli Stati membri riducono del 10% i quantitativi dei prodotti petroliferi di cui si tiene conto ai fini del computo delle scorte detenute.

 

Gli Stati membri compilano e aggiornano costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse. Gli Stati membri dovranno rendicontare alla Commissione, a cadenza annuale, la consistenza delle scorte di sicurezza.

Rilevazioni statistiche da effettuare con cadenza mensile e trasmettere alla Commissione sono inoltre previste per le scorte di sicurezza, per le scorte specifiche, per le scorte commerciali.

Gli Stati membri possono istituire un OCS (Organismo centrale di stoccaggio), al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche.

 

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 31 dicembre 2012.

 


Direttiva 2009/123/CE

 

(Inquinamento provocato dalle navi)

 

 

La direttiva 2009/123/CE, è volta a garantire, mediante alcune integrazioni alla direttiva 2005/35/CE,che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Tra i responsabili (proprietario della nave, del carico e qualunque altra persona coinvolta) devono essere incluse anche le persone giuridiche, in quanto spesso i reati di inquinamento provocato dalle navi sono commessi nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche. La responsabilità della persona giuridica non deve escludere azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso il reato di inquinamento.

 

La direttiva colma, altresì, il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza (Causa C-440/05) con cui, il 23 ottobre 2007, la Corte di giustizia ha annullato la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi. Tale decisione aveva completato il quadro normativo tracciato dalla direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale.

 

Secondo la direttiva madre 2005/35/CE gli scarichi in mare di idrocarburi o sostanze liquide in violazione al diritto comunitario costituiscono un'infrazione penale, cui possono imporsi sanzioni di tipo penale o amministrativo laddove le persone interessate siano riconosciute colpevoli di aver agito intenzionalmente o per negligenza.

L'incriminazione ha luogo quando gli scarichi vengono effettuati nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro; nelle acque territoriali di uno Stato membro; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella Convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare (cosiddetta Convenzione MARPOL); nella zona economica esclusiva di uno Stato membro; in alto mare. La direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, fatta esclusione per le navi militari o gestite da uno Stato esclusivamente per fini non commerciali. Il divieto di scarico di sostanze inquinanti resta comunque soggetto a eccezioni e non si applica, in particolare, quando lo scarico si renda necessario al fine di garantire la sicurezza di una nave o del suo equipaggio.

 

Secondo la direttiva, gli Stati membri devono, inoltre, prevedere pene detentive per i casi più gravi, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi agli ecosistemi coinvolti, ovvero la morte o lesioni gravi a persone, nonché provvedere affinché l'istigazione a commettere gli atti penalmente perseguibili oggetto della direttiva, o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli, siano considerati anch'essi alla stregua di reati penali.

Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, sono considerati reati anche i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 16 novembre 2010.

 


Direttiva 2009/125/CE

 

(Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia)

 

 

La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009[118], estende l’ambito di applicazione della direttiva 2005/32/CE[119] - già modificata in precedenza - relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, al fine di includere tutti i prodotti connessi all’energia. Per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla rifusione di detta direttiva.

La direttiva 2005/32/CE definiva «prodotto che consuma energia» un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato, mentre la definizione di «prodotto connesso all’energia» data dalla nuova direttiva 2009/125/CE incorpora qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo.

Sotto un profilo pratico, sembra quindi che molti materiali da costruzione - come taluni infissi, finestre, apparecchi idraulici, rubinetti, materiali isolanti vari – possano essere ricompresi all’interno di tale definizione e quindi rientrare tra i prodotti soggetti alle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei beni.

L’estensione del campo di applicazione è stata effettuata in considerazione della necessità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all’energia, in quanto le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità. Inoltre ai prodotti connessi all’energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità, e molti di essi presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina anche economie per le imprese e gli utilizzatori finali.

Come avveniva nella direttiva 2005/32/CE, all’articolo 16 si prevede che la Commissione metta a punto un piano di lavoro, entro il 21 ottobre 2011, che fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l’adozione di misure di esecuzione. Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo, in cui si riuniscono, con una partecipazione equilibrata, i rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate da un certo prodotto o gruppo di prodotti come l’industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 novembre 2010.


Direttiva 2009/131/CE

 

(Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario)

 

 

La direttiva 2009/131/CE modifica la direttiva 2008/57/CE[120] che disciplina l’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e in particolare modifica la parte 1 dell’Allegato VII relativo ai parametri per la messa in servizio di veicoli non conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (Sti).

L'Agenzia Ferroviaria Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 9 ter, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha riesaminato la parte 1 dell'Allegato VII della Direttiva 2008/57/CE e ne ha sostituito il testo, poiché l’elenco dei parametri da controllare per la messa in servizio di veicoli non conformi alle Sti è un elemento fondamentale per realizzare l’interoperabilità dei sistemi ferroviari, in particolare per quanto riguarda i veicoli esistenti.

La precedente parte 1 dell’Allegato VII comprendeva, infatti, elementi che non costituivano parametri di veicoli e che pertanto nell'attuale versione dell'Allegato VII vengono eliminati.

Inoltre la parte 1 del precedente Allegato conteneva parametri che si riferivano essenzialmente e unicamente alla parte del sottosistema «materiale rotabile» di un veicolo mentre è necessario che tutti i parametri di un veicolo da sottoporre a controllo, nel quadro dell’autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali, figurino nell’elenco dei parametri.

 

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri scade il 19 luglio 2010.

 


Direttiva 2009/138/CE

 

(Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione – “Solvency II”)

 

 

La direttiva 2009/138/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 concerne l'accesso alle attività di assicurazione e riassicurazione ed il loro esercizio, fissando le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello comunitario, nonché rafforzando le norme in materia di vigilanza.

La direttiva contiene disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Titolo I); reca norme specifiche, di natura sostanziale per l’assicurazione e riassicurazione (Titolo II); rafforza la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III); dispone in termini di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV). Sono infine recate altre disposizioni e norme transitorie e finali (Titolo V e VI).

La normativa europea fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di governance.

L’ambito di applicazione delle norme europee.

Per quanto riguarda l'assicurazione vita, la direttiva (articolo 2) si applica ai contratti del ramo vita (incluse le assicurazioni per i casi di vita e di morte e miste, le assicurazioni vita con controassicurazione e quelle di nuzialità e di natalità). Si applica inoltre alle assicurazioni di rendita e a quelle complementari, alle operazioni tontinarie, alle operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione e a quelle dipendenti dalla durata della vita umana. In ordine all'assicurazione non vita, la direttiva si applica alle attività assicurative relative agli infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), alla malattia, ai danni subiti da veicoli terrestri, ferroviari, aerei e di navigazione e alla responsabilità civile legata agli stessi, alle merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), agli incendi ed altri elementi naturali, alla responsabilità civile generale, al credito (insolvibilità generale, credito all'esportazione, vendita a rate, credito ipotecario e credito agricolo), alle cauzioni, alle perdite pecuniarie di vario genere (rischi relativi all'occupazione o insufficienza di entrate, ad esempio), alla tutela giudiziaria e all'assistenza alle persone in difficoltà.

La normativa europea non trova applicazione – tra l’altro - nei confronti di imprese aventi le seguenti caratteristiche, elencate all’articolo 4:

 - incasso annuo di premi lordi contabilizzati non superiore a 5 milioni di euro;

- totale delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superiore a 25 milioni di euro;

- totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superiore a 25 milioni di euro;

- svolgimento di attività che non comprendono operazioni di assicurazione o riassicurazione volte a coprire passività e rischi di credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori;

- svolgimento di attività che non comprendono operazioni di riassicurazione superiori a 0,5 milioni di euro dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o 2,5 milioni di euro delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10% dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10% delle riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

Ove uno di tali importi sia superato per tre anni consecutivi, la direttiva si applica a partire dal quarto anno.

La direttiva non riguarda le imprese mutue che svolgono attività di assicurazione non vita e che hanno concluso con altre imprese mutue una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti, ovvero la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti da tali contratti (articolo 7). Le norme non si applicano tantomeno all'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza (articolo 11).

La disciplina dell’accesso all’attività.

L'accesso all'attività di assicurazione diretta o di riassicurazione è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare da richiedere alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (articolo 14), valida per tutta la Comunità (articolo 15). Tra le condizioni necessarie per ottenere la suddetta autorizzazione, le norme prevedono requisiti di forma (articolo 17) e condizioni sostanziali, tra cui (articolo 18):

-       la necessità che le imprese da autorizzare detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo;

-       dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo;

-       forniscano informazioni sulla struttura del sistema di governance e presentino un programma di attività.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non possono concedere l'autorizzazione a intraprendere l'attività assicurativa o riassicurativa a un’impresa se non hanno prima ottenuto notizia dell'identità degli azionisti o dei soci che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di tale partecipazione (articolo 24).

Requisito patrimoniale di solvibilità

La direttiva impone (articolo 100) agli Stati membri di prescrivere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità. Esso è calcolato, all’inizio, con una formula standard prevista dalla direttiva (articolo 103).

Esso è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all’articolo 104;

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 107;

c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 108.

Il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa e deve sia l’attività esistente sia quelle che si prevedono di attivare nell'anno successivo (articolo 101). Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.

Requisito patrimoniale minimo

Gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo (di cui all’articolo 128), da calcolare in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione. Il requisito patrimoniale deve corrispondere a un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse consentito (articolo 129).

Attività di vigilanza

L’articolo 29 reca i principi generali dell’attività di vigilanza: essa è basata su metodo prospettico e orientato al rischio, e includere la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese L’attività di vigilanza risulta dalla combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco: è fatto obbligo agli Stati membri di garantire che i requisiti stabiliti nella direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

La vigilanza finanziaria comprende la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell'impresa (articolo 30), della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (articolo 34).

Nell'interesse del funzionamento corretto del mercato interno, la direttiva pone una regolamentazione anche della vigilanza dei gruppi assicurativi (Titolo III della direttiva): essa dovrebbe applicarsi in ogni caso a livello dell'impresa partecipante ultima che abbia la propria sede nella Comunità.

La direttiva è entrata in vigore il 6 gennaio 2010, salvo che per le disposizioni recate dall’articolo 311, le quali si applicano a partire dal 1° novembre 2012.

Gli Stati membri attuano le disposizioni elencate in dettaglio dall’articolo 309 entro il 31 ottobre 2012.

 


Direttiva 2009/148/CE

 

(Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto)

 

La direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è la versione codificata della direttiva 83/477/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CE). La necessità di una codifica deriva dal fatto che, come evidenziato nel considerandum (1), la richiamata direttiva 83/477/CE ha subito diverse e sostanziali modificazioni.

 

Si ricorda che nel nostro ordinamento la disciplina relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro è contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[121], all’interno della quale, oltre alla normativa precedentemente contenuta nel D.Lgs. 626/1994, sono rifluite anche norme contenute in provvedimenti riferiti a rischi connessi a particolari lavorazioni, adottati in attuazione di specifiche direttive comunitarie. Tale provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in sostanza ha operato il riassetto e la riforma della disciplina vigente in materia.

In particolare, le norme specifiche in materia di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto sono contenute nel Titolo IX, Capo III (articoli 246-265).

 


Direttiva 2009/149/CE

 

(Indicatori comuni di sicurezza e
calcolo dei costi connessi agli incidenti ferroviari)

 

 

La direttiva n. 2009/149/CE[122] sostituisce l’allegato I della direttiva 2004/49/CE,[123] la quale detta un quadro normativo comune per la sicurezza ferroviaria, da realizzare anche mediante lo sviluppo di obiettivi comuni e di metodi comuni di sicurezza, per consentire una maggiore armonizzazione delle norme nazionali in materia. Per la realizzazione di tale armonizzazione è prevista ogni anno l’acquisizione di indicatori comuni di sicurezza (CSI) da parte degli Stati membri e la loro trasmissione all’Agenzia ferroviaria europea.

Gli indicatori comuni di sicurezza sono contenuti nell’allegato I della direttiva 2004/49/CE (sostituito dalla direttiva in esame) e consistono nell’elencazione di una serie di dati (ad esempio: numero degli incidenti, distinti per tipologia, numero dei passaggi a livello, costo dei ritardi) necessari per valutare che il sistema ferroviario sia conforme agli obiettivi comuni di sicurezza, per facilitare il monitoraggio dell’evoluzione generale in materia di sicurezza e per agevolare la valutazione dell’impatto economico degli obiettivi comuni di sicurezza.

Il nuovo allegato, rispetto al precedente, prevede l’inserimento di dati relativi alle merci pericolose, oltre a un maggior livello di dettaglio per taluni indicatori.

La direttiva in esame, oltre a sostituire l’allegato I, aggiunge un’appendice all’allegato stesso, nella quale sono contenute le definizioni comuni delle espressioni contenute nell’allegato e le modalità di calcolo dell’impatto economico degli incidenti.

Nei considerando della direttiva in esame si evidenzia come la stima dell’impatto economico degli incidenti ferroviari debba essere espressa in termini di accettazione del rischio da parte della società e pertanto è necessario abbandonare l’uso di indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti, in favore di indicatori relativi all’impatto economico degli incidenti sulla società.

 

La sostituzione dell’allegato è stata effettuata dalla Commissione europea, secondo la procedura di regolamentazione con controllo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, il quale consente la revisione dell’allegato, in particolare al fine di includervi le definizioni comuni degli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

 

Il termine di recepimento della direttiva 2009/149/CE è il 18 giugno 2010.



[1]     “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”

[2]    “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, cd. “legge Buttiglione”.

[3]    “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

 

[4]    “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[5]    L’art. 81, comma quarto, Cost. stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese, rispetto alla legge di bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

[6]    Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (c.d. “legge Buttiglione”).

[7]    La Strategia per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione, varata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, ha definito una serie di azioni “volte a rendere l’Unione europea entro il 2010 l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.

A fronte della scadenza nel 2010 della Strategia di Lisbona, nonché dell’esigenza di rilanciare in modo durevole l’economia europea dopo la recente crisi economica internazionale, la predisposizione di una nuova strategia costituisce una delle priorità delle istituzioni dell’UE.

L’elaborazione della nuova strategia assume pertanto un rilievo centrale sia nel programma di 18 mesi del Consiglio UE, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese il 22 dicembre 2009 sia, in misura ancora più marcata, nel programma semestrale della Presidenza spagnola. L’obiettivo della Presidenza spagnola è di approvare la revisione della Strategia in occasione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010; allo scopo di definire un accordo in tempo utile è stata appositamente convocato un Consiglio europeo straordinario l’11 febbraio 2010.

Da parte sua, la Commissione europea ha già svolto una consultazione sul futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010, con la presentazione il 24 novembre 2009, di un documento di lavoro (COM(2009)647). La consultazione si è conclusa il 15 gennaio 2010. Il documento prospetta, in particolare, una nuova iniziativa “UE 2020” che prenderebbe il posto dell’attuale Strategia di Lisbona. Sulla base degli esiti della consultazione la Commissione sottoporrà proposte specifiche al Consiglio europeo di marzo 2010.

[8]    Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

[9]    Tale disposizione è richiamata anche dall’articolo 5, paragrafo 3 del TUE, relativo alla delimitazione delle competenze dell’UE, il cui esercizio si deve fondare sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

[10]    Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (cd. "legge Buttiglione").

[11]   Si ricorda che l’art. 234 TCE prevede che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione del presente trattato;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;

c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

L’art. 35, par. 1, TUE, invece, attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del Titolo VI (Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

[12]   L’art. 88 TCE prevede che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. In particolare, alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Qualora la Commissione constati che uno di tali aiuti non è compatibile con l'articolo 87 TCE decide se lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo entro un termine da essa fissato. Nel caso in cui lo Stato non si dovesse conformare, la Commissione (o altro Stato interessato) può adire direttamente la Corte di giustizia.

[13]   Per quanto riguarda il comma 1, il Ministro per le politiche europee presenta al Parlamento il DOC. LXXIII-bis"Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia. Da ultimo: XVI legislatura, Documento LXXIII-bis n. 3, Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV), il 20 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250 del 31 luglio 2009. Si nota che tale documento corrisponde al Doc. CCXXXVI della precedente legislatura.

Quanto al comma 2, il Ministro dell'economia e finanze presenta al Parlamento il DOC LXXIII "Relazione sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia, relativa al secondo semestre 2008". Da ultimo: XVI legislatura, Documento LXXIII n. 2, presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250 del 31 luglio 2009. Si nota che tale documento corrisponde al Doc. CCXXXVI-bis della precedente legislatura.

[14]   D.M. 31-07-2006 Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'articolo 11, dell'articolo 14, commi 5, 8 e 24, della L. 20 febbraio 2006, n. 82.

[15]   D.M. 04-04-2007 Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 8 e 10 della L. 20 febbraio 2006, n. 82.

[16]   Cfr. l’audizione di rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori tenutasi presso la VI Commissione (Finanze) nella seduta di mercoledì 21 ottobre 2009.

[17]   La legge comunitaria 2009 è stata pubblicata nella G U 14 luglio 2009, n. 161, S.O. e la delega avrebbe dovuto essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

[18]   Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (successivamente integrato e modificato dal d.lgs. 51/2008) è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2003/87/CE. Il campo di applicazione del decreto n. 216/2006 (art. 2) riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato A e relative ai gas-serra elencati nell’allegato B.

Con l’emanazione del decreto legislativo 51/2008 sono state apportate numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. 216/2006. Le principali modifiche hanno riguardato la struttura e il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, con specifico riferimento alle attività inerenti all’assegnazione ed al rilascio delle quote di emissione.             

Ulteriori modifiche al D.Lgs. 216/2006 sono state introdotte, nel corso dell'attuale legislatura, dall’art. 4, comma 9-sexies, del D.L. 97/2008 (convertito dalla legge 129/2008), che ha dettato una disposizione transitoria per consentire al Comitato di operare, fino alla costituzione nella forma prevista dal D.Lgs. 51/2008, nella composizione e con i compiti previsti dalla precedente normativa. Successivamente l'art. 27, comma 47, della legge 99/2009 ha provveduto ad una ridefinizione, in senso restrittivo, delle funzioni del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE. Tali norme sono state recentemente integrate dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, con cui viene ridefinita e razionalizzata la collocazione amministrativa e la governance del Comitato, in relazione alle necessità di coordinamento con le modifiche recate dal citato comma 47.

[19]   Come sostituito dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 208/2008, Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2009.

[20]   Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[21]   Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

[22]   Sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, con la quale è stata annullata la decisione quadro relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, affermando che la Comunità, anche se non dispone si una competenza normativa “generale” in materia penale, può adottare provvedimenti finalizzati al riavvicinamento delle legislazioni penali nazionali in materia di ambiente, ove ciò risulti necessario a garantire piena efficienza al diritto comunitario. Sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05, per l’annullamento della decisione quadro 2005/667/GAI intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi.

[23]   C. Rapicavoli, Indirizzi per la gestione degli scarti vegetali, in AmbienteDiritto.it, all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2009/scarti_vegetali_rapicavoli.htm.

[24]   Il decreto è entrato in vigore il 17 luglio 2009.

[25]   Le moderne lampade a scarica funzionano secondo un principio completamente diverso da quello che sta alla base del funzionamento delle lampade ad incandescenza: le scariche elettriche che si innescano tra gli elettrodi generano la luminescenza delle sostanze di riempimento contenute nel tubo di scarica. La luce viene prodotta direttamente dall'arco di scarica. I vantaggi sono: efficienza luminosa molto elevata, basso irraggiamento di calore, ottima resa dei colori e lunga durata.

[26]   Tale cambiamento è dovuto alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e al codice di condotta europeo per la compensazione e il regolamento. Al fine di adeguarsi a detti sviluppi, è ritenuto opportuno chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.

[27]   Tali criteri sono stati definiti, relativamente ai sistemi di regolamento titoli, con il provvedimento della Banca d’ Italia del 30 settembre 2002, abrogato dall'art. 85 del successivo provvedimento del 22 febbraio 2008. Per quanto attiene ai sistemi di regolamento del contante, la Banca d’Italia ha provveduto in data 5 giugno 2003; infine, relativamente ai sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia, con la delibera del 30 aprile 2008 che ha, inoltre, abrogato il citato provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2003.

[28]   Vanno distinte da tali due voci quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero; per le spese telefoniche).

[29]    Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento.

[30]    I dati numerici riportati sono pubblicati nei siti Internet della Camera dei deputati (http://www.camera.it/deputatism/4385/documentotesto.asp) e del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/composizione/21593/132051/genpagina.htm).

[31]   La citata lettera g-bis) stabiliva che le plusvalenze da stock option non concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, rientravano nella disciplina fiscale delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate (articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997) e erano pertanto soggette all’imposta sostitutiva fissata in misura pari al 12,50%.

[32]   L’articolo 114-bis è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 2006.

[33]   In merito si veda il D.M. 9 aprile 2009, n. 82, Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.

[34]   D.M. 8 maggio 2009, Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine.

[35]   D.M. 30-12-2004, Abilitazione dei classificatori di carcasse suine.

[36]   Il D.M. 8 ottobre 2007 (G.U. n. 269/2007) ha infatti stabilito che per i compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine, il Ministero e le regioni si avvalgono degli istituti Nord-Est Qualità (INEQ), Parma Qualità (IPQ) e Calabria Qualità (ICQ).

[37]   L. 8 luglio 1997 n. 213, “Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari.

[38]   L. 13 maggio 1966, n. 356 “Norme sulla produzione avicola.”

[39]   “Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane.

[40]Il termine è fissato al 31 dicembre 2012 per alcuni stati: Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria.

 

[41]    D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.

[42]    D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 286/2005.

[43]    La patente di categoria C abilita alla guida di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio fino a 0,75 t, esclusi gli autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a otto.

      La patente di categoria C+E consente il traino di un rimorchio superiore a 0,75t e la guida di autoarticolati non destinati al trasporto di persone.

[44]    L’articolo 115, comma 1, lett. d), n. 2, del CdS, vieta ai minori di 18 anni la guida di autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi 7,5 t.

[45]   Regolamento della Commissione che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

[46]   Direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

[47]   Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

[48]   Direttiva della Commissione che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti.

[49]   Direttiva della Commissione che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

[50]   Direttiva della Commissione recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

[51]   Il comma 2 dell’articolo citato prevede che il Ministro della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati.

[52]    Il D.P.R. n. 290/2001 ha semplificato i procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come previsto dalla legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

[53]   Ora  Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

[54]   L. 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.”

[55]   Il D.L. n. 112 del 2008 con l’articolo 28 ha istituito l’ISPRA, procedendo alla contestuale soppressione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – APAT, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica – INFS e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM.

[56]   Per organismi di diritto pubblico, s’intende: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333.

[57]   Si v. artt. 1 e 2, d. lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.

[58]   Come riconosciuto nel considerando 5 della direttiva, le informazioni raccolte o prodotte dal settore pubblico "sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali". Prima del recepimento della direttiva in oggetto, nell’ordinamento interno il riuso di documenti della pubblica amministrazione era previsto dalla legge n. 340 del 2000 (legge di semplificazione del 2000) limitatamente ai programmi informatici che possono essere dati in uso gratuito solamente ad altre amministrazioni pubbliche.

[59]    Con una eccezione: l'esclusiva è consentita se necessaria per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico. In tal caso, peraltro, è previsto un riesame periodico (con cadenza almeno triennale) della fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto esclusivo.

[60]   L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[61]   D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[62]   I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

[63]   D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

[64]   Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell’ISTAT, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo.

[65]   L. 31 dicembre 1996, n. 681, Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

[66]   L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[67]   Per quanto riguarda la normativa comunitaria richiamata, si tratta del Regolamento (CE) n. 273/2004, regolamento (CE) n. 111/2005 e regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 in materia di precursori di droghe.

[68]   I precursori di droghe o “sostanze classificate”, secondo la terminologia introdotta con regolamenti comunitari nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, sono sostanze chimiche largamente impiegate nei circuiti commerciali per usi industriali quali la produzione di solventi per vernici, profumi, prodotti per l'igiene ecc.. Tali sostanze, alcune di uso molto comune (come acetone, acido cloridrico) non hanno proprietà stupefacenti o psicotrope; tuttavia, sono, indispensabili ai narcotrafficanti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l'estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine.

[69]   D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi

[70]   D.Lgs. 174/2000, art.2. comma1,lettera a), ovvero un’ampia gamma di prodotti utilizzati come disinfettanti, disinfestanti, preservanti e antiparassitari non agricoli, attualmente regolamentati in Italia dalle norme riguardanti i “presidi medico-chirurgici”.

[71]   D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[72]   I principi attivi sono le sostanze o i microrganismi, compresi i virus e i funghi,aventi azione generale o specifica sugli organismi nocivi o contro di essi.

[73]   Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

[74]   L’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea  (ex articolo 86 del TCE), vieta agli  Stati membri di emanare e mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme dei trattati. Stabilisce altresì che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. Alla Commissione attribuisce il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni suddette rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

 

 

[75]   Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

[76]   Cfr. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria. (Repertorio atti n. 2674), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2007, n. 68, S.O.

[77]   Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004

[78]   La proposta emendativi è identica ad una presentata da relatore, sen. Santini.

[79]   Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione delServizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

[80]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[81]    Il Consiglio europeo straordinario del 19 novembre 2009 ha raggiunto un accordo politico, per consenso, sulla nomina alla carica di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune della britannica Catherine Ashton, attuale Commissario europeo per il commercio estero. La decisione formale su tale nomina è stata adottata il 1° dicembre 2009. La nomina ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

[82]   D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38.

[83]   Recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

[84]   Recante Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

[85]   Si ricorda in proposito che l’art. 14 della Direttiva 2003/88/CE prevede che altri atti normativi comunitari possano contenere prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione del lavoro per determinate occupazioni o categorie professionali. Inoltre l’art. 17, par. 3, lettera e) della citata direttiva prevede che si possa derogare, in determinate condizioni, alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 16 - in materia di riposi giornalieri e settimanali, di pause di lavoro e di durata del lavoro notturno -, nel caso di lavoratori del settore dei trasporti ferroviari: cfr. infra.

[86]   Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro. Adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

[87]   Rimangono comunque esclusi dall’applicazione della direttiva 93/104/CE (e quindi del decreto legislativo n. 66/2003) la gente di mare, il personale di volo e i lavoratori mobili del settore dell’autotrasporto.

[88]   Adottato sulla base della delega contenuta negli articoli 1 e 2 e nell’allegato B della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306). Il termine per l’attuazione era fissato al 30 giugno 2002. La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 16 dicembre 2004 (causa C-313/03) aveva accertato l’inadempimento dell’Italia alla direttiva.

[89]   Adottato sulla base della delega contenuta negli articoli 1 e 2 e nell’allegato B della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306). Si evidenzia che la direttiva doveva essere recepita entro il 1° dicembre 2003 e che, in considerazione della scadenza del termine, l’Italia è stata sottoposta a procedura d’infrazione.

[90]    Adottato sulla base della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 20 giugno 2007, n. 77. Si evidenzia che il 15 novembre 2006 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per il mancato recepimento della direttiva nel termine previsto, che era scaduto il 23 marzo 2005.

[91]   Entrata in vigore il 16 marzo 2009.

[92]   La fase finale delle transazioni, rappresentata dallo scambio degli strumenti finanziari oggetto del contratto contro il contante pattuito, viene generalmente indicata con il termine di regolamento; quest'ultimo può avvenire su base lorda (operazione per operazione) o su base netta (regolazione del saldo risultante dalla compensazione delle operazioni).

[93]   Tale cambiamento è dovuto alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e al codice di condotta europeo per la compensazione e il regolamento. Al fine di adeguarsi a detti sviluppi, è ritenuto opportuno chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.

[94]   Entrata in vigore il 16 marzo 2009.

[95]   Recepita con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 71, che ha modificato il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.

[96]   Recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e recepita dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

[97]   Entrata in vigore il 16 luglio 2009.

[98]   L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) è un’agenzia europea indipendente finanziata dal bilancio dell’Unione europea, che opera in maniera autonoma rispetto alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri dell’Unione europea (UE). Essa costituisce la chiave di volta dell'EU per quanto riguarda la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza alimentare umana e animale. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, l'AESA fornisce consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti e emergenti.

[99]   Direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché della loro pubblicità.

[100]Si consideri che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge comunitaria in esame dispone che, per le direttive che non stabiliscono un termine di recepimento, i decreti legislativi di attuazione vanno adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

[101]Ai sensi dell’articolo 3 per «licenza» si intende “qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare”.

[102]L’articolo 30 del Trattato Euratom prevede l’adozione nella Comunità europea di norme fondamentali in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

[103]La direttiva 96/29/Euratom, in attuazione del citato articolo 30 del Trattato Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

[104]Entrata in vigore il 3 settembre 2009.

[105]Ai sensi dell’art. 2 della direttiva, recante definizioni, per "impresa verticalmente integrata" si intende “un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica”.

[106]Ai fini in esame rientrano nelle espressioni "gestore di sistemi di trasmissione" e "sistema di trasmissione" le nozioni di "gestore del sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" del gas naturale ai sensi della direttiva 2009/73/CE.

[107]Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Gazzetta Ufficiale dell’UE L 211/1 del 14 agosto 2009).

[108]Con effetto da tale data è abrogata la direttiva 2003/54/CE.

[109]Tale Agenzia è stata istituita mediante il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

[110]Ai sensi dell’art. 2 della direttiva, recante definizioni, per "impresa verticalmente integrata" si intende “un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale”.

[111]Si definisce linepack lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.

[112]Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Gazzetta Ufficiale dell’UE L 211/1 del 14 agosto 2009).

[113]Con effetto da tale data è abrogata la direttiva 2003/55/CE.

[114]Vita animale e vegetale caratterizzante una regione. In ambito acquatico il riferimento è quindi a pesci, molluschi, crostacei ecc.

[115]La direttiva 89/667/CEE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88.

[116]Il riferimento fatto dalla direttiva alla dir. 68/151/CEE si intende ora riferito alla nuova direttiva di codificazione 2009/101/CE.

[117]“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[118]Entrata in vigore il 20 novembre 2009.

[119]Si ricorda che la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, era stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 201/2007.

[120]  La delega per il recepimento della direttiva 2008/57/CE è contenuta nella legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88).

[121]“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[122]  Direttiva 27 novembre 2009, n. 2009/179/CE, della Commissione, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

[123]  Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

      La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, recante Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.