Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: (AC 4865) Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative DL 216/2011
Riferimenti:
AC N. 4865/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 369
Data: 29/12/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0216   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 216 DEL 29-DIC-11     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 216/2011 – A.C. 4865

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 573

 

 

 

9 gennaio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760- 3855 – * st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 369

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§        La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§        Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

§        Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11216.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto                                                             1

Schede di lettura

§     Articolo 1 (Proroga delle assunzioni e della validità delle graduatorie concorsuali)                                                                                                   17

§     Articolo 2 (Proroga Commissario straordinario CRI)                                     27

§     Articolo 3 (Proroghe in materia di verifiche sismiche)                                   29

§     Articolo 4 (Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI)            31

§     Articolo 5 (Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra)          33

§     Articolo 6 (Proroga dei termini in materia di lavoro)                                      35

§     Articolo 7 (Proroga termini in materia di politica estera)                               40

§     Articolo 8, comma 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)                                                                                   41

§     Articolo 8, commi 2 e 3 (Proroga della valutazione del curriculum scolastico ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato)                43

§     Articolo 9 (Programma triennale della pesca)                                               46

§     Articolo 10 (Proroga di termini in materia sanitaria)                                      48

§     Articolo 11 (Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti)        54

§     Articolo 12 (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis)                                                                                                      63

§     Articolo 13 (Proroga di termini in materia ambientale)                                  65

§     Articolo 14 (Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)                    72

§     Articolo 15, comma 1 (Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)                           76

§     Articolo 15, comma 2 (Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando o fuori ruolo)                                                                                   80

§     Articolo 15, comma 3 (Poteri sostitutivi del Prefetto)                                     82

§     Articolo 15, comma 4 (Carte d’identità)                                                          83

§     Articolo 15, comma 5 (Contributi per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali)                                              84

§     Articolo 15, comma 6 (Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)                                                                     85

§     Articolo 15, commi 7-8 (Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)                                                                                                   88

§     Articolo 16 (Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo)                                                                                                         90

§     Articolo 17 (Infrastrutture carcerarie)                                                             93

§     Articolo 18 (Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA)                                  96

§     Articolo 19 (Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)                             98

§     Articolo 20 (Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF)            103

§     Articolo 21, comma 1 (Posizioni di Comando del personale di Poste Italiane)107

§     Articolo 21, commi 2 e 3 (Tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali)113

§     Articolo 22 (Continuità degli interventi a favore delle imprese)                  116

§     Articolo 23 (Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria)                      118

§     Articolo 24 (Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato)                                                                 120

§     Articolo 25 (Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale)                                                             122

§     Articolo 26 (Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica)129

§     Articolo 27, comma 1 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)                                                                                                          130

§     Articolo 27, comma 2 (Limiti di indebitamento delle regioni per spese di investimento)                                                                                               132

§     Articolo 28 (Ulteriori risorse per la proroga della convenzione per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)                                  134

§     Articolo 29, comma 1 (Proroga determinazione fabbisogni standard comuni e province)                                                                                                      136

§     Articolo 29, commi 2 e 3 (Aliquota unica sugli strumenti finanziari)            138

§     Articolo 29, commi 4 e 5 (Comunicazioni di inesigibilità)                            142

§     Articolo 29, comma 6 (Dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA)145

§     Articolo 29, comma 7 (Comunicazione mensile dei sostituti d’imposta)     147

§     Articolo 29, comma 8 (Termine per domanda variazione categoria catastale fabbricati rurali)                                                                                           148

§     Articolo 29, comma 9 (Documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie)                                  152

§     Articolo 29, comma 10 (Dismissione degli immobili della difesa)               153

§     Articolo 29, comma 11 (Esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)                                                                156

§     Articolo 29, comma 12 (Proroga sperimentazione gioco del Bingo)            159

§     Articolo 29, comma 13 (Procedura selettiva in materia di poker sportivo e scommesse)                                                                                                 160

§     Articolo 29, comma 14 (Termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF)                                      162

§     Articolo 29, comma 15 (Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova)               163

§     Articolo 29, comma 16(Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo)                                              166

Profili finanziari                                                                       169

 

 


Sintesi del contenuto

 


Articolo 1 – Proroga termini in materia di assunzioni

L’articolo 1 dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito dei limiti previsti per il turn over. In particolare, si prorogano al 31 dicembre 2012 i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per specifiche amministrazioni (comma 1), anche in riferimento alle cessazioni verificatesi nel biennio 2009-2010 (comma 2). Inoltre, si estende al quadriennio 2009-2012 (in luogo del triennio 2009-2011) la possibilità di assumere prevista per le università statali (comma 3), nonché la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia previste per il 2011 (comma 5).

Allo stesso tempo, si proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (commi 4 e 6).

 

 

Articolo 2 - Proroga Commissario straordinario C.R.I.

L'articolo 2 proroga fino al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (C.R.I).

 

 

Articolo 3 - Proroghe in materia di verifiche sismiche

L’articolo 3 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’effettuazione delle verifiche sismiche previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché il termine per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica.

 

 

Articolo 4 - Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI

L'articolo 4 estende anche all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI), cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano a favore dei territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province, attraverso la destinazione di una quota pari allo 0,6 per cento dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel finanziamento dei progetti stessi.

 

 

Articolo 5 - Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

L’articolo 5 proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, il termine fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009, per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

 

 

Articolo 6 - Proroga dei termini in materia di lavoro

L’articolo 6, comma 1, proroga al 2012 l’efficacia di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nell’articolo 19 del D.L. 185/2008, intervenendo in particolare sull’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto, sul trattamento sperimentale degli apprendisti nonché sull’utilizzo in via transitoria delle risorse per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti riguardanti le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti. Il comma 2 proroga al 2012 alcune disposizioni sperimentali in materia di lavoro accessorio.

 

 

Articolo 7 - Proroga termini in materia di politica estera

L’articolo 7 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia diretto all’accertamento dell’immunità della giurisdizione italiana.

 

 

Articolo 8 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

L’articolo 8, comma 1, dispone la proroga di termini di talune disposizioni in materia di personale delle forze armate recate dal Codice dell’ordinamento militare.

Il comma 2 dispone la proroga all’anno accademico 2013-2014 dell’avvio dell’applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria in riferimento alle disposizioni dei commi 1 e 2.

 

 

 

Articolo 9 - Programma triennale della pesca

L’articolo 9 proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009.

 

 

Articolo 10 - Proroga di termini in materia sanitaria

L’articolo 10 dispone la proroga di diversi termini in materia sanitaria:

§      il comma 1 proroga dal 1° gennaio 2012 al 3 luglio 2013 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali;

§      il comma 2 proroga al 31 dicembre 2012 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;

§      il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le regioni e le province autonome, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia;

§      i commi 4 e 5 dispongono la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci.

 

 

Articolo 11 - Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti

L’articolo 11, comma 1 proroga, sino al 1° gennaio 2013, la sospensione dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Proroga inoltre, per l’anno 2012, la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali secondo la disciplina previgente alla riforma del codice della navigazione, di cui al D.Lgs. 96/2005.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine previsto per l'aggiornamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale recante norme in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente.

Il comma 5 prevede che, fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A..

Il comma 6 dispone che il subentro dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

 

Articolo 12 - Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

L’articolo 12 dispone la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2012) del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta.

 

 

Articolo 13 - Proroga di termini in materia ambientale

L’articolo 13 reca una serie di proroghe in materia ambientale.

Il comma 1 esclude fino al 31 dicembre 2012 l’applicazione ai Presidenti degli Enti parco di cui alla L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) della disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali.

Il comma 2 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni.

I commi 3 e 4 prorogano alcune norme sul Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il comma 3 prevede lo slittamento al 2 aprile 2012 del termine di operatività del Sistri, attualmente fissato al 9 febbraio 2012 dall’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011, mentre il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall’art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 che prevedeva l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al Sistri per alcuni imprenditori agricoli che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Il comma 5 proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della Regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 7 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 161/2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.

 

 

Articolo 14 - Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

L’articolo 14, comma 1, proroga al 31 dicembre 2012 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilendo che allo stesso si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle spese relative agli organi collegiali di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2012 il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

 

 

Articolo 15 - Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno

L’articolo 15, comma 1, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte da parte del Ministero dell’interno per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari.

Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2012 le norme concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali.

Il comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 314/2004  in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il comma 4 proroga sino al 31 dicembre 2012 il termine, ex art. 3, comma 2, del R.D. 773/1031, per l’inserimento dei dati biometrici delle carte di identità.

Il comma 5 proroga il termine per la soppressione dei contributi a favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali a carico degli enti locali, in attesa del trasferimento delle risorse della suddetta Agenzia al Ministero dell’Interno.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

I commi 7 e 8 riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare, il comma 7 dispone una proroga al 31 dicembre 2012 del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto ammesse, a domanda, ad un piano straordinario biennale di adeguamento antincendio da adottarsi entro 60 giorni da parte del Ministro dell'interno. Il comma 8 riguarda le sanzioni.

 

 

Articolo 16 - Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

L’articolo 16 prevede la prosecuzione per l’anno 2012 degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali - previsti dall’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009 - nel programma di ricostruzione in Abruzzo. Tali investimenti potranno essere realizzati anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica.

 

 

Articolo 17 - Infrastrutture carcerarie

L’articolo 17 proroga di un anno (cioè fino al 31 dicembre 2012) la gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia carceraria. La disposizione prevede, inoltre, la nomina di un nuovo commissario straordinario, che sostituisca nelle funzioni il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, cui fino al dicembre 2011 è stato attribuito il ruolo di commissario straordinario.

 

 

Articolo 18 - Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA

L’articolo 18 dispone che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) continui ad esercitare le sue funzioni  anche presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita nel 2009 in luogo del preesistente ente. Tale proroga di funzioni è prevista fino alla nomina del nuovo organo di controllo che sarà istituito specificamente per la nuova Agenzia.

 

 

Articolo 19 - Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili

L'articolo 19 proroga i termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del D.Lgs. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

 

 

Articolo 20 - Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito IRPEF

L’articolo 20 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell’esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.

 

 

Articolo 21 - Proroga di norme nel settore postale

L’articolo 21, comma 1, dispone la proroga, per il personale di Poste Italiane S.p.A. in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2013 l’applicazione delle tariffe postali massime per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri.

Il comma 3 autorizza l’applicazione di apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni d'arma e combattentistiche, per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013.

 

 

Articolo 22 – Continuità degli interventi a favore delle imprese

L'articolo 22 prevede la possibilità di prorogare le convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine fino alla piena operatività delle norme attuative dell’articolo 5, comma 5-sexies, della L. 225/1992, che ha rifinanziato ed esteso l’ambito di operatività del Fondo e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

 

 

Articolo 23 - Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria

L’articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo dei consulenti finanziari gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 164/2007 di recepimento della norme europee “Mifid”).

 

 

Articolo 24 - Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

L’articolo 24 proroga al 31 luglio 2012 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l’elenco identificativo al Ministero dell’economia e delle finanze, incluse le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Il termine per le eventuali variazioni intervenute è spostato al 31 luglio di ciascun anno successivo.

 

 

Articolo 25 - Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

L'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all’estensione della linea di credito già esistente. A tal fine, la Banca d’Italia viene autorizzata a svolgere le trattative con il FMI per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale, assistito dalla garanzia dello Stato, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro.

 

 

Articolo 26 - Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica

L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2011 - per l’utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell’economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale e nella legge di contabilità e finanza pubblica. Inoltre, estende l’utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell’economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.

 

 

Articolo 27 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni

L’articolo 27, comma 1, dispone che il Governo, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

Il comma 2 reca una novella all’articolo 8 della legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) al fine di precisare i limiti di indebitamento delle regioni e delle province autonome per le spese di investimento che si applicano fino al 31 dicembre 2011, con riferimento specifico agli impegni di spesa assunti alla data del 14 novembre 2011.

 

 

Articolo 28 - Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.

L’articolo 28, comma 1 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il 2012 (che, si ricorda, si aggiungono ai 3 milioni di euro già stanziati dalla legge di stabilità 2012) per consentire la proroga per tutto lo stesso anno della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il comma 2 stabilisce che all’onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

 

 

Articolo 29 - Proroga di termini in materia fiscale

L’articolo 29, comma 1, differisce al 30 aprile 2012 il termine, ora riferito all’anno 2011, previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 216/2010, per la determinazione dei fabbisogni standard per almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province presi in considerazione in via provvisoria.

I commi 2 e 3 chiariscono alcune decorrenze relative all’aliquota unica del 20 per cento sugli strumenti finanziari introdotta dall’articolo 2 del D.L. 138/ 2011.

I commi 4 e 5 prorogano i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall’articolo 23, comma 34, del D.L. 98/2011.

Il comma 6 prevede la riapertura del termine (scaduto il 4 ottobre 2011) entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.

Il comma 7 proroga al 2014 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Il comma 8 sancisce l’efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2012.

Il comma 9 dispone la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Il comma 10 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa nei limiti delle quali, ai sensi del comma 195, articolo 2, della L. 191/2010, è attribuito, per l’anno 2010, un contributo di 500 milioni di euro al Commissario straordinario del Governo e di 100 milioni di euro al comune di Roma.

Il comma 11 proroga di sei mesi i termini entro i quali i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti devono adempiere all’obbligo dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo relativamente ad una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario.

Il comma 13 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale bandire la gara per l’aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000, nonché effettuare una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, che si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento; viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova.

Il comma 16 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. 225/2010.

 

 

Articolo 30 – Entrata in vigore

L’articolo 30 fissa l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 dicembre 2011).

 

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(
Proroga delle assunzioni e della validità delle graduatorie concorsuali)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.

6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

 

 

L’articolo 1 dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito dei limiti previsti per il turn over (commi da 1 a 3 e comma 5).

Allo stesso tempo, si proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (commi 4 e 6).

Proroga dei termini per le assunzioni

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2012, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006[1] e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008[2].

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, con tale disposizione si “consente alle amministrazioni interessate” (…) ”di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012”, in quanto tali amministrazioni presentano “difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011 in ragione delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e di razionalizzazione degli assetti organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia”.

 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che il solo riferimento alle disposizioni della legge 296/2006 e non anche, esplicitamente, a quelle di cui all’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) potrebbe prefigurare una fattispecie di riapertura dei termini invece che di una loro proroga.

 

Il richiamato comma 523[3] ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

-     amministrazioni dello Stato[4], anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-     agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

-     enti pubblici non economici;

-     enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[5].

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente[6].

Inoltre, il secondo periodo del comma 523 estende tale limite anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Infine, le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331/2000[7], al D.Lgs. n. 215/2001[8] e alla legge n. 226/2004[9], fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 226.

 

L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto per il 2008, con successiva proroga al 31 dicembre 2010 (con le relative autorizzazioni da concedere entro il 31 dicembre 2009), la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Si conferma, infine, l’applicazione delle modalità procedurali per le autorizzazioni ad assumere di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997[10], poi abrogato dall’articolo 66 del D.lgs. 150/2009[11].

Il successivo comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.

Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[12]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[13], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998[14].

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007): le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui al comma 523, sopra elencate, possano effettuare, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell’anno precedente. Il limite temporale entro cui procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 31 dicembre 2010 con le relative autorizzazioni da concedere entro il 31 marzo 2010 dall’articolo 17, comma 7, del D.L. 78/2009[15].

 

Al successivo comma 2 si proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni (vedi supra) relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi supra), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente[16]. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008[17] ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale di al precedente articolo 66, comma 7, per cui, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[18], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

Per l’articolo 66, comma 13, si veda infra, il commento sul comma 3.

Infine, l'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008[19] ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§      hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006[20].

§      possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel 2014 e nella misura del 100% a decorrere dal 2015.

 

Il comma 3 modifica l'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008 estendendo al quadriennio 2009-2012 (in luogo del triennio 2009-2011)la possibilità di assumere prevista per le università statali, nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010, come precisato dalla relazione illustrativa al provvedimento.

 

La relazione illustrativa evidenzia che “tale proroga si rende necessaria in considerazione della preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, nonché dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 1 citato”. Allo stesso tempo, prosegue la relazione, “si rende, inoltre, opportuno estendere al 2012 le attuali disposizioni in termini di limiti per le assunzioni nel triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente”.

Inoltre, viene soppresso il sesto periodo delmedesimo comma 13.

 

L’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008 e dall’art. 29, comma 18, della L. 240/2010) ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della L. finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente[21]. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 20% all’assunzione di professori ordinari[22]. Il medesimo comma 13, al sesto periodo, ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 – la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell’art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010 – ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità ad assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

 

Il comma 5 dispone che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia, previste per il 2011 ai sensi dall’art. 29, comma 9, della L. 240/2010[23], è prorogato al 31 dicembre 2012, precisando che a tal fine il limite all’incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), di cui all’articolo 51, comma 4, della L. 449/1997, è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010.

In particolare con quest’ultima precisazione, si dà seguito a quanto richiesto con il parere della VII Commissione della Camera sullo schema di Decreto ministeriale n. 393[24].

 

Sembrerebbe opportuno sostituire l’aggettivo “vigente” con l’aggettivo “relativo”, trattandosi di un riscontro annuale e non di una disposizione normativa.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 24, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha incrementato la dotazione del FFO delle università per un importo pari ad € 800 milioni per il 2011 ed € 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016. A tal fine, ha disposto l’adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

Successivamente, l’art. 29, co. 9, della già citata L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad € 13 milioni per il 2011, € 93 milioni per il 2012, € 173 milioni a decorrere dal 2013. Ha, altresì, precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge.

Quanto all’aspetto procedurale, ha disposto che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l’adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che, come si è visto ante, erano individuati dalla legge di stabilità nel periodo 2011-2016.

Il 27 luglio 2011 è stato presentato alle Camere lo schema di decreto n. 393, recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per il 2011. In base all’art. 1, co. 1, sono destinatari dell’intervento gli atenei che non hanno superato il limite massimo dell’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell’ateneo, determinato ai sensi dell’art. 5, co. 4, lett. e), della citata L. 240/2010. Poiché, peraltro, la delega relativa alla determinazione del limite massimo ante esplicitato non è ancora stata esercitata (il termine scade il 29 gennaio 2012), lo schema di DM, proprio per evitare che ciò possa ritardare i tempi o precludere l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario di assunzioni per il 2011, prevede che, nelle more, si faccia riferimento agli atenei che hanno rispettatole prescrizioni sul contenimento delle spese fisse per il personale stabilite dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997[25]nel limite massimo del 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO.

 

La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che il decreto è in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti.

Al riguardo si segnala, tuttavia, che il 23 dicembre 2011 il Direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario ha comunicato che il decreto è stato registrato nella stessa data del 23 dicembre[26].

Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie concorsuali

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005.

Si ricorda che l’articolo 17, comma 19, del D.L. 78/2009 aveva fissato al 31 dicembre 2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto degli articoli 1, commi 1 e 2-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225[27].

 

Lo stesso comma, inoltre, ribadisce l’applicabilità, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente dell’articolo 1, comma 346, lettera e), della L. 244/2007, il quale ha dispostouna serie di autorizzazioni di spesa volte ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89[28].

 

In particolare, la richiamata lettera e) del comma 346 ha previsto l’autorizzazione di spesa di 34 milioni di euro per il 2008, 46 milioni di euro per il 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’Agenzia delle dogane, la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro (CFL), per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007.

L’Agenzia delle dogane viene quindi autorizzata a stipulare contratti di CFL, anche in deroga all’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[29], recante disciplina dell’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale: con soggetti risultati idonei, con punteggio minimo finale almeno pari a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella G.U. n. 84 del 2005 e n. 28 del 2007, per selezionare, con contratti di CFL, rispettivamente 1.500 e 500 funzionari della terza area funzionale (F1), per attività amministrativo-tributarie; con soggetti risultati idonei nelle graduatorie relative alle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in una data non precedente al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario della terza area funzionale (F1), per 25 posti di chimico della terza area funzionale (F1), per 20 posti di collaboratore di sistema della terza area funzionale (F1) e, infine, per 10 posti di collaboratori statistici della terza area funzionale (F1).

L’Agenzia delle dogane viene altresì autorizzata a stipulare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalla medesima lettera e), ulteriori contratti di CFL anche con soggetti risultati idonei con un punteggio finale inferiore a 46 nelle già menzionate graduatorie relative alle procedure selettive indette dall’Agenzia delle entrate nella G.U. n. 84 del 2005 e n. 28 del 2007; viene al riguardo precisato che comunque l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate (cioè da parte dell’amministrazione che ha indetto le procedure selettive), nei limiti di cui al quarto periodo del precedente comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzo delle stesse graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.

 

Infine, al comma 6 si prevede l’ulteriore proroga, al 31 dicembre 2012, dei termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da ultimo prorogati al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 28 marzo 2011[30].

 

La norma in esame fa esplicito riferimento al DPCM 28 marzo 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dispone in merito un’ulteriore proroga di termini relativa al Dipartimento della funzione pubblica con effetto dal 1° aprile 2011. Si ricorda, invero, che in base all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), il termine di scadenza delle disposizioni normative, di cui alla tabella 1 allegata al suddetto DPCM, fissato per il 31 marzo 2011 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011, attraverso una tecnica legislativa differente rispetto a quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti c.d. "mille-proroghe" che impiegavano sia lo strumento della "novella" (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia la previsione, senza modificare formalmente la disposizione previgente, della proroga della sua efficacia temporale.

Più specificamente il citato art. 1 del D.L. n. 225/2010, reca un procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici previsti dalle fonti normative indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento stesso. In particolare si prevede la “fissazione” al 31 marzo 2011 sia dei termini che dei regimi giuridici con scadenza precedente al 15 marzo 2011 (comma 1) indicati nella Tabella 1 allegata e l’autorizzazione al Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 (come nel caso di specie dell’articolo in commento) sia dei termini prorogati come sopra al 31 marzo 2011, sia dei regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore rispetto a tale data. Quindi la proroga ex lege al 31 marzo 2011 prevista dal comma 1 non riguardava tutti i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011.

 

 


 

Articolo 2
(
Proroga Commissario straordinario CRI)

1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

 

 

L'articolo 2 proroga fino al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI).

 

La CRI è stata commissariata dall’ottobre del 2002 fino alla fine del 2005[31]. In seguito, il D.P.C.M. 30 ottobre 2008, considerate le gravi carenze e irregolarità di gestione dell'Associazione, ha nuovamente commissariato la CRI. Successivamente, il mandato del commissario straordinario è stato prorogato dall’articolo 5, comma 10, del D.L. 102/2010[32] fino alla data di ricostituzione degli organi statutari e a conclusione del riassetto organizzativo disposto dall'articolo 6, comma 5, del D.L. 78/2010[33], in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. La durata della proroga è stata fissata fino al 31 dicembre 2011.

In ultimo, l’articolo 2, comma 1, della legge 183/2010[34], ha conferito delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi.

In attuazione di tale delega, l’11 novembre 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo n. 424 in materia di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.

 

L’incarico del commissario straordinario è stato prorogato al settembre 2012 anche in considerazione degli adempimenti richiesti dallo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa ancora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari[35]. In particolare, l’articolo 5 del dello schema demanda al commissario straordinario il compito di redigere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI e di elaborare un piano di valorizzazione degli immobili stessi, sulla base di criteri definiti, per recuperare risorse economiche destinate al ripiano dei debiti pregressi. Il successivo articolo 7dello schema definisce una ulteriore serie di adempimenti cui deve provvedere il Commissario straordinario, fra cui  l’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011[36], la riduzione del numero delle componenti volontaristiche della CRI, nonché l’approvazione dello Statuto provvisorio dell’Associazione.

 

 


 

Articolo 3
(
Proroghe in materia di verifiche sismiche)

1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

 

 

L’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2012 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010):

§        per le verifiche tecniche (previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007) che i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003,recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. Tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro 5 anni dalla data della citata ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 [37] dell’ordinanza.

Si rammenta che con il decreto del 21 ottobre 2003 sono state emanate le disposizioni attuative della citata O.P.C.M. n. 3274 indicando (negli allegati 1 e 2) le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 32-bis del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

Nella relazione illustrativa si segnala che l’attività di censimento avviata negli ultimi anni ha contribuito a un’attività di sensibilizzazione nell’ambito delle verifiche sismiche consentendo la trasmissione, al Dipartimento della protezione civile, di dati relativi al censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti, di circa 36.000 schede con la previsione di un raddoppio del numero complessivo di tali schede. A seguito di tale iniziativa sono state rilevate numerose lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto riguarda gi edifici e le opere di interesse strategico e di rilevante interesse per finalità di protezione civile;

§        per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe esistenti (aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994[38]) da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base delle previsioni dell’O.P.C.M. 3274/2003.

Si noti che la disposizione attribuisce il compito di stilare l’elenco citato al Registro Italiano Dighe (RID). Il RID è stato tuttavia soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, che hanno trasferito le relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Si ricorda, relativamente al campo di applicazione della norma in esame, che l’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Si rammenta, infine, che l’art. 43, commi 7-15, del D.L. 201/2011 [39] prevede una serie di adempimenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe. In particolare si richiama il disposto del comma 7 che, al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, prevede che il MIT individui, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di priorità, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. La stessa norma prevede altresì che tale individuazione avvenga "anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79”, vale a dire le medesime verifiche contemplate dall’articolo in esame.

 


 

Articolo 4
(
Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI)

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".

 

 

L'articolo 4, novellando l’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010)[40], estende all'anno 2012 il finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI), istituito ai sensi del comma 118 della citata legge, cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano a favore dei territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province, attraverso la destinazione di una quota pari allo 0,6% dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel finanziamento dei progetti stessi.

La novella è finalizzata altresì a introdurre la preventiva intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’attivazione della suddetta procedura.

 

In recepimento dell'Accordo di Milano del novembre 2009, con cui lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato l'attuazione da parte delle stesse dei principi del federalismo fiscale, la legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009, art. 2, commi 106-125) ha apportato modifiche all'ordinamento finanziario delle due province. In particolare, il novellato articolo 79 dello statuto (DPR 670/1972) quantifica in 100 milioni di euro annui il contributo di ciascuna provincia agli obiettivi di perequazione e solidarietà dettati dalla legge 42/2009.

Di questi, 40 milioni di euro sono espressamente destinati al finanziamento dei progetti per i comuni di Lombardia e Veneto confinanti con le due province.

 

In particolare, il comma 117 della legge n. 191/2009 prevede che le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le medesime province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando, ciascuna di esse, annualmente, un intervento finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale. Per la realizzazione di questi interventi, il successivo comma 118 ha previsto l’istituzione di un apposito organismo, con il compito di approvare gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti.

Si ricorda infine che, con il DPCM 14 gennaio 2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2011, n. 66) ed espressamente emanato in attuazione dell’articolo 2, commi da 117 a 121, della legge 191/2009, sono stati individuati i soggetti beneficiari del finanziamento nei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto reca disposizioni sui criteri di ripartizione e sulle modalità di erogazione del finanziamento e stabilisce la composizione e il funzionamento dell’organismo di indirizzo. L’ODI, sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM, dovrà definire annualmente la tipologia dei progetti ammessi al finanziamento, i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di verifica dell’attuazione dei progetti. A tal fine nell’ambito dell’ODI dovrà essere deliberata una commissione di approvazione dei progetti (CAP).

L’articolo 12 del DPCM 14 gennaio 2011, infine, ribadisce che i componenti dell’ODI e del CAP non percepiscono alcun compenso comunque denominato. Gli oneri  connessi alla partecipazione alle riunioni sono a carico dei rispettivi soggetti rappresentati i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Successivamente, l'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 225/2010 ha modificato il comma 121 ed ha fissato allo 0,6% della quota di 40 milioni, la misura del finanziamento dell'organismo di indirizzo.

Entrambe le Province autonome hanno sollevato ricorso per legittimità costituzionale innanzi la Corte costituzionale[41], avverso la suddetta norma, denunciando la mancata osservanza della procedura prevista per le modifiche all'ordinamento finanziario delle Province autonome – previsto dallo statuto - consistente nella preventiva intesa e la violazione del principio di leale collaborazione.

 


 

Articolo 5
(
Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012".

 

 

L’articolo in esame proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, il termine fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009 [42], per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, la proroga si rende necessaria, in quanto non si sono ancora perfezionate le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto, tra cui quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, e dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e in considerazione  della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.

 

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 7 del D.L. 195/2009 aveva previsto che entro il 31 dicembre 2011 fosse trasferita, con apposito D.P.C.M., la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa intesa con la regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile o a soggetto privato.

Quanto al citato art. 14 del D.L. 78/2010, si ricorda che il comma 22 ha previsto la predisposizione, da parte del Presidente della Regione Campania, in qualità di commissario ad acta, di un piano di stabilizzazione finanziaria (sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano) che può includere, tra gli interventi da attuare, l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).

 

Relativamente alle vicende costruttive e gestionali del termovalorizzatore di Acerra si ricorda brevemente che esso è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo Impregilo e facenti capo alla Fibe S.p.A. Nella Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania” aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2) si rammenta che “le attività di gestione dell’impianto sono state affidate alla Società A2A all’esito di apposita procedura di gara, esperita ai sensi degli artt. 25 e 27 del d.lgs. 163/2006, tra le aziende leader nel settore della gestione di impianti di termovalorizzazione e centrali elettriche da fonti rinnovabili. Il 13 novembre 2008 si è proceduto a stipulare un atto negoziale tra la Struttura del Sottosegretario e la Società A2A, con cui sono stati disciplinati i termini e le condizioni di gestione dell’impianto per il periodo 2009-2024”.

Secondo quanto indicato nel sito web dell’Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra (istituito dall’O.P.C.M. 3730/2009) [43] “dal 15 gennaio 2010 - sulla base del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Partenope Ambiente - società costituita da A2A per la gestione del termovalorizzatore - ha assunto la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un presidio tecnico di Fibe, la società che ha costruito il termovalorizzatore. Il collaudo funzionale dell’impianto è terminato il 28 febbraio 2010. All’esito positivo del collaudo è terminata la gestione provvisoria e Partenope Ambiente ha assunto la gestione definitiva del termovalorizzatore. Nell'attesa del passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre, utilizzare e godere dell’impianto per il quale è autorizzato a stipulare un contratto di affitto”.

 

Relativamente al contenzioso si ricorda che in seguito al ricorso della FIBE S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione I, n. 39180 del 30 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza collegiale n. 5117 del 13 settembre 2011[44], ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 4, 5 e 6, del D.L. 195/2009.

Una dettagliata ricostruzione del contenzioso in atto, oltre che nel testo della citata ordinanza, è stata fornita nel corso dell’audizione dei rappresentanti della Impregilo S.p.A., tenutasi nella seduta del 30 novembre 2011[45] della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

 

 


 

Articolo 6
(
Proroga dei termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";

b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";

c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

 

 

L’articolo 6, comma 1, proroga al 2012 l’efficacia di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nell’articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185[46].

 

Gli istituti interessati sono i seguenti:

§      il trattamento sperimentale, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) del D.L. 185 con un limite di spesa pari a 12 milioni di euro (lettera a));

Tale trattamento, previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, è pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per una durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

§      l’utilizzo in via transitoria (per il quadriennio 2009-2012 in luogo del biennio 2009-2010) delle risorse per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti riguardanti le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista (lettera b));

L’articolo 19, comma 1-ter, del D.L. 185/2008, introdotto dall’articolo 7-ter, comma 9, del D.L. 5/2009[47], ha stabilito che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 19, utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, potessero essere utilizzate in via transitoria, per il biennio 2009-2010, anche per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti erogati (si tratta delle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista).

§      l’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, previsto, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 dal comma 2 del richiamato articolo 19, e attualmente pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente (lettera c)).

Tale istituto, previsto in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti delle risorse previste al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo[48], e 10[49], il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito[50] percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti:

-     operare in regime di monocommittenza;

-     conseguano, nell'anno precedente al periodo di riferimento, un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e inferiore a 5.000 euro, nonché abbiano accreditato presso la predetta Gestione separata nell’anno precedente di un numero di mensilità non inferiore a uno;

-     risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

-     abbiano accreditato nell’anno precedente presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre.

 

Al comma 2 si prorogano al 31 dicembre 2012 i termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[51], già prorogati al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225[52], e del D.P.C.M. 25 marzo 2011, in materia di lavoro accessorio.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale proroga “è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2012, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare”.

 

Si ricorda che l'articolo 1 del D.L. 225/2010 ha disposto il procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici previsti dalle fonti normative indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento, in base al combinato disposto dei commi 1, 2, 2-bis, nonché 2-quinquies dell’articolo 1.

In particolare è stata prevista la proroga al 31 marzo 2011 sia i termini che i regimi giuridici con scadenza precedente al 15 marzo 2011 indicati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, mentre al comma 2 è stato autorizzato il Governo a disporre, con D.P.C.M., da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella richiamata Tabella 1.

 

Ai sensi dell’articolo 70, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 276/2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

§      di lavori domestici (lettera a);

§      di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lettera b);

§      dell'insegnamento privato supplementare (lettera c);

§      di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (lettera d);

§      di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (lettera e);

§      di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro (lettera f);

§      dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c, (lettera g);

§      della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lettera h);

§      di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati (lettera h-bis);

§      di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (lettera h-ter).

Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, nel caso in cui non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Infine, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

 

Il secondo periodo del richiamato comma 1 ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2010 (termine prorogato come accennato in precedenza al 31 dicembre 2011), che per prestazioni di lavoro accessorio si intendano anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

 

Il successivo comma 1-bis ha disposto, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (termine anche in questo caso prorogato, come accennato in precedenza, al 31 dicembre 2011), che prestazioni di lavoro accessorio possano essere svolte, in tutti i settori produttivi, anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, a condizione che:

§      si rispetti un limite massimo degli emolumenti ricevuti, pari a 3.000 euro per anno solare[53];

§      che tali prestazioni siano comunque compatibili con quanto disposto dall’articolo 19, comma 10, del D.L. 185/2008[54], il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

 

 

 


 

Articolo 7
(
Proroga termini in materia di politica estera)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".

 

 

L’articolo 7, novellando l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2010, n. 63[55], convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2012 della sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia diretto all’accertamento dell’immunità della giurisdizione italiana. Tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi e la sospensione dell’efficacia viene meno al momento della pubblicazione della decisione della Corte.

 

Si segnala che nel dicembre 2008 la Germania ha presentato ricorso davanti alla Corte internazionale di giustizia nei confronti dell’Italia, sostenendo che “attraverso le sue pratiche giudiziarie” il nostro paese “ha violato e continua a violare i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale”. Tale ricorso è stato originato dagli orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte di Cassazione, in relazione alla presentazione di domande risarcitorie promosse nei confronti della Repubblica federale di Germania, da cittadini italiani che lamentavano di essere stati catturati a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e, quindi, deportati in Germania per essere utilizzati quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche. Nelle more della sentenza della Corte internazionale di giustizia, l’Italia ha provveduto all’iscrizione di un’ipoteca giudiziaria su Villa Vigoni, il centro culturale italo-tedesco che si trova a Menaggio, sul lago di Como. Dal 12 al 16 settembre 2011 si sono svolte a l’Aja le udienze pubbliche sul caso riguardante l’immunità della giurisdizione dello Stato sollevato dalla Germania contro l’Italia. Il giudizio della Corte sarà reso pubblico in una data ancora da definire.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5044 del 11 marzo 2004 ed ordinanza n. 14201 del 29 maggio 2008), la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell’esercizio tollerabile della sovranità.


 

Articolo 8, comma 1
(
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";

b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";

c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".

 

 

Il comma 1 dell’articolo 8 dispone la proroga di termini di talune disposizioni recate dal Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66).

 

In particolare, con il comma 1, lettera a), che modifica il comma 1 dell’articolo 2214 del predetto Codice, viene ampliato di un anno (dal 2011 al 2012) l’arco temporale, che risulta così esteso dal 20011 al 2012, all’interno del quale sono autorizzati, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, transiti di centoquarantanove unità, nel costituendo ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati,

 

La successiva lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento novella l’articolo 2223 del Codice dell’ordinamento militare posticipando di un anno, dal 2012 al 2013, l’applicazione dell’articolo 907 del Codice medesimo il quale prevede che le eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri devono essere superate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

Conseguentemente, la medesima lettera b) estende di un anno, quindi sino al 2012, agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, le disposizioni di cui all’articolo 906 del Codice dell’ordinamento militare che attualmente prevedono un differente criterio di gestione delle citate eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri;

 

L’articolo 906 prevede, infatti, che qualora il conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, determini eccedenze rispetto agli organici previsti dal Codice medesimo, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri – che è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento – può essere effettuato solamente se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal Codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

Ø      se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;

Ø      se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

 

La lettera c) del comma 1 dell’articolo in commento modifica l’articolo 2243 del Codice dell’ordinamento militare estendendo di un anno, quindi sino al 31 dicembre 2013, l’applicazione del regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2009.

 

 


 

Articolo 8, commi 2 e 3
(
Proroga della valutazione del curriculum scolastico ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato)

2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

 

 

Il comma 2 dispone la proroga all’anno accademico 2013-2014 dell’avvio dell’applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 21/2008[56], che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato su base nazionale[57], sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico, a tal fine posticipando il termine previsto all’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008 (L. 129/2008).

 

La relazione illustrativa evidenzia chela norma è finalizzata a consentire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi per il reclutamento di ufficiali medici dell’Accademia militare dell’Esercito, dell’Accademia navale e dell’Accademia aeronautica, i quali, dopo il superamento di una rigorosa selezione - che comprende prove sulle stesse materie di cui al decreto MIUR che annualmente definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale -, dovendo frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato. Risulterebbe dunque incongruente, prosegue la relazione, che un allievo ufficiale, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e aver iniziato a frequentare l’accademia, non fosse ammesso al corso di laurea previsto dal bando, a causa dell’ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi.

Sempre la relazione evidenzia che, proprio sulla base di tali considerazioni, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, il MIUR ha ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dal Ministero della difesa con riferimento ai programmi individuati con il decreto che annualmente definisce gli accessi, soddisfacesse le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia[58].

La relazione illustrativa conclude evidenziando che l’intervento normativo, che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, si rende necessario in attesa di individuare una soluzione normativa che preveda una disciplina di carattere speciale per l’accesso ai citati corsi di laurea da parte dei vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici.

 

Si ricorda che il co. 9 dell’art. 4 del citato D.L. n. 97 del 2008 ha previsto la proroga dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2009-2010 del termine per l’avvio dell’applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 21/2008: la relazione illustrativa al ddl di conversione motivava il differimento in ragione della mancata definizione di procedure uniformi per la certificazione dei percorsi scolastici e delle difficoltà in cui sarebbero potuti incorrere gli studenti stranieri ai quali non vengono rilasciate attestazioni relative al percorso scolastico.

Nello stesso anno è intervenuto il D.L. n. 207 del 2008 (c.d. “proroga termini” 2008, L. 14/2009) che, all’art. 37, co. 2-bis, ha posticipato il termineall’a.a. 2010-2011.

Un ulteriore differimento è stato operato dall'art. 4, co. 2, delD.L. n. 194/2009 (c.d. “proroga termini” 2009 – L. 25/2010) che ha posticipato il predetto termine all’a.a. 2011-2012. Larelazione illustrativa al ddl di conversione motivava la necessità della proroga in relazione a esigenze del Ministero della difesa poiché, nel caso in cui si fossero applicati gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 21/2008 a partire dall’a.a. 2010-2011, si sarebbero determinati effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica, i cui bandi dovevano essere pubblicati entro il mese di marzo 2010[59].

Da ultimo, il D.L. n. 225/2010 (L. 10/2011) (c.d. “proroga termini” 2010) ha posticipato il termine al 31 marzo 2011[60] ed ha autorizzato (art. 1, co. 2) il Governo a disporre un’ulteriore proroga, al più tardi fino al 31 dicembre 2011, con DPCM[61].

E’, dunque, intervenuto l’art. 1, co. 1, del DPCM 25 marzo 2011 che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2011, con la motivazione, riportata alla Tabella 1 allegata, dell’assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, delle criticità applicative della norma nei confronti degli studenti comunitari non italiani candidati alle prove di ammissione, dell’esigenza di stabilire modalità di individuazione dei punteggi conseguiti nel percorso scolastico dalla generalità degli studenti, tenuto conto che le disposizioni recate dall’art. 4 del d.lgs. 21/2008 trovano esclusivo riferimento nei confronti degli studenti che frequentano le scuole italiane.

 

Poiché la proroga in esame è disposta in termini generali – sia pur motivata, nella relazione introduttiva, con riferimento a esigenze relative ad alcuni bandi di concorso del Ministero della difesa –, occorrerebbe individuare una collocazione più appropriata che, già a partire dalla rubrica, consentisse di individuare l’oggetto della disposizione.

 

Il comma 3 dell’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria in riferimento alle disposizioni dei commi 1 e 2.

 

 


 

Articolo 9
(Programma triennale della pesca)

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

L’articolo in esame proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009 con decreto ministeriale 3 agosto 2007, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n.154 del 2004.

Con la legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191) il programma era stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2010 (art. 2, comma 56), al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Fondo europeo della pesca, prevedendo che per la realizzazione delle misure previste potessero essere utilizzate le risorse disponibili stanziate dall’articolo 1, comma 1084, della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296). Tale disposizione aveva previsto che per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fosse autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Con il decreto-legge 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, contenente proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, il programma nazionale è stato ulteriormente, senza oneri aggiuntivi, prorogato al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 5-novies). Con il medesimo provvedimento è stato altresì riformato lo strumento di programmazione in esame come disciplinato dal decreto legislativo n.154 del 2004, prevedendo, all’art. 2, comma 5-decies, che:

-      lo stesso debba contenere esclusivamente gli interventi di competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali;

-      il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il programma nazionale, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, la quale deve essere informata, con cadenza annuale, circa l’andamento del programma e del quadro complessivo dei risultati raggiunti;

-      destinatari degli interventi sono i soggetti imprenditoriali e, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), le associazioni nazionali, le organizzazioni sindacali nazionali, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati per i singoli interventi.

Nella relazione illustrativa del provvedimento, si precisa che la proroga delle azioni e degli interventi previsti nel primo piano di settore risulta necessaria in attesa del perfezionamento:

-      in sede europea delle norme relative alla riforma della politica comune della pesca;

-      in sede nazionale delle disposizioni di adeguamento alle norme europee contenute nel reg.(UE) 404/2011, attuativo del regolamento (CE) n.1224/2009.

Si ricorda in proposito che la XIII Commissione Agricoltura sta al momento esaminando la proposta di riforma della politica comune della pesca presentata dalla Commissione europea (COM(2011)416, 417, 418, 424, 425) ed ha espresso il 21 dicembre 2011 il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426) volto, in parte, a dare attuazione alle disposizioni europee contenute nel reg. (CE) 1224/2009.

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziate a legislazione vigente ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.267, così come determinato dalla tabella C della legge di stabilità per il 2012 (dove sono, infatti, previsti, 6 milioni e 214 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l’attuazione del piano nazionale della pesca marittima).

 


 

Articolo 10
(
Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

 

 

L’articolo 10 dispone la proroga di diversi termini in materia sanitaria.

Il comma 1, proroga dal 1°gennaio 2012 al 3 luglio 2013 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui all’art. 54, comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219[62].

 

Ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, nel testo originario veniva richiesto, a decorrere dal 1° gennaio 2009 – termine prorogato al 1° gennaio 2012 dal D.L. n. 194/2009[63] -, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea), un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale data, si consentiva che la certificazione fosse rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto-legge, il differimento in esame consente di mantenere comunque, in seno all’ordinamento italiano, la previsione dell’obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l’iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere il recepimento, entro il 2 gennaio 2013 della recente direttiva intervenuta in materia, 2011/62/UE dell’8 giugno 2011, considerato che le disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime dovranno essere applicate a partire dal 2 luglio 2013.

 

Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120[64], proroga al 31 dicembre 2012 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)[65]; ciò naturalmente nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome - effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico -, di cui al comma 1, dell’articolo 1 della citata legge n. 120/2007, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all’attività libero-professionale intramuraria.

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere "all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria" (cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n. 120 del 2007, e successive modificazioni).

Va ricordato che il citato termine, è stato prorogato al 31 gennaio 2011 dal decreto legge n. 194/2009[66], e, in successione, al 31 marzo 2011 dal D.L. n. 225 del 2010[67] e al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011[68].

 

Il comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente[69] - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta “intramoenia allargata”[70]), in caso di carenza di spazi idonei all’attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000[71], è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e, comunque, non oltre il 31 luglio 2007. Successivamente, il citato articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007 ha rinviato il suddetto termine al 31 gennaio 2009, poi prorogato al 31 gennaio 2010 dal decreto-legge n. 154/2008[72] e al 31 gennaio 2011, come sopra già ricordato, dal D.L. n. 225/2010 e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011.

 

Il comma 3, mediante una modifica all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 154 del 2008[73], proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le regioni e le province autonome, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività, di cui al già citato comma 2, primo periodo, della legge n. 120/2007.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa il termine, il cui mancato rispetto comporta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della citata legge n. 120/2007, la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati al programma per la libera professione intramuraria, per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo, era stato inizialmente rideterminato al 31 dicembre 2012 dal citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 154/2008. La proroga si era resa necessaria per consentire a ciascuna regione interessata di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all’adozione del Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario regionale e di rientro del disavanzo. La relazione sottolinea ancora che gli effetti della manovra economico-finanziaria di cui al decreto legge n. 78/2010[74]non hanno consentito al momento l’adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi richiesti dalle singole regioni. Pertanto, considerato che, in conseguenza dell’ulteriore manovra di cui al decreto legge n. 98/2011[75], non si ha ancora certezza delle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione, si è ritenuto necessario prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e per le attrezzature al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il decreto legislativo n. 254/2000[76].

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 10 dispongono la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci. In tal modo le aziende farmaceutiche possono, fino al 31 dicembre 2012, non applicare lo sconto del 5 per cento su taluni farmaci a carico del Ssn, a fronte di un rimborso diretto alle singole regioni, corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita.

 

Negli ultimi anni, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha provveduto ad emanare provvedimenti volti a completare il recupero dello sfondamento del tetto previsto per la spesa farmaceutica. In particolare, la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, in vigore dal 1° ottobre 2006, ha applicato una ulteriore riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN[77]. In seguito, la finanziaria 2007[78]  ha disposto misure di contenimento della spesa farmaceutica per il periodo dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, prevedendo la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di chiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione dei prezzi, a fronte del contestuale versamento alle singole regioni del relativo valore in tre rate annuali[79]. Tale misura, inizialmente estesa per tutto il 2007, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011[80]. Successivamente, l’articolo 64 della L. 99/2009[81], ha disposto che la disposizione contenuta nella finanziaria 2007 si applicasse, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Anche tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011[82]. Pertanto, la proroga combinata delle due disposizioni rende applicabile il meccanismo del pay back sia sul prezzo dei farmaci immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, sia sul prezzo di quelli immessi successivamente.

 

Come illustrato dalla relazione al provvedimento, dal 2007 al 2009 le aziende farmaceutiche hanno anticipato alle regioni 732 milioni di euro sotto forma di pay back, con un incremento di fatturato di 106 milioni di euro. La relazione stima inoltre che tale incremento sia stato compensato dalla misura combinata dell'extrasconto dello 0,6 per cento a carico del farmacista e del grossista, generando risparmi per il SSN di 138,9 milioni di euro.  In assenza del meccanismo del pay back, la sola riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico avrebbe portato a un contenimento della spesa farmaceutica per soli 593,1 milioni di euro.

 

La determina AIFA 27 settembre 2006, in occasione della riduzione del prezzo del 5 per cento dei medicinali erogati dal SSN, ha rideterminato, a carico dell'industria farmaceutica, lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 sul prezzo al pubblico dei medicinali erogati in regime SSN (vale a dire su tutti i medicinali di classe A compresi emoderivati, vaccini, medicinali inseriti nelle liste di trasparenza generici-equivalenti e i medicinali di prezzo uguale o inferiore a 5€). Il grossista trasferisce tale sconto alle farmacie, le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore.  Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio sanitario nazionale, le farmacie applicano all'acquirente il medesimo sconto. La successiva Determina AIFA del 9 febbraio 2007, con la quale è stata data la facoltà alle aziende farmaceutiche di non ridurre del 5 per cento il prezzo dei propri medicinali a fronte del  sistema pay back, ha disposto che il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattenga, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,6% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA.

 

 


 

Articolo 11
(Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";

b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ".

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".

3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012".

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11 proroga, dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013, il termine per l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Conseguentemente si proroga per il 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio l’equilibrio di bilancio.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 107/2009[83], emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007[84], ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di alcuni tributi (tassa e soprattassa d'ancoraggio, tassa erariale e tassa c.d. «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate). Il regolamento disciplina due tributi:

§      la tassa di ancoraggio (articolo 1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;

§      la tassa portuale (articolo 2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).

Il gettito delle tasse è attribuito alle Autorità portuali.

L’articolo 4 dello stesso D.P.R., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 989, lettera c), della citata legge finanziaria 2007, prevede l’emanazione di successivi decreti governativi per l’adeguamento graduale dell'ammontare di tutte le tasse e diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione, a decorrere dalla data della loro ultima determinazione (1° gennaio 1993).

 

Come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, i decreti per l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi a tutt’oggi non sono stati emanati, in quanto, con il D.L. n. 194/2009[85], per fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, si è ritenuto necessario far slittare il meccanismo di adeguamento, rispetto all’originaria previsione normativa, che fissava al 2009 l’inizio della procedura.

 

Il citato D.L. n. 194/2009, al comma 7-undecies dell’articolo 5, ha sospeso sino al 1° gennaio 2012, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione era diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment[86].

Il comma 7-duodecies, per la stesse finalità, ha consentito alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all’azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al D.P.R. n. 107/2009.

Poiché gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale devono essere effettuati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle Autorità portuali, il comma 7-terdecies ha stabilito che, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria. Di queste misure si dovrà dar conto nella relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

In ogni caso dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies, 7-duodecies e 7-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La lettera a) del comma 1 in esame novella il comma 7-undecies del citato articolo 5, prorogando sino al 1° gennaio 2013 la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi al tasso di inflazione.

 

La lettera b) del comma 1 novella il comma 7-duodecies del citato articolo 5 estendendo all’anno 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare e diminuire la tassa di ancoraggio e la tassa portuale.

 

 

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, in materia di concessioni aeroportuali.

In particolare, il termine è quello per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali, fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2005, recante Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, già più volte prorogato da successivi provvedimenti legislativi.

Tale decreto legislativo ha introdotto il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l’articolo 704, che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevede che il provvedimento di concessione - da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa - venga emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione. Il citato articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 96/2005, ha espressamente disposto che la nuova disciplina delle concessioni non si applichi ai procedimenti di rilascio della concessione avviati su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (23 giugno 2005). Tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2008, quindi al 31 dicembre 2009, e poi al 31 dicembre 2010.

Il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2011 dal D.L. n. 225/2010 e, da ultimo, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

La relazione illustrativa rileva che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.

 

 

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di cui all’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, in materia di determinazione dei diritti aeroportuali.

Il termine è quello previsto per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come dettato dall’art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 (art. 21-bis, co. 1, primo periodo); viene correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma (art. 21, co. 1, secondo periodo).

Il citato articolo 21-bis del D.L. n. 248 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

Il termine del 31 dicembre 2008 è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 28 del D.L. n. 207/2008 e al 31 dicembre 2010 dall’articolo 5, co. 6 del D.L. n. 194/2009. Quest’ultima norma ha anche stabilito la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010. Il D.L. n. 225/2010 (Proroga termini 2011) ha fissato il termine al 31 marzo 2011; da ultimo, con D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, il termine è stato infine prorogato al 31 dicembre 2011.

 

I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 sono il diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, e il diritto per l’imbarco passeggeri. La riscossione di tali diritti, posti a carico delle compagnie aeree, consente alle società di gestione degli aeroporti il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, che le società stesse mettono a disposizione delle compagnie.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto: di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

 

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga in relazione al fatto che l'emanazione dei decreti previsti dalla citata legge n. 537/1993 è condizionata al completamento del complesso procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Inoltre, risulta ancora in corso la disciplina di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa.

La delega per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE è contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge 96/2010). A seguito della scadenza, il 15 marzo 2011, del termine di recepimento, la Commissione europea ha avviato il 18 maggio 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e il successivo 24 novembre ha inviato un parere motivato. Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (atto n. 380) è stato esaminato dalle Commissioni parlamentari nel mese di luglio del 2011; la IX Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni nella seduta del 2 agosto 2011; il decreto non è stato ancora emanato.

Va anche ricordato che, nell’ambito del disegno di legge comunitaria 2011 (C 4623), in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, è stato presentato un emendamento che riproduce in larga parte i contenuti dello schema di decreto, con alcune modifiche che raccolgono le indicazioni recate dal parere della IX Commissione.  

Si ricorda inoltre che la legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201 dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

 

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010, in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente.

Il termine prorogato è quello fissato per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

L’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha novellato alcuni articoli della legge n. 21/1992, recante la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ovvero quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente. Le disposizioni riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni.

L’Autorità della concorrenza e del mercato, in una segnalazione inviata al Parlamento il 20 febbraio 2009, ha evidenziato alcune criticità della nuova disciplina. In considerazione delle problematiche sollevate, l’applicazione della nuova normativa è stata più volte prorogata. L’ultima di tali proroghe, disposta dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 194/2009, è scaduta il 31 marzo 2010.

Prima della scadenza del termine di sospensione della decorrenza della nuova normativa, l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010, sopra citato, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, con riferimento sia al servizio di taxi che di noleggio con conducente, allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. In particolare, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, dovrà recare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il medesimo decreto dovranno essere anche definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzati.

Il termine per l’emanazione del decreto, inizialmente fissato al 25 maggio 2010, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2010, ad opera dell’articolo 51, comma 7, del D.L. n. 78/2010. Il termine è stato prorogato al 31 marzo 2011 dal D.L. n. 225/2010 e, da ultimo, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

 

Si segnala che presso la Commissione trasporti dalla Camera è stato avviato, il 30 settembre 2010, l’esame delle proposte di legge C 1971 e C 3694, in materia di disciplina dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente.

 

I commi 5 e 6 dell’articolo 11 prorogano taluni termini riguardanti l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

Il comma 5, in particolare, prevede che, fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A. La relazione tecnica precisa che ciò consente lo svolgimento di talune funzioni, quali ad esempio la vigilanza sui cantieri, sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l’approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale.

 

Si ricorda che l’articolo 36, commi da 1 a 10, del D.L. 98/2011 ha ridefinito l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali  presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A.  in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del MIT. La finalità di tale nuova disciplina è quella di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale.

Il comma 1 attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’Agenzia medesima al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF. Il comma 1 dispone, inoltre, che l’incarico di direttore generale abbia una durata di tre anni; in proposito, si segnala che il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 ha approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a Pasquale De Lise, che è stato nominato Presidente del Consiglio di Stato nel mese di giugno 2010.

Il comma 2 individua le attività e i compiti dell'Agenzia che possono essere svolti anche avvalendosi di ANAS S.p.A. Tra le funzioni attribuite si segnalano: la proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad ANAS s.p.a., nonché l’affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, (lettera a) e la proposta in ordine alla regolazione e alle variazioni tariffarie per le concessioni autostradali (lettera e). Il comma 2, lett. b) specifica i compiti dell’Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell’affidamento diretto ad ANAS S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. L’Agenzia, inoltre, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali.

Per quanto concerne lo statuto dell’Agenzia, l’art. 36 nulla prevede circa la data della sua adozione.

Si segnala, da ultimo, che il comma 5 dell’art. 36 del citato decreto – legge n. 98 del 2011 trasferisce all'Agenzia le competenze già attribuite all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di ANAS S.p.A. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono dettate disposizioni per il trasferimento delle risorse umane e per l’applicazione del trattamento economico. Sono altresì trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del MIT e le risorse di cui all'art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

 

Alla luce di quanto precedentemente rilevato, sarebbe opportuno valutare la possibilità di rendere coerente e integrare la modifica di cui al comma in esame con le disposizioni vigenti.

 

Nel caso in cui lo statuto dell’Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all’individuazione delle unità di personale da trasferire all’Agenzia (previsto dal comma 5, settimo periodo, dell’art. 36 del D.L. 98/2011),  non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, si procede alla soppressione dell’Agenzia e al trasferimento delle relative attività e funzioni, a decorrere dal 1° aprile 2012, al MIT, che rimane titolare delle risorse finanziarie previste per tale personale e a cui vengono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali.

 

Il comma 6 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 36, il subentro dell’Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2012 come previsto nel testo previgente del comma 4 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011. Conseguentemente, secondo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, dell’articolo 36, a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia.

 

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare la possibilità di modificare il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di rendere coerente tale disposizione con la novella apportata dal comma in esame; si potrebbero pertanto sostituire le parole: “a decorrere dalla medesima data” con le parole: “a decorrere dalla data di subentro”.

 

La relazione tecnica precisa che la proroga in esame è coerente, peraltro, con le modifiche da ultimo apportate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che ha differito, all’articolo 22, comma 9-bis, il termine per la cessione a Fintecna S.p.A. delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti.

 

 

 


 

Articolo 12
(
Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone
del Sulcis)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

 

 

L’articolo 12 dispone la proroga di un anno – e dunque fino al 31 dicembre 2012 - del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta.

 

Si ricorda che l’assegnazione, mediante gara, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta fu prevista, nel 2005, dall’articolo 11, comma 14, del D.L. 35/2005[87]. La norma garantisce al concessionario l’acquisto, da parte del gestore della rete nazionale di trasmissione, dell’energia prodotta a prezzi e con modalità stabiliti dal D.P.R. 28 gennaio 1994 (pubblicato sulla G.U. 56 del 9 marzo 1994), mentre la Regione Sardegna è tenuta ad assicurare la disponibilità delle aree e infrastrutture necessarie. Ai fini della valutazione delle offerte formulate dai partecipanti alla gara per la concessione, la norma detta una serie di parametri, tra cui la massimizzazione del rendimento energetico, la minimizzazione delle emissioni, il contenimento dei tempi di esecuzione del progetto, ecc.

Secondo la Commissione europea, tale disposizione conteneva la possibilità di concedere aiuti di Stato al gestore della nuova centrale elettrica sotto forma di acquisto di elettricità da parte dello Stato al di sopra del prezzo di mercato. A tal proposito, nel luglio 2008 la Commissione aveva aperto un’indagine formale per accertare la compatibilità di tale misura con la normativa europea, invitando successivamente l’Italia a ritirare formalmente il progetto originario o a presentarne uno modificato. Il procedimento d’indagine è stato formalmente chiuso nel settembre 2009 nel momento in cui l’Italia ha comunicato la sospensione della misura.

Il termine stabilito per l’assegnazione, da parte della regione Sardegna, della suddetta concessione mediante procedure di gara, dapprima fissato al maggio 2006 (1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 35/2005), è stato poi differito prima al 31 dicembre 2010 (articolo 38, comma 4, lettera b), della legge 99/2009) e, poi, al 31 dicembre 2011 dall’articolo 3-bis del D.L. 105/2010 (convertito in legge 129/2010).

 

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione che prevede la proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell’esame, da parte della Commissione europea, della compatibilità comunitaria dell’aiuto di Stato implicito in questo progetto di trasformazione. Tale esame di compatibilità è attualmente in corso e rappresenta l’elemento giustificativo della fattibilità del progetto, sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.

Il progetto[88] è finalizzato a realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permettendo di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica-impianto di cattura e stoccaggio della CO2 con l’utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. La realizzazione del progetto potrà fornire alle imprese europee – sempre secondo la relazione illustrativa - un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei paesi,come la Cina, con ampie riserve di lignite.

Relativamente al cattura e stoccaggio di CO2 si ricorda che le norme recate dalla direttiva 2009/31/CE sono state recepite nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162[89]. Tale decreto disciplina, tra l’altro, le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.

 


 

Articolo 13
(
Proroga di termini in materia ambientale)

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."

4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".

5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

Ai sensi del comma 1, fino al 31 dicembre 2012, la disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali, non si applica ai Presidenti degli Enti parco di cui alla L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette).

Si ricorda che il citato comma 2 dell’articolo 6 dispone, in particolare, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010, che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

La legge 394/1991 detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. I titoli II e III della legge recano rispettivamente disposizioni volte a disciplinare l’istituzione delle aree protette nazionali e le aree protette regionali. In particolare, l’articolo 9 elenca gli organi dell’ente parco regolamentandone la composizione, le modalità di nomina, nonché, al comma 12-bis, l’indennità di carica spettante ai presidenti e agli altri componenti degli organi direttivi.

 

Il comma 2 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni. Decorso il termine citato, secondo quanto previsto dal comma 186-bis dell’art. 2 della legge 191/2009:

- saranno soppresse le Autorità istituite (dagli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006) in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) sarà da considerare nullo;

- le regioni attribuiranno con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- saranno comunque abrogati gli articoli sopra citati.

 

Si ricorda che prima del decreto in esame il termine per il citato passaggio di funzioni era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in proposito, si corregga il testo del comma 2 che fa riferimento a un D.P.C.M. del 25 febbraio 2011), che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010.

La relazione illustrativa segnala che la soppressione delle ATO, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari di giugno, e della successiva introduzione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento generando un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico.

Si ricorda che il referendum popolare, tenutosi il 12 e il 13 giugno, si è pronunciato per l'abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, concernente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva che la tariffa del servizio idrico integrato dovesse essere determinata tenendo conto dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito[90].

Con il D.P.R. 113/2011 ed il D.P.R. 116/2011 sono state conseguentemente disposte l'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

L’articolo 4 del D.L. 138/2011[91]ha introdotto una nuova disciplina riguardante i servizi pubblici locali che non si applica però al servizio idrico.

Sul tema della gestione delle acque la Commissione ambiente sta svolgendo un'indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2, C. 1951 e C. 3865, recanti principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

Da ultimo, l’articolo 21, commi da 13 a 21, del D.L. 201/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, sopprime l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'art. 10, comma 11, del D.L. 70/2011, trasferendo le relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta eccezione per le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le funzioni da trasferire all’Autorità sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; in via transitoria tali funzioni sono state assunte dal Ministero dell’ambiente.

 

Il comma 3 prevede lo slittamento al 2 aprile 2012 del termine per l’entrata in operatività del Sistri, attualmente fissato al 9 febbraio 2012 dall’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011.

 

Si ricorda che l’art. 6, commi 2, 3 e 3-bis ha introdotto norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI. Tra esse il comma 2 ha previsto, al primo periodo, una verifica tecnica delle componenti software e hardware anche per una semplificazione delle attuali tecnologie, mentre al secondo periodo, fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. f-octies del decreto-legge n. 70/2011 relativo alla specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi, è stata introdotta un’ulteriore proroga fino al 9 febbraio 2012 identica per tutti i soggetti per i quali il D.M. 26 maggio 2011 aveva, invece, indicato diverse scadenze temporali, scaglionate a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di rifiuti, per l’entrata in operatività del SISTRI.

Si ricorda, da ultimo, che con il D.M. 12 novembre 2011 [92] il Ministero dell’ambiente ha prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione Sistri (cd. "Mudino") relativa al 2011, mentre il 30 dicembre 2011 è stato pubblicato nella GU n. 303 il DPCM 23 dicembre 2011 recante approvazione del modello unico ambientale (Mud) per l'anno 2012.

 

Il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall’art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 che prevedeva l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

 

Si rammenta che il citato art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 dispone che siano considerati occasionali e saltuari:

a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;

b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.

 

Il comma 5 proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

 

Si ricorda in proposito che, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, l’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito dalla L. 26/2010), ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Inoltre tali società provinciali (ai sensi del comma 3) sono riconosciute anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA (rispettivamente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa integrata ambientale). La proroga - fino al 31 dicembre 2011 - della precedente disciplina gestionale è stata disposta sia dal D.L. 225/2010 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in proposito, si corregga il testo del comma 5 che fa riferimento al D.P.C.M. del 25 febbraio 2011), sia dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010[93]. La pdl A.C. 4661[94] (il cui esame presso l’VIII Commissione è stato avviato nel dicembre scorso) ha sottolineato che l’operatività di tale disposizione, attraverso il trasferimento di tutte le competenze in materia di attività per la raccolta dei rifiuti, nonché di TARSU e di TIA alle amministrazioni provinciali, pregiudica il corretto svolgimento delle funzioni costituzionalmente attribuite ai comuni e ricordato che tale posizione è stata fatta propria dal TAR di Salerno che con ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011 ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1-3, del D.L. 195/2009, nel presupposto “che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione”.

Si ricorda, infine, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La Commissione ambiente, nel parere espresso sul citato decreto nella seduta del 9 dicembre 2011, ha rilevato, in un’osservazione, l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'art. 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.L. 195/2009, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria.

 

Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria per la nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale.

 

Si ricorda che l’art. 6 del citato D.Lgs. n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del D.L. 225/2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011[95].

Si ricorda che, prima del presente decreto, il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in proposito, si corregga il testo del comma 6 che fa riferimento a un D.P.C.M. del 25 febbraio 2011), che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010.

 

Il comma 7 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 161/2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.

 

La disposizione, che riguarda l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili (COV) aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in proposito, si corregga il testo del comma 7 che fa riferimento a un D.P.C.M. del 25 febbraio 2011), che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010 e, ancora prima, dall'art. 8, comma 4, del D.L. 194/2009.

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. 161/2006, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di COV conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, disponeva, originariamente, che i citati valori limite previsti dall'allegato II non si applicassero nei tre anni successivi (elevati a quattro anni dal D.L. 194/2009 e poi, di fatto, a cinque anni dal citato D.P.C.M.) alle date ivi previste (1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2010). Per cui senza la proroga in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sarebbero stati applicati i valori limite per i quali l’allegato II prevedeva, come data, il 1° gennaio 2007.

La relazione illustrativa evidenzia che il decreto legislativo n. 161 del 2006, interpretando in senso restrittivo le disposizioni recate sul punto dalla direttiva comunitaria cui dava attuazione e unico caso in Europa, ha introdotto (articolo 7, comma 2) il divieto di immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti composti organici volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'Unione europea, anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra UE. La direttiva 2004/42/CE, infatti, si limita, all’art. 3, ad imporre agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato “nel loro territorio” di prodotti con contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato II della medesima direttiva.

La relazione illustrativa ricorda altresì che, constatate le difficoltà applicative della norma, sono state disposte ripetute proroghe e che, conseguentemente dal 1° gennaio 2012, qualora l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 non dovesse essere modificato, 100 milioni di euro di fatturato derivante dai prodotti vernicianti destinati all'esportazione extracomunitaria verrebbero persi dalle imprese operanti in Italia e le relative produzioni sarebbero trasferite in uno qualsiasi degli altri Paesi dell'Unione europea. Sempre secondo la relazione illustrativa la proroga, inoltre, consente di allinearsi a quanto previsto dall’art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che vieta espressamente di introdurre, o mantenere, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

 

 


 

Articolo 14
(
Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

Il comma 1 dispone anzitutto la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di scadenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), intervenendo sulla proroga,disposta dall’art. 7, co. 4-quater, del D.L. n. 194 del 2009 (L. 25/2010),al 31 dicembre 2010, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, del D.L. n. 225 del 2010 (L. 10/2011) e, successivamente, al 31 dicembre 2011, dal DPCM 25 marzo 2011[96] [97].

La relazione illustrativa evidenzia che l’ulteriore proroga del CNPI, nella sua attuale composizione, è necessaria in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola, al fine di evitare “un’evidente incoerenza con l’impianto normativo attuale”, in quanto il Consiglio è organo consultivo a cui il MIUR “sovente con urgenza” continua a sottoporre numerose richieste di parere.

Il Consiglio, istituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 416 del 1974 e poi disciplinato dagli artt. 23-25 del D.lgs. n. 297 del 1994, svolge infatti essenzialmente funzioni di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formulando pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall’amministrazione, o pronunce di propria iniziativa. In particolare - sottolinea la relazione - il parere è obbligatorio nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici, nonché di riforma di struttura di uno degli organi scolastici ed è vincolante su questioni relative allo stato giuridico del personale docente.

 

Il secondo periodo del comma 1 dispone l’applicazione ai componenti del CNPI delle disposizioni, previste dall'art. 6, co. 1, del D.L. n. 78 del 2010 (L. 122/2010), in base alle quali la partecipazione agli organi collegiali è onorifica, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

 

La relazione tecnica precisa che il comma 1non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le funzioni di segreteria del CNPI sono attualmente assicurate da personale dipendente del Ministero, a ciò preposto dal regolamento di organizzazione. Per le altre spese di funzionamento, “di ammontare minimo”, si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del MIUR. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività del Consiglio da parte dei suoi componenti attualmente dà luogo solo al rimborso delle spese sostenute, limitatamente ai residenti fuori Roma, e ai gettoni di presenza, il cui importo, “assolutamente irrisorio”, nell’esercizio finanziario 2011 non supererà l’ammontare di 1.500 euro, anche a seguito della riduzione del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2011, disposta dall’art. 6, co. 3, del D.L. n. 78 del 2010.

 

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzioneè presieduto dal Ministro esi compone, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 416 del 1974, di 74 membri,in gran parte elettivi, che rappresentano in diverse proporzioni il personale direttivo, docente, e A.T.A. dei vari ordini di scuole. L’organo dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili più di una volta.

Le elezioni dei membri si sono svolte in data 10 e 11 novembre 1996; con DM 17 febbraio 1997 sono stati nominati i componenti attualmente in carica.

 

In seguito, il D.lgs. 233/1999 ha riordinato gli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, riaffermandone la funzione consultiva e di supporto tecnico all'azione dell'amministrazione, ma riducendo il numero dei componenti. Per quanto qui interessa, in sostituzione del CNPI ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione[98].

L’art. 8, comma 1, ha tuttavia assicurato l’operatività degli organi collegiali esistenti fino all’insediamento dei nuovi; per tale adempimento, il comma 3 del medesimo art. 8 ha poi indicato il termine del 1° settembre 2001 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2002 dall’art. 6 del D.L. 411/2001 (L. 463/2001). Essendo spirata la scadenza senza che i nuovi organi fossero costituiti, ai sensi del medesimo art. 8 hanno, quindi, continuato ad operare gli organi previsti dal d.lgs. 297/1994.

Per completezza di informazione si ricorda, infine, che nel corso della XIV legislatura è stata conferita una nuova delega (art. 7 della L. 137/2002) per l’ulteriore riordino delle strutture sopra citate. I termini per l’esercizio di quest’ultima, originariamente fissati al 23 gennaio 2004 e successivamente prorogati al 29 luglio 2005, sono tuttavia scaduti senza che si pervenisse all’adozione di un provvedimento[99].

 

Il comma 2 prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di scadenza del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) intervenendo sulla proroga, disposta dall’art. 7, co. 4, del D.L. n. 194 del 2009, al 31 dicembre 2010, temine ulteriormente differito al 31 marzo 2011ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, del D.L. n. 225 del 2010 e, successivamente, al 31 dicembre 2011, dal DPCM 25 marzo 2011.

La relazione illustrativa evidenzia che l’ulteriore proroga di un anno dell’organo, nella composizione attuale, si rende necessaria “al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell’organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti”. Evidenzia, altresì, che la proroga disposta nel 2009 si era resa necessaria per superare il periodo di transizione connesso all’entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema dell’alta formazione artistica e musicale, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Al riguardo evidenzia che il regolamento recante tale modifiche sarà approvato entro il 2012[100].

 

Il CNAM è un organo di consulenza del MIUR previsto dall’art. 3 della L. n. 508 del 1999 - di riforma del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) - che ne ha definito le linee generali, in particolare prevedendo che almeno i tre quarti dei componenti sono eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, e degli studenti. Dei restanti componenti, una parte è nominata dal Ministro e una parte è nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN)[101].

Su tale base, l’art. 3 del D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante il regolamento per la definizione della composizione, del funzionamento e delle modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM, ha previsto che il Consiglio è composto da 34 membri, di cui 26 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, 6 designati dal Ministro e 2 dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. L’organo attuale è stato costituito con D.M. 16 febbraio 2007, n. 19, successivamente integrato da altri D.M.

Il termine di durata in carica dell’organo, in scadenza il 16 febbraio 2010, è stato, poi, prorogato, dal sopra citato art. 7, co. 4, del D.L. 194/2009 che ha spostato al 31 dicembre 2010 la scadenza dello stesso nella composizione esistente alla data della sua entrata in vigore. Si segnala che la relazione illustrativa a tale provvedimento - i cui termini, come si è visto ante, sono in parte riepilogati nella relazione illustrativa al testo in commento – precisava anche che la proroga era urgente in quanto mancavano i tempi per il rinnovo dell'organo, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.

Come si è detto, due sono state le ulteriori proroghe: al 31 marzo 2011 con il D.L. 225/2010[102] e, da ultimo, al 31 dicembre 2011, con l’art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

 

Si evidenzia, infine, che è stata trasmessa dal Senato la proposta di legge A.C. 4822[103], assegnata alla VII Commissione, che novella il comma 2 del sopra citato articolo 3 della legge n. 508/1999, prevedendo una riduzione a 23 dei componenti del CNAM. Di essi, 20 verranno eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e 3 designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), nuovo organo introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge.

 

Si segnala che, per entrambi i commi, il riferimento corretto è al “DPCM 25 marzo 2011”.

Si segnala, altresì, che nel comma 1, per un mero refuso, è presente la ripetizione della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010.

Infine, nella rubrica, si suggerisce l’inserimento della preposizione “del” prima del riferimento al Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

 


 

Articolo 15, comma 1
(Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

 

 

L’articolo 15, comma 1, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte del Ministero dell’interno per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010[104], fermo restando quanto disposto dalla stessa norma.

 

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, con tale proroga “si intende garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle delicate funzioni in materia di immigrazione, uffici che, già fortemente impegnati nel completamento delle complesse procedure di emersione del lavoro irregolare, saranno ulteriormente impegnati nell'attuazione dell'accordo di integrazione, la cui entrata in vigore dal prossimo mese di marzo richiederà uno straordinario sforzo organizzativo, con il determinante apporto della matura esperienza professionale ormai acquisita dal personale interessato”.

La stessa relazione illustrativa, nel ribadire quanto disposto dalla norma in esame in ordine alla salvaguardia delle espresse deroghe contenute nel richiamato articolo 2, comma 6, al vincolo di proroga di cui alle disposizioni generali sul lavoro a tempo determinato, fa espresso riferimento ai principi espressi (circolare della Funzione pubblica n. 3 del 19 marzo 2008) in merito all'utilizzo dei contratti a tempo determinato, nonché e quelle relative all'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione e alla trasformazione dei contratti in parola in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (circolare n. 5 del 18 aprile 2008).

 

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 10.311.907 euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della L. 12 novembre 2011, n. 183[105], nella quota parte destinata al Ministero dell'interno (per tale parte il fondo è destinato al potenziamento ed al finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco).

 

Il richiamato articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010[106] ha autorizzato il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare[107].

 

E' tuttora in vigore lo stato di emergenza[108] sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo 2002, in considerazione del "continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).

Lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato, con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2011[109].

 

Lo stato di emergenza ha costituito il quadro nel cui ambito si è proceduto a una pluralità di diverse attività, in deroga alle procedure previste in via generale da leggi dello Stato. Tali attività hanno riguardato, ad esempio:

·        le procedure connesse alla valutazione delle istanze d'asilo;

·        le procedure di regolarizzazione del 2002[110] e del 2009[111];

·        la realizzazione degli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione:

- dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296;

- dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

- dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,

- nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto legislativo 286/1998;

·        la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (ricorso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie, ecc.; impiego di interpreti estranei alla pubblica amministrazione; ecc.).

 

Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza in oggetto, l'articolo 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576 ha autorizzato il Ministro dell'interno ad espletare apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico di 650 unità, in deroga alla disciplina allora vigente in materia di impiego di personale a tempo determinato.

 

Ai fini della disposizione in esame non si applicano:

-     l'art. 5 del D.Lgs. 368/2001[112], che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un primo momento maggiorazione della retribuzione e poi trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato);

-     l'art. 1, comma 519, della L. 296/2006[113], in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni;

-     l'art. 3, comma 90, della L. 244/2007[114], in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti precari.

Gli oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono quantificati in 19,1 milioni.

La relativa copertura è sta disposta dall'articolo 3 del medesimo D.L. 225/2010.

 


 

Articolo 15, comma 2
(
Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando
o fuori ruolo)

2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

 

 

Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2012 le norme concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali.

 

L’articolo 1, comma 6-septies del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi: si tratta degli organi costituzionali (Camera, Senato, Corte costituzionale), degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (ex art. 14, comma 2, D.Lgs. 165/2001[115]) e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto sopra esposto, al personale suddetto non si applica, fino al 31 dicembre 2012:

§        il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005[116]).

L’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede, difatti, la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio, di avvalersi delle prestazioni professionali del personale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l’istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.

§        l’imputazione a carico dell’amministrazione di destinazione del trattamento economico e di ogni altro onere finanziario relativo al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (art. 133, co. 3, D.Lgs. 217/2005).

In relazione al secondo punto, trova applicazione la regola generale dello statuto del pubblico impiego (art. 57, D.P.R. 3/1957[117], espressamente richiamato dal comma in esame), la quale prevede due ipotesi in caso di comando: se il personale è comandato presso altra amministrazione statale (come nel caso previsto dal comma in esame), le spese sono a carico dell’amministrazione di appartenenza; se il personale è comandato presso enti pubblici vi provvede l’ente di destinazione. In virtù di quanto disposto dall’art. 59 dello statuto del pubblico impiego, tale disposizione si applica anche al personale collocato fuori ruolo.

Si ricorda che nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’ art. 56 del citato D.P.R. 3/1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo art. 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.

Il collocamento fuori ruolo è uno degli istituti propri del pubblico impiego che comportano una modificazione oggettiva del rapporto di lavoro. In particolare, il collocamento fuori ruolo, a differenza del comando, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. L’istituto è regolamentato dagli artt. 58 e 59 del citato D.P.R. 3/1957.

 

Come sottolineato dalla relazione allegata al provvedimento in esame, la proroga de qua non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la disposizione prorogata di cui all’art. 1, co. 6-septies del D.L. n. 300/2006, richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell’invarianza di spesa.

 

 


 

Articolo 15, comma 3
(
Poteri sostitutivi del Prefetto)

3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 

 

Il comma 3proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[118] in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la norma in commento intende confermare, anche per l’anno 2012, l’attribuzione al Prefetto del potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 è stata successivamente prorogata e, da ultimo, per l’anno 2011, in virtù della previsione  del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29/12/2010, n. 225, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'interno).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) i consigli comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non sia approvato nei termini il bilancio. Si precisa, altresì, che essendo cessati gli organi regionali di controllo (a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 Cost.) cui ancora fa riferimento il suddetto art. 141, trova oggi applicazione la procedura prevista dall’art. 1 del D.L. n.13/2002 ai sensi del quale trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

La relazione della norma in commento precisa, altresì, che da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 15, comma 4
(Carte d’identità)

4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

Ai sensi del comma 4 viene prorogato sino al 31 dicembre 2012 il termine, ex art. 3, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo ai dati biometrici delle carte di identità.

 

L’art. 3 del Tulps attualmente dispone che la carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

In ordine ai recenti interventi normativi in materia, si ricorda che l’articolo 31, comma 1, del D.L. 112/2008 ha modificato lo stesso art. 3 del TULPS, prevedendo che la carta d’identità, cartacea ed elettronica, benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, che stabiliva, invece, una validità quinquennale. Contestualmente, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata prevista come obbligatoria la presenza sul documento delle impronte digitali del soggetto. Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 3 ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d’identità dovevano obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Lo stesso provvedimento ha introdotto la norma in virtù della quale la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. Si stabilisce inoltre l’esenzione dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di 12 anni di età, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento(CE) 6 maggio 2009, n. 444/2009 in materia di caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 al 31 marzo 2011 e dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 al 31 dicembre 2011.

 

La relazione illustrativa del decreto in esame chiarisce che l'inserimento delle impronte digitali sulla carta d'identità cartacea comporta costi di adeguamento, sia per i comuni che per i cittadini, poiché il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza richiederebbe l'adozione della tecnica della digitalizzazione, consistente nell'inserimento del chip, ovvero di un apposito supporto elettronico, sul documento stesso. L'individuazione, pertanto, di adeguati requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di evitare la falsificazione delle carte d'identità rilasciate in formato cartaceo, rende necessario prorogare il termine al 31 dicembre 2012.

 

 


 

Articolo 15, comma 5
(
Contributi per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali)

5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

Il comma 5 reca la proroga di 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine in materia di soppressione dei contributi a carico degli enti locali a favore dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali .

 

Si ricorda, a tal proposito, che l’articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale" all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa (con il D.P.R. 21 aprile 2011, il Ministero dell’interno è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

A partire dal 1° gennaio 2011, in particolare, il comma 31-sexies del citato art. 7, ha soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia (di cui all’art. 102, co. 5 del Testo unico degli enti locali), con corrispondente riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni rimettendo la definizione dei relativi criteri di riduzione ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Secondo la relazione illustrativa, considerato che il citato trasferimento di risorse non è stato ancora realizzato, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti al fine di evitare una interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell’Interno delle funzioni già svolte dall’Agenzia.

 

Appare opportuno evidenziare che la proroga della contribuzione sembra implicitamente comportare la proroga del termine per la soppressione dell’Agenzia.

 


 

Articolo 15, comma 6
(
Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo
e Barletta-Andria-Trani)

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".

 

 

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani (istituite nel 2004) delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

 

In prima battuta si ricorda che con il D.P.R. 11 febbraio 2011, n. 16 sono state istituite le Prefetture - UTG nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

L’art. 3, comma 5 del D.L. 194/2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), oggetto della proroga, è intervenuto sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che hanno istituito le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[119]), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi, provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,allo scopo di impedire che dette disponibilità andassero “in economia”, così da consentire la loro utilizzazione per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province.

Si ricorda in breve che con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani. Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, co. 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, co. 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, co. 1 e 2, L. 148/2004), si dispone in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle medesime leggi istitutive e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali. Le citate leggi istitutive hanno fissato un termine minimo ed uno massimo entro i quali devono essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: questi devono intervenire non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[120]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, co. 4, D.L. 97/2008[121]. In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, co. 1, D.L. 207/2008[122] dispone la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato nominato un commissario per ciascuna provincia[123]. Le leggi istitutive delle nuove province prevedono altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[124].

Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del D.L. 300/2006[125] è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime. Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007[126], che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantire la costituzione delle province medesime.

 

La proroga, secondo quanto affermato dalla relazione di accompagnamento al decreto, è finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle suddette Province, mediante il mantenimento, anche per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi pro-tempore e successivamente ai Prefetti delle rispettive Province.

Sebbene, con appositi e distinti D.P.C.M., siano già stati versati i fondi necessari allocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e i determinati i programmi di attività, con i connessi piani finanziari, l'esigenza di rimodulare il fabbisogno concernente il completamento degli interventi necessari alla costituzione degli uffici, emersa nel tempo, ha reso necessario predisporre ulteriori D.P.C.M., integrativi dei precedenti, il cui iter, sempre a detta della relazione presentata dall’Esecutivo, è tuttora in corso, ma che prevedono, quale termine ultimo per l'utilizzo delle risorse dagli stessi previste, il 31 dicembre prossimo. La mancata proroga, pertanto, comporterebbe che le risorse già stanziate, non potendo essere conservate nelle contabilità speciali oltre il citato termine, andrebbero a costituire economie di bilancio.

 

 


 

Articolo 15, commi 7-8
(Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)

7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

 

Il commi 7 e 8 riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare, il comma 7 dispone una proroga al 31 dicembre 2012 del termine[127] fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994[128], che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La relazione illustrativa rileva che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l’esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione sottolinea, peraltro, che un’ennesima semplice proroga del termine in scadenza non è più percorribile, tenuto anche conto della procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre scorso dalla Commissione europea[129] che, tra l’altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all’infinito l’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.

E’ pertanto assolutamente necessario definire un piano straordinario che, nell’individuare progressive modalità di adeguamento antincendio, consenta di ultimare entro il 31 dicembre 2012 la messa in sicurezza di circa 14 mila strutture, salvaguardando attività di impresa e relativo “indotto”, unitamente all’incolumità delle persone.

La relazione rileva anche che l’applicazione del D.P.R. 151/2011[130], recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell’adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione “ponte”, individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

Il comma 8 riguarda le sanzioni da applicarsi nei casi di:

§      omessa presentazione dell'istanza;

§      mancata ammissione al piano straordinario;

§      mancato completamento dell’adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2012.

In tali casi si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti.

La relazione illustrativa considera che, dal momento che, rispetto al citato D.P.R. 151/2011, la disciplina introdotta riveste carattere “extra ordinem”, al comma 8 sono previsti necessariamente i profili sanzionatori connessi ai casi elencati.

 


 

Articolo 16
(
Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali
in Abruzzo)

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

 

L’articolo in esame prevede la prosecuzione per l’anno 2012 degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali previsti dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009[131], al fine di garantire maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo[132].

 

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 14 del D.L. 39/2009 dispone che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri previste all’articolo 1 di tale decreto-legge, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

L’ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009, all’articolo 6, prevede che, per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici predispongano i piani di impiego dei fondi disponibili, destinando il 7% ad investimenti immobiliari in via indiretta in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [133]. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni colpiti dal terremoto, anche in modo da garantire l'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto. Tale norma demanda alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri previste dall’articolo 1 del decreto le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica de L'Aquila, l’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine de L’Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 4-sexies, del D.L. 225/2010[134] ha previsto, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009, la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

Tali investimenti sono sostenuti nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.L. 78/2010, recante disposizioni concernenti la destinazione delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici. In quest’ultima norma si è previsto che le risorse all’uopo disponibili[135], - ad eccezione di quelle derivanti dagli investimenti realizzati ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009 - siano destinate all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione.

Riguardo tale piano, è previsto l’obbligo, per l’Agenzia del demanio, di esprimere un apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione, da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti previdenziali. Le modalità di attuazione del comma in oggetto sono demandate ad un apposito decreto interministeriale: in tal senso si segnala l’adozione del D.M. 10 giugno 2011, recante “Attuazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 47-quinquies del D.L. 248/2007[136] aveva autorizzato l’INAIL, nel rispetto del suddetto limite del 7%, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Tale previsione è stata poi abrogata dall’articolo 5, comma 5 del D.L. 93/2008[137].

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che gli investimenti immobiliari siano realizzati anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

L’art. 8, comma 15, del decreto–legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attuazione di tale norma, è stato emanato il decreto ministeriale 10 novembre 2010, che ha disciplinato le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati. E’ stata, altresì, emanata la direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 febbraio 2011 in ordine all’applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame demanda alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 39/2009 l’individuazione degli investimenti degli enti previdenziali effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore della cultura.

 

Si ricorda che la Commissione ambiente sta esaminando alcune proposte di legge (A.C. 3811, A.C. 3993, A.C. 4107 e A.C. 4675) recanti disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma e che, in particolare, la norma in esame ha un contenuto analogo a quella di cui all’articolo 6 della proposta di legge A.C. 4675.

 


 

Articolo 17
(
Infrastrutture carcerarie)

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

 

 

L’articolo 17 del decreto-legge proroga di un anno (cioè fino al 31 dicembre 2012) la gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia carceraria, finora attribuita al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dall’art. 44-bis del D.L. n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito dalla L. n. 14 del 2009.

 

Il citato art. 44-bis - per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri - aveva attribuito temporaneamente (fino al 31 dicembre 2010) al Capo del D.A.P. poteri straordinari per il rapido compimento degli investimenti necessari alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L’articolo 2, comma 12-quaterdecies, del DL n. 225 del 2010[138] (convertito dalla L. n. 10 del 2011) aveva poi prorogato detti poteri fino al 31 dicembre 2011.

Successivamente, per il protrarsi del sovraffollamento, il Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 aveva deliberato un Piano straordinario penitenziario dichiarando (DPCM 13 gennaio 2010) lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2010.

Tale stato di emergenza-sovraffollamento è stato prima prorogato al 31 dicembre 2011 (D.P.C.M. 11 gennaio 2011) e, da ultimo, al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 23 dicembre 2011).

Il cd. “Piano carceri” ha previsto interventi di edilizia penitenziaria volti ad ampliare la capienza degli istituti (primo e secondo pilastro), misure di natura normativa (terzo pilastro) e l’assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria (quarto pilastro).

 

L’articolo 17 del decreto legge in esame sottrae al capo del DAP la gestione commissariale, attribuendola - dal 1° gennaio 2012 - ad un nuovo commissario straordinario, che dovrà essere nominato ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 185 del 2008[139].

 

Il citato art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ha previsto, tra le misure volte a velocizzare gli investimenti pubblici, l’istituzione di commissari straordinari con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi. Gli investimenti ritenuti prioritari sono individuati con appositi DPCM, con cui sono nominati anche i relativi commissari. In particolare sono attribuiti ai commissari straordinari delegati le seguenti funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’investimento: il monitoraggio dell'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; la vigilanza sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; l’esercizio di ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi.

 

Per quanto riguarda le prerogative del commissario, spettava a questi – in base al citato art. 44-bis - il compito di redigere il programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

Con successivi D.P.C.M. si prevedeva la determinazione delle opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del relativo quadro finanziario (in caso di particolare urgenza, era consentita l’abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento).

L’art. 44-bis ha disposto, inoltre, l’inserimento delle opere di edilizia carceraria nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti).

Al commissario venivano riconosciuti, in caso di inutile decorso dei termini previsti dalla normativa vigente, i poteri sostitutivi previsti dall’art. 20 del D.L. 185/2008.

 

Si tratta dei poteri – indicati dall'art. 13 del D.L. n. 67/1997 - che si sostanziano nell’emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In pratica, il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l’indizione delle gare di appalto.

 

L’ultimo periodo dell’art. 17, comma 2, del decreto-legge specifica che il commissario straordinario non ha diritto ad alcun tipo di compenso.

 

 

In tema di infrastrutture carcerarie, si ricorda inoltre che l’articolo 4 del recente decreto-legge n. 211 del 2011[140], in corso di conversione al Senato, autorizza la spesa di circa 57 milioni di euro (57.277.063) per il 2011, per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

 

 


 

Articolo 18
(
Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA)

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

 

 

La norma dispone che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) continui ad esercitare le sue funzioni  anche presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita nel 2009 in luogo del preesistente ente. Tale proroga di funzioni è prevista fino alla nomina del nuovo organo di controllo che sarà istituito specificamente per la nuova Agenzia.

La disposizione è finalizzata a garantire il controllo sull’ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia nella attuale fase di transizione e fino al pieno avvio del funzionamento nel nuovo assetto. La relazione illustrativa evidenzia il fatto che, essendo l’ENEA destinatario di contributi da parte dello Stato, e considerata la necessità del monitoraggio della spesa pubblica e del suo contenimento, il mantenimento dell’organo di controllo già operante nell’Ente fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia appare indispensabile.

Si ricorda che la istituzione della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e sviluppo economico sostenibile, e designato con la medesima sigla (ENEA) dell'ente contestualmente soppresso – è stata disposta dall'articolo 37 della legge 99/2009.

Per altro, il comma 4 dell’art. 37 della legge 99/2009 ha rimesso la precisa definizione di funzioni e organizzazione della nuova Agenzia – e quindi il pieno avvio del funzionamento del nuovo organismo - ad un decreto interministeriale tuttora in corso di definizione. Nell’attesa di tale nuovo assetto, il comma 5 dello stesso articolo 37 ha previsto che l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia siano assicurati da un Commissario e due Subcommissari.

L’insediamento del Commissario e dei sub Commissari [141] è avvenuto il 15 settembre 2009, e da tale data è risultato formalmente soppresso l’ENEA preesistente (cfr. art. 37, comma 3, ultimo periodo, in fine, della legge 99/2009) e ha preso formalmente avvio l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Il processo di definizione e di organizzazione dell’Agenzia, peraltro, dovrà concludersi con l’emanazione del citato decreto interministeriale.

Come si legge sul sito internet dell’Agenzia, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale è stata definita una struttura organizzativa transitoria per assicurare la funzionalità dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività di ricerca, innovazione tecnologica e la prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile.

In questo contesto si inserisce la previsione del D.L. in esame di protrarre anche l’attività del Collegio dei Revisori dei conti preesistente. Si tratta, per l’esattezza, della quarta proroga di attività del Collegio dei revisori dei conti già attivo nell’ENEA soppresso. Per le proroghe precedenti si vedano:

-      l’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del D.L. n. 194/2009 (decreto “mille proroghe 2010”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25), che dispose la proroga fino al 31 dicembre 2010;

-      il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (decreto “mille proroghe 2011”, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10) che dispose la proroga fino al 31 marzo 2011;

-      il D.P.C.M. 25 Marzo 2011, che differì il termine di scadenza del Collegio dei revisori al 31 dicembre 2011.

 

 


 

Articolo 19
(
Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

g) all'articolo 16, comma 2, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

l) all'articolo 25, comma 1, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012" e le parole: "a partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2013".

 

 

L'articolo 19 reca una proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale[142].

 

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 reca l'attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, contenuta nell’articolo 2, comma 1 della di legge di contabilità nazionale n. 196/2009[143]. Il decreto, in particolare:

·        dispone l’obbligo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali descritti nell’allegato 1 del decreto legislativo e definiti come “regole fondamentali di carattere generale”;

·        introduce, quale novità ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, il Piano dei conti integrato, per gli enti che adottano un regime di contabilità finanziaria, costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico patrimoniale. Le voci del piano – da definirsi nel rispetto della disciplina applicativa del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi – costituiscono la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica della pubbliche amministrazioni. Inoltre, le codifiche del SIOPE[144] sono adeguate alla struttura del piano dei conti.

A tal fine, ogni transazione elementare è iscritta nel piano secondo codici identificativi della voce cui appartengono, e secondo codici che consentono la registrazione della medesima transazione secondo la classificazione della spesa per missioni e programmi, nonché secondo la classificazione per funzioni - obiettivo COFOG, comune a tutti i paesi dell’Unione Europea.

Considerata la portata dell’innovazione, il passaggio definitivo al sistema integrato di scritturazione contabile è previsto a partire dal 2014;

·        per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, prevede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l’obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE;

·        prescrive il generale obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo una omogenea classificazione per missioni e programmi. I programmi sono coordinati con la classificazione economico funzionale COFOG adottata in ambito europeo (codificazione di secondo livello). La rappresentazione funzionale della spesa, già adottata per il bilancio dello Stato, è prevista con distinte modalità sia per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria sia per quelle in contabilità di tipo civilistico;

·        prevede la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. In tale prospettiva, si introduce il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”.

·        prevede l’avvio di un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

 

La Relazione illustrativa al provvedimento in esame afferma che due importanti novità legislative hanno modificato profondamente il contesto in cui devono collocarsi i decreti attuativi da emanare ai sensi del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e che esse rendono necessario prorogare i termini per l'emanazione dei decreti attuativi al fine di poterli renderli coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno.

In particolare, la Relazione cita la Direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, la quale fa parte del pacchetto di misure legislative per il rafforzamento del coordinamento ex ante delle politiche di bilancio europee e stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri, fissando precetti su contabilità e statistiche, regole di bilancio numeriche, quadri di bilancio a medio termine, nonché sulla trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica, in senso lato. In sede europea è stato deciso un anticipo del recepimento di tale direttiva all’interno degli Stati membri, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012.

Il secondo intervento legislativo, citato nella Relazione, che inciderà sull’attuazione della disciplina di armonizzazione, è il disegno di legge costituzionale recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, il quale novella gli articoli 81, 100, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali.

 

L’articolo, in particolare, modifica in più punti il decreto legislativo n. 91/2011 posticipando al 31 dicembre 2012:

a) il termine – originariamente stabilito al 28 febbraio 2012 (articolo 4, comma 3) - entro cui adottare uno o più decreti di natura regolamentare del Ministero dell’economia e finanze volti a definire la struttura del Piano dei conti integrato e le relative voci, la revisione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità degli enti pubblici - D.P.R. n. 97/2003, i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione;

 

b) il termine - originariamente stabilito al 30 dicembre 2012 (articolo 8, comma 7) - per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce criteri e modalità per la definizione della transazione elementare e della sua codificazione;

 

c) il termine - originariamente stabilito al 30 dicembre 2012 (articolo 11, comma 3) – entro cui adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce gli indirizzi comuni per la definizione delle missioni di spesa, le quali, assieme ai programmi, costituiscono la struttura dei documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche;

 

d) il termine - originariamente stabilito al 28 febbraio 2012 (articolo 11, comma 4) - entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario, adeguare i regolamenti di amministrazione e di contabilità, allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio delle spese secondo la classificazione per missioni, programmi e macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo;

 

e) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 12) – entro cui adottare gli schemi di decreto non regolamentare volti a definire le modalità attraverso le quali le amministrazioni vigilanti assicurano che le proprie unità locali adottino la classificazione dei documenti contabili per missioni e programmi;

 

f) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 14, comma 2) – entro cui adottare il decreto del Ministro dell'economia e finanze che definisce i criteri uniformi per la codifica dei provvedimenti di spesa delle amministrazioni pubbliche assunti in sede gestionale al fine di consentire la riferibilità delle singole decisioni alle articolazioni dei documenti di bilancio;

 

g) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 16, comma 2) – per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità di questo con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria.

 

h) il termine – originariamente stabilito al 28 febbraio 2012 (articolo 18, comma 1) - entro cui adottare il decreto del Ministro dell’economia e finanze che individua uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, nonché la tempistica e le modalità per la loro pubblicazione;

 

i) il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2011 (articolo 23, comma 1) – per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio;

 

l) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 25, comma 1) – per l’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dà avvio ad un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari a partire dall’anno 2013, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

 

 


 

Articolo 20
(
Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF)

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

 

 

L’articolo 20 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritte in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell’esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.

 

Tali stanziamenti sono iscritti al capitolo 3094 riportato nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica al provvedimento sottolinea che la necessità della conservazione delle risorse del 5 per mille per l’anno finanziario 2011[145] consegue alla “complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari”. La relazione tecnica afferma che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell’anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, rilevando poi che la norma non comporta un peggioramento dei saldi posto che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già scontate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

 

Sulla base dell’interrogazione del capitolo 3094/Economia, alla data del 29 dicembre 2011, sul medesimo capitolo 3094 risulta uno stanziamento definitivo di competenza pari a 300 milioni di euro e residui accertati pari a 83 milioni di euro.

 

La norma autorizza, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze alla ripartizione, per l’anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, delle somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo delle risorse derivanti dal 5 per mille IRPEF.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 10, comma 10 del D.L. n. 98/2011[146] dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

 

L’istituto del 5 per mille è stato introdotto, a titolo sperimentale, dall’articolo 1, comma 337-340, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L’istituto è stato poi di anno in anno rinnovato.

In particolare, esso è stato rinnovato con riferimento all’esercizio finanziario 2007[147], 2008[148], 2009[149], 2010[150], nonché all’esercizio 2011[151] e da ultimo all’esercizio 2012[152].

 

Sul piano delle risorse, si ricorda che per il 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2006 il relativo stanziamento è stato appostato nel bilancio 2007 (cap. 3094/Economia), inizialmente per un ammontare pari a 270 milioni. Nel corso del 2007, con la legge di assestamento (legge n. 211/2007) è stata effettuata un’integrazione di 47 milioni di euro. Lo stanziamento è stato ulteriormente integrato di 150 milioni dall’articolo 20, comma 1, del citato D.L. 159/2007. Lo stanziamento definitivo nel 2007 è ammontato a 467 milioni di euro.

L’Agenzia delle entrate, in data 12 ottobre 2007, ha pubblicato cinque distinti elenchi di ripartizione delle risorse. Rispetto ad un totale di risorse da ripartire pari a 345,2 milioni di euro, è stato ripartito un importo di 328,9 milioni tra gli aventi diritto. I restanti 16,3 milioni non sono stati ripartiti in quanto corrispondenti a scelte in favore di soggetti esclusi dal beneficio. Rispetto allo stanziamento definitivo di 467 milioni per il 2007, pertanto, 121,8 milioni sono risultate economie di bilancio.

 

Per l’anno finanziario 2007, i commi 1234-1237, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), hanno riproposto la misura del 5 per mille.

Lo stanziamento relativo è stato appostato nel bilancio 2008 per un ammontare di 400 milioni, innalzati di 5 milioni dal D.L. n. 248 del 2007, in relazione all’inserimento tra i soggetti beneficiari delle fondazioni nazionali di carattere culturale. Lo stanziamento definitivo è ammontato, dunque, a 405 milioni di euro.

L’Agenzia dell’entrata ha pubblicato il 30 ottobre 2009, gli elenchi contenenti il numero delle scelte e le quote spettanti a ciascun beneficiario. Per tale anno finanziario, i contribuenti hanno destinato con le loro scelte la somma complessiva di 371,7 milioni. Una somma di 1,9 milioni è stata poi specificamente destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in attuazione dell’articolo 1, comma 1237 della legge finanziaria 2007.

Delle risorse iscritte in bilancio per complessivi 405 milioni, pertanto, soltanto 373,6 milioni sono stati trasferiti, con D.M. economia n. 112036 del 2009, ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate. I residuali  31,4 milioni sono stati ripartiti in sede di 5 per mille 2008 (ex art. 1, comma 15 del D.L. n. 194/2009, cfr. infra).

 

Con riferimento all’anno finanziario 2008 è intervenuta la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) articolo 3, commi 4-11. Il corrispondente stanziamento di spesa appostato nel bilancio 2009 è stato inizialmente pari a 385 milioni di euro, poi innalzato di 5 milioni dal predetto D.L. 248 del 2007 (articolo 45, comma 1-ter) per tenere conto dei nuovi beneficiari anche per l’anno finanziario 2008.

L’articolo 1, comma 15, del D.L. 194 del 2009 ha poi disposto che le somme iscritte per l’anno 2009 in conto competenza e in conto residui sul capitolo 3094 (Fondo per il 5 per mille) non impegnate al termine dell’esercizio stesso, fossero conservate per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Pertanto, alla somma di 385 milioni di euro, si è aggiunta – in sede di ripartizione – la somma di 31,4 milioni di euro, pari all’importo del 5 per mille 2007, non ripartito e rimasto in conto residui nel bilancio 2009.

Il 15 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate ha trasmesso (con Nota n. 42050) l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio e le somme ad essi spettanti, per complessivi euro 415,6 milioni. La somma di 415,6 milioni è stata trasferita, con D.M. economia n. 28773 del 2010, ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

 

Per l’anno finanziario 2009, l’articolo 63-bis del D.L. 112 del 2008[153] ha riproposto il 5 per mille. Nel bilancio 2010 lo stanziamento di spesa previsto per il 5 per mille è stato inizialmente pari a 20 milioni di euro, secondo quanto disposto dall’art. 63-bis del D.L. n. 112/2008. La legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha inoltre previsto all’articolo 2, comma 250, che 400 milioni delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come indicate nell'elenco 1 allegato alla medesima legge, fossero destinate al rifinanziamento del 5 per mille IRPEF. Il 22 novembre  2010, l’Agenzia delle entrate ha trasmesso (con Nota n. 165666) l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio e le somme ad essi spettanti, per  complessivi euro 420 milioni.

La somma di 420 milioni è stata trasferita, con D.M. economia n. 100170 del 2010, ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

 

La disciplina del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2010 è contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010. Per ciò che attiene alle risorse stanziate, l’art. 2, co. 2-quinquies, del D.L. n. 40/2010, ha stabilito che nel bilancio 2011 debbano essere iscritte sul relativo capito (cap. 3094/Economia) le risorse derivanti da quota parte delle maggiori entrate per l’anno 2011 provenienti dalle disposizioni sui giochi (commi da 2-bis a 2-quater del medesimo art. 2 del D.L. n. 40/2010), le quali dovranno essere accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il 5 per mille 2010 è stato finanziato – per 100 milioni di euro per il 2011 – dall’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), attraverso le risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, che è stato oggetto di ripartizione con D.P.C.M 18 maggio 2011.

Da ultimo, l’articolo 2, comma 1, D.L. n. 225/2010[154] ha previsto, per il 5 mille 2010, ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai 100 già stanziati dalla legge di stabilità per il 2011.

Va segnalato che l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 225/2010 ha stabilito che le risorse complessivamente destinate alla liquidazione del 5 per mille 2010 debbano essere considerate pari a 400 milioni, comprendendo però in tale importo anche la quota di 100 milioni di euro per il 2011, stanziata dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 40 e elenco 1 della legge n. 220/2010) per interventi in materia di assistenza e ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, importo questo già assegnato a tale specifica finalità dal citato D.P.C.M. 18 maggio 2011.

Si ricorda inoltre, che il medesimo decreto legge n. 225/2010, all’articolo 3, comma 1, lettera e) ha previsto che le somme – complessivamente pari a 83 milioni di euro - versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle norme indicate nell'Allegato 2 del medesimo D.L. n. 225/2010, che, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, siano mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011 per il riparto della quota del 5 per mille.

 

 


 

Articolo 21, comma 1
(
Posizioni di Comando del personale di Poste Italiane)

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.

 

 

L’articolo 21, comma 1, dispone la proroga, per il personale di Poste Italiane S.p.A. in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Tale proroga riguarda il personale non ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presti servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[155], ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto D.Lgs. 165.

 

Il richiamato comma 112 dell’articolo 3 della L. 244/2007 ha disposto, per il 2010, che il personale appartenente a Poste italiane S.p.a., già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., già dipendente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso pubbliche amministrazioni fosse stato già prorogato per l’anno 2007, potesse essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestava servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico.

La disposizione stabiliva inoltre che i relativi provvedimenti di comando fossero prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

 

In proposito, si ricorda che la proroga dei comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. (e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) è stata sempre disposta con apposite previsioni normative inserite nell’ambito delle leggi finanziarie successive al 1998, a partire dalla L. 449/1997 (articolo 53, comma 19). Tali comandi sono stati infatti prorogati:

§      al 31 dicembre 2002, dall’articolo 19, comma 9, della L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002);

§      al 31 dicembre 2003, dall'articolo 34, comma 20, della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);

§      al 31 dicembre 2004, dall’articolo 3, comma 64, della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004);

§      al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 123, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005);

§      al 31 dicembre 2006, dall’articolo 1, comma 244, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006);

§      al 31 dicembre 2007, dal comma 534 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) , per il solo personale della società Poste italiane S.p.A., senza far riferimento invece al personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (posizioni di comando prorogate al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, comma 6-quater del successivo D.L. 300/2006[156]);

§      al 31 dicembre 2008, dall’articolo 3, comma 112, della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008);

§      al 31 dicembre 2009, dall’articolo 41 comma 9, del D.L. 207/2008[157];

§      al 31 dicembre 2010, dall’articolo 1, comma 19, del D.L. 194/2009[158];

§      al 31 marzo 2011, dall’articolo 1, comma 1 del D.L. 225/2010[159], successivamente prorogata al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

La mobilità nelle Pubbliche Amministrazioni

L’istituto della mobilità nella P.A. è disciplinato dagli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Più specificamente la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dal richiamato articolo 30, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis disciplinano la mobilità collettiva per la gestione del personale in esubero.

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Posto che le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).

Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).

Per la copertura delle vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, le amministrazioni pubbliche devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti sopra descritto. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza (comma 2-bis).

Specifiche disposizioni sono previste in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri per il quale si prevede che, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (comma 2-ter).

La Presidenza del Consiglio, per fronteggiare situazioni di emergenza in atto ed in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali previste dall’art. 3, comma 59, della legge 350/2003 (Finanziaria per il 2004) e dell’art. 1, comma 95, della legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) (comma 2-quater).

Salvo diversa previsione, al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione (comma 2-quinquies).

Infine, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia (comma 2-sexies).

 

L’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[160], debbano osservare le procedura di seguito prevista, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (comma 1).

E’ preclusa la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata al precedente comma (comma 2).

Si prevede che la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, da parte del dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (comma 3), mentre vi è l’obbligo del dirigente responsabile di dare informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area (comma 4)

Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, si procede secondo il comma 5:

§      all’applicazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[161], che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;

§      in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011[162] e del successivo comma 6.

 

I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. In tal senso si richiama l’applicazione dell’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001, sopra descritto (comma 6).

Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (comma 7).

Infine, si stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[163](comma 8).

 

L’articolo 34-bis, infine, reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.

I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi del precedente articolo 34, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità - sono:

-     il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;

-     le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997, per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni.

Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.

Il comma 3 dispone quindi che le amministrazioni possono provvedere ad organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni.

Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste dallo stesso articolo per la mobilità attivata d’ufficio, mentre restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 449/199[164]7 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

Il comma 5-bis dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 163/1995[165], che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato.

 

Merita infine ricordare che l’articolo 32 dello stesso D.Lgs. 165 disciplina l’istituto della mobilità temporanea, cioè la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici esplicitamente diretto allo sviluppo degli scambi internazionali di esperienze amministrative nell’ambito dei Paesi membri dell’Unione europea, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi.

D’altra parte, l’articolo 31 disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (ed eventuale soppressione di amministrazioni), il quale si configura come istituto applicabile in mancanza di altre “disposizioni speciali”. In particolare, fatte salve le disposizioni speciali, si prevede che in caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti trova applicazione l'articolo 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda, nonché l’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione sui trasferimenti di azienda di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della L. 428/1990[166]. Tale disciplina presenta un notevole ambito di applicazione, in quanto regola tutte le ipotesi non altrimenti disciplinate in cui si realizzi il passaggio di una attività da un soggetto pubblico compreso nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad un altro, pubblico o privato che sia.

 

 


 

Articolo 21, commi 2 e 3
(
Tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali)

2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 21 novellano la normativa relativa alle tariffe postali per la spedizione dei prodotti editoriali.

 

Si ricorda che il D.L. n. 353/2003[167] disciplina le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali, prevedendo un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società deve praticare alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali[168], e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

L’applicazione delle tariffe agevolate è stata sospesa, a decorrere dal 1° aprile 2010, dal D.M. 30 marzo 2010[169], emanato in applicazione dell’articolo 10-sexies, comma 2, del D.L. n. 194/2009[170]. Tale articolo ha destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010. Essendo stato già maturato nel primo trimestre del 2010 un importo di circa 50 milioni di euro, il citato D.M. 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano fino al 31 marzo 2010. Esse avrebbero potuto essere rideterminate nel corso dell'anno solo in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie.

Successivamente l’articolo 2, comma 2-undecies, del D.L. n. 40/2010[171], ha previsto il ripristino delle agevolazioni tariffarie, limitatamente alle spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro. La misura delle agevolazioni è stata determinata, per il solo anno 2010, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 23 dicembre 2010[172], nel limite di spesa di 30 milioni di euro.

Il comma 1-bis dell’articolo 2 del D.L. n. 125/2010,[173] stabilisce a sua volta che, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, non si applicano, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), e dalle imprese editrici di libri, le agevolazioni postali previste dal D.L. n. 353/2003. A queste spedizioni si applicano le tariffe massime stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21 ottobre 2010[174]. L’applicazione di dette tariffe massime non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 dell’articolo 21 in esame proroga, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, la scadenza del periodo durante il quale le tariffe postali agevolate non si applicano alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri. Durante il periodo di sospensione delle tariffe postali agevolate si applicano le tariffe massime fissate dal sopra citato D.M. 21 ottobre 2010.

 

Il comma 3 dell’articolo 21 autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)[175]. Sono esclusi dall’applicazione del comma i periodici i cui abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti.

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 353/2003, definisce associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro:

§      le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997;

§      le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991;

§      le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49/1987:

§      le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000;

§      le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi;

§      gli enti ecclesiastici;

§      le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale;

§      le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica;

§      le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.

 

Le associazioni combattentistiche, vigilate dalla Presidenza del Consiglio o dal Ministero della difesa o dal Ministero dell’interno, sono indicate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, costituitasi nel 1979; le associazioni d’arma, vigilate dal Ministero della difesa, sono indicate dall’articolo 941 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e sono iscritte in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

 

L’autorizzazione in commento è valida per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 31 dicembre 2013.

L’ultimo periodo del comma 3 in esame, escludendo l’applicazione dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 353/2003, stabilisce che le riduzioni applicate dai gestori dei servizi postali non sono rimborsate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

 


 

Articolo 22
(
Continuità degli interventi a favore delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

 

 

L'articolo 22 prevede la possibilità di una proroga delle convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese.

 

Si ricorda, preliminarmente, che l’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, prevede che le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Dette società stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 5, comma 5-sexies, della legge n. 225 del 1992 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), introdotto dal comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale dall’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 [176], quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate, prevedendo che vi si possa ricorrere anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali. A tal fine devono essere conferite al suddetto Fondo anche le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all’art. 5 della legge n. 261 del 1997 [177].

É demandata ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze la determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo stesso.

Poiché - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - lo schema di decreto attuativo non è stato emanato prima della scadenza del termine della convenzione con l'attuale gestore, ovvero il Mediocredito centrale (dal 1° agosto 2011 di proprietà di Poste italiane Spa), fissato al 31 dicembre 2011, non è ancora possibile attivare una procedura di gara per l'affidamento del relativo servizio di gestione.

 

L’articolo in esame, pertanto, è finalizzato a prorogare, per motivi di pubblico interesse, le convenzioni per la gestione di detti fondi agevolativi oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, solo fino alla piena operatività delle norme attuative del predetto articolo 5, comma 5-sexies, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in modo da garantire anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che, nonostante le funzioni in materia siano state conferite alle amministrazioni regionali, il trasferimento non è stato ancora realizzato per la Sicilia e la Valle d'Aosta e che, pertanto, l'amministrazione centrale esercita ancora le residue competenze statali in materia di sostegno pubblico alle imprese operanti in tali regioni assicurando la continuità del servizio.

Nell'ambito delle medesime convenzioni è altresì regolato il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte, a fronte dei quali a partire dal  D.L. 19 dicembre 1994, n. 691 [178] furono introdotte diverse misure agevolative, ancora in essere e correlate all'operatività del menzionato Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.

 

L’articolo 22 conferma, infine, la riduzione di almeno il 10 per cento delle commissioni nei limiti delle risorse disponibili già prevista dalla legislazione vigente.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede la possibilità di prorogare, per motivi di pubblico interesse, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.

 

 


 

Articolo 23
(
Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria)

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

L’articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164[179] (decreto legislativo di recepimento della cd. norme europee “Mifid”).

Il termine era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 225/2010[180], della Tabella 1 ad esso allegata e dal DPCM 25 marzo 2011[181].

 

Nel dettaglio, la norma in commento modifica i termini contenuti nell’articolo 19, comma 14 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Per effetto delle norme in esame, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2012 (in luogo del 31 dicembre 2011).

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) del TUF, la consulenza in materia di investimenti rientra nei servizi e nelle attività di investimento ove abbia per oggetto strumenti finanziari.

Si ricorda inoltre che l’ articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui al richiamato articolo 18 del TUF non pregiudichi la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Al comma 2 si è prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Come rileva in proposito la relazione illustrativa, poiché a tutt’oggi il suddetto organismo - condizionante l’operatività della normativa di cui alle richiamate disposizioni - non è stato ancora istituito, si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l’esercizio della predetta attività di consulenza, in attesa dell’adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente.

L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. Si è affidato a un regolamento Consob (delibera CONSOB del 12 gennaio 2010, n. 17130) di determinare i principi e i criteri relativi, fra l’altro, alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari[182].

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che la proroga del termine della disposizione in commento è disposta mediante modifiche non testuali. Occorrerebbe pertanto riformulare la norma come modifica esplicita all’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.

 

 


 

Articolo 24
(
Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato)

1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

 

 

L’articolo 24 dispone la proroga del termine (dal 31 gennaio al 31 luglio 2012) entro il quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l’elenco identificativo al Ministero dell’economia e delle finanze, incluse le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

 

L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al MEF al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie. Al fine di attuare in modo compiuto tale disposizione, il comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

In particolare l’articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge n. 191 del 2009, ha previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, di trasmettere al MEF – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Tale disposizione fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; l’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 ha esteso tali obblighi di comunicazione alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuate dall’ISTAT. Il periodo tredicesimo prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco le amministrazioni pubbliche comunicano eventuali variazioni intervenute.

Il quindicesimo periodo del comma 222 ha previsto che con decreto del MEF il predetto obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo. Con decreto ministeriale del 30 luglio 2010 la ricognizione del patrimonio pubblico è stata estesa alle concessioni e alle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, come sopra individuate, stabilendo le modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

 

L’articolo 12, comma 13, del decreto legge n. 98 del 2011 ha fissato il termine del 31 gennaio 2012 per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del MEF del 30 luglio 2010. Tale termine, con la norma in commento, è stato prorogato al 31 luglio 2012. Conseguentemente anche il termine per le eventuali variazioni intervenute, previsto dal periodo tredicesimo del citato comma 222, è spostato al 31 luglio di ciascun anno successivo.

La relazione illustrativa afferma al riguardo che la proroga dei termini è necessaria per i cambiamenti recentemente apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento. Essa inoltre consente alle amministrazioni pubbliche di assolvere agli adempimenti prescritti con un maggiore livello di adesione.

 

 


 

Articolo 25
(
Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale)

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria in corso, l’articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale.

 

L’intervento s’inserisce nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell’Unione europea, dando attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre.

In particolare, l’accordo politico raggiunto in sede europea - cui l’articolo ritiene di dare attuazione considerato, come si legge nella relazione illustrativa, “il primario interesse dell’Italia alla stabilizzazione dell’area euro” -, si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell’area di risorse addizionali al FMI per un ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali.

Tali risorse si sommano a quelle ordinarie del Fondo al fine di assicurare allo stesso una maggiore capacità finanziaria per fronteggiare la crisi.

La chiave di ripartizione dello sforzo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale del FMI risultanti dall’entrata in vigore del quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, approvato dal Parlamento con la legge 31 ottobre 2011, n. 190.

In questo contesto, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e ammonta a 23,48 miliardi di euro.

La relazione tecnica precisa che il contributo italiano è a carico della Banca d’Italia e non graverà sul bilancio dello Stato, ferma restando la necessità di prevedere in favore della Banca, a fronte dell’impegno assunto in sede internazionale, l’attivazione della garanzia dello Stato.

La relazione illustrativa sottolinea, invece, come l’importanza del contributo italiano e di quello dell’area euro derivi anche dal fatto che esso svolge il ruolo di stimolo e traino nei confronti dei contributi dei Paesi europei non membri dell’area euro e dei Paesi non europei del G20, facilitando in tal modo il relativo negoziato internazionale che avrà luogo a partire dal mese di gennaio nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI.

 

Per quanto concerne l’articolato, il comma 1 dispone la proroga le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del FMI per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all’estensione della linea di credito già esistente.

 

Si segnala che il comma 1 dell’articolo 25, nel disporre la proroga in esame,  reca un generico riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,”- ossia al decreto legge c.d. “mille proroghe” dello scorso anno - senza tuttavia menzionare la specifica norma di riferimento, che appare rinvenibile all’articolo 2, comma 13 di tale decreto, il quale aveva a sua volta disposto la proroga delle disposizioni, concernenti la partecipazione dell’Italia a interventi del FMI per fronteggiare le crisi, contenute in origine nel decreto legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, al quale sembra pertanto doversi riferire il comma in esame.

 

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 7 del 1999[183] ha previsto che il Ministero dell'economia può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del medesimo articolo 1.

Tali disposizioni, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, sono state prorogate già lo scorso anno, ai sensi del citato articolo 2, comma 13, del D.L. 225/2010, in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.

In tale ambito, la Banca d'Italia è stata autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale per la conclusione di un accordo di prestito di un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo di prestito, approvato in data 21 ottobre 2009 e riportato in allegato al decreto legge n. 225 al fine di renderlo esecutivo, fissa nei dettagli i termini e le condizioni ai quali, allo scopo di fronteggiare la crisi, la Banca d'Italia si impegna a prestare al Fondo monetario internazionale (FMI) l'equivalente, calcolato in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), di 8,11 miliardi di euro. Nell'Accordo viene stabilito che il FMI può effettuare prelievi per un periodo di due anni a partire dalla data del primo prelievo oppure un mese dopo la data dell'entrata in vigore dell'accordo medesimo. Salvo ulteriori accordi, il FMI notificherà la sua intenzione di prelevare alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Con il consenso della Banca d'Italia, il FMI può estendere la possibilità di effettuare prelievi per ulteriori periodi di un anno fino ad un totale di quattro anni. In secondo luogo e le medesime finalità di contrasto alla crisi finanziaria, il decreto legge ha autorizzato la Banca d'Italia, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto al predetto ammontare, a contribuire ulteriormente nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro.

 

La ulteriore proroga in esame è disposta in attuazione, come accennato, degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre.

 

Al riguardo, si ricorda che nel vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 è stata approvata una dichiarazione nella quale, tra le altre cose, si prospettano le seguenti misureper rispondere alle attuali tensioni sui mercati:

·      il potenziamento del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) mediante le due opzioni già approvate dall'Eurogruppo il 29 novembre, ovvero:

·        il ricorso a certificati di protezione parziale che forniscono una protezione dal 20 al 30 per cento del valore capitale di una nuova obbligazione emessa dagli Stati membri beneficiari;

·        la costituzione fondi di coinvestimento - con combinazione di finanziamenti pubblici e privati - per acquistare obbligazioni degli Stati membri beneficiari sui mercati primari e/o secondari.

In tale quadro, la dichiarazione accoglie con favore la disponibilità della BCE a fungere da agente per il FESF nelle sue operazioni di mercato (dato che, a causa dell’opposizione della Germania, il FESF non avrà licenza bancaria);

·        l'accelerazione dell'entrata in vigore del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il trattato entrerà in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90% degli impegni di capitale lo avranno ratificato (l'obiettivo è che entri in vigore nel luglio 2012 anziché il 1° gennaio 2013 come precedentemente concordato). Per quanto riguarda l’Italia il Governo ha presentato presso il Senato (A.S. 2914) un ddl di ratifica della modifica all’articolo 136  del TFUE su cui si fonda il Trattato istitutivo del MES; non risulta invece presentato il ddl di ratifica di tale ultimo trattato;

·        il FESF (la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2011) resterà attivo perfinanziare i programmi avviati (a beneficio di Grecia, Irlanda e Portogallo) fino a metà 2013;

·        l'adeguatezza del massimale globale del FESF/MES verrà portata dagli attuali 440 miliardi a 500 miliardi di euro, e sarà riesaminata nel marzo 2012;

·        nel corso del progressivo aumento del capitale versato, i Governi si impegnano ad accelerare i versamenti di capitale allo scopo di mantenere una proporzione minima del 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES e a garantire una capacità di prestito effettiva congiunta di 500 miliardi di euro;

·        la zona euro e gli altri Stati membri esamineranno, e confermeranno entro dieci giorni, la messa a disposizione di risorse supplementari per l'FMI fino a 200 miliardi di euro, sotto forma di prestiti bilaterali, allo scopo di dotare l'FMI di risorse adeguate per affrontare la crisi;

 

Per ciò che concerne il trattato istitutivo del MES:

·        con riferimento al coinvolgimento del settore privato, verranno esplicitati nel preambolo le prassi e i principi del FMI. Pertanto, si intende ribadire che il coinvolgimento del settore privato previsto per la soluzione della crisi greca (mediante uno scambio di titoli su base volontaria con uno sconto nominale del 50% sul debito greco virtuale detenuto da investitori privati) è un'evenienza unica ed eccezionale; saranno inoltre incluse clausole di azione collettiva standardizzate e identiche tra le modalità e condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni di Stato della zona euro, in modo da preservare la liquidità dei mercati;

·        al fine di garantire efficacia al sistema decisionale del MES, la regola del comune accordo sarà sostituita da una maggioranza qualificata dell'85% qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.

 

Il successivo comma 2 autorizza la Banca d’Italia a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari, come detto, a 23 miliardi e 480 milioni di euro, il quale diviene esecutivo dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

 

Si ricorda che la relazione illustrativa evidenzia come il contributo italiano svolga un ruolo di stimolo nei confronti dei contributi dei Paesi europei non membri dell’area euro e dei Paesi non europei del G20, facilitando in tal modo il “relativo negoziato internazionale che avrà luogo a partire dal mese di gennaio nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI. Si rammenta, al riguardo, come sopra accennato, che con il decreto legge “mille proroghe” dello scorso anno (art. 2, comma 13, del D.L.225/2010), un analogo accordo, adottato in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra del 2009, è stato riportato nell’allegato 1 al medesimo decreto legge e reso con lo stesso contestualmente esecutivo.

La formulazione utilizzata dal comma 2 in esame, laddove prevede l’esecutività dell’accordo di prestito dalla data di entrata in vigore del decreto, pur essendo analoga a quelle già prevista dal precedente D.L. n.225/2010, appare tuttavia riferita a un accordo che sembrerebbe dover essere ancora compiutamente definito e che, a differenza di quanto operato con il D.L. n.225 medesimo, non viene allegato al provvedimento in esame.

 

Il comma 3 accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio connessi al prestito, mentre il comma 4 rinvia ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei rapporti che deriveranno dal prestito.

 

Il successivo comma 5 autorizza l’eventuale confluenza del prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

 

Si ricorda che i New Arrangements to Borrow (NAB) sono accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano 25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il NAB è stato recentemente riformato e rafforzato a seguito all’accordo del G20 di Londra del 2009 di triplicare le risorse del FMI. Il nuovo NAB è stato  autorizzato dall’Italia ai sensi del predetto decreto legge 225/2010, in base al quale le somme accordate in base ai nuovi accordi ammontavano a 34 miliardi di DSP[184].

 

Per quanto concerne le norme finanziarie, ai fini della concessione della garanzia dello Stato sul prestito in oggetto il comma 6 rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[185], che ha recentemente introdotto misure per la stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia statale sulle passività delle banche italiane, riconoscendo al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

Il comma 6, nel rinviare all’applicazione del comma 4 del citato articolo 8, dispone che la garanzia dello Stato stessa debba essere elencata – secondo quanto previsto all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) – in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede, inoltre, l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie già appostate ai sensi del medesimo art.8, comma 4, del DL. 201/11, ossia 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, versati annualmente su apposita contabilità speciale per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle garanzie (mentre eventuali ulteriori oneri sono posti a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

Al fine di tener conto in via prudenziale dei rischi connessi ad un eventuale attivazione della garanzia, il comma dispone, infine, il rifinanziamento, per il solo anno 2012, della suddetta autorizzazione di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro; ponendo la relativa copertura degli oneri a valere sulla dotazione del Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33[186].

 

Si segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa tale nuova appostazione è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive, rispetto a quelle già stanziate sul citato fondo di riserva, nell’eventualità di escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l’ordinaria gestione del fondo stesso; solo nel caso di insorgenza di oneri ulteriori rispetto agli importi stimati si provvederebbe mediante prelevamento dal Fondo di riserva.

 

 


 

Articolo 26
(
Proseguimento delle attività di documentazione, di studio
e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità
e finanza pubblica)

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee".

 

 

L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 17 del decreto legge n. 262/2006[187] - per l’utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell’economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42), e nella legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196.

 

L’articolo 1, comma 17, ultimo periodo, del D.L. n. 262/2006, riduce a quattro milioni di euro annui l’autorizzazione di spesa - prevista dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350/2003 - per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, stabilendo che la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta, possa essere utilizzata dal Ministero dell'economia per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Il medesimo articolo 26, attraverso una modifica al citato articolo 1, comma 17, ultimo periodo del decreto legge n. 286/2006, estende l’utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell’economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.

 


 

Articolo 27, comma 1
(
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: "Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".

 

 

L’articolo 27, comma 1, dispone che il Governo, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sulla base del piano di ripartizione predisposto dall’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.

La norma in esame novella l’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011,[188] che attribuiva il potere di individuare i criteri di ripartizione del Fondo ad un’apposita struttura paritetica nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, chiamata anche a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull’organizzazione del settore, e prevedeva la possibilità di attribuire il 50 per cento delle risorse del Fondo a favore degli enti più virtuosi.

 

Si ricorda che l’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011, ha istituito un Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. L’utilizzo del Fondo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

Successivamente l’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011,[189] ha disciplinato la ripartizione del Fondo, prevedendo in particolare che, dall’anno 2012 il Fondo sia ripartito, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un’apposita struttura paritetica, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.[190] La predetta struttura è inoltre chiamata a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull’organizzazione del trasporto pubblico locale. Si prevede infine la possibilità di attribuire il 50 per cento delle risorse del Fondo a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi, includendo in ogni caso, tra gli altri criteri di virtuosità, l’attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.

Da ultimo l’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011,[191] ha incrementato il Fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

 

L’articolo in esame sopprime le disposizioni introdotte dal sopra citato articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011, relative alla ripartizione del Fondo, e prevede che il Governo definisca, entro il mese di febbraio 2012:

§      gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso per il periodo 2012-2014;

§      le misure da adottare entro il primo trimestre 2012;

§      le modalità di monitoraggio;

Come indicato anche nella relazione illustrativa, il monitoraggio si riferisce all’attuazione dell’intesa, compito attribuito all’Osservatorio sul trasporto pubblico locale.

§      i criteri di riparto del Fondo;

§      i compiti dell’Osservatorio sul trasporto pubblico locale; tra questi sono espressamente menzionati il monitoraggio sull’attuazione dell’intesa in esame e la predisposizione del piano di ripartizione del Fondo.

L’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale è stato istituito dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma dello stesso. L’Osservatorio è composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali.

 

La definizione dei sopra indicati punti dovrà essere effettuata dal Governo ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

Il piano di ripartizione del Fondo, predisposto dall’Osservatorio sul trasporto pubblico locale, è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


 

Articolo 27, comma 2
(
Limiti di indebitamento delle regioni per spese di investimento)

2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".

 

 

Il comma 2 dell’articolo 27 reca una novella all’articolo 8 della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) al fine di precisare i limiti di indebitamento delle regioni e delle province autonome per le spese di investimento che si applicano fino al 31 dicembre 2011, con riferimento specifico agli impegni di spesa assunti alla data del 14 novembre 2011.

 

Si ricorda che il citato articolo 8, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) è intervenuto a modificare l’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di ridurre dal 25 al 20 per cento l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate, che rappresenta il limite massimo possibile di indebitamento delle regioni e delle Province autonome.

Il citato articolo 10, come modificato dalla legge di stabilità 2012, dispone, innanzitutto, che le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti deve peraltro specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

 

La norma in esame - che introduce il comma 2-bis all’articolo 8 della legge di stabilità 2012 - è finalizzata ad evitare l'applicazione del nuovo limite di indebitamento del 20 per cento introdotto con la legge di stabilità per il 2012, con riferimento agli impegni per spese di investimento già assunti alla data del 14 novembre 2011, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità 2012.

Pertanto, essa mantiene fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012

Il nuovo comma 2-bis dispone, inoltre, che l'istituto finanziatore può concedere i relativi finanziamenti soltanto se connessi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

 

 


 

Articolo 28
(Ulteriori risorse per la proroga della convenzione per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 1 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il 2012 per consentire la proroga per tutto lo stesso anno della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998[192]tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Al riguardo si ricorda che l’art. 33, comma 38, della legge di stabilità per il 2012 (L.183/2011) ha autorizzato, al fine della proroga della convenzione, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012.

Con l’ulteriore autorizzazione di spesa si porta, dunque, l’importo destinato nel 2012 al servizio reso da Radio radicale al livello degli anni precedenti, dal 2007 in avanti.

 

La legge n. 224 del 1998, allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri sarebbero dovuti essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[193], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 9, co. 1, del D.L. n. 602 del 1994 (poi decaduto), ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 novembre 1994[194] tra il Ministero delle comunicazioni eil Centro servizi Spa,per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. L’onere fu quantificato in 11,5 mld di lire annui.

Le successive proroghe triennali sono state autorizzate e finanziate con leggi finanziarie[195], ad eccezione della penultima, disposta con il D.L. 194/2009 (L. 25/2010)[196].

 

Il comma 2 stabilisce che all’onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009[197].

 

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Le risorse del predetto Fondo, iscritte nella legge di bilancio per il 2012, ammontano a 1.144,7 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013. Non risultano disponibilità per il 2014.

 

 


 

Articolo 29, comma 1
(
Proroga determinazione fabbisogni standard comuni e province)

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".

 

 

Il comma 1 dell’articolo 29 differisce al 30 aprile 2012 il termine previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province (“almeno un terzo” di tali funzioni, come recita la norma oggetto della modifica), nell’ambito dell’attuazione della legge delega n.42/2009 sul federalismo fiscale. Tale termine è attualmente genericamente riferito, nella norma che viene ora modificata dal comma 1 in esame, all’anno 2011, e, pertanto, può intendersi concernere la data del 31 dicembre dell’anno medesimo.

 

Si rammenta che il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”) stabilisce, in attuazione di quanto prevede la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, che i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

§      l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

§      l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

§      l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

§      la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – SOSE. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore.

In particolare, i commi 4 e 5 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 216 del 2010 delineano i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard.

Le fasi e la tempistica in cui si struttura la fase transitoria prevedono – nel testo originario del comma 5 - che:

a)   nel 2011 (ora 30 aprile 2012, per effetto del comma 1 in esame) verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2012 con riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali per i Comuni e le Province, quali definite all’articolo 3, comma 1, con un processo di gradualità tale da garantire l’entrata a regime nel corso del triennio successivo;

b)   nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con un’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

c)   nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014 con riguardo a tutte le funzioni fondamentali, sempre con un processo di gradualità che, come nelle fasi precedenti, deve comunque assicurare l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

 

Si segnala che nel mese di gennaio 2011 è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province[198]. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale “progetto fabbisogni standard”relativamente alla funzione di polizia locale per i comuni e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro per le province.

Al momento risulta terminata la fase di raccolta dei dati per tali due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.

A tale proposito, si segnala che l’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 reca, tra l’altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di comuni e province.

 

 


 

Articolo 29, commi 2 e 3
(Aliquota unica sugli strumenti finanziari)

2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;

b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 29 chiariscono alcune decorrenze relative all’aliquota unica sugli strumenti finanziari introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha introdotto (commi da 6 a 12), a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

In particolare, il comma 9 prevede che l'aliquota del 20 per cento si applichi agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

I commi da 13 a 21 e 23 del medesimo articolo 2 contengono una serie di norme di coordinamento rese necessarie dall'introduzione dell'aliquota unica e dirette, in estrema sintesi, a evitare la permanenza in vita di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate, nonché ad apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali. Il comma 22 è invece diretto a disciplinare il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli similari. Ai sensi del comma 24 tutte le suddette disposizioni esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il comma 25 reca l'abrogazione - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - di due disposizioni in materia di ritenuta che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari. Il comma 26 stabilisce che, in relazione agli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva, gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico:

§      alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011;

§      ovvero, in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011.

Il comma 27 reca una norma transitoria in materia di tassazione dei redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi della quale sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l’aliquota del 12,50 per cento. I commi da 28 a 34 recano disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi, consentendo ai contribuenti l’opzione di affrancamento attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50 sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.

 

Con tre decreti del 13 dicembre 2011 (G.U. 292 del 16 dicembre 2011), il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la disciplina attuativa della riforma dei redditi di natura finanziaria operata con il citato D.L. 138/2011. In particolare, i decreti disciplinano:

-        lo svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico;

-      la determinazione della quota dei proventi e di redditi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici derivanti - rispettivamente - dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (tale quota si considera riferibile in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita nei titoli medesimi rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali; i proventi così determinati sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare) e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (tali proventi sono assunti al netto del 37,50 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli; sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito nei titoli medesimi; la percentuale è rilevata con cadenza annuale sulla base dei rendiconti di periodo approvati);

-      le modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti di cui all'art. 2, commi da 29 a 32, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 in modo che la nuova aliquota del 20 per cento incida solo sulle plusvalenze che matureranno successivamente al 31 dicembre 2011; in caso di esercizio dell'opzione, i contribuenti assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valor di acquisto, il valore delle predette attività finanziarie alla data del 31 dicembre 2011, determinato secondo i criteri definiti nel decreto stesso.

 

In particolare, la lettera a) del comma 2 in esame stabilisce quindi che l’applicazione dell’aliquota unica del 20 per cento decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data. Si conferma perciò la precedente aliquota del 27 per cento fino al 31 dicembre 2011.

 

La lettera b) prevede inoltre che i contratti di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 e aventi durata non superiore a 12 mesi mantengono fino alla loro scadenza la ritenuta originaria del 12,50 per cento, mentre l’applicazione della nuova aliquota unica sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute[199] decorre dal giorno successivo alla data di scadenza; analoga decorrenza è prevista per gli interessi e altri proventi da obbligazioni e titoli similari[200].

 

Il comma 3 rivede i termini di decorrenza delle modifiche introdotte dal comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e dal comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, all’articolo 26, commi 1 e 3 del DPR 600 del 1973 e alla legge 323 del 1996, prevedendo in sostanza che l’abrogazione delle maggiorazioni alla ritenuta sugli interessi ivi previste decorra dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

 

Si ricorda che il comma 13, lettera a) , numeri 1) e 2) dell’articolo 2 del D.L. 138 del 2011 ha novellato l'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale. Anzitutto, al comma 1, viene previsto che i soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono tenuti ad operare una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. A fini di coordinamento vengono di conseguenza soppressi i successivi periodi dello stesso comma con i quali erano disciplinate le ipotesi di applicazione di altre aliquote (aliquota ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie, in luogo dell'aliquota del 27 per cento).

In secondo luogo vengono soppressi il secondo e terzo periodo del comma 3. Si tratta di norme che prevedono che, qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso (somma prelevata dai soggetti che intervengono nella riscossione degli interessi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti).

 

Il comma 25 dell’articolo 2 del D.L. 138 del 2011 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogati i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1996. In sintesi, le disposizioni abrogate prevedono che sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta (articolo 7, comma 1).

Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti (comma 2).

Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, ai sensi del comma 3 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate. Il comma 4 prevede infine che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

 


 

Articolo 29, commi 4 e 5
(Comunicazioni di inesigibilità)

4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

 

 

L’articolo 29, commi 4 e 5, proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall’articolo 23, comma 34 del D.L. n. 98/2011[201]

 

Si ricorda preliminarmente che la disciplina della comunicazione di inesigibilità, inviata dall’agente della riscossione al creditore dell’obbligazione tributaria al fine di ottenere - nei casi previsti dalla legge - il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive, è stata modificata in prima battuta dai commi 32 e 33 dell’articolo 23 del citato D.L. 98/2011.

Da ultimo, la remunerazione e i rimborsi spettanti all’agente della riscossione sono stati oggetto di una complessiva revisione con l’articolo 10, commi da 13-quater a 13-septies del D.L. 201 del 2011[202]

Il D.L. 98/2011 ha svincolato il diritto di ottenere dall’ente creditore il rimborso delle spese per le procedure esecutive sostenute in relazione a ruoli divenuti inesigibili dall’obbligo dell'agente della riscossione di trasmettere la relativa comunicazione di inesigibilità (novellato articolo 17, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 112 del 1999).

Le modifiche hanno tuttavia mantenuto, per i ruoli maturati sino al 31 dicembre 2010, l’applicazione della normativa previgente e, dunque, l’obbligo di invio della comunicazione per ottenere il rimborso delle spese sostenute per ruoli inesigibili.

Il richiamato articolo 10, commi da 13-quater a 13-septies del D.L. 201 del 2011 ha previsto un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo il vigente sistema basato su un “aggio” percentuale con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. Si ricorda che tale nuova disciplina si applicherà a partire dall’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi (comma 13-sexies), per la cui emanazione è fissato il termine massimo del 31 dicembre 2013: sino all’entrata in vigore di tali provvedimenti resta ferma la disciplina attualmente vigente.

La lettera c) del comma 13-quater ha in particolare novellato il comma 6 dell’articolo 17 e vi ha aggiunto un comma 6.1. In particolare, per effetto delle modifiche in esame, continua ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.

Rimane ferma l’attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all’ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.

In luogo dell’effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella, per effetto delle norme in esame (nuovo comma 6.1 dell’articolo 17) si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:

§      delle tipologie di spese rimborsabili;

§      della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

§      delle modalità di erogazione del rimborso.

Sono stati novellati (comma 13-quater, lettere d) ed e)) anche i commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 17 e, rispettivamente:

§      si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;

§      si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell’ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame proroga - modificando il comma 12 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005 - dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2013 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (in luogo del 30 settembre 2009).

Sono dunque rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti.

 

Il comma 5 proroga i termini fissati, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007..

 

Il richiamato comma 4-quinquies reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005, norma quest’ultima che ha previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi.

Per effetto della disposizione interpretativa, le società aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, possono presentare nei termini di legge le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino a una specifica data, anche ai fini della stessa sanatoria, con possibilità di integrare le comunicazioni già presentate.

Il successivo comma 4-sexies fissa i termini di decorrenza per il discarico automatico del concessionario per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

 

Nel dettaglio, con la proroga prevista dalle disposizioni in commento, si dispone che:

§      le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013 (anziché entro il 30 settembre 2012), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (anziché al 30 settembre 2009) (novellato articolo 36, comma 4-quinquies);

§      per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013 (anziché al 30 settembre 2012) - il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato, decorre dal 1° gennaio 2014 (anziché dal 1° ottobre 2012) (novellato articolo 36, comma 4-sexies).

 

 


 

Articolo 29, comma 6
(Dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA)

6. All’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 marzo 2012”.

 

 

L’articolo 29, comma 6, prevede la riapertura del termine (scaduto il 4 ottobre 2011) entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.

 

Si ricorda che i commi 22 e 23 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, perseguendo l’intento di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, hanno previsto la cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive da tre anni. È altresì contemplata la possibilità di una sanatoria nell'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

Più in dettaglio il comma 22, al fine di apportare chiarimenti in relazione a partite IVA inattive da tempo, ha inserito un nuovo comma (il 15-quinquies) all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972. Quest’ultimo prevede in particolare che l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare:

§      non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni;

§      o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.

Viene altresì affermata l'impugnabilità del provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.

Il comma 23 ha quindi introdotto una sanatoria per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività. In tal modo si intendeva agevolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. La sanatoria si effettuava con il versamento mediante il modello F24, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2011 (4 ottobre 2011), di una sanzione ridotta pari a 129 euro[203]. Non era tuttavia possibile accedere alla sanatoria se la violazione era già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

 

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla chiusura delle partite IVA inattive. Tra l’altro, si precisa che in presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.

 

La norma in commento fissa quindi il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA al 31 marzo 2012.

 

 


 

Articolo 29, comma 7
(Comunicazione mensile dei sostituti d’imposta)

7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"».

 

 

L’articolo 29, comma 7, proroga il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica, previa sperimentazione con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (art. 44-bis, D.L. n. 269/2003).

La norma in commento proroga quindi al gennaio 2014 il termine per l’operatività del sistema della trasmissione mensile e all’anno 2013 il termine per l’avvio della sperimentazione.

 

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 un nuovo articolo 44-bis finalizzato a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio delle certificazioni fiscali, nonché di quelle previdenziali concernenti i contributi dovuti all'I.N.P.S.

Il testo dell’articolo 44-bis disponeva pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati, avrebbero dovuto comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

I sopra illustrati obblighi di comunicazione si sarebbero dovuti assolvere mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

 

Da ultimo, la Tabella allegata al decreto legge n. 225 del 2011 aveva prorogato detto termine al gennaio 2012 (relativamente all’operatività del sistema della trasmissione mensile) e all’anno 2011 (relativamente all’avvio della sperimentazione).

 

 


 

Articolo 29, comma 8
(Termine per domanda variazione categoria
catastale fabbricati rurali)

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

 

L’articolo 29, comma 8, sancisce l’efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2012

 

Si ricorda che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell’imposta municipale – IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 13, commi da 1 a 17 del D.L. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011[204] in materia di federalismo municipale).

 

La disciplina ICI (articolo 2, comma 1, lettera a) deldecreto legislativo n. 504 del 1992) qualifica come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Sembrano pertanto esclusi dal pagamento dell'imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993[205].

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 individua i requisiti che debbono essere posseduti dagli immobili ai fini del riconoscimento della loro ruralità agli effetti fiscali.

A tal fine, è in particolare il comma 3 del citato articolo 9 a stabilire che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare alcune condizioni specifiche connesse, tra l’altro, all’utilizzo dell’immobile per esigenze connesse all’attività agricola, alle caratteristiche del terreno cui il fabbricato è asservito, al volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo, fermo restando che i fabbricati ad uso abitativo “di lusso” (aventi cioè le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 e gli altri requisiti di legge) non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Viene inoltre (successivo comma 3-bis dell’articolo 9) riconosciuto carattere di ruralità anche alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate a particolari usi (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc.).

Ai sensi del comma 4, si considera altresì rurale il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

 

Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008[206]) ha in seguito previsto esplicitamente che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i predetti requisiti di ruralità.

Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 13, comma 14 del D.L. 201 del 2011, dal momento che - come si vedrà in seguito - detti fabbricati rientrano nel campo applicativo dell’IMU.

In materia è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n.18565 del 21 agosto 2009, nella quale si afferma che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6 (se fabbricato abitativo), o nella categoria D/10 (se si tratta di immobile strumentale).

La Corte ha altresì stabilito che l'attribuzione di una diversa categoria catastale all'immobile deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

Di conseguenza molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione, hanno provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione.

Va altresì ricordato che attualmente la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola - non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie.

 

Con la nota n. 10933 del 26 febbraio 2010 in materia di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati e disciplina ICI, l’Agenzia del territorio (confermando le precedenti direttive di prassi, emanate con la circolare n. 7 dei 15 giugno 2007 e concordanti con quelle dettate dagli altri competenti organi dell'Amministrazione finanziaria[207]) ha affermato che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto al citato 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.

 

Al fine di dirimere la questione, il legislatore con l’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 70 del 2011[208] ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 557/1993.

A tale scopo, le norme hanno richiesto la presentazione di un’apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l’immobile abbia posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.

E’ stato attribuito all’Agenzia del territorio – in origine entro il termine del 20 novembre 2011 -, verificata l'esistenza dei requisiti, il compito di convalidare la certificazione e attribuire la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell’amministrazione in termini, le disposizioni consentivano al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. In caso di motivato, si disponeva che il richiedente fosse tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia.

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2011 sono state emanate le modalità applicative ed è stata individuata la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

 

Per effetto dell’introduzione “sperimentale” dell’imposta municipale propria dal 2012 ad opera dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all’IMU.

I soli fabbricati rurali aventi natura strumentale (di cui all’illustrato articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993) godono di un’aliquota IMU ridotta ex lege (articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011) pari a 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di disporre ulteriori riduzioni.

Di conseguenza, i fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione in forma ordinaria; ove costituiscano abitazione principale del contribuente, usufruiranno dunque di aliquota ridotta e della relativa detrazione.

 

L’articolo 13, comma 14-bisdel D.L. 201 del 2011 prevede chele domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 70 del 2011) producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, purché presentate entro il 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011).

Con l’introduzione della norma in esame, il termine utile per la presentazione delle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili viene prorogato al 31 marzo 2012.

Sotto il profilo della formulazione della norma, sembrerebbe opportuno che la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di variazione catastale fosse disposta mediante una novella alle scadenze disposte, da ultimo, con il richiamato articolo 13, comma 14-bis del D.L. 201/2011.

Per completezza si ricorda che il comma 14-bis demanda a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 27 febbraio 2012 (60 giorni dal 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della legge n. 214/2011 che ha convertito il D.L. n. 201/2011) la determinazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Ai sensi del successivo comma 14-ter, è fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701)[209].

Nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (comma 14-quater), si dispone che l’imposta municipale dovuta sui fabbricati oggetto di domanda sia corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

 


 

Articolo 29, comma 9
(Documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie)

9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

 

 

L’articolo 29, comma 9, dispone la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

 

La proroga, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, si è resa necessaria in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, fra l’altro, ha apportato modifiche di rilievo al citato TU in materia di documentazione amministrativa, le quali incidono in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e di dichiarazioni sostitutive.

 

In particolare, i nuovi commi 01 e 02 dell’articolo 40 del DPR 445 del 2000, introdotti dalla lettera a) del comma 1 del citato articolo 15, stabiliscono che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il successivo articolo 43, comma 1, come novellato dalla lettera a) del comma 1 del citato articolo 15, stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.


 

Articolo 29, comma 10
(
Dismissione degli immobili della difesa)

10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

 

 

Il comma 10 dell’articolo 29 – attraverso una novella al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) - proroga di un anno, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione di alcuni immobili militari da parte dell’Agenzia del demanio, i cui proventi sono destinati a garantire la copertura finanziaria del contributo di 600 milioni di euro concesso per l’anno 2010 in favore del comune di Roma ai sensi del comma 196, per il ripiano dei debiti del comune ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento[210].

Il comma 196-bis prevede, inoltre, che gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei suddetti beni siano destinati al Ministero della difesa per garantire le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati nonché all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 

Si ricorda che il comma 196-bis dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, è stato inserito dall’articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 225 del 2010 (proroga termini dello scorso anno) al fine di introdurre una procedura di urgenza per l’alienazione di alcuni specifici immobili militari oggetto di valorizzazione da parte del Ministero della difesa, insistenti nel comune di Roma ed espressamente individuati tra quelli già inseriti nel protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero della difesa ed il comune di Roma in data 4 giugno 2010, e facenti parte del più generale programma di valorizzazione e dismissione degli immobili militari - da realizzare attraverso la costituzione, da parte del Ministero della difesa, di fondi comuni di investimento immobiliare d’intesa con i comuni interessati, con i quali sono a tal fine sottoscritti specifici accordi di programma[211].

A tal fine, la norma prevede che tali immobili siano alienati dall’Agenzia del demanio, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (trattativa privata o asta pubblica)[212]. Le alienazioni dovranno essere condotte assicurando la congruità del valore degli immobili con le finalizzazioni ivi previste.

Gli immobili individuati dal comma 196-bis sono quelli contemplati ai punti 1-4 dell'articolo 4 del citato protocollo di intesa per la valorizzazione e alienazione degli immobili militari, sottoscritto dal comune di Roma e dal Ministero della difesa, e cioè:

§        stabilimento militare materiali elettrici e di precisione, via Guido Reni;

§        direzione magazzini del commissariato, via del Porto fluviale;

§        magazzini A.M., via dei Papareschi;

§        Forte Boccea, area libera adiacente.

 

Per quanto concerne i proventi derivanti dalla vendita degli immobili militari in questione, il comma 196-bis prevede che essi siano versati:

a)  al bilancio dello Stato - unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 314, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare - per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778, denominata "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia delle entrate, fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro - anticipato in favore del Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma a valere sulle risorse della medesima contabilità speciale[213] -incrementato degli interessi legali maturati;

b)  qualora i proventi risultino superiori ai predetti importi, le somme eccedenti sono destinati ad assicurare al Ministero della difesa le somme occorrenti per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati;

c)  eventuali ulteriori eccedenze sono destinate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato[214].


 

Articolo 29, comma 11
(
Esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali dei piccoli comuni)

11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.

 

 

Il comma 11 proroga di sei mesi i termini stabiliti in capo ai comuni per adempiere l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

 

L’obbligo di esercizio in forma associata è stato introdotto, con finalità di contenimento della spesa pubblica, dall’articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010[215], per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, con facoltà di scelta della forma della convenzione o dell’unione.

 

Sono esclusi dall’obbligo dell'esercizio associato i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, ed il comune di Campione d’Italia, mentre sono esplicitamente inclusi anche i comuni, anche parzialmente montani o ex-montani, fino a 3.000 abitanti.

Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Il comma 30 affida alla regione, nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) il compito di individuare con legge la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.

Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione (comma 31).

 

Per l’individuazione delle funzioni fondamentali a cui si riferisce la norma citata, si rinvia (comma 27) all’elenco di cui all’articolo 21, comma. 3, della L. n. 42/2009 (c.d. legge delega sul federalismo fiscale)[216].

 

Si tratta di una disciplina provvisoria in attesa dell’entrata in vigore della legge statale che individuerà in via stabile le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.

Per il periodo transitorio e ai soli fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali, l’articolo 21, comma 2, della legge n. 42 del 2009 prevede che, nei decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla stessa legge, siano provvisoriamente considerate, in sede di prima applicazione, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento sui modelli contabili degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194[217]. I successivi commi 3 e 4 recano, rispettivamente, per i comuni e per le province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2.

Per i comuni (articolo 21, comma 3), le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono:

a)     funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42/2009;

b)     funzioni di polizia locale;

c)     funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d)     funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)     funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f)       funzioni del settore sociale.

 

Il comma 31 dell’art. 14 del citato D.L. 78/2010, come modificato da ultimo ad opera del D.L. 138/2011[218] (art. 16, comma 24), stabilisce i termini entro i quali i comuni devono comunque assicurare l’attuazione delle citate disposizioni, fissandoli al:

31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti (comma 31, lett. a);

31 dicembre 2012, con riguardo a tutte e sei le funzioni fondamentali previste dalla L. 42/2009 (comma 31, lett. b).

 

Pertanto, con la proroga di sei mesi, prevista dalla disposizione in commento, i comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2012 per avviare l’esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della L. 42/2009 e fino al 30 giugno 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali.

 


 

Articolo 29, comma 12
(
Proroga sperimentazione gioco del Bingo)

12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

Il comma 12 dell’articolo 29 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009, relativamente ad una diversa ripartizione - rispetto a quanto fissato dall’originario D.M. 31 gennaio 2000 - delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario.

 

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, reca all’articolo 12 norme di carattere fiscale in materia di giochi, finalizzate ad assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. In particolare si dispone (lettera p-bis) che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso possa, tra l’altro, disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell’ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a montepremi (in luogo dell’originario 58%), per l’11% a prelievo erariale (in luogo del 20%) e per l’1% a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco (in luogo del 3,80%), prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto direttoriale AAMS 8 ottobre 2009 (G.U. n. 253 del 2009).

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato tale termine al 31 marzo 2011 (articolo 1, comma 1 e relativa tabella 1). Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, è stato emanato il D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze” (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011.

 

 


 

Articolo 29, comma 13
(
Procedura selettiva in materia di poker sportivo e scommesse)

13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) al comma 34, le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";

b) al comma 37, le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012".

 

 

Il comma 13 dell’articolo 29 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale:

a)   bandire la gara per l’aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000;

b)   effettuare una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, al comma 34, interviene in materia di regolamentazione del “poker sportivo”, prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dell'AAMS, siano disciplinati i tornei “non a distanza” di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota[219].

L’aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta.

Tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, è prevista l'aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di 100.000 euro.

 

Il medesimo articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, al comma 37, prevede che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Potranno partecipare soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all’entrata in vigore del decreto-legge, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti dalla normativa vigente ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi.

Il successivo comma 38 indica i criteri cui dovranno rispondere le procedure per la realizzazione delle procedure selettive:

§      aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25% per ciascun concessionario, la cui base d’asta non può essere inferiore a 25.000 euro per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In caso di concessione a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l’importo da corrispondere è ridotto del 7% per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell’offerta e, all’atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

§      aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d’asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita.

 

 


 

Articolo 29, comma 14
(Termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF)

14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

 

 

L’articolo 29, comma 14, proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento. Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 28, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, con una modifica al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 68/2011, recante il cosiddetto federalismo fiscale regionale, ha disposto - a decorrere dall'anno di imposta 2011 - l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 all’1,23% (commi 1 e 2). Il citato articolo 6 fissa infatti la misura dell’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012, il potere di modificare tale aliquota, nell’ambito dell’autonomia ad esse riconosciuta.

Per le regioni a statuto ordinario, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma ha altresì disposto – in conseguenza - la riduzione della compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (comma 5).

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione che dovranno determinare la quota di competenza di ciascuna autonomia – la norma ha previsto l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.

 

Tale previsione sembra derogare a quanto previsto dall’articolo 3 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che sancisce il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie: in particolare, in rapporto ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 


 

Articolo 29, comma 15
(Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova)

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

 

 

L’articolo 29, comma 15, proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

 

La proroga è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova.

 

Si ricorda che con D.P.C.M. del 28 ottobre 2011[220] è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara.

Con l’O.P.C.M. 3973/2011 e l’O.P.C.M. 3974/2011 del 5 novembre 2011 sono state adottate le prime misure per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara con uno stanziamento rispettivamente di 54,5 milioni di euro e di 85 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile[221], sulle disponibilità dei bilanci regionali e derivanti dall'aumento di 2,42 e 5 centesimi di euro per litro dell'imposta regionale sulla benzina di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 398/1990. Entrambe le ordinanze hanno previsto, tra l'altro: contributi ai privati per favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate nel limite massimo di 100.000 euro per il ripristino di ciascuna abitazione principale e 30.000 euro per le altre abitazioni; contributi fino al 100% del valore nel limite massimo del costo al mq degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata per assicurare la ricostruzione delle abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili; contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari fino ad un massimo di 400 euro, nonché specifici contributi a favore delle attività produttive.

Con DPCM del 4 novembre 2011 è stata dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 novembre 2011 nel territorio della Liguriae con successivo D.P.C.M. 11 novembre 2011 è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2012, il relativo stato di emergenza. Con O.P.C.M. 3980/2011 dell’11 novembre sono stati stanziati 10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi diretti a superare l’emergenza nella provincia di La Spezia a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell’ottobre 2011, nonché per fronteggiare gli eventi calamitosi che dal 4 all'8 novembre 2011 hanno colpito il territorio della città di Genova.

Da ultimo, con O.P.C.M. 3985/2011 del 2 dicembre sono state adottate ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, e per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia. In particolare i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente o alla gestione di attività di natura commerciale ed economica possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti.

 

La norma precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

 

Si ricorda che con le O.P.C.M. 3973/2011 e 3974/2011 i presidenti delle regioni Liguria e Toscana sono stati nominati commissari delegati per il superamento delle emergenze derivanti dagli eventi verificatisi nell’ottobre 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Con l’O.P.C.M. 3985/2011 il Presidente della Regione Liguria è stato inoltre delegato a provvedere con i poteri e le deroghe già previste nell’ordinanza n. 3973/2011 all’attuazione delle iniziative necessarie a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della regione.

 

Agli oneri derivanti dal comma in esame, previsti, come detto, entro un limite di spesa di 70 milioni di euro, si provvede per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282[222].

Per l'anno 2012, il predetto Fondo è incrementato a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in commento, per l’importo corrispondente di 70 milioni di euro.

L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[223] ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075/Economia, missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.7 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Si ricorda che nella legge di bilancio 2012 la dotazione del FISPE ammonta a 44,8 milioni per il 2012, a 49,3 milioni per il 2013 e a 43,8 milioni per il 2014.

 


 

Articolo 29, comma 16
(Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo)

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.".

 

 

L’articolo 29, comma 16, proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

 

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010 aveva da ultimo differito al 31 dicembre 2011 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo già sospesa fino al 15 ottobre 2008 dall’articolo 22-ter del decreto-legge n. 248 del 2007. Tale termine era stato prorogato fino al 30 giugno 2009 dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, in attesa dell’avvio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, fino al 31 dicembre 2009 dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009 e, fino al 31 dicembre 2010, dall’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.

La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, cioè: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003[224].

 

La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF 2013, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, (individuati dall’articolo 2, comma 1, della legge 9/2007) disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell’articolo 1 della citata legge 9/2007.

 

Sono i conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico (comma 1). Sono, inoltre, i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati (comma 3).

 

Di conseguenza, per i predetti soggetti in sede di acconto IRPEF 2013 non si dovrà tener conto del beneficio della non concorrenza del reddito dei fabbricati alla formazione del reddito imponibile (di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ove essi siano locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per cui vige la sospensione legale dell’esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 1° febbraio 2006 n. 23[225]). Tali redditi, dunque, ai soli fini dell’acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell’imponibile.

 

Infine, si stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga di cui al comma in esame, valutate in 3,38 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo delle entrate riassegnabili alla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005 dispone un incremento delle tariffe per operazioni in materia di motorizzazione, quantificando le maggiori entrate derivanti da tale misura in 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Il comma prevede che una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura della svolgimento delle attività svolte dal predetto Ministero relativamente alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 190/2002, il cui contenuto è confluito nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

 

A tale fine, il comma 238 testé citato è modificato con l’aggiunta della previsione che la riassegnazione di entrate al predetto Ministero è limitata, per l'anno 2013, all'importo 8, 62 milioni di euro.

 

 

 


 

Profili finanziari

 


 

Premessa

 

 

Il provvedimento, recante la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, è corredato di relazione tecnica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle norme i seguenti effetti:

Milioni di euro

Articolo

Comma

Descrizione

e/s

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e Indebitamento

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

15

1

Sportelli unici immigrazione

s

c

 

10,3

 

 

 

5,3

 

 

15

1

Fondo art. 33, c. 8, L. 183/2011

s

c

 

-10,3

 

 

 

-10,3

 

 

25

6

Stabilità sistema creditizio art. 8, comma 4, DL 201/2011

s

c

 

100,0

 

 

 

 

 

 

25

6

Riduzione fondo interventi urgenti e indifferibili

s

c

 

-100,0

 

 

 

-100,0

 

 

28

1

Proroga Convenzione con centro di produzione spa

s

c

 

7,0

 

 

 

7,0

 

 

28

2

Riduzione fondo interventi urgenti e indifferibili

s

c

 

-7,0

 

 

 

-7,0

 

 

29

15

Adempimenti tributari e contributivi regione Liguria e Toscana

e

t/c

 

-70,0

70,0

 

 

-70,0

70,0

 

 

29

15

Fondo ISPE

s

c

-70,0

70,0

 

 

-70,0

70,0

 

 

29

16

Proroga locazione immobili uso abitativo

e

t

 

 

-3,4

 

 

 

-3,4

 

29

16

Entrate per tariffe motorizzazione art. 1, c. 238, secondo periodo, L. 311/04

e

ext

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

Totale entrate

e

t

-70.0

70,0

0,0

 

-70,0

70,0

0,0

 

Totale spese

s

 

-70,0

70,0

0,0

 

-70,0

-35,0

0,0

 

SALDO

 

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

105,0

0,0

 

 

Si osserva che il saldo positivo indicato per l’anno 2012 ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto (105 milioni di euro) è dovuto:

-       per 100 milioni, alla contabilizzazione sul solo SNF della maggiore spesa dovuta all’incremento delle risorse destinate a garantire la linea di credito fra la Banca d’Italia ed il Fondo monetario internazionale (articolo 25, comma 6);

-       per 5 milioni, dalla misura ridotta in cui viene contabilizzata, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, la spesa per l’operatività degli sportelli unici e degli uffici per l’immigrazione (articolo 15, comma 1).

La cifra di 35 milioni di euro (=minori spese) riportata alla riga “Totale spese” per l’anno 2012, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, equivale, per il medesimo anno, alla somma algebrica fra tutte le minori spese (pari a 117,3 milioni) e tutte le maggiori spese (pari a 82,3 milioni).

 

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

Articolo 1 – Proroga di termini in materia di assunzioni

 

La norma dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere all’assunzione di personale nell’ambito dei limiti previsti per il turn over (commi da 1 a 3 e comma 5).

Si dispone, altresì, la proroga dell’efficacia delle graduatorie utilizzate da pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (commi 4 e 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, afferma che le norme in esame si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non comportano, dunque, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, limitatamente alle disposizioni recate dai commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le norme in esame sembrerebbero non limitarsi a disporre la proroga del termine previsto a legislazione vigente per effettuare le assunzioni, bensì a prevedere la riapertura di un termine venuto a scadenza il 31 dicembre 2010[226]. Qualora la ricostruzione normativa ipotizzata risultasse corretta, ne conseguirebbe che le somme non utilizzate al 31 dicembre 2010 per effettuare le assunzioni autorizzate sarebbero andate in economia e non dovrebbero essere state più iscritte nel bilancio di previsione 2011 e conseguentemente 2012. La riapertura del termine comporterebbe la reiscrizione di somme che non avevano, dunque, titolo per essere conservate nei bilanci 2011 e 2012 e che non sarebbero pertanto già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione circa gli eventuali effetti della disposizione in esame.

Per quanto concerne specificamente il comma 5, si rileva, altresì, che l’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 riservava una quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia. Lo stesso comma prevedeva che l'utilizzo delle predette risorse fosse disposto con apposito decreto ministeriale, senza peraltro fissare un termine per l’emanazione dello stesso.

Al riguardo andrebbe acquisita la conferma dal Governo che l’emanazione del decreto nel 2012, in corso di registrazione secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, non comporti effetti finanziari sui saldi del predetto anno.

 

Articolo 2 – Proroga Commissario straordinario Croce rossa italiana

 

La norma proroga l’incarico di Commissario straordinario della Croce rossa italiana fino alla data di ricostituzione degli organi statutari dell’Ente, a conclusione del suo riassetto organizzativo. La proroga è comunque disposta fino a non oltre il 30 settembre 2012.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia che con DPCM del 30 ottobre 2008 è stato disposto il commissariamento della Croce rossa italiana - ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute - ed è stato nominato un Commissario straordinario. Successivamente, con l'art. 5. comma 10, del DL 6 n. 102/2010 (proroga missioni internazionali) è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, non oltre il 31 dicembre 2011. La RT sottolinea, inoltre, che l'articolo 2 della legge n. 183/2010 ha conferito al Governo una specifica delega per il riordino della Croce rossa italiana. In attuazione della medesima, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo di riordino dell'Associazione Italiana della Croce rossa, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari. In considerazione dell'iter non ancora concluso del citato schema di decreto legislativo, la disposizione procede ad una proroga dell'incarico di Commissario straordinario non oltre il 30 settembre 2012. Ciò anche in considerazione degli adempimenti richiesti dall'art. 7 dello schema di decreto legislativo, a cui dovrà provvedere il Commissario medesimo (approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, soppressione o fusione dei comitati locali o provinciali della C.R.I. etc.) non appena sarà emanato il decreto legislativo di riordino della CRI. La RT afferma, infine, che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che la V Commissione della Camera dei deputati ha iniziato l’esame dello schema di decreto legislativo di riordino della Croce rossa italiana (Atto 424) nella seduta del 22 dicembre 2011. Nel corso di tale seduta è stato disposto il rinvio dell’esame del provvedimento in riferimento, considerato che questo non risultava ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata[227].

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita conferma che la proroga non determini esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandate al Commissario.

Articolo 3 – Proroga in materia di verifiche sismiche

 

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine entro il quale procedere alle verifiche sulla sicurezza sismica degli edifici e delle opere infrastrutturali strategiche nonché delle dighe.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica, afferma che le norme in esame prorogano di un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall’articolo 32-del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha istituito un apposito fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

Le norme recano, altresì, la proroga del termine per la verifica di opere strategiche rilevanti come le grandi dighe, tenuto conto che non sono state ancora emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche sismiche per le dighe di ritenuta.

La relazione tecnica conclude affermando che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla precedente proroga del termine[228]  il Servizio bilancio del Senato aveva rilevato l’opportunità che fosse confermata la neutralità finanziaria della norma anche nell’ipotesi che gli interventi dovessero essere effettuati su edifici o manufatti di proprietà pubblica. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 19 gennaio 2011, aveva confermato la neutralità finanziaria della norma chiarendo che la stessa prorogava il termine per lo svolgimento di attività per le quali l’OPCM 3274 del 2003 aveva già individuato le relative risorse necessarie.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 4 – Proroga del finanziamento dell’Organismo di indirizzo (ODI) da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano

La norma dispone la proroga per il 2012 del finanziamento dell’Organismo di indirizzo per la valutazione dei progetti in favore dei territori confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano. A tale Organismo è destinato lo 0,6% della somma di 40 mln che ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel finanziamento dei progetti stessi (cui corrisponde un finanziamento dell’ODI pari a 480.000 euro complessivi).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e sottolinea l’introduzione di una previa intesa con le provincie autonome di Trento e Bolzano

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, stante la natura della disposizione che destina a specifica finalità di spesa parte di somme comunque dovute dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Si richiama peraltro quanto osservato in sede di istituzione dell’ODI[229] in merito alla natura temporanea del finanziamento a fronte dell’assenza della previsione di un termine all’operatività dell’Organismo di indirizzo.

 

Articolo 5 - Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

La norma dispone che sia prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania o ad altro ente pubblico anche non territoriale, oppure alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. 195/2009 (Cessazione stato emergenza rifiuti Campania).

Si ricorda che l’articolo 6 del D.L. 195/2009 determina in 355 milioni di euro il valore dell’impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, da riconoscere al soggetto già concessionario e proprietario dell’impianto, sulla base dei criteri stabiliti da uno studio dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) del 2007. Si ricorda altresì che tale importo, secondo quanto disposto dall’articolo 7 del medesimo decreto-legge, si intende ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento (pari a 30 milioni di euro), delle somme comunque anticipate, nonché di quelle relative agli interventi effettuati sull’impianto, funzionali all’esercizio del termovalorizzatore, effettuate sino al trasferimento della proprietà. L’eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga si rende assolutamente necessaria atteso che le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell’impianto non sono state ancora perfezionate, con particolare riferimento all’inserimento nel Piano di stabilizzazione finanziaria[230], di cui all’articolo 14 del D.L. 78/2010, dell’acquisto del termovalorizzatore di Acerra. La proroga si rende peraltro necessaria anche in attesa della definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente sull’impianto in questione.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire dati ed elementi dal Governo volti, da un lato, a definire in modo più puntuale il valore dell’impianto, dall’altro ad evidenziare le risorse con le quali far fronte all’acquisto nel caso in cui il trasferimento sia effettuato nei confronti di ente pubblico o della Presidenza del Consiglio.

Per quanto attiene al primo profilo, andrebbe precisato, tra l’altro, se dal valore già stimato (355 milioni di euro) debbano essere detratte le quote di canone di affitto già corrisposte ed eventualmente da corrispondere.

In merito alle somme per far fronte all’acquisto, posto che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del DL 195/2009, una quantificazione e una precisa indicazione delle stesse dovrà essere effettuata con apposito provvedimento normativo, anche a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, appare utile acquisire indicazioni circa le risorse che si ritiene possano essere effettivamente utilizzate a tal fine, sia in caso di acquisto da parte della regione o di altro ente pubblico, sia in caso di acquisto da parte della Presidenza del Consiglio, tenuto conto dell’imminente scadenza del termine prorogato dalla norma in esame.

Articolo  6, comma 1 - Proroghe di trattamenti di sostegno al reddito

 

Normativa vigente: l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008[231], stanzia 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 quale limite di spesa per la concessione di trattamenti di sostegno del reddito per alcune tipologie di lavoratori che, sulla base della normativa vigente, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, non avrebbero avuto diritto a indennità integrative o sostitutive del reddito.

La norma, integrando l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, dispone:

­       la proroga al 2012, entro il limite di spesa di 12 milioni di euro, della possibilità di concedere un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista con almeno tre mesi di servizio, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista (lettera a);

­       la proroga per il 2011 e il 2012 della possibilità di utilizzare le risorse, eventualmente residuate, stanziate dal comma 1 del medesimo articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008 nonché quelle stanziate dalla normativa vigente per il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione (lettera b);

­       la proroga al 2012, nel limite di spesa di 13 milioni di euro, della possibilità di liquidare una somma in un’unica soluzione, nei soli casi di fine lavoro, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS[232] (lettera c).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicaprecisa che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria delle misure prorogate è assicurata nei limiti delle risorse già previste, per il medesimo 2012, dalla legislazione vigente (articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008).

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, dal momento che le disposizioni si limitano a disporre l’utilizzo di risorse già stanziate dalla legislazione vigente.

 

Articolo 6, comma 2 - Proroghe di trattamenti in materia di lavoro accessorio

Normativa vigente: l’articolo 70, che disciplina il lavoro accessorio, elenca, al comma 1, le attività rientranti nella tipologia di lavoro accessorio, tra le quali, in via sperimentale, sono annoverate anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale (ultimo periodo). Il successivo comma 1-bis prevede che, in via sperimentale, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In tali casi, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Tali disposizioni sono state prorogate al 31 dicembre 2011 sulla base dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 225/2010[233] e dal DPCM 25.3.2011.

 

La normaproroga al 31 dicembre 2012 la possibilità di utilizzare per prestazioni di lavoro accessorio lavoratori titolari di contratti a tempo parziale e percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, dal momento che le disposizioni non introducono nuove fattispecie di spesa.

 

Articolo 7 – Proroga in materia di politica estera

 

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine di sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all’accertamento dell’immunità dalla giurisdizione italiana, nonché del termine di improponibilità o di sospensione dei procedimenti esecutivi e/o conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa[234] per la pendenza del giudizio di cui sopra.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita ad aggiungere che i titoli esecutivi sono stati emessi a carico di beni mobili e immobili delle rappresentanze diplomatiche in Italia. La relazione tecnica precisa, altresì, che la norma ha carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori elementi volti ad escludere che la sospensione degli atti esecutivi già perfezionati possa determinare effetti finanziari di carattere indiretto in relazione al contenzioso in essere e alle connesse pretese risarcitorie.


 

Articolo 8 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

 

La norma dispone:

·        la proroga al 2012 del termine entro il quale è consentito - ai sensi dell’art. 2214 del Codice dell’ordinamento militare - il transito nel ruolo tecnico-Iogistico dell'Arma dei Carabinieri di ufficiali provenienti dalle altre Forze armate [comma 1, lett. a)];

·        la proroga al 2012 della disposizione (art. 2223 del Codice dell’ordinamento militare) che consente ai colonnelli o ai generali dei ruoli speciali e tecnico-Iogistici dell'Arma dei carabinieri di non essere collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), qualora l'eccedenza possa essere compensata con carenze presenti in altri ruoli della medesima Forza armata [comma 1, lett. b)];

·        la proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 del regime transitorio previsto dall'articolo 2243 del Codice dell’ordinamento militare per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri al grado superiore [comma 1, lett. c)];

·        differisce l'entrata in vigore delle disposizioni (articolo 4, comma 9, del DL n. 97/2008) relative ai requisiti di accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle Forze armate dall'anno accademico 2011-2012 all'anno accademico 2013-2014 (comma 2).

La norma dispone, infine, che dall’attuazione delle summenzionate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma che proroga al 2012 le procedure di immissioni già autorizzate di ufficiali di altre Forze armate nel ruolo tecnico-Iogistico dell'Arma dei carabinieri [comma 1, lett. a)] è disposta al fine di completare procedure concorsuali già avviate. La norma possiede carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Anche con riferimento al comma 1, lettera b) la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Con riguardo alle disposizioni relative ai commi 1, lett. c), 2 e 3, la RT si limita a descriverne il contenuto.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che:

·      il differimento disposto dalla disposizione di cui comma 1, lett. a) non pregiudica i limiti quantitativi (n. 149 unità) e la disciplina dei presupposti, richiamati dalla relativa norma, per il transito dai ruoli ufficiali di altre Forze armate nel ruolo tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Si rammenta che l’art. 2214 del Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) - oggetto di modifica da parte della norma in riferimento – prevede, tra l’altro, che per il transito dai ruoli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri - nel numero complessivo di centoquarantanove unità - debbano essere rilevate eccedenze di organico nei corrispondenti ruoli di provenienza rispetto ai volumi organici fissati;

·      la norma di cui comma 1, lett. b), proroga fino al 2012 la vigente disciplina – già prevista a regime e senza distinzione di ruoli per le altre Forze armate – che, relativamente all’Arma dei carabinieri, evita il collocamento in aspettativa per riduzioni quadri (ARQ), ai sensi dell’art. 906, del D.Lgs. n. 66/2010, nel caso in cui l'eccedenza nel grado di colonnello e di generale in un determinato ruolo dell'Arma dei carabinieri possa essere compensata da una carenza in un altro ruolo;

·      la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 2243 del D.lgs. n. 66/2010 per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri al grado superiore [comma 1, lett. c)] è disposta senza alterare il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del medesimo ruolo e nel rispetto del limite delle promozioni annuali previste dalla norma.

Nulla da osservare, infine, in merito alla norma di cui al comma 2, stante il suo carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria che, tuttavia, non indica esplicitamente l’aggregato al quale fa riferimento.

Dalla relazione tecnica può desumersi che l’aggregato di riferimento per le disposizioni di cui  al comma 1 è il bilancio dello Stato, con riferimento, invece, al comma 2 la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazioni, trattandosi di disposizioni in materia di procedure inerenti l’accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle Forze armate, si ritiene che l’aggregato di riferimento possa essere quello più ampio della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all’opportunità di modificare la clausola di cui al comma 3 specificando, conformemente alla prassi vigente, l’aggregato di riferimento.

 

 

Articolo 9 - Programma triennale della pesca

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 154/2004.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica, afferma che la norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il primo Programma nazionale triennale al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziate a legislazione vigente, così come determinato dalla Tabella C della legge di stabilità 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la tabella c della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) stanzia per l’attuazione del piano nazionale della pesca marittima 6,214 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Non si hanno rilievi da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che gli interventi relativi all’attuazione del programma oggetto della proroga siano effettuati nel limite delle misure stanziate con la Tabella C della legge di stabilità 2012.

 

Articolo 10 – Proroga di termini in materia sanitaria

 

La norma di cui al comma 1 dispone la proroga dal 1° gennaio 2012 al 3 luglio 2013 dell’obbligo[235] della produzione del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione delle materie utilizzate per la produzione di medicinali, rilasciato all’officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma in esame.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

La norma di cui al comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011[236] al 31 dicembre 2012 il termine per gli adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, previsti dalla legge n. 120 del 2007 e dal successivo Accordo stato-regioni del 18 novembre 2010, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende, con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma in esame.

 

La relazione tecnica rileva che poiché allo stato non tutte le Regioni sono in grado di rispettare tali adempimenti entro il 31 dicembre 2011 (termine previsto dalla vigente legislazione), con la disposizione in esame si intendono prorogare fino al 31 dicembre 2012 le norme transitorie che consentono comunque di assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, anche in assenza del rispetto degli adempimenti regionali in materia. La RT precisa, inoltre, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

La norma di cui al comma 3 proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento da parte delle regioni della realizzazione di strutture per consentire l’attività libero professionale intramuraria.

Come precisato dalla relazione illustrativa, l’articolo 1, comma 3, della legge 120/2007 prevede la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a tale attività per i quali la regione non abbia eseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2009. Tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1-bis del D.L. 154/2008, allo scopo di consentire il completamento dei programmi di ristrutturazione edilizia in coerenza con i piani di riqualificazione dei sistemi sanitari regionali e di rientro dai disavanzi.

Rispetto alle richieste di ammissione al finanziamento presentate dalle regioni[237], la manovre correttive intervenute successivamente (in particolare il decreto legge n. 78/2010) non hanno finora consentito l’adozione dei relativi provvedimenti da parte delle Amministrazioni centrali. Da ultimo, il D.L. 98/2011 ha determinato una situazione di incertezza circa le disponibilità finanziarie da destinare al programma in questione rendendo così necessaria un’ulteriore proroga.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma in esame.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

           

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le opere di ristrutturazione edilizia sono state  previste dalla normativa vigente in coerenza con i piani di riqualificazione dei sistemi sanitari regionali e di rientro dai disavanzi, in un’ottica quindi di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria.  Appare pertanto opportuno chiarire se e in quale misura ulteriori ritardi nell’espletamento delle suddette opere si ripercuotano  sulla spesa delle regioni interessate, e quali effetti si possano determinare sui bilanci regionali relativamente al ritardi nell’ammissione ai finanziamenti di opere già realizzate per le quali si è in attesa di collaudo.

 

La norma di cui ai commi 4 e 5 è diretta a prorogare dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il regime di pay back sul prezzo dei farmaci, cioè la possibilità per le aziende farmaceutiche di non ridurre del 5 per cento il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN, a fronte del versamento in favore delle regioni dell’importo equivalente al maggior costo a carico dei servizi sanitari regionali.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma in esame.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è neutrale sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la proroga della possibilità di versare alle regioni (in alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci a carico del SSN), una somma equivalente al risparmio previsto su tali farmaci non incide sui vincoli derivanti dai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

 

Articolo 11, comma 1 - Tasse e diritti marittimi

Normativa previgente. L’articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies del D.L. 194/2009 (Proroga termini) dispone che le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del DPR 107/2009, si applichino con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Alle autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

A copertura delle eventuali minori entrate ciascuna autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le norme prevedono la proroga dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013 della decorrenza, di cui all’articolo 5, comma 7-undecies, del D.L. 194/2009 (Proroga termini), dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Contestualmente, anche per l’anno 2012, si consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio l’equilibrio di bilancio.

Si ricorda che il D.P.R. n. 107/2009, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007, ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti. L’articolo 4 dello stesso D.P.R. prevede che l'adeguamento sia effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che le norme fanno slittare al 2013 il meccanismo di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi rispetto all’attuale normativa che fissa nel 2012 l’inizio della procedura, continuando a favorire, stante il perdurante periodo di crisi, anche i porti che svolgono prevalente attività di transhipment, i quali potranno registrare crescite di traffici in virtù di una tassazione più agevolata.

Il mancato adeguamento al 31 dicembre 2011 delle tasse e dei diritti marittimi ha comportato un minor introito, per le autorità portuali, così quantificato:

Tali dati derivano dalla variazione percentuale relativa al periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 2011 dei prezzi al consumo, pari a +50,9%, il cui 75% è pari a +38,18.

Inoltre, 206,4 milioni di euro rappresentano il totale nazionale di introiti per tasse e diritti portuali, suddivisi in 136,7 milioni di euro generati dagli introiti della tassa erariale e della tassa delle merci imbarcate e sbarcate (attualmente accorpate nell’unica “tassa portuale) e in 69,7 milioni della tassa e sovrattassa di ancoraggio (attualmente accorpate nella “tassa di ancoraggio”).

La proroga del termine di adeguamento al 1° gennaio 2013 determina una perdita pari al 45% del totale introiti e tasse, quantificabile in 92,88 milioni di euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, le tasse e i diritti marittimi dovranno essere adeguate sulla base dell’incremento ISTAT dei prezzi al consumo FOI calcolato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2012 (allo stato non quantificabile).

La predetta valutazione economica ha carattere assolutamente approssimato, considerato che non è possibile stimare gli indici ISTAT dei prezzi al consumo FOI fino al 2013, nonché la reale consistenza di tasse e diritti.

Al fine della valutazione degli elementi sopra riportati, dagli ultimi dati disponibili, si è stimato che:

In merito alla facoltà per le autorità portuali di aumentare o diminuire la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, ciascuna autorità può utilizzare tale facoltà fino a un massimo, pari al doppio della misura di dette tasse, con un gettito massimo pari a 674,42 milioni di euro per il solo 2012.

A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazioni di tali norme, le stesse autorità portuali dovranno dar seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni di bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Le proroghe in esame, pertanto, non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, in base al testo, il rinvio al 2013 dell’adeguamento di tasse e diritti al tasso d’inflazione sembra rivestire carattere immediatamente prescrittivo. Gli effetti finanziari derivanti da tale disposizione sono compensati attraverso il riconoscimento alle Autorità portuali della facoltà di apportare variazioni in aumento a determinate tasse (di ancoraggio e portuali) ovvero di procedere a riduzioni di spese correnti. Pertanto, al fine di verificare l’effettività della clausola di neutralità finanziaria (riportata all’articolo 5, comma 7-terdecies, del D.L. 194/2009), andrebbero forniti elementi di valutazione volti a suffragare la possibilità per le Autorità interessate di conseguire effetti compensativi rispetto a quelli di minor gettito derivanti dal mancato adeguamento al tasso di inflazione, attraverso l’esercizio della facoltà di variazione di determinate entrate e spese riconosciuta dalle norme in esame.

Con riferimento ai parametri della relazione tecnica, si segnala che la stessa riporta valori discordanti in merito alla variazione percentuale relativa al periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 2011 dei prezzi al consumo, quantificata nel 50,9%, nell’ambito del procedimento di quantificazione per gli anni 2010 e 2011, e nel 60%, nella quantificazione relativa all’anno 2012. Andrebbe pertanto chiarito se tale discordanza sia frutto di un refuso relativamente all’indicazione della predetta variazione percentuale oppure del relativo periodo di riferimento.

Articolo 11, commi 2 e 3 - Proroga termini in materia di concessioni e diritti aeroportuali

Le norme prevedono la proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 del termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 96/2005 (comma 2).

Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, del termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali, di cui all’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 248/2007. Correlativamente è prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 2, che la proroga è tesa a consentire la prosecuzione dei procedimenti attualmente all’esame del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della difesa, riguardanti la dismissione dei beni demaniali militari per la riconversione in demanio civile, nonché l’eventuale riformulazione dei decreti interministeriali già sottoscritti da rappresentanti del precedente Governo. La disposizione, a carattere procedurale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma altresì, con riferimento al comma 3, che la proroga risulta necessaria al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di programma, che rappresentano, fino al recepimento della direttiva 2009/12/CE, l’unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti e che la stessa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 11, comma 4 - Autoservizi pubblici non di linea

La norma prevede la proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012, di cui all’articolo 2, comma 3, del D.L. 40/2010, concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere sinteticamente le norme, afferma che alle stesse, di natura strettamente procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 11, commi 5 e 6 - Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

Normativa previgente. L’articolo 36, comma 1, del D.L. 98/2011 dispone l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Il successivo comma 4 prevede che, con medesima decorrenza, l'Agenzia subentri ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data.

Il comma 5 del medesimo articolo 36 dispone che l'Agenzia eserciti ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. oppure ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006[238], già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con DPCM si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito.

Alle norme non erano ascritti effetti sui saldi.

 

Le norme dispongono che, fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 36, comma 5, entro il predetto termine, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

Si dispone altresì che l’Agenzia subentri ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente entro il 31 marzo 2012 per le convenzioni in essere alla stessa data.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di taluni chiarimenti relativi all’ipotesi di eventuale soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, a seguito della mancata approvazione entro il 31 marzo 2012 del relativo Statuto e del decreto ministeriale di cui all’articolo 36, comma 5. Le norme prevedono in tal caso il trasferimento delle competenze di vigilanza, ora in capo all’Ispettorato ANAS, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui verrebbero contestualmente trasferite le relative risorse finanziarie umane e strumentali. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire una conferma - che dette risorse siano congrue rispetto alle esigenze di copertura dei maggiori adempimenti a carico del Ministero.

Non è inoltre chiaro se, nella predetta ipotesi, dovranno intendersi trasferiti al Ministero anche i compiti di “altri uffici” ANAS, diversi dall’Ispettorato, come stabilito dalla norma istitutiva dell’Agenzia.

Inoltre, andrebbe chiarito se, in caso di soppressione dell’Agenzia, l’ANAS resti o meno titolare delle funzioni di concedente.

 

Articolo 12 - Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 della disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie nonché delle procedure di gara per l’assegnazione della concessione integrata di gestione della miniera di carbone del Sulcis, di cui all’articolo 11, comma 14, del D.L. 35/2005.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari connessi alla modalità di gestione temporanea della miniera.

Si ricorda in proposito che l’articolo 11, commi 14 e 14-bis, del D.L. 35/2005, in relazione alla gestione temporanea allora in atto, aveva previsto un onere annuo di 15 milioni di euro.

Articolo 13, comma 1 - Funzionamento degli enti parco

La norma dispone che fino al 31 dicembre 2012 non si applichi ai presidenti degli enti parco la norma, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 78/2010, relativa alla natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità degli organi dei predetti enti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari, considerato che i risparmi conseguenti al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non sono stati considerati nei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che alla norma (articolo 6, comma 2, del D.L. 78/2010) che ha stabilito il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non erano stati attribuiti in via preventiva effetti sui saldi, appare utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire l’entità dei minori risparmi comunque derivanti dalla mancata applicazione fino al 31 dicembre 2012 di tali disposizioni. 

Articolo 13, comma 2 - Funzionalità delle autorità d’ambito territoriale

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 della soppressione delle Autorità d’ambito territoriali, con il trasferimento delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali a nuovi soggetti individuati dalle regioni, e del relativo regime transitorio, di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010).

Alla norma originaria, introdotta con l’articolo 1, comma 1-quinquies, del D.L. 2/2010 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), non erano ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle autorità d’ambito, per le quali è prevista la soppressione, in attesa che tutte le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle suddette autorità. La norma non comporta effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che alla norma originaria non risultano ascritti effetti sui saldi.

Articolo 13, commi 3-6 - Proroga termini in materia di rifiuti

Le norme prevedono una serie di proroghe in materia di rifiuti.

In particolare, le disposizioni prevedono:

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermata la compatibilità delle proroghe disposte dalle norme in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l’applicazione di eventuali sanzioni.

Articolo 13, comma 7 - Proroga termini in materia di divieto di vendita a Paesi extra UE di solventi

Le norme prevedono la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che la relazione tecnica appare erroneamente riferita al precedente comma 6.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l’applicazione di eventuali sanzioni.

Articolo 14 – Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

 

La norma dispone:

- un’ulteriore proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e precisa che ai suoi componenti si applica l’art. 6, comma 1, del DL n. 78/2010[239] (comma 1).

Tale disposizione prevede che la partecipazione agli organi collegiali è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; stabilisce, inoltre, che eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera;

- un’ulteriore proroga del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni di segreteria del CNPI sono assicurate da personale dipendente del ministero a ciò preposto dal regolamento di organizzazione, mentre alle altre spese di funzionamento, di ammontare minimo, si provvederà nell’ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del ministero stesso.

La relazione precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività di detto Consiglio da parte dei suoi componenti dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, limitatamente ai residenti fuori Roma, e ai gettoni di presenza, il cui importo, assolutamente irrisorio, in questo esercizio finanziario non supererà la somma di euro 1.500, anche a seguito della riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011, disposta dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010.

Con riferimento al comma 2, la relazione specifica che la proroga viene disposta al fine di assicurare continuità nella fase di completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale e che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 15, comma 1 – Sportelli unici per l’immigrazione e gli uffici immigrazione

 

La norma autorizza il Ministero dell'interno, a prorogare di sei mesi (fino al 30 giugno 2012) i contratti di lavoro a tempo determinato – già prorogati di un anno dal D.L. n. 225/2010 – stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l’afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure. Agli oneri derivanti dalla norma, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’art. 33, comma 8, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nella quota parte destinata al Ministero dell’interno.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno  

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportelli unici immigrazione

 

10,3

 

 

 

5,3

 

 

 

5,3

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo art. 33, comma 8, legge 183/2011

 

10,3

 

 

 

10,3

 

 

 

10,3

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, con l'articolo 1, comma 349, della legge 244/2007 (finanziaria 2008), il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad assumere personale a tempo determinato per un numero complessivo di 650 unità da inquadrare nella ex posizione economica B1 - Area II fascia 1, per un periodo di 3 anni, a partire dal 1° gennaio 2008, per le esigenze connesse al rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

L'art. 2, comma 6, del D.L. n. 225/2010 (proroga termini 2011) ha successivamente rinnovato per un ulteriore anno i contratti di lavoro sopra menzionati. Al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione, è stato quantificato il costo derivante dalla proroga per 6 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato di un numero complessivo pari a 650 unità da inquadrare nella fascia retributiva F1 - Area II. Il corrispondente onere viene quindi individuato tenendo presente varie voci retributive fisse e variabili, stipendio, quota pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. A detta quantificazione, sono stati infine applicati i c.d. oneri riflessi, costi a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38% per la retribuzione fissa e del 32,70 % per quella accessoria. Pertanto, il costo derivante dalla proroga dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 risulta essere pari ad euro 10.311.907. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 33, comma 8, della legge n. 183/2011.

Si rammenta che l’art. 33, comma 8, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) prevede per il 2012 l’istituzione di un apposito fondo (iscritto presso il Ministero dell’economia e finanze, cap. 3039), con una dotazione di 750 milioni, destinato - quanto a 220 milioni - al Ministero dell’interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che il maggior onere previsto dalla norma risulta determinato in termini sostanzialmente identici a quanto disposto in precedenti analoghi provvedimenti di proroga della misura in riferimento. Peraltro, per poter valutare l’’effetto complessivo della disposizione sui saldi di finanza pubblica, andrebbero evidenziati nel prospetto riepilogativo, anche gli effetti indotti correlati alla disposizione e connessi alle somme erogate a titolo di contributi ed imposte. Sul punto appare opportuno acquisire elementi dal Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 8, della legge di stabilità 2012 sono iscritte nel capitolo 3039 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La quota relativa la Ministero dell’interno ammonta a 220 milioni di euro per l’anno 2012.

Con riferimento alla formulazione della norma, appare opportuno modificare la disposizione prevedendo esplicitamente che la copertura finanziaria si riferisce all’anno 2012.

 

Articolo 15, comma 2 – Personale del Corpo nazionale vigili del fuoco

 

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 della disposizione di cui all’art. 1, comma 6-septies, del D.L. n. 300/2006[240] (proroga termini 2007). Tale norma prevede che:

·        l’onere per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza del Consiglio, resti a carico del Corpo stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili[241];

·        non si applichi la disposizione[242] che stabilisce che non possono essere comandati contemporaneamente più di cinque unità di personale di livello dirigenziale appartenente al Corpo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce che l’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 217/2005 - recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità - per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo. Il successivo comma 3, del decreto legislativo richiamato prevede, inoltre, che gli oneri finanziari siano a carico dell' Amministrazione di destinazione. L'articolo 1, comma 6-septies del D.L. n. 300/2006, prevede una deroga espressa all'articolo 133, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 217/2005, disponendo che le unità di personale interessate dalla disposizione possano essere più di cinque, e che le spese restino a carico dell'Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell'interno. La disposizione, già prorogata fino al 31 dicembre 2011, viene ora ulteriormente prorogata con la norma in esame fino al 31 dicembre 2012. La RT afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che "la disposizione prorogata" (articolo 1, comma 6-septies del D.L. n. 300/2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la proroga in riferimento è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Andrebbero comunque escluse conseguenze negative sul piano operativo e dell’utilizzo delle risorse assegnate all’amministrazione dell’Interno.

Articolo 15, comma 3 – Approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali

 

La norma dispone la proroga per l’anno 2012della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[243], che prevede l’intervento sostitutivo del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali.

Si rammenta che il termine in riferimento era stato prorogato al 2011, per effetto dell’art. 1, comma 1, Tabella 1, n. 14, del D.L. n. 225/2010 e del DPCM 25 marzo 2011.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma in esame.

 

Articolo 15, comma 4 – Proroga di termini in materia di carta d’identità

 

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2012 del termine a decorrere dal quale le carte di identità dovranno essere rilasciate munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del titolare.

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a prorogare di un anno il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2012[244], a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del r.d. 16 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le carte di identità devono essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15, comma 5 – proroga di termini relativi alla funzionalità dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali

 

Normativa previgente: l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che a tale Agenzia succeda a titolo universale il Ministero dell'interno. Il successivo comma 31-sexies dispone conseguentemente che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2011 per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 225/2010 e del DPCM 25 marzo 2011), fosse soppresso il contributo a carico degli enti locali per il funzionamento dell'Agenzia e che dalla medesima data fossero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter.

 

La normaproroga di 180 giorni - decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - il termine, fissato a normativa vigente al 31 dicembre 2011, a decorrere dal quale è soppresso il contributo a carico di Comuni e Province e il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto proroga, nel contempo, il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Si ricorda che  alla norma interessata dalla proroga non erano associati effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione tecnica riferita alla disposizione che ha soppresso l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e Provinciali ha affermato che i risparmi relativi alle spese per gli organi ed a talune spese di funzionamento sarebbero stati verificati a consuntivo.

 

Articolo 15, comma 6 – Proroga di termini in materia di contabilità speciali

 

La norma proroga al 31 dicembre 2012 il termine – fissato al 31 dicembre 2011 dal D.L. n. 194/2009 - in materia di contabilità speciali intestate ai Prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proposta mira a prorogare di un ulteriore anno la conservazione nelle contabilità speciali intestate ai Prefetti delle rispettive province delle risorse destinate al completamento degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza-Brianza, Fermo e Andria–Barletta-Trani, da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2011 dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 194/2009. Tenuto conto che gli impegni contrattuali sono già stati interamente assunti dai Prefetti in anni pregressi, per il completamento delle strutture di nuovi uffici governativi, quali caserme dei vigili e strutture della polizia, per i quali i lavori sono già in fase avanzata, si rappresenta che i prefetti sono autorizzati all'utilizzo dei fondi già disponibili per il completamento degli interventi entro il nuovo termine, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale e con effetti trascurabili in termini di fabbisogno della P.A.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la conservazione delle risorse finanziarie in questione nelle contabilità speciali appare suscettibile di determinare un effetto peggiorativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. Tale affermazione sembra asseverata dalla medesima  relazione tecnica che evidenzia che la disposizione determina effetti, sia pur “trascurabili”, sul fabbisogno della P.A. Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa gli attesi effetti al fine di consentire una piena valutazione delle conseguenze finanziarie recate dalle disposizioni in esame.

 

Articolo 15, commi 7 e 8 – Proroga di termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive

 

La norma proroga al 31 dicembre 2012 il termine fissato per completare – ai sensi dell’art. 23, comma 9, del D.L. 78/2009 - gli adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi alla messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, che siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 7).

La norma prevede, altresì, l’applicazione di sanzioni[245] in caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al suddetto piano, ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle summenzionate strutture ricettive (comma 8).

Si rammenta che il termine in riferimento era stato prorogato al 31dicembre 2011, per effetto dell’art. 1, comma 1, Tabella 1, n. 12, del D.L. n. 225/2010 e del DPCM 25 marzo 2011.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 16 - Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

Normativa previgente. L’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo) dispone che con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 1 del medesimo decreto, siano disciplinati gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali per il periodo 2009-2012 – da effettuarsi in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili – finalizzati alla  ricostruzione e riparazione di immobili privati e pubblici situati in aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Si prevede altresì che, al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento già intrapresi dagli enti previdenziali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.

 

Le norme dispongono che, allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l’anno 2012 gli investimenti previsti dall’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica[246], entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto ministeriale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono la prosecuzione per l’anno 2012, da parte degli enti previdenziali, degli investimenti, anche in forma diretta, previsti dall’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009.

Tenuto conto che tali interventi, connessi con il programma di ricostruzione in Abruzzo, sono da realizzare nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, entro un tetto di spesa pluriennale, non si determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, atteso che il relativo impatto è già considerato nei tendenziali di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la realizzazione di investimenti in questione da parte degli enti previdenziali è suscettibile di determinare un impatto sui saldi di finanza pubblica (anche in termini di indebitamento netto nel caso di investimenti diretti). Detti effetti, in base a quanto riferito dalla RT, risulterebbero contenuti entro un tetto di spesa e, comunque, già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Appare in proposito utile chiarire in quale misura e secondo quale dinamica temporale tali investimenti risultino già considerati nei tendenziali di spesa e, quindi nelle previsioni riferite ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 17 – Realizzazione di infrastrutture carcerarie

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la gestione commissariale prevista dall’articolo 44-bis del decreto legge n. 207/2008 e finalizzata alla realizzazione di infrastrutture carcerarie. Si prevede, altresì, la nomina di un Commissario straordinario a cui affidare la gestione attualmente assegnata al Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (comma1).

E’ stabilito che al Commissario straordinario non spetti alcun tipo di compenso.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva la necessità che il Governo escluda l’insorgenza di oneri anche in relazione alla gestione commissariale nel suo complesso e non solo con riferimento al compenso spettante al Commissario straordinario. Appare, pertanto, necessario che siano forniti ulteriori informazioni sugli eventuali costi connessi con tale gestione.

Articolo 18 – Funzionalità dell’ENEA

 

La norma dispone che fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la spesa sostenuta per gli organi di controllo rientra nei normali e già previsti oneri di funzionamento dell’Agenzia.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare rilevato che la trasformazione dell’Enea deve comunque essere realizzata, in base alla legislazione vigente, senza che siano determinati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[247] e che pertanto le spese, anche nella fase di transizione, dovranno essere contenute nell’ambito degli stanziamenti già scontati nei tendenziali.

Articolo 19 – Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 91/2011 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili

La norma dispone la proroga di una serie di termini previsti dal D.Lgs. 91/2011, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che, considerata la natura e l’oggetto dei provvedimenti attuativi oggetto di proroga al 31 dicembre 2012, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 20 – Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito IRPEF

 

La norma dispone la conservazione nel bilancio delle somme iscritte, nell’anno 2011, in conto competenza e in conto residui nel Fondo per il 5 per mille dell’IRPEF[248] qualora risultino non impegnate entro il 2011. Tali somme dovranno essere utilizzate nel 2012. A tal fine, il Ministro dell’economia e finanze è autorizzato a ripartire, per l’anno 2012, le somme conservate nel conto residui tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la conservazione in bilancio dei suddetti fondi - destinati alla ripartizione della quota del 5 per mille per finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali – è necessaria in considerazione della complessità delle procedure finalizzate ad individuare ed assegnare ai soggetti beneficiari le erogazioni spettanti.

Le assegnazioni ai beneficiari sono elaborate sulla base delle opzioni effettuate dai contribuenti IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2010 e relativa al 2009.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse non utilizzate nel 2011 sono già scontate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione delle indicazioni  fornite dalla relazione tecnica.

Appare tuttavia utile acquisire chiarimenti in merito alle ipotesi e ai criteri, anche quantitativi, utilizzati ai fini dell’inclusione della spesa in questione nelle previsioni tendenziali riferite al 2012.

Articolo 21, comma 1 – Proroga dei comandi del personale appartenente a Poste italiane S.p.A.

 

La norma, fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, dispone la proroga dei comandi del personale di Poste italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche presso cui presta servizio. 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che quasi tutte le unità di personale interessato hanno già usufruito della possibilità di inquadramento[249] nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso cui prestano servizio. La proroga, che riguarda 8 unità di personale, consente il definitivo inserimento nei ruoli  delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto, secondo la relazione tecnica, sull’apposito fondo di cui al capitolo 3030 del Ministero dell’economia e delle finanze, sussistono sufficienti disponibilità per la copertura degli oneri per l’ulteriore proroga di un anno del suddetto personale comandato.

Il Governo, con nota del 19.1.2011 del Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – in risposta ad alcune osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato del precedente provvedimento proroga termini, ha confermato che la proroga in esame riguarda solo il termine ultimo per porre in essere le procedure di inquadramento del personale di Poste italiane s.p.a. in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. La proroga, pertanto, potrà trovare applicazione soltanto per i comandi già in essere.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che in sede di approvazione di una precedente proroga dei comandi[250] si era disposta la copertura dell’onere permanente relativo all’inquadramento presso le amministrazioni pubbliche del personale in questione. Pertanto le somme disponibili per le assunzioni, pari a 10 milioni a decorrere dal 2008, vengono parimenti utilizzate per la proroga dei comandi.

 

Articolo 21, comma 2 – Tariffe postali per le imprese editrici iscritte al ROC

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 gli effetti dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 125/2010 il quale stabilisce che per le spedizioni postali dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353. Tale disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio rimborsi a Poste italiane la riduzione delle tariffe postali applicate nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per le imprese editrici iscritte al ROC le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge che ha introdotto le norme di cui si dispone la proroga dell’efficacia afferma che le tariffe da definire con il decreto ministeriale non daranno luogo ad alcun rimborso a carico dello Stato poiché si tratterebbe di tariffe massime correlate ai requisiti di settore.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare  nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le modalità applicative adottate siano già in concreto risultate idonee ad escludere l’insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. Si rammenta, infatti, che le norme di cui si dispone la proroga, recate dall’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 125/2010, dovrebbero trovare applicazioni già a partire dal 1° settembre 2010.

 

 

Articolo 21, comma 3 – Tariffe postali agevolate

 

La norma autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare apposite tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte della associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni combattentistiche iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Sono esclusi dall’applicazione delle tariffe postali agevolate i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti. Si esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, che prevede che la Presidenza del Consiglio rimborsi a Poste italiane la riduzione delle tariffe postali applicate nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo precisi la portata applicativa delle disposizioni che escludono i rimborsi statali a Poste Italiane a fronte di tariffe agevolate. In particolare, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, andrebbe chiarito a carico di quale ente saranno posti gli oneri connessi con la rideterminazione delle tariffe.

 

Articolo 22 - Continuità degli interventi a favore delle imprese

Le norme prevedono la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 delle convenzioni, di cui all’articolo 3, comma 1 della L. 489/1993[251] - stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese – che riguardano la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni[252], nei limiti delle risorse disponibili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga attiene esclusivamente alla conferma degli attuali soggetti gestori e non all’operatività degli strumenti di agevolazione ricompresi nelle convenzioni, che non possono comunque subire soluzioni di continuità operativa. La proroga si rende necessaria nelle more della piena operatività delle norme attuative che hanno rifinanziato ed esteso l’ambito di attività del Fondo di garanzia quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate.

Si tratta del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, rifinanziato dall’articolo 5, comma 5-sexies, della L. 225/1992[253].

La RT ricorda altresì che l’operatività degli strumenti in favore delle imprese trova già copertura a valere sulle risorse stanziate in bilancio per l’attuazione degli interventi agevolativi e che, pertanto, la norma non comporta nuovi o ulteriori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che gli oneri derivanti dalla proroga delle convenzioni in esame trovino copertura nei limiti delle risorse all’uopo stanziate in bilancio.

 

Articolo 23 – Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria

 

La normaproroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine entro cui è consentito, ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga non comporta effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 24 – Proroga in materia di rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche

La norma dispone la proroga delle scadenze previste per gli adempimenti in materia di rilevazione del patrimonio della pubblica amministrazione, finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

 

La relazione tecnica afferma che, considerata la natura e l’oggetto delle norme oggetto di proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 25 – Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

 

La norma dispone:

-          la proroga delle disposizioni di cui al decreto legge n. 225/2010 con le quali si autorizzava la Banca d'Italia a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale per la conclusione di un accordo di prestito di un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro (l’accordo è stato concluso in data 21 ottobre 2009) (comma 1);

-          l’estensione della linea di credito già esistente. A tal fine, la Banca d’Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il FMI per la conclusione di un ulteriore accordo di prestito bilaterale per 23,48 miliardi di euro (commi 1 e 2).

L’ammontare corrisponde al prodotto tra il valore complessivo dei nuovi prestiti stabilito negli accordi in sede europea (150 miliardi) e la quota di partecipazione dell’Italia al FMI rapportata nell’ambito europeo (15,66%).

Sul nuovo prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio[254] (comma 3). I rapporti che ne derivano saranno regolati da apposita convenzione tra MEF e Banca d’Italia (comma 4).

Il nuovo prestito può essere fatto confluire nella linea di credito New Arrangements to Borrow (NAB)[255] (comma 5).

Per la garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, c.4. del decreto legge n. 201/2011.

La richiamata norma – nel disciplinare la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane con scadenza da tre mesi fino a cinque anni – prevede: a) l’iscrizione nell’elenco allegato allo stato di previsione del MEF, come previsto dall’articolo 31 della legge n. 196/2009[256] della garanzia; b) un’autorizzazione di spesa pari a 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016 i cui importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati  alla  copertura  dell'eventuale escussione delle suddette garanzie; c) ad eventuali ulteriori oneri si provvede mediante il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per gli eventuali oneri viene incrementata di 100 milioni per l’anno 2012 l’autorizzazione di spesa prevista dal sopra richiamato art. 8, comma 4 e, in compensazione finanziaria viene ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 (Fondo interventi urgenti e indifferibili).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti (aumento autorizz.ne di spesa)

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti (riduz.ne fondo interventi urgenti e indifferibili)

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

La relazione tecnica afferma, in primo luogo, che il contributo italiano del prestito è a carico della Banca d’Italia e, pertanto, non reca effetti sul bilancio dello Stato. E’ tuttavia necessario prevedere l’attivazione in favore della Banca d’Italia della garanzia dello Stato a fronte dell’impegno assunto in sede internazionale.

La garanzia statale, chiarisce la RT, dovrà coprire il rischio del rimborso del prestito, gli eventuali oneri per interessi maturati e il rischio di cambio. Tenuto conto che il rischio di insolvibilità da parte del FMI è pressoché nullo, la RT ritiene che non siano ascrivibili effetti con riferimento al mancato rimborso del prestito. Pertanto, gli unici eventuali oneri potrebbero riguardare gli interessi e le differenze di cambio.

Si prevede inoltre la possibilità che le risorse vengano successivamente trasferite al NAB, che costituisce lo strumento che concerne un insieme di accordi permanenti con i quali alcuni paesi membri, o le rispettive banche centrali, mettono disposizione del FMI risorse da utilizzare in caso di necessità. La RT ricorda che il NAB è stato riformato e rafforzato in seguito all’accordo G20 di Londra del 2009 che ha previsto la triplicazione delle risorse. Pertanto, nel 2011, è diventato effettivo il nuovo NAB autorizzato dall’Italia con decreto legge n. 225 del 2010.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie la RT - dopo aver ricordato che la norma rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 201/2011 - afferma che, per tenere conto in misura prudenziale dei relativi rischi, valutabili in caso di attivazione delle suddette garanzie, l’autorizzazione di spesa di cui al richiamato comma 4 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2012 e che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili. Precisa che, in analogia con quanto previsto per le garanzie, l’incremento dell’autorizzazione di spesa rileva ai soli fini del saldo netto da finanziare in quanto è volto essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sul fondo di riserva spese obbligatorie, nell’eventualità dell’escussione delle garanzie. Pertanto, solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto all’importo stimato si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie.

L’inclusione della garanzia nell’apposito elenco allegato allo stato di previsione del MEF comporta che, in caso di attivazione, l’onere gravi sul capitolo 7407/Economia.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto indicato nella relazione tecnica circa gli impegni internazionali da cui scaturiscono le disposizioni in esame e del carattere pressoché nullo del rischio di insolvibilità da parte del FMI, appare comunque utile acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle quantificazioni riportate nella stessa RT.

In particolare, riguardo alla garanzia dello Stato riferita al prestito, si riterrebbe utile acquisire chiarimenti circa i parametri utilizzati per determinare la quota aggiuntiva di risorse stanziate a fonte di tale garanzia, con particolare riguardo,  agli oneri per interessi e rischi di cambio.

Tali elementi appaiono utili al fine di verificare i criteri tecnici cui ricorrere per determinare forme di copertura a fronte di garanzie relative a fattispecie analoghe.

In linea generale, si osserva che le garanzie statali, sebbene non modifichino il livello attuale di esposizione debitoria dello Stato, configurano passività potenziali.Gli eventuali effetti sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche vanno valutati, tenuto conto dei vigenti criteri contabili, considerando caso per caso le condizioni complessive di rischio di escussione delle garanzie.

Per il profilo delle conseguenze sui saldi di finanza pubblica, si segnala che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel caso in cui la medesima sia effettivamente attivata.

Pertanto, per quanto attiene all’effettiva imputazione temporale degli oneri derivanti da un’eventuale attivazione della garanzia, si rileva che tali spese andrebbero ad incidere negli esercizi nel corso dei quali dovesse effettivamente verificarsi tale evenienza. La copertura prevista a carico del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è tuttavia limitata all’esercizio 2012. Pur assumendo che la somma aggiuntiva di 100 milioni per il 2012 confluisca anch’essa sulla apposita contabilità speciale secondo quanto previsto, per l’autorizzazione di spesa originaria, dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 201/2011, e possa quindi essere utilizzata anche oltre l’esercizio di competenza, si rileva che detto utilizzo appare suscettibile, in linea di principio, di determinare effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento al comma 6, si osserva che il Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, del quale è previsto l’utilizzo è stato rifinanziato, per un importo di 24 milioni di euro per l’anno 2012 e di 30 milioni di euro per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n.138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e, per un importo di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012, dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3071 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il suddetto Fondo è già stato ridotto nella misura di 40 milioni di euro per l’anno 2012 dall’articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Si ricorda che l’incremento di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012 di tale Fondo, disposto dalla legge di stabilità 2012 è ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge di stabilità 2012. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata, per l'anno 2012, al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Considerato, infine, che le risorse di cui si prevede l’utilizzo derivano da successivi rifinanziamenti del Fondo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di integrare la disposizione, indicando esplicitamente che la dotazione del suddetto Fondo, è stata integrata, da ultimo, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

 

Articolo 26 – Proseguimento attività di documentazione, studio e ricerca in materia di federalismo fiscale.

 

La norma proroga, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013, il termine della facoltà di utilizzo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di metà delle risorse relative alla dotazione di spesa destinata all’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse allo svolgimento delle attività indicate dalla legge delega in materia di federalismo fiscale[257]. La norma aggiunge inoltre che le medesime risorse possono essere destinate anche ad assicurare la formazione del personale dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, afferma che la norma in esame non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, in quanto gli oneri per le attività di documentazione, studio e ricerca e di alta formazione rientrano nell’autorizzazione di spesa della Scuola superiore dell’economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono rilievi da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo,  che la destinazione anche per il 2012 ed il 2013 ad ulteriori finalità di una parte delle risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente e destinate all’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze non pregiudichi interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Si ricorda che la dotazione dell’autorizzazione di spesa a carattere permanente di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 350 del 2003, destinata al finanziamento dell’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, è stata ridotta a 4 milioni di euro annui dall’articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Articolo 27 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni

La norma modifica la procedura prevista per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale e dei relativi obiettivi di efficientamento del settore, attribuendo compiti all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[258].

La norma prevede inoltre una deroga all’applicazione dei limiti all’indebitamento degli enti locali fissati dalla legge finanziaria per il 2012 [259], limitata all’indebitamento autorizzato dalle regioni entro il 31/12/2011, riferito a impegni di spesa assunti entro il 14 novembre 2011.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto delle disposizioni sopra descritte,afferma che il comma 1 ha natura prettamente ordinamentale, mentre il comma 2, finalizzato a rendere graduale l’applicazione del nuovo limite di indebitamento, non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che l’Osservatorio - cui sono affidati compiti inerenti la definizione degli obiettivi per la razionalizzazione del settore del trasporto pubblico locale e per l’individuazione di coerenti criteri di riparto delle risorse disponibili - possa svolgere le mansioni ad esso assegnate nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito alla deroga ai nuovi limiti di indebitamento per gli enti locali, disposta dal comma 2, si rileva che essa configura una sanatoria per le situazioni di indebitamento, superiore rispetto alle nuove soglie, conseguenti ad impegni di spesa assunti in data antecedente rispetto a quella di approvazione della legge finanziaria per il 2012, che ha fissato nuovi e più stringenti limiti.

 

Articolo 28 – Proroga della convenzione con il Centro di produzione Spa

 

La norma autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2012 per consentire la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro produzione Spa. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

Minori spese correnti

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle osservazioni in precedenza formulate con riferimento all’articolo 25, comma 6.

 

Articolo 29, comma 1  – Proroga determinazione dei fabbisogni standard

 

La normaproroga dal 2011 al 30 aprile 2012 il termine entro cui devono essere determinati i fabbisogni standard di almeno un terzo delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni e alle Province ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 216 del 2010 recante Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

Non risulta modificata la norma che dispone l’entrata in vigore dal 2012 dei suddetti fabbisogni standard.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la norma modificata disciplina una tempistica diretta a garantire, in via prioritaria, la determinazione dei fabbisogni standard - nel 2011- e, successivamente, la loro entrata in vigore  dal 2012. La proroga introdotta potrebbe quindi determinare difficoltà sul piano operativo, con possibili riflessi finanziari per gli enti interessati titolari delle funzioni fondamentali, che potrebbero non essere a conoscenza di tutti gli elementi necessari per la relativa programmazione finanziaria. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 29, commi 2 e 3 – Decorrenza aliquota unica rendite finanziarie

 

Le norme intervengono sulla disciplina che ha introdotto l’aliquota unica (20%) sulle rendite finanziarie. In particolare:

-           le disposizioni contenute nel comma 2, lett. a) e comma 3 recano modalità applicative in riferimento a talune fattispecie di rendite (interessi su conti correnti postali e bancari ovvero interessi su obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie);

-           il comma 2, lett. b) limita l’ambito di applicazione della predetta aliquota unica in quanto esclude i “contratti pronti contro termine” stipulati nel 2011 ed aventi durata inferiore a 12 mesi. Per tali contratti si applica, pertanto, la normativa previgente ai sensi della quale sugli interessi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 si calcola la ritenuta del 12,50% in luogo dell’aliquota del 20%.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che:

-           le disposizioni di cui al comma 2, lett. a) e comma 3) non determinano ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto già stimato nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 138/2011;

-           la disposizione di cui al comma 2, lett. b) determina l’applicazione di un’aliquota d’imposta pari al 12,50% in luogo del 20% per alcune operazioni rientranti nel regime transitorio. In merito, in base ad informazioni assunte presso gli operatori del settore risulta una durata media pari a due mesi, per cui la RT ritiene che la disposizione non comporta sostanziali variazioni di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lett. b), che la RT non esclude possibili effetti di gettito, ma si limita ad evidenziare che i medesimi non sembrano assumere portata sostanziale. Sarebbe utile in proposito acquisire ulteriori dati per verificare se detta ipotesi risponda a criteri prudenziali.

Articolo 29, commi 4 e 5 – Domanda di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione

 

Le norme prorogano e riaprono i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione non produce oneri, in quanto non incide sul diritto all’incasso delle somme iscritte a ruolo.

Inoltre, afferma la RT, la proroga non comporta ritardi nello svolgimento delle procedure di riscossione coattiva in quanto la presentazione della comunicazione di inesigibilità non determina di per sé l’esaurimento delle attività di riscossione coattiva finalizzate al recupero.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono opportuni chiarimenti in merito ai possibili effetti in termini di remunerazione spettante agli agenti della riscossione, tenuto conto che quest’ultima è determinata anche in base all’esito dell’attività svolta. In particolare, al fine di suffragare la neutralità finanziaria della norma, andrebbe confermato che la proroga interessi esclusivamente le modalità operative da parte degli agenti della riscossione e non anche il termine entro il quale si verificano le cause che determinano la non esigibilità dei ruoli per cause non imputabili all’agente della riscossione.

Articolo 29, comma 6  – Riapertura termini per la chiusura delle partite IVA inattive

 

La norma riapre i termini per la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA, oltre la scadenza ordinaria prevista dalla disciplina vigente, attraverso il pagamento di una sanzione minima.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è suscettibile di recare un maggior gettito. Tuttavia, a fini prudenziali, non viene ascritto alcun effetto finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 29, comma 7 – Proroga semplificazione dichiarazione sostituti d’imposta

 

La norma proroga da gennaio 2012 a gennaio 2014 il termine a decorrere dal quale i sostituti d’imposta dovranno effettuare la comunicazione telematica delle retribuzioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 29, comma 8 – Fabbricati rurali

 

La norma rende salvi gli effetti delle richieste di variazione catastale per la qualificazione dei fabbricati rurali presentate oltre il termine originariamente previsto dall’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 (30 settembre 2011) e comunque entro il 31 marzo 2012.

Si segnala che il richiamato articolo 7 - nella versione vigente come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 201/2011 – già fissa al 31 marzo 2012 il termine per la presentazione della domanda di variazione catastale per i fabbricati rurali. In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che la proroga al 31 marzo 2012 disposta dalla norma in commento, pur nel novellato contesto normativo, ha la finalità di garantire l’affidamento ingenerato dalla disposizione contenuta nel richiamato D.L. n. 201/2011.

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 29, comma 9  – Certificati ipotecari e catastali

 

La norma proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2012 il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti alcuni certificati delle pubbliche amministrazioni quali, ad esempio, quelli da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità immobiliari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

Si segnala, peraltro, che all’art. 15 del D.L. n. 183/2011 che ha introdotto le norme oggetto di proroga, non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 29, comma 10 – Proroga del termine per le dismissioni immobiliari del comune di Roma

La norma dispone la proroga, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, del termine entro il quale devono essere concluse le procedure di dismissione immobiliare del Comune di Roma previste dalla legge finanziaria per il 2010[260].

Si segnala che i proventi relativi alle procedure per la dismissione di tali immobili - in base all’art. 2, comma 196-bis della legge n. 191/2009 - sono versati, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, fino a concorrenza dell’importo di 500 milioni di euro. Ciò a fronte dell’utilizzo per il 2010 di un medesimo importo, autorizzato dall’art.2, comma 196-ter della legge n. 191/2009, per il rifinanziamento del piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto gli effetti previsti dalla norma originaria non erano stati scontati nei tendenziali.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, dal momento che gli incassi per dismissioni immobiliari, quantificati dalla legge finanziaria per il 2010 in 600 mln di euro e originariamente attesi per tale esercizio, non sono stati iscritti nei saldi degli esercizi successivi in occasione delle precedenti proroghe del termine oggetto della disposizione in esame.

 

 

Articolo 29, comma 11  – Esercizio associato funzioni fondamentali piccoli comuni

 

La norma proroga di sei mesi i termini, fissati dall’art. 14, c. 31 del D.L. n. 78/2010, entro il quale i piccoli comuni (con popolazione compresa fra 1.000 e 5.000 abitanti) devono attivare l’esercizio associato delle funzioni fondamentali. In particolare:

-          entro il 30 giugno 2012 (in luogo del 31 dicembre 2011) i comuni interessati dovranno attivare l’esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti;

-          entro il 30 giugno 2013 (in luogo del 31 dicembre 2012) i comuni interessati dovranno attivare l’esercizio associato delle sei funzioni fondamentali previste.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto alle disposizioni originarie non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 29, comma 12  – Proroga sperimentazione gioco Bingo

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine finale del periodo di sperimentazione del gioco del Bingo.

La sperimentazione – introdotta inizialmente con l’articolo 21, comma 10, del decreto legge 78/2009 – prevede l’incremento del montepremi (dal 58% ad almeno il 70% delle somme giocate)e la conseguente diminuzione sia del prelievo erariale (dal 20% all’11%) sia del compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco (AAMS) (dal 3,8% all’1%). Il compenso del concessionario passa – infine – dal 18,20 al 18 per cento.

Nel corso dell’esame del provvedimento che ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 (D.L. n. 225/2010) il rappresentante del Governo, rispondendo ai rilievi formulati nel corso dell’esame in Commissione, ha confermato l’assenza di effetti finanziari negativi in termini di minori entrate sulla base dei risultati ottenuti nella precedente proroga del periodo di sperimentazione. Il Governo ha, infatti, affermato che l’effetto incentivante dei maggiori premi determina un maggior gettito atteso per l’erario che dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla riduzione percentuale del prelievo fiscale sui concessionari.

La successiva proroga al 31 dicembre 2011, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari, è stata operata con DPCM 25 marzo 2011 emanato in attuazione del richiamato D.L. n. 225/2010. Il DPCM afferma che “la sperimentazione ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore. Si ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione per verificare l'effettiva possibilità che i nuovi livelli di pay-out possano tradursi, su un più lungo periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco conseguibili negli anni avvenire, così da giungere ad un pieno recupero, non solo in termini di raccolta, ma anche di entrate erariali, rispetto a quelli fino ad oggi raggiunti”.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di proroga garantisce l’attuale livello di gettito derivante dal gioco del Bingo e pertanto non determina effetti negativi di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile un chiarimento circa le ipotesi relative all’entità della raccolta e del gettito che giustificano la neutralità finanziaria della proroga in esame. Tale invarianza, infatti, dovrebbe essere verificata – nell’ambito del singolo settore di gioco - alla luce del confronto fra le previsioni tendenziali di gettito e gli effetti specificamente ascrivibili alla disposizione in esame.

Come già osservato in occasione dell’esame parlamentare della norma che ha introdotto la sperimentazione (articolo 21, comma 10, del D.L. 78/2009), la nuova ripartizione delle somme di gioco potrebbe, ad invarianza di altre condizioni, ridurre le somme destinate all’erario e all’Amministrazione dei Monopoli (mentre, d’altra parte, l’aumento delle vincite appare finalizzato ad accrescere l’attrattività del gioco e quindi a determinare – al contrario - un effetto positivo di incremento della raccolta).

 

Articolo 29, comma 13  – Procedura selettiva in materia di poker sportivo e scommesse

 

La norma proroga i termini per l’aggiudicazione, tramite gara, di concessioni novennali in materia di poker sportivo e per l’attuazione di procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di proroga non comporta riduzioni di entrata a carico del bilancio dello Stato, atteso che i risultati complessivamente attesi dal settore sono stati già pienamente raggiunti.

Si ricorda che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti alla norma che ha previsto  l’aggiudicazione di concessioni in materia di poker sportivo (articolo 24, comma 34, del D.L. 98/2011) hanno ascritto a tale assegnazione (1.000 punti di esercizio) un effetto di gettito pari a 50 milioni di euro nel 2011 (500 diritti assegnati al prezzo minimo di 100.000 euro) e pari a 30 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2012 in termini di prelievo erariale (3 per cento su una raccolta stimata in 1 miliardo di euro).

Riguardo all’aggiudicazione, entro il 30 ottobre 2011, di concessioni per la  raccolta di giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (articolo 24, comma 37, del D.L. 98/2011), la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari hanno ascritto a tale assegnazione un effetto di maggiore entrata  pari a 115 milioni di euro per il solo anno 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di un chiarimento circa quanto evidenziato nella relazione tecnica. Infatti dal tenore della RT sembra emergere che la norma è suscettibile di recare effetti finanziari negativi, i quali – tuttavia – risulterebbero compensati dal gettito complessivamente conseguito nel settore in esame.

In proposito andrebbero distintamente indicati i predetti effetti negativi e le stime di maggior gettito (rispetto ai tendenziali riferiti al complesso del settore dei giochi) che determinerebbero una sostanziale compensazione sul piano finanziario.

Articolo 29, comma 14  – Termine di modifica dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF

 

La norma riapre i termini per l’approvazione da parte delle Regioni della delibera di modifica dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2011 la cui aliquota di base rimane confermata all’1,23%, come fissato – da ultimo – dal D.L. n. 201/2011

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla norma non si ascrivono ulteriori effetti rispetto a quanto già valutato in sede di relazione tecnica all’articolo 28 del D.L. n. 201/2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 29, comma 15 – Proroga versamenti alluvionati La Spezia, Massa Carrara e Genova

 

La norma dispone la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti colpiti dalle alluvioni verificatisi:

-        nel mese di ottobre 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Per tali soggetti la sospensione opera dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012;

-        dal 4 all’8 novembre 2011 nella provincia di Genova. Per tali soggetti la sospensione opera dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

Il versamento di quanto sospeso dovrà essere effettuato in sei rate mensili costanti a decorrere dal 16 luglio 2012 e non si fa luogo a quanto già versato dai contribuenti.

La norma prevede un limite di spesa fissato in 70 milioni di euro per l’anno 2011. Ai fini della copertura finanziaria si provvede con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, c.5, del D.L. n. 282/2004 relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuati i soggetti beneficiari anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Per l’anno 2012, il maggior gettito pari a 70 milioni è utilizzato per incrementare il medesimo Fondo di cui al periodo precedente con il quale si è provveduto alla copertura finanziaria degli oneri per il 2011.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori entrate correnti

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

Maggiori entrate correnti

 

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

 

70

 

 

Minori spese correnti

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

 

70

 

 

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione comporta, per l’anno 2011, un onere entro il limite di spesa di 70 milioni di euro cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, c. 5, del decreto legge n. 282/2004. Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che il rispetto del limite di spesa indicato per il 2011 è subordinato all’applicazione di criteri di individuazione dei beneficiari, da definire con apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Poiché tale ordinanza interviene in un momento successivo all’inizio del periodo di sospensione (ottobre 2011 e novembre 2011), il rispetto effettivo del predetto limite di spesa non risulta verificabile in via preventiva sulla base dei dati normativi e di quelli riportati nella relazione tecnica.

In particolare, i contribuenti interessati, non conoscendo dall’inizio del periodo di sospensione i predetti criteri applicativi, potrebbero avere omesso o potrebbero omettere, fino all’effettiva emanazione della predetta ordinanza, versamenti eventualmente dovuti. Fatte salve le possibilità di recupero delle somme nel corso del 2012, ciò potrebbe dar luogo, per il 2011, a minori entrate anche eccedenti il limite di importo di 70 milioni indicato dalla norma ed oggetto di apposita copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione prevede, inoltre, che il suddetto Fondo sia integrato, nell’anno 2012, nella misura di 70 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal versamento delle somme relative agli adempimenti tributari e contributivi delle regioni Liguria e Toscana.

Con riferimento alla formulazione della norma, appare opportuno modificare la disposizione prevedendo esplicitamente la misura della riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica relativa all’anno 2011, pari a 70 milioni di euro.

 

Articolo 29, comma 16 – Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo

 

La norma dispone una proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore di particolari categorie sociali.

La novella introdotta all’art. 1, c.1, del decreto legge n. 158/2004 determina anche la proroga dei benefici fiscali in favore dei conduttori disciplinata dal comma 3 del richiamato articolo 1. In particolare, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, ai proprietari degli immobili locati a conduttori che si trovino nelle condizioni richieste si applica l’agevolazione fiscale che prevede la non concorrenza del reddito, relativo agli immobili suddetti, alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES.

Ai fini della copertura finanziaria, si dispone il parziale utilizzo della quota di entrate riassegnabili alla spesa del Ministero infrastrutture e trasporti - di cui all’art. 1, c. 238, L. 311/2004 – che per l’anno 2013, è ridotta da 12 milioni a 8,62 milioni di euro.


 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori entrate tributarie

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

Di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

 

 

3,2

 

 

 

3,2

 

 

 

3,2

 

Add.le reg.IRPEF

 

 

0,13

 

 

 

0,13

 

 

 

0,13

 

Add.le com.IRPEF

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

Riduzione riassegnazione di entrate extratributarie

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

La relazione tecnica, afferma che, in base ai dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della proroga del medesimo anno circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell’anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2.000 soggetti e che tale numero sia confermato anche per il 2012.

In base alla banca dati immobiliare integrata 2009, si stima un canone medio annuo nazionale, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, reflazionato al 2012, di circa 4.900 euro, che ai fini prudenziali viene incrementato a 5.000 euro.

Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32% (risultante dalle elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010, redditi estrapolati al 2012) si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2012, pari a circa 3,2 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa 130 mila euro e 50 mila euro.

La disposizione non rileva ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per l’anno 2013.

In virtù dell’analoga disposizione di proroga contenuta nell’art. 2, comma 12-sexies, del decreto legge n. 225/2010, l’agevolazione non rileva neppure in sede di acconto d’imposte 2012 e, pertanto, reca effetti in termini di cassa nel 2013.

Ai fini della copertura finanziaria viene ridotta, di un importo corrispondente, la quota di entrate riassegnabili al Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’anno 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la stima del minor gettito appare coerente con le quantificazioni relative alla precedente proroga della norma in esame.

Si segnala, tuttavia, l’opportunità che la quantificazione sia suffragata anche alla luce di dati più aggiornati, tenuto conto che gli oneri stimati coincidono con quelli ascritti alle precedenti proroghe per gli anni 2010 e 2011[261].

In particolare, si ricorda che nelle relazioni tecniche relative alle precedenti proroghe la quantificazione delle minori entrate era basata sui medesimi dati ed ipotesi.

       A tale proposito, si segnala che il riferimento ad un canone medio nazionale pari a 420 euro mensili (5.000 euro su base annua) potrebbe risultare non rappresentativo dell’effettivo ammontare del canone pagato dai conduttori interessati. Inoltre, per la considerazione della dinamica dei prezzi delle locazioni, non sembra che si sia tenuto conto – a fini prudenziali - della rivalutazione per ogni anno del 75 per cento della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, come previsto dalla normativa vigente. Il numero dei soggetti potrebbe inoltre risultare sottostimato in considerazione del fatto che, a seguito delle disposizioni di proroghe via via introdotte, ai conduttori che hanno beneficiato nel primo semestre del 2009 potrebbero aggiungersi dei nuovi in virtù delle nuove scadenze di contratti di locazione.

Si segnala, inoltre, la necessità di coordinare la disposizione – e quindi anche la quantificazione degli effetti finanziari – con le norme introdotte in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. In particolare, andrebbero considerate, in primo luogo, le eventuali opzioni in favore del regime fiscale della c.d. “cedolare secca”. In tal caso, l’aliquota d’imposta risulterebbe inferiore a quella indicata con possibili effetti di sovrastima dell’onere, da un lato, ma con effetti negativi sulle modalità di finanziamento degli enti locali, dall’altro. In secondo luogo, andrebbero aggiornate le aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF rispetto alle quali sono stati disposti incrementi dal 2012. Infine, andrebbero valutati gli effetti sulle entrate degli enti territoriali che, in virtù della disposizione in esame, potrebbero realizzare una perdita di gettito da addizionali IRPEF.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,si osserva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono le entrate derivanti dalle tariffe applicabili alle operazioni di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge n. 870 del 1986. Tali entrate sono annualmente riassegnate, pro quota, al finanziamento di specifiche attività del Ministero delle’infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità che tali risorse siano in parte destinate all’attuazione della disposizione in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, si segnala che la stessa, seppure formulata in termini di previsione di spesa, in quanto riferita a minori entrate, non è corredata da una specifica clausola di salvaguardia come previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.


 



[1]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[2]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n . 133.

[3]    In realtà, il comma 523 in esame ha inciso, dettando limiti più restrittivi, sulle già limitate possibilità per amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il periodo indicato. Infatti, l’articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 aveva già previsto che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

L’applicazione del comma 103 era stata prorogata a partire dal 2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 537, della L. 296/2006, ma successivamente la norma era stata abrogata dall’articolo 9, comma 8 del D.L. 78/2010. Quest’ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al turn over, indicate al comma 523, potessero procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.

[4]    Secondo l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali - entrate, dogane, territorio).

[5]     Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[6]     Una disciplina ad hoc relativa alla possibilità di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, per gli enti di ricerca pubblici, è invece prevista al comma 643 della L. 296/2006.

[7]    L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

[8]    D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331.

[9]    L. 23 agosto 2004 n. 226, Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

[10]    L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[11]  In materia è applicabile l’articolo 35 del D.lgs. 165/2001.

[12]   D.lgs. 165/2001 sul rapporto di lavoro; L. 15 maggio 1997 n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, articolo 3, comma 6, sul reclutamento. Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione, al D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori, e all'articolo 51, comma 6, della legge 449/1997.

[13]   Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[14]   Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[15]  D.L. 1° luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

[16]  In precedenza all’intervento dell’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008, il limite era del 60%.

[17]  Introdotto dall’articolo 2, comma 208 dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010), poi modificato dall’articolo 6, comma 6 del D.L. 78/2010.

[18]  Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre subordinato all'emanazione di apposito D.P.C.M..

[19]  Modificato dall’articolo 9, comma 9 del D.L. 78/2010. Inoltre, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, è stato prorogato al 31 dicembre 2010, e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010, dall’articolo 17, comma 17, del D.L. 78/2009.

[20]  Tale comma ha disposto che per il biennio 2008-2009 tali enti potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

[21]   L’originario primo periodo del comma 13 dell’art. 66 del d.l. n. 112/2008 prevedeva che per il triennio 2009-2011 le assunzioni delle atenei fossero soggette al limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, e che, in ogni caso, il numero delle unità assunte non poteva eccedere, ogni anno, il 20% delle unità cessate l’anno precedente.

[22]  L’art. 7, c. 4-bis, del D.L. 194/2009 ha previsto che l’art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l’art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agliistituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60%, all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50%.

[23]  L. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[24]  Si veda il testo del resoconto del 21 settembre 2011:

http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?AD=1&percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/201109/0921/html/07/|pagpro=85n3|all=off|commis=

[25]   L’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 aveva previsto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere annualmente il 90% dei trasferimenti statali disposti attraverso il FFO e che il mancato rispetto del limite preclude nuove assunzioni, se non nel limite del 35% del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. In seguito, l’art. 1 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha stabilito che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno hanno superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né ad assunzioni. Ha tuttavia fatto salve le disposizioni che escludevano dal computo del 90% gli incrementi retributivi derivanti da adeguamenti disposti a favore del personale non contrattualizzato, ossia docenti e ricercatori, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo, nonché un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il SSN (disposizioni poi prorogate al 31 dicembre 2010 dall’art. 7, co. 5-quinquies, del D.L. 194/2009), nonché le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore espletate o in corso di espletamento per il 2007 e il 2008.

[26]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/dicembre/av-23122011.aspx

[27]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[28]   Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile.

[29]  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[30]  Ulteriore proroga di termini relativa al Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 31 marzo 2011.

[31]  Si ricorda che la Croce Rossa nell’arco degli ultimi 31 anni è stata sottoposta a commissariamento per quasi 25 anni.

[32]  D.L. 6 luglio 2010, n. 102, Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

[33]  L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[34]  L. 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

[35]  Per un approfondimento dei contenuti dello schema: Servizio Studi, Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa : Schema di D.Lgs. n. 424, Documentazione per l’esame di Atti del Governo n. 371, 29 novembre 2011.

[36]  Si segnala a tale proposito, la Determinazione n. 117/2011 della Corte dei Conti – Sezione di controllo sugli enti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo  seguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per gli esercizi dal 2005 al 2010del 2 gennaio 2012. Nelle considerazione conclusive, la Corte contabile, pur sottolineando il miglioramento della gestione contabile ed amministrativa negli ultimi tre anni del periodo considerato, evidenzia tra le ancor persistenti criticità organizzative e gestionali della CRI: l’inesistenza di una dotazione organica del personale militare; la mancata istituzione in tutte le sedi periferiche della Tesoreria unica; le convenzioni “in perdita” per i servizi di pronto soccorso e trasporto infermi determinate dall’alto costo del personale, in gran parte appartenente al Corpo Militare CRI, che gode di particolari indennità, che finiscono per rendere i servizi offerti più costosi di quelli che verrebbero resi da una struttura privatistica. In tal senso, la Corte sottolinea come l’Associazione abbia allestito l’aggiornamento, d’intesa  con il Ministero della salute e le Regioni, della disciplina generale dei servizi, finalizzato alla stipulazione sul territorio di apposite convenzioni di dettaglio tra le ASL, le Aziende sanitarie ospedaliere ed i Comitati regionali. 

La Determinazione è consultabile sul sito della Corte al seguente indirizzo:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_117_2011.pdf

 

[37] L’allegato 1 reca criteri per l'individuazione delle zone sismiche nonché l’individuazione, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.

 

[38]  D.L. 8 agosto 1994, n. 507, Misure urgenti in materia di dighe, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

[39]  Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[40]  Come a sua volta novellato dall’articolo 2, comma 1-bis,del D.L. n. 225/2010.

[41]  Ricorsi n. 36 e 37 del 2011, pubblicati nella GU n. 22 del 25.05.2011.

[42]  D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

[43]  http://www.osservatorioacerra.it/erc/ERC-ERC_Layout_locale-1199880667264_Acerra.htm.

[44]  www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di%20Stato/Sezione%204/2011/201101236/Provvedimenti/201105117_18.XML

[45]  Il resoconto stenografico della seduta è disponibile all’indirizzo internet www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stenbic/39/2011/1130&pagina=s030

[46]  Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[47]D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

[48]  Nella disposizione richiamata si prevede che, fermo restando il limite del tetto massimo, nonché l’uniformità dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1 dell’articolo 19, i decreti di concessione delle misure in deroga possono inoltre prevedere trattamenti modulati e differenziati in funzione di interventi integrativi a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

[49]  Il comma 10 subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al precedente comma 3 (adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per definire le modalità applicative dell’articolo 19, le procedure di comunicazione all'INPS e l’effettuazione della ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento). In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, recante “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

[50]  Originariamente pari al 10% tale precentuale è stata aumentata prima al 20% dall’articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009, e poi al 30% dall’articolo 2, comma 130 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

[51]  Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[52]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[53]  Limite minore rispetto al limite di 5.000 euro per anno solare stabilito ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali, vedi supra.

[54]  Nella disposizione citata si avverte che, in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

[55]  Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero.

[56]  L’art. 4 del d.lgs. 21/2008, come modificato dall’art. 37, comma 2-ter, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), ha fissato in 100 punti il punteggio complessivo degli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, disponendo che, nell’ambito di tale punteggio, 90 punti siano assegnati in relazione all’esito del test di ingresso, mentre i rimanenti 10 siano attribuiti in baseai risultati conseguiti nell’ultimo triennio scolastico e nell’esame di Stato, sulla base dei parametri indicati. L’art. 5 ha affidato ai dirigenti scolastici il rilascio della certificazione relativa alle valutazioni di qualità ottenute in sede di scrutinio finale dell’ultimo triennio e in sede di esame di Stato, disponendo che, per i candidati esterni, quest’ultima, limitata all’esame di Stato, sia predisposta dal dirigente dell’istituto sede di esame.

[57]  Ai sensi dell’art. 1 della L. 264/1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, sono programmati a livello nazionale: a) gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'UE che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

[58]  Nel senso indicato, si veda quanto dispongono l’art. 2, co. 7, del DM 18 giugno 2008 (GU n. 151 del 30.6.2008), l’art. 2, co. 7, del DM 18 giugno 2009 (GU n. 153 del 4.7.2009) e l’art. 2, co. 5, del DM 11 giugno 2010 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/giugno/dm-11062010.aspx) recanti modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale, rispettivamente per gli aa.aa. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Si veda anche l’art. 5 del DM 15 giugno 2011, relativo all’a.a. 2011-2012.

[59]  La relazione utilizzava le stesse motivazioni presenti nella relazione del DL in commento.

[60]  Il rappresentante del Governo, nella seduta della 7a Commissione del Senato del 25 gennaio 2011, evidenziando che permanevano difficoltà applicative delle norme (in particolare, non risultava agevole l’individuazione dei punteggi ottenuti da studenti che frequentavano scuole straniere), aveva ricordato che precedenti differimenti erano stati già disposti non solo per l’assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, ma anche al fine di compiere dovuti approfondimenti sull’adeguatezza delle disposizioni stesse.

[61]  Si ricorda che nel dossier del Servizio Studi n. 436/1 del 22 marzo 2011 era stato evidenziato che, poiché il comma 2 dell’art. 1 autorizzava il Governo a disporre la proroga, al più tardi, fino al 31 dicembre 2011, non risultava chiaro se l'intenzione era quella di posticipare l'applicazione della disciplina in esame a partire dall’a.a. 2012-2013.

Al riguardo, si ricorda, peraltro, che l’art. 1, co. 2-quinquies ha escluso esplicitamente il regime giuridico ex art. 4, co. 9, del D.L. n. 97/2008 da quelli che, in quanto aventi scadenza dopo il 31 marzo 2011, erano prorogati direttamente al 30 aprile 2012.

[62]  Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

[63]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[64]  Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

[65]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[66]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010.

[67]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

[68]  Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute.

[69]  Tale possibilità, introdotta con l’articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, è stata originariamente consentita sino al 31 luglio 2003. Tuttavia, il mancato adeguamento delle strutture edilizie, indispensabile per garantire su tutto il territorio nazionale lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all’interno delle strutture pubbliche, ha reso indispensabile il reiterato slittamento del temine fissato dal legislatore.

[70]  La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2007, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

[71]  Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000.

[72]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.

[73]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.

[74]  Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge n. 122/2010

[75]  Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

[76]  Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.

[77]  Come ricorda l’AIFA, il valore del pay back è sempre determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall’eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche. In particolare, i prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% e dell’ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2007.

[78]  Articolo 1, comma 796, lettera g) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

[79]  In particolare,  le aziende farmaceutiche possono richiedere all’AIFA la sospensione degli effetti della deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006 a fronte del versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN generabili dalla riduzione del 5% applicata precedentemente dalle aziende farmaceutiche direttamente sul prezzo dei medicinali. Con Provvedimento 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2007, n. 34) l’AIFA ha approvato le tabelle di equivalenza elaborate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge finanziaria 2007.

[80]  Le proroghe annuali, sono intervenute con disposizioni contenute nei decreti leggi annuali di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (la prima proroga al 31 dicembre 2008 è contenuta nell’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito in legge, con modificazioni,  dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31; sono seguite le proroghe contenute nell’articolo 6, comma 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25,  e nell’articolo  1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10). In ultimo, il D.P.C.M. 25 marzo 2011, Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011, come previsto dal decreto legge 225/2010, che aveva fissato tale termine al 31 marzo 2011 e contestualmente aveva autorizzato il Governo a disporre con D.P.C.M. una eventuale ulteriore proroga.

[81]  L. 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[82]  Tale disposizione è stata prorogata, contestualmente alla precedente, dai decreti leggi annuali di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (la prima proroga è contenuta nell’art. 6, comma 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25,  nell'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, nell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011).

[83]   D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, recante Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[84]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si segnala che il citato comma 989 è stato sostituito dall’articolo 16 del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).

[85]   D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[86]   Per transhipment si intende il trasferimento (imbarco/sbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (navi madri) su battelli di dimensioni minori, definiti navi feeder, allo scopo di trasferire le merci dai grandi porti internazionali (hub transhipment) sulle reti ferroviarie landbridges che collegano porti situati su coste opposte e distanti, ovvero sulle reti di navi feeder verso porti minori che servono retroterra o hinterland regionali.

[87]  Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[88]  Una sintetica descrizione è disponibile al link www.zeroemission.enea.it/attivita-progetti/efficienza-energetica/il-progetto-integrato-miniera-sulcis-impianto-termoelettrico-a-carbone.

[89]    Pubblicato nella G.U. 4 ottobre 2011, n. 231.

[90]  Per approfondimenti si rinvia al dossier “Documentazione e ricerche” n. 251 del 6 luglio 2011 dal titolo “Il servizio idrico integrato e il referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011”, disponibile al link http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Am0232.htm.

[91]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

[92]  G.U. n. 298 del 23-12-2011.

[93]  Riguardo a tale termine, prima del comma in esame ci si è trovati di fronte a due diverse fonti normative, volte a prorogare – in forme e modi differenti – i medesimi termini. E’ pur vero, però, che la proroga disposta dal D.L. 225/2010 è entrata in vigore prima della fine dell’anno 2010, mentre quella recata dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010 è entrata in vigore in data 25 gennaio 2011 (cioè il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione n. 1 del 2011).

[94]  http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Am0261a.htm

[95]  La legge di conversione (L. 10/2011) è stata pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. e, secondo quanto previsto dal proprio articolo 1, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[96]  Per le osservazioni riguardo la possibilità, con fonte secondaria, di modificare termini di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, si rimanda al dossier del Servizio studi n. 436/1 del 22 marzo 2011, p. 5.

[97]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011.

[98]  Le innovazioni più significative introdotte per il nuovo organismo (disciplinato dagli artt. 2 e 3) attengono alla valorizzazione dell’attività consultiva, alla riduzione del numero dei suoi componenti (al fine di assicurare un funzionamento più snello) e all’elettività della carica presidenziale (in precedenza assegnata al Ministro).

[99]  Art. 2, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del DL 28 maggio 2004, n. 136. Con riguardo all’esercizio della delega, si segnala che il Consiglio dei Ministri aveva esaminato in via preliminare uno schema di D.Lgs. il 27 novembre 2003. Rispetto a tale schema, la Conferenza unificata il 15 gennaio 2004 aveva sottolineato la mancata considerazione della potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione e della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

[100]Nel corso di una audizione presso l’Ufficio di Presidenza della 7a Commissione del Senato in occasione dell’esame dei disegni di legge A.S. 1693 e abb., il direttore generale della Direzione generale Alta formazione artistica musicale e coreutica aveva fatto presente - come riferito dal relatore nel corso della seduta del 24 maggio 2011 http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=555097) - che la bozza di regolamento sulla programmazione e sullo sviluppo e sul reclutamento dei docenti era all'esame del MEF.

[101]Il CNAM, in particolare, esprime pareri e formula proposte sullo schema di decreto per la dichiarazione di equipollenza fra i titoli di studio rilasciati dalle AFAM e quelli rilasciati dalle università ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (che al momento non è emanato), nonché sugli schemi di regolamento concernenti, fra l’altro, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, le modalità di convenzionamento con scuole e università, le modalità di reclutamento del personale, i criteri generali per l’adozione degli statuti, i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, la valutazione dell’attività delle istituzioni AFAM.

[102]Al riguardo, il rappresentante del Governo aveva precisato, nella seduta del 25 gennaio 2011 della 7a Commissione del Senato, che le ragioni della proroga del 2009 – ancora valide – risiedevano nella necessità di superare il periodo di transizione connesso alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari con il conseguente nuovo inquadramento del personale docente in servizio, rilevando che allo stato, dovendosi ancora perfezionare le procedure per lo status dei docenti, non era possibile inserire nel regolamento i criteri definitivi per l’individuazione delle componenti tecniche necessarie.

[103]Abbinata alle pdl A.C. 814 e A.C. 3808.

[104]D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[105]L. 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

[106]E’ opportuno ricordare che la richiamata disposizione ha attuato l’OdG n. 9/3638/336 (On. Compagnon) accolto dal Governo il 28 luglio 2010 nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.C. 3638). L’ordine del giorno ha impegnato il Governo di prorogare, in attesa della definitiva stabilizzazione, di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato in scadenza il 31 dicembre 2010, di cui alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell’interno 11 settembre 2007 stipulati dall’amministrazione dell’interno il 31 dicembre 2008. Con la nota trasmessa alla Camera il 2 febbraio 2011, il Ministero dell’interno riferisce, di aver rappresentato, in attuazione della disposizione in esame, ai Prefetti degli Uffici territoriali del Governo interessati la necessità di provvedere tempestivamente alla stipula dell’atto di rinnovo dei contratti individuali ed agli adempimenti conseguenti per garantire la continuità operativa degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture e degli uffici immigrazione delle Questure.

[107]Si ricorda che l'art. 22 del Testo unico sull'immigrazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha previsto l’istituzione, in ogni provincia, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Ai sensi dell'art. 9 del medesimo Testo unico, lo sportello si occupa anche del disbrigo delle pratiche relative alle procedure di ricongiungimento familiare.

[108]Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi suddetti, può avvalersi di commissari delegati.

[109]  Precedentemente, lo stato di emergenza era stato prorogato dai seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 11 dicembre 2002, D.P.C.M. 7 novembre 2003, D.P.C.M. 23 dicembre 2004, D.P.C.M. 28 ottobre 2005, D.P.C.M. 16 marzo 2007, D.P.C.M. 14 febbraio 2008, D.P.C.M. 18 dicembre 2008, D.P.C.M. 19 novembre 2009. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2008, nel prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2008, lo aveva circoscritto ai soli territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia. Tuttavia, il successivo D.P.C.M. 25 luglio 2008 lo ha nuovamente esteso a tutto il territorio nazionale, "considerato che il persistente afflusso di stranieri comunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, assumendo su tutto il territorio nazionale dimensioni sempre più preoccupanti". Con D.P.C.M. 21 aprile 2005, lo stato di emergenza in questione è stato esteso "alla situazione di criticità di carattere economico-sociale derivante dalla rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero".

[110]Si ricorda che l'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici. Successivamente, la procedura di emersione è stata estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, conv. L. 9 ottobre 2002, n. 222.

[111]  L’art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102) ha disposto una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

[112]  D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[113]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[114]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[115]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[116]  D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

[117]  D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[118]D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

[119]L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[120]L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.

[121]D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[122]D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[123]  Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.

[124]  Le contabilità specialisono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).

Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro (attuale Ministero dell’economia e delle finanze). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative (come nel caso in questione, ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. n. 452/2001).

La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi.

Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti). Le operazioni di riscossione e pagamento sono contabilizzate in sede separata, rispetto a quelle concernenti la gestione del bilancio dello Stato e non incidono, ovviamente, sui risultati finanziari dell’esercizio.

La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

[125]D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[126]Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007.

[127]Tale termine è attualmente fissato al 31 dicembre 2011. L’articolo 23, comma 9, del D.L. 78/2009 aveva infatti disposto la proroga al 31 dicembre 2010, poi ulteriormente rinviata al 31 marzo 2011 e infine, al 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

[128]Il D.M. 9 aprile 1994 reca Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

[129]Si tratta della procedura di infrazione n. 2010/4227, avviata dalla Commissione europea il 29 settembre del 2011, mediante l’invio all’Italia di una lettera di messa in mora ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per violazione del diritto dell’Unione. In particolare la Commissione europea ritiene che la serie di proroghe in materia di adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi, implicando una mancata applicazione di un numero consistente di norme, possa essere in contrasto con la normativa UE e , segnatamente, con la direttiva 89/391/CEE, che, oltre a prevedere l’obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro,contiene anche disposizioni specifiche relative a “Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato.

[130]Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[131]D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[132]Si segnala che con DPCM 4 dicembre 2011 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012.

[133]Si ricorda che l’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili.

[134]D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[135]Indicate all’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

[136]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[137]D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.

[138]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[139]  Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

[140]D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

[141]Il Ministro dello sviluppo economico ha nominato l'ing. Giovanni Lelli commissario dell'ENEA e il Prof. Avv. Pietro Maria Putti e il Dr. Enrico Elli sub commissari. Tali incarichi sono stati prorogati con D.M. 27 settembre 2011 dal 31 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, e comunque non oltre il 27 settembre 2012.

[142]D.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, pubblicato in G.U. il 24 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1° settembre 2011 (art. 26).

[143]Per gli enti territoriali l’armonizzazione contabile è analogamente disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009.

[144]Sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti della pubblica amministrazione.

[145]Si tratta – come evidenzia la Relazione tecnica al provvedimento – di somme relative alle scelte dei contribuenti per la quota del cinque per mille IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi 2010 relativamente al periodo d’imposta 2009.

[146]convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[147]La disciplina del 5 per mille 2007 è contenuta nell’art. 1, commi 1234-1237, legge n. 296/2006, art. 45, commi 1 bis, D.L. n. 248/2007, art. 20, comma 2, D.L. n. 159/2007.

[148]La disciplina del cinque per mille 2008 è prevista dall’art. 3, commi 4-11, legge n. 244/2007,art. 45, commi 1 D.L. n. 248/2007.

[149]La disciplina del 5 per mille 2009 è contenuta nell’articolo 63-bis, D.L. n. 112/2008.

[150] La disciplina del 5 per mille 2010 è contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010.

[151]La disciplina del 5 per mille 2011 è contenuta nell’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 225/2010.

[152]articolo 33, comma 1 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

[153]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

[154]D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[155]Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Secondo tale norma per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[156]  D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. In relazione a tale proroga, il successivo comma 6-quinquies dell'articolo 1 del D.L. 300/2006 ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro per il 2007.

[157] D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[158] D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[159]D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[160]  Le disposizioni sopra richiamate, contenute nella norma in materia di “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”, prevedono che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale e che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

[161]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

[162]D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148. La disposizione richiamata ha previsto che per una più razionale allocazione del personale pubblico, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

[163]  D.L. 13 marzo 1988, n. 69,  Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, Legge 13 maggio 1988, n. 153.

[164]  L. 27 dicembre 1997 n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[165]D.L. 12 maggio 1995, n. 163, Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

[166]L. 29 dicembre 1990 n. 428, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

[167]  Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

[168]  Si tratta di tre decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia, in data 13 novembre 2002.

[169]  Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, recante Tariffe postali agevolate per l’editoria, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2010.

[170]  Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[171]  D.L. 25 marzo 2010, n. 40, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

[172]  Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, recante Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, pubblicato nella G.U. 21 febbraio 2011, n. 42.

[173]  D.L. 5 agosto 2010, n. 125, recante Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163.

[174]  Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, recante Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, pubblicato nella G.U. 23 novembre 2010, n. 274.

[175]  Il Registro degli operatori di comunicazioni è curato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 249/1997, ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

[176]D.L. 18 novembre 1966 n. 976, Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

[177]Legge 31 luglio 1997, n. 261, Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore.

[178]Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 1995.   

[179]  Recante l’attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

[180]  D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[181]  Recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

[182]  In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

[183] Il decreto legge n. 7 del 1999 - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74 -, era stato emanato per consentire la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo al contempo uno strumento giuridico che consentisse anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI.

[184]I Diritti Speciali di Prelievo (DSP; in inglese Special Drawing Rights, SDRs) rappresentano un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un paniere di cinque valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dell’85% del potere di voto.

[185]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[186]  Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Le risorse del Fondo, iscritte nella legge di bilancio per il 2012, ammontano a 1.144,7 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013.

[187]D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286.

[188]D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito, con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

[189]D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[190]Con riferimento alla struttura paritetica si segnala che la stessa, secondo l’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011, doveva essere istituita nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, mentre l’articolo 9, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), ha attribuito i relativi compiti a una struttura già istituita nell’ambito di detta Conferenza.

[191]D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[192]  Legge 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

[193]  La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138, Disciplina del sistema delle comunicazioni, in corso d’esame al Senato.

[194]  A seguito della decadenza del D.L. 602/1994, la disposizione di autorizzazione fu riproposta in una serie di altri D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, c. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato sopra, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[195]  Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, c. 20, della L. finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha autorizzato la spesa di lire 15 mld di lire (circa 7,75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, c. 7, della L. finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha autorizzato una spesa di 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, c. 1242, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[196]Art. 2, c. 3, del provvedimento, che ha autorizzato la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

[197]Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009.

[198]  L’articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell’ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).

[199]  Di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986

[200]  Di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati

[201]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[202]  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[203]  Tale importo corrisponde alla sanzione minima indicata nell’articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto.

[204]  D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

[205]  Recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1994, n. 133.

[206]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[207]  Agenzia delle Entrate, circolare n. 50 del 20 marzo 2000 e n. 38 del 12 agosto 2005; Agenzia delle Entrate risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009; Dipartimento delle Entrate, circolare n. 118/E del 7 giugno 2000.

[208]  D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

[209]  Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n, 28 ), ovvero, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:

-      manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

-      serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

-      vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

-      manufatti isolati privi di copertura;

-      tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;

-      manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

[210]In particolare, si ricorda che l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), come successivamente modificato dall’articolo 4, commi 7-8, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010) e poi dall’art. 2130 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), ha previsto per l’anno 2010 l’attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di complessivi 600 milioni di euro, di cui 100 milioni al comune di Roma e 500 milioni al Commissario straordinario del Governo per le esigenze connesse al piano di rientro dall’indebitamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2008, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni. Il successivo comma 196 reca le norme per la concessione nel 2010di un’anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo fino a concorrenza dell’importo complessivamente attribuito (500 milioni).

Originariamente, il comma 196 prevedeva che l’anticipazione fosse erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni, secondo una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo. A seguito della riformulazione del comma determinata dall’articolo 2, comma 8, del D.L. n. 225/2010, è stato stabilito che l’anticipazione di tesoreria venga invece accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di Governo, e che venga erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010, come già previsto, e per la parte residua entro il 31 dicembre 2010, senza più alcun riferimento al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni. La norma precisa, altresì, che l’anticipazione si estingue entro il 31 dicembre 2010 con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, il nuovo comma 196-ter della legge n. 191/2009, introdotto dall’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 225/2010, ha disposto la copertura finanziaria della suddetta anticipazione di tesoreria attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate (su cui confluiranno in seguito i proventi derivanti dalla vendita degli immobili della Difesa, ai sensi del comma 196-bis) che vengono versate, nell’importo di 500 milioni nel 2010, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro successiva riassegnazione al Ministero dell'economia e finanze per l’estinzione dell'anticipazione medesima.

[211]Più in generale, si ricorda che l’articolo 314, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti specifici accordi di programma, allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate. Il successivo comma 2 dispone, in particolare, che con uno o più decreti del Ministro della difesa siano individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L’inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.

I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d): 55 per cento al fondo ammortamento dei titoli di Stato, 35 per cento al Ministero della difesa, il rimanente 10 per cento agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

[212]Non trova applicazione nell'ambito della disciplina qui considerata il comma 437 che prevede diritti di opzione e di prelazione in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

[213]Il comma 196-ter dell’articolo 2 della legge n. 191/2009 reca la copertura finanziaria dell’anticipazione di tesoreria del contributo di 500 milioni concessa nell’anno 2010 in favore del Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma, per il finanziamento del piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune, ai sensi del comma 196 dell’art. 2 della legge finanziaria 2010, prevedendo l’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate (su cui confluiranno in seguito i proventi derivanti dalla vendita degli immobili militari, ai sensi del comma 196-bis) che vengono versate, nell’importo di 500 milioni nel 2010, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro successiva riassegnazione al Ministero dell'economia e finanze per l’estinzione dell'anticipazione medesima.

[214]Tale Fondo, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 396/2003 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre (art. 45) sono individuate in:

a)    titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)    proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)    gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)    eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)    proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)     proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (cap. 9565) ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

In base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondodebbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenzaa decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

[215]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, da L. 30 luglio 2010, n. 122.

[216]  L. 5 maggio 2009, n. 42 , Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

[217]  D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

[218]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[219]  L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 27, aveva previsto che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze (ex art. 16, co. 1, della legge n. 133/1999), adottato di concerto con il Ministro dell’interno, fossero disciplinati i “tornei non a distanza di poker sportivo”; con il medesimo regolamento sarebbero stati altresì determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località. Si ricorda come col termine "poker sportivo" si definisca una particolare forma di gioco del poker, l'unica non definita "d'azzardo", che si svolge in forma di torneo.

[220]  G.U. n. 253 del 29 ottobre 2011.

[221]  Allo scopo integrato in pari misura dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cioè con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.

[222]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[223]  Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[224]  Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87. L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet:

http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm .

[225]  Recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge. 3 marzo 2006, n. 86.

[226] Il termine del 31 dicembre 2010 era stato indicato, come data limite per effettuare le assunzioni previste dai commi 523 e 643 citati, dall’articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 207/2008. Tale termine era fissato in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 41 dall’articolo 23, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 78/2009. Il termine in questione non sembra essere stato ulteriormente prorogato dal più recente decreto “mille proroghe” di cui al decreto legge n. 225/2010.

[227] Sul punto Cfr. Camera dei deputati- V Commissione - Resoconto di mercoledì 21 dicembre 2011.

[228] Prevista come eventualità dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 225/2010 e concretamente disposta con il DPCM 25 marzo 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[229]Cfr. il Dossier n. 436 riferito al D.L. 225/2010, art. 2, comma 1-bis.

[230]L’articolo 14, commi 19-24, del D.L. 78/2010 prevede una serie di disposizioni che si applicano alla sola regione Campania, in quanto ente in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009. In particolare, il comma 22 dispone che il Presidente della regione, nella qualità di commissario ad acta, predisponga un piano di stabilizzazione finanziaria, sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomini uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano. L’ultimo periodo del comma 22 consente alla Regione Campania di includere nel piano l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo - previa delibera del CIPE - della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).

[231] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[232] La norma prevede la liquidazione di tale somma ai soggetti che presentino i seguenti requisiti: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata.

[233] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

[234] Il termine di cui si dispone la proroga è recato dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 63/2010.

[235]Di cui al comma 1, il comma 3-bis dell’articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

[236]Termine così rideterminato dal D.L. 225/2010 e dal DPCM del 25 marzo 2011.

[237]Secondo la relazione illustrativa, rispetto alla somma assegnata al programma in questione con decreto del Ministro della salute dell’8 giugno 2001, pari a oltre 826,1 milioni, al 31 luglio 2011 risultavano ammessi al finanziamento 418 interventi per complessivi 746,8 milioni (90,4 per cento della somma assegnata). La somma ancora da autorizzare, pari a79,3 milioni, riguarda per i maggiori importi le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia.

[238]L’articolo 1, comma 1020, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo dovuto dai concessionari di autostrade sia fissato nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario e che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi.

[239]Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[240]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[241] Non trova quindi applicazione l’articolo 133, comma 3 del D.Lgs. n. 217/2005 recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che pone l’onere per il trattamento economico del personale comandato a carico dell’amministrazione di destinazione.

[242]  Art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 217/2005.

[243] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, della legge n. 26/2005.

[244]Si rammenta che il suddetto termine era stato fissato per effetto dell’art. 1, comma 1, Tabella 1, n. 15, del D.L. n. 225/2010 e del DPCM 25 marzo 2011.

[245] Ai sensi dell’articolo 4, del DPR n. 151/2011.

[246]L’articolo 8, comma 15, del D.L. 78/2010 dispone che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[247]Si veda in proposito l’articolo 36, comma 6 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

[248]Stato di previsione del MEF, missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”, capitolo 3094.

[249]Ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

[250]Si fa riferimento a quella prevista dall’articolo 3, comma 112 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per maggiori dettagli cfr. il dossier 13/2 disposto nell’aprile 2008 nel corso della XV legislatura.

[251] L’articolo 3, comma 1, della L. 489/1993 dispone che le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedano nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Dette società per azioni apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi

[252] Di cui all’articolo 41, comma 16-undecies, del D.L.. 207/2008.

[253] Introdotto dall’articolo 2, comma 2-quater, del D.L. 225/2010 (Proroga termini).

[254]Il cambio da considerare è tra l’euro e i Diritti Speciali di Prelievo (DSP).

[255]I NAB sono accordi di prestito multilaterali in base ai quali l’Italia, come altri paesi, è impegnata a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale.

[256]Si tratta dell’allegato n. 19 allo stato di previsione del MEF relativo al capitolo 7407 Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. L’allegato individua l’elenco dei provvedimenti che prevedono la garanzia dello Stato. Nell’allegato al bilancio 2012 sono indicate 65 garanzie e il valore di bilancio, in competenza e in cassa, è di 79,017 milioni.

[257] L. n. 42 del 2009.

[258]Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della L. n. 244/2007.

[259]Previsti dall’articolo 8 della L. n. 183/2011.

[260]Di cui ai commi 195 e 196 dell’art. 2 della legge 191/2009.

[261]Articolo 5, comma 7-bis del decreto legge n. 194/2009 (proroga da 31 dicembre 2009 a 31 dicembre 2010) e articolo 2, comma 12-sexies del decreti legge n. 225/2010 (proroga da 31 dicembre 2010 a 31 dicembre 2011).