Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani A.C. 4661 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4661/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 571
Data: 14/12/2011
Descrittori:
CAMPANIA   COMUNI
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

13 dicembre 2011

 

571/0

 

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani

A.C. 4661

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4661

Titolo

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 settembre 2011

assegnazione

13 ottobre 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Premessa

La relazione illustrativa ricorda che, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare  l’emergenza rifiuti in Campania, l’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito dalla L. 26/2010), ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Inoltre tali società provinciali (ai sensi del comma 3) sono riconosciute anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA (rispettivamente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa integrata ambientale).

Tale disposizione non è tuttavia ancora entrata in vigore in virtù della proroga fino al 31 dicembre 2011 della precedente disciplina gestionale (operata, da ultimo, dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010[1]).

La relazione illustrativa sottolinea che l’operatività di tale disposizione, attraverso il trasferimento di tutte le competenze in materia di attività per la raccolta dei rifiuti, nonché di TARSU e di TIA alle amministrazioni provinciali, pregiudica il corretto svolgimento delle funzioni costituzionalmente attribuite ai comuni.

La relazione illustrativa ricorda, infatti, che con ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011[2], il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1-3, del D.L. 195/2009, nel presupposto “che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione e con l'irrazionale creazione di un regime legislativo speciale applicabile solo in Campania e proprio nella fase di ritorno al sistema ordinario delle competenze, dopo anni di gestione commissariale e in stato di emergenza in tale regione”.

Contenuto

L’art. 1, comma 1, della pdl in esame prevede che, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla L.R. Campania 28 marzo 2007, n. 4, siano i comuni campani ad esercitare le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della TARSU e della TIA.

Relativamente alla sussidiarietà si ricorda che soprattutto l’art. 10, comma 1-bis della L.R. Campania 4/2007, successivamente modificata dalla legge regionale 4/2008, dispone che “Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento”. Si ricorda altresì che gli artt. 8 e 9 della medesima legge disciplinano le funzioni di province e comuni. In particolare, l’art. 9, al comma 1, prevede che i comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Si segnala, infine, che l’art. 14 del D.L. 201/2011[3], in corso di esame alla Camera (A.C. 4829), istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Al riguardo, la Commissione ambiente, nel parere espresso sul citato decreto nella seduta del 9 dicembre 2011[4], ha rilevato, in un’osservazione, l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'art. 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.L. 195/2009, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria.

Al riguardo, appare opportuno valutare la possibilità di un coordinamento tra quanto previsto dal comma 1 e il nuovo quadro normativo riguardante l’imposizione tributaria sui rifiuti che potrà delinearsi a seguito dell’approvazione definitiva del D.L. 201/2011.

 

Ai sensi del successivo comma 2 i comuni possono provvedere all’esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 1 singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000.

Lo stesso comma prevede che i comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del medesimo T.U., con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovracomunale.

 

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall’articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost. alla competenza esclusiva dello Stato. Si ricorda al riguardo che, in alcune sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte riconosce alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Le successive sentenze del 2008 (n. 214) e del 2009 (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 61, n. 225, n. 232, n. 238 e n. 247) ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell’ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti.

 

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Con una lettera di messa in mora inviata il 29 settembre 2011, la Commissione europea ha invitato l’Italia a dare attuazione, entro due mesi, alla sentenza del marzo 2010 (causa C-297/08) con la quale la Corte di giustizia dell’UE l’ha riconosciuta responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Nel corso di un’audizione davanti alla Commissione Petizioni del Parlamento europeo, il 22 novembre 2011 il Commissario europeo per l’ambiente Potocnik ha spiegato che la Commissione è giunta alla conclusione di inviare una lettera di messa in mora all'Italia ''poiché tutti i dati disponibili, incluso il piano regionale di gestione dei rifiuti, dimostrano che la Campania non ha ancora adeguato il suo sistema di gestione dei rifiuti urbani'', sottolineando la necessità di intervenire con urgenza.

Lo stadio raggiunto dalla procedura (Art. 260 TFUE - ex art. 228 TCE) prevede che la Commissione, dopo aver posto lo Stato membro in condizione di presentare osservazioni, può adire nuovamente la Corte precisando l’importo della somma forfettaria o della penalità a carico dello Stato considerato inadempiente che essa consideri adeguata alle circostanze.

 

Si segnala che in una dichiarazione del 6 dicembre 2011, il portavoce del Commissario europeo per l’ambiente Potocnik ha riferito l’intenzione della Commissione “di accordare all'Italia una proroga fino al 15 gennaio 2012 per rispondere alla lettera di messa in mora della Commissione europea''.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Al riguardo, appare opportuno valutare la possibilità di coordinare il contenuto della proposta di legge in esame con quanto disposto dall’articolo 11 del D.L. 195/2009 provvedendo alle eventuali modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dipartimento Ambiente                                                                                                              ( 9253 - *st_ambiente@camera.it

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[1] Il comma 2-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009, come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 196/2009, prevede che in via transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.

I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 11 del D.L. 195/2009, come modificati rispettivamente dalle lett. b), c) e d) dell’art. 1-bis del D.L. 196/2009, recano una serie di disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. 

[2]www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000918/Provvedimenti/201101482_08.XML. Si veda anche l’ordinanza 1480 del medesimo TAR.

[3] Per una descrizione della portata della norma, si rinvia alla scheda a tal fine predisposta e contenuta nel dossier del Servizio Studi Documentazione per l’esame di progetti di legge n. 570. In tale scheda è altresì riportata una ricostruzione concernente l’attuale situazione tariffaria e l’evoluzione normativa dalla TARSU alle tariffe TIA1 e TIA2.

[4]www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/201112/1209/html/08/