Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani A.C. 4661 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 571 | ||||
Data: | 14/12/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
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571/0 |
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione dei rifiuti solidi urbaniA.C. 4661Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
4661 |
Titolo |
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
29 settembre 2011 |
assegnazione |
13 ottobre 2011 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La relazione illustrativa ricorda che, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, l’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito dalla L. 26/2010), ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Inoltre tali società provinciali (ai sensi del comma 3) sono riconosciute anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA (rispettivamente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa integrata ambientale).
Tale disposizione non è tuttavia ancora entrata in vigore in virtù della proroga fino al 31 dicembre 2011 della precedente disciplina gestionale (operata, da ultimo, dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010[1]).
La relazione illustrativa sottolinea che l’operatività di tale disposizione, attraverso il trasferimento di tutte le competenze in materia di attività per la raccolta dei rifiuti, nonché di TARSU e di TIA alle amministrazioni provinciali, pregiudica il corretto svolgimento delle funzioni costituzionalmente attribuite ai comuni.
La relazione illustrativa ricorda, infatti, che con ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011[2], il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1-3, del D.L. 195/2009, nel presupposto “che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione e con l'irrazionale creazione di un regime legislativo speciale applicabile solo in Campania e proprio nella fase di ritorno al sistema ordinario delle competenze, dopo anni di gestione commissariale e in stato di emergenza in tale regione”.
L’art. 1, comma 1, della pdl in esame prevede che, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla L.R. Campania 28 marzo 2007, n. 4, siano i comuni campani ad esercitare le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della TARSU e della TIA.
Relativamente alla sussidiarietà si ricorda che soprattutto l’art. 10, comma 1-bis della L.R. Campania 4/2007, successivamente modificata dalla legge regionale 4/2008, dispone che “Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento”. Si ricorda altresì che gli artt. 8 e 9 della medesima legge disciplinano le funzioni di province e comuni. In particolare, l’art. 9, al comma 1, prevede che i comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Si segnala,
infine, che l’art. 14 del D.L. 201/2011[3], in corso di
esame alla Camera (A.C. 4829), istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni. Al riguardo,
Al riguardo, appare opportuno valutare la possibilità di un coordinamento tra quanto previsto dal comma 1 e il nuovo quadro normativo riguardante l’imposizione tributaria sui rifiuti che potrà delinearsi a seguito dell’approvazione definitiva del D.L. 201/2011.
Ai sensi del successivo comma 2 i comuni possono provvedere all’esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 1 singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000.
Lo stesso comma prevede che i comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del medesimo T.U., con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovracomunale.
Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.
Il provvedimento è riconducibile alla materia
ambientale, assegnata dall’articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost. alla competenza esclusiva dello
Stato. Si ricorda al riguardo che, in alcune sentenze (ad
esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007),
Con una
lettera di messa in mora inviata il 29 settembre 2011,
Nel corso di un’audizione
davanti alla Commissione Petizioni del Parlamento europeo, il 22 novembre 2011
il Commissario europeo per l’ambiente
Potocnik ha spiegato che
Lo stadio raggiunto dalla procedura (Art. 260 TFUE -
ex art. 228 TCE) prevede che
Si segnala che in una dichiarazione del 6 dicembre 2011, il portavoce del Commissario europeo per l’ambiente Potocnik ha riferito l’intenzione della Commissione “di accordare all'Italia una proroga fino al 15 gennaio 2012 per rispondere alla lettera di messa in mora della Commissione europea''.
Dipartimento Ambiente ( 9253 - *st_ambiente@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Il comma 2-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009, come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 196/2009, prevede che in via transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.
I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 11 del D.L. 195/2009, come modificati rispettivamente dalle lett. b), c) e d) dell’art. 1-bis del D.L. 196/2009, recano una serie di disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
[2]www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000918/Provvedimenti/201101482_08.XML. Si veda anche l’ordinanza 1480 del medesimo TAR.
[3] Per una descrizione della portata della norma, si
rinvia alla scheda a tal fine predisposta e contenuta nel dossier del Servizio
Studi Documentazione per l’esame di progetti di legge n.