Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania DL 94/2011 - AC 4480 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4480/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 510
Data: 05/07/2011
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 94 DEL 01-LUG-11     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania

D.L. 94/2011 – A.C. 4480

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 510

 

 

 

5 luglio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11094.doc

 


INDICE

L'emergenza in Campania – Le principali misure adottate nel corso della legislatura  1

Schede di lettura

Art. 1 Commi 1 e 3 – Trasferimento di rifiuti9

Comma 2 – Commissario regionale per le discariche  11

Testo a fronte Modifiche apportate dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 94/2011 all’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010  14

Art. 2 Entrata in vigore  16

Procedure di contenzioso (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)17

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)17

 


SIWEB

L'emergenza in Campania – Le principali misure adottate nel corso della legislatura

Nel tentativo di uscire dalla cronica situazione emergenziale relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, perdurante dal 1994 nel territorio della regione Campania, il Governo è più volte intervenuto, fin dall’inizio della legislatura, attraverso la decretazione d’urgenza[1].

Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 [2], ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono stati sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio. L'incarico è stato quindi attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, con il compito di coordinare la gestione dei rifiuti nella regione Campania per tutta la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009). Il Sottosegretario ha provveduto all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cui è stata  attribuita la qualifica di "aree di interesse strategico nazionale". E’ stato anche previsto il coinvolgimento delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi per fronteggiare l'emergenza.

Per la durata dello stato emergenziale, la competenza sui procedimenti per reati in materia di gestione dei rifiuti e in materia ambientale, riguardanti l'intero territorio della Campania, è stata attribuita alla direzione distrettuale antimafia di Napoli nella persona del procuratore della Repubblica. Sono inoltre state attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura cautelare, relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla gestione dei rifiuti, anche se poste in essere dall'amministrazione pubblica o da soggetti ad essa equiparati [3].

Il decreto ha inciso anche sulla normativa nazionale relativa ai termovalorizzatori, alle discariche e alla protezione civile, introducendo una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, poi precisate con il decreto-legge 97/2008.

Durante il procedimento di conversione del decreto sono state inserite disposizioni che hanno attribuito alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti che sono stati autorizzati a svolgere le attività di trattamento meccanico, stoccaggio e trasferenza nonché di recupero o smaltimento dei rifiuti. L’art. 6-ter, comma 2, ha inoltre previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani non differenziati, ai fini delle successive fasi di gestione, dei rifiuti trattati dagli impianti citati (cd. impianti STIR [4]), disposizione ribadita dall’art. 4-novies del decreto-legge n. 97 del 2008.

E’ stata infine prevista la messa in opera di quattro termovalorizzatori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa).

Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172

Il decreto-legge n. 172 del 2008 ha introdotto ulteriori misure per la soluzione dell'emergenza, mediante l'individuazione, tra l'altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale. Esso ha previsto inoltre una speciale disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti che, in ragione della generalità del fenomeno, hanno efficacia sul territorio nazionale nei soli casi in cui vi sia dichiarato lo stato di emergenza (art. 6). Durante l'iter parlamentare è stata altresì prevista l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo.

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195

Lo stato di emergenza relativo allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è formalmente cessato il 31 dicembre 2009.

Con il decreto-legge n. 195 del 2009 è stata introdotta una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, innanzitutto attraverso l'istituzione di una "unità operativa" e di una "unità stralcio" (avvenuta con il D.P.C.M. 25 gennaio 2010) per definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell’emergenza rifiuti, predisponendo uno o più piani di estinzione delle passività[5], nonché per consentire il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

Sono inoltre state previste norme sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, nonché sul personale dei consorzi. Sono state inoltre attribuite ai Presidenti delle province le funzioni e i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Il D.L. 26 novembre 2010, n. 196

Considerato il riemergere di una situazione di elevata criticità nella regione, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 196 del 2010, per definire misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità, accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, incrementare i livelli della raccolta differenziata e favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania – con particolare riguardo alle province – nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, sono stati eliminati alcuni siti di discarica dall’elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 90/2008 ed è stata prevista (dall’art. 1, comma 2) la nomina, da parte del presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 1, il Presidente della regione Campania -ovvero i commissari straordinari - cui viene attribuita la funzione di amministrazione aggiudicatrice, provvede, in via di somma urgenza, all’individuazione di aree per la realizzazione urgente di impianti destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti (in cui ricadono i termovalorizzatori), nonché a conseguire le autorizzazioni e certificazioni pertinenti, i cui termini di rilascio sono ridotti della metà.

Il decreto-legge n. 196 del 2010 è intervenuto, inoltre, anche sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista istituzionale, stabilendo, in particolare, che nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffidi il comune inadempiente a provvedere entro tre mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario ad acta.

Lo stesso decreto ha previsto, inoltre, anche la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni (art. 1, comma 7).

Il Presidente della regione Campania è inoltre autorizzato ad adottare una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 [6], per la messa a punto delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovraprovinciali.

Il decreto reca anche norme riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti, nonché disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti e misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l’attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Si segnala altresì la norma recata dall’art. 1, comma 7-ter, che “stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania” ha previsto l’applicazione - fino al 31 dicembre 2011della speciale disciplina sanzionatoria introdotta, per i territori in cui vi è l’emergenza rifiuti, dall’articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008.

Ulteriori interventi

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  ha previsto che in Campania - per fronteggiare l'emergenza rifiuti - potrà essere incrementata l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ed ha prorogato, al 31 marzo 2011, la fase transitoria per le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento/recupero della raccolta differenziata gestite dai comuni secondo le attuali modalità. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011.

Il decreto-legge n. 225 del 2010 è altresì intervenuto sull’articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010[7] che consente alla Regione Campania di includere nel piano di stabilizzazione finanziaria l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo - previa delibera del CIPE - della quota regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

La posizione dell’UE

Il 3 febbraio 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione comune[8] che esprime una posizione fortemente critica nei confronti della condotta dell’Italia in relazione alla crisi dei rifiuti in Campania. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a monitorare gli sviluppi e a sfruttare i propri poteri, anche intentando una nuova azione che chieda sanzioni pecuniarie (art. 260 del TFUE), al fine di garantire che le autorità campane ottemperino senza indugio alla sentenza del 4 marzo 2010[9] - con la quale la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per non aver creato in Campania una rete adeguata di impianti di gestione dei rifiuti - in particolare facendo sì che le discariche esistenti rispettino la legislazione UE.

Relazioni sull’emergenza

Nella prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania (Doc. CCXIV, n. 1)[10], sono stati illustrati i primi interventi d'urgenza realizzati nel periodo 1º maggio-31 dicembre 2008.

La seconda relazione al Parlamento sulle misure straordinarie è stata trasmessa il 19 novembre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2)[11].

Infine è stata trasmessa in data 29 novembre 2010 la relazione conclusiva sul complesso delle attività e delle iniziative intraprese dalla struttura del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti nella regione Campania nel periodo maggio 2008-dicembre 2009 (Doc. XXVII, n. 25)[12].

Un’ulteriore analisi della gestione dell’emergenza rifiuti nella regione campana è stata recentemente svolta nella relazione della Corte dei conti “La gestione dell'emergenza rifiuti in Campania” del 28 settembre 2010[13].

I nuovi piani regionali della Campania per la gestione dei rifiuti

Con la deliberazione n. 212 del 24/05/2011 la Giunta regionale della Campania ha adottato la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)[14] dando formalmente avvio alla fase di consultazione pubblica da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, che dovrà concludersi entro 60 giorni.

Con la successiva deliberazione n. 265 del 14/06/2011 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 17 giugno 2011 - la Giunta regionale della Campania ha adottato la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)[15] dando formalmente avvio alla fase di consultazione pubblica da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, che dovrà concludersi entro 60 giorni.

Nel documento citato, oltre agli obiettivi programmatici e alle scelte pianificatorie, viene preliminarmente fornita una analisi dei dati relativi alla produzione regionale dei rifiuti, nonché la consistenza dell’impiantistica attualmente in esercizio o in fase di realizzazione nel territorio campano, oltre ad una ricostruzione accurata e dettagliata della normativa nazionale, ivi comprese tutte le ordinanze di protezione civile adottate dal 2008, e regionale.

 


Schede di lettura

 


Art. 1
Commi 1 e 3 – Trasferimento di rifiuti

Il comma 1, in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, consente - sino al 31 dicembre 2011 – lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania.

Si ricorda che l’acronimo STIR sta per “Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti”.

Lo stesso comma precisa che tale smaltimento potrà avvenire in deroga:

§         al divieto di smaltimento extraregionale disposto, per i rifiuti urbani, dall’art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

§         alle procedure di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 196/2010.

Si ricorda in proposito che l’art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

L’art. 1, comma 7, del D.L. 196/2010 ha poi previsto - fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal D.L. 90/2008, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e le dotazioni esistenti nella stessa Regione – che il Governo promuova, nell'ambito di una seduta della Conferenza stato-Regioni, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un “accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni”.

In attuazione della citata disposizione la Regione Campania, nel dicembre 2010, ha approvato accordi con le Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, per il conferimento nelle discariche delle citate Regioni, di rifiuti provenienti dagli STIR campani.

Ai fini dello smaltimento è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.

Si fa notare che i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania, oggetto della disposizione recata dal comma in esame, sono assimilati ai rifiuti urbani e quindi, come tali, soggetti al divieto di smaltimento extraregionale, divieto che (come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 23 gennaio 2009) si applica solo ai rifiuti urbani e non anche a quelli speciali[16].

Relativamente all’assimilazione citata, si ricorda che essa (come ha avuto modo di ribadire il T.A.R. del Lazio nella recente sentenza n. 4915 del 31 maggio 2011[17]) risulta sia dalla normativa emergenziale recata dal D.L. 90/2008 e dall’art. 4-novies del D.L. 97/2008, sia da quella di carattere generale recata dall’art. 184 (relativo alla classificazione dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente).

Secondo il T.A.R. del Lazio “la semplice separazione meccanica della frazione secca dalla frazione umida di un rifiuto non può comportare il mutamento della natura del rifiuto da urbano a speciale, con conseguente sottrazione del ‘rifiuto speciale’ alla disciplina del ‘rifiuto urbano’. … perché le operazioni di tritovagliatura (e, cioè, il trattamento che consiste in una operazione di pretrattamento composta di triturazione e vagliatura; la fase di triturazione serve a ridurre il volume dei rifiuti, mentre la vagliatura ha lo scopo di separare i diversi tipi di materiale, ad esempio, in base alla pesantezza, che compongono un determinato rifiuto) si pongono come preliminari rispetto a quella che sarà l’operazione compiuta di recupero o smaltimento cui il rifiuto deve essere sottoposto e non sono, quindi, utili, da sole, a cambiare la classificazione del rifiuto secondo l’origine. Affermare il contrario significherebbe consentire – mediante la semplice operazione meccanica e di riduzione del volume – di disattendere la normativa che disciplina la gestione dei rifiuti urbani, il principio di autosufficienza ed il divieto di smaltimento in regioni diverse da quella di produzione (cfr. Cass. Penale, Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 46843: Tribunale di Milano, Ufficio GIP, 23 marzo 2006). In conclusione, deve ritenersi che proprio considerazioni del genere espresse dalla richiamata giurisprudenza abbiano indotto il legislatore ad abrogare la lettera n) del terzo comma dell’articolo 184 del Codice dell’Ambiente (soppressa dall'art. 2, comma 21-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) sostanzialmente, facendo rientrare i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (in precedenza inclusi tra i rifiuti speciali) nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani”.

Relativamente alle citate disposizioni emergenziali, si ricorda che l’art. 6-ter, comma 2, del D.L. 90/2008, ha previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani non differenziati (aventi codice CER 20.03.01), ai fini delle successive fasi di gestione, dei rifiuti trattati dagli impianti STIR.

Tale disposizione è stata ribadita dall’art. 4-novies del D.L. 97/2008, che ha disposto che “i rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi di gestione nell’ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01”.

 

Il comma 3 reca una disposizione collegata a quella recata dal comma 1. Tale comma prescrive, infatti, che in attuazione del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti extraregionali consentiti dal comma 1 abbiano come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.

 

Si ricorda che l’art. 16 della direttiva 2008/98/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 205/2010 (con cui è stata profondamente modificata la parte IV del D.Lgs. 152/2006), detta i principi di autosufficienza e prossimità. In particolare il paragrafo 3 stabilisce che la rete di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica deve permettere lo smaltimento o il recupero “in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”. Il successivo paragrafo 4 però stabilisce che “i principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno”.

L’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal citato D.Lgs. 205/2010, ha trasfuso i citati principi nella normativa nazionale (peraltro, riprendendo il contenuto del previgente articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006) sancendo che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”.

Comma 2 – Commissario regionale per le discariche

Il comma 2 integra (come evidenziato dal testo a fronte riportato nel seguito) il disposto del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010 al fine di introdurre ulteriori compiti e funzioni in capo al Commissario straordinario che, nominato dal Presidente della Regione Campania per un periodo massimo di 12 mesi, ha il compito di provvedere all’individuazione di “ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico”.

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 64 del 23 marzo 2011[18] il viceprefetto Annunziato Vardè è stato nominato, per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 6 aprile 2011, Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, ai fini dell’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli.

Ai sensi del comma 2 in esame, al citato Commissario regionale spetta non solo individuare siti da destinare a discarica, ma anche provvedere alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti.

Un’ulteriore novella dispone che il Commissario provveda ai compiti affidatigli dalla norma, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nonché operando con i poteri di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. La modifica proposta, pertanto, come segnalato anche dalla relazione illustrativa (e come risulta dal testo a fronte in cui si riporta anche il contenuto del primo periodo del comma 2 dell’articolo 1), fa salvo l’utilizzo per l’aggiudicazione della procedura di cui all’articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008 disciplinava i poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania. I richiamati commi 1, 2 e 3 consentivano, in particolare, al Sottosegretario di Stato (per le finalità indicate nei medesimi commi) di:

§         provvedere - anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario -, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica;

§         utilizzare le procedure di cui all'art. 43 del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'art. 17;

Si segnala, in proposito, che l’art. 43 del D.P.R. 327/2001 (recante la disciplina della cd. acquisizione sanante) è stato giudicato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 4-8 ottobre 2010, n. 293 [19]. Si segnala, inoltre, che il decreto-legge, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, secondo anticipazioni di stampa, recherebbe una disposizione volta a ridisciplinare, nell’ambito del citato D.P.R. n. 327, la materia dell’utilizzazione senza titolo di un bene a scopi di interesse pubblico.

§         porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 17;

§         disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul Fondo di cui all'art. 17.

 

Si ricorda che lo stato di emergenza relativo allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è formalmente cessato il 31 dicembre 2009, data fino alla quale – ai sensi del D.L. 90/2008 – la gestione dell’emergenza è stata affidata al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, nella persona dell’allora Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso. Con il decreto-legge n. 195 del 2009 è stata introdotta una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, innanzitutto attraverso l'istituzione di una "unità operativa" e di una "unità stralcio" (avvenuta con il D.P.C.M. 25 gennaio 2010) per definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell’emergenza rifiuti, predisponendo uno o più piani di estinzione delle passività, nonché per consentire il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

Relativamente al citato art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, si ricorda che esso ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania. La dotazione del Fondo è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l’attuazione degli interventi del decreto. Il comma 3-bis dell’articolo 17 reca disposizioni concernenti il monitoraggio degli impegni finanziari assunti e la copertura di eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile.


 Testo a fronte
Modifiche apportate dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 94/2011 all’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010

Testo previgente dell’art. 1,
comma 2, del D.L. 196/2010

Testo vigente risultante dalle modifiche introdotte dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 94/2011

PRIMO PERIODO

Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti.

PRIMO PERIODO

Identico

SECONDO PERIODO

All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia.

SECONDO PERIODO

All'individuazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nonché operando con i poteri di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci.

 


Art. 2
Entrata in vigore

L’articolo 2 reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

 

 


Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza (causa C-297/08) con la quale ha giudicato l’Italia inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE (direttiva “rifiuti”). In particolare, la Corte contesta all’Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e che tale situazione avrebbe determinato un pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

Si ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell’Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue, che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

Attraverso l’ufficio stampa della Commissione, il 28 giugno 2011 il Commissario europeo per l'Ambiente, Janez Potočnik, in relazione allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ha ribadito la disponibilità della Commissione a collaborare con le autorità italiane a tutti i livelli, confermando tuttavia che in assenza di miglioramenti concreti, e apprezzabili da parte dei cittadini, la Commissione resterebbe tenuta a portare avanti la procedura d’infrazione.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2011)13) sull’attuazione della strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti nella quale si ribadisce l’importanza che gli Stati membri recepiscano nella loro legislazione la gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva quadro del 2008, e che essi considerino i rifiuti come una risorsa e non come un problema, al fine di realizzare l’obiettivo di un’Europa efficiente dal punto di vista delle risorse, come previsto dalla strategia Europa 2020.

Al termine dell’esame dell’atto comunitario sopracitato, il 22 giugno 2011 la Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha approvato un documento finale nel quale osserva che, per quanto riguarda specificamente la situazione italiana, ritiene necessario attribuire carattere prioritario all'obiettivo della riduzione drastica della percentuale dei rifiuti conferiti in discarica attraverso una politica coerente e organica che induca tutte le amministrazioni, e in particolare quelle delle aree del Mezzogiorno in cui si evidenziano i più vistosi ritardi, a realizzare risultati concreti sul terreno della raccolta differenziata e del recupero di materie.

 



[1]    Sulla decretazione d’urgenza relativa all’emergenza campana emanata nelle legislature precedenti si veda il paragrafo “L’emergenza in Campania” del dossier “Misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione Campania - D.L. 90/2008 - A.C. 1145”, disponibile all’indirizzo web http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D08090.htm#_Toc200423116

[2]    Si ricorda che il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, dapprima abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 14 luglio 2008, n. 123, a decorrere dal 17 luglio 2008, non è stato, successivamente, convertito in legge (Comunicato 16 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191). Lo stesso comma dell'art. 1 della legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008.

[3]    Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, n. 39) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010, che attua l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

[4]    L’acronimo STIR sta per “Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti”.

[5]     Il comma 2 dell’articolo 15 dell’O.P.C.M. 28 gennaio 2011 n. 3920 dispone che un’Unità Tecnica-Amministrativa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è preposta anche alla gestione delle attività concernenti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali.

[6]    Tale disposizione prevede che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

[7]    Si prevede che i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’ articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L’attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.

[8]    www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0041&language=IT&ring=B7-2011-0085.

[9]    http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&docj=docj&typeord=ALL&numaff=297%2F08&Submit=Avvia+la+ricerca

[10]www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/214/001_RS/INTERO_COM.pdf

[11]   www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/214/002/INTERO.pdf

[12]www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/027/025_RS/INTERO_COM.pdf

[13]   Il testo della relazione e della delibera di approvazione n. 155/2010 è disponibile all’indirizzo www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/delibere/2010/delibera_155_2010_e_relazione.pdf.

[14]   http://redazione.regione.campania.it/rifiuti/?p=717.

[15]   http://redazione.regione.campania.it/rifiuti/?page_id=923.

[16]   Nella citata sentenza si legge che “Questa Corte già più volte è intervenuta sui limiti che incontra la legislazione regionale nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione. Mentre da un lato si è statuito che, alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, dall'altro, invece, si è affermato che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001)”.

Il testo della sentenza è disponibile sul sito della Corte, all’indirizzo internet www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do?anno=2009&numero=10&operazione=ricerca.

[17]   Il testo integrale della sentenza è disponibile all’indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2011/201101872/Provvedimenti/201104915_01.XML.

[18] Pubblicato nel B.U.R. Campania n. 20 del 28 Marzo 2011, disponibile all’indirizzo internet www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=23914&ATTACH_ID=28589.

[19]   www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do?anno=2010&numero=293&operazione=ricerca