Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure straordinarie per l'emergenza rifiuti nella regione Campania D.L. 90/2008 - A.C. 1145
Riferimenti:
AC N. 1145/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 6
Data: 28/05/2008
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   CAMPANIA
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 90 DEL 23-MAG-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione Campania

D.L. 90/2008 - A.C. 1145

 

 

 

 

n. 6

 

 

28 maggio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D08090.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Scheda introduttiva L’emergenza in Campania  3

§      Art. 1 (Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)12

§      Art. 2 (Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)16

§      Art. 3 (Competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)22

§      Art. 4 (Tutela giurisdizionale)27

§      Art. 5 (Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno)31

§      Art. 6 (Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti)33

§      Art. 7 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale)35

§      Art. 8 (Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)37

§      Art. 9 (Discariche)39

§      Art. 10 (Impianti di depurazione)43

§      Art.11 (Raccolta differenziata)44

§      Art. 12 (Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)49

§      Art.13 (Informazione e partecipazione dei cittadini)50

§      Art. 14 (Norme di interpretazione autentica)51

§      Art. 15 (Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione)52

§      Art. 16 (Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione)54

§      Art. 17 (Copertura finanziaria investimenti)56

§      Art. 18 (Deroghe)57

§      Art. 19 (Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania)58

§      Art. 20 (Entrata in vigore)59

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   61

§      Procedure di contenzioso  68

Disegno di legge

§      A.C. 1145, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile  73

§      Codice penale (artt. 340 e 635)115

§      Codice di procedura penale (artt 12, 51, 292, 317, 321, 371-bis).117

§      L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (artt. 2, 5, 9 e 10)125

§      L. 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (art. 5)131

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 37)133

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 9-ter)135

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (artt. 4, 14, 16 e 19)137

§      D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (art. 43)145

§      D.L. 7 settembre 2001, n. 343 Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile. (art. 5-bis)147

§      D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (art. 2)149

§      D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261 Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. (art. 1)151

§      L. 20 luglio 2004, n. 215 Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. (artt. 1 e 2)153

§      D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (art. 5)155

§      D.L. 31 maggio 2005, n. 90 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (art. 3)159

§      D.L. 30 novembre 2005, n. 245  Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.(artt. 1 e 3)161

§      D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150. (art. 2)167

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (artt. 191 e 208)169

§      D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.(artt. 3 e 4)175

§      D.L. 11 maggio 2007, n. 61  Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti. (artt. 1 e 2)179

§      D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. (art. 9)183

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (art. 1, comma 376 e 377 e art. 3 commi 44 e 89)185

§      D.P.C.M. 28 dicembre 2007 Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.187

 


Schede di lettura

 


Scheda introduttiva
L’emergenza in Campania

(Scheda tratta dal dossier “Documentazione e ricerche” L’attività delle Commissioni nella XV legislatura - Commissione Ambiente, n. 1/8 - parte seconda, del maggio 2008)

 

Nel tentativo di uscire dalla cronica situazione emergenziale[1] relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, perdurante dal 1994 nel territorio della regione Campania, il Governo è più volte intervenuto, anche nel corso della XV legislatura[2], attraverso la decretazione d’urgenza.

Il decreto-legge n. 263 del 2006

Con il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il Governo ha cercato di stabilire un punto di discontinuità nelle modalità di gestione dell’emergenza campana. Per la prima volta, infatti, le funzioni di Commissario delegato sono state affidate al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri[3], anziché a prefetti o presidenti della regione. Lo stesso decreto ha, tra l’altro, incaricato il Commissario di provvedere alla ridefinizione delle condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed ha conseguentemente disposto l’annullamento della procedura di gara indetta con l’ordinanza commissariale n. 281 del 2 agosto 2006.

La necessità di una nuova gara è infatti scaturita dalla risoluzione dei contratti stipulati con le società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, operata dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 245/2005.

Successivamente alla citata risoluzione, era stata emanata l'ordinanza n. 281/2006, con la quale era stata indetta una gara pubblica, da esperirsi con procedura aperta, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di smaltimento rifiuti della regione Campania per la durata di 20 anni. La citata ordinanza n. 281/2006 era stata tuttavia oggetto di alcuni ricorsi al TAR. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile nel corso dell’audizione del 20 luglio 2006 presso la 13a Commissione del Senato, aveva inoltre affermato che "è stata fatta una gara per cercare di riaffidare la gestione dei rifiuti in Campania dividendola in tre settori, ma vi ha partecipato solo un’associazione di imprese; per trasparenza e correttezza non abbiamo ritenuto utile andare a trattativa privata con una sola associazione (considerate le esperienze di questi due anni non ci fidavamo). Quindi, si sta per rifare la gara e si stanno definendo più nel dettaglio alcuni aspetti".

Ulteriori norme contenute nel decreto erano finalizzate all’incremento dei ridotti livelli di raccolta differenziata e ad autorizzare l’utilizzo e la messa in sicurezza delle discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché delle ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal decreto-legge[4].

Il perdurare dell’emergenza ha tuttavia richiesto l’emanazione di un ulteriore provvedimento d’urgenza, che ha in più parti modificato il precedente.

Il decreto-legge n. 61 del 2007

Con il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, sono stati innanzitutto individuati (all’art. 1) quattro siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti fino alla cessazione dello stato di emergenza (Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento); contestualmente è stato posto (dall’art. 3) un divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti.

Un’importante disposizione è stata poi recata dall’art. 2 del decreto, che ha novellato il comma 2 dell'art. 3 del precedente decreto-legge (n. 263/2006) al fine di consentire al Commissario delegato di individuare in via di somma urgenza, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga alle norme vigenti in materia (art. 113, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e art. 202 del d.lgs. n. 152/2006) le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti.

Sono inoltre state dettate disposizioni (all’art. 4) volte all’efficientamento del sistema dei consorzi, prevedendone l’accorpamento o lo scioglimento, qualora non assumano misure tali da raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

Si ricorda che tali commi hanno fissato obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere negli ATO (40% entro il 2007, 50% entro il 2009 e 60% entro il 2011), prevedendo altresì l’eventuale commissariamento, da parte della regione, nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Si segnala altresì che le percentuali e le scadenze indicate dai citati commi 1108-1109 rappresentano obiettivi intermedi rispetto a quelli contemplati dall’art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006.

Occorre segnalare che l’art. 4 del decreto ha inoltre previsto l’obbligo, per i comuni della regione Campania, di avvalersi in via esclusiva dei consorzi ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata.

Il Commissariato ha più volte sottolineato, durante la gestione Bertolaso (in particolare con un documento consegnato nel corso dell’audizione al Senato del 31 maggio 2007), che una delle cause principali della carente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti può essere individuata nello scarso utilizzo dei consorzi di bacino. Secondo il Commissariato, infatti, “la situazione di frammentazione che caratterizza la raccolta differenziata è dovuta principalmente al ricorso sempre più frequente, operato dai comuni, in favore dell’affidamento del servizio di raccolta ad enti od aziende pubbliche diverse dai Consorzi. Tanto che, per ovviare a questo stato di cose, l’articolo 5 della legge 21/2006 che ha convertito il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ha stabilito che il Commissario delegato provveda ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, prevedendo, altresì, il commissariamento degli stessi in caso di mancato espletamento del servizio. Per porre rimedio a questa situazione ed allo sperpero di risorse pubbliche che ne deriva, in quanto il comune consorziato, che appalta ad un soggetto terzo la raccolta differenziata, finisce per pagare due volte lo stesso servizio, è stata adottata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, con cui si è affermato l’obbligo (ribadito dall’art. 4 del decreto n. 61/2007) dei comuni di avvalersi in via esclusiva dei consorzi”.

Nel documento del Commissariato vengono inoltre commentate le disposizioni recate dall’articolo 4 del DL n. 61/2007, che “si sono rese necessarie alla luce delle notevoli lacune ravvisate nella gestione dei consorzi, legate in particolare agli insufficienti livelli di raccolta differenziata raggiunti” a causa delle quali “si è dovuto procedere, nel tempo, al commissariamento di taluni di essi, che allo stato attuale risultano essere cinque: Caserta 3, Caserta 4, Napoli 3, Napoli 4, e Salerno 1. A fronte di circa 2.200 lavoratori assunti nei consorzi alla fine degli anni ’90 si è infatti appurato che detto personale è pressoché inutilizzato, mentre si sono rilevate spese di gestione e fringe benefits per il personale dirigente degne delle più ricche holdings industriali del nostro Paese”.

Relativamente ai consorzi si ricorda, infine, che l’art. 32 della nuova legge regionale in materia di rifiuti (l.r. n. 4/2007) prevede l’abrogazione dell’art. 6 della legge regionale n. 10/1993 che ha previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano, compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata.

L’abrogazione dei consorzi di bacino decorrerà, in base al citato art. 32, dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'art. 20, comma 1, della medesima legge n. 4/2007. Si noti che il successivo comma 2 dispone che “all'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti”.

L’articolo 33 della stessa legge regionale provvede poi a disciplinare il personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino.

 

Il decreto-legge n. 61/2007 ha disposto, inoltre, all’art. 7, l’adozione di iniziative urgenti, da parte di tutti i comuni campani, per l’applicazione di misure tariffarie atte a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

La decorrenza di tale norma, prevista per il 1° gennaio 2008, è stata differita di un anno dall’art. 33, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

È stata altresì prevista l’adozione, da parte del Commissario, di un piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania (art. 9).

Tale norma ha sostituito quella prevista dal DL n. 263/2006, che invece prevedeva un semplice aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. In proposito si ricorda che l’ultimo aggiornamento del Piano è avvenuto con l’OPCM n. 77 del 10 marzo 2006 recante "Adeguamento del piano regionale dei rifiuti della Campania", pubblicata nella G.U. n. 70 del 24 Marzo 2006, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 2, del DL n. 245/2005[5].

In attuazione dell’art. 9 del DL n. 61/2007 il Commissario ha ritenuto di costituire un gruppo di lavoro, formato da personale del Commissariato, da esperti e dal CONAI, che ha provveduto a redigere, in data 28 dicembre 2007, il nuovo Piano regionale rifiuti urbani della Regione Campania.

Al fine di accelerare il processo di restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, lo stesso decreto ha inoltre previsto la nomina a sub-commissari dei presidenti delle province campane (art. 6).

La prima relazione stralcio della Commissione bicamerale sui rifiuti: le priorità d’azione

Durante la conversione in legge del decreto, la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse[6] ha approvato, in data 13 giugno 2007, una Relazione territoriale stralcio sulla Campania[7], nelle cui conclusioni venivano condivise alcune priorità d’azione del decreto, quali la necessità di intraprendere un percorso mirato al graduale ritorno alla normalità (anche attraverso la stipula di un accordo quadro tra lo Stato e gli enti locali campani) e di rimediare all’assenza di un ciclo integrato dei rifiuti.

Sempre con riferimento al tema del ritorno alla gestione ordinaria, la Commissione ha ricordato la recente approvazione della nuova legge regionale sui rifiuti (legge regionale 28 Marzo 2007, n. 4, recante “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”[8]) che “mira a disegnare un compiuto sistema di governo del settore nella prospettiva del superamento dell’emergenza”.

La Relazione del Commissariato Bertolaso: le cause dell’emergenza e le possibili soluzioni

Le conclusioni cui giunge la Commissione bicamerale relativamente all’obiettivo prioritario relativo al ciclo dei rifiuti, accolgono, in sostanza, le linee programmatiche enunciate in più occasioni dal Commissario Bertolaso e ribadite nel documento consegnato alla 13a Commissione del Senato dai rappresentanti del Commissariato nel corso dell’audizione del 31 maggio 2007, in cui viene presentato il quadro delle attività portate avanti dal Commissario nell'arco dei primi sei mesi di mandato nel fronteggiare le problematiche emergenziali più urgenti e per predisporre la progressiva riconduzione all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, nonché le motivazioni che hanno condotto all’emanazione del decreto-legge n. 61/2007.

Nel documento citato si legge che il problema principale con cui il Commissario si è dovuto confrontare e da cui è scaturita l’emanazione del citato decreto-legge è “quello dell’individuazione di siti atti a raccogliere più volumetrie possibili di rifiuti, che a causa di una mancata raccolta differenziata e di un mal funzionamento degli impianti di CDR, non possono essere avviati alla termovalorizzazione ma stoccati in discarica”.

Sia nella relazione della Commissione sul ciclo dei rifiuti che nel documento predisposto dal Commissariato viene ricordato che il piano integrato di smaltimento degli RSU della Regione Campania era stato incentrato su due termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica, alimentati dal CDR (combustibile derivato dai rifiuti) prodotto negli impianti di selezione. Gli attuali 7 impianti di selezione erano stati progettati per produrre CDR a norma del DM 5 febbraio 1998; tuttavia le analisi eseguite a partire dal 2004 su istanza della magistratura penale, hanno evidenziato un potere calorifico inferiore ed un eccesso di umidità rispetto ai valori previsti dai contratti sottoscritti da FIBE e FIBE Campania; inadempienze che hanno determinato la rescissione dei contratti in oggetto.

Analoghe considerazioni valgono per il mancato utilizzo della FOS (frazione organica stabilizzata) per i fini previsti, come conseguenza della sua non adeguata stabilizzazione, per cui “ne consegue che il fabbisogno di volumetrie di smaltimento finale (discariche) risulta più che raddoppiato”.

Nello stesso documento si legge, inoltre, che “atteso che la VIA per gli impianti di Acerra e Santa Maria La Fossa ha imposto l’utilizzo di CDR a norma, risulta necessario perseguire due linee di indirizzo. Da un lato l’opportunità di avviare, mediante la valutazione di idonee tecnologie e metodologie, attività di ritrattamento delle ecoballe ancora recuperabili, dall’altro promuovere e implementare forme di smaltimento in sicurezza, in cave dismesse o abbandonate in vista del loro ripristino morfologico”.

Nella relazione veniva altresì evidenziato che l’imminente attivazione del termovalorizzatore di Acerra, che non potrà comunque essere alimentato dal CDR prodotto fino ad oggi e dal materiale attualmente in uscita dagli impianti di selezione, richiede quindi l’urgente attuazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di CDR citati, che tuttavia sono realizzabili solo previo svuotamento degli stessi, il che è difficilmente conciliabile con l’emergenza in atto.

Relativamente alle cause dell’insufficienza della raccolta differenziata, nel documento del Commissariato si legge che “la carente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti può essere attribuita all’attuale polverizzazione delle competenze in materia, allo scarso utilizzo dei consorzi di bacino, alla mancanza di un adeguato supporto impiantistico ed infine alla sfiducia dei cittadini nei confronti di progetti di raccolta differenziata promossi contestualmente a situazioni di grave crisi emergenziale”, ma anche che “il buon esito della raccolta differenziata dipende sia dall’integrazione ottimale del servizio nella gestione più complessiva del ciclo dei rifiuti, sia dalla dotazione di efficienti impianti di recupero e riciclo”.

Proprio a tal fine il Commissariato ha predisposto un programma degli interventi necessari alla realizzazione e/o all’ampliamento di 10 impianti di compostaggio, che potranno accedere alle risorse del P.O.R. (misura 1.7) qualora realizzati entro il 31 dicembre 2008.

L’uscita dall’emergenza?

Nonostante i ripetuti interventi legislativi citati, la situazione emergenziale si è nuovamente aggravata alla fine del 2007, tanto da indurre il Governo a prorogare lo stato di emergenza sino al 30 novembre 2008[9].

A tale aggravamento, però, il Governo non ha risposto con un nuovo decreto-legge ma con una serie di ordinanze[10], finalizzate ad affidare al nuovo Commissario (individuato dall’OPCM n. 3639/2008 nel prefetto De Gennaro) il compito di definire un nuovo accordo istituzionale con la regione e i comuni e le province campane, così come auspicato dalla Commissione bicamerale, che porti a una definizione il più possibile concordata sui siti su cui intervenire, nonché di vincolare i comuni alla redazione e successiva realizzazione di piani per la raccolta differenziata, pena il loro commissariamento.

La liquidazione della struttura commissariale

Accanto al Commissario De Gennaro, l’OPCM n. 3653 del 30 gennaio 2008 ha provveduto a nominare il prefetto Sottile quale Commissario delegato per la liquidazione, alla data dell'11 gennaio 2008, della gestione commissariale “nonché per la gestione e conseguente liquidazione dei rapporti giuridici in corso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, al fine di accelerare il passaggio alla gestione ordinaria delle attività inerenti al ciclo integrato dei rifiuti rispetto alla situazione d'emergenza in atto nella regione Campania”.

Con tale norma è stato quindi accolto l’invito contenuto nella seconda relazione stralcio sulla Campania (approvata nella seduta del 19 dicembre 2007), ove si riteneva “non più differibile il rientro nel regime ordinario” al fine di porre fine alle inefficienze della struttura commissariale ed organizzare la transizione.

Nella relazione citata si legge che l’eventuale conservazione in capo all’attuale Commissario straordinario o ad altri soggetti delegati dal Governo di poteri connessi all’emergenza-rifiuti potrà trovare giustificazione solo in relazione a ben specificate e circoscritte situazioni (quale, ad esempio, il completamento delle procedure per addivenire all’individuazione di nuove affidatarie per lo smaltimento dei rifiuti, necessaria alla luce delle norme – di cui si è detto sopra – recate dal DL n. 263/2006), ovvero con riferimento a questioni che richiedano una diretta assunzione di responsabilità del Governo (come nel caso della risoluzione del contenzioso con Fibe), ovvero, lo svolgimento di una funzione di vigilanza indispensabile per impedire che il flusso di ulteriori finanziamenti, soprattutto di provenienza comunitaria, non venga distolto dal vincolo di destinazione o, peggio ancora, esposto all’inquinamento criminale. La relazione prosegue affermando poi che “il mantenimento di poteri straordinari residuali non dovrà, comunque, ostacolare il completo smantellamento della struttura commissariale, con l’immediato rientro del personale alle amministrazioni di appartenenza e la cessazione di ogni rapporto di consulenza”.

Lo stato dei lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori

Nella citata relazione del Commissariato-Bertolaso veniva sottolineato, relativamente al termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa, che i tempi previsti per l’entrata in funzione “non sono inferiori a circa 2 anni e mezzo e che, pertanto, fino alla messa in esercizio dell’impianto stesso, il ciclo dei rifiuti dovrà essere completato avvalendosi inevitabilmente di discariche che comunque saranno sempre necessarie anche se con volumetrie ridotte”.

Nella seconda relazione stralcio della Commissione bicamerale d’inchiesta viene constatata l’assenza per l’impianto di Santa Maria La Fossa, “di una prospettiva di concreta fattibilità in tempi ragionevoli”.

Relativamente al termovalorizzatore di Acerra, i tempi per la sua realizzazione (da tempo in fase avanzata) sono stati rallentati dalle vicende connesse all’esigenza di trovare un nuovo soggetto affidatario del servizio di smaltimento e, quindi, responsabile del completamento dell’impianto di Acerra. Infatti il bando di gara, indetto nel corso del 2007, è purtroppo andato deserto[11].

Per cercare di porre rimedio a questa situazione, l’art. 33, comma 1-octies del DL n. 248/2007, ha introdotto una disposizione derogatoria al dettato dei commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, al fine di consentire la concessione al termovalorizzatore di Acerra degli incentivi riservati alle fonti rinnovabili.

 

Nella seconda relazione stralcio sulla Campania, la Commissione auspica che la disponibilità avanzata dal comune di Salerno ad ospitare la realizzazione di un altro impianto di termovalorizzazione possa concretizzarsi, poiché ciò consentirebbe di sostituire l’impianto di S. Maria La Fossa, dalla “consistenza pressoché chimerica” in modo da garantire una “distribuzione più omogenea dei carichi ambientali, alleggerendo un’area, quella compresa fra la parte nord-orientale della provincia di Napoli e la provincia di Caserta, già caratterizzata dalla presenza di larga parte dell’impiantistica connessa al ciclo dei rifiuti”.

Tale disponibilità si è successivamente concretizzata con la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il Comune di Salerno, che ha previsto, tra l’altro, uno stanziamento di 75 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore in località Piana di Sardone[12].

 

Il decreto-legge n. 248 del 2007

Ulteriori norme per la gestione emergenziale sono state introdotte nell’ordinamento nazionale in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, avvenuta con l’approvazione della legge n. 31/2008.

Si segnalano, in particolare, i commi da 1-quater a 1-octies dell’art. 33.

L’art. 1-quater ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Lo stesso comma demanda ad apposito decreto interministeriale[13] la ripartizione del fondo tra i comuni citati, che dovrà avvenire in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti.

Viene inoltre previsto che, per l'anno 2008, le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni della regione Campania.

 

Il comma 1-quinquies reca invece uno stanziamento di 60 milioni di euro, per l’anno 2008, in favore dei commissari delegati, per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania[14].

Il successivo comma 1-sexies ha previsto, per le medesime finalità, che il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.

Complessivamente, quindi, le risorse aggiuntive assegnate ai commissari per il 2008 ai fini del superamento dell’emergenza ammontano a 80 milioni di euro.

 

Si segnala, infine, il comma 1-octies finalizzato a consentire la concessione degli “incentivi CIP6” al termovalorizzatore di Acerra, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 che, in materia di rifiuti, ne hanno consentito l’applicabilità ai soli impianti già realizzati ed operativi.


Art. 1
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L’articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana, che abbandona il ricorso a commissari delegati e alle relative strutture, cui subentra un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Si ricorda che tale scelta è coerente con il percorso intrapreso nella legislatura precedente ove, accanto al Commissario delegato, è stato nominato un Commissario per la liquidazione della gestione commissariale, anche in accoglimento dell’invito contenuto nella seconda relazione stralcio sulla Campania (approvata, nella seduta del 19 dicembre 2007, dalla Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse), ove si riteneva “non più differibile il rientro nel regime ordinario” al fine di porre fine alle inefficienze della struttura commissariale ed organizzare la transizione.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede l’attribuzione, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale.

Si ricorda, in proposito, che ai sensi del DPCM 28 dicembre 2007, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 novembre 2008 e che tale termine viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 dall’art. 19 del presente decreto-legge.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 dispone che un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia preposto alla soluzione dell’“emergenza rifiuti” nella regione Campania e consente a che tale incarico sia attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze a quest’ultimo attribuite dalle norme vigenti.

La nomina del sottosegretario ha luogo, dichiaratamente, “in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009”, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 10 della L. 400/1988[15], che prevede e disciplina la figura dei sottosegretari di Stato.

 

Il menzionato art. 10 dispone tra l’altro (co. 3) che i sottosegretari di Stato hanno il compito di coadiuvare il ministro ed “esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale” (si tratta dunque, di norma, di compiti propri del ministro e da questi delegati, e non di compiti predeterminati per legge); prevede espressamente (co. 5) la sola figura del sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, e consente la nomina presso la Presidenza del Consiglio di altri sottosegretari “per lo svolgimento di determinati compiti e servizi”; dispone che la legge sull’organizzazione dei Ministeri determini il numero e le attribuzioni dei sottosegretari, senza fissare alcun termine di durata al loro incarico.

Ai sensi del co. 4, i sottosegretari possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

In attuazione di tale disposizione l’incarico suddetto è stato attribuito a Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma in esame dispone inoltre che l’attribuzione a un sottosegretario dei compiti inerenti alla soluzione dell’emergenza rifiuti comporta deroga anche:

§         agli artt. 2 e 5 della citata L. 400/1988, che rispettivamente elencano le attribuzioni del Consiglio dei ministri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri;

§         all’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244): la deroga va presumibilmente riferita al secondo periodo del co. 376, ove si dispone che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta;

§         all’art. 3, co. 44, della medesima legge finanziaria 2008, che fissa un tetto massimo, pari a quello del primo presidente della Corte di cassazione, al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, e che prevede specifiche forme di pubblicità (pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, e comunicazione al Governo e al Parlamento) per i relativi atti di spesa;

§         agli artt. 4, 14 e 16 del D.Lgs. 165/2001[16], che raccoglie la disciplina del rapporto di lavoro pubblico. L’art. 4 reca il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica della rispondenza dei risultati), spettanti agli organi di governo, e i compiti di attuazione e di gestione (adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa) che restano riservati ai dirigenti, salvo deroghe disposte espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (co. 2). L’art. 14, in applicazione di tale principio, attribuisce al ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definisce (co. 3) l’ambito di autonomia dei dirigenti nell’esercizio delle proprie funzioni di attuazione e gestione; l’art. 16 elenca in dettaglio i compiti e i poteri attribuiti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali.

 

La nomina a sottosegretario del Capo del Dipartimento della protezione civile è anch’essa consentita in via eccezionale, in deroga agli artt. 1 e 2 della L. 215/2004[17], legge che disciplina la materia dei conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. L’art. 1 citato, tra l’altro include, fra i titolari di cariche di governo soggetti alla legge, i sottosegretari di Stato (insieme al Presidente del Consiglio, ai ministri, ai vice-ministri e ai commissari straordinari); l’art. 2 reca il regime delle incompatibilità fra cariche di governo ed altre cariche o incarichi, disponendo tra l’altro che il titolare di una carica di governo, nell’esercizio del suo mandato, non può ricoprire altre cariche o uffici pubblici non inerenti alle proprie funzioni (co. 1, lett. a)) fatti salvi il mandato parlamentare e talune altre eccezioni (indicate nella medesima lett. a)).

Il Capo del Dipartimento della protezione civile che sia stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 in commento, mantiene – così statuisce il medesimo comma 2 – la competenza ad esercitare i compiti attinenti alla protezione civile di cui:

§         alla L. 225/1992, che istituisce e disciplina il Servizio nazionale della protezione civile;

§         all’art. 5-bis, co. 5, del D.L. 343/2001[18], che estende le disposizioni dell’art. 5 della citata L. 225/1992 (sulla dichiarazione dello stato di emergenza e sui relativi poteri di ordinanza) alla dichiarazione dei “grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento.

In tale veste, il Capo del Dipartimento della protezione civile – pur cumulando nella sua persona la titolarità dell’incarico di sottosegretario di Stato – continua ad operare nell’ambito degli indirizzi politico-amministrativi formulati dal competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

 

L’ultimo periodo del comma quantifica l’onere finanziario della disposizione (86.500 euro per il 2008 e 173.000 euro per il 2009) ponendolo a carico delle risorse di cui al successivo articolo 17 (vedi infra, la relativa scheda di lettura).

 

Ai sensi del comma 3, il Sottosegretario di Stato provvede con proprio decreto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica.

Viene altresì prevista la definizione delle strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

 

In tale nuovo quadro, sembrerebbe opportuno chiarire la posizione dei presidenti delle province campane, cui il decreto legge n. 61 del 2007 (articolo 6) aveva attribuito le funzioni di sub-commissari, con l’obiettivo di accelerare il processo di restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti.

 

Il comma 4 prevede che il succitato subentro nelle competenze commissariali sia disciplinato con ordinanza di protezione civile (emanata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992), con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti.

Si ricorda che l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 prevede, in termini generali, che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provveda anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Viene infine previsto che eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze.


Art. 2
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)

Il comma 1 dell’articolo in esame affida al Sottosegretario, ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania, il compito di provvedere, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, all'attivazione dei siti da destinare a discarica (così come individuati nell'articolo 9), mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti.

 

Il comma 2, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 2, del DL n. 263/2006, prevede che il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'art. 43 del DPR n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

Si ricorda che l’art. 43 del DPR n. 327/2001 disciplina l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. In particolare il comma 1 dispone che “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.

Si osserva che non appare chiara la formulazione del testo nella parte in cui prevede l’eventuale ricorso a procedure espropriative. Se tale ricorso, come sembra intuibile, deve essere inteso come alternativo alla procedura di cui all’art. 43 del citato DPR n. 327, allora sembrerebbe opportuno sostituire le parole “ovvero mediante procedure espropriative” con “ovvero utilizzare (o fare ricorso a) procedure espropriative”

Relativamente al dettato dell’art. 3, comma 2, del DL n. 263/2006, si ricorda che esso prevede, tra l’altro, che il Commissario delegato “può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, …, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria”.

 

Il comma 3, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, autorizza il Sottosegretario di Stato a disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

 

Il comma 4 attribuisce ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti la qualifica di “aree di interesse strategico nazionale”.

Al Sottosegretario di Stato viene affidato il compito di provvedere ad individuare le misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, occorrenti per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione di tali aree.

 

Il comma 5, richiamando l’articolo 682 del codice penale, sanziona con l’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda da 51 a 309 euro chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale, di cui al comma 4, o ostacoli l’accesso autorizzato a tali aree.

 

L’art. 682 c.p. (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato) prevede come contravvenzione il fatto di chi si introduce in luoghi nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, qualora il fatto non costituisca più grave reato[19].

Perché sussista la contravvenzione è richiesta l’esistenza di un espresso divieto di accesso nel luogo[20]; trattandosi di contravvenzione, la punibilità è indifferentemente a titolo di dolo o colpa, per cui risponderà del reato chi per negligenza o distrazione sia entrato nel luogo vietato e chi per negligenza ne ignorava la natura, peraltro ben accertabile dagli appositi cartelli di divieto.

 

Il comma 6 stabilisce che i poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

 

Il comma 7 prevede il coinvolgimento e il supporto delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania.

Viene infatti previsto che, a tal fine, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica e che le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo.

Inoltre il Sottosegretario di Stato richiede:

§      l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;

§      il concorso delle Forze armate unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

 

Ai sensi del comma 8, il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al R.D. n. 773/1931.

 

Il comma 9, richiamando l’articolo 340 del codice penale, sanziona con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni.

 

L’art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) prevede come delitto il fatto di chi – fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge - cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico, o di un servizio di pubblica necessità (comma 1) e dispone una pena più severa per capi, promotori od organizzatori dell’azione (comma 2).

Il bene giuridico tutelato dall’art. 340 c.p. viene rinvenuto nel buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione alla continuità e regolarità della prestazione di servizi pubblici e di pubblica necessità; per la punibilità della condotta è previsto il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'idoneità del comportamento a realizzare il pregiudizio considerato dalla norma[21].

Quanto ai rapporti di questo delitto con i diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, di manifestazione del pensiero e di sciopero, la giurisprudenza, pur con diverse oscillazioni determinate dalle particolarità delle concrete fattispecie volta a volta decise, si è attestata su una posizione di tendenziale severità, avendo riconosciuto rilevanza al diritto di sciopero ed al diritto di manifestazione del pensiero fino a che l'esercizio di tale facoltà non ridondi in una lesione di altri interessi generali costituzionalmente protetti, non potendo in alcun modo in tali casi ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 51 c.p.(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). È stato così ritenuto sussistente il reato di turbamento di un pubblico servizio allorché, nel corso di attuazione di uno sciopero o di una manifestazione, venga paralizzato, a scopo di protesta, il traffico ferroviario (Cass., Sez. VI, 13.10.2000 n. 2203; Cass. pen. Sez. VI 27.11.1998 n. 7822[22]).

 

In relazione alla disposizione di cui all’art. 2, comma 9, si osserva  che essa, al pari dell’art. 340 c.p., descrive una fattispecie a forma libera, dove l'attenzione del legislatore si concentra solo sulle conseguenze della condotta dell'agente, e non sulle concrete modalità che l'azione causale deve assumere. In particolare, anche in riferimento al principio di tassatività dei reati di cui all’art. 25 Cost., si potrebbe valutarsi l’opportunità di circoscrivere le condotte idonee a rendere «più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti».

 

Andrebbe inoltre valutata l’opportunità di coordinare la previsione della contravvenzione (per chiunque renda più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree di interesse strategico nazionale) di cui al comma 5, con il delitto (commesso da chi renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione  dei rifiuti) di cui al comma 9. E’ possibile infatti ipotizzare condotte astrattamente riconducibili ad entrambe le fattispecie contravvenzionale e delittuosa.

 

Il comma 10 - richiamando l’articolo 635, comma 2, del codice penale - equipara la condotta di chi «distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti» al delitto di danneggiamento aggravato, prevedendo la sanzione della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il delitto è perseguibile d’ufficio.

 

L’articolo 635 c.p. (Danneggiamento) punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui (comma 1). Il delitto, normalmente perseguibile a querela della persona offesa, diviene perseguibile d’ufficio se ricorrono alcune specifiche aggravanti (comma 2), che comportano altresì l’innalzamento della sanzione (reclusione da 6 mesi a 3 anni)[23].

Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del delitto è richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere, in tutto o in parte inservibile la cosa che si sa essere altrui.

 

Il comma 11 consente al Sottosegretario di Stato, di disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti (ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990), in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti.

L’art. 8 della legge n. 164/1990 disciplina l’emanazione di ordinanze volte a scongiurare l'interruzione o alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, quando sussista il fondato pericolo che ne derivi un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 “L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza é adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti”, mentre il comma 3 dispone che “L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione”.

 

Il comma 12 prevede che, in caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.


Art. 3
(Competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)

L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a definire la competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi[24].

Lo spostamento di competenza, secondo la relazione al provvedimento, si rende necessario “per offrire risposte adeguate anche in termini di efficienza ed immediatezza nello svolgimento delle attività di indagini afferenti a quei reati commessi nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti”.

Le funzioni di PM attribuite al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli sono esercitate anche in deroga alle disposizioni sulla titolarità dell’azione penale di cui all’articolo 2 del D.Lgs 106 del 2006[25].

Analogamente, il comma 2 statuisce che le funzioni di GIP e GUP (rispettivamente di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare) relative ai procedimenti sopraindicati sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli.

E’ attribuita altresì al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali.

 

Ai sensi dell’ordinamento vigente, tale competenza cautelare appartiene al GIP se l’azione penale non è stata ancora esercitata; in caso contrario, è esercitata dal giudice che procede (cfr. artt. 292, 317 e 321 c.p.p.).

 

Il citato comma 2 sancisce, poi, l’inapplicabilità dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p. ovvero l’impossibilità, nel corso delle indagini preliminari, per PM e ufficiali di polizia giudiziaria - in situazioni di urgenza - di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze.

 

L’art. 321, comma 3-bis, c.p.p. stabilisce che durante le indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal PM. Negli stessi casi, prima dell'intervento di quest’ultimo, al sequestro procedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, che, nelle 48 ore successive, trasmettono il verbale al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro 48 ore dall’adozione della misura (se essa è stata disposta dallo stesso PM) o dalla ricezione del verbale (se il sequestro è opera della polizia giudiziaria).

 

Il comma 3 fa salva l’applicabilità delle disposizioni sull’attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia (art. 371-bis c.p.p.), quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata.

 

L’art. 371-bis c.p.p. prevede che il Procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i gravi delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis (si tratta, in particolare,di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Per tali attività il Procuratore nazionale antimafia dispone della DIA (direzione investigativa antimafia) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, ai quali impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

Il Procuratore nazionale antimafia esercita, in particolare, funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali per rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, impartendo specifiche direttive, applicando temporaneamente magistrati della DNA e delle direzioni distrettuali antimafia ed avocando a se stesso, ove necessario, particolari indagini.

 

Il comma 4 attribuisce al procuratore della Repubblica di Napoli, previa specifica richiesta al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, la facoltà di designare - per giustificati motivi - un determinato magistrato alle funzioni di pubblico ministero in dibattimento.

 

Il comma 5 prevede che la nuova disciplina, introdotta dai commi 1 e 2, dell’articolo in esame (ossia la competenza della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli per le indagini penali sulla gestione dei rifiuti in Campania, dei magistrati del tribunale di Napoli per le funzioni di GIP e GUP riferite agli stessi procedimenti e dello stesso tribunale in composizione collegiale per le richieste di misure cautelari personali e reali), sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 90/2008 (23 maggio 2008), per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale (ovvero non è ancora stata formulata l’imputazione[26] o richiesto il rinvio a giudizio, art. 405 c.p.p.). E’ fissato, a tal fine, in 10 giorni da tale data il termine entro il quale il giudice procedente deve trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, al giudice per le indagini preliminari o a quello dell’udienza preliminare di cui ai commi 1 e 2.

 

Il comma 6 stabilisce che le misure cautelari già disposte dal PM o già convalidate dal GIP prima dell’entrata in vigore del decreto-legge perdono efficacia se non sono convalidate, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale a norma degli artt. 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

Le citate disposizioni codicistiche riguardano la forma e l’oggetto dei provvedimenti recanti misure cautelari personali (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, ecc.; art. 292) e reali (sequestro conservativo, art. 317 e sequestro preventivo, art. 321).

 

Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli derivanti dall’introduzione della norma in esame, sono adottate da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, misure amministrative di ridistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo (comma 7).

 

Il comma 8 prevede che per tutta la durata dell’emergenza rifiuti in Campania le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio di cui all’art. 9 del decreto-legge in esame nonché quelle ulteriori individuate con provvedimento del competente Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio (cfr. l’art. 1, comma 2) possono essere oggetto di sequestro preventivo in presenza di due condizioni:

§         sussistenza di gravi indizi di reato;

§         impossibilità di contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.

 

L’art. 321 c.p.p. (Oggetto del sequestro preventivo) stabilisce che quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, su richiesta del PM, il giudice delle indagini preliminari (prima dell'esercizio dell'azione penale), ovvero il giudice competente a pronunciarsi nel merito, ne dispone il sequestro con decreto motivato.

 

Il comma 9 sancisce, infine, la transitorietà della disciplina introdotta dal decreto-legge, specificando che essa è destinata a perdere efficacia al cessare dello stato dell’emergenza rifiuti, con esclusione dei fatti commessi durante lo stato di emergenza stesso.

Il D.P.C.M. 28 dicembre 2007 (Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania)[27] ha fissato al 30 novembre 2008 il termine per la cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Per quanto riguarda i profili di costituzionalità, sembrerebbe opportuno un ulteriore approfondimento, anche alla luce dei principi posti dall’articolo 102 della Costituzione, in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 che derogano temporaneamente (fino alla cessazione dello stato emergenziale) all’ordinaria disciplina sulla competenza territoriale del pubblico ministero, del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare. In relazione ai procedimenti concernenti i reati in materia di gestione dei rifiuti e i reati ambientali (e connessi) in Campania[28], i citati commi 1 e 2 attribuiscono, infatti, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero (comma 1), ai magistrati del tribunale di Napoli l’esercizio delle funzioni di GIP e GUP e allo stesso tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali (comma 2).

Un ulteriore approfondimento sui profili di costituzionalità - con particolare riferimento al rispetto delle garanzie poste dall’articolo 25 della Costituzione (“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”) – potrebbe risultare utile in relazione al comma 5 dell’articolo in commento, ove si prescrive che le disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2 dello stesso articolo 3 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 90/2008 (23 maggio 2008), per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale.

Al riguardo, si segnala che, sin dalla sentenza n. 56 del 1967, si è affermato un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che esclude, in simili ipotesi, una lesione del principio di precostituzione del giudice naturale di cui all’articolo 25 della Costituzione, anche in caso di modifica, in generale, della competenza del giudice a processo in corso (cfr. sentt. nn. 207/1987, 72/1976 e 201/1997). In particolare, secondo la Consulta (ord. n. 176/1998), tale vulnus sussiste solo “quando il giudice è designato in modo arbitrario e a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall’art. 25, primo comma, della Costituzione…”.

Da ultimo, proprio in riferimento all’emergenza rifiuti, va ricordata la recente sentenza n. 237 del 2007 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità dell’art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245[29]. Tale norma ha previsto l’applicazione, anche ai processi in corso, della competenza esclusiva del TAR del Lazio a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali concernenti l’emergenza rifiuti. Sul punto la Consulta ha sostenuto che “Se è vero, infatti, che alla nozione di giudice naturale […] non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore all’istituzione del giudizio» (da ultimo, sentenza n. 41 del 2006), deve notarsi che la giurisprudenza costituzionale – diversamente da quanto ipotizzano i rimettenti – non reputa necessariamente in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost. gli interventi legislativi modificativi della competenza aventi incidenza anche sui processi in corso”.

 


Art. 4
(Tutela giurisdizionale)

L’articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati.

In particolare il comma 1, prevede che le suddette controversie siano, anche in ordine alla fase cautelare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati. Si tratta di una previsione di natura parzialmente ricognitiva in quanto la gestione dei rifiuti è una materia complessa la cui attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si fonda su previsioni normative già esistenti. Essa infatti da un lato può essere ricondotta, anche alla luce della più recente giurisprudenza[30] , alla materia “urbanistica”, che, ai sensi dell’articolo 34 , comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concerne tutti gli aspetti dell’”uso del territorio”. Dall’altro essa può rientrare nella sfera dei “pubblici servizi”. Sia la materia urbanistica che quella dei pubblici servizi sono tra quelle che il citato decreto legislativo, così come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per quanto attiene la precisazione che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati, si ricorda che essa è pienamente conforme alla più recente giurisprudenza. In particolare la sentenza 18 dicembre 2007 n. 27187 delle Sezioni Unite della Cassazione è intervenuta sulla questione dei diritti fondamentali. La Cassazione - riprendendo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 27 aprile 2007 n. 140 – ha infatti precisato che, in materie di giurisdizione esclusiva, la tutela giurisdizionale spetta al giudice amministrativo anche quando l’atto amministrativo o il comportamento esecutivo di un atto amministrativo incide sui diritti fondamentali.

In relazione alla definizione dell’estensione della materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il comma 1 prevede che questi sia competente a conoscere, in via esclusiva, tutte le controversie attinenti alla “complessiva azione di gestione dei rifiuti” anche quando questa azione sia posta in essere con “comportamenti” della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati.

La questione che viene in rilievo è quella dei limiti al legislatore ordinario nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva.

In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere”, mentre è da considerarsi costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.

 

In relazione alla disposizione di cui al comma 1, onde evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe quindi valutata l’opportunità di specificare con maggiore precisione che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti comprende i “comportamenti” della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati qualora essi siano collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere.

 

Sul punto la Corte costituzionale si espressa con le due importanti sentenze n. 204 del 2004 e n.191 del 2006, dichiarando rispettivamente l’incostituzionalità degli articoli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dell’articolo 53. dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

In particolare nelle citate sentenze la Corte costituzionale ha precisato che l’art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha “conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi”. Tali materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: “e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”.

Una materia può quindi essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, se si vale della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo.

Si deduce dunque che è incostituzionale la norma legislativa che “comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicisticheanche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere (sentenza n. 204 del 2004).

Laddove invece la norma legislativa faccia riferimento a “comportamenti” causativi di danno ingiusto che però costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione essa si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale “costituendo anche tali “comportamenti” esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.”(sentenza n. 191 del 2006)

Va segnalato che nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione , a Sezione Unite, con la sentenza n. 27187 del 2007, laddove si ribadisce che la Corte stessa “distingue sempre tra i comportamenti materiali, che esprimono l’esercizio di un potere amministrativo e sono collegati comunque ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato, da quelli di mero fatto, riservando quindi soltanto i primi alla cognizione dei giudici amministrativi, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva di questi ultimi”.

 

Il comma 1, richiama altresì la disciplina dell’articolo 3 , commi da 2-bis a 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.) convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n.21.

 

Il comma 2-bis prevede la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, della competenza esclusiva di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali, anche per l'emanazione di misure cautelari.

Il comma 2-ter definisce, le modalità di giudizio davanti al suddetto giudice amministrativo.

Il comma 2-quater specifica che le norme sulla devoluzione di competenza al TAR del Lazio si applicano anche ai processi in corso. Particolare disciplina è inoltre dettata per le misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso dal TAR del Lazio. L’efficacia di tali misure permane fino alla loro modifica o revoca da parte del TAR del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso.

In merito alle citate disposizioni va ricordata la sentenza n. 237 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di tali norme.

Il comma 2, dispone la cessazione degli effetti delle misure cautelari adottate da un giudice diverso da quello amministrativo, a meno che questi non le riconfermi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.


 

Art. 5
(Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno)

Il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, in deroga al parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005 e fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, autorizza il conferimento ed il trattamento, presso il termovalorizzatore di Acerra, dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

 

Come sottolineato nella relazione illustrativa, tale norma consente al termovalorizzatore di bruciare “il rifiuto «tal quale» così come risultante dal processo di raccolta”.

I codici CER richiamati corrispondono, infatti, alle seguenti tipologie di rifiuti:

Codice CER

(Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006)

Descrizione

19.05.01

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03

compost fuori specifica

19.12.10

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19.12.12

 

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose

20.03.01

rifiuti urbani non differenziati

 

Si ricorda, in proposito, che una misura analoga è stata adottata, nel corso della legislatura precedente, con l’art. 4 dell’OPCM n. 3657 del 20 febbraio 2008, secondo cui “per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dello stato d'emergenza, in particolare, per consentire la messa in esercizio in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione sito nel comune di Acerra, è autorizzato il trattamento e lo smaltimento di rifiuti contraddistinti dai codici CER 191212, 190501 e 190503 presso detto impianto, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti già fissati nel provvedimento di autorizzazione”.

 

Il comma 2 autorizza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 59/2005, l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

Si ricorda che con il decreto n. 59/2005 è stata data attuazione integrale, nell’ordinamento nazionale, della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cd. direttiva IPPC).

L’art. 5 del d.lgs. n. 59/2005 disciplina la procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare l’ultimo periodo del comma 12 di tale articolo dispone che “l'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, “L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni”.

 

Il comma 3 dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 3 dell'OPCM 16 gennaio 2008, n. 3641, e dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM 17 aprile 2008, n. 3669, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione VIA, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.

Si ricorda che l’art. 3 dell’OPCM n. 3641/2008 ha nominato il sindaco di Salerno, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per, in particolare, la localizzazione, progettazione e realizzazione di un impianto di termodistruzione avente potenzialità sufficiente a garantire lo smaltimento almeno delle quantità di rifiuti prodotte nell'ambito della provincia di Salerno. Lo stesso articolo ha disposto, per assicurare la copertura finanziaria dell'opera citata, che lo stesso commissario potrà affidare in concessione la costruzione e la gestione dell'impianto con modalità e durata sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

L’art. 2, comma 2, della successiva OPCM n. 3669/2008 ha assegnato, per i fini indicati dal suesposto art. 3, la somma 1 milione di euro al Sindaco di Salerno - Commissario delegato, autorizzando altresì l'apertura di un'apposita contabilità speciale nella quale trasferire la somma predetta.

 

Si osserva l’eccessiva genericità di tale disposizione. Innanzitutto andrebbe specificata la data del parere reso dalla Commissione VIA.

Inoltre sarebbe opportuno che la norma chiarisse quali sono i rifiuti ammessi in deroga al parere VIA, anche alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa, ove si legge che anche gli altri termovalorizzatori campani, così come quello di Acerra, bruceranno il rifiuto “tal quale”.

 

Il comma 4 dispone circa la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, cui si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'art. 17.


Art. 6
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, fatto salvo il disposto dell'art. 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, venga realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti:

§         Caivano (NA);

§         Tufino (NA);

§         Giugliano (NA);

§         Santa Maria Capua Vetere (CE);

§         Avellino - località Pianodardine;

§         Battipaglia (SA);

§         Casalduni (BN);

§         termovalorizzatore di Acerra (NA).

Lo stesso comma precisa che tale valutazione deve:

-        essere effettuata anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti;

In proposito si ricorda che l’art. 2 del DL n. 61/2007 ha, tra l’altro, novellato l’art. 3 del DL n. 263/2006 al fine di incaricare il Commissario delegato a procedere, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, all’individuazione, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio (e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, e all'art. 202 del d.lgs. n. 152/2006), “le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle dei rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio”.

-        tener conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi;

-        essere effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 dispone che, all'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani.

A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 17.


Art. 7
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, la riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 9 del DPR n. 90/2007.

Lo stesso comma prevede l’adozione di due decreti Ministro dell'ambiente:

§         un primo decreto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provveda alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate;

§         un secondo decreto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provveda al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

Si ricorda che l’art. 9 del DPR n. 90/2007 ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che ha sostituito, accorpandole, la Commissione per la VIA ordinaria prevista dall’art. 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988, e la Commissione speciale per la VIA delle infrastrutture strategiche, prevista dall’art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici).

 

Il comma 2 integra il disposto dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999 al fine di istituire presso il Ministero dell’ambiente, la figura del Segretario generale con compiti di coordinamento delle direzioni generali del Ministero.

Si ricorda che l’art. 37, comma 1, disponeva, nel testo previgente, che “Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Lo stesso comma prevede che la copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'art. 1, comma 3, del DPR 17 giugno 2003, n. 261.

L’art. 1, comma 3, del citato DPR n. 261/2003 (recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”) dispone che “per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'àmbito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti”.

Si ricorda, relativamente alla copertura effettiva richiamata dalla norma, che lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente n. 207[31] (che non ha completato ancora il proprio iter, nonostante le competenti commissioni parlamentari avessero espresso il loro parere nei primi mesi del 2008[32]) prevedeva la riduzione da 2 a 1 del numero di dirigenti previsti dall’art. 1, comma 3, del citato DPR n. 261/2003 in attuazione del disposto del comma 404 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007. Nella relazione tecnica allegata al medesimo schema veniva confermata la copertura effettiva di entrambi i posti e fornita l’indicazione del risparmio di spesa ottenibile dalla riduzione citata.

In sede di perfezionamento dello schema di decreto occorrerà quindi assicurare il coordinamento con la norma in esame, al fine di garantire i risparmi di spesa previsti.

 

Viene altresì previsto che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

L’art. 14, comma 2, del citato decreto n. 165/2001[33] dispone che, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che “con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato”.

 

Il comma 3 dispone che il Segretario generale del Ministero dell'ambiente è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione tecnica.

 


Art. 8
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)

Il comma 1 dell'articolo in esame, onde raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, autorizza il Sottosegretario di Stato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

Ai fini dell’individuazione del sito ove ubicare l’impianto, viene previsto che il sindaco del comune di Napoli vi provveda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e che, in caso di mancato rispetto del predetto termine, sia il Consiglio dei Ministri a deliberare in via sostitutiva, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

 

In base al comma 2, nella regione Campania, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003 ed agli articoli 191 e 208 del d.lgs. n. 152/2006, per un triennio (rispetto al termine di cui al citato articolo 2) è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

Si ricorda che l’art. 2 del d.lgs. n. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) elenca le definizioni utilizzate nel testo del decreto.

 

Sembrerebbe pertanto opportuno indicare espressamente nella norma a quale definizione e a quale termine si fa riferimento.

 

Ciò premesso il riferimento sembra da ricercarsi nella definizione di discarica, recata dalla lettera g) dell’articolo 2. Secondo tale definizione si intende per discarica l’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

 

L’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) disciplina, invece, l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre l’art. 191, riguarda i poteri concessi al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della provincia ovvero al Sindaco, che possono, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere”, emanare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Si fa notare che i codici CER richiamati dal comma in esame sono gli stessi indicati all’art. 5, comma 1, del presente decreto.

 

Il comma 3 proroga per un triennio, rispetto al termine di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003, per i rifiuti aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01:

§         lo stoccaggio, in attesa di smaltimento;

§         il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Tali tipologie (stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento e deposito temporaneo), in assenza della proroga in esame, configurerebbero infatti una discarica qualora durassero più di un anno, come previsto dalla definizione di discarica recata dall’art. 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 36, riportata in precedenza.

Si fa notare che i codici CER richiamati dal comma in esame sono gli stessi indicati al comma precedente.

 

Il comma 4 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, prevedendo che vi si faccia fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.

 


Art. 9
(Discariche)

Il comma 1 dell'articolo in esame, allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, autorizza la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di 10 siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni:

§         Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie;

§         Savignano Irpino (AV) - località Postarza;

§         Serre (SA) - località Macchia Soprana;

§         Serre (SA) - località Valle della Masseria.

§         Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso);

§         Terzigno (NA) - località Pozzelle;

§         Terzigno (NA) - località Cava Vitiello;

§         Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane);

§         Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni);

§         Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle;

 

Il comma 2 individua le seguenti tipologie di rifiuti smaltibili nelle discariche di cui al comma 1, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18:

Rifiuti non pericolosi

Codice CER[34]

Descrizione

19.01.12

ceneri pesanti e scorie, non contenenti sostanze pericolose

19.01.14

ceneri leggere, non contenenti sostanze pericolose

19.02.06

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, non contenenti sostanze pericolose

19.05.01

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03

compost fuori specifica

19.12.10

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19.12.12

 

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose

20.03.01

rifiuti urbani non differenziati

Rifiuti pericolosi, purché provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani

Codice CER[35]

Descrizione

19.01.11*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19.01.13*

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19.02.05*

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19.12.11*

 

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

 

Con riferimento ai rifiuti indicati con il codice 19.12.11*, nel comma in esame viene posta la condizione “per il solo parametro «idrocarburi totali»”.

 

Data la specificità di tale condizione, sembrerebbe opportuno chiarire le relative modalità applicative nonché precisare le norme interessate.

 

Il comma 3 dispone che, ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01).

 

In base al comma 4, presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

 

Il comma 5 introduce una disciplina, derogatoria sia delle norme del codice ambientale che della pertinente legislazione regionale in materia, per la VIA (valutazione di impatto ambientale) relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti.

 

Si ritiene opportuno chiarire che la norma riguarda i soli impianti e discariche indicati al comma 1.

 

Tale disciplina prevede la convocazione, da parte del Sottosegretario di Stato, di una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione.

Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma o sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

 

Il comma 6 dispone l’abrogazione dell’art. 1 del DL n. 61/2007.

Si ricorda che tale articolo dettava disposizioni volte a individuare siti da adibire a discarica ai fini del superamento dell’emergenza; norme quindi superate dal dettato del comma 1 del dell'articolo in esame.

In particolare il comma 1 prevedeva l’attivazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. Il comma 2, invece, consentiva l’utilizzo del sito di Serre, in provincia di Salerno, fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno. Infine il comma 3 consentiva l’utilizzo finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo.

 

Il comma 7 prevede l’emanazione di apposita ordinanza di protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

 

Il comma 8 dell'articolo in esame modifica il comma 4 dell'articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006.

L’art. 191, riguarda i poteri concessi al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della provincia ovvero al Sindaco, che possono, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere”, emanare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In particolare, il comma in esame riscrive il primo periodo del comma 4 citato, al fine di consentire che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle autorità locali per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

Nel testo previgente la facoltà di reiterazione non era legata al decorso del tempo: veniva infatti vietato che tali ordinanze fossero reiterate per più di due volte.

 

Il comma 9 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, cui si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.

Lo stesso comma esclude però gli oneri derivanti dal comma 7.

Del resto in tale comma l’individuazione della relativa copertura finanziaria viene demandata ad apposita disposizione di legge.


Art. 10
(Impianti di depurazione)

L’articolo 10 autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue (comma 1).

 

Il successivo comma 2 autorizza - in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e per il periodo strettamente necessario l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in una misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Codice ambientale[36] e previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Sottosegretario di Stato.

 

Si ricorda che l’articolo 101 del d.lgs. n. 152 del 2006 detta i criteri generali della disciplina degli scarichi. In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono il rispetto dei valori limite di emissione[37] previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del Codice e stabiliscono le modalità con cui le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, possono definire valori-limite di emissione diversi, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.

 

Con riferimento al comma 2, occorrerebbe valutare l’opportunità di esplicitare le norme cui si riferisce la deroga in materia di disciplina degli scarichi nonché gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che fissano i relativi limiti di legge. Occorrerebbe inoltre introdurre un’indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate, eventualmente collegandola a quella dello stato di emergenza.

 


Art.11
(Raccolta differenziata)

L’articolo 11 reca disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, attraverso le segeunti misure:

-          la definizione di obiettivi minimi di raccolta;

-          la verifica e il monitoraggio dei dati di raccolta da parte del Sottosegretario di Stato;

-          lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unco consorzio;

-          l’affidamento al CONAI di campagne di comunicazione;

-          la definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli;

-          lo stanziamento di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di misure di compensazione ambientale.

 

In particolare, il comma 1 definsice gli obiettivi minimi di raccolta differenziata per gli anni 2008 (25 per cento dei rifiuti urbani prodotti), 2009 (35 per cento) e 2010 (50 per cento). Per i comuni che non raggiungono tali obiettivi si prevede una penalizzazione, consistente in una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (pari rispettivamente al 25, 35 e 50 per cento dell’importo per ciascuna tonnellata conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

 

Alla verifica del raggiungimento degli obiettivi provvede il Sottosegretario di Stato (comma 2), anche con misure sostitutive e la nomina di commisari ad acta. E’ conseguentemente abrogato (comma 3) il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n. 263 del 2006[38].

Tale articolo aveva già dettato disposizioni volte all’efficientamento del sistema dei consorzi, prevedendone l’accorpamento o lo scioglimento, qualora non assumessero misure tali da raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Questi ultimi hanno fissato obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere negli ambiti territoriali ottimali - ATO (40% entro il 2007, 50% entro il 2009 e 60% entro il 2011), prevedendo altresì l’eventuale commissariamento, da parte della regione, nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Si segnala altresì che le percentuali e le scadenze indicate dai citati commi 1108-1109 rappresentano obiettivi intermedi rispetto a quelli contemplati dall’art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006.

In relazione alle penalizzazioni, si segnala poi che il predetto articolo 205 prevede, al comma 3, che nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali prescritte.

 

Secondo i dati del Rapporto rifiuti 2007 (dati 2006) dell’APAT[39], la percentuale della raccolta differenziata per provincia in Campania è la seguente:

 

Provincia

Percentuale di
raccolta differenziata

Napoli

8,0 %

Caserta

9,5 %

Benevento

13,3 %

Avellino

19,3 %

Salerno

21,4 %

 

Relativamente alle cause dell’insufficienza della raccolta differenziata, nel documento del Commissariato consegnato alla 13a Commissione del Senato[40] si legge che “la carente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti può essere attribuita all’attuale polverizzazione delle competenze in materia, allo scarso utilizzo dei consorzi di bacino, alla mancanza di un adeguato supporto impiantistico ed infine alla sfiducia dei cittadini nei confronti di progetti di raccolta differenziata promossi contestualmente a situazioni di grave crisi emergenziale”, ma anche che “il buon esito della raccolta differenziata dipende sia dall’integrazione ottimale del servizio nella gestione più complessiva del ciclo dei rifiuti, sia dalla dotazione di efficienti impianti di recupero e riciclo”.

 

I commi successivi prevedono l’invio mensile al Sottosegretario di Stato da parte dei sindaci dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata (comma 4), mentre per le pubbliche amministrazioni, la grande distribuzione, le imprese con personale superiore a 50 dipendenti e i mercati all’ingrosso e ortofrutticoli l’obbligo di invio è trimestrale (comma 7); è inoltre stabilita l’adozione di iniziative da parte dei Presidenti di provincia per disincentivare l’utilizzo dei beni “usa e getta” (comma 5) e da parte dei sindaci per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici (comma 6).

 

Il comma 8 provvede quindi, nelle more della costituzione delle società provinciali per la gestione dei rifiuti, allo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio gestito da soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato.

L’art. 6 della legge regionale n. 10/1993 ha previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano; compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata.

Si ricorda altresì che l’art. 32 della nuova legge regionale in materia di rifiuti (n. 4/2007) prevede l’abrogazione del citato art. 6, e quindi dei consorzi di bacino, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della medesima legge. Si noti che il successivo comma 2 dispone che “all'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti”.

In tale quadro, il decreto legge 61 del 2007[41] (articolo 4) ha introdotto l’obbligo per i comuni campani di avvalersi in via esclusiva per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi di bacino, attribuendo al Commissario delegato il potere di proporre alla regione l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora questi ultimi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale per l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e prescrive il raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007. E’ inoltre prevista la predisposizione da parte dei consorzi di appositi piani economico-finanziari, che spetta al Commissario delegato approvare.

Da ultimo, la legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008[42] ha previsto, con una modifica all’articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4[43], l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Relativamente ai consorzi contemplati dal comma in esame, si ricorda quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta n. 264 di mercoledì 9 gennaio 2008: “Per quanto riguarda i 18 consorzi bacino, secondo la proposta trasmessa dal prefetto Pansa al presidente della regione Campania il 26 dicembre scorso, nove consorzi dovrebbero essere sciolti immediatamente, in particolare quelli afferenti alla provincia di Napoli (cinque) e alla provincia di Caserta (quattro). Il Governo ritiene necessario procedere secondo quanto suggerito dal prefetto in considerazione delle inadempienze e degli scarsi risultati, in termini di raccolta differenziata, conseguiti dagli stessi”.

 

Il comma 9 destina alla raccolta differenziata nelle province di Napoli e Caserta le somme previste dall’accordo quadro ANCI-CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) del 14 dicembre 2004 per il conferimento dei rifiuti di imballaggio.

Si ricorda che tale accordo, che ha validità fino al 31 dicembre 2008, è finalizzato a creare le condizioni per un ulteriore sviluppo della raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio.

A tal fine, l’accordo ha previsto l’incremento, rispetto all’accordo precedente, dei corrispettivi che CONAI e consorzi di filiera riconosceranno ai comuni per il conferimento dei materiali provenienti da raccolta differenziata.

Tali corrispettivi sono indicati negli allegati tecnici per filiera di materiale (acciaio, alluminio, carta, legno e plastica) che disciplinano, appunto, attraverso la stipula di convenzioni, i rapporti economici e gestionali fra i comuni e i consorzi di filiera[44].

 

Il comma 10 affida al CONAI lo svolgimento, in collaborazione con i capi missione, di una campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nella regione. Sulla base di modalità tecniche, finanziarie e organizzative, definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ricorda che già il decreto legge n. 245 del 2005[45] ha previsto la stipula, da parte del Commissario delegato, di convenzioni con il CONAI per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di CDR, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo decreto legge n. 263 del 2006[46]ha quindi previsto la stipula di un accordo di programma tra il CONAI ed il Commissario per il raggiungimento dell’obiettivo del recupero del 60%[47] degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

 

Il comune di Napoli, insieme al gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani (ASIA S.p.A.), deve inoltre presentare - entro 30 giorni - un piano per la raccolta differenziata. In caso di inadempienza il Sottosegretario di stato è autorizzato a provvedere in via sostitutiva con oneri a carico del bilancio del comune (comma 11).

 

Infine, il comma 12, per la realizzazione di iniziative di compensazione ambientale, destina 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 


 

Art. 12
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)

L’articolo autorizza (comma 1) i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro a valere sul Fondo istituito con l’articolo 17 del decreto in esame (comma 3) - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.

A tal fine, il comma 2 stabilisce che le predette società, ovvero eventuali società ad esse subentrate, trasmettano ai medesimi capi missione la relativa documentazione.

In proposito si ricorda che il decreto-legge n. 245 del 2005[48] all'art. 1, comma 1, aveva disposto la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva e la conseguente individuazione, in termini di somma urgenza, da parte del Commissario, dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria (comma 2)[49].

Il successivo comma 7 - come sostituito dal comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263[50] - oltre a prorogare al 31 dicembre 2007 il termine entro il quale le società affidatarie erano tenute alla prosecuzione del servizio, aveva specificato che, ai fini del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, si tenesse conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione dei beni mobili ed immobili da rilevare.

 


Art.13
(Informazione e partecipazione dei cittadini)

L’articolo 13 definisce una serie di iniziative volte a garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli pubblici e privati sui temi ambientali e in mataria di gestione e smaltimento dei rifiuti.

 

A tal fine:

§      il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede – entro trenta giorni dalla data di entra in vigore del provvedimento – alla definizione di iniziative a carattere divulgativo e culturale (comma 1) e, in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali e in accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di informazione della popolazione (comma 2);

§      il comma 3, nel rimandare ad una più generale attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, prevede, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la costituzione di un ufficio stampa presso il Dipartimento della protezione civile;

§      il comma 4 dispone l’attivazione, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, ai sensi del comma 5, per la Regione Campania includono anche interventi didattico-educativi integrativi nell’ambito delle discipline curricualri. Le modalità attuative di tali disposizioni sono definite di concerto con il Ministro dell’ambiente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 6).

 

Si ricorda che l’art. 2 del DL n. 263/2006 ha previsto, al comma 1, l’adozione di ordinanze del Commissario delegato volte ad attuare misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta di Aalborg». Lo stesso comma ha altresì previsto che “le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.


Art. 14
(Norme di interpretazione autentica)

L’articolo 14 dispone che le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225[51]) nonché i decreti concernenti l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile previsti dall’articolo 5-bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343[52], non siano soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti previsto dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20[53].

 

Si ricorda che l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede in termini generali che, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, si provveda anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L’art. 5-bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, reca alcune norme di funzionamento del Dipartimento della protezione civile e stabilisce, in particolare, che le relative misure organizzative sono definite mediante l’adozione di decreti del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell’articolo prevede inoltre l’applicazione delle disposizioni della legge n. 225 del 1992 anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si renda necessaria la delibera dello stato di emergenza.

 

Con riferimento a tale ultima disposizione occorrerebbe chiarire l’ambito di applicazione della norma in esame, che appare estendersi oltre l’emergenza in Campania.

 


Art. 15
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione)

L’articolo in esame reca, al comma 1, le seguenti misure di potenziamento delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile, che possono essere adottate in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle spese di parte corrente previste dal successivo art. 17:

§      proroga - non oltre il 31 dicembre 2009 - dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni (lett. a));

§      stipula di contratti di diritto privato della durata massima di un anno e comunque fino al 31 dicembre 2009 con personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private (lett. b));

 

Il comma 2 stabilisce inoltre che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinata l’organizzazione delle strutture di missione previste dal decreto legge in esame (articolo 1, comma 3) per sostituire i Commissari delegati e siano determinati gli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco).

In proposito si ricorda che ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[54], il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, può istituire, per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.

 

Il comma 3, infine, esclude l’applicabilità degli istituti del pignoramento e del sequestro nei confronti delle risorse finanziarie destinate a fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, disponendo altresì l’inefficacia dei pignoramenti eventualmente già notificati.

 

Si ricorda che il pignoramento è l’atto con cui si inizia l'espropriazione forzata e consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.).

Il sequestro conservativo è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica autorizzato dal giudice civile sui beni del debitore a fronte di apposita istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 c.p.c.). In sostanza, questo tipo di sequestro serve a impedire che il debitore, in attesa di una sentenza di condanna che potrebbe portare al pignoramento dei suoi beni, disponga dei medesimi vendendoli, in modo da sottrarli alla garanzia del credito: il provvedimento viene pertanto in sostanza ad anticipare cautelativamente il vincolo sui beni del debitore che è tipico del pignoramento.

 

Si sottolinea altresì che l’impignorabilità di somme ed entrate degli enti pubblici è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 138 del 1981), purché si tratti di somme destinate, da apposita disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo che trovi nella legge fondamento, ad un pubblico servizio, ovvero all'espletamento di esso, o di soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici o specifici fini pubblici.

 

In relazione a tale disposizione, nella parte in cui stabilisce l’inefficacia dei pignoramenti già riconosciuti, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi andrebbe chiarita l’eventuale tutela da accordare ai relativi creditori fino ad oggi titolari del citato titolo esecutivo.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si osserva che gli articoli 15 e 16 sono contraddistinti dalla medesima rubrica.

 


Art. 16
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione)

L’articolo in commento introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile.

 

In particolare, il comma 1, riguarda sia il personale non dirigenziale, sia l’accesso alla seconda fascia dirigenziale:

§         la lettera a) autorizza l’immissione in ruolo, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile[55] proveniente da ruoli ad esaurimento ed assunto nella sesta qualifica, nell’area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

§         la lettera b), novellando l’art. 3, co. 2, del decreto-legge 90/2005 (L. 152/2005), autorizza la copertura del 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile tramite concorso riservato al personale del Dipartimento medesimo; in precedenza, la percentuale coperta tramite concorso riservato era del 40 per centro. Ai fini della procedura saranno valutate unicamente le esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il Dipartimento, mentre la disciplina previgente prevedeva una serie di condizioni, tra cui il diploma di laurea e la certificazione dell’esperienza maturata. Il restante 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia sono ricoperti tramite concorso pubblico (in base alla precedente formulazione la quota da coprire tramite concorso pubblico è del 40 per cento). Viene così eliminata la possibilità di coprire il 20 per cento dei posti tramite corso-concorso selettivo di formazione, riservato anch’esso al personale del Dipartimento, ma destinato ad integrare i ruoli speciali tecnico - amministrativi. Viene, inoltre, soppressa la clausola che pone l’obbligo di procedere contestualmente al bando dei posti per concorso pubblico e per concorso riservato.

 

Ai sensi del comma 2, il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia (ex art. 9-ter del D.Lgs. 303/1999) proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici.

Inoltre, si autorizza ad inquadrare nel medesimo ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia i titolari a tempo determinato di incarichi di prima fascia affidati - ai sensi dell’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 - ad esperti esterni all’amministrazione. Per l’immissione sono richiesti almeno 5 anni di anzianità.

 

Sembra opportuno valutare la disposizione in esame alla luce del dettato costituzionale secondo cui il diritto di accesso agli uffici pubblici è regolato ed esercitato in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 97, terzo comma, Cost., con riguardo all’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni) e della giurisprudenza costituzionale in materia.

 

L’orientamento della Corte costituzionale al riguardo emerge da varie sentenze (194/2002, 1/1999, 333/1993, 453/1990, 81/1993, 34/2004, 363/2006) Esso è ben riassunto nella sentenza n. 34 del 20 gennaio 2004, della quale si riporta uno stralcio.

“Questa Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione […], ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002).

In particolare, la Corte ha riconosciuto che l’accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, ma ciò ‘fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere ‘pubblico’ del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico, dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 141 del 1999)”.

 

Il comma 3 reca le conseguenti norme di copertura della spesa.

 

 


Art. 17
(Copertura finanziaria investimenti)

L’articolo in esame istituisce il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l’anno 2008 pari 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate all risoluzione dell’emergenza (comma 1).

 

Il comma 2 individua la relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le relative variazioni di bilancio.

 

Tali risorse si aggiungono a quelle già stanziate per l’anno 2008, tra l’altro, dal decreto legge n. 248 del 2007 (vedi scheda introduttiva).

 

 


Art. 18
(Deroghe)

L’articolo 18 autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

L’articolo riporta quindi - in “via non esclusiva” - l’indicazione delle predette norme.

In proposito si rileva che l’elenco delle norme per le quali è autorizzata la deroga contiene anche disposizioni non riconducibili alle materie citate, quali ad esempio la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo..

 

Si ricorda che l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già prevede, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, la deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti interessati contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivati.

Anche ai fini di un coordinamento della norma in esame con la citata disposizione, si segnala la necessità di chiarire la portata della norma considerando che la legge n. 225 del 1992 richiama i “principi generali” dell’ordinamento, mentre la norma in esame si riferisce a “principi fondamentali” nelle sole materie di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale.

 

Sembra inoltre da chiarire se la deroga alle disposizioni vigenti prevista dalla norma in esame debba essere comunque realizzata secondo il procedimento stabilito dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e cioè mediante un provvedimento motivato e con l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

 

Occorrerebbe altresì valutare, rispetto alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni stabilita dal Titolo V, Parte II, della Costituzione, le deroghe concernenti disposizioni in materie di competenza concorrente o esclusiva delle regioni, anche con riguardo alla possibilità esplicita di derogare a leggi regionali contenuta nella norma in esame.

Si segnala poi che alcune norme citate sono abrogate[56].


Art. 19
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania)

L’articolo 19 prevede che lo stato di emergenza – già prorogato dal governo al 30 novembre 2008[57] - si protragga  fino al 31 dicembre 2009.

 

Si ricorda che l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

 

 


Art. 20
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 20 reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Rifiuti

Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente[58], il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti, che comprende una comunicazione[59]e una proposta di direttiva[60] per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE[61].

La strategia individua un obiettivo a lungo termine che mira a fare dell’Europa una società che ricicla, cerca di contenere la produzione di rifiuti e trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. Per realizzare tale obiettivo saranno sfruttate le conoscenze generate dalla strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali[62], adottata nella medesima data. L’attenzione è focalizzata sul concetto di ciclo di vita[63] nella politica di gestione dei rifiuti.

In tale contesto, la proposta di direttiva intende ottimizzare le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Ciò che si propone non è una revisione radicale, ma piuttosto un miglioramento e un adeguamento della direttiva.

La strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti individua infatti tre motivi principali che giustificano tale revisione.

In primo luogo, alcune definizioni contenute nella direttiva non sono risultate sufficientemente chiare e hanno dato luogo a divergenze ed incertezze nell’interpretazione delle disposizioni principali della direttiva tra uno Stato membro e l’altro e, in alcuni casi, anche tra una regione e l’altra. Anche a seguito di questa situazione, si è reso spesso necessario l’intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in numerose cause è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva. Tutto ciò ha creato notevoli difficoltà per gli operatori economici e le autorità competenti. La mancanza di certezza giuridica riguarda principalmente la definizione di rifiuto e la distinzione tra recupero e smaltimento. La proposta di revisione introduce dunque definizioni più chiare o, a seconda dei casi, linee guida interpretative per chiarire la questione a livello comunitario.

In secondo luogo, la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti imposta in maniera nuova la politica sui rifiuti per adattarla maggiormente alla situazione attuale, nella quale gran parte delle principali operazioni di gestione dei rifiuti è ormai disciplinata dalla legislazione ambientale. È dunque importante che la direttiva quadro sui rifiuti si adegui a questa nuova impostazione. Tutto ciò implica una serie di modifiche, la principale delle quali è l’introduzione di un obiettivo ambientale. La maggior parte delle direttive in materia ambientale prevede oggi un obiettivo di questo genere, che serve ad orientare la direttiva verso una finalità ben precisa. Per quanto riguarda la proposta in esame, l’obiettivo ambientale orienta la direttiva verso la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto dell’intero ciclo di vita. Un altro aspetto importante di questo cambiamento di strategia è il passaggio ad un approccio maggiormente basato sulle norme. La proposta rafforza infatti la normazione in una serie di settori, mediante l’applicazione di norme minime e di definizioni precise di recupero, nonché mediante l’introduzione di criteri per individuare quando un rifiuto cessa di essere tale. Ciò consentirà di adottare criteri per specifici flussi di rifiuti, in modo da garantire che i materiali riciclati non danneggino l’ambiente, e di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori che producono materiali riciclati conformi a tali criteri.

Infine, la strategia evidenzia la necessità di semplificare il quadro normativo vigente. La proposta di direttiva prevede quindi:

Si segnala infine che la proposta di modifica della direttiva quadro sui rifiuti introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti. Secondo quanto rilevato dalla Commissione tale disposizione non avrà, probabilmente, un grande impatto diretto sotto il profilo ambientale, economico o sociale, anche se le ripercussioni potranno variare in funzione delle azioni intraprese, ma consentirà di concentrare l’attenzione dei responsabili politici a livello comunitario, nazionale e sub-nazionale sulla prevenzione, intensificando in tal modo le politiche di prevenzione dei rifiuti. La disposizione assicura peraltro la flessibilità necessaria a consentire l’elaborazione di soluzioni nazionali e locali capaci di sfruttare i vantaggi connessi alla prevenzione dei rifiuti.

Il Consiglio ambiente del 27 giugno 2006 ha approvato conclusioni con le quali accoglie favorevolmente la strategia tematica della Commissione. La proposta di direttiva è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di codecisione. Il Parlamento europeo ha proposto diversi emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Il Consiglio ambiente del 28 giugno 2007 ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di direttiva, introducendo alcune modifiche. L’esame in seconda lettura del Parlamento europeo è previsto per giugno 2008.

Il 13 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha approvato anche una risoluzione sulla strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti, nella quale sottolinea che la completa attuazione dell’attuale legislazione comunitaria in materia di rifiuti e la sua applicazione omogenea in tutti gli Stati membri costituisce una priorità essenziale e lamenta come, nonostante la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, manchino molte misure e strumenti concreti di esecuzione previsti nel Sesto programma d’azione in materia di ambiente. A questo proposito il Parlamento invita la Commissione a:

Si ricorda infine che il Parlamento europeo si è occupato direttamente della emergenza rifiuti in Campania, con un dibattito in sessione plenaria tenutosi il 15 gennaio 2008.

Il dibattito è stato aperto dall’intervento del Commissario europeo per l’ambiente, Stavros Dimas, il quale ha dichiarato che la situazione di Napoli è la conseguenza di più di quattordici anni di mancata applicazione della normativa europea sui rifiuti, per la quale l’Italia è stata ripetutamente condannata dalla Corte di giustizia. Secondo Dimas i riferimenti alla criminalità organizzata avanzati dalla stampa non possono nascondere il fatto che la causa più diretta dell’attuale situazione sembra risiedere nell’inerzia e nella mancanza di volontà politica nell’adottare le misure adeguate a risolvere il problema dei rifiuti. Il commissario ha ricordato che già a giugno 2007, quando la Commissione è diventata consapevole della situazione critica dei rifiuti in Campania, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia (cfr. procedura 2007/2195) e sta costantemente monitorando la situazione. Il Commissario ha ribadito (anche nella replica) che la Commissione non si può sostituire agli Stati membri e che spetta alle autorità italiane prendere misure efficaci. Come dimostra Napoli, non è sufficiente togliere i rifiuti dalle strade ma bisogna attuare una strategia di lungo termine che, in coerenza con la normativa europea, punti alla riduzione dei rifiuti, al riciclaggio, al riuso e alla raccolta differenziata. Sulla base di tale gerarchia nel trattamento dei rifiuti, Dimas ha sottolineato come il deferimento dei rifiuti in discarica sia l’opzione meno auspicabile.

Quanto alle soluzioni adottate fino a quel momento dalle autorità italiane, Dimas ha segnalato che il decreto legislativo n. 61 del 2007 non ha raggiunto l’obiettivo e che il piano di emergenza che era stato annunciato da Prodi l’8 gennaio 2008 appariva un passo più ambizioso nella direzione indicata, rimanendo tuttavia cruciale il calendario delle azioni, che deve essere serrato. La Commissione continuerà ad esercitare pressioni sulle autorità italiane ed è pronta a proseguire nelle azioni legali contro l’Italia (usando tutti gli strumenti a sua disposizione, inclusa la possibilità di applicare ammende), perché è indispensabile porre fine alle ripetute violazioni del diritto comunitario in Campania. Ciò è possibile, come dimostrano molti esempi positivi non solo negli altri Stati membri ma anche in alcune regioni italiane (nella replica ha ricordato a questo proposito la Lombardia). I servizi della Commissione sono pronti ad assistere l’Italia nel trovare una soluzione di lungo termine.

Dopo il commissario Dimas, sono intervenuti alcuni eurodeputati dei diversi gruppi politici, tutti italiani. 

Tutela penale dell’ambiente

Il 9 febbraio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva COM(2007) 51 sulla tutela penale dell’ambiente, intesa ad assicurare un livello adeguato di protezione dell'ambiente[64] affrontando, a livello europeo, il problema della criminalità ambientale.

La proposta sostituisce una precedente proposta di direttiva della Commissione, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (COM(2001)739), come modificata (COM(2002)544) sulla base degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura. Tale proposta modificata non è stata però presa in esame dal Consiglio che, il 27 gennaio 2003, ha approvato la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, su iniziativa della Danimarca. La sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005 (causa C-176/03) ha annullato tale decisione[65] perché adottata in violazione dell'articolo 47 UE. La Corte ha ritenuto che, in base sia alle loro finalità che al loro contenuto, gli articoli da 1 a 7 della decisione quadro riguardavano soprattutto la tutela dell'ambiente e avrebbero potuto essere validamente adottati sulla base dell'articolo 175 CE. La proposta attuale recepisce, perciò, le conclusioni della Corte, tiene conto degli sviluppi intervenuti, nel frattempo, nella normativa ambientale della Comunità e integra l’articolato in considerazione della necessità di garantire un efficace protezione dell’ambiente.

La Commissione è convinta che, ai fini della salvaguardia dell’ambiente, solo sanzioni di natura penale abbiano efficacia sufficientemente dissuasiva.

Tra i motivi di tale orientamento la Commissione ritiene, innanzitutto, che l'imposizione di sanzioni penali sia indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori civilistici, che possono, ad esempio in caso di non solvibilità degli autori, non aver sufficiente efficacia dissuasiva. In tali ipotesi la Commissione ritiene possano essere necessarie pene privative della libertà. Gli strumenti a disposizione nell'ambito delle indagini penali e dell'azione penale (ivi compresa l'assistenza reciproca fra Stati membri), inoltre, sono molto più incisivi di quelli predisposti dal diritto civile o amministrativo e possono contribuire ad una più efficace tutela dell'ambiente. Infine, il fatto che nelle indagini intervengano le autorità inquirenti, cioè autorità diverse da quelle amministrative che hanno rilasciato licenze di esercizio o permessi di inquinare, costituisce un'ulteriore garanzia d'imparzialità.

La Commissione ritiene, inoltre, che il problema debba essere affrontato e risolto tramite un'iniziativa della Comunità, in quanto il carattere transnazionale della criminalità ambientale consente agli autori dei reati ambientali di trarre vantaggio dalle asimmetrie che esistono nelle normative dei singoli Stati membri.

La proposta di direttiva istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi[66] e definisce dettagliatamente l'ambito di responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare, la proposta prevede (articolo 3) che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché le seguenti attività, qualora siano poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, siano perseguibili penalmente:

·       lo scarico, l'emissione o l'immissione nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;

·       lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

·       il trattamento illecito, compresi l'eliminazione, il deposito, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora[67];

·       il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

·       la spedizione illegale di rifiuti, quali definiti all'articolo 2, comma 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006[68], effettuata per fini di lucro in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;

·       la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

·       il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse o di prodotti derivati;

·       l'illecito e significativo deterioramento di un habitat protetto;

·       il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono.

La proposta prevede, altresì, che i reati debbano essere puniti mediante sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, quando sono commessi da persone fisiche, e mediante sanzioni penali o non penali, se commesse da persone giuridiche.

Per quanto riguarda i reati commessi in determinate circostanze aggravanti, è stato ravvicinato anche il livello minimo delle sanzioni massime irrogabili alle persone fisiche e giuridiche.

Per quanto riguarda la sanzione della reclusione, la proposta prevede un ravvicinamento su tre durate della pena, da uno a dieci anni, correlate all'elemento psicologico (intenzionalità o negligenza grave) e alle circostanze aggravanti del caso. Il sistema delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche segue anch'esso un profilo su tre livelli che può variare da 300.000 a 1.500.000 euro. Il testo propone, inoltre, l'irrogazione di sanzioni alternative sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, che prevedono l'obbligo di riparare il pregiudizio arrecato all'ambiente, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercitare determinate attività commerciali, nonché la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

La proposta della Commissione rispetta il principio di sussidiarietà, che si applica in quanto la proposta non rientra nelle materie di competenza esclusiva della Comunità.

La Commissione ritiene, infatti, che le finalità della proposta possano essere meglio realizzate a livello comunitario poiché - istituendo uno standard comunitario minimo relativo agli elementi costitutivi dei reati penali gravi contro l'ambiente e un sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche nonché fissando l'entità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi - è possibile garantire che questi ultimi vengano trattati secondo modalità simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non approfittino delle differenze che esistono nelle legislazioni nazionali. La proposta faciliterà inoltre la cooperazione tra gli Stati membri in tutti i casi in cui il reato ambientale abbia implicazioni transfrontaliere.La proposta altresì intende operare un ravvicinamento delle sanzioni ed istituire un livello minimo di armonizzazione, in relazione alle attività che devono essere considerate reati, e si limita ad operare un ravvicinamento delle sanzioni minime per i casi più gravi, quando cioè il reato abbia conseguenze particolarmente preoccupanti ovvero quando sia commesso con il concorso di circostanze aggravanti.

La proposta è avanzata sotto forma di direttiva, in quanto tale strumento definisce uno standard minimo vincolante di tutela ambientale mediante il diritto penale, ma lascia agli Stati membri il necessario margine di flessibilità nel recepire la direttiva nella propria legislazione penale, anche mediante l’istituzione di disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva stessa.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 21 maggio 2008, ed è in attesa di ulteriore esame da parte del Consiglio.Si segnala che nella  sua risoluzione legislativa, il Parlamento europeo, riformulando in parte l’articolo 3 della proposta di direttiva prevede che sia considerata attività illecita “la raccolta, il trasporto, il recupero e l'eliminazione di rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e la gestione successiva di impianti di eliminazione e incluse le attività eseguite da intermediari o mediatori (gestione dei rifiuti), che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, del substrato roccioso o delle acque oppure alla fauna o alla flora”.

Procedure di contenzioso

Rifiuti

Il 6 maggio 2008 la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia[69] sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della citata direttiva 75/442/CEE. In particolare, come risulta dalla prima lettera di messa in mora del giugno 2007, la Commissione rileva che l’Italia non ha creato una rete adeguata di impianti di smaltimento in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nella regione. Inoltre, in una seconda lettera di messa in mora di ottobre 2007, in aggiunta alle carenze già segnalate, si sottolinea anche la mancanza in Campania del piano di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva.

Il 10 aprile 2008 la Corte di giustizia ha emesso nei confronti dell’Italia una sentenza di inadempimento[70], per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti,  che è stata recepita nell’ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

Nel ricorso presentato alla Corte il 26 ottobre 2006, la Commissione rileva la non conformità della legislazione nazionale alla citata direttiva a causa del recepimento tardivo effettuato dalla Repubblica italiana. La direttiva prevede, infatti, due regimi giuridici diversi, a seconda che ci si trovi in presenza di discariche nuove o preesistenti. A causa del recepimento tardivo operato dal decreto legislativo, alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime previsto per le nuove discariche, sono invece assoggettate al regime previsto per le discariche preesistenti.

Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 228 TCE per non aver preso i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza C-135/05, con cui la Corte di giustizia ha condannato l’Italia[71]per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE; dell’articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

La Corte ha accolto i rilievi avanzati dalla Commissione che - nel ricorso presentato il 23 marzo 2005 - dichiara di essere venuta a conoscenza dell’esistenza sul territorio italiano di un elevato numero di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione ritiene che, fintanto che tolleri la presenza di tali discariche, la Repubblica italiana violi gli obblighi derivanti dalle citate direttive. Inoltre, in relazione alle discariche già esistenti alla data del 16 luglio 2001, la mancanza di informazioni sui piani di riassetto che i gestori di tali discariche avrebbero dovuto presentare entro il 16 luglio 2002, porta la Commissione a considerare non esistenti tali piani e le relative misure di autorizzazione e di eventuale chiusura delle discariche non rispondenti ai requisiti di legge.

Si ricorda che con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 - recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e convertito, con modificazioni, con legge 6 aprile 2007, n. 46 – il Governo ha inteso sanare tra le altre anche le due procedure di contenzioso appena descritte.

 

 

 


Disegno di legge

 


N. 1145

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

____________________________

PROPOSTA / DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare

(PRESTIGIACOMO)

con il ministro della giustizia

(ALFANO)

con il ministro dell'interno

(MARONI)

con il ministro della difesa

(LA RUSSA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(GELMINI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il23 maggio 2008

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Deputati! - Il decreto in oggetto, che si compone di 20 articoli, reca misure straordinarie per fronteggiare e per risolvere l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 affida alla Protezione civile nazionale il compito di coordinare l'azione di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania; per tale ragione il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà e in deroga alle disposizioni della legge n. 215 del 2004, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti afferenti alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in sostituzione dei Commissari delegati, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvederà alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva, da esercitare su delega del medesimo Sottosegretario. Il provvedimento prevede, inoltre, l'emanazione di un'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri con cui disciplinare il subentro del Sottosegretario di Stato nelle competenze commissariali e nell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione delle gestioni speciali esistenti.

L'articolo 2 reca le attribuzioni proprie del Sottosegretario di Stato, il quale, come prima misura atta a risolvere la gravissima emergenza in atto, provvederà all'attivazione dei siti da destinare a discarica, localizzati in tutte e cinque le province della Campania, così come successivamente indicati nell'articolo 9.

Sarà facoltà del Sottosegretario di Stato, ai fini dell'acquisizione di impianti, di cave e di ogni altro sito ritenuto idoneo allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, utilizzare le procedure espropriative con previsioni di indennizzo che tengano conto delle spese sostenute dai titolari dei medesimi impianti e siti. Sarà facoltà del Sottosegretario di Stato, inoltre, disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di sua competenza, sempre utilizzando i meccanismi di indennizzo sopra menzionati.

Per i siti, le aree di sedime e gli impianti destinati al conferimento e alla gestione dei rifiuti viene prevista la classificazione quali aree di interesse strategico nazionale, con ogni conseguente individuazione, da parte del Sottosegretario di Stato, delle misure ritenute maggiormente idonee per la salvaguardia, la tutela, la protezione e la gestione dei siti stessi. Per tale motivo si è estesa la punibilità di cui all'articolo 682 del codice penale anche per chi si introduca abusivamente ovvero impedisca o renda più difficoltoso l'accesso nelle aree di interesse strategico nazionale.

Sotto il profilo esecutivo, al fine di assicurare piena operatività agli interventi e alle iniziative pianificati dal Sottosegretario di Stato, è stato disposto l'avvalimento, da parte del medesimo, delle Forze armate e delle Forze di polizia, per quanto attiene all'approntamento, alla vigilanza e alla protezione delle aree interessate, e l'ulteriore impiego delle Forze armate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Spetta al Sottosegretario di Stato il potere di richiedere alle autorità competenti anche l'adozione di ogni provvedimento di pubblica sicurezza secondo le previsioni del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In ragione del fondato pericolo di ostacolo alla regolare attività di gestione dei rifiuti, viene concessa al Sottosegretario di Stato la facoltà di precettare i lavoratori impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti, nonché di ricorrere a interventi alternativi nelle ipotesi di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Viene da ultimo estesa l'applicabilità dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale a chiunque distrugga, deteriori o renda inservibili impianti e beni strumentali alla gestione dei rifiuti.

L'articolo 3 introduce, per tutta la durata dello stato emergenziale, profili di novità in ordine alla competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti.

La norma in rassegna si rende necessaria per offrire risposte adeguate anche in termini di efficienza e immediatezza nello svolgimento delle attività di indagine afferenti a reati commessi nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti. Tra i profili di novità emergono l'attribuzione della competenza alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, nella persona del procuratore della Repubblica, su tutti i procedimenti per reati in materia di gestione dei rifiuti e in materia ambientale, riguardanti l'intero territorio della Campania. Viene, inoltre, attribuita a un tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere in ordine all'istanza di misure cautelari e viene esclusa la possibilità di applicare la misura in via d'urgenza da parte dei pubblici ministeri. È anche prevista l'applicabilità di tali disposizioni ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento. L'articolo in parola, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli, prevede, inoltre, la possibilità di adottare idonee misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo. Per tutta la durata dell'emergenza le aree destinate a qualsiasi titolo all'attività di gestione dei rifiuti potranno essere sottoposte a sequestro preventivo solo nella ricorrenza dì gravi indizi di reato.

L'articolo 4 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche di natura cautelare, relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, anche se poste in essere dall'amministrazione pubblica o da soggetti ad essa equiparati. È, inoltre, previsto che le misure cautelari adottate da autorità giudiziaria diversa da quella amministrativa cessino di avere effetto ove non riconfermate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, da parte dell'autorità giudiziaria competente.

L'articolo 5 del decreto prevede, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, l'immediata riattivazione dei lavori necessari per ultimare il termovalorizzatore di Acerra, che brucerà, come gli altri termovalorizzatori, il rifiuto «tal quale» così come risultante dal processo di raccolta che verrà avviato.

L'articolo prevede, ferme restando le disposizioni afferenti alla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno, anche l'avvio delle procedure per la costruzione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (Caserta), conformemente ai pareri resi dalla Commissione di valutazione dell'impatto ambientale.

L'articolo 6, ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso dei termovalorizzatori di Acerra (Napoli), Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, prevede una valutazione economica dei predetti impianti, che verrà effettuata da un'apposita commissione nominata dal presidente della corte di appello di Napoli.

All'esito della procedura di valutazione, gli impianti citati potranno essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità, per le attività connesse alla raccolta differenziata, per il recupero dei rifiuti, nonché per la trasferenza dei rifiuti stessi. A tale fine, il Sottosegretario di Stato disporrà in termini di somma urgenza per la progettazione e la realizzazione delle opere occorrenti alla conversione funzionale degli impianti medesimi.

L'articolo 7 reca la nuova composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007), che vedrà il numero dei propri componenti ridotto da sessanta a cinquanta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procederà al riordino della citata Commissione che vedrà quale componente di diritto il Segretario generale del predetto dicastero; con lo stesso provvedimento il Ministro stabilirà anche la disciplina tecnica, finanziaria e organizzativa degli uffici di diretta collaborazione, anche con riferimento all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa. L'articolo in rassegna prevede, inoltre, una modifica all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, disponendo che le direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano coordinate dal Segretario generale del medesimo dicastero.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. A tale fine il sindaco di Napoli individua, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il sito ove ubicare il predetto impianto; in caso di mancato rispetto del termine, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I commi 2 e 3 prorogano, in ragione della tipologia dei rifiuti conferiti, l'esercizio degli impianti destinati allo stoccaggio dei rifiuti per il successivo trasporto negli appositi impianti di recupero, trattamento o smaltimento.

L'articolo 9, allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e nelle more dell'avvio a regime dell'intero sistema impiantistico previsto dal decreto, autorizza la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento), località Nocecchie; Savignano Irpino (Avellino), località Postarza; Serre (Salerno), località Macchia Soprana, nonché presso i seguenti comuni, come da allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante della presente relazione: Andretta (Avellino), località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (Napoli), località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli, località Chiaiano (Cava del Poligono, Cupa del Cane); Caserta, località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (Caserta), località Ferrandelle; Serre (Salerno), località Valle della Masseria.

I commi 2 e 3 individuano i codici dei rifiuti per i quali è autorizzato lo smaltimento nei siti sopra elencati, mentre il comma 4 autorizza nelle discariche presenti nel territorio campano il pretrattamento del percolato da realizzarsi mediante appositi impianti.

Il comma 5 detta disposizioni procedimentali per l'apertura delle discariche e per l'esercizio degli impianti, prevedendo che il Sottosegretario di Stato proceda alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. In caso di ritardo nella resa di detto parere, ovvero in caso di parere negativo, il Consiglio dei ministri si esprime in via sostitutiva entro i successivi sette giorni.

Il comma 6 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2007.

Il comma 7 rimanda ad un'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica.

Il comma 8 reca modifiche al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che le ordinanze emesse dai presidenti della giunta regionale e della provincia o dal sindaco, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, possano essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi.

L'articolo 10 autorizza, presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali campane, nonché l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati per legge e previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

L'articolo 11 reca disposizioni volte a incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nell'intero territorio della regione Campania, prevedendo che i comuni raggiungano obiettivi minimi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, e imponendo maggiorazioni sulle tariffe di smaltimento nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi stessi. A tale fine il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento dei traguardi, sulla scorta dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata che i comuni sono tenuti ad inviare mensilmente, e adotta, eventualmente, le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano raggiunto gli obiettivi medesimi.

Il comma 4 dell'articolo in rassegna abroga l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 263 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2006.

Quali ulteriori misure atte a incentivare la raccolta differenziata è prevista l'adozione di idonee iniziative da parte dei presidenti delle province, dei sindaci e della pubblica amministrazione nonché della grande e media impresa, tenuti, rispettivamente, a disincentivare l'utilizzo di beni «usa e getta», a favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici e a provvedere presso le rispettive sedi alla raccolta differenziata.

Il comma 8 dell'articolo dispone lo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta e la loro riunione in un unico consorzio gestito da un soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato.

Inoltre l'articolo impone al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) la predisposizione di una capillare campagna di comunicazione per incentivare la raccolta differenziata; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definirà le modalità organizzative e finanziarie per attuare la campagna di comunicazione. Ulteriore onere imposto al comune di Napoli e all'Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA) SpA - gestore di raccolta e trasporto di rifiuti urbani - è quello di presentare un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente a Napoli; il Sottosegretario di Stato, in caso di inadempienza, provvede in via sostitutiva.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove accordi con soggetti pubblici e privati, anche integrativi di quelli precedentemente sottoscritti dagli enti territoriali interessati, potendo disporre allo scopo di 47 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010.

L'articolo 12 prevede che, per accelerare il superamento dell'emergenza, i capi missione possano provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali crediti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti e ciò a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale, per l'importo massimo di 40 milioni di euro.

L'articolo 13, al comma 1, autorizza il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a definire le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali attinenti alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 2 prevede che le attività di informazione della popolazione siano attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali e in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; il comma 3 prevede l'istituzione di un ufficio stampa nell'ambito del Dipartimento della protezione civile.

Inoltre il comma 4 consente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di assumere le iniziative necessarie a garantire un'adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti; il successivo comma 5 dispone che, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania vengano introdotti corsi didattico-educativi in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici.

L'articolo 14 contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel senso che i provvedimenti adottati in forza delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

L'articolo 15 prevede disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione mediante il potenziamento del personale di protezione civile. In particolare, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal decreto, il Sottosegretario di Stato e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro con il personale precario sino alla cessazione dello stato di emergenza e ad avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private. Inoltre è previsto che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, venga disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione costituite per fronteggiare l'emergenza in atto.

Infine, il comma 3 prevede che le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e di cui al Fondo per la protezione civile siano insuscettibili di pignoramento o sequestro.

L'articolo 16 autorizza il Dipartimento della protezione civile, in ragione del numero di compiti aggiuntivi assegnati ai sensi del provvedimento in questione, a migliorare la funzionalità e l'efficienza dei propri uffici mediante procedure di riqualificazione e di inquadramento del personale anche dirigenziale in servizio.

L'articolo 17 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 18 prevede un dettagliato ma non tassativo elenco delle disposizioni a cui il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale; tali specifiche disposizioni riguardano la materia ambientale, igienico-sanitaria, la prevenzione degli incendi, la sicurezza sul lavoro, l'urbanistica, il paesaggio e i beni culturali.

L'articolo 19 dispone la proroga dello stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2009.

L'articolo 20, infine, reca la data di entrata in vigore del decreto.



 

 

 

 

 

 


 

 



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il provvedimento contiene una serie di interventi necessari per fare fronte all'emergenza rifiuti in Campania ed alcune disposizioni riguardanti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda gli interventi a carattere oneroso, direttamente correlati alle attività di emergenza da porre in essere, gli stessi sono realizzati nel limite della dotazione del Fondo per l'emergenza rifiuti istituito dall'articolo 17 del decreto. Tale dotazione è pari a 150 milioni di euro, cui si fa fronte mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'importo complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tale importo viene trasferito, entro l'esercizio in corso, sull'apposita contabilità speciale perché possano essere attuati gli interventi previsti, in maniera predominante di investimento, che si protrarranno fino al 31 dicembre 2009, data stabilita per la chiusura dell'emergenza.

Il 10 per cento del Fondo, che consiste in un tetto di spesa pari a 15 milioni di euro, è destinato alla copertura delle spese di parte corrente, aventi carattere non continuativo, relative ai maggiori compiti assegnati al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile strettamente correlati alla realizzazione degli interventi di investimento. Tenuto conto dell'immediatezza delle spese previste, siano esse di parte corrente che in conto capitale, per compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica è stata disposta una riduzione del FAS tripla rispetto allo stanziamento autorizzato.

Gli interventi che dovranno essere realizzati a carico del Fondo non sono, allo stato, tutti puntualmente quantificabili e, per tale motivazione, nelle singole disposizioni non è stata inserita un'apposita autorizzazione di spesa e si è fatto riferimento al Fondo, che costituisce il tetto complessivo di spesa.

Tuttavia, nella presente relazione tecnica, si fornisce una stima degli oneri prevedibili, mentre quelli riguardanti costi imprevedibili o aleatori, quali indennizzi ed espropri e altro, graveranno sul Fondo con utilizzo delle disponibilità.

Di seguito si elencano le disposizioni relative ai suddetti interventi e, ove possibile, la stima degli oneri che ne derivano:

articolo 1 - nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2009, a valere sulla quota di parte corrente: euro 259.500 (di cui 86.500 per l'anno 2008 e 173.000 per l'anno 2009);

articoli 5 e 12, comma 3 - completamento del termovalorizzatore di Acerra, ivi compreso il pagamento diretto ai soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti: euro 40.000.000;

articolo 6 - riconversione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti in impianti per il compostaggio e per la raccolta differenziata: euro 10.900.000;

articolo 8 - termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi dei rifiuti: euro 100.000;

articolo 9 - attivazione di apposite discariche in diverse località della regione Campania: euro 84.000.000;

articolo 15 - disposizioni riguardanti il personale utilizzato dal Sottosegretario di Stato e dal Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento dei compiti connessi all'emergenza. A fronte della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative in atto, di cui alla lettera a), e per gli eventuali oneri di cui alla lettera b) del comma 1, nonché per quelli derivanti dall'emanazione dell'ordinanza presidenziale prevista dal comma 2, viene stimata una spesa pari a 12.000.000 di euro a valere sulla quota di parte corrente del Fondo: euro 12.000.000.

Non risultano, invece, allo stato stimabili gli eventuali oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 1, comma 4, 2, commi 2 e 3, e 3, comma 7, concernenti, rispettivamente, possibili nuove maggiori esigenze, acquisizione di cave e siti, indennizzi, trattamento di trasferimento dei magistrati, ai quali si farà fronte nel limite della restante parte del Fondo che, tenuto conto delle stime sopra riportate, risulta pari a circa 2.740.500 euro, cui vanno sommati gli importi di eventuali minori spese a fronte degli altri interventi il cui costo è stato stimato nell'elenco.

Con particolare riferimento agli oneri connessi alla nomina del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, occorre precisare che l'indicazione per l'anno 2009 per la copertura di tali oneri si riferisce a pagamenti che saranno effettuati a valere sulle risorse che saranno versate sull'apposita contabilità speciale.

Relativamente agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 3, si precisa che l'onere che ne deriva è stato stimato in complessivi 40.000.000 di euro per il completamento del termovalorizzatore di Acerra, incluse eventuali anticipazioni della nuova «gestione emergenziale» a soggetti terzi che vantano posizioni creditorie nei confronti delle società affidatarie del servizio; ciò a scomputo di crediti degli stessi affidatari verso le gestioni commissariali pregresse.

Inoltre, relativamente alla realizzazione dei due termovalorizzatori di Santa Maria La Fossa e di Napoli di cui agli articoli 8 e 9, si fa presente che da analisi di mercato al momento espletate emerge che tali impianti possono essere realizzati da imprese specializzate del settore in regime di project financing, trattandosi di affidamento di un servizio pubblico mediante la costruzione e la gestione degli impianti, il cui rendimento costituisce un idoneo prezzo per l'espletamento del servizio stesso, ai sensi della normativa vigente.

Oltre al Fondo di cui all'articolo 17, il provvedimento contiene le seguenti tipologie di intervento:

articolo 7 - agli oneri derivanti dall'istituzione della figura del Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede mediante la soppressione contestuale dei due posti di funzione di livello dirigenziale effettivamente coperti previsti dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 2003;

articolo 11 - prevede la realizzazione di misure di compensazione ambientale, per un importo pari a 47 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per un onere complessivo pari a 141 milioni di euro, direttamente a carico delle risorse già destinate alla regione Campania, a tali scopi, dalla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, in coerenza con il Quadro strategico nazionale 2007-2013;

articolo 16:

comma 1, lettera a) - per consentire il passaggio di area al personale interessato è quantificato un onere di 35.000 euro per l'anno 2008 e di 70.000 euro annui a decorrere dal 2009. Tale onere è stato determinato sulla base di 57 unità per un costo unitario lordo differenziale di 1.228 euro in ragione d'anno;

comma 1, lettera b) - si tratta di differenti modalità procedurali per il reclutamento dei dirigenti già autorizzato dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, da effettuare a valere sulle risorse ivi previste;

comma 2, lettera a) - per consentire, altresì, l'inquadramento di una unità dirigenziale di prima fascia è previsto un onere di 125.000 euro per l'anno 2008 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2009;

comma 2, lettera b) - per consentire l'inquadramento di due unità dirigenziali di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che abbiano maturato alla data di entrata in vigore del decreto almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è previsto un onere di 0,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;

comma 3 - è prevista la copertura finanziaria dei commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b). Quanto al comma 1, lettera a), gli oneri, valutati in 35.000 euro per l'anno 2008 e in 70.000 euro a decorrere dal 2009, sono coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); quanto al comma 2, lettere a) e b), gli oneri, valutati in 0,375 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,75 milioni di euro a decorrere dal 2009, sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007.

Si precisa, infine, che dalla dichiarazione di aree di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, non sorgono maggiori oneri in quanto si applicano le procedure già previste a legislazione vigente e conseguenti a tale dichiarazione.

Le restanti disposizioni aventi profili di spesa ordinari rientrano nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e recano la relativa clausola di invarianza degli oneri.


 

Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59».

(omissis)

Art. 37.

(Ordinamento).

1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(omissis)

Decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87.

«Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti».

Art. 1.

(Apertura discariche e messa in sicurezza).

1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.

2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.

3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Soppresso.

5. Soppresso.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

«Norme in materia ambientale.»

(omissis)

Art. 191.

(Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi).

(omissis)

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

(omissis)

Decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290.

«Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata».

(omissis)

 

Art. 4.

(Misure per la raccolta differenziata).

1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.

(omissis)

Decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152.

«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile».

(omissis)

Art. 3.

(Personale del Dipartimento della protezione civile).

(omissis)

2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:

a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;

b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.

(omissis)



 


 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 2008.

________________

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;

Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;

Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;

Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;

Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;

Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18-26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Articolo 2.

(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.

10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.

11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3.

(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Articolo 4.

(Tutela giurisdizionale).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Articolo 5.

(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.

Articolo 6.

(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 7.

(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Articolo 8.

(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 9.

(Discariche).

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, nonché 19.12.11 per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.

4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 10.

(Impianti di depurazione).

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Articolo 11.

(Raccolta differenziata).

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.

10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Articolo 12.

(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.

2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 13.

(Informazione e partecipazione dei cittadini).

1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.

2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.

3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.

5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.

(Norma di interpretazione autentica).

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 15.

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;

b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.

3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

Articolo 16.

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione).

l. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:

a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:

a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;

b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:

a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 17.

(Copertura finanziaria investimenti).

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.

(Deroghe).

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;

legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;

legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

legge della regione Campania 1o marzo 1994, n. 11;

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;

legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;

D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;

legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;

decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;

legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Articolo 19.

(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Articolo 20.

(Entrata in vigore).

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alfano, Ministro della giustizia.

Maroni, Ministro dell'interno.

La Russa, Ministro della difesa.

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


 

Normativa di riferimento

 


 

Costituzione della Repubblica Italiana
(artt. 77 e 87)

(omissis)

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).

 

-----------------------

(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

(omissis)

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

 

-----------------------

(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.


Codice penale (artt. 340 e 635)

 

340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [c.p. 431] (1) cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [c.p. 358] o di un servizio di pubblica necessità [c.p. 359] è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32] (2).

-----------------------

(1) Vedi l'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per la libera circolazione e la libera navigazione.

(2) Vedi l'art. 1, L. 12 giugno 1990, n. 146, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio-3 agosto 1976, n. 222 (Gazz. Uff. 4 agosto 1976, n. 205), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost.

(omissis)

635. Danneggiamento (1)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [c.p. 624] o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 [c.p. 424, 427, 431, 638] (2).

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni [c.p.p. 235] e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia [c.p. 634, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies];

2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero [c.p. 502, 505], ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333 (3);

3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625 [c.p. 508] (4);

4. sopra opere destinate all'irrigazione;

5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [c.p. 639, 649, 664; c.n. 1123];

5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive (5).

-----------------------

(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228).

Aumenti di pena per questo reato sono previsti dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro persone internazionalmente protette.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163). La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto (l'art. 65 è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163) hanno così disposto:

«Art. 64. Norma transitoria.

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.

2. Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.

Art. 65. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.».

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno-6 luglio 1970, n. 119 (Gazz. Uff. 8 luglio 1970, n. 170), ha dichiarato la illegittimità del presente numero, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata. In precedenza la stessa Corte, con sentenza 27 giugno-8 luglio 1957, n. 110 (Gazz. Uff. 13 luglio 1957, n. 174), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 40 Cost.

(4) Le parole da «o su cose» fino a «centri storici» sono state inserite dall'art. 13, L. 8 ottobre 1997, n. 352, in materia di beni culturali.

(5) Numero aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 aprile 2007, n. 41.


Codice di procedura penale (artt 12, 51, 292, 317, 321, 371-bis).

(omissis)

12. Casi di connessione.

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (1);

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] (2).

-----------------------

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma primo, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, con la L. 20 gennaio 1992, n. 8, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata. Vedi, anche, gli artt. 6, 7 e 8, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 25 della stessa legge ha stabilito che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni modificatrici del presente articolo si applicano solo per i reati connessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

 

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

 

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

 

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».

 

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma primo, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, con la L. 20 gennaio 1992, n. 8, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata. Vedi, anche, gli artt. 6, 7 e 8, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 25 della stessa legge ha stabilito che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni modificatrici del presente articolo si applicano solo per i reati connessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. 2.

 

Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».

(omissis)

51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (1)

1. Le funzioni di pubblico ministero [Cost. 107] sono esercitate (2):

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura] (3);

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione [c.p.p. 372, 412], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia (4).

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [c.p.p. 4].

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter (6).

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (7).

 

-----------------------

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma primo, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, convertito, con modificazioni in L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione entra in vigore il 22 novembre 1991 (art. 16) e si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15).

(2) Vedi gli artt. 70 sgg., R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario. Vedi, anche, l'art. 50, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 175, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(4) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto con l'art. 3, comma primo del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, convertito, con modificazioni con la L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia (art. 16) e si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15). Vedi l'art. 110, ultimo comma, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario. Con D.M. 5 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36) è stata fissata al 15 gennaio 1993 la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia.

(5) Comma aggiunto con l'art. 3, primo comma, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, convertito, con modificazioni con la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dall'art. 5, L. 19 marzo 2001, n. 92 e dall'art. 6, L. 11 agosto 2003, n. 228. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge e il sesto comma dell'art. 157 del codice penale. Vedi, inoltre, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003, era il seguente: «3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 92 del 2001 era il seguente: «3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

(6) Le disposizioni del presente comma, aggiunto dall'art. 10-bis, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore (19 dicembre 2001, n.d.r.). Vedi, anche, il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.

(7) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

(omissis)

292. Ordinanza del giudice.

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice (1).

2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato (2).

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis (3).

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione (4).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 8 agosto 1995, n. 332. La precedente formulazione in cui le parole tra parentesi quadre erano state soppresse dall'art. 5, secondo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa e la lettera e) era stata così sostituita dall'art. 5, secondo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con la L. 12 luglio 1991, n. 203, in materia di lotta alla criminalità organizzata, così disponeva:

«2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullità:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo [e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova];

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari [c.p.p. 274] e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta [c.p.p. 273], con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza;

d) la fissazione della durata della misura, quando questa è disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della priva;

e) la data e la sottoscrizione del giudice».

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203, riguardante la lotta contro la criminalità organizzata.

(3) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 8 agosto 1995, n. 332 e poi così modificato dall'art. 6, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

(4) Vedi, anche, la L. 22 aprile 2005, n. 69 sul mandato d'arresto europeo.

(omissis)

317. Forma del provvedimento. Competenza.

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456] e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [c.p.c. 678, 679].

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

(omissis)

321. Oggetto del sequestro preventivo.

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [c.p. 240].

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca (2).

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (3).

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (4).

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (5) (6).

 

-----------------------

(1) Vedi l'art. 1, secondo comma, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82. Per le nuove misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia, vedi l'art. 13, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 27 marzo 2001, n. 97.

(3) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

(4) Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

(5) Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

(6) La Corte Costituzionale con sentenza 9-17 febbraio 1994, n. 48 (Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 9, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento afli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost.

(omissis)

371-bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d-e) (soppresse dalla legge di conversione);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) (soppresso dalla legge di conversione).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero (1).

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, in L. 20 gennaio 1992, n. 8. Gli articoli 5 e 6 dello stesso provvedimento aggiungono rispettivamente, agli artt. 70-bis e 76-bis all'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e introducono la Direzione distrettuale antimafia e il Procuratore nazionale antimafia. Questa disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia (art. 16) e si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15). Con D.M. 5 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1993) è stata fissata al 15 gennaio 1993 la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia.

 


L. 23 agosto 1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.(artt. 2, 5, 9 e 10)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 

(omissis)

2. Attribuzioni del Consiglio dei ministri.

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta (4);

e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;

f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;

g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ;

o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali (5);

q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20 (6).

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Lettera così modificata dall'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, il citato art. 8, al comma 5, lett. c), ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, comma 3, lett. d) della presente legge limitatamente alle parole « gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano». Peraltro, successivamente, con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, lett. c), L. 15 marzo 1997, n. 59 sopracitata.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p), nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(omissis)

5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo (7);

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti (8);

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione (9);

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce (10);

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7)  Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 19 marzo 2004.

(8)  Lettera aggiunta dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Vedi, anche, l'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(9) Per la costituzione del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

(10)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 9 gennaio 2006, n. 12 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2006, n. 15). Con D.P.C.M. 1° febbraio 2007 (Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83) sono state emanate le misure per l'esecuzione della citata legge n. 12/2006.

(omissis)

Art. 9

Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (12).

2. 2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (13).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(12) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 124.

(13) Comma così sostituito dal comma 22-ter dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 10

Sottosegretari di Stato.

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (14).

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata (15).

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.

--------------------------------------------------------------------------------

(14)  Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81 (Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75) e poi dall'art. 12, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81 (Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75).

 

(omissis)


L. 24 febbraio 1992 n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.(art. 5)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(omissis)

Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti (10) (11).

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (12) (13).

--------------------------------------------------------------------------------

(10)  Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(12)  Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(13)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(art. 37)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

37. Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (64).

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(64)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

 


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(art. 9-ter)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.

(omissis)

9-ter. Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile.

1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'àmbito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge (21).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(21)  Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(omissis)


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (artt. 4, 14, 16 e 19)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente (9).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9) Periodo aggiunto dal comma 632 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

14. Indirizzo politico-amministrativo.

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (17) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (18).

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(17)  Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(18)  Comma così modificato dal comma 24-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;

- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;

- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;

- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

- con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

(omissis)

16.  Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

(omissis)

19. Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

 

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (25).

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (26).

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (27).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (28).

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (29).

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (30).

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (31).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (32).

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (33).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (34).

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (35).

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (36) (37).

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (38).

--------------------------------------------------------------------------------

(25)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(26)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(27)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(28)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(30)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(32)  In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 359 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(33)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(34)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art. 2.

(35)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(36)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(37)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(38)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

(omissis)


D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (art. 43)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2)  Il presente testo unico, rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(3)  Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo articolo. Successivamente lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L'art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 12 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186 e dal comma 25 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto che le norme del presente testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. Per l'espropriazione dei beni culturali vedi l'art. 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'interno: Circ. 26 ottobre 2001, n. 68.

(omissis)

Art. 43. (L)

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L) (61).

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) (62).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(61)  Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).

(62)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(omissis)


 

D.L. 7 settembre 2001, n. 343
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile. (art. 5-bis)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2001, n. 210 e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2001, n. 401 (Gazz. Uff. 10 novembre 2001, n. 262), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Titolo così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 16 novembre 2001, n. 1; Circ. 16 aprile 2001, n. 1.

(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 228 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 sollevata in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere

e) ed f), 4, 5 e 7, e dell'intero decreto-legge n. 343 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 77, 95, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter e 5, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sollevate in riferimento agli artt. 8, n. 5), n. 13), n. 17) e n. 24), 9, n. 9), 16 e 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; nonché all'art. 117 della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6 del D.L. n. 343 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401 del 2001, sollevate - in riferimento agli artt. 8, comma 1, n. 5), n. 13), n. 17), e n. 24), 9, comma 1, n. 9), 16 e 52, comma 2, del D.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 33, 34, e 35 del D.P.R. n. 381 del 1974; agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 266 del 1992; d) agli artt. 117 e 118 «princìpi del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione al disposto all'art. 10 della medesima legge»; nonché al principio di leale cooperazione - dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.

 (omissis)

Art. 5-bis

Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile.

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico (28).

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (29).

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile (30).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(28)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2001.

(29)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(30)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

(omissis)


D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
(art. 2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Lett.Circ. 10 settembre 2003, n. 1.

(omissis)

2.  Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «rifiuti»: le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

b) «rifiuti urbani»: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

c) «rifiuti pericolosi»: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);

e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;

f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;

g) «discarica»: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;

i) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;

l) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

m) «percolato»: liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;

n) «eluato»: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5;

o) «gestore» il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;

p) «detentore»: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;

q) «richiedente»: il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;

r) «rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;

s) «autorità territoriale competente»: l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;

t) «centro abitato»: insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

(omissis)


D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
(art. 1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2003, n. 215.

 

1.  Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.

2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'àmbito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

(omissis)


L. 20 luglio 2004, n. 215
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. (artt. 1 e 2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193.

 

1. Àmbito soggettivo di applicazione.

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

 

2. Incompatibilità.

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (2);

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  Lettera così modificata dall'art. 3-ter, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
(art. 5)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 34, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(omissis)

5. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale.

1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;

b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;

c) le fonti di emissione dell'impianto;

d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;

e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonchè le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (5);

i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;

j) le altre misure previste per ottemperare ai princìpi di cui all'articolo 3.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Per le attività industriali di cui all'allegato I l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'àmbito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente comma è stabilito sentiti i Ministeri delle attività produttive e della salute (6).

4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda è effettuata all'autorità competente con le procedure telematiche, il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 13, comma 3.

5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

6. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.

7. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'àmbito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

9. [Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da università, istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati adeguatamente qualificati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato previa adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sono nominati i membri della commissione ed è disciplinato il funzionamento della commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento degli enti territoriali, per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. Ai componenti della commissione spetta un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione, si provvede mediante le somme determinate ai sensi dell'articolo 18, comma 2] (7).

10. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive (8).

11. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 (9).

12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

13. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

16. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

17. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9 (10).

19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all’autorità competente ovvero, qualora quest’ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente (11).

20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento giorni.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(6)  Il calendario delle scadenze previsto dal presente comma è stato stabilito con D.M. 19 aprile 2006 (Gazz. Uff. 28 aprile 2006, n. 98).

(7)  Comma abrogato dall'art. 48, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le cui disposizioni sono confluite nell'art. 36 dello stesso decreto a seguito delle modifiche disposte dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Il presente comma è stato nuovamente abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 10, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

(8) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(9) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(10) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 30 ottobre 2007, n. 180. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11) Periodo aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.L. 31 maggio 2005, n. 90
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
(art. 3)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125 e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 152 (Gazz. Uff. 30 luglio 2005, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

3. Personale del Dipartimento della protezione civile.

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonché ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al limite di dodici unità, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (5).

2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:

a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;

b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'àmbito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto àmbito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.

3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento (6).

4. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'àmbito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale è assunto, nel limite di cento unità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.

5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento.

6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (7).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152. Per l'estensione della delega di cui al presente comma vedi l'art. 11, O.P.C.M. 15 giugno 2005, n. 3443.

(6)  Per l'incremento del numero dei posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile vedi l'art. 1-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(7)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.

(omissis)


D.L. 30 novembre 2005, n. 245
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.(artt. 1 e 3)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279.

(2)  Titolo così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. Con O.P.C.M. 14 dicembre 2005, n. 3479 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 296) - modificata dall'art. 1, O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3481 (Gazz. Uff. 13 gennaio 2006, n. 10), dall'art. 7, O.P.C.M. 23 marzo 2006, n. 3506 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 74) che ha modificato anche la citata ordinanza n. 3481, dall'art. 12, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580 (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82) e dall'art. 4, O.P.C.M. 30 gennaio 2008, n. 3653 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2008, n. 28) - e con O.P.C.M. 11 febbraio 2006, n. 3493 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 44) sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

(3) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 21 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

1. Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'àmbito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (4).

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'àmbito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (5).

6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006 (6).

7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006 (7).

8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'àmbito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente (8).

9. [Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica] (9).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 e poi così sostituito dal comma 1-bis dell'art. 2, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(5)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(6)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(7)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 e poi dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(8)  Per l'elevazione del numero delle unità di personale di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 11 maggio 2007, n. 61, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 13, O.P.C.M. 25 gennaio 2006, n. 3491.

(9)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263.

(omissis)

3. Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati (14).

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati (15).

2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (16) (17) (18) (19) (20) (21).

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge (22) (23) (24) (25) (26).

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso (27) (28) (29) (30) (31).

3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

--------------------------------------------------------------------------------

(14)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(15) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263.

(16)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 237 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; inoltre ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», con riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-quater, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 239 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, promossa in riferimento all'art. 90 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'art. 3, commi 1 e 4, del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 dalla Provincia autonoma di Trento.

(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 417 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis, del medesimo art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole "e dei consequenziali provvedimenti commissariali", sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-quater dell'art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 418 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

(21) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2007, n. 463 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2008, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi inseriti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

(22)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 237 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; inoltre ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», con riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-quater, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione.

(24) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 417 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis, del medesimo art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole "e dei consequenziali provvedimenti commissariali", sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-quater dell'art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 418 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2007, n. 463 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2008, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi inseriti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

(27)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 237 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; inoltre ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», con riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-quater, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione.

(29) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 417 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis, del medesimo art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole "e dei consequenziali provvedimenti commissariali", sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-quater dell'art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 418 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

(31) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2007, n. 463 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2008, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, commi inseriti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

(omissis)


D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106
Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150. (art. 2)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66. 

(omissis)

2. Titolarità dell'azione penale.

1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica (3).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3) Articolo così sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1, L. 24 ottobre 2006, n. 269.

 


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale.
(artt. 191 e 208)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Per la modifica del presente decreto vedi il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. La redazione del testo coordinato con le modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 4 del 2008, non resa possibile dalle numerose inesattezze in esso contenute, verrà effettuata dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(omissis)

Articolo 191
Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (37), istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

(37) L’articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, pubblicata sul So n. 54 alla Gu 17 marzo 1992 n. 64, è il seguente:
1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l’
attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell
’articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’
articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l
’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell
’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
L
’articolo 6 del Dl 7 settembre 2001, n. 343, Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401, pubblicato sulla Gu 10 novembre 2001 n. 262 ha abrogato le disposizioni della legge 225/1992 incompatibili con il citato decreto.

(omissis)

Articolo 208
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/Ce
(89)relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (90).
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli Enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le Regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(91), si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(92).
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(93);
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili
13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
13.Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
(94) e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (95) di attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti sulle navi (96) e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

_________________

(91) Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato sul So n. 28 alla Gu 24 febbraio 2004 n. 45.

(92) Il testo dell’articolo 5 (Poteri sostitutivi) del Dlgs31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato sul So n. 77 alla Gu 21 aprile 1998 n. 92, è il seguente:
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle Regioni e agli Enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
‘Conferenza Stato- Regioni e alla Conferenza Statocittà e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall’articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

(93) Il testo dell’articolo 14 (Garanzie finanziarie) del Dlgs13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato sul So n. 40 alla Gu 12 marzo 2003 n. 59, è il seguente:
“1. La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall’articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.
2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all
’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.
3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’
autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente: a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3; b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell’
articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l
’80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.
6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.
7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le Regioni e gli Enti di cui all’
articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all’articolo 15.

(94) Legge 28 gennaio 1994, n. 84, Riordino della legislazione in materia portuale, pubblicata sul So n. 21 alla Gu 4 febbraio 1994 n. 28.

(95) Dlgs 24 giugno 2003, n. 182, Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, pubblicato sulla Gu 22 luglio 2003 n. 168.

(96) Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/Ce, Direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”, pubblicata sulla Guce 28 dicembre 2000 n. L 332.

(omissis)

 


D.L. 9 ottobre 2006, n. 263
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.(artt. 3 e 4)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2006, n. 235.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 6 dicembre 2006, n. 290 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2006, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

3. Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili.

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006 (15).

1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato» (16).

1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità roduttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonchè del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità (17).

2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonchè la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario (18).

--------------------------------------------------------------------------------

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.

(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 e poi così sostituito dall'art. 9, D.L. 11 maggio 2007, n. 61, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 11 gennaio 2008, n. 3639.

(18) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 e poi dall'art. 2, D.L. 11 maggio 2007, n. 61, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

4. Misure per la raccolta differenziata.

1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.

2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.

3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.

5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (19).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(19) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.

(omissis)

 


D.L. 11 maggio 2007, n. 61
Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti. (artt. 1 e 2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2007, n. 108.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 luglio 2007, n. 87 (Gazz. Uff. 7 luglio 2007, n. 156), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;

Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;

Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilità di provvedervi in via amministrativa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

1. Apertura discariche e messa in sicurezza.

1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonchè igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento (3).

2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.

3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (4).

4. [L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonchè igienico-sanitaria, fatto salvo l'obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell'ambiente] (5).

5. [Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 1] (6).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

(5) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

(6) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

 

2. Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle dei rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonchè la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario (7).

1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti (8).

2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, non può superare le trenta unità (9).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

 

(omissis)

 


D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(art. 9)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

(omissis)

9. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione è integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.

2. La Commissione è articolata nei seguenti organi: Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

 

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al presidente e al segretario.

6. È posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.

7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. La Commissione può operare attraverso Sottocommissioni composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie. Per le attività già di competenza della Commissione di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è costituita una Sottocommissione i cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle infrastrutture.

 


L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (art. 1, comma 376 e 377 e art. 3 commi 44 e 89)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

(omissis)

Articolo 1

(omissis)

Comma 376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione.

 

Comma 377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.

(omissis)

Articolo 3

(omissis)

Comma 44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno. Alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma (76).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(76) Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 24, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Comma 89. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


D.P.C.M. 28 dicembre 2007
Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2008, n. 6.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, recante: «Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente preposti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 con il quale è stato, da ultimo, prorogato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi in corso, in modo da perseguire le finalità previste dalle succitate norme di legge ed, in particolare, per garantire la definizione della gara recentemente esperita dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per l'individuazione del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli ed il buon esito delle complesse procedure in corso, finalizzate al completamento e/o adeguamento degli impianti di smaltimento ubicati nella provincia in questione e già in possesso alle ex affidatarie ex lege n. 21 del 2006, nonchè la successiva loro consegna al nuovo gestore.

Considerato, altresì, che la proroga dello stato di emergenza si rende necessaria anche al fine di dare impulso alle procedure finalizzate ad individuare i nuovi gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti per le provincie di Benevento, Salerno, Avellino e Caserta;

Considerato, ancora, che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il raggiungimento degli scopi individuali e prefissati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nel Piano regionale per il ciclo integrato dei rifiuti in Campania, presentato in data 8 novembre 2007 e previsto dall'art. 9 della succitata legge n. 87 del 2007, che riprendendo i principi espressi dall'ordinanza commissariale n. 77 del 2006, con la quale era stato a suo tempo approvato l'adeguamento del Piano regionale dei rifiuti, ha rinviato ad apposita normativa di dettaglio, da adottarsi a livello regionale, il regolamento della disciplina dei compiti spettanti agli enti d'ambito;

Considerato che nell'ambito del termine di proroga dello stato di emergenza si deve procedere al regolare e progressivo rientro nella ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti, restituendo agli enti ordinariamente preposti le rispettive competenze previste dalla legge;

Considerato, ancora, che devono, essere posti in liquidazione i debiti del commissario delegato e che devono per converso essere recuperati i crediti dallo stesso vantati nei confronti dei terzi;

Considerato, nonostante tutto, il perdurare della gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura igienico-sanitaria, che richiede mezzi e poteri straordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato sino al 30 novembre 2008, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.



[1]    Una ricostruzione dell’evoluzione della normativa emanata nel corso degli anni per contrastare l’emergenza è rinvenibile nella relazione "La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo" allegata alla Delibera n. 6/2007/G della Corte dei conti.

[2]    Sulla decretazione d’urgenza relativa all’emergenza campana emanata nella legislatura precedente si veda il paragrafo “Le emergenze-rifiuti” del capitolo “Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati” del dossier “L’attività delle Commissioni nella XIV legislatura”.

[3]    Tuttavia il Capo della protezione civile, Bertolaso, è stato sostituito, in seguito alle sue dimissioni, prima dal prefetto di Napoli (OPCM 6 luglio 2007, n. 3601), a cui sono succeduti altri prefetti (Cimmino e l’attuale Commissario De Gennaro, nominato con l’OPCM n. 3639/2008).

[4]    In realtà nel testo originario del decreto-legge si provvedeva all’individuazione precisa delle discariche da utilizzare e mettere in sicurezza (venivano infatti indicate le discariche di «Paenzano 2» nel comune di Tufino, «Riconta» nel comune di Villaricca e «Difesa grande» nel comune di Ariano Irpino). L’eliminazione dei nominativi delle località in favore di una indicazione generica è stata motivata, dal senatore Sodano, relatore sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, per evitare di “insistere su discariche su cui c'era stato un impegno per la chiusura, come Ariano Irpino e Tufino”.

[5]    Il testo del Piano è anche consultabile sul sito della protezione civile, all’indirizzo http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Rischio_Ambientale/Piano_regionale.pdf.

[6]    Istituita anche nella XV legislatura, ad opera della legge 20 ottobre 2006, n. 271.

[7]    Tale relazione è stata integrata, dalla Commissione stessa, con l’approvazione di una seconda relazione, approvata il 19 dicembre 2007, a cui ha fatto seguito l’approvazione della relazione finale, che però riguarda tutte le emergenze rifiuti in atto nelle varie regioni d’Italia.

[8]    Pubblicata nel B.U.R. Campania n. 19 del 3 marzo 2007 e nella G.U. - 3a Serie Speciale - Regioni - n. 19 del 19 maggio 2007.

[9]    DPCM 28 dicembre 2007.

[10]   Emanate in data 31 dicembre 2007 (n. 3637), 11 gennaio 2008 (n. 3639), 18 gennaio 2008 (n. 3644), 30 gennaio 2008 (n. 3653), 6 febbraio 2008 (n. 3656), 20 febbraio 2008 (n. 3657), 5 marzo (n. 3658), 19 marzo 2008 (n. 3666) e 8 aprile 2008 (n. 3666). All’indirizzo http://www.campaniadifferenzia.anci.it/index.cfm?codice=4 è possibile prendere visione della maggior parte dei testi delle ordinanze citate.

Sul sito del Commissariato, all’indirizzo http://www.cgrcampania.it/documenti/cat_view/7-le-ordinanze-del-commissario-delegato.html, sono invece reperibili tutti i testi delle ordinanze emanate dal Commissario.

[11]    Cfr. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/01/rifiuti-gara-termovalorizzatore-acerra.shtml?uuid=7d6a5c8a-cfce-11dc-a68d-00000e25108c&DocRulesView=Libero.

[12]    http://www.presidente.campania.it/index.cfm?m=3&sm=12&id=2009.

[13]   Adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno.

[14]   Il riparto di tali risorse tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste, avverrà, ai sensi del comma 1-septies, con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri.

[15]    L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[16]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[17]    L. 20 luglio 2004, n. 215, Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

[18]    D.L. 7 settembre 2001, n. 343, Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

[19]   Secondo la dottrina maggioritaria, la contravvenzione di cui all'art. 682 tutela l'interesse dello Stato alla salvaguardia della segretezza e della riservatezza dei luoghi militari, sanzionando l'accesso di estranei in zone in cui vige il divieto di ingresso. La norma, in particolare, è diretta a prevenire l'integrazione dei più gravi delitti di spionaggio militare (cfr. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, X, Torino, Torino, 1986, 562). Peraltro, la giurisprudenza ha escluso che «l’art. 682 c.p. sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all’«interesse militare dello stato», per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all’autorità che istituisce il divieto; la sanzione penale è, pertanto, correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell’accesso nella zona militare» (cfr. Cass., sez. I, 16-01-1997, De Palma).

[20]   L'integrazione della contravvenzione è ravvisabile solo qualora preesista alla condotta un atto amministrativo recante il divieto di accesso, sempre che il divieto stesso sia reso noto mediante idonei mezzi di pubblicità, pena l'inoperatività del medesimo (Cass., Sez. IV, 22.1.1963).

[21]   Non occorre dunque, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 340, il dolo intenzionale, essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l'interruzione o il turbamento di un pubblico servizio (C., Sez. VI, 26.5.2003, Manna).

[22]   «L'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, garantiti dagli art. 17 e 21 comma 1 cost., cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che - escludendo l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p. - avevano pronunciato condanna degli imputati per il reato previsto dalla norma sopra indicata, per avere occupato i binari ferroviari, per manifestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di 105 minuti)» (Cass. pen. Sez. VI 27.11.1998 n. 7822).

[23]   Il delitto di danneggiamento è aggravato se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333 c.p.;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

[24] L‘art. 12 c.p.p. stabilisce che si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

[25] L’art. 2 del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150) prevede, in particolare, che il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio.

[26]   In caso di patteggiamento, giudizio direttissimo o immediato e procedimento per decreto.

 

[27]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2008, n. 6.

[28]   Al riguardo, si ricorda che l’art. 8 c.p.p. individua il luogo di consumazione del reato come criterio principale di ripartizione della competenza per territorio del giudice.

[29]   Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. Convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

[30]   In particolare si veda Cass. S.U. 18-12-2007, n.27187

[31]   http://legxv.camera.it/_dati/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=207.

[32]   L’VIII Commissione (Ambiente) ha espresso una serie di rilievi nella seduta del 30 gennaio 2008, mentre la I Commissione (Affari costituzionali) ha formulato, nella seduta del 12 febbraio 2008, un parere favorevole con alcune condizioni e osservazioni.

[33]   Recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[34]   Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

[35]   Ai sensi del punto 3.4 dell’Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, “i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi”.

[36]   D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale.

[37]   Vale a dire, secondo la definizione di cui all’articolo 74, comma 1, lettera oo) del Codice, “limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”.

[38]   Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

[39]   Disponibile all’indirizzo internet: http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporto_rifiuti/Documento/rapporto_rif_07.html.

Per il Comune di Napoli il dato è sostanzialmente confermato (pari a 8,5%) dalle rilevazioni pubblicate dal Sole24Ore del 24 maggio 2008 (dati 2008).

[40]   dai rappresentanti del Commissariato nel corso dell’audizione del 31 maggio 2007

[41]   D.L. 11 maggio 2007, n. 61, recante Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87

[42]   Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

[43]   Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

[44] Il testo dell’accordo e dei relativi allegati tecnici è consultabile sul sito del CONAI (http://www.conai.org) nella sezione “Il sistema Conai”.

[45]   D.L. 30 novembre 2005, n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

[46]   D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

[47]   Tale percentuale viene indicata dall’Allegato E alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 che prevede che, entro il 31 dicembre 2008, almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o incenerito con recupero di energia.

[48]   recante "Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania" e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 27 gennaio 2006

[49]   In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che fosse apparso utile rilevare, si stabiliva (comma 7), fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, l’obbligo per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di assicurarne la prosecuzione e provvedere alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Con riferimento alla gara, indetta con l’ordinanza n. 281/2006, il Capo del Dipartimento della Protezione civile nel corso dell’audizione del 20 luglio 2006 presso la 13a Commissione del Senato, ha affermato che "è stata fatta una gara per cercare di riaffidare la gestione dei rifiuti in Campania dividendola in tre settori, ma vi ha partecipato solo un’associazione di imprese; per trasparenza e correttezza non abbiamo ritenuto utile andare a trattativa privata con una sola associazione (considerate le esperienze di questi due anni non ci fidavamo). Quindi, si sta per rifare la gara e si stanno definendo più nel dettaglio alcuni aspetti".

[50]   convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290

[51]   Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

[52]   recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

[53]   Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

[54]   Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[55]   Tale ruolo è stato istituito dall’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[56]   vedi, a titolo di esempio, l’articolo 331 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante legge sui lavori pubblici, è stato abrogato dall’articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.

[57]   DPCM 28 dicembre 2007.

[58] Il programma è stato istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.

[59] COM (2005) 666.

[60] COM (2005) 667.

[61] Dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione è stata approvata la direttiva 2006/12/CE che è la codificazione della direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE. La codificazione costitutiva od ufficiale – che rientra nelle iniziative di semplificazione legislativa assunte dall’UE - consiste nell’adottare un atto giuridico nuovo che, per motivi di razionalità e chiarezza, integri ed abroghi gli atti oggetto della codificazione (atti di base più atti che li modificano), senza cambiarne la sostanza.

[62] COM (2005) 670.

[63] La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.

[64] Tale obiettivo è riconosciuto e sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE.

[65] La Corte di giustizia ha dichiarato, tra l’altro, che la Comunità può adottare i provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che essa ritenga necessari per garantire la piena efficacia delle norme che ha emanato ai fini della tutela dell'ambiente. annullato la decisione quadro perché adottata in violazione dell'articolo 47 UE.

[66] La base giuridica per tali disposizioni, riguardanti la tutela dell'ambiente, è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.

[67]  A questo proposito vedi infra, emendamento del Parlamento europeo.

[68] L’articolo 2 comma 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti definisce "spedizione illegale" qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata, tra l’altro: senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale. Inoltre, esso fa definisce illegale qualsiasi spedizione di rifiuti che non siano inclusi negli elenchi di cui agli allegati III, III A o III B dello stesso regolamento.

[69] Procedura di infrazione 2007/2195. La procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro è articolata in diverse fasi, secondo quanto disposto dagli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). In particolare, l’articolo 226 prevede che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù di detto Trattato, possa porlo, attraverso l’invio di una lettera di messa in mora, in condizione di presentare le sue osservazioni. La procedura d’infrazione può proseguire con l’invio di un parere motivato, che rappresenta il secondo e ultimo avvertimento scritto, prima che la Commissione proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario. In base all’articolo 228 del TCE, qualora la Corte di giustizia riconosca tale violazione, lo Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nel caso in cui lo Stato si sia reso inottemperante alla sentenza della Corte, la Commissione invia una lettera di messa in mora, nella quale esprime raccomandazioni volte a porre fine all’illecito e invita lo Stato membro in questione a presentare le sue osservazioni. Qualora  lo Stato membro persista nell’inottemperanza, la procedura prosegue con l’invio, da parte della Commissione, di un parere motivato, nel quale sono indicati precisamente i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Nel caso in cui lo Stato membro non rispetti il termine fissato dalla Commissione per l’adozione dei  provvedimenti di esecuzione della sentenza, la Commissione ha infine la facoltà diadire la Corte di giustizia, precisando nel ricorso l'importo della somma forfetaria o della penalità. La Corte di giustizia, qualora accolga il ricorso della Commissione, pronuncia una sentenza di condanna nei confronti dello Stato medesimo.

[70] Procedura d’infrazione 2003/4506. Causa C-442/06.

[71]Procedura d’infrazione 2003/2077, causa C-135/05. Vi è confluita anche la procedura d’infrazione 2002/2133 Discarica di rifiuti definita La Marca, località Sardone di Giffoni Valle Piana (Salerno).