Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Valorizzazione dell'efficienza delle università, introduzione di meccanismi premiali, valorizzazione dei ricercatori - Schema di D.Lgs. n. 396 (art. 5,comma 1,lett. a), e comma 7, L. 240/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 351 | ||||
Data: | 04/10/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
4 ottobre 2011 |
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n. 351/0 |
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Valorizzazione dell’efficienza delle università, introduzione di meccanismi premiali, valorizzazione dei ricercatoriSchema di D.Lgs. n. 396
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Numero dello schema di decreto legislativo |
396 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività |
Norma di delega |
L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5, comma 1, lett. a), e comma 7 |
Numero di articoli |
17 |
Date: |
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presentazione |
4 agosto 2011 |
assegnazione |
6 settembre 2011 |
termine per l’espressione del parere |
5 novembre 2011 |
termine per l’esercizio della delega |
30 gennaio 2012 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28.7.2011, attua parzialmente la delega di cui all’art. 5, c. 1, lett. a), della L. 240/2010,finalizzata alla valorizzazione della qualità e dell’efficienza del sistema universitario, alla conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, e alla valorizzazione dei ricercatori[1].
I principi e i criteri direttivi per l’esercizio di tale delega sono indicati al c. 3, lett. a), b), c), d), e), g), dello stesso art. 5, nel quale si fa riferimento ai sistemi di accreditamento e valutazione delle sedi e dei corsi universitari e al loro raccordo con gli incentivi economici, nonché alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività.
La relazione illustrativa evidenzia che il decreto costituisce il “nucleo centrale dell’attuazione del processo di riforma”, come emerge dai c. 4 e 5 dell’art. 1 della L. 240/2010, che affidano al MIUR la definizione di obiettivi e indirizzi strategici per il sistema, nonché di verifica e valutazione dei risultati - per il tramite dell’ANVUR[2]-, affidandogli un ruolo più incisivo rispetto al passato con l’’obiettivo di promuovere qualità della didattica, trasparenza e promozione del merito, distribuzione delle risorse pubbliche solo previo raggiungimento di risultati coerenti con gli obiettivi programmati. Si realizza, così, il binomio “più qualità - più finanziamento”. In particolare, evidenzia la relazione, la valutazione dei risultati è affidata ad un ente distinto e indipendente rispetto al MIUR, nato in risposta all’esigenza, espressa dal Consiglio europeo di Bergen del 2005, che gli Stati membri si dotassero di un ente indipendente per la valutazione della qualità della didattica e della ricerca e per rendere comparabili le offerte formative esistenti nello spazio europeo dell’istruzione superiore. L’ANVUR costituisce, quindi, l’anello di collegamento fra gli obiettivi politici e la loro attuazione pratica ed è caratterizzata dall’autonomia nella definizione di criteri e metodologie di valutazione (art. 2, c. 1 e art. 3, c. 1, lett. a), DPR 76/2010), pur nel contesto degli obiettivi definiti dal MIUR (art. 2, c. 2, DPR 76/2010).
L’analisi di
impatto della regolamentazione (AIR) fa presente che il testo è stato
elaborato da un gruppo di lavoro interno al Ministero, che ha consultato
Lo stesso documento reca gli indicatori che, dopo almeno un triennio, permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi: il confronto fra le università che hanno ottenuto l’incentivo a carico del FFO nel 2013 e quelle che lo hanno ottenuto nel 2014 e 2015; l’incremento degli studenti negli stessi anni rispetto all’a.a. 2010/2011; il risparmio delle risorse per la mancata attribuzione delle risorse alle università inefficienti; il confronto, al termine dell’a.a. 2013/2014, tra le iscrizioni nelle università italiane di eccellenza e quelle dei Paesi europei a forte potenziale attrattivo; il confronto tra gli sbocchi occupazionali generati dai corsi di studio universitari nell’anno 2010 e quelli generati nel 2015 e 2016.
Il testo è organizzato in 5 capi, il primo dei quali (artt. 1 -3) reca i principi generali.
L’art. 1 riporta le definizioni. In particolare:
- per corsi di studio si intendonoquelli previsti dall’art. 3 del DM 270/2004 (corsi di laurea e di laurea magistrale; corso di specializzazione; corso di dottorato di ricerca);
- con il termine sede si fa riferimento alla sede amministrativa e a quella decentrata delle università.
L’art. 2 individua l’oggetto del regolamento. In particolare, il c. 1 fa riferimento ai tre sistemi che devono garantire le finalità di cui all’art. 5, c. 1, lett. a), primo periodo, della L. 240/2010, dei quali due nuovi e uno, già esistente, da potenziare. I due sistemi da introdurre ex novo riguardano l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e la valutazione e assicurazione di qualità, efficienza ed efficacia della didattica e della ricerca. Il sistema da potenziare è quello di autovalutazione interno all’ateneo.
Il c. 2 anticipa il contenuto degli artt. 14 e 15.
L’art. 3 delinea l’ambito di applicazione: in coerenza con l’art. 5, c. 1, della L. 240/2010, che fa riferimento al “sistema universitario”, le disposizioni del decreto si applicano a tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche.
L’AIR evidenzia che i destinatari sono 95:59 università statali; 8 Istituti universitari ad ordinamento speciale; 17 università non statali; 11 università telematiche.
Tuttavia, le disposizioni dell’art. 14 non si applicano
alle università non statali - in quanto, evidenzia la relazione
introduttiva, esse non usufruiscono del contributo pubblico[3]-, e il sistema
di accreditamento di cui al CAPO II non si applica ai dottorati di ricerca,
per i quali
Il Capo II (artt. 4-8) disciplina il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari (ad eccezione, come ante evidenziato, dei corsi di dottorato di ricerca).
In particolare, l’art. 4 dispone che l’accreditamento iniziale è effettuato sulla base di indicatori definiti dall’ANVUR[4] ai sensi dell’art. 5, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità finanziaria delle attività.
L’accreditamento periodico verifica la persistenza dei requisiti almeno ogni 5 anni per le sedi e 3 anni per i corsi di studio.
In base alla formulazione, dunque, non è escluso che la periodicità possa essere ad intervalli minori (al riguardo, si veda art. 8, c. 7).
Nell’art. 5 è stabilito che l’ANVUR definisce gli indicatori per l’accreditamento entro sessanta giorni dall’emanazione del d.lgs. e che gli stessi sono adottati con decreto del Ministro e pubblicati sui siti del Ministero, dell’ANVUR e di ogni università.
Gli indicatori sono definiti tenendo conto:
a) degli standard e delle linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualità del sistema universitario[5];
b) degli obiettivi qualitativi definiti annualmente dal MIUR ai sensi dell’art. 2, c. 2, del DPR 76/2010[6];
c) delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università definite con decreto del Ministro[7];
d) dell’accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.
Gli indicatori sono revisionati con periodicità analoga a quella dell’accreditamento (ogni 5 anni per le sedi e ogni 3 anni per i corsi di studio), tenendo conto anche dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 8.
Gli artt. 6 e 7 riguardano l’accreditamento, rispettivamente, delle sedi (sia centrali che decentrate, ai sensi dell’art. 1) e dei corsi di studio, con vari tratti in comune.
Per le sedi e i corsi di studio già esistenti/attivati alla data di entrata in vigore del decreto, la procedura di accreditamento è rimessa ad un programma stabilito dall’ANVUR entro 120 giorni dalla stessa data che, per l’accreditamento dei corsi di studio, indica gli adempimenti degli atenei.
La procedura di accreditamento di nuove sedi è, invece, disciplinata dal decreto: essa inizia con la presentazione al MIUR della richiesta di istituzione delle stesse e - nel rispetto di quanto disposto dalle linee generali della programmazione[8] - di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire.
La procedura di accreditamento di nuovi corsi presso sedi esistenti ha inizio in concomitanza ed in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal DM 270/2004 (di cui si dispone la modifica nell’art. 16 dello schema). In particolare, il nucleo di valutazione interna[9], dopo aver accertato che sono rispettati gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’università deve inserire nel sistema informativo e statistico del Ministero.
Sia per le sedi che per i corsi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione, il MIUR trasmette tutto all’ANVUR,che si esprime con motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento entro 120 giorni dal ricevimento. L’ANVUR può avvalersi di esperti della valutazione e programmare accertamenti anche mediante ispezioni, sostenendone gli oneri a carico del proprio bilancio.
La relazione tecnica evidenzia che si tratta di previsione già diffusa a livello europeo e legittimata dall’art. 12, c. 4, lett. d), del DPR 76/2010, ai sensi del quale l’Agenzia può stipulare contratti con esperti della valutazione in numero complessivamente non superiore a 50 unità, nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie.
Il MIUR,con istanza motivata, può chiedere il riesame della valutazione[10]: in tal caso l’ANVUR formula un parere definitivo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Ministro, su conforme parere dell’ANVUR, concede o nega l’accreditamento con decreto. In particolare, nel decreto relativo all’accreditamento delle sedi sono indicate le modalità e i tempi per l’avvio del procedimento di istituzione dei nuovi corsi.
Dunque, mentre nel caso di accreditamento di nuove sedi la procedura di istituzione del corso si avvia dopo aver ottenuto lo stesso accreditamento, nel caso di corsi da accreditare in sedi già esistenti sembrerebbe (letteralmente: v. art. 7, c. 3) che le procedure di istituzione e di accreditamento dei corsi si avviino contestualmente.
Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento, in particolare esplicitando se si intenda fare riferimento alla deliberazione dell’università di cui all’art. 9, c. 2, del DM 270/2004.
Il decreto relativo all’accreditamento dei corsi di studio è trasmesso all’università e al nucleo di valutazione della stessa non oltre la data del 15 giugno che precede l’avvio dell’anno accademico.
In mancanza di istituzione o di attivazione del corso accreditato nei tempi indicati nel decreto, qualora si voglia procedere in seguito all’attivazione, deve essere avanzata una nuova richiesta di accreditamento.
La relazione introduttiva specifica che ciò si rende necessario in quanto, con il passare del tempo, la “certificazione di qualità” perde di attendibilità.
Nel caso di richiesta di accreditamento di nuove sedi, l’eventuale esito negativo dell’accreditamento di uno o più corsi non preclude l’accreditamento iniziale della sede. Ovviamente, invece, nel caso di richiesta di accreditamento di nuovi corsi di studio, il mancato conseguimento dell’accreditamento preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso.
L’art. 8 disciplina l’attività di monitoraggio volta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l’accreditamento. Il monitoraggio è svolto dall’ANVUR secondo criteri e metodologie da essa stabiliti ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. b), del DPR 76/2010[11]. Già il decreto dispone, comunque, che l’ANVUR si avvale dei nuclei di valutazione interna delle università, che redigono una relazione sui risultati dell’applicazione degli indicatori ogni 5 anni accademici per le sedi e ogni 3 anni accademici per i corsi di studio. I contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni sono definiti dall’ANVUR. Già lo schema di decreto dispone, peraltro, che le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del MIUR e sono contestualmente trasmesse in formato cartaceo al MIUR e all’ANVUR.
Entro 60 giorni dal ricevimento delle relazioni l’ANVUR - che anche in tal caso si può avvalere di esperti della valutazione e programmare ispezioni con oneri a proprio carico - esprimeun motivato parere al MIUR circa il mantenimento dell’accreditamento della sede e dei corsi, ovvero avanzando proposta di non conferma dell’accreditamento e di soppressione delle sede o dei corsi di studio,oppure di accorpamento dei corsi, federazione e fusione di atenei, razionalizzazione dell’offerta formativa. Con riferimento a queste ultime possibilità, il testo richiama l’art. 3 della L. 240/2010.
Al riguardo, si ricorda che la norma richiamata prevede che i progetti di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell’offerta formativa sono presentati dagli atenei interessati e sono approvati dal MIUR previa valutazione dell’ANVUR e dei comitati regionali di coordinamento. Poiché, invece, nel caso in esame le proposte fanno capo all’ANVUR, sembrerebbe più appropriato richiamare l’art. 3, c. 1, lett. e), del DPR 76/2010 (v. ante, nota n. 4).
Il MIUR, entro 20 giorni dal ricevimento degli esiti del monitoraggio, può chiedere un ulteriore approfondimento all’ANVUR che, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, formula il parere definitivo.
Il Ministro, su conforme parere dell’ANVUR, con decreto - trasmesso all’università e al nucleo di valutazione non oltre il 15 giugno antecedente l’avvio dell’a.a. - conferma l’accreditamento, ovvero ne dispone la revoca.
Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali, i nuclei di valutazione interna devono comunque comunicare tempestivamente al MIUR e all’ANVUR l’eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori, per l’avvio dell’attività di valutazione. In questa ipotesi, non è esplicitamente richiesto l’inserimento nel sistema informativo e statistico del MIUR.
I risultati dell’attività di monitoraggio confluiscono nel Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all’art. 4, c. 3, del DPR 76/2010, del quale si dispone la pubblicazione nel sito dell’ANVUR e del MIUR[12].
Si ricorda che il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca è biennale, mentre i risultati dell’attività di monitoraggio sono comunicati al MIUR ogni 5 anni accademici per le sedi e ogni 3 anni accademici per i corsi di studio.
Con riferimento alla pubblicazione del Rapporto citato nei siti dell’ANVUR e del MIUR, si evidenzia che si interviene su materia trattata da un regolamento di delegificazione, parzialmente rilegificandola.
Il Capo III (artt. 9-10) disciplina il sistema di valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei.
In particolare, l’art. 9 stabilisce che l’ANVUR, entro 60 giorni dall’emanazione del decreto legislativo, definisce i criteri e gli indicatori per valutare periodicamente l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria e i risultati conseguiti nella didattica e della ricerca e, quindi, per l’assicurazione della qualità degli atenei.
Gli indicatori, consistenti in parametri oggettivi volti a stimolare la competitività degli atenei, sono redatti tenendo presenti gli standard e le linee guida definiti a livello europeo, nonché gli obiettivi qualitativi definiti annualmente dal Ministro e le linee generali di indirizzo della programmazione triennale, come già visto per gli indicatori relativi all’accreditamento.
Al riguardo, la relazione illustrativa, sottolineato che i sistemi di accreditamento e di valutazione sono strettamente connessi, nell’obiettivo della continua ricerca della qualità dell’insegnamento superiore, mette in evidenza che per la disciplina contenuta nell’art. 9 è stato seguito il medesimo iter procedurale indicato nell’art. 5.
Nella definizione degli indicatori, inoltre, deve tenersi conto di alcuni principi. Si tratta di: omogeneità, per una applicazione su tutto il territorio nazionale che garantisca un livello di qualità uniforme; capacità di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture e di diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo; coerenza tra la programmazione dell’ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro.
Gli indicatori (e non anche i criteri, letteralmente) sono adottati con decreto del Ministro. Sia i criteri che gli indicatori sono pubblicati sui siti del MIUR, dell’ANVUR e delle università e sono
rivisti con cadenza triennale, anche per tener conto dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 10.
Quest’ultimo dispone, infatti, che l’ANVUR svolge attività di monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori della qualità, secondo criteri e metodologie da essa stessa stabiliti ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a), del DPR 76/2010. I risultati dell’attività di monitoraggio sono inclusi nel Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca.
Si ricorda che, mentre le valutazioni della qualità di processi, risultati e prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, si concludono, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a), del DPR 76/2010, entro un periodo di 5 anni, il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca è biennale. Ove con l’espressione “risultati dell’attività di monitoraggio” si intenda far riferimento alla relazione di cui all’art. 14, c. 2, dello schema, è opportuno precisarlo.
Il Capo IV (artt. 11-13) disciplina il potenziamento del sistema di autovalutazione degli atenei.
L’art. 11 prevede che i nuclei di valutazione interna svolgono un’attività annuale di controllo sull’applicazione dei criteri e degli indicatori della qualità. A tal fine le università adottano metodologie interne di monitoraggio, anche prevedendo autonomi indicatori, raccordati con quelli definiti dall’ANVUR, che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell’organizzazione e nelle performance individuali, valutando i risultati raggiunti per ogni singolo compito. Conseguentemente, gli obiettivi strategici programmati ogni triennio vengono tradotti in piani annuali e compiti specifici assegnati alle singole strutture dell’ateneo. Gli esiti dell’attività di controllo confluiscono nella relazione che annualmente i nuclei devono presentare al MIUR (v. infra, art. 13).
L’art. 12 prevede che le commissioni paritetiche docenti-studenti[13]redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna al fine di migliorare la qualità e l’efficacia delle strutture didattiche e di ricerca, anche in relazione ai risultati dell’apprendimento, in rapporto alle prospettive di occupazione e di sviluppo personale e professionale e alle esigenze del sistema economico. La relazione è basata sul monitoraggio degli indicatori di qualità e su interviste o questionari indirizzati agli studenti e viene trasmessa al nucleo e al senato accademico entro il 31 dicembre.
L’art. 13 puntualizza le modalità di redazione della relazione annuale dei nuclei di valutazione interna già prevista dall’art. 1, c. 2, della L. 370/1999. In particolare, essa è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell’ANVUR[14], e tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori e delle proposte delle commissioni paritetiche.
La relazione
illustrativa,ricordato che
La relazione annuale dei nuclei è inserita, entro il 30 aprile, nel sistema informativo e statistico del MIUR, ed è inviata contestualmente in formato cartaceo al MIUR e all’ANVUR.
Il Capo V (artt. 14-16) disciplina gli incentivi per la qualità e l’efficienza degli atenei.
L’art. 14 ribadisce che una percentuale del FFO è ripartito tra gli atenei (solo gli atenei statali, ai sensi dell’art. 3) in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009)[15].
A tal fine, entro il 31 luglio di ogni anno l’ANVUR trasmette al Ministero una relazione sui risultati dell’attività di monitoraggio e di controllo interno, in cui evidenzia: a) il grado di rispondenza delle università e delle articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all’art. 9; b) la coerenza dei programmi di ogni ateneo con le linee generali di indirizzo; c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle università.
Il Ministero, su parere dell’ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e, con decreto, attribuisce l’incentivo in ordine decrescente, partendo dall’ateneo che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento degli obiettivi.
Se ne dedurrebbe, dunque, che d’ora innanzi l’attribuzione di fondi premiali sarà deliberata dal Ministro sulla base del combinato disposto dei parametri indicati dall’art. 2 del D.L. 180/2008 e della relazione predisposta dall’ANVUR che, a sua volta, riguarda l’applicazione dei criteri e degli indicatori di qualità deliberati dallo stesso organismo ed, eventualmente, dai nuclei di valutazione.
L’art. 15 dispone che ai ricercatori a tempo indeterminato non confermati è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico pari al 70% di quello dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità che, invece, l’art. 1, c. 2, del D.L. 7/2005, riconosceva dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma.
La relazione illustrativa precisa che l’incentivo interviene in risposta alla necessità di gratificare economicamente il fattore lavoro e renderlo partecipe degli obiettivi di qualità perseguiti dal sistema complessivo.
All’onere derivante si provvede, per il 2011 - come già disposto dall’art. 29, c. 22, primo periodo, della L. 240/2010 -, nel limite massimo di 11 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al cofinanziamento di assegni di ricerca, di cui all’art. 5, c. 1, della L. 370/1999.
In base all’AIR, i ricercatori interessati sono 1375. La relazione tecnica ricorda che, come già illustrato nella relazione tecnica al progetto di legge di riforma universitaria (A.S. 1905, pag. 27[16]), si tratta di un onere una tantum, ragione per la quale la copertura è limitata al 2011.
L’art. 16 dispone cheil nuovo sistema di accreditamento e valutazione entra in vigore a partire dall’anno accademico successivo a quello nel quale saranno definiti gli indicatori per l’accreditamento e quelli per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei, di cui agli artt. 5 e 9. Ribadendo quanto già previsto dall’art. 29, comma 14, della L. 240/2010, dispone, inoltre, che, fino all’emanazione dei relativi DM, si applica il vigente sistema di valutazione dei programmi degli atenei.
L’art. 1-ter,
c. 2, del D.L. 7/2005 dispone che i programmi delle università, fatta salva
l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di
personale, sono valutati dal MIUR e periodicamente monitorati sulla base di
parametri e criteri individuati dal Ministro, avvalendosi del CNVSU, sentita
Inoltre, l’art. 16 apporta alcune modifiche al DM 270/2004 (a fini di coordinamento con la nuova disciplina), a decorrere dalla data di emanazione dei programmi dell’ANVUR per l’accreditamento di sedi e corsi di studio già esistenti/attivati.
La prima modifica riguarda il c. 2 dell’art. 9 che nel testo attuale dispone che i corsi di studio sono attivati con deliberazioni delle singole università, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro[18] e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione[19].Nel caso di disattivazioni, le università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
Nel testo come modificato si fa riferimento all’attivazione dei corsi nel rispetto della nuova procedura di accreditamento e alla salvaguardia delle posizioni degli studenti già iscritti nel caso di mancata conferma dell’accreditamento.
Le ulteriori modifiche riguardano l’art. 11, c. 7, che reca la disciplina, da parte dei regolamenti didattici degli atenei, degli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.
In particolare, per quanto concerne obiettivi, tempi e modi con cui le strutture didattiche provvedono alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative (lett. b), si specifica che ciò deve essere coerente con i risultati dell’apprendimento misurati dalle commissioni paritetiche.
Per quanto concerne le modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della persona che ne assume la responsabilità (lett. l), si specifica che ciò riguarda anche il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati per ogni triennio.
Per quanto riguarda, infine, la valutazione della qualità delle attività svolte (lett. m), si richiama il coordinamento con le indicazioni dell’ANVUR.
Con riferimento alla modifica del DM 270/2004 operata dallo schema di decreto legislativo, si ricorda che il punto 3, lett. e), della già citata circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001 dispone che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.
L’art. 17 stabilisce la clausola di invarianza della spesa pubblica, eccezion fatta per l’onere derivante dall’art. 15.
Precisa, inoltre, chel’ANVUR svolge tutte le attività previste dal decreto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sono allegati, in particolare: relazione illustrativa; relazione tecnica; ATN; AIR.
Lo schema appare complessivamente conforme ai criteri direttivi di cui all’art. 5, c. 1, lett. a) e c. 3, lett. a), b), c), d), e), g), nonché al c. 7, della L. 240/2010.
L’art. 117, secondo comma, lett. n), Cost., stabilisce la competenza esclusiva dello Stato per le norme generali sull’istruzione.
L’art. 33, sesto comma, Cost. stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
L’art. 76 Cost. dispone che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e solo per un tempo limitato e oggetti definiti.
Non ci sono specifiche competenze della UE in materia di organizzazione universitaria.
Tuttavia, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
adottato due raccomandazioni al fine di promuovere una cultura della
certificazione della qualità nell’istruzione superiore. La prima (Racc. 98/561/CE del 24/9/1998) invitava
a sostenere e, ove necessario, a creare sistemi di certificazione della qualità
trasparenti. Invitava, inoltre, a basare i sistemi di certificazione della
qualità su una serie di caratteristiche essenziali, quali la valutazione
interna, le revisioni esterne, la partecipazione degli studenti, la
pubblicazione dei risultati. La seconda (Racc.
2006/143/CE, del 15/2/2006) ha come oggetto il rafforzamento della
cooperazione europea in materia. Il suo obiettivo è di incoraggiare le
istituzioni formative superiori a introdurre o sviluppare sistemi interni di
certificazione della qualità, e le Agenzie di certificazione della qualità ad
applicare le norme e gli indirizzi europei. La stessa raccomandazione sollecita
la collaborazione fra Agenzie di certificazione della qualità e invita
La prima relazione triennale è stata presentata il 21/9/2009 (COM(2009)487.DEF)[20]: essa evidenzia le dinamiche positive che hanno interessato la certificazione della qualità nell’istruzione superiore - e, per quanto qui interessa, evidenzia come l’emergere di nuove Agenzie e reti di certificazione della qualità rappresenta lo sviluppo più significativo, nonostante esse siano piuttosto eterogenee - ed avanza proposte, anche al fine del perfezionamento delle norme e degli indirizzi europei[21].
Gli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 14 prevedono l’adozione di decreti ministeriali (per l’oggetto, si veda par. Contenuto).
Si valuti l’abrogazione dell’art. 2, c. 1, ultimo periodo, della L. 370/1999, posta la diversa disciplina recata dall’art. 13 dello schema di decreto.
E’ all’esame delle Camere lo schema di DPR per la disciplina, ai sensi dell’art. 8, c. 1 e 3, della L. 240/2010, del trattamento economico dei ricercatori, oltre che dei professori (Atto 402).
All’art. 2, c. 2, si valuti l’opportunità di sostituire l’espressione “in sede di programmazione triennale” con l’espressione “in sede di definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43”, in quanto la programmazione è di competenza delle università.
All’art. 4, c. 3, occorrerebbe fare riferimento agli anni accademici, poiché, ai sensi dell’art. 8, la comunicazione dell’ANVUR al MIUR circa gli esiti dell’attività di monitoraggio si basa sulle relazioni redatte dai nuclei di valutazione interna delle università ogni quinquennio accademico per le sedi e ogni triennio accademico per i corsi di studio.
All’art. 5, c. 2, è più opportuno richiamare il c. 1 (dello stesso art. 5), invece dell’art. 4, c. 2.
All’art. 7, c. 5, il riferimento corretto è al c. 4 (e non al c. 2); al c. 8, il riferimento corretto è al c. 7 (e non al c. 5).
All’art. 8, c. 1, appare più corretto il riferimento all’art. 5, c. 1 (e non all’art. 4, c. 2). Per maggiore semplicità, peraltro, si potrebbero sopprimere le parole da “di cui all’articolo” fino a “degli indicatori”. Si segnala, inoltre, l’inappropriato uso del pronome dimostrativo “questa”. Infine, mentre il c. 2 affida ad un provvedimento dell’ANVUR la definizione delle modalità di presentazione delle relazioni dei nuclei di valutazione, il c. 3 definisce le stesse modalità.
All’art. 9 si prevede la definizione, oltre che di indicatori (come nel caso dell’art. 5), anche di criteri. In due passaggi, tuttavia, si citano solo gli indicatori. Si tratta del secondo periodo del c. 1 – ove si stabilisce l’adozione con DM degli indicatori e non anche dei criteri – e del secondo periodo del c. 6 – ove si stabilisce che i nuovi indicatori sono soggetti all’espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicità di cui all’art. 9 (anche se nel primo periodo del c. 6 si parla di revisione periodica sia dei criteri che degli indicatori). Inoltre, al c. 5 sembrerebbe opportuno fare riferimento alla pubblicazione del DM.
All’art. 13, c. 1, dopo le parole “controllo annuale”, è opportuno aggiungere le parole “di cui all’art. 11, comma 1”. Inoltre, le parole “al comma 4” devono essere sostituite con le parole “ai sensi del comma 4”.
All’art. 14, c. 1, occorre aggiungere, in fine, le parole “e successive modificazioni”; al c.2, lett. b), la locuzione corretta è “con le linee generali”.
All’art. 15, c. 1, non è specificato che ci si riferisce ai ricercatori non confermati.
All’art. 16, c. 1, occorrerebbe fare riferimento all’emanazione dei decreti ministeriali, che rappresentano gli atti con i quali formalmente sono recepiti gli indicatori definiti dall’ANVUR. Al c. 3, il riferimento corretto è all’art. 6 (e non 3).
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[1] Rimangono da attuare le parti della delega relative alla valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e alla realizzazione di opportunità di accesso ai percorsi formativi uniformi su tutto il territorio.
[2] L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, istituita sulla base dell’art. 2, c. 138-142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), è disciplinata dal DPR 76/2010.
[3] In realtà,
Successivamente, con riferimento all’istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute, l’art. 9, c. 4, del D.M. 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione 2004-2006) ha stabilito che i contributi previsti dalla L. 243/1991 – nonché dall’art. 5, c. 1, lett. c), della L. 537/1993 – possono essere concessi alle università soltanto dopo la positiva valutazione del CNVSU al termine del quinto anno di attività. Ai sensi della norma citata, infatti, il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle università.
Con DM 16 settembre 2010, n. 426 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle università non statali per il 2010 (€ 89,1 mln).
Da ultimo, l’art. 12 della L. 240/2010 ha stabilito che una quota non inferiore al 20% dei contributi di cui alla L. 243/1991, da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti, per le medesime finalità, per le università statali dall’art. 2 del D.L. 180/2008.
[4] Ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), del DPR 76/2010, l’ANVUR elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari.
[5] Nel Comunicato di Berlino del 19.9.2003 i Ministri dei Paesi che avevano partecipato al Processo di Bologna invitarono l’ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) a sviluppare un insieme condiviso di standards, procedure e linee guida per assicurare la qualità e ad esplorare il modo di assicurare un adeguato sistema di peer review delle agenzie di garanzia della qualità. Il documento richiesto, presentato nel febbraio 2005 e sottoscritto dai Ministri a Bergen nella riunione del 19 e 20.5.2005, consiste di 3 parti: principi relativi al sistema interno di certificazione della qualità; norme per la valutazione esterna; norme applicabili alle agenzie di certificazione. http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/2914.pdf.
[6] La norma disciplina l’attività di valutazione svolta dall’ANVUR sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro.
[7] Con DM 23.12.2010, n. 50 (GU 125 del 31.5.2011) sono state definite le linee generali di indirizzo per il triennio 2010-2012, ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 (L. 43/2005). I programmi delle università individuano: i corsi di studio; il programma di sviluppo della ricerca scientifica; le azioni per i servizi e gli interventi a favore degli studenti; i programmi di internazionalizzazione; il fabbisogno di personale.
[8] L’art. 4 del già citato DM 50/2010, attesa l’esigenza di avviare nel triennio 2010-2012 una razionalizzazione del sistema universitario finalizzata a garantire la qualità degli studi e un più efficiente utilizzo delle risorse, dispone che con successivi decreti saranno definiti criteri e modalità per la fusione tra atenei (compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale) aventi sede nella stessa città o regione, nonché per la federazione di atenei aventi sede nella stessa città o regione o in regioni confinanti. Per le stesse finalità, l’art. 5 dispone che nello stesso triennio non si istituiscono nuove università statali (compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale), se non in esito ai processi di razionalizzazione di cui all’art. 4. Dispone, inoltre, che con successivi DM possono essere definiti criteri e modalità per la trasformazione in università statali di università non statali. Infine, l’art. 6 prevede che, in relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione e diversificazione del sistema universitario, può essere disposta l’istituzione di nuove università non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di studio con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro non soddisfatti dagli attuali corsi di studio. Può essere altresì disposta l’istituzione come università non statali delle filiazioni italiane di università straniere, purché i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento da almeno un triennio.
Non possono, invece, essere istituite nuove università non statali telematiche, in relazione all’esigenza di procedere preliminarmente al riassetto di quelle esistenti, mediante l’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, c. 148, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006). In tal modo si conferma quanto già previsto dall’ultimo periodo della disposizione legislativa citata.
[9] I nuclei di valutazione interna sono
stati istituiti, secondo le prescrizioni dell’art. 5, c.
[10] Si tratta di previsione analoga a quella dell’art. 4, c. 2, del DPR 76/2010, che sancisce la possibilità, per le istituzioni interessate, di chiedere il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall’Agenzia, secondo procedure determinate con regolamenti adottati dal Consiglio direttivo della stessa Agenzia.
[11] L’art. 3, c. 1, lett. b), del DPR 76/2010 dispone che l’ANVUR definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle commissioni paritetiche.
[12] Il rapporto è trasmesso dal Ministro al Presidente del Consiglio dei Ministri, al CIPE ed al Parlamento.
[13] L’istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti in ogni dipartimento è prevista dall’art. 2, c. 2, lett. g), della L. 240/2010: essa ha il compito di svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e dell’attività della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio.
[14] Ai sensi dell’art. 1, c. 3, lett. c), del DPR 76/2010, l’ANVUR esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con essi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori.
[15] La disposizione citata ha previsto che, dal 2009, una quota non inferiore al 7% del FFO, destinata ad incrementarsi, è ripartita fra le università in base a qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, qualità della ricerca scientifica, qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. Alla ripartizione della quota 2009 si è proceduto con il D.M. 23.9.2009, n. 45 (€ 523,50 mln). Alla ripartizione della quota 2010 si è proceduto con D.M. 21.12.2010, n. 655 (€ 720 mln, pari a circa il 10%). I parametri sono stati precisati dall’art. 13 della L. 240/2010, che ha anche previsto che gli incrementi sono disposti annualmente in misura compresa fra lo 0,5 e il 2% del FFO.
[16] La stessa relazione tecnica evidenziava che dallo stipendio attuale di € 32.170,57 si passa, a seguito dell’adeguamento, ad uno stipendio di € 40.040,87.
[17] Con riferimento al DM 362/2007, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo per la programmazione 2007-2009, i criteri di valutazione ex post sono stati individuati dal DM 506/2007 http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/ottobre/dm-18102007-n-506.aspx.
[18] Attualmente, i requisiti necessari dei corsi di studio sono indicati dal DM 17/2010 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/dm-22092010.aspx), che sostituisce il DM 544/2007 e che, secondo la nota MIUR n. 130 del 20.12.2010 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/nota-20122010.aspx), si applica a decorrere dall’a.a. 2011/2012.
[19] Ai sensi del
c.