Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma - AA.CC. 3811, 3993 e 4107 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3993/XVI   AC N. 4107/XVI
AC N. 3811/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 444
Data: 07/03/2011
Descrittori:
ABRUZZI   PIANI DI SVILUPPO
RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI   TERREMOTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

 

AA.CC. 3811, 3993 e 4107

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 444

 

 

 

7 marzo 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Am0205.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Il contenuto delle proposte di legge  3

Testo a fronte

§      Testo a fronte AA.C.  3811, 3993 e 4107  9

Il terremoto in Abruzzo  55

§      Le ordinanze  55

§      Il decreto-legge 39/2009  55

§      L'avvio della ricostruzione e gli interventi successivi57

§      La mozione parlamentare sulla ricostruzione  59

§      I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri59

§      Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri61

§      I decreti del Commissario delegato  122

§      Le circolari e le lettere  127

Normativa di riferimento

§      D.L. 28 aprile 2009, n. 39, conv. con mod., L. 24 giugno 2009, n. 77. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile  133

§      D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, conv. con mod., L. 26 febbraio 2010, n. 26. Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (art. 1)168

§      L.R. 12 maggio 2010, n. 19 Istituzione dell’Osservatorio sulla ricostruzione.171

Documentazione allegata

§      Report sulla situazione della popolazione post-sisma al 1° marzo 2011  175

 

 


Schede di lettura

 


Il contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge AC 3811 dell’on.Libè ed altri, AC 3993 dell’on. Zamparutti ed altri, AC 4107 dell’on.  Lolli ed altri, assegnate alla Commissione ambiente della Camera, sono tutte finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione dell'Aquila e delle zone colpite dal terremoto attraverso un ruolo attivo alle amministrazioni locali nell'opera di programmazione ed attuazione degli interventi stessi, anche se con strumenti e risorse finanziarie diversi.

Si ricorda preliminarmente che gli interventi avviati dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 si sono articolati in tre fasi: l'emergenza immediata, con ordinanze, per far fronte ai primi bisogni, l'emergenza ordinaria, e quindi la ricostruzione, principalmente attraverso il decreto-legge 39/2009. Il decreto, modificato dal Parlamento, ha inteso assicurare un'abitazione a coloro che l'hanno persa, riavviare le attività pubbliche (scuola, sanità, giustizia, fino al recupero del patrimonio storico-artistico) e incentivare la ripresa delle attività produttive. Successivamente, l’art. 1 del D.L. 195/2009 ha previsto una serie di disposizioni per l'avvio della fase post emergenziale, affidando al Presidente della Regione le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, al fine assicurare che gli interventi di ricostruzione siano posti in essere dalle amministrazioni locali, le quali possono assicurare il migliore coordinamento delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita. Con DPCM del 17 dicembre 2010 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011.

 

L’articolo 1 dellapdl 3811 e della pdl 4107 prevedono una dichiarazione di preminente interesse nazionale per l’opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

L’articolo 1 della pdl 3993 individua, invece, le finalità nelle risorse e negli strumenti necessari per far fronte alle straordinarie esigenze abitative delle popolazioni abruzzesi, indicando poi, all’articolo 2, i principi generali che i soggetti istituzionali devono seguire nel processo di ricostruzione.

 

L’articolo 2 della pdl 3811 e della pdl 4107 (articolo 3 per la pdl 3993) individua l’ambito di applicazione nei comuni interessati dal sisma e le seguenti finalità (articolo 2, comma 2 nella pdl 3811 e articolo 1, comma 1 per la pdl 4107):

§         ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico, storico-monumentale e nella riorganizzazione morfologica e architettonica delle aree danneggiate dal sisma;

§         ricostruzione del tessuto economico-sociale;

§         riduzione della vulnerabilità sismica.

 

Per quanto riguarda le risorse economiche per la ricostruzione, la pdl 3811 prevede, all’articolo 3, l’istituzione di un fondo speciale con una dotazione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la cui copertura è assicurata da maggiori entrate statali (redditi da capitale e di natura finanziaria e misure di carattere fiscale in materia di giochi previste dall’articolo 13).

La pdl 3993 prevede, anch’essa, all’articolo 4, comma 9, l’istituzione di un apposito Fondo per la ricostruzione con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dal 2011, il cui finanziamento è assicurato dal “Fondo per interventi strutturali di politica economica” di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004. Lo stesso articolo 4 (commi 1-5) prevede una serie articolata di fonti di copertura finanziaria che vanno dalle erogazioni liberali all’individuazione, da parte della regione, all’interno del DPEF, di una quota di risorse economiche da destinare alle aree colpite dal sisma, anche con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti Spa.

Da ultimo, la pdl 4107, all’’articolo 17, prevede che le risorse per la ricostruzione provengano:

§         dagli stanziamenti pluriennali straordinari alimentati dai fondi già istituiti, anche utilizzando le risorse destinate a tal fine dal decreto legge 39/2009;

§         da un contributo di solidarietà pari al 2% del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF eccedente i 100.000 euro.

Viene poi contemplata l’istituzione di un Fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza utilizzato esclusivamente per fare fronte alle emergenze ambientali, nonché per integrare le risorse necessarie per gli interventi previsti dalla proposta di legge.

 

Vengono introdotte forme di controllo della programmazione e del buon andamento degli interventi, attraverso la costituzione prevista dall’articolo 4 della pdl 3811 e della pdl 4107, di un apposito Comitato istituzionale, composto prevalentemente dai rappresentanti degli enti e delle comunità locali, nonché di redigere un’apposita relazione sul corretto svolgimento dei piani di intervento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 dellapdl 3811,l'opera di ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di trasparenza e di partecipazione della popolazione, nonché della normativa antisismica e in materia appalti pubblici, sulla cui regolarità dovrà vigilare la competente Autorità (articolo 9, comma 13, della pdl 4107). Gli stessi criteri di trasparenza vengono richiamati anche all’articolo 15 della pdl 3993 e 18 della pdl 4107 che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un apposito Osservatorio per la ricostruzione con poteri di accesso, vigilanza e controllo, nonché di un sito internet.

 

Dal suo canto, la regione Abruzzo ha istituito, con la legge regionale del 12 maggio 2010, n. 19, l'Osservatorio sulla ricostruzione. Esso svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dei piani approvati dalla Regione, dei programmi di recupero predisposti dai comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie. L'osservatorio si avvale di un proprio sito internet che fornisce dati e informazioni relative allo stato di attuazione della ricostruzione e di tutte le fasi della tracciabilità del finanziamento. Il sito internet dell’Osservatorio costituisce un’apposita sezione dell'Osservatorio regionale dei suoli istituito con l'art. 20 della legge regionale n. 1/2010 (legge finanziaria regionale 2010).

 

L’articolo 5 della pdl 3811 prevede che sia la regione Abruzzo a definire gli interventi per la ricostruzione, mentre la pdl 4107, all’articolo 3, individua nell’intesa istituzionale di programma (tra Governo, regione e comuni del cratere) lo strumento per la programmazione degli interventi di ricostruzione e, a sua volta, nell’accordo di programma quadro lo strumento attuativo dell’intesa stessa (articolo 6).

 

L’articolo 5 della pdl 3993 e della pdl 4107 indica, quindi, le competenze del Commissario delegato, Presidente della Regione Abruzzo, volte a ricondurre progressivamente la ricostruzione nell’ordinaria amministrazione.

Tutte le pdl affidano alla regione Abruzzo compiti in materia di programmazione degli interventi:

§         la pdl 3811 (articolo 6, comma 1) e la pdl 4107 (articolo 8) attraverso la predisposizione di uno specifico piano strategico per il territorio colpito dal sisma, previa indicazione dei criteri generali che devono essere seguiti nella ricostruzione stessa (articolo 7 della pdl 4107);

§         la pdl 3993 (articolo 6) attraverso l’adeguamento ed aggiornamento dei propristrumenti di programmazione e pianificazione regionale.

Gli articoli 7 ed 8 della pdl 3993 recano, quindi, disposizioni per l’attuazione della pianificazione territoriale, anche attraverso la costituzione di apposite conferenze permanenti di pianificazione, al fine di valutare la coerenza degli assetti proposti e la compatibilità degli stessi. Alla programmazione e pianificazione è inoltre dedicato un intero Capo - il IV - con gli articoli 10 e 11.

Da ultimo l’articolo 12 della pdl 4107 introduce, in capo, alla regione la predisposizione di un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma.

Tutte le pdl in esame affidano specifiche competenze in capo ai comuni colpiti dal sisma.

Ai sensi dell’articolo 6 della pdl 3811 edell’articolo 9 della pdl 4107 i comuni dovranno predisporre dettagliati piani di ricostruzione e di recupero. In caso di inadempimento è previsto un potere sostitutivo della regione (nella pdl 4107) oppure la nomina di un commissario ad acta (nellapdl 3811).

E’ attribuito anche un potere sostitutivo ai comuni qualora, per l'esecuzione di interventi unitari su edifici privati in presenza di più proprietari, i proprietari non si costituiscono in consorzio (pdl 4107).

La pdl 3811 dispone, inoltre, che i comuni possono prevedere premi volumetrici per gli interventi di ricostruzione, mentre la pdl 4107 prevede l’istituzione di un apposito sportello unico per le pratiche relative agli interventi.

L’articolo 9 della pdl 3993 prevede che i comuni siano tenuti ad elaborare le mappe delle demolizioni, dei crolli, degli edifici pubblici delocalizzati; delle delocalizzazioni provvisorie e definitive, nonché la perimetrazione delle aree edificabili e dei piani di ricostruzione di prevalente interesse pubblico.

Infine, sarà compito dei comuni, ai sensi dell’articolo 9 (comma 1) della pdl 3811 includere, nella predisposizione dei piani di ricostruzione, gli immobili non adibiti ad abitazione principale e quelli destinati ad attività commerciali/produttive, vincolando l’indennizzo pubblico all’obbligo, per il proprietario, di immetterle nella disponibilità del comune per la copertura del fabbisogno abitativo.

Per gli immobili adibiti, invece, ad abitazione principale, l’articolo 10 della pdl 4107individua l’entità degli indennizzi e le modalità per la loro concessione.

L'articolo 8 della pdl 3811 reca la disciplina di alcuni interventi speciali che riguardano:

§      la deliberazione di piani di ricostruzione di edifici finanziati mediante investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici;

§      la possibilità, per la Cassa depositi e prestiti Spa, di partecipare al fondo immobiliare per finanziare interventi di edilizia sociale;

§      la possibilità, per il comune de L’Aquila, di conferire gli immobili del progetto C.A.S.E. a un fondo immobiliare, che ne permetta di utilizzare i proventi per il completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici.

Tale ultima disposizione sul conferimento degli immobili del progetto C.A.S.E. è anche prevista dall’articolo 16, comma 5,della pdl 4107.

L'articolo 14 della pdl 4107 reca, inoltre, alcune norme sul recupero degli immobili statali che prevedono l’elaborazione di un apposito piano di ripristino, elaborato dal Ministro delle infrastrutture, che includa le strutture scolastiche e universitarie. Il Ministro dovrà altresì predisporre un piano per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda gli immobili di particolare valore artistico/storico di proprietà pubblica, l’articolo 9 (comma 2)della pdl 3811 dispone che essi dovranno essere indicati dai comuni nei piani di ricostruzione ove dovranno essere altresì indicate le modalità di intervento, il contributo per la ricostruzione e il restauro ed i criteri per l'assegnazione dei relativi appalti. Per gli interventi sugli immobili pubblici si applicano le disposizioni della legge 717/1949, nota come «legge del 2%», in quanto rende obbligatorio, per tutta l'edilizia pubblica di nuova realizzazione destinare all’abbellimento di tali edifici con opere d'arte, una quota non inferiore al 2 % della spesa totale prevista nel progetto.

La pdl 3993 dedica alla ricostruzione delle zone storiche l’articolo 12, prevedendo, a tal fine, procedure semplificate per il rilascio dei titoli abilitativi sia da parte dei soggetti istituzionali, che da parte delle amministrazioni comunali attraverso un potenziamento delle proprie strutture.

La pdl 4107, dispone, all’articolo 13, che sia la soprintendenza regionale, sentiti i comuni interessati, ad elaborare un apposito piano di ripristino e restauro del patrimonio culturale danneggiato. Vengono quindi, introdotte, disposizioni per il recupero degli edifici monumentali sia privati che pubblici.

Tutte le pdl presentate recano misure volte a favorire la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma. L’articolo 10 della pdl 3811e l’articolo 14 della pdl 4107prevedono una serie di misure analoghe, tra le quali:

§      la sospensione delpagamento delle rate dei mutui, dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli obblighi relativi agli adempimenti fiscali;

§      l’applicazione, ai congiunti delle vittime del terremoto, delle norme della legge 407/1998 sulle vittime del terrorismo.

Inoltre, la pdl 3811 si propone di dare piena operatività alle zone franche urbane (ZFU), già previste dall’art. 10 del D.L. 39/2009.

La pdl 4107 a sua volta:

§      riconosce un credito di imposta alla imprese che assumono personale a tempo indeterminato;

§      sospende il pagamento delle tasse universitarie;

§      concede incentivi per le fonti rinnovabili;

§       istituisce un calmiere per i prezzi delle locazioni.

La pdl 3993 reca, invece, all’articolo 4 (commi 6 e 7), le seguenti misure:

§         concessione di un credito di imposta alle categorie produttive, professionali e di servizi colpite dal sisma;

§         un più agevole accesso al credito per imprese e professionisti, attraverso l’istituzione di un consorzio di garanzia dei fidi (vedi anche l’articolo 15, comma 1, lett. e) della pdl 4107);

§         un più agevole accesso al credito per le famiglie e le micro/piccole imprese attraverso l’istituzione, da parte della regione, di un apposito fondo di garanzia (articolo 14).

 

Si ricorda che a livello nazionale sono state adottate una serie di misure adottate a sostegno della ripresa economica delle zone colpite dal sisma.

La legge finanziaria 2010 reca: l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effettuati dai comuni colpiti dal sisma per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale; le modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009;  la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%; la destinazione di quota parte delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del MEF, al riequilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma.

Il decreto legge 2/2010, per favorire la funzionalità degli enti locali, ha attribuito una maggiorazione del 50% (dell’80% per il solo comune dell'Aquila) dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

La legge di stabilità 2011 ha previsto l’esclusione dal patto di stabilità dei comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto finanziario, per un importo massimo di 2,5 Meuro annui. Da ultimo il decreto legge 225/2010 (cd. mille proroghe), reca, all’art. 2, le seguenti  misure:

§         al comma 3 vengono prorogati ulteriormente, fino al 31 ottobre 2011, i termini per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi a seguito del sisma e, fino al 31 dicembre 2011, quelli relativi ad ulteriori adempimenti;

§         al comma 3-quinquies si contempla la possibilità di prorogare, fino al 30 giugno 2011, anche il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo;

§         al comma 3-sexies vengono previste norme a favore del personale degli enti pubblici, tra le quali una deroga al blocco delle assunzioni per il comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila;

§         al comma 3-septies il differimento, al 1° novembre 2012, dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica dell'Aquila, prorogando nel contempo l’operatività degli organi attuali; al comma 3-octies l’avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino"; al comma 3-novies norme a sostegno degli impianti fotovoltaici.

 

Tutte e tre le pdl prevedono, infine, l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità dei comuni colpiti dal sisma (pdl 3811, articolo 10, comma 4; pdl 3993 articolo 4, comma 8, pdl 4107, articolo 16, comma 4) e la pdl 4107, all’articolo 16, anche un’anticipazione dei trasferimenti erariali a seguito delle minori entrate tributarie al fine di consentire agli stessi di offrire ai cittadini i servizi necessari per il ritorno alla normalità, nonché un contributo straordinario alle aziende di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda, infine, misure volte a prevenire il rischio sismico:

§         l'articolo 12 della pdl 3811 e l’articolo 19 della pdl 4107 recano, entrambe, disposizioni volte a diffondere una politica di prevenzione ed educazione della popolazione esposta al rischio sismico, attraverso la predisposizione di appositi piani regionali, nonché di linee guida per la prevenzione dei danni alle persone;

§         l’articolo 13 della pdl 3993 dispone invece l’avvio, da parte della regione, di un piano di verifiche speditive sugli immobili, strutture ed infrastrutture, in collaborazione con gli enti locali, destinando ad esso 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 e prevedendo anche la concessione di un credito di imposta per la realizzazione degli interventi che si rendessero necessari a seguito delle verifiche svolte.

 


Testo a fronte

 


A.C. 3811

A.C. 3993

A.C. 4107

Art. 1.
(Dichiarazione di preminente interesse nazionale).

Art. 1.
(Finalità).

Art. 1.
(Dichiarazione di preminente interesse nazionale).

1. L'opera di ricostruzione e di organizzazione socio-economica delle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominato «sisma», è dichiarata di preminente interesse nazionale.

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a pro­grammare le risorse e gli strumenti necessari per sopperi­re alle straordinarie e impellenti esigenze abitative delle popola­zioni abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nonché a coordinare le attività istituzionali ordinarie con quelle straordina­rie necessarie alla ricostruzione.

1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali alla ricostruzione fisica e alla riorganizzazione socio-economica del territorio della regione Abruzzo, di seguito denominata «regione», colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e diretti in modo specifico a:

 

Art. 2
Principi generali

 

 

1. In applicazione degli articoli 77 e 117 della Costituzione e nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea, la presente legge definisce i princìpi generali ai quali i soggetti istituzionali orientano le proprie attività nelle fasi del processo di ricostruzione.

 

 

2. Ai sensi del comma 1, costituiscono princìpi generali:

 

vedi art. 2, comma 2, lett. a)

a) la definizione di una strategia complessiva per la ricostruzione;

a) restaurare e ricostruire il patrimonio storico monumentale, il patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché ridisegnare e riorganizzare da un punto di vista morfologico e funzionale le aree gravemente danneggiate;

vedi art. 2, comma 2, lett. b)

b) l’efficienza del sistema di governo;

b) ridurre la vulnerabilità sismica dei centri colpiti;

vedi art. 2, comma 2, lett. c)

c) la coesione territoriale delle singole azioni pubbliche;

c) ricostruire il tessuto economico sociale;

 

d) la leale collaborazione tra i soggetti istituzionali investiti dalle responsabilità della ricostruzione;

d) tutelare i salari e le pensioni, detassando i redditi fissi;

 

e) la partecipazione attraverso idonee forme di comunicazione e di condivisione delle conoscenze;

e) prevenire la rischiosità sismica e il degrado idro-geologico;

 

f) l’efficacia e la sussidiarietà degli interventi;

f) preservare le qualità cultu­rali e paesistiche del territorio.

 

g) l’esercizio di un controllo diffuso sulle modalità e sugli esiti della ricostruzione.

 

 

2. Lo stato di emergenza è dichiarato concluso il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono assunte le misure necessarie alla fase transitoria.

 

2. Per il superamento del regime di emergenza discipli­nato dal decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e dalla relative ordinanze di Presidente del Consiglio dei ministri e commis­sariali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, le azioni programmatiche e di piano per la ricostruzione sono trasferite agli enti locali compe­tenti secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

 

 

3. Gli stanziamenti previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dalla relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e commissariali confluis­cono nella dotazione finanziaria prevista dal comma 1 articolo 17 della presente legge.

 

 

4. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al com­ma 1 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 della presente legge

 

 

 

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

1. L’ambito di applicazione territoriale della presente legge è costituito dai comuni identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e dal decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.

1. La presente legge disciplina gli interventi di ricostruzione nei territori della regione interessati dal sisma del 6 aprile 2009 a completamento di quelli già avviati con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e con le relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e commissariali.

2. I comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma, di seguito denominati «comuni del cratere», sono quelli individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Uf­ficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

2. Le risorse stanziate dalla presente legge sono impiegate per perseguire le seguenti finalità:

 

 

a) restaurare e ricostruire il patrimonio edilizio pubblico e privato, storico e monumentale, nonché ristrutturare e riorganiz­zare da un punto di vista morfologico, architettonico e funzionale le aree gravemente danneggiate dal sisma;

 

vedi art. 1, comma 1, lett. a)

b) ridurre la vulnerabilità sismica dei territori colpiti dal sisma e delle altre zone ad elevato rischio sismico;

 

vedi art. 1, comma 1, lett. b)

c) ricostruire il tessuto economico e sociale.

 

vedi art. 1, comma 1, lett. c)

 

 

 

Art. 3.
(Istituzione di un fondo speciale).

 

 

1. Per l'attuazione degli interventi finalizzati alla ricostru­zione, alla riqualificazione e al rilancio economico della città dell'Aquila e delle aree circostanti colpite dal sisma è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo speciale, al quale è assegnata una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

vedi art. 4, commi 1-4 e comma 9

vedi art. 17

Art. 4.
(Nomina del comitato istituzionale di gestione e competenze).

 

Art. 4.
(Comitato di gestione istituzionale).

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 3 è amministrato da un comitato istituzionale di gestione, di seguito denomi­nato «comitato», composto da:

a) un membro in rappresen­tanza della regione Abruzzo;

b) un membro in rappresen­tanza della provincia dell'Aquila;

c) tre membri in rappresen­tanza dei comuni colpiti dal sisma;

d) due membri in rappre­sentanza della popolazione colpita dal sisma scelti tra i comitati cittadini;

e) due membri nominati dal Governo.

 

1. Al fine di verificare e di aggiornare gli obiettivi generali nonché gli strumenti attuativi dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 3 è istituito il Comitato di gestione istituzionale.

2. Il Comitato è composto da tre rappresentanti del Governo, di cui uno in rappresentanza della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione, da tre rappresentanti della regione, da tre rappresentanti del comune dell'Aquila e da tre rappresentanti dei sindaci dei comuni del cratere. Per la partecipazione al Comitato non spetta alcun compenso.

2. Il comitato resta in carica per la durata di tre anni e le cariche possono essere confermate o rinnovate per una sola volta alla scadenza naturale del mandato. Le cariche sono gratuite, fatto salvo un rimborso forfetario delle spese, stabilito con regolamento del medesimo comitato.

 

 

3. Il comitato ha il compito di controllare la programmazione e il buon andamento degli inter­venti di ricostruzione e di sviluppo previsti dalla presente legge, di amministrare i fondi assegnati e di intraprendere ogni forma di controllo sui responsabili degli interventi, nonché di predisporre strumenti di informazione nei confronti dei cittadini.

 

3. Il Comitato ha, in particolare, il compito di supervisionare e controllare la programmazione e il buon andamento degli interventi di ricostruzione, di verificare la corretta gestione dei fondi assegnati nonché di sviluppare strumenti di informazione nei confronti dei cittadini.

 

 

4. Il Comitato può avvalersi della Struttura tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009. A decorrere dalla cessazione delle funzioni del Commissario delegato per la ricostruzione, la Struttura tecnica di missione è coordinata dal presidente della giunta della regione. Gli oneri relativi alla Struttura tecnica di missione sono posti a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 17, della presente legge.

 

 

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Struttura tecnica di missione informa il Comitato circa la ricognizione e la quantificazione dei danni subiti dai comuni del cratere, lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso l'ammontare dei fondi trasferiti ai comuni del cratere per fronteggiare l'emergenza indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia delle spese.

(omissis)

 

 

 

 

 

Art. 9

(Interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali).

 

 

13. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

«5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei successivi subappalti e subcontratti, la cui quota parte non può essere superiore al 30 per cento delle prestazioni ovvero delle lavorazioni previste dal contratto medesimo e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma. Tale normativa di controllo si estende e si applica a tutti i contratti, anche posti in essere da privati, e a tutte le imprese operanti nell'ambito territoriale dei comuni colpiti dal sisma.

 

 

 

Art. 7.

(Disciplina di controllo sull'attuazione dei piani di intervento).

 

 

4. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, segnala con urgenza alla stazione appaltante e all'autorità giudiziaria competenti i casi particolarmen­te gravi di inosservanza o di inesatta applicazione della normativa vigente, con particolare riguardo ai contratti stipulati dai commissari ad acta, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge, per la realizzazione delle attività dichiarate di emergenza di importo superiore a 200.000 euro.

 

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, prevista dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici con particolare riguardo ai contratti dei Commissari straordinari nominati a seguito degli eventi sismici, nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative vigenti, di importo superiore a 200.000 euro.

5. La violazione per colpa grave delle disposizioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di concorrenza e di trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture di valore superiore a 200.000 euro comporta responsabilità per danno eraria­le per l'inosservanza dei princìpi di concorrenza ed efficienza dei mercati e d'imparzialità della pubblica amministrazione.

 

La violazione per colpa grave delle norme previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, di servizi e forniture di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno eraria­le per la compromissione dei princìpi di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione».

 

 

 

 

 

Art. 5.
(Definizione degli interventi).

 

Art. 3.
(Intesa istituzionale di programma

1. Gli interventi per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolida­mento e il trasferimento di nuclei abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla regione Abruzzo in conformità ai princìpi stabiliti dal presente capo.

2. La regione Abruzzo, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate avvalendosi dei bene­fìci di cui alla presente legge, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefìci medesimi in presenza di gravi difformità.

vedi art. 5, comma 3 e art. 8

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Governo, la regione e i comuni del cratere utilizzano lo strumento dell'intesa istituzionale di programma.

2. L'intesa di cui al comma 1 è sottoscritta da un rappresentante del Governo, da un rappresentante della regione, da un rappresentante del comune dell'Aquila e da un rappresentante indicato dagli altri comuni del cratere.

3. L'intesa istituzionale di programma è attuata dal «Comitato di gestione istituzionale» di cui all'articolo 4.

 

 

 

 

 

Art.6
(Accordo di programma quadro).

 

 

1. Per l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, le soprintendenze competenti, la regione, le province dell'Aquila, di Teramo e di Pescara e i comuni del cratere utilizzano l'accordo di programma quadro.

 

 

2. L'accordo di programma quadro è attuato in conformità agli indirizzi stabiliti dal Comitato di gestione istituzionale.

 

 

3. Per la predisposizione dell'accordo di programma quadro i soggetti di cui al com­ma 1 possono avvalersi della collaborazione degli enti e delle istituzioni operanti nei territori interessati, che sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste, prevedendo, ove ne­cessario, la loro partecipazione al medesimo accordo.

 

 

4. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro, a valere sugli stanziamenti pubblici o privati, sono ripartite tra i comuni del cratere, in misura proporzionale, anche tenendo conto dei danni subiti quantificati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

 

 

 

 

Art. 5.
(Competenze del Commissario delegato e collaborazione tra soggetti istituzionali).

Art. 5.
(Strumenti della ricostruzione).

 

1. Le attività straordinarie promosse, coordinate e attuate dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono esclusivamente quelle non attuabili in via ordinaria.

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poteri e le funzioni attribuiti al presidente della regione in qualità di Commissa­rio delegato per la ricostruzione sono esercitati dalla regione, dalle province e dai comuni del cratere con gli strumenti ordinari ad essi attribuiti dalla legislazio­ne vigente nonché con gli strumenti stabiliti dalle disposi­zioni della presente legge, fatto salvo quando disposto dal comma 3.

(omissis)

 

2. Al fine di ricondurre progressivamente nell'ordinario, attraverso modalità cooperative e sussidiarie, le attività decisionali, il sistema di governo della ricostruzione si basa sui princìpi di cui all'articolo 2.

 

 

3. I soggetti istituzionali ordinari e straordinari coinvolti nella ricostruzione collaborano, in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, nelle attività di programmazione, pianificazione, progettazione, gestione e con­trollo attraverso intese, accordi quadro e attività di copianifica­zione. Le intese e gli accordi riguardano in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finaliz­zati alla ricostruzione, e interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi e i soggetti responsabili.

 

 

4. Il Commissario delegato interviene per il raccordo con gli organi del Governo nazionale e per facilitare, attraverso poteri sostitutivi, il perfezionamento degli atti di ricostruzione e, con attività sussidiarie, per superare le difficoltà organizzative e attuative degli enti locali.

3. Il Commissario delegato per la ricostruzione completa gli interventi urgenti di sua competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure previste per la gestione dell'emergenza dalle relative ordinanze e avvalendosi, inoltre, della Struttura tecnica di missione.

 

5. Il Commissario delegato procede ad azioni di controllo periodiche sullo stato di avanza­mento del processo di ricostru­zione e sulla sua rispondenza alle previsioni economiche.

 

 

6. A decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, i poteri e le funzioni attribuiti al presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato sono esercitati dalla regione Abruzzo, dalle province e dai comuni del cratere con gli strumenti ordinari a essi attribuiti dalla legislazione vigente nonché con gli strumenti stabiliti dalla presente legge.

(omissis)

 

 

 

 

Art. 6.
(Programmazione e attuazione degli interventi)

Art. 6.
(Competenze della regione Abruzzo).

Art. 8.
(Programmazione degli interventi)

1. La regione Abruzzo, d'intesa con i comuni colpiti dal sisma e con la provincia dell'Aquila e sentito il parere del comitato, avvalendosi della Struttura tecnica di missione istituita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009, provvede a predisporre un piano strategico per i territori colpiti dal sisma e in base ad esso:

1. Sono compiti della regione Abruzzo:

 

1. La regione predispone, d'intesa con i comuni del cratere, secondo criteri omo­genei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate. Nel program­ma sono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferi­mento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale nonché la riqualificazio­ne e la valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento ai parchi periurbani del capoluogo, al Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

 

 

2. La regione provvede, d'intesa con i comuni del cratere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione 12 aprile 1983, n. 18, e successive modifica­zioni, a predisporre il piano strategico per il cratere, recante in allegato il piano pluriennale di attuazione, finalizzato a:

 

a) ridefinire il ruolo e le competenze della città dell'Aquila, quale capoluogo regionale all'interno degli stru­menti di programmazione strate­gica e di pianificazione di propria competenza con specificazione delle risorse di cui all'articolo 4;

 

a) definisce linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e degli interventi di recupero degli edifici danneggiati; tali interventi prevedono l'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza degli edifici che devono comunque essere compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali;

b) concorrere, con le risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, all'istituzione delle conferenze permanenti di pianificazione di cui all'articolo 8, comma 1;

a) definire, con criteri omogenei, linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggia­ti; le linee guida devono rendere compatibili gli interventi struttu­rali e di adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambienta­li, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecologica e il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, tenuto conto delle eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); le linee guida sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) controlla i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, effettuando gli interventi attraverso piani di recupero e di ricostruzione;

 

 

c) definisce le procedure e le modalità di attuazione del comma 2, lettera d);

 

 

d) assicura l'assistenza tecnica ai comuni, valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i piani di recupe­ro, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione dei piani e determina i casi in cui i piani stessi, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, possono essere approvati mediante gli accordi di program­ma previsti dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

 

e) realizza, avvalendosi anche del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché dell'Università dell'Aquila, indagini urgenti di microzonazione sismica nei centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali e, in caso di riscontro positivo, formula specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

 

d) realizzare, avvalendosi anche della Struttura tecnica di missione, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di geofisica nonché dell'università dell'Aquila, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, di formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

f) recepisce il quadro complessivo degli interventi e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate.

d) definire in tutti i documenti di programmazione regionale le risorse specificamente previste per la ricostruzione con riferimento alle competenze regionali;

 

 

 

b) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee guida di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

 

 

c) definire criteri omogenei in base ai quali i comuni del cratere definiscono, ove non abbiano già provveduto a farlo, entro un termine massimo di trenta giorni, la delimitazione dei centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati supera­no il 40 per cento del patrimonio edilizio e gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi della presente legge;

 

c) adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un PST coordinato con il nuovo piano regionale paesistico (PRP) e con il nuovo programma regionale di internazionaliz­zazione (PRINT) nonché con gli strumenti della pianificazione ordinaria vigenti, sentite le province e in applicazione delle linee di indirizzo strategico di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

 

 

 

e) realizzare, entro un termine massimo di sessanta giorni, avvalendosi di strutture specializzate dell'università dell'Aquila, di concerto con il centro regionale di studi e ricerche economico sociali istituito dalle camere di commercio d'Abruzzo (CRESA), una microzonazione socio-economica delle famiglie residenti nei comuni del cratere allo scopo di individuare i soggetti che hanno subìto il maggior danno diretto o indiretto dal sisma, al fine di prevedere interventi agevolativi secondo criteri di equità;

 

e) perfezionare il processo di recepimento da parte dei soggetti istituzionali della cartografia tematica regionale per le verifiche di compatibilità;

 

 

f) mettere a disposizione delle amministrazioni comunali tutti gli studi di fattibilità che interessano l'area interessata dall'evento sismico;

 

 

g) definire modalità di perequazione urbana e territo­riale al fine di garantire processi localizzativi e sostitutivi.

 

 

 

f) predisporre un piano di interventi urgenti per i dissesti idrogeologici e per le infrastrutture e gli edifici danneggiati di proprietà della regione e degli enti locali, nonché degli enti a partecipazio­ne pubblica destinati a pubblici servizi. In tale piano possono essere previste prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili e che abbiano importanza fondamen­tale in relazione al bacino di utenza e le cui funzioni non possano essere trasferite ad altri soggetti. Il piano deve altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalla regione;

 

 

g) predisporre ogni iniziativa volta alla ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turisti­che, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni del cratere che hanno subìto dal sisma gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

 

 

h) predisporre un piano generale per la ricostituzione delle reti tecnologiche facendo ricorso a tecnologie avanzate, inclusa la fibra ottica.

 

 

 

 

Art. 7

(Pianificazione territoriale)

 

 

1. Fino all'adozione dei nuovi strumenti regionali e provinciali di indirizzo e di coordinamento in materia di pianificazione territoriale e urbana, le competenze ordinarie dei sog­getti istituzionali preposti sono esercitate in coerenza con le linee di indirizzo strategico di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, secondo modalità definite in sede di conferenze permanenti di pianificazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

 

 

2. Al fine di ridefinire lo stato dei luoghi e le modalità di utilizzazione dei suoli interessati dall'evento sismico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Abruzzo, d'intesa con le province e con i comuni interessati che esercitano le competenze attribuite dalle norme vigenti in materia urbanistica, provvede a un'attività ricognitiva e alla conseguente ridefinizione dei regimi vincolastici nonché dei regimi definiti dagli strumenti urbanistici.

 

 

3. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, la regione Abruzzo si avvale del piano di microzonazione sismica di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2009, n. 3772, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, e successive modificazioni, nonché delle attività di ripianificazione dei territori comunali avviate dai sindaci dei comuni colpiti dall'evento sismico ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, pubbli­cata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009, per la ricostruzione dei centri storici e per la ripresa socio-economica del territorio.

 

 

4. Le varianti agli strumenti urbanistici adottate dagli organi istituzionali possono essere approvate dal Commissario delegato con proprio decreto motivato in relazione alla loro urgenza, previe verifiche di coerenza e di compatibilità di cui all'articolo 8.

 

 

 

 

 

Art. 8

(Conferenze permanenti di pianificazione)

 

 

1. Nell'area colpita dagli eventi sismici, come definita dall'articolo 3, sono istituite le conferenze permanenti di pianificazione, composte dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni interessati alle attività di copianificazione o agli effetti degli interventi di trasformazione di interesse territoriale per valutare la coerenza degli assetti proposti e la compatibilità degli stessi.

 

 

2. La verifica di coerenza e la verifica di compatibilità sono istruite dall'ente proponente attraverso i propri uffici tecnici.

 

 

3. La verifica di coerenza consiste nella verifica degli assetti proposti rispetto al sistema della pianificazione territoriale e urbanistica intera­gente e agli specifici obiettivi di sviluppo della programmazione regionale.

 

 

4. La verifica di compatibilità è effettuata rispetto al sistema di conoscenze territoriali ambienta­li predisposto dalla regione Abruzzo quale atto ricognitivo per la elaborazione del nuovo PRP e già trasmesso ai comuni.

 

 

5. La conferenza permanente di pianificazione è integrata da:

a) un commissario regionale o un suo delegato;

b) il presidente della provincia o un suo delegato;

c) un rappresentante dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

d) un rappresentante della soprintendenza competente per gli interventi da eseguire su immobili e su aree sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) un rappresentante della protezione civile.

 

 

 

 

(segue art. 6)

Art. 9.

(Compiti e competenze dei comuni).

Art. 9.

(Interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali).

2. I comuni colpiti dal sisma, d'intesa e nel rispetto delle linee guida predisposte dalla regione Abruzzo ai sensi del comma 1, perseguono e realizzano i seguenti obiettivi:

1. I comuni, sulla base delle attività ricognitive svolte su indirizzo della regione Abruzzo e dell'aggiornamento delle stesse, elaborano:

a) la mappa delle demolizioni con sostituzione edilizia;

b) la mappa dei crolli;           c) la mappa degli edifici pubblici delocalizzati;

d) la mappa delle delocaliz­zazioni provvisorie e definitive;

e) i perimetri delle aree edificabili secondo gli strumenti urbanistici pre-sisma con le indicazioni derivanti dalla microzonizzazione sismica di 3o livello;

f) i perimetri dei piani di ricostruzione di prevalente interesse pubblico in quanto costituiti da immobili di proprietà o di uso pubblico.

1. I comuni del cratere adottano le varianti urbanistiche conseguenti alle mutate condizioni geosismiche e ai nuovi assetti eventualmente derivanti dagli insediamenti realizzati nella fase di emergenza. In tale sede o anche con atto autonomo e al fine di facilitare gli interventi di ricostruzione da parte dei privati, gli stessi comuni provvedono a ridefinire la delimitazione delle aree nelle quali è interdetto l'accesso.

 

a) predispongono i piani di ricostruzione e di recupero previo monitoraggio del territorio e nel rispetto della condizione preesistente e delle possibilità di sviluppo del territorio stesso;

b) previe identificazione, perimetrazione e classificazione delle zone d'intervento, predispongono i piani di ricostruzione di cui alla lettera a);

2. I comuni elaborano, altresì, gli strumenti urbanistici necessari per la ricostruzione dei centri abitati e per la riorganizzazione dei sistemi insediativi in riferimento alle azioni di coordinamento di cui all'articolo 10.

2. Entro sessanta giorni dalla delimitazione dei centri e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della presente legge e, nel caso in cui la delimitazione sia già stata definita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni del cratere predispongono il piano di ricostruzione ai sensi dell'articolo 27 della legge della regione 12 aprile 1983, n. 18. I tempi previsti dalla procedura di cui al citato articolo 27 della legge della regione n. 18 del 1983, possono essere ridotti e i comuni del cratere possono comunque convocare conferen­ze di servizi per un esame organico degli strumenti e per una più rapida approvazione degli stessi. In caso di piani di recupero già predisposti, questi sono attuati con i necessari aggiornamenti. Per i piani di ricostruzione di recupero e non è richiesta alcuna valutazione di impatto ambientale, ferma restando la necessità dell'intesa con la competente soprintendenza.

c) stabiliscono che i piani di recupero di cui alla lettera a) prevedano in maniera integrata:

 

I piani di ricostruzione e di recupero, e i relativi piani finanziari, devono definire in maniera integrata:

1) il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici universitari e scolastici e per quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

 

a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici universitari e scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneg­giati dal sisma, nonché degli immobili utilizzati dalle attività produttive;

2) le modalità di messa in sicurezza e di puntellamento comunque finalizzate ad accele­rare gli interventi e l'accessibilità ai fabbricati;

 

d) le modalità di messa in sicurezza e di puntellamento comunque finalizzate ad accele­rare gli interventi e l'accessibilità ai fabbricati;

3) le modalità di selezione delle macerie, con particolare attenzione al recupero di tutti gli elementi nobili e alla loro conservazione in sito, e del loro smaltimento attraverso il recupe­ro, il riciclo e il riutilizzo delle stesse;

 

b) le modalità di selezione delle macerie, con particolare attenzione al recupero degli elementi nobili, e le modalità di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;

4) le unità minime di intervento con le relative tipologie, eventuali interventi singoli strutturalmente autonomi e comparti di ristrutturazione urbanistica;

 

e) le unità minime con le relative tipologie;

5) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria con­nesse agli interventi da realizzare nell'area interessata, stabilendo i relativi tempi di esecuzione e gli oneri;

 

c) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area, stabilendo­ne tempi di esecuzione e oneri;

 

 

f) eventuali interventi singoli strutturalmente autonomi;

 

 

g) eventuali comparti di ristrutturazione urbanistica;

 

 

h) tipologie, tecnologie e colori di finitura.

d) trasmettono alla regione Abruzzo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi piani di ricostruzione e di recupero delle opere.

 

 

 

3. L'elaborazione degli strumenti urbanistici è effettuata dagli uffici tecnici dei comuni eventualmente tra loro consor­ziati e potenziati attraverso la costituzione di una o più strutture operative intercomunali e l'eventuale consulenza di strutture universitarie operanti in regime di accordo tra pubbliche amministrazioni.

 

 

4. L'approvazione degli strumenti urbanistici avviene in sede di conferenza permanente di pianificazione

 

3. Qualora i comuni non provvedano, nei tempi stabiliti, a realizzare le attività loro spettanti ai sensi della presente legge, il consiglio regionale nomina un commissario ad acta dotato di specifiche competenze tecnico-giuridiche che provveda, entro trenta giorni dalla nomina, alla realizzazione.

 

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la regione si sostituisce al comune inadempiente.

4. I programmi integrati di intervento, previsti dalla legislazione statale e regionale, sono approvati, mediante conferenza di servizi, entro e non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione da parte di soggetti privati. Il termine è prorogabile una sola volta in caso di accertata carenza documentale. Decorso tale termine il consiglio regionale nomina un commissario ad acta ai sensi del comma 3.

vedi art. 10, comma 5

 

5. Ai fini degli articoli 152 e 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, gli interventi di recupero e di riqualificazione di immobili pubblici danneggiati dal sisma sono considerati compresi nella programmazione comunale delle opere pubbliche e possono essere realizzati mediante procedure di finanza di progetto.

vedi art. 11, comma 7, lett. d)

 

6. I comuni colpiti dal sisma possono concedere premi volumetrici, in misura non superiore al 20 per cento, per gli interventi di riqualificazione e di sviluppo che prevedono la realizzazione di edilizia sociale, di residenze universitarie e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

 

7. Nelle previsioni dei piani di cui al presente articolo, i comuni possono trasferire le volumetrie degli immobili da demolire o non recuperabili in un altro sito edificabile, previo permesso di costruire.

 

 

 

 

4. I comuni e le province possono avvalersi dell'assisten­za tecnica assicurata dalla regione attraverso la Struttura tecnica di missione. La regione valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i piani di ricostruzione e i piani di recupero di cui al comma 2 del presente articolo, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazio­ne dei piani e determina i casi in cui i piani stessi, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possono essere approvati mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati in presenza di più proprietari, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituis­cono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. Trattandosi di consorzi di natura privatistica, essi hanno funzione di stazione appaltante senza obbligo di gara d'appalto anche in considerazione della natura delle somme erogate ai sensi dell'articolo 10 a tito di indennizzo del danno da calamità naturale.

 

 

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari utilizzando l'inden­nizzo di cui all'articolo 10 per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

 

 

7. I poteri sostitutivi sono esercitati dal comune competente per territorio. La sostituzione avviene limitata­mente alle inadempienze per gli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni.

 

 

8. Il comune esercita i poteri sostitutivi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell'edificio;

b) il proprietario di almeno un'unità immobiliare adibita al momento del sisma ad abita­zione principale o ad attività produttiva dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio.

 

 

9. Qualora non sussistano le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi il comune dichiara la decadenza dal diritto all'indennizzo.

 

 

10. Il consorzio di cui al comma 5 e i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora gli oneri per gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati, siano superiori agli importi degli indennizzi previsti all'articolo 10.

 

 

11. Alle persone fisiche si applica la disposizione del comma 5, quarto periodo.

 

 

12. Al fine di prestare assistenza tecnica e di offrire consulenza ai cittadini, è prevista l'apertura di uno sportello unico per le pratiche relative agli interventi conse­guenti al sisma. Il Comitato stabilisce le modalità di istituzione di tale sportello.

(omissis)

 

 

 

 

Art. 10.

(Azioni di coordinamento generale e strategico).

 

 

1. La pianificazione strategi­ca di coordinamento è definita nel PST di cui all'articolo 4, comma 3.

 

 

2. Le tipologie di intervento preventivo nel processo di ricostruzione sono distinte in:

a) piani di ricostruzione di prevalente interesse pubblico (PRiPIP) per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, della legge 24 giugno 2009, n. 77. I PRiPIP predisposti dai comuni prevedono il recupero, l'adegua­mento o il potenziamento della struttura urbana e territoriale esistente in relazione agli effetti del sisma. I contenuti dei PRiPIP definiscono le previsioni relative alle armature urbane e territoriali con specifico riferimento a infrastrutture, servizi e attrezza­ture di diretta competenza pubblica, i soggetti attuatori e le modalità di attuazione nei limiti dell'ordinamento vigente. I PRiPIP sono definiti con delibe­razione del consiglio comunale. I piani di interventi urgenti di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2099, sono equiparati ai PRiPIP;

b) piani di ricostruzione (PdR), prevalentemente indiriz­zati al recupero dell'edilizia residenziale. I PdR sono definiti dai comuni sulla base delle proposte di intervento presentate dai privati.

 

 

3. A conclusione del processo di ricostruzione di cui al comma 1, i comuni determina­no i perimetri dei PRiPIP e dei PdR e le aree o gli edifici, anche interni ad essi, per i quali non è previsto nessun intervento di coordinamento o preventivo.

 

 

4. I comuni possono comunque esercitare nei confronti dei soggetti interessati dal processo di ricostruzione azioni di coordinamento e di indirizzo motivate. A tal fine i comuni possono istituire com­missioni per il coordinamento degli interventi con funzioni istruttorie.

 

 

5. Sono altresì proponibili ai sensi della presente legge:

 

 

a) i piani di recupero di iniziativa privata di cui agli articoli 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;

 

 

b) i piani di recupero del patrimonio edilizio (PRPE) di cui all'articolo 27 della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18;

 

vedi art. 6 comma 4

c) i programmi integrati d'intervento (PII) di cui all'articolo 30-bis della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

 

 

 

 

Art. 7.

(Disciplina di controllo sull'attuazione dei piani di intervento).

Art. 5

(Competenze del Commissario delegato e collaborazione tra soggetti istituzionali)

Art. 5

(Strumenti della ricostruzione)

1. La regione Abruzzo e i comuni colpiti dal sisma hanno l'obbligo di applicare i criteri di trasparenza e di partecipazione nei confronti delle popolazioni coinvolte, di dare sollecita e puntuale rendicontazione delle spese sostenute, di rispettare i tempi previsti dalla presente legge relativamente alla determinazione del danno, alla sua quantificazione e alla predisposizione dei piani di recupero, di ristrutturazione e di ricostruzione.

 

7. La regione Abruzzo, le province e i comuni del cratere esercitano i poteri e le funzioni di cui al presente articolo applicando criteri di pubblicità, trasparenza e partecipazione.

2. La regione, le province e i comuni del cratere esercitano i poteri e le funzioni di cui al comma 1 applicando i criteri di pubblicità, trasparenza e partecipazione.

 

(omissis)

 

Art. 4.

(Interventi speciali).

7. Il Comitato, la regione e i comuni del cratere hanno l'obbligo di applicare criteri di trasparenza e di partecipazione nei confronti delle popolazioni colpite, di dare sollecita e puntuale rendicontazione delle spese sostenute, nonché di rispettare i termini previsti dalla presente legge relativamente alla determinazione del danno, alla sua quantificazione e alla predisposizione dei piani di recupero, di ristrutturazione e di ricostruzione.

 

 

 

 

 

Art. 4.

(Interventi speciali).

2. Il comitato è tenuto, con cadenza semestrale, a predisporre una relazione sul corretto svolgimento dei piani di intervento per quanto concerne le modalità, i tempi e la spesa. Copia della relazione deve essere trasmessa alle Camere, al Presidente della Repubblica, al consiglio regionale dell'Abruz­zo e al consiglio provinciale dell'Aquila ai consigli comunali dei territori colpiti dal sisma.

(omissis)

 

6. Il Comitato trasmette una relazione semestrale alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al consiglio regionale, ai consigli provinciali e ai consigli comunali della regione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.

 

 

 

 

Art. 8.

(Interventi speciali).

 

 

1. I piani di ricostruzione e di recupero di edifici finanziati in via indiretta mediante investi­menti immobiliari degli enti previdenziali pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 6 dell'ordinan­za del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009, sono deliberati, entro trenta giorni dalla loro presentazione, dal consiglio comunale competente o, in caso di ritardo, dal sindaco nei successivi trenta giorni. In caso di inadempimento si provvede alla nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

(Misure in favore dei comuni del cratere).

2. Il comune dell'Aquila è autorizzato a conferire le abitazioni del progetto CASE di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a un fondo immobiliare istituito con l'apporto di patrimonio pubblico utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici nelle aree interessate.

 

5. Il comune dell'Aquila è autorizzato a conferire le abitazioni del progetto complessi antisismici sostenibili ecocompatibili (CASE) in un fondo immobiliare pubblico utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici nelle aree interessate.

 

 

 

 

Segue art. 7.

 

Art. 7.

(Interventi di ricostruzione: criteri generali).

3. Gli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti devono avvenire nel rispetto del­la normativa vigente in materia di costruzioni sismiche e, in particolare, delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemen­to ordinario alla Gazzetta Ufficia­le n. 29 del 4 febbraio 2008. Gli interventi di recupero degli edifi­ci danneggiati devono assicura­re l'eliminazione, o almeno la riduzione a livelli di sicurezza, delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico.

 

1. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, inserendo le risultanze dell'inda­gine di microzonazione sismica. Gli interventi di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare l'eliminazione delle carenze strutturali che influiscono sulla loro stabilità in caso di evento sismico. Gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

 

 

2. Nella predisposizione dei criteri di ricostruzione, la regione e i comuni devono prevedere:

a) l'obbligo per tutti gli edifici pubblici e privati, esclusi gli edifici di particolare pregio o eseguiti con tecniche costruttive particolari, del rispetto della normativa vigente in materia di energia e di ambiente e, in particolare, in materia di incremento delle prestazioni energetiche e ambientali;

b) incentivi in favore di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici privati mediante l'aumento dell'inden­nizzo per la ricostruzione, proporzionalmente alla classe energetica garantita;

c) limiti alla realizzazione di nuove costruzioni in luogo della ricostruzione di edifici preesistenti, anche in caso di demolizione a fini preventivi, al fine di evitare consumo di territorio;

d) il ricorso obbligatorio ad indagini geologiche dettagliate.

 

 

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato. Qualora, successivamente al 6 aprile 2009, sia mutata la destinazione d'uso delle aree espropriate ai sensi della disposizione di cui al primo periodo, l'indennità di espropria­zione è determinata in base alla nuova destinazione d'uso.

 

 

 

 

 

 

segue art. 8

 

Art. 4.
(Risorse economiche).

 

3. Nell'ambito degli interventi di edilizia sociale, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a partecipare al fondo immobiliare di cui al comma 2, o a prevedere altri modi di intervento, al fine di sostenere, anche attraverso l'acquisto, il recupero e lo sviluppo dell'edilizia abitativa nei comuni colpiti dal sisma.

5. Al fine di favorire gli interventi urgenti di messa in sicurezza dal rischio sismico e di mitigazione del rischio idrogeno­logico nelle zone colpite dall’evento sismico, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare alla regione Abruzzo, alle province e ai comuni interessati finanzia­menti in conto capitale da utilizzare, fino al limite di 600 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economi­co sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti Spa, comprese le quote degli interessi maturati.

 

 

 

 

 

Art. 11
(Interventi diretti e interventi preventivi).

 

 

1. Gli interventi diretti sono relativi a singoli edifici isolati o riuniti in aggregati la cui autonomia strutturale, funzionale e di cantierabilità è attestata mediante perizia giurata di un tecnico abilitato.

 

 

2. Sono ricompresi nella tipologia degli interventi diretti tutti gli interventi che non necessitano di intervento preventivo, in quanto esclusi dalla perimetrazione di cui all'articolo 9, comma 1, ancorché interni alla perimetrazione dei centri storici.

 

 

3. Gli interventi diretti sono autorizzati dall'amministrazione comunale competente previa perizia giurata redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista.

 

 

4. Sono interventi preventivi i PRiPIP, i PdR, i piani di recupero di iniziativa privata di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), e i PII.

 

 

5. Gli interventi preventivi sono motivati da una relazione tecnica che ne descrive la particolare complessità operati­va, funzionale e strutturale.

 

 

6. La definizione dei perimetri e degli oggetti delle azioni di coordinamento e l'attuazione degli interventi preventivi comportano la specifica individuazione dei responsabili e delle priorità previste in un cronoprogramma di attuazione sottoscritto dai responsabili e dai soggetti controllori.

 

 

7. Sono considerati soggetti attuatori:

 

 

a) i singoli proprietari o i proprietari riuniti in condominio;

 

 

b) i consorzi volontari od obbligatori;

 

 

c) i soggetti pubblici proprietari o in forza di provvedimenti autorizzativi;

 

vedi art. 6 comma 5

d) i proponenti di interventi di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

 

 

e) i soggetti privati aggiudicatori di gare o di appalti;

 

 

f) i progettisti e i collaboratori delle opere.

 

 

 

 

 

 

Art. 10.
(Interventi in favore dei privati per beni mobili e immobili).

 

 

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un indennizzo pari al 100 per cento del costo degli interventi di ricostruzione e di adeguamento sismico, comprensivo dei costi delle strutture, degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'ade­guamento igienico-sanitario;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un indennizzo pari 100 per cento del costo degli interventi di riparazione e di adeguamento sismico delle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

 

 

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto del sisma iniziato il 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Sono equiparati ai soggetti titolari del diritto di proprietà gli eredi mortis causa per decessi avvenuti in data successiva al 6 aprile 2009. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal conduttore, dall’affittuario, dal mezzadro o dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme perce­pite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l’alienazione dell’immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l’immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.

 

 

3. Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, indivi­duati ai sensi del comma 2, in relazione alle rifiniture e agli impianti interni è concesso un indennizzo in misura proporzio­nale, calcolato in base ai criteri di microzonazione socio-economica.

 

 

4. L’indennizzo spettante ai sensi dei commi 2 e 3 e in misura non superiore a quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui sia impossibile la ricostruzione o la riparazione a seguito di valutazione idrogeologica, può essere utilizzato anche per l’acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L’area di sedime dell’edificio demolito o da demo­lire è acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull’immobile originario si trasferiscono sull’immobile acquistato.

 

 

5. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza del sisma, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, di loro proprietà alla data del 6 aprile 2009, è assegnato un indennizzo fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con perizia giurata da parte di professionisti abilitati.

 

 

6. L’indennizzo dell’immobile da ricostruire non comprende i costi della demolizione e dello smaltimento. Tali costi sono indennizzati separatamente secondo i parametri individuati dal Comitato.

 

 

 

 

 

Art. 9
(Beni mobili e immobili, beni artistici, architettonici, storici e monumentali e beni immobili pubblici).

 

 

1. I comuni, nella predisposizione dei piani di ricostruzione e di recupero, di cui all'articolo 6, comma 2, provvedono, altresì, a individua­re, ai fini degli indennizzi pubblici, le ulteriori abitazioni di proprietà, ancorché non adibite ad abitazione principale dal proprietario, e gli immobili adibiti ad attività commerciali, artigianali e produttive in genere, le modalità di intervento e le fasce di indennizzo, stabilendo i criteri di copertura finanziaria e vincolando la stessa, nel caso di abitazioni di proprietà non adibite ad abitazione principale dal proprietario, all'obbligo per il proprietario di immetterle nella disponibilità del comune per la copertura del fabbisogno abitativo.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14.
(Interventi urgenti su immobili statali).

2. I piani di ricostruzione devono individuare, altresì, per gli immobili di proprietà pubblica, gli immobili di particolare interesse artistico, architettonico, storico o monumentale, le modalità di intervento, il contributo per la ricostruzione e per il restauro e i criteri per l'assegnazione dei relativi appalti. Per gli interventi sugli immobili di proprietà pubblica si applicano le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717.

 

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone e attua, d'intesa con il Comitato, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dal sisma, compresi quelli adibiti a strutture universitarie e scolastiche, nonché per il ripristino degli immobili dema­niali. In ogni caso il piano non può autorizzare la costruzione di nuovi edifici in sostituzione di quelli danneggiati, ai sensi dell'articolo 7 comma 2, lettera c), della presente legge.

 

 

2. Per la ricostruzione degli edifici pubblici inclusa l'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria si applicano le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717.

 

 

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone e attua, di concerto con il Ministro dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica.

 

 

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione, predis­pone e attua un piano di interventi urgenti per la ricostru­zione delle sedi dei comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato situate nella regione.

 

 

 

Art. 10.
(Istituzione di zone franche urbane e ulteriori disposizioni finanziarie).

 

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, nei territori dei comuni colpiti dal sisma.

 

 

 

 

 

 

Art. 4.
(Risorse economiche).

Art. 11.
(Interventi in favore delle attività produttive).

 

6. Alle categorie produttive industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali, commerciali, arti­gianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, università, fon­dazioni e associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica, e a condizione che l'attività sia riavviata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi un credito d'imposta utilizzabile per la compensazione di imposte dirette e indirette, nonché contributi previdenziali e assicurativi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Ad integrazione degli indennizzi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2009, n. 3789, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009, limitatamente alle attività di cui al comma 2 del presente articolo e a condizione che l'attività venga riavviata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito d'imposta pari al danno subìto al netto dell'indennizzo previsto ed erogato ai sensi della citata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3789 del 2009, utilizzabile per compensazione di imposte dirette ed indirette, nonché di contributi previdenziali e assicurativi.

 

 

2. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 è concesso a tutte le imprese industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristi­che, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, università, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni del cratere.

 

 

3. Per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è necessario produrre un'apposita perizia giurata attestante la descrizione del danno subìto dai beni mobili e dalle attrezzature, nonché delle scorte di materie prime e di merci distrutte o danneggiate, del valore economico al momento del sisma, del nesso di causalità diretto, e del costo relativo alla riparazione ovvero al ristoro del danno subìto. La richiesta della concessione del credito di imposta può essere presentata anche da coloro che non abbiano usufruito dell'inden­nizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3789 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009, ricorrendone i presupposti.

 

 

4. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali ovvero per attività di servizi e professionali di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, situati nei comuni del cratere e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettua­zione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dal sisma, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salva disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione non può essere rivalutato.

 

 

 

 

 

Art. 15.
(Interventi economici, fiscali e per l'occupazione).

 

 

1. Al fine di garantire il ripristino del tessuto socio-economico del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e nel rispetto delle valutazioni derivanti dalla microzonazione socio-economica, in favore dei soggetti residenti o domiciliati nei comuni del cratere:

(omissis)

2. Il pagamento delle rate dei mutui contratti da persone fisiche o giuridiche in data anteriore al 6 aprile 2009 per l'acquisto degli immobili adibiti ad abitazione principale, di immobili, di fabbricati e di beni strumentali adibiti ad attività economiche commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile danneggiati dal sisma è sospeso. La sospensione del pagamento è valida fino alla data in cui il mutuatario rientra nella piena disponibilità del bene ovvero, se anteriore, alla data di effettivo ripristino dell'agibilità dei locali per i beni di cui al primo periodo. Il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento e sospese a causa del sisma decorre dalla data di cui al secondo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2015, con il pagamento della prima rata non saldata senza maturazione di interessi e di sanzioni.

 

f) è sospeso il pagamento dei mutui ipotecari garantiti da immobili fino alla data in cui il mutuatario rientra nella piena disponibilità del bene, ovvero fino alla data di ripristino dell'agibilità. Il pagamento delle rate, previste dal piano di ammortamento e sospese a causa della crisi sismica, decorre dalla medesima data senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori;

(omissis)

3. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2011, il riallineamento degli adempimenti fiscali dichiarativi e delle liquidazioni periodiche, i contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma e i professionisti domiciliati in tali territori provvedono ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei modelli fiscali, inclusi quelli relativi a dichiarazioni riguardanti il personale o previsti da norme per categorie speciali, in maniera cronologica, adempimento agli obblighi previsti per l'anno 2008 entro il 31 gennaio 2011, a quelli previsti per l'anno 2009 entro il 31 luglio 2011 e a quelli previsti per l'anno 2010 entro il 31 dicembre 2011. In virtù di tale proroga, non sono applicate sanzioni e non sono effettuati controlli da parte dell'Agenzia delle entrate per le tardive comunicazioni. I contribuenti soggetti all'applicazione della disciplina degli studi di settore sono autorizzati a non compilare i relativi quadri per gli anni 2009 e 2010, utilizzando un apposito codice predisposto dall'Agenzia delle entrate, che è esonerata dall'obbligo dell'accertamento per mancata o per errata compilazione dei medesimi studi di settore.

 

a) sono sospesi per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli adempimenti e i versamenti tributari, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori. Il recupero delle somme dovute avviene a decorrere dal 1o gennaio 2020 in centoventi rate mensili di pari importo per un ammontare pari al 40 per cento degli importi non versati. L'Agenzia delle entrate predispone un modello in cui il contribuente deve indicare gli importi sospesi per ciascun tributo e il loro ammontare complessivo. La sospensione si applica alle persone fisiche e giuridiche e agli enti e associazioni non aventi personalità giuridica;

b) è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori e senza interruzione delle prestazioni da parte degli enti in favore dei titolari e dei dipendenti a qualsiasi titolo iscritti presso tali enti. Il recupero delle somme sospese avviene a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla sospensione in centoventi rate mensili di pari importo per un ammontare pari al 100 per cento degli importi dovuti, previa predisposizione di apposito modello sinottico da parte degli enti, in cui il contribuente deve indicare il titolo del contributo e il suo ammontare. La sospensione si applica ai medesimi soggetti di cui alla lettera a);

c) è sospesa la riscossione da parte della società Equitalia Spa di ogni tributo iscritto a ruolo, a qualsiasi titolo e da parte di qualsiasi ente, anche prima del 6 aprile 2009, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori o azioni da parte della stessa società Equitalia Spa per la tutela del credito. Le somme iscritte a ruolo alla data della scadenza della sospensione, ancorché derivanti da iscrizioni precedenti al 6 aprile 2009, sono versate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla sospensione mediante centottanta rate di pari importo per un ammontare pari al 100 per cento della sola parte capitale, con sgravio di interessi e sanzioni, ancorché già maturate alla data del 6 aprile 2009. Il beneficio di cui alla presente lettera si applica anche ai contribuenti che già avevano effettuato domanda di rateiz­zazione prima del 6 aprile 2009 e anche nei casi in cui la stessa è decaduta per il mancato rispetto delle scadenze o è stata revocata; in tali casi i contri­buenti possono nuovamente presentare domanda di rateizza­zione in relazione a tributi e ruoli oggetto di precedenti domande;

d) al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2011, il riallinea­mento degli adempimenti fiscali dichiarativi e delle liquidazioni periodiche, i contribuenti resi­denti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e i profes­sionisti domiciliati negli stessi territori provvedono ad adempie­re agli obblighi di dichiarazione dei modelli fiscali, anche relativi a dichiarazioni riguardanti il personale o previsti da norme per categorie speciali, in ordine cronologico, adempiendo a tutti gli obblighi previsti per l'anno 2008 entro il 31 marzo 2011, a quelli previsti per il 2009 entro il 31 luglio 2011 e a quelli previsti per il 2010 entro il 31 dicembre 2011. In virtù di tale proroga, non sono applicate sanzioni e non vengono effettuati controlli da parte dell'Agenzia delle entrate per le tardive comunica­zioni. I contribuenti soggetti all'applicazione della disciplina degli studi di settore sono autorizzati a non compilare i relativi quadri per gli anni 2009 e 2010, utilizzando un apposito codice predisposto dall'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate è esonerata dall'obbligo di accertamento per mancata o errata compilazione degli studi di settore;

 

7. Per favorire l'accesso al credito delle imprese e dei professionisti che ne fanno richiesta, è istituito un consorzio di garanzia dei fidi, nel patrimonio del quale confluisco­no le risorse, pubbliche e private, destinate alla medesima finalità, non impegnate in indennizzi risarcitori provenienti da fondi europei, statali, regionali e da donazioni private. Il consorzio stipula con le banche e con gli istituti di credito presenti sul territorio un'apposita convenzione con garanzia fino all'80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione in centrale rischi, a un tasso pari all'Euribor a sei mesi ridotto di un punto percentuale.

e) per favorire l'accesso al credito delle imprese e dei professionisti che ne fanno richiesta, è istituito un consorzio di garanzia collettiva dei fidi, nel patrimonio del quale confluisco­no tutte le risorse destinate alla medesima finalità non impegna­te in indennizzi risarcitori, pubbliche o private, provenienti da fondi europei, statali, regionali e da donazioni private. Il consorzio stipula con le banche e con gli intermediari finanziari presenti nel territorio nella regione apposita conven­zione, con la quale garantisce fino all'80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione presso la centrale rischi, ad un tasso pari all'Euribor a sei mesi ridotto di un punto percentuale;

(omissis)

 

 

 

 

Art. 14.
(Semplificazione delle procedure di finanziamento).

 

 

1. Il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana, il Consorzio Etimos e la Federazione delle banche di credito cooperativo dell'Abruzzo e del Molise siglato il 22 luglio 2010 costituisce il riferimento per tutte le procedure di erogazione dei finanziamenti previsti ai sensi della presente legge.

2. La regione Abruzzo istituisce un fondo di garanzia al fine di favorire l'accesso al credito alle famiglie, alle micro e piccole imprese, incluse quelle sociali e del terzo settore, e ai liberi professionisti che sono stati direttamente o indirettamente colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

3. I soggetti in possesso dei titoli abilitativi e dei relativi computi metrici attestati con perizia giurata dai tecnici abilitati presentano alla banca o all'istituto di credito una richiesta di anticipazione del 25 per cento del credito concesso ai sensi del comma 2 che deve essere erogata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti di ordine documentale relativi all'anticipazione di cui al comma 3 può essere formulata entro il termine di cui al medesimo comma e interrompe il decorso dello stesso termine.

g) attraverso l'intervento di una società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono rilevate, anche con lo strumento del credito d'imposta e sulla base della legge 30 aprile 1999, n. 130, le posizioni debitorie relative a mutui di privati e di imprese su immobili inagibili o momen­taneamente inagibili e le posizioni debitorie nei confronti del sistema bancario in regolare ammortamento, fino alla data del 6 aprile 2009, di imprese e di privati che non sono in grado di ripianare tali posizioni a causa del dissesto economico e finanziario conseguente al sisma. Le imprese e i privati riprendono il pagamento, secondo il normale piano di ammortamento, delle somme sospese ai sensi della lettera f) e delle posizioni debitorie di cui alla presente lettera, rilevate dalla società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, al momento in cui l'immobile gravato da ipoteca rientra nella disponibilità del mutuatario, ovvero è dichiarato agibile, quanto ai mutui, e alla ripresa del normale rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa, quanto ai debiti finanziari. La quota interessi che le parti erano tenute a versare agli istituti bancari è ricalcolata secondo il tasso legale vigente ed è reinvestita nel territorio colpito dal sisma. La società di cui alla presente lettera verifica e valuta, attraverso una apposita struttura di controllo, gli aventi diritto ai suddetti benefìci;

 

 

h) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ai datori di lavoro domici­liati nei comuni del cratere che assumono personale residente nei medesimi comuni con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare a compensazione di imposte diret­te, indirette e di contributi previdenziali e assicurativi, per ciascun lavoratore assunto, pari al 100 per cento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per i primi due anni, e pari al 50 per cento per il terzo anno. Al dipendente assunto con tali agevolazioni è ricono­sciuto il contributo pieno e tutte le prestazioni assistenziali e assicurative previste dagli enti medesimi. La facoltà di fare ricorso alla cassa integrazione e guadagni, anche in deroga, per le categorie per cui non è prevista, è prorogata fino al 31 dicembre 2011 e può essere ulteriormente prorogata di anno in anno, se ne sussistono le condizioni economiche soggettive;

 

 

i) l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, è trasformata, per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in contributo in conto capitale. Fino al 31 dicembre 2015 è prorogata la tariffa incentivante per tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, compresi i nuclei industriali produttivi e le aree sportive;

 

 

l) è sospeso il pagamento delle tasse e delle rette universitarie per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due anni accademici successivi, in favore degli studenti dell'università dell'Aquila in prima immatricolazione ovvero già iscritti agli anni successivi e alle scuole di specializzazione. Le mancate entrate per l'università dell'Aquila sono a carico del bilancio dello Stato;

(omissis)

 

 

 

 

Art. 4
(Risorse economiche).

Art. 16.
(Misure in favore dei comuni del cratere).

4. Le amministrazioni comunali colpite dal sisma sono esonerate dal rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno fino al 31 dicembre 2012.

8. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 3 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici.

(omissis)

4. Le amministrazioni comunali dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono esonerate dal rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno fino al 31 dicembre 2012. Tale esonero può essere prorogato, in casi eccezionali, per un ulteriore anno.

 

 

 

 

 

Art. 15.
(Interventi economici, fiscali e per l'occupazione).

 

 

1. Al fine di garantire il ripristino del tessuto socio-economico del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e nel rispetto delle valutazioni derivanti dalla microzonazione socio-economica, in favore dei soggetti residenti o domiciliati nei comuni del cratere:

(omissis)

5. Ai congiunti delle vittime del sisma si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

 

m) ai congiunti delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 si applica la normativa prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

 

 

2. In base alle risultanze della microzonazione socio-economica, per i cittadini particolarmente disagiati, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f ), possono essere prorogati per ulteriori due anni.

 

 

3. Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

 

 

4. I soci delle società di persone e i titolari di partita IVA, attivi alla data del 6 aprile 2009, che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ripreso l'attività per impossi­bilità di rilocalizzazione o per mancanza di commesse e che, nel medesimo periodo, non hanno emesso fatture né hanno conseguito alcun reddito, nonché i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro a seguito degli eventi sismici, hanno diritto a un contributo di sostegno, pari all'importo minimo della pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisposta ai lavoratori autonomi. I ratei mensili saranno corrisposti per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

5. Al fine di contenere l'aumento del costo delle loca­zioni e degli affitti, si applicano parametri obbligatori basati sul costo rilevato prima del sisma del 6 aprile 2009 e con facoltà di riduzione dei termini di durata dei contratti secondo le necessità del conduttore. In ogni caso si applicano ai contratti di locazione correnti alla data del 6 aprile 2009 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale le norme previste dall'articolo 11, comma 4.

 

 

 

 

 

Art. 16.
(Misure in favore dei comuni del cratere).

 

 

1. Ai comuni del cratere è concessa un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare le mancate entrate relative all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani, all'imposta sulla pubblicità e a qualsiasi altra imposta o tributo sospesi ai sensi dell'articolo 15. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2008, certificate dai comuni interessati.

 

 

2. In considerazione delle nuove percorrenze stradali, incrementatesi a seguito della costruzione di nuovi siti da collegare mediante i servizi di trasporto pubblico, alle aziende di trasporto pubblico, a totale o parziale partecipazione dei comuni del cratere, è attribuito un contributo straordinario per gli anni 2011 e 2012 calcolato sulla differenza di percorrenza tra l'anno 2008 e l'anno 2010, pari a 2 euro per ogni chilometro percorso in più. I criteri e le procedure per l'assegnazione del contributo sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

3. I termini per l'esecuzione degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione, delle deliberazioni relative alle tariffe, alle aliquote d'imposta e alle variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali sono prorogati fino alla data della prima scadenza successiva alla fine dell'emer­genza relativa al sisma del 6 aprile 2009.

(omissis)

 

 

 

 

 

Art. 12.
(Edilizia residenziale pubblica).

 

 

1. La regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma.

 

 

2. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo comprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiati, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici situati nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993. Ove possibile, sono favoriti i progetti di autorecupero di edifici di proprietà pubblica nonché l'autocostruzione assistita.

 

 

3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri individuati dal Comitato.

 

 

4. I fondi già attribuiti alla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

 

 

 

Art. 11.
(Piani di intervento).

Art. 12.
(Titoli abilitativi. Semplificazione delle procedure di rilascio).

Art. 13.
(Interventi sui beni culturali).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Abruzzo, d'inte­sa con il comitato e con l'ausilio di tecnici della regione e degli enti locali e, ove occorra, del Corpo dei vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dal sisma al patrionio culturale.

1. Le attività di ricostruzione delle zone storiche sono effettuate in base ai titoli abilitativi di legge rilasciati dai soggetti istituzionali ordinari nel termine di sessanta giorni.

2. Entro il termine di cui al comma 1 devono essere richieste le eventuali integrazio­ni; la richiesta di integrazione sospende il termine.

3. La richiesta di cui al comma 2 può essere fatta solo una volta.

 

2. La regione Abruzzo, sentiti i comuni colpiti dal sisma e le soprintendenze competenti, predispone un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro culturale danneggiato dal sisma. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo, nonché degli stanziamenti e dei contributi di soggetti privati e di enti pubblici. Nel piano di cui al primo periodo sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, di norma i soggetti proprietari, e sono compresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali. La regione invia i piani di intervento da realizzare, previa valutazione di fattibilità, al comitato, il quale ne dispone il finanziamento.

4. All'esame della domanda per gli interventi diretti procedono le amministrazioni comunali esclusivamente attraverso proprie strutture eventualmente coordinate e potenziate.

 

1. Sulla base dei dati del censimento dei danni causati dal sisma al patrimonio culturale, la soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici della regione, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche di appositi comitati tecnico-scientifici, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dal sisma. Predispone, altresì, un piano finanziario in relazione alle risorse di cui all'articolo 1 nonché agli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo e ai contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono indivi­duati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietà­ri, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali. Il piano deve assicu­rare, anche attraverso un inter­vento stralcio prioritario, il coordinamento e la contempo­raneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma.

 

5. All'istruttoria degli interventi preventivi di cui articolo 11, comma 5, procedono le conferenze permanenti di pianificazione.

 

3. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dal sisma possono essere concessi contributi per gli interventi di restauro ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

2. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dal sisma, oltre quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 37 e 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Per gli interventi la cui attuazione è di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, il soprintendente com­petente per i beni ambientali e architettonici della regione Abruzzo è autorizzato a contrar­re mutui ventennali con la Banca europea per gli investimenti, con il fondo europeo di sviluppo regionale, di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

 

3. Per gli interventi da attuare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione è autorizzato a contrarre mutui ventennali con la Banca europea per gli investimenti, con il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con altri enti creditizi nazionali ed esteri. Le somme mutuate affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate allo stesso soprintendente.

5. Il soprintendente regionale di cui al comma 4 è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso gli istituti di credito nel quale far affluire i contributi di enti e di soggetti privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario prov­vede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme al comitato ai fini della loro assegnazione al soprintendente regionale.

 

4. Il soprintendente di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzato a operare a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, 6 aprile 2009, n. 3754, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, e successive modificazioni.

 

 

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle competenti soprintendenze della regione nonché ad adottare le misure necessarie al loro pieno funzionamento con particolare riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, eventualmen­te predisponendo distacchi temporanei da altre soprintendenze.

 

 

6. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali del territorio della medesima regione.

 

6. Il compito di Fintecna spa svolto con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e del Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 agosto 2009, n. 3803, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009, e successive modificazioni, deve intendersi esaurito alla data del 31 dicembre 2010.

 

 

7. Le amministrazioni comunali possono ricorrere a specifiche consulenze per le attività istruttorie e di controllo da parte delle università e, prioritariamente, di quelle con sede nella regione, sulla base di accordi a titolo oneroso, i cui proventi sono destinati alle finalità di interesse pubblico perseguite dalle stesse università.

 

 

8. La regione Abruzzo e le province possono esercitare il proprio ruolo di controllo sui progetti e sulla loro realizzazione attraverso i propri organi competenti.

 

 

 

 

Art. 12.
(Piani e linee guida per la prevenzione e l'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio sismico).

 

Art. 19.
(Prevenzione ed educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio ambientale, sismico e idrogeologico).

1. In conformità alla classificazione sismica predisposta dalla Protezione civile nazionale e tenuto conto del ripetersi ciclico degli eventi sismici in Italia, sono disposti piani finalizzati alla prevenzione e all'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio sismico.

 

1. In base alla classificazione del rischio ambientale, sismico e idrogeologico fornita dal Diparti­mento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposti piani di investimento finalizzati alla prevenzione e all'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio ambientale, sismico e idrogeologico.

2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti dalle regioni che, ai sensi della classificazio­ne sismica predisposta dalla Protezione civile nazionale, sono classificate come aree ad alto rischio sismico. Le regioni sono altresì incaricate di predisporre le linee guida per la prevenzione dei danni alle persone, in collaborazione con il Ministero dell'interno.

 

2. I piani di cui al comma 1 sono messi in atto dalle regioni identificate come aree ad alto rischio in base alla classificazione di cui al medesimo comma 1. Le regioni sono altresì incaricate di definire le linee guida per la prevenzione dei danni alle persone in caso di calamità naturali, in collaborazione con il Ministero dell'interno.

3. I piani di prevenzione e di educazione di cui al presente articolo prevedono, in particolare:

a) la diffusione su larga scala di materiali informativi quali volantini, manuali e documenti;

b) la realizzazione di una cartellonistica dei percorsi di emergenza che deve assicurare la necessaria visibilità e chiarezza;

c) la pianificazione dettaglia­ta delle evacuazioni da effettuare in caso di sisma;

d) la realizzazione di strutture antisismiche relative alle abitazioni, alle tubature e ai cavi elettrici;

e) la dotazione di strumenti di sopravvivenza negli uffici pubblici e privati e nelle abitazioni;

f) la realizzazione di esercitazioni antisismiche da attuare con periodicità.

 

3. I piani di cui al comma 1 prevedono, in particolare: la realizzazione di campagne educative nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici pubblici; la formazione degli amministratori pubblici relativamente alla prevenzione e alla limitazione dei danni derivanti da disastro ambientale, sismico e idrogeologico; la formazione dei tecnici delle amministrazioni pubbliche sulle strutture globali antisismiche; la pianificazione delle evacuazioni; l'effettuazione di esercitazioni periodiche; la segnalazione della necessità di messa in sicurezza di edifici pubblici; la verifica della sicurezza degli edifici privati.

4. Gli enti locali sono tenuti all'attuazione dei piani e delle linee guida predisposti ai sensi del presente articolo.

 

 

 

 

4. Gli oneri relativi all'attuazione dei piani di cui al presente articolo sono posti a carico del Dipartimento della Protezione civile della Presiden­za del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

Art. 13.
(Misure per la prevenzione del rischio sismico).

 

 

1. La regione Abruzzo è autorizzata ad avviare e a realizzare con urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture. La realizzazione delle verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici abilitati dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione o ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

 

 

2. Con provvedimenti adottati dalla giunta regionale, sono individuate le aree interessate e sono disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1.

 

 

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realiz­zazione degli interventi di cui al comma 1 le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente.

 

 

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti proprietari degli immobili di cui al comma 1, un credito d'imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino a un importo massimo di 48.000 euro del medesimo credito di imposta.

 

 

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1 non è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

Art. 4.
(Risorse economiche).

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’aumento al 20 per cento della ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di durata inferiore a dodici mesi, fatta eccezione per i titoli e per gli strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o da altre amministrazioni pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea, e mediante le maggiori entrate recate dall’articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni.

 

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione del Fondo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il cui finanziamento è assicurato dal Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, utilizzando le risorse ivi destinate dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modici­cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per un importo di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 nonché, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità, in coerenza con quanto previsto dalla Decisione di finanza pubblica.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento finanziario pluriennale straordinario alimentato dai fondi istituiti per la copertura degli interventi relativi al sisma del 6 aprile 2009. È inoltre istituito un contributo di solidarietà pari al 2 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche eccedente 100.000 euro.

 

2. È istituito un fondo permanente per la presenzio­ne e l'emergenza, in cui confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento al 20 per cento dell'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, relativi a strumenti finanziari detenuti per durata inferiore a dodici mesi, fatta eccezione per i titoli o gli strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o da altre amministrazioni pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Il fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza può essere utilizzato esclusivamente per fare fronte alle emergenze causate da disastri ambientali o sismici, nonché come integrazio­ne delle risorse necessarie per gli interventi previsti dalla presente legge in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

1. Le erogazioni liberali effettuate tramite fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreto del prefetto dell’Aquila 5 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2009, in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, comprese le donazioni, affluiscono nella contabilità speciale intestata al presidente della regione Abruzzo di cui all’articolo 15, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, introdotto dall’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009.

 

 

2. La regione Abruzzo prevede nel proprio Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) le risorse economiche e finanziarie desti­nate alle aree colpite dal sisma anche esterne a quelle di cui all’articolo 3, per le quali sono riconoscibili danni agli immobili o alle attività produttive. Tali risor­se sono destinate a integrare i finanziamenti statali previsti dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, per le attività di ricostruzione e di rilancio socio-economico dei territori colpiti dall’evento sismico.

 

 

3. L’attribuzione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo è correlata all’elabora­zione di un progetto territoriale speciale (PST) ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n.18, e successive modificazioni.

La finalità del PST è quella di specificare e di integrare le linee di indirizzo strategico di cui all’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

 

4. Le province interessate dal sisma, per le aree di proprio interesse e relativamente alle proprie competenze, definiscono l’entità delle risorse economiche e finanziarie destinate alla ricostruzione in coerenza con il piano territoriale di cui all’articolo 7 della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, e successive modificazioni, ripiani­ficato in coerenza con il PST di cui al comma 3 del presente articolo. Tali risorse sono prevalentemente indirizzate a interventi e a indennizzi nei settori di competenza delle province definiti attraverso accordi quadro e la pianificazio­ne ordinaria di livello provinciale e comunale.

(omissis)

 

 

 

 

 

Art. 15.
(Osservatorio per la ricostruzione e partecipazione popolare).

Art. 18.
(Osservatorio e controllo sulla ricostruzione).

 

1. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni della presente legge, la regione Abruzzo, d'intesa con i comuni interessati, istituisce un Osservatorio per la ricostruzione, con la partecipazione di almeno tre rappresentanti scelti tra i cittadini colpiti dall'evento calamitoso, con poteri di accesso, vigilanza e controllo e con obbligo di rendicontazione dei procedimenti amministrativi, pianificatori e contabili riguardanti la ricostruzione. I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi riguardanti l'attuazione della presente legge in possesso della regione Abruzzo.

1. Per garantire la corretta attuazione della presente legge, la regione e i comuni del cratere istituiscono un osservatorio sulla ricostruzione al cui interno opera una Commissione di vigilanza, di cui fanno parte almeno tre rappresentanti scelti tra i cittadini colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con poteri di accesso, vigilanza e controllo dei procedimenti amministrativi, pianificatori e contabili riguar­danti la ricostruzione. La Commissione di vigilanza svolge anche funzioni di consulenza legale e tutela dei cittadini. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere ai documenti ammini­strativi riguardanti l'attuazione della presente legge in possesso della regione senza obbligo di motivazione.

 

2. La regione Abruzzo istituisce un apposito sito internet per l'Osservatorio di cui al comma 1 e per il controllo sulla ricostruzione.

2. La regione istituisce un sito internet per l'Osservatorio.

 

3. Per accrescere la trasparenza e per favorire la partecipazione informata dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni interessate rendono disponibili i dati relativi agli interventi di cui alla presente legge. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo erogati, anche se provenienti da atti di liberalità, alle pratiche per contributi di ricostruzione, alle consulenze e ai contratti stipulati. Le amministrazioni interessate rendono altresì disponibili gli aggiornamenti, con cadenza almeno mensile, degli stati di avanzamento dei finanziamenti e delle opere.

3. Per accrescere la trasparenza e favorire la partecipazione informata dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni interessate rendono disponibili e accessibili i dati relativi agli interventi di ricostruzione previsti dalla presente legge. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo erogati, anche se provenienti da atti di liberalità, alle pratiche per contributi di ricostruzione, alle consulenze e ai contratti stipulati. Le medesime amministrazioni interessate rendono altresì disponibili gli aggiornamenti, con cadenza almeno mensile, degli stati di avanzamento dell'erogazione dei finanziamenti e dell'esecuzione delle opere.

 

4. Il sito internet di cui al comma 2 è realizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con tutti i dati relativi agli interventi realizzati fino alla medesima data. Le amministrazioni interessate sono tenute a fornire alla regione Abruzzo i dati di cui al comma 3 con cadenza mensile.

 

La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione del rendimento individuale dei dirigenti.

4. Il sito internet di cui al comma 2 è realizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i dati relativi agli interventi realizzati fino alla medesima data di entrata in vigore. Le amministrazioni interessate sono tenute a fornire alla regione i dati di cui al comma 3 con cadenza mensile.

 

5. La pubblicazione dei dati di cui al comma 3 è effettuata, a cura della regione, sul sito internet di cui al comma 2 del presente articolo, in almeno un formato di tipo aperto. Per formato di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti.

 

 

 

Art. 14.
(Entrata in vigore).

 

Art. 20.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


Il terremoto in Abruzzo

Gli interventi avviati dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 si sono articolati in tre fasi: l'emergenza immediata, con ordinanze, per far fronte ai primi bisogni, l'emergenza ordinaria, e quindi la ricostruzione, principalmente attraverso il decreto-legge 39/2009. Il decreto, modificato dal Parlamento, ha inteso assicurare un'abitazione a coloro che l'hanno persa, riavviare le attività pubbliche (scuola, sanità, giustizia, fino al recupero del patrimonio storico-artistico) e incentivare la ripresa delle attività produttive. Successivamente, il D.L. 195/2009 ha introdotto una serie di disposizioni per l'avvio della fase post emergenziale, affidando al Presidente della Regione le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori. Con DPCM 17 dicembre 2010 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Le ordinanze

Tra il 6 aprile e il 2 ottobre 2009 sono state adottate numerose ordinanze per la prima emergenza, volte principalmente a:

·         individuare i comuni colpiti dal sisma;

·         assicurare alla popolazione interessata un’adeguata sistemazione, ovvero un contributo per l'autonoma sistemazione (fino a 400 euro mensili);

·         destinare un’abitazione – anche costruendo moduli abitativi temporanei – a coloro che hanno avuto la casa distrutta o danneggiata;

·         finanziare il recupero delle case danneggiate e le prime attività di ricostruzione;

·         riavviare le attività produttive;

·         regolare gli adempimenti tributari.

Il decreto-legge 39/2009

Il decreto-legge 39/2009riguarda i comuni che, sulla base dei rilievi effettuati dal Dipartimento della protezione civile, risultano essere stati colpiti da eventi sismici pari o superiori al 6° grado della scala Mercalli. Le persone residenti nei comuni individuati beneficiano del reperimento di un'unità abitativa temporanea e di un contributo per la riparazione o la ricostruzione dell’abitazione; inoltre lo Stato può intervenire nell'accollo dei mutui in essere fino a 150.000 euro. Ulteriori alloggi possono essere reperiti individuando immobili sfitti o non utilizzati. Al riguardo, nel corso dell’esame parlamentare (A.C. 2468) che ha portato alla conversione del decreto nella legge 77/2009, sono intervenute modifiche di rilievo: si è chiarito che coloro che hanno avuto l’abitazione principale distrutta o danneggiata dal terremoto avranno un contributo integrale per la ricostruzione. Sono state inoltre introdotte misure volte ad agevolare le piccole riparazioni per rendere agibili le abitazioni non gravemente danneggiate nonché la ripresa delle attività produttive, con l'istituzione di zone franche urbane (ZFU) cui si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese.

E' stata anticipata al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore della normativa antisismica, in conformità con quanto previsto dalla risoluzione 8-00039 approvata l'8 aprile 2009 ed è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Con l’ordinanza del 13 novembre 2010 sono state assegnate al Fondo, per il 2010, risorse pari a 42,504 milioni di euro e sono stati stabiliti i criteri di ripartizione. Con il Decreto del 10 dicembre 2010 si è quindi provveduto a ripartire tra le regioni le risorse per l'annualità 2010 destinando: 3.976.213 euro per indagini di microzonazione sismica e 33.797.808 per interventi strutturali di rafforzamento-miglioramento sismico o di demolizione-ricostruzione sia degli edifici ed opere di interesse strategico che di edifici privati.

Per quanto riguarda, invece, il patrimonio pubblico, un primo intervento interessa le infrastrutture di trasporto e il ripristino degli edifici pubblici. Sono quindi previste misure per la ripresa delle attività della pubblica amministrazione, per la messa in sicurezza delle scuole e la ripresa delle attività didattiche e per la riorganizzazione delle strutture del servizio sanitario. È altresì previsto un piano di interventi per il ripristino degli edifici universitari e del Conservatorio di musica di L'Aquila ed è stato stipulato un accordo di programma fra il MIUR e il rettore dell’Università per gli affitti delle sedi e l’esonero dalle tasse universitarie. Il decreto prevede poi agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di garanzie per le piccole e medie imprese, e destina risorse ad interventi di sostegno e reindustrializzazione. Le risorse finanziarie sono reperite sia mediante disposizioni in materia di giochi e spesa farmaceutica, sia attingendo al Fondo per le aree sottoutilizzate, al Fondo a sostegno dell'economia reale, nonché al Fondo infrastrutture. Sull'utilizzo delle risorse pubbliche per la ricostruzione è quindi prevista un'informativa annuale al Parlamento. Al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione, il Comitato per l'alta sorveglianza delle grandi opere supporta il Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura.

Nel corso delle audizioni presso la Commissione ambiente della Camera, che si sono svolte il 10 giugno 2009, i responsabili degli enti locali hanno sottolineato la necessità di introdurre una norma per il recupero dei centri storici, anche attraverso la ricostruzione integrale delle abitazioni dei non residenti. È stata altresì evidenziata la necessità di garantire agli enti locali il recupero dei mancati introiti dovuti alla sospensione dei tributi ICI e TARSU ed è stata richiamata l’attenzione sulla questione del piano di rientro dai disavanzi sanitari e sul ripristino delle strutture scolastiche. Quanto alla ripresa delle attività produttive, è stata segnalata l’opportunità di incrementare le risorse destinate dal decreto-legge alla zona franca.

Il dibattito parlamentare ha, infine, chiarito che è obiettivo condiviso quello di garantire il ruolo e le funzioni de L’Aquila come capoluogo di regione. Inoltre, per contribuire al rilancio dei territori colpiti, il vertice G8, originariamente previsto in Sardegna, è stato spostato all’Aquila, dove si è svolto lo scorso luglio. Il decreto-legge 131/09 ha quindi disposto un ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila, anche al fine di consentire, per il solo 2010, l’abbinamento delle elezioni amministrative con le elezioni regionali.

L'avvio della ricostruzione e gli interventi successivi

Nel mese di luglio 2009 sono state avviate le attività di ricostruzione "leggera" (edifici classificati da A a D) e "pesante" (edifici E) prevedendo la concessione di un contributo diretto per le relative riparazioni - ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione - nonché alcuni interventi a favore dell'edilizia popolare. Gli immobili diversi dalla prima casa o a uso non abitativo beneficiano di un contributo fino all'80% delle spese sostenute. Nel mese di settembre sono state consegnate le prime case - assegnate in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni. E' stata quindi pubblicata la graduatoria delle assegnazioni secondo i criteri definiti dall'OPCM n. 3806 (nuclei familiari numerosi, che non hanno a disposizione soluzioni abitative alternative, anche in affitto nonché presenza in famiglia di disabili, anziani, studenti e minori in età prescolare). Sono stati, infine, erogati i primi indennizzi alle imprese per immobili, beni mobili strumentali e ripristino delle scorte.

Si ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo allo stanziamento di 493,8 milioni di euro da parte dell’Unione Europea per il terremoto in Abruzzo. Il contributo viene stanziato in applicazione del Fondo di solidarietà Europeo finalizzato ad aiutare gli stati membri in caso di gravi catastrofi naturali e va a integrare gli stanziamenti nazionali. In occasione della firma dell'accordo per la concessione del contributo il 20 novembre scorso, il Commissario europeo per la politica regionale Samecki lo ha definito "l'aiuto più importante concesso dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea a partire dalla sua creazione nel 2002". L'aiuto contribuirà a coprire le seguenti spese (importi indicativi): gli interventi d'urgenza, le attività di soccorso e di ricerca (attrezzature speciali, assistenza medica, sostegno logistico…): 50 milioni di euro; la realizzazione di alloggi provvisori per i sinistrati: il progetto "CASE" ha definito 19 zone d'intervento e consentirà di costruire 183 edifici, con almeno 4.500 alloggi che potranno accogliere 17.000 persone (350 milioni di euro); il progetto "MAP" (moduli abitativi provvisori) impernia la sua azione sul centro del sisma nel territorio dell'Aquila e consentirà di costruire 2.000 case temporanee per gli abitanti di 53 comuni. Infine, il progetto "MUSP" (moduli ad uso scolastico provvisori) prevede la costruzione di 34 scuole temporanee alloggiate in edifici prefabbricati (93,7 milioni di euro per gli ultimi due progetti).

La legge finanziaria 2010 (legge 191/2009) contiene - all'art. 2 - alcune disposizioni a favore delle popolazioni abruzzesi finalizzate a garantire il riequilibrio economico finanziario degli enti locali, ad introdurre rateizzazioni dei versamenti tributari ed alcuni sgravi di carattere fiscale: l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effettuati dai comuni colpiti dal sisma per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale; le modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009; la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%; la destinazione di quota parte (pari a 571 milioni per il 2010, 123 milioni per il 2011 e 60 milioni per il 2012) delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze, al riequilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

Successivamente, il D.L. 194/2009 (A.C. 3210) ha introdotto alcune norme per la sospensione dei tributi e contributi per le popolazioni delle aree colpite dal sisma, mentre il D.L. 195/2009 (A.C. 3196) ha previsto una serie di disposizioni per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo, affidando al Presidente della Regione le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione. Il Commissario può nominare quali sub-Commissari i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le rispettive competenze. Il D.L. 2/2010 (art. 4) sugli enti locali ha destinato le risorse originariamente previste in favore delle comunità montane (20 milioni di euro), a favore della provincia de L’Aquila e dei comuni della regione Abruzzo. Con l'OPCM n. 3857 è stata, inoltre, avviata l'attività per la rimozione delle macerie, che dovrà concludersi entro 24 mesi.

L’articolo 2 del decreto-legge 225 del 2010 (cd. milleproroghe) ha prorogato, fino al 31 ottobre 2011, i termini per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi a seguito del sisma e, fino al 31 dicembre 2011, quelli relativi ad ulteriori adempimenti. Viene, inoltre, prevista la possibilità di prorogare, fino al 30 giugno 2011, anche il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali e sono introdotte norme a sostegno degli impianti fotovoltaici. Vengono quindi previste norme a favore del personale degli enti pubblici, tra le quali una deroga al blocco delle assunzioni per Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia ed il differimento, al 1° novembre 2012, dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell'Aquila, prorogando nel contempo l’operatività degli organi attuali. Sono inserite anche due disposizioni volte alla tutela e allo sviluppo ambientale del territorio abruzzese, ovvero l’avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo e l’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina». Da ultimo è istituita - il 6 aprile - la Giornata della memoria per le vittime del terremoto che ha colpito la provincia de L'Aquila nel 2009, nonché delle altre calamità naturali che hanno colpito l'Italia.

La mozione parlamentare sulla ricostruzione

Il 13 ottobre 2009 l'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità la mozione 1-00244, impegnando il governo ad una serie di azioni per la ricostruzione e il rilancio dello sviluppo economico nei territori colpiti dal sisma - tutela delle attività produttive, proroga della sospensione del versamento di tributi e contributi, ricostruzione dei centri storici, politica abitativa finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici, incremento delle risorse per la zona franca urbana, proroga dei contributi economici ai lavoratori dipendenti e autonomi, sostegno economico ed organizzativo alle istituzioni scolastiche e universitarie - volte ad assicurare continuità al grande sforzo organizzativo e finanziario fin qui messo in campo dal governo.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia dell’Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha immediatamente emanato il D.P.C.M. del 6 aprile 2009[1] con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 245/2002[2].

Si tratta di un nuovo potere straordinario, introdotto nella XIV legislatura, che dà la facoltà, qualora si verifichino casi di eccezionali gravità da valutarsi in relazione al rischio di compromissione dell’integrità della vita, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza (prevista finora come condizione preliminare dalla legge 225/1992) e quindi prima della riunione e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, di attribuire i poteri straordinari di ordinanza ad un suo delegato. Ciò consente di anticipare gli interventi in deroga alle norme vigenti anche rispetto alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi di operare efficacemente immediatamente dopo il verificarsi dell’evento (art. 3 del decreto-legge 245/2002, convertito con modificazioni dalla legge 286/2002).

Con tale D.P.C.M. si è provveduto, pertanto, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

Con un altro D.P.C.M. emanato nella stessa data del 6 aprile 2009[3], è stato quindi dichiarato , fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 225/1992, conferendo al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato come previsto dall'art. 5, comma 4, della stessa legge 225. Lo stato di emergenza è stato quindi prorogato al 31 dicembre 2011 dal DPCM del 17 dicembre 2010[4].

Si tratta del potere di ordinanza disciplinato dell'art. 5, comma 1, della legge 225/1992. La disposizione prevede che, dopo la deliberazione dello stato di emergenza, che determina la durata e l’estensione territoriale in riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti, si provveda, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il successivo comma 4 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

Con il DPCM del 24 giugno 2010[5] sono stati forniti alcuni indirizzi per la gestione dell'emergenza. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a portare a compimento tutte le iniziative già avviate o da avviare nella regione Abruzzo per il completamento del Progetto CASE, dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP), anche ad uso ufficio. Resta ferma la competenza del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo, anche avvalendosi del Vice Commissario Vicario Sindaco del comune di L'Aquila, per la realizzazione di eventuali nuovi moduli abitativi provvisori.

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri

Al fine di assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane sono state emanate una serie di ordinanze[6], con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici.

L’ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009[7] autorizza i sindaci dei comuni interessati a procedere alla requisizione di beni mobili e immobili e all'acquisto di tutti i beni e i materiali necessari per provvedere al primo sostentamento e riparo dei cittadini, d'intesa con la Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.) e ferme restando le attività poste in essere dal Commissario delegato. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.

II Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti sono tenuti ad individuare le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici. Vengono, inoltre, fornite le indicazioni affinché in ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possano essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando una scheda di rilevazione allegata alla stessa ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire ("Schema di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica").

L'ordinanza, quindi, stabilisce le deroghe alle norme vigenti per la realizzazione degli interventi d'urgenza e autorizza le anticipazioni a valere sul Fondo per la protezione civile per la copertura degli oneri.

Il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità. L'ordinanza reca infine la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, fino al 31 dicembre 2009.

Con l’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009[8] il Commissario delegato è incaricato di individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

Le ulteriori disposizioni dell’ordinanza riguardano, tra l’altro, una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

Inoltre viene prevista l’assegnazione di contributi ai nuclei familiari privi di abitazione: il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale risulti in tutto o in parte distrutta, o sia stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, il contributo è pari a 200 euro. Qualora, invece, nel nucleo familiare siano presenti persone anziane (di età superiore a 65 anni) o disabili (portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%), viene concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

Tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).

I benefici economici non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).

Vengono, quindi, autorizzate corresponsioni di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato dalle prefetture, dalla provincia e dal comune dell'Aquila e dei comuni interessati, e di altre categorie di dipendenti di enti territoriali, della Protezione civile e della Croce Rossa; rimborsi alle organizzazioni di volontariato.

Le disposizioni recate dall’ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009[9] prevedono alcune integrazioni e modifiche alla precedente ordinanza n. 3754, soprattutto in materia di utilizzo di personale militare e civile per le attività di emergenza.

Per il compimento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni (art. 7).

In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile, la stessa società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 (art. 14).

In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate, viene, infine, attribuito un contributo straordinario di euro 300.000 alla Fondazione Eucentre (art. 12).

L’ordinanza n. 3757 del 21 aprile 2009[10], al fine di garantire la trasparenza delle iniziative adottate dal Commissario delegato, incarica lo stesso a promuovere una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza, nonché a pubblicare in Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'emergenza, l’elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.

Il Commissario delegato è anche autorizzato a definire tutte le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nelle opere e degli interventi di ricostruzione. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Viene quindi previsto un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi: il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

Vengono poi ridotti alla metà i termini per acquisire, nel caso sia richiesta, la valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di accelerare le procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi, ne vengono semplificate le procedure: per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.

Al fine elaborare delle linee guida nell'attività di previsione e prevenzione dei terremoti, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire una Commissione internazionale composta da esperti in materia.

Viene, inoltre, prevista l’esenzione dall’ICI e dalle imposte dirette per i fabbricati danneggiati dal terremoto (distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e viene chiarito che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali opera unicamente per i datori di lavoro privati.

L’ordinanza n. 3758 del 28 aprile 2009[11] reca l’attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, disponendo che il termine di scadenza del commissariamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) venga prorogato fino alla nomina dei nuovi organi dell'Istituto.

L’ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009[12] disciplina, all’art. 1, le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza di servizi prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 39 per l’approvazione del piano degli interventi relativi ai moduli abitativi.

L’art. 2 prevede, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 30 del 2009, che il Commissario delegato possa avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza l'Autorità di vigilanza organizza un'apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a 10 unità, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato (articolo sostituito dall’art. 2 dell’ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009)..

Con l’ordinanza n. 3761 del 1 maggio 2009[13] sono stati nominati tre Vice Commissari al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni (di cui uno con funzioni vicarie, ossia il Prefetto dell'Aquila), nonché i Sindaci dei Comuni interessati quali soggetti attuatori per garantire l'immediata effettività dell'azione commissariale.

L’ordinanza n. 3763 del 6 maggio 2009[14] reca l’attuazione di alcuni articoli del decreto legge n. 39 prevedendo scadenze e sospensioni in materia di lavoro, dà disposizioni sulle risorse a favore dei giovani e sul ripristino del funzionamento dei trasporti pubblici.

Sostanzialmente viene previsto un bonus per i lavoratori autonomi di 800 euro (che non concorreranno a formare il reddito imponibile) che verrà erogato dall’INPS e potrà avere una durata massima di 3 mesi. Pari a 6 mesi è invece la durata della proroga dei trattamenti di disoccupazione, contribuzione figurativa compresa, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio scorso e il 30 giugno 2010. La tregua per gli adempimenti e le sanzioni del Libro Unico che coinvolge anche le imprese non abruzzesi, ma assistite da consulenti con domicilio professionale nell’area sismica, durerà, invece, sino al prossimo 30 giugno.

Il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici.

Vengono destinate risorse per l’ingegneria sismica al Consorzio ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) pari a 400 milioni di euro per le maggiori spese legate al supporto scientifico e tecnologico per la gestione dell'emergenza post-terremoto.

Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività relative alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene nominato vice-commissario delegato.

L’ordinanza n. 3766 dell’8 maggio 2009[15] reca disposizioni per diverse finalità.

Viene previsto l’adeguamento dell’aeroporto dei Parchi (in località Preturo. L'Aquila), anche ai fini dell'organizzazione del Vertice G8, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legge n. 39 del 2009. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare in via di somma urgenza lavori di adeguamento della struttura aeroportuale, delle connesse infrastrutture e della viabilità, avvalendosi anche del Genio dell'Aeronautica militare, del comune di L'Aquila e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine, è altresì autorizzata la deroga a quanto disposto dagli artt. 12, 15, 16 e 17 DPR n. 327 del 2001 in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e realizzati dal Genio dell'Aeronautica militare, da contenere nell'importo massimo di € 900 mila sono a carico dell'ENAC, che provvederà a trasferire le relative risorse al Fondo per la protezione civile; il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti nel limite del predetto importo massimo. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli indicati provvedono le amministrazioni competenti (art. 1).

Viene autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, a favore del personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, con oneri posti a carico del medesimo Istituto (art. 2).

Per la realizzazione degli interventi da porre in essere per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato, oltre alle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, è autorizzato a derogare all'art. 24 del DPR n. 327 del 2001 in materia di esecuzione del decreto di esproprio. Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992 (art. 3, commi 1 e 2).

Il Commissario delegato altresì autorizzato ad avvalersi dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, per l'accertamento della congruità delle forniture di beni e servizi acquisiti in relazione al Grande evento G8 e per l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (art. 3, comma 3).

Le amministrazioni interessate possono ricorrere alla Consip SPA al fine di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi delle popolazioni interessate dagli eventi sismici per il cui acquisto si applica il codice di cui al dlgs. n. 163 del 2006, conformemente alle modalità e allo schema pubblicato sul portale degli acquisiti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consip, che provvede a supportare le predette amministrazioni nell'acquisizione, nell'utilizzo, nell'ottimizzazione delle risorse finanziarie (art. 4).

Da ultimo, i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 che prenotano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legge 29 n. 185 del 2008 la fruizione del credito d'imposta per le attività di ricerca industriale di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre n. 296 del 2006 possono integrare o modificare il formulario già validamente presentato, conservando l'ordine cronologico acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso (art. 5).

Con l’ordinanza n. 3767 del 13 maggio 2009[16] si dà attuazione all’art. 9 del decreto legge n. 39 del 2009, semplificando le procedure per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Abruzzo. Il provvedimento riguarda la provincia dell’Aquila ed i comuni individuati con decreto n. 3 del Commissario delegato del 16 maggio 2009 e mira a velocizzare le attività di rimozione e trasporto dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni degli edifici, dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata. Viene, inoltre, reso più rapido l’iter per il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dagli eventi sismici.

I sindaci dovranno individuare i siti per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti durante l’emergenza e gli spazi per lo stoccaggio provvisorio dei materiali derivanti dai crolli degli edifici durante il terremoto e dalle demolizioni di quelli danneggiati. I comuni provvedono a tali iniziative con il supporto della Provincia de L’Aquila e dell’Arta Abruzzo. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza, classificati come rifiuti urbani, essi vengono trattati dal Comune in cui sono prodotti. I Comuni rendicontano al Commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti liquidi per la verifica contabile e la liquidazione dei costi sostenuti.

L’ ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009[17] reca le soluzioni temporanee per le famiglie le cui prime case sono state distrutte o dichiarate inagibili, dando attuazione all’art. 2, commi 10 ed 11 del decreto legge.

Il Commissario delegato con i sindaci dei comuni interessati provvede ad individuare alloggi ad uso abitativo non utilizzati arredati e dotati di impianto di riscaldamento. La condizione è di non disporre di altre soluzioni abitative all’interno della regione.

Le abitazioni saranno assegnate dai Sindaci in base a criteri di priorità che tengono conto della vicinanza dell’immobile al Comune di residenza, della consistenza del nucleo familiare, e se ne fanno parte disabili, anziani e bambini. Il contratto di affitto tra i proprietari delle case disponibili e i beneficiari del provvedimento sarà regolato secondo un modello di convenzione contenuto nell’ordinanza.

I contratti di locazione sono di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi e i canoni, a meno di diversa dichiarazione di congruità, vanno dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza dell’appartamento. L’affitto sarà a carico del Comune, mentre gli oneri condominiali a carico dell’affittuario.

Ovviamente, chi usufruirà di tale provvedimento non avrà diritto all’indennità di autonoma sistemazione.

L’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[18] reca disposizioni sulla ripresa delle attività produttive, sulle esenzioni autostradali e contributi per l’autonoma sistemazione.

Aiuti e interventi per l’agricoltura - Le p.a. possono attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale per l’Abruzzo, con procedure di gemellaggio tra istituzioni adottate dalla Commissione europea. Le spese di attuazione rientrano nel programma “Rete Rurale Nazionale 2007-2013” (art. 1).

Le aziende agricole che ricadono nei comuni colpiti dal terremoto possono usufruire di una procedura semplificata per la presentazione delle domande uniche 2009. In particolare potranno presentare una domanda di “conferma” in cui dichiarano che non sono intervenuti cambiamenti rispetto la domanda di aiuto al regime di pagamento unico presentata nel 2008. Anche se presenteranno questa domanda oltre la scadenza del 15 maggio 2009, non dovranno pagare la sanzione prevista per il ritardo fino al 9 giugno 2009. Le aziende potranno ricevere un anticipo dell’aiuto al pagamento unico, pari al 50%, a partire del 15 giugno 2009 (art. 2).

L’intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Abruzzo è assicurato dallo Stato attraverso le risorse del Fondo di rotazione (art. 11).

I sindaci e la ripresa delle attività produttive - I sindaci dei comuni colpiti dal sisma possono rivolgersi alle piccole imprese del territorio per ottenere in tempi rapidi i beni e servizi necessari all’assistenza della popolazione ospitata nei campi di accoglienza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Tale procedura vale fino al 31 dicembre 2009 (art. 3).

Il sindaco dell’Aquila, quelli dei comuni colpiti dal sisma e la provincia dell’Aquila possono altresì stipulare rispettivamente fino a 5, a 2 ed a 3 contratti a collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31 dicembre 2009. I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere al proprio datore di lavoro l’esenzione al lavoro per un periodo massimo di 60 giorni. (artt. 3-5).

Infine i sindaci possono trasferire temporaneamente le attività produttive che erano svolte in strutture ora inagibili in altri luoghi pubblici o privati, ma devono assicurare che siano rispettate le norme di sicurezza, igenico-sanitarie e ambientali. Tale trasferimento durerà fino a quando non saranno di nuovo agibili i locali o saranno trovate soluzioni alternative, comunque non oltre il periodo in cui è in vigore lo stato di emergenza (art. 8)

Il Piano C.A.S.E (Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili) - Per l’attuazione dell’art. 2, commi da 1 a 9 del decreto legge n. 39/2009, la realizzazione del Piano C.A.S.E., sarà affidata al Consorzio no profit promosso dalla fondazione Eucentre che sarà affiancato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dall’Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Verrà stipulata una convenzione che determinerà funzioni e composizione di una struttura operativa a cui potranno partecipare i membri dell’unità operativa prevista dall'ordinanza n. 3760, che comprende personale dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 6).

Per realizzare la costruzione dei moduli abitativi, il Commissario delegato può avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per la conduzione delle istruttorie tecniche, per la preparazione degli atti sulla selezione dei concorrenti e per il controllo dei contratti (art. 9).

Il contributo per l’autonoma sistemazione - Il contributo per l’autonoma sistemazione assegnato a chi ha una casa distrutta o danneggiata nei territori colpiti al terremoto vale anche per chi ha una casa fuori dai comuni colpiti dal sisma, ma dietro presentazione di una perizia giurata comprovante il nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico.

Per mantenere o avere un ulteriore riconoscimento dei contributi per l’autonoma sistemazione e per godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture, chi ne è destinatario deve presentare un’autocertificazione in cui dichiara che i componenti del suo nucleo familiare non possiedono unità abitative di loro proprietà in Abruzzo.

Chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto al contributo per l’autonoma sistemazione e a godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla dichiarazione di agibilità della propria abitazione.

A decorrere dalla pubblicazione della stessa ordinanza (25 maggio 2009), i soggetti destinatari dei benefici previsti sono tenuti a produrre al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore riconoscimento degli stessi, idonea autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la mancata disponibilità di unità abitative di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo (art. 7).

Esenzioni autostradali - Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale, a partire dal 28 aprile fino al 31 ottobre 2009, i cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma che percorrono un tratto stradale compreso tra alcuni caselli delle autostrade A24-A25 e altre stazioni dell’A14. In particolare i caselli autostradali:

Sia chi paga in contanti, sia chi usa Viacard o telepass può usufruire dell’esenzione che è riconosciuta per i passaggi:

-      muniti del modulo rilasciato dalla Concessionaria autostradale;

-      accertati da rapporti di mancato pagamento del pedaggio;

-      effettuati, su disposizione delle Autorità, senza pagare e per i quali le Concessionarie autostradali abbiamo documentazione fotografica e/o elettronica.

Dal 20mo giorno dopo la pubblicazione dell’ordinanza fino al 31 ottobre i cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto non pagheranno il pedaggio autostradale solo se saranno muniti di una tessera Viacard, fornita dalle Concessionarie e distribuita in collaborazione con la protezione civile. Le prime tessere prepagate saranno 40 mila e conterranno l’importo di 50 euro utili per i transiti nelle tratte autostradali sopraindicate.

I cittadini potranno ritirare la Viacard se forniranno alcuni documenti e alcune informazioni. Sono esentati dal pagamento del pedaggio gli spostamenti tra gli alloggi temporanei e la loro residenza.

Le Concessionarie autostradali procederanno alla richiesta di rimborso con cadenza bimestrale e aumenteranno il numero di tessere Viacard se sarà necessario. In questi mesi, inoltre, saranno registrati gli spostamenti lungo tali tratti autostradali e l’esenzione potrà essere prolungata al 31 dicembre 2009 (art. 4).

L’aeroporto de L’Aquila - Ai lavori di miglioramento dell’aeroporto dei parchi a Preturo (L’Aquila) non verrà applicata l’Iva (art. 12).

L’ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009[19] riguarda una serie di interventi urgenti, tra cui figura la microzonazione sisimica.

Vertice G8 - Il Commissario delegato è autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Capo della Delegazione per l’adozione di iniziative connesse all’organizzazione del grande evento “Presidenza Italiana del G8” di competenza del Ministero degli Affari Esteri. Per la prosecuzione di tali attività il Commissario delegato trasferisce altri due milioni di euro sulla contabilità speciale aperta presso l’Ufficio Sherpa (art. 1).

Il Commissario delegato può assegnare un incarico dirigenziale ad un dirigente di prima fascia per le esigenze funzionali della "Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8" (art. 9)

Scuola e Università - Il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del dott. Emanuele Fidora – Vice Capo di Gabinetto del ministero dell’Istruzione - per le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza in ambito scolastico ed universitario. In particolare dovrà provvedere al coordinamento delle attività previste dall’art. 4, comma 5, del decreto legge n. 39/2009 per assicurare l’avvio dell’anno scolastico 2009-2010 e la ripresa del funzionamento delle attività universitarie nella città dell’Aquila (art. 2).

Di.Coma.C e collaborazione con S.E.D. - I provvedimenti di spesa della Di.Coma.C per fronteggiare la fase di prima emergenza del terremoto del 6 aprile scorso decadono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza se non confermati espressamente dal ViceCommissario di competenza per la funzione di controllo istituita presso la Di.Coma.C.

Il Sindaco dell’Aquila, in qualità di soggetto attuatore, si avvale della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. per:

Personale dell’Ufficio Bilancio e Ragioneria – A fronte delle accresciute esigenze amministrative conseguenti al sisma, il personale dell’Ufficio Bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite previsto dalla normativa in vigore, per un massimo di 30 ore mensili a persona (art. 4).

Ricostruzione - Il Commissario delegato può avvalersi dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti per la realizzazione urgente delle abitazioni previste dal decreto legge per l’Abruzzo, all’art. 2. Rimangono comunque inalterate le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale articolo sostituisce il comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 3760 (art. 5).

Inoltre, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può costituire una commissione di esperti che assicuri un supporto tecnico adeguato alle attività di ricostruzione (art. 7).

Il Commissario delegato può avvalersi del Servizio tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per risolvere particolari problemi tecnici ed, in particolare, garantire la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private nell’ambito del processo di ricostruzione dei comuni danneggiati dal sisma. Le funzioni di Direttore del Servizio tecnico Centrale, con incarico di dirigente generale, sono assegnate su proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per compensare le spese che derivano dall’aggiunta di quest’ultimo posto di funzione dirigenziale generale, non sono più disponibili due posti di dirigente di seconda fascia per la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolar modo per la dotazione specifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 8).

Personale dell’Ufficio del Consigliere giuridico - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile può rafforzare la dotazione organica dell’Ufficio del Consigliere Giuridico del dipartimento per soddisfare le nuove e maggiori esigenze che derivano dall’emergenza in Abruzzo e realizzare, anche in sede locale, le attività di emergenza.

Il consigliere giuridico può scegliere tre consulenti tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche fuori ruolo, che devono svolgere la propria attività professionale nella sede del Commissario delegato.

Cinque unità di personale, appartenenti alla P. A. civile oppure militare, vengono assegnate all’Ufficio del Commissario delegato e altre cinque vengono individuate tra quelle già in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Le relative spese sono a carico del Fondo per la Protezione Civile (art. 6).

Beni culturali - Il Vice-Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Segretario Regionale ai lavori pubblici della Regione Veneto per realizzare gli interventi urgenti e necessari ad eliminare il pericolo di crollo, con opere provvisionali, della chiesa di San Marco del Comune dell’Aquila. Il soggetto attuatore provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi. Gli oneri che ne derivano sono a carico della Giunta della medesima regione (art. 10).

Conferenze di servizi– Viene aggiunto il comma 7-bis all’ordinanza 3760 relativa all’istituzione di un’apposita conferenza di servizi prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 39/2009 per l’approvazione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta. Tale comma aggiuntivo prevede che i pareri previsti vengano resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Se resi oltre i termini, si intendono acquisiti con esito positivo senza possibilità di deroghe (art. 12).

Piano di microzonazione sismica - Il Commissario delegato avvia un piano di microzonazione sismica nei comuni colpiti dal terremoto, avvalendosi del CNR. Per tale attività il Dipartimento anticipa un contributo straordinario di 300.000 euro a carico del Fondo di Protezione Civile. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate e documentate (art. 13).

Altre disposizioni - La struttura di missione di cui al DPCM del 15 giugno 2007 viene ricostituita come Unità Tecnica di Missione presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottimizzarne la capacità operativa, in un'ottica di contenimento della spesa. Per questo, ne viene ridotto il personale. Inoltre, l’Unità tecnica di missione può avvalersi, per la gestione dei fondi stanziati, della consulenza di una figura professionale con esperienza nel settore (art. 14).

L’ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009[20] riguarda la cd."ricostruzione leggera", prevedendo la concessione di un contributo per le riparazione di edifici agibili di tipo A.

Concessione di un contributo per danni di lieve entità - Ai proprietari di edifici agibili di tipo A è riconosciuto un contributo per danni di lieve entità fino all’importo massimo di 10.000 euro per riparare danni non strutturali e di impianti causati dal terremoto del 6 aprile. Rientrano tra le spese coperte dal contributo anche quelle legate alla progettazione e all’assistenza tecnica. Inoltre è previsto un ulteriore contributo fino a un massimo di 2.500 euro per la riparazione delle parti comuni. Possono richiedere il contributo i proprietari di immobili situati nei comuni colpiti dal terremoto, ma anche al di fuori di quest’area, purché una perizia dimostri che il danno sia stato causato dal terremoto del 6 aprile.

Tale contributo viene riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dal sisma e comunque valutate agibili di tipo A.

I lavori di riparazione, comunque, non devono mutare la destinazione d’uso dell’immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie o di tutela del paesaggio.

Modalità per la richiesta del contributo - Il proprietario dell’edificio potrà richiedere il contributo presentando una comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune in cui si trova l’immobile, secondo un modulo previsto dall’ordinanza stessa.

Alla comunicazione andrà allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che eseguirà i lavori, sottoscritto dal proprietario.

Se i lavori sono già stati realizzati, il proprietario dovrà allegare i documenti di spesa e un verbale di fine dei lavori e se sono in via di realizzazione dovrà allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori. Se l’immobile si trova al di fuori dei comuni interessati dal terremoto, il proprietario dovrà anche allegare la perizia giurata che certifica il “nesso di causalità diretto” tra il danno subito e il sisma.

Controllo sulla concessione del contributo e rendicontazione - Le imprese che eseguono i lavori riceveranno il contributo tramite un bonifico bancario dal Comune, che farà dei controlli a campione per verificare che il contributo sia impegnato in modo corretto.

I comuni rendicontano al Commissario delegato l’utilizzo dei fondi con cadenza trimestrale. Se è accertato che i lavori non sono stati completati, anche parzialmente, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, informando il Commissario delegato. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario delegato, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi.

L’ordinanza n. 3779[21]del 6 giugno 2009 riguarda la cd."ricostruzione leggera", prevedendo la concessione di un contributo diretto per le riparazione di edifici agibili di tipo B e C.

Concessione di un contributo per danni di lieve entità - Ai proprietari di edifici agibili di tipo B e C (temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente e che possono essere oggetto di recupero dell’agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili) è riconosciuto un contributo diretto per riparare danni non strutturali e di impianti causati dal terremoto.

Il contributo coprirà integralmente le spese occorrenti per la riparazione nel caso riguardi l’abitazione principale, mentre fino all’80% delle spese occorrenti per la riparazione (e comunque non superiore a 80.000 euro) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, nonché per gli immobili ad uso non abitativo.

Il contributo per la riparazione di parti comuni ei condomini è riconosciuto all’amministratore del condominio che deve preventivare, gestire e rendicontare separatamente con l’ausilio di condomini che rappresentano almeno il 35% dei mm.

Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli oneri per la progettazione.

I lavori di riparazione, comunque, non devono mutare la destinazione d’uso dell’immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie o di tutela del paesaggio.

Modalità per la richiesta del contributo  - Il proprietario dell’edificio potrà richiedere il contributo presentando una domanda al Sindaco del comune in cui si trova l’immobile, secondo un modulo previsto dall’ordinanza stessa.

Alla domanda andrà allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che eseguirà i lavori ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico che attesti l’entità del danno e, nel caso in cui l’unità immobiliare sia situata al di fuori dei comuni colpiti dal sisma, anche il nesso di casualità tra danno e sisma.

Se i lavori sono già stati realizzati, il proprietario dovrà allegare i documenti di spesa e un verbale di fine dei lavori e se sono in via di realizzazione dovrà allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori.

Controllo sulla concessione del contributo e rendicontazione - Il Comune svolge un’istruttoria sulle domande, verificando i presupposti per la concessione del contributo, il cui ammontare sarà determinato dal Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, in relazione alle spese giudicate ammissibile.

Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende positivamente accolta.

I comuni rendicontano al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse.

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deve depositare presso l’Ufficio tecnico comunale una dichiarazione consultiva dei lavori asseverata da un professionista, allegando i documenti di spesa.

Tale contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità di credito di imposta, nel rispetto di determinate condizioni specificate nella stessa ordinanza.

L’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009[22] reca una serie di disposizioni relative d alcuni adempimenti di carattere tributario.

Essa ribadisce la sospensione dei versamenti e adempimenti per le persone fisiche – anche sostituti d’imposta – con domicilio fiscale nei comuni compresi nell’elenco dei 49, sospensione che decorre dal 6 aprile a tutto il 30 novembre 2009 (art. 1), per gli altri comuni la sospensione cesserà, invece, il 30 giugno: i versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione saranno eseguiti entro il 16 luglio 2009, mentre gli adempimenti saranno prorogarti al 30 settembre (art. 2).

Vengono, inoltre (art. 3) indicati nuovi termini per gli adempimenti dei contribuenti, quali la presentazione del modello 730 che slitta dal 31 maggio al 26 ottobre 2009.

Viene prevista, inoltre, anche la sospensione di alcuni termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione (art. 4)

L’ordinanza n. 3781 del 17 giugno 2009[23], composta da un solo articolo, riguarda il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza.

Nell'ambito dell'attuazione delle attività di  protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari,negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalità semplificate per l' adozione di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

L’ordinanza n. 3782 del 17 giugno 2009[24] reca le disposizioni relative al censimento dei danni al patrimonio culturale, energia elettrica e gas, l’edilizia scolastica e altri interventi urgenti.

Ulteriori funzioni del Vice Commissario delegato - Il Vice Commissario delegato provvede al censimento e all’archiviazione dei dati relativi ai danni subiti dal patrimonio culturale a causa del terremoto. Collabora col Presidente della regione Abruzzo nella predisposizione ed attuazione del piano di interventi previsto dal decreto-legge per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie del Conservatorio di musica di L’Aquila, le caserme utilizzate dall’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici di interesse storico-artistico. Per la realizzazione di tali attività, il Vice Commissario delegato si avvale della collaborazione dei Sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto (art. 1).

Nuovi fondi per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari - Per l’anno 2009, è previsto un incremento di 40 milioni di euro del “fondo transitorio di accompagnamento” per la regione Abruzzo previsto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma796, lettera b). L’obiettivo è l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari affidata al Commissario ad acta. Le risorse saranno erogate alla regione Abruzzo dopo che il Commissario avrà presentato un programma operativo per affrontare le ulteriori difficoltà causate dal terremoto. Il programma dovrà essere approvato dal Ministro del lavoro, , in accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 2).

Ulteriori disposizioni normative cui si provvede in deroga per la realizzazione degli interventi di emergenza. Vengono previste ulteriori deroghe all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 (art. 3).

Strutture prefabbricate in locazione per l’Agenzia delle Entrate -  L’Agenzia delle Entrate è autorizzata ad acquisire in locazione strutture prefabbricate in cui collocare temporaneamente i propri uffici, in attesa della riparazione degli immobili situati nel comune dell’Aquila danneggiati dal terremoto (art. 4).

Nuove misure per energia elettrica e gas - Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo nei comuni colpiti dal terremoto, con provvedimento del Commissario delegato, d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono stabilite:

misure per la riduzione dell’importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio;

modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per tali forniture.

Inoltre, per i soggetti che il 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal terremoto, sono sospesi per otto mesi - non più solo per due - i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse nello stesso periodo (art. 5).

Rimborso agli enti locali delle spese di trasporto per le elezioni europee. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare alla Regione Abruzzo, alle Forze Armate e alle Amministrazioni di Stato le spese per il trasporto nei luoghi di residenza della popolazione colpita dal terremoto e alloggiata nelle località della costa abruzzese, in occasione delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009. (art. 6).

Proroghe e precisazioni alle Ordinanze precedenti Vengono disposte alcune proroghe ed integrazioni a precedenti ordinanze (art. 7).

Lavori sulla viabilità - Il Commissario delegato può avvalersi del compartimento Anas de L’Aquila per realizzare interventi urgenti di viabilità per l’organizzazione dell’evento G8 (art. 8).

Proroghe per le società cooperative - Per le società cooperative localizzate nei comuni colpiti dal sisma sono prorogati di 12 mesi i termini per versare il contributo per le spese di revisione del biennio 2009/2010, stabiliti dal decreto del 15 dicembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico. Sempre per queste società e i loro consorzi è rinviato di 12 mesi il versamento del 3% degli utili. Tale proroga opera nei confronti delle società che non aderiscono ad alcuna associazione nazionale di assistenza e tutela del movimento cooperativo (art. 9).

Istituzione di una Struttura di missione legata al Piano C.A.S.E. - Per realizzare in modo più efficiente le attività istruttorie legate al Piano C.A.S.E., sarà istituita una Struttura temporanea di missione a L’Aquila nell’ambito dell’Ufficio Amministrazione e bilancio della Protezione Civile (art. 10).

Donazioni per assicurare un alloggio temporaneo - Il Dipartimento della Protezione Civile può accettare donazioni che abbiano lo scopo di assicurare un alloggio temporaneo per particolari categorie di cittadini. Le abitazioni dovranno essere realizzate con i moduli abitativi previsti dall’art. 2 del decreto legge n. 39 (art. 12).

Realizzazione degli interventi necessari per collegare le aree in cui verranno realizzati i moduli abitativi con le reti infrastrutturali - Il Commissario delegato è autorizzato a realizzare gli interventi necessari per collegare le aree in cui verranno realizzati i moduli abitativi con le reti infrastrutturali attraverso cui sono erogati i servizi essenziali (art. 13)

Intervento delle Regioni nella realizzazione di nuovi edifici o complessi abitativi - All’interno di un quadro di interventi definito dal Commissario delegato e del Presidente della Regione Abruzzo, le Regioni possono intervenire nella realizzazione di nuovi edifici o complessi abitativi, nella riparazione o ricostruzione di quelli esistenti e nelle opere sul territorio, anche mettendo a disposizione proprie risorse finanziarie e risorse che derivano da donazioni o altre fonti finanziamento. A questo scopo il Commissario delegato nominerà dei soggetti attuatori che, per la realizzazione degli interventi, si potranno avvalere dei poteri e delle procedure definite dalle ordinanze sull’emergenza terremoto e dal decreto legge n. 39 (art. 14)

Un piano per l’edilizia scolastica - Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, d’intesa con il Presidente della Provincia de L’Aquila e i Sindaci dei Comuni interessati elaborerà un programma-stralcio di interventi urgenti sull’edilizia scolastica per consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico 2009/2010 nei Comuni colpiti dal terremoto. Il Presidente della Regione potrà avvalersi della collaborazione del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che agirà come Soggetto attuatore degli interventi. A questo scopo è previsto un fondo di 20 milioni di euro da prelevare dalle risorse stanziate per gli interventi sull’edilizia scolastica, previsti dall’art. 18 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. (art. 15)

Modifiche all’ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 - L’art. 11 di tale ordinanza modifica il testo dell’ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009. Tra le variazioni, all’art. 1, comma 6, non si specifica più se le spese per le progettazione e l’assistenza tecnica, di cui può essere chiesto il rimborso, vadano calcolate comprese di IVA. Inoltre, all’art. 2, comma 7, vengono modificate le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate che ora saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. All’art. 3, comma 3, non si fa più riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma solo all’imposta sul reddito e al comma 7 viene specificato che il conto individuale in cui andrà il finanziamento agevolato oltre ad essere vincolato sarà anche infruttifero. Infine viene modificato anche il comma 8, sempre dell’art. 3. Si specifica infatti che i contratti di finanziamento saranno interrotti anche nei casi in cui il finanziamento sia usato per scopi diversi dalla riparazione degli edifici di tipo B e C. Inoltre si specifica che il credito di imposta può essere riconosciuto anche con l’intervento di soggetti finanziatori oltre che con quello di sostituti d’imposta e, infine, che chi eroga il finanziamento dovrà trasmettere con modalità telematica i dati sui beneficiari e sull’importo all’Agenzia delle Entrate. 

L’ordinanza del 2 luglio 2009[25]reca disposizioni volte al rilancio dell'immagine dell'Abruzzo ai fini del sostegno del settore turistico e per la campagna di comunicazione relativa alla celebrazione del G8 nella predetta Regione. A tal fine viene istituita una specifica Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con il compito di  curare anche il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e di promuovere campagne di comunicazione volte a fronteggiare i danni al settore turistico derivati dall'evento sismico che ha colpito la Regione. Tale struttura fornisce altresì ausilio al governo nell'attuazione degli interventi di promozione e di comunicazione, di interesse turistico connessi al G8.

Tale ordinanza è stata abrogata dall’art. 13 dell’ordinanza n. 3791 del 15 luglio 2009[26], essendosi esaurite le esigenze di valorizzazione dell’immagine dell’Abruzzo in funzione dello svolgimento del G8 nella città dell’Aquila.

L’ordinanza n. 3784 del 25 giugno 2009[27] introduce nuove disposizioni sulla cd. ricostruzione leggera, soluzioni abitative temporanee e relativi cantieri, sospensioni e altre disposizioni.

Abitazioni in locazione Sono parzialmente modificati i criteri e le modalità con cui vengono assegnati alle persone sfollate alloggi in affitto, a spese del Comune, a sua volta finanziato dallo Stato. Infatti tra le case che possono essere prese in affitto ora rientrano anche gli alloggi non arredati. In questo caso, però, il canone di locazione sarà ridotto del 10% rispetto ai canoni applicati alle case arredate. Inoltre, a differenza di prima, gli immobili potranno trovarsi anche in altre regioni, purché limitrofe all’Abruzzo. (art. 3)

Riparazione e ricostruzione leggera - Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire ai sindaci una prima parte dei fondi necessari per avviare i lavori di riparazione sulle abitazioni classificate come agibili, tipo A, temporaneamente inagibili, tipo B, o parzialmente inagibili, tipo C, come previsto dalle ordinanze n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009. (art. 7)

Agevolazioni per stipulare mutui - Agli 80.000 euro previsti dall’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 3779 per il finanziamento delle spese di riparazione dell’ abitazione principale con inagibilità B o C, va aggiunto l’importo dell’onorario e delle spese notarili per l’accensione del finanziamento. La persona che ha chiesto il finanziamento può richiedere di essere assistita dalla Fintecna s.p.a. o da una società da questa controllata nella stipula del contratto di finanziamento e nella sua gestione. (art. 13)

Edilizia popolare - I Sindaci dei comuni colpiti dal terremoto sono autorizzati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alloggi di proprietà comunale destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o sgomberata.(art. 9)

Ospitalità negli alberghi Viene sostituito il comma 2 dell’art. 7 dell’ordinanza n. 3771 del 19 maggio. La disposizione stabilisce che chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto a godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture dopo 15 giorni da quando riceve comunicazione della dichiarazione di agibilità della sua casa, salvo particolari esigenze del suo nucleo familiare, valutate caso per caso dal Vice Commissario delegato nella attività di emergenza. (art. 18)

Nell’ambito delle iniziative legate al G8 a l’Aquila, il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai proprietari di alberghi gravemente danneggiati dagli eventi sismici. (art. 9)

Contributo per l’autonoma sistemazione - Chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto al contributo per l’autonoma sistemazione dopo 45 giorni da quando riceve comunicazione della dichiarazione di agibilità della sua casa. (art. 18)

Nuove aree per le attività agricole - Il Commissario delegato provvede a reperire una nuova collocazione, anche temporanea, alle attività agricole e zootecniche prime condotte nelle aree occupate d'urgenza o espropriate per la realizzazione dei moduli abitativi previsti dall’art. 2 del decreto legge 39/2009. (art. 9)

Alloggi per il personale dei cantieri - Per fare in modo che i lavori per la costruzione del Piano C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori continuino secondo crono programma, il Commissario delegato, anche in deroga alle regole urbanistiche in vigore, può reperire un alloggio per il personale addetto ai cantieri anche negli insediamenti economico produttivi del territorio abruzzese. (art. 10)

Sostegno dello Stato ai comuni – Attraverso l’inserimento del comma 3 bis all’art. 1 dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno, viene stabilito che gli importi dei tributi non percepiti dai comuni per effetto della sospensione stabilita dall’ordinanza n. 3780, sono anticipati a questi ultimi dallo Stato, secondo le modalità che saranno indicate in un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dalla data di ripresa della riscossione dei tributi, i trasferimenti erariali ai comuni si ridurranno per importi pari alle anticipazioni concesse. (art. 14)

Estensione delle sospensioni - Dal 1° luglio 2009 anche le persone fisiche, comprese quelle in qualità di sostituti d’imposta, che al 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della provincia de L’Aquila diverso da quelli del cosiddetto “cratere sismico”, potranno usufruire delle sospensioni previste dagli art. 1 e 3, commi 1, 3, 4 e 5 dell’ordinanza n. 3780, qualora le loro abitazioni e gli immobili sedi di attività produttive siano stati sgomberati con ordinanza del sindaco per inagibilità totale o parziale, attestata con perizia giurata. (art.  15) 

Circolazione veicoli pesanti nei giorni festivi - I veicoli di peso superiore a 7,5 tonn., quelli eccezionali e quelli adibiti a trasporti eccezionali possono circolare in deroga alle limitazioni alla “circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2009 nei giorni festivi e particolari”, contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4933/2008. I conducenti dei veicoli devono dimostrare anche sotto forma di autocertificazione l’impiego delle merci trasportate nelle zone interessate dal terremoto ed esporre sui mezzi il logo del Dipartimento della Protezione civile e del progetto C.A.S.E. rilasciati dalla struttura del Commissario delegato. (art. 11)

Anas soggetto attuatore per il ripristino SS n. 5 - L’Anas provvede al tempestivo ripristino della SS n. 5 Tiburtina Valeria, nel tratto “Gole di San Venanzio” dal Km. 161 al Km. 168, danneggiata dal terremoto del 6 aprile 2009. Gli interventi possono essere effettuati dalla società con i poteri di deroga indicati  all’art. 3 dell’ordinanza n. 3753. Per la spesa dell’intervento, valutato in 2.500.000,00, l’Anas si potrà avvalere delle risorse stanziate per l’anno 2009, per gli investimenti della società, nell’ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno. (art. 16)

Nuove assunzioni e lavoro straordinario - Per far fronte alle maggiori esigenze legate alla situazione di emergenza, il sindaco de L’Aquila è autorizzato a stipulare fino a 12 contratti a tempo determinato e il Comune de l’Aquila a coprire i 6 posti vacanti, utilizzando le graduatorie dei concorsi di altri enti locali. (art. 1). I Presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, può avvalersi di una struttura  tecnico-scientifica, con esperti e personale comandato da altre amministrazioni, per avviare il piano di interventi urgenti per riparare gli immobili pubblici, come previsto dall’art. 4, comma 1 lettera b, del decreto legge 39/209 (art. 2). Il personale della Protezione civile impegnato nell’emergenza terremoto in Abruzzo riceverà un’indennità come prevede l’articolo 22, comma 1, lettera  b), dell'ordinanza n. 3536 del 28 luglio 2006 Disposizioni urgenti di protezione civile (art. 4). Anche il personale direttamente impegnato dal Prefetto potrà ricevere compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite (art. 6).  

L’ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009[28] relativa agli indennizzi alle imprese prevede l’erogazione, anche in questo caso, dei fondi da parte dei sindaci, ma «fino a concorrenza delle risorse disponibili».

Sono previsti indennizzi anche ai privati per danni ai beni mobili anche non registrati ubicati nella prima casa distrutta o inagibile (esito di tipo E).

Sospensione dell'attività - Per la sospensione dell'attività produttiva in seguito al terremoto, viene riconosciuto un indennizzo legato alla durata della sospensione, per un periodo massimo di 120 giorni, quantificato in trecentosessantacinquesimi, in base ai redditi prodotti che risultano dalla dichiarazione dei redditi 2008 o dalle scritture contabili da allegare alla domanda (art. 1).

Beni mobili registrati - Per la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati (come le auto o i mezzi di lavoro) distrutti o danneggiati, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino a un massimo di 300.000 euro (art. 2).

Ripristino scorte - Per ripristinare scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti, è previsto un indennizzo non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino a un massimo di 60.000 euro (art. 2)

Beni mobili strumentali

Per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività produttiva, è previsto un indennizzo non superiore al 50% dello stesso danno e fino a un massimo di 200.000 euro (art. 2).

Per la concessione di tali indennizzi occorre produrre apposita perizia giurata (art. 2).

Danni ai beni mobili anche non registrati ubicati nella prima casa – E’ previsto un indennizzo nel caso di beni mobili anche non registrati ubicati nella prima casa distrutta o inagibile (esito di tipo E) sulla base di un’autocertificazione.

Tale indennizzo pari al valore dei beni (tenendo conto delle quotazioni di mercato dell’usato di riferimento) non potrà superare i 10.000 euro e non è cumulabile gli indennizzi per le attività produttive previsti dall’art. 2 (art. 3).

Indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose Viene riconosciuto un indennizzo per i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento di tali attività non superiore al 70% dei danni subiti e comunque fino ad un massimo di 80.000 euro.

L’indennizzo non è cumulabile con il contributo per il ripristino della stessa unità immobiliare, ancorché in favore di terzi (art. 4).

Imprese di costruzione

Per le imprese di costruzione e di vendita di immobili destinati al mercato, in corso di realizzazione il 6 aprile 2009, è previsto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino a un massimo di 30.000 euro per la riparazione di ciascuna unità abitativa. Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza l'edificio in costruzione dovrà essere completato e le case devono essere affittate o vendute alle popolazioni colpite dal terremoto (art. 5).

Modalità di accesso al contributo - Le domande (redatte secondo l’allegato all’ordinanza) per ottenere gli indennizzi dovranno essere presentate dagli interessati (persone fisiche o giuridiche) entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza al sindaco del comune ove si trovano i beni danneggiati. Spetterà al sindaco determinare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la spettanza e l’ammontare dell’indennizzo dandone immediata comunicazione agli interessati (art. 6).

Da ultimo tutti gli interventi previsti dall’ordinanza (ad eccezione degli indennizzi di cui all’art. 1 per la sospensione dell’attività) possono riguardare anche beni localizzati fuori dai 49 comuni individuati dal commissario delegato, purché ci sia un nesso di casualità tra danno ed evento sismico, comprovato da perizia giurata (art. 8).

L’ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 [29] riguarda la cd."ricostruzione pesante", prevedendo la concessione di un contributo per la riparazione o ricostruzione di edifici inagibili di tipo E, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione.

Restano esclusi gli edifici dei centri storici, per i quali il governo, sempre attraverso delle ordinanze, emanerà una specifica disciplina che terrà conto dei piani di ricostruzione del centro storico delle città (nella premessa dell’ordinanza).

Ricostruzione della prima casa – E’ previsto un contributo diretto per coprire:

Il contributo diretto verrà erogato con i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal CIPE, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge 39/2009, garantendo la continuità e il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni.

Per avere diritto al contributo a fondo perduto dello Stato dovranno essere rispettate alcune condizioni: l’immobile dovrà avere gli stessi standard dell'abitazione distrutta o da demolire e la stessa destinazione urbanistica.

Non necessariamente però la riedificazione dovrà avvenire sulla stessa superficie, purché nel territorio del comune di ubicazione dell’unità immobiliare distrutta.

Sarà, invece,necessario ricostruire o riparare rispettando i criteri anti sismici, raggiungendo un «livello di sicurezza fino all'80% dell'adeguamento sismico».

Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 1).

Altri immobili (seconde case, uffici professionali e negozi)

È previsto un contributo fino all'80% delle spese sostenute per riparare (con miglioramento sismico) o ricostruire immobili diversi dalla prima casa o a uso non abitativo andati distrutti o che hanno subito danni tali da renderli inagibili (esito di tipo E). Il contributo, in tale caso, non potrà superare gli 80.000 euro.

Esso è riconosciuto per una sola unità immobiliare ed è cumulabile con il contributo per la prima casa solo se l'altro immobile ad uso non abitativo è adibito ad attività di impresa o della professione (art. 1).

Vengono quindi dettate indicazioni relative alle riparazioni o ricostruzione delle parti comuni dei condomini. In questo caso l’amministratore condominiale deve preventivare, gestire e rendicontare le spese (art. 1, comma 5).

Rientrano, infine, tra le spese ammissibili, al netto di IVA gi eventuali oneri per la progettazione e l’assistenza tecnica di professionisti abilitati (art. 1, comma 7)

Modalità di accesso al contributo - Le domande (redatte secondo l’allegato all’ordinanza) per ottenere i contributi dovranno essere presentate dall’interessato, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli «indirizzi del Commissario delegato», al sindaco del comune dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire, oppure da acquistare.

La domanda va presentata al Sindaco del Comune in cui si trova l’edificio da riparare o acquistare utilizzando il modello di domanda allegato all’ordinanza n. 3790.

Se la richiesta di contributo riguarda parti comuni di un edificio, la domanda va presentata dall’amministratore condominiale o da un rappresentante designato dai proprietari delle parti comuni.

E’ quindi, indicata, in modo dettagliato, tutta la documentazione da allegare alla domanda stessa e gli adempimenti in capo al beneficiario del contributo o al rappresentante del condominio previsti ad ultimazione dei lavori.

Sarà quindi il sindaco ad autorizzare, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione o acquisto di una nuova abitazione e a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo (art. 2).

Per ottenere l’erogazione del contributo per l’acquisto di un’abitazione in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, il beneficiario deve depositare nel Comune copia autentica del contratto preliminare registrato entro 30 giorni dalla sua stipula. Inoltre, il beneficiario è tenuto a depositare una copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione e la documentazione delle spese sostenute, con la domanda di cambio di residenza per il suo nucleo familiare, pena la revoca del contributo. (art. 2)

Modalità di erogazione del contributo - Il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d’imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l’interessato intende avvalersi e se preferisce ottenere il finanziamento agevolato, come disciplinato dalla stessa ordinanza n. 3790 (art. 3)

Erogazione dei fondi ed attività di controllo - Il Commissario delegato comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i finanziamenti, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni.

I Sindaci dei Comuni rendicontano sui fondi utilizzati per l’erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. In particolare, i Sindaci provvedono all’erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Il restante 25%, viene erogato entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori.

Sono, quindi, previsti controlli a campione da parte dei comuni sui soggetti beneficiari del contributo (art. 4)

Gli atti e le operazioni per i finanziamenti – inclusi quelli che riguardano la prestazione delle eventuali garanzie, personali e gli atti conseguenti e connessi – sono esenti da ogni tributo e diritto. Tale disposizione non si applica all’imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell’80%. (art. 6)

Realizzazione dei moduli abitativi provvisori - Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni interessati, alla realizzazione in tempi rapidi dei Moduli abitativi provvisori (M.a.p.), e delle connesse opere di urbanizzazione nei comuni colpiti dal terremoto per garantire una sistemazione temporanea alle persone che hanno l’abitazione distrutta o inagibile di categoria E o F (art. 7).

Realizzazione dei moduli ad uso scolastico provvisori - Con le medesime modalità, il Commissario provvede anche alla realizzazione dei Moduli ad uso scolastico provvisori (M.u.s.p.) e delle relative opere di urbanizzazione, avvalendosi delle risorse stanziate nell’art. 7 del decreto legge per l’Abruzzo e delle risorse trasferite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (art. 7)

L’ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009[30] reca alcune novità per i cittadini delle aree colpite dal terremoto del 6 aprile.

Spese di trasloco - È riconosciuto un contributo, fino a 5.000 euro, per il pagamento delle spese di trasporto e deposito dei mobili di chi realizza interventi di riparazione e ricostruzione, esclusi quelli sulle abitazioni classificate come A (art. 5).

Contributi per interventi su abitazioni B e C - viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi sugli edifici classificati B e C fino a 90 giorni a partire dal 27 luglio - data di pubblicazione in G. U. degli indirizzi del Commissario delegato sull'ordinanza 3779. Nel caso in cui la verifica di agibilità avvenga dopo questa data, i 90 giorni si conteggiano a decorrere dalla pubblicazione degli esiti sull’albo pretorio del Comune in cui si trova l’abitazione (art. 8).

Indennizzo per le attività produttive ed esercizi pubblici chiusi durante il G8 - I titolari di attività produttive ed esercizi pubblici dell’Aquila che sono rimasti chiusi in occasione del G8 dal 5 al 10 luglio 2009, come disposto dall'ordinanza prefettizia del 23 giugno 2009, hanno diritto ad un indennizzo. Possono richiedere il risarcimento gli esercizi che si trovano nelle aree A, B e C individuate dall'ordinanza. L’indennizzo è calcolato sulla base del reddito accertato in sede dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 ed è rapportato al periodo di effettiva chiusura (art. 9).

Termine dell'ospitalità gratuita in albergo per chi possiede un’abitazione classificata come A – Dal 6 agosto chi ha l’abitazione classificata come A non potrà più usufruire dell’alloggio gratuito in alberghi o altre strutture residenziali. Questo termine non è previsto per chi è ospitato nei campi tenda (art. 17).

Contributo autonoma sistemazione -  Viene incrementato il contributo di autonoma sistemazione per chi, in seguito al terremoto del 6 aprile, ha avuto casa distrutta, anche in parte, o è stato costretto a sgomberarla in quanto situata in zona rossa. Previsto fino a un massimo di 600 euro al mese, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare. Chi vive da solo potrà ricevere 300 euro. Per ogni anziano ultra 65enne e per ogni persona con disabilità o invalida almeno al 67% è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro (art. 24).

Fabbisogni abitativi – Viene regolata la rilevazione sui fabbisogni abitativi dei cittadini del Comune dell’Aquila iniziata il 1° agosto. Il provvedimento prevede che per il supporto informatico nell’elaborazione dei dati il Commissario delegato può avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni e per l’assistenza telefonica nella compilazione del modulo del Servizio Linea amica Abruzzo, già dedicato alle informazioni alla popolazione dal mese di aprile. Per aiutare i cittadini nella redazione dei questionari sono coinvolti 40 uomini delle Forze Armate e 20 Carabinieri. Ai fini della diffusione dell’iniziativa, il Commissario delegato è autorizzato inoltre a richiedere alle società di telefonia mobile l’invio di sms con informazioni utili al cittadino (art. 28).

Esenzione in una nuova stazione autostradale - L'esenzione del pedaggio autostradale è prevista, per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto, in transito sulle A24, A 25 e A14 anche per la stazione di Civitanova Marche, oltre che per San Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud (art. 27).

L’ordinanza n. 3799 del 6 agosto 2009[31]  recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”, reca, all’art. 2, alcune disposizioni per il sisma in Abruzzo. In particolare, in relazione alle improcrastinabili esigenze finanziarie del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009, nelle more del trasferimento delle risorse ivi previste, autorizza variazioni di bilancio compensative tra la parte capitale e la parte corrente del centro di responsabilità13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre viene prorogato - fino al 31 dicembre 2009 - il decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali, nonché dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge 39/2009.

 

L’ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009[32] reca disposizioni relative ai contributi per la riparazione di case di tipo A, B, C, alle locazioni, agli ATER e i beni culturali

Contributi per le case in locazione - I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in locazione possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo è concesso, anche per più immobili e in aggiunta al contributo per l’abitazione principale, solo se i contratti di locazione vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 4 anni. (art. 7)

Modifica della procedura per l’avvio dei lavori per le case di tipo B e C -  Per avviare rapidamente gli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici di tipo B o C, i Comuni dopo aver verificato la regolarità della domanda e della documentazione, concedono il contributo a titolo provvisorio entro 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, se non si riceve risposta si possono avviare i lavori. Il contributo a titolo definitivo viene concesso entro 30 giorni dalla concessione di quello provvisorio, dopo la verifica della coerenza e congruità economica degli interventi. (art. 7)

Contributi per le Cooperative edilizie a proprietà indivisa - I contributi previsti per gli immobili di tipo A, B, C o E si applicano anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa. (art. 4)

Contributi per parti comuni di condomini di tipo A Sarà compito dell’amministratore presentare la domanda. Anche per gli immobili di tipo A, la domanda di contributo per le parti comuni dovrà essere presentata dall’amministratore di condominio. Il contributo sarà riconosciuto all’amministratore che deve preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico le spese, come previsto dall’art. 1, comma 5, dell’ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009. I compensi per gli amministratori rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nei limiti indicati nelle ordinanze n. 3778 e 3779 del 6 giugno. (art. 8)

Centocinquanta milioni per le case dell’ATER - Per la ricostruzione o riparazione degli immobili dell’ATER, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale, sono previsti 150 milioni di euro, nell’ambito dei finanziamenti previsti dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 39/2009. Il Presidente della regione Abruzzo può avvalersi dell’ATER come soggetto attuatore e deve sottoporre il Piano degli interventi all’approvazione del Commissario delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo. Gli assegnatari che hanno riscattato gli alloggi possono affidare la riparazione o la ricostruzione all’ATER, che agisce in qualità di amministratore di condominio. (art. 2)

Contributi alle imprese che costruiscono e vendono edifici - L’indennizzo pari al 75% fino ad un massimo di 30mila euro previsto per gli edifici che erano in via di realizzazione al 6 aprile, è riconosciuto anche per gli edifici che a quella data erano già realizzati e accatastati, o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso di definizione. Il contributo è concesso se gli appartamenti vengono messi a disposizione dei cittadini sfollati per la vendita o l’affitto agevolato previsto dall’ordinanza n. 3769. (art. 3)

Supporto ai Comuni nell’istruttoria delle domande - I Comuni saranno supportati da Fintecna nell’istruttoria amministrativa delle domande per i contributi previsti per gli immobili di tipo B, C o E. Per l’istruttoria tecnica delle domande relative al contributo per immobili di tipo B e C, i Sindaci saranno supportati dal Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza. (art. 7)

Venti milioni per il recupero del patrimonio culturale Vengono messi a disposizione del Vice-Commissario per il recupero del patrimonio culturale 20 milioni di euro nell'ambito delle risorse previste per l'emergenza terremoto in Abruzzo. La struttura può anche avvalersi di contributi da parte di sponsor per completare la messa in sicurezza e il recupero dei beni di interesse artistico e culturale danneggiati dal sisma (art. 1).

L’ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009[33] reca ulteriori interventi urgenti a favore della regione Abruzzo.

IVA compresa tra le spese per le riparazioni – Una delle misure più importanti dell’ordinanza è la ricomprensione dell’IVA tra le spese ammissibili per le riparazioni o la ricostruzione con miglioramento sismico delle abitazioni con esiti di agibilità B, C ed E. E' questa la misura più (art. 1). Per le riparazioni sulle abitazioni di tipo A l'IVA era già prevista tra le spese ammissibile dall'ordinanza 3778.

Campi di accoglienza - Entro il 6 settembre coloro con la casa agibile (categoria A) dovranno lasciare i campi di accoglienza. Il Commissario Straordinario avvia infatti un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee sistemazioni in strutture della Provincia dell’Aquila ed ogni iniziativa per garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti (art. 9).

Viabilità – Vengono stanziati 10 milioni di euro per interventi sulla viabilità, alla luce della riapertura di scuole, università e attività produttive (art. 8).

Carta acquisti - Per le fasce più deboli della popolazione colpita dal sisma sarà messa a disposizione, ai cittadini italiani, una carta acquisti del valore di 160 euro mensili, da utilizzare per la spesa alimentare e sanitaria e il pagamento di luce e gas, fino al 31 dicembre 2009 (art. 13).

Contributi per riparazioni - Tra le altre novità, vi è la proroga dei termini per la richiesta dei contributi per l’abitazione di tipo E, che passano da 90 a 160 giorni dalla pubblicazione in G. U degli indirizzi operativi dell’ordinanza n. 3790 avvenuta il 31 agosto (art. 11) e la possibilità per l’amministratore di condominio di richiedere il finanziamento agevolato per i contributi per le abitazioni B, C ed E (art. 2).

I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in affitto possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo è concesso solo se i contratti di affitto vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 2 anni e in tutti i comuni del cratere, diversamente da quanto stabilito dall’ordinanza 3803 del 15 agosto.

L’ordinanza 3806 del 14 settembre 2009[34] definisce i criteri per l'assegnazione delle nuove case.

Sarà il sindaco dell’Aquila ad individuare, con proprio decreto, i nuclei familiari che verranno ospitati nei complessi antisimici del progetto C.A.S.E. (Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili), destinati ai cittadini aquilani che hanno avuto esito di agibilità E, F o che si trovano in “zona rossa”.

Nella redazione delle graduatorie avranno la priorità i nuclei familiari numerosi, composti da almeno tre persone o da un solo genitore con figlio a carico, che potranno andare ad abitare in una zona il più possibile vicina a quella dove vivevano prima del 6 aprile. Inoltre, i componenti della famiglia devono essere cittadini italiani, dell’unione europea, o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e non devono avere a disposizione soluzioni abitative alternative, anche in affitto, nel comune dell’Aquila e nei comuni vicini.

Verrà, inoltre, tenuto conto anche della presenza in famiglia di disabili, anziani, studenti e minori in età prescolare, nonché l’eventuale occupazione lavorativa nella regione Abruzzo al momento del sisma. Con l’assegnazione della nuova sistemazione non si perderà il diritto al contributo di autonoma sistemazione.

Sarà sempre il sindaco dell'Aquila ad individuare i cittadini delle frazioni, con l'abitazione distrutta o classificata con esito di agibilità E o F, che avranno diritto all'assegnazione dei M.a.p. (Moduli abitativi provvisori).

L’ordinanza 3808 del 15 settembre 2009 reca nuove misure per la ripresa delle attività produttive,alcuni interventi per le infrastrutture e per il reperimento di alloggi per coloro che hanno una casa inagibile o distrutta.

Interventi per le attività produttive Vengono concessi ulteriori 60 giorni per presentare la domanda per accedere agli indennizzi previsti per le attività produttive che hanno subito danni economici a causa del terremoto. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attività entro 120 giorni dal 20 luglio, data di pubblicazione dell’ordinanza n. 3789 in Gazzetta Ufficiale (art.4).

In aggiunta a quanto previsto dall’ordinanza n. 3789, se le disposizioni del Comune non consentono l’accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito dall’edificio, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui viene effettivamente autorizzato l’accesso (art. 4).

Viene, inoltre, disposto che la perizia che descrive e quantifica il danno subito dall’edificio per il quale si richiede l’indennizzo deve essere “asseveratae non “giurata”. La modifica si applica anche al modello di domanda allegato all’ordinanza stessa. Le spese sostenute per le perizie da allegare alla richiesta di contributo rientrano nell’indennizzo concesso dall’ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 (art. 4).

Gli interventi sulla viabilità e per le infrastrutture - Anas, RFI, Provveditorato Interregionale OO.PP e Provincia dell’Aquila sono i soggetti che devono mettere in atto, a valere sui propri bilanci, le opere previste dall’art. 8 dell’ordinanza n. 3805 in cui vengono stanziati 10 milioni di euro per interventi sulla viabilità da realizzare in occasione della  riapertura di scuole, università e attività produttive. Essi sono autorizzati anche ad occupare con urgenza ed, eventualmente, ad espropriare le aree in cui verranno realizzate tali opere, prescindendo anche da altri adempimenti, dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di “immissione in possesso” dei suoli, che può avvenire anche in presenza di due soli testimoni (art. 5).

Vengono destinati, inoltre, 3,5 milioni di euro per la funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” nel Gran Sasso dal fondo per l’emergenza terremoto per avviare la messa in sicurezza ed efficienza degli impianti (art. 10).

Reperimento di alloggi per chi ha una casa inagibile o distrutta - Le disposizioni previste per le imprese che costruiscono o vendono abitazioni si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l’acquisto di case ultimate o in corso di completamento da affittare temporaneamente. A tali imprese viene riconosciuto un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa, purché i lavori siano completati entro 6 mesi.

Gli appartamenti dovranno essere concessi in affitto, secondo le condizioni previste dall’ordinanza n. 3769, alle persone con una casa distrutta o inagibile, con priorità a chi ha una case di tipo E, per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino a ad un massimo di 36 mesi, e in casi eccezionali fino a 60 mesi. Per rendere gli appartamenti subito abitabili, viene stanziato un contributo per gli arredi fino ad un massimo di 2.000 euro. 

Alle imprese che costruiscono e vendono immobili è concesso un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, anche se vendono gli appartamenti ai fondi comuni di investimento immobiliare (art. 9).

Fondi per l’edilizia residenziale della regione Abruzzo - I 150 milioni di euro stanziati per la regione Abruzzo vengono così ripartiti:

La disposizione sostituisce il comma 4 dell’art. 2 della 3803 (art. 1).

Strutture per la Provincia dell’Aquila - Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare risorse finanziarie dal fondo per l’emergenza in Abruzzo per reperire una sede temporanea per la Prefettura fino a quando non saranno riparati gli immobili pubblici danneggiati dal sisma (art. 11).

Proroga della scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti La scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti viene prorogata al 31 marzo 2010 al fine di consentire lo svolgimento regolare delle elezioni (art. 12).

Disposizioni sul personale impiegato nelle zone terremotate Sono previste alcune disposizioni per il personale del Comune dell’Aquila (art. 3) e per quello delle Province dell’Abruzzo e del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate (art. 7), nonché alcuni provvedimenti che riguardano gli importi dei tributi e il personale della Provincia dell’Aquila (art. 8).

Misure per i Sindaci - Sale da 60 a 120 giorni il termine per cui i Sindaci dei comuni compresi nei C.O.M. possono richiedere ai propri datori di lavoro, con onori a proprio carico, l’esenzione dalle prestazioni lavorative. La disposizione modifica l’art. 3 dell’ordinanza n. 3797 (art. 1).

Ulteriori diposizioni - Il Dipartimento della Protezione Civile può ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip per l’acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto (art. 6).

Viene previsto che anche l’Abruzzo Engineering affiancherà la RELUIS (Rete di laboratori universitari di ingegneria) nella fase istruttoria delle domande per richiedere i contribuiti per immobili di tipo E. Tale comma dell’art. 1 integra il comma 3, dell’art. 11 dell’ordinanza 3805 (art. 1).

Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche può affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del progetto preliminare, derogando l’art. 53 del decreto legislativo 163/2006 (art. 2).

L'ordinanza 3810 del 21 settembre[35] reca ulteriori interventi per l’emergenza abitativa nei comuni colpiti dal sisma in considerazione dell’approssimarsi della stagione invernale.

Requisizione di immobili di proprietà privata –Considerato che occorre fronteggiare l'emergenza abitativa prima dell'arrivo della stagione invernale, attraverso la requisizione di immobili di proprietà privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto e per il tempo necessario al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni riparate o ricostruite. L’ordinanza individua il soggetto di cui si avvale il Commissario delegato per il supporto alle attività di requisizione degli immobili. I contratti relativi alle utenze domestiche per acqua, energia elettrica e gas, delle abitazioni requisite, possono essere intestati agli assegnatari, anche senza il consenso dei titolari, mentre i relativi oneri, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

I Moduli Abitativi Provvisori e i Moduli ad Uso Scolastico Provvisori - Quanto ai Map e i Musp, l’ordinanza prevede che tali strutture e le relative aree occupate o espropriate siano assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni in cui sono stati realizzate.

L'ordinanza n. 3811 del  22 settembre[36] riguarda ulteriori disposizioni sui MAP e MUSP.

Essa autorizza la realizzazione dei Map - Moduli Abitativi Provvisori e dei MUSP - Moduli ad Uso Scolastico Provvisori sulle aree individuate, in deroga alle leggi previste in materia di vincoli paesaggistici e ambientali e anche all’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Abruzzo relativo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco. 

L’ordinanza, infatti, oltre a dichiarare la necessità dell'installazione dei moduli, ricorda la destinazione ad uso transitorio delle strutture sottolineando che per la loro natura rimovibile, esse non possono arrecare danno al valore paesaggistico né alterare permanentemente lo stato dei luoghi.

L’ordinanza n. 3813 del 29 settembre[37] reca ulteriori interventi in favore del territorio abruzzese.

Copertura totale delle spese di ristrutturazione dei condomini – L’amministratore di condominio può richiedere il finanziamento agevolato dei contributi per le abitazioni B, C ed E fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico sanitario e il ripristino degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture esterne e le parti comuni dell’intero edificio (art. 7).

Agevolazioni per i contratti di affitto agevolato o comodato - I contratti ad affitto agevolato o di comodato stipulati ai sensi dell’art. 11 dell’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per quelli già stipulati all’entrata in vigore dell’ordinanza in oggetto, il termine per la registrazione è sospeso fino al 30 novembre 2009. Inoltre, il reddito imponibile derivante al proprietario è ridotto del 30% (art. 5).

MAP - Moduli Abitativi Provvisori – Spetterà ai Sindaci dei comuni dove vengono realizzati i MAP a realizzare gli interventi infrastrutturali e di mitigazione del rischio necessari per i nuovi insediamenti. Per le spese valutate in 500 mila euro si provvederà con il fondo trasferito alla Protezione Civile. Per la realizzazione dei MAP è sufficiente una comunicazione di avvenuta approvazione del progetto (art. 2). Saranno ancora i Sindaci dei comuni interessati ad assegnare ai nuclei familiari i MAP sulla base dei criteri definiti precedentemente dall’autorità comunale. Chi avrà assegnato un MAP non potrà usufruire del Contributo di Autonoma Sistemazione - CAS - né alloggiare gratuitamente nelle strutture messe a disposizione dal commissario delegato (art. 9).

Contributi e indennizzi per gli orfani di genitori vittime del terremoto - Gli orfani di uno o entrambi i genitori possono usufruire del contributo o dell’indennizzo spettante al genitore deceduto (art. 8).

Scuola e Università – Vengono destinati 19,4 milioni di euro stanziati dal bilancio del Ministero dell’istruzione per il 2009 per le scuole danneggiate dal terremoto. Il Ministero è autorizzato a ricevere donazioni anche dall’estero a favore delle scuole e dell’Università dell’Aquila (art. 4). Infine, il Presidente della regione Abruzzo dovrà assicurare ed agevolare i servizi per lo spostamento degli studenti delle scuole e dell’Università dell’Aquila nell’ambito dei comuni abruzzesi (art. 11).

Proroga dei rapporti di lavoro stagionali per gli albergatori - Gli albergatori che ospitano temporaneamente le persone sfollate sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro stagionali fino al termine dell’emergenza con oneri a proprio carico (art. 6).

Recupero rifiuti inerti - Impianti per il recupero dei rifiuti inerti potranno essere realizzati anche nelle aree autorizzate alle attività estrattive all’interno della regione Abruzzo. Tali impianti dovranno presentare la richiesta di “verifica di assoggettabilità” per la procedura di VIA (Valutazione di impatto ambientale). Le operazioni di recupero dei rifiuti potranno iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio attività (art. 3).

Convenzioni con Consip - Per assicurare omogeneità di gestione delle strutture temporanee realizzate sul territorio abruzzese, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. - per l’acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto (art. 10).

Abruzzo Engineering - Per gli interventi di assistenza in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici la provincia de L’Aquila può avvalersi di Abruzzo Engineering, nel limite massimo di euro 300 mila (art. 1).

L’ordinanza n. 3814 del 2 ottobre 2009[38] reca una modifica all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009. Essa prevede che il contributo dovuto all’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 1, comma 5 dell’ordinanza 3779 sia «fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio».

L’ordinanza n. 3817 del 16 ottobre[39]dispone ulteriori interventi in favore del territorio abruzzese.

Case mobili - Il Sindaco de L’Aquila è autorizzato a ricevere 500 case mobili per i nuclei familiari che devono essere sistemati provvisoriamente in un’abitazione. Esse sono destinate a completare l'offerta abitativa già pianificata per i cittadini con abitazioni in categoria F o in zona rossa, ovvero per quelli con abitazioni in categoria B e C, ma con tempi di recupero oggettivamente lunghi e per i nuclei familiari con particolari problemi economici, sanitari e familiari. Tali case potranno essere messe a disposizione anche degli studenti universitari iscritti a L’Aquila che necessitano di un alloggio per poter completare il corso di laurea.

Per le offerte il sindaco dovrà pubblicare degli avvisi su quotidiani a diffusione locale e nazionale. Le proposte possono comprendere anche l’offerta dei terreni occorrenti per l’insediamento delle case mobili. Una convenzione stabilirà i rapporti tra le persone che hanno messo a disposizione le case mobili: a questi è corrisposto, per ogni giornata di permanenza di ciascun componente del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio, una somma determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri indicati nelle delibere n. 547 del 28 settembre 2009 e n. 582 del 12 ottobre 2009 per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione.

Le aree per l’insediamento saranno individuate dal sindaco con un proprio provvedimento, che dovrà anche determinare i criteri di priorità per l’attribuzione degli alloggi. L’assegnazione della casa comporterà la decadenza del contributo di autonoma sistemazione o del diritto a beneficiare dell’ospitalità gratuita nelle strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.

Per l’urbanizzazione primaria il sindaco si dovrà avvalere del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.

La spese per la realizzazione delle case mobili non potrà superare i 40 milioni di euro da reperire sul fondo della Protezione Civile (art. 8).

Contributi - I contributi a titolo provvisorio concessi per la riparazione delle abitazioni B e C, potranno essere anticipati, anche con le modalità del finanziamento agevolato, fino al 25% dell’importo richiesto per un massimo di 20.000 euro. Le spese effettuate con la somma anticipata dovranno essere documentate con le fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori (art. 12).

Nelle richieste di contributo per la riparazione dei danni alle parti comuni dei condomini A, B e C saranno compresi anche i compensi che spettano agli amministratori di condominio, nel limite del 2% della somma ammessa a contributo (art. 1).

Sempre con riferimento alla riparazione delle parti comuni dei condomini B, C ed E l’ordinanza precisa che i contributi concessi all’amministratore saranno a “favore del condominio” stesso. Inoltre, il contributo per gli interventi strutturali e alle parti comuni dell’immobile erogato al singolo proprietario sarà diminuito della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all’amministratore del condominio (artt. 14 e 15).

L'ordinanza reca nuove indicazioni anche sulle richieste di contributo per le cooperative edilizie a proprietà indivisa di categoria A, B, C ed E adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. I contributi potranno essere richiesti dal legale rappresentante della cooperativa e saranno riconosciuti alla cooperativa stessa nell’interesse dei soci assegnatari (art. 19).

Affitti agevolati - Potranno usufruire degli affitti agevolati previsti dall’ordinanza n. 3769 i cittadini le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili che non dispongono di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio (art. 5). Tale norma modifica l’art. 1, comma 2 dell’ordinanza n. 3769 che indicava come limite all’accesso dell’”affitto agevolato”, la disponibilità di un domicilio alternativo nell’ambito del “territorio abruzzese”.

Moduli abitativi e immobili ATER - Per accelerare la realizzazione di moduli abitativi, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario anche per l’ assegnazione alla popolazione dei moduli abitativi e degli appartamenti (art. 4). Tale disposizione modifica l’art. 4, comma 4 dell’ordinanza  n. 3757 che prevedeva l’intervento di tali enti per la progettazione preliminare dei moduli, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, per le procedure finalizzate alla scelta del contraente, per la redazione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri e l’assistenza al collaudo e direzione lavori.

Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale sovvenzionata) ed ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) comunale, oltre al Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato, sarà anche il sindaco de L’Aquila in qualità di soggetto attuatore, ad avvalersi del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna (art. 4)

MUSP e occupazioni d’urgenza - I moduli ad uso scolastico provvisori (M.U.S.P.) e le aree sulle quali sono posizionati, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni o alle amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati. Tale disposizione è valida anche per i moduli in corso di realizzazione.

Inoltre, le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni necessarie per l’attuazione dei moduli sono adottate, oltre che in favore dei comuni, anche nei confronti delle amministrazioni provinciali interessate (art. 7).

Fintecna - Per l’acquisto di alloggi residenziali già ultimati o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, la società Fintecna S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla società di gestione del risparmio “Europa Risorse S.G.R. S.p.A.” (art. 20).

Depositi temporanei e siti di stoccaggio - Ad integrazione dell’art. 19, comma 1, dell’ordinanza n. 3797, il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei comuni, può individuare oltre i siti da adibire a deposito temporaneo anche quelli di stoccaggio provvisorio, provvedendo, se necessario, anche alla realizzazione delle opere viarie (art. 10).

Compensi per collaudi - I compensi per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni del progetto C.A.S.E., dei M.A.P. e dei M.U.S.P. sono determinati in misura forfettaria con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel limite dello 0,3 % dell’importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva prevista dall’art. 61, comma 7-bis, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (art. 13).

Volontari - Per i volontari impegnati nell’emergenza Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni l’anno previsto dal D.P.R. 194/2001 per l'utilizzo nelle attività di soccorso ed assistenza può essere elevato a 240 giorni previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della Protezione Civile. La richiesta deve essere formulata dall’organizzazione di appartenenza del volontario e deve essere motivata. Le spese, che non dovranno superare i 300.000 euro, graveranno sul fondo della Protezione Civile (art. 3).

Cooperative edilizie - Il provvedimento integra l’art. 4 dell’ordinanza n. 3803 che prevede la possibilità di ottenere i contributi previsti dalle ordinanze n. 3778, n. 3779 e n. 3790 anche per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. I contributi possono essere richiesti dal legale rappresentante della cooperativa e sono riconosciuti in favore della cooperativa stessa nell’interesse dei soci assegnatari. Il legale rappresentate deve gestire e rendicontare in modo analitico con contabilità separata le spese sostenute (art. 17).

Lavoro - Fino al 30 novembre 2009 per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi anteriori al 6 aprile (art. 21).

Questura - Per i lavori di ripristino degli immobili sede della Questura de L’Aquila gravemente danneggiati, il Presidente della Regione Abruzzo si avvale come soggetto attuatore del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna. Per le spese necessarie alla realizzazione delle opere, valutate in 4 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse che il  CIPE assegna compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Le risorse saranno assegnate al Dipartimento della Protezione Civile per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 5349 intestata al Provveditore interregionale e aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato de L’Aquila (art. 9).

L’ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009[40] reca la proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo per gli immobili di tipo B e C ed alcune novità tra cui: l’avvio del sistema di trasporti per gli universitari dell'Aquila, alcune facilitazioni per le imprese che devono riparare una casa da dare in locazione e alcuni chiarimenti relativi ai contributi per gli aggregati edilizi.

 Trasporti per gli universitari - In vista della riapertura dell’anno accademico, il Commissario delegato assicura il servizio di mobilità anche agli studenti universitari iscritti all’anno 2009-2010 che non risiedono nei comuni colpiti dal terremoto (individuati nel decreto n. 39/2009). Agli studenti saranno garantite corse dedicate, le cui località verranno individuate sulla base delle necessità espresse dall’Università degli Studi dell’Aquila. L’Università provvede, inoltre, al rilascio delle tessere per gli studenti, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse e alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al Commissario Delegato. Le spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari per spostarsi dal luogo di residenza o dimora alla sede della facoltà saranno rimborsate secondo modalità e criteri stabiliti da un regolamento attuativo predisposto dall’Università d’intesa con il Commissario delegato (art. 1).

Pedaggi autostradali gratuiti fino al 31 dicembre 2009 - L’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale è stata estesa dal 31 ottobre al 31 dicembre 2009 e l’inizio del periodo è ora calcolato a partire dal 6 aprile e non più dal 28 aprile. Le risorse a disposizione rimangono 10 milioni di euro, come previsto dall’art. 4, comma 13, dell’ordinanza n. 3771 (art. 13).

Case A - contributi anche per le parti in cemento armato. Anche chi ha una casa di tipo A può fare interventi di rafforzamento localizzato sulle strutture in cemento armato, rimanendo nel tetto di 10.000 euro per i lavori sull’immobile e 2.500 per le parti comuni (art. 16).

Proroga del termine per immobili B e C - Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione delle abitazioni B e C è prorogato di ulteriori 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 7).

Interventi di riparazione e ricostruzione - Per assicurare uno svolgimento ordinato, razionale e sicuro di tutti gli interventi di riparazione dell’edificio e delle singole unità immobiliari di categoria B, C ed E, il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati dall’amministratore di condominio, coordinano i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori sulle singole unità immobiliari (art. 7).

Contributi per gli aggregati edilizi - In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, sono previsti interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Per la realizzazione di tali lavori, i proprietari delle singole unità immobiliari si devono costituire in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni. La progettazione, la direzione lavori e il controllo della sicurezza devono essere unitari e dunque affidati, per le singole competenze, ad uno stesso professionista (art. 7). Gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo per l’intero aggregato pari alla somma che spetta a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti diversi, tra cui ci siano edifici di tipo E, gli importi dei contributi per immobili di tipo B o C, possono essere maggiorati del 30% e quelli di esito A possono essere equiparati agli esiti B, senza maggiorazione.

Famiglie in situazioni particolari - Per l’assegnazione delle abitazioni, il Sindaco dell’Aquila istituirà una Commissione con rappresentati del Comune, della Protezione civile, della Prefettura e dell’Azienda Sanitaria per valutare le situazioni particolarmente gravi da un punto di vista sociale, sanitario o economico (art. 17).

Novità per le imprese che riparano immobili da affittare - Il contributo concesso alle imprese per riparare edifici da affittare viene dato anche senza interventi di rafforzamento o miglioramento sismico. Invece, se vengono eseguiti gli interventi, i lavori seguono le indicazioni degli indirizzi per la riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto (art. 16).

Ulteriori fondi per riparare le scuole - Le risorse messe a disposizione  dell’edilizia scolastica, previste dall’art. 15 dell’ordinanza n. 3782 aumentano di circa 10 milioni di euro, passando da 20.000.000 a 30.600.000 e 600 mila euro (art. 8).

Beni culturali: messa in sicurezza e interventi di recupero - Per assicurare la messa in sicurezza del patrimonio culturale e il recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto, il Vice commissario delegato può avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. nel limite di 300mila euro, sulla base della convenzione che è stata predisposta (art. 3).

Una “Chiesa per Natale” - Per assicurare alle popolazioni colpite dal terremoto un luogo per le celebrazioni religiose, il Vice Commissario delegato è autorizzato ad eseguire gli interventi per il ripristino delle Chiese individuate dalle Diocesi della Regione Abruzzo , nell’ambito del progetto “Una chiesa per Natale”, nato dall’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Chiesa Cattolica Italiana (CEI) e il Dipartimento della Protezione Civile. Per l’attuazione degli interventi, il limite di spesa previsto è di 12 milioni di euro (art. 3).

Entrate tributarie, extratributarie e attività di interpello - Sono prorogati al 31 dicembre 2010 i termini di prescrizione o decadenza relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, svolte dagli enti locali del cratere sismico o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione che operano nel territorio. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi e all’attività di interpello. Sono infine sospesi anche i termini processuali relativi alle entrate tributarie ed extratributarie (art. 4).

Ricostruzione e autorizzazioni - Nell’ambito dell’emergenza terremoto in Abruzzo, le autorizzazioni rilasciate dal dipartimento della Protezione Civile per il subappalto dei lavori finalizzati alle strutture abitative e scolastiche - realizzate o in corso di realizzazione - hanno efficacia dalla data di presentazione delle domande (art. 2).

Il progetto per la vasca idraulica - E’ differito al 31 dicembre 2010 il termine per la realizzazione del progetto di una vasca idraulica per la modellazione fisica di problematiche relative alla difesa del suolo. Il progetto è a cura della Fondazione dell’Università degli Studi dell’Aquila che è beneficiaria di un finanziamento di 500.000 euro (art. 5).

Interventi del Provveditorato alle opere pubbliche - Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna provvederà agli interventi di ripristino dell’agibilità della caserma della Guardia di Finanza “Tito Giorgi”. Sono messi a disposizione 5 milioni di euro dal Fondo per le infrastrutture (art. 10). Il Provveditorato alle opere pubbliche si occuperà anche dei lavori di urbanizzazione e infrastrutture nell’area di San Gregorio del Comune dell’Aquila in cui sorgerà un nucleo di moduli abitativi provvisori. Le spese, previste, pari a 4,5 milioni di euro, saranno coperte dal fondo per l’emergenza in Abruzzo. (art. 14)

Imprese impegnate nella ricostruzione - Dal 1° settembre le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici impegnate nei lavori legati alla sistemazione alloggiativa devono iscriversi, e provvedere ai relativi versamenti, alla Cassa Edile della provincia dell’Aquila – Edilcassa Abruzzo al posto delle casse di provenienza. Tali obblighi non dipendono dalla durata dell’appalto e riguardano anche i lavori inferiori a 90 giorni (art. 11). 

Investimenti immobiliari in via indiretta - Per il periodo 2009-2012, gli enti provvidenziali pubblici predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili, destinando il 7% ad investimenti immobiliari in via indiretta. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, come gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo e non abitativo che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto (art. 6).

Fondi comuni d’investimento immobiliare e Fintecna - Per l’acquisto di alloggi da dare in affitto temporaneo, la società Fintecna S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla società di gestione del risparmio “Europa Risorse S.G.R. S.p.A.”. Se al termine del periodo di affitto agevolato, il cittadino non acquista le abitazioni o non paga l’affitto a proprie spese, o non  libera l’immobile, Fintecna può smobilizzare la propria quota. L’articolo integra quanto stabilito all’art. 20 dell’ordinanza n. 3817 (art. 12).

L’ordinanza n. 3822 del 25 novembre 2009[41] proroga al 31 dicembre 2009 i termini previsti dall’art. 175 del decreto legislativo 267/2000 relativo alle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

L’ordinanza n. 3827 del 27 novembre 2009[42] proroga i contributi a favore delle attività produttive e reca ulteriori disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Indennizzi per le attività produttive Viene prorogato di 60 giorni – a partire dalla data di pubblicazione in G.U. dell’ordinanza - il termine per presentare la domanda di contributo per le attività produttive che hanno subito danni economici a causa del terremoto. Il termine è prorogato per tutti gli indennizzi previsti dall'ordinanza n. 3789 del 9 luglio scorso (art. 7).

Immobili B e C ex-zona rossa - Le famiglie che dal censimento dell’1-10 agosto risultano avere la prima casa di categoria B e C in zona rossa all’Aquila e nelle frazioni del capoluogo hanno diritto, anche se non ancora assegnatarie, a un alloggio del Progetto C.A.S.E. o ad un Map - modulo abitativo provvisorio - anche se le relative abitazioni principali non risultano più far parte della zona rossa per effetto degli interventi di messa in sicurezza e potranno restarvi fino al termine dei lavori di riparazione delle proprie abitazioni. Le stesse famiglie dovranno presentare la domanda di contributo per la riparazione dell’immobile di proprietà o per le parti comuni dell’edificio entro 90 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del Comune competente dei provvedimenti di messa in sicurezza o del successivo esito di agibilità (art. 13).

Contratto di locazione in un immobile A, B o C - Chi era in affitto in una casa A, B, o C e, a causa del terremoto, ha perso il contratto di locazione, ha diritto a un alloggio temporaneo o al contributo di autonoma sistemazione per una durata pari al periodo residuo non goduto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi (art. 13).

Tempi di riparazione degli immobili B e C - I lavori di riparazione degli immobili e delle parti comuni classificati B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi previsti dal preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo: non oltre 6 mesi per gli immobili B e 7 mesi per gli immobili C (art. 15).

Progetto C.A.S.E. - Una parte della somma che spetta al Comune dell’Aquila per l’applicazione degli incentivi statali per l’uso di energie rinnovabili è destinata a coprire in parte anche le spese necessarie per la gestione e la manutenzione straordinaria degli immobili del progetto C.A.S.E. (art. 3). Viene prorogato a 12 mesi, dall’immissione in possesso delle aree per il Progetto C.A.S.E., il termine per determinare l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione (art. 8).

Interventi per il Palazzo di Giustizia e la Chiesa di San Marco a L’Aquila - Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna è nominato soggetto attuatore degli interventi urgenti per il ripristino del Palazzo di Giustizia dell’Aquila, per cui è prevista la spesa di 33milioni di euro (art. 9). La Regione Veneto provvede a un’ulteriore perizia di variante per consentire un intervento più ampio e sistematico di messa in sicurezza della Chiesa di San Marco nel Comune dell’Aquila (art. 11).

Fondi – Vengono stanziate risorse per:

L’ordinanza n. 3832 del 22 dicembre 2009[43] reca la proroga fino al 31 dicembre 2010 del contributo per l'autonoma sistemazione e la proroga al 31 gennaio 2010 del termine per le richieste di contributo per la riparazione degli edifici B e C.

Sono previste agevolazioni per le imprese che operano nei "comuni del cratere": sarà possibile per queste rimodulare i mutui fino al 50% del debito residuo e sarà possibile per i sindaci adottare fino al 30 giugno 2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle piccole imprese beni e servizi per la popolazione.

Viene introdotta una procedura per la rimozione e la rottamazione degli autoveicoli immobilizzati a causa del terremoto e il rimborso delle spese per le esequie ai familiari delle vittime del sisma che non hanno fruito dei funerali di Stato.

Proroga dei contributi Viene prorogato al 31 gennaio 2010 il termine per le richieste di contributo per la riparazione degli edifici B e C.

E' invece prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per usufruire del contributo per l’autonoma sistemazione, salvo che non si siano verificate le condizioni per il rientro nella propria abitazione e fermo restando quanto previsto dagli artt. 13 e 15 dell’ordinanza n. 3827 del 27 novembre 2009 (art. 13: chi era in affitto in una casa A, B, o C  e, a causa del terremoto, ha perso il contratto di locazione, ha diritto a un alloggio temporaneo o al contributo di autonoma sistemazione per una durata pari al periodo residuo non goduto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi. Art. 15 :i lavori di riparazione degli immobili e delle parti comuni classificati B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi previsti dal preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo: non oltre 6 mesi per gli immobili B e 7 mesi per i C) (artt.5 e 12).

Ulteriori disposizioni sui contributi - Il contributo per la ricostruzione dell’abitazione principale o per l’acquisto di una abitazione equivalente a quella distrutta spetta anche nel caso in cui si chieda il subentro dello Stato, fino ad un massimo di 150.000 euro, nel mutuo precedentemente acceso con garanzia sull’immobile distrutto. Tale disposizione si applica anche quando il contributo è concesso attraverso un finanziamento agevolato garantito dallo Stato e quando l’importo del mutuo sia superiore ai 150.000 euro.

L’importo del finanziamento agevolato è diminuito dell’importo del finanziamento preesistente accollato dallo Stato. Il debito preesistente dovrà considerarsi estinto solo per la parte a carico dello Stato, mentre la parte residua, e cioè quella eccedente i 150.000 euro, dovrà essere estinta dal debitore.

Il beneficio del subentro a carico dello Stato spetta anche nel caso in cui la persona che ha contratto il mutuo non è residente ma ha stipulato in favore del  proprietario residente e datore di ipoteca sull’immobile distrutto. 

Queste disposizioni si applicano anche nel caso gli immobili si trovino al di fuori dei territori dei “comuni del cratere”, purché venga comprovato il nesso di causalità tra il danno subito e l’evento sismico (art. 9).

Agevolazioni per le imprese - Le imprese che operano nei "comuni del cratere" potranno rimodulare i mutui fino al 50% del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 15 anni. Il finanziamento dovrà essere erogato a condizioni di mercato e decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Sarà possibile presentare la domanda di rimodulazione del mutuo fino al 31 dicembre 2010.

I sindaci dei comuni del cratere potranno adottare fino al 30 giugno 2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle piccole imprese beni e servizi per la popolazione (artt. 4 e 6).

Rimozione e smaltimento veicoli distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009 - Una convenzione tra il Commissario delegato e l’Automobile Club dell’Aquila regola le modalità per la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti dal terremoto del 6 aprile, già censiti dall’ACI dell’Aquila.

I proprietari dei veicoli hanno tempo 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza per esprimere la propria volontà al rientro del possesso: in mancanza di ciò i veicoli si considerano abbandonati. L’ACI dell’Aquila deve provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei veicoli e al rimborso delle spese già sostenute da chi autonomamente abbia provveduto alla rimozione, smaltimento e radiazione dei veicoli. La domanda per la radiazione dai pubblici registri – ufficio P.R.A. e Motorizzazione Civile - dei veicoli già censiti anche se mancanti di parte o di tutta la documentazione (targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà) deve essere presentata all’ACI dell’Aquila. L’annotazione della radiazione ha efficacia dal 6 aprile 2009 (art. 10).

Rimborsi per le esequie –Vengono stanziati 80.000 euro da devolvere per le spese delle esequie ai familiari delle vittime del terremoto che non hanno usufruito dei funerali di Stato (art. 1).

Consorzi obbligatori - Il provvedimento reca norme tecniche per i Comuni per la costituzione di consorzi obbligatori per gli aggregati edilizi. La costituzione dei consorzi deve essere realizzata dal Comune de L’Aquila entro il 31 marzo 2010 e dagli altri comuni entro il 28 febbraio 2010 (art. 3)

Disposizioni per la realizzazione dei MEP (Moduli ecclesiastici provvisori) -Per la realizzazione dei moduli provvisori ad uso ecclesiastico nei territori dei Comuni del cratere, sono stanziati 700.000 euro a carico del fondo della Protezione Civile (art. 2).

L’ordinanza n. 3833 del 22 dicembre 2009[44] definisce le procedure per il passaggio delle consegne tra il Capo del Dipartimento della Protezione civile e il Presidente della Regione Abruzzo.

Il passaggio di consegne - L’ordinanza stabilisce che le funzioni di Commissario delegato, affidate al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, vengano assunte dal 1° febbraio 2010 dal Presidente della Regione, Giovanni Chiodi, nominato Commissario delegato per la ricostruzione. Il Commissario delegato opera con i poteri e le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per il superamento dell’emergenza.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile cessa dall’incarico di Commissario delegato il 31 gennaio 2010. Entro il 28 febbraio 2010 ha il compito di fornire al nuovo Commissario e al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e la situazione contabile di tutte le entrate e le spese. Deve inoltre indicare l’elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010 che devono essere rinnovati per assicurare assistenza alla popolazione.

Il Presidente della Regione subentra nei contratti firmati dal Commissario delegato, ad eccezione di quelli stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione e il completamento degli alloggi del progetto C.A.S.E., dei Moduli abitativi provvisori (Map) e dei Moduli ad uso scolastico provvisori (Musp).

L’attività svolta dalla Di.Coma.C. è rilevata dal 1° febbraio 2010 da una struttura di coordinamento e raccordo istituita dal nuovo Commissario. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con una Struttura di missione, affianca la nuova struttura istituita dal Commissario delegato per la ricostruzione, per completare il passaggio di consegne entro il 28 febbraio 2009.

Dal 1° febbraio il residente della Regione opera con le risorse pubbliche e private destinate alla ricostruzione, comprese le donazioni, che affluiscono sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato in base all’art. 4, comma 2, dell’OPCM n. 3755 del 15 aprile 2009 (art. 1)

I Compiti del Vice Commissario e dei Sindaci del “cratere”- Il Sindaco del Comune dell’Aquila, Massimo Cialente, è nominato Vice Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed è autorizzato ad aprire un’apposita contabilità speciale. Il Vice Commissario ha il compito di predisporre, in accordo con il Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le strategie per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostruzione del tessuto urbano abitativo e produttivo per la ricostruzione del centro storico.

Allo stesso modo, i Sindaci dei comuni del “cratere” hanno il compito di predisporre, d’intesa con il Commissario delegato, la ripianificazione dei territori comunali, definendo le linee d’indirizzo per la ricostruzione dei centri storici e la ripresa socio economica del territorio.

Il Sindaco del Comune dell’Aquila e i Sindaci dei Comuni del ‘cratere’ devono assicurare continuità alle attività intraprese dalla vecchia struttura di missione e consentire al Dipartimento della Protezione Civile di completare la realizzazione degli alloggi del progetto C.A.S.E., dei Map e dei Musp.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila continua a essere soggetto attuatore per gli interventi di sua competenza e per le funzioni attribuite dalle ordinanze di protezione civile. (art. 2)

Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire una Struttura Tecnica di Missione e ad avvalersi di una Commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti. La Struttura Tecnica di Missione supporta il Commissario delegato nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità. (art. 3)

La Struttura Tecnica di Missione -La Struttura può essere composta da un massimo di 30 unità. Fino a 15 possono provenire da amministrazioni o enti pubblici, le rimanenti possono essere assunte con contratti a tempo determinato. (art. 5)

Il Commissario delegato e il Vice Commissario vicario si avvalgono del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche come soggetto attuatore per gli interventi urgenti di ripristino degli immobili pubblici, individuati dal decreto legge Abruzzo (n. 39 del 2009, art. 4) (art. 6)

L’ordinanza n. 3837 del 30 dicembre 2009[45]  proroga al 30 giugno 2010 la sospensione degli obblighi fiscali per le famiglie e le imprese residenti nell'area colpita dal terremoto.

Il provvedimento modifica inoltre l’ordinanza n.3 822, prorogando per i comuni del cratere sismico al 15 marzo 2010 i termini originariamente previsti per le “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” (decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, art. 175).

L’ordinanza n. 3843 del 30 dicembre 2009 [46] reca ulteriori disposizioni per le imprese, i lavoratori degli enti locali e per le abitazioni B e C.

Attività produttive - Per soddisfare le domande di indennizzo delle attività che hanno subito danni a causa del terremoto (ordinanza n. 3789), il Commissario Delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo è autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni, le somme da questi ritenute ammissibili, nel limite di 80 milioni di euro (art. 8)

Sospensioni anche per datori di lavoro e lavoratori autonomi - La sospensione degli obblighi fiscali fino al 30 giugno 2010 vale anche per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche nel settore agricolo. L’articolo integra quanto già previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 3837 (art. 9).

Pedaggio autostradale - L’esenzione del pedaggio autostradale – prevista dall’art. 4 dell’ordinanza 3771 – è prorogata fino al 31 gennaio 2010 per i residenti nei comuni del cratere che non sono ancora rientrati nella loro abitazione o che non hanno ancora trovato una sistemazione alloggiativa alternativa  nel territorio del Comune di residenza o nei comuni limitrofi (art. 2).

Avvio lavori su case B o C - I lavori per riparare singole unità immobiliari di tipo B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo. Anche se i lavori riguardano le parti comuni di un condominio, devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo di un singolo immobile, se la comunicazione è successiva a quella per le parti comuni. I lavori devono terminare entro i tempi indicati del preventivo di spesa allegato alla domanda, e comunque non oltre 6 mesi per case B oppure 7 mesi per case C, dall’inizio dei lavori. L’ordinanza precisa che, passati 30 giorni dalla concessione del contributo provvisorio per case di tipo B o C, il Comune non deve comunicare in modo formale la concessione del contributo definitivo, perché questo è concesso in modo automatico. Tale diposizione modifica l’art. 7, comma 1, dell’ordinanza n. 3803 (art. 11).

Avvio dei lavori su parti comuni di edifici E - L’inizio dei lavori per le parti comuni di edifici E, deve avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo (art. 12).

Scadenza di Cas e sistemazione in alberghi – Il proprietario di una casa di tipo B o C che non presenta la domanda per il contributo entro il 31 gennaio 2010 non potrà più usufruire del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) o dell’assistenza negli alberghi o case private (art. 11).

Aspettativa per i sindaci - Lavoro straordinario - I sindaci dei comuni del cratere e dei comuni ricompresi nelle aree di competenza dei Centri Operativi Misti, posso richiedere ai propri datori di lavoro l’esenzione dalle prestazioni lavorative per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni (art. 1).

Il personale dei comuni del cratere – nel limite massimo di cinque unità – impegnato nelle attività connesse al superamento dell’emergenza e nella ricostruzione, può essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 ad effettuare fino a 50 ore mensili di lavoro straordinario, in deroga ai limiti fissati dalla legge. Il limite massimo dello stanziamento è di 300mila euro (art. 3). 

Vigili del fuoco - Il Comandante Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila è nominato funzionario delegato per la gestione delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal Corpo dei Vigili del Fuoco per le attività di messa in sicurezza svolte durante l’emergenza terremoto in Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione Civile rende disponibili le risorse necessarie, nel limite di 150mila euro (art. 5).

Uffici del Comune - Il Commissario delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo è autorizzato ad assegnare al Comune dell’Aquila le risorse necessarie per reperire un edificio in cui collocare uffici provvisori, in attesa della riparazione delle sedi originarie. Il limite previsto per coprire la spesa è di 140mila euro. (art. 7).

Il personale della Provincia - È prorogato fino al 31 gennaio 2010 il pagamento di straordinari e di indennità al personale impegnato in Abruzzo dal Prefetto dell’Aquila (art. 10).

Una commissione di esperti per la prevenzione del rischio sismico -  Per utilizzare le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico previsto dal decreto Abruzzo, il Capo Dipartimento nominerà una Commissione di 10 esperti, che definirà obiettivi e interventi per la prevenzione del rischio sismico entro 30 giorni dalla sua costituzione (art. 13).

L’ordinanza n. 3845 del 29 gennaio 2010[47] prevede una proroga per la domanda di contributo degli edifici E.

Vengono, infatti, prorogati i termini fissati dall’ordinanza n. 3790 per la richiesta di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli edifici classificati E, spostando la scadenza al 6 aprile 2010 (art. 1, comma 3).

che il Sindaco del Comune dell’Aquila Massimo Cialente sia nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato non solo per la ricostruzione, ma anche per “tutti gli interventi di assistenza alla popolazione” (art. 1, comma 1).

Viene infine modificata l'ordinanza n. 3833 (aggiungendo un paragrafo all’art. 5, comma 4) specificando che per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione - ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP - il Vice-Commissario può avvalersi  del contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa che opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo, fino ad un massimo di 21 unità (art. 1, comma 2).

L’ordinanza n. 3857 del 10 marzo 2010[48] riguarda la rimozione macerie, alcuni contributi e agevolazioni per coloro che offrono ospitalità, la proroga dall’esenzione dal pedaggio autostrade e le integrazioni alla documentazione per le domande di contributo per gli immobili B e C.

Personale ancora impiegato in Abruzzo - Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l’impiego del personale – nel limite di 350 unità – già destinato alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto. Nel limite di 110 unità, è prorogato anche l’impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento di emergenza (art. 1).

Fino al 6 aprile 2010 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve assicurare gli interventi di pubblico soccorso anche per favorire la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto (art. 1).

Destinazione dei M.A.P. non ancora assegnati - Il Commissario delegato per la ricostruzione provvede a mettere temporaneamente a disposizione dei Sindaci che lo richiedono i Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.) realizzati ma non assegnati in altri comuni ai nuclei familiari con casa E, F o che si trova in zona rossa, in possesso dei requisiti e per i quali non è stata individuata una sistemazione alternativa nei comuni di competenza. Queste disposizioni riguardano anche gli alloggi di proprietà comunale e gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 2).

Contributi e agevolazioni - Chi offre ospitalità ai nuclei familiari di una o due persone con casa E, F o in zona rossa nei comuni colpiti dal terremoto riceverà un contributo economico di 200 euro a persona ospitata. Il provvedimento mira a favorire l’aggregazione sociale, a consentire l’assegnazione di un alloggio temporaneo a questi nuclei familiari e a riavvicinarli ai luoghi di residenza, in attesa che ricostruiscano la propria abitazione. L’assegnazione di questo contributo economico non esclude quello per l’autonoma sistemazione mentre non è valido per chi abita nelle case del progetto C.A.S.E. o in M.A.P.

Le agevolazioni per chi è ospite di altri nuclei familiari e per chi ottiene l’aumento del contributo di Autonoma sistemazione cessano con la consegna di una casa del progetto C.A.S.E., di un M.A.P. o di soluzioni equivalenti.

Il contributo di autonoma sistemazione è aumentato di 200 euro a tutti i nuclei familiari di una o due persone con casa E o in zona rossa che non beneficiano di un alloggio C.A.S.E., M.A.P., o del contributo descritto nel paragrafo precedente (art. 2).

Gli eredi dei soggetti in possesso dei requisiti per i contributi di riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e per gli altri indennizzi – che hanno perso la vita nel terremoto alla data di pubblicazione della presente ordinanza – hanno  diritto ai contributi che gli spettano. I termini per la presentazione delle domande di contributo, se già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010 (art. 3).

Per i nuclei familiari che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni di tipo A, a seguito di ordinanze di sgombero a titolo cautelativo e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, trova applicazione il provvedimento contenuto nell’ordinanza n. 3827, art. 13, comma 2. Le disposizioni autorizzano i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto a reperire un alloggio temporaneo o a concedere il contributo per I'autonoma sistemazione a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unita abitativa A, B o C, essendo venuto meno, a causa del terremoto, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi (art. 14).

Domicilio e residenza nei M.A.P. - Coloro che abitano nei Map o che sono ospitati da altri nuclei familiari possono dichiarare il domicilio nell’alloggio temporaneo assegnato, anche se la residenza rimane nella casa occupata al 6 aprile (art. 2).

Pedaggio autostradale - L’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale è prorogata fino al 31 marzo 2010 per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto che non sono rientrati nelle abitazioni occupate alla data del 6 aprile o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza (art. 8).

Un mercato in Piazza d’Armi - Il Commissario delegato è autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in Piazza D’Armi dell’Aquila per favorire la ripresa delle attività produttive dei commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti aquilani (art. 10).

Rimozione delle macerie - I rifiuti che derivano dalle ristrutturazioni di immobili di tipo A possono essere conferiti al soggetto che gestisce il Servizio Pubblico nel limite di mille chili o litri. Per garantire la tutela ambientale i contributi dovuti per gli edifici di tipo A sono assegnati ai proprietari degli immobili solo se essi presentano una certificazione che attesta l’adeguato conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale.

Entro 24 mesi dal 18 maggio 2008 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza n. 3767), il Commissario delegato provvede alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali che derivano dal crollo degli edifici pubblici e quelli che provengono dagli edifici danneggiati dal terremoto (art. 13)

Per accelerare la rimozione dei rifiuti, il Commissario delegato:

• individua i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti che derivano dal crollo degli edifici pubblici e privati e che provengono dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal terremoto;

• progetta, realizza, autorizza e affida la gestione delle attività dei siti e degli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

I progetti dovranno essere sottoposti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione (art. 13).

Tempi per le B e C - Le integrazioni alla documentazione per le domande di contributo per gli immobili B e C devono essere consegnate al comune entro 10 giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che per il Comune dell’Aquila coincide con quella di pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale. In sede di  prima applicazione, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla gazzetta ufficiale. Il comune concede proroghe – non superiori a 10 giorni – in casi particolari.

Per i nuclei familiari che hanno domicilio stabile in case non principali di tipo B o C per la cui riparazione  i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto il contributo  o non hanno avviato i lavori con spese a proprio carico, cessano:

• entro il 31 agosto 2010, la sistemazione in albergo o simili

• entro il 31 dicembre 2010, il contributo di autonoma sistemazione.

Per i privati che il 6 aprile stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale, valgono gli stessi benefici previsti dall’Ordinanza n. 3789 per le attività produttive all’art. 5, comma 1 e 2 e successive integrazioni. Nel provvedimento venivano indennizzati anche i titolari di imprese di costruzione e vendita di edifici. Per loro, il contributo non è superiore al 75%, per un importo massimo di 30mila euro.

I lavori devono essere completati entro quattro mesi dalla pubblicazione di tale ordinanza in Gazzetta Ufficiale. Se né i proprietari né i propri familiari intendono poi abitare questi immobili essi saranno affittati ai nuclei familiari che hanno le case principali inagibili.

Il termine di sette giorni per l’inizio dei lavori di riparazione delle singole unita immobiliari e delle parti comuni degli edifici classificati con esito B o C è fissato in 15 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo. In sede di prima applicazione, il termine decorre dalla data di pubblicazione di questa ordinanza sulla gazzetta ufficiale. La richiesta della proroga per un massimo di 15 giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata validata dal Comune.

Resta confermato il termine di sei mesi per le unità immobiliari B o di sette mesi per le C previsto per la conclusione dei lavori, con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo (art. 14).

L’ordinanza n. 3859 del 12 marzo 2010[49] ha autorizzato il sindaco del comune di L’Aquila:

L’ordinanza n. 3866 del 16 aprile 2010 [[nota: G.U. n. 95 del 24 aprile 2010]] autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici a differire al 30 giugno 2010 la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e la  deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009.

L’ordinanza n. 3870 del 21 aprile 2010[50] reca una serie di disposizioni tra cui la proroga fino al 31 dicembre del termine per chiedere il contributo per gli immobili inagibili, l'esenzione sulle autostrade fino al 30 giugno e l’aumento del contributo per le case A in zona rossa. Essa conferma anche la possibilità di usufruire di sistemazioni in albergo o in appartamento e dell’autonoma sistemazione, purché non si disponga di sistemazioni alternative.

Novità sui contributi per gli immobili di tipo E: viene prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per presentare la domanda di contributo per immobili di tipo E. Vengono, inoltre, stabilite le modalità per valutare il costo degli interventi di miglioramento sismico con un livello di sicurezza superiore all’80% dell’adeguamento sismico. L'ordinanza stabilisce anche che il Comune può autorizzare lavori di riparazione che mutano la destinazione d’uso o l’aspetto dell’immobile inagibile, anche se il contributo è calcolato in base al ripristino della situazione originaria. (art. 1)

Proroga sulle esenzioni autostradali: viene prorogata fino al 30 giugno 2010 l’esenzione del pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto che non sono rientrati nelle proprie abitazioni o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza (art. 7).

Aumento dei contributi per le case A in zona rossa: per rendere più rapido il rientro nelle case agibili che si trovano in zona rossa, è concesso un contributo fino a 20 mila euro, a cui si aggiunge un contributo fino a 5 mila euro per le parti comuni. Per poter ottenere il contributo è necessario presentare la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza o dalla data di notifica dell’esito dell’agibilità (art. 3).

Scadenze per sistemazioni abitative e autonoma sistemazione: al fine di continuare ad usufruire della sistemazione abitativa gratuita - albergo o altra sistemazione - o a percepire l’autonoma sistemazione sarà necessario autocertificare di non avere altre abitazioni disponibili nella provincia di abitazione temporanea, o nel  Comune dell’Aquila, nell’ambito del territorio di mobilità. Casi particolarmente gravi, anche di tipo sanitario, saranno valutati singolarmente dal Vice commissario vicario, il Sindaco del Comune dell’Aquila. Le autocertificazioni dovranno arrivare al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. Coloro che dispongono di un’altra abitazione disponibile o non presentano l’autocertificazione, perderanno:

- la sistemazione in albergo o in alloggio equivalente entro 15 giorni, calcolati dal termine per presentare l’autocertificazione;

- il contributo di autonoma sistemazione dopo il 31 agosto 2010 (art. 9).

Consorzi e aggregati edilizi: viene spostato al 30 settembre 2010, sia per il Comune dell’Aquila che per i comuni vicini, il termine per creare consorzi obbligatori. Se gli aggregati edilizi sono compresi nel Piano di ricostruzione, gli interventi di recupero  sono attuati secondo quanto dispone il Piano di ricostruzione. Gli interventi per gli aggregati edilizi sono stabiliti negli articoli 3 - 18 dell’ordinanza n. 3820 (art. 2) 

Ripresa delle attività economiche e sociali: per favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, i Comuni approvano i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.A. in linea con il Piano di ricostruzione e le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio (art. 4).

Contabilità speciale per la ricostruzione: le risorse collocate nella contabilità speciale del Presidente della Regione Abruzzo sono trasferite sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in cui confluiscono anche tutte le altre risorse destinate alla ricostruzione (art. 5).

Alloggi per i nuclei familiare più deboli: per poter garantire un alloggio ai nuclei familiari in difficoltà sociali ed economiche o con disabilità, il Sindaco stipulerà contratti di affitto per acquisire alloggi del Fondo immobiliare (art. 10).

Convenzione con il Formez: per garantire la prosecuzione dei servizi gestiti dal Formez, società del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare una convenzione per un periodo massimo di 6 mesi e fino a 600 mila euro (art. 6).

Maggiore sorveglianza sull’uso degli alloggi: per  controllare che l’uso degli appartamenti del progetto Case e Map sia regolare, la Polizia municipale potenzierà il servizio con ore di lavoro straordinario (art. 8).

L’ordinanza n. 3877 del 12 maggio 2010[51] reca nuove misure per gli enti locali abruzzesi e alcune novità sull’utilizzo dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e sull’indennità per l’espropriazione o l'occupazione provvisoria delle aree interessate da questi.

Misure per gli enti locali - I comuni colpiti dal terremoto sono autorizzati a ripianare il disavanzo amministrativo per il 2009 a partire dal 2013, ed entro il 2015. Agli stessi comuni non si applicano le sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2009 (art. 11).

La Provincia dell’Aquila è autorizzata a posticipare l’approvazione del bilancio 2009 al 30 giugno 2010 e può procedere a ripianare l’eventuale disavanzo amministrativo al 31 dicembre 2009 (art. 2).

Sistemazioni provvisorie - È concesso l’uso dei MAP anche nell’attesa del rilascio del certificato di collaudo e di agibilità, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igenico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 (art. 8).

Proroga per l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione - Il 31 dicembre 2010 è il nuovo termine entro cui il Commissario delegato deve determinare l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree interessate dai moduli abitativi provvisori e dalle opere di urbanizzazione. Il termine prima previsto di sei mesi, poi prorogato di altri sei mesi dall’ordinanza n. 3827, è rinviato a causa delle difficoltà tecniche legate alle numerose attività dell’Agenzia del territorio (art. 10).

Subentro dello Stato nel mutuo - Nel caso in cui sia stato richiesto il subentro dello Stato nel mutuo acceso in precedenza con garanzia sull’immobile distrutto (adibito ad abitazione principale) e il prezzo di cessione dell’immobile stabilito dall’Agenzia del territorio risulti superiore alla parte di mutuo ancora da estinguere, la relativa eccedenza sarà versata a chi ha chiesto il subentro, purché non risulti moroso, come corrispettivo della cessione dell’immobile (art.1).

Rimborso per chi ha prestato soccorso - Anche i soggetti autorizzati a intervenire in soccorso alle popolazione colpite dal terremoto possono ottenere il rimborso sui beni distrutti o danneggiati usati nelle aree interessate dal terremoto. Il rimborso si integra a quello già previsto per le organizzazioni di volontariato nell’art. 13 dell’ordinanza n. 3797 (art. 9).

Forze Armate impiegate in Abruzzo.- Il Ministero della Difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l’impiego del personale - nel limite di 350 unità - già destinato alla vigilanza e alla protezione degli insediamenti che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto (art. 5). I contratti dei lavoratori assunti dal Genio Militare possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate all’esecuzione dei lavori da parte del Genio (art 3).

Supporto tecnico per la ricostruzione. Il consorzio interuniversitario ReLuis supporterà la Struttura tecnica di missione per una consulenza sui problemi di tipo tecnico-scientifico sulla ricostruzione, in particolare del centro storico (art. 7).

L’ordinanza n. 3881 dell’11 giugno 2010[52] contiene alcuni chiarimenti sui finanziamenti per la riparazione e la ricostruzione di edifici B, C, E e per le attività produttive.

Contributi per la riparazione e la ricostruzione -  Per accedere al contributo di riparazione o ricostruzione di un immobile a uso non abitativo, di parti comuni di condomini o di un immobile non adibito ad abitazione principale, non è necessario che il proprietario - o titolare di diritto reale di godimento - sia residente in Abruzzo (art. 9).

Immobili di tipo B e C - Come previsto dall’ordinanza n. 3779, per gli interventi di riparazione dell’immobile adibito a prima casa, i proprietari possono ottenere un finanziamento agevolato. L’ordinanza aumenta significativamente il tetto massimo del finanziamento che raggiunge i 200.000 euro. (art. 1)

Immobili di tipo E -Come previsto dall’ordinanza n. 3790, per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile adibito a prima casa o per l’acquisto di una nuova abitazione in sostituzione dell’abitazione principale distrutta i proprietari possono ottenere un finanziamento agevolato. L’ordinanza aumenta di 50.000 euro il tetto massimo del finanziamento, portandolo a 200.000 euro (art. 1). I proprietari di edifici E, inagibili o distrutti dal terremoto, possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia ovvero della ricostruzione delocalizzata.

Il contributo è valutato in base al costo stimato nel progetto definitivo di riparazione e miglioramento dell’edificio, se necessario integrato anche da quello per l’adeguamento igienico-sanitario, comprovato con perizia asseverata. Il contributo non può superare il costo di produzione maggiorato del 20% per l’adeguamento alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.

Se invece non si procede alla redazione di un progetto di intervento, il contributo che viene concesso ai proprietari di edifici E è valutato sulla base di costi unitari forfettari.

Nel caso in cui tutti gli immobili dell’edificio siano prime case i costi unitari forfettari:

I costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell’edificio che risulta dalla somma delle superfici coperte lorde di ogni piano, comprese quelle delle parti comuni.

Se nell’edificio sono presenti immobili non adibiti ad abitazione principale, tali costi unitari sono ripartiti in due quote rispettivamente di 2/3 e 1/3:

Se il costo dell’intervento di miglioramento sismico sommato a quello di adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle parti strutturali e non strutturali – stabilito da perizia asseverata – supera il costo per l’intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l’edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20% per adeguare l’edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.

L’intervento di miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza compreso tra il 60 e l’80% di un edificio adeguato.

Per gli edifici vincolati, la perizia asseverata deve essere approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Abruzzo.

La perizia deve in ogni caso indicare:

Il Comune ha il compito di verificare i presupposti per la sostituzione edilizia. Per una migliore organizzazione del tessuto urbano, il Comune può acquistare immobili distrutti o gravemente danneggiati inseriti nei piani di ricostruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro (art. 5).

Attività produttive - Il Commissario delegato per la ricostruzione sblocca i pagamenti dei contributi previsti dall’ordinanza 3789 (art. 13).

Rimborsi e contributi - Il Commissario delegato è autorizzato a:

- rimborsare gli interventi svolti dalla Gran Sasso Acqua S.p.a. per garantire la funzionalità delle infrastrutture del servizio idrico integrato danneggiato dal terremoto (art. 3);

- concedere ai comuni dell’Ambito territoriale ottimale n.1 (ATO) – Ente d'Ambito Aquilano che comprende 36 comuni - un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2010, di 5 milioni di euro per affrontare i costi del Servizio idrico integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.a (art. 3);

- concedere ai Comuni del cratere sismico - per assicurare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani - un contributo straordinario di 11 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2010, in base ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate (art. 10).

Disposizioni per il personale

L’ordinanza reca, infine, alcune disposizioni per il personale del Ministero della difesa impegnato nelle attività per il superamento dell’emergenza (art.2), norme che autorizzano il Sindaco del Comune dell’Aquila a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per garantire la continuità nella gestione del Progetto C.A.S.E. e dei Map (art.4) e disposizioni che autorizzano i sindaci dei comuni del cratere a prorogare sino al 31 dicembre 2010 il termine dei contratti di collaborazione e a tempo determinato stipulati con l’obiettivo di offrire assistenza alla popolazione (artt. 6,7,8).

L’ordinanza n. 3883 del 18 giugno 2010[53] proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la presentazione della DIA per accedere al contributo per piccoli lavori di riparazione su una casa di tipo A (art. 1).

L’ordinanza contiene, inoltre, il differimento al 31 luglio 2010 per la deliberazione del bilancio di previsione e quella di approvazione del rendiconto da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici e della Provincia dell’Aquila (art. 2).

Autorizza, infine, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo  e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 aprile n. 39/2009 –  a stipulare alcuni contratti di diritto privato di durata limitata allo stato d'emergenza attraverso selezione pubblica (art. 3).

L’ordinanza n. 3892 del 13 agosto 2010[54] prevede, in particolare, l’esenzione, per i familiari di primo grado, da tutte le imposte relative alle successioni, ipotecarie e catastali delle vittime del terremoto (art. 1).

Inoltre reca alcune proroghe per la prosecuzione delle attività di rispettiva competenza:

L’ordinanza indica, inoltre, i termini entro cui presentare alla società Fintecna spa domanda di subentro dello Stato nei debiti relativi ad abitazioni principali distrutte dal sisma. La domanda per il subentro dello Stato nel debito che deriva da finanziamenti preesistenti - garantiti da immobili distrutti dal terremoto adibiti ad abitazione principale – deve pervenire a Fintecna spa entro 120 giorni dalla pubblicazione in G. U. del provvedimento, per una migliore programmazione delle risorse finanziarie previste dall’art. 3, comma 6, del decreto legge n. 39 (art. 5)

Per il contenimento delle spese inerenti alle attività del Dipartimento della Protezione Civile, sono soppressi gli articoli 5, comma 4, dell’ordinanza n. 3754 e l’articolo 10, comma 6, dell’ordinanza n. 3755, riguardanti il trattamento economico del personale impegnato in Abruzzo (art. 6).

L’ordinanza n. 3893 del 13 agosto 2010[55] autorizza il Comune e la Provincia dell’Aquila ad avvalersi della società regionale “Abruzzo Engineering” per attività relative alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto a seguito delle ripetute richieste del Sindaco dell’Aquila di poter continuare a servirsi di tale società per l’assegnazione degli alloggi dei progetti CASE e MAP e per garantire l’istruttoria delle domande di contributo da parte dei cittadini relative alla ricostruzione degli edifici di tipo E.

In particolare, il provvedimento consente al Comune dell’Aquila di avvalersi – nell’attesa dello svolgimento di procedure di gare per l’assegnazione di tali servizi – di “Abruzzo Engineering” fino al 31 dicembre 2010 sulla base di una convenzione  nel limite massimo di 1.080.000 euro, e di prorogare, sempre al 31 dicembre, la convenzione stipulata in base alla ordinanza 3784 sempre con “Abruzzo Engineering” nel limite massimo di 490.000 euro (art. 1).

Il provvedimento prevede inoltre che anche la Provincia dell’Aquila possa prorogare fino al 31 dicembre 2010 la convenzione già stipulata - in base all’ordinanza n. 3813 - con la stessa società regionale. La spesa relativa alla proroga è di massimo 400.000 euro (art. 2).

Il Commissario delegato - Presidente della Regione Abruzzo, il Vice Commissario -  Sindaco dell’Aquila - e il Presidente della Provincia dell’Aquila devono inoltre presentare una dettagliata relazione al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre 2010 sull’impiego del personale assunto in base alle ordinanze adottate per il superamento dell’emergenza, compreso quello impiegato nell’ambito delle convenzioni stipulate con “Abruzzo Engineering”, specificando le mansioni, le attività svolte, i corrispettivi erogati e i risultati raggiunti (art. 3).

L’ordinanza n. 3896 del 7 settembre 2010[56]  proroga al 31 dicembre 2010 il rapporto di locazione a coloro che hanno perso la disponibilità di un'unita abitativa classificata con esito A, B 0 C (art. 13, comma 2, ordinanza n. 3827/2009) e a coloro che sono sistemati in strutture alberghiere o assimilate (art. 14, comma 3, ordinanza  n. 3857/2010).

L’ordinanza n. 3898 del 17 settembre 2010[57] reca una serie di misure sull’emergenza terremoto, tra le quali si ricordano le principali.

Nomina del Vice commissario delegato - Antonio Cicchetti è nominato Vice Commissario delegato per tutta la durata dello stato d’emergenza. Il vice commissario collaborerà con il Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, attuale Commissario, nella verifica della ricostruzione. (art. 1)

Gruppo interministeriale - Per migliorare la collaborazione istituzionale tra le Amministrazione impegnate nella gestione dell’emergenza è costituito un gruppo di lavoro interministeriale. I componenti del gruppo non percepiscono né compensi né rimborsi spese (art. 1).

Rimborsi spese per le esequie - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a rimborsare  ai familiari delle vittime del terremoto le spese sostenute per le esequie dei propri congiunti, qualora  non abbiano usufruito dei funerali di Stato. Le domande per i rimborsi devono essere presentate entro il 30 ottobre 2010 (sostituisce l’ art. 1, comma 1, dell’ordinanza  n. 3832/2009)

Rimborsi per rimpatrio salme - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a rimborsare i costi sostenuti per il rimpatrio delle salme, fino a 6.000 euro, ai familiari dei cittadini stranieri deceduti a causa del terremoto del 6 aprile 2009. (comma 4, aggiunto all’art. 1 dell’ordinanza n. 3832/2009)

Spese di vitto e alloggio dei cittadini stranieri - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a farsi carico delle spese di vitto e alloggio dei cittadini stranieri che subiscono interventi nelle strutture ospedaliere pubbliche per lesioni subite a causa del terremoto e delle spese di vitto e alloggio dei loro familiari accompagnatori, nel limite di 5.000 euro per ciascun intervento (comma 5, aggiunto all’art. 1 dell’ordinanza n. 3832/2009). Per i commi aggiunti all’art. 1 dell’ordinanza n. 3832/2009 sono stanziati 50.000 euro (art. 2).

Realizzazione di abitazioni provvisorie - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a realizzare 64 moduli abitativi provvisori (MAP) e le connesse opere di urbanizzazione per i nuclei familiari di Paganica, non individuati in un primo momento dal Comune. Il Commissario delegato è autorizzato a procedere all’occupazione d’urgenza della aree prescelte. L'importo previsto per la realizzazione di tali opere è di 2 milioni ottocento mila euro (art. 3).

Struttura di Missione - Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad istituire una struttura di missione per la gestione delle procedure di occupazione ed esproprio connesse alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, provvisori, scolastici e per le connesse opere di urbanizzazione. E' istituita nella città dell’Aquila, sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre le attività previste dal decreto legge n. 39/2009 per la realizzazione urgente di abitazioni.

Ripresa delle attività sportive - Il Commissario delegato, per favorire la ripresa delle attività sportive, è autorizzato a trasferire al Comune dell’Aquila circa 4 milioni di euro per pagare l’indennità di occupazione, la riparazione dei danni e il ripristino della situazione precedente nelle zone già adibite ad aree di accoglienza (art. 5).

Commissione di verifica, valutazione e controllo - Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione di verifica, valutazione e controllo su quanto realizzato nella fase dell’emergenza e sugli interventi in corso per la ricostruzione. Saranno membri della Commissione sette personalità di fama nazionale e di indiscussa moralità e non ci saranno ulteriori oneri a carico del bilancio statale (art. 6).

Servizi di mobilità per gli studenti dell'Università dell'Aquila - Anche per l’anno accademico 2010-2011 sono assicurati i servizi di mobilità per gli studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila. L’Università provvede alle pratiche per il rilascio delle tessere, alla prenotazione delle corse e alla comunicazione dei dati al Commissario delegato (art. 7).

 

L’ordinanza n. 3904 del 10 novembre 2010[58] recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”, contiene alcune norme per il sisma in Abruzzo.

L’articolo 4 prevede che il direttore regionale ai lavori pubblici della Regione Abruzzo provveda, in qualità di Commissario delegato, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutte le iniziative programmate ed avviate (anche di natura amministrativa e contabile) necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità.

L’articolo 14 autorizza, per la prosecuzione delle attività inerenti agli eventi sismici, a provvedere in deroga all'art. 11, commi 9 e 10 e all'art. 79 del d.lgs. 16372006 (cd. Codice dei contratti pubblici), relativi rispettivamente alle fasi delle procedure di affidamento e agli obblighi di informazione relativi alle esclusioni ed aggiudicazioni negli appalti.

Con l’ordinanza n. 3905 del 10 novembre 2010[59], il Vice Commissario delegato Antonio Cicchetti subentra nelle funzioni vicarie del dimissionario sindaco della città dell'Aquila.

Con l’ordinanza n. 3913 del 22 dicembre 2010[60] (GU n. 1 del 3-1-2011 ) sono stati adottati ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo tra i quali alcune disposizioni sul riuso delle terre e rocce da scavo.

L’ordinanza n. 3917 del 30 dicembre 2010[61] sancisce una serie di proroghe necessarie in vista delle molteplici imminenti scadenze che interessano i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Fondo di sicurezza - L’art 1 consente al Commissario delegato la possibilità di far fronte a possibili ulteriori necessità di ordine finanziario per le spese dell’emergenza con i fondi a disposizione della ricostruzione per un importo pari a 45 milioni di euro e con l’obbligo di successivo reintegro quando i fondi della emergenza si renderanno disponibili.

Edifici “E” - Per quanto riguarda le abitazioni classificate E, l’articolo 17 proroga il termine per la presentazione delle richieste di contributo dal 31 dicembre 2010 (come stabilito dall’art. 1 dell’OPCM n. 3870) al 30 giugno 2011. In caso di aggregati edilizi (di cui all’art. 7 dell’OPCM n. 3820), il termine di presentazione delle domande di contributo, sia per le parti comuni che per le singole unità immobiliari, è fissato in 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell’esito di agibilità, se successiva. Sempre per quanto riguarda gli edifici classificati E, un’altra novità importante riguarda il limite di contributo (di cui all’art. 5, comma 4, dell’OPCM n. 3881: se il costo dell’intervento di miglioramento sismico sommato a quello di adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle parti strutturali e non strutturali supera il costo per l’intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l’edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20% per adeguare l’edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico). L’articolo 21, infatti, incrementa tale limite fino ad un massimo del 60% per edifici di particolare pregio storico-architettonico, e fino a un massimo del 100% per gli edifici vincolati, per i quali, tra l’altro, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell’adeguamento sismico (di cui agli Indirizzi attuativi dell’OPCM n. 3790), non è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del contributo.

Edifici “A” Un’importante proroga riguarda anche le abitazioni classificate A. L’articolo 16 dell’ordinanza stabilisce, infatti, che la comunicazione di inizio attività deve essere presentata entro il 31 marzo 2011 – o entro 60 giorni dalla data di notifica dell’esito di agibilità da parte del Comune, se successiva – prorogando il termine del 31 dicembre 2010 (stabilito dall’art. 3, comma 2, dell’OPCM n. 3883).

Contributo di autonoma sistemazione, locazioni e MAP -Il termine di scadenza del diritto al contributo di autonoma sistemazione (Cas), ovvero all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 30 giugno 2011 se l’unità immobiliare abitata è classificata B o C ed al 31 dicembre 2011 se è classificata E. Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti delle famiglie con abitazione principale ricompresa in un aggregato edilizio, in area perimetrata dei centri storici o con esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Proroghe speculari a quelle per il Cas sono previste anche per i contratti di locazione (regolati dall’art. 1 dell’OPCM n. 3769), previo assenso dei proprietari (articolo 13). Inoltre, in caso di indisponibilità di alloggi del Fondo Immobiliare (di cui all’art. 5, comma 5, dell’OPCM n. 3789), per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie in condizione di bisogno il sindaco dell’Aquila è autorizzato a stipulare contratti di affitto anche con soggetti privati (articolo 28). I sindaci possono poi assegnare i moduli abitativi provvisori (MAP) inutilizzati ai nuclei familiari residenti nel Comune in cui questi sono stati realizzati, rispettando le seguenti priorità: nuclei familiari aventi diritto ancora in attesa di adeguata sistemazione; nuclei familiari aventi diritto attualmente alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari di contributo per l’autonoma sistemazione. In assenza di nuclei familiari aventi i requisiti per l’assegnazione, i sindaci possono assegnare i MAP a famiglie con abitazione principale classificata B o C per la durata dei lavori di riparazione (articolo 4).

Fondi ai comuni per aree ex tendopoli - L’ordinanza prevede il finanziamento di ulteriori lavori di ripristino per le aree già destinate a centri di accoglienza e tendopoli. Al comune dell’Aquila è assegnata la somma complessiva di 940.626,42 euro, al comune di Castel di Ieri la somma complessiva di 106.982,12 euro, al comune di Scoppito la somma complessiva di 208.349,3 euro, al comune di Tornimparte la somma complessiva di 85.121,6 euro, al comune di Barete la somma complessiva di 79.890,14 euro al comune di Castelvecchio Subequo la somma complessiva di 158.220,56 euro, al comune di Fossa la somma complessiva di 108.347,13 euro, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di 105.250 euro, al comune di Capitignano la somma complessiva di 85.500 euro, al comune di Fontecchio la somma complessiva di 75.935 euro e al comune di Pizzoli la somma complessiva di 585.083,44 euro (articolo 7).

Proroghe contratti e convenzioni - Al fine di continuare ad assicurare ai sindaci il supporto nell’istruttoria delle domande di contributo, è autorizzata la proroga delle convenzioni con il Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS) e il Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) (articolo 19). Il comune dell’Aquila, inoltre, è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 30 giugno 2011, come supporto alle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici. Abruzzo Engineering S.c.p.a. continuerà sino al 30 giugno 2011 le attività poste in essere a favore anche della Provincia dell’Aquila. Il Commissario delegato è autorizzato a prorogare per otto mesi la convenzione con il Formez- Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica (di cui all’art. 6 dell’OPCM n. 3870). L’ordinanza, inoltre, prevede per il Comune dell’Aquila la possibilità di prorogare vari co.co.co. e contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per fronteggiare gli impegni relativi all’assistenza alla popolazione e alla ricostruzione, possibilità contemplata anche per gli altri Comuni colpiti dal sisma e per la Provincia dell’Aquila.

 

L’ordinanza n. 3923 del 18 febbraio 2011[62] prevede ulteriori misure a favore della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009.

Le macerie – I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati vengono definiti rifiuti urbani e vengono precisate le modalità del loro carico, scarico e trasporto, nonché la previsione di appositi centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio. Per tali attività vengono stanziati fino ad un massimo di circa 20 milioni di euro (artt. 1,2 e 3).

Edilizia scolastica – Vengono previsti per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia scolastica, circa 31 milioni di euro (art. 6).

Attività sportive – Per favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese viene destinato circa 1 milione di euro (art. 7).

Ricostruzione del centro storico de L’Aquila – Il sindaco del comune de L'Aquila è autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto, formata da esperti in discipline urbanistiche, al fine di progettare la ricostruzione del centro storico della città (art. 11).

I decreti del Commissario delegato

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni recate dalle ordinanze emanate, il Commissario delegato ha emanato una serie di decreti recanti precisazioni e chiarimenti[63]

Il decreto del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009 disciplina il numero e le funzioni dei Centri Operativi Misti (C.O.M.), strutture operative che coordinano i Servizi di emergenza e svolgono funzioni di supporto quali: valutazione e censimento danni, sanità, telecomunicazioni, coordinamento del volontariato, strutture operative, viabilità, assistenza alla popolazione, logistica, altri servizi essenziali e supporto amministrativo.

I C.O.M. sono sette: L'Aquila, S. Demetrio, Pizzoli, Paganica, Pianola, Navelli e Sulmona.

Il decreto del Commissario delegato n. 2 del 9 aprile 2009 disciplina la struttura e le funzioni della Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.), che è il centro di coordinamento delle strutture operative della Protezione Civile per le attività di soccorso sull’area interessata dal terremoto ed agisce in contatto con il Comitato operativo che coordina le attività a livello centrale.

La Di.coma.c. è coordinata dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile ed ha sede nella Scuola della Guardia di Finanza.

Il coordinamento operativo in loco è suddiviso in funzioni di supporto, ciascuna delle quali interviene in uno specifico campo: tecnica di valutazione e censimento danni, sanità, volontariato e rapporto enti locali, strutture operative e viabilità, materiali e mezzi, assistenza alla popolazione, logistica, evacuati, coordinamento concorso delle regioni, telecomunicazioni, servizi essenziali, mass media e informazione, salvaguardia beni culturali, supporto amministrativo.

Con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 il Commissario delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado.

I comuni interessati dagli eventi sismici sono:

Il decreto del Commissario delegato n. 4 del 17 aprile 2009ha istituito un ottavo C.O.M. a Montorio al Vomano e integrando i C.O.M. già esistenti con l'inserimento nelle rispettive aree di intervento di altri comuni.

Il decreto del Commissario delegato n. 5 del 26 aprile 2009ha modificato alcune funzioni delle Di.coma.c. per consentire una più efficace gestione della fase post emergenziale. Esso inserisce ulteriori enti ed amministrazioni in funzioni precedentemente attivate ed integra l'elenco delle funzioni, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e le strutture, il coordinamento con gli Enti locali, le relazioni internazionali, la tutela dell'ambiente, le telecomunicazioni e i supporti informatici, giuridici ed amministrativi, l'accoglienza alla popolazione sfollata presso altri comuni, la sanità e l'assistenza sociale e veterinaria, l'istruzione scolastica ed universitaria. Per ciascuna funzione vengono individuati gli enti afferenti ed i soggetti responsabili.

Il decreto del Commissario delegato n. 6 dell'11 maggio 2009con cui il Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Sindaco della città dell'Aquila, ha individuato le prime venti aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi per la popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo.

Tali aree sono individuate nelle località di Sant’Antonio, Cese di Preturo, Pagliare di Sassa, San Giacomo, Tempera 1, Bazzano, Sant’Elia 1, Sant’Elia 2, Paganica Sud, Roio Piano, Coppito Nord, Sassa-Zona Polivalente NSI, Paganica Nord, Monticchio, Pianola, Collebrincioni, Assergi, Paganica sud 2, Camarda e Arischia, in corrispondenza delle particelle catastali che si trovano in allegato al decreto.

Il decreto comporta:
- dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi;
- occupazione d’urgenza delle aree individuate;
- inizio delle attività finalizzate all’espropriazione dei terreni individuati.

Il decreto verrà pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L’Aquila per la pubblicazione nell’albo comunale e sul sito internet della Protezione Civile.

Il 22 maggio 2009 il Dipartimento della Protezione civile – Ufficio amministrativo e bilancio – ha emanatola Procedura di selezione di operatori economici per la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali al di sopra di piastre sismicamente isolate

In attuazione dell’art. 2, comma 9, del decreto legge n. 39/2009 e dell’art. 58 del D. Lgs. 163/2006, sono stati emanati:

Il decreto del Commissario delegato n. 7 del 20 maggio 2009 relativo all’utilizzazione delle aree per il potenziamento dell'aeroporto dell'Aquila.

Il decreto del Commissario delegato n. 8 del 29 maggio 2009 in cui sono integrati alcuni Comitati Operativi Misti (COM): il Com 4 il Com 6.

Il decreto del Commissario delegato n. 9 del 13 luglio 2009 riguardante l’utilizzo delle aree per realizzare strada di collegamento con la località di Camarda (AQ).

Il decreto del Commissario delegato n. 10 del 14 luglio 2009 che prevede la nomina del soggetto attuatore per gli interventi di realizzazione di MAP nel Comune di Fossa.

Il decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 con cui è stato integrato l’elenco dei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile scorso individuati con il precedente decreto n. 3 del 16 aprile 2009.
I nuovi Comuni inseriti sono Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale (provincia dell’Aquila) e i comuni di Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea (provincia di Teramo): località che, sulla base di rilievi tecnico-scientifici condotti dai tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, hanno subito danni per un’ intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli. L’introduzione degli otto nuovi comuni, che si aggiungono ai 49 individuati con il decreto dello scorso 16 aprile, è stata necessaria a seguito delle ulteriori verifiche dei danni causati dal proseguimento dello sciame sismico in Abruzzo. 

Il decreto del Commissario delegato n. 12 del 17 luglio 2009con cui viene data attuazione all’intervento di solidarietà della regione Friuli Venezia Giulia a favore del comune di Fossa mediante la realizzazione di alcune unità abitative.

Il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20 luglio 2009 con cui sono individuate le aree per la realizzazione dei Moduli abitativi provvisori (Map), che saranno nei comuni di: Barete, Barisciano, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Fossa, Lucoli, Navelli, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi, Montebello di Bertona, Bussi sul Tirino, Tossicia, Arsita, Fagnano Alto e Rocca di Cambio, in corrispondenza della particelle catastali indicate nell’allegato del decreto.

Ad integrazione del provvedimento, il decreto del Commissario delegato n. 14 del 23 luglio modifica le aree nei Comuni di Barisciano e San Pio delle Camere. 

Il decreto del Commissario delegato n. 15 del 31 luglio 2009 individua le aree per i Moduli ad Uso Scolastico Provvisori (MUSP): asili nido, istituti d’infanzia e scuole primarie e secondarie. Il 10 luglio è stato pubblicato il bando e la gara che si è conclusa è già nella fase della verifica dei requisiti tecnici relativi alla progettazione, ai lavori, alla fornitura e alla realizzazione dei moduli.

Il decreto del Commissario delegato n. 16 del 6 agosto 2009 individua l’area per il deposito temporaneo di materiali che derivano da crollo o demolizione di edifici pubblici privati

Il decreto del Commissario delegato n. 17 del 12 agosto 2009 reca l’indicazione di nuove aree per realizzare i MAP che vanno ad aggiungersi a quelle individuate dai decreti n. 13 e n. 14. Esse sono: Capitignano, Santo Stefano di Sessanio, Popoli, Poggio Picenze, Tornimparte, Fagnano Alto, Pizzoli, Ocre, Castelvecchio Subequo, Crognaleto, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Fontecchio e Montereale, in corrispondenza della particelle catastali indicate nell’allegato del decreto.

Il decreto del Commissario delegato n. 18 del 24 agosto 2009 recante modifiche e integrazioni alle aree del Progetto C.A.S.E. definite nel decreto n. 6 dell’11 maggio.

Il decreto del Commissario delegato n. 19 del 25 agosto 2009 con cui viene approvato il Piano di interventi del comune de L’Aquila, cui sono allegate le planimetrie delle 19 aree in cui verranno realizzate le C.A.S.E.

Il decreto del Commissario delegato n. 20 del 28 agosto 2009 col quale vengono individuate nuove aree destinate ai Map (Moduli abitativi provvisori) e ai Musp (Moduli ad uso scolastico provvisori).

Il decreto del Commissario delegato n. 25 del 22 settembre 2009 che dispone le requisizioni d'uso di immobili per l'alloggiamento dei nuclei familiari rimasti senza tetto prima dell’arrivo della stagione invernale.

Il decreto del Commissario delegato n. 26 del 1° ottobre reca il nuovo elenco delle aree del Progetto C.A.S.E.: le 19 aree destinate agli edifici del Progetto C.A.S.E. riportate nei decreti n. 6 e n. 18, sono state ulteriormente integrate e modificate, così come risulta dagli elenchi allegati al provvedimento.

Il decreto del Commissario delegato n. 27 del 3 ottobre individua l’elenco delle aree destinate alla localizzazione dei MAP e dei MUSP, da realizzare ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 2, dell’ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009. L’allegato al decreto reca la lista delle aree e dei 12 comuni: L’Aquila, Lucoli, Scoppito, Acciano, Goriano Sicoli, Ocre, Fagnano Alto, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Fossa, Rocca di Cambio, Tornimparte Aielli.

 Il decreto del Commissario delegato n. 28 del 12 ottobre 2009disponeche sia l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas a stabilire le agevolazioni tariffarie per l’energia elettrica e la fornitura di gas secondo i criteri indicati nello stesso decreto dal Commissario delegato, nei comuni colpiti dagli eventi sismici. Tali agevolazioni avranno una durata di 36 mesi a partire dal 6 aprile 2009.

Il decreto del Commissario delegato n. 29 del 13 ottobre 2009individua le aree per la realizzazione di Map nel Comune dell’Aquila e in quello di Lucoli. I moduli ospiteranno le persone con abitazioni di tipo E o F, come previsto dall’art. 7, comma 1, dell’ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009, e l’assegnazione degli alloggi seguirà le modalità applicate per le abitazioni C.A.S.E.

 Il decreto del Commissario delegato n. 30 del 14 ottobre 2009 reca alcune modifiche al precedente decreto n. 29. In particolare specifica che le disposizioni del decreto n. 29 saranno effettive dalla pubblicazione sull’albo comunale del Comune dell’Aquila e di Lucoli. Inoltre sostituisce l’allegato in cui sono specificate le aree e le particelle in cui verranno realizzati i Map.

Il decreto del Commissario delegato n. 31 del 19 ottobre 2009 integra il decreto n. 25 sulle requisizione di immobili per l'alloggio temporaneo delle famiglie le cui abitazioni sono risultate distrutte o comunque inagibili. Alla luce dell’esiguo numero delle requisizione che hanno avuto esito positivo, il decreto prevede che si proceda all’individuazione e alla requisizione di ulteriori alloggi, da individuare prioritariamente nel Comune dell’Aquila, e all’occorrenza nel territorio della Regione Abruzzo.

 Il decreto del Commissario delegato n. 32 del 19 ottobre 2009 proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'adozione dei provvedimenti che dispongono l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’Aquila delle aree interessate dai lavori per l’aeroporto dei Parchi di Preturo, comprese le infrastrutture e la viabilità. Il decreto modifica il decreto n. 7 che aveva fissato il termine al 31 ottobre.

 I decreti del Commissario delegato n. 33, 34 e 35 del 30  ottobre 2009 dispongono la chiusura, dal 31 ottobre 2009, del Centro Operativo Misto di Navelli - COM6, del COM7 di Sulmona e del COM8 di Montorio al Vomano.

Il decreto del Commissario delegato n. 36 del 5 novembre 2009 individua nuove aree per la costruzione di Map – Moduli Abitativi Provvisori e MUSP nei comuni di L’Aquila, Caporciano, Lucoli, Vittorito, Tornimparte e Tione degli Abruzzi.

Il decreto del Commissario delegato n. 40 del 21 novembre 2009 individua nuove aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi per la popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo; esse sono le località di Collebrincioni, Cese di Preturo, Arischia, Paganica 2 e Coppito 3.

I decreti del Commissario delegato n. 45, n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49 provvedono alla chiusura dei Centri Operativi Misti (COM): dell'Aquila - COM 1, di San Demetrio - COM 2, di Pizzoli - COM 3, di Pianola - COM 4 e di Paganica - COM 5.

Il decreto del Commissario delegato n. 51 del 16 dicembre 2009 integra e modifica le aree per i Map nel Comune dell'Aquila e Lucori.

Il decreto del Commissario delegato n. 55 del 26 dicembre 2009 individua nuove aree Map e Musp nei Comuni di L’Aquila, San Demetrio ne’ Vestini, Isola Gran Sasso, Brittoli, Bugnara e Scoppito.

Il decreto del Commissario delegato n. 58 del 19 gennaio 2010 dispone l’avvio di una occupazione d’urgenza, finalizzata all’esproprio di aree interessate da lavori di viabilità, per la sistemazione della strada privata che costeggia il Fiume Vera e della strada statale 17/bis, entrambe nella frazione di Paganica. Il rifacimento di tali strade è indispensabile per accedere alle aree di deposito temporaneo di materiali che derivano da crollo o demolizione di edifici pubblici privati, individuate dal decreto n. 16 del 6 agosto 2009 nella Cava ex Teges.

 Il decreto del Commissario delegato n. 59 del 29 gennaio 2010 reca alcune modifiche ed integrazioni alle aree Map nei Comuni dell’Aquila e Lucori

Il decreto del Commissario delegato n. 60 del 30 gennaio 2010 modifica ed integra l’elenco delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi per la popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo.

Le circolari e le lettere

Sono state emanate, infine, anche una serie di circolari e lettere recanti prevalentemente precisazioni e chiarimenti sulle ordinanze emanate nel frattempo[64].

Comunicazione del Commissario delegato del 21 aprile 2009 - Erogazione dei contributi per il superamento dell'emergenza[65].

In relazione alle disposizioni previste dalle ordinanze di protezione civile nn. 3753, 3754 e 3755, il Commissario delegato ha inviato alla Regione Abruzzo, alle prefetture di L’Aquila, Pescara, Teramo e ai Sindaci dei comuni interessati dal sisma una comunicazione sulle assegnazioni dei contributi previsti per il superamento dell’emergenza.

Vengono confermati gli importi previsti dall’ordinanza n. 3754 per i contributi di autonoma sistemazione, definendone le modalità per la relativa richiesta. Sono poi definiti anche i contributi per sistemazioni alternative prevedendo che ilDipartimento per la protezione civile rimborsi le Regioni e i comuni che hanno ospitato temporaneamente le popolazioni colpite, nonché i contributi finalizzati alla copertura delle spese straordinarie per la copertura delle spese per la prima assistenza e gli interventi urgenti.

Circolare del Vice Commissario Delegato del 30 maggio2009 - Chiarimento sul contributo di autonoma sistemazione

Circolare del Vice Commissario Delegato del 31 maggio2009 - Chiarimenti sugli esiti di agibilità degli edifici

Circolare del Vice Commissario Delegato del 16 giugno - Avviso pubblico per la ricerca e l'acquisizione di disponibilità di unità immobiliari 2009

Circolare del Vice Commissario Delegato del 28 giugno 2009 -  Avviso pubblico per la ricerca e acquisizione di disponibilità di unità immobiliari presso i COI di Giulianova (TE), Montesilvano (PE) e Ortona (CH).

Circolare del Vice Commissario Delegato del 14 luglio 2009 - Circolare sull'attivazione del processo formale di rendicontazione delle spese sostenute per il superamento dell'emergenza in Abruzzo e avviso della conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici

Circolare del Commissario delegato del 17 luglio 2009 - Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 (Riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti danneggiati, riparazione o rafforzamento locale di elementi strutturali o parti di essi).

Lettera del Vice Commissario Delegato del 2 agosto 2009 - Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009. Chiarimenti sulle procedure di erogazione dei contributi.

Lettera del Vice Commissario Delegato del 6 agosto - Chiarimenti dell'art. 17 dell'Ordinanza n. 3797 indirizzata ai COI (deroghe al termine del 6 agosto per agibilità A)

Circolare del Commissario delegato del 25 agosto 2009 - Indirizzi per l'esecuzione degli interventi dell'ordinanza n. 3790 del 17 luglio 2009[66]. Tale circolare “sull'agibilità” prevede, per il miglioramento sismico, una spesa fino a 600 euro al metro quadro.

Essa riguarda la valutazione del danno, le tipologie di interventi, le modalità di presentazione delle domande, i controlli e le revoche dei contributi per eventuali abusi, dando ufficialmente il via alle operazioni di ripristino dell'agibilità degli edifici ancora recuperabili colpiti dal sisma. La circolare conferma i principi delle ordinanze che l'hanno preceduta (nn. 3790 e 3779 del 2009), fornendo, nel contempo, anche indicazioni tecniche nuove: se l'edificio danneggiato mantiene ancora un livello di sicurezza superiore al 60% dell'adeguamento sismico, i proprietari potranno comunque farsi finanziare interventi di miglioramento localizzati, addirittura con un innalzamento del tetto di spesa fino a 250 euro per metro quadro (da 150). L'opportunità vale soprattutto per i condomìni che, salva la struttura centrale, abbiano riportato lesioni non strutturali e concentrate su superfici ridotte.

La regola per gli interventi di rafforzamento strutturale, invece, è riassunta in una tabella: se i danni strutturali sono diffusi su più di due terzi della struttura e il livello di sicurezza dell'edificio è sotto lo standard del 60%, i proprietari devono eseguire opere di miglioramento (ordinanza n. 3790), mentre se lo standard del 60% è già raggiunto potranno optare anche per i soli interventi di rafforzamento locale (ordinanza n. 3779). Parametri diversi, invece, se il danno strutturale è nullo o leggero: in questo caso se il livello di sicurezza è inferiore al 60% la scelta è tra miglioramento (ordinanza n. 3790) o rafforzamento locale (ordinanza n. 3779), mentre se il livello di sicurezza superstite è superiore al 60% si può solo procedere con opere di rafforzamento locale.

Per quanto riguarda i tetti di spesa per il miglioramento sismico (cioè la tenuta degli edifici alle scosse telluriche), il limite di 400 euro/mq per raggiungere lo standard di sicurezza del 60% può essere aumentato della metà - fino a 600 euro - ma solo se il progettista motiva in modo esauriente la sua scelta operativa. I costi degli interventi, in ogni caso, dovranno allinearsi al prezzario informativo della Regione Abruzzo pubblicato sul Bur 33 dell'8 luglio 2009: deroghe e casi non previsti verranno analizzati caso per caso.

Controlli: sono previsti controlli a campione da parte dei comuni, mediante sorteggio, sia sui progetti sia sull'esecuzione in corso d'opera e comunque prima dell'erogazione dei fondi. L'esame dovrà riguardare il 30% delle domande presentate, la metà sui lavori di importo superiore a 50 mila euro, il resto nella fascia 30/50 mila e 10/30 mila. I comuni potranno comunque aumentare il numero di controlli sui cantieri a loro totale discrezione.

Circolare del Vice Commissario delegato del 10 settembre 2009 Procedura sulla dichiarazione in corso d'opera di agibilità sismica totale o parziale relativa agli edifici B, C ed E con relativo modello di perizia asseverata

 


Normativa di riferimento

 


D.L. 28 aprile 2009, n. 39, conv. con mod., L. 24 giugno 2009, n. 77.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2009, n. 97.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

 

Art. 1. 

Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo (7)

1.  Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2.  Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009 (5). (3)

3.  Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. (4) (6)

 

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(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(5) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782 e il comma 3 dell'art. 9, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.

(6) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 9, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.

(7) Vedi, anche, il comma 42 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

 

Art. 1-bis. 

Misure urgenti in materia antisismica (8)

1.  All’ articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009» e il secondo periodo è soppresso.

 

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(8) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

 

Art. 2. 

Apprestamento urgente di abitazioni (11)

1.  Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. (9) (17)

2.  I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. (9)

3.  Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti (12).

4.  Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

5.  L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (9)

6.  Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi (19) dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009. (9)

7.  Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8.  L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9.  L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento. (9)

10.  Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso (14). (18)

11.  Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all’ articolo 1, l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari (15). (9)

11-bis.  Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all’articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l’immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma. (10)

12.  Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1. (13)

12-bis.  I comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. (10)

13.  Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 10 e 12, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010. (9) (16)

 

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(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(10) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(11) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 30 aprile 2009, n. 3760.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761.

(14) Per i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al presente comma vedi l'O.P.C.M. 15 maggio 2009, n. 3769.

(15) Per i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al presente comma vedi l'O.P.C.M. 15 maggio 2009, n. 3769.

(16) Vedi, anche, l'art. 10, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.

(17) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813.

(18) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813.

(19) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 8, comma 1, Ordinanza 27 novembre 2009, n. 3827, l'art. 10, comma 1, Ordinanza 12 maggio 2010, n. 3877 e, successivamente, l'art. 20, comma 1, Ordinanza 30 dicembre 2010, n. 3917.

 

Art. 2-bis. 

Informativa annuale al Parlamento (20)

1.  Il Governo è tenuto a trasmettere un’informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.

 

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(20) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

 

Art. 3. 

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

1.  Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell’articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: (21)

a)  la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente. L’equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l’intervento è da realizzare nell’ambito dello stesso comune; (22) (28) (32)

b)  l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale (30) ;

[c)  il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra; (23)]

d)  l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e)  la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati; (24) (28)

e-bis)  nel caso di immobili condominiali, l’assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all’amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l’amministratore si avvale dell’ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali; (25) (28)

f)  la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g)  la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate; (24)

h)  la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i)  la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose; (24)

l)  la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi (29) .

1-bis.  Ferma l’integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall’Agenzia del territorio. Al fine dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali. (26)

1-ter.  Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. (26) (33)

2.  Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

3.  Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. (27) (31)

4.  La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5.  Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell’agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all’ articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. (27)

5-bis.  In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. (26)

6.  Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

 

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(21) Alinea così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(22) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(23) Lettera soppressa dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(24) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(25) Lettera inserita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(26) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(28) L’ art. 3-bis, comma 1, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163, ha interpretato la presente lettera nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(29) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3778, l'O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3779, l'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3789 e l'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790.

(30) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 7, O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3803.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 settembre 2009.

(32) Vedi, anche, l'art. 9, comma 1, O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832 e l'art. 5, O.P.C.M. 11 giugno 2010, n. 3881.

(33) Vedi, anche, l'art. 9, O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

Art. 4. 

Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici

1.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:

a)  i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché degli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati; (34)

b)  le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine di L’Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (34) (40)

c)  le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, per assicurare l’esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di L’Aquila e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo. (34)

2.  Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali. (35) (38)

3.  Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. (36)

4.  Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni (39).

5.  Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6.  Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

7.  I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, d’intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso, nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie. (36)

8.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione. (36)

9.  All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

9-bis.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. (37)

 

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(34) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(35) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(37) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(38) Vedi, anche, gli articoli 2 e 5, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784, gli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3833 e la Del. 6 novembre 2009, n. 82/2009.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 26 giugno 2009, n. 47/2009.

(40) Vedi, anche, la Del. 31 luglio 2009, n. 79/2009 e la Del. 6 novembre 2009, n. 82/2009.

 

Art. 5. 

Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti

1.  Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. (41) (44)

1-bis.  Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2. (42)

2.  Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. (41) (44)

3.  Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 (43) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell’ articolo 6 del presente decreto. (41)

4.  Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 (43), relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5.  Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (41)

6.  Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a)  sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b)  salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7.  La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. (41)

8.  Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9.  E' istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10.  Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L’Aquila. E' fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate. (41)

11.  Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

 

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(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(42) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(43) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 2, comma 2, Ordinanza 6 agosto 2009, n. 3799.

(44) L'art. 1, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 ha interpretato il presente comma nel senso che la presentazione dell’istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui al medesimo comma è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.

 

Art. 6. 

Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

1.  Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a)  la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b)  la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni (54);

c)  la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d)  la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e)  il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f)  la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g)  la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h)  la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i)  la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (55); (45)

l)  la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (52);

m)  la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa (56); (45)

m-bis)  la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro di cui all’ articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (46)

n)  la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati; (45)

o)  l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p)  l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q)  le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);

r)  la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (57) .

r-bis)  la sospensione dei procedimenti istitutivi dell’azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L’Aquila e dell’azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009; (47)

r-ter)  la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275; (47)

r-quater)  la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di identificazione degli animali. (47)

2.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

a)  la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; (45)

b)  la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c)  la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;

d)  la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D (53) .

3.  Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente. (51)

3-bis.  Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente all’esercizio finanziario 2009, nell’ambito delle risorse di cui al comma 4. (48)

4.  Al fine dell'attuazione del comma 1, lettere da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000. (49)

4-bis.  Il termine per l’approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. (50)

 

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(45) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(46) Lettera inserita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(47) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(48) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(49) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(51) Per l'ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 165.

(52) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'O.P.C.M. 28 aprile 2009, n. 3758.

(53) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2009.

(54) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 1, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.

(55) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 4, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.

(56) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 3, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.

(57) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.

 

Art. 7. 

Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate

1.  Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate. (58)

2.  Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (58)

3.  Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. (58)

4.  La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

4-bis.  Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (59)

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(58) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(59) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

 

Art. 8. 

Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

1.  Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a)  la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b)  l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

c)  l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

d)  la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2; (61)

e)  modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA (62);

f)  l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1. (60) (63)

2.  Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

a)  costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b)  costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c)  costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d)  realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

3.  Al fine dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

 

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(60) Lettera corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102 e, successivamente, così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(61) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(62) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771.

(63) Vedi, anche, l'art. 4, O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771.

 

Capo II

Misure urgenti per la ricostruzione

 

Art. 9. 

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni

1.  I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

1-bis.  Limitatamente ai territori dei comuni di cui all’ articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all’ articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. (64) (67)

1-ter.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99. (64)

2.  Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

3.  Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4.  L'ISPRA, nell’ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo. (65)

5.  In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6.  In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo (70).

[7.  Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio Picenze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06. (66)]

8.  In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.

9.  Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo (69).

9-bis.  Le ordinanze di cui all’ articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte. (68)

 

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(64) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(65) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(66) Comma soppresso dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(67) Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 6, comma 1, Ordinanza 15 agosto 2009, n. 3803.

(68) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2-quater, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

(69) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3767.

(70) Per il ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo vedi la Del. 27 maggio 2009.

 

Art. 9-bis. 

Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche (71)

1.  La provincia di L’Aquila, ovvero l’Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell’ articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l’ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell’efficacia depurativa dell’impianto.

2.  Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.  I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per l’Autorità di ambito, per l’ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

a)  relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall’impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b)  descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell’impianto;

c)  planimetria dell’insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d)  relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4.  Per la realizzazione dell’intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L’Aquila, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall’impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all’ articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.  Per la progettazione e l’affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell’emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

6.  Per garantire l’efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche», ovunque presente. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’ articolo 161:

1)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

2)  al comma 3, il primo periodo è soppresso;

3)  al comma 6, nell’alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L’Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;

4)  al comma 6-bis, le parole: «e dell’Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse;

b)  all’ articolo 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche». (72)

7.  Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell’ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all’ articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall’ISPRA nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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(71) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(72) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

 

Capo III

Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate

 

Art. 10. 

Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

1.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere stabilita l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia di cui all’ articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un’apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a)  nel caso di garanzia diretta, fino all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento;

b)  nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento. (73)

1-bis.  Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell’ articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 . Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l’espressione «a decorrere dall’anno 2008» di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione «a decorrere dall’anno 2009». Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. (76) (77)

1-ter.  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l’applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a)  ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l’esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell’imponibile per il reddito di impresa dell’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b)  ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l’imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c)  ai fini delle imposte indirette, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione. (74)

1-quater.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste dall’ articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori. (74)

1-quinquies.  Al fine di assicurare l’effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’ articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. (74)

2.  Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

3.  Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

4.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

5.  Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

5-bis.  In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all’ articolo 2. (75)

 

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(73) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(74) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(75) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(76) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 e, successivamente, così modificato dall'art. 39, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(77) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 13 maggio 2010, n. 39/2010.

 

 


 

Capo IV

Misure per la prevenzione del rischio sismico

 

Art. 11. 

Interventi per la prevenzione del rischio sismico (78) (79)

1.  Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l’anno 2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.

2.  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(78) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(79) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 e il Decr. 10 dicembre 2010.

 

Capo V

Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria

 

Art. 12. 

Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1.  Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

a)  indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

b)  adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere (95);

c)  concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (91) ;

d)  consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (92) ;

e)  disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f)  adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (97) ; (89)

g)  relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all’ articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori» sono soppresse; (80)

h)  per le scommesse a quota fissa di cui all’ articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l’aliquota d’imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all’ articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’alinea, le parole «introduce con uno o più provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o più provvedimenti» e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l’aderenza della scommessa proposta ai princìpi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia»; (81)

i)  determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: (82)

1)  potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2)  obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3)  previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4)  applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica, ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo (83); (93)

l)  attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo: (82)

1)  il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; (84)

2)  le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; (84)

3)  i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;

4)  le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 novembre 2010; (88)

5)  le modalità con cui le autorizzazioni all’installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione; (86) (94)

m)  fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1)  asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2)  acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n)  stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono essere inferiori ad 1 euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro; (80)

o)  rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata (98);

p)  disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo; (80)

p-bis)  disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010 (90), che, nell’ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l’11 per cento a prelievo erariale e per l’1 per cento a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente. (87) (96)

[2.  Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:

a)  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

b)  ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

c)  il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive. (85) ]

 

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(80) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(81) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(82) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(83) Numero così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(84) Numero così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(85) Comma soppresso dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(86) Numero sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77. Successivamente, il presente numero è stato così sostituito dall'art. 21, comma 8, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(87) Lettera aggiunta dall'art. 21, comma 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(88) Numero così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 e, successivamente, dall'art. 2, comma 2-sexies, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.

(89) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 73, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(90) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

(91) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 giugno 2009.

(92) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 giugno 2009.

(93) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi i due D.Dirett. 10 agosto 2009. Vedi, anche, i commi 3 e 5 dell'art. 15–bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(94) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 6 agosto 2009 e il D.Dirett. 15 settembre 2009.

(95) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 16 settembre 2009 e il D.Dirett. 18 gennaio 2010.

(96) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 8 ottobre 2009.

(97) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 gennaio 2011.

(98) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 5 luglio 2010.

 

Art. 13. 

Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

1.  Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: (100)

a)  il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, nè ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata nell’anno 2009 in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009; (101) (102)

b)  per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1)  per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;

2)  per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3)  per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni (105); (99) (102) (104)

c)  il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.

2.  Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

3.  Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a)  alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

b)  fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4.  L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose, sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro. (103)

5.  Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

 

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(99) Lettera così corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.

(100) Alinea così corretto da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.

(101) Lettera corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102 e, successivamente, così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(102) L'art. 2, comma 99, L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha interpretato la presente lettera nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

(103) L'art. 2, comma 99, L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha interpretato il presente comma nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

(104) Per la rideterminazione delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 11, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(105) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 26 novembre 2009.

 

Art. 14. 

Ulteriori disposizioni finanziarie

1.  Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18. (106)

1-bis.  Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per l’anno 2012. (107) (110)

2.  Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei comuni di cui all’ articolo 1. (106)

3.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l’attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate. (106)

4.  Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà. (106)

5.  Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 23 milioni di euro per l’anno 2009 e 270 milioni di euro per l’anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l’anno 2009, 260 milioni di euro per l’anno 2010, 350 milioni di euro per l’anno 2011 e 30 milioni di euro per l’anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l’anno 2010, il fondo di cui al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno. (108)

5-bis.  I sindaci dei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L’attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all’ articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere a) ed e). (109)

5-ter.  Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall’Unione europea all’Italia per il sisma del 6 aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle già stanziate dal Governo italiano. (109)

5-quater.  Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull’andamento degli interventi, il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (109)

 

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(106) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(107) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 e, successivamente, così modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(108) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(109) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(110)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 26 giugno 2009, n. 35/2009.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

Art. 15. 

Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

1.  In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

1-bis.  Le erogazioni liberali provenienti dall’estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l’ articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. (112)

1-ter.  Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri, ad organizzare all’estero iniziative di divulgazione delle finalità di cui al comma 1-bis. (112)

2.  L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. (111)

3.  Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (113)

3-bis.  L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. (114)

3-ter.  Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell’ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia. (114)

 

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(111) Comma corretto da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102 e successivamente, così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-ter.

(112) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(113) Comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-ter.

(114) Comma aggiunto dall'art. 15-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-ter.

 

Art. 16. 

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

1.  Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.

2.  Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell’ articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (115)

3.  Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4.  I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (116). (115)

5.  Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l’applicazione delle disposizioni del presente comma. (115)

6.  L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell’ articolo 74. Il Ministero dell’interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo. (115)

7.  Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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(115) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(116) Per le linee guida previste dal presente comma vedi il Comunicato 8 luglio 2009, il Comunicato 12 agosto 2010 e il Comunicato 31 dicembre 2010.

 

Art. 17. 

Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

1.  Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.

2.  Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all’organizzazione del predetto Vertice nella città di L’Aquila. (117)

3.  Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito. (117)

4.  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (119). (118)

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(117) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(118) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

(119) Vedi, anche, l'art. 14, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782.

 

Art. 18. 

Copertura finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 13, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6, dall’ articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall’ articolo 8, comma 3, e dall’ articolo 11, comma 1, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto: (121)

a)  a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b)  a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c)  a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;

d)  a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. (120)

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(120) Lettera così corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.

(121) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

 

Art. 19. 

Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, conv. con mod., L. 26 febbraio 2010, n. 26.
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
(art. 1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo attraverso la definizione dell'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di assistenza alla popolazione;

Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte, si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando altresì che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne;

Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni urgenti per rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo, atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1 

Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009

1.  Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2013, per il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere. (3)

2.  Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese. (3)

2-bis.  Ferma la previsione di cui all’ articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell’emergenza. (4)

2-ter.  Le disposizioni di cui all’ articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell’istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti. (4)

2-quater.  All’ articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le ordinanze di cui all’ articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte». (4)

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

(omissis)


L.R. 12 maggio 2010, n. 19
Istituzione dell’Osservatorio sulla ricostruzione.

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(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 maggio 2010, n. 32.

 

Il Consiglio regionale ha approvato;

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

promulga la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità e compiti dell’Osservatorio sulla ricostruzione.

1. La Regione Abruzzo istituisce l’Osservatorio sulla ricostruzione di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio svolge compiti di monitoraggio sull’attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei Programmi di recupero predisposti dai Comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da Enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l’impiego delle risorse finanziarie, e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti.

3. L’Osservatorio, attraverso i dati raccolti, verifica l’avanzamento dei programmi e degli interventi di ricostruzione della Regione e degli Enti Locali:

a) nei territori dei Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, individuati dai decreti del Commissario Delegato, Decr. 16 aprile 2009, n. 3 e dal Decr. 17 luglio 2009, n. 11;

b) nei territori di tutti gli altri Comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico.

 

Art. 2

Attività dell’Osservatorio.

1. Nell’ambito delle finalità e dei compiti di cui all’articolo 1, l’Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) attività di monitoraggio, come strumento di controllo e di governo di tutta la ricostruzione, che consenta di fornire in tempo reale i dati sullo stato di avanzamento fisico degli interventi;

b) proposte ed iniziative inerenti la programmazione e pianificazione dei programmi;

c) attività di diffusione come strumento atto a garantire la divulgazione affidabile, globale e analitica, di tutte le informazioni sulla ricostruzione;

d) tracciabilità del finanziamento a partire dall’individuazione del beneficiario, dei professionisti incaricati del programmaprogetto, dell’iter approvativi dell’intervento da parte degli organi competenti, della modalità della gara d’appalto e dell’esito delle stessa, di eventuali sub-appalti e fornitori dei materiali per importi superiori a 10 mila euro per ogni tipologia di merce, di cui bisogna conoscere sede legale ed operativa, di stati di avanzamento, di perizie di variante in corso, della rendicontazione e della certificazione del collaudo finale.

 

 

Art. 3

Assetto organizzativo.

1. L’Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale, che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina le linee guida per l’attività, la dotazione di strumenti, risorse finanziarie e personale.

2. Pur conservando propria autonomia organizzativa l’Osservatorio sulla ricostruzione si avvale dell’attività dell’attuale Sezione regionale Osservatorio Contratti pubblici per Lavori, Servizi e Forniture.

 

Art. 4

Il sito Internet.

1. Il sito Internet dell’Osservatorio sulla ricostruzione fornisce dati e informazioni relative allo stato di attuazione della ricostruzione e di tutte le fasi della tracciabilità del finanziamento di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d).

2. Tale attività è realizzata attraverso la gestione e lo sviluppo di un sito Internet per la presentazione on - line di tutto ciò che riguarda la ricostruzione, la realizzazione di rapporti di monitoraggio periodici, la promozione di confronti e dibattiti con gli operatori della comunicazione e della stampa, la produzione di indagini conoscitive, materiale divulgativo, prodotti multimediali e pubblicazioni specifiche sul post - terremoto.

3. L’attivazione del sito Internet e la sua messa in linea è determinata dalla Giunta regionale con le modalità di cui all’articolo 3.

4. Il sito Internet dell’Osservatorio sulla ricostruzione costituisce un’apposita sezione del sito già istituito con la L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (legge finanziaria regionale 2010).

 

Art. 5

Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


Documentazione allegata

 


Report sulla situazione della popolazione post-sisma al 1° marzo 2011



[1] Pubblicato nella GU del 6 aprile 12009, n. 80.

[2] Convertito con modificazioni dalla legge 286/2002

[3] Pubblicato nella GU del 7 aprile 2009, n. 81

[4] Pubblicato nella GU n. 1 del 3-1-2011

[5] Pubblicato nella GU del n. 175 del 29 luglio 2010

[6] Tutti i provvedimenti elencati si possono consultare sul sito: http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=16547|sito della Protezione civile

[7]  Pubblicata nella GU n. 81 del 7 aprile 2009

[8]  Pubblicata nella GU n. 84 del 10 aprile 2009

[9] Pubblicata nella GU n. 88 del 16 aprile 2009

[10]  Pubblicata nella GU n. 93 del 22 aprile 2009

[11]  Pubblicata nella GU n. 98 del 29 aprile 2009

[12] Pubblicata nella GU n. 101 del 4 maggio 2009

[13]  Pubblicata nella GU n. 102 del 5 maggio 2009

[14]  Pubblicata nella GU n. 107 dell’ 11 maggio 2009

[15]  Pubblicata nella GU n. 112 del 16 maggio 2009

[16]  Pubblicata nella GU n. 113 del 18 maggio 2009

[17]  Pubblicata nella GU n. 113 del 18 maggio 2009

[18]  Pubblicata nella GU n. 119 del 25 maggio 2009

[19]  Pubblicata nella GU n. 119 del 25 maggio 2009

[20]  Pubblicata nella G.U. n. 132 del 10 giugno 2009

[21]  Pubblicata nella G.U. n. 132 del 10 giugno 2009

[22]  Pubblicata nella G.U. n. 132 del 10 giugno 2009

[23]  Pubblicata nella G.U. n. 145 del 25 giugno 2009

[24]  Pubblicata nella G.U. n. 145 del 25 giugno 2009

[25]  Pubblicata nella G.U. n. 160 del 13 luglio 2009

[26]  Pubblicata nella G.U. n. 167 del 21 luglio 2009

[27]  Pubblicata nella G. U. n. 152 del 3 luglio 2009

[28]  Pubblicata nella G.U. n. 166 del 20 luglio 2009

[29]  Pubblicata nella G.U. n. 166 del 20 luglio 2009

[30]  Pubblicata nella G.U. n. 184 del 10 agosto 2009

[31]  Pubblicata nella G.U. n. 193 del 21 agosto 2009

[32]  Pubblicata nella G.U. n. 193 del 21 agosto 2009

[33]  Pubblicata nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2009

[34]  Pubblicata nella G.U. n. 216 del 17 settembre 2009

[35]  Pubblicata nella G.U. n. 225 del 28-9-2009

[36]  Pubblicata nella G.U. n. 228 del 1 ottobre 2009

[37]  Pubblicata nella G.U. n. 231 del 5 ottobre2009

[38]  Pubblicata nella G.U. n. 231 del 5 ottobre 2009

[39]  Pubblicata nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2009

[40]  Pubblicata nella G.U. n. 269 del 18 novembre 2009

[41]  G.U. n. 284 del 5 dicembre 2009

[42]  G.U. n. 284 del 5 dicembre 2009

[43] G.U. n. 299 del 24 dicembre 2009

[44]  G.U. n. 299 del 24 dicembre 2009

[45]  G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010

[46]  G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010

[47]  G.U. n. 32 del 9 febbraio 2010]

[48]  G.U.n. 63 del 17 marzo 2010

[49]  G.U. n. 64 del 18 marzo 2010

[50]  G.U. n. n. 101 del 3 maggio 2010

[51]  G.U. n. 117 del 21 maggio 2010

[52]  G.U. n. 142 del 21 giugno 2010

[53]  G.U. n. 152 del 2 luglio 2010

[54]  G.U. n. 193 del 19 agosto 2010

[55]  G.U. n. 193 del 19 agosto 2010

[56]  G.U. n. 221 del 21 settembre 2010

[57]  G.U. n. 229 del 30 settembre 2010

[58]  GU n. 274 del 23 novembre 2010

[59]  GU n. 274 del 23 novembre 2010

[60]  GU n. 1 del 3 gennaio 2011

[61]  GU n. 6 del 10 gennaio 2011

[62]  GU n. 43 del 22 febbraio 2011

[63] I testi dei decreti sono consultabili sul sito: http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=16548|sito della Protezione civile;

[64] Per i relativi testi si rinvia al sito:  http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=16549|sito della Protezione civile;

[65]  http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=15550&dir_pk=187

[66]  Pubblicata anche nella G.U. n. 201 del 31 agosto 2009