Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Documentazione recente sul sisma in Abruzzo
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 75
Data: 12/06/2009
Descrittori:
ABRUZZI   TERREMOTI

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Documentazione recente sul sisma

in Abruzzo

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 75

 

 

 

12 giugno 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253– * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Am0074.doc

 


INDICE

Attività parlamentare

-       VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 10 giugno 2009  1

Documenti allegati

§      Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – relazione presentata nella seduta dell’VIII Commissione del 10 giugno 2009  1

§      Conferenza delle regioni e delle province autonome 09/045/CU/C7 – parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 – 21 maggio 2009  1

§      UPI e Provincia dell’Aquila – osservazioni all’AC 2468 presentate nella seduta dell’VIII Commissione del 10 giugno 2009  1

§      ANCI – Audizione VIII Commissione ambiente su AC 2468 – 9 giugno 2009  1

Normativa di riferimento

§      O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.29

§      O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771. Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.37

§      O.P.C.M. 6 giugno 2009 n. 3778. Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (09A06719)43

§      O.P.C.M. 6 giugno 2009 n. 3779. Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (09A06717)43

§      O.P.C.M. 6 giugno 2009 n. 3780. Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (09A06718)43

 

 


Schede di lettura

 


Il terremoto in Abruzzo

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo, sono stati adottati interventi articolati in tre fasi: l’emergenza immediata per la gestione dei primi bisogni, attraverso ordinanze; l’emergenza ordinaria e la ricostruzione, essenzialmente attraverso il decreto legge n. 39 del 2009. Il decreto, emanato dal Governo e modificato dal Parlamento, intende assicurare un’abitazione a coloro che hanno perso l’abitazione principale e riavviare tutte le attività pubbliche – scuola, strutture sanitarie, giustizia fino al recupero del patrimonio storico-artistico; da ultimo, sono previsti incentivi a sostegno delle attività produttive.

Le ordinanze

Fino alla data del 12 giugno, sono state adottate numerose ordinanze per la prima emergenza: si tratta, in particolare, di interventi volti a individuare i comuni interessati dagli eventi sismici e assicurare alla popolazione interessata un’adeguata sistemazione ovvero un contributo per l'autonoma sistemazione (fino a 400 euro mensili), destinare un’abitazione - anche attraverso la costruzione di moduli abitativi temporanei - a coloro che hanno avuto la casa distrutta o danneggiata, avviare le piccole riparazioni per le case danneggiate in modo lieve (di tipo A, B e C) e le attività connesse alla ricostruzione, riavviare le attività produttive e regolare gli adempimenti di carattere tributario.

Il decreto legge 39/2009

Il decreto legge n. 39 del 2009 riguarda i territori dei comuni che, sulla base dei rilievi effettuati dal Dipartimento della protezione civile, risultano essere stati colpiti da eventi sismici pari o superiori al 6° grado della scala Mercalli.

Tutte le persone residenti nei comuni individuati beneficiano del reperimento di un'unità abitativa temporanea e di un contributo per la riparazione o la ricostruzione dell’abitazione; inoltre lo Stato può intervenire nell'accollo dei mutui in essere fino a 150.000 euro. Ulteriori alloggi possono essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati.

Per il patrimonio pubblico, un primo intervento interesserà le infrastrutture di trasporto e il ripristino degli edifici pubblici. Sono quindi previste misure per la ripresa delle attività della pubblica amministrazione, per la messa in sicurezza delle scuole e la ripresa delle attività didattiche nonché per la riorganizzazione delle strutture del servizio sanitario.

Il provvedimento prevede forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse per interventi di sostegno e reindustrializzazione.

Le risorse finanziarie per coprire gli interventi sono reperite mediante disposizioni in materia di giochi e spesa farmaceutica, nonché l’utilizzo della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, del Fondo a sostegno dell'economia reale, nonché del Fondo infrastrutture.

Al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la ricostruzione, il Comitato per l'alta sorveglianza delle grandi opere supporta il Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura.

Inoltre, per contribuire al rilancio dei territori colpiti, è previsto lo spostamento del vertice G8 dalla regione Sardegna all’Aquila, fermo restando il completamento delle opere già previste in Sardegna.

Il dibattito parlamentare e le audizioni

Nel corso dell’esame parlamentare sono intervenute modifiche di rilievo: innanzitutto è stato chiarito che coloro che hanno avuto l’abitazione principale distrutta o danneggiata dal terremoto avranno un contributo integrale per la ricostruzione.

Sono state inoltre introdotte misure volte ad agevolare le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili alcune abitazioni non gravemente danneggiate nonché misure per la ripresa delle attività produttive, tra le quali, in primo luogo, l'istituzione di zone franche urbane (ZFU) cui si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese.

Il dibattito parlamentare ha altresì chiarito che è obiettivo condiviso mantenere il ruolo operativo dell’Aquila come capoluogo di regione.

Al fine di ridurre il rischio sismico, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico ed è stata anticipata al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni, in conformità con quanto previsto dalla risoluzione 8-00039 della Commissione ambiente.

E’ prevista un'informativa annuale al Parlamento sulla ricostruzione, anche con riferimento all’ utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel corso delle audizioni presso la Commissione ambiente della Camera, i responsabili delle amministrazioni del territorio colpito hanno sottolineato la necessità di introdurre una norma per il recupero dei centri storici dei comuni colpiti, anche attraverso la ricostruzione integrale delle abitazioni dei non residenti.

E’ stata altresì evidenziata la necessità di garantire agli enti locali il recupero dei mancati introiti dovuti alla sospensione dei tributi relativi all’ICI e alla TARSU; particolare attenzione è stata sollecitata verso la questione del piano di rientro dai disavanzi sanitari e del ripristino delle strutture scolastiche.

Quanto alla ripresa delle attività produttive, si è segnalata l’opportunità di incrementare le risorse destinate dal decreto-legge alla zona franca.

 

 


Lo stato di emergenza e le ordinanze di protezione civile emanate a seguito del terremoto

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[1]

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia dell’Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha immediatamente emanato il DPCM del 6 aprile 2009[2] con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245[3].

 

Si tratta di un nuovo potere straordinario, introdotto nella XIV legislatura, che dà la facoltà, qualora si verifichino casi di eccezionali gravità da valutarsi in relazione al rischio di compromissione dell’integrità della vita, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza (prevista finora come condizione preliminare dalla legge n. 225 del 1992) e quindi prima delle riunione e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, di attribuire i poteri straordinari di ordinanza ad un suo delegato. Ciò consente di anticipare gli interventi in deroga alle norme vigenti anche rispetto alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi di operare efficacemente immediatamente dopo il verificarsi dell’evento (art. 3 del decreto legge n. 245/2002, convertito con modificazioni dalla legge 286/2002).

 

Con tale DPCM si è provveduto, pertanto, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

 

Con un altro DPCM emanato nella stessa data del 6 aprile 2009[4] è stato quindi dichiarato , fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, conferendo al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato come previsto dall'art. 5, comma 4, della stessa legge n. 225.

 

Si tratta del potere di ordinanza disciplinato dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992. La disposizione prevede che, dopo la deliberazione dello stato di emergenza, che determina la durata e l’estensione territoriale in riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti, si provveda, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il successivo comma 4 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri

Al fine di assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;sono state emanate una serie di ordinanze con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici.

 

L’ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009[5] autorizza i sindaci dei comuni interessati a procedere alla requisizione di beni mobili e immobili e all'acquisto di tutti i beni e i materiali necessari per provvedere al primo sostentamento e riparo dei cittadini, d'intesa con la Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.) e ferme restando le attività poste in essere dal Commissario delegato. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.

II Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti sono tenuti ad individuare le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici. Vengono, inoltre, fornite le indicazioni affinché in ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possano essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando una scheda di rilevazione allegata alla stessa ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire ("Schema di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica").

L'ordinanza, quindi, stabilisce le deroghe alle norme vigenti per la realizzazione degli interventi d'urgenza e autorizza le anticipazioni a valere sul Fondo per la protezione civile per la copertura degli oneri.

Il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità. L'ordinanza reca infine la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, fino al 31 dicembre 2009.

 

Con l’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009[6]il Commissario delegato è incaricato di individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

Le ulteriori disposizioni dell’ordinanza riguardano, tra l’altro, una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

Inoltre viene prevista l’assegnazione di contributi ai nuclei familiari privi di abitazione: il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e risulti in tutto in parte distrutta, o sia stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, il contributo è pari a 200 euro. Qualora, invece, nel nucleo familiare siano presenti persone anziane (di età superiore a 65 anni) o disabili (portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%), viene concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

Tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).

I benefici economici non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).

Vengono, quindi, autorizzate corresponsioni di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato dalle prefetture, dalla provincia e dal comune dell'Aquila e dei comuni interessati, e di altre categorie di dipendenti di enti territoriali, della Protezione civile e della Croce Rossa; rimborsi alle organizzazioni di volontariato.

 

Le disposizioni recate dall’ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009[7] prevedono alcune integrazioni e modifiche alla precedente ordinanza n. 3754, soprattutto in materia di utilizzo di personale militare e civile per le attività di emergenza.

Per il compimento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni (art. 7).

In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile, la stessa società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 (art. 14).

In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate, viene, infine, attribuito un contributo straordinario di euro 300.000 alla Fondazione Eucentre (art. 12).

 

L’ordinanza n. 3757 del 21 aprile 2009[8], al fine di garantire la trasparenza delle iniziative adottate dal Commissario delegato, incarica lo stesso a promuovere una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza, nonché a pubblicare in Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'emergenza, l’elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.

Il Commissario delegato è anche autorizzato a definire tutte le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella opere e degli interventi di ricostruzione. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi  titolari e degli  amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Viene quindi previsto un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi: il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

Vengono poi ridotti alla metà i termini per acquisire, nel caso sia richiesta, la valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di accelerare le procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi, ne vengono semplificate le procedure: per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.

Al fine elaborare delle linee guida nell'attività di previsione e prevenzione dei terremoti, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire una Commissione internazionale composta da esperti in materia.

Viene, inoltre, prevista l’esenzione dall’ICI e dalle imposte dirette per i fabbricati danneggiati dal terremoto (distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e viene chiarito che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali opera unicamente per i datori di lavoro privati.

 

L’ordinanza n. 3758 del 28 aprile 2009[9] reca l’attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, disponendo che il termine di scadenza del commissariamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) venga prorogato fino alla nomina dei nuovi organi dell'Istituto.

 

L’ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009[10] disciplina, all’art. 1, le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza di servizi prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 39 per l’approvazione del piano degli interventi relativi ai moduli abitativi.

L’art. 2 prevede, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e  forniture, per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 30 del 2009, che il Commissario delegato possa avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza l'Autorità di vigilanza organizza un'apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a 10 unità, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato (articolo sostituito dall’art. 2 dell’ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009)..

 

Con l’ordinanza n. 3761 del 1 maggio 2009[11], sono stati nominati tre Vice Commissari al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni (di cui uno con funzioni vicarie, ossia il Prefetto dell'Aquila), nonché i Sindaci dei Comuni interessati quali soggetti attuatori per garantire l'immediata effettività dell'azione commissariale.

 

L’ordinanza n. 3763 del 6 maggio 2009[12] reca l’attuazione di alcuni articoli del decreto legge n. 39 prevedendo scadenze e sospensioni in materia di lavoro, dà disposizioni sulle risorse a favore dei giovani e sul ripristino del funzionamento dei trasporti pubblici.

Sostanzialmente viene previsto un bonus per i lavoratori autonomi di 800 euro (che non concorreranno a formare il reddito imponibile) che verrà erogato dall’INPS e potrà avere una durata massima di 3 mesi. Pari a 6 mesi è invece la durata della proroga dei trattamenti di disoccupazione, contribuzione figurativa compresa, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio scorso e il 30 giugno 2010. La tregua per gli adempimenti e le sanzioni del Libro Unico che coinvolge anche le imprese non abruzzesi, ma assistite da consulenti con domicilio professionale nell’area sismica, durerà, invece, sino al prossimo 30 giugno.

Il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici.

Vengono destinate risorse per l’ingegneria sismica al Consorzio ReLUIS (Rete dei  laboratori universitari di ingegneria sismica) pari a 400 milioni di euro per le maggiori spese legate al supporto scientifico e tecnologico per la gestione dell'emergenza post-terremoto.

Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività relative alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene nominato vice-commissario delegato.

 

L’ordinanza n. 3766 dell’8 maggio 2009[13] reca disposizioni per diverse finalità.

Viene previsto l’adeguamento dell’aeroporto dei Parchi (in località Preturo. L'Aquila), anche ai fini dell'organizzazione del Vertice G8, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legge n. 39 del 2009. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare in via di somma urgenza lavori di adeguamento della struttura aeroportuale, delle connesse infrastrutture e della viabilità, avvalendosi anche del Genio dell'Aeronautica militare, del comune di L'Aquila e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine, è altresì autorizzata la deroga a quanto disposto dagli artt. 12, 15, 16 e 17 DPR n. 327 del 2001 in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e realizzati dal Genio dell'Aeronautica militare, da contenere nell'importo massimo di €  900 mila sono a carico dell'ENAC, che provvederà a trasferire le relative risorse al Fondo per la protezione civile; il Dipartimento della  protezione civile è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti nel limite del predetto importo massimo. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli indicati provvedono le amministrazioni competenti (art. 1).

Viene autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimodi 150 ore  mensili pro-capite, a favore del personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, con oneri posti a carico del medesimo Istituto (art. 2).

Per la realizzazione degli interventi da porre in essere per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato, oltre alle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, è autorizzato a derogare all'art. 24 del DPR n. 327 del 2001 in materia di esecuzione del decreto di esproprio. Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992 (art. 3, commi 1 e 2).

Il Commissario delegato altresì autorizzato ad avvalersi dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, per l'accertamento della congruità delle forniture di beni e servizi acquisiti in relazione al Grande evento G8 e per l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (art. 3, comma 3).

Le amministrazioni interessate possono ricorrere alla Consip SPA al fine di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi delle popolazioni interessate dagli eventi sismici per il cui acquisto si applica il codice di cui al dlgs. n. 163 del 2006, conformemente alle modalità e allo schema pubblicato sul portale degli acquisiti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consip, che provvede a supportare le predette amministrazioni nell'acquisizione, nell'utilizzo, nell'ottimizzazione delle risorse finanziarie (art. 4).

Da ultimo, i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 che prenotano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legge 29 n. 185 del 2008 la fruizione del credito d'imposta per le attività di ricerca industriale di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre n. 296 del 2006 possono integrare o modificare il formulario già validamente presentato, conservando l'ordine cronologico acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso (art. 5).

 

Con l’ordinanza n. 3767 del 13 maggio 2009[14] si dà attuazione all’art. 9 del decreto legge n. 39 del 2009, semplificando le procedure per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Abruzzo. Il provvedimento riguarda la provincia dell’Aquila ed i comuni individuati con decreto n. 3 del Commissario delegato del 16 maggio 2009 e mira a velocizzare le attività di rimozione e trasporto dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni degli edifici, dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata. Viene, inoltre, reso più rapido l’iter per il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dagli eventi sismici.

I sindaci dovranno individuare i siti per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti durante l’emergenza e gli spazi per lo stoccaggio provvisorio dei materiali derivanti dai crolli degli edifici durante il terremoto e dalle demolizioni di quelli danneggiati. I comuni provvedono a tali iniziative con il supporto della Provincia de L’Aquila e dell’Arta Abruzzo. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza, classificati come rifiuti urbani, essi vengono trattati dal Comune in cui sono prodotti. I Comuni rendicontano al Commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti liquidi per la verifica contabile e la liquidazione dei costi sostenuti.

 

L’ ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009[15] reca le soluzioni temporanee per le famiglie le cui prime case sono state distrutte o dichiarate inagibili, dando attuazione all’art. 2, commi 10 ed 11 del decreto legge.

Il Commissario delegato con i sindaci dei comuni interessati provvede ad individuare alloggi ad uso abitativo non utilizzati arredati e dotati di impianto di riscaldamento. La condizione è di non disporre di altre soluzioni abitative all’interno della regione.

Le abitazioni saranno assegnate dai Sindaci in base a criteri di priorità che tengono conto della vicinanza dell’immobile al Comune di residenza, della consistenza del nucleo familiare, e se ne fanno parte disabili, anziani e bambini. Il contratto di affitto tra i proprietari delle case disponibili e i beneficiari del provvedimento sarà regolato secondo un modello di convenzione contenuto nell’ordinanza.

I contratti di locazione sono di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi e i canoni, a meno di diversa dichiarazione di congruità, vanno dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza dell’appartamento. L’affitto sarà a carico del Comune, mentre gli oneri condominiali a carico dell’affittuario.

Ovviamente, chi usufruirà di tale provvedimento non avrà diritto all’indennità di autonoma sistemazione.

 

L’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[16] reca disposizioni sulla ripresa delle attività produttive, sulle esenzioni autostradali e contributi per l’autonoma sistemazione.

Aiuti e interventi per l’agricoltura- Le p.a. possono attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale per l’Abruzzo, con procedure di gemellaggio tra istituzioni adottate dalla Commissione europea. Le spese di attuazione rientrano nel programma “Rete Rurale Nazionale 2007-2013” (art. 1).

Le aziende agricole che ricadono nei comuni colpiti dal terremoto possono usufruire di una procedura semplificata per la presentazione delle domande uniche 2009. In particolare potranno presentare una domanda di “conferma” in cui dichiarano che non sono intervenuti cambiamenti rispetto la domanda di aiuto al regime di pagamento unico presentata nel 2008. Anche se presenteranno questa domanda oltre la scadenza del 15 maggio 2009, non dovranno pagare la sanzione prevista per il ritardo fino al 9 giugno 2009. Le aziende potranno ricevere un anticipo dell’aiuto al pagamento unico, pari al 50%, a partire del 15 giugno 2009 (art. 2).

L’intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Abruzzo è assicurato dallo Stato attraverso le risorse del Fondo di rotazione (art. 11).

I sindaci e la ripresa delle attività produttive- I sindaci dei comuni colpiti dal sisma possono rivolgersi alle piccole imprese del territorio per ottenere in tempi rapidi i beni e servizi necessari all’assistenza della popolazione ospitata nei campi di accoglienza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Tale procedura vale fino al 31 dicembre 2009 (art. 3).

Il sindaco dell’Aquila, quelli dei comuni colpiti dal sisma e la provincia dell’Aquila possono altresì stipulare rispettivamente fino a 5, a 2 ed a 3 contratti a collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31 dicembre 2009. I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere al proprio datore di lavoro l’esenzione al lavoro per un periodo massimo di 60 giorni. (artt. 3-5).

Infine i sindaci possono trasferire temporaneamente le attività produttive che erano svolte in strutture ora inagibili in altri luoghi pubblici o privati, ma devono assicurare che siano rispettate le norme di sicurezza, igenico-sanitarie e ambientali. Tale trasferimento durerà fino a quando non saranno di nuovo agibili i locali o saranno trovate soluzioni alternative, comunque non oltre il periodo in cui è in vigore lo stato di emergenza (art. 8)

Il Piano C.A.S.E (Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili) - Per l’attuazione dell’art. 2, commi da 1 a 9 del decreto legge n. 39/2009, la realizzazione del Piano C.A.S.E., sarà affidata al Consorzio no profit promosso dalla fondazione Eucentre che sarà affiancato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dall’Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Verrà stipulata una convenzione che determinerà funzioni e composizione di una struttura operativa a cui potranno partecipare i membri dell’unità operativa prevista dall'ordinanza n. 3760, che comprende personale dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 6).

Per realizzare la costruzione dei moduli abitativi, il Commissario delegato può avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per la conduzione delle istruttorie tecniche, per la preparazione degli atti sulla selezione dei concorrenti e per il controllo dei contratti (art. 9).

Il contributo per l’autonoma sistemazione- Il contributo per l’autonoma sistemazione assegnato a chi ha una casa distrutta o danneggiata nei territori colpiti al terremoto vale anche per chi ha una casa fuori dai comuni colpiti dal sisma, ma dietro presentazione di una perizia giurata comprovante il nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico.

Per mantenere o avere un ulteriore riconoscimento dei contributi per l’autonoma sistemazione e per godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture, chi ne è destinatario deve presentare un’autocertificazione in cui dichiara che i componenti del suo nucleo familiare non possiedono unità abitative di loro proprietà in Abruzzo. 

Chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto al contributo per l’autonoma sistemazione e a godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla dichiarazione di agibilità della propria abitazione.

A decorrere dalla pubblicazione della stessa ordinanza[17], i soggetti destinatari dei benefici previsti sono tenuti a produrre al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore riconoscimento degli stessi, idonea autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la mancata disponibilità di unità abitative di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo (art. 7).

Esenzioni autostradali- Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale, a partire dal 28 aprile fino al 31 ottobre 2009, i cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma che percorrono un tratto stradale compreso tra alcuni caselli delle autostrade A24-A25 e altre stazioni dell’A14. In particolare i caselli autostradali:

§      A24 - Tornimparte, L’Aquila Ovest, L’Aquila Est, Assergi, Colledara

§      A25 - Bussi-Popoli

§      A14 - S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud.

Sia chi paga in contanti, sia chi usa Viacard o telepass può usufruire dell’esenzione che è riconosciuta per i passaggi:

- muniti del modulo rilasciato dalla Concessionaria autostradale;

- accertati da rapporti di mancato pagamento del pedaggio;

- effettuati, su disposizione delle Autorità, senza pagare e per i quali le Concessionarie autostradali abbiamo documentazione fotografica e/o elettronica.

Dal 20mo giorno dalla pubblicazione dell’ordinanza fino al 31 ottobre i cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto non pagheranno il pedaggio autostradale solo se saranno muniti di una tessera Viacard, fornita dalle Concessionarie e distribuita in collaborazione con la protezione civile. Le prime tessere prepagate saranno 40 mila e conterranno l’importo di 50 euro utili per i transiti nelle tratte autostradali sopraindicate.

I cittadini potranno ritirare la Viacard se forniranno alcuni documenti e alcune informazioni. Sono esentati dal pagamento el pedaggio gli spostamenti tra gli alloggi temporanei e la loro residenza.

Le Concessionarie autostradali procederanno alla richiesta di rimborso con cadenza bimestrale e aumenteranno il numero di tessere Viacard se sarà necessario. In questi mesi, inoltre, saranno registrati gli spostamenti lungo tali tratti autostradali e l’esenzione potrà essere prolungata al 31 dicembre 2009 (art. 4)

L’aeroporto de L’Aquila- Ai lavori di miglioramento dell’aeroporto dei parchi a Preturo (L’Aquila) non verrà applicata l’Iva (art. 12).

 

 

L’ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009[18] riguarda una serie di interventi urgenti, tra cui figura la microzonazione sisimica.

Vertice G8- Il Commissario delegato è autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Capo della Delegazione per l’adozione di iniziative connesse all’organizzazione del grande evento “Presidenza Italiana del G8” di competenza del Ministero degli Affari Esteri. Per la prosecuzione di tali attività il Commissario delegato trasferisce altri due milioni di euro sulla contabilità speciale aperta presso l’Ufficio Sherpa (art. 1).

Il Commissario delegato può assegnare un incarico dirigenziale ad un dirigente di prima fascia per le esigenze funzionali della "Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8" (art. 9)

Scuola e Università - Il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del dott. Emanuele Fidora – Vice Capo di Gabinetto del ministero dell’Istruzione - per le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza in ambito scolastico ed universitario. In particolare dovrà provvedere al coordinamento delle attività previste dall’art. 4, comma 5, del decreto legge n. 39/2009 per assicurare l’avvio dell’anno scolastico 2009-2010 e la ripresa del funzionamento delle attività universitarie nella città dell’Aquila (art. 2).

Di.Coma.C e collaborazione con S.E.D. - I provvedimenti di spesa della Di.Coma.C per fronteggiare la fase di prima emergenza del terremoto del 6 aprile scorso decadono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza se non confermati espressamente dal ViceCommissario di competenza per la funzione di controllo istituita presso la Di.Coma.C.

Il Sindaco dell’Aquila, in qualità di soggetto attuatore, si avvale della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. per:

§      gestire l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione e dei benefici previsti dalle ordinanze di protezione civile;

§      realizzare e gestire una banca dati degli interventi in emergenza;

§      gestire, in modo ordinato, i rientri nelle abitazioni se agibili e conformi ai parametri stabiliti dalle verifiche di agibilità (art. 3).

Personale dell’Ufficio Bilancio e Ragioneria – A fronte delle accresciute esigenze amministrative conseguenti al sisma, il personale dell’Ufficio Bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite previsto dalla normativa in vigore, per un massimo di 30 ore mensili a persona (art. 4).

Ricostruzione - Il Commissario delegato può avvalersi dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti per la realizzazione urgente delle abitazioni previste dal decreto legge per l’Abruzzo, all’art. 2. Rimangono comunque inalterate le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale articolo sostituisce il comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 3760 (art. 5).

Inoltre, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può costituire una commissione di esperti che assicuri un supporto tecnico adeguato alle attività di ricostruzione (art. 7).

Il Commissario delegato può avvalersi del Servizio tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per risolvere particolari problemi tecnici ed, in particolare, garantire la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private nell’ambito del processo di ricostruzione dei comuni danneggiati dal sisma. Le funzioni di Direttore del Servizio tecnico Centrale, con incarico di dirigente generale, sono assegnate su proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per compensare le spese che derivano dall’aggiunta di quest’ultimo posto di funzione dirigenziale generale, non sono più disponibili due posti di dirigente di seconda fascia per la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolar modo per la dotazione specifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 8).

Personale dell’Ufficio del Consigliere giuridico - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile può rafforzare la dotazione organica dell’Ufficio del Consigliere Giuridico del dipartimento per soddisfare le nuove e maggiori esigenze che derivano dall’emergenza in Abruzzo e realizzare, anche in sede locale, le attività di emergenza.

Il consigliere giuridico può scegliere tre consulenti tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche fuori ruolo, che devono svolgere la propria attività professionale nella sede del Commissario delegato.

Cinque unità di personale, appartenenti alla P. A. civile oppure militare, vengono assegnate all’Ufficio del Commissario delegato e altre cinque vengono individuate tra quelle già in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Le relative spese sono a carico del Fondo per la Protezione Civile (art. 6).

Beni culturali - Il Vice-Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Segretario Regionale ai lavori pubblici della Regione Veneto per realizzare gli interventi urgenti e necessari ad eliminare il pericolo di crollo, con opere provvisionali, della chiesa di San Marco del Comune dell’Aquila. Il soggetto attuatore provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi. Gli oneri che ne derivano sono a carico della Giunta della medesima regione (art. 10).

Conferenze di servizi– Viene aggiunto il comma 7-bis all’ordinanza 3760 relativa all’istituzione di un’apposita conferenza di servizi prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 39/2009 per l’approvazione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta. Tale comma aggiuntivo prevede che i pareri previsti vengano resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Se resi oltre i termini, si intendono acquisiti con esito positivo senza possibilità di deroghe (art. 12).

Piano di microzonazione sismica - Il Commissario delegato avvia un piano di microzonazione sismica nei comuni colpiti dal terremoto, avvalendosi del CNR. Per tale attività il Dipartimento anticipa un contributo straordinario di 300.000 euro a carico del Fondo di Protezione Civile. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate e documentate (art. 13).

Altre disposizioni - La struttura di missione di cui al DPCM del 15 giugno 2007 viene ricostituita come Unità Tecnica di Missione presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottimizzarne la capacità operativa, in un'ottica di contenimento della spesa. Per questo, ne viene ridotto il personale. Inoltre, l’Unità tecnica di missione può avvalersi, per la gestione dei fondi stanziati, della consulenza di una figura professionale con esperienza nel settore (art. 14).

 

L’ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009[19] riguarda la cd."ricostruzione leggera", prevedendo la concessione di un contributo per le riparazione di edifici agibili di tipo A.

Concessione di un contributo per danni di lieve entità - Ai proprietari di edifici agibili di tipo A è riconosciuto un contributo per danni di lieve entità fino all’importo massimo di 10.000 euro per riparare danni non strutturali e di impianti causati dal terremoto del 6 aprile. Rientrano tra le spese coperte dal contributo anche quelle legate alla progettazione e all’assistenza tecnica. Inoltre è previsto un ulteriore contributo fino a un massimo di 2.500 euro per la riparazione delle parti comuni. Possono richiedere il contributo i proprietari di immobili situati nei comuni colpiti dal terremoto, ma anche al di fuori di quest’area, purché una perizia dimostri che il danno sia stato causato dal terremoto del 6 aprile.

Tale contributo viene riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dal sisma e comunque valutate agibili di tipo A.

I lavori di riparazione, comunque, non devono mutare la destinazione d’uso dell’immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie o di tutela del paesaggio.

Modalità per la richiesta del contributo - Il proprietario dell’edificio potrà richiedere il contributo presentando una comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune in cui si trova l’immobile, secondo un modulo previsto dall’ordinanza stessa.

Alla comunicazione andrà allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che eseguirà i lavori, sottoscritto dal proprietario.

Se i lavori sono già stati realizzati, il proprietario dovrà allegare i documenti di spesa e un verbale di fine dei lavori e se sono in via di realizzazione dovrà allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori. Se l’immobile si trova al di fuori dei comuni interessati dal terremoto, il proprietario dovrà anche allegare la perizia giurata che certifica il “nesso di causalità diretto” tra il danno subito e il sisma.

Controllo sulla concessione del contributo e rendicontazione - Le imprese che eseguono i lavori riceveranno il contributo tramite un bonifico bancario dal Comune, che farà dei controlli a campione per verificare che il contributo sia impegnato in modo corretto.

I comuni rendicontano al Commissario delegato l’utilizzo dei fondi con cadenza trimestrale. Se è accertato che i lavori non sono stati completati, anche parzialmente, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, informando il Commissario delegato. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario delegato, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi.

 

L’ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009[20] riguarda la cd."ricostruzione leggera", prevedendo la concessione di un contributo diretto per le riparazione di edifici agibili di tipo B e C.

Concessione di un contributo per danni di lieve entità - Ai proprietari di edifici agibili di tipo B e C (temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente e che possono essere oggetto di recupero dell’agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili) è riconosciuto un contributo diretto per riparare danni non strutturali e di impianti causati dal terremoto.

Il contributo coprirà integralmente le spese occorrenti per la riparazione nel caso riguardi l’abitazione principale, mentre fino all’80% delle spese occorrenti per la riparazione (e comunque non superiore a 80.000 euro) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, nonché per gli immobili ad uso non abitativo.

Il contributo per la riparazione di parti comuni ei condomini è riconosciuto all’amministratore del condominio che deve preventivare, gestire e rendicontare separatamente con l’ausilio di condomini che rappresentano almeno il 35% dei mm.

Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli oneri per la progettazione.

I lavori di riparazione, comunque, non devono mutare la destinazione d’uso dell’immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie o di tutela del paesaggio.

Modalità per la richiesta del contributo  - Il proprietario dell’edificio potrà richiedere il contributo presentando una domanda al Sindaco del comune in cui si trova l’immobile, secondo un modulo previsto dall’ordinanza stessa.

Alla domanda andrà allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che eseguirà i lavori ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico che attesti l’entità del danno e, nel caso in cui l’unità immobiliare sia situata al di fuori dei comuni colpiti dal sisma, anche il nesso di casualità tra danno e sisma.

Se i lavori sono già stati realizzati, il proprietario dovrà allegare i documenti di spesa e un verbale di fine dei lavori e se sono in via di realizzazione dovrà allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori.

Controllo sulla concessione del contributo e rendicontazione - Il Comune svolge un’istruttoria sulle domande, verificando i presupposti per la concessione del contributo, il cui ammontare sarà determinato dal Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, in relazione alle spese giudicate ammissibile.

Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende positivamente accolta.

I comuni rendicontano al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse.

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deve depositare presso l’Ufficio tecnico comunale una dichiarazione consultiva dei lavori asseverata da un professionista, allegando i documenti di spesa.

Tale contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità di credito di imposta, nel rispetto di determinate condizioni specificate nella stessa ordinanza.

 

L’ ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009[21] reca una serie di disposizioni relative d alcuni adempimenti di carattere tributario.

Essa ribadisce la sospensione dei versamenti e adempimenti per le persone fisiche – anche sostituti d’imposta – con domicilio fiscale nei comuni compresi nell’elenco dei 49, sospensione che decorre dal 6 aprile a tutto il 30 novembre 2009 (art. 1), per gli altri comuni la sospensione cesserà, invece, il 30 giugno: i versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione saranno eseguiti entro il 16 luglio 2009, mentre gli adempimenti saranno prorogarti al 30 settembre (art. 2).

Vengono, inoltre (art. 3) indicati nuovi termini per gli adempimenti dei contribuenti, quali la presentazione del modello 730 che slitta dal 31 maggio al 26 ottobre 2009.

Viene prevista, inoltre, anche la sospensione di alcuni termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione (art. 4)

I decreti del Commissario delegato

Il decreto del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009[22] disciplina il numero e le funzioni dei Centri Operativi Misti (C.O.M.), strutture operative che coordinano i Servizi di emergenza e svolgono funzioni di supporto quali: valutazione e censimento danni, sanità, telecomunicazioni, coordinamento del volontariato, strutture operative, viabilità, assistenza alla popolazione, logistica, altri servizi essenziali e supporto amministrativo.

I C.O.M. sono sette: L'Aquila, S. Demetrio, Pizzoli, Paganica, Pianola, Navelli e Sulmona.

 

Il decreto del Commissario delegato n. 2 del 9 aprile 2009[23] disciplina la struttura e le funzioni della Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.), che è il centro di coordinamento delle strutture operative della Protezione Civile per le attività di soccorso sull’area interessata dal terremoto ed agisce in contatto con il Comitato operativo che coordina le attività a livello centrale.

La Di.coma.c. è coordinata dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile ed ha sede nella Scuola della Guardia di Finanza.

Il coordinamento operativo in loco è suddiviso in funzioni di supporto, ciascuna delle quali interviene in uno specifico campo: tecnica di valutazione e censimento danni, sanità, volontariato e rapporto enti locali, strutture operative e viabilità, materiali e mezzi, assistenza alla popolazione, logistica, evacuati, coordinamento concorso delle regioni, telecomunicazioni, servizi essenziali, mass media e informazione, salvaguardia beni culturali, supporto amministrativo.

 

Con decreto n. 3 del 16 aprile 2009[24] il Commissario delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado.

I comuni interessati dagli eventi sismici sono:

§           Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Casteldi Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

§           Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

§           Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

 

Il decreto del Commissario delegato n. 4 del 17 aprile 2009[25]ha istituito un ottavo C.O.M. a Montorio al Vomano e integrando i C.O.M. già esistenti con l'inserimento nelle rispettive aree di intervento di altri comuni.

 

Il decreto del Commissario delegato n. 5 del 26 aprile 2009[26]ha modificato alcune funzioni delle Di.coma.c. per consentire una più efficace gestione della fase post emergenziale. Esso inserisce ulteriori enti ed amministrazioni in funzioni precedentemente attivate ed integra l'elenco delle funzioni, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e le strutture, il coordinamento con gli Enti locali, le relazioni internazionali, la tutela dell'ambiente, le telecomunicazioni e i supporti informatici, giuridici ed amministrativi, l'accoglienza alla popolazione sfollata presso altri comuni, la sanità e l'assistenza sociale e veterinaria, l'istruzione scolastica ed universitaria. Per ciascuna funzione vengono individuati gli enti afferenti ed i soggetti responsabili.

 

Il decreto del Commissario delegato n. 6 dell'11 maggio 2009[27]con cui il Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Sindaco della città dell'Aquila, ha individuato le prime venti aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi per la popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo.

Tali aree sono individuate nelle località di Sant’Antonio, Cese di Preturo, Pagliare di Sassa, San Giacomo, Tempera 1, Bazzano, Sant’Elia 1, Sant’Elia 2, Paganica Sud, Roio Piano, Coppito Nord, Sassa-Zona Polivalente NSI, Paganica Nord, Monticchio, Pianola, Collebrincioni, Assergi, Paganica sud 2, Camarda e Arischia, in corrispondenza delle particelle catastali che si trovano in allegato al decreto.

Il decreto comporta:

- dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi;

- occupazione d’urgenza delle aree individuate;

- inizio delle attività finalizzate all’espropriazione dei terreni individuati.

Il decreto verrà pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L’Aquila per la pubblicazione nell’albo comunale e sul sito internet della Protezione Civile.

 

La Comunicazione del Commissario delegato del 21 aprile 2009[28] sui contributi per il superamento dell'emergenza.

In relazione alle disposizioni previste dalle ordinanze di protezione civile nn. 3753, 3754 e 3755, il Commissario delegato ha inviato alla Regione Abruzzo, alle prefetture di L’Aquila, Pescara, Teramo e ai Sindaci dei comuni interessati dal sisma una comunicazione sulle assegnazioni dei contributi previsti per il superamento dell’emergenza.

Vengono confermati gli importi previsti dall’ordinanza n. 3754 per i contributi di autonoma sistemazione, definendone le modalità per la relativa richiesta. Sono poi definiti anche i contributi per sistemazioni alternative prevedendo che ilDipartimento per la protezione civile rimborsi le Regioni e i comuni che hanno ospitato temporaneamente le popolazioni colpite, nonché i contributi finalizzati alla copertura delle spese straordinarie per la copertura delle spese per la prima assistenza e gli interventi urgenti.

 

Il 22 maggio 2009 il Dipartimento della Protezione civile – Ufficio amministrativo e bilancio – ha emanatola Procedura di selezione di operatori economici per la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali al di sopra di piastre sismicamente isolate

In attuazione dell’art. 2, comma 9, del decreto legge n. 39/2009 e dell’art. 58 del D. Lgs. 163/2006, sono stati emanati:

§      il bando di gara[29]in cui si precisano le modalità relative alla formulazione dell’offerta e all’aggiudicazione dell’appalto. A tal fine al bando si allega il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, e si forniscono le prescrizioni relative agli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara (luogo di esecuzione, descrizione e importo dell’appalto, termini di esecuzione, modalità e termini di presentazione delle offerte, etc..);

§      il Capitolato Speciale d’Appalto[30] che integra le condizioni e le modalità di redazione e di presentazione delle offerte richieste per la progettazione e realizzazione di edifici residenziali all’estradosso delle piastre sismicamente isolate;

§      il progetto preliminare edificio tipo[31];

§      gli elaborati grafici[32];

§      la tabella riepilogativa dei parametri[33]

 

 


Normativa di riferimento


O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 2009, n. 84.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

Ravvisata, pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione determinatasi nei territori in esame;

Sentiti i Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione e dell'università e della ricerca;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

 

Art. 1.

1. Il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado (3) .

2. Con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

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(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 16 aprile 2009, n. 3.

 

 

Art. 2.

1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. (5)

2. Gli Enti previdenziali ed assistenziali gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sono autorizzati ad anticipare il pagamento della rata dei trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del mese di maggio 2009 entro il corrente mese di aprile in favore dei soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 1.

3.  I trattamenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono erogati dall'INPS agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 secondo le procedure definite in sede di Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.

[4.  Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa. (6)

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(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «decreto legge 29 novembre 2008».

(5) A norma dell'art. 2, comma 1, Ordinanza 21 aprile 2009, n. 3757, le disposizioni di cui al presente comma continuano a trovare applicazione a decorrere dal 1° maggio 2009 unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati.

(6) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, Ordinanza 21 aprile 2009, n. 3757 e, successivamente, soppresso dall'art. 5, comma 1, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3763.

 

 

Art. 3.

1. In deroga alla normativa vigente e fino al 31 maggio 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, i farmacisti pubblici e privati possono consegnare anche dietro presentazione di ricetta medica semplice i medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, laddove previsto dalle normative vigenti, disciplinati dagli articoli 88, comma 2 e 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, necessari per la prosecuzione del trattamento di patologie acute e croniche in atto al momento dell'evento sismico.

2. Non si applica il comma 1 ai medicinali inseriti nelle tabelle IIA, IIB, IIC delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

3. Nei comuni di cui all'articolo 1 viene revocato il piano straordinario di verifica delle invalidità civili di cui all'articolo 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando la realizzazione del numero complessivo di 200.000 accertamenti di verifica previsti nell'ambito del piano straordinario di cui al predetto articolo 80. (7)

3-bis. Al fine di tener conto dei disagi a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia dell'Aquila a causa degli eventi sismici, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, a far data dal 10 aprile 2009 e fino al 31 maggio 2009 è sospesa l'applicazione con riferimento ai comuni di cui all'articolo 1 delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del sopra citato decreto-legge n. 269 del 2003. (8)

 

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(7) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, Ordinanza 21 aprile 2009, n. 3757.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, Ordinanza 21 aprile 2009, n. 3757.

 

 

Art. 4.

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 maggio 2009 le reti in scadenza entro la predetta data.

2. Per le banche insediate nel territorio della regione Abruzzo ovvero per le dipendenze di banche presenti nel medesimo territorio sono prorogati fino alla data del 15 luglio 2009 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2009 ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.

 

 

Art. 5.

1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009. Al sopra citato personale comandato fuori sede, è corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è corrisposta, altresì, in relazione al servizio svolto, l'indennità di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. (13)

2. In favore del personale della provincia e del comune dell'Aquila, nel limite massimo di 10 unità per ciascuna delle predette Amministrazioni, nonché dei comuni indicati nell'articolo 1 nel limite massimo di cinque unità, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. (10)

2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attività emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale è corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo. (11)

3. In favore del personale delle Regioni e degli Enti locali che hanno attivato la colonna mobile è autorizzata nel limite massimo di cinque unità, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato per il superamento dello stato d'emergenza, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. (12)

4. Al personale del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità. (9)

5. In favore del personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 200 ore mensili pro capite. (14)

 

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(9) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(10) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(11) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(12) Comma così modificato dall'art. 11, comma 5, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(13) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(14) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, Ordinanza 21 aprile 2009, n. 3757.

 

 

Art. 6.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche per il tramite delle regioni, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato anche ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. (15)

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, altresì, anche avvalendosi delle regioni interessate, ad effettuare i rimborsi dei volontari inseriti nelle colonne mobili. (15)

 

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(15) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

 

 

Art. 7. (16)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionisti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

2.  Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

 

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(16) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

 

 

Art. 8.

1. All'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad aprire, in via di somma urgenza, uno o più conti correnti bancari o postali fruttiferi alle migliori condizioni. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sono disciplinate le modalità di gestione, anche in forma diretta, delle risorse che affluiscono sui predetti conti correnti bancari e degli interessi maturati, assicurando il più rigoroso rispetto di criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa. Il Commissario delegato dispone, d'intesa con le Forze dell'ordine, specifiche azioni di monitoraggio sulle modalità di raccolta delle donazioni.».

2. Al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, è istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza.

3. Fermi restando i controlli previsti dall'ordinamento vigente, per una specifica azione di controllo di gestione nel corso delle attività dipartimentali, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è altresì costituita una Commissione di garanzia per il tempestivo controllo legale e contabile delle azioni poste in essere dal Dipartimento della protezione civile, composta da un Magistrato contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di riconosciuta professionalità, anche estranei alla Pubblica Amministrazione.

 

 

Art. 9.

1. Per i titolari di punti di fornitura localizzati che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati dalla presente ordinanza, sono sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse o da emettere nello stesso periodo. (17)

2. Scaduto il termine di cui al precedente comma 1, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato all'emergenza, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, potranno essere stabilite ulteriori sospensioni dei pagamenti per i soggetti che a quella data risultano destinatari di provvedimenti di sgombero.

 

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(17) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3763.

 

 

Art. 10.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio culturale, nonché ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilità speciale intestata al Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali. II Ministero è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (18)

2. Si applica l'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

3. Il Ministero è autorizzato ad impiegare dette risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali e del medesimo Dipartimento. (19)

 

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(18) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, Ordinanza 1° maggio 2009, n. 3761.

(19) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, Ordinanza 1° maggio 2009, n. 3761.

 

 

Art. 11.

1. Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sita nei comuni di cui all'articolo 1 ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata con oneri posti a carico dell'art. 15 sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. (20)

2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie. (21)

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. (22) (23)

 

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(20) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, Ordinanza 19 maggio 2009, n. 3771.

(21) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(22) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(23) Vedi, anche, l'art. 7, commi 2 e 3, O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771 e l'art. 3, O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3772.

 

 

Art. 12.

1. Al fine di evitare che problemi connessi alla gestione dei rifiuti urbani possano ulteriormente aggravare la situazione emergenziale in argomento, è autorizzata la riapertura temporanea, fino al 31 dicembre 2009, dell'esercizio delle discariche del comune di Pizzoli, località Caprareccia e del comune di Avezzano, località S. Lucia in deroga ai provvedimenti adottati dalle Amministrazioni interessate, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue. La regione provvede ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica delle discariche utilizzate.

 

 

Art. 13.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità o dell'indisponibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico e delle iscrizioni, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, la definizione dell'organico d'istituto anche in deroga alle disposizioni vigenti e fermi gli attuali contingenti, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, il trasferimento in corso d'anno degli alunni nelle sedi di provvisoria dimora, le modalità di svolgimento degli esami di Stato e di utilizzazione del personale scolastico ed ATA, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. L'anno scolastico 2008/2009 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

2. Tutti i termini in materia di istruzione universitaria che interessano l'Università degli studi dell'Aquila e che abbiano scadenza nel periodo 6 aprile 2009-31 maggio 2009 sono sospesi per tre mesi.

 

 

Art. 14.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, altresì, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dagli Uffici territoriali di Governo e dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. L'utilizzo dei predetti contributi è assoggettato ad apposita rendicontazione da trasmettere al Capo del Dipartimento della protezione civile. (24)

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(24) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

 

 

Art. 15.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009. Le predette risorse finanziarie hanno autonoma evidenza nell'ambito del bilancio del Dipartimento della protezione civile. (25)

2. Per la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale in favore del Presidente della regione Abruzzo. (26)

 

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(25) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

(26) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

 

 

Art. 16 (27)

1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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(27) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, Ordinanza 15 aprile 2009, n. 3755.

 


O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettere e) ed f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

Viste le note del 7 e del 14 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

 

 

Art. 1.

1. A favore della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici economici, possono attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale, in base alle modalità e alle procedure adottate dalla Commissione europea con i programmi di gemellaggio tra istituzioni. Detti interventi, che comportano la crescita professionale del personale coinvolto, sono realizzati su iniziativa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accordo con la regione Abruzzo.

2. Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo continuativo non superiore a due mesi è incaricato alla missione, presso la sede di realizzazione degli interventi, dall'amministrazione di appartenenza.

3. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la prestazione lavorativa continuativa per un periodo superiore a due mesi, il personale incaricato è posto in aspettativa senza assegni. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, rientranti nell'ambito di operatività del programma «Rete Rurale Nazionale 2007-2013», sono a carico del programma stesso.

 

 

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, per la gestione della fase di presentazione delle domande uniche 2009 e per le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 è introdotta una procedura semplificata in base alla quale dette aziende agricole, precedentemente identificate attraverso i rispettivi documenti di identità, sottoscrivono una domanda di aiuto semplificata di «conferma» dichiarando che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla domanda di aiuto al regime di pagamento unico presentata nell'anno 2008 e che le relative parcelle interessate sono a disposizione dell'agricoltore richiedente alla data del 15 maggio 2009. Nei casi in cui siano intervenuti cambiamenti nella consistenza aziendale rispetto ai dati contenuti nella domanda di aiuto per il regime di pagamento unico presentata nell'anno 2008, le suddette aziende agricole hanno la possibilità di indicare tali cambiamenti attraverso un dettagliato allegato alla suddetta domanda di aiuto di «conferma» per il 2009.

2. Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, alle sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al comma 1, che presentano la domanda di aiuto al regime di pagamento unico 2009 in ritardo rispetto alla data del 15 maggio 2009, non è applicata la sanzione della riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 9 giugno 2009.

3. Secondo modalità concordate dall'AGEA con la Commissione europea, per le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al comma 1, per fronteggiare i rilevanti danni economici subiti dal patrimonio aziendale a causa dell'evento sismico, a seguito dei risultati positivi dei controlli amministrativi incrociati informatici eseguiti dall'AGEA per determinare l'eleggibilità agli aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico, è effettuato un pagamento anticipato, pari al 50% dell'aiuto spettante, a partire dal 15 giugno 2009. In esito ai relativi controlli in loco, a partire dal 1° dicembre 2009 è effettuato il pagamento del relativo saldo e, nel caso in cui siano rilevate incongruenze significative superiori al 20% tra quanto dichiarato ed accertato, l'AGEA procede al recupero della somma versata.

4. Ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, i diritti all'aiuto in possesso degli agricoltori ricadenti nei comuni di cui al comma 1 sono considerati automaticamente attivati in conformità all'art. 34 dello stesso regolamento.

 

 

Art. 3.

1. Allo scopo di favorire la rapida ripresa dell'economia nelle aree colpite dal sisma e delle produzioni locali gravemente danneggiate dalla conseguente riduzione del volume d'affari, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3761/2009, per la fornitura in termini di somma urgenza dei beni e dei servizi necessari all'assistenza della popolazione ospitata nei campi di accoglienza possono rivolgersi, in via prioritaria e fino al 31 dicembre 2009, alle piccole imprese operanti nei territori colpiti dal sisma, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

 

 

Art. 4.

1. Al fine di soddisfare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è disposta l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, in transito nell'area compresa tra l'A24, A25 e, per quanto riguarda la A14, relativamente ai transiti nelle stazioni di cui al comma 2.

2. Ai soggetti aventi diritto è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade A24, A25 ed A14 (relativamente alle stazioni di S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud) per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile 2009 fino al termine stabilito al comma 4 aventi origine o destinazione tra le seguenti stazioni:

A24: Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;

A25: Bussi-Popoli.

3. L'esenzione di cui al comma 2, effettuata sia in modalità manuale che tramite Viacard di conto corrente e Telepass, è riconosciuta per i transiti:

a) muniti di apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli interessati, acquisite dalla concessionaria;

b) accertati dai rapporti di mancato pagamento del pedaggio;

c) effettuati, su disposizione delle autorità, in totale esenzione e per i quali le concessionarie dispongano di documentazione fotografica e/o elettronica.

4. A partire dal ventesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale è riconosciuta esclusivamente con le modalità di cui ai commi 5 e 6 ai residenti nell'ambito dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 ospitati nei campi di accoglienza nei predetti comuni ovvero che dimorino temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza, titolari di patente di guida di categoria B o superiore.

5. Nel periodo previsto al comma 4 le concessionarie approntano un primo quantitativo di n. 40.000 tessere Viacard prepagate a scalare di importo, ciascuna di valore pari a 50,00 euro, abilitate ai transiti autostradali sull'A24, A25 ed A14 nelle stazioni indicate al comma 2.

6. Le predette tessere Viacard, predisposte a cura delle concessionarie, sono distribuite alle categorie di residenti di cui sopra, dal personale delle concessionarie stesse, coadiuvato dal Dipartimento della protezione civile.

7. Al fine del ritiro delle tessere Viacard i cittadini ricadenti nelle categorie di cui al comma 4 esibiscono dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti anzidetti, con copia della patente di guida e del documento di identità e con indicazione della targa del veicolo utilizzato e del tragitto autostradale per il quale intendono usufruire dell'esenzione. Sono esentati dal pagamento del pedaggio gli spostamenti tra il luogo di residenza e quello degli alloggi temporanei diversi dalla propria residenza.

8. L'approntamento di ulteriori quantitativi di tessere Viacard da destinare all'iniziativa, entro i limiti di copertura finanziaria previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è autorizzato con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Le concessionarie, con cadenza bimestrale e sulla base della rendicontazione delle tessere effettivamente distribuite, procedono alla richiesta di rimborso nonché all'approntamento di ulteriori quantitativi che si rendessero necessari.

10. Le concessionarie si attivano per dare massima diffusione ed informativa circa l'iniziativa di cui sopra presso le proprie stazioni autostradali.

11. Entro il termine di cui al comma 4 le concessionarie delle autostrade A24, A25 e A14 e l'emittente il titolo di pagamento Viacard prepagato si attivano presso il Dipartimento della protezione civile per concordare le modalità di distribuzione delle tessere Viacard nonché gli eventuali ulteriori aspetti non contemplati dal presente articolo.

12. Sulla base della rilevazione degli spostamenti effettuati nonché delle esigenze della popolazione residente nell'area interessata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, con successivo provvedimento sono stabilite le modalità operative al fine di permettere l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale dopo la data del 31 ottobre e fino al 31 dicembre 2009.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e nel limite di 10 milioni di euro a carico dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

 

 

Art. 5.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono richiedere ai propri datori di lavoro l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo massimo di sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il sindaco della città dell'Aquila, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, fino a cinque, a due ed a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre 2009, con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare l'emergenza.

3. Gli eventuali contratti di lavoro già stipulati dai sindaci nel quadro degli interventi urgenti ed indifferibili e per assicurare la prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, rientrano nel contingente complessivo di cui al presente articolo e sono conseguentemente modificati quanto alla qualificazione giuridica nei termini che precedono.

 

 

Art. 6.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 e del predetto art. 2, si avvale del Consorzio no profit promosso dalla Fondazione Eucentre - in conformità e per le finalità di cui al predetto art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3757/2009- nonché dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile per i connessi aspetti amministrativi e contabili che provvede con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella convenzione da stipulare per le finalità di cui al comma 1 sono definite le funzioni e la composizione della struttura operativa da costituire ai sensi del presente articolo, nell'ambito della quale può essere inserito il personale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2009, n. 3760 che opera nell'ambito delle risorse finanziarie poste nella disponibilità dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

 

 

Art. 7.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole «sita nei comuni di cui all'art. 1» è aggiunto il seguente periodo «ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata con oneri posti a carico dell'art. 15».

2. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, nonché il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi o altre strutture residenziali reperite dal commissario delegato, dal presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi.

3. A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 2 sono tenuti a produrre al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore riconoscimento dei benefici predetti, idonea autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la mancata disponibilità di unità abitative di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo.

 

 

Art. 8.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 sono autorizzati, in deroga agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447, alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai rispettivi piani regolatori comunali, a trasferire temporaneamente in aree pubbliche o private, libere o pertinenziali, le attività produttive svolte in locali distrutti o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali, fino al ripristino della funzionalità dei locali medesimi o del reperimento di soluzioni alternative ed in ogni caso non oltre la vigenza dello stato di emergenza, con oneri a proprio carico.

 

 

 

Art. 9.

1. Al fine di garantire la massima celerità nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il commissario delegato può, altresì, avvalersi del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per l'espletamento delle istruttorie tecniche, la predisposizione di atti per la selezione dei concorrenti e la sorveglianza sull'esecuzione dei contratti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Art. 10.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

  all'art. 1, comma 2, le parole: «stoccaggio provvisorio» sono sostituite dalle parole «deposito temporaneo»;

  all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2»;

  all'art. 2, comma 1, le parole: «Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009», sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente alle attività svolte nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009»;

  all'art. 2, comma 5, dopo le parole: «attività di raccolta, trasporto» sono soppresse le parole «e smaltimento» e dopo le parole «modifiche e integrazioni,» sono soppresse le parole «e possono svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo.».

 

 

Art. 11.

1. L'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Abruzzo è assicurata dallo Stato attraverso la disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

 

 

Art. 12.

1. I lavori in corso di realizzazione presso l'aeroporto dei Parchi in località Preturo (L'Aquila), previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2009, n. 3766 non costituiscono, limitatamente alla parte affidata al Genio dell'Aeronautica Militare, operazioni imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


O.P.C.M. 6 giugno 2009 n. 3778.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (09A06719)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.

245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 recante provvedimenti urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

D'Intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, o danneggiate per effetto del sisma come previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unita' immobiliari, gia' adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entita', fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui puo' essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unita' immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori. 3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d'uso. Il contributo non puo' essere concesso per interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Per l'accesso al contributo e' presentata apposita comunicazione di inizio attivita' al Sindaco del comune di ubicazione dell'unita' immobiliare da riparare, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione e' allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresi' indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto. Nei casi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 39/2009 alla comunicazione e' allegata una perizia giurata che attesta il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

5. Nel caso in cui i lavori sono stati gia' effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla comunicazione devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.

6. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

7. Il comune e' tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

8. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario delegato, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario delegato puo' anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a valere sulle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 10. 9. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

10. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui alla presente ordinanza si fa fronte nel limite di 100 milioni di euro con le prime disponibilita' assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonche' con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni. Le predette risorse sono assegnate al Commissario delegato che provvede a ripartirle tra i comuni interessati.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2009

Il Presidente: Berlusconi


O.P.C.M. 6 giugno 2009 n. 3779.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (09A06717)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalita', per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati;

Considerato che, allo scopo di favorire l'immediato rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate, e' necessario disciplinare le modalita' di erogazione della contribuzione a carico dello Stato riservando ad ulteriori ordinanze successive la disciplina delle riparazioni delle abitazioni diverse da quella principale;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonche' la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato.

2. I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare ne' modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, e' riconosciuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Il contributo e' riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonche' di immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete per una sola unita' immobiliare ed e' cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unita' immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.

5. Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini e' riconosciuto all'Amministratore del condominio che e' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilita' separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprieta', le spese sostenute.

6. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

 

Art. 2.

1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Sindaco del Comune del luogo dove e' situata l'unita' immobiliare da riparare, una domanda redatta in conformita' al modello allegato alla presente ordinanza. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo e' presentata dall'Amministratore condominale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un edificio composto da piu' unita' immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprieta' di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la meta' delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo. L'importo del contributo dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1, e' diminuito della quota, determinata in base al valore della proprieta' individuale del contributo erogato al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.

2. La domanda per accedere al contributo deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unita' immobiliare e i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalita' di erogazione del contributo scelta.

3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entita' del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unita' immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, il nesso di causalita' diretto tra il danno e l'evento sismico, nonche' la natura, la quantificazione e l'idoneita' degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilita' e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, come indicato nell'art. 1, comma 1, nonche' la congruita' del preventivo di spesa.

4. Nel caso in cui i lavori sono state gia' effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla domanda devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori, fermo restando l'obbligo della produzione della perizia giurata di cui al comma 3.

5. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1.

6. Il Sindaco del Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente il predetto termine la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta.

7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo approvato con decreto del direttore della medesima Agenzia.

8. Prima dell'inizio dei lavori, il beneficiario ne da' comunicazione al comune ed al Genio civile della provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deposita presso l'Ufficio tecnico comunale una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nel quale e' attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonche' l'avvenuto ripristino dell'agibilita' sismica. Alla dichiarazione sono, altresi', allegati i documenti di spesa. In caso di interventi sulle parti strutturali andra' depositata al Genio civile la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e la dichiarazione attestante la rispondenza al progetto depositato.

10. Quando gli interventi di riparazione sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di piu' unita' immobiliari, la dichiarazione asseverata di cui al comma 7 attesta anche l'agibilita' sismica dell'edificio e l'entita' dell'incremento di resistenza locale conseguito con le riparazioni effettuate presso ogni singola unita' immobiliare.

11. Nel caso in cui il ripristino della agibilita' sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unita' immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumita', l'Amministratore del condominio o il comproprietario invita i condomini a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, l'Amministratore del condominio o il comproprietario ne danno immediata comunicazione al sindaco del comune, che puo' agire in sostituzione del condomino ponendo a suo carico le relative spese sostenute.

 

Art. 3.

1. Il contributo e' concesso a fondo perduto anche con le modalita' del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalita' l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.

2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione di cui all'art. 1, comma 3 e' utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito d'imposta e' utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non puo' eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta sul reddito dovuta.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento di riparazione e comunque il limite di 80.000 euro.

6. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 opera in relazione ai finanziamenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) .

7. Il finanziamento e' assistito da ipoteca a favore dello Stato sull'immobile oggetto dell'intervento. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione.

8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di finanziamento al sindaco del comune competente ed all'Agenzia delle entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il credito d'imposta e' commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e puo' essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante e la durata del finanziamento all'Agenzia delle entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale e' stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.

 

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il sindaco del comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo e' effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I

Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalita' previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

 

 

Art. 5.

1. I Comuni devono garantire la piu' ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

 

 

Art. 6.

1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle garanzie reali e delle eventuali garanzie personali, nonche' gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.

 

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 6 giugno 2009

 

Il Presidente: Berlusconi

 


O.P.C.M. 6 giugno 2009 n. 3780.
Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (09A06718)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti interventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3 emanato in qualita' di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, recante: «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere c) e g), del sopra citato decreto-legge;

Considerato che si rende necessario disporre la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonche' i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attivita' degli Uffici dell'Agenzia delle entrate;

Considerato altresi' che appare necessario rimodulare i termini di sospensione per gli adempimenti ed i versamenti dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, disponendo la sospensione anche in favore di contribuenti residenti in comuni colpiti dal sisma, non rientranti nel territorio provincia dell'Aquila, come individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, nonche' disporre la ripresa degli adempimenti e dei versamenti a carico dei contribuenti residenti della provincia dell'Aquila, in Comuni non colpiti dagli eventi sismici;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 1 e 2, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute gia' operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo devono comunque essere versate.

 

 

Art. 2.

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila

1. Nei confronti dei contribuenti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, la sospensione disposta dal citato decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16 luglio 2009. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione sono effettuati entro il 30 settembre 2009.

2. I contribuenti che si sono avvalsi della facolta' concessa dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 9 aprile 2009, versano le ritenute non subite in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009. Le ritenute di cui al presente comma sono prelevate dal sostituto d'imposta in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

3. Ai contribuenti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti nei medesimi commi, non si applicano sanzioni ed interessi.

 

 

Art. 3.

Presentazione della dichiarazione dei redditi ed attivita' di assistenza fiscale

1. Le persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1, possono presentare entro il 26 ottobre 2009 ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

2. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2009, effettuano, entro il mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999. A richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, le somme risultanti a debito non sono trattenute.

3. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2009, effettuano, ove possibile, entro il mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'art. 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999. A richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, le somme risultanti a debito non sono trattenute.

4. Le persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune diverso dal quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, possono presentare ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 30 giugno 2009, in tal caso i sostituti, effettuano le relative operazioni di conguaglio a partire da settembre 2009. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2008, effettuano, ove possibile, le operazioni di conguaglio di cui all'art. 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.

 

 

Art. 4.

Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione

1. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati al 31 dicembre 2010 i termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all'attivita' di interpello da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alla stessa data nei medesimi comuni, la cui scadenza e' compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010.

2. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati di un anno, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006, i termini di decadenza per la notifica, ai contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo, derivanti da iscrizioni a ruolo riguardante debitori aventi domicilio fiscale, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero altrove ma di competenza di uffici pubblici operanti nei medesimi Comuni, la cui scadenza e' compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2010.

4. Ai fini previsti dall'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con riferimento ai ruoli relativi ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'art. 1, comma 1, consegnati a decorrere dal 6 maggio 2008 e fino alla scadenza della predetta sospensione, gli agenti della riscossione notificano la cartella di pagamento entro l'undicesimo mese successivo alla data di scadenza di tale sospensione.

5. Con riferimento ai ruoli relativi ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'art. 1, comma 1, sono prorogati al terzo anno successivo alla data di scadenza di tale sospensione:

a) il termine di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1999;

b) il termine di cui all'art. 36, comma 4-quinquies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

c) il termine di decorrenza di cui all'art. 36, comma 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

 

 

Art. 5.

Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e compensazione volontaria

1. Per i rimborsi IVA di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi all'anno 2008 ed ai primi tre trimestri del 2009, nel limite di euro 516.456,90, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, sono esclusi dall'obbligo di presentazione delle garanzie, se non ancora presentate.

2. Nel periodo di vigenza della sospensione della riscossione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

 

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009

1. L'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e' abrogato.

 


 

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009

1. All'art. 2 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. A fronte del maggior impegno connesso con l'incarico di cui al comma 1, al soggetto attuatore e' attribuito un trattamento non superiore a quello attribuito a dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al conseguente onere si provvede mediante le disponibilita' del capitolo 1003/1, 1016 e 1015 nell'ambito della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - Programma “Indirizzo politico” . U.P.B. 5.1.1 “Funzionamento” - centro di responsabilita' “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio finanziario 2009».

2. All'art. 3, comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «3. Alla banca dati di cui al comma 2, possono accedere le Amministrazioni dello Stato interessate, le Agenzie fiscali, la Guardia di Finanza e la SOGEI».

3. All'art. 4, comma 1, prima delle parole «In relazione alle» sono inserite le seguenti parole «Fino al 30 giugno 2009 ed».

4. All'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Consigliere Giuridico e' autorizzato ad avvalersi di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, fino al 30 giugno 2010».

5. All'art. 7, il comma 2 e' cosi sostituito: «2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

6. All'art. 8, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

7. I commi 2 e 3 dell'art. 8 sono soppressi.

8. All'art. 13, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «che non possono superare l'importo predetto».

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 6 giugno 2009

 

Il Presidente: Berlusconi

 


Attività parlamentare


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2009.

Audizioni del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, del Presidente della Giunta provinciale della Provincia di L'Aquila, Stefania Pezzopane, del Sindaco del Comune di L'Aquila, Massimo Cialente, nonché di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato (DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.15 alle 15.10.

 

 

 

 


Documenti allegati


Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – relazione presentata nella seduta dell’VIII Commissione del 10 giugno 2009


Conferenza delle regioni e delle province autonome 09/045/CU/C7 – parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 – 21 maggio 2009


UPI e Provincia dell’Aquila – osservazioni all’AC 2468 presentate nella seduta dell’VIII Commissione del 10 giugno 2009


ANCI – Audizione VIII Commissione ambiente su AC 2468 – 9 giugno 2009

 



[1]     I provvedimenti elencati sono aggiornati al 13 maggio 2009. Per agevolare la loro lettura si può consultare il sito della Protezione civile al seguente indirizzo internet http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15444

[2]     GU del 6 aprile 12009, n. 80.

[3]     Convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

[4]     GU del 7 aprile 2009, n. 81.

[5]     GU del 7 aprile 2009, n. 81 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_opcm_n1._3753_del_6.4.09_sisma_abruzzo.pdf .

[6]     GU del 10 aprile 2009 GU, n. 84 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_opcm3754.pdf

[7]     GU del 16 aprile 2009, n. 88 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/opcm_n._3755_del_15.4.09_sisma_abruzzo.pdf

[8]     GU del 22 aprile 2009, n. 93 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/opcm_n._3757_del_21.4.09_sisma_abruzzo.pdf

[9]     GU n. 98 del 29 aprile 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_copy_0_opcm_3758_sisma_abruzzo1.pdf  

[10]    GU n. 101 del 4 maggio 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_opcm_n1._3760_sisma_abruzzo.pdf

[11]    GU n. 102 del 5 maggio 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_opcm_n1._3761_sisma_abruzzo.pdf    

[12]    GU n. 107 dell’ 11 maggio 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_opcm_3763_sisma_abruzzo.pdf

[13]    GU n. 112 del 16 maggio 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_opcm_3766_sisma_abruzzo.pdf  .

[14]    GU n. 113 del 18 maggio 2009

[15]    GU n. 117 del 22 maggio 2009.  http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_ord_3769_del_15_maggio_2009alloggi_sisma_abruzzo2.pdf   .

[16]    GU n. 119 del 25 maggio 2009 http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_copy_0_ord_3771_del_19_05_09_sisma_abruzzo.pdf

[17]    G.I. del 25 maggio 2009.

[18]    GU n. 119 del 25 maggio 2009 http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_0_ord_3772_del_19_05_09_sisma_abruzzo.pdf  

[19]    G.U. n. 132 del 10 giugno 2009.

[20]    G.U. n. 132 del 10 giugno 2009.

[21]    G.U. n. 132 del 10 giugno 2009.

[22]    http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15475

[23]    http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15476

[24]    GU n. 89 del 17 aprile 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15474

[25]    http://www.ulpiano11.com/docs/DECRETO_4.pdf

[26]    http://www.ulpiano11.com/docs/decreto_nuovo_dicomac_completo%20di%20firme.pdf

[27]    http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_1_decreto_n6_11mag09.pdf

[28]    http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=15550&dir_pk=187

[29]    http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=288&cms_pk=15812

[30] http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/capitolato_speciale_dappalto_abitazioni.pdf

[31]    http://www.ulpiano11.com/docs/progetto%20preliminare%20edificio%20tipo.pdf

[32]    http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/S1.pdf

[33]    http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/tabella_parametri.pdf