Doc. XXII, n. 37




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione).

1.Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di verificare la regolarità e la conformità alle normative vigenti della gestione dell'immigrazione e dei campi nomadi nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione».
2.In particolare, la Commissione:
a)accerta quale sia la filiera delle responsabilità nella gestione dell'accoglienza garantita agli immigrati che giungono in Italia, e quali e quanti siano i centri destinati a tal fine nel territorio nazionale;
b)esamina le procedure di identificazione degli immigrati e quelle relative ai riscontri con i Paesi di origine circa l'eventualità di carichi penali pendenti, nonché le procedure e le competenze decisionali in merito alle assegnazioni e ai trasferimenti dei soggetti arrivati nel territorio nazionale, anche ai fini dell'eventuale rimpatrio;
c)accerta quali siano e verifica con quali modalità siano state stipulate le intese in essere con le associazioni e con le organizzazioni che gestiscono i centri di accoglienza, a qualunque tipologia essi appartengano;
d)verifica le normative e le procedure che disciplinano l'attribuzione a organizzazioni del terzo settore della gestione e dell'organizzazione dei campi dei nomadi;
e)verifica i criteri di spesa contenuti negli atti del Ministero dell'interno che concernono i finanziamenti dei bandi interministeriali destinati alla prima accoglienza e alla gestione dei servizi connessi, ed effettua l'analisi dei costi sostenuti;
f)verifica la gestione dei fondi del Ministero dell'interno e di tutti gli enti pubblici destinati alla gestione dell'accoglienza e dei servizi connessi.

3.La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione e funzionamento).

1.La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
2.Con i criteri e con la procedura di cui al comma 1 si procede alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
3.L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4.Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi dei comma 2.
5.La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
6.Le spese di funzionamento della Commissione, pari nel massimo a 60.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Attività di indagine).

1.La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato nonché per segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3.La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie e può richiedere informazioni e documenti a tutte le amministrazioni interessate.
4.La Commissione può ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5.Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
6.La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4
(Obbligo del segreto).

1.I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
2.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


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