Doc. XXII, n. 35




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sul rispetto degli articoli 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1995, n. 848, di seguito denominata «Convenzione», relativi al divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti e al rispetto della libertà e della sicurezza dei cittadini di fronte alle pubbliche autorità nonché nei casi di privazione della libertà a qualsiasi titolo disposti dalla medesima autorità.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.
6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione al termine dei suoi lavori e comunque ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità o urgenza che lo rendano necessario.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di indagare:
a) sulle modalità con cui gli organi giudiziari e di polizia garantiscono il rispetto degli articoli 3 e 5 della Convenzione;
b) sui casi di violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione;
c) sui casi in cui, nello svolgimento di attività di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria o di attività giudiziaria si siano verificate morte o lesioni personali dei cittadini oggetto delle citate attività;
d) sui casi in cui i cittadini, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a), siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti o a tortura definiti ai sensi della Convenzione.

2. La Commissione accerta:
a) quali strumenti organizzativi, formativi e disciplinari le autorità giudiziarie e di polizia abbiano utilizzato e utilizzino per prevenire o per sanzionare i fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);
b) quali costi siano stati sostenuti da amministrazioni pubbliche a seguito dei fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);
c) a quali cause siano riconducibili violazioni attuali o potenziali degli articoli 3 e 5 della Convenzione e fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);
d) in particolare, se e in che misura i fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), debbano essere ricondotti a carenze organizzative, di selezione dei soggetti che agiscono, di assegnazione degli stessi a compiti specifici o di loro formazione;
e) quali siano, in relazione alle carenze di cui alla lettera d), le differenze più rilevanti tra la situazione dell'Italia e quella dei Paesi membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri a ordinamento democratico.

3. La Commissione propone ogni intervento correttivo utile a evitare violazioni attuali o potenziali degli articoli 3 e 5 della Convenzione e dei fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d).


Art. 4.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché attinenti la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo nelle forme di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso qualsiasi autorità giudiziaria.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo.
4. L'autorità giudiziaria può respingere le richieste di cui al comma 2 con decreto motivato.
5. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
7. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso qualsiasi autorità amministrativa. Sulle richieste l'autorità amministrativa provvede senza ritardo.
8. L'autorità amministrativa può respingere la richiesta di cui al comma 7 con decreto motivato solo opponendo il segreto di Stato.
9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al deposito dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale o, laddove non previsto, fino al deposito dell'atto di esercizio dell'azione penale, nonché i verbali di audizione che ad essi fanno riferimento.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, chiunque collabori con la Commissione, compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5, 6, 8 e 9.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno.

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