Doc. XXII, n. 32-A




PARERI


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del doc. XXII, n. 32, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori;

            ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria»;

            rilevato che all'articolo 7 si prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari, con la presentazione di una relazione alla Camera entro i successivi trenta giorni;

            evidenziata quindi preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;

            rilevato che «il compito di accertare» che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione è privo dell'indicazione del periodo temporale a cui dovrà riferirsi il suddetto accertamento;

            tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per gruppo. Il presidente della Commissione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal Presidente della Camera al di fuori dei predetti componenti;

            rilevato che la nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima deve essere valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e che infatti, di norma, si prevede che la Commissione sia composta da un numero di componenti nel cui ambito è scelto il presidente;

            ricordato che, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione ha il compito di accertare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

            evidenziato che, dal punto di vista della formulazione del testo, sebbene la disposizione riprenda quella dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le regioni e gli enti locali sono compresi nella nozione di «pubblica amministrazione»;

            rilevato che l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto e per chiunque collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, in relazione ad atti segreti inviati dall'autorità giudiziaria o relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché ad atti che la Commissione ha deliberato di non divulgare o che devono essere in ogni caso coperti dal segreto;

            evidenziata al riguardo l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

            ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, «gli oneri relativi al suo funzionamento, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati»;

            rilevata l'esigenza di specificare se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito;

            tenuto conto che l'articolo 7 fissa il termine per la conclusione dei lavori della Commissione in sei mesi «dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari» e che entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte;

            evidenziata al riguardo, dal punto di vista della formulazione del testo, l'opportunità di valutare, come stabilito in analoghe disposizioni, di sostituire le parole «dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari» e le parole «alla Camera dei deputati», rispettivamente con le parole «di costituzione dell'ufficio di presidenza» e con le parole «al Presidente della Camera dei deputati»;

            rilevato che l'articolo 7, comma 2, dispone che i componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza;

            sottolineato, con riferimento alla possibilità di presentazione di relazioni di minoranza, come occorra valutare se non si tratta di una questione da rimettere al regolamento di cui all'articolo 6, comma 1,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si segnala preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;

            b) appare opportuno indicare espressamente a quale periodo temporale si riferisce il compito di accertamento che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione;

            c) all'articolo 2, appare opportuno che la previsione relativa alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima sia valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, considerato altresì che, di norma, si prevede che il presidente sia individuato nell'ambito dei componenti della Commissione di inchiesta;

            d) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008 recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

          e) all'articolo 6, è opportuno chiarire se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del doc. XXII, n. 32, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

        esprime

NULLA OSTA

        con la seguente osservazione:

            ancorché comporti effetti solo indiretti per la finanza pubblica, si valuti attentamente l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta negli ultimi mesi della legislatura.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (doc. XXII, n. 32);

            rilevato come il provvedimento interessi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 3, ai sensi della quale la Commissione di inchiesta è chiamata a esaminare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti;

            sottolineato come il termine di durata della Commissione previsto dall'articolo 7, comma 1, superi la durata residua della presente legislatura, e come nell'attuale contesto politico, in cui è prossima la conclusione della legislatura stessa, appaia pertanto sostanzialmente inutile istituire una Commissione la quale difficilmente potrebbe anche solo avviare i propri lavori,

        esprime

NULLA OSTA

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