Doc. XXII, n. 32-A




TESTO
della proposta di inchiesta
TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di seguito denominata «Commissione».

      Identico.

      2. La Commissione ha il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.
Art. 2.
Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

      Identico.

      2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1.  
      3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.     
Art. 3.
Art. 3.

      1. La Commissione ha il compito di accertare:

      Identico.

          a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
          b) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;
          c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali;
          d) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatari;
          e) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Art. 4.
Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

      Identico.

      2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
      4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
      5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 5.
Art. 5.

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

      Identico.

Art. 6.
Art. 6.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

      1. Identico.

      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.       2. Identico.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.       3. La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.       4. Identico.
      5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.       5. Identico.
Art. 7.
Art. 7.

      1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

      1. Identico.

           2. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.
           3. I componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza.

Frontespizio Relazione Pareri