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1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di seguito denominata «Commissione». |
Identico. |
2. La Commissione ha il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito. | |
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1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. |
Identico. |
2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1. | |
3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. | |
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1. La Commissione ha il compito di accertare: |
Identico. |
a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; | |
b) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche; | |
c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali; | |
d) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatari; | |
e) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. | |
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1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
Identico. |
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. | |
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. | |
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto. | |
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. | |
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. | |
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1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6. |
Identico. |
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1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. |
1. Identico. |
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. | 2. Identico. |
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. | 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. |
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. | 4. Identico. |
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati. | 5. Identico. |
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1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte. |
1. Identico. |
2. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività. | |
3. I componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza. |
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