Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 - A.C. 5018 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 377 | ||||
Data: | 27/03/2012 | ||||
Descrittori: |
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SIWEB
27 marzo 2012 |
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n. 377 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011A.C. 5018Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
5018 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
21 marzo 2012 |
richiesta di parere |
21 marzo 2012 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente. Concluso l’esame preliminare |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì |
Il Protocollo, composto di sette articoli, mira all'aggiornamento del testo vigente della Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 29 gennaio 1977 e ratificata dall'Italia con la legge 26 luglio 1978, n. 575.
In particolare, l'articolo I
del Protocollo in esame sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente
testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui
L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani sia dell'Italia che di Singapore, sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione dell’autorità italiana competente, che è ora il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo III aggiorna talune disposizioni dell'articolo 5, prevedendo un'estensione da sei (come originariamente previsto) a dodici mesi del tempo necessario per acquisire il requisito di «stabile organizzazione» relativamente ai cantieri di costruzione, montaggio o installazione, in conformità agli standard dell'OCSE.
L'articolo IV del Protocollo procede alla sostituzione del paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per evitare le doppie imposizioni, eliminando il meccanismo che riconosce il credito d'imposta anche per imposte non pagate relativamente a canoni, dividendi e interessi (cosiddette matching credit).per sopprimere il meccanismo che riconosce il credito d'imposta anche per le imposte non pagate. La disposizione relativa a tale eliminazione avrà effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Protocollo.
L’articolo V del Protocollo procede alla sostituzione integrale dell'articolo 25 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima. La nuova formulazione, in sostanza, mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. In particolare, poi, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
La relazione tecnica evidenzia come tale modifica possa verosimilmente agevolare l'uscita di Singapore dalle Black List italiane nelle quali è attualmente collocata nonché un suo futuro collocamento nelle costituende White List, andando a eliminare il vigente obbligo di interpello da parte delle realtà imprenditoriali italiane che svolgono attività nel territorio singaporiano.
L'articolo VI reca le disposizioni per l’entrata in vigore del Protocollo, prevista alla conclusione dello scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
L’articolo VII prevede infine che il Protocollo in esame costituisca parte integrante della Convenzione e che resti in vigore per tutto il periodo di vigenza della medesima.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è corredato
di Analisi tecnico-normativa dalla quale emerge la necessità
dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione in esame, in
base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa
contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal
richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto
dall'articolo 75 del DPR 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico
delle imposte sui redditi[.
L'Analisi tecnico-normativa considera
Al provvedimento è allegata una Dichiarazione di esclusione dall’AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.
Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni – Affari esteri |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
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File: cost377-AC5018.doc