Doc. XXII, n. 32




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento della scuola paritaria e sulla condizione dei docenti in essa impiegati, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) indagare su episodi di sfruttamento indebito dei docenti verificatisi nelle scuole paritarie;
b) verificare il numero delle scuole paritarie che eroghino o abbiano erogato trattamenti economici inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docente del comparto scuola ovvero che richiedano o abbiano richiesto prestazioni lavorative gratuite a docenti in cambio dell'attribuzione del punteggio utile ai fini delle graduatorie;
c) indagare sul compimento di atti tesi a favorire il conseguimento, con modalità illecite e in violazione delle disposizioni vigenti, di promozioni a favore degli alunni iscritti e di diplomi di maturità a favore dei candidati;
d) verificare la piena attuazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, da parte delle scuole che abbiano fatto richiesta di parificazione;
e) indagare sulle criticità dei controlli incrociati in merito ai pagamenti degli stipendi ai docenti delle scuole paritarie;
f) indagare sulle modalità di accertamento da parte degli uffici scolastici regionali della sussistenza o della permanenza dei requisiti necessari per l'attribuzione della parità alle scuole che ne hanno fatto richiesta, stabiliti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62,
g) individuare metodologie di controllo più efficaci da parte degli uffici scolastici regionali, valutando l'opportunità di aumentare i loro poteri ispettivi e di controllo, al fine di garantire un monitoraggio costante e rigoroso nei confronti di tutte le scuole paritarie presenti nel territorio nazionale;
h)indagare sui motivi che hanno consentito alle scuole paritarie di continuare a esercitare pratiche illegali in merito al trattamento dei propri docenti e al rilascio di diplomi;
i) verificare l'adeguatezza delle procedure di selezione per il reclutamento del personale docente nell'ambito delle scuole paritarie e dei criteri adottati;
l) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità degli ispettori del lavoro e di individuare altre misure utili per impedire il ripetersi di pratiche illegali, garantendo l'efficienza e l'affidabilità delle strutture scolastiche paritarie e della loro organizzazione amministrativa;

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1.La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2.Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
3.Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per l'istituzione dell'ufficio di presidenza.
4.La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5.La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1.La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2.La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3.Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4.Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5.È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6.Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

1.La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2.La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3.Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4.La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
5. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 7.
6.La stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute della Commissione in locali separati, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso delle sedute, il presidente della Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
7.Delle sedute della Commissione e dell'ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
8. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 400.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui all'articolo 3, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. I membri delle Camere e del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.
3.Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 7.
(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
2. Icollaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 3, comma 1, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente della Commissione, che può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
3.I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo al rimborso delle spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso delle spese ed è corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di un'elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in un'unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 8.
(Durata).

1. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua costituzione. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.


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