Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Altri Autori: | Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 216/11 ' A.C. 4865-A - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 573 Progressivo: 1 | ||
Data: | 23/01/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 216/2011 – A.C. 4865-A |
Schede di lettura |
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n. 573/1 |
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23 gennaio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760- 3855 – * st_istituzioni@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: D11216a.doc |
INDICE
Sintesi del contenuto
Schede di lettura
§ Articolo 1 (Proroga termini in materia di assunzioni) 23
§ Articolo 2 (Proroga Commissario straordinario CRI) 39
§ Articolo 3 (Proroghe in materia di verifiche sismiche) 41
§ Articolo 4 (Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI) 43
§ Articolo 4-bis (Proroga dei termini per rimborsi elettorali) 45
§ Articolo 5 (Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra) 47
§ Articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis (Proroga dei termini in materia di lavoro) 50
§ Articolo 6, commi 2-ter – 2-quinquies (Disposizioni previdenziali) 55
§ Articolo 6, comma 2-sexies (Ripiano del disavanzo sanitario) 64
§ Articolo 6-bis (Clausola di salvaguardia) 66
§ Articolo 7 (Proroghe in materia di politica estera) 68
§ Articolo 8, comma 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)70
§ Articolo 8, commi 2 e 3 (Proroga della valutazione del curriculum scolastico ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato) 72
§ Articolo 9 (Programma triennale della pesca) 75
§ Articolo 10 (Proroga di termini in materia sanitaria) 77
§ Articolo 11 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) 84
§ Articolo 11-bis (Proroga di termini in materia di impianti funiviari) 95
§ Articolo 12 (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis) 97
§ Articolo 13 (Proroga di termini in materia ambientale) 99
§ Articolo 13-bis (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale) 108
§ Articolo 14, commi 1 e 2 (Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale) 109
§ Articolo 14, comma 2-bis (Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI) 113
§ Articolo 14, comma 2-ter (Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento) 120
§ Articolo 14, comma 2-quater (Piano straordinario per la chiamata di professori universitari associati)124
§ Articolo 14, comma 2-quinquies (Borse di studio a favore delle vittime del terrorismo) 126
§ Articolo 14-bis (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina)129
§ Articolo 15, comma 1 (Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure) 131
§ Articolo 15, comma 2 (Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando o fuori ruolo)135
§ Articolo 15, comma 2-bis (Stabilizzazione di personale del Corpo dei vigili del fuoco) 137
§ Articolo 15, comma 3 (Poteri sostitutivi del Prefetto) 139
§ Articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater (Assicurazione dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico) 140
§ Articolo 15, comma 4 (Carte d’identità) 143
§ Articolo 15, comma 5 (Contributi per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali) 144
§ Articolo 15, comma 6 (Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) 145
§ Articolo 15, commi 7 e 8 (Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere) 148
§ Articolo 16 (Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo) 151
§ Articolo 17 (Infrastrutture carcerarie) 154
§ Articolo 18 (Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA) 157
§ Articolo 19, comma 1 (Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili) 159
§ Articolo 19, comma 1-bis (Compensazione degli effetti finanziari per l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno) 164
§ Articolo 20, comma 1 (Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF) 168
§ Articolo 20, commi da 1-bis a 1-quater (Conservazione di somme in bilancio per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori) 172
§ Articolo 21, comma 1 (Posizioni di Comando del personale di Poste Italiane) 176
§ Articolo 21, commi 2 e 3 (Tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali) 182
§ Articolo 22, comma 1 (Continuità degli interventi a favore delle imprese)186
§ Articolo 22, comma 1-bis (Completamento delle iniziative a valere sulla programmazione negoziata)188
§ Articolo 22, comma 1-ter (Iniziative per la proroga dell’Accordo per il credito alle PMI) 190
§ Articolo 22-bis (Protezione accordata al diritto d’autore) 192
§ Articolo 23 (Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria) 194
§ Articolo 24 (Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato)196
§ Articolo 25 (Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale) 198
§ Articolo 26 (Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica) 205
§ Articolo 27, comma 1 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)206
§ Articolo 27, comma 2 (Limiti di indebitamento delle regioni per spese di investimento) 209
§ Articolo 28, commi 1 e 2 (Ulteriori risorse per la proroga della convenzione per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari) 211
§ Articolo 28, comma 2-bis (Collaborazione in campo radiotelevisivo con la Repubblica di S. Marino)213
§ Articolo 28-bis (Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)215
§ Articolo 28-ter (Proroga delle disposizioni per l’incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna) 218
§ Articolo 29, comma 1 (Proroga determinazione fabbisogni standard comuni e province) 220
§ Articolo 29, commi 2 e 3 (Aliquota unica sugli strumenti finanziari) 222
§ Articolo 29, commi 4 e 5 (Comunicazioni di inesigibilità) 226
§ Articolo 29, comma 5-bis (Riscossione delle entrate dei comuni) 229
§ Articolo 29, comma 6 (Dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA)232
§ Articolo 29, commi 6-bis e 6-ter (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti) 234
§ Articolo 29, comma 7 (Comunicazione mensile dei sostituti d’imposta) 236
§ Articolo 29, comma 8 (Variazione della categoria catastale degli immobili rurali) 237
§ Articolo 29, comma 8-bis (Società riscossione Sicilia s.p.a.) 241
§ Articolo 29, comma 8-ter (Rivalutazione delle aree fabbricabili) 242
§ Articolo 29, comma 9 (Documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie) 244
§ Articolo 29, comma 10 (Dismissione degli immobili della difesa) 246
§ Articolo 29, comma 11 (Esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)249
§ Articolo 29, comma 11-bis (Proroga di termini in materia di enti locali e di società partecipate) 252
§ Articolo 29, comma 12 (Proroga sperimentazione gioco del Bingo) 256
§ Articolo 29, comma 13 (Procedura selettiva in materia di poker sportivo e scommesse) 257
§ Articolo 29, comma 14 (Termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF) 259
§ Articolo 29, comma 15 (Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara, Genova e Livorno) 261
§ Articolo 29, comma 15-bis (Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni del territorio della provincia di Messina) 264
§ Articolo 29, comma 16(Sospensione dell’esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo) 265
§ Articolo 29, comma 16-bis (Definizione delle liti fiscali pendenti) 268
§ Articolo 29, comma 16-ter (Determinazione dei tributi regionali) 270
§ Articolo 29, comma 16-quater (Transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti) 272
§ Articolo 29, comma 16-quinquies (Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali) 273
§ Articolo 29, comma 16-sexies (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) 275
§ Articolo 20, commi da 16-septies a 16-novies (Proroga franchigia IRPEF frontalieri) 277
§ Articolo 29, comma 16-decies (Adozione di misure di equilibrio degli enti previdenziali professionisti)280
§ Articolo 29-bis (Liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) 284
Articolo 1 – Proroga termini in materia di assunzioni
L’articolo 1 dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito dei limiti previsti per il turn over. In particolare, si prorogano al 31 dicembre 2012 i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per specifiche amministrazioni (comma 1), anche in riferimento alle cessazioni verificatesi nel biennio 2009-2010 (comma 2). Inoltre, si estende al quadriennio 2009-2012 (in luogo del triennio 2009-2011) la possibilità di assumere prevista per le università statali, nonché la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia previste per il 2011 (commi 3 e 5).
Successivamente, nel corso dell’esame in Commissione sono stati aggiunte ulteriori disposizioni concernenti, rispettivamente, l’applicazione di specifiche disposizioni, dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale (comma 6-bis). Oltre a ciò è stato previsto l’obbligo, per l’INPS, di intervenire sul personale in soprannumero derivante dall’accorpamento in codesto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, attraverso specifiche procedure di riassetto organizzativo e funzionale (comma 6-ter).
Inoltre, l’articolo 1 proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (commi 4 e 6).
Articolo 2 - Proroga Commissario straordinario C.R.I.
L'articolo 2 proroga fino al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (C.R.I).
Articolo 3 - Proroghe in materia di verifiche sismiche
L’articolo 3 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’effettuazione delle verifiche sismiche previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché il termine per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica.
Articolo 4 - Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI
L'articolo 4 estende anche all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI), cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano a favore dei territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province, attraverso la destinazione di una quota pari allo 0,6 per cento dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel finanziamento dei progetti stessi.
Articolo 4-bis - Proroga dei termini per rimborsi elettorali
L’articolo 4-bis dispone un differimento al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, del termine per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011.
Articolo 5 - Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
L’articolo 5 proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, il termine fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009, per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.
Articolo 6 - Proroga dei termini in materia di lavoro
L’articolo 6, comma 1, proroga al 2012 l’efficacia di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nell’articolo 19 del D.L. 185/2008, intervenendo in particolare sull’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto, sul trattamento sperimentale degli apprendisti nonché sull’utilizzo in via transitoria delle risorse per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti riguardanti le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Il comma 2 proroga al 2012 alcune disposizioni sperimentali in materia di lavoro accessorio.
Il comma 2-bis fissa al 31 dicembre 2012 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 78/2009, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla C.I.G., nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo.
Il comma 2-ter prevede il differimento al 30 giugno del 2012 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale indicato all’articolo 24, comma 15, del D.L. 201/2011, recante le modalità di attuazione del beneficio previdenziale di cui al precedente comma 14, consistente nell’applicazione del sistema delle decorrenze previgente alle disposizioni di cui al D.L. 201/2011 per particolari categorie di lavoratori, nei limiti di apposite risorse stabilite.
Il comma 2-quater modifica le condizioni anagrafiche per l’accesso alle disposizioni previgenti al D.L. 201/2011 per quanto attiene il regime delle decorrenze, prevedendo altresì che la riduzione percentuale per l’anticipo al pensionamento non si applichi, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, con inclusione comunque dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione ordinaria.
Il comma 2-quinquies incrementa progressivamente le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni, nonché l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.
Il comma 2-sexies, consente, sino al 31 maggio 2012, alle Regioni che non hanno stipulato un piano di rientro sanitario con lo Stato, di ripianare il disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011, attraverso la vendita di immobili, in deroga alla normativa vigente.
Articolo 6-bis – Clausola di salvaguardia
L’articolo 6-bis, prevede che, in caso di superamento dei limiti stabiliti per la fruizione del beneficio di cui all’articolo 6, comma 2-ter, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali solamente a condizione che con apposito decreto interministeriale sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
Articolo 7 - Proroghe in materia di politica estera
L’articolo 7 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia diretto all’accertamento dell’immunità della giurisdizione italiana.
Articolo 8 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
L’articolo 8, comma 1, (modificato in sede referente) dispone la proroga di termini di talune disposizioni in materia di personale delle forze armate recate dal Codice dell’ordinamento militare.
Il comma 2 dispone la proroga all’anno accademico 2013-2014 dell’avvio dell’applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria in riferimento alle disposizioni dei commi 1 e 2.
Articolo 9 - Programma triennale della pesca
L’articolo 9 proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009 già prorogato.
Articolo 10 - Proroga di termini in materia sanitaria
L’articolo 10 dispone la proroga di diversi termini in materia sanitaria.
Il comma 1, proroga dal 1° gennaio 2012 al 3 luglio 2013 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.
Il comma 2, modificato in sede referente, anticipa al 30 giugno 2012 il termine, fissato nel testo originario del decreto al 31 dicembre 2012, entro il quale può essere esercitata la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria.
Il comma 3, modificato in sede referente, anticipa al 30 giugno 2012 la proroga, fissata nel testo originario del decreto al 31 dicembre 2014, del termine entro cui le regioni devono effettuare i collaudi previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al programma per la libera professione intramuraria.
I commi 4 e 5 dispongono la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci.
Articolo 11 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Il comma 1 dell’articolo 11 proroga, sino al 1° gennaio 2013, la sospensione dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Proroga inoltre, per l’anno 2012, la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio l’equilibrio di bilancio.
Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali secondo la disciplina previgente alla riforma del codice della navigazione, di cui al D.Lgs. 96/2005.
Il comma 3 proroga dal 31dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine previsto per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali.
Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale recante norme in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente.
I commi 5 e 6 prorogano taluni termini riguardanti l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. In particolare, il comma 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A. Nel corso dell’esame in sede referente, è stato altresì espunto il secondo periodo del comma 5 volto a prevedere la soppressione dell’Agenzia e il trasferimento delle relative attività e funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasportinel caso in cui lo statuto dell’Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all’individuazione delle unità di personale da trasferire all’Agenzia, non fossero adottati entro il 31 marzo 2012. Il comma 6, infine, dispone che il subentro dell’Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012.
Il comma 6-bis fissa al 31 marzo 2012 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che stabilisce limiti e condizioni per l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio. Prescrive inoltre il concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport.
Il comma 6-ter proroga dall’8 aprile 2012 all’8 aprile 2013 il termine entro il quale le imprese ferroviarie in possesso di titolo autorizzatorio possono richiederne la conversione in licenza nazionale passeggeri.
Il comma 6-quater proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’emanazione del regolamento di riordino del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
Articolo 11-bis - Proroga di termini in materia di impianti funiviari
L’articolo 11-bis aumenta da due a quattro anni il periodo di proroga, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, per gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento.
Articolo 12 - Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
L’articolo 12 dispone la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2012) del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta.
Articolo 13 - Proroga di termini in materia ambientale
L’articolo 13, comma 1, esclude fino al 31 dicembre 2012 l’applicazione ai Presidenti degli Enti parco di cui alla L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) della disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali.
Il comma 2 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni.
Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede lo slittamento al 30 giugno 2012 del termine di operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Ai fini di una migliore gestione del SISTRI vengono inoltre introdotte alcune disposizioni che prevedono che il Ministero dell’ambiente possa avvalersi del contributo dell’ISPRA e nello stesso tempo debba riferire periodicamente al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema. Infine, la competente direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA con modalità da stabilire con decreto interministeriale.
Il comma 3-bis proroga al 30 giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) per i quali l’art. 6, comma 2, lett. f-octies, del D.L. 70/2011 aveva previsto l’individuazione di un termine per l’entrata in operatività del sistema che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012.
Il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall’art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 che prevedeva l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al Sistri per alcuni imprenditori agricoli che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Il comma 5, lettera a), proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11. Le lettere b), c) e d) del comma 5, introdotte nel corso dell’esame in sede referente, modificano i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del citato articolo 11 del D.L. 195/2009 differendo di un anno la disciplina prevista per il calcolo di TARSU e TIA e per l’accertamento e la riscossione di tali tributi nella regione Campania da parte delle amministrazioni comunali.
Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
Il comma 7 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 161/2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.
Articolo 13-bis - Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale
L’articolo 13-bis proroga sino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale in essere al 31 gennaio 2011.
Articolo 14 - Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
L’articolo 14, comma 1 proroga al 31 dicembre 2012 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilendo che allo stesso si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle spese relative agli organi collegiali di cui all’art. 6, co. 3, del D.L. 78/2010.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2012 il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.
Il comma 2-bis differisce al 1° gennaio 2013 l'applicazione alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritteal CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
Il comma 2-ter consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’esito della frequenza di vari corsi attivati negli a.a. 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Disciplina, inoltre, alcune iscrizioni con riserva.
Il comma 2-quater dispone che le risorse destinate al piano straordinario di chiamata di professori associati per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale, con graduazione degli importi in base agli elementi indicati.
Il comma 2-quinquies proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime per gli anni 2011 e 2012.
Articolo 14-bis - Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina
L’articolo 14-bis proroga per l’anno 2012 il termine relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini e di accesso dei visitatori nel limite di spesa di 500.000 euro.
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno
L’articolo 15, comma 1, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte da parte del Ministero dell’interno per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari.
Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2012 le norme concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali.
Il comma 2-bis differisce al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 526, della L. 296/2006, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 314/2004 in materia di poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
Il comma 3-bis estende anche al 2012 l’integrazione di 250.000 euro del contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e del Club alpino italiano (CAI) che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni. Il comma 3-ter pone la copertura dell’onere di cui al comma 3-bis a valere sugli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro della Tabella A della legge di stabilità 2012, mentre il comma 3-quater autorizza le necessarie variazioni di bilancio.
Il comma 4 proroga sino al 31 dicembre 2012 il termine, ex art. 3, comma 2, del R.D. 773/1031, per l’inserimento dei dati biometrici delle carte di identità.
Il comma 5 proroga il termine per la soppressione dei contributi a favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali a carico degli enti locali, in attesa del trasferimento delle risorse della suddetta Agenzia al Ministero dell’Interno.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.
I commi 7 e 8 riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare, il comma 7 dispone una proroga al 31 dicembre 2012 del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto ammesse, a domanda, ad un piano straordinario biennale di adeguamento antincendio da adottarsi entro 60 giorni da parte del Ministro dell'interno. Il comma 8 riguarda le sanzioni.
Articolo 16 - Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
L’articolo 16 prevede la prosecuzione per l’anno 2012 degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali - previsti dall’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009 - nel programma di ricostruzione in Abruzzo. Tali investimenti potranno essere realizzati anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica.
Articolo 17 - Infrastrutture carcerarie
L’articolo 17 proroga di un anno (cioè fino al 31 dicembre 2012) la gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia carceraria. La disposizione prevede, inoltre, la nomina di un nuovo commissario straordinario, che sostituisca nelle funzioni il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, cui fino al dicembre 2011 è stato attribuito il ruolo di commissario straordinario.
Articolo 18 - Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
L’articolo 18 dispone che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) continui ad esercitare le sue funzioni anche presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita nel 2009 in luogo del preesistente ente. Tale proroga di funzioni è prevista fino alla nomina del nuovo organo di controllo che sarà istituito specificamente per la nuova Agenzia.
Articolo 19 - Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
L'articolo 19, comma 1 proroga i termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del D.Lgs. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali e dagli enti del servizio sanitario nazionale.
Il comma 1-bis modifica l’articolo 6 del D.L. 154/2008 (istitutivo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali) al fine di ampliare le finalità del Fondo per garantire compensazione agli effetti finanziari derivanti dall’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l’effettuazione di spese in deroga al patto di stabilità interno da parte delle regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 138/2011. L’utilizzo del Fondo per tale finalità è disposto fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 20 - Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l’anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività
L’articolo 20, comma 1 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell’esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.
Il comma 1-bisproroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’utilizzo delle risorse stanziate sugli appositi capitoli/piani gestionali degli stati di previsione dei Ministeri relativi ai contratti di locazione delle amministrazioni statali, che, non impegnate entro il 31 dicembre 2011, sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.
Il comma 1-terproroga al 31 dicembre 2012 il termine di impegnabilità delle risorse iscritte sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione nell’anno 2011 destinate alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività.
Il comma 1-quater provvede alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’articolo 20, stimati in 62,2 milioni di euro per il 2012, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Articolo 21 - Proroga di norme nel settore postale
L’articolo 21, comma 1, dispone la proroga, per il personale di Poste Italiane S.p.A. in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2013 l’applicazione delle tariffe postali massime per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri.
Il comma 3, sostituto durante l’esame in commissione, autorizza l’applicazione delle tariffe postali massime per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni d'arma e combattentistiche, per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013.
Articolo 22 – Continuità degli interventi a favore delle imprese
L'articolo 22, comma 1, prevede la possibilità di prorogare le convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine fino alla piena operatività delle norme attuative dell’articolo 5, comma 5-sexies, della L. 225/1992, che ha rifinanziato ed esteso l’ambito di operatività del Fondo e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il comma 1-bis, sostituendo il comma 9-ter dell’articolo 40 del D.L. 201/ 2011, precisa l’ambito di applicazione della proroga al 31 dicembre 2012 – concessa dal D.L. 201/2011 - dei termini previsti per il completamento delle iniziative agevolate finanziate a valere sulla programmazione negoziata. In particolare, la nuova formulazione del comma restringe l’ambito di applicazione della proroga alle sole iniziative che, al 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investimenti ammessi, a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. L’agevolazione per le iniziative oggetto di proroga dovrà, inoltre, essere rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti già realizzati alla data del 28 dicembre 2011, anziché nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla medesima data, come previsto dal vigente comma 9-ter.
Il comma 1-ter, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, avvii un tavolo di consultazione tra Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali con lo scopo di prorogare al 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto il 16 febbraio 2011.
Articolo 22-bis - Protezione accordata al diritto d’autore
L’articolo 22-bis modifica l’articolo 239 del Codice della proprietà industrialein tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore concernente disegni e modelli.
Articolo 23 - Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria
L’articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo dei consulenti finanziari gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 164/2007 di recepimento della norme europee “Mifid”).
Articolo 24 - Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
L’articolo 24 proroga al 31 luglio 2012 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l’elenco identificativo al Ministero dell’economia e delle finanze, incluse le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Il termine per le eventuali variazioni intervenute è spostato al 31 luglio di ciascun anno successivo.
Articolo 25 - Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
L'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all’estensione della linea di credito già esistente. A tal fine, la Banca d’Italia viene autorizzata a svolgere le trattative con il FMI per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale, assistito dalla garanzia dello Stato, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro.
Articolo 26 - Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2011 - per l’utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell’economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale e nella legge di contabilità e finanza pubblica. Inoltre, estende l’utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell’economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.
Articolo 27 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
L’articolo 27, comma 1, dispone che il Governo, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.
Il comma 2 reca una novella all’articolo 8 della legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) al fine di precisare i limiti di indebitamento delle regioni e delle province autonome per le spese di investimento che si applicano fino al 31 dicembre 2011, con riferimento specifico agli impegni di spesa assunti alla data del 14 novembre 2011.
Articolo 28 - Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
L’articolo 28, comma 1 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il 2012 (che, si ricorda, si aggiungono ai 3 milioni di euro già stanziati dalla legge di stabilità 2012) per consentire la proroga per tutto lo stesso anno della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Il comma 2 stabilisce che all’onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.
Il comma 2-bis autorizza la prosecuzione della fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Articolo 28-bis – Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità
L’articolo 28-bis modificando alcuni termini di cui all’articolo 42-bis del D.L. 207/2008, proroga la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 sino al 29 febbraio 2012, relativamente a quelle compiute mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari.
Articolo 28-ter - Proroga delle disposizioni per l’incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
L’articolo 28-ter, riguarda le risorse del fondo finalizzato all’efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.
Articolo 29 - Proroga di termini in materia fiscale
L’articolo 29, comma 1, differisce al 30 aprile 2012 il termine, ora riferito all’anno 2011, previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 216/2010, per la determinazione dei fabbisogni standard per almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province presi in considerazione in via provvisoria.
I commi 2 e 3 chiariscono alcune decorrenze relative all’aliquota unica del 20 per cento sugli strumenti finanziari introdotta dall’articolo 2 del D.L. 138/ 2011.
I commi 4 e 5 prorogano i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall’articolo 23, comma 34, del D.L. 98/2011.
Il comma 5-bis interviene sul nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni introdotto con il D.L. 70/2011. In particolare, modificando la decorrenza di alcune abrogazioni disposte dal richiamato provvedimento, viene garantito l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale da parte dei soggetti terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali sino al momento di operatività del nuovo sistema della riscossione delle entrate comunali (e cioè dal 31 dicembre 2012).
Il comma 6 prevede la riapertura del termine (scaduto il 4 ottobre 2011) entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.
Il comma 6-bis proroga all’anno 2012 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della L. 296/2006 per l’anno 2007, e successivamente prorogata ogni anno. Il comma 6-ter provvede alla copertura del relativo onere.
Il comma 7 proroga al 2014 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Il comma 8 fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal D.L. 70/2011) presentate entro il 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo 2012, come previsto dalla formulazione originaria del comma 8).
Il comma 8-bis interviene sulla disciplina del nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni contenuta nel D.L. 70/2011, prevedendo che dal 31 dicembre 2012 anche la società Riscossione Sicilia spa - così come Equitalia Spa e le società da essa partecipate – cessi di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Il comma 8-ter proroga da 5 a 10 anniil termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili prevista dall’articolo 1, comma 474, della legge finanziaria per il 2006, in scadenza al 31 dicembre 2011.
Il comma 9 dispone la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
Il comma 10 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa nei limiti delle quali, ai sensi del comma 195, articolo 2, della L. 191/2010, è attribuito, per l’anno 2010, un contributo di 500 milioni di euro al Commissario straordinario del Governo e di 100 milioni di euro al comune di Roma.
Il comma 11, modificato in sede referente, proroga di nove mesi i termini entro i quali i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti devono adempiere all’obbligo dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.
Il comma 11-bis, modificando l’art. 16 del D.L. 138/2011, proroga di 9 mesi le norme concernenti la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali nonché la liquidazione di società partecipate dai comuni.
Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo relativamente ad una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario.
Il comma 13 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale bandire la gara per l’aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000, nonché effettuare una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
Il comma 14, modificato durante l’esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento. Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento. Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, viene specificato che tale previsione deroga a quanto previsto dall’articolo 3 dello statuto del contribuente (L. 212/2000), che sancisce il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie.
Il comma 15, proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova e, sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, Livorno.
Il comma 15-bis dispone la sospensione fino al16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.
Il comma 16 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. 225/2010.
Il comma 16-bis proroga i termini per la definizione delle liti fiscali pendenti ricomprendendovi le liti pendenti al 31 dicembre 2011 e consentendo il pagamento per accedere alla definizione fino al 31 marzo 2012.
Il comma 16-ter prevede, limitatamente al 2012, che le regioni possono determinare, entro il 31 dicembre 2011, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale per i veicoli diesel e della tassa speciale regionale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, in deroga al termine annuale del 10 novembre previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Il comma 16-quater sospende l’operatività della gratuità delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento per importi inferiori a 100 euro, vigente dal 1° gennaio 2012, differendola alla verifica dell’esito delle regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie in relazione alle transazioni effettuate con carte di pagamento.
Il comma 16-quinquies differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012.
Il comma 16-sexies proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 l’applicabilità delle agevolazioni fiscali contenute nella L. 238/2010, volte a incentivare il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero. Le suddette agevolazioni sono inoltre estese a chi possiede i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009.
Il comma 16-septies fissa in 6.700 euro la franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. Il comma 16-octies provvede alla copertura dell’onere, mentre il comma 16-novies autorizza le necessarie variazioni di bilancio.
Il comma 16-decies rinvia al 30 settembre 2012, il termine previsto al comma 24, dell’articolo 24, del D.L. 201/2011, per l’adozione da parte degli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti delle misure che assicurino l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.
Articolo 29-bis - Liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
L’articolo 29-bis modifica il comma 11 dell’articolo 21 del D.L. 201/2011 che ha regolato la procedura per il trasferimento delle funzioni dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione dal precedente comma 10, prevedendo che fino alla scadere dei 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto-legge siano sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI e che la gestione commissariale mantenga i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi.
Articolo 30 – Entrata in vigore
L’articolo 30 fissa l’entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 dicembre 2011).
Articolo 1
(Proroga termini in materia di
assunzioni)
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’articolo 1 dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito dei limiti previsti per il turn over (commi da 1 a 3 e comma 5).
Successivamente, nel corso dell’esame in Commissione sono state aggiunte ulteriori disposizioni concernenti, rispettivamente, l’applicazione di specifiche disposizioni, a decorrere dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale (comma 6-bis); oltre a ciò, si prevede all’obbligo, per l’INPS, di intervenire sul personale in soprannumero derivante dall’accorpamento in codesto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, attraverso specifiche procedure di riassetto organizzativo e funzionale (comma 6-ter).
Allo stesso tempo, si proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (commi 4, modificato nel corso dell’esame in Commissione, e 6).
In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006[1] e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008[2].
Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, con tale disposizione si “consente alle amministrazioni interessate” (…) ”di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012”, in quanto tali amministrazioni presentano “difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011 in ragione delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e di razionalizzazione degli assetti organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia”.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che il solo riferimento alle disposizioni della legge 296/2006 e non anche, esplicitamente, a quelle di cui all’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) potrebbe prefigurare una fattispecie di riapertura dei termini invece che di una loro proroga.
Il richiamato comma 523[3] ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:
- amministrazioni dello Stato[4], anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[5].
Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente[6].
Inoltre, il secondo periodo del comma 523 estende tale limite anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.
Infine, le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331/2000[7], al D.Lgs. n. 215/2001[8] e alla legge n. 226/2004[9], fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 226.
L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto per il 2008, con successiva proroga al 31 dicembre 2010 (con le relative autorizzazioni da concedere entro il 31 dicembre 2009), la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.
A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Si conferma, infine, l’applicazione delle modalità procedurali per le autorizzazioni ad assumere di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997[10], poi abrogato dall’articolo 66 del D.lgs. 150/2009[11].
Il successivo comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.
Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[12]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[13], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998[14].
L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007): le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui al comma 523, sopra elencate, possano effettuare, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell’anno precedente. Il limite temporale entro cui procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 31 dicembre 2010 con le relative autorizzazioni da concedere entro il 31 marzo 2010 dall’articolo 17, comma 7, del D.L. 78/2009[15].
Al successivo comma 2 si proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni (vedi supra) relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi supra), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente[16]. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.
L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008[17] ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale di al precedente articolo 66, comma 7, per cui, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[18], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
Per l’articolo 66, comma 13, si veda infra, il commento sul comma 3.
Infine, l'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008[19] ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:
§ hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006[20].
§ possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel 2014 e nella misura del 100% a decorrere dal 2015.
Il comma 3 modifica l'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008 estendendo al quadriennio 2009-2012 (in luogo del triennio 2009-2011)la possibilità di assumere prevista per le università statali, nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010, come precisato dalla relazione illustrativa al provvedimento.
La relazione illustrativaevidenzia che “tale proroga si rende necessaria in considerazione della preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, nonché dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 1 citato”. Allo stesso tempo, prosegue la relazione, “si rende, inoltre, opportuno estendere al 2012 le attuali disposizioni in termini di limiti per le assunzioni nel triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente”.
Inoltre,viene soppresso il sesto periododelmedesimo comma 13.
L’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008 e dall’art. 29, comma 18, della L. 240/2010) ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della L. finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente[21]. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 20% all’assunzione di professori ordinari[22]. Il medesimo comma 13, al sesto periodo, ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 – la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell’art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010 – ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità ad assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.
Il comma 5 dispone che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia, previste per il 2011 ai sensi dall’art. 29, comma 9, della L. 240/2010[23], è prorogato al 31 dicembre 2012, precisando che a tal fine il limite all’incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), di cui all’articolo 51, comma 4, della L. 449/1997, è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010.
In particolare con quest’ultima precisazione, si dà seguito a quanto richiesto con il parere della VII Commissione della Camera sullo schema di Decreto ministeriale n. 393[24].
Sembrerebbe opportuno sostituire l’aggettivo “vigente” con l’aggettivo “relativo”, trattandosi di un riscontro annuale e non di una disposizione normativa.
Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 24, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010)ha incrementato la dotazione del FFO delle università per un importo pari ad € 800 milioni per il 2011 ed € 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016. A tal fine, ha disposto l’adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
Successivamente, l’art. 29, co. 9, della già citata L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad € 13 milioni per il 2011, € 93 milioni per il 2012, € 173 milioni a decorrere dal 2013. Ha, altresì, precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge.
Quanto all’aspetto procedurale, ha disposto che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l’adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che, come si è visto ante, erano individuati dalla legge di stabilità nel periodo 2011-2016.
Il 27 luglio 2011 è stato presentato alle Camere lo schema di decreto n. 393, recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per il 2011, poi divenuto DM 15 dicembre 2011 (pubblicato nella GU del 14 gennaio 2012).
Il DM ha stabilito, con riferimento all’anno 2011, i seguenti criteri di ripartizione:
a) destinatari dell’intervento sono gli atenei che non hanno superato il limite massimo dell’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell’ateneo, determinato ai sensi dell’art. 5, co. 4, lett. e), della L. 240/2010, e, nelle more dell’attuazione della predetta norma (il termine scade il 29 gennaio 2012), gli atenei che hanno rispettato le prescrizioni sul contenimento delle spese fisse per il personale, nel limite massimo del 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO, stabilite dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997[25]. Questo limite è calcolato al 31 dicembre 2010;
b) il riparto delle risorse è effettuato in misura proporzionale al risultato (in termini di peso percentuale) conseguito dagli atenei a seguito dell’applicazione di criteri e indicatori ivi indicati;
c) alle università statali per stranieri e agli istituti universitari ad ordinamento speciale[26] le risorse sono assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo FFO consolidabile.
Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati introdotti i commi 6-bis e 6-ter.
Il comma 6-bis prevede, in primo luogo, l’applicazione dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78[27], alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall’anno 2013.
Il richiamato comma 28, così come modificato dall'articolo 4, comma 102, lettere a) e b), della legge di stabilità per il 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), ha stabilito, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, le C.C.I.A.A., fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del richiamato D.Lgs. 165/2001[28], possano avvalersi nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009:
§ di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
§ di contratti di formazione lavoro e di altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003 (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).
Inoltre, i contenuti della richiamata disposizione costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Lo stesso comma, inoltre, salvaguardia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 188, della L. 266/2005 (finanziaria per il 2006), ai sensi del quale sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[29], compiute dai specifici soggetti[30].
Infine, con riferimento agli enti di ricerca, è stato previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1, comma 187, della legge 266/2005, il quale ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni[31] richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa[32], solo entro il limite del 40%[33] della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003[34].
Il comma 28 in esame non trova infine applicazione alla struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163[35], istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al richiamato comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Inoltre, dopo aver escluso gli enti di ricerca dall'applicazione del comma in esame, come sopra indicato, si è previsto che alle minori economie derivanti da tale esclusione, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda con le maggiori entrate indicate all’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, del medesimo D.L. n. 78/2010[36].
Infine, è previsto che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non abbiano sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% vada riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
Lo stesso comma ha altresì disposto l’applicazione, sempre a decorrere dal 2013, delle medesime disposizioni richiamate in precedenza in relazione alle assunzioni di personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della L. 5 maggio 2009, n. 42[37], in materia di polizia locale.
Il successivo comma 6-ter stabilisce l’obbligo, per l’INPS, di intervenire sul personale in soprannumero, derivante dall’accorpamento in codesto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, attraverso la procedura di riassetto organizzativo e funzionale prevista dall’articolo 21, comma 7, del D.L. 201/2011, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rimanda
Si ricorda che il comma 7 del richiamato articolo 21 ha disposto, nell’ambito della procedura di soppressione di INPDAP ed ENPALS con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS, disciplinata dai commi 1-9 dello stesso articolo 21, che entro 6 mesi dall'emanazione dei decreti di soppressione cui al comma 2, l'INPS debba provvedere al riassetto organizzativo e funzionale, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
Si ricorda, più in generale, che il comma 1 del richiamato articolo 21 ha disposto la soppressione dei richiamati enti previdenziali pubblici all’interno del quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico, attraverso l’applicazione del metodo contributivo e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. La soppressione avviene a decorrere dal 1° gennaio 2012, inoltre fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS possano svolgere solo atti di ordinaria amministrazione[38].
Il comma 2 prevede che con specifici decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS, con conseguente incremento della dotazione organica dell'INPS di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del provvedimento. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi e che a tale scopo l’INPS, nei giudizi incardinati o da incardinare, relativi alle attività degli enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti già inseriti nella pianta organica delle consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS (comma 2-bis). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138[39].
Specifiche disposizioni sono poi previste per le qualifiche di direttore generale degli Enti soppressi. L’INPS subentra anche nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2, per la loro residua durata (comma 3). I successivi commi 5 e 6 recano disposizioni, rispettivamente, in ordine agli organi degli Enti soppressi, nonché sulla collocazione dei 7 componenti del Collegio dei sindaci dell’INPDAP. Il successivo comma 6 prevede l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con 6 rappresentanti, per far fronte all’incremento dell’attività dell’INPS a seguito della soppressione degli Enti soppressi e per assicurare la rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli stessi.
Inoltre, è stato previsto (comma 8) che la riorganizzazione debba comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Infine, viene differita (comma 9) la durata in carica del Presidente dell’INPS al 31 dicembre 2014. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi, il Presidente dovrà presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione quadrimestrale, nonché una relazione conclusiva alla fine del mandato, che attesti i risultati conseguiti.
A tal fine, per l’INPS viene prorogato, all’atto del riassetto organizzativo e funzionale richiamato in precedenza, il termine del 31 marzo 2012, previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011 (vedi supra), entro il quale specifiche amministrazioni debbano apportare riduzioni agli uffici dirigenziali e alle dotazioni organiche del personale.
Il comma 4, modificato nel corso dell’esame in Commissione, proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003, anziché al 31 dicembre 2005, come previsto nel testo originario del provvedimento in esame.
La modifica tende ad uniformare le disposizioni di cui al comma in esame con la previsione concernente la proroga delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al successivo comma 6, proroga in riferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 17, comma 19, del D.L. 78/2009, all’articolo 1, comma 2-sexies e alla tabella 1 del D.L. 225/2010 e del D.P.C.M. 28 marzo 2011, alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003.
Si ricorda che l’articolo 17, comma 19, del D.L. 78/2009 aveva fissato al 31 dicembre 2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.
Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto degli articoli 1, commi 1 e 2-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225[40] e dal D.P.C.M. 28 marzo 2011.
Lo stesso comma, inoltre, ribadisce l’applicabilità, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente dell’articolo 1, comma 346, lettera e), della L. 244/2007, il quale ha dispostouna serie di autorizzazioni di spesa volte ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89[41].
In particolare, la richiamata lettera e) del comma 346 ha previsto l’autorizzazione di spesa di 34 milioni di euro per il 2008, 46 milioni di euro per il 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’Agenzia delle dogane, la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro (CFL), per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007.
L’Agenzia delle dogane viene quindi autorizzata a stipulare contratti di CFL, anche in deroga all’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[42], recante disciplina dell’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale: con soggetti risultati idonei, con punteggio minimo finale almeno pari a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella G.U. n. 84 del 2005 e n. 28 del 2007, per selezionare, con contratti di CFL, rispettivamente 1.500 e 500 funzionari della terza area funzionale (F1), per attività amministrativo-tributarie; con soggetti risultati idonei nelle graduatorie relative alle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in una data non precedente al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario della terza area funzionale (F1), per 25 posti di chimico della terza area funzionale (F1), per 20 posti di collaboratore di sistema della terza area funzionale (F1) e, infine, per 10 posti di collaboratori statistici della terza area funzionale (F1).
L’Agenzia delle dogane viene altresì autorizzata a stipulare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalla medesima lettera e), ulteriori contratti di CFL anche con soggetti risultati idonei con un punteggio finale inferiore a 46 nelle già menzionate graduatorie relative alle procedure selettive indette dall’Agenzia delle entrate nella G.U. n. 84 del 2005 e n. 28 del 2007; viene al riguardo precisato che comunque l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate (cioè da parte dell’amministrazione che ha indetto le procedure selettive), nei limiti di cui al quarto periodo del precedente comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzo delle stesse graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.
Infine, al comma 6 si prevede l’ulteriore proroga, al 31 dicembre 2012, dei termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da ultimo prorogati al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 28 marzo 2011[43].
La norma in esame fa esplicito riferimento al DPCM 28 marzo 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dispone in merito un’ulteriore proroga di termini relativa al Dipartimento della funzione pubblica con effetto dal 1° aprile 2011. Si ricorda, invero, che in base all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), il termine di scadenza delle disposizioni normative, di cui alla tabella 1 allegata al suddetto DPCM, fissato per il 31 marzo 2011 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011, attraverso una tecnica legislativa differente rispetto a quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti c.d. "mille-proroghe" che impiegavano sia lo strumento della "novella" (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia la previsione, senza modificare formalmente la disposizione previgente, della proroga della sua efficacia temporale.
Più specificamente il citato art. 1 del D.L. n. 225/2010, reca un procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici previsti dalle fonti normative indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento stesso. In particolare si prevede la “fissazione” al 31 marzo 2011 sia dei termini che dei regimi giuridici con scadenza precedente al 15 marzo 2011 (comma 1) indicati nella Tabella 1 allegata e l’autorizzazione al Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 (come nel caso di specie dell’articolo in commento) sia dei termini prorogati come sopra al 31 marzo 2011, sia dei regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore rispetto a tale data. Quindi la proroga ex lege al 31 marzo 2011 prevista dal comma 1 non riguardava tutti i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011.
Articolo 2
(Proroga
Commissario straordinario CRI)
1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.
L'articolo 2 proroga fino al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI).
La CRI è stata commissariata dall’ottobre del 2002 fino alla fine del 2005[44]. In seguito, il D.P.C.M. 30 ottobre 2008, considerate le gravi carenze e irregolarità di gestione dell'Associazione, ha nuovamente commissariato la CRI. Successivamente, il mandato del commissario straordinario è stato prorogato dall’articolo 5, comma 10, del D.L. 102/2010[45] fino alla data di ricostituzione degli organi statutari e a conclusione del riassetto organizzativo disposto dall'articolo 6, comma 5, del D.L. 78/2010[46], in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. La durata della proroga è stata fissata fino al 31 dicembre 2011.
In ultimo, l’articolo 2, comma 1, della legge 183/2010[47], ha conferito delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi.
In attuazione di tale delega, l’11 novembre 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo n. 424 in materia di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.
L’incarico del commissario straordinario è stato prorogato al settembre 2012 anche in considerazione degli adempimenti richiesti dallo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa ancora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari[48]. In particolare, l’articolo 5 del dello schema demanda al commissario straordinario il compito di redigere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI e di elaborare un piano di valorizzazione degli immobili stessi, sulla base di criteri definiti, per recuperare risorse economiche destinate al ripiano dei debiti pregressi. Il successivo articolo 7dello schema definisce una ulteriore serie di adempimenti cui deve provvedere il Commissario straordinario, fra cui l’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011[49], la riduzione del numero delle componenti volontaristiche della CRI, nonché l’approvazione dello Statuto provvisorio dell’Associazione.
Articolo 3
(Proroghe
in materia di verifiche sismiche)
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.
L’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2012 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010):
§ per le verifiche tecniche (previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007) che i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003,recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. Tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro 5 anni dalla data della citata ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 [50] dell’ordinanza.
Si rammenta che con il decreto del 21 ottobre 2003 sono state emanate le disposizioni attuative della citata O.P.C.M. n. 3274 indicando (negli allegati 1 e 2) le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 32-bis del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.
Nella relazione illustrativa si segnala che l’attività di censimento avviata negli ultimi anni ha contribuito a un’attività di sensibilizzazione nell’ambito delle verifiche sismiche consentendo la trasmissione, al Dipartimento della protezione civile, di dati relativi al censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti, di circa 36.000 schede con la previsione di un raddoppio del numero complessivo di tali schede. A seguito di tale iniziativa sono state rilevate numerose lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto riguarda gi edifici e le opere di interesse strategico e di rilevante interesse per finalità di protezione civile;
§ per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe esistenti (aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994[51]) da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base delle previsioni dell’O.P.C.M. 3274/2003.
Si noti che la disposizione attribuisce il compito di stilare l’elenco citato al Registro Italiano Dighe (RID). Il RID è stato tuttavia soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, che hanno trasferito le relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
Si ricorda, relativamente al campo di applicazione della norma in esame, che l’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Si rammenta, infine, che l’art. 43, commi 7-15, del D.L. 201/2011 [52] prevede una serie di adempimenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe. In particolare si richiama il disposto del comma 7 che, al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, prevede che il MIT individui, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di priorità, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. La stessa norma prevede altresì che tale individuazione avvenga "anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79”, vale a dire le medesime verifiche contemplate dall’articolo in esame.
Articolo 4
(Proroga
termini per le spese di funzionamento dell’ODI)
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano».
L'articolo 4, novellando l’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010)[53], estende all'anno 2012 il finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI), istituito ai sensi del comma 118 della citata legge, cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano a favore dei territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province, attraverso la destinazione di una quota pari allo 0,6% dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel finanziamento dei progetti stessi.
La novella è finalizzata altresì a introdurre la preventiva intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’attivazione della suddetta procedura.
In recepimento dell'Accordo di Milano del novembre 2009, con cui lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato l'attuazione da parte delle stesse dei principi del federalismo fiscale, la legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009, art. 2, commi 106-125) ha apportato modifiche all'ordinamento finanziario delle due province. In particolare, il novellato articolo 79 dello statuto (DPR 670/1972) quantifica in 100 milioni di euro annui il contributo di ciascuna provincia agli obiettivi di perequazione e solidarietà dettati dalla legge 42/2009.
Di questi, 40 milioni di euro sono espressamente destinati al finanziamento dei progetti per i comuni di Lombardia e Veneto confinanti con le due province.
In particolare, il comma 117 della legge n. 191/2009 prevede che le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le medesime province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando, ciascuna di esse, annualmente, un intervento finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale. Per la realizzazione di questi interventi, il successivo comma 118 ha previsto l’istituzione di un apposito organismo, con il compito di approvare gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti.
Si ricorda infine che, con il DPCM 14 gennaio 2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2011, n. 66) ed espressamente emanato in attuazione dell’articolo 2, commi da 117 a 121, della legge 191/2009, sono stati individuati i soggetti beneficiari del finanziamento nei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto reca disposizioni sui criteri di ripartizione e sulle modalità di erogazione del finanziamento e stabilisce la composizione e il funzionamento dell’organismo di indirizzo. L’ODI, sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM, dovrà definire annualmente la tipologia dei progetti ammessi al finanziamento, i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di verifica dell’attuazione dei progetti. A tal fine nell’ambito dell’ODI dovrà essere deliberata una commissione di approvazione dei progetti (CAP).
L’articolo 12 del DPCM 14 gennaio 2011, infine, ribadisce che i componenti dell’ODI e del CAP non percepiscono alcun compenso comunque denominato. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni sono a carico dei rispettivi soggetti rappresentati i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Successivamente, l'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 225/2010 ha modificato il comma 121 ed ha fissato allo 0,6% della quota di 40 milioni, la misura del finanziamento dell'organismo di indirizzo.
Entrambe le Province autonome hanno sollevato ricorso per legittimità costituzionale innanzi la Corte costituzionale[54], avverso la suddetta norma, denunciando la mancata osservanza della procedura prevista per le modifiche all'ordinamento finanziario delle Province autonome – previsto dallo statuto - consistente nella preventiva intesa e la violazione del principio di leale collaborazione.
Articolo 4-bis
(Proroga
dei termini per rimborsi elettorali)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone un differimento al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011.
Si ricorda che la disciplina ordinaria, contenuta nell’ art. 1, co. 2, terzo periodo, della L. n. 157/1999[55], richiamato dall’articolo in esame, prescrive che i partiti o movimenti politici che intendano usufruire dei rimborsi siano tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.
La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla citata L. 157/1999, anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla L. 515/1993[56] ed alla L. 43/1995[57]. Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi: Camera dei deputati; Senato; Parlamento europeo e Consigli regionali.
I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti ai sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).
L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).
La legge 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione alle leggi vigenti in materia. In particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per elezioni regionali si procede in primo luogo a distribuire il fondo tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione[58]. Nell’ambito di ciascuna regione, la quota spettante è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti riportati, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della regione interessata (L. 43/1995, art. 6, co. 2).
L’erogazione del rimborso è disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati. I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. Le somme erogate o da erogare ai partiti a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (L. 157/1999, art. 1, co. 6).
Con riferimento al campo di applicazione della disposizione, si ricorda che in Molise si sono svolte le elezioni regionali nel 2011 invece che nel 2010, come avvenuto per la gran parte delle regioni a statuto ordinario.
Il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise deve essere approvato entro il 31 luglio 2012.
Articolo 5
(Proroga
di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012».
L’articolo in esame proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, il termine fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009 [59], per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, la proroga si rende necessaria, in quanto non si sono ancora perfezionate le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto, tra cui quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, e dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e in considerazione della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.
Si ricorda che il comma 1 dell’art. 7 del D.L. 195/2009 aveva previsto che entro il 31 dicembre 2011 fosse trasferita, con apposito D.P.C.M., la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa intesa con la regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile o a soggetto privato.
Quanto al citato art. 14 del D.L. 78/2010, si ricorda che il comma 22 ha previsto la predisposizione, da parte del Presidente della Regione Campania, in qualità di commissario ad acta, di un piano di stabilizzazione finanziaria (sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano) che può includere, tra gli interventi da attuare, l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).
Relativamente alle vicende costruttive e gestionali del termovalorizzatore di Acerra si ricorda brevemente che esso è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo Impregilo e facenti capo alla Fibe S.p.A. Nella Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania” aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2) si rammenta che “le attività di gestione dell’impianto sono state affidate alla Società A2A all’esito di apposita procedura di gara, esperita ai sensi degli artt. 25 e 27 del d.lgs. 163/2006, tra le aziende leader nel settore della gestione di impianti di termovalorizzazione e centrali elettriche da fonti rinnovabili. Il 13 novembre 2008 si è proceduto a stipulare un atto negoziale tra la Struttura del Sottosegretario e la Società A2A, con cui sono stati disciplinati i termini e le condizioni di gestione dell’impianto per il periodo 2009-2024”.
Secondo quanto indicato nel sito web dell’Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra (istituito dall’O.P.C.M. 3730/2009) [60] “dal 15 gennaio 2010 - sulla base del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Partenope Ambiente - società costituita da A2A per la gestione del termovalorizzatore - ha assunto la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un presidio tecnico di Fibe, la società che ha costruito il termovalorizzatore. Il collaudo funzionale dell’impianto è terminato il 28 febbraio 2010. All’esito positivo del collaudo è terminata la gestione provvisoria e Partenope Ambiente ha assunto la gestione definitiva del termovalorizzatore. Nell'attesa del passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre, utilizzare e godere dell’impianto per il quale è autorizzato a stipulare un contratto di affitto”.
Relativamente al contenzioso si ricorda che in seguito al ricorso della FIBE S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione I, n. 39180 del 30 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza collegiale n. 5117 del 13 settembre 2011[61], ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 4, 5 e 6, del D.L. 195/2009. L’udienza dovrebbe svolgersi in data 18 aprile 2012.
Una dettagliata ricostruzione del contenzioso in atto, oltre che nel testo della citata ordinanza, è stata fornita nel corso dell’audizione dei rappresentanti della Impregilo S.p.A., tenutasi nella seduta del 30 novembre 2011[62] della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Per quanto concerne infine le procedure di contenzioso a livello comunitario, si segnala che il 17 gennaio 2012 il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sito internet, ha confermato che le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione europea la risposta alla lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 con la quale si invitava l’Italia a conformarsi, entro due mesi, alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2010 (causa C-297/08) [63] che la riconosceva responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania (procedura di infrazione n. 2007_2195).
Il Dipartimento precisa che la nota inviata, predisposta dalla Regione Campania, è il risultato della collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte (Regione, Provincia e Comune di Napoli, oltre che lo stesso Dipartimento e il Ministero dell'Ambiente).
Secondo fonti informali, la Commissione starebbe valutando il contenuto della comunicazione delle autorità italiane che, tra l’altro, prospetterebbero la negoziazione di trasferimenti di rifiuti campani in un certo numero di Stati membri del Nord Europa, e un incremento progressivo nella Regione delle capacità complessive di discarica e di incenerimento.
Articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis
(Proroga
dei termini in materia di lavoro)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»;
b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»;
c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis, comma 3, è fissata al 31 dicembre 2012.
L’articolo 6, comma 1, proroga al 2012 l’efficacia di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nell’articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185[64].
Gli istituti interessati sono i seguenti:
§ il trattamento sperimentale, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) del D.L. 185 con un limite di spesa pari a 12 milioni di euro (lettera a));
Tale trattamento, previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, è pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per una durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
§ l’utilizzo in via transitoria (per il quadriennio 2009-2012 in luogo del biennio 2009-2010) delle risorse per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti riguardanti le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista (lettera b));
L’articolo 19, comma 1-ter, del D.L. 185/2008, introdotto dall’articolo 7-ter, comma 9, del D.L. 5/2009[65], ha stabilito che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 19, utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, potessero essere utilizzate in via transitoria, per il biennio 2009-2010, anche per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti erogati (si tratta delle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista).
§ l’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, previsto, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 dal comma 2 del richiamato articolo 19, e attualmente pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente (lettera c)).
Tale istituto, previsto in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti delle risorse previste al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo[66], e 10[67], il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito[68] percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti:
- operare in regime di monocommittenza;
- conseguano, nell'anno precedente al periodo di riferimento, un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e inferiore a 5.000 euro, nonché abbiano accreditato presso la predetta Gestione separata nell’anno precedente di un numero di mensilità non inferiore a uno;
- risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- abbiano accreditato nell’anno precedente presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre.
Al comma 2 si prorogano al 31 dicembre 2012 i termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[69], già prorogati al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225[70], e del D.P.C.M. 25 marzo 2011, in materia di lavoro accessorio.
Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale proroga “è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2012, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare”.
Si ricorda che l'articolo 1 del D.L. 225/2010 ha disposto il procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici previsti dalle fonti normative indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento, in base al combinato disposto dei commi 1, 2, 2-bis, nonché 2-quinquies dell’articolo 1.
In particolare è stata prevista la proroga al 31 marzo 2011 sia i termini che i regimi giuridici con scadenza precedente al 15 marzo 2011 indicati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, mentre al comma 2 è stato autorizzato il Governo a disporre, con D.P.C.M., da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella richiamata Tabella 1.
Ai sensi dell’articolo 70, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 276/2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
§ di lavori domestici (lettera a);
§ di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lettera b);
§ dell'insegnamento privato supplementare (lettera c);
§ di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (lettera d);
§ di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (lettera e);
§ di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro (lettera f);
§ dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c, (lettera g);
§ della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lettera h);
§ di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati (lettera h-bis);
§ di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (lettera h-ter).
Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, nel caso in cui non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Infine, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.
Il secondo periodo del richiamato comma 1 ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2010 (termine prorogato come accennato in precedenza al 31 dicembre 2011), che per prestazioni di lavoro accessorio si intendano anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Il successivo comma 1-bis ha disposto, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (termine anche in questo caso prorogato, come accennato in precedenza, al 31 dicembre 2011), che prestazioni di lavoro accessorio possano essere svolte, in tutti i settori produttivi, anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, a condizione che:
§ si rispetti un limite massimo degli emolumenti ricevuti, pari a 3.000 euro per anno solare[71];
§ che tali prestazioni siano comunque compatibili con quanto disposto dall’articolo 19, comma 10, del D.L. 185/2008[72], il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, fissa al 31 dicembre 2012 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo.
La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro potessero essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 477/1997[73].
Articolo 6, commi 2-ter
– 2-quinquies
(Disposizioni
previdenziali)
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies. Con effetto dal 1o gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni autonome dell'INPS e l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono incrementate di 0,01 punti percentuali. Con effetto dal 1o gennaio 2014 le aliquote contributive di cui al periodo precedente sono incrementate di 0,04 punti percentuali e sono ulteriormente incrementate di 0,05 punti percentuali con effetto dal 1o gennaio 2015 e, in pari misura, con effetto dal 1o gennaio 2016, fino a conseguire un incremento complessivo, tenuto conto anche dell'incremento del primo periodo, di 0,15 punti percentuali.
Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati inseriti ulteriori commi (dal 2-ter al 2-quinquies), recanti disposizioni in materia previdenziale.
Il successivo comma 2-ter prevede il differimento al 30 giugno del 2012 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale indicato all’articolo 24, comma 15, del D.L. 201/2011[74], recante le modalità di attuazione del beneficio previdenziale di cui al precedente comma 14, consistente nell’applicazione del sistema delle decorrenze previgente alle disposizioni di cui al D.L. 201/2011 per particolari categorie di lavoratori, nei limiti di specifiche risorse (vedi infra).
Il richiamato comma ha previsto, appunto, che con apposito decreto interministeriale, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011 (e cioè il 28 marzo 2012), siano definite le modalità di attuazione del comma 14[75]. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019).
E’ stato inoltre disposto l’obbligo, per gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di monitorare l’accesso ai benefici, con l’ulteriore obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa.
La disposizione, infine, precisa che nell’ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, anche del beneficio – in aggiunta a quello indicato relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010[76], per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze.
In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.
Inoltre, sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dal medesimo comma 15, sono inclusi nell’ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), oltre ai lavoratori già indicati al comma 14 attualmente in vigore, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato D.L. 201/2011, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c.[77], o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
A tal fine:
§ la data di cessazionedel rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o altri equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
§ il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato il conseguimento del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del più volte richiamato D.L. 201.
Il successivo comma 2-quater modifica l’articolo 24, comma 14, lettera c), del D.L. 201/2011 (vedi supra). La richiamata lettera ha disposto l’applicazione delle disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), tra gli altri, ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro la data del 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996[78]. Tali lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Con la modifica in esame, il requisito anagrafico è stato innalzato a 60 anni di età.
Inoltre, la disposizione in esame precisa che la riduzione percentuale per l’anticipo al pensionamento prevista all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato D.L. 201, non si applica, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, con inclusione comunque dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione ordinaria.
Si segnala, al riguardo, che le situazioni che consentono di usufruire della contribuzione figurativa non si esauriscono in quelle previste dal comma in esame.
L’articolo 24, comma 10, ha innalzato, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica (c.d. “quarantesimi”).
In tal senso, l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata anzianità contributiva di:
§ nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;
§ nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
§ a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.
Lo stesso comma ha confermato altresì l’applicabilità a tale fattispecie della disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, come integrato dal successivo comma 12.
Si fa presente, che in virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dalla L. 247/2007[79], con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Inoltre, il requisito dei 42 anni e 3 mesi richiesto a decorrere dal 2014 non può essere considerato a regime, bensì sottoponibile ad eventuali ulteriori riparametrazioni in relazione al richiamato adeguamento a decorrere dal 2013.
Il sistema delle “quote” continua peraltro a trovare applicazione per i “lavori usuranti”[80].
Inoltre, si prevede l’applicazione di una riduzione percentuale (terzo periodo) per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni[81]. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera (quarto periodo), è prevista una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi.
Infine, il comma 2-quinquies incrementa progressivamente le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni INPS, nonché l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995[82].
Attraverso tale scaglionamento, tali aliquote vengono incrementate:
· dello 0,01% con effetto dal 1° gennaio 2013;
· dello 0,04% con effetto dal 1° gennaio 2014;
· dello 0,05% con effetto dal 1° gennaio 2015;
· dello 0,05% con effetto dal 1° gennaio 2016;
fino a conseguire un incremento complessivo, tenuto conto anche dell’incremento del primo periodo, di 0,15 punti percentuali.
Si ricorda che in materia è recentemente intervenuto l’articolo 24, commi 22 e 23, del D.L. 201/2011.
In particolare, il comma 22 ha disposto l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS secondo il seguente scaglionamento[83]:
§ a partire dall’anno 2012, nella misura di 1,3 punti percentuali;
§ dagli anni successivi nella misura di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Il successivo comma 23 ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2012, la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, secondo le Tabelle B e C di cui all’allegato n. 1 del provvedimento stesso, di seguito riportate[84]:
Tabella B – Aliquota di finanziamento |
||||
|
Zona normale |
Zona svantaggiata |
||
|
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
Maggiore di 21anni |
Minore di 21 anni |
Anno 2011 |
20,3% |
17,8% |
17,3% |
12,8% |
2012 |
21,6% |
19,4% |
18,7% |
15,0% |
2013 |
22,0% |
20,2% |
19,6% |
16,5% |
2014 |
22,4% |
21,0% |
20,5% |
18,0% |
2015 |
22,8% |
21,8% |
21,4% |
19,5% |
2016 |
23,2% |
22,6% |
22,3% |
21,0% |
2017 |
23,6% |
23,4% |
23,2% |
22,5% |
Dal 2018 |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
Tabella C – Aliquota di computo |
|
Anni |
Aliquota di computo |
2012 |
21,6% |
2013 |
22,0% |
2014 |
22,4% |
2015 |
22,8% |
2016 |
23,2% |
2017 |
23,6% |
dal 2018 |
24,0% |
Si ricorda che tale comma ha escluso dalla revisione delle aliquote contributive gli Imprenditori Agricoli Professionali (in quanto non espressamente menzionati), benché anch’essi iscritti alla medesima gestione autonoma INPS.
Relativamente all’anno 2011 va fatto riferimento alla circolare INPS n. 26 del 2011 che ha stabilito che, ai fini del calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali (IAS), al reddito delle aziende agricole classificato in quattro fasce di reddito convenzionale, per l’anno 2011, vengono applicate le seguenti aliquote:
- per i maggiori di 21 anni, in ragione del 20,30% per le zone normali, e del 17,30% per i territori montani e le zone svantaggiate;
- per i minori di 21 anni, in ragione del 17,80% per le zone normali, e del 12,80% per i territori montani e le zone svantaggiate[85].
Relativamente all’anno 2011 va fatto riferimento alla circolare INPS n. 26 del 2011 che ha stabilito che, ai fini del calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali (IAS), al reddito delle aziende agricole classificato in quattro fasce di reddito convenzionale, per l’anno 2011, vengono applicate le seguenti aliquote:
- per i maggiori di 21 anni, in ragione del 20,30%, per le zone normali, e del 17,30%,per i territori montani e le zone svantaggiate;
- per i minori di 21 anni, in ragione del 17,80%, per le zone normali, e del 12,80%, per i territori montani e le zone svantaggiate[86].
Si segnala, al riguardo, che il testo andrebbe coordinato con le previsioni di cui ai richiamati commi 22 e 23 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, che hanno già previsto un progressivo incremento delle richiamate aliquote contributive.
Articolo 6, comma 2-sexies
(Ripiano
del disavanzo sanitario)
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.
La norma in esame, introdotta in Commissione referente, consente, sino al 31 maggio 2012, alle Regioni che non hanno stipulato un piano di rientro sanitario[87], di ripianare i debiti del settore sanitario maturati al 31 dicembre 2011, attraverso la vendita di immobili.
La disposizione deroga, parzialmente, a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 118/2011[88], la cui applicazione, ai sensi dell’articolo 38 del medesimo D.Lgs, decorre dal mese di gennaio 2012.
Il citato articolo 29 dispone criteri di valutazione specifici per il settore sanitario, al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta, nonché di omogeneità dei bilanci degli SSR. Per quanto riguarda le dismissioni immobiliari, il comma 1, lettera c) dell’art. 29 dispone tra l’altro che “i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione.”
La ratio dell’art. 29 è destinare il ricavato della vendita di cespiti ammortizzabili finanziati con contributi in c/capitale per nuovi investimenti e non per la copertura delle perdite generate dalla gestione corrente. Conseguentemente, nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, il residuo contributo in conto capitale presente nel patrimonio netto deve essere destinato a nuovi investimenti.
Le regioni non impegnate nei piani di rientro sono: V. Aosta, PA di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli, E. Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata, che alla fine del IV trimestre 2010, registrano complessivamente una perdita pari a 352 milioni di euro[89]. La legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), all’articolo 2, comma 77, come previsto dal Patto per la salute 2010-2012, ha stabilito che, per non procedere all’accordo inclusivo del piano di rientro, ai sensi della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), le regioni non devono raggiungere uno squilibrio gestionale del 5% (in precedenza fissato al 7%, ai sensi dell’art. 8 Intesa 25 marzo 2005).
Articolo 6-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
Ai sensi dell’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, si prevede che, qualora in seguito all’inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui all’articolo 6, comma 2-ter, risultasse, sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, del D.L. 201/2011, il raggiungimento del limite delle risorse previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal richiamato articolo 6, comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solamente a condizione che con apposito decreto interministeriale sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”[90], di cui all’articolo 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88[91], considerando in primo luogo i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia per il T.F.R. di cui all’articolo 2 delle L. 297/1982, nonché il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 25, quarto comma, della L. 31 dicembre 1978, n. 845[92], in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
Articolo 7
(Proroghe
in materia di politica estera)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
L’articolo 7, novellando l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2010, n. 63[93], convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2012 della sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia diretto all’accertamento dell’immunità della giurisdizione italiana. Tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi e la sospensione dell’efficacia viene meno al momento della pubblicazione della decisione della Corte.
Si segnala che nel dicembre 2008 la Germania ha presentato ricorso davanti alla Corte internazionale di giustizia nei confronti dell’Italia, sostenendo che “attraverso le sue pratiche giudiziarie” il nostro paese “ha violato e continua a violare i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale”. Tale ricorso è stato originato dagli orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte di Cassazione, in relazione alla presentazione di domande risarcitorie promosse nei confronti della Repubblica federale di Germania, da cittadini italiani che lamentavano di essere stati catturati a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e, quindi, deportati in Germania per essere utilizzati quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche. Nelle more della sentenza della Corte internazionale di giustizia, l’Italia ha provveduto all’iscrizione di un’ipoteca giudiziaria su Villa Vigoni, il centro culturale italo-tedesco che si trova a Menaggio, sul lago di Como. Dal 12 al 16 settembre 2011 si sono svolte a l’Aja le udienze pubbliche sul caso riguardante l’immunità della giurisdizione dello Stato sollevato dalla Germania contro l’Italia. Il giudizio della Corte sarà reso pubblico in una data ancora da definire.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5044 del 11 marzo 2004 ed ordinanza n. 14201 del 29 maggio 2008), la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell’esercizio tollerabile della sovranità.
Articolo 8, comma 1
(Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015 ».
Il comma 1 dell’articolo 8 dispone la proroga di termini di talune disposizioni recate dal Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66).
In particolare, con il comma 1, lettera a), che modifica il comma 1 dell’articolo 2214 del predetto Codice, viene ampliato di un anno (dal 2011 al 2012) l’arco temporale, che risulta così esteso dal 20011 al 2012, all’interno del quale sono autorizzati, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, transiti di centoquarantanove unità, nel costituendo ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati,
La successiva lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento novella l’articolo 2223 del Codice dell’ordinamento militare posticipando di un anno, dal 2012 al 2013, l’applicazione dell’articolo 907 del Codice medesimo il quale prevede che le eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri devono essere superate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.
Conseguentemente, la medesima lettera b) estende di un anno, quindi sino al 2012, agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, le disposizioni di cui all’articolo 906 del Codice dell’ordinamento militare che attualmente prevedono un differente criterio di gestione delle citate eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri.
L’articolo 906 prevede, infatti, che qualora il conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, determini eccedenze rispetto agli organici previsti dal Codice medesimo, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri – che è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento – può essere effettuato solamente se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal Codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
Ø se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
Ø se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo in commento, come modificato nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera novella l’articolo 2243 del Codice dell’ordinamento militare estendendo di tre anni, quindi sino al 31 dicembre 2015 (nel testo originale 31 dicembre 2013), l’applicazione del regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2009.
Articolo 8, commi 2 e 3
(Proroga
della valutazione del curriculum
scolastico ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato)
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2011-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 dispone la proroga all’anno accademico 2013-2014 dell’avvio dell’applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 21/2008[94], che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato su base nazionale[95], sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico, a tal fine posticipando il termine previsto all’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008 (L. 129/2008).
La relazione illustrativa evidenzia chela norma è finalizzata a consentire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi per il reclutamento di ufficiali medici dell’Accademia militare dell’Esercito, dell’Accademia navale e dell’Accademia aeronautica, i quali, dopo il superamento di una rigorosa selezione - che comprende prove sulle stesse materie di cui al decreto MIUR che annualmente definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale -, dovendo frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato. Risulterebbe dunque incongruente, prosegue la relazione, che un allievo ufficiale, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e aver iniziato a frequentare l’accademia, non fosse ammesso al corso di laurea previsto dal bando, a causa dell’ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi.
Sempre la relazione evidenzia che, proprio sulla base di tali considerazioni, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, il MIUR ha ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dal Ministero della difesa con riferimento ai programmi individuati con il decreto che annualmente definisce gli accessi, soddisfacesse le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia[96].
La relazione illustrativa conclude evidenziando che l’intervento normativo, che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, si rende necessario in attesa di individuare una soluzione normativa che preveda una disciplina di carattere speciale per l’accesso ai citati corsi di laurea da parte dei vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici.
Nello stesso anno è intervenuto il D.L. n. 207 del 2008 (c.d. “proroga termini” 2008, L. 14/2009) che, all’art. 37, co. 2-bis, ha posticipato il termineall’a.a. 2010-2011.
Un ulteriore differimento è stato operato dall'art. 4, co. 2, delD.L. n. 194/2009 (c.d. “proroga termini” 2009 – L. 25/2010) che ha posticipato il predetto termine all’a.a. 2011-2012. Larelazione illustrativa al ddl di conversione motivava la necessità della proroga in relazione a esigenze del Ministero della difesa poiché, nel caso in cui si fossero applicati gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 21/2008 a partire dall’a.a. 2010-2011, si sarebbero determinati effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica, i cui bandi dovevano essere pubblicati entro il mese di marzo 2010[97].
Da ultimo, il D.L. n. 225/2010 (L. 10/2011) (c.d. “proroga termini” 2010) ha posticipato il termine al 31 marzo 2011[98] ed ha autorizzato (art. 1, co. 2) il Governo a disporre un’ulteriore proroga, al più tardi fino al 31 dicembre 2011, con DPCM[99].
E’, dunque, intervenuto l’art. 1, co. 1, del DPCM 25 marzo 2011 che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2011, con la motivazione, riportata alla Tabella 1 allegata, dell’assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, delle criticità applicative della norma nei confronti degli studenti comunitari non italiani candidati alle prove di ammissione, dell’esigenza di stabilire modalità di individuazione dei punteggi conseguiti nel percorso scolastico dalla generalità degli studenti, tenuto conto che le disposizioni recate dall’art. 4 del D.Lgs. 21/2008 trovano esclusivo riferimento nei confronti degli studenti che frequentano le scuole italiane.
Poiché la proroga in esame è disposta in termini generali – sia pur motivata, nella relazione introduttiva, con riferimento a esigenze relative ad alcuni bandi di concorso del Ministero della difesa –, occorrerebbe individuare una collocazione più appropriata che, già a partire dalla rubrica, consentisse di individuare l’oggetto della disposizione.
Il comma 3 dell’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria in riferimento alle disposizioni dei commi 1 e 2.
Articolo 9
(Programma triennale della pesca)
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
L’articolo in esame proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009 con decreto ministeriale 3 agosto 2007, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n.154 del 2004.
Con la legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191) il programma era stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2010 (art. 2, comma 56), al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Fondo europeo della pesca, prevedendo che per la realizzazione delle misure previste potessero essere utilizzate le risorse disponibili stanziate dall’articolo 1, comma 1084, della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296). Tale disposizione aveva previsto che per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fosse autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Con il decreto-legge 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, contenente proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, il programma nazionale è stato ulteriormente, senza oneri aggiuntivi, prorogato al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 5-novies). Con il medesimo provvedimento è stato altresì riformato lo strumento di programmazione in esame come disciplinato dal decreto legislativo n.154 del 2004, prevedendo, all’art. 2, comma 5-decies, che:
- lo stesso debba contenere esclusivamente gli interventi di competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali;
- il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il programma nazionale, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, la quale deve essere informata, con cadenza annuale, circa l’andamento del programma e del quadro complessivo dei risultati raggiunti;
- destinatari degli interventi sono i soggetti imprenditoriali e, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), le associazioni nazionali, le organizzazioni sindacali nazionali, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati per i singoli interventi.
Nella relazione illustrativa del provvedimento, si precisa che la proroga delle azioni e degli interventi previsti nel primo piano di settore risulta necessaria in attesa del perfezionamento:
- in sede europea delle norme relative alla riforma della politica comune della pesca;
- in sede nazionale delle disposizioni di adeguamento alle norme europee contenute nel reg.(UE) 404/2011, attuativo del regolamento (CE) n.1224/2009.
Si ricorda in proposito che la XIII Commissione Agricoltura sta al momento esaminando la proposta di riforma della politica comune della pesca presentata dalla Commissione europea (COM(2011)416, 417, 418, 424, 425) ed ha espresso il 21 dicembre 2011 il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426) volto, in parte, a dare attuazione alle disposizioni europee contenute nel reg. (CE) 1224/2009.
La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziate a legislazione vigente ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.267, così come determinato dalla tabella C della legge di stabilità per il 2012 (dove sono, infatti, previsti, 6 milioni e 214 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l’attuazione del piano nazionale della pesca marittima).
Articolo 10
(Proroga di termini in materia
sanitaria)
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole «dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 luglio 2013».
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 30 giugno 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero- professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 30 giugno 2012.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termine relativa al Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall’articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.
L’articolo 10 dispone la proroga di diversi termini in materia sanitaria.
Il comma 1, proroga dal 1°gennaio 2012 al 3 luglio 2013 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui all’art. 54, comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219[100].
Ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, nel testo originario veniva richiesto, a decorrere dal 1° gennaio 2009 – termine prorogato al 1° gennaio 2012 dal D.L. 194/2009[101] -, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea), un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale data, si consentiva che la certificazione fosse rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale.
Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto-legge, il differimento in esame consente di mantenere comunque, in seno all’ordinamento italiano, la previsione dell’obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l’iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere il recepimento, entro il 2 gennaio 2013 della recente direttiva intervenuta in materia, 2011/62/UE dell’8 giugno 2011, considerato che le disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime dovranno essere applicate a partire dal 2 luglio 2013.
A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, il comma 2 fissa al 30 giugno 2012, invece che al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale può essere esercitata la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria[102].
Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120[103], proroga al 30 giugno 2012,la facoltà di utilizzazione straordinaria delproprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)[104]; ciò naturalmente nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome - effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico -, di cui al comma 1, dell’articolo 1 della citata legge n. 120/2007, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all’attività libero-professionale intramuraria.
La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere "all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria" (cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n. 120 del 2007, e successive modificazioni).
Va ricordato che il citato termine, è stato prorogato al 31 gennaio 2011 dal decreto legge n. 194/2009[105], e, in successione, al 31 marzo 2011 dal D.L. n. 225 del 2010[106] e al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011[107].
Il comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente[108] - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta “intramoenia allargata”[109]), in caso di carenza di spazi idonei all’attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000[110], è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e, comunque, non oltre il 31 luglio 2007. Successivamente, il citato articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007 ha rinviato il suddetto termine al 31 gennaio 2009, poi prorogato al 31 gennaio 2010 dal decreto-legge n. 154/2008[111] e al 31 gennaio 2011, come sopra già ricordato, dal D.L. n. 225/2010 e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011.
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato anticipato, dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2012, il termine entro cui le regioni, per non incorrere nella revoca dei finanziamenti statali previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al programma per la libera professione intramuraria,devono aver effettuato i relativi collaudi (comma 3).
Il comma in esame, mediante una modifica all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 154 del 2008 anticipa al 30 giugno 2012 il termine, precedentemente fissato dallo stesso decreto-legge 154/2008 al 31 dicembre 2012, entro il quale le regioni e le province autonome, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, assumono le più idonee iniziativeper rendere disponibili i locali destinati a tale attività presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, di cui al già citato comma 2, primo periodo, della legge n. 120/2007.
Con le modifiche introdotte in sede referente al comma 2 e al comma 3, vengono pertanto allineati al 30 giugno 2012, i termini per l’utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e quelli in materia di realizzazione e collaudo di strutture sanitarie per l’attività intramuraria.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il termine, il cui mancato rispetto comporta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della citata legge n. 120/2007, la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati al programma per la libera professione intramuraria, per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo, era stato inizialmente rideterminato al 31 dicembre 2012 dal citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 154/2008. La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che la proroga al 31 dicembre 2014, si era resa necessaria per consentire a ciascuna regione interessata di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all’adozione del Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario regionale e di rientro del disavanzo. La relazione sottolinea ancora che gli effetti della manovra economico-finanziaria di cui al decreto legge n. 78/2010[112] non hanno consentito al momento l’adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi richiesti dalle singole regioni. Pertanto, considerato che, in conseguenza dell’ulteriore manovra di cui al decreto legge n. 98/2011[113], non si ha ancora certezza delle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione, si è ritenuto necessario prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e per le attrezzature al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il decreto legislativo n. 254/2000[114]. D’altra parte la relazione precisa che al 31 luglio 2011 su una somma assegnata dal decreto del Ministro della salute dell’8 giugno 2001 pari ad euro 826.143.140,92, risultano ammessi a finanziamento 418 interventi, per complessivi euro 746.843.755,27, pari al 90,4 per cento della somma assegnata e che la somma ancora da autorizzare riguarda per il maggiore importo le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia. Si ricorda infine che nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione XII Affari sociali, il Ministro della salute ha rinviato alla Relazione dell'Osservatorio nazionale per l'attività libero-professionale riferita al secondo semestre 2010 per un quadro completo sul grado di adeguamento alla norma nazionale, sulle disomogeneità presenti e sulle criticità.
I commi 4 e 5 dell’articolo 10 dispongono la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci. In tal modo le aziende farmaceutiche possono, fino al 31 dicembre 2012, non applicare lo sconto del 5 per cento su taluni farmaci a carico del Ssn, a fronte di un rimborso diretto alle singole regioni, corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita.
Negli ultimi anni, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha provveduto ad emanare provvedimenti volti a completare il recupero dello sfondamento del tetto previsto per la spesa farmaceutica. In particolare, la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, in vigore dal 1° ottobre 2006, ha applicato una ulteriore riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN[115]. In seguito, la finanziaria 2007[116] ha disposto misure di contenimento della spesa farmaceutica per il periodo dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, prevedendo la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di chiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione dei prezzi, a fronte del contestuale versamento alle singole regioni del relativo valore in tre rate annuali[117]. Tale misura, inizialmente estesa per tutto il 2007, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011[118]. Successivamente, l’articolo 64 della L. 99/2009[119], ha disposto che la disposizione contenuta nella finanziaria 2007 si applicasse, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Anche tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011[120]. Pertanto, la proroga combinata delle due disposizioni rende applicabile il meccanismo del pay back sia sul prezzo dei farmaci immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, sia sul prezzo di quelli immessi successivamente.
Come illustrato dalla relazione al provvedimento, dal 2007 al 2009 le aziende farmaceutiche hanno anticipato alle regioni 732 milioni di euro sotto forma di pay back, con un incremento di fatturato di 106 milioni di euro. La relazione stima inoltre che tale incremento sia stato compensato dalla misura combinata dell'extrasconto dello 0,6 per cento a carico del farmacista e del grossista, generando risparmi per il SSN di 138,9 milioni di euro. In assenza del meccanismo del pay back, la sola riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico avrebbe portato a un contenimento della spesa farmaceutica per soli 593,1 milioni di euro.
La determina AIFA 27 settembre 2006, in occasione della riduzione del prezzo del 5 per cento dei medicinali erogati dal SSN, ha rideterminato, a carico dell'industria farmaceutica, lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 sul prezzo al pubblico dei medicinali erogati in regime SSN (vale a dire su tutti i medicinali di classe A compresi emoderivati, vaccini, medicinali inseriti nelle liste di trasparenza generici-equivalenti e i medicinali di prezzo uguale o inferiore a 5€). Il grossista trasferisce tale sconto alle farmacie, le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio sanitario nazionale, le farmacie applicano all'acquirente il medesimo sconto. La successiva Determina AIFA del 9 febbraio 2007, con la quale è stata data la facoltà alle aziende farmaceutiche di non ridurre del 5 per cento il prezzo dei propri medicinali a fronte del sistema pay back, ha disposto che il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattenga, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,6% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA.
Articolo 11
(Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalla seguenti parole «1o gennaio 2013»;
b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalla seguenti parole «per gli anni 2010, 2011 e 2012».
2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2012».
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a..
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 marzo 2012».
6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
Il comma 1 dell’articolo 11 proroga, dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013, il termine per l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Conseguentemente si proroga per il 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio l’equilibrio di bilancio.
Si ricorda che il D.P.R. n. 107/2009[121], emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007[122], ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di alcuni tributi (tassa e soprattassa d'ancoraggio, tassa erariale e tassa c.d. «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate). Il regolamento disciplina due tributi:
§ la tassa di ancoraggio (articolo 1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;
§ la tassa portuale (articolo 2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).
Il gettito delle tasse è attribuito alle Autorità portuali.
L’articolo 4 dello stesso D.P.R., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 989, lettera c), della citata legge finanziaria 2007, prevede l’emanazione di successivi decreti governativi per l’adeguamento graduale dell'ammontare di tutte le tasse e diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione, a decorrere dalla data della loro ultima determinazione (1° gennaio 1993).
Come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, i decreti per l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi a tutt’oggi non sono stati emanati, in quanto, con il D.L. n. 194/2009[123], per fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, si è ritenuto necessario far slittare il meccanismo di adeguamento, rispetto all’originaria previsione normativa, che fissava al 2009 l’inizio della procedura.
Il citato D.L. 194/2009, al comma 7-undecies dell’articolo 5, ha sospeso sino al 1° gennaio 2012, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione era diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment[124].
Il comma 7-duodecies, per la stesse finalità, ha consentito alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all’azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al D.P.R. n. 107/2009.
Poiché gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale devono essere effettuati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle Autorità portuali, il comma 7-terdecies ha stabilito che, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria. Di queste misure si dovrà dar conto nella relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
In ogni caso dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies, 7-duodecies e 7-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera a) del comma 1 in esame novella il comma 7-undecies del citato articolo 5, prorogando sino al 1° gennaio 2013 la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi al tasso di inflazione.
La lettera b) del comma 1 novella il comma 7-duodecies del citato articolo 5 estendendo all’anno 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare e diminuire la tassa di ancoraggio e la tassa portuale.
Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, in materia di concessioni aeroportuali.
In particolare, il termine è quello per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali, fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2005, recante Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, già più volte prorogato da successivi provvedimenti legislativi.
Tale decreto legislativo ha introdotto il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l’articolo 704, che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevede che il provvedimento di concessione - da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa - venga emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione. Il citato articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 96/2005, ha espressamente disposto che la nuova disciplina delle concessioni non si applichi ai procedimenti di rilascio della concessione avviati su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (23 giugno 2005). Tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2008, quindi al 31 dicembre 2009, e poi al 31 dicembre 2010.
Il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2011 dal D.L. n. 225/2010 e, da ultimo, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
La relazione illustrativa rileva che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di cui all’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, in materia di determinazione dei diritti aeroportuali.
Il termine è quello previsto per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come dettato dall’art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 (art. 21-bis, co. 1, primo periodo); viene correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma (art. 21, co. 1, secondo periodo).
Il citato articolo 21-bis del D.L. 248 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
Il termine del 31 dicembre 2008 è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 28 del D.L. 207/2008 e al 31 dicembre 2010 dall’articolo 5, co. 6 del D.L. 194/2009. Quest’ultima norma ha anche stabilito la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010. Il D.L. 225/2010 (Proroga termini 2011) ha fissato il termine al 31 marzo 2011; da ultimo, con D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, il termine è stato infine prorogato al 31 dicembre 2011.
I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 sono il diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, e il diritto per l’imbarco passeggeri. La riscossione di tali diritti, posti a carico delle compagnie aeree, consente alle società di gestione degli aeroporti il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, che le società stesse mettono a disposizione delle compagnie.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto: di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.
La relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga in relazione al fatto che l'emanazione dei decreti previsti dalla citata legge n. 537/1993 è condizionata al completamento del complesso procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Inoltre, risulta ancora in corso la disciplina di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa.
La delega per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE è contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge 96/2010). A seguito della scadenza, il 15 marzo 2011, del termine di recepimento, la Commissione europea ha avviato il 18 maggio 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e il successivo 24 novembre ha inviato un parere motivato. Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (atto n. 380) è stato esaminato dalle Commissioni parlamentari nel mese di luglio del 2011; la IX Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni nella seduta del 2 agosto 2011; il decreto non è stato ancora emanato.
Va anche ricordato che, nell’ambito del disegno di legge comunitaria 2011 (C 4623), in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, è stato presentato un emendamento che riproduce in larga parte i contenuti dello schema di decreto, con alcune modifiche che raccolgono le indicazioni recate dal parere della IX Commissione.
Si ricorda inoltre che la legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201 dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.
Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010, in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente.
Il termine prorogato è quello fissato per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente.
L’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha novellato alcuni articoli della legge n. 21/1992, recante la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ovvero quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente. Le disposizioni riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni.
L’Autorità della concorrenza e del mercato, in una segnalazione inviata al Parlamento il 20 febbraio 2009, ha evidenziato alcune criticità della nuova disciplina. In considerazione delle problematiche sollevate, l’applicazione della nuova normativa è stata più volte prorogata. L’ultima di tali proroghe, disposta dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 194/2009, è scaduta il 31 marzo 2010.
Prima della scadenza del termine di sospensione della decorrenza della nuova normativa, l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010, sopra citato, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, con riferimento sia al servizio di taxi che di noleggio con conducente, allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. In particolare, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, dovrà recare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il medesimo decreto dovranno essere anche definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzati.
Il termine per l’emanazione del decreto, inizialmente fissato al 25 maggio 2010, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2010, ad opera dell’articolo 51, comma 7, del D.L. n. 78/2010. Il termine è stato prorogato al 31 marzo 2011 dal D.L. n. 225/2010 e, da ultimo, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Si segnala che presso la Commissione trasporti dalla Camera è stato avviato, il 30 settembre 2010, l’esame delle proposte di legge C 1971 e C 3694, in materia di disciplina dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente.
I commi 5 e 6 dell’articolo 11 prorogano taluni termini riguardanti l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il comma 5, in particolare, dispone che, fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia, e comunque non oltre il 31 luglio 2012 (anziché 31 marzo 2012 a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente), i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A. La relazione tecnica precisa che ciò consente lo svolgimento di talune funzioni, quali ad esempio la vigilanza sui cantieri, sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l’approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale.
Si ricorda che l’articolo 36, commi da 1 a 10, del D.L. 98/2011 ha ridefinito l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del MIT. La finalità di tale nuova disciplina è quella di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale.
Il comma 1 attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’Agenzia medesima al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF. Il comma 1 dispone, inoltre, che l’incarico di direttore generale abbia una durata di tre anni; in proposito, si segnala che il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 ha approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a Pasquale De Lise, che è stato nominato Presidente del Consiglio di Stato nel mese di giugno 2010.
Il comma 2 individua le attività e i compiti dell'Agenzia che possono essere svolti anche avvalendosi di ANAS S.p.A. Tra le funzioni attribuite si segnalano: la proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad ANAS s.p.a., nonché l’affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, (lettera a) e la proposta in ordine alla regolazione e alle variazioni tariffarie per le concessioni autostradali (lettera e). Il comma 2, lett. b) specifica i compiti dell’Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell’affidamento diretto ad ANAS S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. L’Agenzia, inoltre, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali.
Per quanto concerne lo statuto dell’Agenzia, l’art. 36 nulla prevede circa la data della sua adozione.
Si segnala, da ultimo, che il comma 5 dell’art. 36 del citato decreto – legge n. 98 del 2011 trasferisce all'Agenzia le competenze già attribuite all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di ANAS S.p.A. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono dettate disposizioni per il trasferimento delle risorse umane e per l’applicazione del trattamento economico. Sono altresì trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del MIT e le risorse di cui all'art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.
Alla luce di quanto precedentemente rilevato, sarebbe opportuno valutare la possibilità di rendere coerente e integrare la modifica di cui al comma in esame con le disposizioni vigenti.
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato altresì soppresso il secondo periodo del comma 5 volto a prevedere la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto del vigente termine del 31 marzo 2012 per l’adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali o del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, relativo all’individuazione delle unità di personale da trasferire all’Agenzia (previsto dal comma 5, settimo periodo, dell’art. 36 del D.L. 98/2011). In tal caso, il secondo periodo prevedeva la soppressione dell’Agenzia e il trasferimento delle relative attività e funzioni, a decorrere dal 1° aprile 2012, al MIT.
Si segnala che l’VIII Commissione, nel parere espresso nella seduta del 18 gennaio 2012, ha rilevato l’opportunità di modificare il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 11, al fine di inserire la disciplina ivi contenuta in una revisione organica delle competenze in materia stradale e autostradale comprensiva di una riforma dell’ANAS.
Il comma 6 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo 11, il subentro dell’Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2012 come previsto nel testo previgente del comma 4 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011. Conseguentemente, secondo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, dell’articolo 36, a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia.
Al riguardo, si valuti se sia opportuno un eventuale differimento del termine di cui al comma 6 sulla scorta di quanto previsto a seguito della modifica del termine di cui al comma 5 del presente articolo.
Sarebbe, altresì opportuno valutare la possibilità di modificare il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 36del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di rendere coerente tale disposizione con la novella apportata dal comma in esame; si potrebbero pertanto sostituire le parole: “a decorrere dalla medesima data” con le parole: “a decorrere dalla data di subentro”.
La relazione tecnica precisa che la proroga in esame è coerente con le modifiche da ultimo apportate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che ha differito, all’articolo 22, comma 9-bis, il termine per la cessione a Fintecna S.p.A. delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti.
Il comma 6-bis dell’articolo 11, inserito nel corso dell’esame in sede referente, fissa al 31 marzo 2012 il termine per l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce limiti e condizioni per l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale. Si prevede inoltre che il decreto dovrà essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport.
Si ricorda che l’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada), vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, tranne alcune eccezioni espressamente elencate[125]. L’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2010[126], ha novellato il citato comma 7, consentendo l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio, indicanti siti d'interesse turistico e culturale, e di cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada.
I limiti e le condizioni per l’installazione dei sopra menzionati cartelli e l’individuazione dei servizi di pubblico interesse che possono essere segnalati, dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma non fissa alcun termine per l’emanazione di tale decreto.
Si segnala che la fissazione del termine del 31 marzo 2012 e il concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, disposti dal comma in esame, si riferiscono esclusivamente ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio e non ai cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.
Il comma 6-ter dell’articolo 11, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga di un anno il termine entro il quale le imprese ferroviarie in possesso del titolo autorizzatorio possono richiederne la conversione nella licenza nazionale passeggeri, introdotta dall’articolo 58 della legge n. 99/2009.[127]
Il citato articolo 58 prevede che le imprese ferroviarie devono essere in possesso di una licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano, per i quali sia necessario l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. Per il rilascio di detta licenza si richiede all’impresa ferroviaria il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e professionale che sono stati successivamente individuati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011.[128]
Le imprese che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 99/2009, erano in possesso del titolo autorizzatorio per lo svolgimento di servizi a committenza pubblica di trasporto nazionale passeggeri, possono richiedere la conversione del suddetto titolo in licenza nazionale passeggeri, previa dimostrazione dell’avvio delle attività finalizzate all’ottenimento del certificato di sicurezza.[129] Ai sensi del comma 4 del citato articolo 58, la conversione deve essere richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 2 febbraio 2011[130]. La conversione, a differenza del rilascio, viene effettuata senza oneri istruttori (articolo 6, comma 6, del citato D.M. 2 febbraio 2011).
La scadenza del termine per la conversione dei titoli autorizzatori, attualmente fissata all’8 aprile 2012 (dodici mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 febbraio 2011), è prorogata all’8 aprile 2013 (ventiquattro mesi da detta data).
Il comma 6-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 207/2008 per l’emanazione del regolamento del Governo volto al riordino delle norme che disciplinano il Corpo delle capitanerie di porto.
In particolare, l’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 207/2008, prevede l’emanazione di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della difesa, per la revisione dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l’assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale.
Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2009, termine successivamente spostato al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 194/2009 (Proroga termini 2010), poi al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225/2010 (Proroga termini 2011), e infine al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011. Il termine viene ora fissato al 31 dicembre 2012.
Articolo 11-bis
(Proroga di termini in materia di impianti
funiviari)
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: «due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni». Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario».
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.
L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica, al comma 1, il termine previsto dall’articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento, con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive), o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni; tale termine viene ora portato a quattro anni.
La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall’anno di costruzione, o dalla data dell’ultima revisione.
Va ricordato che, per individuare la scadenza della vita tecnica, delle revisioni speciali e generali delle diverse tipologie di impianti, occorre fare riferimento al paragrafo 3 delle norme regolamentari contenute nel decreto ministeriale 2 febbraio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”. In particolare, la vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita in: 60 anni per le funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili; 40 anni per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960); 40 anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960); 30 anni per sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili.
Il comma 2 provvede alla conseguente soppressione delle norme di proroga di cui al decreto-legge n. 225/2010 e di cui al successivo DPCM 25 marzo 2011.
Il comma 3 prevede, infine, per gli impianti che beneficiano di proroghe rilasciate secondo la vigente normativa, e non ancora scadute, che le Società esercenti possano chiede un ulteriore periodo di proroga, entro il limite massimo di quattro anni, previsto dal comma 1.
Articolo 12
(Modifica
del termine per la concessione della miniera di carbone
del Sulcis)
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
L’articolo 12 dispone la proroga di un anno – e dunque fino al 31 dicembre 2012 - del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta.
Si ricorda che l’assegnazione, mediante gara, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta fu prevista, nel 2005, dall’articolo 11, comma 14, del D.L. 35/2005[131]. La norma garantisce al concessionario l’acquisto, da parte del gestore della rete nazionale di trasmissione, dell’energia prodotta a prezzi e con modalità stabiliti dal D.P.R. 28 gennaio 1994 (pubblicato sulla G.U. 56 del 9 marzo 1994), mentre la Regione Sardegna è tenuta ad assicurare la disponibilità delle aree e infrastrutture necessarie. Ai fini della valutazione delle offerte formulate dai partecipanti alla gara per la concessione, la norma detta una serie di parametri, tra cui la massimizzazione del rendimento energetico, la minimizzazione delle emissioni, il contenimento dei tempi di esecuzione del progetto, ecc.
Secondo la Commissione europea, tale disposizione conteneva la possibilità di concedere aiuti di Stato al gestore della nuova centrale elettrica sotto forma di acquisto di elettricità da parte dello Stato al di sopra del prezzo di mercato. A tal proposito, nel luglio 2008 la Commissione aveva aperto un’indagine formale per accertare la compatibilità di tale misura con la normativa europea, invitando successivamente l’Italia a ritirare formalmente il progetto originario o a presentarne uno modificato. Il procedimento d’indagine è stato formalmente chiuso nel settembre 2009 nel momento in cui l’Italia ha comunicato la sospensione della misura.
Il termine stabilito per l’assegnazione, da parte della regione Sardegna, della suddetta concessione mediante procedure di gara, dapprima fissato al maggio 2006 (1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 35/2005), è stato poi differito prima al 31 dicembre 2010 (articolo 38, comma 4, lettera b), della legge 99/2009) e, poi, al 31 dicembre 2011 dall’articolo 3-bis del D.L. 105/2010 (convertito in legge 129/2010).
Secondo la relazione illustrativa, la disposizione che prevede la proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell’esame, da parte della Commissione europea, della compatibilità comunitaria dell’aiuto di Stato implicito in questo progetto di trasformazione. Tale esame di compatibilità è attualmente in corso e rappresenta l’elemento giustificativo della fattibilità del progetto, sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.
Il progetto[132] è finalizzato a realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permettendo di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica-impianto di cattura e stoccaggio della CO2 con l’utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. La realizzazione del progetto potrà fornire alle imprese europee – sempre secondo la relazione illustrativa - un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei paesi,come la Cina, con ampie riserve di lignite.
Relativamente al cattura e stoccaggio di CO2 si ricorda che le norme recate dalla direttiva 2009/31/CE sono state recepite nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162[133]. Tale decreto disciplina, tra l’altro, le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.
Articolo 13
(Proroga
di termini in materia ambientale)
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012.» A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilià dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».
5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
d) il comma 5-quater è abrogato.
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Ai sensi del comma 1, fino al 31 dicembre 2012, la disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali, non si applica ai Presidenti degli Enti parco di cui alla L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette).
Si ricorda che il citato comma 2 dell’articolo 6 dispone, in particolare, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010, che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera”.
La legge 394/1991 detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. I titoli II e III della legge recano rispettivamente disposizioni volte a disciplinare l’istituzione delle aree protette nazionali e le aree protette regionali. In particolare, l’articolo 9 elenca gli organi dell’ente parco regolamentandone la composizione, le modalità di nomina, nonché, al comma 12-bis, l’indennità di carica spettante ai presidenti e agli altri componenti degli organi direttivi.
Il comma 2 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni. Decorso il termine citato, secondo quanto previsto dal comma 186-bis dell’art. 2 della legge 191/2009:
- saranno soppresse le Autorità istituite (dagli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006) in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) sarà da considerare nullo;
- le regioni attribuiranno con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- saranno comunque abrogati gli articoli sopra citati.
Si ricorda che prima del decreto in esame il termine per il citato passaggio di funzioni era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010.
La relazione illustrativa segnala che la soppressione delle ATO, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari di giugno, e della successiva introduzione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento generando un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico.
Si ricorda che il referendum popolare, tenutosi il 12 e il 13 giugno, si è pronunciato per l'abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, concernente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva che la tariffa del servizio idrico integrato dovesse essere determinata tenendo conto dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito[134].
Con il D.P.R. 113/2011 ed il D.P.R. 116/2011 sono state conseguentemente disposte l'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.
L’articolo 4 del D.L. 138/2011[135]ha introdotto una nuova disciplina riguardante i servizi pubblici locali che non si applica però al servizio idrico.
Sul tema della gestione delle acque la Commissione ambiente sta svolgendo un'indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2, C. 1951 e C. 3865, recanti principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
Da ultimo, l’articolo 21, commi da 13 a 21, del D.L. 201/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, sopprime l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'art. 10, comma 11, del D.L. 70/2011, trasferendo le relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta eccezione per le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le funzioni da trasferire all’Autorità sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; in via transitoria tali funzioni sono state assunte dal Ministero dell’ambiente.
Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente,prevede l’ulteriore slittamento al 30 giugno 2012 (anziché al 2 aprile 2012 come previsto nel testo originario del decreto-legge) del termine per l’entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato, inoltre, previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e precisamente la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possa avvalersi, per lo svolgimento delle attività di gestione del sito internet e di tutte le attività non comprese nel contratto in corso che riguardano la fornitura del sistema informativo, anche dell’ISPRA e che, con cadenza semestrale, riferisca, con un’apposita relazione, alle Camere sullo stato d’attuazione della gestione del Sistri. A tal fine la competente direzione del Ministero dell’ambiente può avvalersi di DigitPA con le modalità che dovranno essere stabilite con un decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con un’altra modifica (comma 3-bis) è stata disposta la proroga al 30 giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) per i quali l’art. 6, comma 2, lett. f-octies, del D.L. 70/2011 aveva previsto l’individuazione di un termine che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012.
Si ricorda che l’art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 138/2011 ha introdotto norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI. Tra esse il comma 2 ha previsto, al primo periodo, una verifica tecnica delle componenti software e hardware anche per una semplificazione delle attuali tecnologie, mentre al secondo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 2, lett. f-octies, dell’art. 6 del decreto-legge n. 70/2011, è stata introdotta un’ulteriore proroga fino al 9 febbraio 2012 identica per tutti i soggetti per i quali il DM 26 maggio 2011 aveva, invece, indicato diverse scadenze temporali, scaglionate a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di rifiuti, per l’entrata in operatività del SISTRI. La lett. f-octies del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 70/2011 prevede, al fine di garantire la progressiva operatività del SISTRI, che per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del Codice ambientale[136], il termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, non possa essere antecedente al 1° giugno 2012.
Si ricorda, da ultimo, che con il DM 12 novembre 2011[137] il Ministero dell’ambiente ha prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione Sistri (cd. "Mudino") relativa al 2011, mentre il 30 dicembre 2011 è stato pubblicato nella GU n. 303 il DPCM 23 dicembre 2011 recante approvazione del modello unico ambientale (Mud) per l'anno 2012.
Si segnala che l’VIII Commissione, nel parere espresso sul decreto-legge in esame nella seduta del 18 gennaio 2012, ha rilevato l’opportunità di pervenire definitivamente all’adozione di una disciplina stabile e efficace del sistema di tracciabilità dei rifiuti estendendo in modo congruo il termine di proroga per l’entrata in operatività del sistema medesimo.
Il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall’art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 che prevedeva l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Si rammenta che il citato art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 dispone che siano considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.
Il comma 5, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, novella in più punti l’articolo 11 del D.L. 195/2009, recante norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Regione Campania. In particolare, la lettera a) di tale comma, come già previsto sostanzialmente nel testo del decreto-legge, proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.
Si ricorda in proposito che, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, l’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito dalla L. 26/2010), ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Inoltre tali società provinciali (ai sensi del comma 3) sono riconosciute anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA (rispettivamente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa integrata ambientale). La proroga - fino al 31 dicembre 2011 - della precedente disciplina gestionale è stata disposta sia dal D.L. 225/2010 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2011 sia dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010[138]. La pdl A.C. 4661[139] (il cui esame presso l’VIII Commissione è stato avviato nel dicembre scorso) ha sottolineato che l’operatività di tale disposizione, attraverso il trasferimento di tutte le competenze in materia di attività per la raccolta dei rifiuti, nonché di TARSU e di TIA alle amministrazioni provinciali, pregiudica il corretto svolgimento delle funzioni costituzionalmente attribuite ai comuni e ricordato che tale posizione è stata fatta propria dal TAR di Salerno che con ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011 ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1-3, del D.L. 195/2009, nel presupposto “che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione”.
Le modifiche introdotte con le lettere b), c) e d) nel corso dell’esame in sede referente sono di fatto volte a non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. In particolare, la lettera b) proroga anche al 2012 la disciplina sperimentale e transitoria, già prevista, per gli anni 2010 e 2011[140], al comma 5-bis dell’articolo 11 del D.L. 195/2009, che consente ai comuni campani di calcolare TARSU e TIA in base a due distinti costi per fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di rispettiva pertinenza e precisamente.
- uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti;
- uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter.
La medesima lettera b) proroga al 30 settembre 2012 il termine entro il quale le amministrazioni comunali provvedono all’emissione di apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali, degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per il 2010, 2011 e 2012.
La lettera c) differisce al 2012 la disciplina delle modalità di riscossione degli importi - calcolati ai sensi del comma precedente - di cui al comma 5-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009. In particolare, tale comma prevede che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettano, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali campane e che, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, provvedano al trasferimento di tali importi su due distinti conti, specificatamente dedicati.
La lettera d) provvede ad abrogare il comma 5-quater dell’art. 11 del D.L. 195/2009 in base al quale, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nella regione Campania le società provinciali possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 446/1997[141].
Si segnala che la Commissione ambiente, nel parere approvato sul decreto-legge in esame nella seduta del 18 gennaio 2012, ha rilevato la necessità di modificare il testo dell’articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l’anno 2012 la competenza non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La Commissione ambiente, nel parere espresso sul citato decreto nella seduta del 9 dicembre 2011, ha rilevato l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'art. 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.L. 195/2009, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria.
Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria per la nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale.
Si ricorda che l’art. 6 del citato D.Lgs. n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.
Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del D.L. 225/2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011[142].
Si ricorda che, prima del presente decreto, il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010.
Il comma 7 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 161/2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.
La disposizione, che riguarda l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili (COV) aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010 e, ancora prima, dall'art. 8, comma 4, del D.L. 194/2009.
Si ricorda che il comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 161/2006, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di COV conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, disponeva, originariamente, che i citati valori limite previsti dall'allegato II non si applicassero nei tre anni successivi (elevati a quattro anni dal D.L. 194/2009 e poi, di fatto, a cinque anni dal citato D.P.C.M.) alle date ivi previste (1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2010). Per cui senza la proroga in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sarebbero stati applicati i valori limite per i quali l’allegato II prevedeva, come data, il 1° gennaio 2007.
La relazione illustrativa evidenzia che il decreto legislativo n. 161 del 2006, interpretando in senso restrittivo le disposizioni recate sul punto dalla direttiva comunitaria cui dava attuazione e unico caso in Europa, ha introdotto (articolo 7, comma 2) il divieto di immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti composti organici volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'Unione europea, anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra UE. La direttiva 2004/42/CE, infatti, si limita, all’art. 3, ad imporre agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato “nel loro territorio” di prodotti con contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato II della medesima direttiva.
La relazione illustrativa ricorda altresì che, constatate le difficoltà applicative della norma, sono state disposte ripetute proroghe e che, conseguentemente dal 1° gennaio 2012, qualora l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 non dovesse essere modificato, 100 milioni di euro di fatturato derivante dai prodotti vernicianti destinati all'esportazione extracomunitaria verrebbero persi dalle imprese operanti in Italia e le relative produzioni sarebbero trasferite in uno qualsiasi degli altri Paesi dell'Unione europea. Sempre secondo la relazione illustrativa la proroga, inoltre, consente di allinearsi a quanto previsto dall’art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che vieta espressamente di introdurre, o mantenere, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
Articolo 13-bis
(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)
1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012.
L’articolo 13-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga sino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31 dicembre 2011.
Si segnala che la normativa in materia di concessioni demaniali marittime è oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.
Di conseguenza, nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, l’articolo 1, comma 18, del D.L. 194/2009[143] ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, il quale prevedeva che, in occasione del rinnovo delle concessioni, si desse preferenza al concessionario uscente.
La Commissione europea, pur prendendo atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano con il citato D.L. n. 194/2009, ha evidenziato, con un atto successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010), ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana.
Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, l’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), ha abrogato il comma 2 dell’articolo 01 del D.L. n. 400/1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.
Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
Con specifico riferimento alla proroga delle concessioni in essere, si evidenzia che il già citato comma 18 dell’articolo 1 del D.L. n. 194/2009, ha prorogato, sino al 31 dicembre 2015, le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009.
A tal proposito si ritiene che tale proroga continui ad essere applicabile alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, anche in seguito all’entrata in vigore della norma in esame.
Articolo 14, commi 1 e 2
(Proroga
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per
l’alta formazione artistica e musicale)
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Il comma 1 dispone anzitutto la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di scadenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), intervenendo sulla proroga, disposta dall’art. 7, co. 4-quater, del D.L. n. 194 del 2009 (L. 25/2010), al 31 dicembre 2010, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, del D.L. n. 225 del 2010 (L. 10/2011) e, successivamente, al 31 dicembre 2011, dal DPCM 25 marzo 2011[144] [145].
La relazione illustrativa evidenzia che l’ulteriore proroga del CNPI, nella sua attuale composizione, è necessaria in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola, al fine di evitare “un’evidente incoerenza con l’impianto normativo attuale”, in quanto il Consiglio è organo consultivo a cui il MIUR “sovente con urgenza” continua a sottoporre numerose richieste di parere.
Il Consiglio, istituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 416 del 1974 e poi disciplinato dagli artt. 23-25 del D.lgs. n. 297 del 1994, svolge infatti essenzialmente funzioni di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formulando pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall’amministrazione, o pronunce di propria iniziativa. In particolare - sottolinea la relazione - il parere è obbligatorio nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici, nonché di riforma di struttura di uno degli organi scolastici ed è vincolante su questioni relative allo stato giuridico del personale docente.
Il secondo periodo del comma 1 dispone l’applicazione ai componenti del CNPI delle disposizioni, previste dall'art. 6, co. 1, del D.L. n. 78 del 2010 (L. 122/2010), in base alle quali la partecipazione agli organi collegiali è onorifica, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
La relazione tecnica precisa che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le funzioni di segreteria del CNPI sono attualmente assicurate da personale dipendente del Ministero, a ciò preposto dal regolamento di organizzazione. Per le altre spese di funzionamento, “di ammontare minimo”, si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del MIUR. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività del Consiglio da parte dei suoi componenti attualmente dà luogo solo al rimborso delle spese sostenute, limitatamente ai residenti fuori Roma, e ai gettoni di presenza, il cui importo, “assolutamente irrisorio”, nell’esercizio finanziario 2011 non supererà l’ammontare di 1.500 euro, anche a seguito della riduzione del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2011, disposta dall’art. 6, co. 3, del D.L. n. 78 del 2010.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro esi compone, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 416 del 1974, di 74 membri, in gran parte elettivi, che rappresentano in diverse proporzioni il personale direttivo, docente, e A.T.A. dei vari ordini di scuole. L’organo dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili più di una volta.
Le elezioni dei membri si sono svolte in data 10 e 11 novembre 1996; con DM 17 febbraio 1997 sono stati nominati i componenti attualmente in carica.
In seguito, il D.lgs. 233/1999 ha riordinato gli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, riaffermandone la funzione consultiva e di supporto tecnico all'azione dell'amministrazione, ma riducendo il numero dei componenti. Per quanto qui interessa, in sostituzione del CNPI ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione[146].
L’art. 8, comma 1, ha tuttavia assicurato l’operatività degli organi collegiali esistenti fino all’insediamento dei nuovi; per tale adempimento, il comma 3 del medesimo art. 8 ha poi indicato il termine del 1° settembre 2001 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2002 dall’art. 6 del D.L. 411/2001 (L. 463/2001). Essendo spirata la scadenza senza che i nuovi organi fossero costituiti, ai sensi del medesimo art. 8 hanno, quindi, continuato ad operare gli organi previsti dal d.lgs. 297/1994.
Per completezza di informazione si ricorda, infine, che nel corso della XIV legislatura è stata conferita una nuova delega (art. 7 della L. 137/2002) per l’ulteriore riordino delle strutture sopra citate. I termini per l’esercizio di quest’ultima, originariamente fissati al 23 gennaio 2004 e successivamente prorogati al 29 luglio 2005, sono tuttavia scaduti senza che si pervenisse all’adozione di un provvedimento[147].
Il comma 2 prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di scadenza del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) intervenendo sulla proroga, disposta dall’art. 7, co. 4, del D.L. n. 194 del 2009, al 31 dicembre 2010, temine ulteriormente differito al 31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, del D.L. n. 225 del 2010 e, successivamente, al 31 dicembre 2011, dal DPCM 25 marzo 2011.
La relazione illustrativa evidenzia che l’ulteriore proroga di un anno dell’organo, nella composizione attuale, si rende necessaria “al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell’organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti”. Evidenzia, altresì, che la proroga disposta nel 2009 si era resa necessaria per superare il periodo di transizione connesso all’entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema dell’alta formazione artistica e musicale, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Al riguardo evidenzia che il regolamento recante tale modifiche sarà approvato entro il 2012[148].
Il CNAM è un organo di consulenza del MIUR previsto dall’art. 3 della L. n. 508 del 1999 - di riforma del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) - che ne ha definito le linee generali, in particolare prevedendo che almeno i tre quarti dei componenti sono eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, e degli studenti. Dei restanti componenti, una parte è nominata dal Ministro e una parte è nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN)[149].
Su tale base, l’art. 3 del D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante il regolamento per la definizione della composizione, del funzionamento e delle modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM, ha previsto che il Consiglio è composto da 34 membri, di cui 26 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, 6 designati dal Ministro e 2 dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. L’organo attuale è stato costituito con D.M. 16 febbraio 2007, n. 19, successivamente integrato da altri D.M.
Il termine di durata in carica dell’organo, in scadenza il 16 febbraio 2010, è stato, poi, prorogato, dal sopra citato art. 7, co. 4, del D.L. 194/2009 che ha spostato al 31 dicembre 2010 la scadenza dello stesso nella composizione esistente alla data della sua entrata in vigore. Si segnala che la relazione illustrativa a tale provvedimento - i cui termini, come si è visto ante, sono in parte riepilogati nella relazione illustrativa al testo in commento – precisava anche che la proroga era urgente in quanto mancavano i tempi per il rinnovo dell'organo, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.
Come si è detto, due sono state le ulteriori proroghe: al 31 marzo 2011 con il D.L. 225/2010[150] e, da ultimo, al 31 dicembre 2011, con l’art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011.
Si evidenzia, infine, che il 18 gennaio la VII Commissione ha avviato l’esame della proposta di legge A.C. 4822[151], trasmessa dal Senato, che novella il comma 2 del sopra citato articolo 3 della legge n. 508/1999, prevedendo una riduzione a 23 dei componenti del CNAM. Di essi, 20 verranno eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e 3 saranno designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), nuovo organo introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge.
2-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 2-bis dell’articolo 14 differisce al 1° gennaio 2013 l'applicazione alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritteal CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
Rispetto ad analogo differimento fino al 1° gennaio 2012, disposto per le sole federazioni sportive iscritte al CONI, dall’art. 2, comma 2-quaterdecies, del D.L. n. 225 del 2010 (L. 10/2011), il differimento attualmente previsto riguarda anche le discipline sportive associate.
Preliminarmente si evidenzia, dunque, che, per comprendere la portata del differimento di una norma che prevede numerose misure di contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario, occorre innanzitutto verificare quale sia la natura giuridica delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, al fine di individuare le misure contenute nell’art. 6 del D.L. 78/2010 alle stesse applicabili.
Ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1999[152], come modificato dal d.lgs. n. 15 del 2004[153], il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO).
In ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società sportive, gli enti di promozione sportiva nonché le associazioni benemerite e stabilisce i principi ispiratori dei loro statuti.
Il CONI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici, con organico inferiore alle 50 unità, confermati con il Decreto adottato dal Ministro per lapubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa il 19 novembre 2008 al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'art. 26, c. 1, primo periodo, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 242/1999, le federazioni sportive nazionali (attualmente 45) e le discipline sportive associate (attualmente 19) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, comma 6, dello stesso d.lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.
Delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato, solo 2 sono presenti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[154]. Non è presente, invece, nessuna delle discipline sportive associate.
Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.
Con riguardo ai profili finanziari, il CONI fruisce, per il finanziamento dello sport, di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici[155] ed assegna contributi agli altri organismi sportivi[156].
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettere e) ed e1), dello Statuto[157], spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal ConsiglioNazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione dei contributi erogati, nonché stabilire i criteri di assegnazione dei medesimi alle Federazioni, e sulle discipline sportive associate, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente[158].
Per quanto attiene al personale, si ricorda che l’art. 8 del D.L. n. 138/2002 (L. 178/2002) ha disposto che, a partire dall'8 luglio 2002, il personale alle dipendenze del CONI passa alle dipendenze della CONI Servizi spa, contestualmente costituita.Peraltro, già prima di tale costituzione, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali[159]. E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni. Inoltre, l’art. 30 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008 – ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, attualmente operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, entro il 31 dicembre 2010. Da ultimo, l’art. 35, co. 4, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
Considerato, dunque, che la natura giuridica delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 che possono considerarsi applicabili.
In particolare, alle federazioni sportive private e alle discipline sportive associatesi applica l’articolo 6, co. 2, del decreto, che prevede la gratuità della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.
L’art. 6, co. 2, rende onorifica, a decorrere dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali - anche di amministrazione - degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi medesimi. La partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e,qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010[160], l’ambito applicativo della disposizione, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.
Alle federazioni sportive pubbliche si applicano le misure previste dall’articolo 6, co. 1 e 3, del decreto-legge 78/2010, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate. Quest’ultima disposizione dovrebbe altresì applicarsi anche alle federazioni sportive private inserite nell’elenco ISTAT.
In particolare, l’art. 6, comma 1, rende onorifica, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (L. 133/2008).
Più specificamente il citato art. 68 del D.L. n. 112/2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) alcune categorie di organismi collegiali.
In ordine a quanto sopra esposto, l’articolo 68 fa, dunque, esplicito riferimento agli organismi collegiali:
- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;
- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
Pertanto, la partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
L’articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2011, riduce del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti (alcune delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):
- ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
- ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il comma prevede inoltre che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come ridotti.
Alle federazioni sportive inserite nell’elenco ISTAT (v. supra) si applicano le disposizioni dell’articolo 6, co. 7, 8, 9, 12, 13 e 14 che prevedono misure di contenimento previste delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione, per autovetture e buoni pasto.
Tutte le disposizioni richiamate, infatti, si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT.
Segnatamente, il comma 7 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Il comma 8 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20%della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
Il comma 9 introduce, sempre a decorrere dal 2011, il divieto dieffettuare spese per sponsorizzazioni.
Il comma 12 sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
Il comma 13 riduce del 50% rispetto a quella sostenutanel 2009 la spesa annua, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente di formazione del personale. Le suddette amministrazioni devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero tramite i propri organismi di formazione.Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Il comma 14 riduce, a decorreredal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti. Tale spesa non potrà essere superiore all’80 per cento della spesa 2009.
La proroga dell’applicazione delle disposizioni citate – che ha contenuto oneroso – è ammessa nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
Pertanto, si dispone che all’onere conseguente si provveda, per l'anno 2012,mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come integrata dall’art. 33, co. 1, della legge di stabilità 2012.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, quindi, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Si ricorda che l’art. 33, co. 1, della legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011) ha incrementato la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili – istituito dall’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009 (L. 33/2009) nello stato di previsione del MEF (cap. 3071) – di 1.143 milioni di euro per il 2012, prevedendone la ripartizione con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell’elenco n. 3 della stessa legge[161]. Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che una quota pari a € 100 mln è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, di cui all'art. 1, co. 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011 (L. n. 220 del 2010).
L’art. 1, co. 40, della legge di stabilità per il 2011 a sua volta, ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, destinandone una quota (sull’entità della quale hanno successivamente inciso numerose disposizioni del D.L. n. 225 del 2010), da ripartire con DPCM, ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle medesima legge. Un’ulteriore quota residua – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – è destinata ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali[162].
Si evidenzia che la materia trattata dal comma in esame non risulta omogenea a quella dell’art. 14 del provvedimento in esame.
Articolo 14, comma 2-ter
(Nuovi
inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento)
2-ter. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.
Il comma 2-ter dell’art. 14proroga i termini per l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento – di cui all’art. 1, commi 605, lettera c), e 607, della L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), e successive modificazioni – per idocenti che hanno conseguito l’abilitazione all’esito della frequenza dei seguenti corsi, attivati negli a.a. 2008/09, 2009/10 e 2010/11:
§ corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
§ secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
§ corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Dispone, inoltre, che coloro si sono iscritti negli stessi a.a. al medesimo corso di laurea in scienze della formazione primaria, possono chiedere l’iscrizione con riserva. La riservaè sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricercaemana un decreto perla definizione dei termini per l’aggiornamento delle domande di inserimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l’anno scolastico 2012-2013[163].
L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha trasformato le graduatorie permanenti dei docenti – di cui all’art. 401 del D.lgs. 297/1994(c.d. testo unico sulla scuola)[164] – in graduatorie ad esaurimento[165], facendo salva l’inclusione nelle medesime, per il biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati, nonché, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, di quanti, alla data della sua entrata in vigore, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.
Il comma 607 del medesimo articolo ha disposto che la tabella di valutazione dei titoli da utilizzare per la compilazione delle graduatorie del personale docente fosse ridefinita con decreto ministeriale, sentito il CNPI, in occasione dell’aggiornamento biennale (previsto per il biennio 2007/2008 e 2008/2009), senza modificare i punteggi riconosciuti nelle graduatorie relative al biennio precedente. Ha precisato, inoltre, che dovevano essere rideterminati i punteggi relativi a master, diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento universitario (punto C.11 della tabella) e che dovevano essere definiti criteri per l’accreditamento delle strutture formative.
Successivamente l’art. 5-bis del D.L. 137/2008 (L. 169/2008), ha consentito l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie da disporre per il biennio 2009-2010, nei confronti:
§ dei docenti che avevano conseguito il titolo abilitante a seguito della frequenza del IX ciclo SSIS[166] o dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’a.a. 2007-2008;
§ dei docenti che avevano conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A.
Ha, inoltre, consentito l’iscrizione con riserva - da sciogliere all’atto del conseguimento dell’abilitazione - a coloro che nell’a.a. 2007-2008 erano iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica[167].
Per quanto concerne i termini di aggiornamento delle graduatorie, si ricorda che, per effetto dell’art. 1, co. 4, del D.L. n. 97 del 2004 (L. 143 del 2004), a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, le stesse sono state aggiornate con cadenza biennale (anziché annuale). Da ultimo, l’art. 9, co. 20, del D.L. n. 70 del 2011 (L. 106/2011) ha stabilito che, a decorrere dall'a. s. 2011-2012, l’aggiornamento delle graduatorie, senza possibilità di nuovi inserimenti, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto dalla fascia di appartenenza[168].
A seguito di questa novità, l’aggiornamento delle graduatorie per gli a.s. 2011/2012 e 2012/2013, avviato con DM n. 44 del 12 maggio 2011[169], è stato prolungato all’a.s. 2013/2014, con DM n. 47 del 26 maggio 2011[170].
In base all’art. 1, comma 2, del DM, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
c) il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
Il comma 3 dell’articolo 9 ha disposto che la domanda doveva essere spedita o presentata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nel sito del MIUR[171].
Dunque, essendo ormai spirato il termine per l’aggiornamento delle graduatorie per il nuovo triennio, non si è in presenza di una “proroga” in senso tecnico.
Preliminarmente, si evidenzia che il comma in esame troverebbe la sua più idonea collocazione nell’ambito dell’art. 1, concernente la materia delle assunzioni.
Occorre, inoltre, valutare, se la nuova disciplina non debba raccordarsi con quella recata dai già citati DM di aggiornamento delle graduatorie per gli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, soprattutto dal punto di vista delle opzioni esercitate, entro il termine indicato dal secondo DM, da quanti sono già inseriti nelle stesse graduatorie.
Infine, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire le parole “l’aggiornamento delle domande” con le parole “la presentazione delle domande” (trattandosi di nuovi ingressi in graduatoria), nonché valutare se il riferimento alla stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato “per” l’a.s. 2012-2013 non debba essere, invece, “a partire” dallo stesso a.s.
2-quater. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.
Il comma 2-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dell’art. 14 riguarda il piano straordinario di chiamata di professori universitari associati di cui all’art. 29, comma 9, della L. 240/2010, sul quale interviene, con riferimento alle chiamate per il 2011, l’art. 1, comma 5, del decreto. Il comma in esame riguarda, invece, le risorse destinate al medesimo piano per il 2012 e 2013, specificando, anzitutto, che esse sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.
Ai fini della ripartizione, la “distanza” dal limite massimo attualmente previsto per le spese fisse per il personale – pari al 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO – e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 5, co. 1, lett. b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 5, co. 4, lett. b), della L. n. 240 del 2010, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare gli importi assegnati.
Per la ricognizione delle disposizioni che hanno previsto il piano straordinario e del DM relativo alle chiamate per il 2011, si rinvia alla scheda relativa all’art. 1 del decreto in esame. In questa sede si ricorda solo che, in base all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010, il piano riguarda gli anni 2011-2016. Dunque, rispetto alla durata complessiva del piano, il comma 2-quater riguarda solo i due anni successivi al primo.
Si ricorda, altresì, che l’art. 5 della L. 240/2010 reca una delega al Governo per l’adozione – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – di uno o più decreti legislativi, finalizzati al rilancio della qualità e dell’efficienza del sistema universitario. In particolare, il co. 1, lett. b), concerne la revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei, nonché la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi[172]. Tra i principi e i criteri direttivi indicati dal comma 4, la lett. b), citata nel testo del comma in esame, prevede l’adozione di un piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo.
In materia di personale, invece, dispongono le lett. d) ed e) del medesimo comma 4. La lett. d), infatti, indica quale criterio direttivo la predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare – entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria – i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori nominati per chiamata diretta, prevedendo, altresì, che la mancata adozione,parziale o totale, del piano triennale comporta la non erogazione delle quote del finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti.
La lett. e) prevede la determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata (ed è richiamato, come si è visto nella scheda relativa all’art. 1, nell’art. 1 del DM con cui è stato disposto l’utilizzo delle risorse per le chiamate 2011). In prospettiva, il nuovo limite dovrebbe sostituire il limite disposto dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997.
Preliminarmente, si evidenzia che il comma in esame, concernendo la stessa materia trattata nel comma 5 dell’art. 1, troverebbe la sua più idonea collocazione dopo lo stesso comma 5.
Al secondo periodo, occorrerebbe valutare se il riferimento corretto non sia ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere d) ed e), della L. 240/2010, invece che alla lettera b).
Articolo 14, comma 2-quinquies
(Borse di studio a favore delle vittime
del terrorismo)
2-quinquies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
L’articolo 14, comma 2-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione delle procedure di assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime per gli anni 2011 e 2012.
L’articolo 4 della L. 407/1998[173] ha istituito, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 1997/1998, borse di studio, riservate a chi abbia subito un’invalidità permanente, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale ed è prevista un’autorizzazione di spesa pari a lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
Tali benefìci, previsti inizialmente per le vittime della criminalità e del terrorismo, sono stati estesi alle vittime del dovere in virtù della L. 388/2000[174] (art. 82, co. 1).
L’estensione riguarda in particolare le categorie elencate dall’art. 3 della legge 466/1980, ossia: magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
Il regolamento attuativo dell’art. 4 della citata legge 407 sull’assegnazione delle borse di studio è contenuto nel D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58[175], che ha sostituito il precedente D.P.R. 14 marzo 2001, n. 318, a decorrere dall’anno scolastico/accademico 2008/2009.
In base al regolamento, le borse sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
Le domande per le borse di studio devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio. Entro novanta giorni dal ricevimento delle domande la Commissione invia le graduatorie al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
La disposizione contiene inoltre una autorizzazione di spesa pari a 301.483 euro per il 2012, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla L. n. 147 del 1992[176].
L’art. 16, comma 4, della L. n. 390 del 1991[177], ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni, ha istituito presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore[178], stabilendo che il medesimo è ripartito (fra le regioni che hanno attivato le procedure per la concessione dei prestiti) con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, in misura non superiore, per ogni regione, allo stanziamento destinato dalla stessa per i prestiti d’onore.
La legge n. 147 del 1992 ha poi esteso agli anni successivi l’applicabilità degli interventi previsti dall’art 16 della L. n. 390 del 1991, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.
Successivamente, il comma 89 dell’art. 1 della L. n. 662 del 1996[179]ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8[180] della medesima L. n. 390 del 1991, modificandone conseguentemente la denominazione.
Per l’anno 2010 la ripartizione delFondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio – per un totale complessivo di circa 96,7 milioni di euro – è stata disposta dal DPCM 19 gennaio 2011, sulla base dei criteri di riparto indicati all'art. 16 del DPCM del 9 aprile 2001.
Le risorse destinate al Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio sono allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – Istruzione universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, sul cap. 1695 (rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità).
In relazione alla copertura finanziaria, si segnala che, a seguito dell’incremento disposto dalla legge di stabilità 2012 (art. 33, co. 27), la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio per il 2012 risulta pari a 174.955 milioni di euro.
Articolo 14-bis
(Proroga degli interventi in favore del
comune di Pietrelcina)
1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, proroga per l’anno 2012 il termine di cui all’art. 7, comma 5-bis, del D.L. 194/2009, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini e di accesso dei visitatori nel limite di spesa di 500.000 euro.
Lo stesso articolo dispone in merito alla copertura degli oneri, pari a 0,5 milioni di euro per il 2012, prevedendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze verranno, quindi, apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Si ricorda che l’art. 1 della legge 80/2001, al comma 1, ha previsto un contributo di 5 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002 a favore del comune di Pietrelcina. Tale contributo, in particolare, era finalizzato alla predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.
La medesima disposizione, al comma 3, ha riservato inoltre al medesimo comune, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006[181], un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi, in sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi.
L’art. 3-bis del D.L. 300/2006 ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 1 della citata legge 80/2001, assegnando al comune di Pietrelcina, per la realizzazione degli interventi citati, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Da ultimo il citato comma 5-bis dell’art. 7 del D.L. 194/2009 ha prorogato per gli anni 2010 e 2011 il termine di cui all’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 300/2006 relativo agli interventi a favore del Comune di Pietrelcina di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini nel limite di 500.000 euro annui per il 2010 e 2011.
Per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri, si ricorda che il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009[182] nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.
Per l’anno 2012, il fondo è stato rifinanziato dal comma 26-ter dell’articolo 1 del decreto legge n. 138/2011 che ha destinato al Fondo un importo pari a 24 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro per l'anno 2013.
La dotazione del Fondo è stata da ultimo integrata dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), nell’importo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendone peraltro la ripartizione tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla legge medesima, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tuttavia, sulla dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l’anno 2012 hanno inciso ulteriori disposizioni della legge di stabilità 2012. In particolare, si ricorda la disposizione di cui all’articolo 3, che ha operato a decorrere dall’anno 2012, una riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa “rimodulabili” dei programmi dei Ministeri, tra cui quello del Fondo esigenze urgenti e indifferibili, in attuazione delle misure di contenimento disposte dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011, nonché l’articolo 33, comma 34, che dispone una riduzione di 18 milioni nel 2012 e di 25 milioni nel 2013 delle risorse del Fondo esigenze urgenti stabilito.
Per effetto dell’insieme delle norme contenute nella legge di stabilità 2012, le risorse del Fondo iscritte nella legge di bilancio per il 2012 ammontano a 1.144,7 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013. Non risultano disponibilità per il 2014.
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.
L’articolo 15, comma 1, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte del Ministero dell’interno per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010[183], fermo restando quanto disposto dalla stessa norma.
Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, con tale proroga “si intende garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle delicate funzioni in materia di immigrazione, uffici che, già fortemente impegnati nel completamento delle complesse procedure di emersione del lavoro irregolare, saranno ulteriormente impegnati nell'attuazione dell'accordo di integrazione, la cui entrata in vigore dal prossimo mese di marzo richiederà uno straordinario sforzo organizzativo, con il determinante apporto della matura esperienza professionale ormai acquisita dal personale interessato”.
La stessa relazione illustrativa, nel ribadire quanto disposto dalla norma in esame in ordine alla salvaguardia delle espresse deroghe contenute nel richiamato articolo 2, comma 6, al vincolo di proroga di cui alle disposizioni generali sul lavoro a tempo determinato, fa espresso riferimento ai principi espressi (circolare della Funzione pubblica n. 3 del 19 marzo 2008) in merito all'utilizzo dei contratti a tempo determinato, nonché e quelle relative all'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione e alla trasformazione dei contratti in parola in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (circolare n. 5 del 18 aprile 2008).
Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 10.311.907 euro per l’anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della L. 12 novembre 2011, n. 183[184], nella quota parte destinata al Ministero dell'interno (per tale parte il fondo è destinato al potenziamento ed al finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco).
Il richiamato articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010[185] ha autorizzato il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare[186].
E' tuttora in vigore lo stato di emergenza[187] sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo 2002, in considerazione del "continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).
Lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato, con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2011[188].
Lo stato di emergenza ha costituito il quadro nel cui ambito si è proceduto a una pluralità di diverse attività, in deroga alle procedure previste in via generale da leggi dello Stato. Tali attività hanno riguardato, ad esempio:
· le procedure connesse alla valutazione delle istanze d'asilo;
· le procedure di regolarizzazione del 2002[189] e del 2009[190];
· la realizzazione degli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione:
- dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296;
- dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
- dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
- nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto legislativo 286/1998;
· la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (ricorso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie, ecc.; impiego di interpreti estranei alla pubblica amministrazione; ecc.).
Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza in oggetto, l'articolo 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576 ha autorizzato il Ministro dell'interno ad espletare apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico di 650 unità, in deroga alla disciplina allora vigente in materia di impiego di personale a tempo determinato.
Ai fini della disposizione in esame non si applicano:
- l'art. 5 del D.Lgs. 368/2001[191], che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un primo momento maggiorazione della retribuzione e poi trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato);
- l'art. 1, comma 519, della L. 296/2006[192], in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3, comma 90, della L. 244/2007[193], in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti precari.
Gli oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono quantificati in 19,1 milioni.
La relativa copertura è sta disposta dall'articolo 3 del medesimo D.L. 225/2010.
Articolo 15, comma 2
(Personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando
o fuori ruolo)
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2012 le norme concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali.
L’articolo 1, comma 6-septies del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi: si tratta degli organi costituzionali (Camera, Senato, Corte costituzionale), degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (ex art. 14, comma 2, D.Lgs. 165/2001[194]) e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto sopra esposto, al personale suddetto non si applica, fino al 31 dicembre 2012:
§ il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005[195]).
L’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede, difatti, la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio, di avvalersi delle prestazioni professionali del personale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l’istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.
§ l’imputazione a carico dell’amministrazione di destinazione del trattamento economico e di ogni altro onere finanziario relativo al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (art. 133, co. 3, D.Lgs. 217/2005).
In relazione al secondo punto, trova applicazione la regola generale dello statuto del pubblico impiego (art. 57, D.P.R. 3/1957[196], espressamente richiamato dal comma in esame), la quale prevede due ipotesi in caso di comando: se il personale è comandato presso altra amministrazione statale (come nel caso previsto dal comma in esame), le spese sono a carico dell’amministrazione di appartenenza; se il personale è comandato presso enti pubblici vi provvede l’ente di destinazione. In virtù di quanto disposto dall’art. 59 dello statuto del pubblico impiego, tale disposizione si applica anche al personale collocato fuori ruolo.
Si ricorda che nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’ art. 56 del citato D.P.R. 3/1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo art. 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.
Il collocamento fuori ruolo è uno degli istituti propri del pubblico impiego che comportano una modificazione oggettiva del rapporto di lavoro. In particolare, il collocamento fuori ruolo, a differenza del comando, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. L’istituto è regolamentato dagli artt. 58 e 59 del citato D.P.R. 3/1957.
Come sottolineato dalla relazione allegata al provvedimento in esame, la proroga de qua non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la disposizione prorogata di cui all’art. 1, co. 6-septies del D.L. n. 300/2006, richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell’invarianza di spesa.
Articolo 15, comma 2-bis
(Stabilizzazione
di personale del Corpo dei vigili del fuoco)
2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame in Commissione, differisce al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 526, della L. 296/2006[197] e di cui al D.M. n. 88 del 14 luglio 2010, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il richiamato comma 526 ha attribuito alle pubbliche amministrazioni indicate al precedente comma 523[198] la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare nel 2008 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523[199].
In particolare il comma 526 ha disposto che tali amministrazioni, per il 2008, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[200] nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Il comma 526 contiene, tra l’altro, una specifica disciplina per la stabilizzazione dei vigili del fuoco, nella quale, nel limite di un determinato contingente, autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risultasse iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.
Articolo 15, comma 3
(Poteri
sostitutivi del Prefetto)
3. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
Il comma 3proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[201] in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la norma in commento intende confermare, anche per l’anno 2012, l’attribuzione al Prefetto del potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 è stata successivamente prorogata e, da ultimo, per l’anno 2011, in virtù della previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'interno).
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) i consigli comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non sia approvato nei termini il bilancio. Si precisa, altresì, che essendo cessati gli organi regionali di controllo (a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 Cost.) cui ancora fa riferimento il suddetto art. 141, trova oggi applicazione la procedura prevista dall’art. 1 del D.L. n.13/2002 ai sensi del quale trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
La relazione della norma in commento precisa, altresì, che da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater
(Assicurazione
dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)
3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, novellando il comma 4 dell’articolo 5-bis, del D.L. n. 195 del 2009, estende anche all’esercizio finanziario 2012 l’integrazione di 250.000 euro dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo annuo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni.
Il comma 3-ter, pone la copertura dell’onere a valere sulle risorse relative al Ministero del lavoro della Tabella A della legge di stabilità 2012, mentre il comma 3-quater autorizza le necessarie variazioni di bilancio.
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all’articolo 5-bis reca disposizioni concernenti l’attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano. In particolare il comma 4 integra di 250.000 euro per l'anno 2010 il contributo annuo a carico dello Stato, previsto originariamente dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 nella misura di 600 milioni di lire annui (circa 310.000 euro), destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari del CNSAS che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni.
L’integrazione del contributo si rese necessario per l’aumento del premio da pagare all’assicurazione nel 2010 a seguito degli incidenti occorsi nel 2009 che hanno registrato il decesso di 8 soccorritori CNSAS, di cui 4 membri nella caduta dell’elicottero Falco 1 a Cortina d’Ampezzo (mese di agosto) e di altri 4 soccorritori nell’operazione di soccorso post-valanga in Val di Fassa (mese di dicembre).
L’ammontare del premio annuale è, da ultimo, ulteriormente lievitato a seguito del decesso nell’agosto 2011 di due soccorritori della stazione CNSAS di San Vito di Cadore sul monte Pelmo durante un intervento.
Si segnala che a seguito delle riduzioni di spesa disposte dalle manovre di finanza pubblica intervenute dal 2008, l’autorizzazione di spesa in oggetto risulta di poco superiore a 100.000 euro per il 2012. Il contributo è allocato nel capitolo 2107 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sviluppo e competitività del turismo), esposto, peraltro, nella tabella C della legge di stabilità, per poi essere trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove risultano allocate sul capitolo 866 (Dipartimento del turismo), unitamente alle risorse per la gestione, presso la sede centrale del CAI, del centro di coordinamento delle attività del CNSAS (1/3 della dotazione del capitolo). Per l’esercizio 2012 la dotazione complessiva del cap. 866 è indicata (DPCM 20 dicembre 2011- S.O. alla G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012) in complessivi 156.118 euro.
La successiva tavola riporta l’evoluzione delle risorse destinate al pagamento del premio dell’assicurazione dei membri CNSAS, evidenziando la sensibile riduzione dal 2010 al 2012.
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
cap. 866: |
449.450 |
428.508 |
678.508 |
317.000 |
156.118 |
Assicurazione (2/3) |
299.633 |
285.672 |
535.672 |
211.333 |
104.079 |
Centro coordinanento (1/3) |
149.817 |
142.836 |
142.836 |
105.667 |
52.039 |
Si ricorda che il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) da oltre 50 svolge la sua istituzionale missione nel portare soccorso in montagna, in grotta e in ambienti ostili, quali forre o zone difficilmente raggiungibili con i normali mezzi. La professionalità raggiunta in questi anni è comprovata da oltre 100.000 soccorsi portati a termine con riconoscimenti in Italia e all’estero, non per ultima la Medaglia d’oro al merito civile conferita al Corpo dal Ministro dell’interno il 26 novembre 2010.
Il CNSAS è una sezione nazionale del CAI ed é composto da circa 7.500 tecnici, tutti soci CAI volontari, che operano prevalentemente lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con un ricambio annuale di 400-500 unità. Il Corpo opera nell’ambito del “sistema sanitario 118” e fa parte della Protezione civile.
La struttura territoriale si compone di 21 Servizi regionali, 33 Zone alpine con 232 Stazioni e 16 Zone speleologiche con 29 Stazioni di soccorso.
L'attività addestrativa si svolge seguendo programmi consolidati messi a punto dalle Scuole nazionali alle quali è demandata la formazione dei vari operatori tecnici.
Nel 2010 sono stati compiuti 5.813 interventi, soccorrendo 6.027 persone ed impegnando 27.996 volontari CNSAS.
Si è fatto ricorso all’impiego dell'elicottero in circa 3.060 interventi; nella maggioranza dei casi si è trattato di mezzi del Sistema Sanitario Nazionale (118), presso le cui basi di elisoccorso dell’arco alpino è sempre presente un tecnico del soccorso alpino (nel periodo invernale anche una unità cinofila da ricerca in valanga).
Circa il 93,3% delle persone soccorse non era socio del CAI.
Articolo 15, comma 4
(Carte d’identità)
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Ai sensi del comma 4 viene prorogato sino al 31 dicembre 2012 il termine, ex art. 3, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo ai dati biometrici delle carte di identità.
L’art. 3 del Tulps attualmente dispone che la carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
In ordine ai recenti interventi normativi in materia, si ricorda che l’articolo 31, comma 1, del D.L. 112/2008 ha modificato lo stesso art. 3 del TULPS, prevedendo che la carta d’identità, cartacea ed elettronica, benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, che stabiliva, invece, una validità quinquennale. Contestualmente, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata prevista come obbligatoria la presenza sul documento delle impronte digitali del soggetto. Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 3 ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d’identità dovevano obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Lo stesso provvedimento ha introdotto la norma in virtù della quale la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. Si stabilisce inoltre l’esenzione dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di 12 anni di età, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento(CE) 6 maggio 2009, n. 444/2009 in materia di caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 al 31 marzo 2011 e dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 al 31 dicembre 2011.
La relazione illustrativa del decreto in esame chiarisce che l'inserimento delle impronte digitali sulla carta d'identità cartacea comporta costi di adeguamento, sia per i comuni che per i cittadini, poiché il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza richiederebbe l'adozione della tecnica della digitalizzazione, consistente nell'inserimento del chip, ovvero di un apposito supporto elettronico, sul documento stesso. L'individuazione, pertanto, di adeguati requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di evitare la falsificazione delle carte d'identità rilasciate in formato cartaceo, rende necessario prorogare il termine al 31 dicembre 2012.
Articolo 15, comma 5
(Contributi
per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali)
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 5 reca la proroga di 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del termine in materia di soppressione dei contributi a carico degli enti locali a favore dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali .
Si ricorda, a tal proposito, che l’articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale" all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa (con il D.P.R. 21 aprile 2011, il Ministero dell’interno è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).
Apartire dal 1° gennaio 2011, in particolare, il comma 31-sexies del citato art. 7, ha soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia (di cui all’art. 102, co. 5 del Testo unico degli enti locali), con corrispondente riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, rimettendo la definizione dei relativi criteri di riduzione ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
Secondo la relazione illustrativa, considerato che il citato trasferimento di risorse non è stato ancora realizzato, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti al fine di evitare una interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell’Interno delle funzioni già svolte dall’Agenzia.
Appare opportuno evidenziare che la proroga della contribuzione sembra implicitamente comportare la proroga del termine per la soppressione dell’Agenzia.
Articolo 15, comma 6
(Contabilità
speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo
e Barletta-Andria-Trani)
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani (istituite nel 2004) delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.
In prima battuta si ricorda che con il D.P.R. 11 febbraio 2011, n. 16 sono state istituite le Prefetture - UTG nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
L’art. 3, comma 5 del D.L. 194/2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), oggetto della proroga, è intervenuto sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che hanno istituito le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[202]), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi, provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, allo scopo di impedire che dette disponibilità andassero “in economia”, così da consentire la loro utilizzazione per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province.
Si ricorda in breve che con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani. Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, co. 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, co. 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, co. 1 e 2, L. 148/2004), si dispone in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle medesime leggi istitutive e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali. Le citate leggi istitutive hanno fissato un termine minimo ed uno massimo entro i quali devono essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: questi devono intervenire non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[203]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, co. 4, D.L. 97/2008[204]. In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, co. 1, D.L. 207/2008[205] dispone la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.
Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato nominato un commissario per ciascuna provincia[206]. Le leggi istitutive delle nuove province prevedono altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[207].
Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del D.L. 300/2006[208] è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime. Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007[209], che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantire la costituzione delle province medesime.
La proroga, secondo quanto affermato dalla relazione di accompagnamento al decreto, è finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle suddette Province, mediante il mantenimento, anche per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi pro-tempore e successivamente ai Prefetti delle rispettive Province.
Sebbene, con appositi e distinti D.P.C.M., siano già stati versati i fondi necessari allocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e determinati i programmi di attività, con i connessi piani finanziari, l'esigenza di rimodulare il fabbisogno concernente il completamento degli interventi necessari alla costituzione degli uffici, emersa nel tempo, ha reso necessario predisporre ulteriori D.P.C.M., integrativi dei precedenti, il cui iter, sempre secondo la relazione presentata dall’Esecutivo, è tuttora in corso, ma che prevedono, quale termine ultimo per l'utilizzo delle risorse dagli stessi previste, il 31 dicembre prossimo. La mancata proroga, pertanto, comporterebbe che le risorse già stanziate, non potendo essere conservate nelle contabilità speciali oltre il citato termine, andrebbero a costituire economie di bilancio.
Articolo 15, commi 7 e 8
(Prevenzione incendi delle strutture
turistico-alberghiere)
7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
Il commi 7 e 8 riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
In particolare, il comma 7 dispone una proroga al 31 dicembre 2012 del termine[210] fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994[211], che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La relazione illustrativa rileva che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l’esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione sottolinea, peraltro, che un’ennesima semplice proroga del termine in scadenza non è più percorribile, tenuto anche conto della procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre scorso dalla Commissione europea[212] che, tra l’altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all’infinito l’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.
E’ pertanto assolutamente necessario definire un piano straordinario che, nell’individuare progressive modalità di adeguamento antincendio, consenta di ultimare entro il 31 dicembre 2012 la messa in sicurezza di circa 14 mila strutture, salvaguardando attività di impresa e relativo “indotto”, unitamente all’incolumità delle persone.
La relazione rileva anche che l’applicazione del D.P.R. 151/2011[213], recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell’adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione “ponte”, individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.
Il comma 8 riguarda le sanzioni da applicarsi nei casi di:
§ omessa presentazione dell'istanza;
§ mancata ammissione al piano straordinario;
§ mancato completamento dell’adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2012.
In tali casi si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti.
La relazione illustrativa considera che, dal momento che, rispetto al citato D.P.R. 151/2011, la disciplina introdotta riveste carattere “extra ordinem”, al comma 8 sono previsti necessariamente i profili sanzionatori connessi ai casi elencati.
Articolo 16
(Proroga
in materia di investimenti degli enti previdenziali
in Abruzzo)
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
L’articolo in esame prevede la prosecuzione per l’anno 2012 degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali previsti dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009[214], al fine di garantire maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo[215].
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 14 del D.L. 39/2009 dispone che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri previste all’articolo 1 di tale decreto-legge, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
L’ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009, all’articolo 6, prevede che, per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici predispongano i piani di impiego dei fondi disponibili, destinando il 7% ad investimenti immobiliari in via indiretta in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [216]. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni colpiti dal terremoto, anche in modo da garantire l'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto. Tale norma demanda alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri previste dall’articolo 1 del decreto le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica de L'Aquila, l’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine de L’Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 4-sexies, del D.L. 225/2010[217] ha previsto, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009, la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.
Tali investimenti sono sostenuti nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.L. 78/2010, recante disposizioni concernenti la destinazione delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici. In quest’ultima norma si è previsto che le risorse all’uopo disponibili[218], - ad eccezione di quelle derivanti dagli investimenti realizzati ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009 - siano destinate all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione.
Riguardo tale piano, è previsto l’obbligo, per l’Agenzia del demanio, di esprimere un apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione, da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti previdenziali. Le modalità di attuazione del comma in oggetto sono demandate ad un apposito decreto interministeriale: in tal senso si segnala l’adozione del D.M. 10 giugno 2011, recante “Attuazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Si ricorda, infine, che l’articolo 47-quinquies del D.L. 248/2007[219] aveva autorizzato l’INAIL, nel rispetto del suddetto limite del 7%, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Tale previsione è stata poi abrogata dall’articolo 5, comma 5 del D.L. 93/2008[220].
Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che gli investimenti immobiliari siano realizzati anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
L’art. 8, comma 15, del decreto–legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attuazione di tale norma, è stato emanato il decreto ministeriale 10 novembre 2010, che ha disciplinato le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati. E’ stata, altresì, emanata la direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 febbraio 2011 in ordine all’applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il comma 2 dell’articolo in esame demanda alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 39/2009 l’individuazione degli investimenti degli enti previdenziali effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore della cultura.
Si ricorda che la Commissione ambiente sta esaminando alcune proposte di legge (A.C. 3811, A.C. 3993, A.C. 4107 e A.C. 4675) recanti disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma e che, in particolare, la norma in esame ha un contenuto analogo a quella di cui all’articolo 6 della proposta di legge A.C. 4675.
Articolo 17
(Infrastrutture
carcerarie)
1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.
L’articolo 17 del decreto-legge proroga di un anno (cioè fino al 31 dicembre 2012) la gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia carceraria, finora attribuita al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dall’art. 44-bis del D.L. n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito dalla L. n. 14 del 2009.
Il citato art. 44-bis - per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri - aveva attribuito temporaneamente (fino al 31 dicembre 2010) al Capo del D.A.P. poteri straordinari per il rapido compimento degli investimenti necessari alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L’articolo 2, comma 12-quaterdecies, del DL n. 225 del 2010[221] (convertito dalla L. n. 10 del 2011) aveva poi prorogato detti poteri fino al 31 dicembre 2011.
Successivamente, per il protrarsi del sovraffollamento, il Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 aveva deliberato un Piano straordinario penitenziario dichiarando (DPCM 13 gennaio 2010) lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2010.
Tale stato di emergenza-sovraffollamento è stato prima prorogato al 31 dicembre 2011 (D.P.C.M. 11 gennaio 2011) e, da ultimo, al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 23 dicembre 2011).
Il cd. “Piano carceri” ha previsto interventi di edilizia penitenziaria volti ad ampliare la capienza degli istituti (primo e secondo pilastro), misure di natura normativa (terzo pilastro) e l’assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria (quarto pilastro).
L’articolo 17 del decreto legge in esame sottrae al capo del DAP la gestione commissariale, attribuendola - dal 1° gennaio 2012 - ad un nuovo commissario straordinario, che dovrà essere nominato ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 185 del 2008[222].
Il citato art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ha previsto, tra le misure volte a velocizzare gli investimenti pubblici, l’istituzione di commissari straordinari con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi. Gli investimenti ritenuti prioritari sono individuati con appositi DPCM, con cui sono nominati anche i relativi commissari. In particolare sono attribuiti ai commissari straordinari delegati le seguenti funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’investimento: il monitoraggio dell'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; la vigilanza sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; l’esercizio di ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi.
Per quanto riguarda le prerogative del commissario, spettava a questi – in base al citato art. 44-bis - il compito di redigere il programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
Con successivi D.P.C.M. si prevedeva la determinazione delle opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del relativo quadro finanziario (in caso di particolare urgenza, era consentita l’abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento).
L’art. 44-bis ha disposto, inoltre, l’inserimento delle opere di edilizia carceraria nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti).
Al commissario venivano riconosciuti, in caso di inutile decorso dei termini previsti dalla normativa vigente, i poteri sostitutivi previsti dall’art. 20 del D.L. 185/2008.
Si tratta dei poteri – indicati dall'art. 13 del D.L. n. 67/1997 - che si sostanziano nell’emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In pratica, il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l’indizione delle gare di appalto.
L’ultimo periodo dell’art. 17, comma 2, del decreto-legge specifica che il commissario straordinario non ha diritto ad alcun tipo di compenso.
In tema di infrastrutture carcerarie, si ricorda inoltre che l’articolo 4 del recente decreto-legge n. 211 del 2011[223], in corso di conversione al Senato, autorizza la spesa di circa 57 milioni di euro (57.277.063) per il 2011, per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
Articolo 18
(Funzionalità
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile ENEA)
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
La norma dispone che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) continui ad esercitare le sue funzioni anche presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita nel 2009 in luogo del preesistente ente. Tale proroga di funzioni è prevista fino alla nomina del nuovo organo di controllo che sarà istituito specificamente per la nuova Agenzia.
La disposizione è finalizzata a garantire il controllo sull’ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia nella attuale fase di transizione e fino al pieno avvio del funzionamento nel nuovo assetto. La relazione illustrativa evidenzia il fatto che, essendo l’ENEA destinatario di contributi da parte dello Stato, e considerata la necessità del monitoraggio della spesa pubblica e del suo contenimento, il mantenimento dell’organo di controllo già operante nell’Ente fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia appare indispensabile.
Si ricorda che la istituzione della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e sviluppo economico sostenibile, e designato con la medesima sigla (ENEA) dell'ente contestualmente soppresso – è stata disposta dall'articolo 37 della legge 99/2009.
Per altro, il comma 4 dell’art. 37 della legge 99/2009 ha rimesso la precisa definizione di funzioni e organizzazione della nuova Agenzia – e quindi il pieno avvio del funzionamento del nuovo organismo - ad un decreto interministeriale tuttora in corso di definizione. Nell’attesa di tale nuovo assetto, il comma 5 dello stesso articolo 37 ha previsto che l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia siano assicurati da un Commissario e due Subcommissari.
L’insediamento del Commissario e dei sub Commissari [224] è avvenuto il 15 settembre 2009, e da tale data è risultato formalmente soppresso l’ENEA preesistente (cfr. art. 37, comma 3, ultimo periodo, in fine, della legge 99/2009) e ha preso formalmente avvio l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Il processo di definizione e di organizzazione dell’Agenzia, peraltro, dovrà concludersi con l’emanazione del citato decreto interministeriale.
Come si legge sul sito internet dell’Agenzia, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale è stata definita una struttura organizzativa transitoria per assicurare la funzionalità dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività di ricerca, innovazione tecnologica e la prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile.
In questo contesto si inserisce la previsione del D.L. in esame di protrarre anche l’attività del Collegio dei Revisori dei conti preesistente. Si tratta, per l’esattezza, della quarta proroga di attività del Collegio dei revisori dei conti già attivo nell’ENEA soppresso. Per le proroghe precedenti si vedano:
- l’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del D.L. n. 194/2009 (decreto “mille proroghe 2010”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25), che dispose la proroga fino al 31 dicembre 2010;
- il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (decreto “mille proroghe 2011”, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10) che dispose la proroga fino al 31 marzo 2011;
- il D.P.C.M. 25 Marzo 2011, che differì il termine di scadenza del Collegio dei revisori al 31 dicembre 2011.
Articolo 19, comma 1
(Proroga
dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e
armonizzazione dei sistemi contabili)
1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2013».
L'articolo 19 reca una proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale[225].
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 reca l'attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, contenuta nell’articolo 2, comma 1 della di legge di contabilità nazionale n. 196/2009[226]. Il decreto, in particolare:
· dispone l’obbligo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali descritti nell’allegato 1 del decreto legislativo e definiti come “regole fondamentali di carattere generale”;
· introduce, quale novità ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, il Piano dei conti integrato, per gli enti che adottano un regime di contabilità finanziaria, costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico patrimoniale. Le voci del piano – da definirsi nel rispetto della disciplina applicativa del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi – costituiscono la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica della pubbliche amministrazioni. Inoltre, le codifiche del SIOPE[227] sono adeguate alla struttura del piano dei conti.
A tal fine, ogni transazione elementare è iscritta nel piano secondo codici identificativi della voce cui appartengono, e secondo codici che consentono la registrazione della medesima transazione secondo la classificazione della spesa per missioni e programmi, nonché secondo la classificazione per funzioni - obiettivo COFOG, comune a tutti i paesi dell’Unione Europea.
Considerata la portata dell’innovazione, il passaggio definitivo al sistema integrato di scritturazione contabile è previsto a partire dal 2014;
· per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, prevede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l’obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE;
· prescrive il generale obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo una omogenea classificazione per missioni e programmi. I programmi sono coordinati con la classificazione economico funzionale COFOG adottata in ambito europeo (codificazione di secondo livello). La rappresentazione funzionale della spesa, già adottata per il bilancio dello Stato, è prevista con distinte modalità sia per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria sia per quelle in contabilità di tipo civilistico;
· prevede la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. In tale prospettiva, si introduce il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”.
· prevede l’avvio di un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
La Relazione illustrativa al provvedimento in esame afferma che due importanti novità legislative hanno modificato profondamente il contesto in cui devono collocarsi i decreti attuativi da emanare ai sensi del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e che esse rendono necessario prorogare i termini per l'emanazione dei decreti attuativi al fine di poterli renderli coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno.
In particolare, la Relazione cita la Direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, la quale fa parte del pacchetto di misure legislative per il rafforzamento del coordinamento ex ante delle politiche di bilancio europee e stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri, fissando precetti su contabilità e statistiche, regole di bilancio numeriche, quadri di bilancio a medio termine, nonché sulla trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica, in senso lato. In sede europea è stato deciso un anticipo del recepimento di tale direttiva all’interno degli Stati membri, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012.
Il secondo intervento legislativo, citato nella Relazione, che inciderà sull’attuazione della disciplina di armonizzazione, è il disegno di legge costituzionale recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, il quale novella gli articoli 81, 100, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali.
L’articolo, in particolare, modifica in più punti il decreto legislativo n. 91/2011 posticipando al 31 dicembre 2012:
a) il termine – originariamente stabilito al 28 febbraio 2012 (articolo 4, comma 3) - entro cui adottare uno o più decreti di natura regolamentare del Ministero dell’economia e finanze volti a definire la struttura del Piano dei conti integrato e le relative voci, la revisione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità degli enti pubblici - D.P.R. n. 97/2003, i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione;
b) il termine - originariamente stabilito al 30 dicembre 2012 (articolo 8, comma 7) - per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce criteri e modalità per la definizione della transazione elementare e della sua codificazione;
c) il termine - originariamente stabilito al 30 dicembre 2012 (articolo 11, comma 3) – entro cui adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce gli indirizzi comuni per la definizione delle missioni di spesa, le quali, assieme ai programmi, costituiscono la struttura dei documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche;
d) il termine - originariamente stabilito al 28 febbraio 2012 (articolo 11, comma 4) - entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario, adeguare i regolamenti di amministrazione e di contabilità, allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio delle spese secondo la classificazione per missioni, programmi e macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo;
e) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 12) – entro cui adottare gli schemi di decreto non regolamentare volti a definire le modalità attraverso le quali le amministrazioni vigilanti assicurano che le proprie unità locali adottino la classificazione dei documenti contabili per missioni e programmi;
f) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 14, comma 2) – entro cui adottare il decreto del Ministro dell'economia e finanze che definisce i criteri uniformi per la codifica dei provvedimenti di spesa delle amministrazioni pubbliche assunti in sede gestionale al fine di consentire la riferibilità delle singole decisioni alle articolazioni dei documenti di bilancio;
g) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 16, comma 2) – per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità di questo con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria.
h) il termine – originariamente stabilito al 28 febbraio 2012 (articolo 18, comma 1) - entro cui adottare il decreto del Ministro dell’economia e finanze che individua uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, nonché la tempistica e le modalità per la loro pubblicazione;
i) il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2011 (articolo 23, comma 1) – per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio;
l) il termine – originariamente stabilito al 30 novembre 2011 (articolo 25, comma 1) – per l’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dà avvio ad un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari a partire dall’anno 2013, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.
1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’iter del provvedimento presso le Commissioni riunite I e V della Camera, reca una disposizione di modifica dell’articolo 6 del D.L. n. 154/2008, istitutivo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, volta ad ampliare le finalità del Fondo medesimo al fine di garantire compensazione agli effetti finanziari derivanti dall’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l’effettuazione dispese in deroga al patto di stabilità interno da parte delle regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011.
L’utilizzo del Fondo per tale finalità è limitato nel tempo, fino al 31 dicembre 2012.
Si ricorda che il citato articolo 5-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138[228] reca una deroga in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza ai limiti di spesa previsti dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario, fissati dall’articolo 1, commi 126 e 127, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011)[229], con riferimento alla spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna regione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale. Tale deroga, operante a decorrere dal 2011, è stata introdotta al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell’Obiettivo convergenza e l’attuazione delle finalità del Piano per il Sud.
In base alla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali comunitari, le regioni italiane che rientrano nell’obiettivoConvergenza (aree in cui il PIL procapite risulta inferiore al 75% della media comunitaria) sono Calabria, Campania, Puglia e Sicilia[230]. Nell’ambito dello stesso obiettivo si aggiunge la regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (c.d. di phasing-out) per favorirne l’uscita dall’obiettivo.
Ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, il comma 2 dell’articolo 5-bis prevede che la deroga ai tetti di spesa fissati dal patto di stabilità interno in favore delle regioni dell’Obiettivo convergenza debba trovare adeguata compensazione attraverso l’attribuzione dei maggiori oneri che ne derivano allo Stato ed alle restanti regioni. Come evidenziato nella Relazione tecnica del D.L. n. 201/2011, la norma di deroga non determina effetti finanziari negativi, in quanto la deroga “è operata solo a fronte di cessione facoltativa di spazi finanziari da parte dello Stato e/o delle regioni e per un importi agli eventuali spazi finanziari ceduti”.
In particolare, il comma specifica che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[231], da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari della deroga nonché le modalità di attribuzione allo Stato e alle altre regioni dei maggiori oneri.
La norma in esame sembrerebbe, pertanto, introdotta al fine di consentire alle regioni dell’Obiettivo Convergenza di beneficiare della deroga ai limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno concessa dall’articolo 5-bis del D.L. n. 201/2011, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto provvedere ad attribuire allo Stato e alle restanti regioni italiane i maggiori oneri derivanti dalla deroga stessa – decreto che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis del D.L. n. 201/2011, avrebbe già dovuto adottarsi entro il 30 settembre 2011.
In particolare, la normaconsente, fino al 31 dicembre 2012, la compensazione degli effetti finanziariderivanti dalle spese eccedenti i limiti del patto di stabilità delle regioni,seppure nei limiti delle spese effettuate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008[232], nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.
Nel bilancio per il 2012, il Fondo è dotato di 950 milioni di euro per l’anno 2012, di 587 milioni per l’anno 2013, di 475 milioni per l’anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall’anno 2015.
In relazione all’attuazione delle misure contenute nell’articolo 5-bis del D.L. n. 138/2011, occorre ricordare la disposizione di deroga per le spese delle regioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale e i cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari contenuta nella disciplina del patto di stabilità dettata dall'articolo 32, comma 4 lettere n) ed n-bis) della legge di stabilità 2012, come modificato dall'articolo 3, commi 1 e 3, del D.L. n. 201/2011.
La disciplina del patto di stabilità per il triennio 2012-2014 (art. 32, comma 4, lett. n)) dispone l'esclusione, dal computo delle spese finali rilevanti ai fini del patto, delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. 112/2008 (risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate) subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. n. 138/2011. Vale a dire che la deroga alle regole del patto opera solo in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza e solo a patto che, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, siano attribuiti allo Stato e alle restanti regioni i maggiori oneri (attribuzione da definirsi con il citato decreto ministeriale entro il 30 settembre di ogni anno).
Successivamente – in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale - è intervenuto l’articolo 3, commi 1 e 3, del D.L. n. 201/2011 il quale, in relazione alla deroga per le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ha disposto[233] il limite finanziario di 1 miliardo di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 ed ha posto la compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sulle risorse di un apposito “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, con una dotazione in termini di sola cassa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
Articolo 20, comma 1
(Conservazione
di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul
Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF)
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
L’articolo 20 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritte in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell’esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.
Tali stanziamenti sono iscritti al capitolo 3094 riportato nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
La relazione tecnica al provvedimento sottolinea che la necessità della conservazione delle risorse del 5 per mille per l’anno finanziario 2011[234] consegue alla “complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari”. La relazione tecnica afferma che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell’anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, rilevando poi che la norma non comporta un peggioramento dei saldi posto che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già scontate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.
Sulla base dell’interrogazione del capitolo 3094/Economia, alla data del 29 dicembre 2011, sul medesimo capitolo 3094 risulta uno stanziamento definitivo di competenza pari a 300 milioni di euro e residui accertati pari a 83 milioni di euro.
La norma autorizza, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze alla ripartizione, per l’anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, delle somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo delle risorse derivanti dal 5 per mille IRPEF.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 10, comma 10 del D.L. n. 98/2011[235] dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.
L’istituto del 5 per mille è stato introdotto, a titolo sperimentale, dall’articolo 1, comma 337-340, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L’istituto è stato poi di anno in anno rinnovato.
In particolare, esso è stato rinnovato con riferimento all’esercizio finanziario 2007[236], 2008[237], 2009[238], 2010[239], nonché all’esercizio 2011[240] e da ultimo all’esercizio 2012[241].
Sul piano delle risorse, si ricorda che per il 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2006 il relativo stanziamento è stato appostato nel bilancio 2007 (cap. 3094/Economia), inizialmente per un ammontare pari a 270 milioni. Nel corso del 2007, con la legge di assestamento (legge n. 211/2007) è stata effettuata un’integrazione di 47 milioni di euro. Lo stanziamento è stato ulteriormente integrato di 150 milioni dall’articolo 20, comma 1, del citato D.L. 159/2007. Lo stanziamento definitivo nel 2007 è ammontato a 467 milioni di euro.
L’Agenzia delle entrate, in data 12 ottobre 2007, ha pubblicato cinque distinti elenchi di ripartizione delle risorse. Rispetto ad un totale di risorse da ripartire pari a 345,2 milioni di euro, è stato ripartito un importo di 328,9 milioni tra gli aventi diritto. I restanti 16,3 milioni non sono stati ripartiti in quanto corrispondenti a scelte in favore di soggetti esclusi dal beneficio. Rispetto allo stanziamento definitivo di 467 milioni per il 2007, pertanto, 121,8 milioni sono risultate economie di bilancio.
Per l’anno finanziario 2007, i commi 1234-1237, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), hanno riproposto la misura del 5 per mille.
Lo stanziamento relativo è stato appostato nel bilancio 2008 per un ammontare di 400 milioni, innalzati di 5 milioni dal D.L. n. 248 del 2007, in relazione all’inserimento tra i soggetti beneficiari delle fondazioni nazionali di carattere culturale. Lo stanziamento definitivo è ammontato, dunque, a 405 milioni di euro.
L’Agenzia dell’entrata ha pubblicato il 30 ottobre 2009, gli elenchi contenenti il numero delle scelte e le quote spettanti a ciascun beneficiario. Per tale anno finanziario, i contribuenti hanno destinato con le loro scelte la somma complessiva di 371,7 milioni. Una somma di 1,9 milioni è stata poi specificamente destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in attuazione dell’articolo 1, comma 1237 della legge finanziaria 2007.
Delle risorse iscritte in bilancio per complessivi 405 milioni, pertanto, soltanto 373,6 milioni sono stati trasferiti, con D.M. economia n. 112036 del 2009, ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate. I residuali 31,4 milioni sono stati ripartiti in sede di 5 per mille 2008 (ex art. 1, comma 15 del D.L. n. 194/2009, cfr. infra).
Con riferimento all’anno finanziario 2008 è intervenuta la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) articolo 3, commi 4-11. Il corrispondente stanziamento di spesa appostato nel bilancio 2009 è stato inizialmente pari a 385 milioni di euro, poi innalzato di 5 milioni dal predetto D.L. 248 del 2007 (articolo 45, comma 1-ter) per tenere conto dei nuovi beneficiari anche per l’anno finanziario 2008.
L’articolo 1, comma 15, del D.L. 194 del 2009 ha poi disposto che le somme iscritte per l’anno 2009 in conto competenza e in conto residui sul capitolo 3094 (Fondo per il 5 per mille) non impegnate al termine dell’esercizio stesso, fossero conservate per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Pertanto, alla somma di 385 milioni di euro, si è aggiunta – in sede di ripartizione – la somma di 31,4 milioni di euro, pari all’importo del 5 per mille 2007, non ripartito e rimasto in conto residui nel bilancio 2009.
Il 15 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate ha trasmesso (con Nota n. 42050) l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio e le somme ad essi spettanti, per complessivi euro 415,6 milioni. La somma di 415,6 milioni è stata trasferita, con D.M. economia n. 28773 del 2010, ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
Per l’anno finanziario 2009, l’articolo 63-bis del D.L. 112 del 2008[242] ha riproposto il 5 per mille. Nel bilancio 2010 lo stanziamento di spesa previsto per il 5 per mille è stato inizialmente pari a 20 milioni di euro, secondo quanto disposto dall’art. 63-bis del D.L. n. 112/2008. La legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha inoltre previsto all’articolo 2, comma 250, che 400 milioni delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come indicate nell'elenco 1 allegato alla medesima legge, fossero destinate al rifinanziamento del 5 per mille IRPEF. Il 22 novembre 2010, l’Agenzia delle entrate ha trasmesso (con Nota n. 165666) l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio e le somme ad essi spettanti, per complessivi euro 420 milioni.
La somma di 420 milioni è stata trasferita, con D.M. economia n. 100170 del 2010, ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
La disciplina del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2010 è contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010. Per ciò che attiene alle risorse stanziate, l’art. 2, co. 2-quinquies, del D.L. n. 40/2010, ha stabilito che nel bilancio 2011 debbano essere iscritte sul relativo capito (cap. 3094/Economia) le risorse derivanti da quota parte delle maggiori entrate per l’anno 2011 provenienti dalle disposizioni sui giochi (commi da 2-bis a 2-quater del medesimo art. 2 del D.L. n. 40/2010), le quali dovranno essere accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il 5 per mille 2010 è stato finanziato – per 100 milioni di euro per il 2011 – dall’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), attraverso le risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, che è stato oggetto di ripartizione con D.P.C.M 18 maggio 2011.
Da ultimo, l’articolo 2, comma 1, D.L. n. 225/2010[243] ha previsto, per il 5 mille 2010, ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai 100 già stanziati dalla legge di stabilità per il 2011.
Va segnalato che l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 225/2010 ha stabilito che le risorse complessivamente destinate alla liquidazione del 5 per mille 2010 debbano essere considerate pari a 400 milioni, comprendendo però in tale importo anche la quota di 100 milioni di euro per il 2011, stanziata dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 40 e elenco 1 della legge n. 220/2010) per interventi in materia di assistenza e ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, importo questo già assegnato a tale specifica finalità dal citato D.P.C.M. 18 maggio 2011.
Si ricorda inoltre, che il medesimo decreto legge n. 225/2010, all’articolo 3, comma 1, lettera e) ha previsto che le somme – complessivamente pari a 83 milioni di euro - versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle norme indicate nell'Allegato 2 del medesimo D.L. n. 225/2010, che, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, siano mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011 per il riparto della quota del 5 per mille.
Articolo 20, commi da 1-bis a 1-quater
(Conservazione
di somme in bilancio per canoni di locazione e per la revisione del trattamento
economico dei ricercatori)
1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.
1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione,proroga al 31 dicembre 2012 il termine perl’utilizzo delle risorse, già destinate all’Agenzia del demanio quale “conduttore unico” ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 stanziate sugli appositi capitoli/piani gestionali degli stati di previsione dei Ministeri conseguentemente all’entrata in vigore della norma (articolo 27, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011) che ha affidato la stipula dei contratti di locazione alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.
A tal fine, la norma prevede che le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 siano conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.
Si segnala, in proposito, che l’articolo 10, comma 10 del D.L. n. 98/2011[244] dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.
Nella sua formulazione originaria, l’articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo della legge n. 191 del 2009 aveva individuato - a decorrere dal 1° gennaio 2011 - l’Agenzia del demanio come “conduttore unico”, ovvero come l’unico soggetto tenuto a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all’esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa.
In relazione a tali compiti le richiamate norme avevano affidato all’Agenzia, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, specifici compiti.
Per effetto delle modifiche operate dal richiamato articolo 27, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 (che ha novellato il comma 222), la stipula dei contratti di locazione è effettuata dalle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.
E’ nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[245].
L’articolo 27, comma 4 ha conseguentemente soppresso il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato.
Il comma 1-terproroga al 31 dicembre 2012 il termine di impegnabilità delle risorse iscritte sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’anno 2011[246], per le finalità previste dall’articolo 5, comma 3, lettera g),della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si tratta delle risorse destinate alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività, incluse nel decreto recante ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università per il 2011.
Si ricorda, infatti, che il capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca riguarda le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente, non docente e per i ricercatori e per la ricerca scientifica.
Il citato articolo 5, comma 1, della legge n. 240/2010 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, inclusa la valorizzazione dei ricercatori (comma 1, lett. a).
Tra i principi e criteri direttivi indicati dal comma 3 per l'attuazione della delega di cui al comma 1, lett. a), è stata prevista la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 29, comma 22 (limite massimo di 11 milioni di euro nel 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al cofinanziamento di assegni di ricerca, di cui all’art. 5, c. 1, della L. 370/1999).
In attuazione, è intervenuto lo schema di D.Lgs. Atto 396, presentato alle Camere il 4 agosto 2011, che all'art. 15 dispone che ai ricercatori a tempo indeterminato non confermati è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico pari al 70% di quello dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità che, invece, l’art. 1, c. 2, del D.L. 7/2005, riconosceva dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma.
In base all’AIR, i ricercatori interessati sono 1375. La relazione tecnica ricorda che, come già illustrato nella relazione tecnica al progetto di legge di riforma universitaria (A.S. 1905, pag. 27), si tratta di un onere una tantum, ragione per la quale la copertura è limitata al 2011.
In sede di espressione del parere di competenza, il 14 dicembre 2011 la VII Commissione della Camera ha chiesto che sia esplicitato che della disposizione di cui all'articolo 15 beneficiano, in relazione al periodo che rientra nel primo anno di servizio ma successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche i ricercatori non confermati a tempo indeterminato assunti nel 2010.
Lo schema di decreto legislativo non ha ancora concluso il suo iter.
Per quanto concerne l’istituto dell’impegno di spesa, si ricorda che esso è disciplinato dall’articolo 34 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica)
Si evidenzia, in generale, che l’impegno implica l’assunzione dell’obbligo di pagare in relazione al quale si provvede all’accantonamento in bilancio delle somme occorrenti per onorare la spesa assunta. Tali somme diventano indisponibili per fini diversi da quelli prestabiliti e dunque l’impegno impone un vincolo di destinazione.
L’articolo 34 prevede che soltanto i dirigenti possano impegnare ed ordinare le spese.
Costituiscono impegni sugli stanziamenti di bilancio le sole somme dovute dallo Stato a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate e che gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso (commi 2 e 3).
L’assunzione di impegni di spesa corrente estesi a carico di esercizi successivi necessita del preventivo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di garantire la salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l’indebitamento delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale.
Gli impegni pluriennali di spesa corrente sono consentiti ove sussista la necessità di assicurare la continuità dei servizi, quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, ovvero se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza (comma 4).
Le spese per stipendi, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti puntualizzando, però, che le competenze dovute quali arretrati relativi ad annualità precedenti derivanti da rinnovi contrattuali devono essere imputati in conto residui anziché in competenza (comma 5).
Gli impegni pluriennali di spesa in conto capitale possono essere assunti nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità[247]. I pagamenti riferiti a tali impegni devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio (comma 6).
L’articolo 34 prevede, infine, che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto e gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato si devono astenere dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno (comma 7).
Il comma 1-quater provvede alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’articolo 20, stimati in 62,2 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154[248] (legge n. 189/2008).
Si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.
Nel bilancio per il 2012, il Fondo è dotato di 950 milioni di euro per l’anno 2012, di 587 milioni per l’anno 2013, di 475 milioni per l’anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall’anno 2015.
Articolo 21, comma 1
(Posizioni
di Comando del personale di Poste Italiane)
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
L’articolo 21, comma 1, dispone la proroga, per il personale di Poste Italiane S.p.A. in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Tale proroga riguarda il personale non ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presti servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[249], ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto D.Lgs. 165.
Il richiamato comma 112 dell’articolo 3 della L. 244/2007 ha disposto, per il 2010, che il personale appartenente a Poste italiane S.p.a., già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., già dipendente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso pubbliche amministrazioni fosse stato già prorogato per l’anno 2007, potesse essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestava servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico.
La disposizione stabiliva inoltre che i relativi provvedimenti di comando fossero prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
In proposito, si ricorda che la proroga dei comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. (e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) è stata sempre disposta con apposite previsioni normative inserite nell’ambito delle leggi finanziarie successive al 1998, a partire dalla L. 449/1997 (articolo 53, comma 19). Tali comandi sono stati infatti prorogati:
§ al 31 dicembre 2002, dall’articolo 19, comma 9, della L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002);
§ al 31 dicembre 2003, dall'articolo 34, comma 20, della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);
§ al 31 dicembre 2004, dall’articolo 3, comma 64, della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004);
§ al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 123, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005);
§ al 31 dicembre 2006, dall’articolo 1, comma 244, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006);
§ al 31 dicembre 2007, dal comma 534 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) , per il solo personale della società Poste italiane S.p.A., senza far riferimento invece al personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (posizioni di comando prorogate al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, comma 6-quater del successivo D.L. 300/2006[250]);
§ al 31 dicembre 2008, dall’articolo 3, comma 112, della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008);
§ al 31 dicembre 2009, dall’articolo 41 comma 9, del D.L. 207/2008[251];
§ al 31 dicembre 2010, dall’articolo 1, comma 19, del D.L. 194/2009[252];
§ al 31 marzo 2011, dall’articolo 1, comma 1 del D.L. 225/2010[253], successivamente prorogata al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011.
L’istituto della mobilità nella P.A. è disciplinato dagli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Più specificamente la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dal richiamato articolo 30, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis disciplinano la mobilità collettiva per la gestione del personale in esubero.
In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Posto che le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).
Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).
Per la copertura delle vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, le amministrazioni pubbliche devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti sopra descritto. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza (comma 2-bis).
Specifiche disposizioni sono previste in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri per il quale si prevede che, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (comma 2-ter).
La Presidenza del Consiglio, per fronteggiare situazioni di emergenza in atto ed in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali previste dall’art. 3, comma 59, della legge 350/2003 (Finanziaria per il 2004) e dell’art. 1, comma 95, della legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) (comma 2-quater).
Salvo diversa previsione, al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione (comma 2-quinquies).
Infine, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia (comma 2-sexies).
L’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[254], debbano osservare le procedura di seguito prevista, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (comma 1).
E’ preclusa la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata al precedente comma (comma 2).
Si prevede che la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, da parte del dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (comma 3), mentre vi è l’obbligo del dirigente responsabile di dare informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area (comma 4)
Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, si procede secondo il comma 5:
§ all’applicazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[255], che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;
§ in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011[256] e del successivo comma 6.
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. In tal senso si richiama l’applicazione dell’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001, sopra descritto (comma 6).
Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (comma 7).
Infine, si stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[257](comma 8).
L’articolo 34-bis, infine, reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
In particolare, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi del precedente articolo 34, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità - sono:
- il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;
- le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997, per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni.
Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
Il comma 3 dispone quindi che le amministrazioni possono provvedere ad organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
Il comma 4 prevede che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni.
Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste dallo stesso articolo per la mobilità attivata d’ufficio, mentre restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 449/199[258]7 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.
Il comma 5-bis dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 163/1995[259], che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato.
Merita infine ricordare che l’articolo 32 dello stesso D.Lgs. 165 disciplina l’istituto della mobilità temporanea, cioè la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici esplicitamente diretto allo sviluppo degli scambi internazionali di esperienze amministrative nell’ambito dei Paesi membri dell’Unione europea, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi.
D’altra parte, l’articolo 31 disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (ed eventuale soppressione di amministrazioni), il quale si configura come istituto applicabile in mancanza di altre “disposizioni speciali”. In particolare, fatte salve le disposizioni speciali, si prevede che in caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti trova applicazione l'articolo 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda, nonché l’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione sui trasferimenti di azienda di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della L. 428/1990[260]. Tale disciplina presenta un notevole ambito di applicazione, in quanto regola tutte le ipotesi non altrimenti disciplinate in cui si realizzi il passaggio di una attività da un soggetto pubblico compreso nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad un altro, pubblico o privato che sia.
Articolo 21, commi 2 e 3
(Tariffe
postali per la spedizione di prodotti editoriali)
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e delle organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004.
I commi 2 e 3 dell’articolo 21 novellano la normativa relativa alle tariffe postali per la spedizione dei prodotti editoriali.
Si ricorda che il D.L. n. 353/2003[261] disciplina le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali, prevedendo un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società deve praticare alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali[262], e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.
L’applicazione delle tariffe agevolate è stata sospesa, a decorrere dal 1° aprile 2010, dal D.M. 30 marzo 2010[263], emanato in applicazione dell’articolo 10-sexies, comma 2, del D.L. n. 194/2009[264]. Tale articolo ha destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010. Essendo stato già maturato nel primo trimestre del 2010 un importo di circa 50 milioni di euro, il citato D.M. 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano fino al 31 marzo 2010. Esse avrebbero potuto essere rideterminate nel corso dell'anno solo in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie.
Successivamente l’articolo 2, comma 2-undecies, del D.L. n. 40/2010[265], ha previsto il ripristino delle agevolazioni tariffarie, limitatamente alle spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro. La misura delle agevolazioni è stata determinata, per il solo anno 2010, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 23 dicembre 2010[266], nel limite di spesa di 30 milioni di euro.
Il comma 1-bis dell’articolo 2 del D.L. n. 125/2010,[267] stabilisce a sua volta che, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, non si applicano, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), e dalle imprese editrici di libri, le agevolazioni postali previste dal D.L. n. 353/2003. A queste spedizioni si applicano le tariffe massime stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21 ottobre 2010[268]. L’applicazione di dette tariffe massime non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 2 dell’articolo 21 in esame proroga, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, la scadenza del periodo durante il quale le tariffe postali agevolate non si applicano alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri. Durante il periodo di sospensione delle tariffe postali agevolate si applicano le tariffe massime fissate dal sopra citato D.M. 21 ottobre 2010.
Il comma 3 dell’articolo 21, sostituito nel corso dell’esame in commissione referente, stabilisce che le tariffe massime di cui al citato D.M. 21 ottobre 2010 si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC),[269] e alle associazioni d'arma e combattentistiche. Per le spedizioni effettuate da questi soggetti si prescinde dal possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 353/2003, il quale esclude l’applicazione delle tariffe agevolate alla spedizione di periodici i cui abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti.
L’autorizzazione in commento è valida per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 31 dicembre 2013.
Si segnala che l’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 353/2003, richiamato nel testo della norma in esame, definisce associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro:
§ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
§ le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991;
§ le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49/1987:
§ le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000;
§ le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi;
§ gli enti ecclesiastici;
§ le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
§ le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica;
§ le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
Le associazioni combattentistiche, vigilate dalla Presidenza del Consiglio o dal Ministero della difesa o dal Ministero dell’interno, sono indicate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, costituitasi nel 1979; le associazioni d’arma, vigilate dal Ministero della difesa, sono indicate dall’articolo 941 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e sono iscritte in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.
Si evidenzia che il testo originario del decreto-legge:
§ prevedeva l’applicazione di apposite tariffe, anziché delle tariffe massime di cui al D.M. 21 ottobre 2011, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dai soggetti in questione;
§ disponeva che dall’agevolazione in esame fossero esclusi i prodotti editoriali di cui al citato articolo 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 353/2003 (periodici i cui abbonamenti sono stipulati a titolo oneroso in misura inferiore al 50 per cento del totale);
§ escludeva infine l’applicazione dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 353/2003, il quale prevede che le riduzioni applicate dai gestori dei servizi postali non sono rimborsate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (tale esclusione non è più necessaria, in quanto l’applicazione delle tariffe di cui al D.M. 21 ottobre 2011 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato).
Articolo 22, comma 1
(Continuità
degli interventi a favore delle imprese)
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.
L'articolo 22, comma 1 prevede la possibilità di una proroga delle convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese.
Si ricorda, preliminarmente, che l’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, prevede che le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Dette società stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni.
Si rammenta, inoltre, che l'articolo 5, comma 5-sexies, della legge n. 225 del 1992 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), introdotto dal comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale dall’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 [270], quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate, prevedendo che vi si possa ricorrere anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali. A tal fine devono essere conferite al suddetto Fondo anche le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all’art. 5 della legge n. 261 del 1997 [271].
É demandata ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze la determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo stesso.
Poiché - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - lo schema di decreto attuativo non è stato emanato prima della scadenza del termine della convenzione con l'attuale gestore, ovvero il Mediocredito centrale (dal 1° agosto 2011 di proprietà di Poste italiane Spa), fissato al 31 dicembre 2011, non è ancora possibile attivare una procedura di gara per l'affidamento del relativo servizio di gestione.
L’articolo in esame, pertanto, è finalizzato a prorogare, per motivi di pubblico interesse, le convenzioni per la gestione di detti fondi agevolativi oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, solo fino alla piena operatività delle norme attuative del predetto articolo 5, comma 5-sexies, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in modo da garantire anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che, nonostante le funzioni in materia siano state conferite alle amministrazioni regionali, il trasferimento non è stato ancora realizzato per la Sicilia e la Valle d'Aosta e che, pertanto, l'amministrazione centrale esercita ancora le residue competenze statali in materia di sostegno pubblico alle imprese operanti in tali regioni assicurando la continuità del servizio.
Nell'ambito delle medesime convenzioni è altresì regolato il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte, a fronte dei quali a partire dal D.L. 19 dicembre 1994, n. 691 [272] furono introdotte diverse misure agevolative, ancora in essere e correlate all'operatività del menzionato Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.
L’articolo 22 conferma, infine, la riduzione di almeno il 10 per cento delle commissioni nei limiti delle risorse disponibili già prevista dalla legislazione vigente.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede la possibilità di prorogare, per motivi di pubblico interesse, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.
Articolo 22, comma 1-bis
(Completamento delle iniziative a valere
sulla programmazione negoziata)
1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misure non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, sostituisce il comma 9-ter dell’articolo 40 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale proroga di un anno - dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 - il termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate non ancora completate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, di cui all’articolo 1, comma 862, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006)[273].
Il comma in esame – attraverso la sostituzione del citato comma 9-ter :
§ restringe l’ambito delle iniziative agevolate oggetto della proroga, stabilendo che oggetto della proroga al 31 dicembre 2012 sono le iniziative agevolate le quali, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investimenti ammessi, a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012.
La vigente formulazione del comma 9-ter prevede, invece, attraverso il richiamo all’articolo 1, comma 862, della legge n. 296/2006, che sono oggetto di proroga tutte le iniziative non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe ammesse dalla disciplina vigente, le quali risultino realizzate,alla medesima data, in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi.
A tal proposito si ricorda che il termine per il completamento delle predette iniziative, fissato originariamente al 31 dicembre 2007 dal citato articolo 1, comma 862, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2007), è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 3, comma 35, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), al 31 dicembre 2009 dall’articolo 43, comma 7-bis, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), al 31 dicembre 2011 dall’articolo 2, comma 17-ter, del decreto legge n. 225/2010 (legge n. 10/2011) e, infine, differito al 31 dicembre 2012 dall’articolo 40, comma 9-ter, del decreto legge n. 201/2011 (legge n. 214/2011);
§ prevede che l’agevolazione per le iniziative oggetto di proroga sia rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201/2011), anziché nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla medesima data, come invece disposto dalla formulazione vigente del comma 9-ter.
§ introduce la previsione che il Ministero dello sviluppo economico presenti una relazione sulle opere concluse e che eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 22, comma 1-ter
(Iniziative per la proroga dell’Accordo
per il credito alle PMI)
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie.
Il comma 1-ter, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, avvii un tavolo di consultazione tra Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali con lo scopo di prorogare al 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto il 16 febbraio 2011.
Si ricorda in proposito che il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale.
L’Avviso Comune si rivolgeva alle imprese con una situazione economica e finanziaria tale da avvalorare la continuità aziendale ma che, a causa della crisi, presentassero difficoltà economiche temporanee. In particolare, si trattava di imprese con situazione patrimoniale “in bonis” al 30 settembre 2008 e che al momento della presentazione della domanda non avessero posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza”.
L’Avviso ha consentito l’introduzione di misure volte:
§ alla temporanea sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui);
§ alla sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di locazione finanziaria “mobiliare” (targato, strumentale, nautico) ovvero “immobiliare”;
L’Avviso comune ha previsto inoltre (punto 7) l’impegno delle parti a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese; a tal fine, le banche aderenti si impegnano a prevedere uno specifico finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale, mediante la definizione di appositi finanziamenti. L’ambito applicativo è stato successivamente esteso alla fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del “credito agrario di conduzione”, ovvero del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) ed anche ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale.
Con circolare del 1° luglio 2010 l’iniziativa è stata prorogata in modo tale da consentire alle imprese di presentare domanda di ammissione ai benefici previsti dall’Avviso sino al 31 gennaio 2011.
Successivamente, il 16 febbraio 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Accordo che individua nuove misure in favore delle imprese. In particolare, il nuovo Accordo mira a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese attraverso:
§ la proroga di ulteriori 6 mesi dei termini previsti dall'Avviso comune, che vengono così fissati al 31 luglio 2011, sempre in favore delle imprese richiedenti aventi posizioni classificate dalla banca “in bonis” alla data del 30 settembre 2008;
§ l’allungamento della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della quota “capitale” delle rate ai sensi dell’Avviso Comune (non è stata concessa la possibilità di richiedere ai sensi dell’Accordo l’allungamento di un’operazione di leasing, che aveva beneficiato della sospensione ai sensi dell’Avviso Comune).
Al fine di promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, si dispone anche la concessione di finanziamenti bancari connessi ad operazioni di aumento di capitale realizzate dalle imprese.
In relazione alla misura dell’Accordo (articolo 2.A.2) che consente alle PMI di ottenere, a determinate condizioni, l'estensione della durata del piano di ammortamento dei mutui, (già beneficiari della sospensione delle rate ai sensi dell'Avviso comune), il 24 marzo 2011 l'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto una Convenzione che disciplina il meccanismo attraverso il quale la Cdp mette a disposizione delle banche un Plafond pari a 1 miliardo di euro, c.d. "Plafond Accordo Pmi", in relazione alle suddette operazioni: di conseguenza, le operazioni di allungamento delle durate possono essere assistite, tra l'altro, dalla provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti.
La scadenza dell'Accordo è fissata al 31 dicembre 2011.
Articolo 22-bis
(Protezione accordata al diritto
d’autore)
1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data».
L’art. 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, modifica l’art. 239 del Codice della proprietà industriale[274]in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore concernente disegni e modelli.
Attualmente tale norma, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs 131/2010[275], prevede la limitazione della tutela ai sensi della legge del diritto d’autore alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico che, prima del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71[276]), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione.
Il regime transitorio di cui al secondo periodo dell’art. 239 stabilisce, tuttavia, che i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori alla stessa data, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001. Analoga disciplina tutela i terzi che abbiano fabbricato tali prodotti nei 5 anni successivi al 19 aprile 2001, purché tale attività si sia mantenuta nei limiti del preuso.
La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame del disegno di legge in commissione, estende detta tutela ai prodotti fabbricati nei 15 anni successivi al 19 aprile 2001.
Sulla materia si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza 27 gennaio 2011 (causa C-168/09), in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano (nel cd. “caso Flos”), concernente la compatibilità dell’art. 239 Codice della proprietà industriale con la direttiva 98/71 e, dunque la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale ai sensi della legge sul diritto d’autore (in attuazione della citata direttiva) con il diritto europeo.
In particolare, la Corte ha affermato che «la direttiva 98/71 […], non contiene alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi» (p.to n. 48). Ciò nonostante, «la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d’autore prevista all’art. 17 della direttiva 98/71 non può escludere l’applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione» (p.to n. 50).
La stessa Corte ha però concluso che l’art. 17 della direttiva 98/71 non consente alla normativa di uno Stato membro di «escludere dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti».
Si valuti l’opportunità di verificare la coerenza della novella dell’art. 239 del codice della proprietà industriale con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Articolo 23
(Esercizio
dell’attività di consulenza finanziaria)
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
L’articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164[277] (decreto legislativo di recepimento della cd. norme europee “Mifid”).
Il termine era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 225/2010[278], della Tabella 1 ad esso allegata e dal DPCM 25 marzo 2011[279].
Nel dettaglio, la norma in commento modifica i termini contenuti nell’articolo 19, comma 14 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
Per effetto delle norme in esame, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2012 (in luogo del 31 dicembre 2011).
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) del TUF, la consulenza in materia di investimenti rientra nei servizi e nelle attività di investimento ove abbia per oggetto strumenti finanziari.
Si ricorda inoltre che l’ articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui al richiamato articolo 18 del TUF non pregiudichi la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Al comma 2 si è prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
Come rileva in proposito la relazione illustrativa, poiché a tutt’oggi il suddetto organismo - condizionante l’operatività della normativa di cui alle richiamate disposizioni - non è stato ancora istituito, si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l’esercizio della predetta attività di consulenza, in attesa dell’adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente.
L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. Si è affidato a un regolamento Consob (delibera CONSOB del 12 gennaio 2010, n. 17130) di determinare i principi e i criteri relativi, fra l’altro, alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari[280].
Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che la proroga del termine della disposizione in commento è disposta mediante modifiche non testuali. Occorrerebbe pertanto riformulare la norma come modifica esplicita all’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.
Articolo 24
(Adempimenti
relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche
finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato)
1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012» e all'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
L’articolo 24 dispone la proroga del termine (dal 31 gennaio al 31 luglio 2012) entro il quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l’elenco identificativo al Ministero dell’economia e delle finanze, incluse le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.
L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al MEF al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.
Le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie. Al fine di attuare in modo compiuto tale disposizione, il comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.
In particolare l’articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge n. 191 del 2009, ha previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, di trasmettere al MEF – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Tale disposizione fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; l’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 ha esteso tali obblighi di comunicazione alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuate dall’ISTAT. Il periodo tredicesimo prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco le amministrazioni pubbliche comunicano eventuali variazioni intervenute.
Il quindicesimo periodo del comma 222 ha previsto che con decreto del MEF il predetto obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo. Con decreto ministeriale del 30 luglio 2010 la ricognizione del patrimonio pubblico è stata estesa alle concessioni e alle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, come sopra individuate, stabilendo le modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.
L’articolo 12, comma 13, del decreto legge n. 98 del 2011 ha fissato il termine del 31 gennaio 2012 per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del MEF del 30 luglio 2010. Tale termine, con la norma in commento, è stato prorogato al 31 luglio 2012. Conseguentemente anche il termine per le eventuali variazioni intervenute, previsto dal periodo tredicesimo del citato comma 222, è spostato al 31 luglio di ciascun anno successivo.
La relazione illustrativa afferma al riguardo che la proroga dei termini è necessaria per i cambiamenti recentemente apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento. Essa inoltre consente alle amministrazioni pubbliche di assolvere agli adempimenti prescritti con un maggiore livello di adesione.
Articolo 25
(Proroga
della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario
internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un
accordo di prestito bilaterale)
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria in corso, l’articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale.
L’intervento s’inserisce nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell’Unione europea, dando attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre.
In particolare, l’accordo politico raggiunto in sede europea - cui l’articolo ritiene di dare attuazione considerato, come si legge nella relazione illustrativa, “il primario interesse dell’Italia alla stabilizzazione dell’area euro” -, si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell’area di risorse addizionali al FMI per un ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali.
Tali risorse si sommano a quelle ordinarie del Fondo al fine di assicurare allo stesso una maggiore capacità finanziaria per fronteggiare la crisi.
La chiave di ripartizione dello sforzo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale del FMI risultanti dall’entrata in vigore del quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, approvato dal Parlamento con la legge 31 ottobre 2011, n. 190.
In questo contesto, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e ammonta a 23,48 miliardi di euro.
La relazione tecnica precisa che il contributo italiano è a carico della Banca d’Italia e non graverà sul bilancio dello Stato, ferma restando la necessità di prevedere in favore della Banca, a fronte dell’impegno assunto in sede internazionale, l’attivazione della garanzia dello Stato.
La relazione illustrativa sottolinea, invece, come l’importanza del contributo italiano e di quello dell’area euro derivi anche dal fatto che esso svolge il ruolo di stimolo e traino nei confronti dei contributi dei Paesi europei non membri dell’area euro e dei Paesi non europei del G20, facilitando in tal modo il relativo negoziato internazionale che avrà luogo a partire dal mese di gennaio nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI.
Per quanto concerne l’articolato, il comma 1 dispone la proroga le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del FMI per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all’estensione della linea di credito già esistente.
Si segnala che il comma 1 dell’articolo 25, nel disporre la proroga in esame, reca un generico riferimento alle disposizioni di cui al “decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,”- ossia al decreto legge c.d. “mille proroghe” dello scorso anno - senza tuttavia menzionare la specifica norma di riferimento, che appare rinvenibile all’articolo 2, comma 13 di tale decreto, il quale aveva a sua volta disposto la proroga delle disposizioni, concernenti la partecipazione dell’Italia a interventi del FMI per fronteggiare le crisi, contenute in origine nel decreto legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, al quale sembra pertanto doversi riferire il comma in esame.
Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 7 del 1999[281] ha previsto che il Ministero dell'economia può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del medesimo articolo 1.
Tali disposizioni, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, sono state prorogate già lo scorso anno, ai sensi del citato articolo 2, comma 13, del D.L. 225/2010, in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.
In tale ambito, la Banca d'Italia è stata autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale per la conclusione di un accordo di prestito di un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo di prestito, approvato in data 21 ottobre 2009 e riportato in allegato al decreto legge n. 225 al fine di renderlo esecutivo, fissa nei dettagli i termini e le condizioni ai quali, allo scopo di fronteggiare la crisi, la Banca d'Italia si impegna a prestare al Fondo monetario internazionale (FMI) l'equivalente, calcolato in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), di 8,11 miliardi di euro. Nell'Accordo viene stabilito che il FMI può effettuare prelievi per un periodo di due anni a partire dalla data del primo prelievo oppure un mese dopo la data dell'entrata in vigore dell'accordo medesimo. Salvo ulteriori accordi, il FMI notificherà la sua intenzione di prelevare alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Con il consenso della Banca d'Italia, il FMI può estendere la possibilità di effettuare prelievi per ulteriori periodi di un anno fino ad un totale di quattro anni. In secondo luogo e le medesime finalità di contrasto alla crisi finanziaria, il decreto legge ha autorizzato la Banca d'Italia, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto al predetto ammontare, a contribuire ulteriormente nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro.
La ulteriore proroga in esame è disposta in attuazione, come accennato, degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre.
Al riguardo, si ricorda che nel vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 è stata approvata una dichiarazione nella quale, tra le altre cose, si prospettano le seguenti misureper rispondere alle attuali tensioni sui mercati:
· il potenziamento del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) mediante le due opzioni già approvate dall'Eurogruppo il 29 novembre, ovvero:
· il ricorso a certificati di protezione parziale che forniscono una protezione dal 20 al 30 per cento del valore capitale di una nuova obbligazione emessa dagli Stati membri beneficiari;
· la costituzione fondi di coinvestimento - con combinazione di finanziamenti pubblici e privati - per acquistare obbligazioni degli Stati membri beneficiari sui mercati primari e/o secondari.
In tale quadro, la dichiarazione accoglie con favore la disponibilità della BCE a fungere da agente per il FESF nelle sue operazioni di mercato (dato che, a causa dell’opposizione della Germania, il FESF non avrà licenza bancaria);
· l'accelerazione dell'entrata in vigore del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il trattato entrerà in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90% degli impegni di capitale lo avranno ratificato (l'obiettivo è che entri in vigore nel luglio 2012 anziché il 1° gennaio 2013 come precedentemente concordato). Per quanto riguarda l’Italia il Governo ha presentato presso il Senato (A.S. 2914) un ddl di ratifica della modifica all’articolo 136 del TFUE su cui si fonda il Trattato istitutivo del MES; non risulta invece presentato il ddl di ratifica di tale ultimo trattato;
· il FESF (la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2011) resterà attivo perfinanziare i programmi avviati (a beneficio di Grecia, Irlanda e Portogallo) fino a metà 2013;
· l'adeguatezza del massimale globale del FESF/MES verrà portata dagli attuali 440 miliardi a 500 miliardi di euro, e sarà riesaminata nel marzo 2012;
· nel corso del progressivo aumento del capitale versato, i Governi si impegnano ad accelerare i versamenti di capitale allo scopo di mantenere una proporzione minima del 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES e a garantire una capacità di prestito effettiva congiunta di 500 miliardi di euro;
· la zona euro e gli altri Stati membri esamineranno, e confermeranno entro dieci giorni, la messa a disposizione di risorse supplementari per l'FMI fino a 200 miliardi di euro, sotto forma di prestiti bilaterali, allo scopo di dotare l'FMI di risorse adeguate per affrontare la crisi;
Per ciò che concerne il trattato istitutivo del MES:
· con riferimento al coinvolgimento del settore privato, verranno esplicitati nel preambolo le prassi e i principi del FMI. Pertanto, si intende ribadire che il coinvolgimento del settore privato previsto per la soluzione della crisi greca (mediante uno scambio di titoli su base volontaria con uno sconto nominale del 50% sul debito greco virtuale detenuto da investitori privati) è un'evenienza unica ed eccezionale; saranno inoltre incluse clausole di azione collettiva standardizzate e identiche tra le modalità e condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni di Stato della zona euro, in modo da preservare la liquidità dei mercati;
· al fine di garantire efficacia al sistema decisionale del MES, la regola del comune accordo sarà sostituita da una maggioranza qualificata dell'85% qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.
Il successivo comma 2 autorizza la Banca d’Italia a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari, come detto, a 23 miliardi e 480 milioni di euro, il quale diviene esecutivo dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
Si ricorda che la relazione illustrativa evidenzia come il contributo italiano svolga un ruolo di stimolo nei confronti dei contributi dei Paesi europei non membri dell’area euro e dei Paesi non europei del G20, facilitando in tal modo il “relativo negoziato internazionale che avrà luogo a partire dal mese di gennaio nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI”. Si rammenta, al riguardo, come sopra accennato, che con il decreto legge “mille proroghe” dello scorso anno (art. 2, comma 13, del D.L.225/2010), un analogo accordo, adottato in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra del 2009, è stato riportato nell’allegato 1 al medesimo decreto legge e reso con lo stesso contestualmente esecutivo.
La formulazione utilizzata dal comma 2 in esame, laddove prevede l’esecutività dell’accordo di prestito dalla data di entrata in vigore del decreto, pur essendo analoga a quelle già prevista dal precedente D.L. n.225/2010, appare tuttavia riferita a un accordo che sembrerebbe dover essere ancora compiutamente definito e che, a differenza di quanto operato con il D.L. n.225 medesimo, non viene allegato al provvedimento in esame.
Il comma 3 accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio connessi al prestito, mentre il comma 4 rinvia ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei rapporti che deriveranno dal prestito.
Il successivo comma 5 autorizza l’eventuale confluenza del prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
Si ricorda che i New Arrangements to Borrow (NAB) sono accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano 25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il NAB è stato recentemente riformato e rafforzato a seguito all’accordo del G20 di Londra del 2009 di triplicare le risorse del FMI. Il nuovo NAB è stato autorizzato dall’Italia ai sensi del predetto decreto legge 225/2010, in base al quale le somme accordate in base ai nuovi accordi ammontavano a 34 miliardi di DSP[282].
Per quanto concerne le norme finanziarie, ai fini della concessione della garanzia dello Stato sul prestito in oggetto il comma 6 rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[283], che ha recentemente introdotto misure per la stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia statale sulle passività delle banche italiane, riconoscendo al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Il comma 6, nel rinviare all’applicazione del comma 4 del citato articolo 8, dispone che la garanzia dello Stato stessa debba essere elencata – secondo quanto previsto all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) – in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si prevede, inoltre, l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie già appostate ai sensi del medesimo art.8, comma 4, del D.L.. 201/11, ossia 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, versati annualmente su apposita contabilità speciale per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle garanzie (mentre eventuali ulteriori oneri sono posti a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Al fine di tener conto in via prudenziale dei rischi connessi ad un eventuale attivazione della garanzia, il comma dispone, infine, il rifinanziamento, per il solo anno 2012, della suddetta autorizzazione di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro; ponendo la relativa copertura degli oneri a valere sulla dotazione del Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33[284].
Si segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa tale nuova appostazione è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive, rispetto a quelle già stanziate sul citato fondo di riserva, nell’eventualità di escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l’ordinaria gestione del fondo stesso; solo nel caso di insorgenza di oneri ulteriori rispetto agli importi stimati si provvederebbe mediante prelevamento dal Fondo di riserva.
Articolo 26
(Proseguimento
delle attività di documentazione, di studio
e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità
e finanza pubblica)
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».
L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 17 del decreto legge n. 262/2006[285] - per l’utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell’economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42), e nella legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196.
L’articolo 1, comma 17, ultimo periodo, del D.L. n. 262/2006, riduce a quattro milioni di euro annui l’autorizzazione di spesa - prevista dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350/2003 - per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, stabilendo che la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta, possa essere utilizzata dal Ministero dell'economia per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il medesimo articolo 26, attraverso una modifica al citato articolo 1, comma 17, ultimo periodo del decreto legge n. 286/2006, estende l’utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell’economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.
Articolo 27, comma 1
(Disposizioni
urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: «Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
L’articolo 27, comma 1, dispone che il Governo, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sulla base del piano di ripartizione predisposto dall’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.
La norma in esame novella l’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011,[286] che attribuiva il potere di individuare i criteri di ripartizione del Fondo ad un’apposita struttura paritetica nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, chiamata anche a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull’organizzazione del settore, e prevedeva la possibilità di attribuire il 50 per cento delle risorse del Fondo a favore degli enti più virtuosi.
Si ricorda che l’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011, ha istituito un Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. L’utilizzo del Fondo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.
Successivamente l’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011,[287] ha disciplinato la ripartizione del Fondo, prevedendo in particolare che, dall’anno 2012 il Fondo sia ripartito, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un’apposita struttura paritetica, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.[288] La predetta struttura è inoltre chiamata a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull’organizzazione del trasporto pubblico locale. Si prevede infine la possibilità di attribuire il 50 per cento delle risorse del Fondo a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi, includendo in ogni caso, tra gli altri criteri di virtuosità, l’attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.
Da ultimo l’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011,[289] ha incrementato il Fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
L’articolo in esame sopprime le disposizioni introdotte dal sopra citato articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011, relative alla ripartizione del Fondo, e prevede che il Governo definisca, entro il mese di febbraio 2012:
§ gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso per il periodo 2012-2014;
§ le misure da adottare entro il primo trimestre 2012;
§ le modalità di monitoraggio;
Come indicato anche nella relazione illustrativa, il monitoraggio si riferisce all’attuazione dell’intesa, compito attribuito all’Osservatorio sul trasporto pubblico locale.
§ i criteri di riparto del Fondo;
§ i compiti dell’Osservatorio sul trasporto pubblico locale; tra questi sono espressamente menzionati il monitoraggio sull’attuazione dell’intesa in esame e la predisposizione del piano di ripartizione del Fondo.
L’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale è stato istituito dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma dello stesso. L’Osservatorio è composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali.
La definizione dei sopra indicati punti dovrà essere effettuata dal Governo ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Il piano di ripartizione del Fondo, predisposto dall’Osservatorio sul trasporto pubblico locale, è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 27, comma 2
(Limiti
di indebitamento delle regioni per spese di investimento)
2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».
Il comma 2 dell’articolo 27 reca una novella all’articolo 8 della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) al fine di precisare i limiti di indebitamento delle regioni e delle province autonome per le spese di investimento che si applicano fino al 31 dicembre 2011, con riferimento specifico agli impegni di spesa assunti alla data del 14 novembre 2011.
Si ricorda che il citato articolo 8, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) è intervenuto a modificare l’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di ridurre dal 25 al 20 per cento l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate, che rappresenta il limite massimo possibile di indebitamento delle regioni e delle Province autonome.
Il citato articolo 10, come modificato dalla legge di stabilità 2012, dispone, innanzitutto, che le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti deve peraltro specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
La norma in esame - che introduce il comma 2-bis all’articolo 8 della legge di stabilità 2012 - è finalizzata ad evitare l'applicazione del nuovo limite di indebitamento del 20 per cento introdotto con la legge di stabilità per il 2012, con riferimento agli impegni per spese di investimento già assunti alla data del 14 novembre 2011, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità 2012.
Pertanto, essa mantiene fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012
Il nuovo comma 2-bis dispone, inoltre, che l'istituto finanziatore può concedere i relativi finanziamenti soltanto se connessi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 1 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il 2012 per consentire la proroga per tutto lo stesso anno della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998[290]tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Al riguardo si ricorda che l’art. 33, comma 38, della legge di stabilità per il 2012 (L.183/2011) ha autorizzato, al fine della proroga della convenzione, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012.
Con l’ulteriore autorizzazione di spesa si porta, dunque, l’importo destinato nel 2012 al servizio reso da Radio radicale al livello degli anni precedenti, dal 2007 in avanti.
La legge n. 224 del 1998, allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri sarebbero dovuti essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[291], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 9, co. 1, del D.L. n. 602 del 1994 (poi decaduto), ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 novembre 1994[292] tra il Ministero delle comunicazioni eil Centro servizi Spa,per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. L’onere fu quantificato in 11,5 mld di lire annui.
Le successive proroghe triennali sono state autorizzate e finanziate con leggi finanziarie[293], ad eccezione della penultima, disposta con il D.L. 194/2009 (L. 25/2010)[294].
Il comma 2 stabilisce che all’onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009[295].
Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.
Le risorse del predetto Fondo, iscritte nella legge di bilancio per il 2012, ammontano a 1.144,7 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013. Non risultano disponibilità per il 2014.
Articolo 28, comma 2-bis
(Collaborazione in campo radiotelevisivo
con la Repubblica di S. Marino)
2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dall'apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.
Il comma 2-bis dell’art. 28, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, autorizza la prosecuzione della fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
L’autorizzazione è nel limite delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili che con DPCM, sulla base dell’art. 33, co. 1, della L. 183 del 2011, saranno destinate nel 2012 ad interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto a legislazione vigente per la convenzione stipulata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI.
L’erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discendente – a sua volta – dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.
L’Accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all’11 giugno 2007[296].
In attesa della ratifica del nuovo Accordo - firmato il 5 marzo 2008, di durata quinquennale, e per il quale ad oggi non è stato presentato al Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - l'art. 39 del D.L. 248 del 2007 (L. 31/2008) ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio.
Ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 sono state disposte dall’art. 1 del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), dall’art. 2, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010) e dall’art. 2, co. 16-novies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).
Per quanto concerne il riferimento al Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, istituito dall’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009 (L. 33/2009), si ricorda che l’art. 33, co. 1, della L. di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha incrementato la sua dotazione di 1.143 milioni di euro per il 2012, prevedendone la ripartizione con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell’elenco n. 3 della stessa legge. Alle finalità originariamente previste, l'art. 30, co. 8-bis, del D.L. 201 del 2011 (L. 214/2011) ha aggiunto gli interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione.
Infine, con riferimento al limite massimo di spesa previsto per la convenzione a legislazione vigente, si ricorda che la relazione illustrativa relativa al D.L. 248/2007 evidenziava che la spesa, riferita ai servizi forniti dalla RAI, era pari 3.099.000 euro all’anno.
Articolo 28-bis
(Proroga di termini per la definizione di
violazioni in materia di
affissioni e pubblicità)
1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012» e le parole: «31 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2012».
L’articolo 28-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modificando alcuni termini di cui all’art. 42-bis del D.L. n. 207/2008, proroga la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005,stabilita alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2008), sino al 29 febbraio 2012, relativamente a quelle commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscionie mezzi similari.
Tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per anno e per provincia.
L’articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), come detto, costituisce di fatto una proroga della sanatoria già disposta nella stessa materia dalla L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, co. 480, lett. c), di cui viene sostanzialmente riprodotto il testo. Infatti, nell’ambito di una revisione della disciplina delle affissioni dei manifesti politici, tale disposizione introduceva un comma 20-bis nel D.Lgs. 507/1993[297] che, tra l’altro, sanava le violazioni delle norme in materia di affissioni dei manifesti politici, fino al 1° gennaio 2005, dietro versamento di una imposta di 100 euro per anno e per provincia. Il comma 20-bis è stato poi abrogato, una volta esauriti i suoi effetti, dal comma 176 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 177 dell’art. 1 della citata L. 296/2006 ne ha fatti comunque salvi gli effetti prodotti. Tuttavia, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro, già fissato dall’articolo 20-bis al 31 maggio 2005, comma 2, è stato prorogato al 30 settembre 2008, dal comma 7 dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si segnala che l’art. 42-bis del D.L. 207/2008 era già stato modificato dall’art. 2, comma 8-octies del D.L. 194/2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), differendo al 31 maggio 2010 il termine (scaduto il 31 marzo 2009) entro il quale era possibile definire con un versamento le violazioni commesse, con affissioni di manifesti politici, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 1° marzo 2009, ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 207/2008[298].
Il comma 8-novies, poi, con riferimento alle violazioni commesse successivamente, e segnatamente dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 194/2009[299], stabiliva l’applicazione delle modalità previste dal riferito art. 42-bis e quindi anche del termine differito dal comma precedente al 31 maggio 2010, entro il quale provvedere a sanare le violazioni.
Per effetto di tali commi 8-octies e 8-novies risultava non coperto dalla sanatoria il periodo compreso tra il 2 e il 9 marzo 2009.
A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’iter in Commissione, il citato art. 42-bis, al comma 2, stabilisce che il suddetto versamento, il cui termine era stabilito al 31 maggio 2010, deve essere effettuato entro il 31 maggio 2012, a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente ovvero della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, tenuti a inoltrare la relativa richiesta entro il 30 settembre 2012, così modificato rispetto a quello del 30 settembre 2009.
Resta fermo che, da un lato, la definizione delle pendenze in oggetto non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni e, dall’altro, che il versamento dell’imposta sostituisce le sanzioni attualmente previste, si stabilisce, infatti, che non siano applicabili le disposizioni dell’art. 15, co. 2 e 3, della L. 515/1993[300].
Si ricorda, in breve, che relativamente alle affissioni dei manifesti politici trovano applicazione sia norme in materia di affissioni in generale, sia quelle specifiche riguardanti la propaganda elettorale.
Le pubbliche affissioni sono soggette, in base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. Il servizio delle pubbliche affissioni (art. 18) è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.
Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Il diritto è comprensivo dell’imposta sulla pubblicità (art. 19).
Fruiscono di un’agevolazione nella misura del 50% della tariffa sulle pubbliche affissioni una serie di tipologie di manifesti, elencati all’articolo 20, tra cui i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
I comuni possono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 (art. 20.2)
Per quanto riguarda le affissioni durante la campagna elettorale rileva innanzitutto la legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) che prevede che ogni comune metta a disposizione appositi spazi nei quali è consentita l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, da parte di partiti, gruppi politici o candidati che partecipano alle competizioni elettorali (art. 1).
Altre disposizioni in materia si rinvengono nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) che prevede quanto segue (art. 3):
§ nei 30 giorni che precedono le elezioni i manifesti di propaganda possono essere affissi solamente negli spazi consentiti;
§ tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono riportare il nome del committente responsabile;
§ tutti i soggetti che producono materiale elettorale, compresi i tipografi, devono accertarsi che gli ordini provengano dalle autorità responsabili del partito, dai singoli candidati o dai loro mandatari elettorali.
L’articolo 18 dispone in ordine alle sanzioni delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 3 disponendo (come accennato sopra) l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione a 50 milioni di lire (da 516,46 a 25.822,84 euro) e pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.
Articolo 28-ter
(Proroga
delle disposizioni per l’incremento di efficienza dei generatori di energia
elettrica prodotta nei rifugi di montagna)
1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 – fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2011, accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'applicazione del citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L’articolo 28-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, riguarda le risorse del fondo finalizzato all’efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.
Il comma 1-quinquies dell’articolo 4 del D.L. 40/2010[301] ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio.
Poiché a distanza di due anni non risulta ancora emanato il decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, relativo alle modalità di erogazione delle risorse, la disposizione in esame sembrerebbe avere lo scopo di mantenere in bilancio per il 2012 le risorse in oggetto, fermo restando la loro destinazione fino alla definizione delle modalità di erogazione definite dall’apposito decreto interministeriale.
Le risorse per l’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna risultano allocate sul capitolo 7334 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Per quanto riguarda le risorse considerate dalla norma in esame, si segnala che:
§ le risorse iscritte in conto competenza nel bilancio 2010 (1.000.000 di euro), in quanto non utilizzate nel corso del medesimo esercizio, sono confluite in conto residui nel 2011. In base alle norme di contabilità (art. 36 del R.D. 2440 del 1923, come, da ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 33-bis, del D.L. n. 138 del 2011), le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono (c.d. residui di stanziamento). Pertanto, i suddetti residui (che non hanno potuto essere impegnati neppure nel corso del 2011 in quanto non è stato emanato il relativo decreto ministeriale) costituirebbero, alla fine dell’esercizio 2011, “economie di bilancio”.
La disposizione in commento sembrerebbe avere lo scopo di mantenere nel bilancio per il 2012 il milione di euro in conto residui al 31 dicembre 2011 (relativo allo stanziamento per il 2010).
§ le risorse relative al 2011, iscritte sul capitolo 7334/MISE, pari a 1.000.000 di euro in conto competenza e a 350.000 euro quale autorizzazione di cassa, sono state dapprima interamente accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010 e poi azzerate con la legge di assestamento 2011[302].
Articolo 29, comma 1
(Proroga
determinazione fabbisogni standard comuni e province)
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».
Il comma 1 dell’articolo 29 differisce al 30 aprile 2012 il termine previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province (“almeno un terzo” di tali funzioni, come recita la norma oggetto della modifica), nell’ambito dell’attuazione della legge delega n.42/2009 sul federalismo fiscale. Tale termine è attualmente genericamente riferito, nella norma che viene ora modificata dal comma 1 in esame, all’anno 2011, e, pertanto, può intendersi concernere la data del 31 dicembre dell’anno medesimo.
Si rammenta che il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”) stabilisce, in attuazione di quanto prevede la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, che i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.
La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:
§ l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
§ l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
§ l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
§ la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.
La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – SOSE. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore.
In particolare, i commi 4 e 5 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 216 del 2010 delineano i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard.
Le fasi e la tempistica in cui si struttura la fase transitoria prevedono – nel testo originario del comma 5 - che:
a) nel 2011 (ora 30 aprile 2012, per effetto del comma 1 in esame) verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2012 con riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali per i Comuni e le Province, quali definite all’articolo 3, comma 1, con un processo di gradualità tale da garantire l’entrata a regime nel corso del triennio successivo;
b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con un’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;
c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014 con riguardo a tutte le funzioni fondamentali, sempre con un processo di gradualità che, come nelle fasi precedenti, deve comunque assicurare l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.
Si segnala che nel mese di gennaio 2011 è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province[303]. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale “progetto fabbisogni standard”relativamente alla funzione di polizia locale per i comuni e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro per le province.
Al momento risulta terminata la fase di raccolta dei dati per tali due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.
A tale proposito, si segnala che l’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 reca, tra l’altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di comuni e province.
Articolo 29, commi 2 e 3
(Aliquota unica sugli strumenti
finanziari)
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1o gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.
I commi 2 e 3 dell’articolo 29 chiariscono alcune decorrenze relative all’aliquota unica sugli strumenti finanziari introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha introdotto (commi da 6 a 12), a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.
In particolare, il comma 9 prevede che l'aliquota del 20 per cento si applichi agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
I commi da 13 a 21 e 23 del medesimo articolo 2 contengono una serie di norme di coordinamento rese necessarie dall'introduzione dell'aliquota unica e dirette, in estrema sintesi, a evitare la permanenza in vita di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate, nonché ad apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali. Il comma 22 è invece diretto a disciplinare il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli similari. Ai sensi del comma 24 tutte le suddette disposizioni esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il comma 25 reca l'abrogazione - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - di due disposizioni in materia di ritenuta che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari. Il comma 26 stabilisce che, in relazione agli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva, gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico:
§ alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011;
§ ovvero, in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.
Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011.
Il comma 27 reca una norma transitoria in materia di tassazione dei redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi della quale sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l’aliquota del 12,50 per cento. I commi da 28 a 34 recano disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi, consentendo ai contribuenti l’opzione di affrancamento attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50 sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.
Con tre decreti del 13 dicembre 2011 (G.U. 292 del 16 dicembre 2011), il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la disciplina attuativa della riforma dei redditi di natura finanziaria operata con il citato D.L. 138/2011. In particolare, i decreti disciplinano:
- lo svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico;
- la determinazione della quota dei proventi e di redditi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici derivanti - rispettivamente - dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (tale quota si considera riferibile in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita nei titoli medesimi rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali; i proventi così determinati sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare) e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (tali proventi sono assunti al netto del 37,50 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli; sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito nei titoli medesimi; la percentuale è rilevata con cadenza annuale sulla base dei rendiconti di periodo approvati);
- le modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti di cui all'art. 2, commi da 29 a 32, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 in modo che la nuova aliquota del 20 per cento incida solo sulle plusvalenze che matureranno successivamente al 31 dicembre 2011; in caso di esercizio dell'opzione, i contribuenti assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valor di acquisto, il valore delle predette attività finanziarie alla data del 31 dicembre 2011, determinato secondo i criteri definiti nel decreto stesso.
In particolare, la lettera a) del comma 2 in esame stabilisce quindi che l’applicazione dell’aliquota unica del 20 per cento decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data. Si conferma perciò la precedente aliquota del 27 per cento fino al 31 dicembre 2011.
La lettera b) prevede inoltre che i contratti di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 e aventi durata non superiore a 12 mesi mantengono fino alla loro scadenza la ritenuta originaria del 12,50 per cento, mentre l’applicazione della nuova aliquota unica sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute[304] decorre dal giorno successivo alla data di scadenza; analoga decorrenza è prevista per gli interessi e altri proventi da obbligazioni e titoli similari[305].
Il comma 3 rivede i termini di decorrenza delle modifiche introdotte dal comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e dal comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, all’articolo 26, commi 1 e 3 del DPR 600 del 1973 e alla legge 323 del 1996, prevedendo in sostanza che l’abrogazione delle maggiorazioni alla ritenuta sugli interessi ivi previste decorra dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.
Si ricorda che il comma 13, lettera a) , numeri 1) e 2) dell’articolo 2 del D.L. 138 del 2011 ha novellato l'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale. Anzitutto, al comma 1, viene previsto che i soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono tenuti ad operare una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. A fini di coordinamento vengono di conseguenza soppressi i successivi periodi dello stesso comma con i quali erano disciplinate le ipotesi di applicazione di altre aliquote (aliquota ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie, in luogo dell'aliquota del 27 per cento).
In secondo luogo vengono soppressi il secondo e terzo periodo del comma 3. Si tratta di norme che prevedono che, qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso (somma prelevata dai soggetti che intervengono nella riscossione degli interessi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti).
Il comma 25 dell’articolo 2 del D.L. 138 del 2011 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogati i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1996. In sintesi, le disposizioni abrogate prevedono che sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta (articolo 7, comma 1).
Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti (comma 2).
Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, ai sensi del comma 3 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate. Il comma 4 prevede infine che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Articolo 29, commi 4 e 5
(Comunicazioni di inesigibilità)
4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1o ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
L’articolo 29, commi 4 e 5, proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall’articolo 23, comma 34 del D.L. n. 98/2011[306]
Si ricorda preliminarmente che la disciplina della comunicazione di inesigibilità, inviata dall’agente della riscossione al creditore dell’obbligazione tributaria al fine di ottenere - nei casi previsti dalla legge - il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive, è stata modificata in prima battuta dai commi 32 e 33 dell’articolo 23 del citato D.L. 98/2011.
Da ultimo, la remunerazione e i rimborsi spettanti all’agente della riscossione sono stati oggetto di una complessiva revisione con l’articolo 10, commi da 13-quater a 13-septies del D.L. 201 del 2011[307]
Il D.L. 98/2011 ha svincolato il diritto di ottenere dall’ente creditore il rimborso delle spese per le procedure esecutive sostenute in relazione a ruoli divenuti inesigibili dall’obbligo dell'agente della riscossione di trasmettere la relativa comunicazione di inesigibilità (novellato articolo 17, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 112 del 1999).
Le modifiche hanno tuttavia mantenuto, per i ruoli maturati sino al 31 dicembre 2010, l’applicazione della normativa previgente e, dunque, l’obbligo di invio della comunicazione per ottenere il rimborso delle spese sostenute per ruoli inesigibili.
Il richiamato articolo 10, commi da 13-quater a 13-septies del D.L. 201 del 2011 ha previsto un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo il vigente sistema basato su un “aggio” percentuale con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. Si ricorda che tale nuova disciplina si applicherà a partire dall’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi (comma 13-sexies), per la cui emanazione è fissato il termine massimo del 31 dicembre 2013: sino all’entrata in vigore di tali provvedimenti resta ferma la disciplina attualmente vigente.
La lettera c) del comma 13-quater ha in particolare novellato il comma 6 dell’articolo 17 e vi ha aggiunto un comma 6.1. In particolare, per effetto delle modifiche in esame, continua ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.
Rimane ferma l’attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all’ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.
In luogo dell’effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella, per effetto delle norme in esame (nuovo comma 6.1 dell’articolo 17) si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:
§ delle tipologie di spese rimborsabili;
§ della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
§ delle modalità di erogazione del rimborso.
Sono stati novellati (comma 13-quater, lettere d) ed e)) anche i commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 17 e, rispettivamente:
§ si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;
§ si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell’ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.
Il comma 4 dell’articolo in esame proroga - modificando il comma 12 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005 - dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2013 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (in luogo del 30 settembre 2009).
Sono dunque rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti.
Il comma 5 proroga i termini fissati, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007..
Il richiamato comma 4-quinquies reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005, norma quest’ultima che ha previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi.
Per effetto della disposizione interpretativa, le società aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, possono presentare nei termini di legge le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino a una specifica data, anche ai fini della stessa sanatoria, con possibilità di integrare le comunicazioni già presentate.
Il successivo comma 4-sexies fissa i termini di decorrenza per il discarico automatico del concessionario per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.
Nel dettaglio, con la proroga prevista dalle disposizioni in commento, si dispone che:
§ le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013 (anziché entro il 30 settembre 2012), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (anziché al 30 settembre 2009) (novellato articolo 36, comma 4-quinquies);
§ per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013 (anziché al 30 settembre 2012) - il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato, decorre dal 1° gennaio 2014 (anziché dal 1° ottobre 2012) (novellato articolo 36, comma 4-sexies).
Articolo 29, comma 5-bis
(Riscossione delle entrate dei comuni)
5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.
Il comma 5-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, interviene sull’applicabilità nel tempo delle norme che disciplinano il nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, contenute nell’articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis)a gg-septies) del D.L. 70 del 2011[308].
In particolare, per effetto delle norme in esame viene garantito l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale da parte dei terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione (che sarà operativo dal 31 dicembre 2012).
Si ricorda che il richiamato articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis) a gg-septies) del D.L. 70 del 2011 ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate dal 31 dicembre 2012 (termine così fissato dall’articolo 10, comma 13-octies del D.L. 201 del 2011[309]).
Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica[310].
E’ stata conseguentemente prorogata (articolo 10, comma 13-novies del D.L. 201 del 2011) alla stessa data (31 dicembre 2012) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del citato decreto-legge n. 203 del 2005.
Nell’esercizio di tale attività i comuni potranno avvalersi (lettera gg-quater) dello strumento dell’ingiunzione fiscale (disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910) e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del D.P.R. n. 603 del 1973) in quanto compatibili, a prescindere dalla scelta delle modalità – affidamento esterno o esercizio in house - con cui effettuare la riscossione delle entrate (così a seguito di quanto previsto dall’articolo 14-bis del richiamato D.L. 201 del 2011).
Le norme in commento subordinano l’efficacia di alcune abrogazioni disposte (ai sensi dei numeri 1 e 3 della lettera gg-septies) all’applicazione della nuova disciplina della riscossione degli enti territoriali.
In particolare, è posticipata al momento di applicazione del nuovo sistema (di cui alle lettere gg-ter e gg-quater), che sarà operativo dal 31 dicembre 2012, l’abrogazione di quelle norme che consentono l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale anche da parte di soggetti privati concessionari della riscossione.
In sostanza, le norme in commento intendono garantire l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale anche ai soggetti terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al momento di operatività del nuovo sistema della riscossione (31 dicembre 2012).
Nel dettaglio, le abrogazioni di cui si posticipa la decorrenza riguardano:
§ i commi da 2-sexies a 2-octies dell’articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209[311] che consentono, in sostanza, sia i comuni che ai concessionari della riscossione delle entrate locali iscritti in apposito albo di procedere alla riscossione coattiva delle somme mediante la richiamata ingiunzione fiscale (numero 1 della lettera gg-septies);
§ il comma 2 dell’articolo 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248[312], ai sensi del quale - anche dopo la soppressione dell’obbligo di versamento dell’acconto da parte dei concessionari della riscossione (comma 1 dell’articolo 36) - la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali da parte dei soggetti affidatari del servizio continua ad essere effettuata la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910 (numero 3 della lettera gg-septies).
Si ricorda, infine, che il comma 8-bis dell’articolo 29, introdotto anch’esso durante l’esame del provvedimento in sede referente, interviene sulla disciplina del nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni contenuta nel D.L. n. 70 del 2011, prevedendo che dal 31 dicembre 2012anche la società Riscossione Sicilia spa - così come Equitalia Spa e le società da essa partecipate – cessi di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Articolo 29, comma 6
(Dichiarazione di cessazione
dell’attività ai fini IVA)
6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».
L’articolo 29, comma 6, prevede la riapertura del termine (scaduto il 4 ottobre 2011) entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.
Si ricorda che i commi 22 e 23 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, perseguendo l’intento di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, hanno previsto la cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive da tre anni. È altresì contemplata la possibilità di una sanatoria nell'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.
Più in dettaglio il comma 22, al fine di apportare chiarimenti in relazione a partite IVA inattive da tempo, ha inserito un nuovo comma (il 15-quinquies) all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972. Quest’ultimo prevede in particolare che l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare:
§ non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni;
§ o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.
Viene altresì affermata l'impugnabilità del provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.
Il comma 23 ha quindi introdotto una sanatoria per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività. In tal modo si intendeva agevolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. La sanatoria si effettuava con il versamento mediante il modello F24, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2011 (4 ottobre 2011), di una sanzione ridotta pari a 129 euro[313]. Non era tuttavia possibile accedere alla sanatoria se la violazione era già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla chiusura delle partite IVA inattive. Tra l’altro, si precisa che in presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
La norma in commento fissa quindi il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA al 31 marzo 2012.
Articolo 29, commi 6-bis
e 6-ter
(Detrazioni
per carichi di famiglia di soggetti non residenti)
6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013».
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 6-bis, introdotto durantel’esame del provvedimento in sede referente, proroga all’anno 2012 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l’anno 2007, e successivamente prorogata ogni anno[314].
In particolare, la proroga per il 2012 è disposta dalla lettera a) del comma 6-bis,che novella il richiamato comma 1324.
La legge finanziaria per il 2007[315] ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famigliaai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:
§ che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
§ di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile[316], che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.
La norma è introdotta in deroga all’articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti[317] non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.
La lettera b) del comma 6-bis in esame stabilisce che la suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2013.
Il comma 6-ter pone la copertura dell’onere – indicato in 1,3 milioni per il 2012 e 4,7 milioni per il 2013 a valere sugli accantonamenti della Tabella A della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) relativi al Ministero del lavoro.
Articolo 29, comma 7
(Comunicazione mensile dei
sostituti d’imposta)
7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall'anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013»».
L’articolo 29, comma 7, proroga il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica, previa sperimentazione con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (art. 44-bis, D.L. n. 269/2003).
La norma in commento proroga quindi al gennaio 2014 il termine per l’operatività del sistema della trasmissione mensile e all’anno 2013 il termine per l’avvio della sperimentazione.
Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 un nuovo articolo 44-bis finalizzato a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio delle certificazioni fiscali, nonché di quelle previdenziali concernenti i contributi dovuti all'I.N.P.S.
Il testo dell’articolo 44-bis disponeva pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati, avrebbero dovuto comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
I sopra illustrati obblighi di comunicazione si sarebbero dovuti assolvere mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Da ultimo, la Tabella allegata al decreto legge n. 225 del 2011 aveva prorogato detto termine al gennaio 2012 (relativamente all’operatività del sistema della trasmissione mensile) e all’anno 2011 (relativamente all’avvio della sperimentazione).
Articolo 29, comma 8
(Variazione della categoria catastale
degli immobili rurali)
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Il comma 8 dell’articolo 29, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal D. L. 70 del 2011), entro e non oltre - per effetto delle modifiche apportate durante l’esame in Commissione - il 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo 2012, come previsto dalla formulazione originaria del comma 8).
Si ricorda che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell’imposta municipale – IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 13, commi da 1 a 17 del D.L. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011[318] in materia di federalismo municipale).
La disciplina ICI (articolo 2, comma 1, lettera a) deldecreto legislativo n. 504 del 1992) qualifica come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Sembrano pertanto esclusi dal pagamento dell'imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993[319].
A tal fine, è in particolare il comma 3 del citato articolo 9 a stabilire che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare alcune condizioni tra le quali, tra l’altro, l’utilizzo dell’immobile per esigenze connesse all’attività agricola, le caratteristiche del terreno cui il fabbricato è asservito, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo, fermo restando che i fabbricati ad uso abitativo “di lusso” (aventi cioè le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 e gli altri requisiti di legge) non possono comunque essere riconosciuti rurali. Viene inoltre (successivo comma 3-bis dell’articolo 9) riconosciuto carattere di ruralità anche alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate a particolari usi (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc.). Ai sensi del comma 4, si considera altresì rurale il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008[320]) ha in seguito previsto esplicitamente che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i predetti requisiti di ruralità. Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 13, comma 14 del D.L. 201 del 2011, dal momento che - come si vedrà in seguito - detti fabbricati rientrano nel campo applicativo dell’IMU.
In materia è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n.18565 del 21 agosto 2009, nella quale si afferma che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6 (se fabbricato abitativo), o nella categoria D/10 (se si tratta di immobile strumentale).
La Corte ha altresì stabilito che l'attribuzione di una diversa categoria catastale all'immobile deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.
Di conseguenza molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione, hanno provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione.
Va altresì ricordato che attualmente la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola - non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie.
Con la nota n. 10933 del 26 febbraio 2010 in materia di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati e disciplina ICI, l’Agenzia del territorio (confermando le precedenti direttive di prassi, emanate con la circolare n. 7 dei 15 giugno 2007 e concordanti con quelle dettate dagli altri competenti organi dell'Amministrazione finanziaria[321]) ha affermato che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto al citato 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.
Al fine di dirimere la questione, il legislatore con l’articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70 del 2011[322] ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 557/1993.
A tale scopo, le norme hanno richiesto la presentazione di un’apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l’immobile abbia posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.
E’ stato attribuito all’Agenzia del territorio, verificata l'esistenza dei requisiti, il compito di convalidare la certificazione e attribuire la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell’amministrazione in termini, le disposizioni consentivano al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. In caso di motivato, si disponeva che il richiedente fosse tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia[323].
Per effetto dell’introduzione “sperimentale” dell’imposta municipale propria dal 2012 ad opera dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all’IMU.
L’articolo 13, comma 14, lettera d-bis)del D. L. 201 del 2011 ha abrogato (dal 1° gennaio 2012) i richiamati commi da 2-bis a 2-quater dell’ articolo 7 del D.L. 70 del 2011.
In relazione a tale disposizione, il successivo comma 14-bis dell’articolo 13 ha disposto chele domande di variazione della categoria catastale per il riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011) producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
La norma in commento fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale, volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal D. L. 70 del 2011).
Come precisato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, il comma 8 in sostanza proroga la possibilità di presentare le domande di variazione catastale, al fine di consentire ai contribuenti interessati alla presentazione delle predette domande di potersi avvalere del differimento originariamente disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011.
Il termine di efficacia delle domande, a seguito delle modifiche apportate durante l’esame in commissione, è stato prorogato al 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo 2012, come previsto dalla formulazione originaria del comma 8).
Articolo 29, comma 8-bis
(Società
riscossione Sicilia s.p.a.)
8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono inserite le seguenti: «e la società Riscossione Sicilia Spa».
Il comma 8-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, interviene sulla disciplina del nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis)a gg-septies) del D.L. n. 70 del 2011[324].
In particolare, per effetto delle norme in esame,dal 31 dicembre 2012 anche la società Riscossione Sicilia spa - così come Equitalia Spa e le società da essa partecipate - cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, (termine così fissato dall’articolo 10, comma 13-octies del D.L. 201 del 2011[325]).
Dal momento di tale cessazione i comuni del territorio siciliano provvederanno a effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. Nell’esercizio di tale attività gli enti potranno avvalersi dello strumento dell’ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale - in quanto compatibili - a prescindere dalla scelta delle modalità – affidamento esterno o esercizio in house - con cui effettuare la riscossione delle entrate.
Si ricorda che anche il comma 5-bisdell’articolo 29, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, interviene sul nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni introdotto con il D.L. n. 70 del 2011; modificando la decorrenza di alcune abrogazioni disposte dal richiamato provvedimento, viene garantito l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale da parte dei soggetti terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali sino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione (operativo dal 31 dicembre 2012).
Si rimanda alla relativa scheda di lettura per l’illustrazione
sintetica delle nuove norme sulla riscossione delle entrate dei comuni.
Articolo 29, comma 8-ter
(Rivalutazione
delle aree fabbricabili)
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni.
Il comma 8-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga da 5 a 10 anni il termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili prevista dall’articolo 1, comma 474, della legge finanziaria per il 2006.
L’articolo 1, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), ai commi da 473 a 475, detta norme specifiche per la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate possedute da imprese e iscritte nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2004.
Con riferimento all'ambito soggettivo, il comma 473 consente la rivalutazione ai soli soggetti esercenti attività d'impresa (imprese individuali e società), indipendentemente dal regime contabile adottato.
Con riferimento all’ambito oggettivo, è prevista per le imprese la possibilità di procedere alla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Il comma 473 stabilisce che la rivalutazione è consentita per le aree considerate fabbricabili, a condizione che non siano state ancora edificate o che i fabbricati insistenti sopra di esse siano stati demoliti. La rivalutazione deve altresì riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea, a tal fine considerando comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
Il comma 474 stabilisce che la rivalutazione è ammessa a condizione che, entro i cinque anni successivi, l’impresa realizzi l’utilizzazione edificatoria dell'area.
Ai sensi del medesimo comma trovano inoltre applicazione le disposizioni dell’articolo 34, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in materia di responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche[326].
Infine, il comma stabilisce che i termini di accertamento indicati nell’articolo 43[327] del D.P.R. n. 600 del 1973 decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area.
Pertanto, con riferimento alla rivalutazione in oggetto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la utilizzazione edificatoria dell’area. Quest’ultima, come già esposto, deve avvenire entro cinque anni dalla rivalutazione dell’area edificabile.
Il successivo comma 475 determina, in primo luogo, la misura dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle aree fabbricabili, che è pari al 19 per cento dell'importo della rivalutazione. In questo caso l'imposta sostitutiva non può essere versata in unica soluzione, bensì deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza interessi. La misura delle tre rate, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, è la seguente: 40 per cento nel 2006; 35 per cento nel 2007; 25 per cento nel 2008.
In sostanza, venendo a scadere al 31 dicembre 2011 il termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili, i soggetti che a tale data non avessero provveduto ad edificarvi non beneficerebbero più del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 19 per cento), ma sarebbero assoggettati al regime di tassazione ordinaria e conseguentemente dovrebbero integrare i versamenti.
9. Il termine del 1o gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
L’articolo 29, comma 9, dispone la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
La proroga, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, si è resa necessaria in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, fra l’altro, ha apportato modifiche di rilievo al citato TU in materia di documentazione amministrativa, le quali incidono in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e di dichiarazioni sostitutive.
In particolare, i nuovi commi 01 e 02 dell’articolo 40 del DPR 445 del 2000, introdotti dalla lettera a) del comma 1 del citato articolo 15, stabiliscono che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Il successivo articolo 43, comma 1, come novellato dalla lettera a) del comma 1 del citato articolo 15, stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Articolo 29, comma 10
(Dismissione
degli immobili della difesa)
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
Il comma 10 dell’articolo 29 – attraverso una novella al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) - proroga di un anno, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione di alcuni immobili militari da parte dell’Agenzia del demanio, i cui proventi sono destinati a garantire la copertura finanziaria del contributo di 600 milioni di euro concesso per l’anno 2010 in favore del comune di Roma ai sensi del comma 196, per il ripiano dei debiti del comune ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento[328].
Il comma 196-bis prevede, inoltre, che gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei suddetti beni siano destinati al Ministero della difesa per garantire le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati nonché all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Si ricorda che il comma 196-bis dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, è stato inserito dall’articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 225 del 2010 (proroga termini dello scorso anno) al fine di introdurre una procedura di urgenza per l’alienazione di alcuni specifici immobili militari oggetto di valorizzazione da parte del Ministero della difesa, insistenti nel comune di Roma ed espressamente individuati tra quelli già inseriti nel protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero della difesa ed il comune di Roma in data 4 giugno 2010, e facenti parte del più generale programma di valorizzazione e dismissione degli immobili militari - da realizzare attraverso la costituzione, da parte del Ministero della difesa, di fondi comuni di investimento immobiliare d’intesa con i comuni interessati, con i quali sono a tal fine sottoscritti specifici accordi di programma[329].
A tal fine, la norma prevede che tali immobili siano alienati dall’Agenzia del demanio, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (trattativa privata o asta pubblica)[330]. Le alienazioni dovranno essere condotte assicurando la congruità del valore degli immobili con le finalizzazioni ivi previste.
Gli immobili individuati dal comma 196-bis sono quelli contemplati ai punti 1-4 dell'articolo 4 del citato protocollo di intesa per la valorizzazione e alienazione degli immobili militari, sottoscritto dal comune di Roma e dal Ministero della difesa, e cioè:
§ stabilimento militare materiali elettrici e di precisione, via Guido Reni;
§ direzione magazzini del commissariato, via del Porto fluviale;
§ magazzini A.M., via dei Papareschi;
§ Forte Boccea, area libera adiacente.
Per quanto concerne i proventi derivanti dalla vendita degli immobili militari in questione, il comma 196-bis prevede che essi siano versati:
a) al bilancio dello Stato - unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 314, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare - per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778, denominata "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia delle entrate, fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro - anticipato in favore del Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma a valere sulle risorse della medesima contabilità speciale[331] -incrementato degli interessi legali maturati;
b) qualora i proventi risultino superiori ai predetti importi, le somme eccedenti sono destinati ad assicurare al Ministero della difesa le somme occorrenti per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati;
c) eventuali ulteriori eccedenze sono destinate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato[332].
Articolo 29, comma 11
(Esercizio
in forma associata delle funzioni
fondamentali dei piccoli comuni)
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi.
Il comma 11, modificato in sede referente, proroga di nove mesi i termini stabiliti in capo ai comuni per adempiere l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Nel testo originario del decreto-legge la proroga è di sei mesi.
L’obbligo di esercizio in forma associata è stato introdotto, con finalità di contenimento della spesa pubblica, dall’articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010[333], per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, con facoltà di scelta della forma della convenzione o dell’unione.
Sono esclusi dall’obbligo dell'esercizio associato i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, ed il comune di Campione d’Italia, mentre sono esplicitamente inclusi anche i comuni, anche parzialmente montani o ex-montani, fino a 3.000 abitanti.
Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.
Il comma 30 affida alla regione, nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) il compito di individuare con legge la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.
Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione (comma 31).
Per l’individuazione delle funzioni fondamentali a cui si riferisce la norma citata, si rinvia (comma 27) all’elenco di cui all’articolo 21, comma. 3, della L. n. 42/2009 (c.d. legge delega sul federalismo fiscale)[334].
Si tratta di una disciplina provvisoria in attesa dell’entrata in vigore della legge statale che individuerà in via stabile le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.
Per il periodo transitorio e ai soli fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali, l’articolo 21, comma 2, della legge n. 42 del 2009 prevede che, nei decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla stessa legge, siano provvisoriamente considerate, in sede di prima applicazione, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento sui modelli contabili degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194[335]. I successivi commi 3 e 4 recano, rispettivamente, per i comuni e per le province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2.
Per i comuni (articolo 21, comma 3), le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42/2009;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
Il comma 31 dell’art. 14 del citato D.L. 78/2010, come modificato da ultimo ad opera del D.L. 138/2011[336] (art. 16, comma 24), stabilisce i termini entro i quali i comuni devono comunque assicurare l’attuazione delle citate disposizioni, fissandoli al:
31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti (comma 31, lett. a);
31 dicembre 2012, con riguardo a tutte e sei le funzioni fondamentali previste dalla L. 42/2009 (comma 31, lett. b).
Pertanto, con la proroga di nove mesi, prevista dalla disposizione in commento, i comuni avranno tempo fino al 30 settembre 2012 per avviare l’esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della L. 42/2009 e fino al 30 settembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali.
Articolo 29, comma 11-bis
(Proroga di termini in materia
di enti locali e di società partecipate)
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.
Il comma 11-bis, introdotto in sede referente, proroga di nove mesi l’applicazione di alcune disposizioni dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011, concernenti la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, nonché la liquidazione di società partecipate dai comuni.
Più specificamente, l’articolo 16 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138[337] è finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative.
In primo luogo, il comma in esame proroga le disposizioni recate dai commi 1-16 del predetto art. 16, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, l’obbligo di esercitare in forma associatanon solo tutte le funzioni amministrative, ma anche tutti i servizi pubblici spettanti a legislazione vigente, mediante la forma associativa dell’unione, già prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL).
L’istituzione delle unioni comporta la decadenza, con specifica decorrenza, delle giunte in carica dei comuni membri dell’unione, restando organi di governo il sindaco ed il consiglio comunale, le cui funzioni sono parallelamente modificate. Norme specifiche sono introdotte per quanto riguarda gli organi dell’unione, che sono il consiglio, il presidente e la giunta.
Per quanto sopra esposto si ricorda, in breve, che le unioni di comuni sono definite dal comma 1 del citato art. 32 come enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Il richiamo a tale istituto è accompagnato, tuttavia, dalla previsione di deroghe a talune disposizioni contenute nel suddetto articolo, che riguardano: l'approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell'unione (art. 32, comma 2), nonché la scelta del presidente e la composizione degli altri organi (art. 32, commi 3 e 5, secondo periodo). Infatti le materie riguardate dalle deroghe sono riconducibili a specifiche previsioni introdotte nel testo dell’articolo 16 che riguardano l’istituzione dell’unione (comma 6) e gli organi (commi 11-14).
La proroga di nove mesi concerne, innanzitutto, i termini relativi al procedimento di istituzione delle unioni.
Infatti, ai sensi della disciplina introdotta dall’articolo 16, ai fini dell’istituzione delle unioni la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del TUEL, deve essere di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane (comma 6).
È facoltà della regione individuare limiti diversi nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge[338] (17 novembre 2011).
Il procedimento di costituzione dell’unione dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è sottoposto a termini che sono definiti perentori. Pertanto, (comma 8):
1) nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 138/2011 (17 marzo 2012), i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza dei componenti, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione;
2) nel termine, anch’esso perentorio, del 31 dicembre 2012; la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni dell’articolo 16.
Il procedimento di istituzione delle unioni comporta la decadenza delle giunte dei comuni membri dell’unione, la cui decorrenza è stabilita dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni (comma 9, primo periodo).
In secondo luogo, la proroga riguarda anche i termini per l’accertamento delle esclusioni dall’obbligo di costituzione delle unioni. Infatti, le previsioni citate non si applicano ai comuni che, al 30 settembre 2012, esercitino le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL, con significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (comma 16).
Quanto a questi ultimi, viene delineato un procedimento finalizzato a certificare l’efficace esercizio delle funzioni in convenzione, che esonera i comuni così convenzionati dal costituire l’unione.
I comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. Ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono affidati contenuti e modalità delle attestazioni. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni, pubblica sul proprio sito - entro il 30 novembre 2012 - l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di costituzione.
Per effetto della disposizione in esame, tali termini risultano pertanto prorogati di nove mesi.
Inoltre, la disposizione in esame proroga le disposizioni di cui ai commi 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16, D.L. 138/2011.
Quanto ai commi 22 e 24, le disposizioni riguardano l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante convenzione od unione, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, introdotto dall’articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010[339],con finalità di contenimento della spesa pubblica.
Per il commento delle relative disposizioni si rinvia, supra, all’articolo 29, comma 11.
Si osserva, in proposito, che la proroga di nove mesi dei termini stabiliti in capo ai comuni per adempiere l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è già stabilita ai sensi dell’articolo 29, comma 11, del decreto in esame.
La proroga della disposizione di cui al comma 25 del citato articolo 16 riguarda l’obbligo di scegliere i revisori dei conti degli enti locali prevedendone l’estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39[340], nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’individuazione dei criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco secondo principi fissati dalla legge è attribuita a un decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per effetto della disposizione in esame, tale termine risulta prorogato di nove mesi.
Da ultimo, la proroga riferita al comma 27 dell’articolo 16 riguarda i termini relativi all’applicazione del divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.
In dettaglio, si ricorda che il comma 32 dell’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, prevedendo una determinata scansione temporale per l’attuazione della disposizione.
Su tale aspetto, è successivamente intervenuto il comma 27 dell’articolo 16 del D.L. 138/2011, anticipando di un anno, al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale i comuni citati devono mettere in liquidazione le società da essi partecipate già costituite ovvero cederne le partecipazioni.
Contestualmente, viene anticipata al 31 dicembre 2012 la data con riferimento alla quale va verificata la situazione di bilancio delle suddette società, al fine di escluderle dalla liquidazione.
Articolo 29, comma 12
(Proroga
sperimentazione gioco del Bingo)
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Il comma 12 dell’articolo 29 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009, relativamente ad una diversa ripartizione - rispetto a quanto fissato dall’originario D.M. 31 gennaio 2000 - delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario.
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, reca all’articolo 12 norme di carattere fiscale in materia di giochi, finalizzate ad assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. In particolare si dispone (lettera p-bis) che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso possa, tra l’altro, disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell’ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a montepremi (in luogo dell’originario 58%), per l’11% a prelievo erariale (in luogo del 20%) e per l’1% a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco (in luogo del 3,80%), prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto direttoriale AAMS 8 ottobre 2009 (G.U. n. 253 del 2009).
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato tale termine al 31 marzo 2011 (articolo 1, comma 1 e relativa tabella 1). Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, è stato emanato il D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze” (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011.
Articolo 29, comma 13
(Procedura
selettiva in materia di poker sportivo e scommesse)
13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;
b) al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».
Il comma 13 dell’articolo 29 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale:
a) bandire la gara per l’aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000;
b) effettuare una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
L’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, al comma 34, interviene in materia di regolamentazione del “poker sportivo”, prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dell'AAMS, siano disciplinati i tornei “non a distanza” di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota[341].
L’aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta.
Tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, è prevista l'aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di 100.000 euro.
Il medesimo articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, al comma 37, prevede che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Potranno partecipare soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all’entrata in vigore del decreto-legge, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti dalla normativa vigente ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi.
Il successivo comma 38 indica i criteri cui dovranno rispondere le procedure per la realizzazione delle procedure selettive:
§ aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25% per ciascun concessionario, la cui base d’asta non può essere inferiore a 25.000 euro per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In caso di concessione a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l’importo da corrispondere è ridotto del 7% per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell’offerta e, all’atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
§ aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d’asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita.
Articolo 29, comma 14
(Termine per deliberare l'aumento o la
diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF)
14. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
L’articolo 29, comma 14, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento. Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
Si ricorda che l’articolo 28, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, con una modifica al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 68/2011, recante il cosiddetto federalismo fiscale regionale, ha disposto - a decorrere dall'anno di imposta 2011 - l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 all’1,23% (commi 1 e 2). Il citato articolo 6 fissa infatti la misura dell’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012, il potere di modificare tale aliquota, nell’ambito dell’autonomia ad esse riconosciuta.
Per le regioni a statuto ordinario, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma ha altresì disposto – in conseguenza - la riduzione della compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (comma 5).
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione che dovranno determinare la quota di competenza di ciascuna autonomia – la norma ha previsto l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.
Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, viene specificato che tale previsione deroga a quanto previsto dall’articolo 3 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che sancisce il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie.
In particolare, relativamente ai tributi periodici, il richiamato articolo (comma 1) prescrive che le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Articolo 29, comma 15
(Proroga termini adempimenti e
versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara, Genova
e Livorno)
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
L’articolo 29, comma 15, proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
La proroga è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nonché nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e, con una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente, anche della provincia di Livorno. In quest’ultimo caso, si tratta, in particolare, degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell’isola d’Elba il 7 novembre 2011, come è stato specificato nel dibattito svoltosi presso le Commissioni riunite I e V (in proposito, si valuti l’opportunità di una specificazione nella norma).
Si ricorda che con D.P.C.M. del 28 ottobre 2011[342] è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara. Con un D.P.C.M. del 25 novembre 2011[343] è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2012, per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito l'isola d'Elba il 7 novembre 2011.
Con l’O.P.C.M. 3973/2011 e l’O.P.C.M. 3974/2011 del 5 novembre 2011 sono state adottate le prime misure per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara con uno stanziamento rispettivamente di 54,5 milioni di euro e di 85 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile[344], sulle disponibilità dei bilanci regionali e derivanti dall'aumento di 2,42 e 5 centesimi di euro per litro dell'imposta regionale sulla benzina di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 398/1990. Entrambe le ordinanze hanno previsto, tra l'altro: contributi ai privati per favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate nel limite massimo di 100.000 euro per il ripristino di ciascuna abitazione principale e 30.000 euro per le altre abitazioni; contributi fino al 100% del valore nel limite massimo del costo al mq degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata per assicurare la ricostruzione delle abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili; contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari fino ad un massimo di 400 euro, nonché specifici contributi a favore delle attività produttive.
Con DPCM del 4 novembre 2011 è stata dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 novembre 2011 nel territorio della Liguriae con successivo D.P.C.M. 11 novembre 2011 è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2012, il relativo stato di emergenza. Con O.P.C.M. 3980/2011 dell’11 novembre sono stati stanziati 10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi diretti a superare l’emergenza nella provincia di La Spezia a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell’ottobre 2011, nonché per fronteggiare gli eventi calamitosi che dal 4 all'8 novembre 2011 hanno colpito il territorio della città di Genova.
Da ultimo, con O.P.C.M. 3985/2011 del 2 dicembre sono state adottate ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, e per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia. In particolare i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente o alla gestione di attività di natura commerciale ed economica possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti.
La norma precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.
Si ricorda che con le O.P.C.M. 3973/2011 e 3974/2011 i presidenti delle regioni Liguria e Toscana sono stati nominati commissari delegati per il superamento delle emergenze derivanti dagli eventi verificatisi nell’ottobre 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Con l’O.P.C.M. 3985/2011 il Presidente della Regione Liguria è stato inoltre delegato a provvedere con i poteri e le deroghe già previste nell’ordinanza n. 3973/2011 all’attuazione delle iniziative necessarie a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della regione.
Agli oneri derivanti dal comma in esame, previsti, come detto, entro un limite di spesa di 70 milioni di euro, si provvede per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282[345].
Per l'anno 2012, il predetto Fondo è incrementato a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in commento, per l’importo corrispondente di 70 milioni di euro.
L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[346] ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075/Economia, missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.7 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).
Si ricorda che nella legge di bilancio 2012 la dotazione del
FISPE ammonta a 44,8 milioni per il 2012, a 49,3 milioni per il 2013 e a 43,8
milioni per il 2014.
15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, dispone la sospensionefino al 16 luglio 2012, nel rispetto del limite di spesa di 70 milioni di euro di cui al comma 15 e con gli stessi termini e modalità, nei confronti dei soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dei termini degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
Si ricorda che il 22 novembre 2011 il territorio della provincia di Messina è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse ed abbondanti precipitazioni di particolare intensità tali da causare l'esondazione di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti di centri abitati, nonché movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico e, considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati determinando disagi alla popolazione interessata e la compromissione delle attività commerciali, industriali e agricole, è stato dichiarato, con D.P.C.M. del 25 novembre 2011[347], fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 225/1992.
Articolo 29, comma 16
(Sospensione dell’esecuzione
provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo)
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.».
L’articolo 29, comma 16, proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
Si ricorda che il citato articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010 aveva da ultimo differito al 31 dicembre 2011 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo già sospesa fino al 15 ottobre 2008 dall’articolo 22-ter del decreto-legge n. 248 del 2007. Tale termine era stato prorogato fino al 30 giugno 2009 dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, in attesa dell’avvio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, fino al 31 dicembre 2009 dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009 e, fino al 31 dicembre 2010, dall’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, cioè: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003[348].
La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF 2013, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, (individuati dall’articolo 2, comma 1, della legge 9/2007) disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell’articolo 1 della citata legge 9/2007.
Sono i conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico (comma 1). Sono, inoltre, i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati (comma 3).
Di conseguenza, per i predetti soggetti in sede di acconto IRPEF 2013 non si dovrà tener conto del beneficio della non concorrenza del reddito dei fabbricati alla formazione del reddito imponibile (di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ove essi siano locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per cui vige la sospensione legale dell’esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 1° febbraio 2006 n. 23[349]). Tali redditi, dunque, ai soli fini dell’acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell’imponibile.
Infine, si stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga di cui al comma in esame, valutate in 3,38 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo delle entrate riassegnabili alla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005 dispone un incremento delle tariffe per operazioni in materia di motorizzazione, quantificando le maggiori entrate derivanti da tale misura in 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Il comma prevede che una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura della svolgimento delle attività svolte dal predetto Ministero relativamente alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 190/2002, il cui contenuto è confluito nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).
A tale fine, il comma 238 testé citato è modificato con l’aggiunta della previsione che la riassegnazione di entrate al predetto Ministero è limitata, per l'anno 2013, all'importo 8, 62 milioni di euro.
Articolo 29, comma 16-bis
(Definizione delle liti fiscali pendenti)
16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «1o maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».
Il comma 16-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga i termini per la definizione delle liti fiscali pendenti.
Si ricorda che l’articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, ha disposto che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro; qualora il valore della lite sia di importo superiore a 2.000 euro, il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio; il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente; il 30 per cento nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio).
Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Con Provvedimento 13 settembre 2011 dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti.
In particolare, il termine della pendenza della lite dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio viene differito dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, ampliando in tal modo la portata della disposizione (lettera a)).
Conseguentemente, viene riaperto il termine per il versamento delle somme che consentono l’accesso alla procedura in esame, scaduto il 30 novembre scorso, che è ora fissato al 31 marzo 2012, data in cui scade il termine per la presentazione della domanda di definizione della lite.
Articolo 29, comma 16-ter
(Determinazione dei tributi regionali)
16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
Il comma 16-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede, limitatamente all’anno 2012, che le regioni, con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011, possono determinare gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale per i veicoli diesel e della tassa speciale regionale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, in deroga al termine annuale del 10 novembre previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 504 del 1992.
La disposizione sembra essere una sorta di “sanatoria” per quelle regioni che hanno deliberato in tema di tasse automobilistiche successivamente al 10 novembre 2011[350].
Analoga deroga era stata disposta, limitatamente all'anno 2002, dall'articolo 4, comma 3–bis, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
L’articolo 23 del D.Lgs. n. 504 del 1992 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, con riferimento ai pagamenti effettuati da tale data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con DPR n. 39 del 1953;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il D.L. n. 691 del 1976;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge n. 362 del 1984.
Tali tributi assumono, rispettivamente, la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale
Si ricorda che l’articolo 8 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (c.d. federalismo regionale), all’articolo 8, comma 2, ha stabilito, fermo restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, la competenza delle regioni a disciplinare la tassa automobilistica regionale.
Il successivo articolo 19, al comma 2, prevede con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi. Il comma 3 stabilisce che in caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica entro il 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. La compartecipazione alla tassa automobilistica è prevista anche in favore delle città metropolitane (art. 24, co. 2).
16-quater. Nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui al citato comma 10 dell'articolo 12.
Il comma 16-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, sospende l’operatività della gratuità - sia per l’acquirente che per il venditore - delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento per importi inferiori a 100 euro, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 34, comma 7, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), differendola al primo giorno del mese successivo a quello dell’eventuale esito negativo della verifica prevista dall’articolo 12, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.
L’articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, recante, tra l’altro, disposizioni di contrasto all’uso del contante, al comma 9 attribuisce all’Associazione Bancaria Italiana, alle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, il compito di definire, entro il 28 marzo 2012 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, di credito o di debito, che, in ogni caso, non possono superare la percentuale dell'1,5 per cento.
Il comma 10 prevede che entro i sei mesi successivi (quindi, al massimo, entro il 28 settembre 2012) il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure così definite.
La norma dispone che, in caso di esito positivo della valutazione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite (massimo della commissione interbancaria all’1,5%) siano applicate anche alle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburantiattualmentegratuite per gli importi inferiore ai 100 euro, ai sensi del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
16-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
Il comma 16-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012.
Si segnala, a tale riguardo, che ai sensi della disciplina vigente, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione può essere adottato attraverso un decreto ministeriale.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, nel fissare al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze.
Quest’ultima disposizione, che si configura, sostanzialmente, come una norma di delegificazione, è stata adottata al fine di evitare il ricorso alla decretazione d’urgenza[351].
A partire dall’anno 2001, pertanto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato, in genere, differito con decreti del Ministro dell’interno; non sono mancati, tuttavia, casi di differimenti nuovamente approvati con decretazione d’urgenza. Da ultimo, si ricorda, l’articolo 1, comma 155, della legge n. 266/2055 (finanziaria per il 2006) che ha differito al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006, che il termine è stato dapprima differito al 31 marzo 2006 dall’articolo 1, e poi al 31 maggio 2006 con il D.M. Interno 27 marzo 2006.
Tali disposizioni, tuttavia, non sembrerebbero aver determinato una generale rilegificazione della materia, in quanto si riferiscono espressamente a determinati esercizi finanziari.
Per l’anno 2012, in particolare, si segnala che è già stato emanato un decreto del Ministro dell’interno (D.M. Interno 21 dicembre 2011[352])che ha provveduto a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012.
Si ricorda, infine, che il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali si è reso necessario pressoché ogni anno per consentire agli enti locali una più precisa conoscenza delle risorse disponibili, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle manovre di finanza pubblica.
Articolo 29, comma 16-sexies
(Incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia)
16-sexies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015» e le parole: «alla data del 20 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dalla data del 20 gennaio 2009».
Il comma 16-sexies, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 l’applicabilità delle agevolazioni fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 238, finalizzate ad incentivare il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero.
Inoltre, le predette agevolazioni sono estese a chi possiede i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009.
Attualmente la legge 238/2010 attribuisce fino al 2013 una riduzione del prelievo Irpef o Ires (articolo 3) a quei lavoratori, laureati nati dopo il 1° gennaio 1969, che vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi contestualmente il domicilio o la residenza.
In particolare, i redditi da lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo percepiti saranno imponibili nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.
Tra le condizioni attualmente poste dalla legge (articolo 2) e dal decreto ministeriale di attuazione (D.M. del 3 giugno 2011) c’è il possesso, alla data del 20 gennaio 2009, di un titolo accademico (anche post lauream) e la residenza continuativa per almeno due anni in Italia, avendo svolto negli ultimi 24 mesi al di fuori del Paese di origine un’attività lavorativa ovvero d’impresa.
Sono espressamente esclusi dalle agevolazioni i titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano che svolgono all’estero la propria attività lavorativa (articolo 1, comma 3 del D.M. 3 giugno 2011)
La norma in commento apporta le seguenti modifiche all’articolo 1, comma 2 della legge n. 238 del 2010:
§ proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 (in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013) la spettanza dei benefici fiscali disposti in favore dei lavoratori rientrati in Italia;
§ amplia la platea dei potenziali beneficiari delle suddette agevolazioni, che sono estese ai cittadini dell'Unione europea i quali possiedono i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009 (e non solo, dunque, a chi possiede il titolo alla data del 20 gennaio 2009).
Articolo 20, commi da 16-septies a 16-novies
(Proroga
franchigia IRPEF frontalieri)
16-septies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui al presente comma».
16-octies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-septies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
16-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 16-septies, novellando l’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008, fissa in 6.700 euro per il 2012 la franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera, che,pertanto, risulta ridotta rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.
L’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha previsto una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera[353].
L’agevolazione, che viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
L’articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194 del 2009 (legge n. 25 del 2010), novellando il citato comma 204, ha esteso l’agevolazione anche al 2011.
Dal tenore letterale della norma si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:
§ essere persone fisiche residenti in Italia;
§ prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;
§ prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 1, comma 204, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Il comma 16-octies pone la copertura dell’onere – indicato in 24 milioni nel 2013 – nella seguente misura:
§ 14 milioni a valere sugli accantonamenti per il 2013 della Tabella A della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), di cui 4 milioni relativi al Ministero dell’economia e 10 milioni relativi al Ministero del lavoro;
§ 5 milioni a valere sulle risorse indicate dalla Tabella C della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) relative all’attività promozionale delle esportazioni italiane di cui alla legge n. 68/1997, art. 8, comma 1, lett. B (cap. 2531/Sviluppo economico: 37,5 milioni);
§ 5 milioni a valere sulle risorse indicate dalla Tabella C della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) relative al Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa di cui alle leggi n. 440/1997 e n. 144/1999: (cap. 1270/Istruzione: 89,6 milioni).
Il comma 16-novies autorizza le necessarie variazioni di bilancio.
16-decies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
Il comma 16-decies, introdotto durante l’esame in Commissione, rinvia al 30 settembre 2012, il termine indicato al comma 24, dell’articolo 24, del D.L. 201/2011[354], ai fini dell’adozione, da parte degli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti delle misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.
Secondo la disposizione in esame, il rinvio del termine è finalizzato a consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 509/1994, alla luce dei nuovi criteri da prevedere nel decreto di cui all’articolo 3, comma 12, della L. 335/1995[355], che tengano conto della nuova disciplina prevista all’articolo 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011.
Si ricorda che il richiamato comma 24 ha disposto che gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, ai fini dell’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 509/1994[356], e al D.Lgs. 103/1996[357], debbano adottare, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.
Secondo la disposizione attualmente in vigore, l’adozione delle misure deve intervenire entro il termine del 30 giugno 2012.
Le relative delibere sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti[358], secondo le disposizioni contenute nei predetti decreti nn. 509/1994 e 103/1996, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione.
Decorso il termine senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza 1° gennaio 2012:
§ le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 24 del D.L. n. 201, sull’applicazione del sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (lettera a));
§ un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1% (lettera b)).
Per quanto concerne gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, occorre ricordare che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:
§ Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
§ Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
§ Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
§ Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;
§ Cassa nazionale del notariato;
§ Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
§ Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
§ Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
§ Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
§ Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
Gli enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato (artt. 12 e seguenti del Codice civile) e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali: in particolare ne hanno mantenuto la funzione previdenziale, continuando a svolgere le corrispondenti attività nei confronti delle categorie per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti, e fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, della iscrizione e della contribuzione. Il decreto n. 509 ha, inoltre, stabilito le regole che devono presiedere all'equilibrio gestionale dei nuovi enti privatizzati (introducendo accanto alle riserve tecniche una "riserva legale" pari ad almeno cinque annualità dell'importo delle pensioni in pagamento e prevedendo l'obbligo della redazione almeno triennale di un "bilancio tecnico"), i criteri di trasparenza che devono presiedere ai rapporti con gli iscritti, nonché i poteri di vigilanza affidati al Ministero del lavoro (il quale, oltre ad approvare gli statuti istitutivi ed i regolamenti, verifica l'andamento gestionale e formula, se necessario, gli opportuni rilievi. Benché con consistenti ritardi rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato.
Successivamente, il comma 25 dell’articolo 2 della L. 335/1995, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.
In attuazione del D.Lgs. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 103/1996 ha disposto l’applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo specifiche modalità attuative.
Il comma 12 dell’articolo 3 della L. 335/995 detta disposizioni per garantire l’equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati, stabilendo che nel rispetto dei principi di autonomia di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e del D.Lgs. 103/1996 ed escludendo le forme di previdenza sostitutive dell’AGO, allo scopo di garantire l’equilibrio finanziario degli enti privatizzati, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un periodo non inferiore a 30 anni.
Il bilancio tecnico dei medesimi enti deve essere redatto secondo criteri determinati con decreto ministeriale[359], sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
In esito alle risultanze e in attuazione alla previsione dell’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 509/1994 – secondo cui la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale – i medesimi enti privatizzati adottano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
Si prevede, che nel caso ove gli enti in questione omettano di affrontare le esigenze di riequilibrio sia possibile procedere alla nomina di un commissario straordinario che adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione[360].
1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».
Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V è stato approvato l’articolo aggiuntivo in esame, di modifica testuale delle disposizioni - art. 21, comma 11, del D.L. 201/2011 - che hanno regolato la procedura per il trasferimento delle funzioni dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione dal precedente comma 10.
Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241, ha, infatti, disposto, all’articolo 21, comma 10 la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in commento.
Il comma 11 ha regolato la fase di soppressione dell’ente, che deve essere realizzata entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Alle regioni spetta il compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno trasferite le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi. Deve essere garantita l’occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. E’ stato, inoltre, previsto, che a decorrere dalla soppressione dell’ente – con l’entrata in vigore del decreto legge – e fino alla all’adozione delle misure di trasferimento delle funzioni ad un nuovo soggetto – entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento – prosegue la gestione commissariale attualmente in atto.
L’articolo aggiuntivo in esame specifica, rispetto a quanto previsto nel comma 11, che:
§ fino alla scadere dei 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 (3 maggio 2012) sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI;
§ la gestione commissariale alla quale è stata affidata la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi.
Si ricorda che l’EIPLI era stato incluso, già con l’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Successivamente l’art. 26 del D.L. n. 112/2008 (cd. “taglia enti”) aveva disposto l’abrogazione del comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici, ed aveva altresì disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino di cui al comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.
E’ intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, che - per il solo EIPLI - ha prorogato al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 precedentemente stabilito. Anche tale termine è stato tuttavia ulteriormente prorogato: al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. n. 194/2009; e quindi 31 dicembre 2011 dall’art. 2, comma 2-quinquiesdecies del D.L. n. 225/2010.
La norma ultima citata ha anche prescritto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali debba procedere al riordino o alla soppressione, previa liquidazione, dell’Ente come stabilito dall’articolo 26 del D.L. 112/2008; in caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è stata limitata all'attivo, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.
L’Ente - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.
[1] L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
[2] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n . 133.
[3] In realtà, il comma 523 in esame ha inciso, dettando limiti più restrittivi, sulle già limitate possibilità per amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il periodo indicato. Infatti, l’articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 aveva già previsto che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
L’applicazione del comma 103 era stata prorogata a partire dal 2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 537, della L. 296/2006, ma successivamente la norma era stata abrogata dall’articolo 9, comma 8 del D.L. 78/2010. Quest’ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al turn over, indicate al comma 523, potessero procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.
[4] Secondo l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali - entrate, dogane, territorio).
[5] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[6] Una disciplina ad hoc relativa alla possibilità di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, per gli enti di ricerca pubblici, è invece prevista al comma 643 della L. 296/2006.
[7]L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.
[8] D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.
[9] L. 23 agosto 2004 n. 226, “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.
[10]L. 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
[11] In materia è applicabile l’articolo 35 del D.lgs. 165/2001.
[12] D.lgs. 165/2001 sul rapporto di lavoro; L. 15 maggio 1997 n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, articolo 3, comma 6, sul reclutamento. Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione, al D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori, e all'articolo 51, comma 6, della legge 449/1997.
[13] Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.
[14] Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[15] D.L. 1° luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.
[16] In precedenza all’intervento dell’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008, il limite era del 60%.
[17] Introdotto dall’articolo 2, comma 208 dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010), poi modificato dall’articolo 6, comma 6 del D.L. 78/2010.
[18] Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre subordinato all'emanazione di apposito D.P.C.M..
[19] Modificato dall’articolo 9, comma 9 del D.L. 78/2010. Inoltre, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, è stato prorogato al 31 dicembre 2010, e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010, dall’articolo 17, comma 17, del D.L. 78/2009.
[20] Tale comma ha disposto che per il biennio 2008-2009 tali enti potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
[21] L’originario primo periodo del comma 13 dell’art. 66 del d.l. n. 112/2008 prevedeva che per il triennio 2009-2011 le assunzioni delle atenei fossero soggette al limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, e che, in ogni caso, il numero delle unità assunte non poteva eccedere, ogni anno, il 20% delle unità cessate l’anno precedente.
[22] L’art. 7, c. 4-bis, del D.L. 194/2009 ha previsto che l’art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l’art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60%, all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50%.
[23] L. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
[24] Si veda il testo del resoconto del 21 settembre 2011:
[25] L’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 aveva previsto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere annualmente il 90% dei trasferimenti statali disposti attraverso il FFO e che il mancato rispetto del limite preclude nuove assunzioni, se non nel limite del 35% del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. In seguito, l’art. 1 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha stabilito che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno hanno superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né ad assunzioni. Ha tuttavia fatto salve le disposizioni che escludevano dal computo del 90% gli incrementi retributivi derivanti da adeguamenti disposti a favore del personale non contrattualizzato, ossia docenti e ricercatori, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo, nonché un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il SSN (disposizioni poi prorogate al 31 dicembre 2010 dall’art. 7, co. 5-quinquies, del D.L. 194/2009), nonché le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore espletate o in corso di espletamento per il 2007 e il 2008.
[26] Le istituzioni universitarie ad ordinamento speciale (Scuola normale superiore di Pisa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa, Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze) e le università per stranieri sonoincluse tra i destinatari del FFO. Si veda, da ultimo, il DM 3 novembre 2011, n. 439, recante criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università per l'anno 2011 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-03112011.aspx)
[27] “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
[28] L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
L'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
[29] La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
[30] Si tratta dei seguenti soggetti: enti di ricerca; Istituto superiore di sanità (ISS); Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR); Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Agenzia spaziale italiana (ASI); Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA); CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.); Università; Scuole superiori ad ordinamento speciale; Istituti zooprofilattici sperimentali.
[31] Più specificamente, tale norma è diretta: alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; alle agenzie, comprese le agenzie fiscali; agli enti pubblici non economici; agli enti di ricerca; alle università; agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Cassa Depositi e Prestiti).
[32] Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
[33] Tale limite era stato ridotto dall’originario 60% della spesa sostenuta indicato nel comma 187, al 40 % della spesa ad opera dell’articolo 1, comma 538, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007).
[34] Il medesimo comma 187 precisa inoltre che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si fa presente, inoltre, che alla norma del comma 187 sopra indicata è prevista una deroga, contenuta nell’articolo 1, comma 11, del D.L. 152/2009 , il quale autorizza il Ministero degli affari esteri a procedere all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati, con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità.
[35] “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
[36] I commi da 13-bis a 13-quater recano disposizioni volte ad ampliare la base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni ramo vita. Viene a tale scopo introdotta una percentuale di indeducibilità della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita.
[37] “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”.
[38] Si segnala che tale disposizione si muove in linea con quanto già definito dall’articolo 01 del D.L. 138/2011, che nel quadro di una procedura per la revisione integrale della spesa pubblica, aveva tra l’altro previsto “l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica”.
[39] Tale comma ha disposto che le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009, debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012, alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 10%, nonché all’ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato anche con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10, del D.L. 207/2008.
[40] “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.
[41] “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile”.
[42] “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[43] “Ulteriore proroga di termini relativa al Dipartimento della funzione pubblica”, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 31 marzo 2011.
[44] Si ricorda che la Croce Rossa nell’arco degli ultimi 31 anni è stata sottoposta a commissariamento per quasi 25 anni.
[45] D.L. 6 luglio 2010, n. 102, Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
[46] L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
[47] L. 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
[48] Per un approfondimento dei contenuti dello schema: Servizio Studi, Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa : Schema di D.Lgs. n. 424, Documentazione per l’esame di Atti del Governo n. 371, 29 novembre 2011.
[49] Si segnala a tale proposito, la Determinazione n. 117/2011 della Corte dei Conti – Sezione di controllo sugli enti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo seguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per gli esercizi dal 2005 al 2010del 2 gennaio 2012. Nelle considerazione conclusive, la Corte contabile, pur sottolineando il miglioramento della gestione contabile ed amministrativa negli ultimi tre anni del periodo considerato, evidenzia tra le ancor persistenti criticità organizzative e gestionali della CRI: l’inesistenza di una dotazione organica del personale militare; la mancata istituzione in tutte le sedi periferiche della Tesoreria unica; le convenzioni “in perdita” per i servizi di pronto soccorso e trasporto infermi determinate dall’alto costo del personale, in gran parte appartenente al Corpo Militare CRI, che gode di particolari indennità, che finiscono per rendere i servizi offerti più costosi di quelli che verrebbero resi da una struttura privatistica. In tal senso, la Corte sottolinea come l’Associazione abbia allestito l’aggiornamento, d’intesa con il Ministero della salute e le Regioni, della disciplina generale dei servizi, finalizzato alla stipulazione sul territorio di apposite convenzioni di dettaglio tra le ASL, le Aziende sanitarie ospedaliere ed i Comitati regionali.
La Determinazione è consultabile sul sito della Corte al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_117_2011.pdf
[50] L’allegato 1 reca criteri per l'individuazione delle zone sismiche nonché l’individuazione, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.
[51] D.L. 8 agosto 1994, n. 507, Misure urgenti in materia di dighe, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
[52] Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[53] Come a sua volta novellato dall’articolo 2, comma 1-bis,del D.L. n. 225/2010.
[54] Ricorsi n. 36 e 37 del 2011, pubblicati nella GU n. 22 del 25.05.2011.
[55] Legge 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
[56] L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
[57] L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
[58] Poiché l’ammontare complessivo dei fondi relativi a ciascuna delle elezioni è attualmente determinato in ragione del numero degli aventi diritto al voto, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ha ritenuto di dover estendere lo stesso criterio del numero di elettori anche per la ripartizione del fondo tra le regioni. (Questo criterio è stato applicato la prima volta con Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 22 luglio 1999, Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 1999).
[59] D.L. 30-12-2009 n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
[61] www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di%20Stato/Sezione%204/2011/201101236/Provvedimenti/201105117_18.XML
[62] Il resoconto stenografico della seduta è disponibile all’indirizzo internet www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stenbic/39/2011/1130&pagina=s030
[63] Si ricorda che in base a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’UE (Art. 260 TFUE - ex art. 228 TCE), in caso di inadempienza alla sentenza da parte dell’Italia, la Commissione è nelle condizioni di poter adire nuovamente la Corte formulando contestualmente la richiesta di applicare all’Italia una somma forfettaria o una penalità il cui importo, commisurato alle circostanze, è precisato dalla Commissione stessa.
[64] “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2”.
[65] D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.
[66] Nella disposizione richiamata si prevede che, fermo restando il limite del tetto massimo, nonché l’uniformità dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1 dell’articolo 19, i decreti di concessione delle misure in deroga possono inoltre prevedere trattamenti modulati e differenziati in funzione di interventi integrativi a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
[67] Il comma 10 subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al precedente comma 3 (adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per definire le modalità applicative dell’articolo 19, le procedure di comunicazione all'INPS e l’effettuazione della ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento). In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, recante “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
[68] Originariamente pari al 10% tale percentuale è stata aumentata prima al 20% dall’articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009, e poi al 30% dall’articolo 2, comma 130 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.
[69] “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.
[70] “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10”.
[71] Limite minore rispetto al limite di 5.000 euro per anno solare stabilito ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali, vedi supra.
[72] Nella disposizione citata si avverte che, in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
[73] Si ricorda che l’articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite con uno o più decreti interministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 662.
In attuazione del dettato dell’articolo 2, comma 28, della L. 662, l’articolo 1, comma 1, del DM 27 novembre 197, n. 477, ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), emani i regolamenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
[74] D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[75] Tale comma ha disposto, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme, che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:
· ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
· ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004 .
Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, a una serie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:
· lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) (lettera a));
· lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 (lettera b));
· lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, nonché – secondo la modifica intervenuta nel corso dell’esame in sede referente - i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame (lettera c));
· lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lettera d));
· lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008; nella modifica intervenuta in sede referente si è precisato che ai fini della presente lettera e) l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201 (6 dicembre 2011) sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, che continuano a trovare applicazione unicamente per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Infine, la lettera in commento prevede la disapplicazione delle disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio (lettera e)).
[76]La norma richiamata ha previsto l’applicazione della normativa previgente in materia di regime delle decorrenze a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore delle categorie di lavoratori indicati nelle lettera da a) a c) del comma in esame (lavoratori collocati in mobilità, lavoratori collocati in mobilità lunga, lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore).
[77] Gli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. (concernenti, rispettivamente, il tentativo di conciliazione, il processo verbale di conciliazione ed altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) sono stati interamente modificati dall’articolo 31 della L. 183/2010 (cd. “collegato lavoro”), che ha ridisegnato la sezione del codice recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (articoli da 409 a 412-quater). In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 276/2003. Il comma 1 sostituisce integralmente l’art. 410 c.p.c. relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro. In particolare, si ricorda che due sono state le novità di maggior rilievo: rispetto alla previgente obbligatorietà, è prevista la “facoltatività” del tentativo di conciliazione (si torna cosi alla previsione anteriore alla riforma del D.Lgs 80 del 1998); è stato uniformato il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro, indipendentemente dal fatto che attengano al settore pubblico o a quello privato.
[78] L’articolo 2, comma 28, della legge 662/1996, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
In attuazione di quanto sopra descritto, l’articolo 1, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477[78], ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emani i regolamenti previsti all’articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nell’esercizio del potere regolamentare sopra indicato devono essere seguiti i seguenti principi e criteri direttivi:
- la costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lettera a);
- la definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lettera b);
- la eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo (lettera c);
- in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa (lettera d);
- la istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali (lettera e).
Tra i Fondi di sostegno economico costituiti si ricordano il Fondo solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (D.M. 28 aprile 2000, n. 157), del personale dipendente dalle imprese di credito (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) e del personale di Poste Italiane S.p.A. (D.M. 1° luglio 2005, n. 178).
[79] A decorrere dal 1° luglio 2009, la L. 247/2007 ha introdotto, appunto, il sistema delle “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva.
Pertanto - ferma restando la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica – si può accedere al pensionamento di anzianità:
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” (come detto, somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) pari almeno a 95, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 59 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni;
- per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni;
- dall’anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni.
Riformulando il comma 7 dell’articolo 1 della L. 243/2004, si prevede tuttavia che con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, possa essere differito l’innalzamento dei requisiti previsto a decorrere dal 2013, qualora, sulla base di una verifica da effettuare entro il 30 settembre 2012, risulti il conseguimento di risparmi di spesa superiori alle previsioni ed in grado di garantire il raggiungimento di effetti finanziari equivalenti a quelli originariamente previsti come conseguenti all’innalzamento dell’età previsto a regime dal 2013.
Inoltre, la L. 247 è intervenuta anche sulla disciplina per l’accesso alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 20, della L. 335/1995. La norma, modificando tali requisiti, ha disposto che a decorrere dal 2008, per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo necessario possedere:
- per il 2008 e dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, almeno 35 anni di anzianità contributiva insieme ad una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” (data dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) pari almeno a 95 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 59 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 96 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni;
- per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” pari almeno a 96 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni;
- dall’anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” pari almeno a 97 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni (a meno che il Ministro del lavoro non emani il decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 della L. 243/2004 al fine di differire l’innalzamento dei requisiti pensionistici).
[80] Ai sensi dell’articolo 24, comma 17, del D.L. 201/2011
[81] In sostanza, la riduzione percentuale sarebbe pari all’1% in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2% in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni.
[82] Sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti:
- professionisti: soggetti che percepiscono redditi derivanti (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R. ) dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:
- professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;
- professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;
- professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;
- professionisti senza albo e senza cassa (es. consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);
- collaboratori coordinati e continuativi: (articolo 53, comma 2, T.U.I.R.) si tratta di quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita (amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti; membri di commissione e collegi; soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore; amministratori di condominio);
- venditori porta a porta: soggetti incaricati delle vendite a domicilio (articolo 36 della L. 426/1971 ). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 269/2003 , dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;
- titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (articolo 1, L. 315/1998 ); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105/2003 );
- pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività;
- lavoratori dipendenti: i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.
- associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 311/2004.
[83] Si ricorda che nel regime previgente al D.L. 201, per i lavoratori artigiani e commercianti si applicavano le aliquote contributive del 20%, previste all’articolo 1, comma 768 della L. 296/2006 (finanziaria per il 2007) .
Per i lavoratori commercianti, a tali aliquote doveva essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5 del D.Lgs. 207/1996 ) ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014. Per i collaboratori di età fino a 21 anni si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 2, della L. 233/1990. Si ricorda l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto .
Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
Ai fini del calcolo del contributo, si fa riferimento a un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo), da utilizzare come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali: il c.d. contributo minimo obbligatorio. Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 14.552,00.
In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00%), la quota di reddito eccedente tale limite (euro 43.042,00 per il 2011) viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso (euro 28.695,00) .
[84] Si ricorda che tale comma ha escluso dalla revisione delle aliquote contributive gli Imprenditori Agricoli Professionali (in quanto non espressamente menzionati), benché anch’essi iscritti alla medesima gestione autonoma INPS.
[85] In tal senso, la Circolare INPS n. 76 del 23 maggio 2011. In particolare, le aliquote sono così risultanti dall’aggiunta del contributo addizionale del 2% previsto dall’articolo 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990 n. 233, recante Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.
[86] In tal senso, la Circolare INPS n. 76 del 23 maggio 2011. In particolare, le aliquote sono così risultanti dall’aggiunta del contributo addizionale del 2% previsto dall’articolo 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990 n. 233, recante Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.
[87] I Piani di rientro dal disavanzo delle Regioni sono stati attivati in dieci Regioni a partire dal 28 febbraio 2007 a dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 311 del 2004 . Successivamente, secondo il "Patto per la Salute" sancito con Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 3 dicembre 2009, è stata data facoltà alle Regioni di redigere Programmi operativi per la prosecuzione dei Piani di rientro per gli anni 2010-2011.
[88] Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
[89] Rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica, Corte dei Conti maggio 2011.
[90] Istituita appunto dal richiamato articolo 24, in tale Gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, sono state fuse le prestazioni inerenti le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il T.F.R. e per l'assicurazione contro la tubercolosi; la CIG degli operai dell'industria; la CIG dei lavoratori dell'edilizia; la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli; la cassa unica per gli assegni familiari; la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati; la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della L. 833/1978; il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della L. 943/1986; nonché ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.
[91] “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
[92] “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.
[93] Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero.
[94] L’art. 4 del D.Lgs. 21/2008, come modificato dall’art. 37, comma 2-ter, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), ha fissato in 100 punti il punteggio complessivo degli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, disponendo che, nell’ambito di tale punteggio, 90 punti siano assegnati in relazione all’esito del test di ingresso, mentre i rimanenti 10 siano attribuiti in baseai risultati conseguiti nell’ultimo triennio scolastico e nell’esame di Stato, sulla base dei parametri indicati. L’art. 5 ha affidato ai dirigenti scolastici il rilascio della certificazione relativa alle valutazioni di qualità ottenute in sede di scrutinio finale dell’ultimo triennio e in sede di esame di Stato, disponendo che, per i candidati esterni, quest’ultima, limitata all’esame di Stato, sia predisposta dal dirigente dell’istituto sede di esame.
[95] Ai sensi dell’art. 1 della L. 264/1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, sono programmati a livello nazionale: a) gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'UE che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.
[96] Nel senso indicato, si veda quanto dispongono l’art. 2, co. 7, del DM 18 giugno 2008 (GU n. 151 del 30.6.2008), l’art. 2, co. 7, del DM 18 giugno 2009 (GU n. 153 del 4.7.2009) e l’art. 2, co. 5, del DM 11 giugno 2010 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/giugno/dm-11062010.aspx) recanti modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale, rispettivamente per gli aa.aa. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Si veda anche l’art. 5 del DM 15 giugno 2011, relativo all’a.a. 2011-2012.
[97] La relazione utilizzava le stesse motivazioni presenti nella relazione del DL in commento.
[98] Il rappresentante del Governo, nella seduta della 7a Commissione del Senato del 25 gennaio 2011, evidenziando che permanevano difficoltà applicative delle norme (in particolare, non risultava agevole l’individuazione dei punteggi ottenuti da studenti che frequentavano scuole straniere), aveva ricordato che precedenti differimenti erano stati già disposti non solo per l’assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, ma anche al fine di compiere dovuti approfondimenti sull’adeguatezza delle disposizioni stesse.
[99] Si ricorda che nel dossier del Servizio Studi n. 436/1 del 22 marzo 2011 era stato evidenziato che, poiché il comma 2 dell’art. 1 autorizzava il Governo a disporre la proroga, al più tardi, fino al 31 dicembre 2011, non risultava chiaro se l'intenzione era quella di posticipare l'applicazione della disciplina in esame a partire dall’a.a. 2012-2013.
Al riguardo, si ricorda, peraltro, che l’art. 1, co. 2-quinquies ha escluso esplicitamente il regime giuridico ex art. 4, co. 9, del D.L. 97/2008 da quelli che, in quanto aventi scadenza dopo il 31 marzo 2011, erano prorogati direttamente al 30 aprile 2012.
[100]Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
[101]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
[102]Si ricorda che nel corso dell’esame in sede consultiva, la Commissione XII Affari sociali, nella seduta del 18 gennaio 2011, ha espresso parere favorevole con osservazioni, rimettendo alla valutazione delle Commissioni di merito l'opportunità di abbreviare il termine del 31 dicembre 2012, di proroga della facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
[103]Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
[104]Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[105]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010.
[106]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
[107]Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute.
[108]Tale possibilità, introdotta con l’articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, è stata originariamente consentita sino al 31 luglio 2003. Tuttavia, il mancato adeguamento delle strutture edilizie, indispensabile per garantire su tutto il territorio nazionale lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all’interno delle strutture pubbliche, ha reso indispensabile il reiterato slittamento del temine fissato dal legislatore.
[109]La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2007, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.
[110]Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000.
[111]Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.
[112]Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge n. 122/2010
[113]Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
[114]Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.
[115]Come ricorda l’AIFA, il valore del pay back è sempre determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall’eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche. In particolare, i prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% e dell’ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2007.
[116]Articolo 1, comma 796, lettera g) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).
[117]In particolare, le aziende farmaceutiche possono richiedere all’AIFA la sospensione degli effetti della deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006 a fronte del versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN generabili dalla riduzione del 5% applicata precedentemente dalle aziende farmaceutiche direttamente sul prezzo dei medicinali. Con Provvedimento 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2007, n. 34) l’AIFA ha approvato le tabelle di equivalenza elaborate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge finanziaria 2007.
[118]Le proroghe annuali, sono intervenute con disposizioni contenute nei decreti leggi annuali di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (la prima proroga al 31 dicembre 2008 è contenuta nell’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31; sono seguite le proroghe contenute nell’articolo 6, comma 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, e nell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10). In ultimo, il D.P.C.M. 25 marzo 2011, Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011, come previsto dal decreto legge 225/2010, che aveva fissato tale termine al 31 marzo 2011 e contestualmente aveva autorizzato il Governo a disporre con D.P.C.M. una eventuale ulteriore proroga.
[119]L. 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
[120]Tale disposizione è stata prorogata, contestualmente alla precedente, dai decreti leggi annuali di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (la prima proroga è contenuta nell’art. 6, comma 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nell'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, nell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011).
[121] D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, recante “Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
[122] Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si segnala che il citato comma 989 è stato sostituito dall’articolo 16 del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).
[123] D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
[124] Per transhipment si intende il trasferimento (imbarco/sbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (navi madri) su battelli di dimensioni minori, definiti navi feeder, allo scopo di trasferire le merci dai grandi porti internazionali (hub transhipment) sulle reti ferroviarie landbridges che collegano porti situati su coste opposte e distanti, ovvero sulle reti di navi feeder verso porti minori che servono retroterra o hinterland regionali.
[125] Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti e le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari.
[126] Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
[127] Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante”Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
[128] Recante “Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale”.
[129] Il certificato di sicurezza è necessario per avere accesso all’infrastruttura ferroviaria e può valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata (articolo 10 del D.Lgs. n. 188/2003 e articolo 14 del D.Lgs. n. 162/2007).
[130] Il D.M. 2 febbraio 2011 è entrata in vigore l’8 aprile 2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
[131]Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
[132]Una sintetica descrizione è disponibile al link www.zeroemission.enea.it/attivita-progetti/efficienza-energetica/il-progetto-integrato-miniera-sulcis-impianto-termoelettrico-a-carbone.
[133] Pubblicato nella G.U. 4 ottobre 2011, n. 231.
[134]Per approfondimenti si rinvia al dossier “Documentazione e ricerche” n. 251 del 6 luglio 2011 dal titolo “Il servizio idrico integrato e il referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011”, disponibile al link http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Am0232.htm.
[135]D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
[136]L’art. 212, comma 8, del Codice ambientale fa riferimento ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
[137]G.U. n. 298 del 23-12-2011.
[138]Riguardo a tale termine, prima del comma in esame ci si è trovati di fronte a due diverse fonti normative, volte a prorogare – in forme e modi differenti – i medesimi termini. La proroga disposta dal D.L. 225/2010 è entrata in vigore prima della fine dell’anno 2010, mentre quella recata dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010 è entrata in vigore in data 25 gennaio 2011 (cioè il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione n. 1 del 2011). Il D.L. 225/2010 è poi stato successivamente convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
[140]La proroga al 2011 era stata disposta sia dal D.L. 225/2010 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2011 sia dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010. Vedi anche nota 4.
[141]Si tratta: dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1 (albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni); degli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività; delle società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del citato decreto i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti precedentemente citati a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
[142]La legge di conversione (L. 10/2011) è stata pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. e, secondo quanto previsto dal proprio articolo 1, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[143] D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
[144]Per le osservazioni riguardo la possibilità, con fonte secondaria, di modificare termini di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, si rimanda al dossier del Servizio studi n. 436/1 del 22 marzo 2011, p. 5.
[145] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011.
[146]Le innovazioni più significative introdotte per il nuovo organismo (disciplinato dagli artt. 2 e 3) attengono alla valorizzazione dell’attività consultiva, alla riduzione del numero dei suoi componenti (al fine di assicurare un funzionamento più snello) e all’elettività della carica presidenziale (in precedenza assegnata al Ministro).
[147] Art. 2, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del DL 28 maggio 2004, n. 136. Con riguardo all’esercizio della delega, si segnala che il Consiglio dei Ministri aveva esaminato in via preliminare uno schema di D.lgs. il 27 novembre 2003. Rispetto a tale schema, la Conferenza unificata il 15 gennaio 2004 aveva sottolineato la mancata considerazione della potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione e della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
[148]Nel corso di una audizione presso l’Ufficio di Presidenza della 7a Commissione del Senato in occasione dell’esame dei disegni di legge A.S. 1693 e abb., il direttore generale della Direzione generale Alta formazione artistica musicale e coreutica aveva fatto presente - come riferito dal relatore nel corso della seduta del 24 maggio 2011 http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=555097) - che la bozza di regolamento sulla programmazione e sullo sviluppo e sul reclutamento dei docenti era all'esame del MEF.
[149] Il CNAM, in particolare, esprime pareri e formula proposte sullo schema di decreto per la dichiarazione di equipollenza fra i titoli di studio rilasciati dalle AFAM e quelli rilasciati dalle università ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (che al momento non è emanato), nonché sugli schemi di regolamento concernenti, fra l’altro, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, le modalità di convenzionamento con scuole e università, le modalità di reclutamento del personale, i criteri generali per l’adozione degli statuti, i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, la valutazione dell’attività delle istituzioni AFAM.
[150] Al riguardo, il rappresentante del Governo aveva precisato, nella seduta del 25 gennaio 2011 della 7a Commissione del Senato, che le ragioni della proroga del 2009 – ancora valide – risiedevano nella necessità di superare il periodo di transizione connesso alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari con il conseguente nuovo inquadramento del personale docente in servizio, rilevando che allo stato, dovendosi ancora perfezionare le procedure per lo status dei docenti, non era possibile inserire nel regolamento i criteri definitivi per l’individuazione delle componenti tecniche necessarie.
[151] Abbinata alle pdl A.C. 814 e A.C. 3808.
[152]D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[153]D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[154]Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2011, n. 228. Si tratta della Federazione italiana giuoco squash (FIGS) e della Federazione medici sportivi italiani (FMSI). Per completezza, si evidenzia che l’elenco reca, in calce, una nota che chiarisce che su ulteriori 30 federazioni – da ritenersi escluse dall’elenco Istat di cui al comunicato 24 luglio 2010 (pubblicato sulla GU del 24 luglio 2010, n. 171) per effetto della provvisoria esecuzione di provvedimento giurisdizionale di primo grado – sono in corso verifiche statistiche ai fini della loro inclusione nell’elenco 2011.
[155]La L. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto che, “a partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamentodello sport”. Da ultimo, l’art. 30-bis, co. 4, del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009) ha fissato in € 470 mln la quota in favore del CONI per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’importo sia determinato con decreto del MEF. Ulteriori risorse sono state assegnate dall’art. 1, co. 23-ter e 23-octiesdecies, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010).
[156]Il bilancio del CONI, unitamente alla relazione sull’attività svolta, è trasmesso alle Camere dall’autorità di governo vigilante, ai sensi dell’art. 30, co. 5, della L. 70/1975. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei Conti; l’ultima relazione è stata trasmessa al Parlamento il 22 aprile 2011 (Doc. XV, n. 302) ed è relativa agli esercizi 2008 e 2009. http://xvi.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/302/INTERO.pdf
[157]Adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 30 settembre 2011(http://www.coni.it/fileadmin/_temp_/coni/pdf/Statuto_30-9-2011.pdf ).
[158]Si veda anche l’art. 23 dello Statuto del CONI. Il medesimo articolo chiarisce anche che, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.
[159]Ciò sulla base dell'art. 14 della L. n. 91/1981, che, ai c. 3 e 4, prevedeva che per l'attività di amministrazione degli uffici centrali, le federazioni si avvalessero del personale del CONI e per le attività di carattere tecnico e sportivo di personale assunto da esse stesse con contratto di diritto privato. Con la L. n. 138/1992 (art. 3), tali disposizioni sono state abrogate ed è stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali al 31.12.1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato.
[160]Ministero dell'economia e delle finanze, Circ. 23-12-2010 n. 40, Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l’esercizio 2011.
[161]Le finalità a cui sono destinate le suddette risorse, di cui all’elenco 3, sono le seguenti: Fondo nazionale per le politiche giovanili; investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI; professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del "Codice dell'ordinamento militare", D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66; partecipazione italiana a banche e fondi internazionali; esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre; provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito; ulteriori esigenze dei Ministeri; interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1 della legge n. 448/1998; Unione italiana ciechi. Ulteriori finalità sono state individuate dal D.L. 201/2011.
[162]Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
[163]Sull’argomento si veda l’interpellanza urgente 2-01079, trattata nella seduta dell’Assemblea della Camera del 19 maggio 2011.
[164] Ai sensi dell’art. 401, co. 2, del D.lgs. n. 297/1994, le graduatorie permanenti erano periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avevano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e dei docenti che avevano chiesto il trasferimento da una provincia all’altra. Contemporaneamente ai nuovi inserimenti, era effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano già compresi nella graduatoria permanente.
[165] Ai sensi dell’art. 399 del D.lgs. 297/1994 e successive modificazioni, tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.
[166]I semestri aggiuntivi, organizzati nell’ambito delle SISS per consentire il conseguimento dell’abilitazione per il sostegno a quanti avessero già ultimato la scuola di specializzazione, sono stati autorizzati dall’art. 4, comma 8, del DM 26 maggio 1998. La nota MIUR n. 3057 del 19 dicembre 2008 ha disposto il loro completamento entro l’a.a. 2008/2009, parallelamente al completamento dell’ultimo ciclo delle SISS, sospese dallo stesso a.a. in forza dell’art. 64, comma 4-ter, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) .
[167]Le scuole di didattica della musica - disciplinate dai DM 13.4.1992 e 24.9.1994 - hanno la durata di 4 anni. L’accesso è consentito solo a candidati in possesso di diploma di Conservatorio o di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso un Conservatorio, ovvero ammessi al 9° anno di una scuola decennale del Conservatorio. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 212 del 2002 i diplomi conseguiti abilitano all’insegnamento dell'educazione musicale nella scuola.
[168]E’ utile ricordare che le graduatorie sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.
[169]http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28cc14ea-1e0f-4185-a703-833600b23004/dm44_11.pdf
[170]http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/afbbf62e-4a3f-44ab-9ac5-7b5b2352cfd4/dm47_11.pdf
[171]Il comma 6 dell’art. 1 ha poi disposto che al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 maggio 2009 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento indetta ai sensi del DM n. 42 dell’8 aprile 2009 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’11 maggio 2009. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.
[172]In attuazione della delega è stato emanato il D.lgs. n. 199/2011, relativo alla disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento degli Atenei. Si ricorda, inoltre, che, sullo schema di d.lgs. recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395) i pareri parlamentari sono stati espressi il 9 novembre 2011 (Senato) e il 14 dicembre 2011 (Camera). Lo schema è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012, ma non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[173] Legge 23 novembre 1998, n. 407, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[174]L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[175]D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.
[176] Legge 11 febbraio 1992, n. 147, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.
[177] Legge 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari.
[178] Il prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio dell’attività lavorativa. La disciplina delle modalità per la concessione dei prestiti d’onore è affidata alle regioni che, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi.
[179] L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[180] In base alla norma citata, le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all’erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell’art. 4 della medesima legge e secondo procedure selettive.
[181] Tale contributo integrativo, inizialmente limitato agli anni 2001-2003, era stato successivamente esteso fino al 2006 dall'art. 23-duodecies del D.L. 355/2003, convertito dalla legge 47/2004.
[182] Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (legge n. 33/2009).
[183]D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.
[184]L. 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).
[185]E’ opportuno ricordare che la richiamata disposizione ha attuato l’OdG n. 9/3638/336 (On. Compagnon) accolto dal Governo il 28 luglio 2010 nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.C. 3638). L’ordine del giorno ha impegnato il Governo di prorogare, in attesa della definitiva stabilizzazione, di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato in scadenza il 31 dicembre 2010, di cui alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell’interno 11 settembre 2007 stipulati dall’amministrazione dell’interno il 31 dicembre 2008. Con la nota trasmessa alla Camera il 2 febbraio 2011, il Ministero dell’interno riferisce, di aver rappresentato, in attuazione della disposizione in esame, ai Prefetti degli Uffici territoriali del Governo interessati la necessità di provvedere tempestivamente alla stipula dell’atto di rinnovo dei contratti individuali ed agli adempimenti conseguenti per garantire la continuità operativa degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture e degli uffici immigrazione delle Questure.
[186]Si ricorda che l'art. 22 del Testo unico sull'immigrazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha previsto l’istituzione, in ogni provincia, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Ai sensi dell'art. 9 del medesimo Testo unico, lo sportello si occupa anche del disbrigo delle pratiche relative alle procedure di ricongiungimento familiare.
[187]Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi suddetti, può avvalersi di commissari delegati.
[188] Precedentemente, lo stato di emergenza era stato prorogato dai seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 11 dicembre 2002, D.P.C.M. 7 novembre 2003, D.P.C.M. 23 dicembre 2004, D.P.C.M. 28 ottobre 2005, D.P.C.M. 16 marzo 2007, D.P.C.M. 14 febbraio 2008, D.P.C.M. 18 dicembre 2008, D.P.C.M. 19 novembre 2009. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2008, nel prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2008, lo aveva circoscritto ai soli territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia. Tuttavia, il successivo D.P.C.M. 25 luglio 2008 lo ha nuovamente esteso a tutto il territorio nazionale, "considerato che il persistente afflusso di stranieri comunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, assumendo su tutto il territorio nazionale dimensioni sempre più preoccupanti". Con D.P.C.M. 21 aprile 2005, lo stato di emergenza in questione è stato esteso "alla situazione di criticità di carattere economico-sociale derivante dalla rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero".
[189]Si ricorda che l'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici. Successivamente, la procedura di emersione è stata estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, conv. L. 9 ottobre 2002, n. 222.
[190] L’art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102) ha disposto una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.
[191] D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
[192] L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[193] L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
[194] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[195] D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
[196] D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
[197]L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
[198] Si tratta delle seguenti pubbliche amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
[199]Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2008 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Tali limitazioni alle assunzioni sono estese alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, mentre non non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 266/2004.
[200] Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006.
[201]D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 1 marzo 2005, n. 26.
[202]L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.
[203]L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.
[204]D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
[205]D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
[206] Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.
[207] Le contabilità specialisono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).
Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro (attuale Ministero dell’economia e delle finanze). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative (come nel caso in questione, ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. n. 452/2001).
La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi.
Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti). Le operazioni di riscossione e pagamento sono contabilizzate in sede separata, rispetto a quelle concernenti la gestione del bilancio dello Stato e non incidono, ovviamente, sui risultati finanziari dell’esercizio.
La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
[208]D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.
[209]Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007.
[210]Tale termine è attualmente fissato al 31 dicembre 2011. L’articolo 23, comma 9, del D.L. 78/2009 aveva infatti disposto la proroga al 31 dicembre 2010, poi ulteriormente rinviata al 31 marzo 2011 e infine, al 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
[211]Il D.M. 9 aprile 1994 reca Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
[212]Si tratta della procedura di infrazione n. 2010/4227, avviata dalla Commissione europea il 29 settembre del 2011, mediante l’invio all’Italia di una lettera di messa in mora ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per violazione del diritto dell’Unione. In particolare la Commissione europea ritiene che la serie di proroghe in materia di adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi, implicando una mancata applicazione di un numero consistente di norme, possa essere in contrasto con la normativa UE e , segnatamente, con la direttiva 89/391/CEE, che, oltre a prevedere l’obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro,contiene anche disposizioni specifiche relative a “Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato.
[213]Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
[214]D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
[215]Si segnala che con DPCM 4 dicembre 2011 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012.
[216]Si ricorda che l’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili.
[217]D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.
[218]Indicate all’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
[219]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.
[220]D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.
[221]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
[222] Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
[223]D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
[224]Il Ministro dello sviluppo economico ha nominato l'ing. Giovanni Lelli commissario dell'ENEA e il Prof. Avv. Pietro Maria Putti e il Dr. Enrico Elli sub commissari. Tali incarichi sono stati prorogati con D.M. 27 settembre 2011 dal 31 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, e comunque non oltre il 27 settembre 2012.
[225]D.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, pubblicato in G.U. il 24 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1° settembre 2011 (art. 26).
[226]Per gli enti territoriali l’armonizzazione contabile è analogamente disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009.
[227]Sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti della pubblica amministrazione.
[228] Recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
[229] La legge di stabilità 2011, all’articolo 1, commi 126-127, stabilisce gli obiettivi di risparmio per le regioni a statuto ordinario, stabilendo che il complesso delle spese finali di ciascuna regione, considerate sia in termini di competenza che di cassa, non possa essere superiore, per ciascuno degli anni 2011-2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
§ per l'anno 2011 del 12, 3% (competenza) e 13,6% (cassa);
§ per l'anno 2012 del 14,6% (competenza) e 16,3% (cassa);
§ per l'anno 2013 del 15,5% (competenza) e 17,2% (cassa).
Il comma 129 esclude dal computo alcune tipologie di spesa, tra cui le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale (lett. c).
Si segnala che le regole del patto di stabilità per le regioni valide per gli anni 2012 e successive sono ora contenute nell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che fissa ulteriori obiettivi di risparmio per il complesso delle regioni e li quantifica per ciascuna regione.
[230] Si fa qui presente, come peraltro già evidenziato in occasione dell’esame del D.L. n. 138/2011, che il richiamo ai commi 126 e 127 della legge di stabilità 2011 potrebbe escludere la Sicilia, in quanto i predetti commi si riferiscono alle regioni a statuto ordinario, mentre per la Sicilia, come per le altre regioni a statuto speciale, la medesima legge di stabilità rinvia al c.d. patto concordato e fissa specifici obiettivi di risparmio.
[231] Da adottarsi di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.
[232] Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
[233] Aggiungendo la lettera n-bis al comma 4 dell'articolo 32 della legge 183/2011 e dunque modificando direttamente la disciplina del patto di stabilità.
[234]Si tratta – come evidenzia la Relazione tecnica al provvedimento – di somme relative alle scelte dei contribuenti per la quota del cinque per mille IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi 2010 relativamente al periodo d’imposta 2009.
[235]convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
[236]La disciplina del 5 per mille 2007 è contenuta nell’art. 1, commi 1234-1237, legge n. 296/2006, art. 45, commi 1 bis, D.L. n. 248/2007, art. 20, comma 2, D.L. n. 159/2007.
[237]La disciplina del cinque per mille 2008 è prevista dall’art. 3, commi 4-11, legge n. 244/2007,art. 45, commi 1 D.L. n. 248/2007.
[238]La disciplina del 5 per mille 2009 è contenuta nell’articolo 63-bis, D.L. n. 112/2008.
[239] La disciplina del 5 per mille 2010 è contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010.
[240]La disciplina del 5 per mille 2011 è contenuta nell’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 225/2010.
[241]articolo 33, comma 1 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).
[242]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
[243]D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
[244] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
[245] Le amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione trasmettendone copia, con gli estremi della registrazione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
[246] DM 3 novembre 2011 n. 439 http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-03112011.aspx
[247] Che sostituisce la legge finanziaria.
[248] Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
[249]Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Secondo tale norma per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[250] D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. In relazione a tale proroga, il successivo comma 6-quinquies dell'articolo 1 del D.L. 300/2006 ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro per il 2007.
[251] D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.
[252] D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.
[253]D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.
[254] Le disposizioni sopra richiamate, contenute nella norma in materia di “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”, prevedono che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale e che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
[255] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
[256]D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148. La disposizione richiamata ha previsto che per una più razionale allocazione del personale pubblico, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
[257] D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, Legge 13 maggio 1988, n. 153.
[258] L. 27 dicembre 1997 n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[259]D.L. 12 maggio 1995, n. 163, Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.
[260]L. 29 dicembre 1990 n. 428, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).
[261] Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
[262] Si tratta di tre decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia, in data 13 novembre 2002.
[263] Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, recante “Tariffe postali agevolate per l’editoria”, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2010.
[264] Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
[265] D.L. 25 marzo 2010, n. 40, recante “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
[266] Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, recante “Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro”, pubblicato nella G.U. 21 febbraio 2011, n. 42.
[267] D.L. 5 agosto 2010, n. 125, recante “Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163.
[268] Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, recante “Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46”, pubblicato nella G.U. 23 novembre 2010, n. 274.
[269] Il Registro degli operatori di comunicazioni è curato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 249/1997, ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
[270]D.L. 18 novembre 1966 n. 976, Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
[271]Legge 31 luglio 1997, n. 261, Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore.
[272]Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 1995.
[273] Gli strumenti principali di intervento della programmazione negoziata sono: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.
Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, novellato dal D.M. attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215 (modificato dal D.M. sviluppo economico 4 febbraio 2009, n. 65), ha disciplinato l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali.
Per ciò che concerne la revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett. e),del citato decreto prevede che essa operi qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia prorogato. Il termine è prorogabile una sola volta e per non più di dodici mesi.
Relativamente al differimento dei termini per il completamento dei programmi, l'articolo 12-ter prevede per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50% degli investimenti ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento, non superiore a ulteriori 12 mesi.
Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui patti Territoriali e sui contratti d'area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori (art. 4, D.M. n. 215/2006, come modificato dal D.M. n. 65/2009).
[274]D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.
[275] Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
[276]Dir. 13 ottobre 1998, n. 98/71/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
[277] Recante l’attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.
[278] D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.
[279] Recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.
[280] In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.
[281] Il decreto legge n. 7 del 1999 - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74 -, era stato emanato per consentire la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo al contempo uno strumento giuridico che consentisse anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI.
[282]I Diritti Speciali di Prelievo (DSP; in inglese Special Drawing Rights, SDRs) rappresentano un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un paniere di cinque valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dell’85% del potere di voto.
[283] Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[284] Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Le risorse del Fondo, iscritte nella legge di bilancio per il 2012, ammontano a 1.144,7 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013.
[285]D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286.
[286]D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito, con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
[287]D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
[288]Con riferimento alla struttura paritetica si segnala che la stessa, secondo l’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011, doveva essere istituita nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, mentre l’articolo 9, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), ha attribuito i relativi compiti a una struttura già istituita nell’ambito di detta Conferenza.
[289]D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[290] Legge 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.
[291] La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138, Disciplina del sistema delle comunicazioni, in corso d’esame al Senato.
[292] A seguito della decadenza del D.L. 602/1994, la disposizione di autorizzazione fu riproposta in una serie di altri D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, c. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato sopra, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.
[293] Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, c. 20, della L. finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha autorizzato la spesa di lire 15 mld di lire (circa 7,75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, c. 7, della L. finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha autorizzato una spesa di 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, c. 1242, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
[294]Art. 2, c. 3, del provvedimento, che ha autorizzato la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
[295]Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009.
[296] L’informazione era presente nella relazione illustrativa del D.L. 248/2007.
[297] D.Lgs. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
[298] L. 27 febbraio 2009, n. 14.
[299]L. 26 febbraio 2010, n. 25.
[300] L. 10 dicembre 1993 n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
[301] Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
[302] Con la legge di assestamento 2011 sono stati scaricati in bilancio gli effetti degli accantonamenti disposti dall’articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) disposti in caso di minori entrate provenienti dalle assegnazioni della banda larga previste dal comma 8 della medesima legge. L’articolo 40, comma 1-bis, del D.L. n. 98 del 2011, ha reso definitivi tali accantonamenti, che sono stati destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La legge di assestamento 2011 ha, dunque, provveduto alla conseguente riduzione degli stanziamenti in bilancio.
[303] L’articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell’ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).
[304] Di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986
[305] Di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
[306] D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.
[307] D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[308] D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.
[309] D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.
[310] A seguito della già riforma della riscossione – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate. In particolare, ai sensi del citato comma 24 dell'articolo 3, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale). In alternativa, e fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale ad Equitalia, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari del ramo d’azienda di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai cessionari è stato concesso di agire mediante la ricordata procedura dell'ingiunzione fiscale, fatta eccezione per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali avrebbero trovato applicazione le ordinarie disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai sensi del successivo comma 25, fino al 31 dicembre 2011, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi fosse diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono state affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Infine, fatto salvo l'eventuale affidamento temporaneo a Equitalia, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, con decorrenza – come visto supra - in precedenza fissata al 1° gennaio 2011; per effetto delle norme in esame, tale termine è slittato al 31 gennaio 2012.
[311] Recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
[312] Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
[313] Tale importo corrisponde alla sanzione minima indicata nell’articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto.
[314] L’ultima proroga, per l’anno 2011, è stata disposta dall’articolo 1, comma 54 della legge di stabilità per il 2011, legge 13 dicembre 2010, n. 220.
[315] Legge n. 296/2006.
[316] L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
[317] Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.
[318] D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
[319] Recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1994, n. 133.
[320] D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.
[321] Agenzia delle Entrate, circolare n. 50 del 20 marzo 2000 e n. 38 del 12 agosto 2005; Agenzia delle Entrate risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009; Dipartimento delle Entrate, circolare n. 118/E del 7 giugno 2000.
[322] D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.
[323] Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2011 sono state emanate le modalità applicative ed è stata individuata la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.
[324] D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.
[325] D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.
[326] Il terzo comma del richiamato articolo 34 del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che ciascun coniuge, nel caso di comunione di beni, è solidalmente responsabile, limitatamente al valore dei beni ad essi ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
[327] L’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 reca disposizioni sui termini di accertamento delle dichiarazioni dei redditi. In particolare, il primo comma stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
[328]In particolare, si ricorda che l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), come successivamente modificato dall’articolo 4, commi 7-8, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010) e poi dall’art. 2130 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), ha previsto per l’anno 2010 l’attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di complessivi 600 milioni di euro, di cui 100 milioni al comune di Roma e 500 milioni al Commissario straordinario del Governo per le esigenze connesse al piano di rientro dall’indebitamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2008, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni. Il successivo comma 196 reca le norme per la concessione nel 2010di un’anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo fino a concorrenza dell’importo complessivamente attribuito (500 milioni).
Originariamente, il comma 196 prevedeva che l’anticipazione fosse erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni, secondo una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo. A seguito della riformulazione del comma determinata dall’articolo 2, comma 8, del D.L. n. 225/2010, è stato stabilito che l’anticipazione di tesoreria venga invece accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di Governo, e che venga erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010, come già previsto, e per la parte residua entro il 31 dicembre 2010, senza più alcun riferimento al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni. La norma precisa, altresì, che l’anticipazione si estingue entro il 31 dicembre 2010 con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, il nuovo comma 196-ter della legge n. 191/2009, introdotto dall’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 225/2010, ha disposto la copertura finanziaria della suddetta anticipazione di tesoreria attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate (su cui confluiranno in seguito i proventi derivanti dalla vendita degli immobili della Difesa, ai sensi del comma 196-bis) che vengono versate, nell’importo di 500 milioni nel 2010, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro successiva riassegnazione al Ministero dell'economia e finanze per l’estinzione dell'anticipazione medesima.
[329]Più in generale, si ricorda che l’articolo 314, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti specifici accordi di programma, allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate. Il successivo comma 2 dispone, in particolare, che con uno o più decreti del Ministro della difesa siano individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L’inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.
I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d): 55 per cento al fondo ammortamento dei titoli di Stato, 35 per cento al Ministero della difesa, il rimanente 10 per cento agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.
[330]Non trova applicazione nell'ambito della disciplina qui considerata il comma 437 che prevede diritti di opzione e di prelazione in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.
[331]Il comma 196-ter dell’articolo 2 della legge n. 191/2009 reca la copertura finanziaria dell’anticipazione di tesoreria del contributo di 500 milioni concessa nell’anno 2010 in favore del Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma, per il finanziamento del piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune, ai sensi del comma 196 dell’art. 2 della legge finanziaria 2010, prevedendo l’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate (su cui confluiranno in seguito i proventi derivanti dalla vendita degli immobili militari, ai sensi del comma 196-bis) che vengono versate, nell’importo di 500 milioni nel 2010, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro successiva riassegnazione al Ministero dell'economia e finanze per l’estinzione dell'anticipazione medesima.
[332]Tale Fondo, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 396/2003 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).
Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre (art. 45) sono individuate in:
a) titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;
b) proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;
c) gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;
d) eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
e) proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
f) proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.
Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (cap. 9565) ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.
In base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondodebbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenzaa decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.
[333] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, da L. 30 luglio 2010, n. 122.
[334] L. 5 maggio 2009, n. 42 , Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
[335] D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
[336] D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
[337] D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
[338]Il D.L. 138, infatti, è stato convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216.
[339] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, da L. 30 luglio 2010, n. 122.
[340] Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 reca ‟Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE." Il registro dei revisori legali è previsto nel Capo III.
[341] L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 27, aveva previsto che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze (ex art. 16, co. 1, della legge n. 133/1999), adottato di concerto con il Ministro dell’interno, fossero disciplinati i “tornei non a distanza di poker sportivo”; con il medesimo regolamento sarebbero stati altresì determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località. Si ricorda come col termine "poker sportivo" si definisca una particolare forma di gioco del poker, l'unica non definita "d'azzardo", che si svolge in forma di torneo.
[342] G.U. n. 253 del 29 ottobre 2011.
[343]G.U. n. 281 del 2 dicembre 2011.
[344] Allo scopo integrato in pari misura dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cioè con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.
[345] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
[346] Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.
[347] Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2011, n. 282.
[348] Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87. L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet:
http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm .
[349] Recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge. 3 marzo 2006, n. 86.
[350] Ad esempio la Regione Lazio ha determinato gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale per il 2012 (aumento del 10% dei corrispondenti importi vigenti nel 2011) con l’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19.
[351] In passato, infatti, il differimento di tali termini richiedeva l’intervento legislativo, ed era affidato, a singoli provvedimenti d’urgenza annuali di finanza locale, recanti le disposizioni destinate a disciplinare i singoli esercizi finanziari.
[352] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304.
[353] In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002. La franchigia di 8.000 euro è stata prevista dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) per il 2003, e poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e per il 2007 dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
[354] D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[355]L. 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.
[356] D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
[357] D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.
[358] Si tratta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 504, vale a dire gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private.
[359]In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.M. del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria”.
[360]Ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del D.Lgs. 509/1994.