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<title>Camera dei deputati - Attività parlamentare nella XIX Legislatura</title>
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<description>Temi dell'attività parlamentare </description> 
<copyright>Copyright 2010 - Camera dei deputati </copyright> <language>it </language> 

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	<title><![CDATA[Le Regioni e l'autonomia differenziata]]></title>
	<description><![CDATA[E' stata pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale la legge  26 giugno 2024, n. 86 recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi studi di Camera e Senato.
Sulla legge è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 che ha dichiarato la incostituzionalità di alcune disposizioni della legge.
In seguito, il Governo ha trasmesso, al Senato, un disegno di legge recante una delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (A.S. 1623) e, ad entrambe le Camere, gli schemi di intese preliminari tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e tutela della salute.]]></description> 
	
	<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:00:00 GMT </pubDate> 
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	<title><![CDATA[La finanza regionale]]></title>
	<description><![CDATA[Gli interventi legislativi nell'ordinamento finanziario delle regioni e delle province autonome sono indirizzati principalmente alla determinazione del concorso degli enti alla finanza pubblica e al sostegno della finanza regionale a seguito di emergenzenze specifiche (come per l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, prima e, successivamente, per l'emergenza energetica). Per le regioni a statuto ordinario, i limitati interventi nel versante delle entrate vedono, insieme all'ulteriore rinvio dell'attuazione del federalismo fiscale, la legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 11 del 2023) che, tra l'altro, mira ad una revisione organica delle entrate tributarie regionali e, quindi, dello stesso federalismo fiscale e la legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (legge n. 86 del 2024).
Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, sono stati concordati interventi sulle entrate tesi a sanare specifiche criticità, sia attraverso l'attribuzione di contributi che attraverso l'intervento sulle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali e sui sistemi di calcolo delle stesse.
Rimane infatti invariata la sostanziale differenza tra l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario e quello delle autonomie speciali, quest'ultimo è infatti basato su accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, in assenza dei quali non è possibile modificare quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
La finanza regionale è perciò trattata separatamente, per ciascun comparto un paragrafo illustra il sistema delle entrate e un paragrafo dà conto delle misure adottate per il concorso alla finanza pubblica. In riferimento alle autonomie speciali, inoltre, è presente un focus per ciascuna autonomia, dedicato agli accordi bilaterali sottoscritti con lo Stato.Uno specifico paragrafo, infine, riporta l'indicazione delle più recenti relazioni della Corte dei conti sulla finanza regionale e sui rendiconti di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma.]]></description> 
	
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

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			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/d-l-19-2026-pnrr-e-coesione</link>
		 
	
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	<title><![CDATA[D.L. 19/2026 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione]]></title>
	<description><![CDATA[Il 9 aprile 2026, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C. 2807-A  di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione". Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Per approfondimenti si consulti il dossier:
Volume I - Articoli 1-15
Volume II - Articoli 16-32]]></description> 
	
	<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

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			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_gli_immobili_pubblici</link>
		 
	
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	<title><![CDATA[Immobili pubblici e concessioni demaniali]]></title>
	<description><![CDATA[Nel corso della XIX legislatura sono stati introdotte diverse disposizioni volte a rafforzare il ruolo dell'Agenzia del demanio nella gestione attiva del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine di favorire l'attuazione del PNRR. Per elementi informativi in merito alla consistenza e all'uso e al valore dei beni del patrimonio pubblico si veda il Rapporto annuale dell'Agenzia del demanio (anno 2025).
]]></description> 
	
	<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

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			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/tl18_il_fondo_di_solidariet__comunale_e_la_perequazione_d_d</link>
		 
	
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	<title><![CDATA[Le risorse per i comuni: Il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi]]></title>
	<description><![CDATA[Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2030. Per il 2026, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è dell'80%, lasciando alla spesa storica solo il 20%.
I tagli determinati dalle misure di finanza pubblica, operati nel decennio passato, hanno influito sulla funzione perequativa del Fondo di solidarietà comunale, la cui dotazione, con il taglio delle risorse statali, è stata di fatto alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'IMU propria. A partire dalla legge di bilancio 2020, la dotazione del Fondo è stata nuovamente incrementata con risorse statali aggiuntive, di carattere "verticale", che hanno potenziato il sistema di perequazione. Con la legge di bilancio per il 2025 le risorse statali destinate alla perequazione generale sono state incrementate (56 milioni per l'anno 2025, 112 milioni per l'anno 2026, 168 milioni per l'anno 2027, 224 milioni per l'anno 2028, 280 milioni per l'anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030) e destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, potenziando così la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).
Da ultimo la legge di bilancio 2026 è intervenuta sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, prevedendo l'esclusione di Roma Capitale dal sistema perequativo, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, stabilendo un importo fisso di contribuzione al Fondo a carico del Comune di Roma — calcolato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard — fissato in 79,6 milioni di euro. L'operazione, nel suo complesso, ha liberato risorse a vantaggio degli altri comuni, rendendo la perequazione più equilibrata.

Per il finanziamento delle funzioni fondamentali in ambito sociale - quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - il Fondo di solidarietà comunale è stato integrato con le leggi di bilancio 2021 e 2022, con risorse aggiuntive vincolate a tali finalità. Per assicurare che le risorse aggiuntive fossero effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, è stata prevista la determinazione di specifici "obiettivi di servizio"  che i comuni sono tenuti a raggiungere nei tempi e nella misura ivi indicata, e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse al fine di garantire il raggiungimento dei previsti livelli di servizi offerti.
Con la legge di bilancio per il 2024, le predette risorse - proprio in quanto vincolate esclusivamente allo svolgimento di specifiche funzioni - sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale e le risorse relative alle annualità 2025-2030 sono state fatte confluire in un nuovo ed apposito Fondo, denominato "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi", espressamente destinato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. 
La disposizione ha dato attuazione alla Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a rimuovere l'anomalia costituita dalla presenza, all'interno del Fondo di solidarietà comunale, di componenti perequative "speciali", non riconducibili alla perequazione generale e, dunque, non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali, come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione.  
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	<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

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			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/la-legge-di-bilancio-2026</link>
		 
	
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	<title><![CDATA[La legge di bilancio 2026]]></title>
	<description><![CDATA[Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689 e A.C. 2750) è stato approvato, definitivamente, dal Parlamento il 28 dicembre 2025 (legge n. 199/2025).

Per approfondimenti si consultino i dossier:

Volume I - Articolo 1, commi 1-282
Volume II - Articolo 1, commi 283-584
Volume III - Articolo 1, commi 585-817
Volume IV - Articolo 1, comma 818-Articolo 21
Volume V - Stati di previsione dei Ministeri

]]></description> 
	
	<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

	<item>
	
		
		
			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_benessere_equo_e_sostenibile</link>
		 
	
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	<title><![CDATA[Benessere equo e sostenibile]]></title>
	<description><![CDATA[Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) è un insieme di indicatori che hanno lo scopo di valutare il progresso della società non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto l'aspetto sociale e ambientale, permettendo di valutare l'evoluzione di tematiche trasversali come la disuguaglianza e la sostenibilità.
Il Rapporto Bes, pubblicato annualmente dall'ISTAT dal 2013, illustra un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un set completo di 152 indicatori suddivisi in dodici domini.
Dal 2018, a seguito della riforma della legge di contabilità n.196 del 2009 operata con legge n.163/2016, gli indicatori BES sono stati inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale. 
Nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, in attuazione degli impegni previsti nei relativi atti parlamentari di indirizzo volti a impegnare il Governo a trasmettere il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 specificandone i contenuti, è stato allegato all'anzidetto Documento (presentato alle Camere ad Ottobre 2025) il rapporto sugli indicatori BES con l'aggiornamento dell'andamento a consuntivo nell'ultimo triennio e le previsioni per il  periodo 2025-2028. Precedentemente, il rapporto BES era presentato in allegato al DEF ad aprile di ogni anno (art. 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009).
Il Ministero dell'economia e delle finanze inoltre presenta, entro il 15 febbraio di ogni anno, una relazione annuale al Parlamento con la stima degli effetti dell'ultima manovra economica sull'andamento degli indicatori  (art. 10, comma 10-ter, della legge n. 196 del 2009).
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	<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

	<item>
	
		
		
			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/lo-stato-di-utilizzo-dei-fondi-per-la-coesione-del-ciclo-2014-2020_d_d</link>
		 
	
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	<title><![CDATA[Lo stato di attuazione dei Fondi strutturali del ciclo 2014-2020]]></title>
	<description><![CDATA[L' Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia, adottato il 29 ottobre 2014 e successivamente revisionato nel febbraio 2018, reca l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi tematici su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE) 2014-2020. Si tratta, nel complesso, di circa 44,8 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre 36 miliardi destinati specificamente alla politica di coesione, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE). La gran parte di queste risorse, unitamente al cofinanziamento nazionale pari a oltre 19 miliardi di euro, è stata destinata all'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
A partire dal 2020, nell'ambito della programmazione della politica di coesione 20142020, la Commissione europea ha adottato specifiche misure per affrontare la crisi sanitaria pubblica conseguente all'epidemia COVID-19, al fine di garantire agli Stati membri l'immediata disponibilità di risorse finanziarie derivante dai Fondi UE. In particolare, è stata introdotta una flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi Strutturali europei, concedendo agli Stati membri la possibilità di procedere ad una riprogrammazione dei Programmi Operativi attuativi, con l'applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi europei, per le spese destinate a contrastare gli effetti generati dall'epidemia. Inoltre, con l'iniziativa denominata "REACT-EU", la Commissione UE ha assegnato alla politica di coesione ulteriori risorse per gli anni 2021 e 2022, oltre 14 miliardi di euro per l'Italia, destinate a promuovere il superamento degli effetti della crisi sanitaria da COVID-19, che hanno portato l'importo complessivo delle risorse dei Fondi strutturali (FESR e FSE), comunitarie e di cofinanziamento nazionale, a oltre 65,4 miliardi di euro.
Infine, nel contesto dell'intervento dell'Unione per far fronte ai prezzi elevati dell'energia derivanti dall'impatto del conflitto bellico russo-ucraino, con il Regolamento (UE) 2023/435, dedicato al REPowerEU nell'ambito dei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza, è stato inserito un nuovo art. 25-ter nel Regolamento n.1303/2013 di disciplina del Fondi SIE 2014-2020, che ha previsto la possibilità di finanziare nell'ambito delle politiche di coesione 14-20 misure emergenziali a sostegno di famiglie e imprese attraverso un'iniziativa denominata SAFE. In particolare, è stato consentito di rendicontare le spese effettuate per tali misure dal 1° febbraio 2022, imputandole alle disponibilità residue dei Fondi FESR e FSE della programmazione 2014-2020, con un tetto massimo del 10% del totale delle risorse, comprese quelle derivanti dalla misura REACT-EU, con l'applicazione di un tasso di cofinanziamento al 100% a carico della UE.
In merito all'attuazione finanziaria, secondo i dati più recenti forniti nel Bollettino di Monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 31 agosto 2025, lo stato di utilizzo dei Fondi strutturali FESR e FSE - tenendo conto delle riprogrammazioni SAFE come da Decisioni Comunitarie - si attesta per ciò che attiene agli impegni, ad un valore pari a oltre il 108,4% delle risorse programmate, mentre i pagamenti hanno raggiunto circa 60,3 miliardi, corrispondenti al 92,1% delle risorse programmate.]]></description> 
	
	<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

	<item>
	
		
		
			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/d-l-156-2025-misure-urgenti-in-materia-economica</link>
		 
	
	<idRecord>1507027</idRecord>
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	<title><![CDATA[D.L. 156/2025 - Misure urgenti in materia economica]]></title>
	<description><![CDATA[Il disegno di legge C. 2678-A​, di conversione del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica ed altre disposizioni in favore delle imprese e delle attività economiche è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione. L'iter è stato avviato nella seduta del 5 novembre e si è concluso il 3 dicembre con l'approvazione di alcune proposte emendative.
Per approfondimenti si consulti il dossier.]]></description> 
	
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>

	<item>
	
		
		
			<link>https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_la_programmazione_e_l_utilizzo_delle_risorse_del_fondo_per_lo_sviluppo_e_la_coesione_2014_2020_d_d</link>
		 
	
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	<title><![CDATA[Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2021-2027]]></title>
	<description><![CDATA[Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario nazionale principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Per l'attuale ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato rifinanziato per 78,1 miliardi di euro, al netto di 15,6 miliardi destinati al finanziamento di investimenti PNRR. Gli interventi sono attuati utilizzando il nuovo strumento dell' "Accordo per la coesione", previsto in sostituzione del "Piano Sviluppo e Coesione" dal D.L. n. 124 del 2023, definito tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma. 
Ai fini della definizione degli Accordi, con delibere del CIPESS, sono state imputate programmaticamente alle Regioni/Province autonome risorse pari a circa 30,6 miliardi. Tra settembre 2023 e novembre 2024 sono stati sottoscritti tutti gli Accordi con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 
Sulla base dell'ultimo Bollettino di monitoraggio della RGS, alla data del 31 agosto 2025, rispetto al totale di risorse programmate nell'ambito degli Accordi per la Coesione, a valere sul FSC 2021-2027 e sul Fondo di Rotazione (FdR) ex legge n.183/1987, pari complessivamente a 29,33 miliardi di euro, risulta un avanzamento finanziario del 13,77% in termini di impegni e del 4,48% in termini di pagamenti. 
Alle Amministraioni centrali sono stati imputati programmaticamente 15,1 miliardi, da destinare alla futura definizione degli Accordi tra la Presidenza del Consiglio e ciascun Ministero interessato. In data 31 ottobre 2025 sono stati sottoscritti i prime 7 Accordi con le Amministrazioni centrali.]]></description> 
	
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:00:00 GMT </pubDate> 
	</item>
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