XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Resoconto stenografico



Seduta n. 122 di Lunedì 17 novembre 2025

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 3 

Audizione, in videoconferenza, di Lilia Giugni, professoressa di Innovazione inclusiva presso lo University College di Londra e ricercatrice di Innovazione sociale presso l'Università di Cambridge, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line:
Semenzato Martina , Presidente ... 3 
Giugni Lilia , professoressa di Innovazione inclusiva presso ... 3 
Semenzato Martina , Presidente ... 8 

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 8 

Audizione, in videoconferenza, di Lucia Bainotti, Assistant Professor in Digital and Visual Media Analysis presso il Dipartimento di Media Studies dell'Università di Amsterdam, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line :
Semenzato Martina , Presidente ... 8 
Bainotti Lucia  ... 9 
Semenzato Martina , Presidente ... 13 
Bainotti Lucia  ... 13 
Semenzato Martina , Presidente ... 14 
Bainotti Lucia  ... 14 
Semenzato Martina , Presidente ... 14 

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 14 

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Nazionale Camere Civili, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line :
Semenzato Martina , Presidente ... 14 
Ponticiello Rosita , coordinatrice del Dipartimento Pari opportunità dell'Unione Nazionale Camere Civili (intervento in videoconferenza) ... 15 
Semenzato Martina , Presidente ... 17 
Ponticiello Rosita , coordinatrice del Dipartimento Pari Opportunità dell'Unione Nazionale Camere Civili (intervento in videoconferenza) ... 17 
Semenzato Martina , Presidente ... 17 
Filloramo Rosaria , referente del Dipartimento Pari Opportunità dell'Unione Nazionale Camere Civili (intervento in videoconferenza) ... 18 
Semenzato Martina , Presidente ... 19 

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 19 

Audizione, in videoconferenza, di Ivana Bartoletti, vicepresidente e Chief AI Governance and Privacy Officer presso Wipro Technologies e co-fondatrice del Women Leading in AI Network , con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line:
Semenzato Martina , Presidente ... 19 
Bartoletti Ivana , vicepresidente e ... 20 
Semenzato Martina , Presidente ... 22 
Bartoletti Ivana , vicepresidente e ... 22 
Semenzato Martina , Presidente ... 23 

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 23 

Audizione, in videoconferenza, di Diego Marson, Chief Technical Officer di Yarix Var Group, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line :
Semenzato Martina , Presidente ... 23 
Marson Diego  ... 23 
Semenzato Martina , Presidente ... 26 
Marson Diego  ... 26 
Semenzato Martina , Presidente ... 26 
Ferrari Sara (PD-IDP)  ... 26 
Marson Diego  ... 27 
Ferrari Sara (PD-IDP)  ... 27 
Semenzato Martina , Presidente ... 27 

(La seduta, sospesa alle 17.50, riprende alle 18) ... 27 

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 27 

Audizione del Dirigente superiore della Polizia di Stato Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line :
Semenzato Martina , Presidente ... 28 
Gabrielli Ivano , Direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica ... 28 
Semenzato Martina , Presidente ... 36 
Gabrielli Ivano , Direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica ... 37 
Semenzato Martina , Presidente ... 38 

Allegato 1: Documento depositato dall'audita Lilia Giugni (slides proiettate durante l'audizione) ... 39 

Allegato 2: Documento depositato dall'audita Lucia Bainotti (slides proiettate durante l'audizione) ... 51 

Allegato 3: Documento depositato dall'audito Diego Marson (slides proiettate durante l'audizione) ... 62

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARTINA SEMENZATO

  La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Lilia Giugni, professoressa di Innovazione inclusiva presso lo University College di Londra e ricercatrice di Innovazione sociale presso l'Università di Cambridge, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line .

  PRESIDENTE. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, sia a richiesta dell'audita che della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.
  L'ordine del giorno reca lo svolgimento, in videoconferenza, dell'audizione di Lilia Giugni, professoressa di Innovazione inclusiva presso lo University College di Londra e ricercatrice di Innovazione sociale presso l'Università di Cambridge, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line.
  A nome di tutte le commissarie ed i commissari, do il benvenuto alla professoressa Giugni, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.
  Ricordo che il filone d'inchiesta sulla violenza di genere on line è stato deliberato in seguito alla emersione, a fine agosto, di siti internet gravemente sessisti, oggetto di inchieste giudiziarie, e in considerazione del continuo emergere di connessi fenomeni di violenza digitale contro le donne, agiti con gli strumenti dei social media e dell'intelligenza artificiale.
  Su questo tema, che coinvolge ambiti come il ruolo dei media, le nuove frontiere della tutela della privacy, la cyber sicurezza, la Commissione è impegnata in una serrata attività di approfondimenti istruttori a tutto campo, nell'intento precipuo di indirizzare il legislatore nella giusta direzione. Le sei audizioni che svolgeremo oggi sono interamente dedicate al tema.
  La professoressa Giugni, che tra i suoi temi di ricerca approfondisce anche la modalità con cui le nuove tecnologie hanno consentito nuove forme di violenza di genere, ha pubblicato un libro al riguardo: «La rete non ci salverà. Perché la rivoluzione digitale è sessista (e come resistere)». Le sono grata per quanto potrà riferire alla Commissione alla luce della sua specifica competenza.
  Ciò premesso, do la parola alla professoressa Giugni, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo.

  LILIA GIUGNI, professoressa di Innovazione inclusiva presso lo University College di Londra e ricercatrice di Innovazione sociale presso l'Università di Cambridge (intervento in videoconferenza). Grazie, presidente. Grazie anche al resto della Commissione per l'invito.
  Ho preparato delle slide, quindi condividerei il mio schermo, se mi date un Pag. 4istante. Sono esattamente dieci anni che nel mio lavoro di ricerca e advocacy a cavallo tra Italia, Regno Unito e Bruxelles, io mi occupo di violenza di genere digitale. In questi dieci anni abbiamo come società compiuto alcuni progressi che mi sembra utile registrare. Innanzitutto, per sconfiggere ogni forma di violenza è essenziale per prima cosa nominarla esplicitamente, definirla come tale in ambito giuridico, certo, ma prima ancora nel discorso pubblico.
  In tutta franchezza, dieci anni fa noi addetti ai lavori ci prodigavamo anche e soprattutto perché fenomeni come il discorso d'odio di genere on line o la diffusione non consensuale di immagini intime venissero riconosciute come delle manifestazioni reali, gravi di violenza. Oggi, invece, il concetto di violenza on line è di uso piuttosto comune nel linguaggio quotidiano. Oggi abbiamo abusi digitali che dieci anni fa era difficile inquadrare in fattispecie legali esistenti, come la diffusione non consensuale di foto e di video. Questi fenomeni sono, sia pure con delle limitazioni, disciplinati nell'ordinamento italiano come anche in diversi ordinamenti europei e nella direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne del 2024. Ci sono stati passi avanti. Ciò detto, e credo che questo sia dolorosamente ovvio a tutte le persone presenti, ci resta ancora molto, moltissimo da fare. Vorrei soffermarmi oggi su quelli che mi paiono i principali nodi irrisolti, iniziando forse da quello che mi pare il nodo più spinoso.
  Nel nostro Paese, come in molti altri, gli interventi legislativi sulla violenza digitale si sono concentrati finora principalmente sul piano delle condotte individuali, cioè quello di chi commette atti violenti facilitati dalla tecnologia, ad esempio minacciando una donna via social o violando la sua intimità on line. Chiaramente ci si è avvalsi a questo scopo dello strumento penalistico. Però, è evidente che purtroppo in questo caso le condotte individuali non sono che la punta dell'iceberg, come si suol dire. Questo perché dietro ai comportamenti dei singoli utenti si cela un apparato di attori tecnologici ed economici di piattaforme che facilitano la violenza digitale e spesso direttamente o indirettamente ne traggono profitto.
  Questo è un tema che io ho studiato per diversi anni, sul quale ho pubblicato nel 2022 un saggio edito in Italia da Longanesi che posso chiaramente, se è utile, mettere a disposizione della Commissione. Oggi naturalmente vi esporrò una sintesi molto, molto breve di queste mie ricerche.
  A costituire questo apparato tecnico-economico di cui vi dicevo ci sono piattaforme di varie forme in natura. La prima tipologia che mi pare forse degna di nota è quella dei cosiddetti «tube pornografici», cioè siti che permettono all'utenza di condividere foto e video anche amatoriali, monetizzando poi questi contenuti tramite sottoscrizioni e/o pubblicità. Queste sono piattaforme che hanno ospitato negli ultimi anni centinaia, migliaia di immagini intime prodotte o pubblicate senza il permesso delle donne ritratte. Sono piattaforme che tutt'oggi esercitano dei controlli molto blandi su quanto viene pubblicato al loro interno, che intervengono invece a rimuovere le immagini segnalate dalle vittime spesso con continui ritardi. Tengo a ricordare che fu proprio su una di queste piattaforme, il tube canadese Pornhub, che i filmati privati intimi di Tiziana Cantone vennero diffusi su scala globale tra il 2015 e il 2016, diventando poi virali anche in Italia e tragicamente innescando la catena di eventi che condusse poi alla sua morte.
  Il secondo gruppo di attori chiave in questo sistema è quello delle piattaforme social di massa, piattaforme che sulla carta naturalmente bandiscono le immagini esplicite non consensuali, nonché molti altri contenuti violenti o misogini, come il discorso d'odio. Purtroppo, però, tanti casi di cronaca recenti, tra cui quello italiano del gruppo Facebook «Mia Moglie», ci dimostrano che nella pratica i social di massa, i social mainstream, come si suol dire, non solo ospitano, ma facilitano svariate forme di abuso. In che modo? Nel mio lavoro e in particolare nel saggio a cui accennavo io ho tentato soprattutto di mettere in luce il legame molto stretto tra violenza digitale di genere e strategie economiche di data mining, cioè le strategie di raccolta e monetizzazionePag. 5 dei dati personali che sono tipiche dei grandi social media.
  Cito qui brevemente solo due meccanismi particolarmente comprovati. Per tenere gli e le utenti il più possibile incollati alla tastiera la stragrande maggioranza delle piattaforme social favorisce sistematicamente algoritmicamente la circolazione di contenuti divisivi, capaci cioè di suscitare emozioni forti, come la rabbia e quindi di stimolare ulteriori interazioni.
  In secondo luogo, le piattaforme manipolano ancora una volta grazie al proprio design algoritmico i materiali visualizzati da ogni utente, anche e soprattutto in funzione dei contenuti che quell'utente ha già visualizzato in precedenza. Detta molto semplicemente, una volta che una persona ha, ad esempio, iniziato a consumare o a postare su una piattaforma dei contenuti sessisti, se ne vedrà proporre ancora e ancora di simili dall'algoritmo della piattaforma stessa.
  La combinazione di questi due meccanismi è proprio alla base della rapida e massiccia viralizzazione di molte forme di abuso on line ed è anche una delle principali cause della radicalizzazione di tanti troppi utenti in gruppi social misogini quali appunto «Mia Moglie».
  Vorrei chiarire che le piattaforme di grandi dimensioni, ovvero i grossi tube pornografici, i social di massa di cui dicevo, non sono naturalmente le uniche ad ospitare abusi. Varie forme di violenza di genere viaggiano, ad esempio, su siti per adulti di dimensioni più ridotte e anche su chat criptate supportate da applicazioni di messaggeria come WhatsApp o Telecom. Ciò detto vorrei però anche sottolineare che le dimensioni e il grado di diffusione di popolarità di una piattaforma fanno chiaramente la differenza.
  Cito di nuovo il caso di Tiziana Cantone, a me molto caro per vari motivi, a titolo di esempio. Inizialmente, i video non consensuali di Tiziana Cantone furono distribuiti su una serie di chat WhatsApp italiane. Quei filmati raggiunsero, però, una distribuzione così notevole solo dopo essere circolati, come dicevo prima, su un grosso tube pornografico internazionale, Pornhub. Da qui, poi, frammenti di quei video finirono su social media globali, tra cui Facebook e You Tube, restandovi per mesi e generando chiaramente un volume colossale di interazioni e quindi di dati monetizzabili e rendendo penosissima la vita della vittima.
  Verrei a questo punto a una domanda che mi sembra particolarmente importante in questa sede, ovvero come è opportuno intervenire anche dal punto di vista normativo e soprattutto quanto ci è di aiuto in questo caso la legislazione già esistente. Dicevo all'inizio che gli interventi legislativi sulla violenza digitale, in Italia come in altri Paesi europei, si sono finora concentrati soprattutto sulle condotte di singoli utenti invece che sulle piattaforme stesse.
  A livello comunitario, però, si è negli ultimi anni iniziato sicuramente a disciplinare le responsabilità delle grandi aziende tech, e questo tramite il cosiddetto «pacchetto legislativo UE sul digitale», che include, tra gli altri, il Digital Services Act del 2022 e l'Artificial Intelligence Act del 2024.
  Come già discusso, credo, in altre audizioni di questa Commissione, il Digital Services Act impone alle piattaforme, inclusi i tube pornografici e i social media, dei nuovi obblighi importanti. Tra questi, c'è l'obbligo di rimuovere i contenuti identificati chiaramente come illegali. Per quanto riguarda le piattaforme di grandi dimensioni, come appunto i social di massa, c'è anche l'obbligo di monitorare e mitigare rischi sistemici tra cui la violenza on line. Anche l'AI Act del 2024, sia pure con una ratio legislativa completamente differente, impone degli obblighi di monitoraggio all'industria tech, alcuni dei quali a mio avviso molto rilevanti per la nostra discussione. Questo perché tra le tecnologie regolamentate da questa nuova normativa ci sono anche i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati sempre più spesso per produrre la cosiddetta pornografia deepfake, cioè video espliciti falsi, realizzati però a partire dall'immagine autentica di una persona reale, in carne ed ossa, solitamente una donna e solitamente senza il permesso di lei.
  Questo è un passaggio importante perché molti di noi esperti di settore considerano i deepfake pornografici non consensualiPag. 6 come davvero l'ultima, la più recente frontiera della violenza di genere on line. C'è anche un altro dettaglio significativo. Da queste varie normative europee, pur con le loro differenze, scaturiscono diversi meccanismi di ricorso individuale a tutela delle persone vittimizzate.
  Io mi sento sicuramente di dire che questi recenti provvedimenti comunitari rappresentano uno dei passi avanti di cui dicevo all'inizio, però vorrei anche aggiungere che non sono in alcun modo un punto di arrivo, perché le nuove normative europee hanno purtroppo molti limiti. Tanto per cominciare si basano su definizioni di rischio piuttosto vaghe, che rendono difficile alle vittime di abusi digitali far valere i propri diritti. In secondo luogo, non impongono obblighi reali o pregnanti di trasparenza rispetto al design algoritmico delle piattaforme.
  Una terza seria limitazione, a mio avviso, riguarda specificamente la regolamentazione dei sistemi di IA utilizzati per produrre pornografia deepfake di cui dicevo prima, sistemi che il nuovo pacchetto legislativo inquadra in modo molto blando, stabilendo solo degli obblighi generici di due diligence, di monitoraggio per le aziende tech, senza vietare esplicitamente i deepfake non consensuali. Più di tutto direi che le istituzioni UE hanno negli ultimi anni perso una grande occasione molto preziosa, quella di regolamentare le strategie economiche basate sulla monetizzazione dei dati personali da parte delle grandi piattaforme; strategie che, lo spiegavo prima, sono strettamente collegate alla proliferazione della violenza di genere on line in tutte le sue forme e che purtroppo non sono in alcun modo scalfite dal nuovo quadro giuridico UE.
  D'altra parte queste limitazioni chiaramente hanno anche influenzato la condotta delle grandi piattaforme, che finora si sono potute permettere di rispondere alle nuove regole UE in sostanza con un'unica strategia, la moderazione ex post dei contenuti immessi al loro interno.
  Nel mio lavoro di ricerca ho molto approfondito il tema della moderazione. Oggi naturalmente non abbiamo modo di discutere la questione nel dettaglio, però vorrei ricordare, almeno molto brevemente, che la moderazione di contenuto rimane una strategia inefficiente e inefficace contro la violenza on line, nonché una pratica problematica sul piano etico e sociale.
  Questo perché, nonostante i recenti progressi nello sviluppo di software di moderazione automatica, supportati anche dall'intelligenza artificiale, a tutt'oggi gran parte delle operazioni di moderazione rimane affidata all'intervento umano. La moderazione delle grandi piattaforme è affidata in particolare a lavoratrici e lavoratori dislocati sul piano globale, che semplicemente non sono in condizione di gestire o di monitorare il volume e la complessità dei materiali messi on line, soprattutto in lingue diverse dall'inglese, come l'italiano.
  Proprio a partire da queste limitazioni e da queste opportunità mancate, possiamo forse, io credo, ipotizzare dei margini di intervento per i prossimi anni anche su base nazionale, molto consapevoli di semplificare.
  Vi lascerei, dunque, con quattro proposte ad ampio raggio. Proposta numero uno: traduzione e rafforzamento dei meccanismi di tutela europea sui territori italiani. Dicevo poco fa che il pacchetto legislativo UE sul digitale predispone dei meccanismi di ricorso, per quanto un po' vari e farraginosi, a tutela delle donne e in generale delle persone vittime di violenze digitali.
  Perché questi strumenti diventino più efficaci io credo che varie tipologie di intervento siano sia possibili che necessarie a livello nazionale: interventi di comunicazione pubblica che mirino a rendere le persone e in particolare le donne e gli altri soggetti maggiormente esposti alla violenza on line consapevoli dei loro nuovi diritti digitali e anche dei meccanismi per far valere quei diritti anche contro le grandi piattaforme, e poi ancora interventi di formazione e di supporto pensati invece specificamente per chi rappresenta o assiste questi soggetti vulnerabili alla violenza: personale giudiziario, ma anche centri rifugio antiviolenza, personale addetto alle relazioni umane nei luoghi di lavoro, professionisti dei media. A me è capitato spesso Pag. 7negli ultimi anni di essere invitata a tenere corsi di formazione sulla violenza digitale per queste varie categorie; corsi in genere organizzati con esigue risorse tra organizzazioni che invece svolgono un lavoro eccelso di contrasto della violenza digitale o di supporto alle donne vittime di questi stessi abusi in vari territori italiani. A mio parere le iniziative di queste organizzazioni potrebbero e dovrebbero essere sviluppate, sostenute sul piano sia logistico che economico e, perché no, rilanciate in tutto il Paese su scala nazionale.
  Vengo alla proposta numero due. Sarebbero a mio parere auspicabili degli interventi di recepimento della legislazione comunitaria nell'ordinamento italiano che addirittura migliorino e amplifichino le protezioni già esistenti. Faccio un esempio molto semplice. La normativa europea e l'AI Act in particolare affidano agli Stati membri il compito di individuare o istituire enti e autorità con responsabilità di monitoraggio e mitigazione dei rischi derivanti dal digitale, inclusa, lo dicevo prima, la violenza on line.
  L'Italia è il primo Stato dell'Unione europea ad aver adottato una normativa nazionale di recepimento dell'AI Act. Ha a questo scopo individuato come enti responsabili l'Agenzia italiana per il digitale, l'Agenzia per la cybersicurezza e il Garante della privacy.
  Personalmente credo sarebbe utile e importante istituire e coinvolgere in questo processo anche un ente con lo specifico mandato di monitorare e contrastare la violenza di genere in ogni altra forma di abuso facilitato dalla tecnologia.
  Le colleghe Silvia Semenzin e Chiara Gius, già audite entrambe da questa Commissione, sostenevano la creazione di un osservatorio sulla violenza digitale di genere. Io supporto senza riserve la loro proposta, ma faccio anche osservare che, come dicevo un momento fa, la recente legislazione europea offrirebbe uno spazio non solo per la creazione di tale osservatorio, ma anche potenzialmente per l'istituzione di un ente con competenze più ampie, come, ad esempio, la ricezione e l'esame dei reclami delle donne vittime.
  Proposta numero tre: interventi di prevenzione tramite azioni educative a partire dalla prima infanzia. Anche qui rimando ai contributi di varie colleghe e di vari colleghi auditi prima di me.
  A livello personale, aneddotico, una delle cose che sempre mi colpisce quando incontro scolaresche per discutere di questi temi, e lo faccio spesso, sia in Italia sia nel Regno Unito dove vivo, da un lato è la crescente consapevolezza di ragazzi e ragazze sulle dinamiche degli abusi on line e, dall'altro, invece, la loro scarsissima conoscenza dei meccanismi strutturali ed economici delle piattaforme su cui viaggia la violenza.
  Aggiungo sicuramente la mia voce a quella di altre colleghe che hanno parlato dell'urgenza di creare un curriculum nazionale per l'educazione sessuale alle relazioni, focalizzato sulla prevenzione della violenza di genere anche digitale. Però, a questa proposta mi sento forse di aggiungerne un'altra, cioè l'integrazione nei curricula scolastici anche di quelli che definirei rudimenti di autodifesa digitale, cioè informazioni pratiche che permettano sin dalla giovane età di proteggersi e di navigare sulle piattaforme con consapevolezza.
  Vengo all'ultima proposta, la numero quattro. Ho ricordato più volte come le responsabilità delle grandi piattaforme che facilitano la violenza on line non siano state ancora pienamente inquadrate dall'attuale legislazione europea. Questo non significa, però, evidentemente, che non ci sia spazio per farlo in futuro. L'agenda digitale della Commissione UE è ancora in fieri, la partita è ancora molto aperta. Io credo che si possano e si debbano difendere i passi avanti già fatti e farne di nuovi.
  È di appena qualche giorno fa purtroppo la notizia che il rischio di un arretramento è molto reale. Il Financial Times riportava come proprio in queste settimane il Governo americano stia esercitando pressioni su Bruxelles per ottenere un annacquamento di alcune delle disposizioni dell'AI Act, che colpiscono ovviamente molte aziende americane.
  In questo momento più che mai sono indispensabili, sono essenziali iniziative di advocacy a livello europeo, alle quali i rappresentantiPag. 8 dei Parlamenti nazionali possono dare un impulso fondamentale lavorando insieme a noi esponenti, organizzazioni, alla società civile, naturalmente insieme a colleghe e colleghi nelle istituzioni europee.
  La storia dei diritti delle donne e in genere dei diritti umani ci insegna che ogni grande conquista in questo campo è stata figlia non di concessioni dall'alto, ma di alleanze, di alleanze tra mobilitazioni sociali nella società civile e chi si è fatto interprete di quelle mobilitazioni in sede istituzionale.
  Oggi che la partita dei diritti digitali, la partita della lotta contro la violenza di genere si gioca più che mai in sedi europee e internazionali costruire quelle alleanze a partire dai contesti nazionali mi sembra forse ancora più importante.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa.
  Chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono domande. Non mi pare ce ne siano.
  Dottoressa, Le chiedo una cortesia, se ha la possibilità di condividere le sue slide con questa Commissione. Lei è stata molto puntuale nella Sua esposizione e devo dirle anche che il punto numero tre lo condivido perché è fortemente emersa – sono tutti ovviamente condivisibili – nella narrazione delle tante audizioni che abbiamo fatto l'importanza di questa educazione digitale che non abbracci solo le nuove generazioni, ma anche noi adulti, sull'uso del mezzo come naturalmente i temi della responsabilità e dell'identificazione.
  Se cortesemente può condividere con questa Commissione, mandando una email, le slide o quanto Lei ritenga opportuno per un'integrazione.
  Ricordo che la dottoressa Giugni è anche autrice di un libro, che si chiama «La rete non ci salverà. Perché la rivoluzione digitale è sessista (e come resistere)».
  Se non vi sono altri interventi, ringrazio la dottoressa Giugni e dichiaro chiusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Lucia Bainotti, Assistant Professor in Digital and Visual Media Analysis presso il Dipartimento di Media Studies dell'Università di Amsterdam, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line .

  PRESIDENTE. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, sia a richiesta dell'audita che della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.
  L'ordine del giorno reca lo svolgimento, in videoconferenza, dell'audizione di Lucia Bainotti, Assistant Professor in Digital and Visual Media Analysis presso il Dipartimento di Media Studies dell'Università di Amsterdam, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line.
  A nome di tutte le commissarie ed i commissari, do il benvenuto alla professoressa Bainotti, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.
  I principali interessi di ricerca della nostra ospite sono i metodi digitali visivi, la cultura del consumo digitale e la sua crescente fruizione tramite piattaforme, nonché la violenza di genere facilitata dalla tecnologia. Tematica, quest'ultima, che viene sintetizzata dall'acronimo inglese TFGBV (Technology-Facilitated Gender-Based ViolencePag. 9). Nell'ambito della sua attività di ricerca ha collaborato anche la dottoressa Silvia Semenzin, da noi già audita lo scorso 16 ottobre.
  Ciò premesso, do la parola alla dottoressa Bainotti, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo.

  LUCIA BAINOTTI, Assistant Professor in Digital and Visual Media Analysis presso il Dipartimento di Media Studies dell'Università di Amsterdam (intervento in videoconferenza). Buongiorno a tutti e a tutte.
  Ringrazio molto l'onorevole Semenzato e la Commissione tutta per l'invito e per il tempo dedicatomi.
  Anche io avrei alcune slide da condividere e quindi procederei direttamente a condividere il documento. In questa audizione vorrei innanzitutto presentarmi. Io mi chiamo Lucia Bainotti, sono docente e ricercatrice presso l'Università di Amsterdam. Vorrei fare delle riflessioni e portare di fronte alla Commissione delle evidenze empiriche che emergono dal mio lavoro di ricercatrice e formatrice nell'ambito di Digital Media Studies. La mia specialità è una ricerca su forme di violenza di genere on line con particolare attenzione alle culture visuali on line.
  Riporterei oggi il lavoro che ho svolto negli ultimi anni insieme alla collega dottoressa Silvia Semenzin, che avete già avuto modo di ascoltare. Vorrei anche portare alcune riflessioni e risultati che scaturiscono da un progetto di ricerca che sto conducendo recentemente proprio sul ruolo delle intelligenze artificiali nella violenza di genere on line.
  Do qualche informazione di contesto per capire meglio di cosa stiamo parlando. Chiaramente, quando parliamo di violenza digitale parliamo di una questione di genere e questo emerge chiaramente dai dati che abbiamo a disposizione. Tra le varie ricerche che, purtroppo, non sono molte e ormai hanno anche qualche anno, possiamo comunque constatare che l'85 per cento delle donne che spendono tempo on line hanno assistito a delle forme di violenza e il 38 per cento di donne è stato soggetto a forme di violenza di genere digitale secondo una ricerca di Amnesty International condotta nel 2021.
  Stando ai dati UNESCO, il 75 per cento di donne giornaliste provenienti da circa 125 Paesi ha riportato di avere sperimentato forme di violenza di genere on line. È bene ricordare che le persone che sono maggiormente a rischio di forme di violenza digitale sono non solo donne, ma spesso anche persone appartenenti a minoranze etniche oppure a gruppi LGBTQIA+ oppure uomini e ragazzi che non si conformano a logiche di genere dominanti.
  Questo ci porta all'importanza di adottare sempre un approccio di genere quando parliamo del fenomeno, ma anche un approccio che sia intersezionale e che quindi consideri l'intreccio del genere con altri fattori di disuguaglianza come la classe sociale, l'appartenenza etnica religiosa e l'orientamento sessuale.
  Nel corso degli anni la ricerca si è molto sviluppata e ha trovato diversi modi di definire le forme di violenza di genere on line. In questa audizione mi focalizzerò sulle cosiddette «forme di abuso attraverso l'immagine» dall'inglese image-based sexual abuse, che si riferiscono esattamente a delle forme che avvengono attraverso il mezzo digitale.
  Questa definizione ci dà oltretutto un'idea di quanto il fenomeno sia ampio e differenziato. Ho riportato qui di seguito una schematizzazione non esaustiva delle pratiche più esemplificative di forme di abuso attraverso l'immagine. Vorrei far notare, in questa schematizzazione, che ci sono diverse macro-aree di queste forme di abuso che hanno a che fare sia con la creazione, come si può vedere nel centro, soprattutto con la presenza di creepshot, quindi di contenuti e scatti fatti senza il consenso della persona rappresentata, spesso con dispositivi nascosti, oppure anche – come avremo modo di approfondire in seguito – con l'utilizzo dei deepfake, per creare materiale sintetico non consensuale.
  Oltre alla creazione, abbiamo la dimensione della condivisione, i fenomeni di condivisione non consensuale di materiale intimo e la sottocategoria di questi ultimi che Pag. 10possono essere riconducibili al fenomeno del revenge porn.
  Vi è, poi, un'altra macro-area di forme di abuso che si interseca con la creazione e la condivisione, che ha a che fare con una più ampia forma di violazione della persona, dell'intimità e della privacy. Tra queste possiamo sicuramente individuare fenomeni come il cyberstalking, il doxing, quindi la condivisione di informazioni personali, ma anche l'estorsione con un retroterra di carattere sessuale.
  La cosa importante da notare è non solo la varietà di fenomeni che questa etichetta di forme di abuso attraverso l'immagine contiene, ma anche la contaminazione tra l'una e l'altra. In modo anche rilevante, sottolineerei il fatto che forme di violenza digitale sono anche collegate ad altre pratiche che potremmo chiamare di violenza off line: forme di condivisione non consensuale o di creazione di contenuti non consensuali si possono anche intersecare con molestie che avvengono in ambienti fisici e possono anche portare a conseguenze molto più nefaste, come forme di abuso sessuale, stupro ed eventualmente femminicidio. Dobbiamo tenere in considerazione tutte queste pratiche, come forme di violenza, non come compartimenti stagni, ma come diverse dimensioni di uno stesso continuum.
  Nello specifico, vorrei soffermarmi sull'aspetto innanzitutto della condivisione, riflettendo sulla condivisione non consensuale di materiale intimo e su come questo sia un fenomeno in crescita. La premessa da fare è che al momento abbiamo una scarsità di dati che valutano in maniera costante il diffondersi di questo fenomeno, che avviene attraverso diverse piattaforme ed è difficilmente tracciabile e numerabile. I dati che abbiamo a disposizione riguardano spesso NGO oppure altre agenzie che sottolineano – come nel caso della Revenge Porn Helpline, attiva in Gran Bretagna – un incremento, rispetto al 2023, di immagini provenienti da casi storici, quindi immagini che vengono condivise ripetutamente nel tempo e che, nonostante questo, continuano a riapparire on line negli anni, nonostante i sistemi in vigore per tirarle giù ed eliminarle.
  Secondo alcuni rapporti dell'associazione PermessoNegato, in Italia è stato riscontrato anche un aumento di gruppi e canali Telegram dedicati alla condivisione non consensuale, che, secondo il monitoraggio effettuato, sono passati da 89 nel 2020 a 231 nel 2022.
  Se guardiamo a casi più qualitativi emersi recentemente nella cronaca, vediamo sicuramente come il caso del gruppo Mia moglie sia stato significativo per la presenza di più di 30 mila utenti registrati. Nel caso del forum Phica.net la cosa che fa riflettere è che il numero di utenti è passato da poche centinaia di migliaia nel 2019, quando, peraltro, il sito è stato per la prima volta segnalato da diversi attori, fino a raggiungere più di 700 mila membri nell'agosto del 2025, quando il sito era oscurato. Sicuramente questa crescita ci deve far riflettere e ci deve muovere all'azione.
  Quello che abbiamo visto accadere nei gruppi come Mia Moglie, ma anche nel caso di Phica.net segue dinamiche ben precise che la mia collega Silvia Semenzin e io abbiamo monitorato e riportato già in relazione al caso Telegram a partire dal 2018, di cui riporto alcune evidenze proprio in questa slide per farvi toccare con mano il tipo di materiale con cui siamo entrate in contatto durante la ricerca.
  Alcuni esempi di pratiche che riflettono la categorizzazione che ho presentato in precedenza mostrano innanzitutto l'utilizzo di bot su Telegram non solo per automatizzare e rendere più veloce la condivisione di immagini intime non consensuali, ma anche per condividere dati personali come età e indirizzo. In questo caso, vediamo la condivisione non consensuale affiancata al doxing.
  Una cosa rilevante è che molto spesso in questi canali vengono condivise non solo immagini sessualmente esplicite, ma anche foto recuperate da vari social media, principalmente Instagram, che, pur non essendo sessualmente esplicite, sono comunque intime e sono comunque condivise in modo non consensuale.
  Vediamo, poi, degli esempi di chat, di discorsi che si sviluppano in questi canali, che sottolineano come non ci sia percezionePag. 11 che i comportamenti messi in atto siano comportamenti violenti. Prevale maggiormente un senso di cameratismo e di solidarietà maschile, che – come abbiamo anche sottolineato nel nostro lavoro – viene alimentato dalle caratteristiche socio-tecniche della piattaforma, in questo caso Telegram, poiché la piattaforma permette di creare gruppi molto ampi, composti prevalentemente da uomini e con una moderazione dei contenuti molto ridotta, che permette di condividere queste immagini in un senso di condivisa impunità, che alimenta, di rimando, anche una precisa costruzione della maschilità come prettamente egemone e basata sulla oggettificazione e mercificazione del corpo femminile.
  Un esempio di questa mercificazione del corpo femminile la potete vedere in questi altri screenshot, che mostrano non solo la presenza di archivi dove vengono conservate e condivise immagini non consensuali, ma anche in modo significativo come le immagini vengono dissezionate in diverse categorie: ci fa proprio vedere il sostrato culturale che va oltre la tecnologia e che ha a che fare con il considerare il corpo, il soggetto femminile come una mera merce di scambio, come l'insieme di diverse categorie corporee e basta.
  Se andiamo oltre Telegram, quello che possiamo vedere è che forme simili di condivisione non consensuale si ritrovano anche in altri spazi della rete che stanno ritornando a essere sempre più popolari. Sto parlando soprattutto di forum abbastanza vecchio stile, se così si può dire, come abbiamo visto nel caso di Phica.net.
  In questa slide potete vedere proprio degli screenshot di Phica.net, che al momento è stato oscurato e chiuso, ma che per anni è stato attivo per le condivisioni non consensuali.
  Inoltre, potete vedere immagini di altri forum presenti già da vari anni, ma che si stanno affermando sempre di più negli ultimi anni, anche in reazione a una maggiore attenzione nei confronti delle grandi piattaforme mainstream, come Meta o Pornhub, in seguito alla promulgazione e alla implementazione del Digital Services Act.
  La cosa che trovo molto interessante è che questo aspetto marca una novità rispetto alla ricerca che abbiamo condotto a partire dal 2018 e segna un passaggio a siti che hanno una struttura molto semplice, ma che permettono di ottenere materiale a diversi livelli, in alcuni casi semplicemente accedendo sulle homepage, dove è già possibile vedere materiali intimi non consensuali, e in seguito creando degli account e anche pagando, eventualmente, per avere contenuti di upgrade. Questo implica che nei forum, così come sempre di più su Telegram, la condivisione non consensuale di materiale intimo viene associata a forme di monetizzazione. Anche su queste piattaforme più piccole, che non sono mainstream, possiamo vedere come sia diventato estremamente lucrativo condividere e guadagnare da contenuti intimi non consensuali.
  Un'altra cosa che mi preme sottolineare rispetto alla proliferazione o comunque all'affermazione di questi nuovi ambienti («nuovi» inteso tra vecchio e nuovo) è che i contenuti condivisi, come nel caso del gruppo Facebook Mia Moglie, non sono necessariamente sessualmente espliciti. Spesso si tratta di foto – come potete vedere anche da questi screenshot – di telecamere nascoste, per esempio, nei camerini oppure telecamere nascoste in contesti come la spiaggia oppure riprese fatte di nascosto nei supermercati. Quindi, pur non essendo immagini sessualmente esplicite, si tratta di immagini intime che vengono condivise senza il consenso e che vengono anche accompagnate da termini misogini, commenti denigratori e forme di linguaggio d'odio a tutti gli effetti.
  Vedete, inoltre, che alcuni di questi forum sono prevalentemente in lingua inglese e questo ci permette di riflettere su due aspetti. Il primo è che c'è una rete più ampia di condivisione non consensuale che travalica anche i confini del contesto italiano. Nel mio lavoro presso l'Università di Amsterdam e in Olanda, dove risiedo, è un tema molto caldo lo sviluppo di simili forum in cui si condividono i cosiddetti «creepshotPag. 12» di immagini di donne, per esempio, nelle stazioni ferroviarie oppure in vari supermercati molto famosi sul contesto nazionale.
  Il secondo aspetto interessante è che all'interno di questi contesti transnazionali possiamo trovare sezioni dedicate a contenuti non consensuali nazionali, quindi anche contenuti italiani oppure, nel caso che ho appena citato, olandesi. Di nuovo, si ricostituisce la logica di oggettificazione, di classificazione, che ho mostrato in precedenza, creando diverse subcategorie di contenuti, e anche di oggettificazione e mercificazione dei soggetti rappresentati.
  Il punto successivo che vorrei trattare riguarda, invece, sempre gli abusi basati sull'immagine e il ruolo dell'intelligenza artificiale, un fenomeno che anche in Italia sta diventando sempre più conosciuto, anche grazie agli ultimi casi di cronaca e alla denuncia da parte di diverse giornaliste, tra cui Francesca Barra, della presenza di nudi generati attraverso l'intelligenza artificiale su vari forum on line. In qualche modo i deepfake – così viene chiamata la produzione di contenuti sintetici non consensuali – non sono un fenomeno del tutto nuovo. Ad oggi sappiamo che proprio i deepfake a sfondo sessuale rappresentano il 98 per cento di tutti i deepfake on line.
  Sappiamo anche che gli strumenti per generare questi contenuti sono molto più accessibili, molto più semplici da utilizzare e sono anche molto cliccati e molto utilizzati. Un rapporto di Grafica del 2023 mostrava che 34 di questi fornitori per la produzione di contenuti non consensuali avevano ricevuto oltre 24 milioni di visitatori unici solamente in un mese, secondo i dati forniti dal sito Similarweb.
  Per quanto, per il momento, la produzione di deepfake o di contenuti sintetici non consensuali sembra coinvolgere maggiormente figure note, come giornaliste, attrici, anche personaggi politici, abbiamo casi in Europa e in Italia in cui queste tecnologie vengono utilizzate contro persone comuni, inclusi giovani, ragazzi e ragazze, in età scolare, che poi condividono queste immagini attraverso canali Telegram oppure in altri forum, di nuovo ripercorrendo questa logica circolare e a rete di molteplici luoghi della violenza di genere on line.
  Alla luce di questi dati è bene, quindi, cominciare ad armarsi di fronte ai rischi che le intelligenze artificiali pongono, che non sono solo rischi in senso astratto, ma anche rischi in senso concreto. Sempre a proposito di evidenze empiriche, in questa slide potete vedere alcuni casi concreti di strumenti e di circolazione degli stessi, che sono già presenti e ampiamente sviluppati.
  Sul forum Phica.net, precedentemente menzionato, era già stato possibile trovare sezioni dedicate non solo a dare suggerimenti su come creare contenuti con l'intelligenza artificiale, ma anche sezioni per condividere gli stessi contenuti.
  Abbiamo, poi, strumenti che permettono in modo molto semplice e molto immediato di generare immagini non consensuali. Nella mia ricerca quello che sto riscontrando è che non solo sono facilmente reperibili on line, ma le informazioni date per utilizzare questi strumenti sono molto limitate, anzi è estremamente semplice caricare foto e produrre foto di nudo, che è vero che sono sinteticamente generate, ma – come sappiamo – producono effetti concreti per le persone rappresentate, che vedono la loro vita quotidiana, individuale, influenzata da queste immagini e dalla condivisione di queste immagini.
  Abbiamo un ulteriore aumento della creazione di bot su Telegram, proprio per sponsorizzare i servizi di creazione di immagini sintetiche non consensuali e sempre più di video non consensuali, ma anche per generare direttamente dentro Telegram questo tipo di contenuti.
  Le immagini che vedete rappresentate mi aiutano a reiterare la dimensione di network di questi fenomeni. Non possiamo pensare che semplicemente agendo su una singola piattaforma o su un singolo strumento il fenomeno venga circoscritto e risolto. Anzi, molto spesso questa rete si alimenta sempre di più, nuovi spazi vengono creati e colonizzati per la condivisione e la creazione di materiale intimo non consensuale. Nonostante molti gruppi Pag. 13e bot vengano tirati giù, nuovi gruppi, canali, forum vengono creati e riabitati.
  Proprio per questo è necessario, dal mio punto di vista, adottare un approccio sinergico alla condivisione non consensuale di materiale intimo in modo più ampio, con un approccio sinergico, per prevenire e combattere la violenza di genere on line.
  Proprio in quest'ottica vorrei anche io, come la dottoressa Lilia Giugni, che mi ha preceduto, concludere con alcune raccomandazioni e parlando di un approccio sinergico alla prevenzione e al contrasto della condivisione non consensuale di materiale intimo e della violenza di genere, intendendo un approccio che necessariamente si basi su tre pilastri: la regolazione delle piattaforme digitali; una volontà legislativa e un impegno nel miglioramento del quadro normativo e, in ultimo, le forme di educazione e formazione per la prevenzione.
  Dal mio punto di vista, abbiamo urgenza di rafforzare la regolamentazione delle piattaforme digitali, garantendo sistemi di moderazione dei contenuti e di raccomandazione dei contenuti, che siano coerenti, meno opachi e realmente verificabili. Come accennato in precedenza e come sono sicura avrete sentito, la moderazione dei contenuti è un argomento molto complesso e non si può, chiaramente, limitare a una semplice oscurazione e rimozione dei contenuti illegali oppure illeciti.
  Quello che sappiamo, però, è che ci sono molto spesso due pesi e due misure da parte delle piattaforme, come Meta, Pornhub o altre piattaforme mainstream, che tendono molto spesso ad applicare forme di over-moderation, quindi di moderazione dei contenuti eccessiva, che va a detrimento di alcuni gruppi come creators e utenti di comunità marginalizzate, come appartenenti alla comunità LGBTQIA+ oppure educatori ed educatrici sessuali oppure, ancora, sex workers.
  Questa forma di super-moderazione e oscurazione va spesso di pari passo con un approccio più mite nei confronti di linguaggio d'odio e forme di violenza di genere, questo perché le piattaforme hanno interesse a sviluppare e a far circolare contenuti divisivi come forme di violenza o come immagini intime, che continuano ad alimentare il business della piattaforma, quindi a generare profitto.
  Praticamente, chiedere una moderazione dei contenuti più coerente e meno opaca vuol dire, partendo dalle disposizioni e dai pacchetti legislativi che abbiamo già in atto, come il Digital Services Act, richiedere innanzitutto che la violenza di genere on line venga riconosciuta come un rischio sistemico prioritario, parimenti alla protezione dei minori, di grande interesse al momento anche della Commissione europea.
  In secondo luogo, nonostante il Digital Services Act richieda che i sistemi di moderazione e di raccomandazione dei contenuti vengano resi accountable, quindi vengano resi aperti allo scrutinio attraverso audit indipendenti, possiamo migliorare al fine di rendere questi audit aperti e accessibili anche a una valutazione comunitaria da parte di ricercatori e NGO.
  A questo proposito, sottolineo anche la difficoltà, come ricercatrice, nell'avere accesso a dati proprio per capire come funzionano questi sistemi. Nonostante il DSA conceda accesso ai dati a ricercatori selezionati, le modalità sono ancora spesso molto opache, molto difficili per accedere e discrezionali.
  Per quanto riguarda, invece, la volontà legislativa e il quadro normativo...

  PRESIDENTE. Dottoressa, La sensibilizzo sulla conclusione dell'intervento. Grazie.

  LUCIA BAINOTTI, Assistant Professor in Digital and Visual Media Analysis presso il Dipartimento di Media Studies dell'Università di Amsterdam (intervento in videoconferenza). Grazie.
  A questo riguardo vorrei sottolineare la disposizione di quadri normativi che recepiscano la direttiva europea contro la violenza on line e domestica e armonizzino le normative esistenti. Un primo passo in questo senso sarebbe quello di ampliare lo spettro delle condotte riconosciute nel Codice penale dall'articolo 612-ter, includendoPag. 14 non solo materiali intimi, materiali sessualmente espliciti, come prevede adesso l'articolo, ma anche materiali intimi non di natura sessuale e altre forme di abusi digitali, questo proprio perché molto spesso vediamo che i materiali condivisi on line sono più semplicemente immagini intime e non necessariamente sessualmente esplicite. Abbiamo bisogno di tutela rispetto a questa dimensione.
  Per l'ultimo punto mi ricollego agli altri interventi di ricercatrici e ricercatori, esperti ed esperte intervenuti prima di me, quindi alla necessità di un programma di educazione a sessualità, consenso e digital literacy. Riconoscere che le tecnologie digitali siano parte integrante delle nostre vite vuol dire anche riconoscere che siano parte integrante della mediazione nella nostra intimità. Ogni azione di educazione alla sessualità e del consenso, dal mio punto di vista, deve necessariamente anche avere una dimensione di responsabilizzazione verso l'utilizzo delle piattaforme digitali, delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, che – di nuovo – sta diventando sempre più parte della nostra vita quotidiana. Senza agire su questo sostrato culturale le altre dimensioni non saranno sufficienti per erodere le radici della violenza di genere on line e della violenza di genere in generale.
  Con questo concludo. Vi ringrazio molto per l'attenzione.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Bainotti.
  Come ho fatto con la collega, visto l'intervento, per alcuni aspetti, molto tecnico, Le chiedo cortesemente di farci avere l'integrazione attraverso le slide e, dove ritiene, anche l'eventuale implementazione della documentazione.
  Chiedo ai colleghi se ci sono domande, però eventualmente le raccogliamo, dottoressa, e gliele facciamo avere, per approfondire alcuni aspetti.

  LUCIA BAINOTTI, Assistant Professor in Digital and Visual Media Analysis presso il Dipartimento di Media Studies dell'Università di Amsterdam (intervento in videoconferenza). Assolutamente.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa, e complimenti per il lavoro.
  Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Nazionale Camere Civili, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line .

  PRESIDENTE. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, sia a richiesta degli auditi che della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.
  L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line.
  A nome di tutte le commissarie e di tutti i commissari, do il benvenuto all'avvocata Rosita Ponticiello e all'avvocata Rosaria Filloramo, rispettivamente coordinatrice e referente del Dipartimento Pari Opportunità dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, ringraziandole per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.
  L'Unione Nazionale delle Camere Civili, come si legge nello statuto, associa le Camere Civili costituite sul territorio nazionale, al fine di realizzare una rappresentanza unitaria degli avvocati civilisti italiani. Tra i vari scopi, possono citarsi quello di conseguire un migliore funzionamento della giustizia e quello di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore Pag. 15del diritto e del processo civile, anche mediante l'elaborazione di proposte legislative, l'organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori. Cura anche l'aggiornamento professionale, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell'avvocato civilista.
  È evidente il ruolo chiave che gli avvocati civilisti possono svolgere nel nostro campo di inchiesta.
  Do, quindi, la parola all'avvocata Ponticiello e all'avvocata Filloramo, rinnovando il ringraziamento per il loro contributo e ricordando i tempi dell'audizione.

  ROSITA PONTICIELLO, coordinatrice del Dipartimento Pari opportunità dell'Unione Nazionale Camere Civili (intervento in videoconferenza). Grazie, presidente.
  Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito a nome dell'Unione nazionale e del Dipartimento Pari Opportunità. Ringrazio, naturalmente, l'onorevole Semenzato e tutti i componenti della Commissione.
  Affronterò con una breve premessa lo stato attuale della configurazione dei reati on line per sottolineare delle lacune strutturali presenti nel nostro ordinamento non solo dal punto di vista della configurazione dei reati, ma anche dal punto di vista degli interventi e delle procedure amministrative per la rimozione, il blocco e la tutela preventiva di quello che succede nell'ambito degli spazi digitali.
  Quando parliamo di violenza di genere sicuramente parliamo di un fenomeno non isolato, ma che è parte integrante – così come ormai viene usato nella letteratura – di un continuum della violenza di genere.
  L'impatto delle tecnologie ha proprio trasformato le dinamiche relazionali, costruendo una nuova identità, ossia l'identità digitale, ed è proprio su questa nuova identità che dobbiamo soffermarci e alla quale dobbiamo prestare la nostra tutela.
  Questa nuova identità si esprime in questi spazi digitali nuovi come si esprime nella realtà, quindi in uno spazio di libertà, di autodeterminazione, di autonomia, di parità. Si pensi, ad esempio, all'opportunità con cui usiamo la rete, quella di creare delle community building, quindi di empowerment, perché la rete, anche per quanto riguarda l'utilizzo nella professione, va a creare una identità e una reputazione. Questo utilizzo, però, al contempo non fa altro che accrescere il numero delle forme di dominio, alimentando, quindi, le disuguaglianze di genere. Pertanto, non essere libere di utilizzare gli spazi digitali è come non essere libere di camminare in una strada di Milano a una cert'ora o in determinati quartieri.
  A livello statistico l'urgenza ormai è globale. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) una donna su due ha subìto una forma di violenza on line. In Italia rimane il problema dei dati, perché la Polizia postale ha offerto una visione di dati tendenzialmente allarmanti, però si tratta di dati che non sono disaggregati rispetto al genere. In altri termini, non abbiamo un sistema di indagine di dati che vada a individuare quali sono i soggetti che subiscono queste violenze di genere rispetto agli altri soggetti. Non vi è dubbio, però, che il nostro ordinamento e tutti gli Stati membri dell'Unione europea debbano implementare gli strumenti per la tutela delle violenze anche nell'ambito del digitale. Questo lo sancisce la Convenzione di Istanbul all'articolo 3, dove parla di ogni forma di violenza. Questo perché vi è una differenza sostanziale: mentre nella vita reale la reazione di un soggetto per l'interruzione di una violenza fisica, sessuale, psicologica può essere posta in essere immediatamente, nell'ambito digitale questo non è possibile, perché è uno spazio pubblico nella disponibilità del presunto autore o dell'autore del reato. Quindi, per i reati digitali in Italia non vi è un quadro sistematico e strutturale, ma vi sono disposizioni normative dalle quali si ricava la tutela.
  Oggi abbiamo solo due reati «nativamente» digitali. Il primo è disciplinato dall'articolo 612-ter c.p., che è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (nota come «Codice Rosso»), e riguarda il cosiddetto revenge porn, quindi la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In questo caso viene sanzionata la diffusione illecita, quindi la sanzione viene in rilievo Pag. 16quando la diffusione è senza consenso. Questa è l'unica ipotesi in cui il soggetto adulto che è stato colpito da questo illecito può chiedere la rimozione immediata delle immagini o dei video al Garante per la protezione dei dati personali, secondo l'articolo 144-bis del Codice della privacy. Lo sottolineo perché questo è l'unico caso in cui un adulto può richiedere l'immediata rimozione dei contenuti offensivi senza aspettare il termine di un procedimento penale, quindi senza fare una denuncia o una querela. Addirittura, in questo caso si può non solo ordinare la rimozione e il blocco delle immagini e dei video, ma anche trasmettere l'impronta hash, che è l'identità digitale del soggetto che ha commesso il reato, alle piattaforme, per impedire che questo venga ripubblicato. Quindi, c'è un blocco preventivo.
  Questo l'ho voluto sottolineare perché questo strumento può essere utilizzato solo in questo caso, dal momento che la legge n. 71 del 2017, norma che disciplina la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, prevede questi meccanismi di rimozione solo per i minori. Quindi, nel caso si tratti di minori, è stato introdotto un meccanismo procedurale di rimozione rapida di questi contenuti offensivi, consentendo alla vittima minorenne direttamente, nel caso abbia più di quattordici anni, o indirettamente, quindi per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale, di chiedere la rimozione al gestore della piattaforma o, se il gestore della piattaforma non interviene entro quarantotto ore, al Garante per la protezione dei dati personali.
  Sottolineo questo aspetto perché ritengo che questo meccanismo dovrebbe essere esteso a tutti i casi di cyber-violenza. Tutte le volte che ci troviamo di fronte a contenuti offensivi dovremmo avere la possibilità di fare un intervento immediato per evitare che il danno, che in questi casi è continuato, si amplifichi ulteriormente, proprio perché, come sappiamo, l'impianto della rete e dei sistemi digitali diffonde in maniera rapida e illimitata i contenuti.
  Un altro mezzo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, sempre in caso di contenuti offensivi nei confronti dei minori, è quello di poter deindicizzare immediatamente il contenuto. Che cosa significa deindicizzare? Significa rimuovere i link dai risultati della ricerca. Quindi, se si va a fare una ricerca sul nome della persona o su elementi correlati a quella persona, il motore di ricerca non fornisce più il contenuto di quel contenuto offensivo.
  Questo meccanismo, che oggi è applicabile solo nel caso di revenge porn, dovrebbe essere esteso – lo ripeto – a tutti i casi di cyber-violenza.
  Vi è, come vi dicevo, un secondo reato «nativamente» digitale. Ripeto, abbiamo solo due reati previsti esplicitamente per la violenza digitale configurati come fattispecie autonoma, l'articolo 612-ter c.p., che ho appena menzionato, e l'articolo 612-quater c.p., che è stato introdotto dalla legge n. 132 del 2025, entrata in vigore il 10 ottobre scorso, dunque pochissime settimane fa. Si tratta del reato di deepfake, che regola il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistema di intelligenza artificiale. Questo nuovo reato presenta, a mio avviso, una lacuna dal punto di vista della violenza on line di genere, perché la norma ci dice che il delitto è punibile a querela di parte, ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso con un altro delitto procedibile d'ufficio o se è commesso nei confronti di incapace o di una pubblica autorità. Mi chiedo: questo tipo di aggravante, per cui è prevista la possibilità di procedere d'ufficio, quindi non a querela di parte, è previsto per gli incapaci e la pubblica autorità, perché non aggiungere l'aggravante di genere? A mio avviso questa è stata un'occasione persa da parte del legislatore, proprio perché ci troviamo di fronte a un reato rispetto al quale si sottovaluta la motivazione di questi atteggiamenti e, quindi, si sottovaluta il movente di genere.
  Questi sono gli unici due reati «nativamente» digitali. Poi, abbiamo altri reati che sono estesi al digitale, come, ad esempio, gli atti persecutori, lo stalking – la giurisprudenza, infatti, riconosce l'applicazione dell'articolo 612-bis c.p. anche per lo stalking informatico – la diffamazione, quindi la diffusione on line integra il reato con l'aggravantePag. 17 dell'uso di mezzi di pubblicità e, per ultimo, ma non meno importante, la sextortion, che non ha una configurazione autonoma, ma a questo reato viene applicata la violenza privata e la minaccia.
  Tutto questo l'ho detto per delineare, molto rapidamente, le lacune presenti nella normativa in generale, lacune che oggi sono assolutamente evidenti. Un primo punto riguarda l'assenza di una legge quadro o, comunque, di definizioni specifiche ed esclusive per la cyber-violenza di genere, carenza che ci obbliga a ricorrere all'estensione di reati che sono nati per il contesto fisico, generando non solo un quadro normativo frammentato ma anche spesso un'applicazione giudiziaria disomogenea, perché non abbiamo delle fattispecie specifiche che enucleano dei parametri di configurazione e, quindi, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato che siano chiari.
  Un secondo punto, a mio avviso importantissimo, è il limite dell'approccio, perché non c'è un approccio di genere ma c'è un approccio neutrale, il che significa non considerare, come dicevo in precedenza, il movente primario, vale a dire l'obiettivo di riaffermare gli squilibri di potere sociale e limitare la libertà della donna. D'altronde, non poter essere tutelata nell'ambito degli spazi digitali significa, per la donna, non potersi muovere liberamente in quello spazio, non potersi autodeterminare liberamente in quello spazio, il che spesso porta alla limitazione dell'uso dello spazio pubblico digitale e alla limitazione della sua libertà. Mi viene in mente la campagna di slut shaming: quando viene umiliata una donna per le sue scelte sessuali o per il suo abbigliamento, si parla di diffamazione. Questo ci fa perdere di vista il messaggio sociale del contenuto di quell'umiliazione, che è un contenuto volto a mettere in una posizione di subordinazione la donna, dunque è una prevaricazione. Si sottovaluta l'effetto che la donna subisce, ovvero quello di limitarla nell'uso dei mezzi digitali.
  Un terzo punto fondamentale è che esistono forme di cyber-violenza che oggi non sono assolutamente inquadrate, come il doxing con finalità sessista, ovvero la diffusione pubblica di dati personali per esporre la vittima a molestie. In questo caso non è direttamente l'autore che diffonde i contenuti che può essere imputato, perché può essere difficile ricondurlo ai requisiti di gravità, ad esempio, dello stalking se non viene accompagnato da minacce dirette da parte dell'autore. Quindi, questa è una zona assolutamente grigia. Come anche le cyber-molestie, vale a dire quelle condotte denigratorie o sessiste che vengono reiterate, ma che non raggiungono la soglia di gravità prevista, ad esempio, per lo stalking, perché non creano gravi stati d'ansia od obbligo di cambiare abitudini. In questo caso, però, non c'è l'intervento preventivo. Quindi, tali fattispecie oggi non sono punibili, come, infine, la sextortion, rispetto alla quale, come ho detto in precedenza, manca una fattispecie autonoma.
  Tutto questo per sottolineare che sicuramente vi è la necessità da parte del nostro ordinamento di allinearsi al diritto europeo. Ricordiamo la direttiva dell'Unione europea 1385/2024, che deve essere recepita entro il 14 giugno 2027, che indirizza gli Stati verso l'armonizzazione di queste fattispecie e soprattutto verso la configurazione di reati come il cyberstalking e le molestie on line.
  In sintesi, vanno sicuramente approfondite...

  PRESIDENTE. Dottoressa, scusi se La interrompo. La sensibilizzo su un aspetto: non so se deve intervenire anche la collega, perché altrimenti esauriamo il tempo dell'audizione.

  ROSITA PONTICIELLO, coordinatrice del Dipartimento Pari Opportunità dell'Unione Nazionale Camere Civili (intervento in videoconferenza). Non me ne sono resa conto, scusatemi.
  Ricordo soltanto le circostanze aggravanti obbligatorie, l'aggravante di genere e l'intervento di procedura amministrativa per la rimozione, il blocco e l'oscuramento immediato dei contenuti offensivi.
  Perdonatemi, mi sono dilungata eccessivamente.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa.Pag. 18
  Do la parola alla dottoressa Filloramo. Proviamo ad integrare, perché non ci sarà spazio per le domande.

  ROSARIA FILLORAMO, referente del Dipartimento Pari Opportunità dell'Unione Nazionale Camere Civili (intervento in videoconferenza). Grazie. Cercherò di essere breve per contenere i tempi. Naturalmente mi associo ai ringraziamenti della collega Ponticiello.
  Proverò a delineare i due profili del mio intervento in maniera sintetica. Da civilista vorrei sottolineare due aspetti, che riguardano sia il profilo tracciato dalla collega Ponticiello sia tutte le ipotesi di femminicidio e violenza di genere.
  Il problema che ritengo rilevante è quello della prevenzione di questi comportamenti, che, per quanto siano stati intercettati e tracciati sotto il profilo patologico, non riescono comunque a essere prevenuti, perché probabilmente l'intervento, pure importante, pure rilevante nella fase patologica, non riesce a fungere da deterrente, come ci si auspicava. Allora, da civilista mi permetto di sottolineare un ulteriore aspetto che potrebbe fungere da deterrente, oltre ovviamente alla pena detentiva, ovvero la quantificazione del risarcimento del danno cui gli autori di questi reati, tutti, da quello che viene considerato più leggero, e non ce n'è uno che si debba considerare come tale, a quello più rilevante e più grave, dovrebbero essere investiti nell'immediatezza, se non subito rispetto alla commissione del reato.
  Quando si parla di risarcimento del danno e, quindi, di profilo economico, abbiamo una grossa lacuna nell'ambito della violenza di genere, che è quella di non avere dei parametri di riferimento. In realtà, abbiamo semplicemente delle tabelle in sede civile, che sono le tabelle a cui normalmente ci si rifà in sede di quantificazione del danno da incidenti stradali. Qui abbiamo un danno, che è un danno non patrimoniale, che racchiude tre aspetti: il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale. In tutti e tre i profili non c'è, effettivamente, un parametro di riferimento oggettivo cui una consulenza o cui il giudice di merito possa far riferimento per poter indennizzare o, comunque, risarcire la vittima del grave danno che subisce, un danno permanente come nessun altro. Ovviamente, questo è importante soprattutto se questo ulteriore aspetto viene collegato all'autore del reato e, quindi, al responsabile di quel danno immane che viene riferito alla vittima.
  Nel caso di specie penso che occorra considerare che più volte l'Italia è stata invitata a intercettare dei profili risarcitori che fungano realmente da deterrente e ad oggi questo aspetto purtroppo manca. Manca perché intanto viene rimesso ai giudici di merito, i quali – statistiche alla mano – riconoscono la provvisionale in pochissimi casi, quando questo, invece, dovrebbe avvenire in percentuale maggiore, anche perché una provvisionale consentirebbe al responsabile di quel danno e, quindi, di quel reato di avere immediatamente un depauperamento del proprio patrimonio in favore di colei che è stata danneggiata. Questo accade normalmente, se accade, soltanto alla fine di un iter giudiziario che prevede il passaggio in giudicato della sentenza e che spesso consente all'autore del reato di non essere più aggredibile, con l'inevitabile riferimento al sistema indennitario dello Stato. Noi sappiamo che il sistema indennitario dello Stato è presente, è operativo, ma purtroppo quantifica in percentuale probabilmente non adeguata rispetto al danno, perché quelle sono le possibilità, rispetto a quello che la vittima subisce. Se si riuscisse a far ricadere questo ristoro, questo indennizzo sull'autore del reato, come è giusto che sia, potrebbe realmente fungere da deterrente, dal momento che il danno patrimoniale e, conseguentemente, il sacrificio patrimoniale vengono percepiti e intercettati tanto e forse ancor prima rispetto a una pena detentiva, che viene, invece, differita nel tempo.
  Questo, ovviamente, non è l'unico sistema di prevenzione che possiamo adottare a integrazione di quelli già esistenti, però sicuramente sarebbe importante introdurre la previsione di tabelle che vadano a creare e strutturare punti di riferimento oggettivi, non più rimessi al giudice di merito. D'altronde, le statistiche ci riportano Pag. 19sentenze che, a fine di giudizi, con sentenza passata in giudicato, attestano a meno di 10 mila euro danni importanti, che poi dovrebbero essere corrisposti dall'autore del reato, ma nel frattempo l'autore del reato non è più aggredibile. Quindi, sarebbe sicuramente opportuno introdurre la previsione di tabelle che vadano a configurare un danno attraverso la provvisionale a carico dell'autore del reato, affinché il risarcimento del danno possa realmente essere considerato un deterrente, funzione che, peraltro, l'Europa ci invita ad applicare.
  Richiamo un ultimo aspetto, giusto per contenere i tempi, che tengo a rappresentare. Parliamo, diffondiamo, veicoliamo la comunicazione relativa a questi reati, a questi comportamenti che si etichettano come violenza di genere cercando di sensibilizzare l'interlocutore rispetto al reale messaggio, però a volte accade che lo stesso tempo pariteticamente determinato per la vittima e per l'autore del reato sposti il messaggio dalla vittima al personaggio che rischiamo così di creare. Una comunicazione non più paritetica, ma che va a focalizzarsi sulla vittima del reato e che vuole trattare, mettere in primo piano e rendere protagonista la vittima del reato rispetto al personaggio, che, invece, è l'autore di quel comportamento e della condotta biasimevole, potrebbe, da un lato, affamare quel desiderio di visibilità che spesso questi personaggi nutrono e, dall'altro lato, spegnere il tentativo di emulazione negli spettatori poco equilibrati. Quindi, un'informazione veicolata in maniera diversa e sicuramente più sensibile alla vittima e meno al personaggio potrebbe servire a chiudere questa cerchia di emulazione che probabilmente, vista la casistica, si sta anche generando.
  Con questi due aspetti chiudo il mio intervento e lo spazio dedicato all'Unione Nazionale delle Camere Civili, che, a nome di tutta la giunta e del Dipartimento, vuole ulteriormente ringraziare la Commissione per averci dato la possibilità di dare il nostro contributo. Grazie.

  PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocata Ponticiello e l'avvocata Filloramo. Se avete la possibilità e ritenete di dover mandare delle note integrative a questa Commissione, noi volentieri le integriamo ai nostri lavori, perché ho capito che abbiamo contratto le vostre relazioni. Quindi, se avete la possibilità di integrarle, le mettiamo volentieri all'interno dei nostri lavori. Questa Commissione rimane a disposizione.
  Se colleghe o colleghi desiderano porre alcune domande alle avvocate, le raccogliamo e ve le facciamo avere, in modo che possiamo approfondire le risposte.
  Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte dei colleghi parlamentari, dichiaro conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Ivana Bartoletti, vicepresidente e Chief AI Governance and Privacy Officer presso Wipro Technologies e co-fondatrice del Women Leading in AI Network , con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line .

  PRESIDENTE. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, sia a richiesta dell'audita che della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.
  L'ordine del giorno reca lo svolgimento, in videoconferenza, dell'audizione della dottoressa Ivana Bartoletti, vicepresidente e Chief AI Governance and Privacy Officer presso Wipro Technologies e co-fondatrice del Women Leading in AI Network, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line. A nome di tutte le Pag. 20commissarie e i commissari, do il benvenuto alla dottoressa Ivana Bartoletti, a cui lascerei subito la parola, ricordando i tempi dell'audizione. Grazie, dottoressa Bartoletti.

  IVANA BARTOLETTI, vicepresidente e Chief AI Governance and Privacy Officer presso Wipro Technologies e co-fondatrice del Women Leading in AI Network (intervento in videoconferenza). Grazie mille. Prima di tutto voglio ringraziarvi per l'invito a questa importante audizione. Per me è un privilegio essere qui. Mi occupo da molti anni dell'intersezione tra tecnologia e innovazione e diritto, etica e corresponsabilità nella governance dell'intelligenza artificiale e il mio lavoro si basa su una convinzione molto semplice, cioè che la tecnologia non è neutra, ma riflette la società che la crea, e proprio per questo influenza profondamente ciò che diventeremo.
  Sono molto lieta di essere qui perché oggi la violenza contro le donne non è solo una questione penale e culturale, ma è anche una questione tecnologica e ciò che accade on line ha effetti diretti, profondi e misurabili sulla vita off line. Esiste continuità, non separazione. È lo stesso sistema di potere che semplicemente cambia forma. Internet avrebbe dovuto essere un luogo di incontro, scambio e democratizzazione, per molte donne purtroppo è diventato uno spazio di sorveglianza, di abuso, di ipersessualizzazione, di controllo e di amplificazione dell'odio.
  Vorrei, in breve, fare tre cose: definire dove siamo oggi, indicare cosa deve essere fatto e mostrare come la tecnologia messa al servizio dei diritti possa cambiare le cose.
  La violenza on line e quella facilitata dalle tecnologie sono violenze di genere e colpiscono le donne proprio perché donne, in modo sproporzionato. Le ricerche sono inequivocabili, sono state citate prima: tre quarti delle donne intervistate dalle Nazioni Unite ha subìto una forma di violenza on line, in molti studi i due terzi di attori risultano uomini, il fenomeno è sistemico e non episodico. Questa violenza incide su salute mentale, partecipazione politica, libertà e opportunità lavorative ed è un fattore di esclusione democratica.
  Voglio partire da quello che considero un tema urgente, ossia i deepfake sessuali, che rappresentano una delle forme più devastanti, difficili e sottovalutate della violenza digitale. I dati parlano da soli: oltre il 90 per cento dei deepfake on line è di natura sessuale; colpiscono quasi esclusivamente le donne (il 99 per cento dei video analizzati in alcuni studi); i contenuti dei deepfake sessuali sono aumentati del 550 per cento dal 2019; in un solo mese del 2023 sono stati registrati 24 milioni di visitatori unici su trentaquattro siti specializzati; un milione di utenti in soli cinquantadue gruppi Telegram dedicati a nudificare immagini; l'app Clothoff ha superato 500 mila utenti nel 2024; tra il 2020 e il 2023 il traffico dei maggiori siti è aumentato del 285 per cento.
  Utilizzare l'espressione «deepfake pornography» (pornografia deepfake) per chiamare questo fenomeno è sbagliato. Non si tratta di pornografia, perché la pornografia presuppone consenso. Per piacere, chiamiamola contraffazione digitale, furto d'identità, abuso sessuale digitale, violenza di genere. Non lo tolleriamo off line, certamente non possiamo accettarlo on line.
  Perché questo fenomeno si diffonde? Perché la tecnologia lo permette, cioè l'AI generativa, con i costi bassi, l'anonimato, la velocità e la scalabilità. Esiste un vero mercato: siti, forum, abbonamenti, pubblicità. Un sistema industriale di abuso vero e proprio.
  Il punto è che in tante di quelle proposte che vengono fatte sulla deepfake pornography o la contraffazione digitale (come è meglio definirla), in generale sulla tecnologia deepfake, si dice che dobbiamo fare in modo che si capisca la veridicità dell'immagine. Il punto non è questo, perché quando si tratta di pornografia o di contraffazioni in questo senso si sa benissimo che si tratta di immagini false. Anzi, ci sono siti veri e propri, anche siti di pornografia attuale, che hanno intere sezioni dedicate proprio alle immagini sintetiche. Quindi, la rete è piena di linguaggi misogini, pornografia,Pag. 21 stereotipi, ipersessualizzazione e narrazione di obbedienza femminile.
  La parte a cui voglio dedicare più tempo è quella relativa agli AI companion, che per me rappresentano una nuova e pericolosa frontiera, un fenomeno emergente di enorme rilevanza. Innanzitutto, che cosa sono gli AI companion? Sono sistemi che simulano relazione, affetto, comprensione, promettono compagnia, supporto emotivo, presenza costante. Sono diffusi tra gli adolescenti, i giovani uomini, le giovani donne e persone isolate. Ho fatto un recente TED Talk su questo tema, dove ho mostrato che questi sistemi non sono giocattoli o semplici chat, ma sono relazioni e ogni relazione plasma comportamenti, aspettative e modelli affettivi.
  Gli AI companions e il tema educativo che viene in considerazione sono quasi sempre femminili, accomodanti, docili, orientati al servizio e programmati per rafforzare dinamiche di dipendenza emotiva. Questi AI companions sono progettati per compiacere e rinforzano ruoli stereotipati: la donna che cura, che ascolta, che consola e che non contraddice. Perché è pericoloso? Perché questi modelli diventano formativi, soprattutto per i ragazzi. Lei non dice mai di no, lei è sempre disponibile, lei si scusa, lei perdona, lei non pone limiti. Queste dinamiche influenzano la percezione del consenso, le aspettative relazionali, la gestione delle frustrazioni e, ovviamente, la visione e il ruolo delle donne. Quindi, è importantissimo capire che gli AI companions possono diventare vere e proprie palestre di misoginia. Molti utenti chiedono agli AI companions comportamenti sessuali estremi o violenti, e i sistemi, se non sono regolati, rispondono, senza limiti, senza etica, senza correttivi. Il rischio è duplice: la normalizzazione della violenza nelle relazioni e la creazione di ecosistemi dove le donne sono trattate come oggetti emotivi o sessuali programmati e programmabili.
  Che cosa, quindi, è importante fare? Prima di tutto, tornando al tema dei deepfake e della contraffazione, chiamare le cose con il proprio nome. Quindi, evitiamo di parlare di deepfake pornography, perché appunto la pornografia presuppone consenso, qui invece non esiste alcuna forma di consenso. Poi, bisogna vietarne la creazione. Il problema non è solo la diffusione, ma la creazione di deepfake sessuali non consensuali, come avviene già nel Regno Unito. La creazione. Guardate, non è un problema semplice, perché il mondo della creazione di deepfake sessuale è un intero ecosistema. Qui ci sono le grandi compagnie che permettono i pagamenti. Una persona accede all'app, crea un deepfake sessuale utilizzando magari la foto di una compagna di classe ed effettua il pagamento. Quindi, questo è un ecosistema a cui bisogna fare riferimento. Ma la creazione di deepfake sessuali non consensuali a mio parere deve essere vietata. Inoltre, occorre rafforzare l'applicazione della normativa europea Digital Services Act (DSA), quindi l'enforcement, le sanzioni, i tempi di rimozione rapidi. La dottoressa che è intervenuta prima di me ha definito l'esigenza di adottare una legge quadro specifica sulla violenza di genere on line in Italia. Infine, bisogna attuare pienamente la nuova direttiva europea sulla violenza contro le donne e stabilire degli obblighi tecnici per riconoscere e bloccare i deepfake abusivi.
  Con riferimento agli AI companions, è importantissimo, secondo me, che ci sia una leadership su questo e che questi sistemi vengano regolamentati. Il primo Stato nel mondo a regolamentare gli AI companions è stata la California, a cui è seguito lo Stato di New York. Io penso che gli AI companions vadano proibiti ai minori di sedici anni. Bisogna imporre dei limiti: no a simulazioni sessuali, violente o emotivamente manipolative. Bisogna garantire trasparenza, supervisione e auditing di questi strumenti e sostenere la creazione di AI companions che insegnino rispetto e parità, non dipendenza.
  La tecnologia può essere sicuramente alleata e può fare moltissimo per le donne. Penso a strumenti di rilevamento on line, per esempio, a meccanismi di supporto per le vittime, ad algoritmi in grado di identificare linguaggi abusivi, a piattaforme che promuovano l'educazione al consenso e a Pag. 22sistemi di intelligenza artificiale che siano progettati per proteggere e non per sfruttare.
  La violenza contro le donne sicuramente non è un incidente, non è un effetto collaterale della tecnologia, è una manifestazione digitale delle stesse gerarchie che colpiscono le donne off line. Ma la tecnologia sicuramente può cambiare con norme chiare, responsabilità precise, educazione digitale e una visione di innovazione che metta al centro la dignità umana.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Dottoressa, La ringrazio per l'esposizione incisiva e per avere dato una descrizione evolutiva del termine di deepfake, che oggi pare essere limitativo, vista l'evoluzione in atto.
  Chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono delle domande. Non essendovi richieste di intervento, approfitto dei pochi minuti che ci sono rimasti per porre alla Sua attenzione tre riflessioni.
  Abbiamo fortemente sentito parlare di educazione digitale che riguarda tantissimo le giovani generazioni, ma penso debba riguardare necessariamente anche gli adulti come noi, per cui Le chiedo se ha qualche idea per educare al digitale. Inoltre, uno dei temi dell'inchiesta della violenza on line è sicuramente la responsabilità, come dico sempre: se un giornalista dice o scrive qualcosa che non va bene ne risponde personalmente o ne risponde l'editore, il web, invece, rimane la terra di nessuno. Da questo tema, poi, ne consegue un altro, ovverosia il grande tema dell'identità, perché la maggior parte delle volte, fatto salvo il lavoro straordinario che svolge la Polizia postale, non è facile arrivare all'identificazione dell'autore.
  Queste sono le riflessioni che desidero condividere con Lei: una prima sull'educazione digitale, non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti; una seconda sulla responsabilità e una terza sull'identità.
  Do la parola alla nostra ospite per la replica.

  IVANA BARTOLETTI, vicepresidente e Chief AI Governance and Privacy Officer presso Wipro Technologies e co-fondatrice del Women Leading in AI Network (intervento in videoconferenza). Penso che il tema dell'educazione sia un tema fondamentale, ovviamente un tema che parte dalle scuole, ma che deve essere portato ovunque. Siamo di fronte a un periodo che definirei storico.
  Pensiamo, per esempio, agli strumenti di AI generativa generale, come ChatGPT o simili, che inizialmente sono stati introdotti come strumenti per migliorare la produttività, per scrivere le email in maniera più rapida, per aumentare la capacità lavorativa eccetera, ma oggi, leggendo i dati di OpenAI, il 70 per cento dell'utilizzo di ChatGPT avviene su questioni puramente personali. Questo sta a significare che occorre compiere un grande lavoro di educazione sul rapporto tra l'essere umano e la macchina e di riconoscimento che, quando si ha a che fare con uno strumento di intelligenza artificiale, si ha a che fare con una macchina che non è, in un certo senso, né intelligente né artificiale. Non è artificiale perché, in realtà, si nutre di dati che rappresentano i dati della società e ha un'intelligenza utilissima e favolosa, ma sicuramente diversa da quella che è l'intelligenza umana. Dico questo perché nel rapporto con gli strumenti, per esempio, di intelligenza artificiale questo livello di educazione è fondamentale. Adesso sto lavorando molto sul tema degli AI companions, che per me rappresentano l'ultima frontiera della misoginia. Dobbiamo fare in modo che si capisca, soprattutto i più giovani, che quando si interagisce con questi strumenti si sta interagendo con delle macchine. Bisogna intervenire proprio su questo aspetto.
  L'educazione all'utilizzo della tecnologia e soprattutto al riconoscimento che come esiste un ambiente fisico esiste un ambiente digitale e che i due ambienti sono sempre più connessi è una forma di educazione che va fatta in tutti gli ambienti, ovviamente a partire dalla scuola, ma portandola anche nei luoghi di lavoro. D'altronde, questo elemento è strettamente collegato al tema da Lei richiamato, presidente, ossia il tema della responsabilità, perché purtroppo questi strumenti spesso Pag. 23vengono utilizzati per infierire, per compiere atti di stalking, nascondendosi proprio dietro al fatto che lo si può fare in maniera anonima. Ovviamente, chiamare in causa le piattaforme è fondamentale. Quindi, una piena applicazione della normativa europea DSA è indispensabile, perché le piattaforme su questo hanno un ruolo essenziale, quello, appunto, di assumersi le responsabilità e di essere anche giudicate sul livello di responsabilità che si assumono nei confronti di questi fenomeni.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa.
  Non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinnovo il nostro ringraziamento alla dottoressa Bartoletti, alla quale faccio i complimenti per il suo lavoro, e dichiaro conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Diego Marson, Chief Technical Officer di Yarix Var Group, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line .

  PRESIDENTE. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, sia a richiesta dell'audita che della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.
  L'ordine del giorno reca lo svolgimento, in videoconferenza, dell'audizione del dottor Diego Marson, Chief Technical Officer di Yarix Var Group, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line. A nome di tutte le commissarie e i commissari, do il benvenuto al dottor Marson, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.
  Ricordo che l'azienda del dottor Marson, a inizio settembre, dopo aver scoperto migliaia di registrazioni audio e video trafugate da oltre 2.000 videocamere di sorveglianza, ha subito segnalato il fatto alla Polizia postale. Si tratta di immagini catturate dentro abitazioni, centri estetici, studi medici: scene di vita privata trasformate in contenuti a pagamento. A seguito di queste vostre attività sono scaturite delle indagini, per cui naturalmente Le chiedo di relazionarci su ciò che può condividere in questa sede.
  Prego, dottor Marson.

  DIEGO MARSON, Chief Technical Officer di Yarix Var Group (intervento in videoconferenza). Grazie, presidente. Vi ringrazio della disponibilità e di questo tempo.
  Ho preparato alcune slide, che mi servono soltanto come guida. Introduco prima di tutto il contesto, perché per noi questa attività è stata un po' estranea rispetto alle nostre attività comuni, considerato che ci occupiamo di cybersecurity all'interno del gruppo multinazionale Var Group. Il nostro scopo principale è riconoscere le possibili minacce esterne a un'azienda, a fronte di possibili attacchi che possono minacciarne l'interno, ad esempio furto di informazioni, data leakage, attacchi di tipo phishing, che possono appunto rubare queste informazioni (slide n. 2).
  Come mai siamo coinvolti in queste attività? Perché una delle nostre basi valoriali, che abbiamo anche nella nostra costituzione aziendale, è che l'impegno sociale non può prescindere dagli obblighi verso la società stessa di un'azienda (slide n. 3). Quindi, ci siamo trovati questa volta – ma anche in precedenza, per esempio, a fronte di indagini che ci sono state richieste per la vendita di medicinali sul dark web o tipologie di dati che sono stati esposti pubblicamente in maniera non voluta – a collaborare con alcuni giornalisti. Nel caso specifico, il team che è stato coinvolto al nostro interno è il team di cyber threat intelligence, che si occupa, appunto, di recuperarePag. 24 tutte quelle informazioni che possono impattare sulla sicurezza tipicamente di un'azienda, ma in questo caso sulla sicurezza di persone, che sono, però, all'esterno rispetto al perimetro di interesse e di monitoraggio (slide n. 4).
  Entriamo subito nel dettaglio. In questa slide (n. 5) ho rappresentato una timeline di quali sono state le nostre attività legate a questa indagine. La richiesta iniziale ci è giunta il 28 agosto 2025 da parte di un giornalista della trasmissione televisiva Quarta Repubblica di Mediaset, che ci ha ingaggiati sulla scorta del filone delle indagini che erano già partite sull'individuazione di alcuni portali, tipo Phica.net, o del gruppo Facebook Mia Moglie e quant'altro, che voleva approfondire la presenza di ulteriori strumenti, ulteriori portali di condivisione di contenuti di natura sessuale all'insaputa delle persone coinvolte in queste registrazioni. Quindi, l'ingaggio è stato effettuato il 28 agosto.
  Il 29 agosto abbiamo iniziato le attività di ricerca con il nostro team di Cyber Threat Intelligence (CTI), ricerca che, come vedete, è stata estremamente rapida, perché la diffusione di questi portali è estremamente elevata, per cui non abbiamo fatto troppa fatica a individuarli. Tra l'altro, si tratta di portali, nel caso di specie, quello poi segnalato alle autorità competenti, presenti direttamente nel clear web, quindi con una ricerca su un motore di ricerca sarebbe stato individuabile da qualsiasi persona che avesse quel tipo di interesse. Oltre a questo, abbiamo esteso le ricerche per individuare canali di messaggistica privata, vendita di informazioni sul deep web e quant'altro, cose che sono state puntualmente segnalate. Quindi, già nella giornata del 29 agosto avevamo individuato questi portali di vendita di immagini. Più nel dettaglio, si trattava di immagini di webcam e IP cam che erano state installate sia presso abitazioni private che presso spogliatoi di palestre, studi medici e quant'altro. Sul portale veniva messa a disposizione una sorta di anteprima di quelli che sarebbero stati i contenuti. Poi la singola telecamera era in acquisto agli interessati, ovviamente acquisto attraverso criptovalute, attraverso bitcoin, a un prezzario che era differenziato, come avviene in un mercato, sulla base dell'interesse di quella specifica telecamera. I prezzi andavano dai 100 ai 600-700 dollari, più o meno.
  Il 29 agosto abbiamo inoltrato la segnalazione alle autorità competenti e il 1° settembre è stato trasmesso il servizio, montato dai giornalisti di Quarta Repubblica e andato in onda attorno alle 23.30 del 1° settembre. Nell'immediato non si è verificata alcuna conseguenza, nel senso che il sito rimaneva ancora up, quindi rimaneva ancora nella disponibilità degli interessati che avessero voluto raggiungerlo. Visto il contenuto di queste immagini, che riguardavano in numero consistente telecamere che si trovavano in territorio italiano – circa 200, se ricordo bene – abbiamo ritenuto di fare un comunicato stampa, per fare in modo che questa notizia diventasse di pubblico dominio, ovviamente senza dare visibilità al portale in questione. Il 4 settembre, quindi tre giorni dopo, abbiamo preparato un comunicato stampa, che è stato ripreso, come vi mostrerò nella slide successiva (n. 6), da numerose testate giornalistiche. Quindi, vi è stata una conoscenza a livello di massa molto più elevata rispetto a quella registrata a seguito della trasmissione del 1° settembre.
  Quali sono state le conseguenze? Le conseguenze essenzialmente sono state che già il 5 settembre – mi sembra –, quindi il giorno successivo alla pubblicazione sulla stampa di questa informativa, sul portale di raccolta di queste telecamere erano scomparse tutte le telecamere che si riferivano al territorio italiano ed erano rimaste soltanto quelle extranazionali. Il 12 settembre – ovviamente abbiamo continuato a monitorare la disponibilità di questo sito – abbiamo rilevato che il portale di vendita di queste IP cam era stato messo off line, quindi non era più disponibile. Ovviamente, neanche noi abbiamo informazioni delle indagini in corso da parte della Polizia postale, però possiamo vederne l'effetto: il portale è stato reso indisponibile mediante rimozione dei record in DNS (Domain Name System), che è la traduzione tra indirizzo, ad esempio www.camera.it, e l'indirizzoPag. 25 IP dove si trova veramente il server. Quindi, dal 12 settembre questo portale non era più disponibile.
  Come vi dicevo, la copertura mediatica è stata sicuramente importante, perché veniva da una consapevolezza che arrivava da notizie dei giorni precedenti: su due portali venivano messi in vendita immagini trafugate, ad esempio, a compagne o mogli, ma anche commenti su giornaliste, su personaggi pubblici di sesso femminile. Vista anche la consequenzialità – ovviamente non ho elementi per dirlo, è puramente una mia opinione – tutto ciò ha portato il gestore di questo sito prima a eliminare i contenuti italiani e poi a renderlo non più disponibile.
  Il sito ovviamente non era registrato su qualche register italiano o su qualche register europeo, per cui la territorialità degli autori di questa attività non poteva essere facilmente riscontrata neanche dalle competenti autorità italiane, ma sicuramente si sarà dovuti passare per qualche ingaggio con corrispondenti esteri.
  Abbiamo fatto questo tipo di segnalazione alla Polizia postale perché fin dal 2016 abbiamo un accordo per la protezione delle infrastrutture critiche, che prevede anche questo scambio con la Polizia postale di informazioni rilevate durante le nostre attività e, dall'altro lato, uno scambio di quelli che si chiamano in gergo IOC (Indicator Of Compromise, indicatori di compromissione) bidirezionale fra noi e il CNAIPIC (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) e, comunque, la Polizia postale (slide n. 7).
  Siamo assolutamente convinti che, dal punto di vista sia della cybersecurity a livello aziendale che della protezione delle persone da attività di revenge porn, di stalking on line e quant'altro, la condivisione delle informazioni con enti che raggruppino entità pubbliche ed entità private sia essenziale. Le membership, le afferenze che abbiamo avuto nel corso degli anni stanno a dimostrare proprio questo.
  Concludo con alcune considerazioni (slide n. 8). Il marketplace, che abbiamo rilevato, di vendita di telecamere, dai dati che abbiamo verificato di registrazione dei DNS e quant'altro, era attivo almeno da ottobre 2024, quindi da ottobre 2024 fino a metà settembre 2025 i contenuti sono sicuramente stati fruibili per chiunque avesse accesso. Ricordo che era un sito disponibile sul clear web, quindi assolutamente disponibile alla totalità dei fruitori di internet, alla fine. Come dicevo prima, probabilmente la diffusione pubblica della notizia ha portato i gestori a rimuovere i contenuti relativi alle telecamere che si riferivano al territorio italiano già dal 5 settembre. Ovviamente non vi è la certezza, ma questa consequenzialità solleva un dubbio su questo.
  Una mia considerazione personale. Sono stati varati sistemi a tutela del diritto d'autore, ad esempio piracy Shield, per evitare la diffusione di trasmissioni pirata, che sono attive già in questo momento, che fanno in modo che, a fronte di una segnalazione che arriva a ogni ISP (Internet Service Provider), l'ISP debba sospendere l'accesso a quel portale, a quel sito che trasmette questi contenuti pirata in tempi estremamente ridotti (si parla di mezz'ora o un'ora a seconda delle situazioni). Per le segnalazioni che, invece, riguardano qualcosa che va a impattare sulla privacy delle persone – anche su contenuti estremamente sensibili e delicati come i temi sessuali – non esiste qualcosa di questo tipo, per cui anche le autorità di polizia devono procedere con metodologie che sono necessariamente più lunghe e che richiedono più tempo.
  Un aspetto che abbiamo rilevato dal punto di vista tecnico, aspetto su cui ci troviamo più a nostro agio, è che sicuramente c'è una scarsa consapevolezza dei rischi legati all'installazione di questi dispositivi, nel caso specifico di queste telecamere IP, senza avere chiari quali sono i rischi cui si espongono le persone.
  Ad esempio, abbiamo la certezza che diversi di questi dispositivi sono stati installati con credenziali di default, senza cambiare le password per l'accesso e rese disponibili attraverso i sistemi cloud dei vendor. Questa mancanza di consapevolezza nelle persone che istallano questi Pag. 26dispositivi va a minare la loro stessa privacy e sicurezza. Come ho detto prima, siamo assolutamente convinti che servano processi rapidi per scambiare le informazioni tra aziende private nel nostro caso e Forze dell'ordine, ma sicuramente anche tra Forze dell'ordine stesse sia nazionali che estere. È necessaria sicuramente una cabina di regia di qualche tipo per definire quali sono le regole e quali sono le modalità per scambiare queste informazioni e anche una legislazione sovranazionale e armonizzata per il contrasto di tutti i dati informatici.
  Ho citato qui ad esempio la risoluzione dell'ONU n. 79/243, perché è stata firmata proprio venti giorni fa, il 25 ottobre 2025, da molti Paesi, quasi la totalità, ed è stata firmata da Paesi che non avevano ancora aderito alle procedure di rogatoria internazionale, o comunque di indagine, su reati commessi tramite internet in Paesi esteri. Quindi, ad esempio, come firmatari ci sono anche Paesi come Russia, Cina, Brasile e altri, quindi 72 Paesi.
  Probabilmente una legislazione che venga ratificata all'interno dei singoli Paesi sulla base di qualcosa di armonizzato a livello internazionale è un metodo per contrastare più velocemente queste azioni.
  Ho concluso. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, dottor Marson.
  Le faccio una domanda da cittadina, da semplice cittadina. Parzialmente ha già risposto. Molti di noi si affidano per la propria sicurezza a delle società che installano le telecamere all'interno delle nostre abitazioni. Molte volte questi dispositivi li compriamo sul web e ce li installiamo da sole. Qual è il primo suggerimento per capire se quello che stiamo facendo è corretto? C'è qualche suggerimento semplice, non tecnico, per capire se effettivamente quando apriamo la nostra app gli unici che stanno controllando i propri gatti, la propria casa o quel che sia siamo noi e non ci sia qualcun altro invece che ci osserva?

  DIEGO MARSON, Chief Technical Officer di Yarix Var Group (intervento in videoconferenza). Provo a rispondere in maniera semplice. È un po' una risposta che va bene per tutte le stagioni. Sicuramente un primo approccio corretto è acquistare delle telecamere che siano di produttori affidabili. Cosa intendo per «produttori affidabili»? Intendo produttori che esistono sul mercato da tempo e che rilasciano puntualmente degli aggiornamenti di sicurezza. Questo è il primo step che mi sento di consigliare.
  Il secondo step che mi sento di consigliare è quello di accertarsi, un po' come aggiorniamo il sistema operativo del nostro smartphone o del computer di casa, che gli aggiornamenti di sicurezza su queste telecamere siano effettivamente applicati. Tipicamente l'applicazione per controllare casa, che installiamo sul nostro dispositivo mobile, dà la possibilità o di aggiornarla in automatico o comunque attivare, al bisogno, la verifica dell'esistenza di aggiornamenti.
  Un terzo consiglio è sicuramente quello di cambiare le password di default di questi dispositivi non appena vengono installate e attivare l'autenticazione a due fattori. Questo ci dà la possibilità, nel caso in cui, ad esempio, cadiamo in una mail di phishing (che è un caso abbastanza frequente), di fare in modo che l'attaccante che ha rubato le nostre credenziali con questa mail di phishing non sia in possesso del secondo fattore di autenticazione e comunque non possa accedere al nostro account. Questi sono i tre principali consigli che mi sento di dare.

  PRESIDENTE. Grazie, dottore.
  Raccolgo anche la domanda dell'onorevole Ferrari. Prego, onorevole.

  SARA FERRARI (intervento in videoconferenza). Grazie, buongiorno.
  Ringrazio per le informazioni. Avevo una curiosità. Nel momento in cui individuate da remoto che esistono delle telecamere che stanno facendo quello che avete descritto, siete anche in grado di localizzarle?
  Lei, di fatto, ci ha detto che per quanto riguarda le aziende private c'è la possibilità sia di individuare il problema sia di rimuoverloPag. 27 praticamente in tempo reale. Questo non esiste – diceva – per le immagini personali, per il problema che stiamo affrontando oggi.
  Deduco che, però, tecnicamente si potrebbe fare. Rispetto a difficoltà che ci vengono costantemente sottoposte e che personalmente mi inducono anche una certa frustrazione rispetto alla risoluzione del problema in sé, sentire che dal punto di vista privato rispetto ai problemi aziendali si può fare, forse il passaggio è dal punto di vista tecnico. Oppure sono percorsi completamente diversi anche dal punto di vista tecnico? Grazie.

  DIEGO MARSON, Chief Technical Officer di Yarix Var Group (intervento in videoconferenza). Grazie. Provo a rispondere alle due domande. La prima è se siamo in grado di localizzare le telecamere. Nel caso di specie, si trattava di un sito internet che metteva a disposizione vari spezzoni di videoriprese da queste telecamere. Noi, ovviamente, per non incorrere in un reato, non siamo passati alla fase successiva dell'acquisto della telecamera, della singola telecamera.
  Nel caso in cui avessimo fatto quell'acquisto quasi sicuramente avremmo ottenuto l'accesso a informazioni che in qualche modo ci avrebbero permesso di risalire all'indirizzo IP della telecamera. In quel caso lì, con un ragionevole margine di errore, ce l'avremmo fatta. Tipicamente esistono dei metodi che si chiamano di geolocalizzazione per cui, a partire da un indirizzo IP, si riesce a risalire almeno alla zona geografica in cui è attestata. Non si sarebbe arrivati alla singola casa della persona in cui era attiva quella telecamera (noi come azienda, ovviamente), però le Forze dell'ordine con l'indirizzo IP sicuramente sarebbero state in grado di risalire a chi era l'intestatario del contratto a cui era intestato quell'indirizzo IP. Questo per la prima domanda.
  Per la seconda domanda, non vorrei aver ingenerato io confusione. Ho parlato di Piracy Shield. Piracy Shield è uno strumento in uso ormai credo da un anno, o un anno e mezzo più o meno, che permette alle aziende che trasmettono contenuti a pagamento, contenuti sportivi, partite di calcio e quant'altro, di fare delle segnalazioni su una piattaforma che è stata costruita appositamente per questo per permettere la messa fuori linea di siti che trasmettono contenuti piratati. Ad esempio, Sky o Dazn possono segnalare – c'è una piattaforma unificata – quali sono gli indirizzi IP o le URL dei siti che stanno trasmettendo le partite piratate con «pezzotti» o quant'altro, come si dice in gergo, e i fornitori di connettività internet hanno l'obbligo di inibire l'accesso a quegli indirizzi IP o URL in tempi che sono estremamente ridotti. Per quello ho detto che tecnicamente sicuramente ci sarebbe la possibilità di implementare sistemi del genere. Chiaramente bisogna farlo con un certo grado di attenzione, come è stato fatto con Piracy Shield, perché, ovviamente, in caso contrario il rischio in cui si incorre è quello di bloccare l'accesso a qualcosa che non andrebbero bloccato. Tecnicamente è fattibile.

  SARA FERRARI (intervento in videoconferenza). Grazie.

  PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Diego Marson per l'intervento. Se ritiene di dover integrare questa audizione con dei materiali questa Commissione rimane a disposizione.
  Se non ci sono altri interventi, ringrazio nuovamente il dottor Marson e dichiaro chiusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 17.50, riprende alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Dirigente superiore della Polizia di Stato Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line .

Pag. 28

  PRESIDENTE. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricordo, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, che dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.
  L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione del Dirigente superiore della Polizia di Stato, dottor Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line. A nome di tutte le commissarie ed i commissari, do il benvenuto al dottor Gabrielli, ringraziandolo per la disponibilità a contribuire in presenza ai lavori della Commissione.
  Come ho avuto modo di ricordare ad avvio di questa seduta, il filone d'inchiesta sulla violenza di genere on line è stato deliberato alla luce delle rivelazioni in merito al dilagante fenomeno di siti e profili social gravemente sessisti, su cui sono in corso inchieste da parte della magistratura. Su questo tema – che coinvolge ambiti come il ruolo dei media, le nuove frontiere della tutela della privacy, la cyber sicurezza – la Commissione è impegnata in una serrata attività di approfondimenti istruttori a tutto campo, nell'intento precipuo di indirizzare il legislatore nella giusta direzione.
  In tutte le audizioni svolte finora, costante è stato ovviamente il richiamo alla centralità della Polizia postale, nella prevenzione e nella repressione dei reati e nell'attenuazione delle conseguenze degli illeciti: minacce, molestie, stalking, revenge porn. La Polizia postale è, peraltro, l'interlocutore naturale al quale si sono rivolte le aziende che per prime hanno rinvenuto i siti e i profili in questione ed è il primo soggetto al quale vengono indirizzate le vittime che sono intenzionate a sporgere denuncia.
  Sempre nel corso delle audizioni, i principali problemi che sono emersi – al di là dell'aspetto culturale ed educativo, motivo per cui la Polizia postale ha una presenza capillare nelle scuole – sono l'anonimato in rete, con la conseguente difficoltà di identificare gli autori dei reati, e la difficoltà di eliminazione dal web dei contenuti illeciti ormai condivisi, dovuta anche al collocamento all'estero dei server e alla scarsa collaborazione di alcune piattaforme. Durante un'audizione è stato ricordato che continua a circolare il materiale pubblicato su un sito, appena chiuso dalla Polizia postale, ovvero ne vengono aperti altri.
  L'obiettivo che la Commissione si è data istituendo questo filone d'inchiesta è quello di comprendere quali sono le difficoltà operative che concretamente si trovano ad affrontare gli agenti in prima linea per il contrasto del fenomeno, così da porvi rimedio. Obiettivo primario è raggiungere una tutela pronta ed immediata per tutte le vittime. In una prospettiva preventiva, però, per ridurre la violenza di genere on line, è essenziale anche eliminare il senso di impunità degli autori delle condotte.
  Per raggiungere tali finalità l'apporto più prezioso non può che venire dal direttore del Servizio della Polizia postale, competente e indiscusso punto di riferimento.
  Ciò premesso, do la parola al dottor Gabrielli, rinnovando il ringraziamento per il suo apporto.

  IVANO GABRIELLI, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica. Grazie a lei, presidente. Grazie per l'invito. Grazie per l'opportunità di poter dialogare in questo alto contesto, soprattutto nella sede di quello che è poi il decisore politico, con la possibilità, quindi, di poter incidere concretamente su fenomeni così particolari e così particolarmente odiosi che siamo chiamati in qualche modo a prevenire e a contrastare come funzione.
  Faccio un breve cenno. Di fatto la Polizia postale e delle comunicazioni, che dirigo, è la struttura della Polizia di Stato deputata alla prevenzione e al contrasto al cyber crime. Che cos'è il cyber crime? Oggi è sussumibile all'interno di tre grandi famiglie. Ovviamente, è il risultato, il prodottoPag. 29 di un'evoluzione anche criminale che in qualche modo è cresciuta con la rete, con la diffusione della rete e con la proiezione delle nostre vite e delle nostre economie in un dominio, che è il dominio cibernetico. Questo risale al primo mutamento di competenze e quindi l'acquisizione di queste competenze risale al 1998. Possiamo dire che l'Italia ha una forza di polizia dedicata al cyber crime tra le più risalenti. Già venticinque anni segnano in qualche modo un'epoca. Se pensiamo a cos'era un tempo la tecnologia nei primi anni Duemila e cosa è adesso e quanto in qualche modo il mondo reale e il dominio cibernetico si siano integrati ci rendiamo conto di quali e quanti siano i fenomeni che, a livello criminale, hanno avuto una proiezione in rete oppure sono nativi stessi della rete.
  Oggi il cyber crime è, di fatto, sussumibile in tre grandi famiglie. Ci sono i reati contro il patrimonio. Parliamo di tutto il mondo delle frodi on line, degli attacchi ai sistemi economici finanziari, del falso trading on line, della falsa offerta d'investimento, di tutto ciò che muove attorno ai crypto asset anche in tema di proiezione di attività di criminalità organizzata. Se pensiamo a che cos'è oggi un istituto bancario rispetto a che cosa era qualche tempo fa ce ne rendiamo ben conto. Oggi tutti noi abbiamo servizi di internet banking, gestiamo le nostre risorse attraverso l'home banking, le disposizioni economiche finanziarie si sono virtualizzate, gli stessi istituti bancari oggi non vengono più presidiati fisicamente, ma vengono presidiati virtualmente. I più grandi investimenti in termini di sicurezza oggi vengono fatti nel dominio cibernetico anche per questo settore.
  La seconda famiglia è rappresentata dai reati nativi informatici, i cosiddetti cyber attack. Parliamo di quei reati che sono a margine di attacchi informatici veri e propri. Ne sentiamo parlare e di fatto comportano e portano con sé scenari di cyber warfare, quindi parliamo degli accessi abusivi ai sistemi informatici, di danneggiamento di sistemi informatici. Parliamo di tutta quella tipologia di reati che in qualche modo lede e mira a violare quello che è un perimetro informatico per portare fuori dati per poterlo danneggiare, per poter compiere estorsioni informatiche.
  In terzo luogo, infine, ci sono i reati contro la persona, commessi attraverso la rete. Sono i primi reati di cui ci siamo occupati fin dal 1998 con riferimento precipuo allo sfruttamento sessuale dei minori on line. Pochi lo sanno, ma di fatto la pedopornografia è il primo reato cibernetico che tutte le polizie del mondo si sono trovate ad affrontare, con tutto ciò che ne comporta, con fenomeni che sono cresciuti oggi nel tempo e da lì in qualche modo si parte per declinare quelli che sono fenomeni criminali che aggrediscono la nostra sfera individuale, le nostre libertà, i nostri diritti della persona che hanno una proiezione in rete.
  Abbiamo una serie di reati che in qualche modo riguardano la nostra persona, che sono il frutto della proiezione in rete di alcuni reati che conoscevamo benissimo. Parliamo delle minacce, delle molestie fino ad arrivare in qualche modo allo stalking, che ha una dimensione cibernetica molto importante. Oggi, di fatto, reati contro la persona, ancorché caratterizzati dal genere, hanno una forte componente cibernetica. Di fatto non esiste un reato contro la persona che non presenta aspetti di reati che anticipino in qualche modo fenomeni più gravi, più seri, cosiddetti «reati sentinella» – mi riferisco soprattutto a fatti di sangue che hanno in qualche modo o vedono anticipate alcune fenomenologie di reato, come il pedinamento elettronico piuttosto che l'accesso abusivo ai profili di quella che è la vittima, con veri e propri atti persecutori che oggi hanno nella dimensione cibernetica un momento estremamente importante e significativo – fino ad arrivare, anche qui, a reati che invece nascono con la rete. Mi riferisco soprattutto ai reati di revenge porn, cioè la diffusione di materiale intimo senza il consenso del soggetto ritratto, così come il sextortion, quindi l'estorsione sessuale a margine dell'acquisizione di immagini intime, fino ad arrivare all'ultimo reato introdotto dall'articolo 612-quater del codice penale, che per l'appunto è la realizzazione Pag. 30di immagini intime senza il consenso della vittima con sistemi di intelligenza artificiale.
  In che contesto ci muoviamo? Ci muoviamo in un contesto in cui la società è profondamente cambiata. Vi do alcuni dati. Il 90 per cento degli italiani oggi è di fatto costantemente in rete, quindi ha una connessione dati che lo segue per tutto il giorno. Il 71 per cento della popolazione ha un'identità social. Nella popolazione oltre i 18 anni questa percentuale sale al 76 per cento. Di fatto, passiamo connessi, in media, quasi sei ore al giorno. Le statistiche dicono che circa due ore del nostro tempo viene impiegato o dedicato alla nostra dimensione sociale, alla nostra proiezione, alla nostra personalità nella dimensione cibernetica. Come? Attraverso l'utilizzo di piattaforme di messaggistica, attraverso l'utilizzo dei social. Pensate che in media un italiano passa a 30 ore di tempo al mese su TikTok, ne passa 15 su YouTube, ne passa all'incirca 15 su Facebook e altre 15 su Instagram.
  Abbiamo, quindi, una proiezione nel dominio cibernetico che, di fatto, oggi realizza quella che può essere definita come una vera e propria rivoluzione antropologica. Non ci troviamo più in una società che in qualche modo ci pone di fronte a paradigmi che conoscevamo – quindi relazioni sociali effettuate attraverso il contatto visivo – ma abbiamo una proiezione che influisce sulla nostra vita, sulla nostra postura in maniera determinante e in maniera importante. Da qui la proiezione anche di quelli che sono fenomeni che vengono connessi o vengono identificati come fenomeni di odio, di odio on line.
  Alcuni studi ci riportano anche qui alcune statistiche significative. Pensate che la stragrande maggioranza dei messaggi che passa su alcune piattaforme – segnatamente sulle piattaforme social che fanno della comunicazione il loro core, come Facebook o X (ex Twitter) – il 57 per cento dei messaggi sono di carattere negativo, il 34 per cento all'incirca sono di carattere neutro, soltanto una minima parte ha una componente e una proiezione positiva. Di questo 57 per cento circa il 50 per cento riguarda atteggiamenti ostili e negativi di tipo misogino, quindi contro le donne. Questa è una costante che si rinnova nel tempo, di anno in anno, con un connotato pazzesco se pensiamo che in quest'anno, nell'anno in corso, i messaggi con connotato negativo di altra tipologia sono riferibili a messaggi di tipo xenofobo e raggiungono il 24 per cento.
  La costante misoginia della rete è qualcosa di estremamente significativo, che si riflette in qualche modo in dinamiche delittuose particolarissime.
  Pensiamo, ad esempio, che lo stalking trattato dalla Polizia postale – cioè quello stalking che si manifesta attraverso atti persecutori che hanno come protagonista la rete (all'incirca stiamo parlando di 180-185 casi l'anno) – nel 72 per cento vede come vittime le donne, nelle molestie il 60 per cento, nel revenge porn – cioè la pubblicazione di materiale sessualmente esplicito senza il consenso della vittima, condotta sanzionata dall'articolo 612-ter del codice penale – i dati salgono al 70 per cento.
  Parliamo effettivamente di un fenomeno che va oltre la dimensione culturale, che diviene sociale e che in qualche modo impernia e caratterizza profondamente le strategie di contrasto della struttura che sono chiamato a dirigere.
  La violenza di genere ha natura quindi strutturale, comprende tutti gli atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche: la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, gli aborti, le sterilizzazioni, la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, stalking, molestie sessuali, istigazione all'odio, fino ad arrivare al fenomeno dei femminicidi.
  Negli ultimi anni, in Italia e a livello internazionale, si è registrato un incremento di episodi relativi alla violenza di genere digitale, dalla diffusione non consensuale di immagini intime – il cosiddetto revenge porn – alle campagne di odio sui social, alla creazione di siti e community (di questo parleremo dopo) che normalizzano o incentivano comportamenti sessisti e misogini,Pag. 31 fino ad arrivare allo stalking e alle molestie on line. Sono condotte che colpiscono la dignità, compromettono la libertà di espressione e di autodeterminazione, provocano danni psicologici profondi. La diffusione di contenuti sessisti e discriminatori sul web attraverso le piattaforme digitali rappresenta una delle forme più insidiose di violenza contemporanea. La rete internet, nata come spazio di libertà e condivisione, viene spesso utilizzata per alimentare odio, denigrazione e sfruttamento in particolare nei confronti delle donne. I social media e le piattaforme di condivisione, grazie all'interconnessione globale tra le reti informatiche e di telecomunicazioni, hanno la capacità di rendere rapidamente virali i contenuti amplificando l'impatto della violenza. Questo è il connotato fondamentale della dimensione digitale che hanno reati che conoscevamo già prima dell'avvento della rete: il fatto di poter in qualche modo permanere in rete e creare una vittimizzazione di secondo livello, una seconda vittimizzazione solamente per il fatto di circolare in rete, di seguire in qualche modo la vittima. Questo avviene nei casi di stalking, ma anche nei casi di cyberbullismo. Il bullismo è un fenomeno che conoscevamo, ma la viralizzazione dei video, l'utilizzo di strumenti tecnologici ha reso queste fenomenologie di aggressione così pervicaci, così purtroppo lesive, ulteriormente lesive di quelle che sono le sfere individuali e le libertà individuali.
  A questo si aggiunge oggi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale: deepfake, foto e video audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali, modificano o creano caratteristiche, movimenti di un volto, di un corpo e voce della persona. Proliferano i deepfake, i deep nude che riguardano spesso persone ignare di essere rappresentate nude o in contesti pornografici. Con la tecnologia del deep nude i visi delle persone – compresi i minori, purtroppo – possono essere innestati, di fatto, modificati, aggiunti utilizzando appositi software su corpi di altre e possono essere denudati ricostruendo l'aspetto che avrebbe il corpo sotto gli indumenti e creando immagini altamente realistiche.
  La legge n. 69 del 2019, meglio conosciuta come «Codice Rosso», allo scopo di porre un efficace e immediato argine della violenza contro le donne, ha predisposto strumenti per consentire allo Stato di intervenire con tempestività sulle azioni criminose, ha inasprito la repressione penale della violenza domestica e di genere e ha introdotto, tra gli altri, il delitto di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite senza il consenso delle persone (quello che chiamiamo reato di revenge porn).
  A livello europeo il Digital Services Act, applicabile da febbraio 2024, introduce ordini di rimozione da parte delle autorità e canali di notice and action più efficaci, inclusi i trusted flaggers, cioè quei soggetti che hanno il compito di monitorare e di aiutare le Forze dell'ordine nel monitoraggio della rete e di indicare la pubblicazione di contenuti illegali, con sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale per inadempienze, che possono essere imposte alle piattaforme che non assumono comportamenti o non si strutturano a livello tecnologico per frenare e arginare fenomeni di questo tipo.
  La normativa vigente e la giurisprudenza prevalente non hanno ancora definito in termini di dettaglio la responsabilità personale dei gestori dei siti e delle piattaforme, se non in termini di obblighi di rimozione.
  Con il Digital Services Act europeo la procedura di rimozione è stata resa più trasparente, poiché, al fine di conciliare la tutela dei diritti con la libertà di espressione, le piattaforme sono tenute agli obblighi di informazione agli utenti delle policy e delle procedure di segnalazione. Di fatto, quello che si è costruito è un modello di tipo volontaristico: si impongono delle misure di sicurezza, si impongono delle misure tecnologiche alla mitigazione di fenomeni di questo tipo, però non si è arrivati ancora alla configurazione di una responsabilità diretta delle piattaforme.
  Nel 2024 è stato approvato il regolamento europeo n. 1689 (AI Act), che prevede obblighi di trasparenza e di etichettaturaPag. 32 per i contenuti sintetici (i cosiddetti deepfake), con fasi applicative scaglionate fino ad agosto del 2026, fino al prossimo anno. È di rilievo anche la direttiva n. 1385 dello scorso anno del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.
  Prima ho parlato del fatto che il 50 per cento di quei messaggi (di quel 57 per cento della totalità dei messaggi che hanno un connotato negativo), sono misogini. Il picco più ampio di questi messaggi, quindi il numero più elevato si è avuto nell'aprile del 2024, proprio in coincidenza con l'approvazione di questa direttiva europea. Credo che questo dimostri come il dibattito politico poi viene calato in contesti nei quali gli stereotipi della misoginia trovano una proiezione virtuale, vi lascio immaginare.
  In particolare, al fine precipuo di fornire una base giuridica uniforme a livello di Unione europea per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, la direttiva attribuisce maggiore rilievo al ruolo delle nuove tecnologie come strumento che rende più agevoli o più gravi le offese riconducibili alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Per tali ragioni, la stessa intende garantire un livello minimo di protezione in tutta l'Unione, prevedendo specifici obblighi di incriminazione e di tutela in senso ampio a carico degli Stati membri, con specifico riferimento anche alla materia della violenza digitale domestica. Tra questi si segnala la criminalizzazione dei fatti di condivisione non consensuale delle immagini intime (abbiamo già visto come è criminalizzata nel nostro Paese), del pedinamento cibernetico, cioè di quelle attività che in qualche modo prevedono un'azione di controllo informatico, di controllo cibernetico fatto spesso, purtroppo, su vittime di sesso femminile, il controllo degli spostamenti, la condivisione dei profili social piuttosto che la condivisione degli strumenti di georeferenziazione, che in qualche modo permettono a un soggetto di avere il controllo pieno della libertà di movimento che una persona può avere nell'ambito della propria vita relazionale.
  Tra questi si segnala la criminalizzazione anche delle molestie on line e l'istigazione cibernetica all'odio o alla violenza. La legge n. 91 del 2025 delega al Governo il recepimento di questa direttiva, vedremo in che modo e in che termini, anche se in parte, di fatto, è già stata recepita.
  Il recepimento, invece, dell'AI Act, con la legge n. 132 del 2025, ha introdotto disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, dettando i princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Il provvedimento ha individuato tra i rischi dell'intelligenza artificiale anche quelli che debbono essere in qualche modo penalizzati (articolo 26 della legge).
  La legge si pone in continuità con il concetto di risk-based approach, adottato dallo stesso AI Act, che si prefigge l'obiettivo di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile in una dimensione antropocentrica dell'intelligenza artificiale e, dall'altro lato, di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale. Se da un lato l'intelligenza artificiale viene vista nella dimensione evidentemente economica, dall'altro se ne percepisce la delicatezza, l'importanza, la significatività dal momento che l'intelligenza artificiale può impattare sulla proiezione delle nostre identità digitali, andando a costruire deepfake, deep nude, andando a costruire, di fatto, messaggi. La proiezione stessa della nostra posizione politica può essere alterata attraverso messaggi di intelligenza artificiale.
  Il fondamento politico valoriale su cui poggia il regolamento europeo e, sulla scia, la legge italiana n. 132, consiste nel ritenere l'intelligenza artificiale portatrice, sì, di enormi benefici sul piano dello sviluppo economico e sociale, a fronte, però, di rischi per la tutela dei diritti fondamentali. In questo contesto, la normativa europea – di cui la legge italiana aspira a essere complemento normativo – mira a realizzare un bilanciamento tra opportunità e rischi dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale.Pag. 33
  Alla luce di ciò, è stato modificato l'articolo 61 del codice penale, che ha visto l'introduzione, ad esempio, di due circostanze aggravanti: una comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; l'altra ad effetto speciale, cioè l'impiego dell'intelligenza artificiale nei delitti di attentato contro i diritti politici del cittadino.
  Questo è significativo, apro e chiudo una parentesi. Pensate che all'incirca il 40 per cento degli italiani dichiara oggi di informarsi esclusivamente sui social, quindi di avere nei social la fonte principale della propria informazione, quindi della costruzione del proprio pensiero critico, del proprio pensiero politico, della propria determinazione per quanto riguarda l'esercizio dei diritti politici attivi.
  È stato introdotto nel codice penale l'articolo 612-quater – ne abbiamo già parlato, la diffusione di contenuti generati o manipolati con i sistemi di intelligenza artificiale (il cosiddetto «deepfake») – che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il consenso, immagini, video o voci falsificate o alterate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, idonei a indurre con l'inganno sulla loro genuinità.
  Questa è una norma che il nostro ordinamento introduce ed è in linea con la storia giuridica del nostro ordinamento. In tema di contrasto alla pedopornografia on line quello dell'Italia è uno dei pochi ordinamenti che già da tempo ha introdotto il reato di pedopornografia virtuale. Già da anni il nostro ordinamento ha compreso che il disvalore di una immagine artificialmente prodotta non è di minor conto e di minor peso rispetto al disvalore di un'immagine reale, cioè ripresa dal vivo. Si tratta comunque di un sistema che mira a ledere la dignità umana, la libertà individuale, soprattutto la libertà sessuale. Questo è un atto di civiltà – credo – importantissimo, che ci pone all'avanguardia e ci ha posto all'avanguardia come Paese rispetto alla tutela dei minori. Non tutti i Paesi hanno reati di questa portata. Soprattutto, questa tipologia di reati ci permette di perseguire chi in qualche modo costruisce, da veri e propri abusi ripresi, con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, i cosiddetti «abusi sintetici», immagini sintetiche anche di violenza sessuale sui minori.
  La legge prevede pene più severe se l'intelligenza artificiale viene utilizzata come mezzo insidioso, rendendo difficile la difesa della vittima, strumento per manipolare i diritti politici, tecnologia per frodi finanziarie, come l'aggiotaggio e la manipolazione del mercato. Infine, sono state introdotte specifiche circostanze aggravanti per l'impiego dell'intelligenza artificiale nei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato, per l'appunto.
  L'introduzione del reato di deepfake segna un confine netto tra l'uso lecito e illecito della tecnologia. L'IA non è di per sé pericolosa: lo diventa quando manca la responsabilità di chi la usa.
  L'espressione «cyber-violenza» indica, quindi, la dimensione digitale della violenza, in particolar modo della violenza contro le donne. Tale fenomeno riguarda qualsiasi atto di violenza di genere perpetrato, direttamente o indirettamente, attraverso le tecnologie dell'informazione o della comunicazione, capace di produrre danni fisici, psicologici, economici e sofferenze di vario tipo alla vittima. La violenza on line si differenzia dalle forme classiche di violenza per riproducibilità, ubiquità e incontrollabilità della sua diffusione. Di questo abbiamo già parlato quando abbiamo dibattuto attorno a quale sia l'ultronea attività di aggressione che si ha attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o nuove tecnologie.
  Oltre alle conseguenze dirette dell'atto criminale, la vittima di cyber-violenza subisce anche gli effetti della vittimizzazione secondaria derivante dall'esposizione a un pubblico invisibile di estranei; comprende una serie di atti eterogenei, quali molestie o cyber-stalking, incitamento all'odio, furto di identità o frode, limitazione dell'accesso al digitale, diffusione non consensuale di immagini intime, tecnologie e deepfake.
  L'uso della tecnologia ha, di fatto, ampliato la portata del fenomeno dello stalkingPag. 34, che comprende comportamenti offensivi o minacciosi reiterati nei confronti di una vittima, per esempio l'invio sistematico di messaggi, la pubblicazione di commenti, il monitoraggio da remoto e il tracciamento dei dati anche utilizzando account falsi e stalkerware, che permettono di spiare la vita della vittima o clonare il suo dispositivo attraverso app spia. Tali applicazioni operano in modalità, ovviamente, stealth.
  Di fronte a questa dinamica, ovviamente le scelte di politica criminale che ci hanno riguardato hanno preso le due linee di indirizzo, che poi sono le tipiche linee di indirizzo che riguardano l'attività di polizia: da un lato la prevenzione e dall'altro le attività di contrasto.
  Per quanto riguarda il contrasto, la strutturazione della Polizia postale oggi prevede un servizio centrale in cui operano cinque divisioni: due di supporto, di cui una, di fatto, è la divisione che si occupa delle nostre risorse umane, quindi del reclutamento, della formazione e quant'altro, e l'altra principalmente si occupa della nostra struttura tecnologica. Al centro ci sono le tre divisioni operative, le nostre strutture di operation, una delle quali dedicata ai reati contro la persona. Abbiamo parlato di contrasto alla pedopornografia e quindi di contrasto a tutte le forme di reati contro la persona commessi attraverso la rete.
  Questa organizzazione centrale si proietta su una struttura territoriale presente e capillare, una scelta del legislatore un po' in controtendenza rispetto a quello che è successo in altre parti del mondo. Noi siamo una forza di polizia cibernetica, che è una proiezione territoriale importante. Oggi la Polizia postale vede la presenza sul territorio di diciotto centri operativi per la sicurezza cibernetica, ciascuno in ogni capoluogo di regione. Questi diciotto centri coordinano e da questi diciotto centri dipendono 82 sezioni operative per la sicurezza cibernetica, alcune delle quali più dimensionate quando sono in sede di distretto di corte d'appello. Mi riferisco a Brescia, a Potenza piuttosto che a Catanzaro, le sedi distrettuali non capoluogo di regione. Potenza lo è, ma è sotto la direzione del centro operativo di Napoli.
  Parliamo, quindi, di una struttura piramidale contigua rispetto alla competenza per i nostri reati, che spesso è di natura distrettuale. Questo ci permette di essere molto prossimi ai cittadini, quindi di avere la capacità di raccogliere le denunce dei cittadini.
  Sembra scontato, ma altre forze di polizia evidentemente hanno costruito centri di eccellenza che si occupano di cybercrime, ma non hanno questa presenza territoriale. La presenza territoriale oggi ci avvantaggia proprio dal punto di vista dell'intercettazione di fenomeni, anche di fenomeni su larga scala, ad esempio nel caso – come è successo – di portali sui quali vengono pubblicate immagini di vittime ignare, che vengono commentate e poi distribuite. Si tratta di fenomeni che, intercettati sul territorio, ricostruiti verso l'alto, ci permettono di avere una lettura del fenomeno. I fenomeni di cybercrime spesso sono piccoli fenomeni criminali o circoscritti fenomeni criminali. Avere una struttura così diffusa, ma verticisticamente orientata ci permette di produrre momenti di analisi e di coordinamento efficaci anche nella persecuzione.
  L'attività di contrasto prevede un impegno straordinario in termini di risorse. Perché l'impegno è così straordinario? Perché parliamo di risorse che spesso vengono distribuite su risorse all'estero, quindi sottoposte a legislazioni tra le più disparate, con la necessità di dover attivare in tempi rapidi forme di cooperazione prima di polizia e poi giudiziarie. Parliamo spesso di risorse che non soltanto hanno una dislocazione mondiale, e non soltanto mondiale su un'unica risorsa; si tratta di portali, come in alcuni casi, noti alle cronache di quest'estate, distribuiti su più server farm, con domini registrati sotto una legislazione, con risorse allocate su server farm in un Paese piuttosto che in un altro. Si tratta spesso di strutture che godono dell'anonimato, cioè di momenti fiduciari di iscrizione, di pagamenti attraverso sistemi anonimi di crypto-asset, che non permettono in maniera così semplice la ricostruzione prima del fatto e poi delle responsabilità.Pag. 35
  Lo sforzo è importante ed è importante avere un'attività coordinata, proprio per produrre un'attività che sia la più efficace possibile, che spesso è faticosamente ottenuta attraverso ripetuti momenti di attivazione di attività rogatoriali, di attivazione di cooperazione spontanea da parte della polizia o da parte dell'autorità giudiziaria (quando si tratta, per l'appunto, di attività rogatoriale). Questo dal punto di vista del contrasto.
  Le persone che lavorano in settori come questo – lo abbiamo detto, le tre divisioni di fatto ricalcano le tre famiglie del cybercrime con cui abbiamo aperto la nostra conversazione – sono persone formate per poter produrre questo sforzo, anche per poter suggerire i provvedimenti più utili all'autorità giudiziaria e per essere in grado di collazionare gli elementi probatori che permettono anche di attribuire un comportamento a un responsabile, che spesso si cela dietro un nickname ottenuto attraverso la registrazione a un sito o a una piattaforma, producendo base subscription information, cioè la nostra email o il nostro numero di telefono falsi, se non intestati a prestanome o comunque ottenuti attraverso forme di acquisizione di asset che permettono l'anonimato in generale.
  Da qui la scelta di produrre uno sforzo importante in termini di formazione e di produrre uno sforzo altrettanto significativo in termini di prevenzione. Sono due i problemi che dobbiamo affrontare. Il primo è l'emersione anticipata di fatti di questo tipo. Spesso e volentieri non tutti percepiscono la pericolosità di alcuni comportamenti che già integrano fattispecie di reato-sentinella. Mi riferisco soprattutto al controllo tecnologico che, purtroppo, alcune vittime subiscono prima di essere aggredite in maniera più pesante, attraverso – parlo della mia dimensione – forme di pubblicazione di immagini intime, attraverso l'attivazione di revenge porn, ma che già subiscono un accesso abusivo alle proprie email, al proprio account, vengono seguite, quindi entrano già nella strada di quelli che possono essere definiti «atti persecutori» semplicemente perché il partner chiede, pretende e ottiene la condivisione della propria posizione o la condivisione della propria georeferenziazione.
  Parliamo di attività che, in termini di prevenzione, devono mirare all'emersione di quella che rimane comunque una cifra oscura importante. I reati contro la persona che abbiamo trattato nel 2024 riguardano oltre 9 mila casi di stalking, molestie, revenge porn, estorsione sessuale, minacce. Rimane, a mio avviso, una cifra oscura molto significativa, che deve essere intercettata attraverso attività di prevenzione. L'attività di prevenzione in questo settore la svolgiamo e la svolgiamo su più livelli, attraverso momenti di informazione, contatto, che vengono costruiti attraverso l'Unità di analisi del crimine informatico. Siamo una delle strutture di polizia che ha in dotazione un gruppo, una équipe di psicologi della polizia di Stato che ogni anno – oltre a supportarci nell'attività di profiling, di investigazione, di indagini particolarmente complesse, soprattutto per quanto riguarda la sfera dei minori – costruiscono contenuti che possono essere erogati attraverso una serie di incontri, che hanno modularità, nel senso che vengono proposti per età diverse, con contenuti diversi, che spesso e volentieri si avvantaggiano di vere e proprie campagne di informazione. Una su tutte la campagna Una vita da social, sostenuta dal Ministero dell'istruzione da tempo, una campagna itinerante della struttura della Polizia postale.
  La Polizia postale ha, di fatto, all'interno dei propri uffici équipe di persone esclusivamente dedicate a queste forme di prevenzione. Il taglio che viene dato, evidentemente, prevede e intercetta i fenomeni più comuni, dalle sfide alla cosiddetta «body positivity», che riguardano le ragazze. Quest'anno abbiamo lanciato la nostra campagna Una vita da social, che segue l'anno scolastico, con la proiezione di un filmato, un cortometraggio dedicato alla body positivity, quindi alla relazione tra le persone giovani rispetto al modello di bellezza che viene proposto, che spesso è foriero di una serie di problemi che sfociano – anche qui – in atti di violenza. Altre campagne sono state dedicate alle relazioni tra ragazzi che utilizzano i social, Pag. 36anche qui sfruttando le potenzialità di produzioni artistiche prodotte in collaborazione con la RAI (il cortometraggio 101%), che accompagnano un percorso non di educazione, ma di vera e propria informazione, che deve aiutare le persone, soprattutto i più giovani, a costruirsi in una dimensione sociale estremamente diversa.
  Concludo, forse sono stato abbastanza lungo. Noi ci troviamo in una situazione, oggi, peculiare e particolare, ci troviamo catapultati in un momento evolutivo che rapidamente ha stravolto le nostre vite: in senso positivo, dandoci la possibilità di operare, di avere features, servizi dal punto di vista delle tecnologie che ci permettono di essere molto più performanti dal punto di vista lavorativo (e lo saremo); però, ci ha posto anche di fronte a un problema di cambio antropologico della nostra relazione, interrelazione e posizionamento sociale, per il quale non eravamo evidentemente così pronti dal punto di vista della creazione e della gestione di momenti di consapevolezza, quindi di sicurezza.
  Questo vale per tutti i fenomeni criminali legati alla rete, dalle frodi ai reati contro la persona. Questa inadeguatezza evolutiva deve essere colmata attraverso un percorso di ri-evoluzione rapida, che cerchiamo di mettere in campo come law enforcement per costruire quelli che domani saranno cittadini in grado di poter trasmettere alle future generazioni, in primis per poterne fruire loro stessi: strumenti di sicurezza dei quali siamo sprovvisti in questo momento; strumenti tecnologici; la possibilità di saper gestire i device per poter dare in sicurezza un device a un minore, ad esempio; piuttosto che strumenti di alerting, di conoscenza, che permettono di riconoscere un profilo fake che in quel momento mi sta contattando; strumenti di conoscenza tecnologica che mi permettono di capire che quell'investimento propostomi in realtà è un investimento fake, quindi non è effettivamente ciò che mi viene mostrato come qualcosa di credibile, quindi degno di un mio impegno economico; fino ad arrivare anche alla gestione dei rapporti umani, che un domani dovranno avere una nuova forma, una nuova regola, dovranno permetterci di affrontare rapporti sociali che vedono nella componente virtuale una componente significativa. L'introduzione, quindi, di un rispetto che sarà il Leitmotiv di tutti i rapporti umani (lo è tuttora), ma che deve essere declinato in maniera diversa quando parliamo di rapporti tecno-mediati, oggi così integrati, così presenti nella sfera delle nostre relazioni sociali.

  PRESIDENTE. Grazie, dottor Gabrielli.
  Chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono delle domande. Devo dire che la relazione è stata molto nutrita. Dottore, gliene faccio io un paio. Più che domande sono riflessioni comuni.
  Uno dei grandi temi riguarda l'educazione digitale, che ha ben esposto Lei con gli interventi che fa la Polizia postale nelle scuole. Abbiamo capito, però, anche in sede di questa inchiesta, che l'educazione digitale non riguarda solo i giovanissimi, ma oggi necessariamente deve riguardare anche gli adulti.
  Il secondo punto riguarda il grande tema della responsabilità. Da questa inchiesta è emerso soprattutto che difficilmente qualcuno risponde dei reati in rete: a differenza dell'editoria, dove o risponde il giornalista o risponde l'editore, nel grande mondo del web pare non ci sia chi risponda dei reati, anche commessi da terzi, anche nelle policy stesse delle piattaforme, non rispondono dei contenuti che vengono immessi nel web.
  Il terzo tema, che vi riguarda specificatamente, è l'identità, il fatto che la maggior parte delle volte chi scrive lo fa attraverso profili falsi. Immagino la difficoltà di identificare queste persone, in cosa consiste il vostro lavoro, cioè come sia tortuosa l'identificazione di questa persona. Uno dei tanti suggerimenti che arrivano in sede di questa inchiesta è proprio di identificare specificatamente i soggetti.
  Il quarto tema riguarda il valore della denuncia, l'importanza della denuncia anche per i reati on line. Mi rivolgo specificatamente al nostro tema della violenza on line che, in quanto non fisica, a volte sembra meno grave rispetto a quella fisica. In sede di questa inchiesta è anche emerso che molte delle violenze emerse da questi Pag. 37siti sessisti alla fine non hanno trovato la strada della denuncia. Qual è il percorso per denunciare alla Polizia postale? Oggi tantissime donne ci ascoltano. Come si fa ad arrivare a denunciare alla Polizia postale?
  Prego, dottore.

  IVANO GABRIELLI, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica. Partiamo dall'inizio: l'educazione. Come ho già detto, lo sforzo che viene fatto, dal nostro punto di vista, viene costruito anno per anno attraverso l'analisi delle emergenze che colgono e vengono colte dai nostri uffici, per poi cercare di incidere con una narrativa che cerchi di dare i giusti strumenti, soprattutto ai più giovani, ma anche ai genitori, ai lavoratori, ai soggetti che sono vittime di reati informatici (il cosiddetto «cybercrime»), per potersi proteggere. Delle volte basta effettivamente molto poco per potersi proteggere, così come basta molto poco per comprendere il disvalore di un qualcosa che spesso non viene percepito come tale, mi riferisco soprattutto ai più giovani.
  Va un po' costruita una nuova dimensione non dico dell'etica, ma sicuramente della socialità, del rapporto umano, una nuova educazione che faccia comprendere come sia importante tutelare i propri dati, la propria immagine, come diffondere le proprie immagini o diffondere le immagini di qualcuno possa arrecare danni immaginabili, che non è una bravata.
  Quello che manca spesso è proprio la percezione del rischio, che per altre cose è rintracciabile o comunque individuabile all'interno di percorsi di educazione più classici. Tutti sanno qual è il rischio nell'attraversare di notte una strada, pochi sanno qual è il rischio che si corre inviando la fotografia di un proprio documento a colui che si crede essere un proprio amico o quali sono i rischi che si corrono nel momento in cui condivido le credenziali di accesso a un profilo, cosa che tantissimi ragazzi fanno.
  Va costruita una dimensione di regole, di buone prassi che i ragazzi debbono acquisire, ragazzi e adulti, e su questo stiamo lavorando costantemente su più livelli, come ho detto, su tutte le età. Siamo partiti dai più piccoli: l'anno scorso abbiamo fatto un progetto con la Fondazione Geronimo Stilton, che ha visto la redazione di un libro dedicato proprio ai più piccoli, in cui ci sono piccole pillole di sicurezza, che secondo noi già riescono a seminare buone prassi, che nel tempo daranno i loro frutti. Lo sforzo che stiamo facendo è proprio questo.
  Per quanto riguarda la responsabilità delle piattaforme, soltanto in un contesto extranazionale possono essere costruite regole di questo tipo: per come è concepita la rete, bisogna fare massa critica dal punto di vista dei confini, anche per quanto riguarda la legislazione, non soltanto per quanto riguarda i cosiddetti concetti di «sovranità digitale». Di che cosa parliamo? È bene muoverci in Europa, e l'Europa lo sta facendo. Il Digital Services Act sta modellando le responsabilità, quindi i comportamenti che le piattaforme debbono tenere nel momento in cui erogano servizi a clienti che sono sul territorio europeo. Il Digital Services Act dà ai digital service coordinator (in Italia è l'Agcom) poteri molto incisivi dal punto di vista delle sanzioni che possono essere comminate alle piattaforme stesse.
  Bisogna muoversi – e ci stiamo muovendo – anche attraverso gli strumenti di extrema ratio, cioè gli strumenti penali. Qui ci aiuta la recente e prossima attuazione del «pacchetto E-Evidence». A breve, chi offre servizi in Europa dovrà dichiarare un proprio stabilimento in Europa o un proprio rappresentante, e quello stabilimento e quel rappresentante debbono essere in grado di fornire direttamente alle autorità giudiziarie richiedenti o alla polizia giudiziaria, in casi di urgenza, i dati utili all'individuazione o all'avvio di attività investigative.
  Il prossimo step sarà quello di comprendere quali siano i dati che necessariamente debbono essere forniti nel momento in cui si avvia un'attività investigativa. Oggi, o a breve, posso chiedere a una compagnia «dei» dati; dopodomani spero di avere la possibilità di chiedere «quei» dati. Quindi, obblighi che riguardano soprattutto la data Pag. 38retention e magari anche obblighi di identificazione dei soggetti che operano su una piattaforma.
  Da lì, ed è sicuramente non un momento di controllo o un momento liberticida, arriveremo ad avere un momento di responsabilità di chi sulla rete opera e lo fa o per via professionale o perché ha una vita sociale in rete o perché ha un'attività politica in rete. Questo è il tema che dovrà accompagnare quello dell'identità. Alcuni concetti sono già stati introdotti. Pensate a che cos'è oggi l'identificazione di un soggetto on line nel momento in cui attiva un servizio telefonico o a quello che succederà a breve con l'identificazione indiretta o, meglio, con la qualificazione della maggiore età indiretta nell'accesso ai siti e alle piattaforme che offrono contenuti pornografici. È da lì che si passa per cercare di ri-disciplinare, ri-responsabilizzare soggetti che si muovono oggi in rete e lo fanno producendo effetti importanti ed effetti reali.
  Infine, le denunce. Le denunce sono necessarie, perché molti di questi reati sono previsti a querela di parte, quindi ci danno la possibilità, nell'eventualità che un soggetto si ritenga leso o sufficientemente leso, di attivare il momento di contrasto e il momento di risposta. È importante perché, come è evidente, l'attività giudiziaria – che è un'attività residuale, un'attività importante, significativa, che arriva anche a colpire con provvedimenti significativi (restrizione di libertà, sanzioni penali) – ha bisogno di certezze. Da qui il paradigma non può che passare attraverso l'autodeterminazione di chi si è visto leso in un proprio diritto. L'ordinamento dà questa possibilità anche quando quel soggetto non si ritenga così leso o comunque abbia altri strumenti per accedere a un momento di riparazione.
  C'è libertà, deve esserci libertà di scelta, ma è necessario che qualcuno si faccia avanti nel momento in cui c'è bisogno di attivarsi o si vuole l'attivazione di una struttura pubblica, di una forza di polizia, chiamata in prima battuta – io lo dico sempre – ad ascoltare, ad aiutare e poi, eventualmente, a costruire il percorso investigativo che riguarda profili di responsabilità.

  PRESIDENTE. Grazie, dottor Gabrielli.
  Chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono altre domande.
  Ringrazio nuovamente il dottor Gabrielli per la nutrita relazione e dichiaro chiusa l'audizione.

  La seduta termina alle 18.50.

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ALLEGATO 3

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