Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 2
Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Margarida Silva Pereira, Facoltà di legge dell'Università di Lisbona:
Semenzato Martina , Presidente ... 2
Silva Pereira Margarida , Facoltà di legge dell'Università di Lisbona ... 3
Semenzato Martina , Presidente ... 10
Silva Pereira Margarida , Facoltà di legge dell'Università di Lisbona ... 11
Semenzato Martina , Presidente ... 14
Silva Pereira Margarida , Facoltà di legge dell'Università di Lisbona ... 14
Semenzato Martina , Presidente ... 14
(La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 10) ... 14
Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Leonie Steinl, Facoltà di legge dell'Università di Munster:
Semenzato Martina , Presidente ... 14
Steinl Leonie , Facoltà di legge dell'Università di Munster ... 16 ... 26
Semenzato Martina , Presidente ... 26
Steinl Leonie , Facoltà di legge dell'Università di Munster ... 26
Semenzato Martina , Presidente ... 28
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARTINA SEMENZATO
La seduta comincia alle 9.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non ci sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, sia a richiesta dell'audita che della Commissione, di voler procedere in seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà necessariamente essere rinviata ad altra seduta.
Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Margarida Silva Pereira, Facoltà di legge dell'Università di Lisbona.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione, in videoconferenza, della professoressa Margarida Silva Pereira, docente associata presso la Facoltà di legge dell'Università di Lisbona.
A nome di tutte le commissarie e di tutti i commissari do il benvenuto alla professoressa Silva Pereira, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.
L'audizione della professoressa rientra nel percorso di approfondimento sui maggiori ordinamenti europei finalizzati a una disanima sui diversi sistemi di prevenzione e contrasto della violenza di genere.Pag. 3
Certamente il Portogallo, come tutti i Paesi europei, non è indenne dal fenomeno della violenza contro le donne, malgrado leggi avanzate, come la legge n. 112 del 2009, e in generale una forte mobilitazione della società civile. Evidenzio che nel 2016 il Governo portoghese ha anche adottato un Piano nazionale per l'uguaglianza, al fine di ridurre la discriminazione di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata, con misure per la parità salariale, per l'istituzione di case rifugio e di linee telefoniche dedicate e per rendere obbligatoria una percentuale minima di donne nelle liste elettorali. Come anche l'Italia, nel 2024 il Portogallo è stato oggetto di esame e verifica da parte del GREVIO (Group of experts on action against violence against women and domestic violence). I report del Consiglio d'Europa sono certamente uno strumento utile per orientare i legislatori nazionali ad apportare correttivi o colmare eventuali lacune normative. Certamente costituiscono una fonte di arricchimento reciproco per la circolazione delle best practice e la conoscenza reciproca. Quindi, sono grata alla professoressa Silva Pereira per quanto potrà dirci in merito al sistema portoghese.
Segnalo che per l'audizione è previsto l'interpretariato in simultanea tra le lingue portoghese e italiano.
Do la parola alla professoressa Silva Pereira, alla quale rinnovo il nostro ringraziamento.
MARGARIDA SILVA PEREIRA, Facoltà di legge dell'Università di Lisbona. Molte grazie, signora presidente. Vorrei innanzitutto salutarvi tutti e dirvi che per me è un grande onore essere con voi per poter condividere alcune esperienze e alcune prerogative per quanto riguarda la parità di genere, che è un argomento che mi interessa e mi coinvolge molto.
Come lei ha detto, è vero, il Portogallo si preoccupa molto e ha avuto una grande preoccupazione per quanto riguarda i Pag. 4problemi della parità di genere. Attualmente noi abbiamo più donne che partecipano alla vita pubblica, proprio perché la legge così determina, per cui abbiamo più donne che partecipano in incarichi importanti. Ciononostante, ancora c'è in Portogallo una forte presenza della cultura, non dico di discriminazione, ma sicuramente di interesse da parte di molti settori per quanto riguarda il problema della parità di genere, ossia abbiamo ancora una grossa differenza, come accade in molti altri Paesi in Europa, tra ciò che dice la legge e ciò che è la realtà all'interno della società.
La violenza di genere può essere affrontata dal punto di vista legislativo, ma anche grazie alla presenza di case di accoglienza per le donne. Tuttavia, abbiamo ancora una percentuale molto alta per quanto riguarda la violenza di genere. Nonostante la Convenzione di Istanbul e la risoluzione dell'Assemblea della Repubblica n. 4 del 21 gennaio 2013, che ha dato origine a un importante reato di violenza domestica, purtroppo devo attestare che non esiste la presenza di violenza di genere in Portogallo. Ovviamente si tratta di un reato che viene solo denominato come violenza domestica, ragion per cui, come è stato determinato nella Convenzione di Istanbul, anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica. Quindi, questo non segnala ciò che noi avremmo voluto, vale a dire che ci fosse proprio una differenza tra violenza domestica, femminicidio e omicidio causato dalla violenza domestica. Tuttavia, questa normativa sulla violenza domestica è entrata in vigore nel nostro codice penale, nonostante la Convenzione di Istanbul, quindi abbiamo nel codice penale portoghese l'articolo 152. Questo è già stato per noi un grande passo in avanti.
I nostri legislatori molte volte hanno avuto la preoccupazione di considerare che il bene giuridico protetto per il reato di violenza domestica è proprio la dignità umana, nonostante si Pag. 5tratti di un concetto tecnicamente forse non corretto, perché molti autori definiscono bene giuridico ciò che è la salute e non la dignità umana. Ma ciò che è la dignità umana, come molto spesso viene riaffermato dai nostri tribunali quando avviene un reato di violenza domestica e come afferma anche la nostra dottrina, mette in rilievo la dignità della donna, nonostante il fatto che ci siano delle violenze domestiche che vengono qualificate come violenza di genere e che solitamente colpiscono le donne.
È vero che, a livello legislativo e anche per quanto riguarda i movimenti e le organizzazioni della società civile portoghese, attualmente abbiamo moltissimi casi di violenza ed esiste una grande preoccupazione nel cercare di dividere, di separare la vittima dal suo aggressore. Questa è una grande sfida che noi portiamo avanti a livello sociale e legislativo, perché è la vittima a essere allontanata dalla sua abitazione. Purtroppo non è lei quella che mantiene il diritto a vivere nella propria abitazione. Quindi, questa è una lotta che noi portiamo avanti, è una grande sfida che affrontiamo in questo momento. È ovvio che è ancora molto difficile avere a disposizione e combinare tutti i mezzi necessari per far sì che le donne e i bambini rimangano in sicurezza all'interno delle loro abitazioni, soprattutto quando viene segnalata una possibilità di reato di violenza domestica. Però, è assurda l'idea che siano loro a dover andare via dalle proprie case o a fuggire dalle proprie abitazioni.
È anche vero che la legislazione portoghese deve definire meglio e in che misura tutelare i bambini che assistono a un atto di violenza contro una donna o contro le donne della famiglia, dal momento che anche loro sono vittime della violenza di genere, vittime della violenza domestica, nonostante i nostri tribunali abbiano una grande preoccupazione nell'affermarlo e così preveda anche la legislazione. Tuttavia, non è Pag. 6ancora previsto in modo esplicito che debba essere così. Quindi, ammetto che la legge deve essere migliorata, proprio per spiegare fino a che punto il fatto che un bambino sia presente durante un reato di violenza domestica sia a sua volta un reato. Molti autori affermano che questo debba essere previsto, per cui pensiamo che la legge in Portogallo debba essere migliorata. Pensiamo che questo presto accadrà, perché sicuramente aiuterà i tribunali a far sì che gli stessi possano applicare la legge.
Ovviamente noi pensiamo che il femminicidio sia un reato, tuttavia nella legislazione portoghese il femminicidio non viene considerato in sé stesso un reato, ma viene considerato un omicidio qualificato, secondo l'articolo 132 del nostro codice penale. Questo stesso articolo afferma che l'omicidio contro un coniuge, oppure una persona dell'altro sesso, oppure una persona dello stesso sesso, visto che l'unione tra persone dello stesso sesso viene riconosciuta, quindi nel caso ci sia un'unione di fatto, oppure un rapporto di fidanzamento, o un rapporto qualsiasi, anche nel caso in cui non ci sia coabitazione, deve essere considerato un reato aggravato e grave. Tuttavia, noi non abbiamo l'illecito qualificato, ossia l'omicidio in Portogallo, diversamente da ciò che accadeva fino a quando è stato varato il codice penale, veniva considerato come tipo di illecito. È quello che i legislatori hanno chiamato il tipo di colpa in misura della pena. Quindi, per far sì che la pena più elevata, fino a venticinque anni di carcere, venga applicata bisogna avere una censurabilità oppure una perversità dell'agente. Se il concetto di censurabilità dell'agente è un concetto che ci rimette proprio direttamente all'idea di colpa, questo concetto di perversità è più complesso a livello di applicazione dal punto di vista legislativo. Tuttavia, i nostri tribunali ammettono che la censurabilità è legata alla colpa, quindi non ci sono state difficoltà Pag. 7a considerare questo un omicidio aggravato o un omicidio qualificato.
C'è il principio di reato autonomo. Questo è un fatto simbolico molto importante. Secondo i tribunali portoghesi è necessario applicare una pena più elevata rispetto a quella che noi abbiamo, fino a venticinque anni di carcere. Questo perché la Costituzione portoghese, all'articolo 24, non permette la pena di morte ma vieta anche l'ergastolo. Quindi, la pena di morte e l'ergastolo in Portogallo sono incostituzionali. Tuttavia, la pena di venticinque anni di carcere, che viene già applicata soprattutto per quanto riguarda i crimini contro i bambini, in particolare nei contesti di violenza domestica, è una pena particolarmente forte e grave, che ha un impatto molto forte anche sulla società portoghese. Quindi, secondo la nostra cultura sociale e giuridica, strategicamente ci sembra che il problema in Portogallo non sia quello di aumentare la pena ma di simboleggiare, tramite il reato autonomo, il reato di violenza contro le donne e i bambini, che può determinare anche la morte della vittima. Questo sarebbe un contributo per far sì che nella società portoghese, almeno in una prima fase, si possa sentire l'impatto tra la forza legislativa e l'uso di queste pratiche.
Come vi ho detto, è ancora molto difficile nel nostro Paese, nonostante tutti i passi in avanti che abbiamo compiuto, raggiungere veramente una parità di genere tra gli uomini e le donne. Nella legge tutto questo è presente, come anche nella Convenzione di Istanbul, nella Piattaforma d'azione di Pechino eccetera, quindi tutto questo fa parte integrante dell'ordinamento giuridico portoghese. Tuttavia, dobbiamo ancora raggiungere una cultura più attiva, che osservi più a fondo quanto è importante poter dare alle donne l'empowerment, in modo tale che possano affrontare queste violenze domestiche, perché Pag. 8la violenza non avrà fine finché questo empowerment delle donne non sarà conseguito appieno.
Le donne in Portogallo sono presenti nel mercato del lavoro, sono sempre più presenti nel mercato del lavoro. Gli stessi studi realizzati da diverse agenzie portoghesi ma anche da specialisti fanno vedere che le donne sono presenti nel mercato del lavoro, e non per necessità, ma per volontà, per raggiungere un'autonomia sociale, per raggiungere anche un proprio patrimonio. Gli studi indicano che le donne portoghesi pensano che la loro partecipazione all'interno del mercato del lavoro le liberi e le aiuti. Questo significa, quindi, che c'è una maggiore sensibilizzazione, una maggiore coscienza a livello sociale. Però, questo non trova presenza diretta a livello di partecipazione giuridica. Quindi, c'è una coscienza, però non ancora ai livelli desiderati. Le donne considerano molto importante poter partecipare e poter lavorare, però non reputano tanto importante sentirsi rappresentate o essere presenti a livello pubblico, a livello politico. Questo lo notiamo anche all'interno delle aziende. Notiamo anche una grande difficoltà a cambiare il linguaggio a livello di università. Le donne, per esempio, sono presenti, però vanno all'università in un'età successiva rispetto agli uomini, per diversi problemi, che possono essere quelli della maternità e altri. Comunque, le donne sono presenti all'interno delle università. Quindi, noi stiamo cercando di cambiare la società portoghese, perché sono ancora molto deboli gli sforzi che vengono fatti all'interno della società per facilitare questa trasformazione.
Sono stati fatti lavori molto importanti all'interno delle Commissioni in Portogallo per poter rendere più conosciuta questa realtà, però tra quello che accade all'interno della società civile e le decisioni che vengono prese da parte dello Stato ancora c'è una lunga strada da percorrere.Pag. 9
Un grande problema al quale non trovo una risposta è proprio questa grande difficoltà di rendere le donne autonome e offrire loro l'empowerment necessario per far sì che si cambi veramente la società. Ciò in cui noi credevamo quando pensavamo che rendere più consapevoli le donne potesse aiutare a diminuire la violenza nei loro confronti purtroppo non è accaduto. Quindi, dobbiamo rendere le donne più autonome e più coscienti. Bisogna tenere ben presente questo obiettivo per determinare un cambiamento ideologico all'interno della società, per poi sedimentare le misure penali nella prima fase, anche se simboliche, in modo tale da far vedere quanto siano gravi questi reati. Ad esempio, in Portogallo è vietata la mutilazione genitale femminile. Anche questa è una questione molto grave. Praticamente non esiste nel nostro Paese, nonostante il Portogallo sia un Paese di passaggio soprattutto da parte di migranti che vengono dall'Africa, dove questo tipo di cultura esiste ancora oggi, la pratica della mutilazione genitale femminile. Sappiamo che molte persone vanno via dai loro Paesi proprio per non soffrire questa mutilazione.
In Portogallo una forte cultura giurisprudenziale è impegnata a punire la violenza domestica, ma abbiamo bisogno di qualcosa in più, purtroppo abbiamo bisogno di qualcosa in più. Non siamo riusciti a raggiungere, né a livello penale né a livello sociale, una parità vera a livello di azioni e di strategie che possano aiutare a diminuire la violenza di genere.
La violenza ci preoccupa moltissimo, a me in particolare. Mi preoccupa molto come persona che vive in un ambiente universitario. All'interno dell'università abbiamo un gruppo di persone che lavora su queste questioni. In tutti i Paesi ci sono studi importanti su questo argomento e ci sono organizzazioni all'interno della società civile che lavorano moltissimo su queste tematiche. Comunque, noi non possiamo lavorare in una sola Pag. 10direzione, ma dobbiamo lavorare in diverse direzioni e vedere congiuntamente qual è la strada che ci dà la possibilità di raggiungere maggiori risultati.
Questo è il punto in cui ci troviamo ora. Non so se devo fermarmi qui, lasciare eventualmente a voi la parola e poi rispondere alle vostre domande.
PRESIDENTE. Grazie, professoressa.
In attesa di verificare se ci sono richieste di intervento da parte dei colleghi, pongo io qualche domanda. Se vuole raccoglierle, poi ci dà le risposte.
La prima domanda che volevo farle è se ci può dire, a grandi linee, i numeri dei femminicidi in Portogallo e i numeri della violenza di genere.
La seconda domanda – lei l'ha un po' spiegata nella sua narrazione – riguarda un'inchiesta di questa Commissione, ovvero la violenza economica prevista anche nell'articolo 3 della Convenzione di Istanbul accanto alle altre forme di violenza fisica, psicologica e sessuale.
In Italia ci sono degli strumenti immediati per aiutare le donne vittime di violenza. Penso al reddito di libertà, al microcredito di libertà, all'assegno di inclusione, alla sospensione dei mutui, all'inserimento nelle aziende con delle detrazioni fiscali da parte delle aziende a tempo determinato o indeterminato. Volevo capire se in Portogallo ci sono interventi in tal senso per aiutare le donne vittime di violenza con la consapevolezza, come ha detto lei, professoressa, che bisogna lavorare naturalmente sull'indipendenza economica, sul gender pay gap e sulla formazione.
Volevo capire, poi, se in Portogallo ci sono norme – lei ha fatto riferimento ai bambini e alla violenza assistita, un fenomeno gravissimo anche in Italia – specifiche con riferimento agli orfani di femminicidio, perché questo è un altro punto di Pag. 11inchiesta. L'ultima riflessione è se in Portogallo vengono applicati i braccialetti elettronici sul tema della violenza di genere come succede in Italia. Con l'ultima normativa, tra l'altro, si è irrobustito proprio l'intervento su questo tema. Naturalmente, può anche riservarsi di farci avere le risposte in un secondo momento. Questi sono tutti i punti di inchiesta che la nostra Commissione sta affrontando accanto alla parte normativa di diritto comparato: violenza economica, orfani di femminicidio e braccialetti elettronici.
Non so se ci sono dei colleghi o delle colleghe che eventualmente vogliono fare delle domande alla professoressa Pereira. Intanto le lascio la parola.
MARGARIDA SILVA PEREIRA, Facoltà di legge dell'Università di Lisbona. Grazie, signora presidente. Abbiamo dei numeri ufficiali disponibili. Sono numeri molto eloquenti, indicatori statistici per quanto riguarda i reati nei contesti domestici e omicidi intenzionali all'interno della violenza domestica.
Nel 2024, ad esempio, quindi sono dati recenti, sono state accolte nella rete nazionale che accoglie le vittime della violenza domestica 1.420 persone, di cui il 51 per cento donne e il 47 per cento bambini. Questi numeri, ovviamente, non possono lasciarci tranquilli. C'è moltissima violenza domestica, esiste in tutto il mondo, ma qui in Portogallo abbiamo la percezione che ci sia molta violenza domestica che non viene segnalata. Questo è ciò che ha dato origine in Turchia alla Convenzione di Istanbul.
Mi sovviene un caso riferito dal tribunale europeo dei diritti umani. La stessa cosa accade in Portogallo. Le donne in una prima fase cercano di presentare una querela e poi vengono dissuase proprio dall'aggressore che le convince a non farlo oppure dalla pressione a livello sociale che le donne soffrono.Pag. 12
Molti casi, quindi, poi, non vengono presentati. Sappiamo che 524 vittime sono state trasferite presso la rete nazionale di supporto per le vittime di violenza domestica e 5.675 persone sono state coperte dalla misura di protezione mediante teleassistenza nell'ambito del reato di violenza domestica.
Sono stati segnalati anche 7.054 episodi – stiamo parlando di un Paese che ha 10-11 milioni di abitanti – alla Polizia di sicurezza pubblica o alla Guardia nazionale repubblicana, il 16,2 per cento in meno rispetto al trimestre precedente. Non sappiamo esattamente per quale motivo abbiamo avuto questa diminuzione, però ci preoccupa moltissimo il fatto che siano accadute.
Sono state poi applicate 1.236 misure coercitive di allontanamento degli aggressori per il reato di violenza domestica e 2.788 persone sono state integrate in programmi per aggressori.
In questo trimestre si sono registrate quattro vittime, tutte donne, di omicidio intenzionale in contesti di violenza domestica. Nel terzo trimestre del 2024 si erano verificati sei omicidi, cinque donne e un uomo. Ebbene, i dati relativi agli omicidi intenzionali commessi nel contesto della violenza domestica sono raccolti dalla Polizia giudiziaria, dalla Polizia di pubblica sicurezza, dalla Guardia nazionale repubblicana, dalla Direzione generale per la reintegrazione servizi penitenziari e dalla Commissione per la cittadinanza e parità di genere, che porta avanti un lavoro fantastico su questa questione, e l'ente che coordina la rete nazionale di supporto per le vittime di violenza domestica.
Questi sono i numeri che abbiamo a disposizione in questo momento. Vorrei inviare alla Commissione dei dati più precisi per quanto riguarda i braccialetti elettronici. Ovviamente noi utilizziamo i braccialetti elettronici ogni volta che questo è possibile. Questo è un qualcosa che viene fatto, ma consideriamoPag. 13 comunque questi numeri ancora poco rappresentativi per ciò che in realtà accade in Portogallo.
Senza deviare dall'argomento, vorrei riferire un fatto che magari ci aiuta a capire meglio questi numeri. Quando abbiamo avuto la rivoluzione democratica, cioè la transizione democratica nel 1974, il 25 aprile del 1974, era ancora in vigore in Portogallo la norma giuridica che considerava che il marito che trovasse la donna adultera in flagranza poteva ucciderla, scontando una pena molto attenuata, ovvero doveva cambiare abitazione. È un qualcosa di non tanto importante, però prima della democrazia si prevedeva questa attenuazione della pena per il marito che uccideva la donna adultera. La cultura della violenza era molto presente nella cultura portoghese. Fino alla seconda metà dello scorso secolo si è fatta molta difficoltà a fare dei passi avanti. È ovvio che è necessario prendere delle misure più forti. Anche una lesione fisica, come può essere per esempio uno schiaffo, è una realtà all'interno della società che è completamente permessa. Questo dipende anche dal rapporto che si ha tra genitori e figli. Questa idea di violenza fisica di cui lei ha parlato, signora presidente, è un concetto che viene applicato dall'ordinamento giuridico, però, in realtà, è un'idea che ancora non è sedimentata, non è completamente presente a livello sociale all'interno della società. Bisogna avere delle norme giuridiche che siano veramente forti per cambiare questa realtà, dobbiamo realizzare dei piani strategici per modificare questa cultura che è così tanto radicata nel Paese.
Dobbiamo creare una cultura giuridica di penalizzazione degli aggressori anche a livello di carriera professionale, ossia portare avanti l'integrazione delle donne vittime di violenza domestica. Questo è uno dei problemi che abbiamo all'interno del sistema portoghese.Pag. 14
Invierò successivamente dei dati più precisi su questo tema. In ogni caso, ancora non siamo arrivati ai livelli desiderati.
Non so se ho risposto a tutte le sue domande.
PRESIDENTE. Grazie, professoressa Pereira, anche perché non è mai facile fare una audizione in collegamento con la difficoltà della lingua. Ci ha raccontato il sistema portoghese e forse anche qualche mancanza su cui intervenire. Lei si senta libera di mandarci una relazione integrativa dei punti che ritiene degni di approfondimento. Ringrazio per questa grande disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.
Se non ci sono altri interventi, ringrazio la dottoressa. Questa Commissione rimane a disposizione per un lavoro comune sul tema della violenza di genere. Grazie, professoressa.
MARGARIDA SILVA PEREIRA, Facoltà di legge dell'Università di Lisbona. La vostra Commissione sta portando avanti un lavoro molto serio e profondo ed è un grande onore poter partecipare a un lavoro così importante per la produzione e l'avanzamento dei diritti delle donne e la parità di genere e poter verificare che l'Europa, e in modo più concreto l'Italia, in questo momento riesce a parlare in un linguaggio comune con noi. Solo così potremo avanzare in questa tematica così difficile. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 10.
Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Leonie Steinl, Facoltà di legge dell'Università di Munster.
PRESIDENTE. Ben ritrovati. L'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, della professoressa Leonie Steinl, della facoltà di legge dell'Università di Munster.Pag. 15
Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, sia a richiesta dell'audita che della Commissione, di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.
A nome di tutte le commissarie e i commissari, do il benvenuto alla professoressa, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.
L'audizione della professoressa rientra nel percorso di approfondimento sui maggiori ordinamenti europei finalizzati ad una disamina sui diversi sistemi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Siamo al corrente che nel 2016 la legislazione penale tedesca, in recepimento alla Convenzione di Istanbul, è stata integrata con un importante apparato di norme volte a sanzionare la violenza contro le donne e la violenza domestica, come pure le molestie sessuali e lo stupro.
La legge tedesca sanziona lo stalking come pure le mutilazioni genitali femminili anche se commesse al di fuori del territorio tedesco. La Germania, come tutti i Paesi europei, è confrontata con cifre e statistiche importanti che rendono il tema sempre attuale. Sarebbe davvero utile poter conoscere lo stato attuale dell'ordinamento tedesco per conoscere gli strumenti normativi ed anche istituzionali di cui si avvale per la prevenzione del fenomeno della violenza di genere.
Sono, quindi, grata alla professoressa Steinl per quanto potrà dirci in merito.Pag. 16
Segnalo che per l'audizione è previsto l'interpretariato in simultanea tra le lingue tedesco e italiano.
Cedo la parola alla professoressa Steinl.
LEONIE STEINL, Facoltà di legge dell'Università di Munster. La ringrazio, onorevole presidente. Onorevoli senatori e deputati, vi ringrazio molto per questo invito. È un grande onore potermi rivolgere a voi in questa audizione. Il tema della violenza di genere in Germania negli ultimi anni ha attirato una grande attenzione sociale, politica, ma anche accademica, in particolare nell'ambito accademico-giuridico di cui mi occupo. In tale contesto il dibattito sui femminicidi ha avuto particolare risonanza. Spero che riusciate a vedere la presentazione in power point e vi chiedo di passare alla slide successiva.
Vedete alcune immagini tratte proprio dal dibattito sul femminicidio. Questa è l'immagine di diverse proteste che hanno avuto luogo in Germania negli ultimi anni in diversi momenti. Vediamo diverse proteste e dibattiti nella scena pubblica. Adesso vorrei esaminare da vicino questo dibattito e fornirvi una panoramica sull'avanzamento della discussione e sugli attuali sviluppi della giurisprudenza nel diritto penale e nella legislazione tedesca.
Come sicuramente sapete, il termine «femminicidio» si riferisce all'uccisione di una donna in quanto donna. Esistono diversi tipi di femminicidio, ma gli studi empirici hanno dimostrato che la forma più comune di femminicidio a livello globale è quello perpetrato dal partner, quindi conosciuto come omicidio commesso per separazione. L'uccisione fa quindi seguito alla fine della relazione che di solito è voluta da quella che sarà la vittima, ovvero la donna. La donna si separa dall'uomo e viene da questo uccisa. Questi sono i casi più comuni di femminicidio in Germania e anche altrove.Pag. 17
In questi casi si tratta di rivendicazioni, di possesso e di controllo patriarcali sulle donne. L'autore dell'omicidio ritiene più importante il proprio desiderio di continuare la relazione con la vittima o di impedirle di iniziare una nuova relazione con qualcun altro rispetto alla stessa vita della vittima. Teme, infatti, che la separazione porti a una perdita di controllo sulla compagna, che quindi si emancipa e si sottrae dal rapporto di vicinanza o di dipendenza.
Il movente specifico di genere necessario per un femminicidio deriva in questi casi dall'idea di fondo dell'autore del reato circa l'inferiorità della sua partner in quanto donna. La donna, sfuggendogli, abbandona il ruolo che l'autore del reato le ha attribuito. Quindi, commettendo il reato, l'autore punisce la sua ex compagna per il suo rifiuto di sottomettersi al ruolo attribuitole di «sua donna». In ultima analisi, il reato può quindi essere ricondotto alle pretese patriarcali di controllo e di possesso che in termini colloquiali si basano su schemi di pensiero del tipo «se non possono averla io, non deve averla nessuno».
Tali reati sono, quindi, motivati da rivendicazioni di possesso basate su modelli di ruolo patriarcali e su un'idea di disuguaglianza di genere.
Il dibattito tedesco sul femminicidio ha raggiunto maggiore slancio intorno al 2019 e da allora ha attirato l'attenzione della società, dell'accademia e della politica culminando in una riforma legislativa nel 2023. È interessante notare che in Germania il dibattito si è concentrato fortemente sulla capacità del diritto penale di rispondere adeguatamente al problema.
In questa slide vedete la pagina del giornale Tagesschau, nostro emittente molto importante. Vedete che il tentativo di omicidio è quotidiano. Ogni tre giorni una donna in Germania Pag. 18viene uccisa. Vedete qui un titolo di giornale che ci riporta a questo tema, che è molto comune.
È stata prestata molta attenzione alla capacità del diritto penale di rispondere al problema, ma meno attenzione alle cause strutturali del femminicidio. Il dibattito tedesco si è incentrato, quindi, su questa domanda: i femminicidi commessi da partner intimi sono omicidi volontari aggravati ai sensi dell'articolo 211 del codice penale o «semplicemente» omicidi volontari ai sensi dell'articolo 212?
In questa slide vedete l'articolo 211 del codice penale. Sia l'omicidio volontario aggravato sia l'omicidio volontario in Germania sono omicidi volontari. In particolare, però, per l'omicidio aggravato ci sono delle circostanze aggravanti che vedete anche sullo schermo. Si rimanda, poi, al movente del reato.
Mentre la legge prevede l'ergastolo obbligatorio per l'omicidio aggravato, l'omicidio in assenza di circostanze aggravanti comporta una pena detentiva da cinque a quindici anni. Nei casi di femminicidio il criterio dell'omicidio per motivi abietti e futili è particolarmente rilevante. Questi motivi sono definiti dalla giurisprudenza e dalle scienze giuridiche come motivi che, secondo il giudizio giuridico e morale generale, si collocano al livello più basso e sono quindi particolarmente riprovevoli e persino spregevoli.
La decisione si basa su una valutazione complessiva di tutte le circostanze esterne e interne rilevanti per definire il movente del reato. Si tratta, in particolare, delle circostanze in cui si compie il reato, ma anche delle condizioni di vita e della personalità dell'autore del reato.
La giurisprudenza lavora per gruppi di casi. Per motivi abietti e futili si intendono, ad esempio, i casi di sfrenato egoismo o di grave spietatezza, nonché i reati in cui vi è Pag. 19un'eccessiva sproporzione tra l'omicidio e il motivo del reato, ovvero quando l'uccisione è compiuta per un motivo banale. Inoltre, gli omicidi che contraddicono i valori sociali fondamentali o i casi in cui alla vittima viene negato il suo valore personale intrinseco, sono classificati come omicidi volontari aggravati per motivi abietti e futili.
I casi di normali moventi psicologici, come la rabbia, il risentimento, l'odio, la gelosia, ovvero stati emotivi che tutti conosciamo e che sono facilmente comprensibili dal punto di vista umano, non sono considerati futili e abietti di per sé, ma solo se si basano su un atteggiamento abietto o futile. Questa valutazione prende in considerazione le circostanze del reato, i precedenti, la personalità dell'autore, la sua relazione con la vittima. Il movente è considerato futile e abietto se il reato manca di una ragione giuridicamente significativa, anche se si prendono in considerazione questi aspetti. Se, invece, il reato risulta comprensibile in base a questi modelli interpretativi normativi, la futilità del movente viene negata.
Se guardiamo, ora, le pronunce della Corte di giustizia federale riconosciamo una certa linea di argomentazione problematica, centrale per comprendere l'approccio della Corte al femminicidio commesso da partner intimo. Una sentenza del 2008 è esemplare a questo proposito.
Qui vedete la prima sentenza, un estratto. Ce ne sono anche altre a seguire, ma la prima, del 2008, dice che la sussistenza di motivi abietti e futili è dubbia quando la separazione avviene per volontà della vittima e l'imputato viene privato di ciò che non vuole perdere. Attivisti, avvocati penalisti, giuriste e giuristi, femministi hanno fortemente criticato questa decisione perché non riconosce le motivazioni specifiche di genere espresse nel reato. Usando l'espressione «l'imputato viene privato di ciò che non vuole perdere» il tribunale, in realtà, conferma le rivendicazioniPag. 20 patriarcali di possesso. Infatti, perché si possa venire privati di qualcosa, bisogna prima averla posseduta. Questa formulazione problematica non si ritrova in sentenze più recenti della Corte di giustizia federale, ma l'idea di fondo persiste.
La seconda è, invece, la sentenza del primo Senato penale della Corte di giustizia federale nei casi di femminicidio causato dal partner: si afferma che l'uccisione del partner che non vuole separarsi o si è separato dall'autore del reato non deve necessariamente essere giudicata come motivata da motivi futili e abietti. Il fatto stesso che la separazione sia stata voluta dalla vittima del reato può essere giudicato come una circostanza che depone contro la futilità del movente. Questa argomentazione più recente della Corte è stata criticata anche da una parte della letteratura penalistica, molto duramente. In particolare, la Corte di giustizia federale viene criticata dagli studiosi di diritto perché si discosta dalla consueta dogmatica per la determinazione dei motivi futili e abietti e si concentra principalmente sulla circostanza oggettiva della separazione. Il motivo della critica è che la separazione di per sé non dice nulla del movente psicologico o dell'atteggiamento di fondo dell'autore del reato. Nella sua valutazione, il tribunale si limita alle circostanze della separazione e ignora la motivazione specifica del reato. Viene, quindi, a mancare la valutazione normalmente richiesta del movente, compresa la sua comprensibilità secondo i modelli normativi di interpretazione. Questo significa che le rivendicazioni patriarcali di possesso e le idee di disuguaglianza di genere, che sono alla base del femminicidio commesso dal partner, vengono ignorate.
L'approccio dogmatico generalmente applicato dai tribunali per determinare la futilità del movente suggerisce, invece, un'interpretazione diversa, ovvero se una donna viene uccisa Pag. 21dal suo ex partner a causa di una separazione o dell'intenzione di separarsi ciò indica che le motivazioni dell'autore del reato sono da considerarsi motivi futili e abietti al di là delle normali motivazioni psicologiche, questo perché c'è una contraddizione con i valori sociali fondamentali secondo cui ogni persona è libera di decidere se intraprendere o terminare una relazione, come espressione del diritto fondamentale alla libertà personale.
Inoltre, l'omicidio rappresenta una negazione del valore personale intrinseco della donna uccisa, che va oltre la semplice uccisione. L'autore dell'omicidio non permette alla «sua» donna di condurre una vita indipendente e autodeterminata.
Infine, anche i femminicidi intimi appartengono al caso di gruppi in cui c'è sproporzione eccessiva tra il motivo e il reato. È interessante notare che questi aspetti sono già stati riconosciuti dalla giurisprudenza, ma solo nei casi dei cosiddetti «delitti d'onore». In questi casi la Corte di giustizia federale sottolinea le norme del sistema valoriale tedesco e conferma che le pretese di potere e di possesso basate sull'idea di onore sono fondamentalmente da considerarsi futili e abiette. Numerose giuriste femministe si sono affrettate a spiegare che i delitti d'onore si basano su idee di disuguaglianza di genere che sono paragonabili ai casi di femminicidio commessi da partner: in entrambi i casi alle donne non viene riconosciuto il diritto di non rispettare le aspettative di genere degli uomini e di vivere una vita autodeterminata.
Questo processo viene chiamato «othering» – dall'inglese – e viene criticato da una prospettiva femminista intersezionale. «Othering» significa letteralmente «trasformare in un altro», è un meccanismo che enfatizza la differenziazione e l'allontanamento dall'altro, la sua svalutazione rispetto alla propria posizione. Nel nostro caso dei delitti d'onore, questa distinzione Pag. 22viene fatta sulla base del Paese d'origine o dell'appartenenza religiosa dell'autore del reato.
Il modo in cui i tribunali trattano i delitti d'onore fa, quindi, parte di un approccio che può essere osservato più frequentemente [...] violenza di genere. La consapevolezza del problema si limita alle pratiche patriarcali che hanno luogo all'interno di gruppi minoritari di migranti e non nella società maggioritaria, per così dire.
La critica alle pronunce sul femminicidio causato da partner espressa in letteratura è stata ripresa anche dal quinto Senato penale della Corte federale di giustizia. Possiamo, quindi, passare alla terza citazione, che vedete sulla slide. Questo quinto Senato penale si è espresso come segue: «Secondo la Costituzione tedesca e l'insieme di valori su cui poggia l'ordinamento tedesco, vale a dire l'autodeterminazione, l'uguaglianza, il rispetto reciproco, sarebbe sbagliato attribuire una simile rilevanza all'atto della separazione ai fini della valutazione etico-sociale del momento dell'uccisione.». Questa decisione, secondo me, va accolta con favore, è un importante passo avanti, ma resta da vedere come si svilupperà la giurisprudenza della Corte di giustizia federale a questo proposito, dato che per ora il quinto e il primo Senato hanno approcci diversi.
Nell'opinione pubblica tedesca e anche tra molti degli esperti di diritto penale la linea giurisprudenziale che ha negato il riconoscimento dell'omicidio volontario aggravato da motivi abietti è vista in modo molto critico. In questo contesto, alcuni attivisti hanno anche chiesto l'istituzione del reato di femminicidio. Tuttavia, studiosi di diritto penale – me compresa – dubitano che istituire il reato di femminicidio possa risolvere veramente il problema. A mio avviso, un reato di femminicidio a sé stante non si inserirebbe bene nel nostro sistema penale. I problemi legati al giudizio sul femminicidio nel diritto penale Pag. 23derivano anche dalla mancata conoscenza del fenomeno della violenza di genere, spesso letale, un'ignoranza che poi si ripercuote sulla valutazione delle circostanze aggravanti. La creazione di un nuovo reato di femminicidio non cambierebbe la situazione, perché questo ragionamento problematico verrebbe probabilmente incorporato nel reato di femminicidio. Per dirla in un altro modo, le leggi ci sono già: devono solo essere applicate correttamente dai tribunali.
Questo dibattito sulla pena prevista per il femminicidio nel diritto penale tedesco non ha portato all'introduzione del reato di femminicidio, ma qualche mese fa ha comportato una riforma del Codice penale tedesco. Non si tratta di una riforma del reato di omicidio volontario aggravato, ma piuttosto di una modifica della sezione sui princìpi generali di condanna, l'articolo 46 del nostro Codice penale, che riguarda la condanna per tutti i reati del Codice, compreso l'omicidio. L'articolo 46 stabilisce, tra l'altro, che nel determinare la pena il tribunale valuta i motivi che hanno ispirato l'autore del reato. Prima della riforma, la sezione pertinente parlava di motivi obiettivi dell'autore del reato, in particolare motivi razzisti, xenofobi, antisemiti o altri motivi disumani. Dall'ottobre del 2023 il legislatore ha aggiunto a questo elenco anche i motivi di genere.
Nel dossier legislativo questo cambiamento è spiegato esplicitamente in relazione alla giurisprudenza problematica della Corte di giustizia federale in materia di femminicidio commesso da partner intimo. Come si evince dal materiale legislativo, l'articolo 46 dovrà influenzare l'interpretazione dell'articolo 211 del Codice penale, quello sull'omicidio aggravato.
Inoltre, il legislatore si appella espressamente alla magistratura e sottolinea che il nuovo criterio di motivi di genere deve essere interpretato in modo ampio e non include solo i crimini di odio contro persone di un certo genere o identità di genere, Pag. 24ma comprende anche quegli atti che sono – e cito – motivati da idee di disuguaglianza di genere. In particolare, ciò dovrebbe includere gli atti in cui alle donne non viene riconosciuto lo stesso diritto all'autodeterminazione degli uomini. Ciò si riferisce in particolare ai casi di violenza domestica, che sono espressione di una rivendicazione patriarcale di potere e possesso nei confronti della vittima.
Di conseguenza, le rivendicazioni patriarcali di potere e possesso sulla compagna che si separa devono essere classificate come motivi di genere. Questa categorizzazione, quindi, è a favore della classificazione del femminicidio causato da partner intimo in un contesto di separazione, come l'omicidio volontario aggravato da motivi abietti.
A mio parere, l'inclusione di motivi di genere nell'articolo 46 è stato un passo in avanti importante, alla luce delle attuali carenze della giurisprudenza nel trattare i casi di femminicidio commesso da partner intimo.
Tuttavia, vorrei anche sottolineare che gli effetti positivi di questa riforma legislativa non vanno sopravvalutati. Per ottenere un effettivo cambiamento nella prassi giudiziaria, oltre alla modifica della legge, sarebbe opportuno introdurre programmi di formazione obbligatoria dei giudici sul tema della violenza di genere. Ritengo, inoltre, che si debba prestare molta più attenzione alla prevenzione del femminicidio in Germania, questo perché misure preventive sono necessarie soprattutto per combattere il problema strutturale. Lo Stato non dovrebbe limitarsi al diritto penale come mezzo più economico per risolvere il problema. Le misure puramente repressive, infatti, sono efficaci solo in casi rari.
Sono molto lieta che nel febbraio del 2025 – di recente – la Germania abbia approvato una legge sull'assistenza alla violenza, che per la prima volta garantisce alle donne vittime di Pag. 25violenza il diritto alla protezione e alla consulenza gratuite. Prevede anche misure di prevenzione, tra cui programmi destinati agli autori di reato, attività di sensibilizzazione, sostegno al lavoro di rete del sistema assistenziale specializzato.
Questa legge rappresenta, quindi, un passo decisivo verso l'attuazione completa della Convenzione di Istanbul, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in Germania.
Con questo raggio di speranza, vi ringrazio per l'attenzione e attendo le vostre domande e i vostri commenti. Chiaramente, rimango a disposizione anche per i temi che vedete illustrati nella slide.
PRESIDENTE. Grazie, professoressa.
Chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono delle domande. Intanto, gliene faccio io qualcuna. Naturalmente, professoressa, si può riservare anche di mandarci un'integrazione, non deve necessariamente rispondere adesso, perché qualche domanda è un po' tecnica.
Vorrei chiederle se mi può indicare i numeri di femminicidi che avvengono in Germania all'anno e i numeri di donne coinvolte nella violenza di genere.
Una delle inchieste della Commissione, oltre a quella del diritto comparato, dove lei ci sta dando una mano, riguarda la violenza economica, perché moltissime donne vittime di violenza di genere non sono economicamente indipendenti, quindi fanno fatica a uscire dal contesto familiare violento perché non hanno autonomia finanziaria e temono per loro e per i loro figli. In Italia ci sono degli interventi nell'immediato, ad esempio il reddito di libertà, il microcredito d'impresa, la sospensione del mutuo, la possibilità di essere assunti in azienda a tempo determinato o indeterminato. Vorrei capire se la Germania ha fatto qualche riflessione in tal senso e se, magari, ha Pag. 26altri strumenti per combattere la violenza economica, che – ricordiamolo – viene evidenziata nell'articolo 3 della Convenzione di Istanbul insieme alle altre forme di violenza, forse più note, come quella fisica, quella psicologica e quella sessuale, mentre sulla violenza economica (parlo anche per l'Italia) poco è stato scavato, se ne parla molto in quest'ultimo anno, e ci sono addirittura solo due sentenze in Italia che fanno riferimento alla violenza economica.
Professoressa, si può riservare di mandarci un'integrazione.
Inoltre, vorrei capire – questo è un altro punto d'inchiesta della nostra Commissione – se la normativa tedesca prevede norme specifiche in riferimento agli orfani di femminicidio, se ci sono dei percorsi, degli interventi di natura processuale, economica e finanziaria.
L'ultima domanda – anche qui, professoressa, si può riservare di fornirci i dati in un secondo momento – è se la Germania fa uso di braccialetti elettronici come intervento nei confronti della violenza di genere, con quali modalità, con quali numeri ed eventualmente una riflessione sulla gestione.
Se non ci sono altre domande dei colleghi, se vuole può rispondere intanto a qualcuna di queste o, eventualmente, ci fa avere – come la collega precedente – un'integrazione sulle domande.
Grazie, professoressa.
LEONIE STEINL, Facoltà di legge dell'Università di Munster. Rispondo subito o aspetto altre domande da parte dei colleghi?
PRESIDENTE. Può rispondere perché ho raccolto io tutte le sollecitazioni dei colleghi in un riassunto.
LEONIE STEINL, Facoltà di legge dell'Università di Munster. Grazie mille.Pag. 27
Parlerò un po' a braccio e poi vi farò avere una risposta scritta. La prima domanda, quella sui numeri del femminicidio, è una domanda fondamentale. Avete visto sulle slide le immagini delle proteste. Si dice ogni tre giorni, ma in realtà ogni giorno in Germania avviene un femminicidio. Parliamo di 360 femminicidi, secondo le ultime statistiche. In particolare, si tratta di uccisioni di donne all'interno di relazioni di coppia o in famiglia.
È una domanda complicata anche dal punto di vista statistico, perché bisogna capire quali sono esattamente i motivi di genere. Secondo i dati statistici che abbiamo dallo scorso anno, gli omicidi di genere contro le donne sono stati processati direttamente dall'Agenzia anticrimine tedesca, quindi è ancora più evidente quanto il problema sia presente.
Qui sono compresi i diversi casi di violenza sessuale, violenza fisica, fino alla violenza economica, di cui parlavamo. Credo che la violenza economica sia effettivamente un punto fondamentale, che non riceve in Germania l'attenzione che richiederebbe. In Germania nella statistica questo tipo di violenza non viene sempre compreso, si parla di questo tema in relazione all'assegno familiare, solitamente, ma vi sono disposizioni penali complessive sul tema della violenza economica. La violenza economica è un tema fondamentale, sicuramente da tenere in considerazione.
Per quanto riguarda le iniziative e le misure, recentemente è stata approvata in Parlamento una misura importante, ma non abbiamo ancora un'esperienza concreta nella pratica. Questa nuova legge prevede difesa, protezione e consulenza gratuite per le donne vittime di violenza.
Un altro punto importante emerso in Germania è che da tempo mancava una interconnessione tra le diverse strutture di assistenza, quindi fornire assistenza in maniera interconnessa Pag. 28alle donne vittime di violenza. Le informazioni spesso non venivano integrate e in molti casi non si è riusciti a prevenire femminicidi che, invece, si sarebbero potuti prevenire con le informazioni giuste. Siamo molto lieti che adesso questa legge preveda anche di integrare le diverse informazioni che derivano dalla polizia, dai tribunali, dalle strutture ricettive, dai centri antiviolenza.
Quello dei braccialetti elettronici è un tema piuttosto controverso. Alcuni Bundesland sono più avanti in questo dibattito, ma ci sono anche molte critiche. Dopo la discussione vi manderò maggiori informazioni, ma il punto fondamentale è chiedersi in quali casi si possa fare ricorso a questa misura.
Per ora queste sono le mie risposte orali. Come vi dicevo, vi farò avere maggiori informazioni scritte.
PRESIDENTE. Professoressa Leonie Steinl, la ringrazio anche per aver condiviso un documento in italiano, che ci ha aiutato a seguire la sua esposizione, che è stata veramente puntuale, e di questo gliene sono grata. La ringrazio perché contribuisce ai lavori di questa Commissione su un punto d'inchiesta importante, quello del diritto comparato, che potrebbe portare in un futuro prossimo l'Unione europea a un testo comune su dei princìpi alla lotta alla violenza di genere.
Questa Commissione rimane a disposizione per affrontare insieme questo tema. La ringrazio, aspetto le eventuali integrazioni e non mancheremo di farle avere il Nostro lavoro finale. Grazie a nome di tutte le commissarie e di tutti i commissari.
Se non ci sono altri interventi, dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 10.30.