XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Resoconto stenografico



Seduta n. 78 di Giovedì 10 aprile 2025

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 

Audizione di Antonio Minchella, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 
Minchella Antonio , presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ... 3 
Colosimo Chiara , Presidente ... 11 
Minchella Antonio , presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ... 12 
Colosimo Chiara , Presidente ... 13 
Rastrelli Sergio  ... 13 
Minchella Antonio , presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ... 13 
Colosimo Chiara , Presidente ... 14 
Rando Vincenza  ... 14 
Minchella Antonio , presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ... 15 
Colosimo Chiara , Presidente ... 16 
Minchella Antonio , presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ... 16 
Colosimo Chiara , Presidente ... 16

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CHIARA COLOSIMO

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Buongiorno a tutti. Avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso nonché via streaming sulla web-tv della Camera.

Audizione di Antonio Minchella, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di Antonio Minchella, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, nell'ambito del filone sull'applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, nonché dell'articolo 4-bis del medesimo ordinamento con specifico riguardo ai benefici penitenziari concessi a soggetti detenuti per gravi reati di mafia.
  Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione e che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'audito o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
  Voglio davvero ringraziare della disponibilità il presidente Antonio Minchella a cui do la parola per una sua breve relazione.

  ANTONIO MINCHELLA, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Grazie, presidente. Nel porgere il mio saluto a tutta la Commissione, ringrazio anzitutto per l'onore che mi è stato fatto di essere stato qui convocato. Mi è stato chiesto di fare una breve dissertazione sui profili generali degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
  Cominciamo con i profili generali dell'articolo 4-bis. L'esecuzione della pena nel nostro ordinamento è informata a un diritto a un trattamento comune, cioè non differenziato, in linea di principio, alla luce di condizioni personali. Questo significa che le limitazioni al trattamento e la sospensione di alcune regole dello stesso devono essere assolutamente necessarie e finalizzate a ragioni di sicurezza o comunque funzionali alla costruzione di percorsi socializzanti migliori. Tuttavia, rispetto a questa originaria prima impostazione, nel corso degli anni si sono avuti diversi interventi normativi che hanno legittimato limitazioni trattamentali, soprattutto per gli autori di alcuni delitti particolari. Queste innovazioni hanno trovato la loro espressione nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e, per quanto riguarda invece la quotidianità penitenziaria, nell'articolo 41-bis. Definirei l'articolo 4-bis – si tratta di una mia opinione personale – come una presa di consapevolezza del legislatore, in quanto era stata forse ottimistica l'originaria concezione dell'ordinamento penitenziario di ritenere tutti i soggetti egualmente permeabili al trattamento allo stesso modo. Infatti, in origine, la disciplina dei benefici non prevedeva presupposti oggettivi particolari. Si riteneva conveniente dare a tutti la stessa possibilità di accedere ai benefici stessi. La necessità di contrastare più efficacemente i fenomeni di criminalità organizzata ha portato ad alcune modifiche sensibili in questa parte della normativa. Pag. 4La prima stesura dell'articolo 4-bis risale all'anno 1991 e si imponeva soprattutto come una guida alla discrezionalità della magistratura di sorveglianza, richiedendo un'istruttoria più approfondita e più elevate quote di pena da espiare per i colpevoli di reati di natura mafiosa. È a partire dalle modifiche normative dell'anno successivo, 1992, nel pieno della drammatica stagione delle stragi di mafia, che si concretizza l'aspetto più connotante dell'articolo 4-bis, cioè l'ostatività alla concessione di benefici penitenziari per i colpevoli di determinati delitti riportati in un catalogo iscritto nello stesso articolo 4-bis, con l'unica eccezione che costoro avessero collaborato con la giustizia. In altri termini, la mancata collaborazione con la giustizia diventava una presunzione legale invincibile di perduranza del pieno inserimento del soggetto condannato nella consorteria di appartenenza.
  A distanza di oltre trent'anni l'articolo 4-bis continua a restare una partitura complessa. Si sono aggiunte via via ulteriori fattispecie di reato in conseguenza delle priorità di politica criminale che il legislatore ha dovuto fronteggiare nel corso del tempo. Vi sono poi state diverse questioni di legittimità costituzionale e quindi uno stimolo continuo all'esame di questo testo e a un certo punto è anche stata circoscritta la portata ostativa dell'articolo 4-bis con il riconoscimento delle categorie della collaborazione impossibile, inesigibile e irrilevante, di persone cioè che avrebbero forse voluto collaborare con la giustizia ma che, ad esempio, per l'integrale accertamento dei fatti, non erano più nelle condizioni di poter collaborare, di offrire cioè un contributo. Nel tempo però la Corte costituzionale aveva più volte ripetuto alcuni principi. Il primo è che la personalità del condannato non deve restare segnata in maniera irrimediabile dal reato che ha commesso in passato, fosse anche il più orribile. Il nostro ordinamento penitenziario continua a mantenere aperta la prospettiva di un possibile cambiamento. In seguito, la Corte, soprattutto con la sentenza n. 250 del 2019 – che ha letteralmente aperto una porta – ha ricondotto la presunzione negativa gravante sul condannato non collaborante a una presunzione relativa, vincibile sì dall'interessato, ma mediante una difficile dimostrazione della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino. La Consulta, con l'ordinanza n. 97 del 2021 spiegava poi bene l'incostituzionalità del meccanismo ostativo contenuto nell'articolo 4-bis, che collegava la concedibilità dei benefici soltanto all'avvenuta collaborazione con la giustizia. Secondo la Corte, doveva superarsi questa collaborazione con una presunzione legale di revisione del vincolo e al soggetto condannato andava offerta la possibilità di dimostrare altrimenti il superamento della propria pericolosità sociale. A fronte di questo complesso quadro, l'attuale Governo, tra i primissimi atti, ha varato il decreto-legge n. 162 del 2022, che contiene un'ampia modifica del testo dell'articolo 4-bis. La legge n. 199 del 2022, di conversione del decreto-legge, ha apportato ulteriori modifiche che hanno reso ancora più armonica la risposta alle esigenze complessive del sistema. Dico subito quello che penso, cioè che il testo attuale dell'articolo 4-bis rappresenta un più che ragionevole punto di equilibrio fra le istanze di tutela dei diritti delle persone condannate, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, con le esigenze di cautela sociale che devono restare comunque prioritarie nell'applicazione della legge in materia di esecuzione penale. Nel nuovo testo, il catalogo dei reati è stato ridimensionato, perché sono stati espunti i reati contro la pubblica amministrazione che vi erano stati introdotti in precedenza, però sono stati attratti nella fattispecie ostativa anche reati comuni non inseriti nell'elenco, ma legati a quelli inseriti nel medesimo da un nesso teleologico riconosciuto da un giudice. Il cuore di questa novella è costituito dal superamento della ostatività assoluta per i condannati non collaboranti.
  Si differenziano due elenchi di reato – lo dirò in maniera molto sintetica. Nell'ambito della prima fascia, un primo sottogruppo riguarda la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico, le associazioniPag. 5 rivolte al narcotraffico, reati di immigrazione clandestina e commercio di tabacchi lavorati esteri. Per gli autori di questi delitti è stato previsto che il condannato che non collabora con la giustizia potrà accedere ai benefici purché dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria. Si tratta già di un primo requisito molto severo e impegnativo perché sino a oggi in questi termini era stato richiesto soltanto per gli istituti che erano connessi al termine del percorso penitenziario, quali la riabilitazione o la liberazione condizionale. Il legislatore ha poi indicato un altro requisito fondamentale delle richieste, cioè che l'interessato condannato deve allegare all'istanza elementi specifici diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo, alla dissociazione dall'organizzazione. Deve fornire cioè degli elementi dai quali – dopo l'apposita istruttoria – il giudice possa ricavare che non c'è più l'attualità di collegamenti con un contesto di riferimento, quello che era stato il terreno di coltura della pericolosità sociale. La Suprema Corte in seguito ha disegnato meglio ancora questo istituto. Ha ricordato che la protesta di innocenza costituisce l'esercizio di un diritto e, di per sé stesso, non può essere attribuita valenza ostativa al riconoscimento di un beneficio. Al tempo stesso, ha chiarito ulteriormente che, a fronte di un percorso intramurario molto positivo, il mero dato che il clan criminale di una volta sussista ancora, non può essere un'esclusiva ragione per un rigetto, perché altrimenti in modo surrettizio tornerebbe in essere la preclusione assoluta che invece era stata superata. Fondamentalmente vorrei dire che la valutazione che si offre di fronte al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza in sede di reclamo deve essere intesa come un insieme di elementi che necessariamente devono tutti convergere. Non ci può essere un solo elemento che di per sé solo sia dirimente. Anche un ottimo percorso penitenziario deve essere sempre connesso alle informazioni che sono pervenute dalle forze di polizia del territorio. Secondo chi parla è molto importante che la Corte Suprema abbia ricordato che l'interessato sia tenuto ad allegare concreti elementi. Non si chiede quindi al soggetto condannato che dia una dimostrazione di non essere più mafioso, per fare un esempio, anche perché la dimostrazione positiva di un fatto negativo è sempre estremamente difficoltosa, però è tenuto a indicare elementi specifici e concreti che consentano poi a un tribunale di sorveglianza di disporre un'adeguata istruttoria. Il giudice cioè dovrà fare un esame in concreto degli elementi individualizzanti che hanno caratterizzato il percorso rieducativo di questa persona. La Suprema Corte ha ricordato recentissimamente, nel 2024, che il legislatore è libero nelle forme di tessitura di questo nuovo quadro legislativo. L'unica cosa che non può più fare è di reintrodurre una sorta di presunzione assoluta di pericolosità derivante da una mancata collaborazione con la giustizia.
  Poiché il soggetto deve indicare elementi specifici e concreti, questa è una connotazione che importa ulteriori conseguenze. La mancata collaborazione non deve divenire un tema di ricerca d'ufficio da parte del giudice. Se il soggetto condannato non collaborante indica quali sono le ragioni della mancata collaborazione, allora il tribunale di sorveglianza potrà esercitare i poteri istruttori nella direzione indicata dal soggetto, ma il soggetto può anche mantenere il silenzio sulla sua decisione di non collaborare con la giustizia. La Corte suprema ha chiarito che il solo silenzio non è un elemento dirimente per rigettare la richiesta di beneficio, ma al tempo stesso è chiaro che nella valutazione che, come dicevo prima, deve essere un coacervo di elementi, anche il silenzio deve essere considerato in maniera appropriata. È stato riconosciuto che ragionevolmente una persona condannata può avere dei timori a collaborare con la giustizia e talora può anche capitare che l'espressione esplicita dei timori possa diventare l'indicazione di alcune cause che di fatto costituirebbero in sostanza una collaborazione con la giustizia. Se dice: «Temo che Tizio possa far del male alla mia famiglia» è come se stesse dicendo che Tizio aveva commesso il reato. Pag. 6Quello che conta però – parlo dall'ottica del giudice – è che ciò non deve diventare una tutela dell'omertà. Il semplice silenzio sulla mancata collaborazione con la giustizia è un elemento «neutro» alla luce del nuovo testo legislativo, che non può essere da solo dirimente per rigettare la richiesta, ma che va considerato nella sua rilevanza. Questo significa che stiamo parlando di persone che hanno commesso delitti gravissimi, che hanno aderito soprattutto a un sistema di disvalori devianti tipici di una subcultura criminale e che non intendono collaborare con la giustizia, soprattutto soggetti per i quali non è stata riconosciuta una impossibilità di collaborare con la giustizia. Si tratta di una libera scelta quella di non collaborare con la giustizia, ma, come tutte le libere scelte, comporta delle conseguenze.
  C'è poi un ultimo requisito, cioè che l'interessato abbia assunto iniziative in favore delle vittime sia di tipo risarcitorio sia nelle forme della giustizia riparativa. Il giudice deve accertare che ci sia stata un'assunzione di iniziativa non che ci siano stati proficui risultati. Quanto alla giustizia riparativa forse il rilievo sarà limitato perché se chiedere di farvi accesso costituisce un prerequisito per ottenere un beneficio, si viene a scalzare la caratteristica fondante della giustizia riparativa disegnata dalla riforma Cartabia, cioè la spontaneità. Quando il richiedente il beneficio non affronta il tema dell'avvenuto risarcimento, neanche sotto il profilo della impossibilità di accingersi ad esso, si può configurare una inammissibilità della richiesta iniziale. Se il richiedente il beneficio non offre alcun dato dimostrativo per far comprendere quale sia stato il cambiamento nel suo atteggiamento individuale, anche qui ci può essere una inammissibilità della richiesta stessa. Alla luce del nuovo testo, non è possibile ritenere ammissibile un'istanza di un condannato che si limiti a dire: «Desidero un permesso premio». Nel secondo sottogruppo residuo della vecchia prima fascia, ci sono reati di tratta, di violenza sessuale di gruppo, di sequestro di persona a scopo di estorsione. Si distingue dal primo sottogruppo perché è stata ritenuta non necessaria la ragione di cercare collegamenti con gruppi criminali che, in effetti, per alcune di queste fattispecie, sarebbero un fuor d'opera.
  Dettagliata e specifica è invece l'indicazione dell'istruttoria da compiere. Reputo che il legislatore, nell'indicare in maniera così puntuale l'istruttoria che deve essere compiuta, abbia anche indicato in maniera esplicita un segnale interpretativo e di applicazione di questa norma. Occorre richiedere pareri ai pubblici ministeri, alla direzione distrettuale competente, alla Direzione nazionale antimafia, informative della direzione dell'istituto penitenziario e approfondimenti sulle condizioni patrimoniali, tenori di vita e attività lecite svolte dal nucleo familiare e delle persone ad esso collegate. Si è previsto infatti realisticamente un termine di 60 giorni per queste risposte, prorogabile di altri 30 giorni. Il decreto-legge poi richiede al giudice delle motivazioni specifiche, invitando quindi i magistrati di sorveglianza e i tribunali di sorveglianza a evitare motivazioni con formule generalizzanti, prevedendo invece che il giudice si impegni sempre in una lettura critica delle note che sono pervenute sia quando propenderà per il rigetto sia quando deciderà per l'accoglimento delle istanze del condannato. Mi si lasci allora dire che in questi due anni e mezzo si è apprezzato il particolare impegno delle procure nella cura delle note trasmesse alla magistratura di sorveglianza e, in questa chiave, è molto importante lo sforzo organizzativo che è stato fatto nel protocollo d'intesa fra il Procuratore nazionale antimafia e i procuratori distrettuali antimafia nel dicembre del 2022 perché è stato un significativo aggravio negli adempimenti istruttori da parte della Procura nazionale antimafia. Ciò ha consentito ai tribunali di sorveglianza di rivolgere sostanzialmente una sola richiesta istruttoria alla Procura nazionale antimafia la quale poi avrebbe provveduto – sulla base dell'istanza fatta dal condannato e trasmessa insieme alla richiesta istruttoria – a diramare alle direzioni distrettuali antimafia e alle forze di polizia presenti sul territorio, le richieste istruttorie, come abbiamo detto prima, su condizioniPag. 7 patrimoniali, tenori di vita e condotta di vita dei familiari, molto importanti per verificare se quel nucleo familiare continui a essere coinvolto in reati di criminalità organizzata o meno. Sottolineo l'importanza di questo protocollo d'intesa perché è venuto incontro alla grave difficoltà che hanno i tribunali di sorveglianza che, come è noto a questa Commissione, non sono rientrati nel PNRR per una serie di ragioni e quindi non hanno avuto né ufficio per il processo né funzionari. C'è stato un momento, un paio d'anni fa, in cui davvero eravamo ridotti in condizioni esangui come personale, quindi il protocollo del Procuratore nazionale antimafia per noi è stato importantissimo perché ha consentito, ripeto, di rivolgere una sola richiesta istruttoria e ottenere invece plurime risposte informative. C'è poi una disposizione transitoria, il comma 2 dell'articolo 4-bis, molto importante, perché ha garantito la persistenza nell'ordinamento degli istituti della collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante, che peraltro non attengono strettamente al tema odierno.
  La magistratura di sorveglianza ha iniziato a confrontarsi con molte concrete problematiche applicative, intraprendendo istruttorie approfondite. Tra le prime affrontate, vi è stata quella relativa ai condannati che comunque erano già stati ammessi ad aperture premiali prima che fosse cambiato il testo normativo. Si è qui ritenuto, in base a un principio di non regressione incolpevole nel trattamento, che i permessi potevano proseguire se il giudice riteneva che questi condannati già prima dell'entrata in vigore della novella avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio. Importante è un'ultima sentenza della Corte costituzionale, la n. 85 del 2024, che, sia pur attenendo al numero dei colloqui telefonici, ha ribadito ancora una volta che, ove il giudice dovesse arrivare a ritenere che è stata superata la preclusione per il soggetto condannato, non vi è più ragione di mantenere una differenza di trattamento e quindi una disciplina penitenziale derogatoria sfavorevole rispetto alla generalità degli altri condannati. Questo in estrema sintesi sull'articolo 4-bis che credo la Commissione conosca quanto e meglio di me.
  Per quanto concerne l'articolo 41-bis, ripeto ancora una volta che originariamente l'ordinamento penitenziario, nel 1975, prevedeva una parità di trattamento tra tutti i detenuti. Si faceva un'eccezione con l'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, che prevedeva la possibilità per il ministro della Giustizia di sospendere alcune regole del trattamento in uno o più stabilimenti penitenziari, ma ciò era legato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'istituto. Era anche il periodo dell'emergenza terrorismo, diverso da oggi. L'articolo 41-bis, comma 2, risponde a una finalità decisamente diversa dal comma 1, ed è legato a una pericolosità che si è manifestata nel contesto penitenziario, cioè esigenze di sicurezza pubblica. Ribadisco che si tratta di sospensioni di alcune regole del trattamento che non comprimono del tutto alcuni diritti, limitano, talvolta anche fortemente, l'esercizio degli stessi, ma non eliminano diritti nei soggetti che sono condannati. Lo scopo è evidente: quello di rendere difficoltoso, per alcune categorie di condannati, mantenere i collegamenti con il contesto criminale di appartenenza perché è una realtà storica accertata che la detenzione ordinaria non riusciva a spezzare il vincolo che si creava fra un soggetto affiliato e un'organizzazione mafiosa. Altra realtà storica accertata era quella di delitti anche clamorosi che erano stati decisi all'interno del carcere da capi detenuti che riuscivano a trasmettere le loro direttive tramite i colloqui e gli ordinari contatti con altri condannati. L'origine di questo regime differenziato così puntuale e severo, ma rigoroso, risale alla drammatica stagione cui abbiamo fatto soltanto cenno, tra il 23 maggio e il 19 luglio del 1992, con l'uccisione dei noti magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e di tutte le loro scorte. La finalità evidente era quella di fornire una risposta ferma e anche percepibile dall'opinione pubblica con la quale si imponeva un giro di vite al trattamento penitenziario per gli autori di delitti legati alla criminalità organizzata. Per la prima volta si legava un profilo Pag. 8esterno al carcere, come questa peculiarità di pericolosità sociale in alcuni soggetti, con le limitazioni nel trattamento. Il regime differenziato risponde a una ancora attuale e concreta necessità di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Poi vi è stata una sequenza di interrogativi di compatibilità costituzionale che ha condotto a importanti pronunce dei giudici della Consulta, che hanno disegnato i requisiti minimi che deve avere questo trattamento particolare per non essere in contrasto con la Costituzione. Quindi il ministro della Giustizia emette il suo decreto che impone questo regime con una motivazione individualizzata per ogni destinatario. È stato previsto però che ci debba essere la sindacabilità da parte di un giudice ordinario, individuato nel tribunale di sorveglianza, che deve verificare l'esistenza dei presupposti normativi per l'applicazione di questo regime e la congruità delle sospensioni. Va detto che il regime – questo è molto importante – non è stato esteso a tutti i soggetti comunque condannati per determinati reati. Vi era sempre una duplice posizione: erano persone che avevano commesso per lo più alcuni reati gravissimi di tipo mafioso, ma che erano nelle condizioni – per la posizione che rivestivano all'interno della consorteria o per aver fatto parte di gruppi di fuoco o per essere stati vicino ai capi – erano nelle condizioni di trasmettere direttive e di portare messaggi all'esterno. Al verificarsi del presupposto di queste due condizioni, una oggettiva, il tipo di reato commesso, e una soggettiva, la caratura criminale del soggetto, vi era il regime detentivo differenziato. Più volte il legislatore è tornato su di esso. Nel 2009, con il dichiarato intento di inasprire ancora di più questo regime, introducendo un elenco puntuale di limitazioni al trattamento. Da ultimo, nel 2022, è stata prevista la concedibilità dei benefici penitenziari in costanza di sottoposizione a regime. Sarebbe stato oggettivamente comunque molto difficile anche da ipotizzare perché, finché perdura il regime dell'articolo 41-bis, è conclamata la valutazione di pericolosità sociale che si è data del soggetto a esso sottoposto. Non trova applicazione, per espressa deroga nella disposizione normativa, il principio di scioglimento del cumulo, quindi se nel cumulo delle pene che il soggetto condannato non collaborante sta espiando vi sono alcuni reati ostativi e altri no, in questo caso per l'applicazione del 41-bis non si scioglie il cumulo. Sappiamo bene che la prima applicazione è di quattro anni e le successive proroghe sono di due anni. Per le proroghe viene chiesto di valutare la capacità di mantenere i contatti con l'organizzazione di appartenenza, di valutare il profilo criminale, la sopravvenienza di nuove incriminazioni, la sussistenza di procedimenti penali pendenti e informazioni anche sulla famiglia, la perdurante operatività del sodalizio criminale. Altro fattore estremamente importante è che il mero decorso del tempo in detenzione è considerato un elemento neutro rispetto alla capacità di questi detenuti di mantenere i contatti con l'associazione mafiosa di appartenenza.
  Circa i contenuti delle limitazioni, vi è un elenco dettagliato nel comma 2-quater del 41-bis. I detenuti sottoposti a questo regime vengono ospitati in circuiti che logisticamente sono, o perlomeno dovrebbero essere, isolati completamente dal resto della struttura. Nei loro confronti sono applicate misure elevate di sicurezza interna ed esterna per prevenire contatti con appartenenti alla medesima consorteria, per prevenire conflitti con consorterie rivali o comunque interazioni con altri detenuti. Si tratta di misure non definite dalla legge e rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, sottoposte al vaglio della magistratura di sorveglianza e oggi confluite in una circolare del 2017 che è frequentemente oggetto di reclami dei detenuti sottoposti al 41-bis. Si prevede che possano avere un solo colloquio al mese con i familiari e una eventuale telefonata di dieci minuti ove il colloquio visivo non avvenga. È molto importante che i colloqui avvengano a intervalli di tempo regolari per evitare un possibile passaggio di messaggi informativi più rapidi. I colloqui, le telefonate e la corrispondenza vengono tutte sottoposte a forme di controllo, autorizzate dall'autorità giudiziaria, in particolare il Pag. 9controllo della corrispondenza e la stampa. Recentissima è la sentenza della Corte costituzionale che ha aumentato a quattro ore la permanenza all'aria aperta, rispetto alle originarie due ore. Anche la Corte costituzionale ha detto che il divieto di cuocere cibi finiva per essere soltanto una vessazione rispetto a questi detenuti perché non aggiungeva nulla rispetto alle finalità di sicurezza. Devono poi essere impediti tutti i contatti con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e quindi il detenuto sottoposto al regime dell'articolo 41-bis ha una limitata socialità, per gruppi di non più di quattro persone, le quali vengono scelte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, solitamente individuate in persone che non avevano nulla a che fare con quella consorteria o erano di altri territori. Vi sono due controlli sul 41-bis. Uno affidato al tribunale di sorveglianza di Roma riguarda la sussistenza dei presupposti che consentono di imporre quel regime, l'altro invece è quello del magistrato di sorveglianza che concerne le singole limitazioni imposte e sulla congruità delle stesse. L'introduzione nel 2014 del rimedio giurisdizionale di cui all'articolo 35-bis, ha stabilizzato uno strumento giurisdizionale generale di garanzia dei diritti dei detenuti che si possono quindi rivolgere al magistrato di sorveglianza con riferimento al luogo di detenzione. Quando le prescrizioni dell'atto amministrativo si limitano a replicare la disposizione di legge, allora il controllo deve essere centrato sui profili applicativi in relazione al singolo detenuto e alla sua pericolosità. In estrema sintesi posso dire che con diversi interventi la Corte costituzionale ha ricordato che non si possono disporre misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza e di impedire messaggi e che finiscono quindi per diventare inutili vessazioni. Resta ferma ovviamente la necessità per il magistrato di sorveglianza di eventualmente adire la Corte costituzionale ove ritenga che, nemmeno in via interpretativa, sia risolvibile un conflitto tra le disposizioni contenute nella legge e i parametri costituzionali.
  Non c'è più il divieto di scambio di generi e oggetti tra detenuti del medesimo gruppo di socialità. Va detto che in effetti questo limite colpiva persone che già normalmente avevano contatti e rapporti tra di loro e potevano parlare tra loro liberamente nell'ambito delle ore consentite. Non è possibile sottoporre a visto di controllo la corrispondenza intrattenuta della persona detenuta con i difensori, ovviamente, per ragioni attinenti alla difesa del soggetto condannato, ci mancherebbe altro. La Consulta in ultimo è tornata sul diritto all'affettività, stabilendo che esiste anche un diritto a un contatto fisico con i familiari e che disposizioni che dovessero cancellarlo completamente sarebbero in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Il legislatore, da questo punto di vista, ha detto semplicemente che i locali destinati al colloquio devono essere attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, di biglietti, di messaggi. In questo modo solitamente si utilizza il vetro divisorio. È possibile per gli affini in linea retta, minori di 12 anni, anche l'abbraccio della persona condannata e quindi il contatto diretto, sempre sotto il controllo, per evitare che ci siano strumentalizzazioni del minore. Talora ci può essere anche un contatto fisico con persone ultra dodicenni, ciò per esempio per tenere in considerazione alcune condizioni di salute molto particolari del soggetto condannato. Da ultimo – sembra quasi inutile precisarlo, ma è bene farlo – è vero che la sentenza n. 10 del 2024 ha facoltizzato i colloqui intimi per le persone detenute, con alcune esclusioni: una riguarda proprio le persone sottoposte al regime differenziato. Non è che la Corte costituzionale abbia voluto negare il diritto all'affettività, ma è chiaro che specifici profili di sicurezza sarebbero stati completamente bypassati da un colloquio intimo tra la persona condannata e il coniuge. Questo, presidente, proprio in estrema sintesi sui due temi.
  Passerei a illustrare qualche numero, che forse può essere interessante. Circa i reclami all'articolo 41-bis, parlare di numeri forse è poco significativo perché ogni reclamo a volte attiene a moltissime materie,Pag. 10 quindi è ben difficile che ci sia stato un accoglimento su tutte le materie. Ovviamente posso soltanto parlare per il distretto dell'Umbria e del tribunale di sorveglianza di Perugia: gli accoglimenti, per quanto riguarda il 41-bis, sono stati estremamente limitati. Dovendo schematizzare i profili interpretativi e applicativi che ci siamo dati, abbiamo in qualche modo diviso due ambiti nel 41-bis. Uno riguarda il pericolo di contatti con l'esterno, l'altro la quotidianità penitenziaria. Mi permetto di dire che siamo stati inflessibili sul pericolo di contatti con l'esterno. Da questo punto di vista non abbiamo mai accolto reclami che riguardavano per esempio la corrispondenza dei messaggi criptici che potevano esserci nascosti: quando c'era un motivo di sospetto, talvolta anche lieve, abbiamo preferito trattenere la corrispondenza. Non abbiamo consentito il passaggio di fotografie contenute all'interno della corrispondenza se nelle stesse venivano ritratte persone che non erano note all'amministrazione penitenziaria, per non svolgere colloqui con il soggetto, anche se i detenuti dicevano che erano soltanto dei parenti, noi abbiamo preferito non farlo perché poteva esserci un messaggio criptico in una fotografia insieme ai familiari. Blocchiamo ovviamente la stampa che parli di operazioni di polizia giudiziaria su attività criminali nel territorio di provenienza. Abbiamo cercato di fare qualche piccola apertura sulla quotidianità penitenziaria, mai per ciò che però può compromettere la sicurezza dei soggetti che operano, quindi personale di polizia penitenziaria. Talvolta abbiamo consentito la detenzione di qualche CD musicale o di qualche libro in più rispetto a quello che era consentito. Questo perché in qualche modo ci siamo fatti carico anche di una situazione che è innegabile, cioè che si tratta di un tipo di regime detentivo giustificato, ripeto, dalla peculiarissima pericolosità sociale dei soggetti condannati per quei reati che comporta una certa solitudine esistenziale, cioè essere rinchiusi all'interno delle quattro mura per stragrande parte della giornata. Da questo punto di vista dunque gli accoglimenti sono stati veramente molto limitati e proprio su queste cose che ho detto della quotidianità. Circa i permessi premio, ho fatto uno screening in riferimento al tribunale di sorveglianza di Perugia dal momento dell'entrata in vigore dell'ultima modifica normativa, e quindi il decreto-legge n. 162 del 2022. In generale va detto che il tribunale di sorveglianza in quel periodo ha esaminato 105 reclami di soggetti detenuti avverso provvedimenti di rigetto di richieste di permesso-premio. Di questi 105, ben 100 sono stati respinti o dichiarati inammissibili. Ne sono stati accolti soltanto cinque. Uno non riguardava assolutamente la materia di cui oggi trattiamo. Quindi sono stati concessi quattro permessi premio in due anni e mezzo a soggetti condannati per delitti anche di criminalità organizzata non collaboranti. Quattro soggetti, pur nella diversità delle situazioni singole: nella giurisdizione di sorveglianza, anche se sembra che vi sia una serialità nei provvedimenti, in realtà è molto raro che due situazioni personali si possano letteralmente sovrapporre. I caratteri comuni sono stati quelli di una detenzione molto lunga. Abbiamo preso in considerazione persone che erano ristrette anche da venti anni e parlo di venti anni effettivi, non sommati alla liberazione anticipata; una grande distanza temporale dai reati commessi – in un caso vi erano quasi 30 anni dal reato commesso; una approfondita istruttoria sull'assenza di elementi che potessero far sospettare che ancora ci fossero dei contatti con il gruppo e con il contesto criminale di riferimento di una volta; l'analisi del tenore di vita dei familiari rispetto ai redditi ufficialmente conosciuti, quindi non soltanto i redditi conosciuti, ma anche il tenore di vita, che è una cosa diversa. È chiaro che se in un nucleo familiare si dice che sono quasi tutti nullafacenti e nullatenenti però ciascuno utilizza un'autovettura o vive in una villa, il sospetto viene. Non possiamo fare delle affermazioni perché non abbiamo elementi, ma c'è il sospetto che ci siano delle entrate non note. Un'altra realtà storicamente accertata è che le cosche di riferimento spesso hanno in qualche modo retribuito le famiglie delle persone che erano Pag. 11detenute e questo è un elemento di cui tener conto. Ho detto all'inizio che questa è una valutazione che deve essere fatta in un insieme a forma di cerchio: oltre a tutti questi elementi, ci deve essere poi una assoluta positività dell'osservazione penitenziaria. Se, come noi notiamo, il passare del tempo non determina necessariamente l'allentamento del vincolo di affiliazione di un soggetto rispetto alla cosca a cui aveva aderito, significa che il primo elemento da considerare è appunto un lungo decorso temporale. Se parliamo di persone che hanno espiato venti anni di reclusione – nella vita di un essere umano venti anni sono un periodo di osservazione prolungato che può dare un'attendibilità – nella osservazione penitenziaria, che è gestita da esperti del trattamento, da psicologi, da educatori, allora abbiamo sempre chiesto di vedere i segni concreti e tangibili di quella che noi definiamo la revisione critica della devianza del passato. Non voglio parlare di ripudio della vita di un tempo, però vogliamo sapere se questo soggetto parli dei delitti che ha commesso, esprima mai una forma di rincrescimento verso il male che ha fatto, abbia una parola verso le vittime. Si tratta di qualcosa di diverso, per carità, dal pentimento. Il trattamento penitenziario tende alla rieducazione del soggetto e alla risocializzazione dello stesso. «Emenda» è una parola che si usava in un linguaggio di qualche tempo fa e forse sposta il discorso su un piano etico, ma, volando basso, sarebbe già un ottimo risultato se riuscissimo a convincere dei criminali che non è conveniente commettere delitti, che ciò che si perde della propria vita, cioè l'affettività, la vita familiare, l'ordinato svolgersi dell'esistenza, il vivere nel proprio contesto, è un prezzo troppo alto da pagare, e già sarebbe secondo me un grosso risultato. Se vogliamo chiamarla emenda, facciamolo pure, ben venga. Noi chiediamo sempre agli educatori se in un lungo arco di tempo vi è costanza in queste dichiarazioni, se c'è un desiderio di una vita familiare ordinaria, una condotta carceraria ovviamente irreprensibile, se esiste ancora la lusinga del profitto illecito o no. Va poi anche detto che i permessi che abbiamo dato abbiamo preferito concederli in un contesto in ambito locale, per esempio Spoleto, e non concedere il permesso nel luogo di provenienza. Può essere una forma di cautela, non so se eccessiva, ma a noi è sembrata ragionevole.
  Questo, ripeto, in estrema sintesi. Grazie, presidente.

  PRESIDENTE. A nome di tutti la ringrazio per questa relazione e, visto che mi ha tolto quasi tutte le domande, perché è stata fin troppo completa, condivido con lei una riflessione e quindi una brevissima domanda a seguire. Chiedo anche ai colleghi di farmi sapere se intendono intervenire. La riflessione che condivido con lei è la seguente. I numeri che lei ci ha dato sottolineano una diversità di trattamento tra quanto avvenuto in altre zone d'Italia e quanto avvenuto nel suo territorio. Sono francamente rincuorata dai numeri che ha dato perché non sono i numeri che abbiamo visto fino adesso, parlo ovviamente dei permessi. Le dico questo perché effettivamente lei nella sua relazione ha risposto a tutte le domande che io fin qui ho fatto e cioè come mai non si tiene conto ad esempio che, se non si è venuti al primo principio, quello del risarcimento economico, il tema è che effettivamente nella maggior parte dei casi i soldi ci sono, ma non sono dichiarati quando si proviene da una 'ndrina o da una cosca? Come mai non si tiene conto del fatto che un mafioso che non si pente, difficilmente non è più un mafioso e che comunque l'osservazione dovrebbe essere molto attenta se viene a mancare questo presupposto? Proprio perché come saprà stiamo ragionando di eventualmente modificare e restringere ancora le maglie sui permessi premio – anche se devo dire che da quello che dice lei volendo fare un'applicazione attenta ci sarebbero già tutti i presupposti – non sarebbe forse opportuno disciplinare diversamente anche il contenuto di sintesi delle relazioni? Sappiamo che le relazioni di sintesi sono le relazioni degli operatori penitenziari che ovviamente vedono tutti i giorni, a differenza vostra, il detenuto, quindi quello che lei ci diceva su tutte le domande che fate. Allora non diventa forse centrale questa Pag. 12relazione nella scelta di dare o meno dei benefici? Perché se manca il risarcimento, se mancano segnali evidenti di pentimento, come possiamo capire se questa persona meriti o no un beneficio? Probabilmente proprio dalla quotidianità che lei ci indicava.
  Sottolineo che anche rispetto alla gestione della corrispondenza la cosa mi ha rincuorato perché un altro dei dati che mi aveva molto preoccupato era il numero importante di corrispondenza che doveva essere censurata all'interno dei penitenziari. Il fatto che anche questo per voi sia un segnale da tenere in grande attenzione mi rassicura sul fatto che viaggiamo sulla stessa traiettoria. Secondo lei, fermo restando il principio che quando parliamo di reati così gravi bisogna mantenere innanzitutto la barra dritta su chi sta fuori e sulle vittime di quei reati, quando si danno dei benefici, questi devono essere ancora più «controllati» visto che non sempre i numeri ci dicono che questo accade?

  ANTONIO MINCHELLA, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Una domanda apparentemente semplice, ma in realtà complessa. Se posso cercherò di rispondere. È chiaro che parlo del distretto dell'Umbria, non posso fare paragoni con quello che è accaduto in altri distretti, non mi permetterei mai, non conosco questi procedimenti. Noi ci siamo attenuti a questi principi. La prima nota che mi aveva fatto sul risarcimento: è ben difficile che ci possa essere un risarcimento, sono persone che per lo più, almeno ufficialmente, percepiscono soltanto la mercede carceraria per lavoro all'interno. Può essere importante verificare se hanno svolto o meno lavoro intramurario perché una volta gli elementi di spicco delle cosche rifiutavano di farlo. Questo può essere un elemento. Altro parametro che ci siamo dati a Perugia riguarda il fatto che spesso abbiamo notato che nelle richieste vi era questa affermazione: «Non sono in condizioni di risarcire perché né io né la mia famiglia possediamo il danaro, però ho fatto questo versamento all'associazione Libera». Noi prendiamo atto, siamo contenti che ha fatto il versamento, ma ci siamo detti che non deve diventare una specie di ticket, secondo cui, avendo fatto 300 euro di versamento a Libera, allora si possa avere il beneficio. Paradossalmente, nemmeno se ci fosse stato il risarcimento integrale nei confronti delle persone danneggiate, di per sé sarebbe bastato, perché se il risarcimento è fatto da danaro da attività illecite e si continua a essere il capo di una cosca, il permesso premio noi non lo daremo di certo.
  Circa la relazione di sintesi, l'ordinamento penitenziario è un meccanismo complesso di cui la magistratura di sorveglianza finisce per essere l'ultimo anello della catena, ultimo, ma non meno importante, detto all'inglese. La relazione di sintesi è fondamentale per tutti i benefici, qui stiamo parlando di persone particolari che hanno commesso delitti gravissimi e che per libera scelta non intendono collaborare con la giustizia, ma non dimentichiamo anche tutti gli altri detenuti che hanno commesso reati molto più lievi. Nel concedere un beneficio – tanto il permesso premio quanto l'affidamento in prova o la semilibertà – la relazione di sintesi per noi è centrale perché, come ha detto lei presidente, noi non guardiamo negli occhi i detenuti tutti i giorni. Facciamo dei colloqui, ma quelli del magistrato di sorveglianza sono colloqui un po' diversi da quelli che fanno lo psicologo o l'educatore, non foss'altro per la preparazione professionale completamente distinta che abbiamo. Se nella relazione di sintesi non dovessimo avere gli elementi che ci aspettavamo – non come contenuto della risposta, ma che ci sia almeno una risposta – il tribunale di sorveglianza nella pienezza dei poteri chiede nuovamente all'istituto di approfondire questi aspetti particolari con il detenuto. Voglio dire che l'articolo 4-bis, eliminando l'ostatività ha fornito una possibilità a persone che prima non potevano averla, ma questo non significa che il permesso premio debba essere concesso, anzi nessun beneficio penitenziario fondamentalmente è mai obbligatorio. Perfino il rinvio dell'esecuzione per le donne in gravidanza può dal tribunale di sorveglianza essere trasformato in una detenzione domiciliare, quindi partiamo da questo presupposto:Pag. 13 il soggetto ha fatto una richiesta, non è detto che debba essere accolta per forza. Non ci sono delle risposte particolari? Potremmo ritenere che, pur richiesto su tal punto, il soggetto non sia aperto, questa nota di sospetto ci spinge a essere particolarmente prudenti. La magistratura di sorveglianza deve sempre essere prudente e con persone condannate per reati di criminalità organizzata deve essere particolarmente prudente. Il tribunale di sorveglianza ha una pienezza istruttoria enorme e possiamo chiedere una nuova relazione di sintesi.
  Quanto al blocco della corrispondenza, questo che potrebbe sembrare un elemento di poco momento, diventa importante nella valutazione che facciamo. A questo soggetto nel corso di venti anni sono mai state trattenute delle lettere non concesse? Evidentemente c'erano già dei sospetti ed è chiaro che ciò refluisce negativamente su questo soggetto. Spero di essere stato chiaro nella risposta.

  PRESIDENTE. Chiarissimo. La parola al senatore Rastrelli.

  SERGIO RASTRELLI. Grazie, presidente. La sua ricognizione mi è parsa particolarmente lucida e puntuale. Condivido peraltro la sua indicazione della risposta dello Stato sul 4-bis e sul 41-bis come una presa d'atto rispetto al fenomeno e, aggiungo io, una presa d'atto rispetto alla quale è necessario rimuovere ogni ambiguità perché troppo spesso nei distinguo poi si annidano dei cedimenti. Le chiedo una riflessione su dinamiche di adeguatezza sia normativa sia strutturale. Sulla parte normativa, si è inciso da ultimo per fare in modo che venisse potenziato il meccanismo della presunzione di pericolosità perché è evidente che chi non si dissocia rispetto alle consorterie criminali mantiene il vincolo originario con le organizzazioni. Questo però non impedisce che molta della normativa che presiede la gestione del 41-bis sia affidata a circolari del DAP. A suo avviso mantenere duttile ed elastica la interpretazione in concreto della disposizione in astratto rimane la logica funzionalmente più idonea? Circa l'adeguatezza strutturale soprattutto sul secondo comma del 41-bis, le chiedo se allo stato la nostra struttura penitenziaria è in grado di interpretare correttamente i vincoli – parlo dal punto di vista strutturale – che permettono in concreto la declinazione delle previsioni di cui al secondo comma del 41-bis, non soltanto con riferimento proprio alle strutture carcerarie ma anche alla formazione del personale, alla specializzazione della polizia penitenziaria, alla formazione del personale direttivo all'interno degli istituti carcerari. Le chiedo cioè se lei individua delle possibili aree di intervento che permettano di rendere questo regime particolarmente funzionale.

  ANTONIO MINCHELLA, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Grazie. Per quanto riguarda la prima domanda sulla presunzione di pericolosità di chi non si dissocia, nelle richieste che pervengono da soggetti condannati per reati di cui al primo sottogruppo dell'articolo 4-bis e che non collaborano con la giustizia, diviene quasi una formula di stile che si sono dissociati dalle condotte del passato. È chiaro che se non ci fosse neanche questa dichiarazione, l'istanza partirebbe molto male. Questa mera dichiarazione è lo stesso articolo 4-bis a dire che non è sufficiente. Ci devono essere elementi specifici e concreti diversi dalla condotta regolare e dalla dichiarazione di dissociazione del suo passato. Questi elementi specifici e concreti la magistratura di sorveglianza li può valutare soltanto da fatti e i fatti sono il comportamento tenuto nel corso di una lunga detenzione. Quando dico lunga detenzione, ripeto, non è cinismo, ma è necessità. Se è lungo il periodo di affiliazione, lungo deve essere anche il processo di maturazione di queste persone perché si tratta di individui che passano da un sistema di disvalori a, si spera, un sistema di valori e di accettazione dei valori socialmente condivisi. Quindi la dichiarazione di dissociazione ce l'attendiamo sempre: da sola non è sufficiente.
  Circa la circolare del 2017 del DAP, in fondo è l'articolo 41-bis stesso a prendere atto che realisticamente non è possibile per il legislatore disciplinare tutto con una Pag. 14norma di legge perché la vita tende a sfuggire alle spinte a incasellarla. Ogni giorno ci possono essere delle esigenze nuove. Secondo me è corretto che l'amministrazione penitenziaria mantenga la flessibilità che ha adesso e che sta dimostrando di avere adesso perché il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis credo sia efficace. È chiaro che ci possano essere sempre episodi negativi, ma più che parlare di falle del sistema, parlo a volte di accidenti della storia. Il codice civile dice che la buona fede si presume. Presumo anche per esempio che tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione non siano corrotti. Può capitare qualcosa del genere, ma questa non è una falla del sistema, è stato un incidente, un qualcosa che è occorso. Quindi il meccanismo attuale per cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mantiene questa flessibilità e questa elasticità nell'indicare le limitazioni in concreto, con possibilità per il detenuto di impugnarle davanti al magistrato di sorveglianza, direi rappresenti il miglior compromesso possibile, realisticamente.
  Veniamo investiti – investiti è la parola giusta – da moltissimi molteplici reclami, gran parte dei quali di giurisdizionale hanno veramente poco. Vi sono reclami sul perché non si possa cambiare spesso la tovaglia sul tavolo della propria cella, perché la fotografia all'anno che si manda ai propri familiari debba essere scattata da un appartenente alla polizia penitenziaria invece che scattata dal proprio fotografo di fiducia, perché si possano acquistare pentole di 20 e 24 centimetri di diametro e non da 22. I tribunali di sorveglianza sono anche sommersi da queste cose. Cerchiamo di dare una veste giurisdizionale a tutto. Prima riconosciamo se esiste un diritto dell'individuo a quella specifica pretesa poi vediamo se quel diritto sia stato violato. Non credo che ci possa essere un sistema diverso, dubito che il legislatore possa – perché non è realistico – disciplinare tutta la quotidianità.
  Circa l'adeguatezza strutturale, so di episodi, talora ci sono stati dei contatti impropri, per vicinanza di aperture, finestre, possibilità di scambio di parole. Su questo, devo dire la verità, il tribunale di sorveglianza può veramente poco. La Repubblica italiana ha sempre avuto normativamente la costante di essere sempre molto avanti, sposta in avanti gli ideali e gli obiettivi della società, non sempre le strutture e le disponibilità finanziarie purtroppo sono state all'altezza, non per colpa di qualcuno, perché questa è la situazione dello Stato.
  Quanto ai profili della polizia penitenziaria, nel distretto dell'Umbria abbiamo 107 persone in regime di 41-bis che sono ristrette a Spoleto e a Terni. In linea di massima devo dire che la mancanza di disordini all'interno di quegli istituti, avendo a che fare con persone che sono, ripeto, ristrette gran parte della giornata in una cella, significa, a mio parere, che la polizia penitenziaria riesce a esprimere una professionalità adeguata. La polizia penitenziaria fa un lavoro straordinario e difficilissimo a contatto con persone sovente pericolosissime e si dibatte tra mille difficoltà dovute soprattutto a una carenza di personale che in alcune situazioni si è fatta davvero pesante. Forse va annotata – ma questo non riguarda soltanto il 41-bis – la necessità di una formazione professionale che va anche adeguata al tempo per la polizia penitenziaria perché stiamo notando, non tanto nelle sezioni del 41-bis, quanto magari nelle case circondariali dove vengono portate persone condannate per reati di minor rilievo, un cambiamento antropologico dalla popolazione detenuta che sembra non rispettare più la divisa e la funzione della polizia penitenziaria. Questo talora crea dei disordini all'interno delle sezioni, è una realtà che sta mutando. Il carcere finisce per essere uno specchio della realtà esterna.

  PRESIDENTE. Do la parola alla senatrice Rando, collegata da remoto.

  VINCENZA RANDO. Grazie, mi spiace non essere lì. Ho ascoltato la relazione del presidente che condivido anche nei profili valutativi e di visione, quindi veramente grazie, molto completa. Ho sempre pensato che il tribunale di sorveglianza abbia una funzione veramente importante perché deve Pag. 15fare delle valutazioni su comportamenti, su condotte. Sappiamo bene che i grandi boss dentro le mura carcerarie hanno a volte anche comportamenti lineari. Nella vostra osservazione, o nell'osservazione che vi viene data del trattamento, come vengono valutati i comportamenti di chi ha avuto un ruolo importante in un'organizzazione mafiosa? Da quello che conosciamo anche dalla letteratura i comportamenti dei boss dentro il carcere sono sempre controllanti. Secondo la sua valutazione il non automatismo, la legislazione e anche i principi europei potrebbero di per sé indebolire la collaborazione? Non pensiamo che chi collabora abbia fatto una valutazione critica portata sui valori, ci sono molti altri motivi per cui magari si collabora, però questo potrebbe un po' incrinare la collaborazione rispetto alla lettura esterna delle organizzazioni malavitose. Inoltre quanto incide nella valutazione l'esistenza dei clan di appartenenza di chi chiede di avere dei benefici e che nel territorio hanno ancora una forte presa? Al di là del fatto che per quella persona ci siano stati elementi sintomatici in relazione alla sua famiglia, lei ha detto prima che spesso nei provvedimenti che avete accolto, non li avete mandati nei territori ma in altri e questo è già un segno importante, però quanto pesa il fatto che nei territori di appartenenza il clan sia ancora forte? Grazie.

  ANTONIO MINCHELLA, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Grazie a lei. Innanzitutto la ringrazio per le parole sul rilievo del tribunale di sorveglianza, la ringrazio davvero. Sì il tribunale di sorveglianza ha un'importanza notevole per l'efficacia che riesce a dare alla sua azione. Anche se forse la società civile italiana non ha mai realmente metabolizzato l'ordinamento penitenziario, nel senso che continuo a ritenere che i benefici siano spesso dei regali immeritati per la maggior parte dei condannati, in realtà se si vanno a esaminare le statistiche si nota che addirittura l'80 per cento di coloro che hanno avuto l'affidamento in prova al servizio sociale non tornano più a commettere reati e questo secondo me è già un grandissimo risultato. Pochi istituti giuridici hanno un'efficacia addirittura all'80 per cento. Quindi, credo che i tribunali di sorveglianza evidentemente facciano valutazioni adeguate non per scienza infusa ma perché anche all'interno del carcere si lavora tanto bene e noi otteniamo delle relazioni di sintesi che ci offrono un quadro completo della personalità dei soggetti che hanno richiesto i benefici.
  Come valutare il comportamento lineare di un capo cosca o di una persona che comunque è stata molto importante? Mi richiamo allo stesso articolo 4-bis quando dice che il soggetto non collaborante che richiede il beneficio deve indicare elementi specifici e concreti diversi dalla regolare condotta. La regolare condotta me l'aspetto come pre-requisito anche perché per ottenere ad esempio un permesso premio qualunque detenuto è sottoposto a due valutazioni: che abbia tenuto una condotta regolare e che non sia più socialmente pericoloso. Quindi, che la condotta debba essere lineare me l'aspetto come pre-requisito, ma assolutamente non è sufficiente. Nel lungo periodo detentivo viene richiesto, tramite il gruppo di osservazione, di avere un quadro completo della personalità e di avere le reazioni di questo soggetto di fronte a questa lunga detenzione e all'isolamento rispetto al contesto d'appartenenza. Se poi il nuovo articolo 4-bis, con questa possibilità possa indebolire o meno la collaborazione, è una domanda a cui veramente non è semplice rispondere. Credo che l'articolo 4-bis, per come è scritto, offra all'interprete tutti gli elementi per una valutazione che non dico debba essere severa, ma certamente rigorosa, molto rigorosa, tale da rendere chiaro che c'è una differenza per lo Stato fra chi collabora con la giustizia e che potrà accedere a un percorso espiativo molto meno disagevole e chi ha deciso per sua libera scelta, quale che siano le sue ragioni, di non collaborare. Il percorso espiativo che avrà sarà molto più lungo e più accidentato. Ripeto, non si tratta di crudeltà o di cinismo, ma di una risposta a una pericolosità sociale che ha già provocato grave danno alle popolazioni del territorio. Ho avuto anch'io anni di svolgimento della mia professione in un territorioPag. 16 – in Calabria – e ho visto come queste persone costringono a vivere quelli perbene. Si tratta di una cosa che non va mai dimenticata. Quanto all'esistenza del clan nel territorio, il fatto soltanto che esista un clan non è di per sé motivo che possa essere, ripeto, da solo, causa di un rigetto della richiesta. Ribadisco ancora una volta che la valutazione che va fatta mette insieme tutti gli elementi di cui abbiamo parlato. L'esistenza del clan nel territorio in fin dei conti è una cosa che noi ci attendiamo. Il clan di natura mafiosa tende a persistere nel tempo, ma le informative che ci vengono portate dalle forze di polizia territoriali di solito sono in grado di dirci bene se il clan esiste o se magari il clan, una volta denominato Sempronio, sì si è disciolto, ma perché è confluito nel clan chiamato Mevio e quindi non si può dire che il contesto criminale di riferimento sia svanito. Questo andrà messo in rapporto a un percorso detentivo lungo che ci attendiamo quantomeno sia irreprensibile. Spero di aver risposto.

  PRESIDENTE. Direi proprio di sì. Non essendoci altri iscritti, presidente, le faccio i ringraziamenti a nome di tutti perché questa è stata un'audizione, almeno per quello che mi riguarda, chiarificatrice e molto utile per il lavoro che stiamo svolgendo.

  ANTONIO MINCHELLA, presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. È stato un onore per me essere in quest'aula.

  PRESIDENTE. Grazie mille. Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.