XIX Legislatura

Giunta delle elezioni

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Venerdì 17 gennaio 2025

INDICE

Elezione contestata della deputata Anna Laura Orrico proclamata nel collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria:
Fornaro Federico , Presidente ... 3 
Morgante Maddalena , Relatrice ... 5 
Fornaro Federico , Presidente ... 11 
Morcavallo Oreste , Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile ... 11 
Fornaro Federico , Presidente ... 15 
Morcavallo Oreste , Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile ... 15 
Fornaro Federico , Presidente ... 15 
Caruso Giovanni Maria , Rappresentante della deputata Anna Laura Orrico ... 15 
Fornaro Federico , Presidente ... 18 
Caruso Giovanni Maria , Rappresentante della deputata Anna Laura Orrico ... 18 
Fornaro Federico , Presidente ... 19 
Orrico Anna Laura , Deputata proclamata ... 19 
Fornaro Federico , Presidente ... 21  ... 21 
Scala Giovanni , Rappresentante della deputata Elisa Scutellà ... 21 
Fornaro Federico , Presidente ... 25 
Scutellà Elisa , Deputata proclamata ... 25 
Fornaro Federico , Presidente ... 26 
Ascari Stefania (M5S)  ... 27 
Fornaro Federico , Presidente ... 28 
Auriemma Carmela (M5S)  ... 28 
Fornaro Federico , Presidente ... 29 
Auriemma Carmela (M5S)  ... 29 
Fornaro Federico , Presidente ... 30 
Aiello Davide (M5S)  ... 30 
Fornaro Federico , Presidente ... 31 
Borrelli Francesco Emilio (AVS)  ... 31 
Fornaro Federico , Presidente ... 32 
Borrelli Francesco Emilio (AVS)  ... 32 
Fornaro Federico , Presidente ... 32 
Morcavallo Oreste , Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile ... 32 
Fornaro Federico , Presidente ... 32 
Morcavallo Oreste , Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile ... 33 
Fornaro Federico , Presidente ... 33 
Morcavallo Oreste , Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile ... 33  ... 33 
Fornaro Federico , Presidente ... 35 
Auriemma Carmela (M5S)  ... 35 
Fornaro Federico , Presidente ... 35 
Caruso Giovanni Maria , Rappresentante della deputata Anna Laura Orrico ... 35 
Fornaro Federico , Presidente ... 36 
Orrico Anna Laura (M5S)  ... 36 
Fornaro Federico , Presidente ... 37 
Scala Giovanni , Rappresentante della deputata Elisa Scutellà ... 37 
Fornaro Federico , Presidente ... 38 
Scutellà Elisa , Deputata proclamata ... 38 
Fornaro Federico , Presidente ... 38  ... 39

Sigle dei gruppi parlamentari:
Fratelli d'Italia: FdI;
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP;
Lega - Salvini Premier: Lega;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE;
Alleanza Verdi e Sinistra: AVS;
Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE;
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP;
Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE;
Misto: Misto;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-+Europa: Misto-+E.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FEDERICO FORNARO

  La seduta pubblica comincia alle 10.05.

Elezione contestata della deputata Anna Laura Orrico proclamata nel collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria.

  PRESIDENTE. Buongiorno a tutte e a tutti. La seduta è aperta.
  L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, la discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata della deputata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria.
  Come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità dei lavori, oltre che con il resoconto stenografico e sommario e con la presenza del pubblico, che ringrazio, sarà assicurata anche attraverso un sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.
  Ricordo che la Giunta delle elezioni ha dichiarato contestata l'elezione della deputata Anna Laura Orrico nella seduta del 19 novembre 2024. Ricordo altresì che, come posto in evidenza durante l'iter svolto presso la Giunta, nel caso di annullamento dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria e di proclamazione per il medesimo collegio del ricorrente Andrea Gentile, conseguirebbe quale effetto automatico la proclamazione della deputata Orrico per il collegio plurinominale unico della XXIII Circoscrizione Calabria nella lista del Movimento 5 Stelle e, di conseguenza, l'annullamento dell'elezione della deputata Elisa Scutellà per il collegio plurinominale della XXIII Circoscrizione Calabria nella lista Movimento 5 Stelle, proclamata ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la lista Movimento 5 Stelle.
  Nella seduta della Giunta delle elezioni del 17 settembre 2024, la deputata Elisa Scutellà è stata dunque ammessa all'istruttoria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Regolamento della medesima, con la conseguente messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali e la facoltà di produrre memorie e chiarimenti sin da tale fase istruttoria.
  Ricordo quindi ai colleghi componenti della Giunta che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento della Giunta stessa, nella riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.
  Do pertanto atto che risultano presenti i seguenti deputati: Aiello Davide, Ascari Stefania, Auriemma Carmela, Bicchielli Pino, Borrelli Francesco Emilio, Buonguerrieri Alice, Candiani Stefano, Coin Dimitri, Coppo Marcello, Della Vedova Benedetto, Gatta Giandiego, Giglio Vigna Alessandro, La Salandra Giandonato, Malavasi Ilenia, Marino Maria Stefania, Michelotti Francesco, Morgante Maddalena, Orrico Anna Laura, Panizzut Massimiliano, Pellicini Andrea, Pittalis Pietro, Porta Fabio, Sbardella Luca, Sorte Alessandro, Sottanelli Giulio Cesare, Stumpo Nicola, Vinci Gianluca, Zoffili Eugenio.
  Risulta assente unicamente il collega Gianfranco Rotondi. Attendiamo qualche istante.Pag. 4
  Do atto che non è presente il collega Rotondi. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nella Sala della Lupa a seduta pubblica già iniziata, ovvero allontanarsene prima della sospensione, non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio.
  La Presidenza autorizzerà brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica ogni due ore circa, nel corso delle quali è opportuno che i deputati non si allontanino troppo dai pressi della sala.
  Le parti si sono regolarmente costituite. Il ricorrente Andrea Gentile è assistito dall'avvocato Oreste Morcavallo; la deputata Anna Laura Orrico è assistita dall'avvocato Giovanni Maria Caruso; la deputata Elisa Scutellà è assistita dall'avvocato Giovanni Scala. Sono altresì presenti in sala, come uditori, alcuni collaboratori degli avvocati.
  Ricordo che, con lettera del 21 novembre 2024, le parti hanno ricevuto comunicazione formale della convocazione dell'udienza pubblica e della facoltà di presentazione delle memorie e di consultazione della documentazione nei termini previsti dal Regolamento della Giunta delle elezioni. Entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, del Regolamento della Giunta, domenica 12 gennaio scorso hanno presentato nuovi documenti e deduzioni la deputata Orrico e la deputata Scutellà. Le parti e i soggetti interessati si sono avvalsi, nel termine prescritto, della facoltà di prendere visione dei documenti presentati dalle controparti e della restante documentazione agli atti, ai sensi del predetto articolo 13, comma 2.
  Comunico, quindi, che a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento, nella relazione introduttiva la relatrice, onorevole Maddalena Morgante, si limiterà ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Prenderanno successivamente la parola, come da prassi, dapprima il ricorrente Andrea Gentile e/o il suo rappresentante, quindi le deputate elette Anna Laura Orrico e/o il suo rappresentante ed Elisa Scutellà e/o il suo rappresentante. Le parti o i loro rappresentanti, a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Giunta, hanno poi facoltà di replicare per una volta.
  Ricordo alle parti e ai rispettivi rappresentanti che gli interventi dovranno essere rigorosamente attinenti alla questione all'ordine del giorno della seduta pubblica.
  Tenuto conto dell'organizzazione dei tempi seguita nelle precedenti sedute pubbliche in altre legislature, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 3 dicembre 2024 e ribadito nella riunione dell'8 gennaio 2025, gli interventi delle parti e/o dei loro rappresentanti dovranno essere contenuti complessivamente in un massimo di 30 minuti circa e la durata delle repliche complessivamente in un massimo di 10 minuti circa. Egualmente i componenti della Giunta potranno formulare alle parti domande nel limite massimo di 10 minuti circa.
  Ricordo che, in base alla costante prassi, i componenti della Giunta potranno rivolgere le loro domande al ricorrente Gentile e alle deputate Orrico e Scutellà o ai rispettivi rappresentanti unicamente su specifiche e puntuali questioni, per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina della seduta. Il Presidente svolgerà l'ordinario vaglio di ammissibilità delle domande, anche con riferimento all'ambito di materia e ai profili istituzionali di competenza della Giunta.
  Ricordo infine a tutti che – come ribadito in più occasioni dai Presidenti della Camera, con lettere inviate a tutti i gruppi parlamentari – non è consentito in simili occasioni effettuare fotografie e riprese audio e video nel corso dei lavori parlamentari, ovvero dopo la loro sospensione e, quindi, durante la seduta pubblica e la camera di consiglio.
  Invito ora la relatrice, onorevole Morgante, a svolgere la relazione introduttiva.

Pag. 5

  MADDALENA MORGANTE, Relatrice. Grazie, Presidente.
  Signor Presidente, cari colleghi, vorrei iniziare con un sentito ringraziamento a lei, Presidente Fornaro, a tutti i colleghi del Comitato, ma anche agli uffici per la loro diligenza, la loro disponibilità, la loro professionalità e il lavoro attento e puntuale svolto in tutti questi mesi.
  Preliminarmente vorrei ricordare che in tutte le fasi dell'iter ho riferito alla Giunta, in qualità di relatrice circoscrizionale, rappresentando i lavori svolti dal Comitato di verifica e l'orientamento espresso dai gruppi parlamentari che ne fanno parte.
  Intervengo, quindi, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Giunta, ricordando che alle elezioni per la Camera dei deputati del 25 settembre 2022 la candidata della lista Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico è stata proclamata eletta nel collegio uninominale n. 2 Cosenza della XXIII Circoscrizione Calabria, con una cifra elettorale di 66.193 voti. Al secondo posto per numero di voti è risultato il candidato Andrea Gentile, con una cifra elettorale di 65.711, con una differenza quindi di 482 voti in meno rispetto alla proclamata.
  Avverso la proclamazione della deputata Orrico è stato presentato, nei termini previsti dal Regolamento della Giunta, ricorso da parte del candidato della coalizione di centrodestra nel suddetto collegio uninominale n. 2 Andrea Gentile. Il ricorso, volto ad ottenere la correzione del risultato riportato dal ricorrente, con conseguente annullamento dell'elezione della candidata Orrico, è avverso: il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale della Calabria nella parte in cui è stata proclamata la candidata Orrico; la determinazione dei voti validi e della cifra elettorale attribuiti dall'UCC al ricorrente; i verbali di diverse sezioni elettorali. Come evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, la deputata Orrico risulta eletta, sulla base del verbale delle operazioni elettorali dell'UCC, anche per la parte proporzionale nell'unico collegio plurinominale della circoscrizione Calabria, in quarta posizione della lista Movimento 5 Stelle, alla luce dei seggi spettanti alla lista medesima nella circoscrizione.
  Nel ricorso del candidato Gentile, di cui si è dato conto nella seduta della Giunta dell'8 novembre 2023, veniva in particolare richiamato il dato, ritenuto molto elevato dal ricorrente, delle schede dichiarate nulle e bianche dai seggi elettorali, anche rispetto a quello degli altri collegi uninominali della circoscrizione, sottolineandone il rilievo rispetto al divario di 482 voti tra la candidata eletta e il ricorrente. Dopo l'attività di verifica svolta, nella mia qualità di relatrice circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento della Giunta, con il supporto degli uffici, sui verbali delle 2.401 sezioni in cui si articola la Circoscrizione Calabria, in data 8 novembre 2023 ho illustrato alla Giunta delle elezioni le risultanze di tali operazioni preliminari di verifica.
  In particolare, ho riferito come, sulla base dell'esame dei verbali e delle tabelle di scrutinio, il totale dei voti validi riportati dalla deputata Orrico risultava essere pari a 66.197, mentre il totale dei voti validi attribuiti al candidato Gentile risultava essere pari a 65.713. Veniva, quindi, confermato il maggior numero di voti validi ricevuti dalla deputata proclamata Orrico rispetto al candidato Gentile, con il divario di voti che passava da 482 a 484. Le schede nulle sono risultate pari a 6.135 e le schede bianche pari a 4.650.
  Al contempo, nella medesima seduta dell'8 novembre 2023, la Giunta delle elezioni, in aderenza con il criterio generale seguito anche per gli altri ricorsi riguardanti le proclamazioni nei collegi uninominali, sulla base dei dati relativi al divario tra il candidato eletto e il secondo candidato più votato, ed in rapporto al numero di schede bianche, nulle e contestate del collegio, ha deliberato l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta medesima, «secondo modalità e tempi che saranno definiti in una prossima seduta, in ogni caso prevedendo il riconteggio delle schede bianche e nulle di un campione di sezioni, sulla base dei criteri di validità dei voti stabiliti dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 Pag. 6giugno 2023 e rinviando al termine della verifica a campione le successive deliberazioni da parte della Giunta».
  La Giunta ha pertanto disposto l'istituzione di un Comitato di verifica ai sensi dell'articolo 11 del proprio Regolamento, di cui fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti nella Giunta delle elezioni, con il compito di revisionare le schede bianche, nulle e contestate del collegio uninominale n. 2. Nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come comunicato nella seduta del 23 novembre 2023, per il riconteggio del campione di schede bianche, nulle e contestate, è stata individuata una percentuale pari al 5 per cento delle sezioni del collegio uninominale; tale percentuale è stata la medesima per tutti i collegi uninominali per i quali la Giunta ha deliberato l'apertura dell'istruttoria in questa legislatura, ferme restando le successive determinazioni assunte in esito a tale revisione.
  Il Comitato di verifica si è riunito in data 20 febbraio 2024 per la revisione del campione del 5 per cento, individuato con una metodologia che ha consentito una determinazione casuale ed oggettiva delle sezioni oggetto di revisione. Sugli esiti della riunione ho riferito, in qualità di relatrice, alla Giunta nella seduta del 27 febbraio 2024 ed in tale sede la Giunta medesima, su proposta del Comitato, ha convenuto sull'esigenza che si procedesse alla revisione di tutte le schede nulle, bianche e contestate del collegio uninominale.
  Le successive riunioni del Comitato di verifica, per un totale di circa 37 ore nell'arco di sei mesi, hanno avuto luogo nelle giornate del 6, 13, 19 e 26 marzo; del 3, 9, 16, 23 e 24 (due riunioni) aprile; del 21 maggio; dell'11, 19, 25, 26 e 27 giugno; del 9, 10 e 23 luglio. Il Comitato ha terminato i propri lavori nella riunione del 31 luglio 2024.
  Gli esiti della verifica delle schede bianche e nulle (non vi erano schede contestate nel collegio) sono stati comunicati ed illustrati alla Giunta nella seduta del 17 settembre 2024. In tale sede è stato fatto presente come la verifica abbia comportato l'attribuzione di complessivi 1.623 nuovi voti validi ai candidati e alle liste, nell'ambito delle 4.637 schede bianche e 6.122 schede nulle oggetto di revisione. Come illustrato più nel dettaglio nella seduta della Giunta del 17 settembre 2024, nei casi (409) di voti espressi in favore del solo candidato uninominale e/o di più liste della medesima coalizione, questi sono stati attribuiti, oltre che al candidato uninominale, pro quota tra le liste delle coalizioni ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del DPR n. 361 del 1957.
  Nel corso dell'attività di verifica, non sono state rinvenute nei relativi plichi le schede bianche e nulle delle sezioni n. 3 del comune di Fagnano Castello e n. 24 del comune di Rende che, in base ai dati dei verbali sezionali, erano rispettivamente pari a 14 bianche e 4 nulle e a 3 bianche e 9 nulle, per un totale quindi di 17 schede bianche e 13 schede nulle non rinvenute nei plichi.
  Come avvenuto in precedenti occasioni, ho riferito alla Giunta che tale circostanza non è stata ritenuta ostativa alla conclusione dell'attività istruttoria, considerando dirimente il fatto che il numero delle schede non rinvenuto fosse inferiore a quello del differenziale dei voti validi complessivamente risultante dall'esito dell'attività di verifica.
  In tale quadro, all'esito della complessiva attività di verifica, sono stati attribuiti alla deputata Anna Laura Orrico 234 nuovi voti validi e al ricorrente Andrea Gentile 958 nuovi voti validi. Come già ricordato, l'UCC aveva attribuito alla deputata Orrico 66.193 voti validi, che, dopo la verifica dei verbali sezionali, sono stati determinati in 66.197 voti validi. Pertanto, a seguito dell'attribuzione dei predetti 234 nuovi voti validi da parte del Comitato di verifica, la cifra elettorale della deputata Orrico è diventata pari a 66.431 voti.
  A sua volta, l'UCC aveva attribuito al ricorrente Gentile 65.711 voti validi, che, dopo la verifica dei verbali sezionali, sono stati determinati in 65.713 voti validi. Conseguentemente all'attribuzione dei 958 nuovi voti validi da parte del Comitato di verifica, Pag. 7la cifra elettorale del ricorrente Gentile è diventata pari a 66.671 voti.
  La verifica delle schede bianche e nulle da parte del Comitato ha, quindi, portato alla determinazione delle nuove cifre elettorali, riscontrando un esito di 240 voti validi in favore del ricorrente Andrea Gentile rispetto alla deputata proclamata Anna Laura Orrico.
  Nella seduta del 17 settembre 2024 la Giunta delle elezioni, dopo aver preso atto degli esiti dell'attività svolta dal Comitato di verifica, ha definito i termini per consentire alle parti l'accesso alla documentazione elettorale sulla base delle previsioni dell'articolo 11, comma 3, del Regolamento della Giunta. Oltre alle parti, è stata, altresì, ammessa all'istruttoria, in qualità di soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 12 del suddetto Regolamento, la deputata Elisa Scutellà.
  Dopo aver provveduto alla formale comunicazione dell'esito della verifica alle parti e consentito l'accesso alla documentazione nei termini definiti dalla Giunta, sulla base delle previsioni dell'articolo 11, comma 3, del medesimo Regolamento, il ricorrente Gentile, la proclamata Orrico e la deputata Scutellà hanno trasmesso, nei termini regolamentari, memorie e chiarimenti, esaminati dal Comitato di verifica nelle riunioni del 23 ottobre e 5 novembre 2024.
  Passo, quindi, a riepilogare brevemente i contenuti delle memorie presentate, come già illustrate nella seduta della Giunta del 12 novembre 2024, richiamando – per le argomentazioni relative al lavoro del Comitato e alle attività di verifica elettorale svolte in attuazione dell'articolo 66 della Costituzione – quanto già diffusamente rappresentato, in qualità di relatrice, nel corso dei lavori della Giunta.
  In particolare, nella memoria presentata dalla deputata Scutellà viene ritenuto, sulla base della giurisprudenza amministrativa ivi citata, che il Comitato di verifica ha «fatto un uso distorto del principio del favor voti», considerando valide schede riportanti segni di riconoscimento che si ritengono idonei a invalidare il voto. Si richiamano nella memoria, in particolare, le schede con la presenza di scarabocchi sul contrassegno votato in luogo della croce o le schede riportanti il nome di soggetti che non erano candidati nel collegio uninominale. La memoria contesta, altresì, il fatto che lo stesso segno – spesso il nominativo del candidato o di altro soggetto – sarebbe stato ritenuto in alcuni casi idoneo a inficiare la scheda e in altri no, a seconda della sua posizione (dentro o fuori il riquadro del candidato).
  Le memorie presentate dalle deputate Orrico e Scutellà intervengono entrambe in merito al numero di schede bianche recanti voti validamente espressi in esito ai lavori del Comitato e alla custodia della documentazione elettorale.
  Rispetto al numero di schede bianche risultate valide dopo il riesame del Comitato viene evidenziata la particolare ampiezza. In particolare, nella memoria dell'onorevole Scutellà si rileva che «la singolarità del risultato del processo di revisione delle schede bianche sembrerebbe essere il frutto, alternativamente: di un'azione, condotta in sede di scrutinio, volto a occultare tra le schede bianche gran parte di quelle che riportavano la preferenza per Forza Italia; ovvero di un'ingerenza, successiva alla chiusura delle operazioni da parte dell'ufficio elettorale sezionale, volta ad “aggiungere” una preferenza per Forza Italia, sulla maggior parte delle schede originariamente bianche pervenute dalle singole sezioni». In proposito, nella memoria si rende noto che la deputata Scutellà ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma in data 17 ottobre 2024, trasmessa anche alla Giunta delle elezioni.
  Nella memoria della deputata Scutellà, inoltre, si «rileva il sospetto che l'anomalo risultato del processo di revisione delle schede bianche sia stato il frutto – come già riportato all'attenzione dell'autorità giudiziaria – di condotte dolose penalmente rilevanti. Da questo punto di vista, si ritiene preliminarmente necessario accertare la permanente e continua sicurezza del materiale elettorale dal momento in cui si sono concluse le operazioni degli uffici elettorali Pag. 8sezionali a quello della chiusura dell'istruttoria da parte del Comitato di verifica».
  Nella memoria della deputata Orrico si ipotizza «una possibile esposizione delle schede al rischio di manipolazioni» che potrebbe spiegare «perché un numero insolitamente alto di schede bianche è risultato, poi, attribuito in modo univoco a un solo candidato, ossia il ricorrente».
  Si eccepisce, poi, l'attendibilità e la legittimità del principio di prova offerto dal ricorrente con le dichiarazioni dei cittadini elettori; anche nella memoria della deputata Scutellà si richiamano anomalie che sarebbero state riscontrate nelle dichiarazioni testimoniali allegate al ricorso del candidato Andrea Gentile, rilevando come la quasi totalità appaia – si evidenzia nella memoria – «fallace oltre che impossibile, quindi, mendace». Sul punto viene formulata la richiesta di dare notizia dell'accaduto all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento della Giunta.
  Nella memoria presentata dalla deputata Orrico si rileva, altresì, che nella legge elettorale non è esplicitamente prevista l'ipotesi, ritenuta «cruciale nel caso de quo», in cui l'elettore abbia tracciato più segni su due o più liste coalizzate oppure un unico segno che attraversi i riquadri di più liste coalizzate. Si rappresentano, poi, nella memoria alcuni elementi di dubbia costituzionalità sulla legge elettorale.
  Altro rilievo critico a fondamento della memoria presentata dall'onorevole Orrico è relativo agli effetti del doppio meccanismo di trasferimento della volontà espressa dall'elettore, con l'applicazione del riparto pro-quota ai suddetti casi riscontrati dal Comitato. Viene richiamato, altresì, nella suddetta memoria, il contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, nel considerare validi i voti espressi dall'elettore in favore di più liste di una coalizione, poiché la nullità di essi discenderebbe da elementi già conosciuti, quali le istruzioni ministeriali e i criteri di validità e nullità approvati dalla Giunta della XVIII legislatura; si richiama, inoltre, la violazione del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, chiedendo di considerare nulle tali schede o, in via subordinata, di dichiararne la validità solo con riferimento alle prossime elezioni politiche.
  Nella memoria del ricorrente Gentile, al contrario, si rileva come la Giunta delle elezioni abbia già in precedenti occasioni seguito criteri per la validità o nullità delle schede parzialmente non corrispondenti alle istruzioni ministeriali per gli uffici elettorali di sezione. Nella memoria si rileva come tali voti siano stati riconosciuti dal Comitato come validi in applicazione del criterio guida in materia elettorale del favor voti, richiamato dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa in materia (tra le altre, Consiglio di Stato n. 66/1987 e n. 5419/2022, nonché TAR Piemonte n. 77/2005) e dai criteri adottati dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, principio volto a salvaguardare la validità del voto espresso nella scheda ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre nel rispetto dei princìpi dell'univocità e della non riconoscibilità del voto.
  Viene, al riguardo, ricordato nella memoria come tale impostazione sia stata conforme a quella seguita dai due precedenti Comitati istituiti nella legislatura in corso e si richiamano gli esiti del Comitato di verifica e le linee guida seguite in aderenza con la giurisprudenza in materia, dove è sempre più fortemente sottolineata «l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto».
  Nella memoria del ricorrente Gentile si evidenzia, infine, che il lavoro del Comitato di verifica ha determinato un risultato numerico di per sé oggettivo – e uno scarto di 240 voti «considerevole e netto» – e che, data l'esaustività degli accertamenti svolti dal Comitato e non essendovi motivo di pensare che le schede dichiarate valide dai seggi debbano ricevere una diversa attribuzione, «le risultanze appaiono idonee a costituire prova piena e incontrovertibile da porre a fondamento di una proposta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico». Viene al riguardo citato il precedentePag. 9 del Senato della scorsa legislatura, in cui la Giunta delle elezioni e delle immunità ritenne esaustiva l'istruttoria svolta dal Comitato mediante la verifica di tutte le schede nulle, bianche e contestate del collegio uninominale, la cui risultante assegnava al ricorrente Corti uno scarto di 55 voti validi sul resistente Patriarca. È, infine, posto in evidenza nella memoria come altrimenti si correrebbe il serio rischio di ripetere ex novo le operazioni elettorali, in palese contrasto con quanto disposto ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Regolamento della Camera dei deputati, che prevede un termine di 18 mesi per la verifica dei poteri, già abbondantemente decorso.
  Come anticipato, nella seduta del 12 novembre 2024, in qualità di relatrice, ho illustrato alla Giunta gli esiti dell'esame svolto dal Comitato di verifica sulle memorie e chiarimenti presentati dalle parti e soggetti interessati entro il termine del 18 ottobre 2024. In tale seduta si è, altresì, convenuto di accogliere la richiesta formulata da alcuni membri della Giunta di poter disporre del tempo necessario per approfondire l'ampia relazione svolta, rinviando alla successiva seduta con il medesimo ordine del giorno.
  Nella seduta del 19 novembre 2024 la Giunta delle elezioni, dopo aver respinto la richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle di ampliamento dell'istruttoria per mezzo dell'esame di un campione di schede valide, ha approvato la proposta di contestazione dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico, formulata ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Regolamento della Giunta. In tale sede è stato, altresì, ricordato che l'eventuale approvazione, al termine della procedura prescritta dal Regolamento della Giunta, da parte dell'Assemblea, della proposta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico nel collegio uninominale Calabria U02 e di proclamazione del ricorrente Andrea Gentile in tale collegio comporterebbe, come effetto automatico, che questa avrebbe titolo al seggio attribuito per la parte proporzionale nel collegio plurinominale unico della circoscrizione Calabria. Di conseguenza, in tale caso, la proclamazione della deputata Orrico nel collegio unico plurinominale della circoscrizione Calabria comporterebbe l'annullamento della proclamazione della deputata Elisa Scutellà nella circoscrizione Calabria, che, come risulta dal verbale dell'UCC, è stata conseguenza dell'esaurimento della lista di candidati del Movimento 5 Stelle nel collegio plurinominale, in applicazione della previsione dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  Per lo svolgimento della seduta pubblica è stata, quindi, fissata la data di venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 10, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento della Giunta. Come previsto, è stata data comunicazione alle parti dello svolgimento della seduta con lettera del Presidente della Giunta, trasmessa via PEC il 21 novembre 2024, rappresentando, altresì, la facoltà per le parti di depositare nuovi documenti o deduzioni sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica e di consultare la documentazione, ivi inclusi i documenti depositati dalla controparte, sino al terzo giorno antecedente la seduta pubblica. Entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, del Regolamento della Giunta, domenica 12 gennaio scorso hanno presentato nuovi documenti e deduzioni la deputata Orrico e la deputata Scutellà. Le parti e i soggetti interessati si sono avvalsi della facoltà di prendere visione dei documenti presentati dalle controparti e della restante documentazione agli atti, ai sensi del predetto articolo 13, comma 2.
  Nella nuova memoria trasmessa alla Giunta il 12 gennaio 2025 la deputata Orrico contesta l'esito cui è pervenuta la Giunta delle elezioni, ritenendolo inammissibile e infondato, ed esponendone le relative ragioni. Sono, quindi, ribadite le argomentazioni svolte nella memoria presentata il 17 ottobre 2024, approfondendone i diversi punti con riferimento alle controdeduzioni necessarie a confutare le avverse tesi, nonché le osservazioni della relatrice svolte nella seduta del 12 novembre 2024.
  Viene preliminarmente precisato che le deduzioni contenute nei primi punti, in vario modo connesse a vizi in procedendo e Pag. 10collocate sul piano più strettamente istruttorio, erano e sono funzionali a stimolare una necessaria integrazione istruttoria mediante il riconteggio delle schede valide.
  La deputata Orrico sottolinea, quindi, che il criterio seguito dal Comitato, di ritenere validi i voti espressi per più liste appartenenti alla medesima coalizione, con unico segno o con più segni, ha determinato il ribaltamento del risultato elettorale, sottolineando che senza di questo risulterebbe in vantaggio anche dopo la revisione delle schede bianche e nulle.
  Nella memoria della deputata Orrico si eccepiscono, quindi, diversi profili attinenti ai seguenti aspetti:

   1. l'attendibilità e la legittimità del principio di prova offerto dal ricorrente mediante le dichiarazioni dei cittadini elettori. Le carenze dell'istruttoria condotta in prima istanza dal comitato e il conseguente rilievo giuridico ai fini istruttori;

   2. il necessario accertamento della violazione delle regole che disciplinano l'accesso ai locali deputati allo spoglio. Le ricadute sulla custodia della documentazione elettorale e sulla sua attendibilità;

   3. il necessario accertamento delle forme e dei modi con cui gli elettori dichiaranti avrebbero appreso il contenuto dei voti espressi nelle sezioni. Le ricadute sulla segretezza del voto;

   4. la natura della scelta che ha condotto al riconteggio meramente esplorativo delle schede nulle e bianche. Il necessario completamento dell'istruttoria avviata d'ufficio dalla Giunta in ragione del risultato di un riconteggio che ha ridotto il divario tra i due candidati;

   5. la cornice normativa di riferimento: le istruzioni ministeriali, i meccanismi di trasferimento del voto incompleto e le criticità esistenti in rapporto ai princìpi di cui all'articolo 48 della Costituzione;

   6. gli effetti del doppio meccanismo di trasferimento sulla volontà espressa dall'elettore;

   7. l'equivoco del favor voti quale principio volto alla conservazione di una volontà e non di un atto. L'irrilevanza della giurisprudenza in materia di segni di riconoscimento;

   8. i limitati effetti che conseguono alla soppressione del criterio n. 8 di nullità delle schede e la conseguente impossibilità di affermare un criterio di validità delle schede che dispieghi effetti retroattivi. La violazione dell'articolo 48 della Costituzione e dell'articolo 3 della Costituzione.

  Nelle conclusioni della nuova memoria trasmessa, la deputata Orrico chiede alla Giunta di pronunciarsi nel senso della convalida della sua elezione, si opus sit, previa integrazione istruttoria sul riconteggio delle schede valide del collegio de quo.
  Nella nuova memoria trasmessa alla Giunta il 12 gennaio 2025 la deputata Scutellà ha eccepito la «violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con i princìpi di ragionevolezza e imparzialità, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4, comma 1, e 11, comma 7, del Regolamento della Giunta, con riguardo al rigetto della proposta di ampliamento dell'istruttoria.» Al riguardo, nella memoria si evidenzia che, pur a fronte di un'esplicita richiesta in tal senso formulata dalle controinteressate, la Giunta ha respinto la proposta di disporre «ulteriori attività istruttorie», senza ancorare tale scelta a un criterio oggettivo predeterminato, diversamente da quanto avvenuto per la decisione di apertura dell'istruttoria, come posto in evidenza dalla Giunta medesima.
  Nella memoria della deputata Scutellà si eccepisce, altresì, la «violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio di ragionevolezza – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 58, 59-bis, 69, 70 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – sulle schede nulle erroneamente ritenute contenenti voti validi».
  Nel richiamare quanto già dedotto con la memoria del 18 ottobre 2024, viene posta in evidenza l'irragionevolezza del meccanismo di attribuzione del voto individuato dalla Giunta delle elezioni a seguito della ritenuta altrettanto irragionevole abrogazione ex post del criterio di validità delle Pag. 11schede elettorali n. 8, contenuto nei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti adottati dalla Giunta nella seduta del 26 giugno 2019, nella XVIII legislatura. In particolare, nella memoria si evidenzia che risultano erroneamente attribuiti, perché in contrasto con detto criterio, al ricorrente Gentile 298 voti; ne consegue che il risultato finale, applicando l'abrogato criterio n. 8, sarebbe di 58 voti a favore dell'onorevole Orrico.
  Si ribadisce, infine, che nella revisione delle schede nulle si è fatto un uso distorto del principio del favor voti e che il processo di revisione delle schede originariamente nulle appare viziato da irragionevolezza e tale da determinare, stante l'esiguità dello scarto tra i primi due candidati, l'alterazione del risultato finale, con pregiudizio per l'odierna controinteressata.
  Nella memoria della deputata Scutellà si eccepisce, infine, la «violazione dell'articolo 48 della Costituzione, per contrasto con i princìpi di personalità e segretezza del voto – violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 68, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – sulle anomalie delle dichiarazioni testimoniali allegate al ricorso dell'avvocato Andrea Gentile».
  Si precisa, inoltre, che i dubbi già evidenziati in ordine alla catena di conservazione del materiale elettorale, e segnatamente delle schede bianche o contenenti voti nulli, erano e sono fondati sulla circostanza, desumibile dal ricorso dell'avvocato Gentile, che alle operazioni elettorali abbiano partecipato soggetti a ciò non titolati e che prima della chiusura dei plichi le dette schede possano essere state «toccate» da soggetti che non erano componenti del seggio.
  Nelle conclusioni della nuova memoria trasmessa, la deputata Scutellà chiede alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati di: 1) disporre ulteriori attività istruttorie e, in particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, la revisione delle schede valide; 2) in ogni caso, proporre ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati la convalida dell'elezione contestata dell'onorevole Anna Laura Orrico.
  Grazie, Presidente.

  PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti i componenti del Comitato di verifica per il lavoro svolto in tutti questi mesi.
  Do ora la parola al rappresentante del candidato Andrea Gentile, avvocato Oreste Morcavallo, per un massimo di 30 minuti.

  ORESTE MORCAVALLO, Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile. Onorevole Presidente, onorevoli componenti della Giunta delle elezioni, la mia esperienza professionale di mezzo secolo mi ha portato sin dall'inizio a indirizzare la mia attività professionale verso il settore del contenzioso elettorale. Tutto questo ha portato negli anni alla possibilità di dare alla stampa la prima, storicamente, pubblicazione monotematica sul tema dei ricorsi elettorali, a cui è seguita quella del professor Saitta, che ha tratto reiteratamente e diffusamente spunto dalla mia pubblicazione.
  Non è, questa, eccellentissimo Presidente e onorevoli componenti, un'affermazione autoreferenziale o autocelebrativa. È la volontà di specificare in maniera compiuta, completa il tema che oggi stiamo affrontando.
  Ho seguito, patrocinato e difeso i ricorsi in materia elettorale per le elezioni comunali, provinciali, regionali, Parlamento europeo, Camera e Senato e ho fatto una comparazione tra la verifica istruttoria compiuta in sede di ricorsi davanti al giudice amministrativo e la verifica istruttoria, la verificazione compiuta da questa Giunta delle elezioni. Ebbene, devo affermare, senza ombra di smentita, senza falsa ipocrisia, non condizionato dall'esito favorevole – un'affermazione che non è, quindi, voluta pour cause, ma che trae origine da un'esperienza concreta, effettiva, diffusa, reiterata – che le garanzie, le guarentigie che sono offerte dal giudizio davanti alla Giunta delle elezioni sono garanzie addirittura superioriPag. 12 alle verificazioni che sono in corso o che vengono svolte davanti al giudice amministrativo. Perché davanti a questa Giunta delle elezioni vi è un'attività continua, poliedrica di verifica, partendo dalla deliberazione della Giunta per passare, poi, alla verifica istruttoria diretta da parte degli uffici della Giunta, del relatore, del Comitato di verifica e poi, ancora, della Giunta in seduta pubblica. Questo procedimento va comparato con quello che avviene, invece, nell'istruttoria davanti al giudice amministrativo, delegata dal tribunale al prefetto, che a sua volta quasi sempre delega al suo viceprefetto, che a sua volta delega al funzionario della prefettura, in violazione del principio «delegatus non potest delegare».
  Voglio dire che abbiamo assistito e possiamo affermare che vi siano garanzie superiori a quelle del giudizio amministrativo. Tutto questo porta all'affermazione che tutti i nostri dubbi di costituzionalità, che spesso e anche direttamente abbiamo svolto davanti alle sezioni unite, sulla legittimità o meno dell'esistenza di una funzione giurisdizionale esclusiva e autonoma da parte del Parlamento, Camera e Senato, che fosse conforme ai princìpi di costituzionalità, alla luce dell'esito della verifica, sono del tutto infondati. Questa, ripeto, non è un'affermazione occasionale, legata, cioè, all'esito della verifica perché è un'affermazione che abbiamo già svolto, ad esempio, nel 2019, quando la Giunta del Senato ha annullato l'elezione del senatore Salvini. È una affermazione che abbiamo fatto anche in caso di esito negativo dei ricorsi elettorali, quando cioè la Giunta ha deliberato l'inammissibilità del ricorso, perché nella verifica a campione non si era raggiunta la prova di una possibilità positiva dell'esito del ricorso, la cosiddetta «prova di resistenza», che è uno dei princìpi cardine del sistema elettorale amministrativo, assieme a quelli di cui parleremo di qui a pochissimo.
  Abbiamo ascoltato con grande attenzione e interesse la relazione dell'onorevole Morgante, della relatrice. È una relazione che ritengo completa, esaustiva, oggettiva, distaccata dalle posizioni delle parti e – mi si consenta – dotta e competente, per le citazioni giurisprudenziali che rappresentano princìpi cardine del nostro sistema elettorale. Nella materia, nel tema che stiamo trattando vengono in gioco oggettivamente – ed è stato ripetuto – princìpi cardine del sistema elettorale, del giudizio elettorale. Il favor voti è stato ripetutamente richiamato nella relazione, nelle memorie, negli scritti difensivi, nei verbali di questa Giunta. Ebbene, alcune volte è stato interpretato in modo, a mio avviso, non corretto. Che cos'è il favor voti? Lo ripeto a me stesso. Il favor voti è il recepimento di pronunce del giudice amministrativo che si sono ripetute talmente tante volte, reiteratamente, per assurgere a un principio codificato, ius receptum, cioè è legge, o quasi legge, che deve orientare rigorosamente tutte le successive determinazioni, deliberazioni del giudice o dell'organo giurisdizionale, come questa eccellentissima Giunta delle elezioni.
  È stato, cioè, affermato il principio secondo cui bisogna in tutti i modi tentare, da parte dell'interprete, le interpretazioni della scheda elettorale, nel senso di ricercare la volontà dell'elettore, la volontà che è espressa nel voto. Il favor voti, quindi, non è – come è stato, a mio avviso, distortamente, erroneamente detto – soltanto una voluntas dell'elettore e non una volontà dell'atto, ma è una volontà dell'elettore che poi si trasfonde nell'atto, nell'esito elettorale, nel procedimento elettorale. Quindi è un diritto di voto che poi va a eseguire, a completare il procedimento elettorale; quindi è una conservazione inequivoca di volontà e anche dell'atto elettorale.
  Così il principio di conservazione del voto, cioè l'obbligo, da parte dell'interprete, di ricercare tutte le forme possibili, i criteri ermeneutici possibili per arrivare a salvaguardare l'espressione di voto. In questo la giurisprudenza ha richiamato come elementi di valutazione l'ambiente culturale, l'ambiente territoriale, lo scarso livello di istruzione dell'elettore, l'età dell'elettore, il possibile stato di malattia dell'elettore, che non debba costringere il ricorso al voto assistito. Sono elementi sempre portati avanti per tutelare l'espressione del voto.Pag. 13
  L'esito di questa istruttoria ha confermato in maniera piena, completa e rigorosa che tutti i motivi che noi avevamo svolto nel ricorso trovano un pieno fondamento nella verifica concreta, cioè nel dato che è emerso dall'esame delle schede elettorali. Questo principio, che ha tratto origine dall'orientamento assunto da questa Giunta delle elezioni con il criterio che si è adottato, quello, cioè, di favorire l'espressione di volontà dell'elettore, trova, a mio avviso, una conferma importante. Questo è un dato che vorrei sottolineare, che non è emerso neanche dalla relazione o dalle memorie che abbiamo svolto, ma credo sia un elemento fondamentale e, vorrei dire, per alcuni versi, dirimente: la Corte di cassazione, nell'ottobre del 2022, ha confermato la determinazione dell'Ufficio circoscrizionale centrale della Calabria – sul ricorso, in termini strettamente amministrativi, cioè nella fase immediatamente precedente alla proclamazione e nella fase in cui vi è la competenza dell'Ufficio centrale, cioè la mera verifica dei verbali – secondo cui i voti che contenevano segni, espressioni di voto sulle liste facenti parte della coalizione andavano attribuiti al candidato del collegio uninominale, proprio perché vi era un'unicità di espressione di voto. Questa pronuncia dell'Ufficio centrale circoscrizionale della Calabria ha trovato conferma nella Corte di cassazione, che con il verbale dell'08 ottobre 2022 ha ratificato queste determinazioni. Questo credo sia un dato importante e significativo, perché valorizza ancora di più, ad abundantiam, ove ve ne fosse bisogno, la validità e la piena correttezza del principio che è stato affermato da questa Giunta nei princìpi e nei criteri adottati.
  Il tema delle dichiarazioni degli elettori, dei rappresentanti di lista è diventato un tema ricorrente nelle difese dei resistenti. Vorrei dire che è stato il tema forse principale, quasi assorbente della loro difesa. Racchiude quasi interamente la posizione delle difese delle resistenti. Anche qui bisogna fare chiarezza. Le dichiarazioni dei rappresentanti di lista o degli elettori sono state allegate al ricorso, o vengono allegate a ricorsi in materia elettorale anche davanti al giudice amministrativo, per fornire un ulteriore elemento di valutazione al giudicante, per valutare la bontà o meno, l'ammissibilità o meno delle censure e non incorrere, invece, nella sanzione dell'inammissibilità per il carattere meramente esplorativo del ricorso. Questo è anche un principio sacrosanto: il ricorso in materia elettorale è assistito dall'onus probandi attenuato. Poiché il ricorrente, il candidato o l'elettore (perché, come sappiamo, il ricorso elettorale può essere anche svolto dal cittadino elettore) non ha la possibilità di avere gli atti elettorali o, meglio, quelli più importanti, cioè le schede elettorali, perché sono schede che immediatamente vengono sigillate, non ha la possibilità di accedere ai documenti e non ha quindi la possibilità di svolgere con completezza, come avviene nei ricorsi ordinari, le proprie difese, è stato affermato questo principio di attenuazione dell'onere probatorio. Questo vuol dire – ed è stato affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa e dal Consiglio di Stato, culminato nella decisione dell'adunanza plenaria – che il ricorso elettorale è ammissibile ogniqualvolta sia connotato da caratteristiche precise, cioè l'indicazione della sezione dove si sono verificate le presunte irregolarità, il numero delle schede che si intende contestare e la tipologia del vizio che si vuole censurare. Assolvendo a questi elementi il ricorso è comunque ammissibile.
  Vorrei dire, quindi, che tutte le affermazioni, tutti i rilievi, le eccezioni che sono state fatte nei confronti dei rappresentanti di lista (peraltro ingiustificatamente, come vedremo di qui a pochissimo) sono eccezioni, rilievi del tutto irrilevanti, fuorvianti, nel senso che il ricorso sarebbe stato comunque ed è comunque ammissibile con la sola prospettazione dei vizi, dell'indicazione delle sezioni e della tipologia del vizio riscontrato. Peraltro, questa affermazione – che trova conforto nei princìpi sacrosanti del diritto elettorale, del diritto amministrativo – è valorizzata, confermata, avvalorata dall'esito elettorale: cioè tutti i motivi hanno puntualmente trovato una conferma piena nella verifica elettorale.Pag. 14
  L'adunanza plenaria che citavo, la sentenza n. 32/2014, che rappresenta un caposaldo del contenzioso elettorale, ha spiegato bene qual è l'ammissibilità anche delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista. Intanto, le dichiarazioni – anche per confutare alcune affermazioni che sono state fatte – possono essere, come ha affermato l'adunanza plenaria, sia dei rappresentanti di lista sia dei cittadini elettori. L'adunanza plenaria ha affermato che non vi è alcun obbligo, né da parte dei partiti né tantomeno dei singoli candidati, e qua noi siamo nel sistema di elezione del collegio uninominale, di avere un rappresentante di lista. L'adunanza plenaria ha confermato che vi è la possibilità anche del singolo elettore di fare dichiarazioni che sono il risultato di una verifica diretta o anche indiretta da parte dell'elettore o del rappresentante di lista perché, come sappiamo, lo spoglio delle schede, le operazioni elettorali non sono connotati dal principio della segretezza, ma sono sedute pubbliche, alle quali può partecipare chiunque. Le Signorie Loro sicuramente hanno avuto un'esperienza larghissima, ma anche il sottoscritto ha avuto un'esperienza politica. Vi è la possibilità di assistere allo spoglio, una possibilità che è un principio, un baluardo della democrazia, che non può certo essere disatteso da nessuno. Così anche la possibilità – che bisogna riaffermare ed è stata pure eccepita – per un rappresentante di lista, per un elettore di fare dichiarazioni relative a operazioni elettorali svoltesi in un'altra sezione. Mi pare sia un elemento di fatto, un elemento notorio di conoscenza, che lo scrutinio e le operazioni di spoglio non avvengono contestualmente, nello stesso momento. Quindi, vi è la possibilità di assistere e di verificare lo scrutinio elettorale anche in diverse sezioni. È stato eccepito che la presenza degli elettori avrebbe potuto portare o porterebbe a una violazione del principio di segretezza, ma anche questo è un principio fondamentale del procedimento elettorale: i verbali, che riassumono specificatamente e singolarmente le varie scansioni temporali del procedimento elettorale, sono assistiti da fede privilegiata, per cui fanno fede fino a querela di falso sull'andamento delle operazioni. Quindi, non vi è alcuna violazione della segretezza e alcuna violazione dei princìpi di certezza che hanno connotato il procedimento elettorale.
  La richiesta di estendere l'istruttoria ai voti validi, a mio avviso, è una richiesta speciosa e, per alcuni versi, mi sia consentito, absit iniuria verbis, fuorviante. Nel senso che, come sappiamo, l'articolo 4 del Regolamento prescrive che la disamina da parte della Giunta, del Comitato di verifica è sui voti contestati nulli, bianchi e, ove necessario, sui voti validi, ma questa necessità deve essere ancorata a elementi concreti, reali. Devono essere indicati questi elementi. Nella specie, la richiesta non è suffragata da alcuna motivazione, prima ancora di valutare la sua fondatezza o meno. Non vi è, cioè, alcuna indicazione di quale sarebbe la tipologia di quel vizio all'interno dei voti validi. In una parte della memoria si dice che la richiesta sarebbe connessa alle dichiarazioni allegate al ricorso, che sarebbero dichiarazioni risibili. Siccome le dichiarazioni sono risibili, guardiamo pure i voti validi, ma mi pare una richiesta singolare, per voler usare un termine edulcorato. Non è possibile fare una richiesta di questo tipo, perché altrimenti incorriamo in quello che ho detto prima, cioè in una censura di carattere esplorativo, una censura generica, che mira a realizzare quello che la giustizia, il giudice amministrativo ha reiteratamente ritenuto come non possibile, cioè una ripetizione delle operazioni elettorali, quindi la possibilità di ripetere le operazioni di scrutinio elettorale. Una richiesta, quindi, del tutto non possibile, sia ai sensi del Regolamento di questa Giunta sia ai sensi del principio fondamentale della specificità dei motivi, della motivazione che deve essere portata avanti quando si svolge una censura di questo tipo.
  Così, infine, la richiesta che è stata fatta nelle memorie difensive ultimamente depositate, cioè quella, sostanzialmente, se ho capito bene, di rivedere le determinazioni di questa Giunta, di revocare le determinazioni, le deliberazioni di questa Giunta, i criteri assunti da questa Giunta o, quantomeno,Pag. 15 di farli valere a decorrere dalle prossime elezioni. A sostegno si cita una decisione della Corte costituzionale, la n. 1/2014, che è assolutamente ultronea, neutra rispetto al tema di cui stiamo dibattendo.

  PRESIDENTE. Avvocato, la avverto che ha ancora cinque minuti.

  ORESTE MORCAVALLO, Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile. Grazie. Gentilissimo.
  La richiesta che viene svolta è una richiesta – sono costretto a usare un termine forte – paradossale. È come se un parlamentare dovesse chiedere di revocare una legge approvata, una delibera, una determina approvata solo perché la minoranza ha votato in maniera diversa. Mi pare sia in contrasto non solo con i princìpi fondamentali che regolano il sistema parlamentare o legislativo, ma anche con il buonsenso, che riguarda tutte le modalità di approvazione di atti amministrativi.
  Vi è, poi, l'autodichia. Io credo che bisogna affermare che l'autodichia, di cui questa Giunta è la massima espressione, vada riaffermata, vada valorizzata, vada difesa, ma deve essere rispettata, con il rispetto che si ha per tutte le istituzioni più elevate del nostro ordinamento nazionale, rispetto che si deve avere per la Giunta delle elezioni, che, come sappiamo, è il primo organismo che viene eletto dal Parlamento. Un rispetto, quindi, per le funzioni che svolge, funzioni che impingono su diritti costituzionali fondamentali, sanciti dall'articolo 51. Noi abbiamo avuto un rispetto completo del lavoro svolto, che abbiamo apprezzato; l'abbiamo rispettato, senza cedere ad alcuna tentazione, che pure abbiamo avuto quando ci sono state espressioni forti. Vi sono stati il tentativo di portare addirittura al di fuori dall'ambito di questa Giunta gli esiti e iniziative e prese di posizione di componenti in ambiti diversi da questa Giunta, che è la sede naturale per la disamina dei ricorsi.
  Siamo stati rispettosi, siamo stati in silenzio, non solo per il rispetto che abbiamo, ma perché riteniamo che il principio di San Bonaventura da Bagnoregio, cioè ex silentio nutritur iustitia, sia un principio fondamentale, da osservare. Siamo stati rispettosi e in silenzio perché ritenevamo e riteniamo di essere nel giusto, ritenevamo e riteniamo che l'esito elettorale sia stato un esito premiante. Abbiamo cercato sempre di essere lontani dalle critiche, dalle strumentalizzazioni. Riteniamo che la critica sia sempre accettabile, anche quando non si è nel giusto, ma deve essere una critica sempre svolta con moderazione, sempre obiettiva, senza arrivare a espressioni o ad atteggiamenti che siano contrari ai princìpi fondamentali che devono essere osservati davanti a questa Giunta.
  I critici – diceva Samuel Taylor Coleridge – sono persone che vorrebbero essere giudici, poeti, scrittori, storici, politici di grande livello e cercano in questo di dimostrare il loro talento, ma non vi riescono, e quindi si trincerano dietro la critica.
  Vi ringrazio. Concludo per l'accoglimento del ricorso.

  PRESIDENTE. Grazie, anche per il puntuale rispetto dei tempi.
  Adesso, lo dico a favore dei colleghi, interverranno in sequenza l'avvocato Giovanni Maria Caruso e poi la collega onorevole Anna Laura Orrico. Al termine di questi due interventi sospenderemo per una decina di minuti. Dopodiché, riprenderemo con gli interventi dell'avvocato Giovanni Scala e della collega Elisa Scutellà.
  Do la parola all'avvocato Giovanni Maria Caruso e, a seguire, alla deputata Anna Laura Orrico per complessivi 30 minuti.

  GIOVANNI MARIA CARUSO, Rappresentante della deputata Anna Laura Orrico. Illustre Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli deputati membri di questa Giunta.
  È mia intenzione entrare direttamente al cuore del problema perché devo constatare una situazione abbastanza kafkiana, se non paradossale. Io ho sentito parlare tantissimo del principio del favor voti, però non ho sentito parlare degli effetti del nuovo criterio. Non ho letto niente su questo tema nelle 80 pagine del ricorso, non ho letto niente nelle 27 pagine di memorie dell'avvocato Morcavallo e non ho letto Pag. 16niente neanche nelle 20 pagine della relazione dell'onorevole Morgante. Ahimè, anche oggi la relazione che ho sentito dall'onorevole Morgante è assolutamente carente sul punto e anche l'avvocato Morcavallo non si è soffermato sugli effetti di questo criterio, che secondo me rappresenta il cuore del problema.
  Per illustrare gli effetti di questo nuovo criterio io partirei proprio dal contenuto della legge elettorale. Come voi sapete sicuramente meglio di me, la legge elettorale prevede tre modalità, formalizza tre modalità (o meglio quattro, però per i nostri fini ne rilevano tre) di espressione del voto. C'è una modalità di espressione del voto completa, in cui l'elettore può esprimere una preferenza sia sulla lista sia sul singolo candidato, e questa è quella prevista dall'articolo 59. Vi sono, poi, altre due modalità di espressione del voto che sono incomplete, ma che si completano perché vengono integrate per effetto della stessa legge. Il primo meccanismo di integrazione è quello previsto dall'articolo 58, comma 2, in cui si prevede che il voto espresso, il voto validamente – aggiungo – espresso in favore di una lista si trasferisce sul candidato collegato a quella lista. L'altro meccanismo di trasferimento è quello previsto dal terzo comma dell'articolo 58, per cui il voto validamente espresso sul candidato si trasferisce sulle liste ad esso collegate; si trasferisce sulle liste ad esso collegate non in parti uguali, ma pro-quota, ossia per frazioni corrispondenti all'esito del voto che è stato prodotto su quel collegio per quelle liste.
  È stato anticipato – questo è stato detto – che questo meccanismo di trasferimento potrebbe porre problemi di legittimità costituzionale. Questo non l'ho detto io, ma lo hanno detto costituzionalisti sicuramente molto autorevoli. Si è detto che questo meccanismo di trasferimento incide sulla libertà, sulla personalità e sull'uguaglianza del voto, questo perché il voto di trasferimento non è attribuito per intero, ma viene «splittato», ossia suddiviso in una serie di frazioni, che poi vengono distribuite in base non alla scelta del singolo elettore, ma in base alle scelte degli altri elettori effettuate sul medesimo collegio. Il voto, quindi, non è libero, perché non verrebbe attribuito secondo un'autonoma determinazione dell'elettore, non è personale, perché dipende dalle scelte degli altri elettori, e sarebbe disuguale perché non vale uno, ma vale una frazione, poi ripartita su altre liste.
  Questi sono i dubbi che sono stati sollevati in termini obiettivi rispetto alla legge elettorale.
  Questa legge elettorale, però, poggia su alcune garanzie perché questi meccanismi di trasferimento comunque sono previsti dalla legge, quindi dobbiamo presumere che siano preventivamente conosciuti all'atto del voto da parte dell'elettore, che, quindi, può legittimamente decidere di non esprimere una preferenza, perché sa che poi si registrerà questo trasferimento. Inoltre questo meccanismo di trasferimento opera unicamente per integrare quella componente del voto su cui l'elettore non si è espresso platealmente, e ciò purché vi sia a monte comunque un voto validamente espresso. Quindi, se mi sono validamente espresso sul collegio uninominale il voto si trasferisce sul plurinominale; se mi sono validamente espresso sul plurinominale, però non mi sono espresso sul candidato, il voto si trasferisce sul candidato. Questo è il meccanismo previsto dalla legge.
  Quello che avete fatto approvando un nuovo criterio, invece, è estendere analogicamente questi meccanismi di trasferimento a ipotesi non contemplate dalla legge. Ossia, questi meccanismi vengono applicati contestualmente in una sequenza logica: dapprima si trasferisce un voto operato su più liste a un candidato e poi si registra un secondo trasferimento, che potremmo chiamare «trasferimento di ritorno», che dal candidato ritorna sulle liste, come in una sorta di gioco dell'oca (fa avanti e indietro) e tornando sulle liste si attribuisce, sempre secondo quel meccanismo, in proporzione pro-quota ai voti espressi in quel collegio.
  Questo è il motivo per cui le istruzioni ministeriali, ampiamente pubblicate e pubblicizzate prima del voto, dicevano che questa tipologia di voto, il voto espresso con un unico segno su più liste o con più segni su più liste, era da considerarsi nullo, Pag. 17perché il voto espresso in questo modo, il voto espresso con due segni su più liste sarebbe un voto non univoco; o meglio, il voto non sarebbe valido e, non essendo valido, perché non consente di attribuire alla volontà dell'elettore la scelta di una lista, non si potrebbe determinare il primo trasferimento. Se io ho espresso la preferenza per due partiti, il voto è nullo, è nulla la quota plurinominale del voto, quindi non si potrebbe realizzare il trasferimento numero uno dalle liste al candidato, proprio perché il voto non è univoco. Ciò anche per una considerazione, che ha accomunato sempre l'interpretazione di questa Camera e anche del Senato, per cui il voto o è nullo o è valido, non può essere parzialmente nullo o parzialmente valido.
  Queste istruzioni ministeriali erano condivise e sono state ampiamente pubblicate e pubblicizzate prima del voto ed erano formalizzate anche nei criteri adottati tanto da questa Camera quanto dal Senato.
  Io direi di partire proprio da questo punto, che è un dato di fatto insuperabile. Quando l'elettore ha esercitato il proprio voto sapeva che esprimendo una doppia preferenza sul collegio plurinominale avrebbe annullato il voto. Quindi, annullare il voto da parte dell'elettore che ha espresso una doppia preferenza era frutto di una scelta consapevole. Se noi affermiamo ciò, capiamo evidentemente che i criteri che può legittimamente adottare questa Camera non possono retroagire per cancellare un fatto storico. I criteri possono orientare il comportamento e la condotta dell'organo che deve applicarli, ma non possono avere una proiezione esterna fino a cancellare un fatto, ossia che la volontà di un elettore si è manifestata e si è formata presupponendo che esistessero quelle istruzioni ministeriali e quei criteri che dicevano che quella modalità di espressione del voto portava alla nullità del voto stesso. Questo è un dato insuperabile. Con i criteri possiamo cambiare le regole, ma non possiamo cambiare un dato di fatto. Quella volontà si è formata su quel presupposto.
  Qui mi sia consentito rilevare che non mi convince affatto la logica per cui il criterio servirebbe per salvaguardare chi ha poca dimestichezza con le istruzioni ministeriali, perché così facendo non si salvaguarda l'intenzione e la volontà di chi ha poca dimestichezza con le istruzioni ministeriali, ma semplicemente si assumono delle determinazioni contro chi, nel dovere di informarsi e di documentarsi, abbia fatto fede a quelle istruzioni ministeriali. Perché la volontà di quell'elettore, che si è giustamente informato, viene rideterminata con questo meccanismo diabolico che è stato introdotto.
  Ci tengo a precisare che il principio generale non è quello della non conoscenza dei criteri o della poca dimestichezza dei criteri, ma il principio generale che vige in diritto è quello per cui la conoscenza della legge si presume, non il contrario, e questo resti agli atti in punto di diritto. È questo il motivo per cui la Corte costituzionale ha dichiarato sempre che neanche le sentenze di annullamento (le sentenze di annullamento della Corte costituzionale) che riguardano la materia elettorale possono avere un'efficacia retroattiva, e le sentenze sono atti che hanno naturalmente una efficacia retroattiva, perché non possono travolgere i rapporti esauriti. I rapporti esauriti sono quelli che nel contesto elettorale arrivano al momento di proclamazione degli eletti. Quindi, se neanche una sentenza della Corte costituzionale può produrre effetti retroattivi, quello che mi chiedo è come un criterio possa retroattivamente riqualificare una volontà dell'elettore secondo itinerari del tutto imprevedibili. Qui semplicemente viene cancellato un fatto storico, ossia il processo di formazione della volontà dell'elettore, con l'introduzione di un criterio.
  Forse la relazione un po' è consapevole di questa situazione, poiché nella relazione che aveva prodotto l'onorevole Morgante si richiamava l'opportunità di intervenire con legge su questi profili, da tradurre poi in apposite istruzioni ministeriali. Mi sembra un'affermazione molto significativa perché, da un lato, riconosce che anche la legge potrebbe disporre solamente per il futuro e, dall'altro, si riconosce la centralità delle istruzioni ministeriali, che devono servire Pag. 18prima, per consentire di formare legittimamente la volontà dell'elettore.
  Qui forse l'autodichia – dissento dall'opinione dell'avvocato Morcavallo – non ha offerto garanzie pari a quelle che si offrono nel contesto giurisdizionale. Perché nel contesto giurisdizionale non è possibile cambiare le regole dopo che la partita è stata già giocata, ossia dire dopo che la partita è stata giocata che un determinato comportamento va qualificato con un significato del tutto diverso.
  Direi che c'è un chiaro sintomo della riduzione di queste garanzie in questo contesto se noi andiamo a vedere questo nuovo criterio che cosa ha comportato e su quali basi legali poggia. È un criterio non previsto dalla legge, questo che vi accingete ad applicare, ed è un criterio che, quindi, non poteva essere conosciuto dall'elettore al momento del voto. Anzi, era conosciuto l'esatto contrario. Era conosciuto il fatto che votando su due liste avrebbe annullato un voto. Questo criterio – questa è la cosa più grave – opera proprio rispetto a quella componente del voto formalizzato dall'elettore, ossia sulla lista, perché ha effetti anche proporzionali, in senso diametralmente opposto a quanto definito dall'elettore. In altri termini, serve per sostituire una volontà che l'elettore ha formalizzato in favore di alcune liste con un'altra volontà che è stata introdotta e imposta d'imperio da parte del vostro criterio.
  Mi sono permesso di produrre nella stessa memoria e di chiedere agli uffici della Camera, che ringrazio, che sono stati veramente molto gentili durante tutto il corso dell'istruttoria, di allegare una copia delle immagini prodotte nella memoria, affinché siano chiari, anche visivamente, gli effetti del criterio.
  Su questo profilo vi suggerisco di guardare l'immagine n. 1, in cui viene riprodotta la scheda elettorale.

  PRESIDENTE. Chiedo scusa, avvocato. Faccio distribuire la documentazione testé annunciata dall'avvocato Caruso ai soli membri della Giunta e alle parti, per le eventuali repliche.

  GIOVANNI MARIA CARUSO, Rappresentante della deputata Anna Laura Orrico. La ringrazio, Presidente, di avere consentito la distribuzione perché io sono convinto che solamente una rappresentazione grafica può rendere l'idea degli effetti di questo criterio.
  Vi invito a guardare l'immagine n. 1. Nell'immagine n. 1 l'elettore ha apposto due croci in modo identico e di identico significato, una sul partito Fratelli d'Italia e l'altra sul partito Forza Italia. Che cosa succede in forza del vostro criterio? Adottando le istruzioni ministeriali, dovremmo pensare che l'elettore abbia voluto annullare il proprio voto perché il voto sul collegio plurinominale non è univoco, perché non è attribuibile a una lista, in quanto ne vengono indicate due. Ciononostante, cosa succede? Questo voto, anche se non è univoco, si trasferisce sul candidato Andrea Gentile. Questo è il primo trasferimento. A questo punto, interviene il secondo trasferimento: questo voto trasferito si ritrasferisce non solo sui partiti che ha indicato l'elettore, ma coinvolge tutti e quattro i partiti in misura proporzionale alla quota che hanno ottenuto nel singolo collegio. Così la scelta dell'elettore, che aveva voluto escludere la Lega, per esempio, dalla propria attribuzione del voto sul plurinominale, invece produce una significativa attribuzione di voti in favore del partito della Lega in danno ai partiti che invece erano stati scelti dal medesimo elettore.
  Adesso vi suggerisco di andare a vedere l'immagine n. 2, dove si registra la stessa identica situazione, soltanto che in questo caso l'elettore ha apposto quattro croci, ossia identici segni su quattro partiti. Anche in questo caso, il voto, benché non univoco, si trasferisce sul candidato e poi si ridistribuisce sulle liste, non in modo equanime, secondo la volontà espressa dall'elettore che ha apposto quattro segni di identico valore, ognuno in favore di una lista, ma viene ridistribuito sempre pro-quota.
  Vorrei fare un'ulteriore precisazione, in cui sono ancora una volta costretto a contraddire la relazione dell'onorevole Morgante. Perché nella relazione dell'onorevole Morgante si afferma, quasi a voler dimostrarePag. 19 che non vi sia una prova di resistenza validamente opposta per censurare questo criterio, che le schede che sarebbero state attribuite in base a questo criterio sarebbero solo 216, e quindi sarebbero ininfluenti rispetto alla differenza di voti di 240. In realtà, nella dichiarazione ci si dimentica degli 82 voti che sono stati recuperati e che sono stati espressi con un unico segno.
  Vi inviterei, ancora, a vedere l'immagine n. 4, ossia l'immagine in cui è apposta un'unica croce su tutte le liste: vediamo che produce gli stessi effetti dell'immagine n. 2. Se, invece, prendete l'immagine n. 5, ossia una croce apposta su due liste, vediamo che questa riproduce gli stessi effetti dell'immagine n. 1, in quanto non importa se i due partiti sono stati individuati con un'unica croce o con due croci. Possiamo paradossalmente assumere – e anche qui devo dissentire con quanto ha riferito l'illustre avvocato Morcavallo – che la relazione forse è stata non proprio equidistante, ma è stata ancora più di parte delle difese dell'avvocato Morcavallo, che effettivamente nelle sue memorie riconduceva l'attribuzione di questi voti a un unico criterio e affermava espressamente (cito pagina 13 della memoria depositata dall'avvocato Morcavallo) che questo criterio ha rideterminato l'attribuzione di 298 voti.
  Infine, voglio condurre questo esercizio di natura grafica con voi invitandovi a guardare l'ultima immagine che vi sottopongo, l'immagine n. 3. Nell'immagine n. 3 l'elettore ha apposto tre croci: una sul partito della Lega, una sul partito Noi Moderati e una sul partito Forza Italia. In questo caso, la volontà dell'elettore sul collegio plurinominale dovrebbe essere univoca nel voler escludere dall'attribuzione del voto proprio il partito Fratelli d'Italia. Però, per effetto del doppio trasferimento che voi pretendete di applicare, quello di Fratelli d'Italia è il partito che beneficerà della quota maggiore del voto sul proporzionale.
  Ormai mi sembra chiaro che qui assistiamo a un doppio trasferimento, che non va semplicemente oltre la volontà dell'elettore, non integra – come è stato suggerito – la volontà dell'elettore, ma va contro la volontà dell'elettore. Voglio escludere un partito dall'attribuzione del voto e quel partito beneficia della parte più consistente del voto.
  Proprio per rispetto all'autodichia che anima le decisioni di questa Giunta e che è giusto onorare anche nei fatti, io vi pregherei, se volete applicare questo criterio, di non dire che si tratta di un criterio che deriva dal favor voti, perché il favor voti significa preservare la volontà dell'elettore, non alterarla e sostituirla con un'altra.
  Io ho finito. Lascio la parola all'onorevole Orrico.

  PRESIDENTE. La ringrazio. Do la parola all'onorevole Anna Laura Orrico, che ha ancora 12 minuti.

  ANNA LAURA ORRICO, Deputata proclamata. Grazie Presidente. Mi sia consentito di ringraziare gli avvocati che mi hanno assistito in questo percorso e che in punto di diritto, come abbiamo ascoltato, hanno evidenziato quanto possa essere fallace il tentativo di reinterpretare il voto degli elettori calabresi applicando regole che, di fatto, non erano tali al momento in cui si sono recati alle urne.
  Ringrazio anche tutti i colleghi della Giunta delle elezioni poiché, nel bene e nel male, in questo percorso ho appreso quanto fragile sia la democrazia e quanto importante sia tutelare, in ogni suo passaggio, i princìpi che la tengono in piedi.
  Il senso del voto alle politiche del 2022 nel collegio uninominale Cosenza 2 è un senso che ha un peso specifico molto importante, se consideriamo il contesto calabrese; un contesto che ha anticipato le dinamiche e le percentuali di astensionismo a cui ora tutto il Paese sembra essersi in qualche modo conformato; un contesto dove molti, anzi la maggior parte dei comuni che andranno al voto nella prossima primavera ci andranno perché sono stati sciolti per infiltrazioni della 'ndrangheta nella pubblica amministrazione; un contesto dove sono note e arcinote le numerose inchieste, indagini e processi instradati per voto di scambio politico mafioso; un contestoPag. 20 dove decidere di alzarsi una domenica mattina e andare a esprimere il proprio voto in maniera chiara e libera può essere una fatica, che in altri contesti non è assolutamente tale.
  È stato cambiato, modificato il senso di quella fatica, modificata l'espressione di quella libertà di voto, che magari voleva significare l'annullare il voto per dare un messaggio a una certa parte politica o alla politica in generale, magari a quella politica che si trasferisce di famiglia in famiglia, che si connota per la presenza di una serie di caste, di tradizioni, di comportamenti che si reiterano nel tempo. Quello è il senso del voto che è stato espresso nelle politiche del 2022 nel collegio Cosenza 02, che ha determinato certamente la vittoria del Movimento 5 Stelle, ma probabilmente – conoscendo il mio territorio – ha determinato anche un messaggio nei confronti di una parte della politica.
  Quando viene detto, nella relazione che ci è stata presentata all'inizio di questa seduta, che il numero delle schede nulle e bianche in questo collegio uninominale è un numero più elevato rispetto a quello degli altri collegi, allora mi domando e vi domando: sarà un caso o è stato un messaggio degli elettori, probabilmente stanchi dei soliti cognomi, stanchi di un certo tipo di politica, stanchi, magari, di dover accettare, quasi per indirizzo divino, che alcuni debbano assurgere ai ruoli di rappresentanza nelle nostre istituzioni?
  Si è parlato molto del principio dell'autodichia, si è parlato della carenza dell'istruttoria che è stata presentata dal ricorrente Gentile e si è più volte sottolineato che la carenza dell'istruttoria in questo «tribunale politico» non ha necessità di essere evidenziata, perché attraverso l'autodichia la Camera, nella verifica dei poteri, quindi la Giunta delle elezioni, ha tutto il diritto di poter discutere di quel ricorso anche se l'istruttoria è stata carente.
  Mi auguro che i membri della Giunta vogliano ripensare a come l'autodichia deve essere applicata, perché non vorrei mai che l'autodichia, invece, si trasformasse in tirannia della maggioranza perché quello che è stato fatto è stato modificare un criterio, una regola che gli elettori hanno appreso, sulla quale gli elettori sono stati informati, anche attraverso la campagna informativa che si è fatta sulle televisioni. Tutti sono stati informati di come il voto dovesse essere espresso per poter essere considerato valido o nullo.
  Quando parliamo dell'astensionismo, quando parliamo della scarsa fiducia nelle istituzioni, quando parliamo dello scarso interesse verso la politica, ricordiamoci che sono tutti gravi sintomi di una patologia di cui soffre il nostro Paese, che probabilmente è proprio il carattere autoreferenziale della politica. Una politica che non accetta un voto libero, che non accetta un voto di protesta e che prova a modificare quella che è stata una volontà chiara espressa dall'elettore, in un contesto, quello con cui si va a votare, dell'attuale legge elettorale, che già avvantaggia le coalizioni e penalizza le forze politiche, come la nostra, che decidono di correre in solitaria.
  Non contenta, questa Giunta ha addirittura esasperato il vantaggio che già la legge elettorale riconosce alle coalizioni perché questo criterio che è stato adottato nel trasformare da nulle a valide le schede a favore del ricorrente Gentile è un criterio che va solamente a vantaggio delle coalizioni e non a vantaggio anche, in maniera eguale, delle forze che corrono in solitaria.
  Infine, ancora una volta, come nell'ultima seduta della Giunta, purtroppo devo constatare che la relatrice, dunque la maggioranza, non ha dato una risposta precisa e puntuale a quanto eccepito sul piano giuridico nella mia memoria. Ci si è trincerati verso il silenzio di un voto, anche per non considerare l'ammissione di una verifica di una quota delle schede valide, essendo ora la differenza tra me e il ricorrente di soli 240 voti. Allora, mi domando e domando a questa Giunta come mai 482 voti di differenza, poi diventati 484 dall'analisi dei verbali sezionali, sono bastati per avviare l'esame il ricorso dell'avvocato Gentile e adesso 240 voti, quindi una differenza molto inferiore rispetto ai 482, non sono, invece, considerati altrettanto rilevanti per consentire il riconteggio non di tutte le Pag. 21schede valide, come qualcuno poteva pensare, per fare ostruzionismo, per ampliare i tempi, ma di una quota delle schede valide.
  Quell'articolo 3 della Costituzione, che più volte viene citato nella mia memoria e anche nella memoria della collega Elisa Scutellà, quel principio di uguaglianza sul quale noi, attraverso le leggi che intendiamo produrre nel nostro esercizio, come parlamentari, cerchiamo di costruire, che cerchiamo di attuare in maniera non solo formale, ma sostanziale, quel principio di uguaglianza nei miei confronti dove sta? Dove è stato applicato fino ad ora?
  Mi auguro che da parte della Giunta delle elezioni, dopo aver ascoltato le considerazioni del mio avvocato, quindi un esercizio su quelli che sono i princìpi e le regole che guidano l'applicazione della legge elettorale e anche il lavoro della verifica dei poteri, e dopo questa mia dichiarazione, che spero abbia sollevato un sussulto di qualche coscienza, ci sia un ripensamento, che non ci sia l'autodichia uguale tirannia della maggioranza, ma ci siano tanti parlamentari liberi di scegliere, di decidere e di tutelare quel voto che i calabresi hanno espresso il 25 settembre 2022.

  PRESIDENTE. Collega Orrico, ringrazio lei e l'avvocato Caruso per il rispetto puntuale dei tempi.
  Adesso, come preannunciato, sospendo la seduta per una pausa tecnica. Riprendiamo alle ore 12.05.

  La seduta pubblica, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.05.

  PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Do ora la parola, come da intese, all'avvocato Giovanni Scala e, a seguire, alla collega onorevole Elisa Scutellà. Ricordo anche a loro il rispetto dei 30 minuti complessivi.
  Prego, avvocato Scala.

  GIOVANNI SCALA, Rappresentante della deputata Elisa Scutellà. Grazie Presidente, onorevoli deputate e onorevoli deputati, buongiorno.
  Mi permetto di riprendere dalle parole conclusive dell'onorevole avvocato Morcavallo sul richiamo all'autodichia, che condivido. Il rispetto della posizione di indipendenza e di autonomia degli organi parlamentari è certamente condiviso da tutti, ma bisogna iscrivere l'autodichia correttamente nel nostro ordinamento costituzionale. La Corte costituzionale, nella sua più recente e ormai consolidata giurisprudenza (faccio riferimento, per esempio, alle sentenze n. 120/2014 o n. 262/2017), ha chiarito, in merito all'attività svolta in sede di verifica dei poteri, in sede di autodichia, che gli organi di autodichia svolgono un'attività oggettivamente di tipo giurisdizionale, quindi sono soggetti, sostanzialmente, agli stessi princìpi che regolano l'attività giurisdizionale.
  In questo, mi dispiace non concordare con il collega Morcavallo, è corretto il richiamo fatto dalla difesa dell'onorevole Orrico alla sentenza n. 1/2014, ma sarebbe anche da estendere, questo ragionamento, alla sentenza n. 35/2017. Le due sentenze sulle leggi elettorali pongono chiaramente la centralità del diritto elettorale all'interno del nostro sistema di giustizia costituzionale ed evidenziano la necessità che le scelte in questo ambito, cioè nell'ambito del diritto elettorale, siano sottoposte a un chiaro controllo. Perché? Perché è necessario che quando sono in rilievo beni giuridici, e beni giuridici particolarmente rilevanti, quale è il diritto di voto degli elettori e il diritto elettorale passivo degli eletti, ci sia una corretta garanzia dei diritti.
  Tra l'altro, mi permetto di osservare che questa è la posizione assunta anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In una ben nota sentenza del 2009, la sentenza Savino e altri contro l'Italia, la Corte di Strasburgo ha chiarito che, anche rispetto alle funzioni di autodichia delle Camere, vigono i princìpi sanciti dalla Convenzione e in particolare all'articolo 6, in ordine al giusto processo, alla full jurisdiction, che esiste in questo ambito.
  Se è corretta questa premessa, che credo derivi anche dalle parole dell'avvocato Morcavallo, sul rispetto dell'autodichia, per quello che è l'autodichia nel nostro ordinamentoPag. 22 costituzionale, dobbiamo far derivare almeno due considerazioni. La prima è che le decisioni devono essere motivate e la seconda che le decisioni devono essere secundum legem. Ovvio, siamo nell'ambito delle garanzie parlamentari, quindi la legge in questo caso non è soltanto la legge ordinaria formale, ma sono in primo luogo anche i Regolamenti parlamentari, le prassi parlamentari, gli orientamenti che gli organi di autodichia si vogliono dare.
  Correttamente, ritengo, l'onorevole relatrice, che ringrazio, nella seduta della Giunta del 12 novembre ha chiarito come l'avvio della procedura istruttoria rispetto a questa elezione sia stata collegata a un criterio oggettivo, determinato dalla Giunta, che ha così ancorato alla legge il proprio operato e ha correttamente motivato la scelta di avviare l'istruttoria.
  Non condivido, invece, quanto affermato nella relazione odierna in ordine alla richiesta di ampliamento dell'istruttoria. La richiesta di ampliamento è stata anche sostenuta da alcuni onorevoli deputati, ma è stata formulata nelle memorie dell'ottobre scorso sia dalla difesa dell'onorevole Scutellà sia dalla difesa dell'onorevole Orrico. Di fronte a una richiesta, formalmente posta ai sensi del Regolamento della Giunta, di ampliamento dell'istruttoria e, quindi, di esercizio dei poteri che l'articolo 4, comma 1, del Regolamento della Giunta conferisce all'onorevole Giunta, noi ci saremmo aspettati almeno l'individuazione di un criterio oggettivo di scelta e l'applicazione di un modus operandi analogo a quello dell'avvio dell'istruttoria, cioè decidere sulla base di un criterio predeterminato oggettivo. Questo non è avvenuto. Nella seduta del 19 novembre ultimo scorso, la Giunta si è limitata a rigettare la proposta di ampliamento dell'istruttoria; una proposta, come è stato fatto notare dall'onorevole Orrico precedentemente, limitata. Non si chiedeva la revisione integrale delle schede valide, ma si chiedeva di ripercorrere un processo analogo a quello svolto in sede di avvio dell'istruttoria, vale a dire la selezione di un campione, sicuramente meno significativo rispetto alle schede bianche e alle schede nulle, di sezioni, al fine di verificare se lo scrutinio anche delle schede valide fosse avvenuto correttamente.
  Non è corretto quello che sostiene la difesa dell'avvocato Gentile sull'assenza di motivi per procedere a un ampliamento dell'istruttoria. Noi abbiamo chiarito, nelle nostre memorie, così come la difesa dell'onorevole Orrico ha chiarito nelle sue, le ragioni che secondo noi avrebbero dovuto indurre la Giunta ad ampliare l'istruttoria. In particolare, mi permetto di soffermarmi – in questo caso richiamo e faccio mie tutte le osservazioni fatte dall'avvocato Caruso precedentemente – sul mutamento del criterio di valutazione delle schede nulle. Il mutamento del criterio di valutazione, da un lato, l'esigua differenza di voti all'esito della revisione delle schede bianche e delle schede nulle (fra l'altro inferiore all'originaria differenza di voti) dall'altro, e il fatto che le schede nulle riassegnate all'avvocato Gentile, 298, fossero in numero superiore allo scarto all'esito del processo di revisione, secondo il nostro umilissimo punto di vista avrebbero dovuto indurre la Giunta a procedere alla revisione. Ovviamente, la Giunta avrebbe potuto individuare un criterio oggettivo che poteva condurre a un esito diverso, ma il problema è qua: manca il criterio oggettivo. In altri termini, la scelta è stata compiuta in assenza di qualunque criterio di valutazione, in assenza di qualunque criterio di scelta.
  Il problema centrale, per noi, in ordine all'attività istruttoria, è questo: la Giunta si doveva pronunciare, come aveva fatto correttamente, in sede di avvio dell'istruttoria.
  Tutto quello che è stato detto finora sulla correttezza o meno delle dichiarazioni allegate al ricorso introduttivo è quasi superfluo. La Giunta ha chiarito – noi non possiamo che condividere, perché siamo rispettosi dell'autodichia parlamentare – che il potere di avvio dell'istruttoria soggiace a regole che lei stessa si è data e che noi rispettiamo e condividiamo. Ci chiediamo perché la Giunta non si sia data, analogamente, dei criteri oggettivi per decidere sulle istanze presentate dalle parti nel corso del giudizio. Mi permetto di ricordare che la sentenza n. 262 del 2017, nel qualificare l'attività degli organi di autodichiaPag. 23 come attività di organi oggettivamente giurisdizionali, dice che gli organi delle Camere che svolgono autodichia sono giudici. Questo lo dice la Corte costituzionale.
  Mi trovo, quindi, a dover insistere, ancora una volta, sulla necessità di una riapertura dell'istruttoria. Ricordo che l'articolo 4, comma 1, del Regolamento della Giunta consente alla Giunta di procedere alla revisione anche delle schede valide, fintantoché non si procede alla convalida definitiva di una elezione. Pertanto, credo che sia opportuno procedere in tal senso, alla luce dei precedenti che sono stati illustrati, alla luce, credo, più in profondità di un principio. Perché condividiamo la posizione espressa nella relazione dall'onorevole relatrice in ordine al fondamento del potere istruttorio della Giunta? Perché in radice noi riteniamo che l'espressione massima della garanzia e dell'autonomia parlamentare stia nel potersi dare delle proprie regole. La Corte costituzionale lo ha anche chiarito fin dalla sentenza del 1984: è chiaro – dice – che c'è un problema di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, però la garanzia è data dal fatto che le Camere si danno da loro le regole di funzionamento e di organizzazione. Ma bisogna che ci siano queste regole di organizzazione e di funzionamento, cosa che in questo caso è venuta a mancare.
  Se questo è corretto, se questa è la ratio della scelta compiuta dalla Giunta in ordine all'avvio dell'istruttoria, il principio di ragionevolezza che discende dagli articoli 3 e 97 della Costituzione è declinato in particolare come coerenza logica del sistema. Qua non si può non richiamare la sentenza della Corte costituzionale del 1982. Perdonerà il Presidente, perdoneranno gli onorevoli deputati, la Corte, in quella famosa sentenza, definisce un ordinamento privo di coerenza come un gregge senza pastore. Bene, se questa è la ratio che ha imposto alla Giunta di procedere all'avvio dell'istruttoria sulla base di un criterio che si è autodeterminata, allo stesso modo avrebbe dovuto decidere, di fronte a una richiesta avanzata dalle controinteressate, di procedere a un ampliamento dell'istruttoria.
  Noi non possiamo chiedere e non possiamo pretendere un esito necessariamente a nostro favore, ma quello che possiamo sottolineare in questa sede e che mi permetto di sottoporre all'attenzione delle onorevoli deputate e degli onorevoli deputati è l'assenza di un criterio di valutazione. La stessa relatrice, nella seduta del 12 novembre, ha detto che si esimeva dal sottoporre sul punto una proposta alla Giunta. Pertanto, la Giunta ha operato in assenza di un criterio, in assenza di una decisione.
  Mi posso, dunque, permettere di dire a questo punto – tra l'altro, fra i componenti è presente il relatore dell'unico precedente in termini, verificatosi nella precedente legislatura – che, in assenza di un criterio oggettivo predeterminato dalla Giunta, in assenza di una norma in un regolamento parlamentare, sulla base dell'ordinamento speciale delle Camere, le prassi hanno un valore particolare. Bene, l'unico precedente in termini, nella precedente legislatura, quello relativo alle elezioni dell'onorevole Cubeddu, credo nel XII Collegio uninominale del Lazio 1, ha portato, in quel caso, a una riapertura dell'istruttoria. Allora, c'è un problema di contrasto con i precedenti. In assenza di nuovi criteri, che potevano essere determinati, potevano essere stabiliti dalla Giunta, lo ripeto, l'onorevole relatrice non ha voluto fornire, rispettabilmente, una proposta alla Giunta. Ha lasciato la Giunta libera, però la Giunta non ha stabilito dei criteri, predeterminandoli, sulla base dei quali decidere se riaprire o meno l'istruttoria, se procedere a una revisione quantomeno parziale delle schede valide.
  Io, pertanto, mi permetto di insistere sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, procedendo a una revisione quantomeno parziale delle schede valide.
  Mi permetto, poi, di sottoporre all'attenzione della Giunta una seconda questione. Come ho detto prima, la veridicità o meno delle dichiarazioni allegate al ricorso dell'avvocato Gentile non rileva per quanto attiene all'ammissibilità o meno del ricorso. D'altra parte, però, si pone un problema di consistenza di queste dichiarazioni. Mi permetto di richiamare soltanto Pag. 24un caso; peraltro ci siamo ampiamente dilungati su questo aspetto anche per la fattiva e preziosa collaborazione dei funzionari della Giunta, quando ci è stata data la possibilità di esaminare il materiale, e mi permetto, quindi, di ringraziare tutto il personale per la collaborazione che abbiamo ricevuto in quella sede. C'è una dichiarazione di un cittadino elettore che non solo era presente in più sezioni elettorali contemporaneamente, ma era presente in due sezioni elettorali che distavano fra loro ventuno chilometri, ventuno chilometri di curve, salite e discese sulla Sila.
  Io non sono un habitué dei luoghi, ma immagino che la Calabria non abbia un sistema viario particolarmente migliore di quello che abbiamo in Sicilia. Io sono siciliano e vi assicuro che la mobilità interna nella nostra regione è particolarmente disagevole. Ma il problema non è questo. Come ho detto, non possiamo non ringraziare i funzionari, perché l'esame delle schede nulle e delle schede bianche è stato particolarmente difficoltoso, in particolare per quanto riguarda l'esame delle schede bianche. Nella gran parte dei casi, quello che la legge chiama «crocesegno» era difficilmente percettibile sulla scheda, in particolare nella gran parte dei casi ritengo anche per le caratteristiche del contrassegno. Mi viene in mente il contrassegno di Fratelli d'Italia, che in gran parte è scuro. La matita copiativa su quel contrassegno era difficile da percepire. Alle volte bisognava inclinare la scheda, bisognava orientarla in modo tale da cogliere l'esistenza di quel segno.
  L'onorevole relatrice mi perdonerà per quello che sto per dire. Ho notato che, mentre parlavo, dava segni di assenso rispetto alle mie parole sulla difficoltà di percepire il segno della matita copiativa. D'altra parte, è riportato pure nella relazione, quindi non sto svelando nulla di nuovo. Soltanto tenendo in mano quelle schede era possibile un esame che consentisse di verificare la presenza o l'assenza del crocesegno sulla scheda. Ebbene, se soltanto potendole tenere in mano era possibile percepire il segno, com'è possibile che ci siano ottantatré cittadini, elettori o rappresentanti di lista, che hanno potuto dichiarare che quelle schede recavano un segno? Ricordo, a me stesso in primo luogo, che il testo unico, all'articolo 68, prescrive che soltanto i componenti del seggio possono toccare le schede. Se noi abbiamo avuto bisogno, nella calma che ci è stata assicurata dalla Giunta per l'esame del materiale elettorale, di prendere in mano le schede, di orientarle, di inclinarle, di metterle alla luce, come è possibile che questi ottantatré cittadini elettori abbiano potuto dichiarare che quelle schede recavano un segno?
  So che emergono dalle relazioni e dai verbali della Giunta degli equivoci rispetto a quanto da noi affermato nelle nostre difese. Quando noi diciamo che ci sono stati dei comportamenti dolosi, come ha richiamato l'onorevole relatrice, noi facciamo riferimento a due momenti precisi: o il momento dello scrutinio, quando la scheda era in mano presumibilmente al personale del seggio, o il momento fra lo scrutinio e la chiusura dei plichi elettorali. Abbiamo avuto contezza, noi per primi, dell'integrità dei plichi. Questo ci è stato detto dal personale. I plichi, dal momento che sono stati sigillati presso l'ufficio elettorale al momento in cui sono arrivati alla Giunta, sono rimasti sigillati. Ma dalle dichiarazioni, allegate al ricorso, dell'onorevole Gentile sorge il dubbio che ci possa essere stato qualcuno che ha toccato le schede dopo che sono state scrutinate da parte del personale del seggio e prima che siano stati sigillati i plichi.
  La legge elettorale prevede una serie di operazioni, per cui la sigillatura dei plichi elettorali non è immediata. D'altra parte, delle due l'una: o quelle dichiarazioni sono false, cioè chi ha dichiarato non ha avuto modo di prendere visione delle schede; oppure quelle dichiarazioni sono veritiere – allo stato non abbiamo modo di sapere qual è la verità – ma se sono veritiere l'unico modo che avevano i dichiaranti per venire a conoscenza del contenuto delle schede è di avere un contatto diretto con la scheda stessa. Questo, però, è contra legem. E qua si pone un problema di custodia e integrità del materiale.Pag. 25
  Correttamente la relatrice, nella sua relazione iniziale, ha fatto riferimento alla certezza, che noi non possiamo che condividere, della correttezza della conservazione del materiale elettorale dal momento della chiusura dell'ufficio elettorale al momento della chiusura dell'attività istruttoria. Ma il problema non è in questa fase, dove si dovrebbe presumere qualcosa che non è immaginabile; il problema è fintantoché l'attività dell'ufficio elettorale non è stata chiusa. D'altronde, il numero delle schede è abnorme. Come rilevato dalla relatrice nella relazione preliminare, abbiamo un numero di schede bianche da tre a quattro volte la media delle elezioni precedenti. Quindi, o vi è stata una volontà di occultare schede votate, oppure ci potrebbe essere stata una manipolazione successiva allo scrutinio ma antecedente alla chiusura dei plichi. Questo è un problema, che noi abbiamo già sottoposto più volte alla Giunta, quindi ci permettiamo di sottoporlo nuovamente alla Giunta.
  Per il resto, in questo momento non posso che, come ho detto, fare mie le osservazioni formulate dal professore Caruso sul mutamento del criterio di valutazione e, quindi, sulla irragionevolezza delle scelte relative alle schede nulle.
  Alla luce di tutto questo, mi permetto di insistere nella richiesta di riapertura dell'istruttoria e, in subordine, nella convalida dell'elezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del Regolamento della Giunta, dell'onorevole Orrico.
  Ringrazio il Presidente e gli onorevoli componenti la Giunta.

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato Scala, anche per il rispetto dei tempi.
  Do la parola alla collega Scutellà, che ha dieci minuti a disposizione.

  ELISA SCUTELLÀ, Deputata proclamata. Grazie, Presidente. Ci tengo preliminarmente a ringraziare la Giunta, i colleghi presenti, la stampa presente e i cittadini calabresi che hanno deciso di partecipare a questa udienza pubblica. Questa folta partecipazione è sintomatica del fatto che qui non stiamo parlando di un qualcosa che riguarda poche persone, ma stiamo parlando di un concetto di democrazia che è esteso a tutti i cittadini, nel caso specifico ai cittadini calabresi.
  Noi arriviamo alla conclusione di un procedimento che presenta evidenti anomalie. Anche se non fosse stato contrassegnato dalle anomalie che chi mi ha preceduto ha esposto correttamente e che, tra l'altro, i membri della Giunta hanno anche verbalizzato e, quindi, hanno confermato all'unanimità essere presenti all'interno di questo procedimento, anche se non ci fossero state queste anomalie, voglio rispondere all'avvocato Morcavallo su alcune sue considerazioni. L'avvocato Morcavallo parla del principio del favor voti dicendo che potrebbero esserci delle difficoltà da parte dei cittadini nell'interpretare il sistema di votazione e, quindi, il principio del favor voti dovrebbe subentrare a supporto di quei cittadini che non hanno ben compreso il metodo di votazione. Voglio ricordare, però, che i cittadini, in questo caso i cittadini calabresi, hanno compreso benissimo e hanno votato in linea con le modalità di espressione del voto contenute nelle istruzioni del Ministero dell'interno, perché questo è quello che emerge dal Comitato e dal procedimento che è stato aperto.
  Faccio un'altra precisazione. Siccome sono stati richiamati i precedenti, desidero far presente che i precedenti si devono richiamare nella loro totalità e soprattutto in riferimento alla propria Camera di appartenenza; non si possono richiamare in base alla propria convenienza. A che cosa mi riferisco? Alla Camera dei deputati – stiamo parlando della Camera dei deputati e non del Senato – è sempre stato concesso, ogni volta che ne è stata fatta richiesta, l'ampliamento dell'istruttoria, e cioè la verifica delle schede valide. Questa è la prima volta che viene negata.
  Al Senato, se proprio si vuole richiamare il Senato, non è stato modificato il criterio, come invece è avvenuto alla Camera. Allora, se prendiamo il precedente del Senato della scorsa legislatura, dove una volta non è stato concesso l'ampliamento dell'istruttoria, bisogna seguire anche il precedente del Senato, dove in questa Pag. 26legislatura non è stato modificato il criterio di attribuzione dei voti, come invece è avvenuto alla Camera. Altrimenti dobbiamo fare dei riferimenti precisi alla propria Camera di appartenenza.
  Se anche tutto questo non fosse accaduto: l'applicazione data al principio del favor voti; il criterio che è stato modificato; le dichiarazioni dubbie; l'alta percentuale di schede bianche che sono poi diventate valide, che è un dato oggettivo (circa il 10 per cento contro una media che si aggira intorno al 3 per cento); anche se tutto questo – ipotizziamo per assurdo – non fosse mai accaduto, io comunque sento il mio diritto di difesa compresso, sento una discriminazione che è stata fatta nei miei riguardi. Perché all'avvocato Gentile, quando lui l'ha richiesto – giustamente, è nelle sue prerogative, è nelle sue facoltà – è stata data la possibilità di visionare le schede nulle e le schede bianche, quanto ha voluto. Lui ha fatto una richiesta ed è stato fatto, giustamente. Perché a me non deve essere data questa possibilità? Tra l'altro, la possibilità che è stata data all'avvocato Gentile verteva su una differenza di 484 voti, ora stiamo parlando di una differenza di circa 200 voti, ancora meno, meno della metà. Perché non deve essere fatta?
  Noi qua siamo tutti rappresentanti delle istituzioni e dobbiamo rappresentarle con disciplina e onore. Dobbiamo lavorare e svolgere il nostro mandato con disciplina e onore. Io vorrei chiedervi una cosa, colleghi: noi, dinanzi ai cittadini, dinanzi alla stampa, che sta seguendo i nostri lavori, come possiamo far emergere una discriminazione così netta? Nessuno ha richiesto l'apertura delle schede valide al 100 per cento. Non è stata fatta questa richiesta – lo dico per chi non ha seguito – ma quella di revisione di una percentuale del 5 o del 10 per cento delle schede valide. Ricordiamoci, ovviamente, che è sempre stata concessa, quindi era comunque un mio diritto, che mi è stato negato. In una vicenda così farraginosa, in una vicenda che ha visto gli animi piuttosto riscaldati, in una vicenda spinosa, credo sia doveroso – lo ripeto, doveroso – concedere la possibilità di verificare le schede valide per capire effettivamente che cosa è successo. Non cambierebbe nulla, non cambierebbe assolutamente nulla aprire una piccola percentuale di plichi delle schede valide. Stiamo parlando di uno o due mesi di tempo.
  Siccome io so, Presidente Fornaro, che lei ha sempre svolto il proprio compito di Presidente in maniera eccellente, ed è il garante di questa Giunta, le dico una cosa (i colleghi che mi conoscono sanno che io esprimo le mie opinioni senza filtri): quando il caso è diventato mediatico, io ho ricevuto tantissime telefonate di giornalisti e politici che davano atto, tutti quanti unanimemente, del suo rispetto, Presidente, per le norme e per i regolamenti. Questo – è ineccepibile – nessuno può metterlo in discussione. Allora, dinanzi a tutto questo, come si può permettere la negazione? Mi è stato negato il diritto di audizione. Non ci è stato concesso neanche un giorno per fare le audizioni. Eppure, a seguito di un cambiamento del criterio della legge elettorale sarebbero state sacrosante le audizioni di professionisti. Avremmo perso un giorno. Non è stato fatto neanche questo.
  Io, quindi, mi appello a tutti i membri della Giunta e al Presidente Fornaro, soprattutto per l'immagine che stiamo dando oggi alla stampa e ai cittadini che ci stanno seguendo, che hanno deciso di venire qua. Perché è una vicenda veramente complessa, e lo sapete molto meglio di me, e non si può andare avanti a colpi di maggioranza, con la tirannia della maggioranza, ma bisogna fermarsi un attimo e capire che obiettivamente una piccola percentuale di schede valide non cambierebbe veramente nulla. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie alla collega Scutellà anche per il rispetto dei tempi.
  Ricordo che ora è possibile, per il tramite della Presidenza, rivolgere domande alle parti. Come già precisato in avvio di seduta, le domande devono essere domande pertinenti alla vicenda e alla procedura che abbiamo in atto. Le regole procedurali prevedono la possibilità di intervenire per porre domande, per ogni singolo componente della Giunta, fino a un massimo di dieci minuti. Quindi, possono essere anche più domande, l'importante è Pag. 27che stiano nella tempistica massima dei dieci minuti, con la ragionevolezza che ci siamo dati. Ringrazio fin d'ora per il preciso rispetto dei tempi.
  Chiedo, quindi, se vi siano iscritti a parlare.
  Prego, collega Ascari.

  STEFANIA ASCARI. Grazie, Presidente. Per il suo tramite, vorrei presentare una domanda all'avvocato Morcavallo, alla luce di quanto rappresentato nella competente sede. L'avvocato del dottor Gentile ha presentato un ricorso, allegando ottantatré dichiarazioni, rese da rappresentanti di lista o da cittadini che avrebbero assistito agli errori commessi dagli uffici elettorali sezionali. Io vorrei chiederle se è a conoscenza che della maggior parte dei rappresentanti di lista indicati nel ricorso – sottolineo questo dato in quanto questa elencazione rappresenta il cuore portante del ricorso – durante le operazioni di voto non risulta la presenza. Mi spiego meglio: nel verbale di seggio, che dovrebbe attestare, confermare, verificare la presenza, non sussiste alcuna prova di presenza, perché non c'è la firma; quindi di fatto non erano presenti nel seggio.
  Faccio un esempio concreto, sulla base di dati oggettivi. Sezione di Rende n. 2, sezione di Rende n. 4 e sezione di Rende n. 6: il rappresentante di lista, Morrone Michele, è presente in tre sezioni e fa dichiarazioni su tre sezioni in contemporanea. Innanzitutto vorrei chiedere spiegazioni in merito. Com'è possibile che il signor Morrone sia presente in tutti e tre i seggi contemporaneamente? Quindi, c'è anche una difficoltà oggettiva, a meno che il dichiarante non abbia il dono dell'ubiquità, a capire come possa fare dichiarazioni sulla presenza di un certo numero di schede che, sulla base delle sue dichiarazioni, è stato erroneamente considerato nullo. Quindi, in primis le chiedo se ha avuto modo di verificare e chiedere spiegazioni sul perché, lo ripeto, era presente in contemporanea in tre seggi. Non per suggerire la risposta, ma sempre sulla base dei verbali, in due seggi proprio non è presente, in quanto non vi è la sua firma sul verbale. Si tratta dei verbali delle operazioni la cui compilazione deve rispettare regole formali e rigidissime che sussistono durante le operazioni di voto.
  Ci tengo a fare un altro esempio concreto. Sezione di Santa Domenica Talao n. 2: qui si allega la dichiarazione del rappresentante di lista, Danilo Salemme, relativamente a sei schede che vengono contestate, ma anche qui non c'è la sua firma nel verbale di seggio, che, lo ripeto, dovrebbe certificare la presenza fisica della persona. Non ha firmato, quindi – tradotto – questo significa che il signor Salemme non c'era o, meglio, non c'è mai stato, come attestato, anche qui, dal verbale di seggio.
  Faccio un altro esempio: sezione di Fuscaldo n. 2, sezione di Fuscaldo n. 6 e sezione di Fuscaldo n. 7, con riferimento a otto schede contestate. Anche qui, il signor Plastina Giuseppe, rappresentante, dichiara di essere stato contemporaneamente presente in tre seggi e, anche qui, vorrei chiedere spiegazioni in merito a questa molteplicità di presenze. Su questo aspetto di contemporaneità sono costretta a fermarmi per il tempo a mia disposizione, perché la lista purtroppo è molto lunga. Ribadisco comunque che, anche qui, per quanto riguarda le sezioni n. 6 e n. 7 di Fuscaldo non c'era la firma nei verbali. Lo ripeto ancora una volta, il ricorso si fonda su tali dichiarazioni. Quindi, io sono a chiedere come queste dichiarazioni, avvocato, lei le ha accertate, come le ha verificate, dal momento che, riprendendo le sue dichiarazioni, costituiscono un ulteriore elemento di valutazione del giudicante. Ma quale valutazione piena e rigorosa, utilizzando le sue parole, è stata data a questi elementi prodotti? Come avete controllato i verbali, considerato che nei verbali questi soggetti non ci sono? Sono assenti, e, lo ripeto, sono rappresentanti di lista. Quindi, chiedo come queste dichiarazioni sono state verificate; come è possibile dichiarare cose che non si sono potute vedere, dal momento che il dichiarante non era presente nei seggi; come queste dichiarazioni devono essere considerate in questa sede.
  Sempre con la richiesta di ricevere spiegazioni oggettive, vorrei rappresentare quanto segnalato dal dichiarante di SpezzanoPag. 28 della Sila, che non solo è riuscito a supervisionare tre sezioni contemporaneamente, la sezione n. 2, la sezione n. 4 e la sezione n. 5, ma a riuscirvi nonostante fra la sezione n. 2 di via Forgitelle e la sezione n. 5 di via Pertini vi sia una distanza di ventuno chilometri. Oggettivamente è un elemento impossibile alla luce della distanza. Quindi, chiedo spiegazioni in merito a questa presenza contemporanea in due seggi, ripeto, distanti ventuno chilometri.
  Altro esempio, sempre in merito alla distanza, su cui si chiede spiegazione è relativamente al dichiarante di Fuscaldo, il quale risulterebbe essere contemporaneamente presente allo scrutinio della sezione n. 2, sita nel centro storico, a monte, e a quello delle sezioni n. 6 e n. 7, site a cinque chilometri di distanza, a Marina di Fuscaldo. Anche qui, Presidente, sono costretta a fermarmi, perché è lunghissimo l'elenco di rappresentanti di lista che dichiarano una contemporaneità di presenze in sezioni ubicate a distanza le une dalle altre, quindi che avrebbero un dono che chiediamo di spiegare; distanze tali da rendere oggettivamente difficile giustificare le dichiarazioni come prova piena e rigorosa. Quindi, vorrei chiedere se lei, avvocato, con riferimento in questo caso alle distanze, queste dichiarazioni le ha verificate, dal momento che i verbali ci dicono altro.
  Ultimo aspetto, e concludo, visto che il tempo a mia disposizione sta per finire. Non solo questi rappresentanti di lista, le cui dichiarazioni sono fornite nel ricorso come elemento di prova rigorosa e piena, non hanno fatto nessuna contestazione verbalizzata nella sede e nel momento opportuno, ma le chiedo se le risulta che almeno abbiano presentato formale denuncia e querela alla luce degli elementi che si stanno rappresentando in questo momento. Infine, vorrei chiederle sulla base di quali elementi abbia ritenuto queste dichiarazioni veritiere, in considerazione delle incongruenze messe in evidenza dai verbali stessi, che sono proprio quell'elemento oggettivo di prova che avrebbe dovuto immediatamente far capire che qui di veritiero purtroppo non c'è nulla. Le chiedo, appunto, se una persona può stare contemporaneamente in due seggi a ventuno chilometri di distanza. Ricordo ancora una volta che sulla base di tutto questo si basa il ricorso. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, collega Ascari, anche per il rispetto dei tempi. Do la parola alla collega Auriemma, che ha dieci minuti a disposizione.

  CARMELA AURIEMMA. Grazie, Presidente. Colgo l'occasione dell'illustrazione appena fatta dalla collega Ascari per porre una domanda, per suo tramite, Presidente, all'avvocato del ricorrente relativamente alle schede bianche. Qui c'è un dato oggettivamente anomalo, non dichiarato da noi anomalo, ma dalla relatrice e anche dalla storicità della Giunta, un dato che prevede un recupero di schede bianche, quindi schede che all'apertura, nel Comitato Calabria, di cui io facevo parte, risultavano contrassegnate, pari al triplo rispetto alla normale prassi. Quindi, noi stiamo dando per presupposto che il presidente, il segretario, due scrutatori e i rappresentanti di lista lì presenti non abbiano visto dei voti che oggettivamente erano evidenti. Noi abbiamo visto dei voti che erano chiari, altri voti che, invece, erano impercepibili, se non in controluce. Quindi, questo come lo riesce a spiegare, anche alla luce della sua esperienza?
  Le chiedo anche come riesce a spiegare, alla luce della sua esperienza, che abbiamo un significativo numero di dichiarazioni, ottantatré, capillari sul territorio, di cittadini e rappresentanti di lista, che dicono di aver assistito alle operazioni di scrutinio in seggi nei quali i cittadini dichiaranti non potevano stare, considerato che non erano iscritti nelle liste elettorali di quelle sezioni. È noto, infatti, che il cittadino può assistere alle operazioni di scrutinio soltanto nel seggio di appartenenza. Soprattutto chiedo tanto a lei quanto ai colleghi della Giunta chi è il rappresentante di lista che vede otto schede annullate del proprio candidato e non lo verbalizza. Noi non abbiamo trovato una sola verbalizzazione di questi pseudo-rappresentanti di lista, e intendo pseudo-rappresentanti di lista perché il rappresentantePag. 29 di lista ha un solo obiettivo: quello di proteggere e salvare, ovviamente alla luce dei princìpi costituzionali, della legge e del manuale delle istruzioni ministeriali, i voti della propria lista, di chi rappresenta, e verbalizzare qualora vi siano delle valutazioni chiaramente erronee. Perché quello è il presupposto che dà la possibilità di contestare la nullità in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, prima ancora di procedere con il ricorso alla Giunta.
  Si registra, dunque, questa anomalia di tutti i rappresentanti di lista – che però, lo ripeto, come ha detto la collega Ascari, non sono presenti, perché non hanno sottoscritto i verbali – che addirittura, non solo non sono presenti, ma vengono smentiti nella loro funzione in quanto non verbalizzano nessuna dichiarazione sui voti. C'è di più. Queste dichiarazioni, avvocato, vengono smentite dai verbali che il ricorrente stesso ha allegato, perché le otto schede che vengono dichiarate dal signor Plastina, nel seggio Fuscaldo n. 7, non sono state riscontrate dal Comitato di verifica. Seppure volessimo ipotizzare che questi rappresentanti di lista fossero presenti, avessero dimenticato di verbalizzare, avessero tralasciato di sottoscrivere i verbali ogni giorno (perché il rappresentante di lista deve essere presente e sottoscrivere ogni giorno delle operazioni i verbali), comunque le dichiarazioni sono smentite nei fatti. Faccio un esempio, ma tutte sono smentite nei fatti. Nel seggio di Fuscaldo n. 7, dove il signor Plastina, che risulta assente, dice di aver visto otto schede annullate secondo quel criterio delle doppie «x», in realtà quelle schede non sono state riscontrate. Quindi, le chiedo come ci spiega tutto ciò. Le chiedo come spiega che – se è pur vero che non c'è un obbligo di produrre da parte del ricorrente una prova piena, tant'è che lei giustamente ci ha ricordato il principio di tenuità della prova – qui la prova è addirittura assente o, meglio, la prova c'è ma non è vera, è smentita nei fatti.
  C'è, poi, tutto il discorso sull'autodichia, ma in proposito bisognerebbe chiedersi se la Giunta, in tutto il procedimento, abbia assunto un atteggiamento volto a garantire alle parti una equità e una parità di trattamento, perché la Giunta resta, comunque, un giudice delle elezioni. Dobbiamo capire se la Giunta, nelle decisioni che ha adottato, ha assunto questo atteggiamento: non lo ha fatto, è evidente, come hanno spiegato benissimo gli avvocati di Anna Laura Orrico e di Elisa Scutellà.
  Le mie domande, quindi, vertono, dapprima, sulle schede bianche: come si giustificano queste sviste (se così le vogliamo chiamare), anche perché c'è chi recupera maggiormente da queste schede bianche, dal riesame delle quali 440 voti vanno a favore del ricorrente Gentile, di cui circa 290 voti al partito di Forza Italia. E poi, soprattutto, come sono state raccolte queste ottantatré dichiarazioni: se lei, anche se non c'è un obbligo (ma deontologicamente vi è), ha accertato la congruità di queste dichiarazioni, perché dall'attività istruttoria emerge completamente il contrario.
  Infine, Presidente, vorrei fare un passaggio sull'autodichia, se mi permette.

  PRESIDENTE. Sarebbe preferibile che formulasse una domanda. Lo dico a favore dei colleghi, perché la replica non verrà fatta soltanto dalla parte a cui in questo momento sono stati richiesti chiarimenti, ma da tutte e tre le parti. Ne hanno facoltà, ovviamente.

  CARMELA AURIEMMA. Va bene, come domanda, anche alla luce del fatto che gli avvocati hanno un'esperienza accademica in materia costituzionale. L'autodichia è fondamentalmente una garanzia. Alla luce degli studi costituzionali e degli approfondimenti delle sentenze costituzionali, chiedo chiarimenti sull'esercizio di tale potere che finora ha fatto la Giunta delle elezioni. Vale a dire: aprire un procedimento senza una prova fondamentalmente o, comunque, con una prova smentita nei fatti; non consentire le audizioni richieste da un gruppo di minoranza; prevedere a monte, per le schede nulle, un criterio che avrebbe fatto recuperare voti soltanto a una parte. Nel momento in cui, invece, c'è la possibilità di adottare un criterio per l'esame di un campione di schede valide che potrebbe far recuperare Pag. 30voti indistintamente al ricorrente e ad Anna Laura Orrico, negare tale possibilità. Tutto ciò nonostante la Giunta rivendichi di avere condotto l'istruttoria sulla base di un criterio oggettivo – definito in autonomia nell'esercizio del potere di autodichia – consistente nel divario di voti in relazione al numero complessivo delle schede bianche e nulle del collegio. In realtà, il fatto che sia bastato un minimo differenziale, cioè 484 voti, per dare corso alla verifica delle schede bianche e nulle rafforza la richiesta di esame di un campione di schede valide perché, a seguito di una parte dell'istruttoria, il differenziale è diventato addirittura di meno della metà. Quindi questo criterio oggettivo è, addirittura, ancora più evidente nella sua oggettività, ma è stato rifiutato. Parlo dell'esercizio pieno di una garanzia che in questo caso non vede l'ingerenza di un potere esterno, ma in realtà vede, piuttosto, uno strumento in mano alla maggioranza per arrivare fino a contestare e sottrarre un seggio che è legittimamente assegnato e vinto da un collega dell'opposizione, della minoranza. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie. Prego, collega Aiello. Ha a disposizione dieci minuti per fare domande in riferimento specifico al tema.

  DAVIDE AIELLO. Signor Presidente, sulla base delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato questa mattina da parte dei legali rappresentanti del ricorrente e delle colleghe, avrei alcune domande da porre all'avvocato Morcavallo e al ricorrente Andrea Gentile.
  Tramite lei, Presidente, chiedo ad Andrea Gentile se può illustrare alla Giunta i modi e i tempi con cui ottantatré cittadini pare si siano recati presso di lei per riferirle queste inesattezze e irregolarità riscontrate durante le operazioni elettorali svoltesi il 25 settembre 2022, nelle fasi di scrutinio. Si è preoccupato, lei o il suo legale, di reperire queste persone? Oppure, sono persone a lei legate? Se sono legate a lei, ci può spiegare qual è l'origine di questo legame? Queste persone si sono recate direttamente da lei a fornire queste dichiarazioni, a fornire queste informazioni? Si sono presentate spontaneamente per fare queste dichiarazioni?
  C'è un'altra cosa che vorrei che lei chiarisse. Lei non si è accorto che la stragrande maggioranza dei dichiaranti ha riferito di essere presente contestualmente in diversi luoghi e, quindi, non le è sembrato alquanto anomalo ciò che hanno dichiarato in sua presenza? Perché se una persona mi riferisce che contestualmente si trova in due o tre sezioni, ovviamente o ha il dono dell'ubiquità oppure mi meraviglierei di queste sue dichiarazioni. Quindi, si è posto il problema dell'attendibilità delle dichiarazioni che lei ha ricevuto e che ha messo a fondamento del suo ricorso?
  Ancora, in un contesto come la Calabria (io vengo dalla Sicilia, quindi non è tanto distante dal contesto da cui provengo) immagino che purtroppo ancora oggi ci sia – fatemi passare il termine – una sorta di controllo del voto attraverso sistemi clientelari. Le indagini ci dicono che ci sono dei contesti sociali in cui purtroppo i fenomeni di voto di scambio politico-mafioso sono ancora oggi molto presenti e molto pregnanti. Credo, purtroppo, che anche la provincia di Cosenza e la città di Cosenza non siano immuni da questo fenomeno. Quindi, in un contesto attraversato da complessi fenomeni di voto di scambio e tentativi di condizionamento delle istituzioni, della politica e, quindi, anche del momento elettorale, quale vaglio di attendibilità è stato da lei operato, alla luce del fatto che queste persone si sono recate ai seggi per andare a controllare le operazioni di voto e addirittura hanno reso dichiarazioni in ordine alla mancata attribuzione di voti? Anche perché, sulla base dei verbali che noi abbiamo a disposizione, queste persone non risultano essere presenti, non risultano essersi accreditate come rappresentanti di lista.
  Voglio ricordare ai colleghi della Giunta che il rappresentante di lista ha due possibilità di accreditarsi, o all'inizio quando Pag. 31si insedia il seggio elettorale, o durante le operazioni di voto, ma deve presentare un modulo del delegato della lista che va a rappresentare, senza il quale non è autorizzato a presenziare durante le operazioni di voto, perché è previsto che il cittadino sia ammesso ad assistere alle operazioni di voto soltanto se è rappresentante di lista o elettore del seggio in cui chiede di assistere alle operazioni di voto, altrimenti non avrebbe titolo, ex lege, ad assistere alle operazioni di voto. Quindi, è stato da lei verificato che tutto questo fosse avallato dai vari passaggi prescritti dalla legge? Rammento che proprio sulla base di queste considerazioni si fonda il suo ricorso, quindi vorrei capire se tutte queste verifiche da lei sono state effettuate.
  Altra cosa che le voglio chiedere è se, sulla base del suo ricorso, visto che il distacco dei voti va sempre più ad affievolirsi, non sembra anche a lei necessario un supplemento di indagine e di istruttoria da parte di questa Giunta e, quindi, un'apertura quantomeno di un campione di schede valide, al fine di cristallizzare il risultato elettorale che si è venuto a realizzare nel collegio di Cosenza di cui stiamo trattando stamane. Le sembra possibile che la Giunta debba decidere questo procedimento soltanto sulla base delle schede nulle e bianche analizzate, tra l'altro dopo aver cambiato un criterio di assegnazione, introducendone uno che ovviamente non è quello seguito dai presidenti di seggio, dagli scrutatori e dai segretari durante le operazioni di scrutinio? Sappiamo benissimo – lo dico anche a beneficio del pubblico che sta seguendo i nostri lavori – che questa Giunta ha cambiato un criterio per la validità dei voti che va a delegittimare le regole stabilite dal Ministero dell'interno e, quindi, le regole che erano state seguite dai presidenti di seggio, dai segretari e dagli scrutatori durante le elezioni. A maggior ragione, non le sembra che sia necessario un supplemento di indagine e, quindi, la revisione di un campione di schede valide per meglio orientare la Giunta a poter decidere sul ricorso da lei presentato?
  Mi fermo qui, Presidente. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Prego, onorevole Borrelli. Ha dieci minuti a disposizione per intervenire, in forma di domanda.

  FRANCESCO EMILIO BORRELLI. Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo all'avvocato del ricorrente, che tra l'altro è anche un noto esponente politico del suo territorio, per chiedergli di avere conferma di una cosa che è anomala. Io ho fatto il rappresentante di lista in più occasioni e quando c'erano problemi legati all'attribuzione dei voti ho sempre fatto contestazione. Vorrei capire e avere conferma dall'avvocato se l'iter è questo: ottantatré cittadini, rappresentanti di lista anche di più sezioni – questo ovviamente è possibile – non firmano i verbali, non contestano niente durante lo scrutinio, ma dopo spontaneamente si rivolgono a un avvocato, esponente politico di un territorio – chiaramente questo è legittimo – e decidono, senza che neanche uno di loro abbia fatto una contestazione, di dire «noi abbiamo visto questa situazione, chiediamo di ricorrere alla Giunta delle elezioni». Mi sembra davvero incredibile.
  I colleghi conoscono benissimo la mia visione, lo dico rivolgendomi soprattutto ai colleghi che attualmente sono in maggioranza: creare precedenti di questo tipo non fa bene al sistema democratico e alla giustizia, perché la costruzione di un risultato è qualcosa di diverso dal chiedere legittimamente che, se un risultato non è corretto, questo possa essere modificato.
  Io, quindi, chiedo se qualcuno di questi cittadini, oltre ad aver sottoscritto la dichiarazione poi allegata al ricorso, ha presentato denuncia o querela nei confronti del presidente del seggio o di altri scrutatori, oppure se l'unico atto fatto da queste persone è stato quello di essersi rivolte a un rappresentante degnissimo di una parte politica, che è anche avvocato (o a un avvocato che è anche rappresentante degnissimo di una parte politica).
  Presidente, lo dico riconoscendo la correttezza della relatrice e degli altri colleghi,Pag. 32 con i quali abbiamo affrontato questa situazione molto complicata, non ho posizioni preconcette e visioni manichee, però a un certo punto le costruzioni possono anche smontarsi, per cui colpire oggi in questo modo per ottenere un risultato può trasformarsi domani in un ritorno assolutamente negativo.

  PRESIDENTE. Collega Borrelli, avremo modo e tempo per sviluppare le nostre considerazioni.

  FRANCESCO EMILIO BORRELLI. Va bene. Formulo delle domande. Vorrei sapere se, oltre a queste dichiarazioni, ci sono state querele, denunce o altri atti formalizzati. Vorrei sapere se è stata richiesta ai presidenti di seggio la conferma di quanto reso noto nelle dichiarazioni allegate al ricorso, che rappresentano un elemento ovviamente abnorme. Vorrei sapere se rappresentanti di altre liste hanno confermato. D'altronde, io – quando ho svolto la funzione di rappresentante di lista – ho sempre contestato le valutazioni non condivisibili dei seggi, anche quando si trattava di altri movimenti politici da cui non mi sentivo rappresentato, semplicemente perché per me un errore è un errore. La funzione del rappresentante di lista è anche quella di tutelare, assieme agli altri rappresentanti di lista, la correttezza dell'assegnazione dei voti. Dunque, vorrei sapere se altri soggetti – lo domando, tramite il Presidente, al ricorrente – hanno fatto denuncia, hanno prodotto degli atti, hanno confermato in qualche modo quanto riportato nelle dichiarazioni allegate al ricorso o hanno messo nero su bianco degli atti che possano essere utili alla comprensione di questo percorso.
  Ancora, domando se ci sono stati degli atti che hanno evidenziato una non comprensione del vademecum fornito dal Ministero agli uffici elettorali di sezione; ovvero se qualcuno ha detto «per noi non è chiaro» e l'ha messo a verbale. Insomma, vorrei capire se in questo caso, a differenza degli altri che abbiamo affrontato fino ad oggi, ci siano state delle particolari anomalie. Quindi, chiedo al ricorrente e al suo avvocato se hanno avuto altri elementi e se ci sono state persone che non erano rappresentanti di lista, quindi i presidenti dei seggi e gli scrutatori, che sono persone terze, che hanno confermato, avallato o denunciato delle situazioni in cui loro stessi si sono trovati in difficoltà.
  Infine, Presidente, chiedo di sapere se nel ricorso sia stata valutata la possibilità che qualcuno abbia fatto delle dichiarazioni di carattere mendace e soprattutto se ci sono degli elementi che comprovino la presenza all'interno dei seggi, durante lo scrutinio, di queste persone che hanno reso dichiarazioni che hanno avallato il ricorso. Ho completato, grazie.

  PRESIDENTE. Grazie. Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte dei colleghi, nel ringraziare il candidato Gentile, l'onorevole Orrico, l'onorevole Scutellà e i rispettivi avvocati, do loro la parola, se ritengono di intervenire, per le relative repliche, per un massimo complessivo di dieci minuti per ciascuna parte, ovviamente nel medesimo ordine seguito in precedenza.
  Do quindi la parola all'avvocato Morcavallo.

  ORESTE MORCAVALLO, Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile. Eccellentissimo Presidente, ma io dovrei rispondere alle domande che gli onorevoli hanno fatto direttamente nei confronti del mio ricorso o del mio atteggiamento e comportamento difensionale, oppure devo replicare, sempre nell'arco dei dieci minuti, a quello che è stato detto in maniera egregia e illustre anche dai miei colleghi?

  PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, ovviamente essendo state fatte tutte le domande nei confronti dell'avvocato Morcavallo, le chiederei in prima battuta – nei modi e nelle forme che riterrà – di rispondere alle osservazioni e alle domande puntuali dei colleghi. Dopodiché, valutiamo alla fine di questa risposta e se lei chiede ulteriore tempo, ragionevolmente,Pag. 33 per replicare ulteriormente alle osservazioni che hanno fatto i suoi colleghi avvocati, può essere concesso un tempo aggiuntivo. Se è possibile, le chiederei di contenere il suo intervento in dieci minuti; se poi saranno due in più, non succede niente.

  ORESTE MORCAVALLO, Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile. Cerco di contenere l'intervento nel tempo più breve possibile, anche perché, eccellentissimo Presidente, mi aspettavo che dopo la sua premessa puntuale sul contenuto delle domande, che dovevano essere esclusivamente pertinenti ai fatti del ricorso all'esame, vi fosse un vaglio sulla ricevibilità o meno delle domande.

  PRESIDENTE. Avvocato, le ho considerate tutte ricevibili. Valuti come rispondere e se rispondere, questo è nella sua autonomia.

  ORESTE MORCAVALLO, Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile. Non mi voglio sottrarre, ci mancherebbe altro.

  PRESIDENTE. Diversamente avrei interrotto i colleghi. Un paio di volte sono intervenuto a ricondurli alla domanda. Non posso, ovviamente, intervenire sui temi delle domande.

  ORESTE MORCAVALLO, Rappresentante del ricorrente Andrea Gentile. Ci sono state alcune domande che espressamente mi chiedono se ho valutato la veridicità o meno delle dichiarazioni, se ho valutato o meno che la distanza da un seggio all'altro era di 20 chilometri o di pochi chilometri, oppure se ritengo o meno che si debba procedere all'ampliamento dell'istruttoria. Sono domande che, a mio avviso, esulano dal contesto all'esame odierno. I giudici ordinari o amministrativi le avrebbero dichiarate sicuramente irricevibili per carenza di interesse o inammissibili perché al di fuori dell'oggetto del giudizio.
  Comunque, non mi sottraggo. Non mi sottraggo rispondendo con completezza, mi auguro, alle domande che sono state poste dagli onorevoli, richiamando una figura stilistica greca, la prolepsis, quella figura cioè per cui vi è l'anticipata risposta a obiezioni prevenute e da rigettare.
  Ho già detto nel mio intervento, e pensavo di aver esaurito le argomentazioni in maniera completa e chiara, ma le ripeto, che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che sono quelle allegate al ricorso, sono documenti depositati, allegati ad abundantiam. Ai fini dell'ammissibilità, è sufficiente che il ricorso elettorale contenga i requisiti essenziali che sono stati enucleati dai princìpi giurisprudenziali. Li ripeto: l'indicazione delle sezioni, il numero delle schede contestate, la tipologia del vizio. Questo è il contenuto del ricorso. Il deposito delle dichiarazioni sostitutive è stata un'attività di ulteriore validazione del contenuto del ricorso.
  Peraltro, devo richiamare a me stesso un fatto, che mi pare sia una considerazione pratica, di logica: sono talmente veritiere le dichiarazioni sostitutive che la verifica istruttoria ha dato esito confermativo, di veridicità delle dichiarazioni, tranne soltanto pochissimi casi. I numeri lo confermano. Mi pare, quindi, che la domanda possa avere una risposta di questo tipo, che credo sia insita nella domanda stessa.
  Peraltro, devo ricordare – ci sono anche avvocati importanti e prestigiosi che conosco indirettamente, attraverso gli atti pubblici oppure le interviste rilasciate in qualità di parlamentari – che la dichiarazione sostitutiva di notorietà viene svolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, è una autodichiarazione fatta da un soggetto consapevole delle responsabilità penali a cui va incontro con la dichiarazione stessa. Quindi, non vi è una «responsabilità» o un obbligo verificatorio da parte dell'avvocato. L'avvocato riceve le dichiarazioni, che fanno fede fino a querela di falso. Ecco perché la domanda, a mio avviso, non era pertinente ai fatti. Non possiamo processare i dichiaranti perché è una fase che non impinge alla tematica odierna né soprattuttoPag. 34 alla competenza di questa elevatissima Giunta, che ha la funzione, come organo giurisdizionale, di validare o meno il contenuto del ricorso. Punto.
  Peraltro, non mi voglio sottrarre alla domanda: mi è stato chiesto se è possibile che non vi siano state dichiarazioni dei rappresentanti di lista. È possibile. Si è verificato, quindi è possibile. Rispetto al fatto che, poi, le dichiarazioni non vi siano state, mi è stato chiesto se è possibile che un avvocato non si sia domandato perché non ci fossero queste dichiarazioni. Il Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ha sancito che non vi è la necessità delle dichiarazioni da parte del rappresentante di lista, perché il ricorso ha un suo iter, ha sue modalità e soprattutto finalità che sono del tutto diverse dal contenuto o meno della dichiarazione.
  Mi è stato chiesto se è possibile che il presidente, i rappresentanti di seggio, i rappresentanti degli altri partiti non abbiano visto che su schede dichiarate bianche, invece, c'era un voto. È possibile che abbiano sbagliato? Mi auguro che sbaglino sempre, altrimenti dovrei cambiare mestiere. Sugli errori dei presidenti di seggio si fondano i ricorsi elettorali. È possibile? Non è che è possibile. Si è verificato. Al pari delle onorevoli Scutellà e Orrico e degli avvocati prestigiosi che difendono le due deputate, abbiamo controllato una per una le schede dichiarate bianche: c'erano dei segni, magari impercettibili. Come è possibile che non siano stati verificati dal presidente di seggio? Non l'ho nominato io. Bisognerebbe andare anche a fondo alle nomine che vengono fatte dei presidenti, dei componenti degli uffici. Questo è richiamato correttamente nella relazione dell'onorevole Morgante.
  Per concludere, mi pare che anche negli interventi dei colleghi non vi siano argomenti che abbiano scalfito in qualche misura la citata relazione, il ricorso e gli esiti della verifica. Vi è un'affermazione che, a mio avviso, va confutata immediatamente. Il principio di uguaglianza è un principio fondamentale, cardine della nostra Costituzione e della vita democratica di un popolo, però questo principio non può essere utilizzato a proprio uso e consumo. È stato detto, mi sia consentito dirlo, in maniera semplicistica o quantomeno singolare: «siccome io ho avuto 484 voti in più non si può accedere alla verifica». Mi pare paradossale. Delle due l'una: si esalta l'autodichia, si esalta il lavoro della Giunta, però poi si dice che non può essere dato seguito alla richiesta di verifica dei voti perché c'è già un risultato acquisito. Mi chiedo: quale sarebbe il compito di questa Giunta onorevolissima, di cui fa parte pure una delle due resistenti controinteressate, se non quello di verificare se vi siano state o meno anomalie elettorali?
  Un'altra considerazione. Mi pare un discorso dicotomico, di discrasia evidente. Non si può dire che il ricorso è sprovvisto di istruttoria, perché l'istruttoria non è vera, è sprovvisto di prova, e poi chiedere di allargare l'istruttoria alle schede valide, senza indicare un cenno di motivazione. Non c'è un motivo, una motivazione della richiesta. Qual è la motivazione della richiesta di ampliare l'istruttoria? Si dice: «siccome ci sono moltissime schede nulle, moltissime schede bianche, ampliamo alle valide». Questo mi pare veramente paradossale, kafkiano, oserei dire. Non è possibile, a parte le considerazioni pregiudiziali di irricevibilità per carenza di interesse. Le schede valide? Le schede valide sono voti conseguiti, non ci sono contestazioni, non si dice che è stato assegnato al ricorrente Gentile il voto sbagliando perché c'era – che so io – disegnato un aeroplano, queste sono le contestazioni, oppure perché c'era scritto al fianco di Gentile un nome che poteva rappresentare un elemento di riconoscibilità del voto. Non c'è nulla.
  La richiesta di ampliare l'istruttoria, quindi, non può essere accolta, proprio sulla base dei princìpi fondamentali del diritto ordinario. Non solo non c'è un principio di prova, ma non c'è neanche una motivazione. Manca la motivazione, prima ancora di valutare se questa motivazionePag. 35 sia o meno valida ai fini dell'ingresso a una verificazione.
  Noi insistiamo, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

  PRESIDENTE. Ringrazio davvero l'avvocato per avere contenuto il suo intervento nel limite di dieci minuti. Ricordo che la responsabilità dell'ammissibilità delle domande è in capo alla Presidenza. Mi sento di dire che con la sua risposta chi ci ascolta e comunque tutti i colleghi hanno avuto completezza, a questo punto, delle diverse posizioni.

  CARMELA AURIEMMA. Presidente, se è stata detta una cosa che non risulta agli atti riguardo alle autodichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 chi è presente lo deve sapere. In camera di consiglio ci saremo solo noi della Giunta.

  PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma non è possibile. Collega, non può intervenire in questa fase. Queste questioni le affrontiamo in sede di camera di consiglio.
  Do ora la parola, seguendo l'iter che ci eravamo dati, all'onorevole Laura Orrico e al suo rappresentante, l'avvocato Caruso, per un'eventuale replica, sempre nei termini dei dieci minuti.

  GIOVANNI MARIA CARUSO, Rappresentante della deputata Anna Laura Orrico. Grazie, signor Presidente.
  Onorevoli deputati, torno di nuovo su una questione puramente giuridica, e qui forse dissento dall'opinione che è stata espressa dal mio collega quando ha parlato dell'assenza di un criterio per il riconteggio totale. Un criterio c'è ed è stato chiaramente adottato dalla Giunta. È stato un criterio di base semplicemente numerica. Perché, proprio a fronte dell'inattendibilità di queste dichiarazioni, la Giunta ha deciso di procedere e avviare il riconteggio d'ufficio, sulla base di un solo criterio numerico. Questo riconteggio che è stato avviato d'ufficio ha prodotto esiti ancora più incerti di quelli che voleva superare, perché da 484 voti si è passati a 240 voti. Quindi, il medesimo criterio imponeva, visto che è stato restituito un risultato ancora più incerto, di proseguire quell'attività istruttoria.
  Per questo dissento dal collega. Ritengo che il criterio c'era, solo che non è stato applicato o, meglio, è stato applicato a intermittenza. Questo supera il problema che sollevava l'avvocato Morcavallo quando diceva che manca un principio di prova. Qui del principio di prova non c'è bisogno perché la Giunta ha deciso di avviare il riconteggio d'ufficio, quindi non può interrompere le operazioni di riconteggio in funzione del risultato parziale che di volta in volta restituisce.
  Questo per quanto riguarda la prima questione, che è puramente istruttoria.
  Sono costretto, ahimè, a ritornare nuovamente sulla questione che ha caratterizzato il mio intervento. Prima ho parlato venti minuti ininterrottamente solamente di una questione legata a quella degli effetti del criterio di validità delle schede di fatto adottato dal Comitato. Io non ho sentito nessuna parola da parte dell'avvocato Morcavallo sugli effetti di questo criterio. Come fa a giustificare gli effetti che produce questo criterio contro la volontà dell'elettore? L'avvocato Morcavallo non ha risposto. Nella sua relazione iniziale, invece, ha continuato a parlare facendo riferimento al principio del favor voti. Ricordo ancora che il principio del favor voti significa conservare, preservare una volontà. Anche etimologicamente parlando, «voto» significa «volontà». Quindi, non posso separare il voto dalla sua componente volitiva.
  Qui non stiamo in diritto amministrativo, non si tratta di conservare la validità di un atto, ma di preservare la volontà dell'elettore, che è qualcosa di molto più rilevante, rispetto ad accadimenti esterni che potrebbero farla venire meno. Esempio, la riconoscibilità del voto: c'è un segno di una riconoscibilità del voto o c'è un errore nella custodia di queste schede, non sono state rispettate le prescrizioni sui tagliandi antifrode. Qui rileva il principio del favor voti, ma nel nostro caso non si pone alcun problema di questo Pag. 36tipo, perché il principio del favor voti presuppone, per essere applicato, che ci sia l'elemento dell'univocità, ossia che quel voto sia chiaramente intelligibile rispetto ai risultati che voleva produrre. L'unico voto da tutelare è quello univoco. Per questo le istruzioni ministeriali ritenevano che il voto di lista in quel modo non era un voto univoco e non può essere preservato sulla base del principio del favor voti.
  Noi abbiamo visto, invece, che l'applicazione di quel criterio almeno e inequivocabilmente per la lista plurinominale produce quale unico effetto quello di attribuire un voto contro la volontà espressa, manifestata dall'elettore, che ha deciso espressamente di escludere alcune liste dal beneficio del voto.
  Effettivamente, è abbastanza imbarazzante continuare a pensare di applicare questo principio del favor voti, perché qui – lo ripeto ancora una volta, e non sono stato smentito – si sostituisce una volontà con un'altra: la volontà espressa dall'elettore con un'altra volontà che è stata determinata dalla maggioranza. Aggiungo, infine, che questa volontà non è detto neanche che sia la volontà che si conformi maggiormente agli interessi della maggioranza. I singoli parlamentari possono adire la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione dei poteri e potrebbero effettivamente far venir meno questo criterio. Quindi, sul lungo andare forse andrebbero pure valutate le ricadute di queste scelte.
  Io ho finito. Non so se l'onorevole Orrico voglia aggiungere qualcosa.

  PRESIDENTE. Prego, onorevole Orrico. Ha ancora cinque minuti.

  ANNA LAURA ORRICO. Grazie Presidente. Vorrei dire, rivolgendomi all'avvocato Morcavallo, se non siano motivo di riapertura delle schede valide 400 schede che da bianche diventano valide, se non sia sufficiente già questo dato per determinare un ulteriore ampliamento dell'istruttoria e quindi capire che cosa effettivamente è successo nei seggi elettorali del collegio n. 2 Cosenza. Perché è evidente che qualcosa è successo, anche perché c'è un'inchiesta giornalistica realizzata da Report nella quale presidenti dei seggi e persone che hanno assistito alle operazioni di scrutinio hanno dichiarato, in anonimato, che quelle schede erano bianche, sono sicuri che quelle schede fossero bianche. Questo è il primo motivo e, se non fosse sufficiente, come ha già ampiamente dichiarato il mio avvocato, adesso lo scarto tra il ricorrente e la sottoscritta vincitrice di quel collegio uninominale si è ridotto a 240 voti in favore del ricorrente solo grazie a un'unica azione che è stata fatta in questa Giunta, che è stata quella di modificare il criterio che i seggi elettorali hanno adottato nello svolgere un'importantissima e delicatissima funzione che attiene alla tutela dei meccanismi di funzionamento della nostra democrazia.
  È qui che viene leso il principio di uguaglianza, perché se il tribunale è politico, se il tribunale decide sulla base della forza dei numeri, il principio di uguaglianza non può essere e non è stato applicato, l'unico modo che ha questa Giunta per riparare alla disapplicazione del principio di uguaglianza adesso è decidere di ampliare l'istruttoria; è riaprire una quota delle schede valide. Perché il principio di uguaglianza dalla maggioranza in questa Giunta è stato disatteso nel momento in cui, come ricordava la collega Scutellà, è stato rifiutato un ciclo di audizioni di esperti, giuristi, sicuramente segnalati dalle opposizioni, ma anche dalla maggioranza, che in punto di diritto ci avrebbero potuto illustrare in che modo gli effetti di questo criterio modificato sulla nullità e validità delle schede potessero essere più o meno legittimi.
  Ci è stato negato il ciclo di audizioni. Ci viene negata un'operazione che, come già prima citava sempre la collega Scutellà, è avvenuta sempre d'ufficio alla Camera dei deputati, che è la revisione delle schede valide.
  Ci sono due motivazioni, ripeto, per ampliare l'istruttoria. La prima è verificarePag. 37 se effettivamente in Calabria esiste un voto libero o se il voto è controllato o se il voto è stato modificato nelle operazioni di scrutinio. Lo dobbiamo a noi stessi, che siamo rappresentanti in questa democrazia, e lo dobbiamo a quei cittadini calabresi che hanno deciso di esprimere liberamente il proprio voto. La seconda motivazione è l'applicazione del principio di uguaglianza davvero in maniera equa, davvero in maniera bilanciata, come spetta a un organo giudiziario che dovrebbe essere terzo e che, mi auguro, ci sia ancora una speranza che possa essere davvero terzo e scevro da condizionamenti politici.

  PRESIDENTE. Grazie, collega Orrico.
  Do la parola all'onorevole Scutellà e al suo rappresentante per la replica, sempre nel limite complessivo di dieci minuti.

  GIOVANNI SCALA, Rappresentante della deputata Elisa Scutellà. Grazie Presidente. Alcune osservazioni brevissime. In primo luogo, è stato detto che non c'è una motivazione per la richiesta di ampliamento dell'istruttoria e, se c'è, è soltanto legata alla presenza di una moltitudine di schede nulle. Non è vero. Mi dispiace dover osservare che noi – sia la nostra difesa sia la difesa dell'onorevole Orrico – abbiamo puntualmente motivato la richiesta di ampliamento dell'istruttoria all'esame di un campione delle schede valide, in particolare legata al mutamento dei criteri di valutazione. È ovvio che le schede valide sono state valutate sulla base delle istruzioni ministeriali e dei precedenti criteri dati dalla Giunta. Sono state valutate correttamente? Non sono state valutate correttamente? Tra l'altro, l'abnorme numero di schede riassegnate dovrebbe giustificare questa scelta.
  In ogni caso, trovo contraddittoria l'obiezione fatta dalla difesa dell'avvocato Gentile. Condivisibilmente, in chiusura del precedente intervento, l'avvocato Morcavallo ci ha invitato ad avere rispetto per l'autodichia parlamentare, un rispetto che noi condividiamo. L'autodichia parlamentare significa due cose, fondamentalmente: significa autonomia normativa, ma significa anche autonomia da un punto di vista di definizione giurisdizionale delle controversie.
  Spetta alla Giunta darsi dei criteri, spetta alla Giunta applicare quei criteri. Questo vuol dire l'autodichia parlamentare. È quello che noi abbiamo chiesto, d'altra parte. Non dobbiamo noi dire alla Giunta perché bisogna ampliare (l'abbiamo fatto, ma non avremmo dovuto farlo), perché la Giunta, sulla base dei criteri che lei stessa si dà, come ha fatto per l'avvio dell'istruttoria, avrebbe dovuto decidere motu proprio sull'eventuale o meno ampliamento dell'istruttoria stessa.
  Un'altra brevissima osservazione. Si è più volte fatto riferimento a fantomatiche autodichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. No, non esistono autodichiarazioni. Sono tutte dichiarazioni testimoniali allegate a un atto avente un rilievo pubblico, ma non ci sono autodichiarazioni, quindi non soggiacciono al particolare regime dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Una terza osservazione ancora. Condividiamo totalmente quanto eccepito dalla difesa dell'onorevole Orrico in ordine al problema della nullità delle schede. Vi prego di prestare attenzione a un dato fondamentale. La Giunta, nel ritenere di non poter assegnare il voto per la parte proporzionale, sostanzialmente sta dichiarando la nullità dei segni apposti sulla scheda. Quindi, è una volontà originariamente viziata, ma una volontà originariamente viziata non può trasferirsi sulla parte maggioritaria, per poi ridiscendere. Ma non voglio ripetere quanto efficacemente illustrato dal professore Caruso.
  Un'ultima osservazione: è stata chiesta una precisazione in ordine all'autodichia. Nessuno vi si è soffermato. Noi ci eravamo già soffermati nella parte introduttiva. In parte lo abbiamo detto: autodichia vuol dire la possibilità di darsi regole e di applicare regole, però – e questo è importante, perché questo deriva dalla giurisprudenza costituzionale; ho fatto riferimento alla sentenza n. 262/2017, ma Pag. 38possiamo richiamare la n. 213/2017, la n. 120/2014 o le sentenze della Corte di Strasburgo, della Corte europea dei diritti dell'uomo – deve avvenire nel rispetto delle garanzie giurisdizionali. La Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale sono chiare nel definire gli organi di autodichia come organi chiamati a svolgere – mi permetto di citare la sentenza n. 213/2017 della Corte costituzionale – in posizione super partes funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie per la obiettiva applicazione della legge. Bene, questo siete chiamati a fare. Vi potete dare le regole? Sì, condivisibilmente. Potete decidere di avviare motu proprio l'istruttoria o di ampliarla? Sì, ma nel rispetto delle garanzie del giusto processo, quindi delle garanzie fissate dall'articolo 6 della CEDU.
  Io ho finito. Non so se l'onorevole Scutellà voglia aggiungere qualcosa.

  PRESIDENTE. Do la parola alla collega Scutellà, che ha esattamente cinque minuti.

  ELISA SCUTELLÀ, Deputata proclamata. Grazie Presidente. Io vorrei chiarire solo un aspetto, anche se i colleghi che hanno sottoposto le domande all'avvocato Morcavallo sono stati molto chiari nell'esposizione delle domande stesse.
  Qui non è stato detto che il principio di prova serve o non serve. La risposta, poi, è andata verso quella direzione. Qui è stata detta semplicemente una cosa. Avvocato Morcavallo, nel momento in cui queste persone si sono rivolte a lei o all'avvocato Gentile denunciando queste anomalie, voi vi siete posti minimamente, anche solo per un secondo, il dubbio su queste anomalie, dal momento che queste dichiarazioni si basano su delle stranezze? Si può parlare di ubiquità, di tutto quello che vogliamo, però obiettivamente alcune di quelle persone che hanno rilasciato dichiarazioni non potevano stare lì, non potevano essere presenti in più seggi e non potevano avere quelle notizie.
  Lei e il suo assistito, anche non avendo l'obbligo, deontologicamente ve lo siete posti il problema? Di chiedervi: «io sto allegando questo a un ricorso, sto mettendo la firma, sto presentando questo, dinanzi alla Camera dei deputati, che è la casa della democrazia. Ma queste dichiarazioni sono vere o meno?» Questo le abbiamo chiesto e la risposta non può essere: «non è il mio compito, altrimenti io non lavorerei». No. Non è questo. Io non voglio suggerirle la risposta, per carità. Le sto esponendo semplicemente il mio punto di vista, che credo sia oggettivo.
  Avvocato Morcavallo, la conosco e la stimo. Mi dispiace, però, veramente sentire dalla sua bocca parole come «il principio di eguaglianza costituzionale non può essere utilizzato a proprio uso». Accidenti, lo dice proprio lei? Avvocato, qui – le ripeto – c'è stato un trattamento di «figli e figliastri». Come è possibile, e lo ribadisco con forza, che non mi venga concessa la possibilità di revisione di una minima percentuale di schede valide? Qual è il timore? Di che cosa avete paura? E per questo mi rivolgo nuovamente alla Giunta, che ringrazio sempre per il lavoro che ha svolto. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie. Chiarisco un passaggio per i colleghi, perché non ci siano ombre e si possa proseguire nel pieno rispetto delle normative, del Regolamento. Non è prevista una controreplica. Questa è la ragione per cui non ho dato la parola alla collega Auriemma. Mi pare, però, che nell'intervento dell'avvocato Scala si sia chiarito questo passaggio che aveva sollevato la collega Auriemma.
  Vorrei soltanto fare un'ultima precisazione. La Giunta, in tutte le fasi, complesse, come sono state descritte dalla relazione della relatrice, si è sempre attenuta rigorosamente alle norme contenute e dettate sia dal Regolamento della Camera sia dal Regolamento della Giunta delle elezioni.
  Sospendo l'udienza pubblica, chiedendo di disattivare il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso, per consentire alla Giunta delle elezioni di riunirsi in camera di consiglio.Pag. 39
  Invito le parti, che ringrazio per il rispetto dei tempi e per la correttezza degli interventi, a uscire dalla Sala della Lupa, ricordando che saranno successivamente riammesse, se lo riterranno, alla ripresa della seduta pubblica per la comunicazione della deliberazione assunta.
  Specifico che la seduta pubblica riprenderà 15 minuti dopo la conclusione della camera di consiglio e di questo sarà dato avviso sul sito internet della Camera dei deputati alla voce «convocazione della Giunta delle elezioni».
  Sospendo, quindi, ora l'udienza pubblica. La Giunta si riunisce in camera di consiglio.

  La seduta pubblica sospesa alle 13.40, è ripresa alle 16.

  PRESIDENTE. Riprende la seduta pubblica. Comunico che la Giunta delle elezioni, riunita in camera di consiglio, ha assunto la seguente deliberazione:

  «La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati,

   a seguito della contestazione dell'elezione deliberata dalla Giunta nella seduta del 19 novembre 2024,

   preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato di verifica istituito per il collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria,

   in udienza pubblica, udita l'esposizione della relatrice e gli interventi delle parti,

   riunitasi in camera di consiglio,

   visti gli articoli: 66 della Costituzione; 84, 85 e 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); 17 e 17-bis del Regolamento della Camera dei deputati; capo II del Regolamento della Giunta delle elezioni,

   rigettate le richieste preliminari avanzate,

accoglie

   il ricorso presentato dal candidato Andrea Gentile e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,

delibera

   di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria e, per l'effetto, la sua proclamazione nel collegio plurinominale unico della XXIII Circoscrizione Calabria; conseguentemente, l'annullamento dell'elezione della deputata Elisa Scutellà proclamata nella XXIII Circoscrizione Calabria ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

   nonché la proclamazione a deputato del candidato Andrea Gentile nel collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria.

  Così deciso in Roma, Palazzo di Montecitorio, il 17 gennaio 2025 alle ore 15.40».

  Prendo altresì atto che la deputata Carmela Auriemma ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.
  La seduta pubblica è conclusa.

  La seduta pubblica termina alle 16.05.