XIX Legislatura

Commissioni Riunite (VII e IX)

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Martedì 14 marzo 2023

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Deidda Salvatore , Presidente ... 3 

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final) (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):
Deidda Salvatore , Presidente ... 3 
Mollicone Federico (FDI) , presidente della VII Commissione ... 3 
Deidda Salvatore , Presidente ... 3 
Manzi Irene (PD-IDP)  ... 3 
Orrico Anna Laura (M5S)  ... 4 
Dalla Chiesa Rita (FI-PPE)  ... 4 
Deidda Salvatore , Presidente ... 4 
Barachini Alberto , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria ... 4 
Deidda Salvatore , Presidente ... 8 
Mollicone Federico (FDI) , presidente della VII Commissione ... 8 
Cangiano Gerolamo (FDI)  ... 9 
Deidda Salvatore , Presidente ... 9 
Barachini Alberto , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria ... 9 
Mollicone Federico (FDI) , presidente della VII Commissione ... 10 
Barachini Alberto , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria ... 11 
Deidda Salvatore , Presidente ... 11

Sigle dei gruppi parlamentari:
Fratelli d'Italia: FdI;
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP;
Lega - Salvini Premier: Lega;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE;
Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE;
Alleanza Verdi e Sinistra: AVS;
Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M;
Misto: Misto;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-+Europa: Misto-+E.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE SALVATORE DEIDDA

  La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final).

  PRESIDENTE. Prima dell'ordine del giorno passo la parola al collega Mollicone.

  FEDERICO MOLLICONE, presidente della VII Commissione. Onorevoli colleghi, desidero aprire la sessione odierna delle Commissioni riunite VII cultura e IX trasporti, poste e telecomunicazioni ricordando Vincenzo Spera, personalità del mondo della musica e dello spettacolo che ha dedicato moltissimi anni della sua vita, in queste aule, per portare il mondo della musica dal vivo nelle istituzioni e rappresentare la categoria.
  Vincenzo Spera è stato un manager organizzatore culturale di pregio. Aveva gestito l'inaugurazione dell'aeroporto Cristoforo Colombo nel 1986 e la cerimonia delle Colombiane nel 1992. È anche stato un ambasciatore del made in Italy andando, all'inizio degli anni Novanta, a esplorare nuovi mercati nell'est Europa con i cantanti italiani e portando la musica italiana nel mondo. Era componente del Consiglio superiore dello spettacolo al Ministero della cultura e del Consiglio di presidenza dell'Agis. Aveva un sacro rispetto per tutti i rappresentanti del Parlamento, indipendentemente se appartenenti alla maggioranza o all'opposizione. Questa sede parlamentare lo ha visto spesso protagonista; la sua figura è stata quella di un professionista amato e apprezzato trasversalmente da tutti noi; importante fu il suo contributo alla nuova legge per lo spettacolo. Da fondatore e presidente di Assomusica è stato un'instancabile professionista che con gioiosa vitalità ha portato i temi della live music in questa sede cercando sempre la sintesi fra gli interessi legittimi della categoria e quelli generali.
  Esprimiamo il nostro sincero e stupito cordoglio per l'improvvisa e tragica scomparsa alla famiglia e ad Assomusica. Grazie.

  PRESIDENTE. Ci uniamo ovviamente al ricordo.

  IRENE MANZI. Ci uniamo anche noi al ricordo di Vincenzo Spera. La notizia di questa mattina ci ha lasciati davvero attoniti proprio per la vitalità, per la passione, per la curiosità verso la vita, verso il mondo che Vincenzo Spera dimostrava in ogni occasione. Quindi, a nome anche del mio gruppo Partito Democratico, esprimo le più sincere condoglianze alla sua famiglia. Grazie.

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  ANNA LAURA ORRICO. Ovviamente ci uniamo anche noi, come gruppo del Movimento 5 Stelle, al cordoglio e allo stupore per l'improvvisa scomparsa di Vincenzo Spera. Personalmente sono sempre stata colpita dalla sua passione, dall'impegno e dall'entusiasmo nello svolgimento della sua attività che ha dato un grande contributo all'industria musicale e alla politica quando si è occupata di temi legati a questo importantissimo settore. Grazie.

  RITA DALLA CHIESA. Volevo esprimere anche da parte del gruppo di Forza Italia il nostro cordoglio e il nostro dolore per una persona così piena di vita e di musica com'era lui e soprattutto al di sopra, come avete detto, dei partiti. Per noi questa è una cosa importantissima: la musica unisce, non divide; come ci ha insegnato, appunto, Vincenzo Spera.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, senatore Alberto Barachini, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi dei media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media).
  Ringrazio il sottosegretario per aver accettato l'invito. Saluto il presidente Mollicone e i colleghi della Commissione cultura e avverto che dopo la relazione del sottosegretario avranno luogo gli interventi dei deputati per procedere, poi, allo svolgimento della replica. Cedo dunque la parola al sottosegretario Barachini. Prego.

  ALBERTO BARACHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria. Gentile presidente, gentili onorevoli, desidero ringraziarvi dell'invito a intervenire oggi in audizione in relazione all'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2022, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno, meglio nota come European Media Freedom Act, EMFA.
  Si tratta di un atto molto importante di cui condivido totalmente lo spirito e i principi. Il Governo italiano, infatti, supporta convintamente le iniziative dell'Unione europea finalizzate a promuovere la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media, nonché a contrastare la disinformazione ai tentativi di ingerenza da parte di Stati terzi nel sistema dell'informazione.
  Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione con competenza prevalente sull'EMFA, è impegnato in collaborazione con le altre amministrazioni competenti su specifici aspetti, nell'esame dell'atto e nella formulazione di proposte che contribuiscano a migliorarla, nell'ambito di un dialogo costruttivo con le istituzioni dell'Unione e con gli altri Stati membri.
  L'intervento di oggi sarà incentrato sulle disposizioni del Regolamento che più interessano il settore di mia competenza, con l'inserimento di qualche osservazione più generale che ritengo importante.
  La stampa, diversamente dagli altri media, è rimasta finora ai margini della regolamentazione inerente al mercato interno dell'Unione europea. Si è sempre considerato, infatti, che tale settore abbia una rilevanza nazionale o addirittura locale e che, quindi, la sua disciplina rientri nelle prerogative esclusive degli Stati membri. Ritengo che questa specificità vada tutelata anche oggi, seppure nell'integrazione con le nuove iniziative normative. Tuttavia, l'avvento di Internet e lo sviluppo della tecnologia digitale hanno modificato tale scenario, rendendo i contenuti informativi accessibili a livello transfrontaliero e facendo acquisire alla concorrenza fra i media una dimensione internazionale.
  Con la digitalizzazione hanno assunto un ruolo sempre crescente – oggi si può dire preponderante – nuovi player globali, che esercitano di fatto la funzione di Pag. 5intermediari dell'informazione come i motori di ricerca e i social network. Questi, nella maggior parte dei casi, sono in concorrenza con i media tradizionali, sottraendo loro risorse provenienti dagli investimenti pubblicitari, come dimostrano anche i dati pubblicati proprio oggi dal Nielsen; ma, diversamente dai media tradizionali, sfuggono alle legislazioni nazionali, godendo di una evidente posizione di vantaggio derivante dall'essere soggetti a minori vincoli.
  Il nuovo contesto digitale ha quindi negli ultimi anni reso necessario e urgente l'intervento delle istituzioni europee attraverso una produzione normativa che è a voi nota: mi riferisco in particolare al Digital Service Act, che ha imposto una maggiore responsabilità delle piattaforme sul controllo e sulla moderazione dei contenuti dalle stesse veicolati, e al Digital Markets Act, nato per contrastare alcune pratiche sleali delle piattaforme e la mancanza di contendibilità nel settore digitale e di cui l'EMFA costituisce un ulteriore tassello, ma certamente non l'ultimo. Infatti, già si intravedono all'orizzonte nuove aree da regolamentare: per esempio l'intelligenza artificiale che ha un impatto di cui ora soltanto iniziamo a comprendere la portata.
  Occorre peraltro osservare che il quadro normativo europeo sta diventando molto complesso e articolato e che quindi bisogna essere particolarmente attenti a evitare possibili sovrapposizioni, ambiguità interpretative e contraddizioni fra i vari atti, affinché il complesso della disciplina sia armonico, razionale e non ponga problemi di implementazione.
  Passando a un esame più puntuale della proposta di Regolamento, questa reca in apertura (articolo 3) il riconoscimento del diritto dei destinatari di servizi dei media dell'Unione di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale a beneficio del dibattito pubblico. Non si tratta di una disposizione innovativa né per il diritto dell'Unione né per il nostro ordinamento, che accordano la più alta tutela rispettivamente con l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 21 della Costituzione, al diritto di essere informati al pluralismo quale valore primario sotteso all'intero sistema dell'informazione. Tuttavia, ritengo ugualmente importante che questo principio sia cristallizzato e declinato in un atto legislativo dell'Unione e soprattutto che ne rappresenti l'ispirazione. Il mio impegno quotidiano, quale esponente del Governo, è consacrato in larga parte a rendere effettivo tale diritto: sostenere il settore editoriale significa tutelare il diritto dei cittadini di ricevere informazioni plurali e di qualità, ossia – per usare le parole che si leggono nella stessa proposta di Regolamento – prodotte da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici e quindi affidabili.
  Dalla lettura di questa norma emerge una delle caratteristiche dell'EMFA: nonostante si tratti di un Regolamento, l'atto prevede un'armonizzazione minima affidata in parte a norme di principio. Se ciò appare necessario a raccogliere il più ampio consenso degli Stati membri a una materia molto delicata sotto il profilo dell'implementazione, potrebbe tuttavia produrre esiti applicativi diversi nei vari ordinamenti, indebolendo così l'efficacia e la tipologia di atto prescelto.
  Per quanto riguarda il nostro sistema giuridico – come è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto nelle audizioni – esso prevede già una tutela avanzata affidata a disposizioni minuziose. Si tratterà, quindi, di prestare attenzione affinché il dettato normativo dell'EMFA si armonizzi con le previsioni del nostro ordinamento e, in alcuni casi, tenga conto delle sue particolarità. Penso per esempio alla definizione di «responsabile editoriale», di cui all'articolo 2 della proposta, quale persona fisica o giuridica che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media: definizione che necessita di un chiarimento in relazione alle figure presenti nel nostro sistema del direttore responsabile e del direttore editoriale.Pag. 6
  La potenziale confusione terminologica è suscettibile di riverberarsi sulla norma di cui all'articolo 6 dell'EMFA che, dopo aver previsto, al paragrafo 1, gli obblighi di trasparenza sugli assetti proprietari dei fornitori di servizi di media, dispone al paragrafo 2 che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio delle loro attività professionali. Tale principio, che nel nostro ordinamento dovrebbe riferirsi al direttore responsabile, appare senz'altro condivisibile. Al contempo, occorre forse una maggiore riflessione sul ruolo degli editori, i quali investono risorse economiche, organizzative e reputazionali nell'impresa editoriale. Solo nei considerando, infatti, viene messo in luce che la finalità della norma è quella di difendere i responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale con i proprietari, da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano. Si potrebbe quindi pensare di chiarirlo anche nel testo dell'articolo.
  Un'altra norma di interesse per il settore di nostra competenza è l'articolo 4 della proposta, che introduce alcune misure a tutela dell'indipendenza e libertà dei giornalisti, nonché delle loro fonti, integrando in tale ambito la raccomandazione della commissione del 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti; nonché la proposta di direttiva e la raccomandazione del 2022 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, cosiddetti anti-SLAPP. La disposizione pone, in particolare, in capo agli Stati membri l'obbligo di rispettare l'effettiva libertà editoriale e il divieto di influenzare direttamente o indirettamente le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media.
  L'articolo reca, altresì, alcune previsioni a tutela delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni con particolare riferimento all'utilizzo di spyware, che presentano un'indubbia rilevanza sotto il profilo della legislazione penale nazionale e necessitano, pertanto, di un attento esame per valutare la compatibilità e le eventuali esigenze di coordinamento. In particolare, si tratta di contemperare la libertà del fornitore di servizi di media (strettamente connessa al diritto di proteggere le proprie fonti) con l'esigenza di evitare che tale legittima protezione impedisca alle autorità nazionali di perseguire rilevanti interessi pubblici, fra i quali, in primis, il perseguimento di reati.
  Il nostro ordinamento appare già sostanzialmente conforme, prevedendo idonee garanzie a tutela di entrambi i succitati interessi, e il Governo in sede negoziale è particolarmente attento affinché non vi sia uno sconfinamento nelle competenze esclusive dello Stato.
  Vorrei ora spendere qualche parola sull'articolo 17 dell'EMFA, che rappresenta la disposizione di maggiore impatto per il settore di nostra competenza. La norma – collocata nella sezione IV, intitolata «Fornitura dei media in ambiente digitale» – disciplina la specifica fattispecie della sospensione o limitazione da parte delle grandi piattaforme digitali dei contenuti dei media professionali, che esercitano la responsabilità editoriale, introducendo per gli stessi un regime speciale che si sostanzia nella comunicazione della misura di limitazione o sospensione prima che questa abbia effetto, nel trattamento prioritario dei reclami da parte del soggetto che ne è colpito, nonché in una sorta di procedura negoziata per porre fine a limitazioni o sospensioni frequenti. In tal modo l'EMFA vuole marcare una differenza fra chi produce contenuti professionalmente, e sotto la propria responsabilità editoriale, e chi invece non osserva o non è tenuto a osservare alcuno standard professionale. La norma è molto delicata e tenta di raggiungere un equilibrio piuttosto complesso. La principale questione riguarda la verifica del rispetto dei requisiti, che costituiscono il presupposto per godere delle garanzie procedurali previste dalla norma. Spetta, infatti, alle piattaforme accertare la veridicità delle dichiarazioni dei fornitori di servizi di Pag. 7media circa la loro indipendenza dagli Stati membri e da Paesi terzi, nonché la loro responsabilità editoriale, in base alla normativa dello Stato membro ovvero in base a un codice di coregolamentazione o autoregolamentazione accettata e riconosciuta dagli stessi Stati membri.
  In sede negoziale abbiamo espresso la preoccupazione di introdurre un meccanismo che limiti la discrezionalità delle piattaforme, in particolare attraverso la previsione dell'intervento di un'autorità indipendente di regolamentazione nazionale, in caso di contestazione dell'autodichiarazione o anche solo a supporto dell'accertamento da parte delle piattaforme.
  Quanto alle garanzie procedurali, il Governo italiano è impegnato a far approvare una norma che sia realmente efficace, rafforzando le misure contro la limitazione o rimozione ingiustificata di contenuti prodotti secondo standard professionali da chi ne ha responsabilità editoriale. In particolare, la previa notifica della misura di cui al paragrafo 2 è apprezzabile, ma andrebbe rafforzata con l'introduzione di un momento di vero e proprio contraddittorio prima dell'esecuzione della decisione.
  Quanto alla priorità nella procedura di reclamo, interno ai sensi del Regolamento business-to-business, di cui al paragrafo 3, e la procedura di dialogo strutturato in caso di reiterate sospensioni o restrizioni di cui al paragrafo 4, la norma non dice quali siano le conseguenze nel caso in cui il reclamo venga rigettato e la soluzione amichevole in esito al dialogo non venga trovata. In sede negoziale abbiamo chiesto chiarimenti anche su questo punto.
  Nel rendere le garanzie procedurali efficaci, occorre al contempo tenere presenti gli obblighi e le responsabilità che il DSA ha posto in capo alle piattaforme in relazione a quelli che sono definiti quali rischi sistemici, nonché il pericolo della disinformazione. Sotto questo profilo non bisogna dimenticare che al momento dell'approvazione del DSA la cosiddetta media exemption, ovvero la previsione di un divieto per le piattaforme di interferire in alcun modo con i contenuti pubblicati dai media professionali, è stata rigettata, nel timore che alcuni fornitori di media, per il solo fatto di essere qualificati come tali, avrebbero potuto diffondere liberamente un'informazione distorta o manipolata.
  Passando rapidamente ad altre disposizioni, l'ordinamento giuridico italiano è già avanzato per quanto riguarda le concentrazioni del mercato dei media lesivi del pluralismo. L'articolo 51, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (abbreviato come TUSMA), appare infatti rispondere pienamente al disposto dell'articolo 21, come, peraltro, ha già avuto modo di evidenziare in questa sede il presidente dell'AGCOM.
  Tale norma vieta la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato, lesive del pluralismo nel mercato e dei servizi di informazione, ponendo criteri molto dettagliati e attribuendo ad AGCOM un penetrante potere di vigilanza e intervento. Inoltre, con riferimento alla stampa quotidiana, vige una disciplina speciale che rende nulle le operazioni di concentrazione in contrasto con la normativa e affida, sempre ad AGCOM, il compito di vigilare e di intervenire.
  Il nostro ordinamento è conforme al dettato normativo nella proposta anche per quanto concerne la pubblicità statale. Infatti, l'articolo 49 dello stesso TUSMA, paragrafo 1, garantisce che la spesa annuale impegnata a fini pubblicitari, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, rispetti un criterio di ripartizione univoco, oggettivo e proporzionato, a favore di determinate categorie, le più rappresentative di prestatori di servizi di media. Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo 49, a comunicare annualmente ad AGCOM la rendicontazione dettagliata delle somme impegnate a fini pubblicitari nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità prescritte dalla delibera numero 59/17. Inoltre, tutte le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari, sostenute dalle pubbliche amministrazioni, sono conseguenti a procedure di Pag. 8affidamento condotte secondo il codice degli appalti dei contratti pubblici, e le relative informazioni sottoposte alla disciplina di pubblicità e trasparenza prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Infine, AGCOM ha il potere di vigilanza e, in caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi, di irrogare sanzioni amministrative.
  Quanto all'allocazione di risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media, allo scopo di acquistare beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, il combinato disposto dei commi 4 e 1 dell'articolo 24 dell'EMFA, prevede che essa sia effettuata secondo criteri oggettivi proporzionati e non discriminatori, nonché attraverso procedure coerenti con i principi e le norme in materia di appalti pubblici.
  Nel nostro ordinamento viene in rilievo l'acquisizione dei servizi di informazione primaria dalle agenzie di stampa, che appare conforme alla proposta normativa dell'EMFA.
  I contratti oggi in essere, stipulati in esito a gara d'appalto europea e più volte prorogati, scadranno a fine anno; in seguito si applicherà la disciplina contenuta nell'articolo 17 del decreto-legge «Milleproroghe» – recentemente convertito in legge – la quale, pur rinnovando la materia, si mantiene conforme alla proposta di regolamento EMFA. In particolare, viene istituito un elenco delle agenzie di stampa a rilevanza nazionale dalle quali la Presidenza del Consiglio, che vede confermato il proprio ruolo centrale di committenza, è autorizzata ad acquisire determinate tipologie di servizi, ricorrendo alle procedure negoziate previste dall'articolo 63 del codice dei contratti pubblici. Ulteriori tipologie di servizi potranno essere acquistate, tramite le ordinarie procedure previste dal codice dei contratti pubblici, da agenzie diverse da quelle iscritte nell'elenco.
  La definizione dei criteri per l'iscrizione nell'elenco di agenzie a rilevanza nazionale, per la definizione del fabbisogno delle amministrazioni e per la quantificazione del corrispettivo da versare alle agenzie, è demandata dalla norma a un apposito comitato composto da cinque componenti qualificati.
  Voglio soffermarmi, infine, brevemente, sull'articolo 5 dell'EMFA che si occupa delle garanzie per il funzionamento indipendente di forniture di media di servizio pubblico. In particolare, mi sembrano molto importanti sia la previsione di una durata della governance, che sia adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza (e, aggiungo io, l'efficacia dell'azione, tenuto conto del tempo necessario ad attuare il piano industriale) sia l'assegnazione di risorse adeguate e soprattutto stabili.
  Quanto alla disposizione sulla sostanziale inamovibilità dei vertici, è opportuno esaminarne attentamente le implicazioni. Infatti, se occorre garantire la concessionaria del servizio pubblico, indipendenza editoriale e autonomia, escludendo ogni forma di controllo esterno ex ante sulla sua attività, ciò non preclude che l'organo direttivo debba rispondere delle proprie scelte davanti all'azionista, così come di fronte all'organismo parlamentare di vigilanza, il quale può orientare l'azione dell'azienda salvaguardandone e, anzi, promuovendone l'autonomia e correggendo le storture che dovessero emergere.
  Ringraziandovi dell'attenzione desidero concludere ribadendo che il mio Dipartimento intende offrire, in tutte le sedi istituzionali deputate, un contributo ragionato e qualificato alla procedura di approvazione dell'atto, condiviso anche con le altre amministrazioni e autorità competenti per specifici aspetti, al fine di far approvare il miglior testo possibile, considerata l'importanza cruciale che questo atto riveste per la vita e la salute delle nostre democrazie. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie sottosegretario. Grazie anche alla dottoressa Benedetta Stratta, che è la coordinatrice per i rapporti con i mezzi di informazione. Do la parola al presidente Mollicone, prego.

  FEDERICO MOLLICONE, presidente della VII Commissione. Ringrazio il presidentePag. 9 Deidda e il sottosegretario Baracchini, anche a nome della Commissione cultura, scienza e istruzione e, ovviamente, della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni che l'hanno accolta, per essere venuto prontamente in audizione su un atto fondamentale per i media a livello italiano ed europeo.
  Questa audizione rappresenta anche la modalità con cui possiamo interagire sugli impegni europei, proprio nei confronti del pluralismo informativo. Non possiamo che partire dal dispositivo europeo NextGeneration EU e dal PNRR, sui quali abbiamo individuato nella digitalizzazione proprio il primo asset strategico. Il Piano, come è noto, interseca trasversalmente in più punti le materie delle Commissioni e, anche se in maniera residuale, l'editoria. Chiediamo quindi al sottosegretario, approfittando di questa occasione, se è possibile proporre come Governo, nel pacchetto di revisione del PNRR, anche l'ampliamento delle misure per l'editoria, che originariamente purtroppo vennero di fatto eluse o citate sommariamente in un articolo che non diventò mai una missione. Penso quindi che questa – vista la sua competenza e visto il contesto europeo – possa essere un'occasione di interlocuzione; pertanto, ne approfittiamo per chiedere se è in mobilitazione questo interesse, anche a difesa dell'editoria nazionale.
  Sul futuro, poi, l'uso dell'intelligenza artificiale non necessariamente si traduce nella dipartita dell'arte; tuttavia, è innegabile che il suo abuso smodato possa creare distonie e disagi rispetto alle categorie creative e culturali in una società che punta alla velocità e all'efficienza rispetto al prodotto culturale: un oceano di parole, presuntamente originali ma che in realtà sappiamo essere frutto di un algoritmo che le rintraccia su miliardi di informazioni e, in pochi istanti, può facilmente cancellare la creatività umana e quel lavoro degli autori che invece investono del tempo proprio per fare un lavoro originale e creativo. Pensiamo ovviamente a ChatGPT e all'impatto che questa sta avendo sul diritto d'autore. Temi su cui anche il Dipartimento dell'editoria dovrà dare risposte, insieme al Ministero della cultura e a tutto il Parlamento che è a disposizione per questo. La ringrazio.

  GEROLAMO CANGIANO. Grazie presidente. Grazie sottosegretario. Il Parlamento è impegnato nell'approvazione della proposta di legge sulla pirateria, che coinvolge tutta l'industria culturale. La pirateria colpisce i posti di lavoro ed è un rischio sia legale – perché si sta compiendo un reato di cui spesso non si ha neanche la percezione – sia un problema cibernetico, perché la maggior parte dei siti sono causa di malware.
  Pertanto, chiediamo al Governo come si pone rispetto alla realizzazione di una grande campagna di sensibilizzazione per i giovani, che spesso non sanno di commettere un reato rispetto ai casi di pirateria. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie. Se non vi sono altri deputati che intendono intervenire, do di nuovo la parola al sottosegretario Baracchini. Prego.

  ALBERTO BARACHINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria. Ringrazio per i quesiti che mi sono stati posti. Ringrazio il presidente Mollicone, col quale abbiamo condiviso anche esperienze precedenti in Commissione di vigilanza, per lo stimolo sul PNRR, che ovviamente è una nostra preoccupazione prevalente e partecipiamo alla cabina di regia guidata dal Ministro Fitto. Sappiamo che è stato scelto di portare avanti le misure della prima parte del PNRR, senza modificarne alcune per ragioni di risposta rapida alle istanze che il Paese attende. Con il Ministro Fitto abbiamo avviato un percorso di verifica su una seconda fase di applicazione, che preveda alcune norme anche a tutela del mercato editoriale e dell'industria culturale italiana. Lo stiamo ovviamente concertando anche con il Ministero della cultura, perché questo sarà strategico per sostenere un settore in particolare difficoltà.Pag. 10 Stiamo cercando di suddividere le risorse a disposizione, che noi già abbiamo col Fondo straordinario e col Fondo ordinario del pluralismo, in maniera tale da sostenere maggiormente il settore editoriale e giornalistico. Sicuramente questa introduzione di norme ulteriori anche nel PNRR ci consentirebbe di fare molto di più, e quindi ci auguriamo che questa seconda fase sia possibile e sia soprattutto rapida.
  Per quanto riguarda i temi dell'intelligenza artificiale, siamo assolutamente attenti a questa tematica; ne abbiamo discusso con i sindacati dei giornalisti, ma soprattutto con gli editori, perché, ahimè, è piuttosto noto ormai il fatto che molti editori, soprattutto digitali e magari non pienamente rispondenti alle norme e alle regole presenti nel settore, stanno studiando meccanismi di implementazione dei propri portali e dei propri contenuti giornalistici proprio grazie all'intelligenza artificiale. Purtroppo l'innovazione non si ferma, non la possiamo certamente fermare né rallentare: la dobbiamo regolare. Dobbiamo consentire uno sviluppo dell'editoria digitale, che è l'unica strada per mantenere dei livelli occupazionali, ma all'interno di norme e regole che difendano il valore intellettuale della creazione dell'opera da parte di giornalisti e informatori. Sappiamo e abbiamo anche verificato quante storture possono generare proprio meccanismi di intelligenza artificiale sulla produzione dei contenuti giornalistici e informativi, in presenza di grandi situazioni anche internazionali, quindi la nostra attenzione è massima.
  Rispondo all'onorevole Cangiano sulla pirateria. È un tema che ci riguarda da vicino e sono abbastanza convinto di quello che lei diceva, cioè che manchi una sensibilità della generazione Digitalzero del reato che si commette. Ma questa è una storia che riguarda direttamente il nostro Paese. Si pensi che oggi, nelle nostre sale cinematografiche, c'è un film che racconta come fu combattuta la pirateria musicale negli anni Ottanta, caratterizzata da fenomeni di diffusione molto capillare della copia di cassette e di cd. Allora non si riteneva così pesante il reato di pirateria musicale; poi furono varate tutta una serie di norme che tutelarono quel settore per un certo periodo. È successo lo stesso negli anni Duemila, con i primi motori di ricerca che copiavano appunto i prodotti della creatività e sta succedendo adesso con i contenuti digitali. Purtroppo molti operatori, anche della comunicazione, non si rendono conto del danno, per esempio, di rassegne stampa riprodotte o di articoli riprodotti in maniera fraudolenta. È un tema sul quale siamo impegnati e siamo soprattutto in contatto con il Dipartimento della cybersicurezza, che ci ha chiesto anche campagne a favore della tutela degli strumenti informatici, che probabilmente sono il miglior modo per cominciare a combattere questo fenomeno, oltre alla sensibilizzazione dei più giovani. Un fronte che andrà sviluppato sulle stesse tecnologie digitali che utilizzano i ragazzi: perché le campagne informative oggi che il Dipartimento fa, in larga parte, sono ancora televisive; ma è uno strumento che per questa generazione, particolarmente disattenta ai reati di pirateria, non è efficace perché sappiamo quanto l'ascolto giovanile sia poco concentrato sui mezzi tradizionali. Quindi sposteremo queste campagne informative anche sui nuovi formati, cercando di raggiungere il più possibile le giovani generazioni. Grazie.

  FEDERICO MOLLICONE, presidente della VII Commissione. Nel ringraziare il Sottosegretario, per dare a tutti noi una dimostrazione concreta, ho chiesto a chatGPT «pensi che tu sia una minaccia per la creatività o il diritto d'autore?», e la risposta in cinque secondi è stata: «come modello di linguaggio non sono una minaccia per la creatività o il diritto d'autore; sono stato programmato per generare risposte basate sulle informazioni che mi sono state fornite durante il mio addestramento, ma non sono in grado di creare niente di nuovo da solo; inoltre, rispetto al diritto d'autore sono programmato per non violarlo. Tuttavia, la tecnologia di intelligenza artificiale che mi ha creato potrebbe essere utilizzata in modo improprio da alcuni utenti, per Pag. 11violare i diritti d'autore o per creare contenuti che imitano strettamente i lavori di altre persone. È importante che le persone che utilizzano questa tecnologia rispettino i diritti d'autore e agiscano in modo responsabile e legale quando creano contenuti».
  Questo per darvi un'idea della potenza di questa intelligenza artificiale.

  ALBERTO BARACHINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria. La preoccupazione aumenta.

  PRESIDENTE. Grazie anche di quest'ultima precisazione. Ringrazio il sottosegretario Barachini per il suo contributo, il presidente Mollicone e la VII Commissione, e anche la nostra ovviamente.
  Dichiaro chiusa la seduta.

  La seduta termina alle 13.40.