ALLEGATO 1
DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE 1.100 DEL GOVERNO E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI E 6.100 DELLA RELATRICE
ART. 1.
All'emendamento 1.100 del Governo, parte principale, capoverso comma 4, dopo le parole: 66,4 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2026.
Conseguentemente:
1) alla parte principale, capoverso comma 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 240 milioni di euro per l'anno 2026;
2) alla parte principale, dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornati, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4-bis, i criteri e le modalità di attuazione previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il decreto disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel periodo di cui al comma 4-bis, nonché l'integrazione delle istanze già presentate.;
3) alla parte consequenziale, numero 2), sostituire le parole: 126,4 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 306,4 milioni di euro per l'anno 2026;
4) alla parte consequenziale, numero 5), sostituire le parole: 737,45 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 che aumentano a 2.422 milioni di euro in termini di fabbisogno con le seguenti: 917,45 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 che aumentano a 2.602 milioni di euro in termini di fabbisogno;
5) alla parte consequenziale, numero 6), sopprimere la lettera h-bis);
6) alla parte consequenziale, numero 6), alla lettera h-ter), sostituire le parole: 108,65 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 309,65 milioni di euro per l'anno 2026;
7) alla parte consequenziale, numero 6), alla lettera h-quater), sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2027.
0.1.100.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.
All'emendamento 1.100 del Governo, parte principale, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 5 ottobre con le seguenti: 31 dicembre e le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 560 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 2), sostituire le parole: 126,4 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 626,4 milioni di euro per l'anno 2026;
Pag. 922) al numero 5), sostituire le parole: 737,45 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 1.237,45 milioni di euro per l'anno 2026;
3) al numero 6), dopo la lettera h-quater) aggiungere la seguente:
h-quinquies) in considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026 è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno dell'anno 2027, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nel periodo di imposta 2020. Entro il 30 giugno 2027, i soggetti di cui al primo periodo trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse, ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2027, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
0.1.100.3. Alifano, Gubitosa, Raffa.
All'emendamento 1.100 del Governo, parte principale, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 5 ottobre con le seguenti: 31 dicembre e le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 560 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 2), sostituire le parole: 126,4 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 626,4 milioni di euro per l'anno 2026;
2) al numero 5), sostituire le parole: 737,45 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 1.237,45 milioni di euro per l'anno 2026;
3) al numero 6), dopo la lettera h-quater) aggiungere la seguente:
h-quinquies) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante le seguenti rimodulazioni e riduzioni:
a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradaliPag. 93 (14.11), apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: –138.000.000;
CS: – 138.000.000
b) per 362 milioni di euro, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
0.1.100.4. Alifano, Gubitosa, Raffa.
All'emendamento 1.100 del Governo, parte principale, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'amministrazione competente conclude l'istruttoria delle istanze e comunica ai richiedenti l'esito e l'importo del credito d'imposta riconosciuto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Qualora sia necessario acquisire integrazioni documentali, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data di comunicazione della richiesta fino alla ricezione della documentazione e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni.
0.1.100.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.
All'emendamento 1.100 del Governo, parte principale, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le istanze già presentate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, restano valide, senza obbligo di ripresentazione, per la parte riferita alle spese sostenute nel periodo di cui al presente comma e nel rispetto dei requisiti di accesso al beneficio. I soggetti interessati possono integrare le medesime istanze con le ulteriori spese ammissibili sostenute nel medesimo periodo, entro il termine previsto per la presentazione delle relative istanze. L'amministrazione competente tiene conto delle domande e delle integrazioni già acquisite, assicurando che il credito d'imposta sia riconosciuto una sola volta per le medesime spese e nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma.
0.1.100.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.
All'emendamento 1.100 del Governo, parte consequenziale, numero 6), sopprimere la lettera h-bis).
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, numero 6), lettera h-ter), sostituire le parole: 108,65 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 129,65 milioni di euro per l'anno 2026.
0.1.100.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo ad agosto». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2026, come modificata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 66,4 milioni di euro.
4-bis. Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre dell'anno 2026, il credito d'imposta di cui al comma 4 del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. In considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria delle relative istanze, il credito d'imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 5, sostituire le parole: dal comma 4 con le seguenti: dai commi 4 e 4-bis;
Pag. 942) al medesimo comma 5, sostituire le parole: a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: a 126,4 milioni di euro per l'anno 2026;
3) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 1° dicembre 2026 con le seguenti: 1° gennaio 2027;
4) al medesimo articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 40,8 milioni di euro con le seguenti: 61,25 milioni di euro;
5) all'articolo 7, comma 3, alinea, sostituire le parole: in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: in 737,45 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 che aumentano a 2.422 milioni di euro in termini di fabbisogno;
6) al medesimo articolo 7, comma 3, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
h-bis) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
h-ter) quanto a 108,65 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;
h-quater) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.100. Governo.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia.
6.100. La Relatrice.
ALLEGATO 2
DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2.10. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente.
2.13. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia.
6.100. La Relatrice.