ALLEGATO 1
5-04755 Barzotti: Criticità relative al funzionamento della piattaforma ministeriale dedicata alle DAT.
TESTO DELLA RISPOSTA
Come noto, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 418, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Le modalità di registrazione delle DAT presso la Banca dati sono stabilite con apposito decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
In attuazione di tale disposizione, con regolamento del Ministero della salute, e stata istituita la Banca dati, resa pienamente operativa dal 1° febbraio 2020.
Voglio ricordare che la DAT si può esprimere:
1) dal notaio sia con atto pubblico sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà;
2) presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza;
3) presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT;
4) presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero;
Al fine di consentire la trasmissione delle DAT tramite PEC da parte degli Uffici dello stato civile dei Comuni e degli Uffici consolari all'estero, il Ministero della salute rende disponibili, sul proprio portale, specifici moduli online.
Inoltre, tutta la documentazione necessaria per la corretta compilazione dei predetti moduli, comprensiva di un videotutorial e di una sezione contenente le risposte alle domande più frequenti (FAQ), è pubblicata sul portale del Ministero della salute, all'interno del sito tematico dedicato alle DAT.
Sul medesimo portale sono altresì disponibili le specifiche tecniche e funzionali dei tracciati per la trasmissione, in cooperazione applicativa, delle DAT raccolte dai notai e dalle regioni, nonché le specifiche tecniche relative alla trasmissione delle DAT videoregistrate.
Le DAT videoregistrate devono rispettare le caratteristiche tecniche pubblicate sul portale ministeriale.
Il Ministero rende altresì disponibile, tramite il portale, l'accesso alla Banca dati da parte del disponente, dell'eventuale fiduciario da lui nominato, nonché del medico che ha in cura il disponente nelle situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato a effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o trattamenti sanitari.
Per quanta fin qui esposto, il sistema di raccolta delle DAT funziona correttamente, rispetta il dettato normativo, risponde alle effettive esigenze dei disponenti e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per la corretta registrazione.
A conferma di ciò, evidenzio che, alla data del 10 luglio 2026, risultano registrate nella Banca dati ben 330.370 DAT.
La maggior parte delle DAT registrate nella Banca dati nazionale è stata trasmessa dai Comuni (circa il 95 per cento), seguiti dai notai, che hanno trasmesso il 4 Pag. 192per cento delle DAT, mentre quelle inviate dalle strutture sanitarie delle regioni e dagli Uffici consolari risultano numericamente molto più limitate.
Dall'analisi dei dati non emergono, pertanto, i gravi e ripetuti malfunzionamenti del portale asseriti dall'interrogante.
Con specifico riferimento all'episodio riguardante ii Comune di Lodi, devo evidenziare che le problematiche che hanno determinate il ritardo nell'acquisizione della DAT videoregistrata sono circoscrivibili a un singolo caso, determinato dalla non conformità del file video.
Tra i mesi di agosto e novembre 2025, infatti, il Comune di Lodi, ente deputato alla trasmissione della DAT alla banca dati, ha tentato per quattro volte di caricare file affetti da anomalie tecniche (formati errati, metadati corrotti, risoluzioni eccessive o frame rate non conformi).
Al fine di risolvere le problematiche riscontrate, il Ministero della salute ha fornito tempestivamente assistenza tecnica diretta e dedicata al personale dell'Ufficio competente del Comune di Lodi.
Contestualmente, per assicurare comunque l'acquisizione e la visualizzazione del video non conforme al formato previsto, sono stati appositamente realizzati i seguenti interventi sul sistema della Banca dati nazionale delle DAT:
evoluzione del sistema per ampliare i requisiti tecnici di accettazione dei video e ridurre i tempi di elaborazione successivi al caricamento sul modulo online da parte del Comune;
evoluzione del sistema di elaborazione delle DAT per consentire la lavorazione delle PEC trasmesse dal Comune contenenti allegati non conformi allo standard richiesto;
evoluzione della libreria di visualizzazione dei video, al fine di garantire la corretta consultazione delle DAT da parte del fiduciario.
Tali interventi hanno consentito di concludere positivamente, in data 27 novembre 2025, l'acquisizione e la visualizzazione della DAT videoregistrata segnalata dall'Interrogante. Per tale DAT è stata altresì acquisita, nella medesima data, la conferma da parte del fiduciario designato dal disponente dell'avvenuta corretta consultazione.
Per completezza, evidenzio che, ad oggi, nella Banca dati nazionale sono presenti altre DAT videoregistrate, per le quali non sono state segnalate criticità né in fase di trasmissione né in fase di consultazione da parte dei disponenti, dei fiduciari o dei medici.
ALLEGATO 2
5-04860 Marianna Ricciardi: Iniziative per l'armonizzazione delle scadenze dei bandi aziendali per pediatri di libera scelta con le date di conseguimento del titolo di specializzazione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento a quanto segnalato dall'On. interrogante, in particolare in merito all'opportunità di promuovere linee di indirizzo nazionali affinché le scadenze dei bandi per le graduatorie aziendali tengano conto delle date di conseguimento del titolo di specializzazione, nonché di adottare iniziative di competenza per prevedere, anche in via transitoria, meccanismi di ammissione con riserva per gli specializzandi dell'ultimo anno che conseguano il titolo entro l'inizio dell'anno di validità della graduatoria, devo evidenziare che il quadro regolatorio dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e i pediatri di libera scelta è oggi definito dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per il triennio 2022-2024, siglato il 18 marzo 2026 fra la Struttura Interregionale Sanitaria Convenzionata (SISAC) e le organizzazioni sindacali.
Per quanto riguarda il reclutamento e l'assegnazione degli incarichi, nello specifico, tale accordo, all'articolo 19, prevede che la graduatoria regionale ha validità annuale ed è gestita dagli Assessorati regionali alla sanità.
I medici per potersi iscrivere in graduatoria devono possedere la cittadinanza italiana (o UE), devono essere iscritti all'Albo e devono possedere il diploma di specializzazione in pediatria.
Al fine di favorire l'inserimento dei giovani professionisti, la norma consente l'iscrizione con riserva anche ai medici che conseguiranno la specializzazione nel corso dell'anno, purché il titolo venga effettivamente conseguito e autocertificato entro il 15 settembre.
Alla luce del vigente ACN, appare pertanto evidente che la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria è consentita anche ai medici non ancora in possesso del diploma di specializzazione, ma che lo acquisiranno nell'anno.
Il suddetto titolo deve, comunque, essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell'inserimento nella graduatoria provvisoria.
ALLEGATO 3
5-05204 Loizzo: Iniziative per l'adozione e il monitoraggio di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali specifici per il carcinoma mammario metastatico.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio l'Onorevole interrogante poiché mi consente di illustrare le iniziative e le azioni messe in campo dal Servizio sanitario nazionale a favore delle persone affette da tumore metastatico alla mammella che già garantiscono una efficace presa in carico dei pazienti.
Anzitutto evidenzio che l'Accordo Stato Regioni 17 aprile 2019, nel recepire quanto dettato dal Decreto ministeriale n. 70 del 2015, definisce la Rete Oncologica come un «modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e dell'appropriatezza clinica e organizzativa. La rete individua i nodi e le relative connessioni definendone le regole di funzionamento, il sistema di monitoraggio, i requisiti di qualità e sicurezza dei processi e dei percorsi di cura, di qualificazione dei professionisti e le modalità di coinvolgimento dei cittadini».
Il medesimo Accordo, inoltre, definisce le linee guida per la gestione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA), con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza e la presa in carico dei pazienti.
Il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, adottato in data 26 gennaio 2023 in Conferenza Stato Regioni, individua la Rete Oncologica quale modello organizzativo più adeguato ad approntare una risposta assistenziale integrata e completa associata ad un approccio multidisciplinare e multiprofessionale alla malattia oncologica, con un richiamo specifico all'implementazione dell'integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali, sanitarie e sociosanitari.
In tale contesto, tra gli obiettivi strategici, vi è un richiamo specifico alla promozione e alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) dedicati ai pazienti metastatici, in particolare nel carcinoma mammario, al fine di favorire a livello nazionale l'integrazione dell'assistenza sanitaria oncologica a livello ospedaliero e territoriale.
Inoltre, le Linee guida per il tumore metastatico mammario sono definite dall'Istituto superiore di Sanità e dalle Società scientifiche, in riferimento a «Diagnosi e stadiazione», «Trattamento», «Supporto e gestione delle metastasi», al fine di garantire, attraverso un team multidisciplinare, le migliori cure e i migliori esiti ai pazienti.
Ricordo, inoltre, l'Osservatorio per il Monitoraggio e la valutazione delle Reti Oncologiche Regionali (ROR) istituito presso AGENAS e previsto dal citato Accordo del 2019, tra le cui attività sono previste la valutazione e il monitoraggio delle Reti Oncologiche Regionali mediante approfondimento degli aspetti programmatori e organizzativo-gestionali tra i quali anche l'analisi e il monitoraggio dei PDTA implementati dalle ROR.
Le Reti Oncologiche Regionali, infatti costituiscono una risorsa strategica del Servizio sanitario nazionale per coordinare i percorsi di cura, definire standard organizzativi, diffondere buone pratiche e promuovere modelli di oncologia di prossimità in linea con il Piano Oncologico Nazionale.
Tenuto conto di tutte le misure appena illustrate, che già configurano una adeguata architettura istituzionale di presa in carico del paziente, voglio comunque evidenziare che, anche in considerazione del parere favorevole espresso da AGENAS sul punto, è in corso di valutazione l'opportunità di sperimentarePag. 195 un PDTA pilota per il carcinoma mammario metastatico.
Tale modello potrebbe essere impostato sulla previsione di requisiti minimi strutturali, organizzativi e di esiti, con i relativi indicatori di monitoraggio, da implementare, nel rispetto delle relative competenze, nelle singole realtà regionali al fine di adottarlo, eventualmente, come un modello nazionale replicabile.
ALLEGATO 4
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 4.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) promuovere l'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all'acquisizione di competenze relative all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore sanitario, in coerenza con la strategia di sistema di cui alla lettera c).
4.39. (Nuova formulazione) Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) promuovere l'adozione di un linguaggio standardizzato infermieristico che contenga, nel tempo della sua adozione generalizzata, gli elementi di integrazione nel fascicolo sanitario elettronico, contribuendo a realizzare le finalità di cui alle lettere a), b) e c).
4.46. Lancellotta.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) individuare criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i fisioterapisti, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona, prevedendo la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall'Istituto superiore di sanità.
4.47. (Nuova formulazione) Casasco.
ART. 6.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere l'applicazione del sistema del voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, all'esercizio delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi previste dall'articolo 28, comma 6, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e dall'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2024, n. 172.
6.11. (Nuova formulazione) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, Pag. 197n. 221, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Il sanitario radiato dall'Albo per fatti non dolosi commessi nel periodo di vigenza dell'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che sono diretta conseguenza della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare e del minore grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza, può chiedere la reiscrizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. L'istanza di reiscrizione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Nei casi di cui all'articolo 42, se la radiazione dall'Albo sia derivata da condanna penale, ai fini della reiscrizione di cui al comma 1, deve essere intervenuta la riabilitazione. L'istanza di reiscrizione di cui al primo periodo deve essere proposta entro sessanta giorni dall'intervenuta riabilitazione.
3. Nei casi di reiscrizione di cui ai commi 1 e 2 è escluso il diritto a ogni forma di risarcimento o indennizzo in relazione al periodo di tempo in cui la radiazione dall'Albo ha avuto effetto».
7.01. (Nuova formulazione) Buonguerrieri.