CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2026
692.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 10 giugno 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti (C. 2947 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2947 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 5 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il decreto in esame risulta volto a modificare la disciplina dell'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. dell'immigrazione), in materia di programmi di rimpatrio assistito, disposizione a sua volta recentemente novellata dal decreto-legge n. 23 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 54/2026, entrata in vigore il medesimo giorno del decreto-legge in esame; in questo modo, perciò, le novelle disposte al richiamato articolo 14-ter dal parte del menzionato decreto-legge n. 23 del 2026 sono risultate in parte abrogate e in parte modificate contestualmente alla loro entrata in vigore; tale procedimento vede sporadici precedenti: il decreto-legge n. 356 del 2003, entrato in vigore il 29 dicembre 2003, che abrogava l'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1° gennaio 2004; il decreto-legge n. 299 del 2006, Pag. 4entrato in vigore il 28 dicembre 2006, che abrogava l'articolo 1, comma 1343 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2007; il decreto-legge n. 103 del 2009, entrato in vigore il 5 agosto 2009, che modificava gli articoli 4, 13-bis e 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo modificato dalla legge di conversione, entrata in vigore lo stesso 5 agosto 2009; il decreto-legge n. 182 del 2020, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, che modificava il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore lo stesso giorno; in proposito, si segnala che in occasione dell'esame dei citati decreti-legge nn. 103 del 2009 e 182 del 2020, il Comitato per la legislazione, nei pareri rispettivamente resi nelle sedute del 24 settembre 2009 e del 20 gennaio 2021, ha raccomandato di “adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore”;

   l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2026;

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come agevolare uno svolgimento maggiormente ordinato dell'iter legislativo; ciò anche al fine di rendere possibile, in particolare attraverso un razionale utilizzo della doppia lettura da parte delle due Camere, la correzione già nel corso dell'iter parlamentare di eventuali errori, senza dover ricorrere a decreti-legge correttivi.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 10 giugno 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale (C. 2834 Mollicone).
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2834 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, composto da un solo articolo, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 1, comma 2, lettera a), considera opere d'arte le cose che interessano l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che, al Pag. 5contempo, appartengono alle categorie indicate dall'articolo 1, “lettere a) e k)”, della Convenzione UNESCO di Parigi del 14 novembre 1970 sulle misure per impedire il traffico illecito dei beni culturali; si ricorda che la lettera a) riguarda la “collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentano un interesse paleontologico” mentre la lettera k) concerne “oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi”; in tal modo, pertanto, restano escluse dalla definizione le lettere da b) a j) del medesimo articolo 1 della Convenzione, che pure concernono beni di interesse archeologico, preistorico, storico, letterario, artistico o scientifico; in coerenza con la definizione recata nella prima parte della lettera, la formulazione della disposizione in esame potrebbe pertanto essere approfondita, facendo riferimento alle lettere “da a) a k)” del citato articolo 1 della Convenzione;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 1, comma 2, alla lettera h), n. 2), stabilisce che, qualora l'opera d'arte appartenga a soggetti privati, il provvedimento conclusivo di restituzione possa operare “anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di prescrizione e decadenza nonché di modi di acquisto della proprietà”; tale principio e criterio direttivo di delega potrebbe essere approfondito individuando in modo più preciso le disposizioni vigenti rispetto alle quali la deroga è ammessa nonché le condizioni in presenza delle quali essa è possibile, così da orientare meglio l'operato del legislatore delegato;

   il medesimo comma 2, alla lettera i), stabilisce, quale principio e criterio direttivo di delega, che il legislatore delegato disciplini la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento conclusivo di restituzione prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'applicazione, alla relativa controversia, del rito processuale di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010); si fa presente, tuttavia, che il richiamato articolo 120 disciplina il rito speciale applicabile alle sole controversie in materia di contratti pubblici e che esso risulta, pertanto, modulato sulle specificità proprie delle procedure di evidenza pubblica; la lettera in esame, perciò, potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento normativo con il codice del processo amministrativo; si segnala, ad esempio, che l'articolo 119 reca un rito abbreviato applicabile ad una pluralità di materie eterogenee, che potrebbe risultare idoneo a disciplinare la fattispecie in esame;

   formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), facendo riferimento alle lettere “da a) a k)” dell'articolo 1 Convenzione UNESCO di Parigi del 14 novembre 1970 sulle misure per impedire il traffico illecito dei beni culturali;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2:

    lettera h), n. 2), individuando le disposizioni vigenti rispetto alle quali la deroga è ammessa, nonché le condizioni in presenza delle quali essa è possibile;

    lettera i), realizzando un più efficace coordinamento con il codice del processo amministrativo.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.