SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 1° ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.20.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2025.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a votare una relazione, da trasmettere alla XIV Commissione, sul disegno di legge in esame per le parti di competenza e a nominare un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
Fa presente che potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge in oggetto eventualmente approvati dalla Commissione. Al riguardo, comunica che sono stati presentati gli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.1 e Piccolotti 1.2 (vedi allegato 1).Pag. 10
Ricorda inoltre che l'approvazione degli emendamenti ha un valore sostanzialmente vincolante per la XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Analogamente, gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore sono da considerarsi irricevibili presso la XIV Commissione. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Invita quindi il relatore, deputato Pellicini, a esprimere il proprio parere sugli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.1 e Piccolotti 1.2.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.1 e Piccolotti 1.2.
Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme al relatore.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.1 a sua prima firma e Piccolotti 1.2 volti ad integrare l'elenco delle ben sedici direttive elencate nell'allegato A del provvedimento in esame.
Ciò è coerente con lo strumento normativo utilizzato, il cui scopo principale è quello di consentire al legislatore nazionale di conformare tempestivamente l'ordinamento interno al fine di non incorrere in procedure di infrazione per mancato recepimento di tali direttive.
La proposta emendativa a sua firma si muove esattamente in questo solco. Fa presente a tal proposito che il termine di recepimento previsto dalla direttiva (UE) 2024/1069, oggetto degli emendamenti in esame, è il 7 maggio 2026.
Sottolinea quindi come lo scopo della citata direttiva è quello di eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, proteggendo nel contempo le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, tra i quali rientrano anche i giornalisti e gli editori. In tal ambito, evidenzia in particolare come sia necessario tutelare i giornalisti – soprattutto quelli freelance – dal fenomeno delle «querele temerarie», presentate al solo scopo di intimorire questi soggetti tramite la richiesta del pagamento di un ingente somma a titolo di risarcimento dei danni.
Rammenta quindi che il lavoro dei giornalisti ha una funzione costituzionalmente rilevante, quella di garantire il diritto all'informazione dei cittadini e favorire il dibattito pubblico e democratico. Pertanto è assolutamente necessario recepire la normativa prevista dalla citata direttiva nel nostro ordinamento nel più breve tempo possibile, come suggerito anche da autorevoli soggetti appartenenti al settore del giornalismo invitati in audizione dinanzi la commissione politiche dell'Unione europea.
Nel ricordare il contenuto della predetta direttiva, evidenzia in particolare come essa preveda una serie di garanzie procedurali a favore del convenuto: cita, tra le altre, l'esigenza di particolare celerità dei tempi di conclusione dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei giornalisti e la costituzione di una cauzione a copertura delle spese relative al procedimento, e, se del caso, a copertura dei danni.
Osserva infine che a suo avviso dall'espressione del parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli identici emendamenti in esame discende che la maggioranza ed il Governo non intendono tutelare il lavoro dei giornalisti e degli editori. Pertanto, se tali proposte emendative dovessero essere respinte dalla Commissione, preannuncia che il gruppo del MoVimento 5 Stelle si asterrà in occasione della votazione sulla proposta di relazione del relatore per la XIV Commissione.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) rammenta come, nel corso dell'esame in Assemblea della legge di delegazione europea 2024, il Ministro Foti aveva esplicitamente assunto l'impegno di inserire la direttiva (UE) 2024/1069 nel disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2025, al fine di recepirnePag. 11 i principi. Si domanda quali siano le ragioni che hanno spinto il Ministro Foti a non rispettare l'impegno che aveva assunto in tale sede.
Associandosi a quanto appena affermato dal collega Cafiero de Raho, evidenzia come il tempestivo recepimento della direttiva oggetto degli identici emendamenti in esame sia fondamentale per contrastare il fenomeno delle «querele temerarie» nei confronti dei giornalisti, che hanno l'unico obiettivo di rendere difficile a queste soggetti di svolgere il proprio lavoro, ponendo ostacoli di natura giuridica e di natura economica. A suo avviso, in tal modo viene violato il principio costituzionale della libertà di stampa.
Auspica, pertanto, che il relatore e il rappresentante del Governo possano mutare il parere espresso sugli identici emendamenti in esame.
Devis DORI (AVS) ritiene particolarmente grave il parere contrario espresso sugli identici emendamenti in esame, evidenziando come la libertà di stampa costituisca l'alimento della democrazia e ritenendo inaccettabile utilizzare uno strumento come la querela per impedire ai giornalisti di adempiere al proprio ruolo.
Nel preannunciare la riproposizione di un analogo emendamento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, auspica che in tale sede il relatore ed il Governo possano rivedere la propria posizione.
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti in esame, condividendone la finalità che è coerente con le iniziative poste in essere in Parlamento dal Partito Democratico, con la presentazione di atti di indirizzo.
Enrico COSTA (FI-PPE) rileva come tutti gli interventi fin qui svolti dai colleghi invochino l'esigenza di tutela del principio della libertà di stampa senza però evidenziare che la direttiva richiamata si riferisce ad un aspetto marginale. Infatti, il considerando 17 della citata direttiva precisa che essa si applica solo alle questioni di carattere civile o commerciale aventi implicazioni transfrontaliere. Evidenzia, inoltre, che la medesima direttiva precisa che si ritiene che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro.
Sottolinea, peraltro che, a suo avviso, il numero di cause riferito alle questioni transnazionali potrebbe anche essere estremamente esiguo.
Fa presente, inoltre, che il tema della diffamazione a mezzo stampa è già oggetto attualmente di un provvedimento all'esame del Senato.
Ciro MASCHIO, presidente, preso atto dell'intenzione dei presentatori di non aderire all'invito di ritirare i propri emendamenti al fine di ripresentarli presso la XIV Commissione e così consentire un supplemento di valutazione della questione, li pone in votazione.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.1 e Piccolotti 1.2.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), ritiene grave che non si sia voluto inserire nell'elenco delle direttive da attuare anche quella in discussione in quanto la libertà di informazione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato.
Non comprende le osservazioni del collega Costa in merito alle implicazioni transnazionali e al ridotto numero delle cause transnazionali. Sottolinea, infatti, che il tema del dibattito in corso verta sulla tutela dei valori democratici legati alla libertà di informazione a al diritto di essere informati che devono trovare la più ampia espressione, anche e soprattutto se le controversiePag. 12 investono soggetti che operano in diversi Stati.
Ribadisce che l'Unione europea ha invitato gli Stati membri ad intervenire per disciplinare le ipotesi in cui vi sia una causa che riguarda diversi Paesi.
Auspica che nel corso dell'esame in Assemblea si possa intervenire per risolvere la questione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.
La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Andrea Pellicini quale relatore presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1° ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
C. 1866 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2025.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 20 ottobre 2025.
Ricorda che sono state presentate 69 proposte emendative (pubblicate in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 marzo 2025) e che la presidenza ha ritenuto di confermare il giudizio di inammissibilità su tutte le proposte emendative su cui è stato avanzato ricorso. Inoltre la relatrice ha presentato le proposte emendative 1.44, 1.45 e 2.18 e sono stati presentati 3 subemendamenti ad esse riferiti (pubblicati in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 giugno 2025).
Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva come il testo presenti plurimi profili di criticità.
Tiene a precisare, preliminarmente, che il Movimento 5 stelle, fin dalla scorsa legislatura ha evidenziato e sostenuto la necessità di istituire una efficace banca dati che registri il fenomeno oggetto della proposta di legge in esame.
Tuttavia la proposta in esame si mostra carente e priva dell'ambizione di mettere ordine in una materia dove vi sono delicatissimi interessi in gioco che sono, in estrema sintesi, quelli enucleabili dalle disposizioni costituzionali recate dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione che nemmeno vengono richiamati all'articolo 1.
Ricorda come, in occasione di dibattiti parlamentari aventi ad oggetto questa tematica, avesse già tracciato le principali linee di interventi che, a suo avviso, dovrebbero essere messe in campo.
Sarebbe necessaria, in particolare, la fondamentale indicazione per cui l'affidamento a persone diverse dai genitori o dai parenti con cui il minorenne conviva deve porsi come eventualità estrema, per il solo caso in cui sussistano impedimenti oggettivi all'apprestamento di un supporto alla famiglia unita o allo svolgimento di altri interventi che non comportino l'allontanamento.
Ancora, dovrebbe specificarsi che l'affidamento è sempre finalizzato al ricongiungimento della famiglia, quanto più possibile celere e che la collocazione in comunità è consentita soltanto quando sia oggettivamente impossibile l'inserimento in famiglia affidataria o il rinvio dell'intervento fino all'instaurazione del contatto con la famiglia affidataria.
Quanto alla necessità di riconoscere il ruolo del servizio sociale, è opportuno ricordare come esso abbia il dovere di vagliarePag. 13 e indicare, nell'interlocuzione con gli interessati e con l'autorità giudiziaria, tutte le alternative possibili per evitare l'allontanamento anche solo temporaneo o diurno del minorenne dalla sua famiglia. Ma va chiarito che le valutazioni non sono compiute dal servizio sociale, ma dal giudice, fermo restando l'obbligo degli operatori di segnalare alle parti ed al giudice la possibilità di forme di intervento che presuppongano il mantenimento dell'unità familiare.
Nei testi legislativi spesso si usa l'erroneo riferimento alla famiglia «d'origine» mentre, a suo avviso, occorrerebbe semplicemente richiamare la nozione di famiglia, senza ulteriore aggettivazione.
Andrebbe inoltre specificato che il mantenimento dei contatti quotidiani con la famiglia deve essere è un momento necessario e suscettibile di essere limitato soltanto in caso di oggettivo e ineludibile impedimento o pericolo per la sicurezza del minorenne affidato.
Nello stesso tempo, occorre sempre valorizzare i doveri degli affidatari, tra i quali quello di segnalare la sofferenza dell'affidato per la separazione dalla famiglia e quelli dei servizi sociale di carattere organizzativo, di osservazione e di relazione, ma che non devono diventare anche di valutazione e addirittura di accertamento, che sono estranei alla funzione assistenziale.
Conclusivamente, invita i colleghi ad impegnarsi per apportare quelle modifiche al testo che consentano di ampliarne l'ambito di intervento e renderlo uno strumento di effettiva tutela dei minori che versano in condizioni di difficoltà. Richiama a riguardo alcuni dolorosi eventi di cronaca, anche recenti, che non possono non smuovere le coscienze.
Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative, invita al ritiro degli emendamenti Di Biase 1.1 e Lupi 1.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dondi 1.3 e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Dori 1.4, Di Biase 1.5, Boschi 1.9 e Ascari 1.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 1.44. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti Boschi 1.11, Dori 1.13 e 1.14, Di Biase 1.15 e 1.16, Ascari 1.17, Boschi 1.18 e Di Biase 1.30, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dondi 1.19 e Dori 1.20 purché vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Dori 1.21, 1.22 e 1.23 e Di Biase 1.24, esprimendo altrimenti parere contrario ed esprime parere favorevole sull'emendamento Buonguerrieri 1.25. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Boschi 1.26, degli identici emendamenti Boschi 1.27 e Di Biase 1.28, degli emendamenti Di Biase 1.29, Dori 1.32, Ascari 0.1.45.1, nonché dei subemendamenti Ascari 0.1.45.2 e Dori 0.1.45.3, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a propria firma 1.45 ed invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Calderone 1.36, Dori 1.37, Ascari 1.38, Dori 1.43 e 1.39, Di Biase 1.40 e degli articoli aggiuntivi Di Biase 1.01 e Ascari 1.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Boschi 2.1 e Di Biase 2.2, degli identici emendamenti Di Biase 2.4 e Dori 2.5, nonché degli emendamenti Dori 2.6, Calderone 2.7, Dori 2.8, Ascari 2.9 e Dori 2.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Buonguerrieri 2.11 purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Di Biase 2.12 e Dori 2.13, degli emendamenti Dori 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17, esprimendo altrimenti parere contrario e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 2.18. Invita infine i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dori 2.07, dell'emendamento Di Biase 3.1. nonché dell'emendamento Lupi Tit.1, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice.
Pag. 14Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, propone di rinviare la fase delle votazioni ad una successiva seduta. Ciò al fine di consentire ai commissari, ed in particolare alla collega Di Biase, che ha seguito con particolare attenzione il provvedimento ed è impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, di disporre di adeguati tempi per gli opportuni approfondimenti.
Ciro MASCHIO, presidente, concorde la Commissione, accede alla proposta della relatrice e pertanto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2025.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'assemblea a partire da lunedì 27 ottobre.
Ricorda che si sono svolte le audizioni informali dell'Unione delle Camere Penali Italiane, di Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Francesco Cajani, sostituto procuratore presso il tribunale di Milano, Maurizio De Lucia, procuratore capo presso il tribunale di Palermo, nonché dei professori Michele Caianiello, Jacopo Della Torre, Lorenzo Pellegrini, Silvia Signorato e Giuseppe Corasaniti.
Fa presente che, come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), pur condividendo senz'altro la necessità di intervenire sulla materia del sequestro di dispositivi elettronici al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di tutti i cittadini, esprime grandi perplessità intorno alla procedura congegnata nella proposta di legge in esame. A suo modo di vedere, infatti, il provvedimento configura un meccanismo particolarmente farraginoso che, specie nei casi in cui vi sia urgenza, rischia di allungare pericolosamente i tempi di adozione del relativo provvedimento di sequestro. Il rispetto della rapidità dei tempi è, infatti, un elemento imprescindibile in molte indagini, come, a titolo esemplificativo, quelle per la ricerca di una persona scomparsa.
Segnala, inoltre, l'esigenza di prevedere un'ulteriore tipologia di sequestro di dispositivi, sistemi o memorie digitali, che segua regole in parte diverse rispetto a quello già contemplato. Si riferisce al sequestro di dati e informazioni che costituiscono essi stessi il reato contestato, cosa che avviene, per esempio, nei casi di pedopornografia o revenge porn.
Riporta, dunque, le preoccupazioni manifestate dai soggetti auditi nel corso dell'esame preliminare, che con voce sostanzialmente unanime hanno, da un lato, posto l'attenzione sul già menzionato rischio di scarsa tempestività di intervento in caso di urgenza e, dall'altro, hanno invitato i commissari a riflettere su alcune conseguenze pratiche che potrebbero discendere dall'approvazione del provvedimento. In particolare, è emerso, quale rischio connesso al nuovo procedimento, un possibile maggior dispendio di risorse umane – dovuto, ad esempio, all'ingente numero di notifiche a cura degli uffici giudiziari – e un insostenibile aggravio del carico di lavoro dei magistrati coinvolti nelle diverse fasi dei procedimenti di sequestro.
Avverte che un simile procedimento rischia di ingenerare problemi anche nel rapporto con le autorità giudiziarie straniere: nei casi in cui pervenga una rogatoria internazionale, infatti, i tempi con i quali il giudice italiano addiverrebbe al sequestro sarebbero senz'altro incompatibili con quelli, ben più celeri, contemplati dagli ordinamenti di altri Paesi.
Preannuncia quindi che il MoVimento 5 Stelle intende presentare proposte emendativePag. 15 volte, pur non intaccando le dovute garanzie del procedimento, a velocizzarlo e a semplificarlo.
Osserva inoltre come nel provvedimento non vi sia alcuna traccia di disciplina dell'attività dei consulenti che sono chiamati a prendere parte alla procedura. Anche in questa occasione, difatti, è stata confermata la disattenzione della maggioranza per una categoria che avrebbe bisogno di una disciplina più puntuale, anche attraverso l'istituzione di un apposito albo.
Ricorda poi le parole del procuratore nazionale antimafia che, nel corso della sua audizione, ha evidenziato l'incongruità del richiamo alla disciplina delle intercettazioni e, segnatamente, all'articolo 270 del codice di procedura penale – contenuto all'articolo 1, comma 14, del provvedimento – ai sensi del quale i risultati probatori non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti. Il procuratore Melillo infatti ha sottolineato che così si vanificano le risultanze di un'attività così complessa ed economicamente e proceduralmente dispendiosa per altri procedimenti giudiziari.
Evidenzia, infine, che il nuovo articolo 254-ter c.p.p., per come formulato, sembrerebbe escludere che il sequestro possa essere disposto per risalire all'identità dell'autore, in quanto si prevede testualmente che esso possa essere disposto per indagare le «circostanze di tempo e di luogo del fatto» o «le modalità della condotta». Ciò è, a suo parere, fuori da ogni logica investigativa e di buon senso.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, con le modalità che saranno definite nell'odierno ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
C. 2528, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ingrid BISA (LEGA), relatrice, fa presente che, come si legge nella relazione illustrativa, la finalità dell'intervento legislativo è quella di «rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne», anche in linea con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle nuove direttive europee in materia di violenza contro le donne e di vittime di reato.
Il provvedimento è stato oggetto di ampia attività istruttoria, anche di carattere conoscitivo, presso l'omologa Commissione del Senato, che ha apportato diverse modifiche al testo originario. Il testo ivi licenziato ha registrato, anche in Assemblea, l'unanimità dei voti.
Il disegno di legge trasmesso dal Senato, si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 alla lettera a), introduce nel codice penale, l'articolo 577-bis, che disciplina il nuovo reato di femminicidio ovvero la condotta che «cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».
Tale fattispecie è punita con la pena dell'ergastolo.
Si tratta di una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, come si evince dal fatto che viene espressamente chiarito che la disciplina dell'omicidio trova applicazione al di fuori delle ipotesi appena descritte.
Il secondo comma del nuovo articolo richiama le medesime circostanze aggravanti previste per il reato di omicidio (articoli 576 e 577 del codice penale).
Il terzo e il quarto comma incidono sulla disciplina inerente all'operazione di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti. Si prevede, in particolare, Pag. 16che la pena non può comunque essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dai citati articoli 576 e 577 e l'attenuante è ritenuta prevalente. Ancora, la pena non può essere inferiore a quindici anni di reclusione, invece, quando ricorrono più circostanze attenuanti ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577 e le prime siano ritenute prevalenti.
La lettera b) interviene sull'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Da un lato, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale viene ampliato il novero dei soggetti passivi del reato, risultando integrato il delitto in esame anche quando viene commesso nei confronti di persona non più convivente con il soggetto agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. Dall'altro lato, viene introdotta una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – con un aumento di pena da un terzo alla metà – allorquando i maltrattamenti presentino gli stessi elementi qualificanti della condotta previsti per il reato di femminicidio.
La lettera c) inserisce nel codice penale il nuovo articolo 572-bis, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del predetto reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, laddove sia intervenuta la condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Le lettere dalla d) alla h), prevedono una serie di circostanze aggravanti riferite a determinate fattispecie di reato. In particolare, anche in questi casi l'aumento del trattamento sanzionatorio si realizza laddove la condotta presenti gli stessi elementi qualificanti previsti per il reato di femminicidio: per lesioni personali e lesioni gravi o gravissime, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, omicidio preterintenzionale (articolo 585), nonché per l'interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter) è previsto l'aumento di pena da un terzo alla metà; per il reato di violenza sessuale (articolo 609-ter) è stabilito l'aumento di pena di un terzo; per i reati di atti persecutori (articolo 612-bis) e di revenge porn (articolo 612-ter) è stabilito l'aumento di pena da un terzo a due terzi.
L'articolo 2 prevede la presentazione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle misure contenute nel provvedimento in esame, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.
L'articolo 3, comma 1 apporta una serie di novelle al codice di procedura penale.
Il comma 1, lettera a), attribuisce al tribunale in composizione monocratica la competenza sui procedimenti per i reati di revenge porn nonché per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ove ricorrano le aggravanti di cui all'articolo 572 del codice penale.
La lettera b) modifica l'articolo 90-bis prevedendo – quando si procede per un reato di violenza contro le donne e domestica, nonché di tentato femminicidio – il diritto della persona offesa di essere avvisata del deposito della richiesta di patteggiamento e della possibilità di presentare memorie e deduzioni.
La lettera c) introduce l'articolo 90-bis.2 che consente alla persona offesa, quando si procede per un reato di violenza contro le donne e di tentato femminicidio, di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.
La lettera d) modifica l'articolo 90-ter in materia di obblighi di comunicazione alla persona offesa – anche in assenza di specifica richiesta – a seguito di provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché in Pag. 17caso di evasione dell'imputato. L'intervento è volto quindi, da una parte, a restringere l'obbligo di comunicazione a specifiche forme aggravate di tentato omicidio; dall'altra parte, si estendono i medesimi obblighi di comunicazione anche a talune fattispecie di reato, tra cui quella di tentato femminicidio e altri reati qualora presentino gli stessi elementi caratterizzanti del delitto di femminicidio.
Viene previsto inoltre che per i procedimenti per delitto di omicidio aggravato e femminicidio, nonché per i casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni devono essere effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all'autorità giudiziaria.
La lettera e) modifica l'articolo 91 per esplicitare che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati a esercitare diritti e facoltà processuali attribuite alla persona offesa dal reato rientrano anche i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati.
La lettera f), con una modifica all'articolo 267, individua una serie di procedimenti – femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e revenge porn nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio – per i quali opera una deroga al termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione, introdotto in via generale dalla recente legge 31 marzo 2025, n. 47. Si ricorda come, proprio in occasione di quella discussione, la Camera ha approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere ai delitti di violenza sessuale e di violenza di genere, stalking, revenge porn e pedopornografia, il regime della proroga prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991.
La lettera g) modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari, al fine di estendere la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere – anche se all'esito del giudizio è irrogabile una pena non superiore a tre anni di reclusione – ai procedimenti per i delitti previsti al nuovo comma 3.1. tra i quali figurano la gran parte dei delitti di «codice rosso» e il reato di femminicidio.
Le lettere h) e i) aumentano da 500 a 1.000 metri la distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa che deve rispettare la persona sottoposta alle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La lettera l) modifica l'articolo 299, comma 2-bis, con riguardo al «braccialetto elettronico» prevedendo che il provvedimento che ne autorizzi il distacco temporaneo sia comunicato alla persona offesa (ovvero ai prossimi congiunti, laddove la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede e purché costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente).
Le lettere m) e n) modificano poi gli articoli 309 e 310 prevedendo che i provvedimenti che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e reati di violenza contro le donne e di violenza domestica – adottati in sede di riesame o in appello – siano immediatamente comunicati ai servizi socioassistenziali, alla persona offesa e al suo difensore.
La lettera o) modifica l'articolo 316 in materia di sequestro conservativo. In primo luogo, la novella estende anche ai casi di omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, la possibilità per il pubblico ministero di richiedere in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni dell'indagato a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima.
Inoltre, estende anche ai procedimenti del cosiddetto «codice rosso» la possibilità per il pubblico ministero, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di richiedere il Pag. 18sequestro conservativo se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese. In tale ipotesi, qualora non vi sia stata, entro il termine prescritto, costituzione di parte civile, il sequestro perde efficacia.
La lettera p) modifica il comma 1-ter dell'articolo 362 che disciplina l'assunzione, da parte del pubblico ministero – entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato – di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. In particolare, si introduce l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso. Tale obbligo è derogabile solo se il pubblico ministero ritiene di delegare tale attività alla polizia giudiziaria con decreto motivato. Ma tale deroga non è comunque esperibile nel caso in cui si proceda per il delitto di stalking in forma aggravata.
La lettera q) modifica l'articolo 362-bis, al fine di estendere l'applicazione delle misure urgenti di protezione della persona offesa anche ai procedimenti per ulteriori e specifici reati, tra i quali rientra anche quello di tentato femminicidio.
La lettera r) integra l'articolo 444 in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), al fine di prevedere che nei procedimenti aventi ad oggetto specifici reati, tra i quali rientra il tentato femminicidio, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità alla persona offesa.
Coerentemente, la lettera s) apporta modifiche di coordinamento in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, con riguardo all'informazione alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Inoltre, viene specificato che, nell'udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al pubblico ministero e al difensore dell'imputato, anche la persona offesa.
La lettera t) incide sull'articolo 499 in materia di regole per l'esame testimoniale nei casi in cui si proceda per i delitti di violenza contro le donne e di violenza domestica, al fine di evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.
La lettera u) interviene sull'articolo 539, comma 2-bis, che, nel testo attuale attribuisce al giudice il dovere di provvedere anche d'ufficio in sede di condanna, anche non definitiva, all'assegnazione di una provvisionale non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà eventualmente liquidato in sede civile, nei casi in cui si proceda per l'omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva. La modifica è volta ad estendere tale previsione anche ai casi in cui non sussisteva una stabile convivenza.
La lettera v) interviene in materia di esecuzione delle pene detentive (articolo 656 del codice di procedura penale), a fini di coordinamento normativo con l'articolo 5 del provvedimento in esame, di cui si dirà in seguito.
L'articolo 3, comma 2, modifica l'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale al fine di rafforzare il collegamento tra i procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e i procedimenti penali per i reati di violenza contro le donne e violenza domestica, prevedendo più strette forme di comunicazione fra pubblico ministero titolare di un fascicolo per reati da «Codice Rosso» e l'autorità giudiziaria civile.
L'articolo 4 modifica la legge n. 122 del 2016, in materia di indennizzo delle vittime di crimini intenzionali violenti, e il testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), a maggior tutela agli orfani di femminicidio.
In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che non sia più necessario che la vittima abbia preventivamente esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il Pag. 19risarcimento del danno nel caso in cui l'autore abbia commesso l'omicidio nei confronti di un soggetto cui era legato da relazione affettiva (anche senza stabile convivenza) e nei casi di femminicidio.
Inoltre, tale condizione non si applica altresì quando l'autore del reato sia stato condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti di un determinato soggetto (coniuge anche legalmente separato o divorziato, altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, oppure chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza) o di femminicidio nel caso in cui la vittima abbia avuto conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
La lettera b) del medesimo comma 1 apporta analoghe modifiche all'articolo 13 della citata legge n. 122 nella parte in cui indica gli atti e i documenti che devono corredare la domanda di indennizzo.
Il comma 2 modifica il comma 4-quater dell'articolo 76 del citato testo unico spese di giustizia estendendo la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, anche ai minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dalla persona legata da relazione affettiva, anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio.
Il comma 3 prevede la copertura finanziaria dell'intervento di cui al comma 2.
L'articolo 5 interviene sulla disciplina in materia di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio n. 354 del 1975). L'intervento normativo è volto a limitare la concessione dei benefici penitenziari – lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata – nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandolo alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica, condotta per almeno un anno, della personalità del detenuto o internato. Viene inoltre prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.
La disposizione introduce infine l'articolo 58-sexies che prevede l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa – ovvero ai suoi prossimi congiunti in caso di decesso della persona offesa come conseguenza del reato – dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario.
L'articolo 6 prevede che le istituzioni pubbliche e didattiche promuovano campagne di sensibilizzazione e iniziative formative e didattiche in merito alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, con particolare riferimento a quelle che facilitano le violenze di natura sessuale.
L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico permanente che – da quanto si evince dalla rubrica dell'articolo – è chiamato ad adottare linee e guida e raccomandazioni al fine di prevenire e contrastare le aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti A tale organismo partecipano rappresentanti dell'Esecutivo ed esperti di comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.
L'articolo 8, modifica l'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, al fine di rafforzare le iniziative formative rivolte ai magistrati. In particolare, si richiama l'esigenza di adeguata formazione nel campo delle convenzioni e direttive sovranazionali, diritti umani, pregiudizi e stereotipi giudiziari, matrice culturale del fenomeno, nonché la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è curata da esperti, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola Pag. 20superiore della magistratura e nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi dei formatori. Si prevede l'obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.
Il comma 2 potenzia invece le iniziative di formazione rivolte agli operatori sanitari, prevedendo che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
L'articolo 9 prevede che le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possano accedere ai centri antiviolenza al fine di ricevere informazioni e orientamento senza la necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
L'articolo 10 è volto a coordinare le disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006) con le novità normative introdotte dagli articoli 1 e 3 del disegno di legge in esame.
In tal senso, vengono aggiunti anche il femminicidio, l'interruzione di gravidanza non consensuale aggravata, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nonché le fattispecie aggravate ai sensi dell'articolo 585, quarto comma, del codice penale tra i reati per i quali il procuratore della Repubblica può revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, se questi non osserva l'obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni o non provvede personalmente all'audizione della stessa, qualora richiesto. Per quanto attiene alla fattispecie di tentato omicidio, la predetta facoltà per il procuratore della Repubblica viene invece circoscritta alle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale. Viene inoltre previsto che siano ricompresi anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero tra quelli che il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto.
L'articolo 11 modifica la disposizione di cui all'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), estendendo l'applicazione della «registrazione a debito», con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente, nonché dei fatti di femminicidio. Mediante l'introduzione di tale regime di favore, si dispone pertanto che non devono essere pagate imposte sul risarcimento dovuto alle vittime di omicidio e femminicidio finché queste ultime non lo ricevono in concreto, al fine di non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai delitti citati. Tale disciplina si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025.
L'articolo 12 modifica il comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) estendendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma primo, n. 1, e di tentato femminicidio.
L'articolo 13 reca disposizioni di coordinamento, prevedendo che, in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale ovvero in cui vi è il riferimento all'omicidio, il richiamo si intende operato rispettivamente anche all'articolo 577-bis del codice penale ovvero al femminicidio. Viene inoltre modificata la disciplina della raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata Pag. 21contro le donne (legge 5 maggio 2022, n. 53) al fine di inserire il reato di femminicidio tra quelli per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima ai fini delle rilevazioni statistiche.
L'articolo 14 reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12.
Il Sottosegretario di Stato Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 1° ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.