ALLEGATO 1
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, capoversi commi 5-bis e 5-ter, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2026.
1.1. Grimaldi, Mari, Dori.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili agli interventi di cui al comma 5-bis, le amministrazioni competenti definiscono criteri selettivi improntati a trasparenza, condizionalità sociale e occupazionale, assicurando forme di consultazione con le parti sociali e i sindacati maggiormente rappresentativi. La selezione degli interventi è subordinata alla verifica del potenziale impatto in termini di coesione territoriale e sociale, occupazione di qualità e sostenibilità. Gli interventi finanziati sono subordinati all'inserimento di clausole sociali volte a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la tutela dei livelli occupazionali, il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro e l'osservanza della normativa in materia di legalità e trasparenza dei rapporti di lavoro. È altresì assicurato un costante monitoraggio degli interventi finanziati, mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti attuatori, al fine di prevenire ritardi attuativi e garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi degli interventi.
1.2. Grimaldi, Mari, Dori.
Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
1.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto Pag. 25agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:
1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla parità di genere e alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;
2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;
3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;».
1.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.
1.5. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzari aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
*1.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*1.7. Grimaldi, Ghirra, Dori.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: e Gela, aggiungere le seguenti: dando priorità a quelli alimentati prevalentemente con energia prodotta da fonte rinnovabile,
2.1. Carmina, Morfino, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica, per realizzare, potenziare e adeguare le infrastrutture idriche e solo nei casi di particolare urgenza, ai comuni di cui al precedente periodo sono destinate risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di micro dissalatori ad uso agricolo. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.2. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2025, ai comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela sono assegnate risorse pari a 500.000 euro per l'attivazione di misure di compensazione in favore delle attività che abbiano ricevuto danni certificati in seguito all'attivazione degli impianti di dissalazione di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3. Carmina, Morfino, Torto, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi dell'articolo 20;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2025, a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e a 82 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le parole: «di nuove infrastrutture penitenziarie nonché» sono soppresse e dopo le parole: «ristrutturazione delle strutture» è inserita la seguente: «penitenziarie».
2.5. Grimaldi, Dori, Ghirra.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, e fronteggiare l'emergenza carceraria, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Ministero della giustizia, al fine di provvedere alla realizzazione o alla manutenzione delle strutture residenziali idonee ad essere adibite a case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i condannati che devono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte Pag. 27residua di maggior pena qualora non dotati di domicilio idoneo, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2-ter. Le case di comunità di cui al comma precedente sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
2-quinquies. Con il decreto di cui al comma 2-ter è disciplinata l'esecuzione della pena presso le case di comunità di reinserimento sociale, di cui al comma 2-bis, nonché sono stabilite le preclusioni relative all'accesso al beneficio per:
a) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;
b) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) i detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2-sexies. Agli oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
(Inammissibile
limitatamente al comma 2-quinquies)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 ulteriori convenzioni volte ad individuare su tutto il territorio nazionale in modo capillare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e istituti di custodia attenuata, di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana S.p.a., per il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario dei servizi ferroviari regionali, mediante riqualificazione delle reti e dei nodi e una gestione integrata con la rete nazionale, sia in termini di infrastruttura fisica, sia in termini di servizi erogati.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
2.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 30 milioni di euro a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;
al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 25 per cento;
al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 75 per cento.
2.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 4, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale, anche in materia di comunicazione, soccorso e intervento per le persone con disabilità fisica e sensoriale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222;»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento, nonché sulla pianificazione di protezione civile che devono essere rese in modalità accessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, secondo i principali standard di accessibilità WCAG 2.1 AA;»;
d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile;»;
e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, in conformità agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;».
2.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle regioni al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo,Pag. 30 la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il capo del Dipartimento della protezione civile adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
*2.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*2.14. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Al comma 8, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con le seguenti: di cui all'articolo 1, commi da 513 a 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2.15. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applicano altresì agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025, limitatamente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.16. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2044.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le risorse del Fondo sono destinate annualmente: al rimborso delle spese di progettazione degli interventi di rigenerazione urbana; al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana; al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana; al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa.;
al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, pari a 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2044, si provvede ai sensi dell'articolo 20.;
all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:
m-ter) quanto a 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2044, mediantePag. 31 riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 100 milioni di euro annui, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 100 milioni di euro annui, e, quanto a 300 milioni di euro annui, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 30 settembre 2025 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi, nonché mediante la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.
2.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo aggiungere le seguenti: , alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, nonché alla ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane.
2.18. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi».
9.2. Sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
9.3. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso l'ultimo periodo.
2.19. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico, nonché di favorire un uso sostenibile del suolo, i decreti di cui al secondo periodo del comma 9 tengono conto anche dell'impatto ambientale complessivo degli interventi, valutato attraverso l'indicatore dell'impronta di carbonio (carbon footprint), calcolato in relazione all'intero ciclo di vita dell'opera, ivi incluse eventuali variazioni d'uso del suolo. La definizione dei criteri di assegnazione delle risorse tiene conto, tra gli altri, dei princìpi del riuso del patrimonio edilizio esistente, della riduzione del consumo di suolo e della conservazione delle condizioni di naturalità dei suoli. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone apposite linee guida per l'applicazione dell'indicatore dell'impronta di carbonio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.20. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. I decreti di cui al secondo periodo del comma 9 stabiliscono, tra i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, la valutazione dell'impatto ambientale complessivo degli interventi attraverso l'applicazione della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), con riferimento all'intero ciclo di vita dell'opera. A tale fine, il Pag. 32Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite linee guida tecniche per l'integrazione del metodo LCA nella selezione e progettazione degli interventi finanziabili.
2.21. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «15 settembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «15 novembre 2025» e le parole «30 giugno 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2025».
2.22. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del codice dei contratti pubblici al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: , nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici.
2.23. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte. Parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».
2.24. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile)
ART. 2-bis.
Sopprimerlo.
*2-bis.1. Amato, Caso, Orrico, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
*2-bis.2. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Dori.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può essere prorogata fino alla fine del comma, con le seguenti: ha durata fino al 31 dicembre 2026. A tale data, i rapporti attivi e passivi sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile. Le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi di Milano-Cortina, inserite nel Piano complessivo delle opere Pag. 33olimpiche, devono essere concluse entro il termine massimo del 31 dicembre 2026.
2-bis.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:
«108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6.355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031, e 260 milioni di euro per l'anno 2032».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 4.
3. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
2-bis.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della scarsità idrica nell'Italia meridionale, nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna)
1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2025, 300 milioni per il 2026, 300 milioni per il 2028, 300 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 2.
2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è sostituito dal seguente:
«272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno Pag. 342024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».
2-bis.02. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter
(Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano)
1. Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato Programma, della durata massima di trentasei mesi. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo denominato «Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano», destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma, con una dotazione pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate nella misura del 40 per cento al finanziamento di interventi nei comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti. La cabina di regia è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Dipartimento per gli affari europei, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione e contiene, altresì, l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Programma medesimo e delle loro competenze, delle amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al presente comma possono avvalersi del supporto dell'AssociazionePag. 35 nazionale dei comuni italiani, le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate nel presente comma.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante i maggiori introiti rinvenienti dalle misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2-bis.03. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 3.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti.;
al comma 3, sostituire le parole 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;
al comma 4, sostituire le parole: l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale con le seguenti: l'approvazione della fase progettuale da porre a base di gara entro il 31 dicembre dell'anno precedente con relativo cronoprogramma procedurale previo impegno da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a finanziare la realizzazione delle relative opere.;
al comma 8, lettera b):
al numero 1), dopo le parole: entro il 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026, e sostituire le parole da: a tal fine fino alla fine del numero, con le seguenti: per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;
al numero 2), dopo le parole: dell'annualità aggiungere le parole: 2025 e;
dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027.;
al numero 3), dopo le parole: del 28 febbraio 2026 aggiungere le seguenti: , ovvero del 28 febbraio 2027;
al comma 9:
al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli anni dal 2025 al 2028 e le parole in ciascuna annualità dopo le parole: 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028, e dopo le parole: 28 febbraio 2026 aggiungere le seguenti: per le annualità 2025 e Pag. 362026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive.;
al comma 12, sostituire le parole: ai sensi dei commi da 2 a 5 con le seguenti: ai sensi del comma 5 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 2 confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.
3.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive.
3.2. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse del Fondo destinato al rinnovo dei locomotori e dei carri destinati al trasporto ferroviario merci, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 4, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.4. Iaria, Traversi, Fede, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: , con priorità di assegnazione in relazione agli interventi tesi a migliorare la viabilità e la connessione delle aree a maggiore densità industriale e dei distretti produttivi.
3.5. Grimaldi, Zaratti, Ghirra, Mari, Dori.
Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
al numero 1), dopo le parole: entro il 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , per Pag. 37gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;
al numero 2), sostituire le parole: dall'annualità 2026 con le seguenti: per le annualità 2025 e 2026;
dopo il numero 2 aggiungere il seguente: 2-bis) La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027.
Conseguentemente, al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere le parole: per gli anni dal 2025 al 2028 e le parole: in ciascuna annualità;
dopo le parole: 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028, e dopo le parole: 28 febbraio 2026 aggiungere le seguenti: per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,.
3.6. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: e revocate con le seguenti: e riassegnate alle province e città metropolitane per le finalità di cui all'allegato 2 e sopprimere il secondo periodo.
3.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: dal 1° agosto 2025.
3.8. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di integrare le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade previste dal decreto ministeriale del 5 novembre 2001, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti adotta con uno o più decreti, le integrazioni alla normativa ministeriale suddetta considerando i seguenti criteri direttivi: a) assicurare, anche al fine di ridurre le morti su strada, la tutela di pedoni e ciclisti; b) prevedere, soluzioni alternative che tengano conto della specificità dei luoghi per interventi su marciapiedi diversi dal minimo di 1,50 di ampiezza; c) prevedere la realizzazione di sistemazione a verde nel rispetto delle disposizioni contenute dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di contribuire alla diminuzione delle emissioni climalteranti.
3.9. Traversi, Fede, Iaria, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo)
1. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro il 2035, di realizzare 60 chilometri di nuove metropolitane, 140 chilometri Pag. 38di tramvie, di acquistare 4.500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
3.01. Grimaldi, Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis
(Fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un «voucher patente autotrasporto», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2029, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
3. Il «voucher patente autotrasporto» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 2 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
3.02. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento infrastrutturale della transizione energetica nei porti)
1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi Pag. 39della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre energia rinnovabile oppure stoccare e/o distribuire energia, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti collegate ai POD di ciascun soggetto consumatore di energia aderente all'accordo o al consorzio, ai fini al fine di disciplinare la gestione comune di tali infrastrutture ed il relativo autoconsumo di energia.
11-ter. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al precedente comma 11-bis del presente articolo.
11-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per la transizione energetica nei porti”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-octies-bis della direttiva n. 2003/87/CE».
3.03. Grimaldi, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento infrastrutturale della transizione energetica nei porti)
1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre energia rinnovabile oppure stoccare e/o distribuire energia, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti collegate ai POD di ciascun soggetto consumatore di energia aderente all'accordo o al consorzio, ai fini al fine di disciplinare la gestione comune di tali infrastrutture ed il relativo autoconsumo di energia.
11-ter. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 11-bis del presente articolo.
11-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il “Fondo per la transizione energetica nei porti”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-octies-bis della direttiva n. 2003/87/CE.».
3.04. Boschi, Faraone.
ART. 3-bis.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)
1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Istituzione del Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino)
1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato «Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino», con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al primo comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Pag. 41Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.03. Iaria, Fede, Traversi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Disposizioni per la sicurezza dell'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia)
1. Al fine di garantire la massima efficienza strutturale e gestionale negli interventi di sicurezza, vigilanza, soccorso pubblico e difesa civile del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presso l'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia e di assicurare la piena operatività dei servizi per l'utenza in scenari di tipo ordinario, nonché incidentale, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, conformemente alle previste operazioni di realizzazione del manufatto per il distaccamento dei Vigili del fuoco presso l'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno provvede a completare l'iter autorizzatorio di competenza relativo alla realizzazione del manufatto di cui al comma 2.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.04. Traversi, Fede, Iaria, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, converto nella legge del 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
3-bis.05. Fede, Iaria, Traversi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Sportiello, Francesco Silvestri, Quartini.
ART. 4.
Sopprimere il comma 1-ter.
4.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 8-ter.1, aggiungere il seguente:Pag. 42 8-ter.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento.
*4.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*4.3. Grimaldi, Bonelli, Dori.
Al comma 2, capoverso 8-ter.1. dopo le parole: dal 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché in relazione agli immobili ricadenti nell'area vulcanica dei Campi Flegrei danneggiati dall'evento sismico del 30 giugno 2025,.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
4.4. Borrelli, Grimaldi, Dori.
Al comma 2, capoverso 8-ter.1, dopo le parole: 1-ter aggiungere le seguenti: , 4-ter e.
4.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Al comma 2, capoverso 8-ter.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in relazione alle pratiche di ricostruzione con la richiesta di contributo per la ricostruzione (RCR) presentata sulla piattaforma GEDISI prima del 30 marzo 2024.
4.6. Grimaldi, Bonelli, Dori.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al fine di fronteggiare i frequenti e intensi eventi calamitosi verificatisi sul territorio comunale, per l'anno 2025, si autorizza il trasferimento di 6 milioni di euro in favore del comune di Marradi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.7. Boschi, Faraone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. In considerazione dell'intensità e molteplicità di eventi calamitosi verificatisi sul territorio del comune di Marradi, che hanno portato al riconoscimento di cinque stati di emergenza tra il maggio 2023 e il marzo 2025, in deroga all'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il medesimo territorio del comune di Marradi costituisce zona franca urbana.
4.8. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Finanziamento per lo sviluppo delle aree interne)
1. Al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e rilanciare i territori in una prospettiva di sviluppo e di crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025. Una quota delle risorse del suddetto fondo, pari a 50 milioni di euro, è destinata al miglioramento e all'implementazione del trasporto pubblico locale delle aree interne.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto Pag. 43con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.01. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Finanziamento per lo sviluppo e crescita del settore del florovivaismo)
1. Al fine di sostenere il settore del florovivaismo in una prospettiva di sviluppo e di crescita economica, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.03. Gadda, Faraone.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Potenziamento delle Zone Logistiche Semplificate e delle Zone Economiche Speciali)
1. Alle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica quanto previsto dall'art. 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
2. Il credito d'imposta, di cui dall'articolo 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, si applica agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato, nonché in beni immateriali funzionali alla digitalizzazione dei processi, realizzati nella Zona Economica Speciale e nella Zona Logistica Semplificata.
3. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013/UE, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE.
4.04. Boschi, Faraone.
ART. 5.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di contrastare la violazione dei diritti umani e tutelare la salute fisica e mentale delle persone LGBTIQ+ e il diritto all'identità e all'espressione di genere nonché contrastare le terapie o pratiche di conversione LGBTIQ+ e ogni forma di codificazione patologica dell'identità di genere, la somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture che assicurano il sostegno psicosociale e le misure di riabilitazione delle vittime di pratiche di conversione dell'orientamento sessuale nonché per implementare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare sui danni causati dalle pratiche di conversione e far comprendere che diversi orientamenti sessuali e identità o espressioni di genere non devono essere Pag. 44repressi o modificati poiché rappresentano un'espressione della ricca diversità degli esseri umani.
5.1. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di garantire la salute psicologica della collettività, la somma di cui al primo periodo è finalizzata ad incrementare le risorse di cui di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, per essere assegnate in favore delle strutture che svolgono il sostegno psicologico per i minori.
5.2. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, la somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture che svolgono attività di ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale.
5.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Allo scopo di sostenere interventi finalizzati all'avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, la somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture che forniscono percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi.
5.4. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di garantire l'erogazione dei farmaci innovativi oncologici ai pazienti in età pediatrica, la somma di cui al primo periodo è finalizzata ad incrementare le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per essere assegnate in favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pediatriche.
5.5. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di oncologia del melanoma.
5.6. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di contrastare altresì ogni forma di violenza concernente la salute sessuale e riproduttiva, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che forniscono alla collettività un'informazione appropriata e scientifica sulla salute sessuale e riproduttiva. Per la medesima finalità di cui al precedente periodo, in tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e nei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è vietato l'accesso agli enti del Terzo settore ovvero a soggetti del volontariato e del privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di impedire, anche mediante una intensa attività persuasiva, l'esercizio del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e all'autodeterminazione. Al di fuori delle predette strutture, ai medesimi soggetti di cui al precedente periodo e per le medesime finalità, è altresì vietato l'avvicinamento alle donne e alle persone che si Pag. 45rechino presso le strutture medesime al fine di accedere all'IVG nonché la permanenza ad almeno 200 metri di distanza dalle strutture ove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: una o più con le seguenti: le.
5.7. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.
(Inammissibile
limitatamente al secondo, terzo, quarto e quinto periodo)
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che realizzano lo screening nazionale per l'individuazione della fibrosi cistica. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: una o più con le seguenti: le.
5.8. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno.
5.9. Grimaldi, Mari, Dori.
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.10. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025. 3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 46 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.11. Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «,inoltre coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in questo periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne.». Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 134 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.12. Tucci, Aiello, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».
4-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 141,3 milioni di euro per l'anno 2028, 375 milioni di euro per l'anno 2029, 397 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.13. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fondazioni del Terzo settore, aggiungere le seguenti: con priorità alle attività e ai progetti che promuovono l'autonomia delle persone con disabilità e l'accessibilità ai servizi in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 e alla norma EN 301 549, nonché standard di accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e comunicativa degli spazi, dei dispositivi sanitarie delle tecnologie mediche, in conformità al Regolamento (UE) 2017/745,.
5.14. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20, e per un ammontare pari a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025 e, al secondo periodo, dopo le parole: dell'articolo 20 aggiungere le seguenti: e, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programmaPag. 47 «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.16. Grimaldi, Zanella, Dori.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1,2 milioni di euro annui con le seguenti: 6,2 milioni di euro annui e sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro annui ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.18. Grimaldi, Zanella, Dori.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di controllo sugli enti del Terzo settore, è previsto un sistema di monitoraggio annuale, con pubblicazione di report nazionali su numero di controlli, esiti e criticità, nonché uno standard minimo nazionale per le verifiche.
5.19. Grimaldi, Zanella, Dori.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*5.21. Gadda, Faraone.
Al comma 7, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
5.22. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'assegno di inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: «entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale».
*5.23. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*5.24. Grimaldi, Zanella, Mari, Dori.
Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 alle imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che realizzino programmi di formazione per lavoratori svantaggiati o migranti, o che sviluppino modelli di innovazione sociale, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino a 30.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Pag. 48comma pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.25. Alifano, Raffa, Gubitosa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Francesco Silvestri, Sportiello.
ART. 6.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2019, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b) al comma 3, sostituire le parole: quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1 con le seguenti: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 30 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025.
6.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) per l'anno 2025, quanto a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 180 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 20, quanto a 120 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
Pag. 49Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;
b) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20;
c) quanto a 59 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 59 milioni di euro per l'anno 2025;
d) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: con esclusione dei rapporti di lavoro domestico con le seguenti: inclusi i rapporti di lavoro domestico, purché regolarmente registrati presso l'INPS o altri enti previdenziali competenti.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutata in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.4. Grimaldi, Zanella, Mari, Dori.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con due figli con le seguenti: con uno o più figli.
Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1.480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;
b) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20;
c) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025;
d) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Pag. 50legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 euro con le seguenti: 80 euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 960 milioni di euro per l'anno 2025 e in 26 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;
b) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20;
c) quanto a 480 milioni di euro per l'anno 2025, mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 480 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025;
d) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua aggiungere le seguenti: e a condizione che il nucleo familiare della beneficiaria non superi una soglia ISEE di 30.000 euro.
6.7. Grimaldi.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le mensilità spettanti possono essere corrisposte in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre, oppure in un'unica soluzione a dicembre, su opzione della beneficiaria espressa all'atto della domanda.
6.8. Grimaldi, Mari, Dori.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La medesima somma, alle medesime condizioni, è riconosciuta anche ai padri lavoratori, i quali esercitino la responsabilità genitoriale esclusiva sui figli.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutata in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.10. Grimaldi, Mari, Dori.
Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano prioritariamente alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraioPag. 51 1992, n. 104, che necessita di sostegno elevato o molto elevato, come definito dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori stabilmente conviventi con persone con disabilità riconosciuta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che siano riconosciuti caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che non siano beneficiari di forme di sostegno pubblico per l'esercizio del medesimo ruolo di cura. Nelle more del completamento della disciplina sul caregiver familiare, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i ministri interessati e le associazioni che statutariamente esercitano funzioni di rappresentanza e di tutela dei caregiver familiari, nonché sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procede all'immediata ricognizione e al riconoscimento, a domanda, in via amministrativa, dei soggetti aventi diritto allo status di caregiver familiare. I termini della domanda di cui al primo periodo del presente comma, operano successivamente alla concessione del provvedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica di caregiver familiare di cui al precedente periodo.
6.11. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di vigenza del contratto a tempo indeterminato per un periodo complessivo inferiore a sei mesi nel corso dell'anno 2025, il beneficio è comunque riconosciuto in misura proporzionale per i mesi di lavoro svolti al di fuori del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6.12. Grimaldi, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Mari, Dori.
Al comma 3, sostituire le parole da: quanto a 13 milioni di euro fino a: legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le seguenti: quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.
6.13. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:
«Art. 41-bis.
(Allattamento nei luoghi di lavoro)
1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.
2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.».
6.14. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Relazione annuale)
1. Entro il 30 giugno 2026, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della misura di cui all'articolo 6, contenente:
a) il numero di domande presentate e accolte, disaggregate per regione, categoria lavorativa e numero di figli;
b) l'ammontare complessivo erogato;
c) un'analisi sull'efficacia sociale dell'intervento, anche ai fini dell'eventuale stabilizzazione della misura.
6.01. Grimaldi, Zanella, Mari.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Concessione di contributi figurativi per le madri)
1. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli.
2. I benefìci di cui al comma 1 si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.
3. I benefìci di cui al comma 1 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.
4. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefìci sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.
6.02. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)
1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale.
2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentativePag. 53 sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno quindici dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno quindici dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutate in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6.03. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Modifiche alla disciplina del congedo di maternità e di paternità)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;
c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27.»;
d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».
Pag. 542. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 27-bis.
(Congedo paritario)
1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.
2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.
3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.
4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.
6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.
7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-bis del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis del presente decreto.
Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6.1 pari a 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante i maggiori introiti rinvenienti dalle misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, al fine di conseguirePag. 55 risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
6.04. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;
b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».
6.05. Grimaldi, Mari, Dori.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2025.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.06. Boschi, Faraone.
ART. 6-ter.
Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.1.
(Incremento dei fondi per il sostegno alle locazioni e per gli inquilini morosi incolpevoli)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'annoPag. 56 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-ter.01. Braga, Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.
ART. 6-quater.
Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.
(Indennità di mancato ricollocamento al lavoro)
1. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni coinvolte, un'indennità di mancato ricollocamento per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili in favore dei lavoratori licenziati a seguito della cessazione di attività o della dismissione di imprese con significativo impatto occupazionale, nelle more dell'attuazione di processi di reindustrializzazione ovvero di nuove progettualità di servizi locali che interessano anche aziende partecipate da enti locali, e che abbiano integralmente fruito del trattamento di disoccupazione NASpI.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6-quater.01. Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la NASpI è riconosciuta anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunioPag. 57 durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».
2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-quater.02. Tucci, Aiello, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.
(Lavoratori fragili)
1. Fino al 31 dicembre 2025, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-quater.03. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.
(Misure a favore delle madri libere professioniste)
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dalla libera professionista» sono sostituite dalle seguenti: «dalla madre libera professionista o dal padre libero professionista»;
b) al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, Pag. 58n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-quater.04. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.
ART. 7.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 20, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole: , 7 commi 1 e 3;
b) all'alinea, sostituire le parole: euro 760.942.367 con le seguenti: euro 410.942.367;
c) alla lettera b), sostituire le parole: euro 841.000.000 con le seguenti: euro 491.000.000;
all'allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla riga 23. Fondi da ripartire (33) e alla riga 23.2 Fondi di riserva e speciali (2), sostituire la cifra: 621 con la seguente: 271;
b) alla riga Totale sostituire la cifra: 841 con la seguente: 491.
7.1. Grimaldi, Zanella, Dori.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 38 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli obblighi di versamento di cui al presente comma, è applicata una franchigia pari a euro 4.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018.
7.2. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga a quanto stabilito dal primo periodo, il versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in trentasei rate mensili di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata devono avvenire, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
7.3. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Marianna Ricciardi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1-ter, sono sospesi i procedimenti esecutivi e le azioni coattive promossi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il recupero degli importi di cui al comma 1. I procedimenti in corso sono sospesi d'ufficio. Per il medesimo periodo restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
1-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, dell'Agenas, dell'AIFA, nonché delle associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese del settore, ivi comprese Conflavoro PMI Sanità e Confapi Sanità, al fine di ridefinire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la governance del sistema dei dispositivi medici, anche con riferimento ai meccanismi di contenimento della spesa e di remunerazione delle forniture. Dal funzionamento del tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.4. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Agli obblighi di versamento di cui al comma 1, è applicata una franchigia pari a euro 5.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018. L'importo dovuto, al netto della franchigia, può essere versato in rate mensili di pari importo di durata decennale, senza applicazione di interessi né sanzioni.
1-ter. Fino alla completa definizione del piano di pagamento rateale, le regioni e province autonome sospendono ogni attività di riscossione coattiva secondo le modalità di pagamento e rateizzazione già previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'equilibrio del sistema e tutelare la continuità operativa delle piccole e medie imprese del settore, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, non si applicano, in via definitiva, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, né quelle di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
7.6. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso, indipendentemente dalla dimensione aziendale, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le aziende fornitrici di dispositivi medici non sono tenute a versare alcuna somma qualora l'importo complessivamente imputato a titolo di payback per ciascun anno risulti inferiore o pari a 5 milioni di euro.
7.7. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.8. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)
1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 30-ter. – (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti Pag. 60attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del comune al Ministero dell'interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.
5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna Pag. 61impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».
7.01. Grimaldi, Ghirra, Dori.
ART. 8.
Sopprimerlo.
*8.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
*8.2. Grimaldi, Zanella, Dori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028. Agli oneri cui al primo periodo, pari a 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
8.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Aliquota IVA agevolata su alimenti e prodotti biologici certificati)
1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:
«8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848;».
8.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti per l'igiene femminile)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II-bis, dopo il numero 1-octies), è aggiunto il seguente:
«1-octies.1) prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali e analoghi dispositivi destinati alla protezione dell'igiene femminile;».
8.6. Grimaldi, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Dori.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: dal 1° agosto 2025.
Pag. 62Conseguentemente:
al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «142 milioni» con le seguenti: «97 milioni»;
all'articolo 15, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
8.7. Grimaldi, Borrelli, Dori.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)
1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».
*8.01. Del Barba, Faraone.
*8.03. Gubitosa, Alifano, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Applicazione dell'aliquota IVA ridotta)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-octies) sono inseriti i seguenti:
«1-octies.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-octies.2) pannolini per bambini;»;
b) alla Parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1), 114.2) e 114-bis) sono soppressi.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 45 milioni di euro per l'anno 2025 e in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.02. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.
ART. 9.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 20, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sopprimere le parole: 9, commi 1, 2 e 3,
all'alinea, sostituire le parole: euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 ed euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: euro 322.000.000 per l'anno 2025, euro 29.000.000 per l'anno 2026, euro 12.700.000 per l'anno 2027 ed euro 1.000.000 per l'anno 2028;
alla lettera m), sostituire le parole: quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: quanto a euro 17.100.000 per l'anno 2025 e a euro 13.600.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
9.1. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 9-bis.
Sopprimerlo.
9-bis.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis.02. Appendino, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Francesco Silvestri.
ART. 10.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Sostegno alle imprese della filiera del tessile e della moda)
1. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di Pag. 64cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 1 che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.
4. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme, possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1 e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
10.01. Del Barba, Faraone.
ART. 14.
Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agrituristico.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo aggiungere le seguenti: , ivi inclusi quelli del comparto agrituristico,.
*14.1. Gadda, Faraone.
*14.2. Grimaldi, Borrelli, Ghirra, Mari, Dori.
*14.3. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 157, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso».
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e salute e sicurezza sul lavoro
14.4. Carotenuto, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
(Inammissibile)
Al comma 3, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le seguenti: del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.5. Boschi, Faraone.
Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a cinque anni.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Pag. 65alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma.
14.6. Boschi, Faraone.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico-ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
14.7. Boschi, Faraone.
Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.
14.8. Boschi, Faraone.
Sopprimere il comma 6-bis.
14.9. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 611:
1) all'alinea le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026»;
2) alla lettera c), le parole: «e le imprese turistiche» sono sostituite dalle seguenti: «, le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)»;
b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;
c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2025, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con Pag. 66una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e salute e sicurezza sul lavoro.
14.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, si applicano anche nell'anno 2025, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono estese ai lavoratori che effettuano consegne tramite piattaforme digitali. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e salute e sicurezza sul lavoro.
14.12. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 611, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.»;
b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-bis), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
14.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su Pag. 67temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con decreto ministeriale 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overtourism, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.14. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «pena lo scarto dell'operazione di versamento.» sono inserite le seguenti: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale».
14.15. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Utilizzo delle risorse residue del «Bonus Terme»)
1. Al fine di sostenere il settore termale, riequilibrare la spesa sanitaria regionale e garantire un più ampio accesso dei cittadini ai cicli di cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata «Bonus Terme», di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, per un importo complessivo massimo di 18 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per l'anno 2025, al parziale riequilibrio dei tetti di spesa delle prestazioni termali accreditate nelle regioni che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato superamenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati per tali prestazioni.
3. I fondi sono ripartiti tra le regioni ammissibili secondo criteri definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, della capacità erogativa e dell'incidenza epidemiologica territoriale.
4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, vincolandole alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate per una platea più ampia possibile di cittadini, con particolare riferimento ai soggetti fragili, anziani e portatori di patologie croniche.
5. Il Ministero della salute, avvalendosi di Agenas e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in terminiPag. 68 di accesso, qualità ed equità territoriale delle cure termali.
14.01. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio è necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 6».
14.02. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
ART. 15.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2-ter. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al comma 2-bis, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentePag. 69 decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma 2-ter. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi, che sono, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
15.1. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di tutelare gli allevamenti bovini dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della dermatite nodulare contagiosa e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo di parte corrente per il sostegno della filiera bovina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera bovina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
2-quater. La concessione dei contributi economici di cui ai commi 2-bis e 2-ter presente è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
15.2. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2-ter. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui Pag. 70al comma 2-bis, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma 2-ter. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi, che sono, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*15.3. Grimaldi, Borrelli, Dori.
*15.4. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a Xylella fastidiosa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.5. Donno, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto Pag. 71della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.6. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Possono accedere alle risorse del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, esclusivamente le imprese che applicano integralmente i contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'accesso al Fondo è subordinato all'impiego delle risorse per interventi finalizzati al miglioramento della qualità del lavoro agricolo, al superamento della condizione di precarietà lavorativa, nonché alla realizzazione di progetti di innovazione orientati alla resilienza climatica e alla modernizzazione sostenibile dei processi produttivi.
15.8. Grimaldi, Borrelli, Mari, Dori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle finalità del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere finanziate anche misure innovative per la prevenzione e la mitigazione degli effetti della siccità, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture leggere per il recupero e lo stoccaggio delle acque meteoriche a fini agricoli, nonché interventi per favorire la resilienza idrica delle imprese agricole.
15.9. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3.1. Le somme di cui al comma 3 possono in particolare essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefìci previsti dal decreto ministeriale 77412 del 19 febbraio 2025 per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria di piccole e medie Pag. 72imprese, nonché per prevedere analoghi indennizzi a favore dei soggetti di cui ai commi successivi.
3.2. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
3.3. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.
3.4. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è abrogato. Alle imprese di allevamenti suinicoli ricadenti nelle aree dichiarate in restrizione a seguito della epidemia di peste suina africana è concessa una sospensione sino ad un massimo di ventiquattro mesi del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
3.5. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da approvare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative relative agli interventi di cui ai commi da 3.1 a 3.4 del presente articolo.
*15.10. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.11. Gadda, Faraone.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del periodo con le seguenti: si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
15.12. Grimaldi, Borrelli, Dori.
Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
15.13. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
15.14. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a Pag. 73quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
3.2. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.
3.3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 e 3.2, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
*15.15. Gadda, Faraone.
*15.16. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
15.17. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 15 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
15.18. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative a impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare,Pag. 74 Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
*15.19. Gadda, Faraone.
*15.20. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle Comunità energetiche e agli impianti agrovoltaici».
**15.21. Gadda, Faraone.
**15.22. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
*15.25. Gadda, Faraone.
*15.27. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
15.28. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
3-quinquies. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3-sexies. Le risorse del fondo di cui al comma 3-quinquies sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.
3-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 3-quinquies e 3-sexies.
3-octies. La concessione dei contributi economici di cui ai commi da 3-quinquies a 3-septies è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
15.29. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
3-quinquies. Al fine di tutelare gli allevamenti ovini e caprini dal rischio di contaminazione da febbre catarrale degli ovini Blue tongue (BT) e indennizzare gli operatori danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle filiere ovina e caprina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-sexies. Il Fondo di cui al comma 3-quinquies è destinato a indennizzare gli operatori colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, nonché a effettuare una campagna vaccinale gratuita negli allevamenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto col Ministro della salute, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori delle filiere ovina e caprina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito, nonché le modalità di effettuazione della campagna vaccinale.
3-septies. La concessione dei contributi economici di cui ai commi da 3-quinquies e 3-sexies è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
15.30. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
15.31. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato.
*15.32. Gadda, Faraone.
*15.33. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre Pag. 762025, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della citata legge n. 67 del 1988. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.34. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Alle imprese agricole e zootecniche, ivi comprese le cooperative, che svolgono la propria attività dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, che hanno subìto danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane, sono assegnati contributi nella misura del 100 per cento per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. Le domande di contributo, corredate di documentazione attestante la situazione di dissesto dell'area o la presenza di gravi rischi di natura geomorfologica e/o idrogeologica che gravano sulla medesima area, sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e a erogare le risorse. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
15.35. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.36. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.37. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.38. Grimaldi, Borrelli, Dori.
*15.39. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
**15.40. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**15.41. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.42. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:
Art. 15-bis.
(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)
1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche a una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'articolo 15-ter le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel caso in cui tali indennizzi non abbiano consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.
2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 15-ter.
(Beneficiari e aiuti)
1. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole, a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere sul fondo mutualistico di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.
2. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari a una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.
4. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.Pag. 78
5. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato.
*15.01. Gadda, Faraone.
*15.02. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Integrazione risorse indennizzi per imprese agricole dell'Emilia-Romagna colpite dalla alluvione del 2023)
1. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2025 di 40 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.
4. Gli importi erogati sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato.
**15.03. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**15.04. Gadda, Faraone.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Certificati blu per il risparmio e il riuso dell'acqua nei settori produttivo e agricolo)
1. Al fine di assicurare una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei princìpi europei del recupero integrale dei costi, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e del principio «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un sistema di permessi negoziabili denominati «certificati blu», finalizzato a certificare e incentivare interventi di risparmio e riuso dell'acqua nei processi produttivi e agricoli, al fine di favorire l'efficienza nell'impiego della risorsa idrica, in analogia con quanto previsto per il risparmio energetico attraverso i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica negoziabili.
3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei certificati blu avviene a titolo premiale. Le risorse necessarie sono stanziate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I certificati blu sono scambiati in un mercato regolamentato. Le imprese e le aziende agricole hanno un obiettivo di risparmio annuale della risorsa idrica che può essere raggiunto attraverso interventi di efficientamento o, in mancanza di essi, con l'acquisto di certificati blu.
15.07. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
(Inammissibile)
Pag. 79Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)
1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».
15.08. Gadda, Faraone.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
15.09. Gadda, Faraone.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di contributo a fondo perduto nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del made in Italy nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali». A tal fine, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui per soggetto beneficiario.
3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di Pag. 80euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.010. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)
1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy.
3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
15.011. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 16.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria con le seguenti: Istituto Pubblico Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sociale, l'industria, l'innovazione responsabile e lo sviluppo sostenibile;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «, rappresentanze dei sindacati maggiormente rappresentativi, università pubbliche, enti di ricerca ed enti del terzo settore»;
d) alla lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) dopo le parole: «in conformità alle migliori pratiche internazionali», aggiungere le seguenti: «, garantendo il riuso pubblico dei risultati, la condivisione in modalità open source dei software sviluppati e l'adozione di licenze Pag. 81aperte per l'accesso e l'utilizzo dei risultati scientifici, tecnologici e informativi prodotti, al fine di assicurare l'effettiva disponibilità pubblica dei risultati generati.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale con finalità di interesse pubblico, innovazione responsabile e sviluppo sostenibile.
16.1. Grimaldi, Ghirra, Piccolotti, Dori.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che prevede, altresì, la realizzazione di sportelli locali in collaborazione con i Digital Innovation Hub, la promozione di micro-progetti di sperimentazione e co-sviluppo tra centri di ricerca e PMI, nonché l'introduzione di incentivi fiscali per l'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
16.2. Grimaldi, Borrelli, Ghirra, Dori.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: nonché di organizzazioni internazionali aggiungere le seguenti: , associazioni di categoria maggiormente rappresentative e Poli europei di innovazione digitale (EDIH);
b) al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministero delle imprese e del made in Italy si impegna a estendere e consolidare, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di poli europei di innovazione digitale e centri di trasferimento tecnologico in Italia, a supporto della transizione digitale e green delle PMI e delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri derivanti del periodo precedente, pari a 26.964.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
16.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria di cui al comma 1 individua, di concerto con le autorità e istituzioni competenti per materia, le modalità da esperire in caso di sostituzione dei lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale. In tal caso, la decisione è notificata con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. È comunque assicurata la garanzia che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
16.4. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Uso dell'intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale)
1. Lo Stato promuove e finanzia l'uso dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente, anche in agricoltura e nelle aree protette, in conformità al regolamento (UE) 2024/1689, con particolare riferimento ai sistemi ad alto rischio per la sostenibilità ambientale e alle applicazioni finalizzate alla resilienza climatica e alla gestione efficiente delle risorse naturali.
16.01. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
(Promozione dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale e l'analisi del ciclo di vita)
1. Lo Stato promuove e sostiene lo sviluppo, l'adozione e l'integrazione di soluzioniPag. 82 di intelligenza artificiale finalizzate alla tutela dell'ambiente, alla resilienza climatica e alla gestione efficiente delle risorse naturali, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati.
2. Particolare priorità è riconosciuta alle applicazioni di intelligenza artificiale nell'ambito della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), per l'analisi del ciclo di vita degli interventi pubblici e privati, nonché nella quantificazione della Carbon Footprint (CF) e nello sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale avanzato, anche nei settori dell'agricoltura e delle aree protette.
3. Le iniziative di cui ai commi precedenti si svolgono in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1689, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo e gli obiettivi dell'Agenda 2030, tenendo conto delle specificità territoriali e delle priorità ambientali individuate a livello nazionale e regionale.
16.02. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
ART. 16-ter.
Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:
Art. 16-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)
1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, quest'ultimo come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «3 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025.».
*16-ter.01. Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Sportiello, Francesco Silvestri, Quartini.
*16-ter.02. Del Barba, Faraone.
ART. 17.
Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
6-ter. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Bonus Export Digitale Plus» per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembrePag. 83 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure a tutela a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17.01. Grimaldi, Mari, Ghirra, Dori.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.
17.02. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
ART. 18.
Sopprimere il comma 1.
18.1. Grimaldi, Ghirra, Mari, Dori.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «si interpretano come» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 33, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «dagli investimenti» è aggiunta la seguente: «qualificati» e le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di cui al primo periodo si applica limitatamente agli investimenti qualificati di cui al comma 89.»;
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
18.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'accesso ai fondi pubblici destinati al sostegno dell'innovazione e allo sviluppo delle start-up è subordinato all'applicazione, da parte dei soggetti beneficiari, dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché all'adozione di misure finalizzate alla creazione di occupazione stabile e qualificata, alla promozione della parità di genere, dell'inclusione sociale e della stabilità contrattuale. È fatto divieto Pag. 84alle imprese beneficiarie di procedere a delocalizzazioni produttive o di attività strategiche per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del contributo pubblico, pena la revoca totale dei benefici concessi. Le amministrazioni competenti provvedono al monitoraggio e alla verifica del rispetto di tali condizioni, anche in fase di rendicontazione e successiva alla chiusura dei progetti finanziati.».
18.3. Grimaldi, Ghirra, Mari, Dori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita.»;
b) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 250.000».
18.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital, fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
18.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, Pag. 85alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
4-quater. L'esonero di cui al comma 4-bis non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
4-quinquies. L'esonero di cui al comma 4-bis non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
4-sexies. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200.000 euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1.000.000 euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4-septies. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 4-sexies.
4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
4-ter. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 4-bis a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenzaPag. 86 dei requisiti previsti dai medesimi commi 4-bis e 4-ter.
4-sexies. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 4-bis che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 4-bis a 4-quinquies, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.
18.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 24 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione, nonché i criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani)
1. Le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio, di seguito denominati «soggetti promotori», possono promuovere l'attivazione di tirocini, in favore degli studenti, da svolgere presso un'azienda, un ente della pubblica amministrazione, uno studio professionale, una fondazione o associazione ovvero un altro datore di lavoro con personalità giuridica, di seguito denominati «soggetti ospitanti». Il tirocinio è di tipo curricolare e si differenzia dai tirocini extracurricolari svolti al di fuori di percorsi di studi formalmente riconosciuti.
2. Il tirocinio curricolare è finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale e deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere attivato da un soggetto promotore;
Pag. 87b) essere destinato a studenti maggiorenni e a studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a master universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato;
c) essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione di cui alla lettera b), anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.
3. Il tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante ad accogliere il tirocinante assegnandogli una o più mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale di cui al comma 2, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'organico del soggetto ospitante, al quale è attribuita la funzione di tutor del soggetto ospitante; impegna il tirocinante a svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto della mancanza di esperienza professionale; impegna il soggetto promotore a farsi carico della stipula dell'assicurazione di cui al comma 32, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante.
4. Per garantire una pari opportunità di accesso al tirocinio curricolare anche agli studenti in condizioni economiche disagiate, al tirocinante è corrisposta l'indennità di partecipazione di cui al presente articolo.
5. Il soggetto promotore si impegna a istituire tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata e coerente sia con il percorso di studi in corso del tirocinante sia con le attività e le competenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, nonché con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o, se esistente, con il quadro regionale degli standard professionali della regione competente per territorio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini svolti da studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai periodi di alternanza scuola-lavoro e ai tirocini estivi svolti da soggetti minorenni.
7. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:
a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) modalità di attivazione;
c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
d) monitoraggio;
e) decorrenza e durata della convenzione.
8. Alla convenzione di cui al presente articolo deve essere allegato un piano formativo individuale, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante. Esso contiene gli elementi descrittivi di ogni singolo tirocinio curricolare: le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le mansioni oggetto del tirocinio.
9. Il tirocinio curricolare deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale, che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano per iscritto concordandone i contenuti e del quale è consegnata una copia al tirocinante al momento dell'avvio del tirocinio. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante, nominato ai sensi del presente articolo, collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il loro monitoraggio, nonché per stabilire le modalità di Pag. 88attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
10. L'istituzione di un tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante a nominare un tutor responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo del tutor del soggetto ospitante è riportato nel piano formativo individuale unitamente al nominativo del tutor del soggetto promotore. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ogni tutor del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di tre tirocinanti, conteggiando complessivamente quelli curricolari e quelli extracurricolari.
11. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nonché specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità.
12. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva e non possono sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.
13. I tirocinanti non possono essere lasciati soli all'interno della sede del soggetto promotore, neanche per brevi periodi; il tutor del soggetto promotore, o un'altra persona da questi delegata, deve essere sempre presente all'interno del luogo di lavoro dove il tirocinante svolge il tirocinio
14. Il tirocinio curricolare non può avere una durata superiore a tre mesi, per un totale di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a basso contenuto intellettuale; non può avere una durata superiore a sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare è rinnovabile o prorogabile solo nel rispetto dei limiti di durata di cui al periodo precedente.
15. Il tirocinio curricolare può essere istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso la durata massima del tirocinio curricolare, comprese eventuali proroghe, è stabilita in dodici mesi, per un totale di 1.920 ore.
16. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante deve essere indicato nel piano formativo individuale ed è di norma identico all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante pari a 36-40 ore settimanali. Tenuto conto, comunque, della natura specifica del tirocinio curricolare, che è svolto da studenti contemporaneamente impegnati in un corso di studi, qualora il tirocinante chieda di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, in ogni caso pari almeno a 20 ore, tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
17. Qualora l'impegno orario settimanale indicato nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore, l'importo minimo dell'indennità di partecipazione mensile è stabilito nella misura prevista al comma 28.
18. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia; né gli può essere negato il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.
19. Il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi.
20. Qualora il tirocinante consegua un titolo di studio mentre sta svolgendo un tirocinio curricolare, esso è interrotto il Pag. 89giorno del conseguimento ufficiale del titolo; al posto del tirocinio curricolare può essere avviato un tirocinio extracurricolare per completare la formazione.
21. Ad esclusione dei tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore, al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio curricolare di importo lordo mensile minimo pari a 350 euro. L'importo è adeguato ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istituto nazionale di statistica.
22. Qualora il tirocinio curricolare abbia una durata iniziale inferiore a 160 ore e sia in seguito prorogato, al tirocinante spetta l'indennità per tutte le ore svolte.
23. Alla stipulazione della convenzione per lo svolgimento del tirocinio curricolare può partecipare anche un soggetto terzo, pure in forma di compartecipazione, il quale si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, in tutto o in parte, l'importo dell'indennità del tirocinante e a rimborsare l'acquisto di eventuali dispositivi di sicurezza per lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio.
24. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente previsto dall'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
25. Qualora la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare risulti inferiore all'80 per cento delle ore mensili previste, l'importo dell'indennità può essere ridotto proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo pari a 175 euro mensili.
26. Durante i periodi di sospensione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio per un periodo pari o superiore a trenta giorni solari, ovvero per chiusure formalizzate del soggetto ospitante per un periodo pari almeno a quindici giorni solari, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità.
27. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio curricolare quale attività lavorativa.
28. Qualora l'impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a trenta ore settimanali, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a 260 euro.
29. Il numero di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito, ai sensi del comma 2 del presente articolo, tenuto conto della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i lavoratori subordinati in organico del soggetto ospitante.
30. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari, in proporzione alle proprie dimensioni occupazionali, secondo i seguenti limiti:
a) un tirocinante per soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra sei e venti;
c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti per soggetti ospitanti con più di venti dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Il numero dei lavoratori a tempo determinato è computato purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono compresi gli apprendisti.
31. I tirocini curricolari che hanno una durata uguale o superiore a 160 ore sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da Pag. 90parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'omissione è sanzionata con un'ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.
32. I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice che copra anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro; la copertura assicurativa deve inoltre comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare.
33. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 29.
34. Nell'attività di monitoraggio, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca pongono particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nello svolgimento del tirocinio curricolare, quali: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.
35. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca pubblicano ogni anno, nel proprio sito internet istituzionale, una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata ai sensi del presente articolo, al fine di consentire l'esame e la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
36. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza della corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione agli stessi, nel caso in cui il tirocinio curricolare sia attivato in violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla presente legge, lo stesso tirocinio è sospeso e il soggetto promotore o il soggetto ospitante autore della violazione non può istituire, per un periodo di dodici mesi, nuovi tirocini curricolari.
37. Il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di cui ai commi 14 e 15 è considerato contratto di apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.
38. La mancata corresponsione dell'indennità per il tirocinio curricolare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è stabilito, in base alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro, fermo restando l'obbligo di corrispondere le indennità dovute in favore del tirocinante.
39. L'interruzione del tirocinio curricolare da parte del tirocinante non comporta la perdita dei crediti formativi universitari eventualmente connessi allo stesso tirocinio, a condizione che sia stato effettuato il numero di ore minimo stabilito a tale fine dai soggetti di cui ai commi da 1 a 6.
40. Ai tirocini curricolari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio.
41. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
42. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.
18.01. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
Pag. 91Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Abolizione dei tirocini extracurriculari)
1. Al fine di evitare qualsiasi forma di lavoro fraudolento o sfruttamento del lavoro, i soggetti pubblici e privati non possono stipulare accordi di tirocinio diverso da quelli curricolari.
2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 30.000 euro.
3. Gli accordi di tirocinio diversi da quelli curricolari stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono concludersi secondo le tempistiche concordate tra le parti.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18.02. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Dimezzamento Irpef per le lavoratrici e i lavoratori tra i 25 e 35 anni)
1. In deroga al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di età compresa tra i 25 e 35 anni è riconosciuta, per ciascun anno, una deduzione pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per i medesimi redditi.
2. La deduzione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta, alle medesime condizioni, in favore dei titolari di reddito da lavoro autonomo, dei titolari di reddito di impresa, nonché dei titolari di reddito da diritto d'autore.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nell'anno precedente, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione, che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2025, un incremento di almeno 4.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno precedente.
b) quanto a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, mediante le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo;
c) quanto a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto Pag. 92del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.03. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, a decorrere dall'anno 2025, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.04. Boschi, Faraone.
ART. 19.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
19.2. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, si interpreta nel senso che le procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento sono validamente svolte ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a condizione che l'istanza di parte sia stata pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente concedente in linea con l'esigenza di garantire il contenuto di tutela minima per i potenziali concorrenti, come stabilito nella sentenza C-348/22 del 20 aprile 2023 della Corte di giustizia.
19.3. Del Barba, Faraone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19.1.
(Canone servizi telecomunicazioni)
1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, Pag. 93n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «regolamentari o contrattuali,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il settore delle telecomunicazioni».
19.02. Grimaldi, Piccolotti, Ghirra, Dori.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19.1.
(Utilizzo residui «buono taxi»)
1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito dall'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari, possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-bis entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità.
19.07. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Dori.
ART. 19-bis.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019».
19-bis.1. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.1.
(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*19-bis.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*19-bis.03. Grimaldi, Zaratti, Piccolotti, Dori.
Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.1.
(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)
1. L'articolo 1, comma 863, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 dell'articolo 1 della menzionata legge, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.
**19-bis.04. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
**19-bis.05. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.1.
(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)
1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) “Risultato di amministrazione” dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione della Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in quindici anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
*19-bis.06. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*19-bis.07. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.1.
(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)
1. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025».
**19-bis.09. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
**19-bis.010. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.1.
(Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 652 è inserito il seguente:
«652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il comune può scegliere di dare attuazione alle previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione.».
19-bis.011. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.1.
(Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali)
1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
19-bis.012. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 19-ter.
Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:
Art. 19-quater.
(Utilizzo delle economie del Fondo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 per assunzioni di segretari comunali nei piccoli comuni)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».
*19-ter.01. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Sportiello, Quartini, Francesco Silvestri.
*19-ter.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*19-ter.03. Grimaldi, Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:
Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di Imposta regionale di trascrizione e di Imposta provinciale di trascrizione a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)
1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico, di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo, nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al Pubblico registro automobilistico la perdita di possesso.
2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al Pubblico registro automobilistico di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al Pubblico registro automobilistico, avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.
3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono ottenere il rimborso dell'impostaPag. 96 versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al Pubblico registro automobilistico, dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al Pubblico registro automobilistico del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**19-ter.04. Fede, Iaria, Traversi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.
**19-ter.05. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
**19-ter.06. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Dori.
ALLEGATO 2
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
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