SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 30 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 10.05.
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 26 giugno 2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
Fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli ufficiPag. 21 della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 1, evidenzia preliminarmente che esso dispone l'erogazione di uno o più finanziamenti a titolo oneroso fino a 200 milioni di euro per il 2025 a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per interventi urgenti di manutenzione e continuità produttiva degli impianti. In proposito, osserva che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non recano indicazioni in merito all'ammontare dei futuri introiti per interessi da calcolare a condizioni di mercato che l'erogazione del prestito in esame dovrebbe comportare. In merito a tale profilo, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Non ha invece osservazioni da formulare per quanto riguarda la concessione del prestito, sia perché lo stesso, consistendo in una operazione di carattere finanziario, non ha effetti sull'indebitamento netto, sia in quanto l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento.
Per quanto riguarda l'articolo 6, rileva che le norme prevedono che, per il 2025, i datori di lavoro autorizzati ad utilizzare la cassa integrazione guadagni straordinaria per le aree di crisi industriale complessa siano esonerati dal pagamento del contributo addizionale durante il periodo di utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria. Evidenzia che ai relativi oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione. Sottolinea che la relazione tecnica chiarisce che l'onere di 6,5 milioni di euro è stato stimato applicando un incremento del 50 per cento all'ammontare delle entrate contributive relative al contributo addizionale dovuto dalle aziende in cassa integrazione guadagni straordinaria operanti in aree di crisi industriale complessa, il cui valore per il 2024 è risultato pari a 4,3 milioni di euro.
A tal proposito, nel rilevare che il dato utilizzato come base per la stima delle minori entrate risulta coerente con l'analogo aggregato riportato nell'ultimo Rendiconto INPS disponibile – anno 2023 – pari a circa 4 milioni di euro, e che l'ipotesi di un incremento del 50 per cento appare sufficientemente prudenziale, non risulta chiaro per quale motivo non siano stati considerati, né dalla relazione tecnica, né dal prospetto riepilogativo degli oneri, gli effetti di maggiore entrata derivanti dall'aumento della base imponibile che si dovrebbe verificare nelle imprese interessate in conseguenza del venir meno di un onere deducibile qual è il contributo addizionale non più dovuto. In merito a tale aspetto, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante la riduzione in misura pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno.
In proposito, ricorda, in primo luogo, che le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione risultano iscritte sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Evidenzia, inoltre, che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una disponibilità di competenza, per l'anno in corso, pari a 1.799.889.446 euro. Rileva, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura, pari a 6,5 milioni di euro, al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché – essendo le relative risorse finalizzate all'attuazione di Pag. 22interventi in materia occupazionale – ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, evidenzia che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo reca le necessarie disponibilità e che, nel corso dell'esame del decreto-legge presso il Senato della Repubblica, il Governo ha chiarito, sul punto, che le risorse complessivamente previste in riduzione dal Fondo sociale per occupazione e formazione per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento in esame risultano già accantonate sul Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria.
Tanto premesso, pur prendendo atto dell'ampia disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo utilizzato, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 7, nonché degli oneri derivanti dagli articoli 8 e 10-bis.
Fa presente, quindi, che l'articolo 7 autorizza a domanda, in favore delle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a 1.000 unità che abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma, in via eccezionale e in deroga ai limiti di durata previsti a normativa vigente, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Sottolinea che la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato. Evidenzia che i trattamenti sono riconosciuti nell'ambito di specifici limiti di spesa, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 32 milioni di euro per l'anno 2027.
Segnala che dalle disposizioni discendono maggiori oneri, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 e minori entrate, valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028. Fa presente che a tali oneri si provvede in quota parte mediante utilizzo del Fondo per l'occupazione e la formazione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nonché in quota parte mediante utilizzo delle minori spese connesse alle maggiori entrate contributive riferite all'applicazione della contribuzione addizionale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Al riguardo, osserva anzitutto che le quantificazioni fornite dalla relazione tecnica risultano allineate alle ipotesi e ai parametri forniti. Circa le ipotesi sottostanti alla definizione della platea interessata, fa presente che la relazione tecnica afferma che «dalla relazione illustrativa che accompagna la norma e dalle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro si deduce che il numero dei lavoratori presumibilmente coinvolti dalla disposizione è circa pari a 1.250 unità». Considerato, tuttavia, che la suddetta relazione illustrativa si limita a precisare che le disposizioni consentono «l'estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 – ad oggi definita solo per le imprese, non i gruppi», senza che peraltro il testo individui normativamente la nozione di gruppo di imprese al fine di delimitare puntualmente la platea di riferimento, ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni al riguardo.
Per quanto riguarda gli effetti fiscali dovuti alle maggiori deduzioni connesse Pag. 23all'incidenza della contribuzione addizionale, osserva che la quantificazione risulta coerente con i dati riportati dalla relazione tecnica, tenuto conto del meccanismo del saldo/acconto e dell'aliquota fiscale media del 23 per cento. Inoltre, considerato che le disposizioni non prevedono un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a garanzia dei limiti di spesa entro cui sono concesse le prestazioni di sostegno al reddito, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevederne l'inserimento al fine di escludere il verificarsi di ulteriori oneri.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 provvede ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, nonché alle minori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi della lettera b) del comma 2, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1 e, infine, quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ai sensi della lettera c) del comma 2.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare alla ricostruzione effettuata in relazione ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 3, del provvedimento in esame, evidenzia che, anche con riferimento alla riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione prevista dalla disposizione in esame, la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha ribadito la sussistenza delle occorrenti disponibilità. Tanto premesso, nel rinviare alle ulteriori considerazioni precedentemente formulate in sede di analisi dei profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 3, in merito all'accantonamento di risorse del predetto Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto-legge, pur prendendo atto dell'ampia disponibilità nell'ambito del Fondo utilizzato, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, e dagli articoli 8 e 10-bis.
Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni dal punto di vista quantitativo, dal momento che la sostenibilità del meccanismo compensativo ivi previsto appare in linea con i dati riportati nella relazione tecnica con riferimento agli effetti finanziari di cui all'articolo 7, comma 1, anche tenuto conto dell'ulteriore utilizzo di quota parte delle medesime risorse disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a).
Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, rammenta, preliminarmente, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, per il triennio in corso, pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025, 623.540.637 euro per l'anno 2026 e 710.060.326 euro per l'anno 2027. Ciò posto, nel rilevare che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha confermato, per l'anno 2028, la sussistenza delle occorrenti disponibilità, ritiene comunque necessario acquisire una conferma in merito al fatto che la prevista riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.
Per quanto concerne l'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono, per il 2025, un'ulteriore integrazione salariale straordinaria, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per imprese in cessazione con prospettive di Pag. 24cessione e riassorbimento occupazionale. In proposito non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che sono previsti meccanismi di monitoraggio finalizzati al rispetto del limite di spesa a carico dell'INPS.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dell'articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo capoverso, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel rinviare alla ricostruzione effettuata in relazione ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 3, del provvedimento in esame, evidenzia che, anche con riferimento alla riduzione del predetto Fondo prevista dalla disposizione, la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha ribadito la sussistenza delle occorrenti disponibilità. Tanto premesso, nel rinviare alle ulteriori considerazioni formulate in sede di analisi dei profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 3, in merito all'accantonamento di risorse del predetto Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto-legge, pur prendendo atto dell'ampia disponibilità nell'ambito del Fondo utilizzato, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, nonché di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 7 e degli oneri derivanti dall'articolo 10-bis.
In relazione all'articolo 9, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, incrementano da 0,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il limite di spesa relativo alla proroga del trattamento al sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende confiscate e sequestrate, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa, la norma si è resa necessaria a seguito di due istanze pervenute nell'anno in corso, riguardanti una platea di lavoratori tale per cui le risorse disponibili a legislazione vigente, di 0,7 milioni di euro annui, risultano insufficienti.
Evidenzia che la relazione tecnica riporta i dati e i parametri utilizzati per la stima degli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento ai lavoratori delle due aziende citate per 12 mensilità, dai quali è possibile desumere un onere nell'ordine di 3,8 milioni di euro. Fa presente che la medesima relazione tecnica afferma comunque che è prevista una spesa ulteriore pari a 8 milioni di euro sia per il 2025 che per il 2026, anche in considerazione del probabile aumento delle istanze e del numero di lavoratori coinvolti. A questo riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati sulla base dei quali è stato valutato il probabile aumento delle istanze e del numero di lavoratori coinvolti, al fine di poter verificare la prudenzialità della stima.
Con riferimento all'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme modificano l'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, relativo all'erogazione di un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario. In particolare, sottolinea che l'integrazione è estesa per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa già previsto per l'anno 2025 dal comma 4 del medesimo articolo 2, pari a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025. Evidenzia, inoltre, che viene Pag. 25resa opzionale l'erogazione diretta del trattamento di integrazione al lavoratore da parte del datore di lavoro che può, in alternativa, richiedere che l'INPS effettui detta erogazione anche in assenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro. Fa presente, infine, che resta ferma l'esenzione dal pagamento della contribuzione addizionale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche con riferimento all'erogazione supplementare di dodici settimane del trattamento in oggetto, come introdotta dalle novelle in esame.
Al riguardo, osserva che la quantificazione risulta sostanzialmente in linea con i parametri forniti dalla relazione tecnica. Riguardo al ricorso al trattamento in oggetto, considerato che tale trattamento dovrebbe risultare incentivato per effetto del pagamento diretto da parte dell'INPS, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, sebbene la misura sia assistita da un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei limiti di spesa gestito dall'INPS, se le percentuali di abbattimento della platea teorica, ipotizzate dalla relazione tecnica, abbiano tenuto conto della presumibile maggiore adesione alla misura. Non ha invece osservazioni da formulare con riferimento alla mancata applicazione del contributo addizionale, dal momento che, trattandosi di integrazioni al reddito in deroga, la suddetta disapplicazione appare configurarsi come rinuncia a maggior gettito.
Per quanto attiene all'articolo 10-bis, fa presente che le norme in esame, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, derogano alle disposizioni in materia di durata dei trattamenti di integrazione al reddito per il settore edile e lapideo in relazione alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025. Sottolinea che, al comma 1, gli ulteriori trattamenti consentiti dalla deroga, per i quali non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Evidenzia che, al medesimo fine e per il medesimo periodo, il trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Evidenzia che i suddetti trattamenti, concessi dalla sede INPS territorialmente competente ed erogati direttamente dall'istituto, sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni per l'anno 2025.
Fa presente che, al comma 2, si provvede agli oneri complessivi, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. In capo all'INPS sono altresì previsti il monitoraggio degli oneri e un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa. Al riguardo, prende atto che l'estensione dei trattamenti integrativi del reddito in esame è ricompresa in ambedue i casi nell'ambito di specifici limiti di spesa cui è associato il monitoraggio degli oneri e un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa. Pertanto, sotto questo profilo non formula osservazioni. Ciò premesso, con riferimento alle aziende del settore edile e lapideo, la relazione tecnica fornisce i dati estratti dal consuntivo INPS 2024 riferiti agli importi del settore erogati per prestazione, per copertura figurativa, nonché la percentuale delle ore autorizzate di cassa integrazione riferite a eventi oggettivamente non evitabili, pari al 50 per cento, e alla percentuale di aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile, pari al 20 per cento. Sottolinea che, in base a tali parametri, la quantificazione risulta coerente. Per quanto riguarda il settore agricolo, sottolinea che la relazione tecnica fornisce i dati delle platee interessate, distinguendoli tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per quanto riguarda i primi, ritiene che la quantificazione, ipotizzando una percentuale dell'80 per cento nel rapporto tra prestazione e retribuzione, risulti sostanzialmente coerente. Con riferimento ai lavoratoriPag. 26 a tempo a tempo determinato, ritiene che la quantificazione, in relazione agli oneri dovuti alla prestazione e ferma restando la percentuale ipotizzata dell'80 per cento nel rapporto tra prestazione e retribuzione, risulti lievemente sottostimata. Tenuto conto tuttavia, come già segnalato, che le norme sono previste entro limiti di spesa presidiati da apposito meccanismo di salvaguardia, non ha osservazioni. Riguardo alle attività richieste al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di favorire l'adozione di protocolli in merito a linee guida volte al contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, non formula osservazioni, giacché alle stesse attività le amministrazioni pubbliche provvedono, ai sensi del comma 4, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come confermato dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 10-bis, comma 3, fa fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel rinviare alla ricostruzione effettuata in relazione ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 3, del provvedimento in esame, pur prendendo atto dell'ampia disponibilità nell'ambito del Fondo utilizzato, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 7, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 8.
Per quanto riguarda l'articolo 10-ter, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono riconoscono, in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro. Sottolinea che il suddetto onere è pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025.
Con riferimento alla quantificazione degli oneri, rileva che la relazione tecnica fornisce una stima della platea interessata, pari a circa 506.000 soggetti, sulla base delle evidenze statistiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative all'assegno di inclusione e al reddito di cittadinanza, nonché l'importo medio pro capite erogato, pari a 462 euro. In base a tali parametri, ritiene che l'onere risulti coerente con la quantificazione riportata nelle norme. Fa presente che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 141 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, relativa all'erogazione dell'Assegno di inclusione e, quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023, con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a) del medesimo articolo 13.
Evidenzia che alle minori entrate che si determinano per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'erogazione dell'assegno di inclusione, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli sgravi contributivi di cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.
Sottolinea che, con riferimento alla copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), Pag. 27relativa all'erogazione dell'assegno di inclusione, la relazione tecnica afferma che, sulla base degli attuali andamenti della spesa mensile complessiva dell'assegno nel periodo da gennaio a maggio 2025, si evidenzia un minore onere per il 2025 di 141 milioni di euro rispetto a quello previsto a normativa vigente per la sola prestazione relativa all'assegno di inclusione, pari a 5.690,1 milioni di euro. Preso atto di tale precisazione, non formula in proposito osservazioni. Osserva che, per quanto riguarda la residua copertura di 93 milioni di euro, anche in tal caso la relazione tecnica conferma che è possibile ridurre gli stanziamenti previsti all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, di spesa di 93 milioni di euro per l'anno 2025. Tuttavia, sottolinea che, dal momento che detti stanziamenti sono collegati alla copertura di agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione, la loro riduzione comporta contestualmente minori entrate tributarie per il 2026, quantificate in 36 milioni di euro, connesse alla deducibilità dei contributi stessi.
A loro volta, evidenzia che le minori entrate tributarie sono coperte a valere con un'ulteriore riduzione, di pari importo, degli stanziamenti, per il 2026, di cui al medesimo articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica, ai fini del calcolo degli effetti fiscali, non fornisce l'aliquota fiscale utilizzata né la percentuale di acconto presa in considerazione. Inoltre, evidenzia che la medesima relazione tecnica, pur scontando maggiori entrate tributarie, connesse al meccanismo di saldo/acconto, quantificate in 1 milione di euro nel 2027 e in 6 milioni di euro per il 2028, non esplicita tuttavia le metodologie e i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione di tali effetti. Sottolinea che tali informazioni risultano invece necessarie ai fini della verifica della quantificazione, anche in considerazione del fatto che l'ulteriore riduzione delle agevolazioni contributive per il 2026 utilizzata a copertura, sempre per il meccanismo della deducibilità dei contributi e del meccanismo di saldo/acconto, comporta effetti fiscali anche nei successivi due esercizi finanziari.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 10-ter provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, quanto a 141 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, e, quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento, per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13. Rileva che la disposizione in esame prevede, inoltre, che alle minori entrate derivanti dalla citata riduzione, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, osserva che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 48 del 2023 sono destinate essenzialmente all'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione, disciplinato dagli articoli da 1 a 4 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023, nonché, in misura largamente minoritaria, del beneficio addizionale spettante, ai sensi del successivo articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge, ai soggetti che entro i primi dodici mesi di fruizione dell'assegno abbiano avviato un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa. Al riguardo, osserva, nello specifico, che le risorse destinate all'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione sono allocate sul capitolo 3557 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di bilancio, per il triennioPag. 28 in corso, pari a 5.730.100.000 euro per l'anno 2025, 5.606.400.000 euro per l'anno 2026 e 5.774.300.000 euro per l'anno 2027, mentre quelle destinate al riconoscimento del beneficio addizionale risultano iscritte sul capitolo 1234 dello stato di previsione del medesimo Ministero, per un importo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. In proposito, rappresenta che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 3557 risultano al momento disponibili risorse pari a circa 2,995 miliardi di euro per l'esercizio finanziario in corso, a fronte di impegni assunti per circa 2,735 miliardi di euro. Rammenta, peraltro, che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa connesso all'erogazione dell'assegno di inclusione, i commi 11 e 12 dell'articolo 13 del menzionato decreto-legge n. 48 del 2023 disciplinano un articolato meccanismo di salvaguardia finanziaria, ai sensi del quale l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione del beneficio economico in questione, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il medesimo è erogato, stabilendosi altresì che, con decreto del Ministro competente, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, si provveda a ristabilire la compatibilità finanziaria della misura mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio economico. In tale quadro, fa presente che è inoltre disposto che l'INPS provveda al monitoraggio delle erogazioni del medesimo beneficio, comunicando tempestivamente l'ipotesi che l'ammontare degli accantonamenti abbia raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili.
Ciò posto, nel prendere atto della congruità delle risorse disponibili nell'ambito del pertinente capitolo di bilancio rispetto agli oneri da fronteggiare, peraltro riconducibili all'ambito finalistico dell'assegno di inclusione, ritiene nondimeno opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione circa l'andamento, anche in via prospettica, della spesa connessa all'erogazione dell'assegno di inclusione per l'anno in corso, quale risultante dal monitoraggio sinora effettuato, al fine di valutare la coerenza del nuovo intervento rispetto alle risorse effettivamente disponibili.
Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che la lettera b) del comma 8 dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023 ha autorizzato la spesa di 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Evidenzia che tali risorse, destinate al riconoscimento dell'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato o stagionale, risultano allocate sul capitolo 4364 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato «Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri», il quale reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 14.394.661.646 euro per l'anno 2025, 13.737.102.646 euro per l'anno 2026 e 13.170.383.746 euro per l'anno 2027 ed è alimentato da una pluralità di autorizzazioni legislative di spesa. In particolare, evidenzia che le risorse di cui si prevede ora l'utilizzo per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge in esame risultano iscritte sul piano gestionale n. 30 del citato capitolo 4364, il cui stanziamento, come detto pari a 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta ancora integralmente disponibile, in termini sia di cassa che di competenza.
Tanto considerato, nel rammentare che anche per il riconoscimento degli incentivi in parola si applica il meccanismo di salvaguardiaPag. 29 finanziaria in precedenza descritto con riguardo alla prima modalità di copertura finanziaria, pur prendendo atto della capienza attuale delle risorse in questione, ritiene comunque utile acquisire dal Governo elementi di informazione circa l'effettivo andamento, anche in via prospettica, della spesa connessa al predetto esonero contributivo per l'anno in corso, quale risultante dal monitoraggio sinora effettuato, al fine di valutare la coerenza del nuovo intervento rispetto alle risorse effettivamente disponibili.
Per quanto concerne, infine, la riduzione in misura pari a 36 milioni di euro per l'anno 2026 della medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di provvedere alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 10-ter in esame, nel rinviare agli elementi di dettaglio in precedenza esposti, ritiene analogamente opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate senza pregiudicare l'attuazione delle misure alle quali le stesse risultano destinate a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri nonché di quelli derivanti dalle disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA, di cui all'articolo 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ciò stante, in merito all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 1 e del comma 1 dello stesso articolo 11, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2, e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2 e, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, stante la congruità delle risorse rivenienti da quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2, e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2, rispetto agli oneri da fronteggiare, anche tenuto conto dell'ulteriore utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal predetto articolo 7, comma 2, operato dalla lettera b) del medesimo comma 2 dell'articolo 7. In particolare, come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, segnala il richiamo alle minori spese di cui all'articolo 6, comma 3, è da intendersi riferito al solo saldo netto da finanziare. Sul piano della formulazione, evidenzia, peraltro, che la lettera a) fa riferimento, anziché alle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1, alle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 2, e alle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla medesima disposizione, in conformità con quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.
Per quanto concerne la seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il citato articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato risorse in Pag. 30conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l'anno 2020 esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, in vista dell'assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano. In proposito, segnala che le risorse finanziarie previste dalla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale al momento – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – figura una disponibilità in termini di cassa di 3,697 miliardi di euro per il corrente esercizio finanziario, nonché residui accertati per un valore complessivo di circa 20.391.726.000 euro. Osserva, peraltro, che i predetti residui sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l'impegno di spesa.
In tale quadro, nel prendere atto che le risorse utilizzate sono destinate a spese di conto capitale, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non ha osservazioni da formulare, anche considerando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che a partire dal 2021 le stime di finanza pubblica presentate nei documenti di programmazione economico-finanziaria considerano gli impieghi per il Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti Spa anche in termini di fabbisogno.
La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (vedi allegato), già trasmessa informalmente alla Commissione.
In ordine alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, anche alla luce degli elementi contenuti nella predetta relazione tecnica, fa presente che nell'ambito della valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 1, non sono state prudenzialmente quantificate le maggiori entrate derivanti dal pagamento degli interessi conseguenti all'erogazione dei finanziamenti a favore della società ILVA Spa previsti dal medesimo articolo.
Segnala, inoltre, che nell'ambito della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, non si è proceduto, in via prudenziale, alla quantificazione dei potenziali effetti di maggiore entrata derivanti dal possibile aumento della base imponibile delle imprese interessate dall'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge in esame.
Assicura che le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6, comma 3, 8 e 10-bis, nonché di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse del medesimo Fondo risultano preordinate a legislazione vigente.
Rileva che la platea dei lavoratori che beneficiano delle tutele di cui all'articolo 7 è stata definita sulla base delle informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti, anche in considerazione del fatto che l'ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria riconosciuto dal comma 1 del medesimo articolo 7 è autorizzato in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati e, comunque, entro il limite di spesa previsto dal primo periodo del comma 2 del predetto articolo.
Assicura che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, prevista dall'articolo Pag. 317, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.
Fa presente che la quantificazione dell'incremento, disposto dall'articolo 9 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, relativo alla proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è stata effettuata sulla base della maggiore spesa prevista in conseguenza di due contestuali richieste, presentate per l'anno 2025 da due aziende collegate dal punto di vista societario, rispetto alle quali si è riscontrata l'esigenza di integrare lo stanziamento originariamente previsto dal citato articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, considerando in via prudenziale un ulteriore incremento delle istanze presentate e del numero dei lavoratori coinvolti.
Evidenzia che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione, operata dall'articolo 10, delle misure di integrazione al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, le percentuali di abbattimento della platea potenziale di lavoratori beneficiari della misura ipotizzate dalla relazione tecnica rispondono a criteri di prudenzialità, tenendo conto dei potenziali beneficiari che rientrano nella disciplina di cui al richiamato articolo 2, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio, nonché dei dati, aggiornati al 29 gennaio 2025, riportati nel rapporto del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, relativi all'utilizzo dei contatori nei settori «Pelli cuoio calzature» e «Tessile e abbigliamento».
In relazione alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, operata dall'articolo 10-ter, comma 3, del provvedimento in esame con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rileva che la spesa per l'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione è stata valutata considerando, in via prospettica, gli attuali andamenti della spesa mensile complessiva per l'erogazione del medesimo assegno riferiti al periodo da gennaio a maggio dell'anno in corso e applicando in via prudenziale un incremento mensile del numero dei nuclei beneficiari. Sulla base della predetta valutazione, la spesa complessiva per l'anno 2025 a normativa invariata risulterebbe pari a 5.549 milioni di euro, inferiore in misura pari a 141 milioni di euro rispetto all'onere previsto a legislazione vigente per l'anno 2025 per l'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione.
Segnala che, analogamente, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del predetto decreto-legge n. 48 del 2023, operata con finalità di copertura della quota residua degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter, nonché delle minori entrate derivanti dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, si è stimata, in via prospettica, in base alle più recenti evidenze inerenti all'attuazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo per i nuclei beneficiari dell'assegno di inclusione, la possibilità di ridurre gli stanziamenti previsti dalla richiamata autorizzazione di spesa in misura pari a 93 milioni di euro per l'anno 2025 e di 36 milioni di euro per l'anno 2026, senza pregiudicare l'attuazione delle misure alle quali le medesime risorse risultano destinate a legislazione vigente.
Fa presente che gli effetti sul gettito delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 3, che prevedono la riduzione delle risorse destinate alla copertura delle agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del predetto decreto-legge n. 48 del 2023, sono stati stimati considerando che, in ragione della riduzionePag. 32 dei predetti stanziamenti, in misura pari a 93 milioni di euro per l'anno 2025 e a 36 milioni di euro per l'anno 2026, si determinano minori entrate fiscali valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, come effetto indotto dalla riduzione operata con riferimento all'anno 2025, e maggiori entrate fiscali valutate in 1 milione di euro per l'anno 2027 e 6 milioni di euro per l'anno 2028, e applicando un'aliquota fiscale pari a circa il 22 per cento e una percentuale di acconto pari al 75 per cento, in linea con le percentuali utilizzate in via ordinaria in sede di predisposizione delle relazioni tecniche.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime rammarico per la circostanza che il provvedimento in esame confermi la tendenza, da tempo in atto, a utilizzare, in un numero crescente di provvedimenti, le risorse destinate alla povertà e all'inclusione sociale come fonti di copertura finanziaria, a testimonianza del fatto che i provvedimenti adottati nel corso della presente legislatura dall'attuale maggioranza hanno ridotto fortemente le tutele previste per i soggetti economicamente più deboli. In particolare, richiama l'articolo 10-ter del provvedimento in esame, di cui peraltro condivide finalità, che tuttavia riduce, con finalità di copertura finanziaria, le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, destinate essenzialmente all'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2527, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
nell'ambito della valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 1, non sono state prudenzialmente quantificate le maggiori entrate derivanti dal pagamento degli interessi conseguenti all'erogazione dei finanziamenti a favore della società ILVA Spa previsti dal medesimo articolo;
nell'ambito della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, non si è proceduto, in via prudenziale, alla quantificazione dei potenziali effetti di maggiore entrata derivanti dal possibile aumento della base imponibile delle imprese interessate dall'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge in esame;
le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, previste con finalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6, comma 3, 8 e 10-bis, nonché di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse del medesimo Fondo risultano preordinate a legislazione vigente;
la platea dei lavoratori che beneficiano delle tutele di cui all'articolo 7 è stata definita sulla base delle informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti, anche in considerazione del fatto che l'ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria riconosciuto dal comma 1 del medesimo articolo 7 è autorizzato in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati e, comunque, entro il limite di spesa previsto dal Pag. 33primo periodo del comma 2 del predetto articolo;
la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo;
la quantificazione dell'incremento, disposto dall'articolo 9 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, relativo alla proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è stata effettuata sulla base della maggiore spesa prevista in conseguenza di due contestuali richieste, presentate per l'anno 2025 da due aziende collegate dal punto di vista societario, rispetto alle quali si è riscontrata l'esigenza di integrare lo stanziamento originariamente previsto dal citato articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, considerando in via prudenziale un ulteriore incremento delle istanze presentate e del numero dei lavoratori coinvolti;
ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione, operata dall'articolo 10, delle misure di integrazione al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, le percentuali di abbattimento della platea potenziale di lavoratori beneficiari della misura ipotizzate dalla relazione tecnica rispondono a criteri di prudenzialità, tenendo conto dei potenziali beneficiari che rientrano nella disciplina di cui al richiamato articolo 2, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio, nonché dei dati, aggiornati al 29 gennaio 2025, riportati nel rapporto del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, relativi all'utilizzo dei contatori nei settori “Pelli cuoio calzature” e “Tessile e abbigliamento”;
in relazione alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, operata dall'articolo 10-ter, comma 3, del provvedimento in esame con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, la spesa per l'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione è stata valutata considerando, in via prospettica, gli attuali andamenti della spesa mensile complessiva per l'erogazione del medesimo assegno riferiti al periodo da gennaio a maggio dell'anno in corso e applicando in via prudenziale un incremento mensile del numero dei nuclei beneficiari;
sulla base della predetta valutazione, la spesa complessiva per l'anno 2025 a normativa invariata risulterebbe pari a 5.549 milioni di euro, inferiore in misura pari a 141 milioni di euro rispetto all'onere previsto a legislazione vigente per l'anno 2025 per l'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione;
analogamente, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del predetto decreto-legge n. 48 del 2023, operata con finalità di copertura della quota residua degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter, nonché delle minori entrate derivanti dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, si è stimata, in via prospettica, in base alle più recenti evidenze inerenti all'attuazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo per i nuclei beneficiari dell'assegno di inclusione, la possibilità di ridurre gli stanziamenti previsti dalla richiamata autorizzazione di spesa in misura pari a 93 milioni di euro per l'anno 2025 e di 36 milioni di euro per l'anno Pag. 342026, senza pregiudicare l'attuazione delle misure alle quali le medesime risorse risultano destinate a legislazione vigente;
gli effetti sul gettito delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 3, che prevedono la riduzione delle risorse destinate alla copertura delle agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del predetto decreto-legge n. 48 del 2023, sono stati stimati considerando che, in ragione della riduzione dei predetti stanziamenti, in misura pari a 93 milioni di euro per l'anno 2025 e a 36 milioni di euro per l'anno 2026, si determinano minori entrate fiscali valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, come effetto indotto dalla riduzione operata con riferimento all'anno 2025, e maggiori entrate fiscali valutate in 1 milione di euro per l'anno 2027 e 6 milioni di euro per l'anno 2028, e applicando un'aliquota fiscale pari a circa il 22 per cento e una percentuale di acconto pari al 75 per cento, in linea con le percentuali utilizzate in via ordinaria in sede di predisposizione delle relazioni tecniche;
rilevato che i richiami formulati dall'articolo 11, comma 2, lettera a), alle minori spese e alle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2, debbono intendersi riferiti al comma 1 del medesimo articolo 7,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.
C. 2538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica, reca la proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, nel segnalare che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, fa presente che l'articolo 1 posticipa dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative in materia di spettacolo recate dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, in merito alla natura procedurale e alla neutralità finanziaria della norma. Ricordato che l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, fa presente che il disegno di legge non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 10.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 30 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 10.15.
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania.
Atto n. 278.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.
La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria degli uffici competenti del Ministero della difesa volta a fornire un riscontro alle richieste formulate da alcuni deputati dei gruppi di opposizione nel corso della seduta dello scorso 23 luglio. Chiede, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Marco GRIMALDI (AVS), in attesa che i competenti uffici del Ministero della difesa forniscano i chiarimenti richiesti, ringrazia la rappresentante del Governo per l'impegno dimostrato, ribadendo l'importanza di conoscere l'ammontare esatto dell'onere a carico del bilancio dello Stato connesso alla cessione dell'unità navale «Libra», con particolare riferimento alle attività di reflagging della stessa.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.20.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 30 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 10.20.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Atto n. 276.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Preso atto che la Conferenza unificata è convocata alle ore 11 della giornata odierna ai fini dell'espressione della prescritta intesa, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla presidenza se abbia notizie in merito alla richiesta, reiterata da tempo al Governo da parte dei membri dei gruppi di opposizione della Commissione, che siano Pag. 36forniti elementi informativi adeguati e puntuali in merito alle residue disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che il Governo è al corrente della richiesta formulata e che si è riservato di fornire una risposta al riguardo.
La seduta termina alle 10.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 30 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.40.