ALLEGATO 1
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive)
1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistono strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale della attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.
6.02. (Nuova formulazione) Nevi, Rubano, Lovecchio, Sala.
ART. 12.
Al comma 2, sopprimere la parola: non.
12.1. Osnato.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025/2026)
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della Pag. 14legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle Pag. 15relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8 sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, Pag. 1610-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3,della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
12.01. (Nuova formulazione) Osnato.
ALLEGATO 2
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «se i pagamenti sono eseguiti» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i pagamenti siano eseguiti» e le parole: «n. 241.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 241”»;
al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: «Capo» è sostituita dalla seguente: «capo»;
alla lettera f):
al numero 1), dopo le parole: «alla lettera c),» è inserita la seguente: «alinea,»;
al numero 2), dopo le parole: «alla lettera c-bis),» è inserita la seguente: «alinea,»;
al comma 3, dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «nonché la disposizione del comma 2,» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «numero 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), lettera f) e».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: «del codice civile.”» sono sostituiti dalle seguenti: «del codice civile”».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «tutti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i redditi»;
alla lettera b), capoverso 4-ter:
al quinto periodo, le parole: «a meno che non è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che non sia revocata»;
al settimo periodo, dopo le parole: «di comunicazione dell'esercizio e» è inserita la seguente: «della»;
all'ottavo periodo, le parole: «che integrano» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sussistono».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «di contrasto ai» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole: «aliquote IMU» sono sostituite dalle seguenti: «aliquote dell'IMU».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «del predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995» e le parole: «regolamento (UE) n. 651/2014/UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014»;
alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: «che dichiara» Pag. 18fino a: «dell'Unione europea» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «in fine,» sono soppresse e le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte».
All'articolo 9:
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 58, le parole: «dell'articolo 17, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «del sesto comma dell'articolo 17»;
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 59,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “, come sostituita dal comma 57 del presente articolo,” sono soppresse e,»;
alla rubrica, le parole: «e movimentazione merci» sono sostituite dalle seguenti: «e della movimentazione di merci».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:
al primo periodo, la parola: «concernente» è sostituita dalla seguente: «concernenti», dopo le parole: «comma 1, lettera l),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,», le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse e le parole: «dall'articolo 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato articolo 33-ter»;
al secondo periodo, le parole: «all'art. 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto articolo 33-ter»;
alla rubrica, le parole: «Modifiche decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche al decreto».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla rubrica, le parole: «dichiarazioni 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazioni fiscali dell'anno 2024».
All'articolo 13:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «consentito»;
al comma 2, le parole: «adottano il» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».
All'articolo 15:
al comma 2, dopo le parole: «capoverso 3-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto», le parole: «numero 2, capoverso 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), capoverso 3-ter,» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto».