CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2025
530.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Atto del Governo n. 275);

   premesso che esso attua i principi recati dalla legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023 e, in particolare, l'articolo 21, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici;

   preso atto che lo schema di decreto legislativo ha natura squisitamente compilativa e non reca innovazioni rispetto a quanto previsto, per le singole imposte, dalla legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di approfondire le verifiche di tipo ricognitivo sulle disposizioni vigenti in subiecta materia, onde assicurare, nella stesura finale del Testo unico, la corretta riproduzione del contenuto precettivo delle norme in vigore e del loro coordinamento in un corpo normativo omogeneo, in applicazione dei criteri di delega previsti dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023.

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ALLEGATO 3

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 12.03 E 13.08 DEL RELATORE

ART. 12.

  All'emendamento 12.03 del Relatore, al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: il versamento della prima o unica rata con le seguenti: l'integrale versamento.
0.12.03.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

  1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
  2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
12.03. Il Relatore.

ART. 13.

  All'emendamento 13.08 del Relatore, al comma 1, sostituire le parole: dovranno essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso con le seguenti: devono essere indicate le circostanze che giustificano l'accesso.
0.13.08.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere Pag. 110espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso».
  2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13.08. Il Relatore.

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ALLEGATO 4

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
1.24. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
1.04. (Nuova formulazione) Osnato.

ART. 10.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10.2. (Nuova formulazione) Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.
*10.3. (Nuova formulazione) Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

  1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-Pag. 112legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
  2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
12.03. Il Relatore.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso».
  2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13.08. Il Relatore.