CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2025
530.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.1. Francesco Silvestri, Baldino.

  Sopprimerlo.
*1.2. Fratoianni.
*1.3. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inserire le seguenti: con uffici decentrati sul territorio nazionale a livello regionale e provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano. Ai maggiori oneri, quantificati in 5.500.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.4. Coin.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», sopprimere il comma 3.
1.5. Coin.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico tramite portale accessibile e conforme agli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza digitale, tutela ambientale e coordinamento con le normative regionali in materia di sostenibilità.
1.6. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal con le seguenti: in via telematica, in conformità ai principi del;

   b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: La produzione della documentazione in originale cartaceo può essere richiesta solo successivamente ai soli fini del riscontro finale, eventualmente presso il comune al momento della trascrizione.
1.7. Coin.

Pag. 27

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti con le seguenti: corredate della prescritta documentazione esclusivamente in formato digitale firmato elettronicamente, secondo standard europei e interoperabili, e della prova del versamento elettronico dei diritti, effettuato tramite piattaforma pubblica conforme al sistema PagoPA, accessibile da ogni Paese estero.
1.8. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in originale cartaceo,.
1.9. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, primo periodo, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche.
1.10. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: , in conformità con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali,.
1.11. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'affidamento dei servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione, archiviazione e logistica delle domande di cittadinanza e della relativa documentazione, nonché delle ulteriori attività propedeutiche alla trattazione e definizione delle stesse, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riconosce in via prioritaria, ai fini della stipula di apposite convenzioni, i patronati riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni. Tali convenzioni sono disciplinate nel rispetto delle previsioni dell'articolo 11 della medesima legge n. 152 del 2001, che già consente la collaborazione tra il MAECI e i patronati per attività di supporto ai servizi consolari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.12. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire l'efficienza e la piena operatività dei servizi di intermediazione digitale a beneficio dei cittadini italiani all'estero, è consentito agli operatori dei patronati riconosciuti dallo Stato italiano, che svolgono attività presso sedi estere, di ottenere le credenziali SPID o, in alternativa, di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite modalità di identificazione alternativa, anche in assenza di documento di identità italiano. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
1.13. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: I commi 2, 3 e 4 si applicano, inserire le seguenti: esclusivamente alle domande presentate;

   b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle more dell'entrata in vigore, Pag. 28di cui al primo periodo, le domande possono essere presentate agli uffici consolari competenti mediante raccomandata A/R o tramite PEC.
1.14. Coin.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.15. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: dicembre.
1.16. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: novembre.
1.17. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: ottobre.
1.18. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio con la seguente: settembre.
1.19. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: agosto.
1.20. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: luglio.
1.21. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: giugno.
1.22. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: maggio.
1.23. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: aprile.
1.24. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: marzo.
1.25. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: febbraio.
1.26. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Nelle more dell'attivazione dell'ufficio di cui al comma 2, e al fine di consentire una valutazione realistica dei tempi di trattazione delle istanze, il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in via transitoria in trenta mesi. Il termine può essere successivamentePag. 29 adeguato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, anche sulla base dei dati di funzionamento dell'ufficio di cui al comma 2 e del numero effettivo di istanze pervenute.
1.27. Onori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.
*1.28. Coin.
*1.29. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: venticinque mesi.
1.30. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventisei mesi.
1.31. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventisette mesi.
1.32. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventotto mesi.
1.33. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventinove mesi.
1.34. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trenta mesi.
1.35. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentuno mesi.
1.36. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentadue mesi.
1.37. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentatré mesi.
1.38. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentaquattro mesi.
1.39. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentacinque mesi.
1.40. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1.41. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentasette mesi.
1.42. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Pag. 30

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentotto mesi.
1.43. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentanove mesi.
1.44. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quaranta mesi.
1.45. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantuno mesi.
1.46. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantadue mesi.
1.47. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantatré mesi.
1.48. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantaquattro mesi.
1.49. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantacinque mesi.
1.50. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Decorso il termine di ventiquattro mesi senza che sia stata adottata una decisione espressa, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. L'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare online, entro quindici giorni, l'elenco dei casi in cui si è verificata l'accettazione tacita.
1.51. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Decorso il termine di quarantotto mesi senza che sia stata adottata una decisione espressa, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. L'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare online, entro quindici giorni, l'elenco dei casi in cui si è verificata l'accettazione tacita.
1.52. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la parola «esclusivamente» è soppressa.
1.53. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «è stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «è stato al momento della data di nascita o di adozione del figlio iscritto all'AIRE» .
1.54. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: incrementata di due unità di personalePag. 31 con le seguenti: incrementata di una unità di personale.
1.55. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale aggiungere le seguenti: della carriera diplomatica.
1.56. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: centoventi e la parola: cinquantacinque con la seguente: duecento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 19.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 24.870.243 per l'anno 2026, a euro 28.770.243 per l'anno 2027 e a euro 22.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.57. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: novantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 19.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 24.870.243 per l'anno 2026, a euro 28.770.243 per l'anno 2027 e a euro 22.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.58. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: novanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: centocinquanta.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,Pag. 32 dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.59. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantanove e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.60. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantotto e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.61. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantasette e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.62. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantasei e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Pag. 33

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.63. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantacinque e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.64. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantaquattro e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.65. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantatré e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, Pag. 34a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.66. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantadue e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.67. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.68. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: ottanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,Pag. 35 dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.69. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantanove e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.70. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantotto e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.71. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantasette e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.72. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantasei e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Pag. 36

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.73. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantacinque e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.74. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantaquattro e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.75. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantatré e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, Pag. 37a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.76. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantadue e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.77. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.78. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,Pag. 38 dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.79. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantanove e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.80. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantotto e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.81. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantasette e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.82. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantasei e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Pag. 39

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.83. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantacinque e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.84. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantaquattro e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.85. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantatré e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, Pag. 40a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.86. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantadue e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.87. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.88. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: sessanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 9.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.870.243 per l'anno 2026, a euro 18.770.243 per l'anno 2027 e a euro 12.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 Pag. 41novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.89. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantacinque.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.90. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantaquattro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.91. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantatré.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.92. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantadue.

Pag. 42

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.93. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantuno.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.94. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novanta.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.95. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantanove.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 43

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.96. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantotto.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.97. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantasette.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.98. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantasei.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.99. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Pag. 44

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantacinque.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.100. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantaquattro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.101. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantatré.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.102. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantadue.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, Pag. 45a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.103. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantuno.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.104. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottanta.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.105. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantanove.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,Pag. 46 dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.106. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantotto.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.107. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantasette.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.108. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantasei.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.109. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantacinque.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

Pag. 47

   b) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.110. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantaquattro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.111. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantatré.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.112. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantadue.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi Pag. 48strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.113. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantuno.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.114. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settanta.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.115. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantanove.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.116. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantotto.

Pag. 49

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.117. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantasette.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.118. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantasei.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.119. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantacinque.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 50

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.120. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantaquattro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.121. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantatré.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.122. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantadue.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.123. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Pag. 51

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantuno.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.124. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.125. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantanove.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.126. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantotto.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, Pag. 52a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.127. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantasette.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.128. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantasei.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro con le seguenti: 14.570.243 euro;

   b) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.129. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'area degli assistenti aggiungere le seguenti: , con almeno due anni di esperienza in una sede consolare.
1.130. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: mediante scorrimento delle graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: del medesimo Ministero.
1.131. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantisce assistenza giuridica gratuita, anche in lingua del Paese di residenza, ai richiedenti privi di mezzi, mediante convenzioni con patronati, associazioni di tutela e avvocati iscritti in apposito albo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 53Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.132. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 4.770.243 euro;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.070.243 per l'anno 2026, a euro 13.970.243 per l'anno 2027 e a euro 7.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.133. Porta, Carè, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1.134. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1.135. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di facilitare i procedimenti di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai cittadini italiani residenti in luoghi fisicamente lontani dagli uffici consolari di I categoria, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono avviate le procedure per l'installazione di nuove postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici presso la rete consolare italiana. Le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente comma, nonché i relativi oneri finanziari, in ogni caso a valere sulle risorse di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.136. Onori.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono avviati appositi corsi di formazione a favore dei consoli onorari di nuova nomina per le loro funzioni di supporto legate ai procedimenti di cui al presente articolo. Le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente comma, nonché i relativi oneri finanziari, in ogni caso a valere sulle risorse di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.137. Onori.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui con le seguenti: 200.000 euro per l'anno 2026 e di 400.000 euro annui.

  Conseguentemente:

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.070.243 per l'anno 2026, a euro 13.970.243 per l'anno 2027 e a euro 7.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028,;

Pag. 54

   c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.138. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2027 e di 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 54.770.243 per l'anno 2027 e a euro 48.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 41.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.139. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 44 milioni di euro per l'anno 2027 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 53.770.243 per l'anno 2027 e a euro 47.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 40.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.140. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 43 milioni di euro per l'anno 2027 e di 41 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 52.770.243 per l'anno 2027 e a euro 46.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 39.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.141. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Pag. 55

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 51.770.243 per l'anno 2027 e a euro 45.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 38.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.142. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 41 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 50.770.243 per l'anno 2027 e a euro 44.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 37.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.143. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2027 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 49.770.243 per l'anno 2027 e a euro 43.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 36.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.144. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 39 milioni di euro per l'anno 2027 e di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, Pag. 56a euro 48.770.243 per l'anno 2027 e a euro 42.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.145. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 38 milioni di euro per l'anno 2027 e di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 47.770.243 per l'anno 2027 e a euro 41.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 34.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.146. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 37 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 46.770.243 per l'anno 2027 e a euro 40.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 33.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.147. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 36 milioni di euro per l'anno 2027 e di 34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 45.770.243 per l'anno 2027 e a euro 39.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 32.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.148. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Pag. 57

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2027 e di 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 44.770.243 per l'anno 2027 e a euro 38.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 31.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.149. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 43.770.243 per l'anno 2027 e a euro 37.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.150. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 42.770.243 per l'anno 2027 e a euro 36.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 29.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.151. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 32 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 41.770.243 per l'anno 2027 e a euro 35.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 58

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 28.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.152. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 29 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 40.770.243 per l'anno 2027 e a euro 34.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 27.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.153. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole. 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 39.770.243 per l'anno 2027 e a euro 33.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 26.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.154. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 29 milioni di euro per l'anno 2027 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 38.770.243 per l'anno 2027 e a euro 32.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.155. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Pag. 59

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 37.770.243 per l'anno 2027 e a euro 31.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 24.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.156. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 36.770.243 per l'anno 2027 e a euro 30.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 23.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.157. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 26 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 35.770.243 per l'anno 2027 e a euro 29.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 22.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.158. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 34.770.243 per l'anno 2027 e a euro 28.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 60

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 21.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.159. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 24 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 33.770.243 per l'anno 2027 e a euro 27.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.160. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 23 milioni di euro per l'anno 2027 e di 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 32.770.243 per l'anno 2027 e a euro 26.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 19.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.161. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 22 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 31.770.243 per l'anno 2027 e a euro 25.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.162. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Pag. 61

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 21 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 30.770.243 per l'anno 2027 e a euro 24.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 17.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.163. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 29.770.243 per l'anno 2027 e a euro 23.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.164. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 19 milioni di euro per l'anno 2027 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 28.770.243 per l'anno 2027 e a euro 22.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.165. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 18 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 27.770.243 per l'anno 2027 e a euro 21.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 62

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 14.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.166. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 17 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 26.770.243 per l'anno 2027 e a euro 20.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 13.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.167. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 25.770.243 per l'anno 2027 e a euro 19.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.168. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 24.770.243 per l'anno 2027 e a euro 18.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 11.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.169. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Pag. 63

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 14 milioni di euro per l'anno 2027 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.170. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 13 milioni di euro per l'anno 2027 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 22.770.243 per l'anno 2027 e a euro 16.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.171. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 21.770.243 per l'anno 2027 e a euro 15.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.172. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 11 milioni di euro per l'anno 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, Pag. 64con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 20.770.243 per l'anno 2027 e a euro 14.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 7.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.173. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 19.770.243 per l'anno 2027 e a euro 13.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 6.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.174. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 18.770.243 per l'anno 2027 e a euro 12.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.175. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 17.770.243 per l'anno 2027 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,Pag. 65 dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.176. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 16.770.243 per l'anno 2027 e a euro 10.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.177. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.178. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 14.770.243 per l'anno 2027 e a euro 8.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.179. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.

  Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro Pag. 6613.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.870.243 per l'anno 2026, a euro 14.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.180. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali con le seguenti: prevedendo l'esplicito riconoscimento, ai fini della validità in Italia, degli atti notarili formati e legalizzati digitalmente nei Paesi che adottano sistemi di legalizzazione elettronica.
2.2. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: consentendo la trasmissione e la verifica digitale degli atti, ove possibile, tra notariato, uffici consolari e amministrazioni italiane, anche tramite interoperabilità dei sistemi informatici.
2.3. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9.
3.1. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia presso l'ufficio consolare competente. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.
4.1. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età)

  1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età è emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio. Ai fini del rilascio del passaporto di validità illimitata di cui al precedente periodo, il contributo amministrativo di cui all'articolo 18, comma 1 è maggiorato di euro 70».

  2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 sono riversate al bilancio dello Stato per essere assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, programma «rimborso del debito statale», missione «debito pubblico». Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2035, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 17 milioni di Pag. 67euro per l'anno 2045 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.01. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per gli iscritti all'Aire che hanno compiuto il settantesimo anno di età)

  1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età, iscritti all'AIRE, può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio. Ai fini del rilascio del passaporto di validità illimitata di cui al precedente periodo, il contributo amministrativo di cui all'articolo 18, comma 1 è maggiorato di euro 70».

  2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 sono riversate al bilancio dello Stato per essere assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, programma «l'Italia in Europa e nel mondo», missione «Italiani nel mondo e politiche migratorie». Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2035, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 6 milioni di euro per l'anno 2045 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.02. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire il rilascio di documenti d'identità conformi ai requisiti biometrici previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è consentito il rilascio della carta d'identità elettronica anche ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), presso il comune italiano di iscrizione anagrafica».

  1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE, nel limite di spesa fissato al comma 1-quater.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, fissati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.1. Onori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire il rilascio di documenti d'identità conformi ai requisiti Pag. 68biometrici previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è consentito il rilascio della carta d'identità elettronica anche ai cittadini italiani, di età superiore a diciotto anni, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), presso il comune italiano di iscrizione anagrafica».

  1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE, nel limite di spesa fissato al comma 3-quater.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, fissati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.2. Onori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È altresì consentito il rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE anche presso i Consolati Onorari, secondo modalità analoghe a quelle previste per il rilascio del passaporto, previo adeguamento organizzativo e formazione del personale, nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela dei dati personali. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, nel limite di spesa fissato al comma 1-ter.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, fissati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.3. Onori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rilascio della Carta di Identità Elettronica ai cittadini iscritti all'AIRE)

  1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto all'identità digitale e l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), è consentito il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) presso il comune italiano di iscrizione AIRE, anche durante un soggiorno temporaneo in Italia.
  2. I comuni italiani sono autorizzati a ricevere la richiesta di rilascio della CIE da parte dei cittadini AIRE presenti sul territorio nazionale, con possibilità di:

   a) ritiro diretto presso l'ufficio anagrafe comunale da parte del richiedente;

   b) ritiro da parte di un delegato appositamente indicato al momento della richiesta;

   c) spedizione della CIE a un indirizzo italiano indicato dal cittadino richiedente.

  3. Il Ministero dell'interno adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le necessarie modifiche amministrative e tecniche, in coordinamento con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per consentire l'attuazione delle presenti misure.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.01. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

Pag. 69

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Accesso paritario alla carta d'identità elettronica e adeguamento del linguaggio anagrafico)

  1. Ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è garantita, anche in occasione del soggiorno temporaneo in Italia, la possibilità di richiedere la carta d'identità elettronica (CIE) presso il comune di iscrizione anagrafica, con facoltà di ritiro personale presso l'ufficio comunale competente ovvero mediante delega a persona di fiducia o richiesta di spedizione all'indirizzo italiano indicato all'atto della domanda.
  2. Il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere subordinato all'uso esclusivo delle diciture «padre» e «madre». Gli atti e i moduli anagrafici devono prevedere, in alternativa, la possibilità di indicare il termine neutro «genitori» o altra formulazione inclusiva coerente con la composizione del nucleo familiare del minore, in conformità alla sentenza della Corte di cassazione n. 9216 del 2025.
  3. Il Ministero dell'interno adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche tecniche e organizzative necessarie per l'attuazione del presente articolo, anche mediante aggiornamento dei sistemi informativi anagrafici e dei protocolli di rilascio della CIE.
5.02. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di carta d'identità elettronica per i cittadini residenti all'estero)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede a modificare il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, al fine di autorizzare i comuni all'emissione della carta d'identità elettronica per i cittadini residenti all'estero che ne fanno richiesta presso i comuni stessi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.03. Baldino, Francesco Silvestri.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.1. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero, aggiungere le seguenti: , in coerenza vincolante con le priorità strategiche individuate nel Piano Nazionale per il Made in Italy e nel Piano Nazionale Export, da aggiornarsi con cadenza annuale e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
6.2. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
6.3. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
6.4. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
6.5. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Pag. 70

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
6.6. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 49, comma 1, le parole «in caso di temporanea assenza sono soppresse.
6.7. Onori.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 72, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, previa autorizzazione dell'ufficio consolare di I categoria cui si rende conto, a norma dell'art. 73, le spese di connessione internet e di viaggio».
6.8. Onori.

(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.9. Fratoianni.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 157.1», comma 2, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: , sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori interessati.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «5 milioni»;

   b) all'articolo 7, comma 1:

    1. all'alinea, sostituire le parole: euro 9.870.243 con le seguenti: euro 13.870.243, le parole: euro 13.770.243 con le seguenti: euro 17.770.243 e le parole: euro 7.770.243 con le seguenti: euro 11.770.243;

    2. dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.10. Onori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 157.1», comma 2, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: , sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori interessati.
6.11. Billi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 157.1», aggiungere, in fine, le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale a contratto locale.
6.12. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 157.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.13. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) dopo l'articolo 157.1, è inserito il seguente:

   «Art. 157.2 – (Consultazione sindacale estera) – 1. Prima della valutazione annuale di cui all'articolo 157.1, il capo dell'ufficio è tenuto a indire una consultazione Pag. 71delle rappresentanze sindacali del personale a contratto presenti nella circoscrizione consolare, finalizzata alla trasparenza e al dialogo sociale».
6.14. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il MAECI assicura, nell'ambito dei programmi di formazione continua già previsti per il personale di ruolo, specifici percorsi di aggiornamento e formazione professionale anche per il personale a contratto locale, con particolare attenzione alle competenze digitali, linguistiche e alle procedure della pubblica amministrazione italiana. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.15. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.870.243 per l'anno 2026. a euro 18.770.243 per l'anno 2027 e a euro 12.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.16. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.9 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.770.243 per l'anno 2026. a euro 18.670.243 per l'anno 2027 e a euro 12.670.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.900.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.17. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.8 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.670.243 per l'anno 2026. a euro 18.570.243 per l'anno 2027 e a euro 12.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 Pag. 72novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.18. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.7 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.570.243 per l'anno 2026. a euro 18.470.243 per l'anno 2027 e a euro 12.470.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.700.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.19. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.6 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.470.243 per l'anno 2026. a euro 18.370.243 per l'anno 2027 e a euro 12.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.20. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.5 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.370.243 per l'anno 2026. a euro 18.270.243 per l'anno 2027 e a euro 12.270.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.21. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.4 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.270.243 per l'anno 2026. a euro 18.170.243 per l'anno 2027 e a euro 12.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi Pag. 73strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.22. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.3 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.170.243 per l'anno 2026. a euro 18.070.243 per l'anno 2027 e a euro 12.070.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.23. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.2 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.070.243 per l'anno 2026. a euro 17.970.243 per l'anno 2027 e a euro 11.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.24. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.1 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.970.243 per l'anno 2026. a euro 17.870.243 per l'anno 2027 e a euro 11.870.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 4.100.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.25. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: pari a euro 13.870.243 per l'anno 2026, a euro 17.770.243 per l'anno 2027 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 74

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.26. Billi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: pari a euro 13.870.243 per l'anno 2026, a euro 17.770.243 per l'anno 2027 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.27. Billi.
*6.28. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire ovunque occorra l'importo relativo agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, lettera e), con il nuovo importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6.29. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.8 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.670.243 per l'anno 2026. a euro 17.570.243 per l'anno 2027 e a euro 11.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 3.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.30. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.6 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.470.243 per l'anno 2026. a euro 17.370.243 per l'anno 2027 e a euro 11.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articoloPag. 75 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.31. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.4 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.270.243 per l'anno 2026. a euro 17.170.243 per l'anno 2027 e a euro 11.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 3.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.32. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.2 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026 a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.070.243 per l'anno 2026. a euro 16.970.243 per l'anno 2027 e a euro 10.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.33. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.870.243 per l'anno 2026. a euro 16.770.243 per l'anno 2027 e a euro 10.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.34. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.8 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.670.243 per l'anno 2026. a euro 16.570.243 per l'anno 2027 e a euro 10.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 76

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.35. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.6 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.470.243 per l'anno 2026. a euro 16.370.243 per l'anno 2027 e a euro 10.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.36. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.4 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.270.243 per l'anno 2026. a euro 16.170.243 per l'anno 2027 e a euro 10.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.37. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.2 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.070.243 per l'anno 2026. a euro 15.970.243 per l'anno 2027 e a euro 9.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 2.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.38. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.870.243 per l'anno 2026. a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 77

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.39. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.8 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.670.243 per l'anno 2026. a euro 15.570.243 per l'anno 2027 e a euro 9.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.40. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.6 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.470.243 per l'anno 2026. a euro 15.370.243 per l'anno 2027 e a euro 9.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7. comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.41. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.4 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.270.243 per l'anno 2026. a euro 15.170.243 per l'anno 2027 e a euro 9.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 1.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.42. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.2 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.070.243 per l'anno 2026. a euro 14.970.243 per l'anno 2027 e a euro 8.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 78

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.44. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1. sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.870.243 per l'anno 2026. a euro 14.770.243 per l'anno 2027 e a euro 8.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.45. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.8 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.670.243 per l'anno 2026. a euro 14.570.243 per l'anno 2027 e a euro 8.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.46. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.6 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.470.243 per l'anno 2026. a euro 14.370.243 per l'anno 2027 e a euro 8.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.47. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.4 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.270.243 per l'anno 2026. a euro 14.170.243 per l'anno 2027 e a euro 8.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

Pag. 79

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.48. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.2 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.070.243 per l'anno 2026. a euro 13.970.243 per l'anno 2027 e a euro 7.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.49. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.