ALLEGATO
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto dell'impiego degli assegnatari della banda 26,5-27,5 GHz («26 GHz») ove utilizzabile a tale fine.
1.1. Casu, Berruto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera «Arena Pala Italia S. Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, inclusi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento.
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione Milano Cortina 2026. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, né trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata al rispetto di quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, o ad altra procedura consentita dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, in assenza del quale i contributi dovranno essere restituiti.
1.2. Iezzi, Di Maggio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, inclusi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano CortinaPag. 60 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata al rispetto della Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
1.3. Iezzi, Di Maggio.
ART. 2.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa valutazione delle alternative possibili con minore impatto ambientale e mediante l'adozione di provvedimenti motivati in relazione alla necessità e all'urgenza degli interventi, che sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Entro il 31 dicembre 2025, a cura dello stesso Ministero dell'interno, è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sugli interventi realizzati e sulle deroghe applicate.
2.2. Amato, Caso, Orrico.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per il monitoraggio e la messa in sicurezza del territorio dal rischio derivante dal fenomeno delle colate detritiche rapide (debris flow) nella Valle del Boite)
1. Per fare fronte alle esigenze di sicurezza del territorio anche in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 e al fine di ridurre il costo sociale ed economico connesso ai fenomeni legati alle colate detritiche rapide (debris flow) nella Valle del Boite, nell'area di Cortina d'Ampezzo, sono adottate misure ed interventi per migliorare e rendere maggiormente operativi i sistemi di monitoraggio e di allarme dei ricorrenti fenomeni di debris flow in costante aumento, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto.
2. Per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con le amministrazioni locali e regionali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, con proprio decreto, un piano straordinario per il potenziamento delle misure per il monitoraggio e la messa in sicurezza del territorio dai rischi derivanti dal fenomeno delle colate detritiche rapide (debris flow) nel territorio della Valle del Boite.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.01. Zanella, Piccolotti.
ART. 3.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, inclusi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia, le convenzioni urbanistichePag. 61 in essere con il soggetto attuatore del Villaggio Olimpico di Milano Cortina, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, con particolare riguardo ai profili economico-finanziari dell'intervento, anche con eventuale previsione di un contributo economico finalizzato a garantirne la sostenibilità e la realizzazione dei servizi di interesse generale e accessori correlati all'evento, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi.
3.2. Roggiani, Berruto, Braga, Cuperlo, Peluffo, Girelli, Forattini, Guerini, Quartapelle Procopio.
ART. 4.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 238, sono aggiunti i seguenti:
«238-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi da 224 a 238, i comitati organizzatori dei Giochi olimpici e paralimpici e di grandi eventi sportivi internazionali, contestualmente alla presentazione del progetto per la realizzazione dell'evento elaborano un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura del medesimo evento e lo presentano alle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle imprese e del made in Italy e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
238-ter. Le azioni di cui al comma 238-bis, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 238-bis accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate».
4.1. Scotto, Sarracino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al comma 5-quater, dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, agli incarichi di cui al primo periodo conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione non si applica l'articolo 11, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».
4.2. Bof, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, agli incarichi di direttore generale della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” conferiti all'amministratore delegato della medesima società ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quater, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, non si applica l'articolo 11, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Non si procede alla ripetizione delle somme già erogate nei casi di cui al primo periodo relativi ad incarichi affidati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 5-quater, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».
4.3. Bof, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasformazione della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»)
1. Al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nella realizzazione e nella gestione di infrastrutture complesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la prosecuzione dell'operatività della medesima società anche oltre il termine del 31 dicembre 2026 per la gestione di infrastrutture destinate ad accogliere eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare:
a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale necessarie ai fini della trasformazione di cui al comma 1, con specifico riferimento all'oggetto sociale, agli organi di amministrazione e controllo nonché alla durata della società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
b) le eventuali modifiche alla compagine sociale e all'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, necessarie per assicurare la sostenibilità e la funzionalità della società trasformata, in coerenza con i nuovi compiti attribuiti alla società ai sensi del comma 1.
4.01. Bof, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Obblighi di trasparenza per la Fondazione Milano-Cortina)
1. La Fondazione Milano-Cortina, quale soggetto di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è tenuta ad applicare le misure di trasparenza previste dal medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Alla Fondazione Milano Cortina è inoltre applicabile l'istituto dell'accesso civico generalizzato (FOIA) con riguardo agli atti, dati e informazioni relativi all'attività di pubblico interesse,Pag. 63 ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. In capo alla Fondazione Milano Cortina restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali, cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente.
3. La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, comporta una specifica sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo.
4.02. Zanella, Piccolotti.
ART. 5.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I poteri commissariali non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi.
5.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Al comma 3, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: , in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché ai Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti.
5.2. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché lo stato di avanzamento degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità di Governo provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa.
5.3. Amato, Caso, Orrico.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro dall'anno 2025, a sostegno dei progetti indicati alla lettera a) del medesimo comma 369. Tali risorse sono, altresì, finalizzate a garantire, attraverso interventi strutturali, il diritto all'esercizio della pratica sportiva in tutte le palestre scolastiche.
5.4. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità in accordo con l'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5.5. Bonelli, Piccolotti, Zanella.
ART. 6.
Al comma 1, dopo il capoverso 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater i sistemi predittivi possono essere integrati mediante l'uso di intelligenza artificiale e data analytics, attraverso cui ricavare informazioni dai dati che vengono estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, che rilevino transazioni sospette, ampliando il tutto con un «sistema di early warning», in collegamento con l'UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
6.1. Amato, Caso, Orrico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, le procure federali e la Procura generale dello sport possono richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e della Convenzione di Macolin.
6.3. Grippo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Al comma 1 dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «I prestatori di servizi di accesso alla rete,» sono soppresse.
*6.01. Pavanelli, Iaria, Amato.
*6.03. Grippo.
(Inammissibile)
ART. 7.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11 componenti con le seguenti: 13 componenti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 componenti nominati con le seguenti: 7 componenti nominati e le parole: e uno designato dal Comune di Napoli con le seguenti: uno designato dal comune di Napoli, uno designato dalla città metropolitana territorialmente competente, nonché un rappresentante nominato del presidente della regione ospitante.
7.1. Berruto, Sarracino, Manzi, Orfini, Iacono.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11 componenti con le seguenti: 13 componenti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 componenti nominati con le seguenti: 7 componenti nominati e le parole: e uno designato dal Comune di Napoli con le seguenti: uno designato dal comune di Napoli, uno designato dalla regione Campania e uno designato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.
7.2. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui 3 designati con le seguenti: di cui 2 designati.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Salute S.p.A., inserire le seguenti: uno designato dalla regione Campania.
7.3. Piccolotti, Borrelli, Mari.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: dell'intera città metropolitana e.
7.4. Berruto, Sarracino, Manzi, Orfini, Iacono.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di realizzare in maniera tempestiva ed efficace gli interventi di cui al comma 3, i sedimenti marini provenienti dalle attività di dragaggio dei fondali dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, strettamente funzionali ai suddetti interventi, sono conferiti all'interno delle casse di colmata nella disponibilità dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in via prioritaria e nei limiti massimi disponibili e ferma la compatibilità dei sedimenti con le caratteristiche tecniche delle casse di colmata medesime, unitamente alle relative aree di stoccaggio di materiali anche lapidei. A tale fine ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, la Cabina di Regia può avviare le Pag. 65procedure volte all'adeguamento delle valutazioni ambientali e dei provvedimenti autorizzatori al potenziale massimo disponibile delle casse di colmata del Porto di Napoli, anche, ove necessario, attraverso modifiche strutturali delle stesse
7.5. Cangiano, Mollicone.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Al fine di garantire al Team New Zealand Limited (TNZ) una batimetrica a ridosso della colmata esistente almeno pari a -6.50 metri dal livello medio mare, accertata l'indisponibilità nel porto di Napoli o in altri siti di casse di colmata aventi caratteristiche geometriche, tecniche e ambientali adeguate alle esigenze dei sedimenti di dragaggio destinati ad essere gestiti nel rispetto delle modalità discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto 15 luglio 2016, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2016, n. 208, allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'evento, è ammessa l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza dei fondali contaminati e la realizzazione di strutture prefabbricate in acciaio e legno lamellare da realizzare in avanzamento alla colmata esistente, fino al raggiungimento della batimetrica richiesta. Tali strutture, idoneamente dimensionate e con caratteristiche tali da poter essere rimosse dopo la conclusione dell'evento preferibilmente per un successivo riutilizzo anche in altri siti, nonché gli interventi di messa in sicurezza, devono essere realizzati con modalità esecutive in grado di garantire la salute e la sicurezza degli operatori senza pregiudicare la successiva esecuzione della bonifica ambientale.
7.6. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento dell'evento, tenuto conto del notevole deficit di ospitalità per unità e navi da diporto sul territorio del litorale cittadino del comune di Napoli di giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1994, da località Pietrarsa a confine con il comune di Portici, a località La Pietra di Bagnoli, a confine con il comune di Pozzuoli, la suddetta Autorità di sistema portuale, al fine di migliorare, ampliare o riqualificare l'offerta diportistica, può pianificare, programmare, progettare ed eseguire, anche con affidamento in concessione pluriennale a terzi, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in combinato disposto con le disposizioni di cui al decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, l'adeguamento di infrastrutture portuali esistenti destinate in tutto o in parte al diporto, anche con previsione di cambio di destinazioni d'uso e di ampliamento fino al 30 per cento degli specchi acquei protetti e delle opere di difesa esistenti, ovvero potrà pianificare e realizzare campi boe e strutture di ormeggio temporanee o stagionali. A tale fine l'Autorità di sistema portuale propone alla regione Campania, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione del Piano Urbanistico delle Aree Demaniali (PUAD) approvato in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sul territorio demaniale di propria competenza, ai sensi del citato decreto ministeriale 6 aprile 1994. Tale proposta di modifica, valutata e approvata dalla Giunta regionale entro il termine indifferibile di trenta giorni, costituisce variante al Piano Urbanistico delle Aree Demaniali (PUAD). Gli eventuali impatti ambientali delle opere di cui al presente comma sono di norma valutati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, che conclude improrogabilmente il procedimento con il relativo parere entro Pag. 66il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione. In caso di ampliamenti degli specchi acquei esistenti, ovvero di ampliamento della lunghezza delle opere foranee di protezione dal moto ondoso, superiori al 30 per cento, il relativo procedimento di VIA è concluso improrogabilmente entro 90 giorni data di pubblicazione della documentazione. Per interventi di realizzazione di campi di ormeggio stagionali ovvero di ampliamento dei porti turistici esistenti con parametri inferiori al 30 per cento di ampliamento è esclusa la procedura di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dei pareri di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero della cultura, ovvero le Soprintendenze territorialmente competenti, si esprimono nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente; in caso di diniego, sono indicate le soluzioni tecniche ritenute alternative volte a conseguire lo scopo progettuale. Il termine di cui comma 5 dell'articolo 215 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti di cui al presente comma sono dimezzati.
7.7. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Al comma 4, sopprimere le parole: in termini dimezzati,.
7.8. Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Mari.
Al comma 4, sostituire le parole da: dalla medesima Commissione competente fino alla fine del periodo, con le seguenti: dall'Autorità competente in materia secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7.9. Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Mari.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Nel caso di associazioni sportive dilettantistiche di diretta derivazione da circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, la concessione in essere è prorogata di diritto fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, con riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Quanto stabilito dal periodo precedente è condizionato altresì alla comprovata presenza, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di spazi interni stabilmente destinati alla memoria dei compendi industriali nel cui ambito è sorto il circolo ricreativo di cui l'associazione odierna è diretta derivazione. Condizionatamente alla ricorrenza dei presupposti individuati dai due periodi precedenti, la parte dell'area attualmente in uso non oggetto della concessione in essere è attribuita, con titolo legale equivalente, se di proprietà pubblica o di entità soggette al controllo analogo da parte di pubbliche amministrazioni, a condizioni analoghe a quelle previste dall'atto di concessione. Ai fini della durata, nel caso previsto dal periodo precedente, si applica quanto previsto dal primo periodo del presente comma.
7.10. Cangiano, Amorese.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure urgenti per la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»)
1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il Pag. 67profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse. A tal fine, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la stipula di convenzioni volte alla realizzazione dei percorsi di cui al primo periodo, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali e rafforzare la dimensione formativa dell'orientamento, anche in riferimento alle professioni legate allo sport, alla comunicazione, all'organizzazione sostenibile di eventi e ai settori connessi.
2. La stipula della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei percorsi di PCTO.
3. In conformità a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai fini dello svolgimento dei percorsi di cui al comma 1, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al comma 2, comprensiva dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi.
4. I percorsi di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», per promuovere la cultura scientifica, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità, nonché per favorire l'occupabilità dei giovani nelle professioni emergenti dei settori di cui al medesimo comma 1.
5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono attivare i moduli di orientamento di cui alle Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, integrandoli con i percorsi di cui al comma 1 e con eventuali attività di orientamento promosse dal soggetto organizzatore della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».
7.01. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in vista di eventi sportivi)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis.
(Navigazione di prototipi ad uso sportivo)
1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o certificato di classe ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli allenamenti e ai trasferimenti dell'unità.
3. Le unità di cui al comma 1, devono tenere a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali e internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risulti l'attività cui il prototipo è destinato, Pag. 68i componenti dell'equipaggio, il personale tecnico e gli eventuali ospiti a bordo, previamente inviata all'autorità marittima nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo.
4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza delle federazioni sportive nazionali e internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, ad eccezione dello svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista, il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante la destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata in conformità al proprio regolamento prototipi da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La destinazione esclusiva all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata in ATCN.
6. Nel caso di unità provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. Le unità di cui al comma 1, qualora iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e governate da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34 del presente codice, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, osservando le modalità di cui al comma 3.».
7.02. Mollicone.
ART. 8.
Al comma 2, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 40 milioni.
8.1. Ubaldo Pagano, Berruto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.2. Ubaldo Pagano, Berruto.
ART. 9.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel)
1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» presieduto dal sindaco della città ospitante, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del presidente della giunta regionale della regione ospitante, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di governo competente Pag. 69in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.
2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali.
3. Il Comitato ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal presidente.
4. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con la società «Sport e salute S.p.A.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis e padel una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal comune ospitante, uno dalla regione ospitante e tre dalla Federazione medesima.
5. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato o della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società «Sport e salute S.p.A.».
7. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
8. La Federazione italiana tennis e padel predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
9.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Nel caso in cui la Federazione Italiana tennis e padel rinunci all'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.
9.2. Tassinari, Dalla Chiesa, Nevi.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Intervento pubblico nella organizzazione di manifestazioni sportive)
1. Qualora i soggetti incaricati di curare la organizzazione di manifestazioni sportive private si avvalgano di contributi dell'amministrazione centrale per un importo superiore a euro 8 milioni, lo Stato e i soggetti da questo controllati sono legittimati a intervenire direttamente nella gestione e nella esecuzione delle relative attività.
9.01. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. Il Torneo Internazionale Giovanile di Calcio denominato «Viareggio Cup» è riconosciuto quale evento sportivo di interesse nazionale e internazionale, in considerazione della storicità e della attrattività che lo contraddistinguono nonché del contributo al potenziamento del movimento sportivo che offre all'Italia.
9.02. Montemagni, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per le opere necessarie al Campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impiantistica sportiva)
1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento del Campionato Europeo di calcio «UEFA 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati al Commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, e commi 5, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 104 del 2023. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032 e gli è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di cui al primo periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio «UEFA 2032», il Commissario straordinario definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al periodo precedente, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi e allo stesso spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire a mezzo di ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini può, mediante Pag. 71ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, ente, organo o ufficio competente all'esercizio dei poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto dell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento e comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. Sport e Salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub Commissario il sindaco del territorio interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che opera fino alla data di cessazione del relativo incarico. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, e in specie comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, valutazione e realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato e della Guardia di finanza. Detto personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina, di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino a un numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 369.076 euro, per l'anno 2025 e di 632.700 euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al CommissarioPag. 72 straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica, nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.
5. Al fine di supportare la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali, di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito delle operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato dall'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, un fondo rotativo denominato «Fondo Italiano per lo Sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
a) per la «Sezione garanzie» a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;
b) per la «Sezione finanziamenti» a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale» a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la «Sezione contributi»:
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale.
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) numero 1), del presente comma, entro il limite massimo del 10 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del «Fondo Italiano per lo Sport», per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193,635 milioni di euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 315,615 milioni di euro per l'anno 2025, 95,125 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al «Fondo Italiano per lo Sport», sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
7. Il «Fondo Italiano per lo Sport» può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e da ogni altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo e internazionale e multilaterale a valere delle risorse dei rispettivi bilanci;
b) dagli organismi sportivi a valere delle risorse dei rispettivi bilanci.
8. Il «Fondo Italiano per lo Sport» è contabilizzato separatamente secondo i princìpiPag. 73 della contabilità economico patrimoniale distintamente per ogni sezione. I relativi prospetti contabili, sia consuntivi che previsionali, e i relativi flussi di cassa saranno trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal «Fondo Italiano per lo Sport», sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal «Fondo Italiano per lo Sport» in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal «Fondo Italiano per lo Sport» e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal «Fondo Italiano per lo Sport» ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito e culturale S.p.A., provvede, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. al Ministero, al trasferimento all'Istituto anzidetto delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal «Fondo Italiano per lo Sport». A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal «Fondo Italiano per lo Sport», che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui al presente comma, è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato indicato annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.
10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del «Fondo Italiano per lo Sport», inclusi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al precedente comma 5, lettere a), b), c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. È fatto divieto di trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettera a), b) e c) alla sezione di cui al comma 5, lettera d).
Pag. 74d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del precedente comma 7.
11. Il «Fondo Italiano per lo Sport» è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, ove nominata. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo Italiano per lo Sport nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo Italiano per lo Sport è attribuita a un Comitato di indirizzo e a un Comitato di gestione. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata. Il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo Italiano per lo Sport e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., il piano di attività del Fondo. Il Comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). La modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di gestione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
13. Il «Fondo Italiano per lo Sport» succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai precedenti commi 10 e 12. L'articolo 90, commi 12, 13, 14 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui ai precedenti commi 10 e 12.
14. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 509,25 milioni di euro per l'anno 2025, 95,125 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, si provvede:
a) quanto a 193,635 milioni di euro per l'anno 2025, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 di cui al comma 20;
b) quanto a 315,615 milioni di euro per l'anno 2025, 95,125 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Pag. 75 15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole «alle amministrazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., agli Organismi Sportivi, alle Leghe Sportive Nazionali nonché a Fondazioni e Comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,».
9.03. Il Relatore.
ART. 10.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori degli impianti e delle piste incaricati dal gestore, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati, possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dall'orario di pubblica apertura delle stesse, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni eventualmente previste dalle normative regionali, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso, cui il guidatore del mezzo deve attenersi.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.»
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli sciatori, in ogni caso devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione.».
*10.1. Amorese, Mollicone, Cangiano.
*10.2. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 38, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 38-bis.
(Obblighi dei gestori per garantire la sicurezza per l'attività sciistica delle persone con disabilità)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate per le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti: piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve, denominata “snowboard”, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino, nonché altri sport individuati dalle singole normative regionali, assicurano agli utenti con disabilità, la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica.
2. I gestori provvedono altresì a garantire ove esistenti, l'individuazione di posteggi riservati alle persone con disabilità situati in prossimità degli imbarchi delle seggiovie e delle cabinovie.
3. Fermo restando la normativa regionale vigente in materia, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locale o provinciale, nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche, i gestori sono obbligati ad assicurare il soccorso anche per le persone con disabilità, che deve essere svolto da personale qualificato tramite apposita certificazione rilasciata dagli enti competenti ai sensi di Pag. 76un apposito regolamento attuativo adottato dalle regioni. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale relativo al soccorso delle persone anche con disabilità presenti sulle piste da sci. Il gestore ha l'obbligo di segnalare con chiare e preventive indicazioni gli eventuali impianti inaccessibili allo sciatore con disabilità.
4. I gestori, d'intesa con gli enti locali interessati, individuano, ove possibile, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.
5. Ogni gestore deve dotarsi, in conformità alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito piano di evacuazione idoneo a garantire la messa in sicurezza anche delle persone con disabilità. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Art. 38-ter.
(Obblighi dei comuni)
1. I comuni hanno l'obbligo d'identificare almeno un'area dedicata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata, sia per le ambulanze che per l'elisoccorso afferenti al 118 del territorio di riferimento. Ove hanno sede le stazioni sciistiche, i comuni si dotano di un canale radio di emergenza montana transfrontaliera europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio.
2. I comuni, ove hanno sede le stazioni sciistiche, devono dotarsi del defibrillatore automatico esterno (DAE) e della sua manutenzione previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, trasferendo alle associazioni sportive o ai gestori degli impianti, l'acquisizione, l'installazione e il monitoraggio degli stessi.
3. I comuni devono altresì assicurarsi, che negli impianti deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, posizionato a una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento e adeguatamente segnalato, con il relativo personale addestrato all'utilizzo. Le certificazioni all'uso del DAE, rilasciate dagli enti autorizzati, sono riconosciute su tutto il territorio dello Stato.».
10.3. Ambrosi, Mollicone.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis) Senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il Ministro per lo sport e i giovani, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI con proprio regolamento autorizza i gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4:
1. alle aperture dedicate alla risalita con attrezzature da sci alpinismo per le piste indicate dai gestori, dopo la chiusura giornaliera degli impianti di risalita, fino alle ore ventidue, in deroga alla concessione che indica le aree sciistiche cantieri per la battitura delle piste da sci, per la compattazione del manto nevoso;
2. all'emissione di un accesso a pagamento, dedicato agli sci alpinisti con obbligo di assicurazione personale;
3. a prevedere delle corsie a bordo pista delimitate da apposita segnaletica o rete di sicurezza per la risalita con attrezzatura da sci alpinismo e per eventuali attraversamenti o collegamenti con sentieri o strade forestali, al fine di consentire, maggiori standard di sicurezza per i praticanti e Pag. 77incrementare i livelli di crescita turistica e sportiva nelle aree montane.
10.4. Ambrosi, Mollicone.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 25:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori degli impianti e delle piste incaricati dal gestore, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati, possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dall'orario di pubblica apertura delle stesse, previa autorizzazione scritta del gestore dell'area sciabile attrezzata, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni eventualmente previste dalle normative delle regioni e delle province autonome, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso, cui il guidatore del mezzo deve attenersi. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui»;
2) al comma 3, le parole: «nel caso di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis».
10.5. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni» sono soppresse;
2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, è previsto il ritiro dello skipass o del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da 1 a 3 giorni.».
10.6. Sala, Tassinari.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure urgenti a favore del tax credit nel settore sportivo)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applicano altresì agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.01. Amato, Caso, Orrico.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure compensative per le aziende esercenti impianti a fune interessate da chiusure disposte in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026)
1. In considerazione delle misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che comportano la chiusura totale o parziale al pubblico di impianti a fune, è istituito, nello stato di previsione del MinisteroPag. 78 delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato al riconoscimento di indennizzi in favore delle imprese esercenti gli impianti interessati dai suddetti provvedimenti.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione dei costi fissi e dei mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune, disposta da autorità competenti per motivi connessi allo svolgimento dei Giochi.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i criteri e le modalità di accesso alle risorse del fondo;
b) i parametri per la determinazione dei mancati introiti;
c) le modalità di erogazione delle somme spettanti alle imprese beneficiarie.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante rimodulazione delle risorse già stanziate per l'organizzazione dei Giochi.
10.02. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
ART. 11.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 11, comma 1, le parole: «agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente» e le parole: «qualsiasi carica» sono sostituite dalle seguenti: «la medesima carica».
11.1. Tassinari, Dalla Chiesa.
Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
01) Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) verifica, ai fini di cui al comma 2, l'adempimento di quanto previsto dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai princìpi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, entro i termini fissati nei citati regolamenti federali, un parere motivato.»
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) verifica, ai fini di cui al comma 2, prima e durante le competizioni, l'adempimento delle disposizioni federali di riferimento. Segnala ai competenti organi delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, entro i termini fissati dalla normativa federale, gli eventuali inadempimenti.».
11.2. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
01) Al comma 6, dopo l'undicesimo periodo inserire il seguente: «I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione.».
11.3. Enrico Costa.
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 3) e 4).
11.4. Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: per un periodo massimo di 6 mesi con le seguenti: per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabile con decreto del Ministro per lo sport e i giovani.
11.5. Grippo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*11.6. Amato, Caso, Orrico.
*11.7. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
*11.8. Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo le parole: «di cui al primo comma» sono aggiunte le seguenti: «e ai contratti di apprendistato professionalizzante di cui al comma 7-bis»;
2) al comma 5, dopo le parole: «di cui al primo comma» sono aggiunte le seguenti: «e ai contratti di apprendistato professionalizzante di cui al comma 7-bis».
11.9. Mollicone, Amorese.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:
«Art. 26-bis.
(Clausole transitorie per la durata dei contratti sportivi subordinati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla nuova durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni si applicano anche al settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, e in particolare alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.».
11.10. Grippo.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui»;
b) all'articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui».
1-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui».
1-quater. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui».
1-quinquies. All'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui».
1-sexies. Fermo restando il divieto di cumulo di cui ai commi precedenti, i soggetti Pag. 80iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno conseguito il diritto alla pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché alle indennità di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che hanno percepito somme in forza di rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo costituiti ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, mentre erano già titolari di una delle forma di trattamento pensionistico di cui al presente comma, restituiscono la differenza di quanto percepito oltre i 5.000 euro annui, al committente che le ha erogate, mantenendo il trattamento pensionistico percepito. Le restituzioni di cui al periodo precedente, sono effettuate, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, che ne determina le modalità di comunicazione agli enti. Le somme versate dal lavoratore sportivo o dal datore di lavoro sportivo a titolo di oneri fiscali e previdenziali non possono essere oggetto di restituzione e restano acquisite dall'ente che le ha incassate.
11.11. Mollicone, Amorese.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro sportivo e trattamenti pensionistici anticipati)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 10.000 euro lordi annui».
b) all'articolo 14.1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 10.000 euro lordi annui».
2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 81con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.01. Steger.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12.1. Piccolotti, Zanella.
ART. 13.
Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la cifra: 1.000.000 con la seguente: 5.000.000.
13.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le borse di studio di cui al precedente periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
13.3. Frassini, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche secondo i seguenti principi e criteri direttivi: modulazione delle borse di studio secondo la disciplina sportiva e l'impegno durante il percorso universitario; previsione della possibilità di ampliare l'accesso al Fondo includendo anche studenti delle scuole secondarie di secondo grado, organizzati in percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali, al fine di favorire la formazione sportiva già in età più precoce; previsione di un piano di monitoraggio dell'impatto formativo e carriera sportiva, per valutarne efficacia e sostenibilità del fondo.
13.4. Amato.
Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.5. Amato.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il cui numero non può essere inferiore a 1.000 e dal valore non inferiore a 5.000 euro cadauna.
13.6. Amato.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure fiscali per favorire l'attività sportiva delle famiglie)
1. Al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana, riconoscendo l'attività motoria e sportiva quale espressione del diritto della persona, sono previste misure di sostegno alle famiglie mediante l'estensione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, nonché per l'attività motoria e sportiva.
2. La lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, Pag. 82n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituita dalla seguente:
«i-quinquies) le spese sostenute, per ragazzi fino a 18 anni di età, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite attraverso il seguente schema: 1) per ragazzi di età compresa tra 5 e 10 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 400 euro l'anno per figlio; 2) per ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione del comma precedente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISE di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01. Ambrosi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Sostegno alle infrastrutture e alle società sportive delle aree interne e dei comuni fino a 20.000 abitanti)
1. Al fine di sostenere l'attività sportiva di base e promuovere la coesione sociale nelle aree a bassa densità demografica, è istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro dall'anno, destinato al finanziamento di interventi di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi, nonché al sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nei comuni delle aree interne e nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo.
13.02. Sarracino, Curti, Simiani, Berruto.
(Inammissibile)
ART. 15.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive di ogni livello e categoria nei confronti degli arbitri, degli osservatori arbitrali e degli altri soggetti che ne assicurano la regolarità tecnica e sportiva.
15.1. Bicchielli.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 585-quater del codice penale»;
b) all'articolo 6, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata della stessa nonché del divieto di cui al comma 1 non può essere inferiore a:
1) tre anni, nei casi di lesioni personali;
2) cinque anni, nei casi di lesioni personali gravi o gravissime»;
c) il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies è abrogato.
2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'istruzione e del merito sono regolamentati progetti di giustizia riparativa sportiva, attraverso percorsi di supporto all'attività formative e sociali in ambito sportivo, incontri di supporto volontario presso società sportive e partecipazione obbligatoria a moduli educativi sul fair play e il rispetto delle regole, rivolti ai soggetti che si rendano responsabili di atti di violenza fisica o verbale nei confronti di arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.
15.2. Berruto, Barbagallo, Manzi, Orfini, Iacono.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)
1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al comma 1, le parole: «I prestatori di servizi di accesso alla rete» sono soppresse.
15.01. Dara, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Educatore sportivo nei settori giovanili e scolastici)
1. Le società e associazioni sportive operanti nei settori giovanili e scolastici sono tenute, a decorrere dalla stagione sportiva 2026/2027, ad avvalersi della figura dell'educatore sportivo, con funzioni di prevenzione delle condotte violente, promozione della cultura del rispetto e collaborazione con il responsabile del safeguarding previsto dalla normativa vigente.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti di formazione e le modalità di accreditamento degli educatori sportivi.
15.02. Grippo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Riconoscimento della professione di direttore sportivo)
1. La figura del «Direttore sportivo» è riconosciuta come professione regolamentata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la formazione, Pag. 84l'abilitazione e l'iscrizione a un elenco nazionale dei Direttori sportivi.
3. I soggetti iscritti all'elenco speciale dei Direttori sportivi presso le federazioni sportive nazionali possono accedere, previa verifica dei requisiti, al sistema nazionale delle professioni regolamentate.
15.03. Grippo.
(Inammissibile)
ART. 16.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a euro 43.000.239, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: utilizzo fino alla fine del periodo, con le seguenti: riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.2. Francesco Silvestri, Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a euro 43.009.239, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
16.3. Piccolotti, Zanella, Grimaldi.