ALLEGATO 1
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3-bis:
1) al comma 3-bis:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ovvero il contraente generale» sono inserite le seguenti: «, in qualità di autorità espropriante,» e le parole: «entro trenta giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «una volta divenuta efficace la»;
1.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tale fine, la società Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunicano ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo»;
1.3) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo e secondo periodo»;
1.4) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001»;
1.5) al quarto periodo, le parole: «trenta giorni, di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni, di cui al secondo periodo»;
2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «che abbiano stipulato gli atti di cessione» è inserita la seguente: «volontaria» e, al quarto periodo, le parole «è ridotta a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati»;
3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: «perizia giurata» sono inserite le seguenti: «, sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorità espropriante,».
1.44. (Nuova formulazione) Sudano, Carrà.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale)
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazionePag. 25 dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:
a) abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
c) prevedano l'avvio dell'intervento, pena la revoca del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.
3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), ovvero nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*1.02. (Ulteriore nuova formulazione) Zucconi.
*1.03. (Ulteriore nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo.
*1.04. (Ulteriore nuova formulazione) Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti)
1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la società ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di Pag. 26programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:
a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;
b) raddoppio della Galleria della Guinza;
c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana;
d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;
e) strada statale 7-ter Salentina, tratto Manduria-Grottaglie.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021-2025.
3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda».
1.024. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica)
1. È istituto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonché per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.
2. Il CIGAL è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la società Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, già presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 5.
3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo sviluppoPag. 27 e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonché delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa è titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto è altresì istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:
a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;
b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;
c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;
d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;
e) il monitoraggio.
6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.
7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.011. (Nuova formulazione) Tirelli, Pisano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100)
1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o più commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo Pag. 28sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonché della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2025»;
b) al comma 3, le parole: «di novanta giorni» sono soppresse.
*1.023. I Relatori.
*1.012. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara)
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre 2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unità di livello non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari. Il personale di cui al primo periodo è individuato tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale è collocatoPag. 29 fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere prevista la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresì nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può nominare fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso dei sub-commissari è determinato, con il provvedimento di nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.013. (Nuova formulazione) Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
ART. 2.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari)
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con Pag. 30modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
2.05. Raimondo, Mattia, Zinzi.
ART. 3.
Nel capo I, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Risorse straordinarie per l'adeguamento infrastrutturale delle capitanerie di porto – Guardia costiera)
1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.011. (Nuova formulazione) Caroppo, Raimondo, Maccanti, Tirelli, Mazzetti, Mattia, Zinzi, Pisano.
Nel capo I, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale)
1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto».
3.038. (Nuova formulazione). I Relatori.
ART. 4-bis.
Sopprimerlo.
4-bis.1. I Relatori.
ART. 5.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito,Pag. 31 con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «100.000»;
b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,» e le parole: «dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2026»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi».
*5.15. Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Cavandoli, Davide Bergamini.
*5.12. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo.
*14.018. (Nuova formulazione) Raimondo, Amich, Giovine, Gaetana Russo, Caretta.
ART. 6.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
6.50. I Relatori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di garantire omogeneità operativa e uniformità gestionale alle previsioni di cui ai piani regolatori portuali (PRP), nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi, né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
6.27. (Nuova formulazione) Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione è soppresso.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Pag. 32«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.023. (Nuova formulazione) Deidda, Benvenuto, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Panizzut, Pizzimenti, Stefani, Zinzi.
ART. 10.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)
1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attività di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
*10.01. (Nuova formulazione) Deidda.
*10.06. (Nuova formulazione) Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;
2) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: «da L. 7.000 a L. 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 600»;
c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: «da L. 10.000 a L. 30.000» sono Pag. 33sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 900»;
d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;
e) all'articolo 38:
1) al primo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;
2) al secondo comma, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 10.000»;
f) all'articolo 41:
1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;
2) al terzo comma, le parole: «da L. 150.000 a L. 450.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 4.500 a euro 10.000»;
g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: «da L. 30.000 a L. 90.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 900 a euro 3.000».
10.02. (Nuova formulazione) Deidda.
ART. 11.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.)
1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo è soppresso.
11.017. (Nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato S.p.A.)
1. Al fine di consentire l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla medesima società di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla società Autostrade dello Stato Spa di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla società Autostrade dello Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvedePag. 34 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11.016. (Nuova formulazione) I Relatori.
ART. 13.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana)
1. Al fine di valorizzare i luoghi della memoria di Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonché il Parco nazionale della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune di Stazzema è assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13.019. (Nuova formulazione) Ziello, Dara, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Simiani.
ART. 14.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: «a valere sul medesimo Piano» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi incluso il supporto tecnico ai soggetti attuatori».
1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti, incaricati dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il PNRR.
14.23. (Nuova formulazione) I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.
PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Interventi per l'incremento della capacità di liquefazione di gas naturale e di rigassificazione sul territorio nazionale)
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di liquefazione di gas naturale e di rigassificazione sul territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Le risorse sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:
a) abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
c) prevedano l'avvio dell'intervento, pena la revoca del finanziamento, entro 6 sei mesi dall'emanazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.
3. I soggetti proponenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione al finanziamento allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2 lettera c) ovvero nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse relative alle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e ivi restano acquisite.
4. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di Pag. 36euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*1.02. (Nuova formulazione) Zucconi.
*1.03. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo.
*1.04. (Nuova formulazione) Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
ALLEGATO 3
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «n. 165 e il numero dei beneficiari.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e il numero dei beneficiari”;»;
alla lettera d), capoverso Art. 140-bis:
al comma 1, le parole: «del codice di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice della protezione civile» e dopo le parole: «dell'articolo 140» sono inserite le seguenti: «del presente codice»;
al comma 2, dopo le parole: «a trenta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3:
alla lettera b), dopo le parole: «tra soggetti idonei» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d), le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi del suo svolgimento»;
alla lettera e), la parola: «velocizzare» è sostituita dalla seguente: «accelerare»;
alla lettera f), le parole: «alle tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi» le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei suoi tempi di svolgimento»;
al comma 2, capoverso Art. 46-bis:
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «utilità conseguite» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 76 del medesimo codice» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «n. 3274 del 20 marzo 2003,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003,».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso Art. 6-bis:
al comma 1, dopo le parole: «di tali operazioni, nonché» è inserita la seguente: «circa»;
al comma 2, quinto periodo, la parola: «ISTAT» è soppressa e dopo le parole: «(Indice FOI)» sono inserite le seguenti: «, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica»;
Pag. 38al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, dopo le parole: «articoli 164 e 167 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «PatentiViaPoste S.c.p.A., sono» sono sostituite dalle seguenti: «PatentiViaPoste S.c.p.A. sono».
All'articolo 6:
al comma 2, terzo periodo, le parole: «assistenza bagnanti» sono sostituite dalle seguenti: «assistenza ai bagnanti».
All'articolo 7:
la parola: «laguna», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Laguna»;
al comma 1, lettera b), le parole: «il Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei settori» e le parole: «, assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «e di assistenza»;
al comma 2, le parole: «contratto collettivo nazionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;
al comma 3, le parole: «si provvede, quanto» sono sostituite dalla seguente: «pari» e dopo le parole: «per l'anno 2027,» sono inserite le seguenti: «si provvede».
All'articolo 9:
le parole: «revisione prezzi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei prezzi»;
al comma 1, lettera b), le parole: «già assunti, e» sono sostituite dalle seguenti: «già assunti e».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «del comma 7-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «rinnovabili, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili nonché»;
alla lettera c), capoverso 7-bis:
al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate»;
al terzo periodo, le parole: «insistenti sui» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti nei».
All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023».
All'articolo 15:
al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter.2:
al quarto periodo, le parole: «, dalle province autonome o» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province autonome e»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Federazione sportiva nazionale-ACI» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del primo periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento».
Pag. 39All'articolo 16:
dopo le parole: «Gestione governativa», ovunque ricorrono, è inserita la seguente: «della»;
al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento».
All'allegato C:
al titolo della tabella, le parole: «allo svolgimento allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «allo svolgimento» e le parole: «“Milano Cortina 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «“Milano Cortina 2026”,».