AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 1° luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, e delle abbinate proposte di legge C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso di:
Rossella Silvestre, esperta di politiche di genere di ActionAid Italia.
Aldo Rocco Vitale, in rappresentanza del Centro studi Rosario Livatino, in videoconferenza.
Ludovico Abbaticchio, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Puglia, in videoconferenza.
Giulia Ponsiglione, in rappresentanza dell'Associazione nazionale prèsidi (ANP), in videoconferenza.
Anna D'Auria, delegata alle politiche scolastiche del Movimento di cooperazione educativa (MCE), in videoconferenza.
Pag. 31
Maria Rachele Ruiu, responsabile scuola del direttivo dell'Associazione Generazione famiglia.
Federica Carole Corcione, componente dell'esecutivo nazionale dell'Unione degli studenti.
Antonio Affinita, direttore generale del Movimento italiano genitori (MOIGE).
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 14.
SEDE REFERENTE
Martedì 1° luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 15.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2488, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Invita dunque il relatore, onorevole Roscani, a illustrare il contenuto del provvedimento.
Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nella giornata di ieri, 30 giugno 2025.
In merito al contenuto, rappresenta che il decreto-legge è composto da 17 articoli, suddivisi in tre capi.
In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
L'articolo 1, dispone che l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» siano rilasciati a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo. Il comma 3 reca delle autorizzazioni di spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo. Il comma 4 del medesimo articolo 1, prevede che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.
L'articolo 2 stanzia risorse pari a 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
L'articolo 3, al comma 1, reca un'autorizzazione di spesa a favore del Ministero della difesa pari ad euro 13.009.239, per il 2025, al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate nell'ambito dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026». Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.Pag. 32
L'articolo 4 stabilisce che alle assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.
L'articolo 5 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive è previsto il trasferimento al Commissario, per l'anno 2025, di risorse finanziarie per un importo massimo di circa 228,2 milioni di euro e di eventuali ulteriori risorse. Il Commissario straordinario può essere destinatario, inoltre, del riparto dei fondi di cui alla legge di bilancio 2025 destinati al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 (articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), nonché degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Le risorse previste dal comma 3 sono inoltre incrementate di 100 milioni di euro per il 2025. Sono inoltre disciplinati i poteri, la durata e il compenso del Commissario ed è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo. Ulteriori disposizioni riguardano la copertura degli oneri e la gestione delle controversie relative agli atti del Commissario.
L'articolo 6 innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
Il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 9, reca disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», e altri grandi eventi sportivi internazionali.
L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della «America's Cup», che si terrà a Napoli nel 2027, è affidata l'organizzazione e l'esecuzione di tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il comma 2 stabilisce la composizione del comitato tecnico di gestione della citata competizione. I commi 3 e 4 disciplinano le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione dell'evento. I commi 5 e 6 recano le disposizioni finanziarie: in particolare, il comma 5 indica che gli oneri relativi all'attuazione dell'evento ammontano ad euro 7.500.000 per l'anno 2025, e dispone la relativa copertura, il comma 6 autorizza il comune di Napoli ad applicare al proprio bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2027.
L'articolo 8 destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a 25 milioni di euro dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata in 181.506.669 Pag. 33euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato organizzatore possa avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.
L'articolo 9 stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis è costituito un Comitato per le finali ATP. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede inoltre che la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una Commissione tecnica di gestione.
Infine, il Capo III, composto dagli articoli da 10 a 17, reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
L'articolo 10, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste da sci in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa. Il comma 1, lettera a), numero 1), innalza nuovamente dal 15 al 25 per cento il limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere comporta l'assegnazione del colore blu quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti. Il numero 2) modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle piste innevate di slitta o slittino, stabilendo che esse sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero 3) prevede che le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, delle piste di discesa e di fondo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici. La lettera b) interviene su alcuni requisiti tecnici delle piste di discesa, prevedendo che esse devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento.
L'articolo 11, composto da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Una prima serie di modifiche, recate dalla lettera a) del comma 1, riguarda la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di fino a 10 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene disposto che una delle due unità dirigenziali non generali che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, Pag. 34all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La novella di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.
L'articolo 12 interviene con una novella, sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Essa ridefinisce cosa si intende per «munizioni da guerra» e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi.
L'articolo 13 istituisce, ai commi 1 e 2, per il 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di 1 milione di euro. Per le medesime finalità il comma 3, attribuisce altresì la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
L'articolo 14 dispone che il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
L'articolo 15 è volto ad includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-quater del codice penale quelle cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.
L'articolo 16 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», quantificati in 271.251.606 per l'anno 2025.
L'articolo 17 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
Giorgia LATINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 1° Luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento genitori democratici, dell'Associazione D.i.Re – Donne in rete contro la violenza e dell'Associazione Articolo 26 nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, e delle abbinate proposte di legge C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso.