CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2025
519.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04142 Congedo: Iniziative volte a prevedere agevolazioni fiscali per la realizzazione di impianti di biogas.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa le misure incentivanti previste dal decreto ministeriale 19 giugno 2024 (cosiddetto decreto FER2) per la costruzione di impianti a fonti rinnovabili, tra i quali rientrano gli impianti di biogas con potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici.
  Gli interroganti ricordano come, nel rispondere a una precedente question time in Commissione X Attività produttive (n. 5-03775) svoltasi lo scorso 26 marzo 2025, il Sottosegretario all'ambiente abbia chiarito che «le misure ascrivibili alla tipologia di quelle oggi in vigore per il fotovoltaico, circoscritte a specifiche fattispecie di soggetti e di interventi, con previsione di detrazioni fiscali, rientrano nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze».
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative di competenza si intendano assumere «in modo speculare a quanto accade per gli impianti fotovoltaici, al fine di prevedere detrazioni fiscali per la realizzazione di impianti di biogas, nella percentuale che il Governo riterrà più congrua».
  Al riguardo, ferme restando le osservazioni svolte in sede di riscontro alla già richiamata interrogazione, giova ricordare come la legge n. 111 del 2023 recante la Delega al Governo per la riforma fiscale, abbia previsto, all'articolo 12, tra i princìpi e criteri per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, anche quello di «promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili (...)».
  Ciò premesso, nel solco tracciato dal predetto criterio di delega e nell'ambito di una necessaria visione d'insieme, potranno essere valutate – sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea – idonee misure di carattere fiscale.

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ALLEGATO 2

5-04140 Sottanelli: Chiarimenti circa i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali per interventi edilizi su immobili danneggiati da eventi sismici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti ripercorrono l'attuale quadro normativo in tema di detrazioni relative agli edifici danneggiati da eventi sismici, rilevando come, sebbene per quelli occorsi a partire dal 1° aprile 2009, «la disciplina riconosca un regime di favore estendendo l'applicazione dell'aliquota del 110 per cento a tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025», l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 e la successiva risposta n. 4/2024, ha «stabilito che operi il requisito dell'inagibilità e che tale requisito debba perdurare ancora oggi», in apparente contrasto con la lettera della norma e il citato favore del legislatore.
  Gli interroganti chiedono, quindi, di sapere «quali siano gli intendimenti (...) sulle problematiche esposte in premessa e se non (si) intenda adoperarsi con la massima urgenza affinché vengano superate le interpretazioni restrittive nei confronti di territori e di cittadini già enormemente danneggiati dai fenomeni sismici».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta come, con la citata risoluzione n. 8/E del 2022, sia stato delineato l'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), ai sensi del quale: «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».
  La norma, in sostanza, prevede che, per le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico ed antisismici, realizzati su immobili ubicati nei comuni richiamati, la detrazione (cosiddetto Superbonus) di cui all'articolo 119, spetta nella misura del 110 per cento delle spese medesime, sostenute entro il 31 dicembre 2025, eccedenti i contributi per la ricostruzione.
  Ciò deriva dall'esplicito richiamo agli altri commi del medesimo articolo 119, che disciplinano la «cumulabilità» dei suddetti contributi commissariali per la ricostruzione con il Superbonus, per la parte rimasta a carico, in quanto eccedente i contributi stessi (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater).
  In considerazione di tale espresso richiamo, è stato ritenuto che il citato comma 8-ter dovesse riguardare gli immobili oggetto di interventi ammissibili non solo al Superbonus, ma anche ai contributi per la ricostruzione.
  Poiché le norme speciali per la ricostruzione subordinano l'erogazione dei contributi alla condizione per cui l'immobile sia «inagibile» a causa dell'evento sismico, nella citata risoluzione n. 8/E del 2022 è stato espresso il principio generale in base al quale la disposizione di cui al richiamato comma 8-ter: «si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
  Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

   il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato Pag. 72lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;

   il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)».

  Tale principio è stato successivamente confermato con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, condivisa, tra l'altro, con la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che richiama espressamente la citata risoluzione n. 8/E del 2022.
  Da ultimo, con la risposta n. 4 del 2024, l'Agenzia ha ribadito che il comma 8-ter dell'articolo 119 «intende agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino “inagibili” a causa di eventi sismici verificatisi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo. In assenza della condizione di “inagibilità” dell'edificio oggetto di intervento, dunque, la predetta disposizione non può trovare applicazione».
  Ciò premesso, si osserva che un eventuale mutamento del consolidato orientamento di prassi nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti potrebbe comportare una ingiustificata discriminazione rispetto alla generalità dei contribuenti che, in linea di principio, fruiscono della detrazione con aliquote più basse, favorendo gli interventi su immobili «agibili» per il solo fatto di essere ubicati in territori già colpiti da eventi sismici.

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ALLEGATO 3

5-04141 Tabacci: Chiarimenti in merito all'attività di cessione delle partecipazioni del Governo nella banca MPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, è preliminarmente necessario rilevare che la tesi avanzata (in assenza, peraltro, di riscontri fattuali) nel servizio giornalistico richiamato dagli interroganti risulta affidata a ricostruzioni totalmente prive di fondamento; tutte, peraltro, già smentite dai diretti interessati.
  Risulta, in ogni caso, utile ribadire che il Governo non hai mai esercitato un ruolo di regista, come sostenuto dal medesimo servizio giornalistico, nell'offerta pubblica di scambio totale volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca. Al contrario, l'Ops in parola si configura come un'operazione di mercato ed è pertanto soggetta a dinamiche e valutazioni che esulano dalla sfera di competenza del Governo.
  È altrettanto necessario rimarcare (pur nel pieno ed incondizionato rispetto della libertà di informazione) come il servizio mandato in onda – costruito su una serie di assunti assiomatici e privi di riscontro fattuale – sia intervenuto a operazione di mercato in corso, configurandosi pertanto come un possibile elemento di alterazione della percezione degli investitori e di influenza nei confronti delle operazioni di mercato in essere.
  Ciò posto è necessario ribadire che, come già riferito da loro stessi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Giovanbattista Fazzolari, e il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio, Professor Gaetano Caputi, non hanno partecipato ad alcuna riunione organizzativa riguardante l'alienazione di azioni del Monte dei Paschi di Siena né la successiva possibile acquisizione di quote di Mediobanca da parte della medesima banca senese.
  In merito all'operazione di cessione del 15 per cento del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena («BMPS»), avvenuta il 13 novembre 2024 mediante una operazione cosiddetto di «Accelerated Book Building – ABB», si precisa quanto segue.
  L'operazione di ABB è stata realizzata – dopo due precedenti analoghe operazioni avvenute il 20 novembre 2023 e il 26 marzo 2024 – nell'ambito del processo di dismissione della partecipazione di controllo dello Stato in BMPS, richiesto dalla Commissione europea nel 2017 al momento di concedere l'autorizzazione all'operazione di ricapitalizzazione precauzionale della Banca da parte del MEF per consentirne il rilancio. Si è dato pertanto seguito a un impegno assunto da tempo in sede unionale.
  La medesima operazione si configura come una procedura di vendita trasparente e non discriminatoria, che garantisce celerità e certezza di esecuzione, in quanto rivolta, a parità di condizioni, a investitori istituzionali e professionali, italiani ed esteri.
  L'ABB del 13 novembre 2024 è stato condotto secondo le usuali prassi di mercato e in totale conformità con la procedura già seguita dal MEF in precedenti analoghe operazioni. In particolare, al fine di assicurare trasparenza e partecipazione degli investitori all'operazione, sono state invitate quattro banche intermediarie, tra le quali una italiana.
  Si rammenta che il MEF avrebbe potuto optare per la dismissione attraverso una trattativa diretta rivolta a singoli investitori, come consentito dalla normativa di riferimento (decreto-legge 31 maggio Pag. 741994, n. 332(1)) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2020(2), emanato per la realizzazione della cessione della partecipazione nella Banca.
  L'invito rivolto a Banca Akros di fare parte dei potenziali collocatori risponde ad un principio di composizione del consorzio che prevede la presenza di almeno una banca italiana, nel rispetto di un criterio di rotazione degli incarichi e delle previsioni normative, di rango unionale, in materia.
  All'atto della ricezione delle offerte di acquisto delle azioni da parte delle banche intermediare, Banca Akros ha proposto il migliore backstop price, ossia il prezzo garantito più elevato (e quindi il minore sconto rispetto al prezzo di mercato dell'azione), assicurando così il maggiore introito per il MEF dalla vendita delle azioni.
  Conseguentemente, il MEF ha scelto tale banca quale intermediario collocatore, avendo la certezza di collocare l'intero pacchetto azionario in vendita al miglior prezzo garantito.
  Al momento della formazione del book – ossia quando la banca intermediaria ha presentato al MEF le proposte di acquisto dei singoli investitori – vi sono state offerte da parte di quattro investitori, che hanno richiesto quantitativi superiori rispetto a quello inizialmente posto in vendita, riconoscendo il pagamento di un premio del 5 per cento rispetto al prezzo di mercato.
  Il MEF ha valutato tali richieste e ha deciso di incrementare la quota offerta in vendita, dal 7 per cento al 15 per cento, così da perseguire il duplice obiettivo di i) rispettare gli impegni assunti nei confronti della Commissione europea e ii) massimizzare l'introito della vendita per valorizzare appieno l'operazione.
  Alla luce di quanto esposto, si ribadisce, da ultimo, che le motivazioni dell'operazione di collocamento delle azioni di BMPS sono da ricondurre esclusivamente al rispetto degli impegni assunti nei confronti della Commissione europea di cessione del controllo della Banca e non hanno alcun collegamento con il controllo di Assicurazioni Generali.

  (1) Reca «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni». Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

  (2) Rubricato «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Deconsolidamento crediti deteriorati e avvio del processo di dismissione della partecipazione». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2020, n. 295.

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ALLEGATO 4

5-04143 Alifano: Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Superbonus 110%.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti ricordano, in premessa, come i crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.
  In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe «scaduta» e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
  Tenuto conto che, allo stato attuale, non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e «quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente».
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (Superbonus e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.
  L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.
  Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 121, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
  In tale contesto, gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
  Al riguardo, l'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata (in genere, in applicazione delle procedure di controllo preventivo di cui all'articolo 122-bis del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020) e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
  Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.Pag. 76
  Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.
  Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.
  In questi casi, per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
  Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
  Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate.
  Per completezza, si evidenzia che, con riferimento all'ipotesi in cui l'impedimento all'utilizzo dei crediti di che trattasi derivi dalla esecuzione di provvedimenti di sequestro, disposti dall'Autorità giudiziaria penale, è intervenuto il legislatore a dettare una apposita disciplina con l'introduzione dell'articolo 28-ter – rubricato: «Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale» – del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
  In siffatte evenienze, si è dunque inteso consentire l'utilizzo dei crediti d'imposta, impedito a causa dell'intervento di un provvedimento di sequestro penale, solo una volta cessati gli effetti di tale provvedimento e con un ampliamento dei tempi di utilizzo in misura pari alla durata del sequestro penale stesso.

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ALLEGATO 5

5-04144 Centemero: Modifiche alle soglie del volume d'affari annuo ai fini dell'esenzione IVA per le imprese di minori dimensioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, atteso l'impegno assunto dal Governo nella seduta n. 402 del 20 dicembre 2024 – ossia, con riferimento ai regimi speciali per le piccole imprese «a valutare l'opportunità di chiedere alla Commissione europea di elevare la soglia della misura vigente summenzionata oltre gli 85 mila euro nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025» – chiedono di sapere «quale sia lo stato attuale dell'iter autorizzativo per la concessione all'Italia della deroga prevista dall'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, ha impegnato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020. Con il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto», sono state apportate modificazioni alla disciplina vigente e, in particolare, è stato inserito il titolo V-ter, Capo I, rubricato «Regime transfrontaliero di franchigia» nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che implementa il nuovo regime previsto dal legislatore unionale per le piccole imprese. Le modifiche normative suindicate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  In particolare, l'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285 modifica il regime speciale delle piccole imprese contenuto nel titolo XII della direttiva IVA sopprimendo, tra gli altri, anche l'articolo 285 della stessa (cfr. articolo 1, punto 14) della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020). Sulla base della nuova disciplina unionale (articolo 284 della direttiva IVA), a partire dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia di 85.000 euro, elevata a 100.000 euro nel caso in cui la piccola impresa effettui anche operazioni transfrontaliere (intra-UE).
  Fermo restando che la facoltà di innalzamento in deroga di tale limite non rientra nella disponibilità dei Governi nazionali, attesa la soppressione dell'articolo 285 e l'inserimento, da parte dell'articolo 284, di un unico regime di franchigia con soglia di volume d'affari fissata a 85.000 euro, il Governo si riserva la possibilità di verificare in sede unionale eventuali revisioni della direttiva che consentono un innalzamento della soglia.