CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2025
518.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 giugno 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 68/2025: Differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.
C. 2461 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, deputato Iezzi, fa presente che il decreto, che reca un contenuto estremamente puntuale, è stato già esaminato dal Senato, che lo ha approvato senza apportarvi modifiche e senza voti contrari.
  L'articolo 1, primo periodo, prevede il differimento al 31 dicembre 2025 del termine – che scadeva il 30 aprile 2025 – riguardante la limitazione della responsabilità erariale per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto «decreto semplificazioni».
  Per gli illeciti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 30 aprile 2025 (termine che originariamente era fissato al 31 dicembre 2021, ma che è stato poi oggetto di successive proroghe), l'articolo 21, comma 2, del citato decreto prevede infatti una limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo.
  Questa limitazione di responsabilità – sempre secondo quando previsto dal comma 2 dell'articolo 21 – riguarda, esclusivamente, i danni cagionati dai comportamenti attivi. Nei casi di danni cagionati da comportamenti omissivi, o mediante inerzia, i medesimi soggetti rispondono per dolo o colpa grave.Pag. 152
  Con riguardo a tale tematica appare opportuno richiamare la sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale che ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti della disposizione oggetto di proroga in questa sede.
  Nella motivazione della citata pronuncia si valorizza il carattere provvisorio della disciplina ivi dettata, legata all'esigenza di stimolare l'attività degli agenti pubblici per il rilancio dell'economia nazionale, dopo il periodo segnato dalla crisi epidemiologica e dalla prolungata chiusura delle attività produttive e – con riguardo alle successive proroghe – alla necessità di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR.
  Nella medesima sentenza, il giudice costituzionale ha rivolto un monito al legislatore, sollecitando una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, finalizzata a «ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le più volte richiamate trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare (...) in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la fatica dell'amministrare senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa».
  A tal proposito, si ricorda che è in corso d'esame in sede referente presso le omologhe Commissioni del Senato il disegno di legge n. 1457, già esaminato da queste Commissioni e licenziato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2025. Tale provvedimento apporta, tra le altre, una serie di modifiche alla legge n. 20 del 1994 e al codice della giustizia contabile.
  Il medesimo articolo 1 del decreto in esame, al secondo periodo, specifica altresì che tale disciplina trova applicazione, anche retroattivamente, per gli illeciti commessi tra il 30 aprile e il 12 maggio 2025, ovvero la data di sua entrata in vigore.
  Tale specificazione supera un elemento di incertezza che si era riscontrato in relazione all'applicazione del citato articolo 21 del decreto-legge «semplificazioni» ai giudizi in corso.
  Sul punto, i giudici contabili si sono espressi nel senso della non applicabilità della suddetta disciplina rispetto agli illeciti commessi anteriormente in forza principio secondo cui solo le norme di carattere processuale sono di immediata applicazione. Al contrario, le norme di carattere sostanziale, come quelle che definiscono il regime di responsabilità erariale, soggiacciono al diverso principio di cui all'articolo 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile (Corte dei conti d'appello, Sezione I, n. 234, del 2020).
  L'articolo 2 ne dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO, collegato da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che le modalità di seguito dell'esame saranno definite nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 24 giugno 2025.

  Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.10 alle 14.20.