CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 giugno 2025
513.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Bonelli.
*1.2. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.
*1.3. Simiani, Barbagallo, Braga, Bakkali, Ghio, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Vaccari, Manzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:

   «108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031, e 260 milioni di euro per l'anno 2032». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 3.

  2. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE (cosiddetta «Direttiva Alluvioni») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
1.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Vaccari, Manzi.

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della scarsità idrica nell'Italia meridionale, nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna)

  1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2025, 300 milioni per il 2026, 300 milioni per il 2028, 300 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032 da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».
1.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Amendola, Barbagallo, De Luca, Graziano, Iacono, Lacarra, Lai, Marino, Ubaldo Pagano, Porta, Provenzano, Sarracino, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 2, i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata.
1.6. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 8, lettera b) le parole: «anche per fasi costruttive» sono sostituite dalle seguenti: «unitariamente, entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».
1.7. Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1) .
1.8. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, alinea, le parole: «sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le Regione Siciliana e la regione Calabria e con i comuni interessati, favorendo la corretta informazione, la partecipazionePag. 10 e la consultazione delle collettività locali».
1.9. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, lettera a), le parole da: «e che eventuali» fino alla fine della lettera sono soppresse.
1.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera».
1.11. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, la lettera b) è abrogata.
1.12. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.13. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: «integrato» sono inserite le seguenti: «dal progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera e».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 4, il comma 7 è abrogato.
1.14. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali».
1.15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, per le azioni sismiche, accelerazioni di picco al suolo almeno pari all'accelerazione di gravità (PGA di 1g);»
1.16. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 2:

    1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera»;

    2) alla lettera e) dopo la parola: «tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,».
1.17. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

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  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, secondo i modelli predittivi più sfavorevoli all'opera».
1.18. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla conformità con il Regolamento UE 2020/852 in relazione alla protezione delle risorse marine».
1.19. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) al fenomeno del gigantismo navale».
1.20. Iaria, Santillo, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2 sono acquisiti i seguenti documenti:

   a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

   b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore.».
1.21. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al progetto di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico.».
1.22. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3:

    1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «una conferenza di servizi» sono inserite le seguenti: «decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

    2) al comma 5, il primo periodo è soppresso.
1.23. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3:

    1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «la relazione di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione, e»;

    2) al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «trasmette» sono inserite Pag. 12le seguenti: «al Consiglio superiore dei lavori pubblici e».
1.24. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3:

    1) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, previa acquisizione da parte del Governo di formale parere della Commissione europea in ordine alla possibilità di interpretare il limite del 50 per cento di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nel senso di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 5), del presente decreto,»;

    2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Nelle more del rilascio del parere della Commissione europea di cui al comma 7, si provvede alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intera opera adottando i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
*1.25. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*1.26. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.
*1.27. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 8, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2024», aggiungere le seguenti: «, previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,».
1.28. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 8, dopo la parola: «maggioranza» sono inserite le seguenti: «di almeno i due terzi».
1.29. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, il comma 9 è abrogato.
1.30. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

   «11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021.».
1.31. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 4:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle Pag. 13procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.»

    2) i commi 4 e 5 sono abrogati.
1.32. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al, comma 1, lettera b) sostituire le parole: delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per con le seguenti: dei pareri obbligatori dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato finalizzati a prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o a.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b) sopprimere le parole da: con una decurtazione percentuale fino alla fine del periodo.
*1.33. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*1.34. Bonelli.
*1.35. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il monitoraggio dell'attività da parte dell'Osservatorio del collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Allegato V.2,.
1.36. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo».
1.37. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   «5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione»;
1.38. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) All'articolo 4, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessiPag. 14 alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
*1.39. Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.
*1.40. Bonelli.
*1.41. Barzotti, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.
  1-ter. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

   a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

   b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

   c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

   d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

   e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

   g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

  1-quater. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 1-bis, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.
  1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2025 al 2031.
  1-sexies. I commi 272, 273, 273-bis, 273-ter, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per la realizzazione di interventi di salvaguardia del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico.
1.42. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

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  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria è istituito un fondo, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2025 al 2031, da destinare ai seguenti interventi:

   a) ripristino, valorizzazione e implementazione delle linee ferroviarie della Sicilia e della Calabria, comprese quelle considerate a scarso traffico, attraverso lo studio di nuovi programmi di mobilità, favorendo, ove possibile, il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma;

   b) implementazione di un sistema «a rete» delle linee ferroviarie della Sicilia e della Sardegna;

   c) riqualificazione e valorizzazione delle stazioni passeggeri della Sicilia e della Calabria;

   d) potenziamento e miglioramento dei collegamenti dei porti e degli aeroporti di Sicilia e Calabria con la rete ferroviaria;

   e) potenziamento tecnologico della dorsale appenninica (Campania-Basilicata-Calabria);

   f) realizzazione dell'alta capacità sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e potenziamento delle linea Lamezia-Catanzaro Lido e Taranto-Sibari-Reggio Calabria; adeguamento delle tratte ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Catania-Siracusa, Caltagirone-Niscemi-Gela, Siracusa-Ragusa-Gela, Palermo-Agrigento, Palermo-Trapani; miglioramento dei nodi ferroviari di Palermo e Catania;

   g) messa in sicurezza delle strade della Sicilia e della Calabria;

   h) completamento del corridoio ionico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» SS.106 «Jonica»;

   i) messa in sicurezza della SS.18 (Calabria);

   l) completamento della strada del Medio Savuto (Calabria);

   m) adeguamento e messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali: A19 «Palermo-Catania»; SS. 643 di Polizzi; SS. 121 «Palermo-Agrigento»; SS. 288; SS. 417 di Caltagirone; SS. 615 «Agrigento-Sciacca»; SS. 188 «Centro Occidentale Sicula»; SS. 290 di Alimena; SS. 640 di Porto Empedocle; SS. 120 dell'Etna e delle Madonie.

  1-ter. I commi 272, 273, 273-bis, 273-ter, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria.
1.43. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. In considerazione dell'imminente avvio delle procedure funzionali all'occupazione e all'esproprio dei lavori inerenti la cantierizzazione relativa al collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, al fine di contenere i potenziali effetti dell'incremento del contenzioso, alle controversie aventi a oggetto le opposizioni alla determinazione delle indennità di occupazione ed esproprio, nonché alle controversie aventi causa genetica in fatti, ovvero rapporti, connesse alle attività di cantiere, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, al fine di rafforzare l'operatività delle sedi giudiziarie territorialmente competenti, il Ministero della giustizia può rideterminare la dotazione organica delle stesse, anche mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.44. Sudano, Carrà.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi pubblici locali delle regioni Sicilia e Calabria nonché salvaguardarePag. 16 la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 i commi 272, 273, 274 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 275, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: reperimento di ulteriori risorse sono inserite le seguenti: a carico del bilancio dello Stato.
1.45. Scerra, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Accelerazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, è consentita la riammissione al finanziamento di progetti già ammessi al contributo ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 e oggetto di successivo definanziamento operato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla revisione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
  2. Le risorse sono destinate prioritariamente alla realizzazione di opere strategiche e di pubblica utilità per le quali al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 non fossero state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Possono essere riammessi i progetti e le iniziative che:

   a) siano già stati oggetto di valutazione e abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;

   b) siano cantierabili entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di concessione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

  3. I soggetti proponenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione recante l'indicazione del provvedimento originario di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché il permesso di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e in caso di esito positivo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime riassegna le risorse secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 12 ottobre 2021, n. 388.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede anche attraverso la ridestinazione delle somme non ancora erogate al termine del periodo di programmazione iscritte nei capitoli di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*1.02. Zucconi.
*1.03. Squeri, Cortelazzo.
*1.04. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Pag. 17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

  1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attraverso la previsione di un ulteriore stralcio, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento del raccordo autostradale A4-Valtrompia)

  1. In considerazione della necessità del completamento del raccordo autostradale tra la A4 e l'autostrada della Valtrompia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, in favore della provincia di Brescia, ai fini della realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del tratto a 2 corsie per senso di marcia tra l'autostrada della Valtrompia e il raccordo autostradale cosiddetto «Corda Molle» all'uscita dell'A4, in località Franciacorta.
  2. Ai fini della realizzazione del nuovo collegamento tra la zona industriale di Lumezzane e il fondo valle, quale opera connessa all'autostrada della Valtrompia, è autorizzata la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in favore della provincia di Brescia.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2025 e a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.07. Formentini, Bordonali, Dara.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento dell'asse autostradale strategico Ti-Bre)

  1. Ai fini del proseguimento della realizzazione dell'asse autostradale strategico Ti-Bre è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il secondo lotto, da San Quirico di Trecasali fino alle province di Mantova e Cremona.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1.08. Cavandoli, Dara.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per
il settore autostradale)

  1. Ai fini dell'efficientamento della gestione del traffico urbano, turistico e commercialePag. 18 verso le aree urbane, località balneari e aree industriali della regione Veneto, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, e 500.000 euro per l'anno 2026 a favore della regione Veneto per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello snodo viario presso l'Uscita autostradale della A4 – Noventa di Piave-San Donà di Piave.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2025 e 500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1.09. Andreuzza.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Altri Interventi infrastrutturali)

  1. Ai fini della risoluzione definitiva dei problemi viabilistici e di congestionamento da traffico del territorio della provincia di Caserta e garantire la sicurezza degli utenti, anche in coerenza con gli obiettivi europei di riduzione dei morti e dei feriti sulle strade, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 a favore dell'ANAS Spa, per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del raddoppio della tangenziale di Caserta, in nuova sede ovvero attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia alla strada statale 700 della Reggia di Caserta.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1.010. Zinzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica – CIGAL).

  1. È istituto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'Imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni in grado di arrecare un danno alle imprese sane, ai lavoratori e all'Erario, nonché per programmare e valutare anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.
  2. Il Cruscotto informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Pag. 19regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS, dall'Agenzia per le entrate, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 5.
  3. I soggetti individuati al comma precedente sono tenuti a trasmettere i dati, già presenti nei loro data base, necessari allo sviluppo del CIGAL sulla base di quanto disciplinato dal comma 5 del presente articolo.
  4. Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo nonché di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy e dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto viene altresì individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto di cui al comma 1.
  6. Le organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del CIGAL attraverso la periodica consultazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5 in ordine ai flussi informativi riguardanti:

   a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;

   b) il quadro dei rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

   c) il quadro degli interventi delle istituzioni in materia di appalti;

   d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti delle istituzioni preposte;

   e) monitoraggio sull'andamento del CIGAL.

  Nell'ambito del Tavolo tecnico di cui sopra, le organizzazioni di cui al punto che precede potranno coinvolgere ulteriori soggetti interessati.
  7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari nonché rese pubbliche, ai fini statistici, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma sulla base dei quali vengono elaborate le informazioni.
  8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni richiamate nei precedenti commi utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
1.011. Tirelli, Pisano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Commissario straordinario per l'esecuzione del raddoppio del Ponte dell'Olla)

  1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura, in ragione anche Pag. 20della rilevanza strategica del traffico commerciale transfrontaliero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione dell'opera di raddoppio del Ponte dell'Olla, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.
  2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.012. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al Polo Logistico di Alessandria Smistamento)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei medesimi retroporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando l'attribuzione dei poteri previsti dall'articolo 1, comma 1009, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 27-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è nominato anche quale «Commissario Straordinario per la realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento», di seguito «Commissario Straordinario». Per lo svolgimento dell'attività di Commissario Straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario Straordinario si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di personale pari a 12 unità. Il personale è individuato tra dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato mediante copertura degli oneri a valere sulle risorse di cui al comma 4. Nell'ambito del contingente massimo di cui al primo periodo, possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; il relativo compenso è definito con provvedimento del Commissario Straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4. La struttura cessa automaticamente alla scadenza dell'incarico del Commissario Straordinario.
  3. Il Commissario Straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a Pag. 21due Sub-Commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Il compenso dei Sub-Commissari è determinato con il medesimo provvedimento di nomina, in misura non superiore a quella massima indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ed è posto a carico delle risorse di cui al comma 4. L'incarico di Sub-Commissario ha durata massima pari a quella del Commissario Straordinario e cessa contestualmente a quest'ultimo.
  4. Per gli oneri relativi al compenso dei Sub-Commissari, nonché per il funzionamento della struttura di supporto e per l'eventuale compenso degli esperti e consulenti di cui al comma 2, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario. Su tale contabilità confluiscono le risorse trasferite ai sensi del presente comma e le ulteriori risorse pubbliche destinate agli interventi. A tal fine, per garantire l'operatività della struttura commissariale, è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Nell'esercizio dei propri compiti, ove strettamente necessario per assicurare la tempestività e l'efficacia degli interventi, il Commissario Straordinario può provvedere, a mezzo di ordinanza motivata, sentite le amministrazioni competenti, in deroga motivata a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari strategici, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice civile, delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli in materia di valutazione ambientale. Le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del Commissario Straordinario, decorso il quale si procede anche in mancanza dello stesso. Le ordinanze adottate dal Commissario Straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale o provinciale, l'ordinanza è adottata previa intesa previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sviluppo connessi al Polo Logistico di Alessandria Smistamento, finanziati tramite risorse esclusivamente provenienti da investitori privati o da forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come individuati nel master plan di cui al primo periodo dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 115 del 2022, tutti gli atti amministrativi, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari all'esecuzione di detti interventi, sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione, indetto e gestito dal Commissario Straordinario, quale autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui ai commi 9 e 10. Tale procedimento unico sostituisce le procedure di cui al secondo periodo dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 115 del 2022.
  7. Il procedimento unico di cui al comma 9 si svolge mediante Conferenza di Servizi Pag. 22semplificata, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocata dal Commissario Straordinario. Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), qualora richieste dalle normative vigenti dell'Unione europea o nazionali, sono svolte nell'ambito del medesimo procedimento unico; le relative istruttorie sono condotte in parallelo e le determinazioni conclusive confluiscono nell'Autorizzazione Unica di cui al comma 9. Alla Conferenza di Servizi si applicano le seguenti disposizioni acceleratorie:

   a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di propria competenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di convocazione della conferenza; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini inderogabili previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

   b) fatta eccezione per i casi di dissenso qualificato espressamente previsti dall'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini di cui alla lettera a), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge, equivalgono ad assenso senza condizioni;

   c) qualora necessario per superare dissensi espressi o per acquisire chiarimenti, il Commissario Straordinario convoca, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui alla lettera a), una riunione, anche in modalità telematica, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate, per assumere la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

  8. La Conferenza di Servizi si conclude con l'adozione, da parte del Commissario Straordinario, della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che costituisce l'Autorizzazione Unica.
  9. L'Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste per l'esecuzione degli interventi di cui ai precedenti commi. L'Autorizzazione Unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'Autorizzazione Unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.
  10. Contro la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi di cui al comma 8, le amministrazioni dissenzienti possono proporre opposizione ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
1.013. Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento della mobilità di Roma Capitale tramite un sistema di mobilità a capacità intermedia)

  1. Al fine di potenziare il sistema di trasporto pubblico urbano e di promuovere Pag. 23forme di mobilità sostenibile e a capacità intermedia, al comune di Roma Capitale è assegnato un contributo straordinario pari a 100 milioni di euro per la realizzazione di un sistema di mobilità a capacità intermedia di tipo «Bus Rapid Transit» (BRT).
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, nell'ambito dell'Area Tematica «Trasporti e Mobilità», nel rispetto della normativa vigente in materia di cofinanziamento nazionale e degli obiettivi di coesione territoriale.
1.015. Pastorella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il restauro e la valorizzazione del ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro)

  1. Ai fini del restauro e valorizzazione del ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro, sulla strada statale 9 – via Emilia, anche ai fini del collegamento ad una rete di mobilità dolce di carattere strategico tra la via Francigena e il Santuario di Fontanellato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 6,5 milioni per l'anno 2026, in favore dei comuni di Parma, Noceto e Fontevivo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2025 e 2026.
1.016. Cavandoli, Dara.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In considerazione della necessità di deviare il traffico pesante dal centro abitato migliorando la sicurezza stradale e la qualità della vita dei residenti, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2025 a titolo di contributo al comune di Montegiorgio per la realizzazione di una bretella stradale di collegamento diretto tra la zona artigianale «G. Rossa» e la SS 210
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.017. Latini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale in ragione del piano di interventi pubblici da realizzare ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comune di Lampedusa e Linosa, è autorizzato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, a stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione del Piano. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1.018. Carrà.
*1.021. Sbardella, Longi.

Pag. 24

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 15, comma 8, è sostituito dal seguente:

   «Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, con l'esclusione dei soli contratti di partenariato pubblico-privato e comunque dei contratti di cui al seguente articolo 174 affidati con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.»;

   b) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari»;

   c) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;

   d) all'articolo 140:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.»;

    2) il comma 6 è soppresso;

    3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;

    4) al comma 8, il primo periodo è soppresso;

    5) i commi 11 e 12 sono soppressi;

    6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;

   e) dopo l'articolo 140, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.
(Procedure di protezione civile)

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   1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
   2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
   3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

   a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

   b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

   c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

   d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

   e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

   f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

   g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

   4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

   a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, Pag. 26lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

   b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

   c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

   5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;

   f) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;

   g) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;

   h) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
2.1. Bicchielli, Tirelli, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 11, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'individuazione del contratto collettivo ai sensi dei commi 2 e 2-bis e la verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi del comma 4 è effettuata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti conformandosi al parere delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.».
2.2. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 11:

    1) al comma 3, le parole: «le stesse» sono sostituite dalla seguente: «equivalenti»;

    2) al comma 5, le parole: «le medesime» sono sostituite con la seguente: «equivalenti»;

    3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'individuazione del contratto collettivo ai sensi dei commi 2 e 2-bis e la verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi del comma 4 possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti anche avvalendosi del parere delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.».
2.3. Pastorino.

  Al comma 1 , alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tra i dipendenti» sono inserite le seguenti parole: «in possesso della certificazione di cui all'allegato I.2,».

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 4:

     a) al comma 1, le parole: «di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche» sono sostituitePag. 27 con le seguenti: «della certificazione di cui al successivo articolo 5»;

     b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il sistema di certificazione del RUP si basa sulle informazioni in possesso dell'ANAC che cura l'istituzione dell'Albo dei Responsabili Unici del Progetto nel quale sono indicati i titoli di studio, l'aggiornamento professionale e gli incarichi svolti in base alla classificazione del vocabolario comune per gli appalti pubblici adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008. Per la realizzazione del sistema di certificazione l'ANAC si avvale della collaborazione di istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative della categoria professionale dei RUP.»;

    2) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «Può assumere l'incarico di RUP il personale che abbia partecipato con profitto a corsi di aggiornamento professionale di base di cui alla Tabella C dell'allegato I.4 e che abbia maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. La certificazione è suddivisa nei seguenti livelli di competenza per l'accesso alla relativa attività contrattuale:

   a) "base" per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice;

   b) "intermedio" per gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice e di concessioni si importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

   c) "avanzato" per gli affidamenti di appalti e concessioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

   d) "esperto" per affidamenti di concessioni importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice, dialoghi competitivi, partenariati pubblico privati e interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, ovvero prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. La certificazione di livello superiore consente di svolgere l'attività contrattuale di livello inferiore. Per la certificazione base è sufficiente la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento professionale di base di cui alla richiamata Tabella. In assenza dell'adeguata esperienza maturata nello svolgimento di attività analoghe, la certificazione di livello superiore può essere conseguita solo con la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento professionale specialistico di cui alla richiamata Tabella per il livello intermedio e aggiornamento professionale avanzato sempre di cui alla richiamata Tabella.».
*2.4. Simiani, Vaccari, Manzi.
*2.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, Traversi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato.
**2.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.
**2.7. Bonelli.
**2.8. Cafiero De Raho, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 23, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Con proprio provvedimento l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente, almeno per gli Pag. 28affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000.».
*2.9. Ruffino.
*2.10. Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.
*2.11. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*2.12. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 36, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione, nelle procedure in cui le offerte sono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, della documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante».
**2.13. Ruffino.
**2.14. Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.
**2.15. Pastorella, Ruffino.
**2.16. Pastorino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 36, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Agli appalti dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.».
2.17. Iaia.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 41, comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.».
2.18. Pastorino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) All'articolo 41, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), il corrispettivo determinato ai sensi del presente comma, anche in caso di stipula del contratto a corpo, può essere oggetto di rinegoziazione fra le parti in caso di richiesta da parte della stazione appaltante di prestazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle oggetto della procedura di affidamento, nonché nei casi in cui la variazione del costo dei lavori sul quale è stato calcolato l'importo dei servizi di ingegneria e architettura si dimostri in corso d'opera superiore o inferiore al 10 per cento.».
2.19. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 41, dopo il comma 15-quater, è aggiunto il seguente:

   «15-quinquies. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.».
*2.20. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*2.22. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 44, comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Negli appalti di lavori» sono aggiunte le seguenti: «complessi in cui le categorie di Pag. 29lavorazioni concernenti le componenti innovative o tecnologiche risultino di importo non inferiore al 75 per cento dell'importo complessivo dei lavori»;

    2) al secondo periodo, la parola: «ordinaria» è soppressa.
**2.23. Bonelli.
**2.24. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
**2.25. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 50:

    1) al comma 1, alle lettere b) ed e) le parole: «ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,» sono soppresse;

    2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere affidati in via diretta fino all'importo stimato di 75 mila euro; oltre tale importo e fino alle soglie di cui all'articolo 14, i predetti servizi possono essere affidati attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi della lettera d) del comma precedente.»;

   a-ter) all'articolo 114, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. L'attività di direzione dei lavori è considerata unitaria e da affidarsi unitariamente, nei casi in cui le stazioni appaltanti non dispongano delle competenze professionali e tecniche necessarie, al progettista incaricato. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 14, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È fatto divieto di affidare a terzi attività di supporto alla direzione dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, nel caso in cui il direttore dei lavori sia un dipendente della stazione appaltante o di altra stazione appaltante di cui si possa avvalere per legge.»;

   b) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'allegato I.7:

    1) all'articolo 34, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;»;

    2) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dall'allegato I.13.»;

    3) all'articolo 38:

     a) al comma 3, primo periodo, le parole: «20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

     b) al comma 4, le parole: «né alla gara per l'affidamento della progettazione né» sono soppresse;

   f-ter) all'allegato II.14, articolo 33, aggiungere infine le seguenti parole: «ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura.».
2.26. Raimondo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1, lettera b), le parole: «di importo inferiore a 140.000 Pag. 30euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 75.000 euro»;

   a-ter) all'articolo 94, comma 3, lettera h), le parole: «dell'amministratore di fatto» sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo.».
2.27. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «di importo inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 100.000 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «di importo inferiore a 140.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 75.000 euro».
2.28. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1:

    1) alle lettere b) ed e) le parole: «, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,» sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere affidati in via diretta fino all'importo stimato di 75 mila euro; oltre tale importo e fino alle soglie di cui all'articolo 14, i predetti servizi possono essere affidati attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi della lettera d) del presente comma.».
*2.29. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*2.30. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di importo inferiore a 140.000 euro» con le seguenti: «di importo inferiore a 75.000 euro».
2.31. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 57, comma 2, ultimo periodo, le parole: «sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.».
2.32. Rotelli.

  Al comma 1 dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 60, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

   a-ter) all'articolo 60, nel comma 2-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: «I meccanismi ordinari di adeguamento di cui al periodo precedente sono in ogni caso inseriti nei contratti nei quali è presente una componente energetica almeno pari al 30 per cento dei costi stimati. L'indice inflattivo individuato deve essere specifico e rispecchiare costantemente il reale andamento dei relativi costi.»;

   a-quater) all'articolo 119, comma 20, è aggiunto infine il seguente periodo: «All'appaltatorePag. 31 è comunque riconosciuto un premio di coordinamento pari al 50 per cento del valore dei certificati di cui al periodo precedente per ottenere o rinnovare la propria attestazione di qualificazione.».
2.33. Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 60, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, con riferimento ai soli appalti nel settore dei servizi di vigilanza e comunque ove il Contratto collettivo applicato dal soggetto appaltatore è il “CCNL Vigilanza privata e servizi di sicurezza”, sono riconosciuti gli aumenti previsti dall'accordo di rinnovo indipendentemente dall'adozione delle relative Tabelle ministeriali.»;

   a-ter) all'articolo 120, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma, essendo esplicazione di un principio di portata generale, trova applicazione retroattiva anche ai contratti di appalto sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente Codice dei contratti pubblici.».
2.34. Iaia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 60, comma 2:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;

    2) la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.2-bis:

    1) all'articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 3 per cento»;

    2) all'articolo 3, comma 3, le parole: «per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture» sono soppresse;

    3) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

    4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».
*2.35. Mazzetti.
*2.36. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*2.37. Iaia.
*2.38. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2:

     alinea, dopo le parole: «che determinano» sono aggiunte le seguenti: «una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

     le lettere a) e b) sono soppresse;

    b) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici preziari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, possono Pag. 32utilizzare ai fini della revisione dei prezzi i predetti preziari o indici settoriali»;

    c) al comma 4-ter, primo periodo dopo le parole: «della variazione del prezzo,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero aggiudicati nell'ambito dei settori speciali».
2.39. Iaia.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: «al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 1, la lettera b) è soppressa;

   b) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 2 per cento»;

   c) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 3, comma 3, le parole: «del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione»;

   d) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 12, comma 1, secondo periodo, le parole: «e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine»;

   e) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 13, comma 1, lettere d) ed e), ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
2.40. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) All'articolo 60, comma 2-bis, le parole: «resta ferma la facoltà di inserire nel contratto» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligatorio inserire nel contratto.».
*2.41. Nevi, Mazzetti.
*2.42. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Vaccari, Manzi.
*2.43. Iaia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 67:

    1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 104» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dal consorzio ai sensi del successivo comma 5»;

    2) al comma 5, le parole: «I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili».
2.44. Zinzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 94, comma 3, lettera h), le parole: «dell'amministratore di fatto» Pag. 33sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo».
*2.45. Bonelli.
*2.46. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 100, comma 11, primo periodo, dopo le parole: «fatturato globale» sono aggiunte le seguenti: «e/o specifico»;

   a-ter) all'articolo 100, comma 12, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 102» sono aggiunte le seguenti: «, dall'articolo 38 dell'allegato I.7, dall'articolo 40 dell'allegato II.12».
**2.47. Pastorino.
**2.48. Pastorella, Ruffino.
**2.49. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
**2.50. Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 108, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta» sono aggiunte le seguenti: «che in ogni caso dovranno essere preponderanti rispetto alla componente economica a tal fine si specifica che il peso dell'offerta tecnica dovrà essere almeno pari all'80 per cento del totale,».
2.51. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 114, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. L'attività di direzione dei lavori è considerata unitaria e da affidarsi unitariamente, nei casi in cui le stazioni appaltanti non dispongano delle competenze professionali e tecniche necessarie, al progettista incaricato. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 14, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È fatto divieto di affidare a terzi attività di supporto alla direzione dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, nel caso in cui il direttore dei lavori sia un dipendente della stazione appaltante o di altra stazione appaltante di cui si possa avvalere per legge.».
2.52. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 117, comma 11, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Per gli appalti superiori a 2.000 milioni di euro, il limite minimo di indennizzo del 20 per cento di cui al periodo precedente può essere ridotto, nel rispetto del principio di proporzionalità, fino al 3 per cento del valore dell'opera, come da apposito provvedimento motivato della Stazione Appaltante.».
2.53. Cortelazzo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole: «che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese» aggiungere le Pag. 34seguenti: «, anche in misura inferiore al 20 per cento,»;

    2) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nell'ambito di appalti di forniture e/o servizi, la subfornitura di prodotti e/o servizi rientranti nell'attività dell'operatore economico sub-fornitore»;

    3) al comma 20, l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.54. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 119, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.».
*2.55. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*2.56. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 119, comma 20, terzo periodo, le parole: «soltanto da parte dei subappaltator» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei subappaltatori, fermo restando quanto previsto articolo 23 dell'allegato II.12».

  Conseguentemente, all'Allegato II.12, articolo 23, comma 1, lettera b):

   1) al numero 1, le parole: per l'intero importo sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 30 per cento riferito a ciascuna categoria;

   2) al numero 2, le parole: per l'intero importo, al fine di determinare la cifra di affari complessiva sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 30 per cento riferito a ciascuna categoria.
2.57. Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 125, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il settimo periodo è soppresso;

    2) all'ottavo periodo, dopo le parole: «L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione» sono aggiunte le seguenti «(al netto dell'IVA).».
2.58. Fabrizio Rossi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», sopprimere il comma 2;

   b) al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», sopprimere il comma 2.
2.59. Del Barba.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di Pag. 35importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 46-bis» apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria alle parole: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. con le seguenti: mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;

   b) al comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.
2.61. Cafiero De Raho, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea;

   2) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 3, sopprimere le lettera e) ed f).

   3) al comma 2, capoverso «Art. 46-bi, comma 2, sostituire le parole da: mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria fino alle parole: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. con le seguenti: mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;

   4) al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 3, sopprimere le seguenti parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.
2.62. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.;

   b) al comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).
2.63. Bonelli.

Pag. 36

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).
2.64. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli appalti pubblici affidati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2.66. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 4, dopo le parole: eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere aggiungere le seguenti: a), come disciplinati dalla pianificazione comunale o intercomunale di protezione civile ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con l'indicazione delle casistiche e delle relative procedure, nel rispetto del principio di differenziazione e adeguatezza,.

  Conseguentemente, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice inserire le seguenti: o sono stati qualificati come emergenze di tipo a) nell'ambito della pianificazione comunale o intercomunale,.
*2.67. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*2.68. Ruffino.
*2.69. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 141:

    1) al comma 3, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solamente per i lavori il cui valore, avuto riguardo anche al singolo contratto attuativo, sia superiore alla soglia comunitaria»;

    2) al comma 3, la lettera g-bis) è soppressa;

    3) al comma 3, lettera i), la parola: «116» è soppressa;

    4) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) in deroga all'articolo 17, comma 5, del presente Codice, prevedere che successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del soggetto competente in base alla propria organizzazione, è disposta l'aggiudicazione che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.».
2.70. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 141, comma 3, la lettera i-bis) è soppressa;

   2) alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al comma 5, primo periodo,» e le parole: «non può superare il triplo della parte fissa» sono sostituite con le seguenti: «, comprensivo dell'eventuale compenso per le attività di segreteria, non può comunque superare l'importo di 500.000 euro».
2.71. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 170:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «totale dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna delle voci merceologiche»;

    2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «documentazione», sono inserite le seguenti: «, nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi»;

Pag. 37

    3) dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento con previsione inserita nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta.»;

    4) al comma 3, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
*2.72. Mazzetti.
*2.73. Iaia.
*2.74. L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Traversi.
*2.75. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 170, comma 2:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «supera il 50 per cento del valore», le parole: «totale dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna delle voci merceologiche»;

    2) al secondo periodo, dopo la parola: «documentazione», sono inserite le seguenti: «, nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi»;

    3) all'ultimo periodo, dopo la parola: «prodotti», sono aggiunte le seguenti: «Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento mediante apposita previsione contenuta nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta».
2.76. Ferrari, Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 174, comma 3, primo periodo, le parole: «della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto,» sono soppresse.
2.77. Bicchielli, Tirelli, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 175, comma 5, le parole: «, sentito l'operatore economico,» sono soppresse.
*2.78. Pastorino.
*2.79. Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.
*2.80. Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 176, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le concessioni per i servizi sociali e per gli altri servizi specifici elencati nell'Allegato IV alla Direttiva 2014/23/UE, che rientrano nell'ambito di applicazione del Codice, sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel Libro I, Parte I, Titolo I e Titolo II, nonché dagli articoli 182, 183, 184, 209, 211 e 212.».
**2.81. Ruffino.
**2.82. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 187, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «degli inviti» sono sostituite dalle seguenti: «degli affidamenti»;

    2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore stimato sia inferiore a 150.000 euro, l'ente concedente può procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto di un criterio di Pag. 38rotazione degli affidamenti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'ente concedente.».
*2.83. Pastorino.
*2.84. Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Ai contratti affidati in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo n. 36 del 2023, nella circostanza di eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero, in assenza di formale dichiarazione, di centottanta giorni dalla data di inizio dell'intervento.».
2.85. Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 225-bis, comma 2, le parole da: «superiori alle soglie di cui all'articolo 14» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7, ovvero di importo superiore a 2 milioni di euro per i quali è stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I.7.».
2.86. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.01, articolo 4, il comma 5 è sostituito con il seguente:

   «5. Si intendono marginali gli scostamenti che interessano fino ad un massimo di due dei parametri di cui al comma 3.».
2.87. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018.»;

   f-ter) all'Allegato I.14, articolo 3, comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inclusi altresì tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica secondo i princìpi del green public procurement.».
*2.88. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.
*2.89. Mazzetti.
*2.90. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «l) l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da Pag. 39costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018.».
**2.91. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Traversi.
**2.93. Zinzi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.7:

    1) all'articolo 34, comma 2, lettera a), le parole: «e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice,» sono soppresse;

    2) all'articolo 37, comma 1, le parole: «dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Allegato I.13»;

    3) all'articolo 38, comma 3, primo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «50 milioni di euro»;

    4) all'articolo 38, comma 4, le parole: «né alla gara per l'affidamento della progettazione né».
2.94. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.7, articolo 37, comma 1, le parole: «dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Allegato I.13».
2.95. Maccanti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.10, i seguenti capoversi sono soppressi:

    «redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

    redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

    redazione del progetto esecutivo;

    coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;».
2.96. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

   d-bis) all'Allegato II.4, nelle Tabelle C-bis e C-ter, nelle colonne «Requisiti/Livelli qualificazione», alle quarte righe, le parole: «di ciascun contratto» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti»;

   d-ter) all'Allegato II.4, nelle Tabelle C-bis e C-ter, nelle colonne «Livello avanzato – L1*», alle terze righe, le parole: «500.000 – entro 4 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro entro 4 mesi»;

   d-quater) all'Allegato II.4, nelle Tabelle C-bis e C-ter, nelle colonna «Livello base – L3*», alle quarte righe, le parole: «Un corso di 6 ore da completato» sono sostituite dalle seguenti: «Un corso di 6 ore completato»;

   d-quinquies) all'Allegato II.4, nella Tabella C-ter, alla prima riga:

    a) le parole: «Livello base – L3*» sono sostituite dalle seguenti: «Livello base – SF3*»;

    b) le parole: «Livello intermedio – L2*» sono sostituite dalle seguenti: «Livello intermedio – SF2*»;

    c) le parole: «Livello avanzato – L1*» sono sostituite dalle seguenti: «Livello avanzato – SF1*».
*2.97. Pastorino.
*2.98. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

Pag. 40

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'Allegato II.12, articolo 2, comma 2, le parole: «; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2» sono soppresse;

   f-ter) all'Allegato II.12, articolo 2, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 8, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
   6-ter. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie di opere generali individuate nella Tabella di cui al comma 3, nonché le categorie individuate nella medesima Tabella con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara.
   6-quater. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere corrispondenti alle categorie individuate nella Tabella di cui al comma 3 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più delle predette categorie, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento, indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 28.».
2.99. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.11, articolo 2, comma 3, lettera b), primo periodo:

    1) le parole: «tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o» sono sostituite dalle seguenti: «sei magistrati amministrativi di cui tre con qualifica di Consigliere di Stato e tre con qualifica»;

    2) dopo le parole: «previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti» sono aggiunte le seguenti: «, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti».
2.100. Zinzi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.12, articolo 11, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini delle verifiche obbligatorie di veridicità e sostanza relative a titoli abilitativi che non comportano il rilascio formale di un provvedimento da parte degli enti competenti al rilascio o al deposito dei titoli abilitativi, le SOA possono acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal progettista Pag. 41incaricato, redatta secondo modello standard predisposto dall'ANAC, attestante l'avvenuta presentazione, la conformità e l'efficacia del titolo, nonché la corrispondenza della documentazione fornita. La dichiarazione sostitutiva ha pieno valore probatorio ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
*2.101. Mazzetti.
*2.102. Simiani.
*2.103. Mattia.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.12, articolo 11, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel caso in cui, decorsi trenta giorni dalle formali richieste di verifica obbligatoria, di cui alla lettera f), trasmesse dalla SOA agli enti competenti al rilascio o al deposito dei titoli abilitativi, non sia pervenuto alcun riscontro, la SOA può comunque procedere al rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui alla lettera g), fatte salve le ipotesi di successivo riscontro negativo. In tal caso, l'eventuale attestazione rilasciata è soggetta a revoca automatica nei casi di cui all'articolo 94 comma 5, lettere e) ed f) del presente codice, e per gli altri casi a seguito di valutazione e provvedimento di revoca da parte della stazione appaltante, ove risulti la non veridicità del titolo o della documentazione prodotta».
**2.104. Mattia.
**2.105. Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.12, all'articolo 40, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Qualora dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva derivi la necessità di introdurre, in corso di esecuzione, le varianti di cui all'articolo 120, comma 3, i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare sono coperti dalla polizza assicurativa per la r.c. professionale. Laddove il massimale della polizza risulti inferiore al valore dei servizi la stazione appaltante può chiedere all'operatore economico di produrre in fase di offerta l'impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare tale massimale al valore dell'appalto in caso di aggiudicazione, nella misura non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del presente Codice, e con un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del presente Codice, IVA esclusa.».
*2.106. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*2.107. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'allegato II.2-bis, all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per contratti di durata si intendono anche i contratti aventi ad oggetto la redazione di uno o più livelli di progettazione, nonché i contratti aventi ad oggetto la direzione dei lavori».
2.108. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.14, all'articolo 7, comma 1, le lettere e) ed f) sono soppresse.
2.109. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

Pag. 42

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'allegato V.2, all'articolo 6:

    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Sono di competenza dell'Osservatorio i pareri richiesti al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di collegi consultivi tecnici. I pareri sono resi previa valutazione della particolare importanza o dell'interesse generale della questione.»;

    2) è aggiunto il seguente comma:

   «5. L'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio non comporta lo svolgimento di attività ispettiva o di vigilanza sulle decisioni dei collegi consultivi tecnici. La documentazione ricevuta dall'Osservatorio viene utilizzata per la redazione della relazione annuale sullo stato e sull'attività dei collegi consultivi tecnici finalizzata a raccogliere i dati statisticamente più significativi e a formulare proposte volte a superare le criticità eventualmente riscontrate.».
2.110. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) All'allegato II.14, all'articolo 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura.».
*2.111. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*2.112. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'allegato V.2:

    1) all'articolo 2:

     1) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «di uno» sono aggiunte le seguenti: «o più»;

     2) al medesimo comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

     3) al medesimo comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo del presente comma»;

     4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati.»;

    2) all'articolo 6, il comma 4 è soppresso.
2.113. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di completare i lotti mancanti dell'autostrada A 18 Siracusa-Gela, è destinato, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, un importo di euro 2.650.000.000,00 per l'anno 2025, da utilizzare per:

   a) redigere e approvare le progettazioni esecutive mancanti;

   b) bandire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le procedure semplificate di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36, del 2023 per l'affidamento dei lavori;

   c) garantire l'avvio dei cantieri entro dodici mesi dalla conversione del decreto.
2.114. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto Pag. 43dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f) del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.
2.115. Mazzetti.

  Al comma 2, premettere il seguente:

  02. Al Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 33, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, fermo restando che, ai fini della relativa responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i luoghi di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro e, conseguentemente, i destinatari degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 13 aprile 2011 non sono responsabili penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi. L'accertamento di tali inadempimenti comporta in ogni caso l'automatica cancellazione dell'organizzazione di volontariato di protezione civile dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le disposizioni di cui al periodo precedente sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.».
2.116. Serracchiani.

(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: il rilascio della informativa liberatoria provvisoria e fino alla fine del periodo, con le seguenti: la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.
2.117. Bonelli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», sopprimere il comma 3.
2.118. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai contratti affidati in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella circostanza di eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a Pag. 44sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero, in assenza di formale dichiarazione, di centottanta giorni dalla data di inizio dell'intervento.».
*2.119. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*2.120. Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'intervento relativo al “Completamento sistema idrico integrato della regione Abruzzo”, gli adempimenti di cui al comma 2 possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2026 e le economie di progetto generatesi dagli interventi originari, entro i limiti delle risorse già stanziate, come rimodulate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 426 del 13 settembre 2017, possono essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori stralci funzionali degli interventi già finanziati ovvero di interventi che presentino le medesime finalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 82 del 4 marzo 2015 e che risultino appaltabili entro il 31 agosto 2026 e cantierabili entro il 31 dicembre 2026.».
**2.122. Testa.
**2.123. Bagnai, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli interventi assegnati, quale soggetto attuatore o coordinatore, al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione ed il riuso delle acque reflue, vengono dallo stesso attuati, anche in deroga alle previsioni di unicità della gestione previste dal presente decreto e dalle altre norme di legge, mediante il ricorso ad autonome forme di compartecipazione pubblico – privato previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che garantiscano la celere realizzazione degli interventi e il recupero dell'investimento con l'affidamento in gestione ai soggetti che lo hanno realizzato, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

   a) risparmio di risorse pubbliche;

   b) celerità della realizzazione degli interventi.

  Le superiori disposizioni, qualora incidano su diritti acquisiti da parte dei gestori così come individuati nel presente decreto, trovano compensazione anche nella rimodulazione delle convenzioni di gestione stipulate tra gli enti di governo degli ambiti e i gestori stessi.».
2.124. Longi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1 determina, per tutto il periodo di sospensione, anche il divieto per l'impresa»;

Pag. 45

   b) al medesimo primo periodo, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

   c) al secondo periodo, dopo la parola: «sospensione» sono aggiunte le seguenti: «e contestuale interdizione alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti»;

   d) al medesimo secondo periodo, le parole da: «e al Ministero» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «al fine dell'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.».
2.125. Zinzi, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le regioni, le province e le città metropolitane possono variare i programmi straordinari di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, successivi al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 maggio 2022, anche relativamente a risorse già impegnate e non spese al 31 dicembre 2025, nel rispetto della finalità di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale della viabilità con riferimento alle risorse non spese al 31 dicembre 2025, pena la revoca del finanziamento, che dovranno essere integralmente rendicontate entro il 31 dicembre 2026.
2.126. Testa.

  Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, penitenziaria e della difesa nazionale)

  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle opere di competenza dell'agenzia del Demanio con carattere di urgenza e di rilevanza strategica, che hanno impatto significativo sullo sviluppo economico e sociale del territorio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del presente decreto. In relazione a tali interventi, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 7, del presente decreto, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica con costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, pari o superiore a 25 milioni di euro. Si prescinde dalla acquisizione del parere sui progetti di fattibilità tecnica ed economica con costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, inferiore a 25 milioni di euro.
   1-quinquies. Per la realizzazione delle opere dell'Arma dei carabinieri destinate alla difesa nazionale, cui si applicano anche le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ferme restando le quote di finanziamento attualmente disponibili, l'Agenzia del demanio è autorizzata a mettere a disposizione le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza pari a 100 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e penitenziaria con le seguenti: , penitenziaria e della difesa nazionale.
2.02. Chiesa, Mattia, Raimondo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per l'efficientamento del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori Pag. 46relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari-MGO)

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata la spesa di 1.170.000,00 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui, a decorrere dagli anni successivi, cui si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le relative risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
2.04. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per l'efficientamento del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari-MGO)

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dagli anni successivi dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
2.05. Raimondo, Mattia, Zinzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per accelerare l'attuazione del Piano Banda larga)

  1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli Enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare Pag. 47avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
  3. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 13 del 2023.
2.06. Cattaneo, Mazzetti, Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli Enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronicaPag. 48 certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
2.08. Longi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
2.09. Longi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale comunale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «e di polizia municipale»;

   b) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.010. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di criteri di ammissibilità in deroga per rifiuti inerti)

  1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nell'ambito delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma per i Pag. 49parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, resta ferma la facoltà per il gestore, prevista dalla nota alla Tabella 2 dell'Allegato 4, di richiedere in fase di autorizzazione di servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.».
2.011. L'Abbate.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Controllo e verifica delle garanzie fideiussorie)

  1. Al fine di rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche di prevenire, intercettare e rafforzare i tentativi di infiltrazione fraudolenta nel mercato delle garanzie finanziarie collegate agli appalti pubblici, le garanzie fideiussorie rilasciate dagli operatori nei confronti della Pubblica amministrazione sono sottoposte a controllo e verifica certificata da parte delle stazioni appaltanti che sono chiamate a:

   a) effettuare verifiche comparative dei premi assicurativi richiesti per le polizze, al fine di rilevare eventuali scostamenti significativi rispetto ai parametri medi di mercato;

   b) accertare mediante strumenti di analisi digitale l'effettiva esistenza giuridica, attività operative e reputazione commerciale della società emittente, verificando altresì la congruenza tra la sede legale e l'ubicazione geografica degli IBAN impiegati per i pagamenti;

   c) analizzare la filiera dei soggetti coinvolti nell'intermediazione, con particolare attenzione alla presenza di provvigioni anomale o sproporzionate riconosciute a terzi che potrebbero rivelare meccanismi di retrocessione o compensazione occulta tipici delle pratiche fraudolente;

   d) condurre una adeguata verifica sull'intermediario assicurativo o finanziario che ha proposto la polizza, riscontrandone l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari o all'elenco europeo pubblicato da IVASS, nonché la coerenza tra il mandato ricevuto e la natura del prodotto emesso.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono avvalersi di piattaforme informatiche, nonché della cooperazione tra le diverse amministrazioni e gli organi investigativi.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il dipartimento per la transizione digitale dispone la progettazione, anche mediante affidamento ad una società specializzata, di una piattaforma nazionale digitale per la gestione delle garanzie fideiussorie conforme alle disposizioni dell'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consenta la gestione integrale delle polizze garantendo l'autenticità dei documenti e la sicurezza delle operazioni.
2.012. Romano, Semenzato, Pisano, Tirelli.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione d'interventi urgenti volti a rafforzare i presidi di sicurezza nella città metropolitana di Messina, anche nell'ottica dell'adeguamento sismico, del risanamento e della riqualificazione urbana e ambientale della medesima città, l'Agenzia del demanio concede, a titolo gratuito e per una durata massima di anni venti, il diritto di superficie sul compendio di proprietà dello Stato sito nel medesimo comune, in località Gazzi, denominato «Ex Magazzini di Commissariato Marina Militare», per la sua rifunzionalizzazione con oneri a carico del predetto ente e destinazione a usi governativi in favore delle pubbliche amministrazioni centrali che esercitanoPag. 50 funzioni di sicurezza, soccorso e presidio del territorio.
3.1. Sbardella.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche di cui al comma 1, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza degli edifici pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, a decorrere dal 1° ottobre 2025 e per i due anni successivi, le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, per poter essere aperti, devono essere dotati di sistemi aggiuntivi anti-caduta, in tutti i casi di nuova installazione o di sostituzione di quelli esistenti, con oneri individuati all'interno del quadro economico del progetto e comunque nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3.3. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Ai fini della verifica della vulnerabilità sismica ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1, le prove ed i controlli previsti, ovvero gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per le quali è obbligatoria la certificazione dei materiali da costruzione forniti e posti in opera su strutture e costruzioni esistenti, rientranti nelle tipologie, competenze e settori di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da intendersi sottoposte alle disposizioni dell'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
*3.4. Mazzetti.
*3.5. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 118, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, le parole: «31 luglio di ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascuna delle annualità»;

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in materia di politiche abitative.
3.7. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni relative al patrimonio della Fondazioni IRCCS in caso di estinzione)

  1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è inserito, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli immobili sui quali, alla data di scioglimento della Fondazione, insistono funzioni dello Stato saranno devoluti allo stesso senza vincolo di destinazione.».
*3.01. Sala, Cortelazzo.
*3.02. Comaroli, Maccanti, Zinzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)

  1. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

Pag. 51

   b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al terzo periodo qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025.».
**3.03. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
**3.04. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
**3.05. Pastorino.
**3.06. Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 17-quater del decreto-legge n. 183 del 2020)

  1. Il combinato disposto dell'articolo 39, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e dell'articolo 17-quater, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che non sono tuttora soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, i contributi e le risorse comunque denominati assegnati a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, ivi incluse le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati a interventi di ricostruzione pubblica o privata, riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia o sul patrimonio storico e artistico, nonché all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In ragione del combinato disposto delle richiamate disposizioni, come interpretato ai sensi del presente articolo, qualsiasi atto di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
3.07. Benvenuti Gostoli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi gli immobili danneggiati dal sisma e ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;».
3.08. Benvenuti Gostoli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Destinazione del patrimonio edilizio dismesso nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

  1. I beni immobili ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, che rientrano nella Pag. 52fattispecie di cui all'articolo 586 del codice civile, spettano al rispettivo patrimonio fondiario ed edilizio delle regioni a statuto speciale o alle province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli eventuali atti necessari per recepire quanto previsto dal presente articolo.
3.09. Cattoi, Maccanti, Zinzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di opere di urbanizzazione primaria e secondaria)

  1. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. I termini per la cessione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenuti nella convenzione sono imprescrittibili.
   6-ter. Agli enti locali è data la facoltà di disporre l'accorpamento al demanio stradale di cui al comma 21 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche in assenza di consenso dei proprietari, qualora le aree destinate a strade, parcheggi e loro pertinenze siano state oggetto di convenzioni urbanistiche o accordi comunque denominati regolarmente sottoscritti e indennizzati. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al primo precedente sono a carico degli enti locali che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
3.010. Frassini, Maccanti, Zinzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Risorse straordinarie fondo infrastrutture capitanerie di porto – Guardia costiera)

  1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
3.011. Caroppo, Raimondo, Maccanti, Tirelli, Mazzetti, Mattia, Zinzi, Pisano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)

  1. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi relativi all'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare un sub-commissario, scelto tra il personale di ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del Pag. 53decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.012. Caroppo, Furgiuele, Mazzetti, Zinzi, Rubano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materie di interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso)

  1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono attribuite e trasferite, in via esclusiva, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse e le competenze inerenti all'adeguamento ed efficientamento del sistema impiantistico dell'A24 – Traforo del Gran Sasso, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le modalità organizzative, le risorse e le competenze da trasferire al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso di cui al comma 2, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.
  4. Al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 206, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
3.013. Testa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del Traforo del Gran Sasso)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del Traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo Pag. 54nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa le proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. Entro i successivi trenta giorni, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 presenta il cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.014. Testa, Zinzi, Caroppo, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento della risposta di protezione civile comunale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei comuni di Monte di Procida e Quarto)

  1. Al fine di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio dei comuni di Monte di Procida e Quarto, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

   a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile e di polizia municipale;

   b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

   c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.

  2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 55con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
3.015. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei comuni di Monte di Procida e Quarto)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare ai comuni di Monte di Procida e Quarto, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro della Protezione civile, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.016. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nel comune di Monte di Procida)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al comune di Monte di Procida, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro per la Protezione civile, previa intesa con il sindaco, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.017. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con Pag. 56modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
   2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.018. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.019. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di consolidamento antisismico degli edifici vulnerabili nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «di maggiore vulnerabilità sismica» sono sostituitePag. 57 dalle seguenti: «sismicamente vulnerabile».
3.020. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contributo statale per interventi di consolidamento antisismico degli edifici vulnerabili nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 1, comma 695, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
3.021. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici inagibili nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «e di euro 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 30 milioni».
3.022. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di risorse per l'analisi di vulnerabilità dell'edificato privato nei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo le parole: «di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2025».
3.023. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Super Sisma Bonus per la zona rossa per rischio vulcanico nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella Zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Agli interventi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
3.024. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Super Sisma Bonus per la zona d'intervento per Pag. 58rischio bradisismico nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona d'intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Agli interventi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
3.025. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Super Sisma Bonus per la zona ristretta interna alla zona d'intervento per rischio bradisismico nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella «zona d'intervento ristretta» all'interno della zona di intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Agli interventi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
3.026. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento agli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 e 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti Pag. 59dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.027. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Ai comuni della zona di intervento dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.
3.028. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-ter, primo periodo, la parola: «interregionali» è soppressa;

   b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna è suddiviso in: Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia e Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Puglia, Basilicata e Molise è suddiviso in: Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise e Provveditorato interregionale alle opere per la Puglia e la Basilicata. La struttura organizzativa dei suddetti provveditorati è costituita dalla suddivisione degli attuali uffici dirigenziali. Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia sono assegnati: ufficio amministrativo, ufficio tecnico 1, ufficio tecnico 2 e ufficio tecnico per le dighe. Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna sono assegnati: ufficio amministrativo, ufficio tecnico e ufficio tecnico e per le opere marittime. Al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise sono assegnati: ufficio amministrativo, ufficio tecnico 1, ufficio tecnico 2, ufficio tecnico e opere marittime e ufficio tecnico per le dighe. Al Provveditorato interregionale alle opere per la Puglia e la Basilicata sono assegnati: ufficio amministrativo, ufficio tecnico 1, ufficio tecnico 2 e ufficio tecnico e opere marittime. Le attuali competenze vengono esercitate nel rispettivo ambito territoriale. Il personale resta assegnato presso le rispettive sedi di servizio. Ove necessario, con decreto del Pag. 60Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le misure attuative, le modalità operative e le misure organizzative relative allo svolgimento delle attività di cui al presente comma, anche con riferimento alle competenze, all'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.».
3.029. Zinzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi)

  1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «9-ter. L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica con efficacia retroattiva l'articolo 173 del codice penale. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi indicate al comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

  2. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. L'ordine di rimessione in pristino di cui al presente articolo ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica con efficacia retroattiva l'articolo 173 del codice penale. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi indicate al comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
3.030. Zinzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi)

  1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «9-ter. L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica, con efficacia retroattiva, l'articolo 173 del codice penale.»

  2. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. L'ordine di rimessione in pristino di cui al presente articolo ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica, con efficacia retroattiva, l'articolo 173 del codice penale.».
3.031. Zinzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)

  1. Al fine di garantire il celere completamento della fase A e l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Nelle more del riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 611, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3.032. Cavo, Raimondo, Maccanti, Mazzetti, Semenzato, Mattia, Zinzi, Caroppo, Tirelli, Pisano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e 12 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026»;

   b) al comma 5, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

   c) al comma 7, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

  2. Agli oneri di cui comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.033. Bordonali, Mattia, Mazzetti, Bof, Raimondo, Caroppo, Tirelli, Pisano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione post-sisma)

  1. All'articolo 20-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «previste dall'articolo 1-sexies, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5,».
3.034. Benvenuti Gostoli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

  1. Al fine di rafforzare la capacità operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di una posizione di livello dirigenziale generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante la soppressione di due posizioni nella propria dotazione organica di livello dirigenziale non generale di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti e delle funzioni dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui al primo periodo, previa deliberazione del Comitato direttivo.Pag. 62
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, terzo e settimo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, i componenti del comitato direttivo e quelli del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, restano in carica per ulteriori due anni a decorrere dalla data di scadenza prevista.
  3. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10:

    1) al primo periodo, le parole: «e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle relative ai regolamenti di amministrazione che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

    2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia, qualora non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

   b) al comma 16:

    1) le parole da: «e il contratto» fino alla fine del periodo sono soppresse;

    2) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Alla dirigenza di livello generale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dei Ministeri. Al personale e alla dirigenza di livello non generale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.».

  4. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e al personale ispettivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).».
3.035. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Cabina di regia per le opere pubbliche incompiute)

  1. È costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Cabina di regia con funzioni di coordinamento, supporto, monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle politiche e delle disposizioni normative riguardanti le opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. La Cabina di regia di cui al comma 1 è costituita con decreto del Ministro ed è presieduta da un rappresentante del Ministero. La composizione della Cabina di regia, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
  3. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.
3.036. Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare situazioni emergenziali di vulnerabilità sociale)

  1. Al fine di fronteggiare la situazione emergenziale di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, creatasi nel comunePag. 63 di Ponsacco (Pisa), è autorizzata la spesa di 350.000 euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per fronteggiare il disagio abitativo presso il fabbricato denominato «Palazzo Rosa», nell'ottica di promuovere politiche abitative di inclusione sociale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, è assegnato al medesimo comune il contributo straordinario di cui al presente comma.
3.037. Ziello.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: operazioni di carico e scarico, aggiungere le seguenti: nonché la finestra oraria per le operazioni di carico e scarico,;

   b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sia imputabile al vettore aggiungere seguenti: o non sia imputabile né al committente né al caricatore.
*4.1. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.
*4.2. Frijia.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: operazioni di carico e scarico, aggiungere le seguenti: nonché la finestra oraria per le operazioni di carico e scarico,.
4.3. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini del calcolo dei novanta minuti, il periodo di cui al comma 1 comprende l'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico e scarico, il tempo necessario per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico e scarico, nonché i tempi di attesa durante i periodi di inattività del committente o del destinatario della merce.
*4.4. Gadda.
*4.5. Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
*4.6. Gaetana Russo.
*4.7. Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'orario di svolgimento di tali operazioni, aggiungere le seguenti: nonché la finestra oraria per le operazioni di carico e scarico,;

   b) al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. L'importo dell'indennizzo è documentato e può essere richiesto al committente o al caricatore nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile.;

   c) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sia imputabile al vettore aggiungere le seguenti: o non sia imputabile né al committente né al caricatore.
4.8. Sorte.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: La gestione Pag. 64completa di tali flussi informativi, nonché dei relativi flussi documentali, può essere svolto anche mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come autorizzazione vale anche il riconoscimento dell'efficacia del sistema o della piattaforma rispetto ai criteri del bando «Login Business», Missione 3 Componente 2 del PNRR.;

   b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: tachigrafo intelligente di seconda generazione aggiungere le seguenti: o, ancora, attraverso una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di indennizzo e la presentazione della ricevuta del relativo versamento possono svolgersi anche mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

   d) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale documentazione può essere presentata anche in forma elettronica, qualora l'iter documentale si sia svolto mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.9. Tirelli, Semenzato, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è definito l'ambito di attività del «caricatore».
4.10. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il committente e il caricatore con le seguenti: Il committente, il caricatore e il destinatario della merce.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: dal vettore al committente o al caricatore con le seguenti: dal vettore al committente o al caricatore o al destinatario della merce.
*4.11. L'Abbate, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.
*4.20. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*4.21. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il committente, aggiungere le seguenti: , il destinatario della merce.
4.22. Pastorella.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sia imputabile al vettore aggiungere le seguenti: o non sia imputabile né al committente né al caricatore.
4.23. Iaria, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

  4-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono in alcun modo derivare limitazioni alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in termini di tutela della salute e della sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro, anche sotto il profilo della tenuta del reddito disponibile e del deterioramento delle condizioni lavorative.
4.24. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Pag. 65

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il numero 6) è sostituito dal seguente:

    «6) essere stata firmataria anche per adesione, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione, ovvero, in alternativa, essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle confederazioni a cui aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria;»

  1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. A richiesta dei candidati non aventi la cittadinanza italiana, l'esame di teoria si può svolgere oltre che in lingua italiana, anche in una delle seguenti tre principali lingue comunitarie: inglese, francese e spagnolo.».

  1-quater. All'articolo 8, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata» sono soppresse.;

   b) al comma 2, alinea, sostituire le parole «dopo il comma 15 è inserito il seguente:» con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

  2. al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
4.25. Gaetana Russo.

Pag. 66

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il numero 6) è sostituito dal seguente:

    «6) essere stata firmataria anche per adesione, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione, ovvero, in alternativa, essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle confederazioni a cui aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea generale del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria;».
4.26. Gaetana Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata» sono soppresse.
4.27. Gaetana Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

   «3-bis. A richiesta dei candidati non aventi la cittadinanza italiana, l'esame di teoria si può svolgere oltre che in lingua italiana, anche in una delle seguenti tre principali lingue comunitarie: inglese, francese e spagnolo».
4.28. Gaetana Russo.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

   b) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
4.29. Pastorella.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 15 è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

   b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:.
*4.30. Gaetana Russo.
*4.31. Barbagallo, Casu, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, capoverso 15-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'AGCM tiene conto, per il tramite della Pag. 67fissazione di una cadenza periodica da stabilirsi, delle condotte poste in essere da soggetti della filiera dell'autotrasporto che risultino ripetute nel tempo e diffuse in ordine al numero delle violazioni riscontrate.».
4.32. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 novembre 2005, n. 286, le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo».
4.33. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese esercenti la propria attività in Italia, in occasione della presentazione della domanda per accedere a contributi e agevolazioni fiscali pubbliche, devono presentare, a pena di esclusione dal beneficio, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa medesima, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul regolare rispetto dei tempi di pagamento per le prestazioni di trasporto ricevute negli ultimi 12 mesi, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di dichiarazione infedele, in aggiunta alle sanzioni penali previste, al dichiarante viene applicata una sanzione equivalente al 20 per cento del totale del beneficio ottenuto, con un minino di euro 10.000.
*4.35. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
*4.36. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: ammodernamento aggiungere le seguenti: e sostenibilità ambientale e sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro;

   b) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: specificando che tali risorse sono destinate all'acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ambientale quali quelli a trazione elettrica o ibrida ed a idrogeno;

   c) al terzo periodo sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
4.37. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di incentivare le imprese a investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2025 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, Pag. 68anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
  3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.38. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*4.39. Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di compensare i maggiori oneri economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto alle imprese con sede legale od operativa nel territorio della regione Sardegna e della Regione Siciliana un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi documentati sostenuti, nel periodo d'imposta, per il trasporto marittimo di merci da e verso la Sardegna e la Sicilia riconducibili all'applicazione del sistema ETS. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i criteri di accesso e di rendicontazione del beneficio, anche in relazione alla documentazione idonea a comprovare i costi ETS sostenuti.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.40. Lai, Barbagallo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

   «9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, enti proprietari della rete stradale nazionale, regioni ed enti regionali Pag. 69di gestione della rete stradale locale, nonché con i sistemi telematici dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del Documento unico di circolazione e proprietà, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi incluse le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione che rimangono in capo agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati e sono, altresì, definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, su un unico sistema centralizzato ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati.».

  3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa complessiva di 6,5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, di cui 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, alla quale si provvede quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.41. Raimondo, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di ammodernamento dei parchi veicolari delle imprese esercenti servizi di trasporto con autobus di linea e di noleggio con conducente non soggetti ad obblighi di servizio pubblico è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di merci e di passeggeri.
*4.42. Cortelazzo, Mazzetti.
*4.43. Gatta, Caroppo.
*4.44. Amich.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Pag. 70Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato a integrare, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4.45. Gaetana Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di stabilire uno standard di sicurezza adeguato ai rischi, specie in ambito urbano, è previsto un credito di imposta per le imprese che acquistino dispositivi di segnalazione dell'angolo cieco dei mezzi per l'autotrasporto. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.46. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire ulteriori misure di protezione delle imprese di cui all'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che hanno erogato servizi di autotrasporto e di movimentazione, prestazioni di attività manutentive, forniture di ricambi e materiale di consumo, nonché servizi in materia di risanamento ambientale, l'autorizzazione in materia di svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione, di cui all'articolo 2-quater, comma 4, del citato decreto-legge, si applica, con le medesime modalità e per le medesime finalità, anche alle quote di avanzo vincolato del risultato di amministrazione come risultanti in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2024 da parte dell'organo esecutivo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4.47. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di compensare i maggiori costi derivanti dalla condizione di insularitàPag. 71 e di garantire il necessario sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS è destinata al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per la compensazione degli svantaggi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.
4.48. Barbagallo, Lai, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A valere sul contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo 2024-2029, è destinata una quota per il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva degli interventi di ammodernamento, elettrificazione e velocizzazione del sistema ferroviario della Sardegna. Le attività di progettazione riguarderanno in via prioritaria l'adeguamento per il trasporto a media velocità, fino a 180 chilometri orari, della dorsale ferroviaria Cagliari – Oristano – Sassari – Olbia, con particolare attenzione alla connessione funzionale dei principali porti (Cagliari, Porto Torres, Olbia) e aeroporti (Cagliari-Elmas, Olbia-Costa Smeralda e Alghero-Fertilia). Gli interventi progettati dovranno perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, interoperabilità e riduzione del gap infrastrutturale tra la Sardegna e le altre regioni italiane.
4.49. Lai.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Continuità territoriale marittima da e per la Sardegna)

  1. Le rotte marittime principali di collegamento tra la Sardegna e la terraferma, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono riconosciute quali servizi essenziali di continuità territoriale ai sensi dell'articolo 100 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Su tali rotte, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità al diritto dell'Unione europea, impone oneri di servizio pubblico e bandisce gare per l'affidamento del servizio nel rispetto del Regolamento (CE) n. 3577/92. È introdotto un sistema di tariffa massima per i passeggeri, applicabile sia ai residenti che ai non residenti, e per le merci definita con riferimento ai costi medi per chilometro delle tratte ferroviarie di media percorrenza sul territorio nazionale.
  2. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono autorizzate nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.01. Lai.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione dalla tassa comunale aeroportuale di sbarco per i passeggeri in arrivo in Sardegna e Sicilia)

  1. In ragione della condizione di insularità e al fine di garantire la piena parità nell'esercizio del diritto alla mobilità, per Pag. 72gli anni 2025, 2026 e 2027 è disposta l'esenzione dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti della Sardegna e della Sicilia.
  2. Ai fini della presente disposizione, la misura unitaria dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco è pari a 6,50 euro per passeggero.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione della misura e di correlazione tra i flussi di traffico passeggeri e la compensazione delle minori entrate.
  4. Alle minori entrate derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 214,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Lai, Barbagallo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni di semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

  1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al secondo periodo, le parole: «presso le province» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza» e il terzo periodo è soppresso.
*4.04. Pastorella.
*4.06. Gadda.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

   (Piano di Gestione Ambientale e del Rischio (PGAR) per opere strategiche)

  1. I soggetti affidatari di contratti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, individuate ai sensi dell'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica del documento di finanza pubblica, sono tenuti a predisporre, anteriormente all'avvio delle attività di cantiere, un Piano di gestione ambientale e del rischio (PGAR).
  2. Il PGAR costituisce documento operativo finalizzato alla gestione integrata del rischio ambientale, sanitario e operativo durante le fasi esecutive dell'opera. Esso include almeno:

   a) l'analisi di rischio ambientale e sanitario in condizioni normali, anomale ed emergenziali;

   b) la modellazione di scenari di rischio ambientale e cumulativo, in coerenza con le linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA);

   c) le misure di prevenzione, contenimento, mitigazione e risposta;

   d) le dotazioni tecniche e logistiche per la gestione delle emergenze ambientali;

   e) la formazione degli operatori e il piano di aggiornamento periodico del personale;

   f) l'integrazione con le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA e nei piani di sicurezza;

   g) le modalità di attuazione del PGAR lungo l'intera filiera esecutiva, con riferimento esplicito agli obblighi operativi e informativi in capo a subappaltatori, consorziati, affidatari indiretti e imprese in ATI;

   h) l'utilizzo di tecnologie digitali per il monitoraggio e la tracciabilità, incluse soluzioni basate su Internet of Things (IoT), blockchain e piattaforme di gestione dati ambientali, al fine di garantire la trasparenza, la tempestività delle segnalazioni e la verifica in tempo reale delle misure adottate.

  3. Il PGAR è trasmesso al committente pubblico e agli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, i quali ne verificano Pag. 73la completezza e coerenza. L'efficacia della dichiarazione di inizio lavori è subordinata all'esito positivo della verifica.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

   a) i contenuti tecnici minimi del PGAR;

   b) i criteri per l'accreditamento dei soggetti abilitati alla sua redazione;

   c) le modalità di aggiornamento e audit nei cantieri;

   d) i criteri per la verifica e la validazione da parte degli enti pubblici.

  5. I costi sostenuti per la redazione, implementazione e aggiornamento del PGAR, nonché per l'allestimento dei presìdi operativi e delle tecnologie di monitoraggio, sono assimilati ai costi per la sicurezza, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e come tali esclusi dal ribasso di gara.
  6. La mancata predisposizione del PGAR costituisce causa ostativa all'avvio del cantiere ed è rilevante ai fini della responsabilità contrattuale dell'appaltatore.
4.08. Tirelli, Semenzato, Pisano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Piano di Gestione Ambientale e del Rischio (PGAR) per opere strategiche)

  1. I soggetti affidatari di contratti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, individuate ai sensi dell'Allegato infrastrutture del documento di economia e finanza, sono tenuti a predisporre, anteriormente all'avvio delle attività di cantiere, un Piano di gestione ambientale e del rischio (PGAR).
  2. Il PGAR costituisce documento operativo finalizzato alla gestione integrata del rischio ambientale, sanitario e operativo durante le fasi esecutive dell'opera. Esso include almeno:

   a) l'analisi di rischio ambientale e sanitario in condizioni normali, anomale ed emergenziali;

   b) la modellazione di scenari di rischio ambientale e cumulativo, in coerenza con le linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA);

   c) le misure di prevenzione, contenimento, mitigazione e risposta;

   d) le dotazioni tecniche e logistiche per la gestione delle emergenze ambientali;

   e) la formazione degli operatori e il piano di aggiornamento periodico del personale;

   f) l'integrazione con le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA e nei piani di sicurezza;

   g) le modalità di attuazione del PGAR lungo l'intera filiera esecutiva, con riferimento esplicito agli obblighi operativi e informativi in capo a subappaltatori, consorziati, affidatari indiretti e imprese in ATI;

   h) l'utilizzo di tecnologie digitali per il monitoraggio e la tracciabilità, incluse soluzioni basate su Internet of Things (IoT), blockchain e piattaforme di gestione dati ambientali, al fine di garantire la trasparenza, la tempestività delle segnalazioni e la verifica in tempo reale delle misure adottate.

  3. Il PGAR è trasmesso al committente pubblico e agli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, i quali ne verificano la completezza e coerenza. L'efficacia della dichiarazione di inizio lavori è subordinata all'esito positivo della verifica.
  4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti:

   a) i contenuti tecnici minimi del PGAR;

Pag. 74

   b) i criteri per l'accreditamento dei soggetti abilitati alla sua redazione;

   c) le modalità di aggiornamento e audit nei cantieri;

   d) i criteri per la verifica e la validazione da parte degli enti pubblici.

  5. La mancata predisposizione del PGAR costituisce causa ostativa all'avvio del cantiere ed è rilevante ai fini della responsabilità contrattuale dell'appaltatore.
4.012. Cattaneo, Cortelazzo.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla rubrica dell'articolo 19 del decreto-legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: «gallerie ferroviarie» sono inserite le seguenti: «, stradali e autostradali».
5.1. Romano, Pisano, Tirelli.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma «1.1», sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

   a) un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), capoverso comma «1-bis»:

   al primo periodo, dopo le parole: ai commi 1 aggiungere le seguenti: , esclusivamente qualora le operazioni siano eseguite fuori dell'orario di servizio ordinario,;

   al secondo periodo, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , esclusivamente qualora le operazioni siano eseguite fuori dell'orario di servizio ordinario,.
5.2. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le eventuali risorse economiche residue derivanti dai versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni, dai soggetti per i quali sono espletate operazioni in materia di motorizzazione, che non risultino integralmente impiegate per le attività ispettive e di vigilanza previste dal medesimo articolo, sono destinate al finanziamento delle attività del Centro elaborazione dati (CED) della Motorizzazione civile. Le predette risorse sono finalizzate al potenziamento infrastrutturale e tecnologico del CED, al rafforzamento della sicurezza informatica, alla gestione dei flussi informativi e al miglioramento dell'erogazione dei servizi digitali all'utenza.
*5.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*5.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce un tavolo interistituzionale unitamente al Ministro per la pubblica amministrazione ed eventuali altre amministrazioni interessate nonché alle principali associazioni sindacali e di categoria, volto alla semplificazione e riduzione gli oneri riferibili alla motorizzazione civile e alla circolazione dei veicoli e natanti.
5.5. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati (cosiddette «auto in polizza») in porto, tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesaPag. 75 del successivo trasporto a destinazione finale, possono comunque essere rilasciate un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato ex articolo 17 della legge n. 84 del 1994 alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale.
*5.6. Caroppo.
*5.7. Marchetti, Maccanti, Dara, Furgiuele, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle imprese autorizzate a svolgere le operazioni e servizi portuali di imbarco e sbarco da e su nave e le attività di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati (cosiddette «auto in polizza») in porto, tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto a destinazione finale, possono comunque essere rilasciate un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e di quelli in somministrazione dal soggetto fornitore di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
**5.8. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.
**5.9. Frijia.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai distributori autorizzati a svolgere le attività di commercializzazione dei veicoli non ancora immatricolati (cosiddette «auto in polizza») tra le aree aziendali e le aree esterne all'azienda, in attesa del successivo trasporto a destinazione finale, possono comunque essere rilasciate un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale.
5.10. Marchetti, Maccanti, Dara, Furgiuele, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui veicoli adibiti a trasporto sociale l'apposizione di pubblicità non luminosa, effettuata anche per conto terzi, a titolo oneroso o gratuito, è sempre consentita, purché realizzata con le medesime condizioni previste per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea e con sporgenze non superiori a 3 centimetri rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.
  3-ter. Ai fini del comma 3-bis, per trasporto sociale si intende il servizio di trasporto di persone, beni o cose gestito da amministrazioni pubbliche o enti del Terzo settore, con veicoli da questi detenuti a qualsiasi titolo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, anche in funzione dello svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3-quater. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
5.11. Panizzut, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le regioni, comprese quelle diverse da quelle ivi indicate, possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel Pag. 76di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2026. Le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 sono esentati dalle limitazioni alla circolazione. Le regioni adottano le misure necessarie per assicurare ai proprietari di veicoli di classe inferiore a euro 5, utilizzati per lavoro o, in assenza di adeguato servizio di trasporto pubblico locale, utilizzati per raggiungere il lavoro o per le esigenze di vita, percorrenze chilometriche annuali, calcolate in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo e coerenti con le necessità dell'utenza. Entro il 1° ottobre 2025 le regioni modificano i propri piani di qualità dell'aria prevedendo l'implementazione delle disposizioni volte alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di riscaldamento e climatizzazione, in misura tale da bilanciare le maggiori emissioni derivanti dalle disposizioni del presente comma.
5.12. Squeri, Cortelazzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa pubblicazione sull'apposita sezione del portale istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato o omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione di cui al terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.
5.14. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «30.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000»;

   b) al quarto periodo, sono premesse le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,» e le parole: «dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2026»;

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad Pag. 77alimentazione diesel di categoria “Euro 5” prima del termine di cui al quarto periodo mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi».
5.15. Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Cavandoli, Davide Bergamini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare, entro il 15 settembre 2025, l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale che sono esonerati dal divieto di circolazione di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Con apposito decreto da adottare entro il 30 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica un allegato aggiuntivo di integrazione all'Allegato 1 del decreto dipartimentale n. 241 del 29 dicembre 2023.
*5.16. Mazzetti.
*5.17. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Simiani.
*5.18. Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della strada, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della strada, svolti dalla Polizia locale.
5.19. Auriemma, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nelle more della revisione organica della materia, fino al 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere individuati tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico.
5.21. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai veicoli di proprietà delle aziende sanitarie locali impiegate nello svolgimento delle attività di assistenza di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 è rilasciato apposito contrassegno da parte del comune, volto a consentire a tali veicoli la possibilità della sosta gratuita nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento. Per il rilascio del contrassegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 381 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della Pag. 78strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5.22. Matteoni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale.
5.23. Auriemma, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al personale della motorizzazione civile sono somministrati corsi di formazione iniziali e attività formative periodiche per la gestione dei rischi informatici e cibernetici, al fine di rafforzare le capacità di resilienza dell'amministrazione e adeguare consapevolezza e competenze all'evoluzione costante della tecnologia e delle tipologie di rischio e minaccia.
5.24. Giuliano, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.25. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 6, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prescrivere in ogni caso, in presenza di neve, l'impiego di mezzi antisdrucciolevoli e pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio per veicoli di massa non inferiore a 12 tonnellate, destinati al trasporto di merci, che percorrono valichi alpini o transiti posti al di sopra di 700 metri sul livello del mare».
5.26. Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che la gestione dei rifiuti e le operazioni di bonifica siano effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per ciascuna categoria di rifiuti e secondo la relativa classificazione. Nel caso in cui le operazioni di gestione dei rifiuti e le operazioni di bonifica si siano rese necessarie in conseguenza di un incidente stradale, i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili».
5.27. Mattia, Zinzi, Caroppo, Mazzetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al dieci per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli Pag. 79delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.
5.28. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 50 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, le parole: «o di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci» sono soppresse.
5.29. Raimondo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t» sono inserite le seguenti: «e dei relativi rimorchi».
5.30. Steger, Schullian, Gebhard.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica».
*5.31. Gaetana Russo.
*5.32. Pastorella.
*5.33. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
*5.34. Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 116, comma 3, lettera f), del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ma non superiore a 4250 kg a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione» sono sostituite con le seguenti: «ma non superiore a 5000 kg».
5.35. Maccanti, Marchetti, Furgiuele, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 116, comma 3, lettera f) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

    «2-bis) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di prodotti alimentari e bevande refrigerate con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg a condizione che la massa superiore a 3500 kg sia dovuta all'eccesso di massa determinato dal sistema di coibentazione termica, refrigerazione e correlati tecnici, annessi al veicolo adibito per il trasporto. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni».
5.36. Deidda.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 6, dopo le parole: «apparecchiature debitamentePag. 80» sono inserite le seguenti: «approvate o».
*5.37. Casu.
*5.38. Pastorella.
*5.39. Santillo, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Iaria.
*5.40. Alessandro Colucci, Tirelli, Pisano.
*5.41. Amich.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 157, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso.».
5.42. Carotenuto, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, nonché alle associazioni e agli enti senza scopo di lucro, che in base al proprio statuto, effettuano attività regolare e documentata di trasporto collettivo di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento».
5.43. Morgante.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di I.P.T/I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.
  2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.
  3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di Pag. 81un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.01. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*5.02. Manes.
*5.03. Ruffino, Pastorella.
*5.04. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*5.05. Pastorino.
*5.06. Panizzut, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per l'inserimento delle targhe speciali nei dati del parco circolante trasmessi alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 le amministrazioni pubbliche, i corpi di polizia locale e le forze dell'ordine che, ai sensi degli articoli 93, comma 11, e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolano veicoli con targa speciale, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza quadrimestrale, l'elenco delle nuove immatricolazioni.
  2. Con decreto del Direttore generale per la motorizzazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, sono definite le forme e le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1, ai fini dell'inclusione di tali informazioni nella comunicazione di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2019/631.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
**5.07. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
**5.08. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
**5.09. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 72, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I ciclomotori, gli autoveicoli ed i motoveicoli devono essere dotati di un dispositivo di registrazione video (dash cam) conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle Imprese e del made in Italy ed il Garante per la protezione dei dati personali. Il dispositivo deve essere mantenuto in stato di funzionamento durante la marcia del veicolo.»;

Pag. 82

   b) all'articolo 80, dopo il comma 17-bis è inserito il seguente:

   «17-ter. La verifica del corretto funzionamento del dispositivo di registrazione video (dash cam) è effettuata in sede di revisione periodica del veicolo. In caso di malfunzionamento o assenza del dispositivo, il veicolo non supera la revisione.».
5.010. Romano, Pisano, Tirelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai componenti e ai dispositivi di equipaggiamento non previsti all'origine dalla casa costruttrice del veicolo, omologati in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, per tipo e modello di veicolo. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione verificano che il componente o il dispositivo di equipaggiamento è debitamente contrassegnato all'origine con indicazione delle generalità del produttore e della omologazione ottenuta e, laddove questa è stata rilasciata da altro Stato membro, è allegata copia tradotta in lingua italiana asseverata dal produttore.
   4-ter. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione sottopongono a visita il veicolo al solo fine di verificare che l'installazione del componente o del dispositivo di equipaggiamento è stato attuato conformemente alle indicazioni contenute nell'omologazione e, in caso di esito positivo, provvedono all'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica mediante l'emissione di una nuova carta di circolazione.
   4-quater. Lo svolgimento delle verifiche di cui ai commi 4-bis e 4-ter può essere affidato, in considerazione di particolari e contingenti situazioni operative dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, a imprese di autoriparazione che svolgono attività di meccatronica, carrozzeria e gommista o a imprese che, pur svolgendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, svolgono altresì, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ad enti privati autorizzati previa iscrizione in un apposito registro.
   4-quinquies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro di cui al comma 4-quater e sono definite le modalità e i requisiti per l'iscrizione al medesimo registro. Con il regolamento di cui al primo periodo sono stabiliti altresì i requisiti tecnico-professionali nonché le caratteristiche relative alle attrezzature e ai locali ai fini del corretto esercizio delle attività di verifica e controllo da parte delle imprese di cui al medesimo comma 4-quater.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5.011. Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla commercializzazione di targhe non regolamentari)

  1. All'articolo 101 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 83n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La riproduzione di dette targhe, la distribuzione di tali riproduzioni e la relativa pubblicizzazione, qualora siano poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 100 e 101, sono abusive, salvo che sia riportata su di esse, nella facciata anteriore, in modo ben visibile e indelebile, la dicitura Fac-simile.»;

   b) al comma 5, dopo la parola: «distribuisce» sono aggiunte le seguenti: «o pubblicizza»;

   c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa sanzione è soggetto chiunque circoli, a qualsiasi titolo, con un veicolo munito anche solo di una targa abusiva, ferma la responsabilità solidale, a seconda dei casi, dell'utilizzatore oppure del proprietario, indicati sulla carta di circolazione, ove non provano che ciò è avvenuto contro la loro volontà o a loro insaputa.».
*5.012. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*5.013. Panizzut, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla commercializzazione di targhe non regolamentari)

  1. All'articolo 101 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La riproduzione di dette targhe, la distribuzione di tali riproduzioni e la relativa pubblicizzazione, qualora siano poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 100 e 101, sono abusive.»;

   b) al comma 5, dopo la parola: «distribuisce» sono aggiunte le seguenti: «o pubblicizza»;

   c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa sanzione è soggetto chiunque circoli, a qualsiasi titolo, con un veicolo munito anche solo di una targa abusiva, ferma la responsabilità solidale, a seconda dei casi, dell'utilizzatore oppure del proprietario, indicati sulla carta di circolazione, ove non provano che ciò è avvenuto contro la loro volontà o a loro insaputa.».
5.014. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 115:

    1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e D1 e D1E»;

    2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: «D1 e D1E», sono sostituite dalle seguenti: «D e DE»;

    3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

    4) al comma 2, lettera a), la parola: «sessantacinque», è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «fino a sessantotto anni» sono soppresse;

    5) al comma 2, lettera b), la parola: «sessanta», è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «fino a sessantotto anni» sono soppresse;

Pag. 84

   b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
   4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.».
5.015. Maccanti, Cattoi, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modificazioni all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

  1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sessantotto anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».
5.016. Maccanti, Cattoi, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'idoneità tecnica necessaria per il conseguimento della patente di guida di ogni categoria si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni, previa frequenza di un corso in presenza di quattro ore, presso un'autoscuola, concernente le seguenti materie: principali cause di incidenti stradali, rispetto degli altri utenti della strada, sensibilizzazione sui comportamenti da adottare nelle manovre di attraversamento degli incroci, corsie di accelerazione e decelerazione, di sorpasso, del rispetto della distanza di sicurezza, velocità, uso di alcol e droghe.»;

   b) dopo il comma, 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La frequenza delle lezioni del corso di cui al comma 1, nonché le esercitazioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 122, è registrata, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, e costituiscono presupposto per essere ammessi, rispettivamente, alla prova di controllo delle cognizioni e alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B.».
5.017. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

Pag. 85

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di circolazione delle unità da diporto a noleggio e locazione)

  1. Al fine di consentire la regolare circolazione delle unità da diporto a noleggio per la stagione 2025, i candidati che abbiano presentato domanda di esame per il conseguimento del titolo di Ufficiale del diporto di seconda classe, se muniti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, e in possesso, da almeno dieci anni, della patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 39, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono ammessi al comando di imbarcazioni da diporto a noleggio fino al 31 dicembre 2025.
  2. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia condotta da soggetto diverso dal contraente, dallo stesso contrattualizzato.»;

   b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

   «Art. 46-bis. (Locazione occasionale) – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 49-bis, comma 1, è altresì consentita la locazione occasionale dell'unità da diporto in favore di società aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione da diporto. Tale forma di locazione da parte del soggetto cedente non costituisce uso commerciale dell'unità ed è soggetta alle prescrizioni di cui all'articolo 49-bis, commi 1, 3, 3-bis, 4 e 5. Il contratto di locazione deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.».
5.018. Cangiano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Realizzazione del prolungamento della metropolitana della città di Milano «M5 Cinisello-Monza»)

  1. Al fine di incentivare la mobilità pubblica e in particolare il trasporto pubblico su ferro, e per ridurre i livelli di inquinamento nell'area urbana di Milano interessate da elevati valori di inquinanti dell'aria, sono stanziati complessivi 580 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2033, quale contributo statale per la realizzazione, del prolungamento della metropolitana della città di Milano «M5 Cinisello-Monza».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 50 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede:

   a) quanto a euro 25 milioni di euro per l'anno 2026, a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 50 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 25 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.019. Sala, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati Pag. 86dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

  1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
*5.020. Caroppo.
*5.021. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di sperimentazione di guida connessa e automatica in ambito aeroportuale)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la sperimentazione della guida autonoma di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è estesa agli ambiti stradali interni agli aeroporti aperti all'uso pubblico, ricompresi nelle aree definite dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5.022. Raimondo.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso» sono soppresse.
6.1. Cangiano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, all'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «valori per il mercato all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «valori della produzione dei prodotti industriali».
6.2. Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito.

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di Sistema Portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025 per un massimo di cinquePag. 87 anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
  1-ter. La variazione del canone annuo, calcolata secondo i criteri di cui al comma 1, non può essere in ogni caso superiore al 5 per cento.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 e 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.3. Maccanti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di Sistema Portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025, per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
  1-ter. La variazione del canone annuo, calcolata secondo i criteri di cui al comma 1, non può essere in ogni caso superiore al 5 per cento.
*6.4. Mazzetti.
*6.5. Caroppo.
*6.6. Del Barba.
*6.7. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di Sistema Portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025, per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
  1-ter. Nel caso in cui il canone annuo, in base ai criteri di cui al comma 1, subisca una variazione superiore al 5 per cento, l'Autorità di Sistema Portuale procede al riequilibrio del piano economico finanziario del concessionario.
6.8. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i casi verificati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
6.9. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono confermati i casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.10. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono attribuiti, in misura pari all'80 per cento ciascuno, all'ente concedente, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 1-ter e 1-quater.Pag. 88
  1-ter. Gli enti di cui al comma 1-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei canoni demaniali marittimi di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di valorizzazione, tutela e fruizione della costa, ivi comprese la fornitura dei servizi per le spiagge non assegnate in concessione.
  1-quater. Ciascun ente trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1-bis, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 1-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 1-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
*6.11. Deborah Bergamini, Mazzetti, Cortelazzo.
*6.12. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Una quota pari al 10 per cento del canone annuo di cui al comma 1 è devoluta all'ente concedente e deve essere destinata:

   a) alla copertura delle spese connesse alla gestione del demanio marittimo;

   b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale, individuati nell'ambito dei Piani di difesa della costa adottati dalle regioni;

   c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.

   1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
**6.13. Manes.
**6.14. Ruffino.
**6.15. Iaria, Fede, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
**6.16. Pastorino.
**6.17. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di Sistema Portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
  1-ter. Nel caso in cui il canone annuo, in base ai criteri di cui al comma 1, subisca una variazione superiore al 5 per cento, l'Autorità di Sistema Portuale procede al riequilibrio del piano economico finanziario del concessionario.
6.18. Frijia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione Pag. 89di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti è pari ad euro 500. Tale importo è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale.
6.19. Colombo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le concessioni demaniali, di durata complessiva inferiore a trenta giorni, rilasciate a favore di società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, o di enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o di associazioni locali, e destinate allo svolgimento di attività sportive, ricreative e altre manifestazioni legate alle tradizioni locali, organizzate in forma singola o associata, senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone è fissato nell'importo minimo di euro 500.
6.21. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le concessioni demaniali, di durata complessiva inferiore a trenta giorni, rilasciate a favore di società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, o di enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o di associazioni locali, e destinate allo svolgimento di attività sportive, ricreative e altre manifestazioni legate alle tradizioni locali, organizzate in forma singola o associata, senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone è fissato nell'importo di euro 500.
*6.22. Manes.
*6.23. Bonelli.
*6.24. Ruffino.
*6.25. Pastorino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le concessioni demaniali, in aree ad alta densità turistiche, rilasciate a favore di immobili con finalità residenziali e abitative, senza scopo di lucro per cui è già in essere un contratto di affitto da almeno 10 anni, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone è fissato nell'importo di euro 1.000 annui.
6.26. Alessandro Colucci, Tirelli, Pisano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree di cui al primo periodo si intendono riferite agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP) e non alle singole porzioni dei medesimi».
6.27. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Pag. 90

  Sopprimere il comma 2.
6.28. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Iaria.

  Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.
6.29. Mazzetti.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni o gli enti locali stabiliscono l'inizio e la fine della stagione balneare di ogni anno anche ai fini delle misure di sicurezza.
*6.30. Deborah Bergamini, Mazzetti, Cortelazzo.
*6.31. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre con le seguenti: dal 1° giugno al 15 settembre;

   b) sopprimere il secondo periodo.
6.32. Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre con le seguenti: dal 15 giugno al 15 settembre.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni e gli enti locali, sentiti gli operatori, possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di 10 giorni, fermo restando che la durata minima della stagione balneare non potrà essere, in ogni caso, superiore a 100 giorni.
6.33. Mazzetti, Deborah Bergamini.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni e gli enti locali possono anticipare e posticipare l'inizio e/o la fine della stagione balneare di 10 giorni, fermo restando che la durata minima della stagione balneare non potrà essere, in ogni caso, inferiore a 100 giorni.
*6.34. Manes.
*6.35. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*6.36. Pastorino.
*6.37. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo con le seguenti: e la fine della stagione balneare di una settimana.
6.38. Andreuzza, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza» sono soppresse.
6.40. Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 2), le parole: «Porti di La Spezia e Marina di Carrara» sono sostituite dalle seguenti: «Porto di La Spezia»;

   b) al punto 3), dopo le parole: «Livorno, Capraia,» sono inserite le seguenti: «Marina di Carrara,».
6.41. Barabotti.

Pag. 91

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire un adeguato sviluppo della catena di commercio tra i porti afferenti al Mare Tirreno Centro-Settentrionale e i relativi collegamenti verso i partner commerciali situati, in particolar modo, nella regione dei Balcani, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE E D'ABRUZZO – Porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Pescara, Porto canale di Rio Martino, Ortona e Vasto»;

   b) al numero 12), le parole: «Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona e Vasto» sono sostituite dalle seguenti: «Pesaro e San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica)».

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate le opportune variazioni di bilancio relative all'esercizio finanziario in corso al momento della medesima data di entrata in vigore.
6.42. Sottanelli, Pastorella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 10), le parole: «, Monopoli e Termoli» sono sostituite dalle seguenti: «e Monopoli».

   b) al punto 12), le parole: «e Vasto» sono sostituite dalle seguenti: «, Vasto e Termoli».
*6.43. Latini, Bagnai.
*6.44. Cortelazzo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine di cui al comma 1», e dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».
6.46. Cannizzaro, Cortelazzo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-septies, le parole: «autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16, 18 e 6, comma 10, della medesima legge n. 84 del 1994»;

   b) al comma 3-octies, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

   «3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del Pag. 92fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.».

   d) dopo il comma 3-novies, è inserito il seguente:

   «3-novies.1. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-septies del presente articolo ai soggetti:

   a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone.».
6.47. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. La disposizione del comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in materia di garanzie di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità delle procedure che, con atto dell'ente concedente, sono considerate come selettive, si interpreta nel senso che detta procedura è considerata validamente svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a condizione che l'istanza di parte sia pubblicata all'albo pretorio online dell'ente concedente e risponda all'esigenza di garantire il contenuto di tutela minima per i potenziali concorrenti, in coerenza con la sentenza 20 aprile 2023, causa C-348/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6.48. Mazzetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di consentire l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive mediante lo strumento del partenariato pubblico privato previsto dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottate le seguenti misure:

   a) all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. L'ente concedente può stabilire le modalità con cui la concessione può essere affidata al concessionario uscente utilizzando lo strumento del partenariato pubblico privato previsto dall'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un apporto prevalentemente privato ai fabbisogni finanziari connessi e un apporto pubblico parametrato alle funzioni demandate al contratto di partenariato, nel rispetto del principio dell'interesse pubblico di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.»;

   b) all'articolo 174, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte,Pag. 93 in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in relazione alle quali i contratti possono essere stipulati direttamente dagli enti concedenti, anche con la partecipazione di più soggetti privati».
6.49. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Buono portuale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Adeguamento buono portuale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 Pag. 94gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
*6.02. Frijia.
*6.03. Pastorino.
*6.04. Maccanti, Furgiuele.
*6.05. Traversi, L'Abbate, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di incrementare l'attività del Fondo Nazionale Marittimi, come richiamato dall'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2008, la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro per il triennio 2025-2027, finalizzati ad aumentare la contribuzione per la formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del medesimo decreto ministeriale.
  2. Sono altresì destinati al suddetto Fondo 1 milione di euro per gli anni dal 2025 al 2030, finalizzati a incrementare le prestazioni, ovvero le indennità, previste a favore dei lavoratori marittimi non impiegati a bordo delle navi in base alle condizioni previste dal Contratto Collettivo di settore che individua nel Fondo lo strumento di attuazione della Convenzione IIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Con decreto direttoriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le risorse per identificare nell'ambito del Fondo Nazionale Marittimi il soggetto deputato alla costituzione e implementazione degli strumenti utili a sistematizzare l'anagrafica dei lavoratori marittimi, a semplificare e omogeneizzare le procedure per l'arruolamento dei lavoratori marittimi, a cooperare nelle attività di verifica, certificazione e monitoraggio dei centri accreditati dallo stesso Ministero a erogare le certificazioni ai sensi della normativa STCW.
**6.06. Frijia.
**6.07. Pastorella.
**6.08. Furgiuele.

Pag. 95

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare enti locali)

  1. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono,»;

    2) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino a concorrenza del valore stimato del bene al momento del trasferimento, al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;

   b) al comma 10, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Entro e non oltre 90 giorni dall'alienazione ovvero dalla cessione di quote dei predetti fondi immobiliari, non si applicano più le riduzioni nei trasferimenti erariali previste al comma 7.».
*6.09. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*6.010. Manes.
*6.011. Pastorino.
*6.012. Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-septies, le parole: «ai sensi degli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 16, 18 e 6, comma 10,»;

   b) al comma 3-octies, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

   «3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.».

   d) dopo il comma 3-novies è inserito il seguente:

   «3-novies.1. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-septies ai soggetti:

   a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio Pag. 961994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone.».

  2. All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «può destinare una quota» sono sostituite dalle seguenti: «destina una quota».
6.013. Frijia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-septies, le parole: «ai sensi degli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 16, 18 e 6, comma 10,»;

   b) al comma 3-octies, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

   «3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.».

   d) dopo il comma 3-novies è inserito il seguente:

   «3-novies.1. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-septies ai soggetti:

   a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10 anni, all'esecuzione Pag. 97delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone.».
*6.014. Pastorella.
*6.015. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-septies, le parole: «ai sensi degli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 16, 18 e 6, comma 10,»;

   b) al comma 3-octies, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

   «3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.»;

   d) dopo il comma 3-novies è inserito il seguente:

   «3-novies.1. Nell'individuare le prestazioni erogabili dal fondo sarà data precedenza ai lavoratori:

   a) di cui è stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   b) di cui è stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   c) che hanno svolto attività operative per un maggior numero di anni.».
**6.016. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.
**6.017. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani.
**6.018. Caroppo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di accompagnamento alla pensione dei lavoratori portuali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi da 3-septies a 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2024 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al comma 3-novies, Pag. 98compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
   3-octies. A decorrere dall'anno 2025, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
   3-novies. Il fondo di cui ai commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies .».
6.019. Pastorella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per la nomina dei Presidenti dell'Autorità di sistema portuale)

  1. Fermo restando l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i presidenti dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo medesimo.
6.020. Del Barba.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo»;

   b) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri conseguenti l'incentivazione al pensionamento dei lavoratori contribuiranno, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell'incentivo».

  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazionePag. 99 del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6.021. Furgiuele, Dara, Maccanti, Zinzi, Bof, Pizzimenti, Benvenuto, Marchetti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o della agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. L'Autorità di sistema portuale, al fine di mantenere la piena efficienza ed operatività dell'impresa o dell'agenzia, può utilizzare fino ad un ulteriore 10 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate per finanziare l'incentivo all'esodo del personale che nei due anni antecedenti alla entrata in vigore della presente norma sia risultato per un periodo, anche discontinuo, non inferiore a complessivi 350 giorni naturali inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. L'incentivo all'esodo per singolo lavoratore, riconoscibile per gli anni 2023, 2024 e 2025, sarà quantificato in misura non superiore al 120 per cento dell'importo pari a 36 mensilità retributive lorde calcolate sulla base della retribuzione lorda media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa.».

  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6.022. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazione di norme del codice della navigazione e in materia di contratti di arruolamento)

  1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16:

    1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono istituiti presidi e/o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso»;

   b) il primo comma dell'articolo 81 è sostituito dal seguente: «Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi e provvede alla Pag. 100polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime»;

   c) l'articolo 328 è sostituito dal seguente:

«Art. 328.
(Forma dei contratti di arruolamento)

   1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore.
   2. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.
   3. Il contratto di cui al primo comma deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Per i contratti di cui al secondo comma l'annotazione è a cura del comandante della nave.
   4. Nei casi di cui al primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità.
   5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.
   6. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso».

   d) l'articolo 329 è abrogato;

   e) all'articolo 1235:

    1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) i comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, riguardo ai reati previsti dal presente Codice nonché ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 51 del medesimo codice, ferma restando la competenza delle forze di polizia. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 51 del medesimo codice, ferma restando la competenza delle forze di polizia, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi»;

  2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.
6.023. Deidda.

Pag. 101

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Forma del contratto)

  1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 328:

    1) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.
   Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione e` effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità.».

    2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.»;

   b) l'articolo 329 è abrogato.

  2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse.
  3. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 223, primo comma, dopo le parole: «devono essere effettuate» sono inserite le seguenti: «, ove possibile,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare»;

   b) l'articolo 236 è abrogato;

   c) all'articolo 357, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «stipulati in località estera dove non sia autorità consolare» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati ai sensi dell'articolo 328 del codice»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.».
6.024. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Pag. 102

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

  1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inserito il seguente:

«Art. 116-bis.
(Consulente Chimico di porto)

   1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
   2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

   b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;

   c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

   3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
   4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici.
   5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
   6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di “consulente chimico di porto” nei registri di cui all'articolo 68 del presente codice, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del presente codice.
   7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
   8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.
   9. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
6.025. Pastorino.

(Inammissibile)

Pag. 103

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice della navigazione)

  1. Dopo l'articolo 152 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inserito il seguente articolo:

«Art. 152-bis.
(Iscrizione provvisoria)

   1. Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dall'articolo 315 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

   a) copia del titolo di proprietà;

   b) copia del passavanti provvisorio;

   c) copia del certificato di stazza;

   d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

   e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

   f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, la iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

   2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.».
6.026. Pastorino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)

  1. Dopo l'articolo 169 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono inseriti i seguenti:

«Art. 169-bis.
(Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)

   1. Le carte, i libri e i documenti di bordo elencati di seguito possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, in conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:

   a) giornale nautico e giornale di macchina di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice, agli articoli da 362 a 374 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima) e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011;

   b) ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente codice e agli articoli da 349 a 361 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima);

   c) registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa previsto dalla norma 9 dell'allegato II alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662, e dal decreto del Ministro della marina mercantile 3 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987;

   d) registro degli idrocarburi di cui all'articolo 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e al decreto del Ministero delle Pag. 104infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2012;

   e) registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

   f) registro degli infortuni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2000;

   g) giornale radiotelegrafico di cui all'articolo 175 del presente codice;

   h) giornale di bordo GMDSS di cui all'articolo 175 del presente codice e all'articolo 32, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130;

   i) registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001.

Art. 169-ter.
(Requisiti e specifiche)

   1. Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuno delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis nonché della loro formazione, aggiornamento, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, estrazione e validazione temporale, nonché dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 169-quater.
(Norme fiscali)

   1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis in formato digitale si provvede ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.

Art. 169-quinquies.
(Strumenti di pagamento)

   1. Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   2. Nell'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, i punti 83 e 84 sono soppressi.».
6.027. Frijia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di arruolamento del personale marittimo)

  1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 328, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. Pag. 105I contratti d'arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.
   Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma.»;

   b) l'articolo 329 è abrogato.
6.028. Frijia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

  1. All'articolo 331 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» è sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;

   b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale,».
6.029. Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure in materia di pianificazione dello spazio marittimo)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «Dipartimento per le politiche europee» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare»;

   b) al primo periodo, dopo le parole: «del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri».
6.030. Mattia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Inserimento dei lavoratori portuali tra le categorie che svolgono professioni usuranti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

    2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente; trattorista; manutentore mezzi portuali; addetto alle operazioni Ro-Ro e tutte le mansioni strettamente legate all'operatività portuale di banchina»;

Pag. 106

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.031. Pastorella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Inserimento dei lavoratori portuali tra le categorie che svolgono professioni usuranti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

    2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti mansioni strettamente legate all'operatività portuale di banchina»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.032. Pastorella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Inserimento dei lavoratori portuali tra le categorie che svolgono professioni usuranti)

  1. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera Q. è aggiunta la seguente:

   «Q-bis. Lavoratori del settore portuale.»

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono apportate le opportune modifiche normative ai fini dell'attuazione del comma 1.
6.033. Pastorella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, si applicanoPag. 107 all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.034. Pastorino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme di interpretazione autentica in materia di concessioni demaniali marittime ad uso abitativo)

  1. All'articolo 01, comma 1, lettera f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'espressione «strutture ad uso abitativo» si interpreta nel senso di opere edilizie utilizzate come abitazione, principale o secondaria.
  2. L'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta nel senso che la disposizione non produce effetti sulle concessioni demaniali vigenti alla data della sua entrata in vigore, fino alla scadenza del rinnovo automatico già maturato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
  3. L'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la disposizione è applicabile alle concessioni demaniali marittime per le finalità ivi previste, comprese quelle ad uso abitativo, comunque vigenti alla data del 31 dicembre 2013, anche per effetto del rinnovo automatico già maturato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
  4. L'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la disposizione ha effetto novativo del termine di validità delle concessioni demaniali marittime oggetto della proroga di cui all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ancorché scadute al 31 dicembre 2017.
6.035. Zinzi, Miele, Ottaviani, Matone, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tipi di visite)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione amministrativa, competitività, razionalizzazione delle risorse e nell'ambito di quelle già disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il coordinamento, semplificazione ed il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite afferenti alla tutela della salute e sicurezza delle sistemazioni e dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi.
  2. I provvedimenti di cui al comma 1, riguarderanno il coordinamento tra il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e la legge 16 giugno 1939, n. 1045.
6.036. Marchetti, Furgiuele, Maccanti, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

ART. 7.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera d), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In Pag. 108alternativa alla costituzione della suddetta nuova società, con atto aggiuntivo alla convenzione che regola il rapporto concessorio con il Consorzio Venezia Nuova, e senza maggiori oneri per il concedente, può essere previsto che la medesima società sia costituita dal Consorzio Venezia Nuova e, successivamente, la sua partecipazione sia acquisita dalla Autorità che la trasformerà in società in house ai sensi del citato articolo 16.».
07.01. Marchetto Aliprandi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'Autorità per la Laguna di Venezia-Nuovo Magistrato delle Acque si attiene ai seguenti princìpi generali:

   a) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;

   b) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;

   c) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;

   d) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

   e) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della Laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.
7.3. Cappelletti, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato.
  1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Nelle more della piena operatività dell'Autorità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 per le spese di supporto tecnico e amministrativo. Agli oneri dal primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 95, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253.».
7.4. Andreuzza, Raimondo, Caroppo, Semenzato, Bof, Mattia, Mazzetti, Tirelli, Maccanti, Pisano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1. Al fine di gestire la ciclovia nazionale VenTo, insistente sulle opere idrauliche di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e finanziata principalmente con Pag. 109risorse in carico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si autorizza all'assunzione di n. 8 unità di personale a tempo indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali già vigenti per l'Agenzia stessa, con qualifica di n. 1 Dirigente tecnico, n. 1 Funzionario tecnico di Elevata qualificazione, n. 1 Funzionario amministrativo di Elevata qualificazione, n. 5 Istruttori tecnici.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 419.700,00, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.5. Amich.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di gestire la ciclovia nazionale VenTo, insistente sulle opere idrauliche di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e finanziata principalmente con risorse in carico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si autorizza la medesima Agenzia all'assunzione di n. 8 unità di personale a tempo indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali già vigenti per l'Agenzia stessa, con qualifica di n. 1 dirigente tecnico, n. 1 funzionario tecnico di elevata qualificazione, n. 1 funzionario amministrativo di elevata qualificazione, n. 5 istruttori tecnici, nel limite di spesa annua pari a complessivi 419.700,00 euro a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, valutati, a 419.700,00 euro, a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7.6. Bof, Stefani, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

   1-bis. A decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del proprio personale dipendente a quello del personale dipendente delle sue regioni istitutrici, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, può incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta amministrazione indica, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'Agenzia Interregionale per il fiume Po.
*7.7. Bof, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.
*7.8. Amich.

Pag. 110

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Norme sicurezza acque interne)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle unità navali adibite alla navigazione in acque interne, nuove ed esistenti, non finanziate da contributi europei, non si applica quanto previsto al comma 1 se in possesso dei certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, per le unità esistenti e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le unità nuove.».

Art. 7-ter.
(Norme sanitarie per l'iscrizione delle matricole del personale navigante della navigazione interna e delle acque della laguna veneta)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, l'Allegato B è sostituito dal seguente:

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO
DEI TITOLI PROFESSIONALI

REQUISITI DA ACCERTARSI
IN SEDE DI CONTROLLO

  Per i servizi
  di coperta

  Per i servizi
  di macchina

  Per i servizi
  di coperta

  Per i servizi
  di macchina

  Vista

  14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti

  14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti

  10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale

  10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale

  Senso
  cromatico

  Normale

  Come per l'iscrizione nelle matricole

  Normale

  Come per l'iscrizione nelle matricole

  Udito

  Percezione voce afona da 8 metri (da entrambi i lati)

  Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

  Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

  Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

Pag. 111

Art. 7-quater.
(Acque promiscue)

  1. All'articolo 4, primo comma, del Regolamento per la navigazione marittima, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Sono considerate zone di navigazione promiscua le acque protette della Laguna Veneta, le acque protette marittime e quelle adiacenti alle acque protette marittime.».

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la lettera qqq-quater), è aggiunta la seguente:

   «qqq-quinquies) acque promiscue: le acque protette della Laguna veneta, le acque protette marittime, come definite alla lettera qqq-ter) e quelle adiacenti alle acque protette marittime, come definite dalla lettera qqq-quater)».

  3. All'Allegato I, Capo V, del citato decreto legislativo n. 71 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Regola V/1-1, paragrafo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente regola non si applica al personale navigante imbarcato su unità che effettuano viaggi in acque promiscue, così come definite all'articolo 2, punto qqq-quinquies»;

   b) alla Regola V/1-2, paragrafo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente regola non si applica al personale navigante imbarcato su unità che effettuano viaggi in acque promiscue, così come definite all'articolo 2, punto qqq-quinquies»;

   c) alla Regola V/2, paragrafo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente regola non si applica al personale navigante imbarcato su unità che effettuano viaggi in acque promiscue, così come definite all'articolo 2, punto qqq-quinquies»;

   d) alla Regola V/3, paragrafo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente regola non si applica al personale navigante imbarcato su unità che effettuano viaggi in acque promiscue, così come definite all'articolo 2, punto qqq-quinquies»;

   e) alla Regola V/4, paragrafo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente regola non si applica al personale navigante imbarcato su unità che effettuano viaggi in acque promiscue, così come definite all'articolo 2, punto qqq-quinquies».

Art. 7-quinquies.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)

  1. Al fine di consentire la migliore organizzazione del lavoro a bordo delle imbarcazioni, il trasbordo di membri di equipaggio cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si intende come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.
7.01. Zinzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Norme sicurezza acque interne)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle unità navali adibite alla navigazione in acque interne, nuove ed esistenti, non finanziate da contributi europei, non si applica quanto previsto al comma 1 se in possesso dei certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, per le unità esistenti e al decreto del Presidente della Pag. 112Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le unità nuove.».

Art. 7-ter.
(Norme sanitarie per l'iscrizione delle matricole del personale navigante della navigazione interna e delle acque della laguna veneta)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, l'Allegato B è sostituito dal seguente:

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO
DEI TITOLI PROFESSIONALI

REQUISITI DA ACCERTARSI
IN SEDE DI CONTROLLO

  Per i servizi
  di coperta

  Per i servizi
  di macchina

  Per i servizi
  di coperta

  Per i servizi
  di macchina

  Vista

  14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti

  14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti

  10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale

  10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale

  Senso
  cromatico

  Normale

  Come per l'iscrizione nelle

   matricole.

  Normale

  Come per l'iscrizione nelle matricole

  Udito

  Percezione voce afona da 8 metri (da entrambi i lati)

  Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

  Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

  Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

Art. 7-quater.
(Acque promiscue)

  1. All'articolo 4, primo comma, del Regolamento per la navigazione marittima, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Sono considerate zone di navigazione promiscua le acque protette della Laguna Veneta, le acque protette marittime e quelle adiacenti alle acque protette marittime.».

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la lettera qqq-quater), è aggiunta la seguente:

   «qqq-quinquies) acque promiscue: le acque protette della Laguna veneta, le acque protette marittime, come definite alla lettera qqq-ter) e quelle adiacenti alle acque protette marittime, come definite dalla lettera qqq-quater)».

Art. 7-quinquies.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)

  1. Al fine di consentire la migliore organizzazione del lavoro a bordo delle imbarcazioni, il trasbordo di membri di equipaggio cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si intende come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascunaPag. 113 delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.
7.02. Caroppo, Nazario Pagano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)

  1. Al fine di consentire la migliore organizzazione del lavoro a bordo delle imbarcazioni, il trasbordo di membri di equipaggio cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si intende come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.
7.03. Tirelli, Pisano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali della navigazione pubblica e di quella commerciale nelle acque della Laguna di Venezia tramite il reperimento di personale marittimo, al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, comunitari o in possesso di regolare permesso di soggiorno»;

   b) all'articolo 133, primo comma, dopo le parole: «cittadini italiani» sono inserite le seguenti: «, comunitari o in possesso di regolare permesso di soggiorno».
7.06. Boscaini, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di navigazione pubblica e commerciale nella Laguna di Venezia)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali della navigazione pubblica e di quella commerciale nelle acque della laguna di Venezia tramite il reperimento di personale marittimo, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale apportare le seguenti modificazioni:

   a) modificare l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, prevedendo che il requisito della vista prescritto per il conseguimento dei titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di coperta possa essere conseguito anche con strumenti di correzione della vista;

   b) modificare l'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, prevedendo che il capo barca per il traffico nello Stato possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto passeggeri nelle acque protette della laguna di Venezia;

   c) modificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, prevedendo che coloro che sono in possesso del titolo di comandante su navi di stazza compresa tra GT 500 e GT 3000 ai sensi delle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'art. 259 del regolamento per la navigazione marittima, possano assumere automaticamente la qualifica di autorizzato di cui al comma terzo dell'articolo 134 del codice della navigazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 631 del 1949.
7.07. Boscaini, Cortelazzo.

Pag. 114

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale di messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 519 è inserito il seguente:

   «519-bis. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" – sottoprogetto "Nuovo tronco superiore dell'acquedotto del Peschiera – dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano", da approvare a cura del Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 30 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
7.08. Trancassini.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito delle competenze e funzioni della società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., la struttura deve promuovere, con i mezzi e le risorse a propria disposizione, i progetti in sviluppo. In particolare, per quanto riferito a «Marebonus» e «Ferrobonus», la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. si fa divulgatrice dei programmi sviluppati presso ogni ente o amministrazione e inoltre presso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di diffondere e rendere operativo quanto in essi disposto.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 in aggiunta alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.2. Frijia.

  Al comma 2, dopo le parole: unità di personale aggiungere le seguenti: aventi requisiti di elevata competenza gestionale ed esperienza almeno quinquennale.
8.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: in deroga fino alla fine del comma.
8.5. Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, al fine di incrementare lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento TEN-T, adottato dal Consiglio europeo in data 13 giugno 2024, l'interporto – Centro Ingrosso di Pordenone è riconosciuto di rilevanza nazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 115legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri attuativi previsti dal presente comma.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di interporti.
8.6. Loperfido.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale usurante)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente;»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.01. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali)

  1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente:

   «278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 e in favore dei loro eredi e superstiti.».

  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi per la riconversione dei container dal gasolio a batterie elettriche)

  1. Al fine di promuovere la transizione verso un modello di trasporto merci sostenibilePag. 116 e ridurre le emissioni inquinanti, è riconosciuto per l'anno 2025, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 4, un contributo pari al 70 per cento della spesa sostenuta per la riconversione dei container attualmente alimentati a gasolio mediante l'adozione di sistemi di propulsione a batteria elettrica, e comunque di importo complessivo non superiore a 100.000 euro per ciascun intervento.
  2. Possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati che effettuano la riconversione dei motori da gasolio a batterie elettriche.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse, i criteri di ammissibilità e le procedure di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*8.05. Frijia.
*8.07. Simiani.
*8.08. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi in favore delle imprese e compagnie portuali)

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.011. Testa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire nella stagione estiva collegamenti marittimi per le attività produttive della regione Sardegna)

  1. Al fine di garantire la continuità logistica, l'approvvigionamento di beni e il regolare svolgimento delle attività economiche nella regione Sardegna durante i mesi a maggiore intensità turistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede, per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno, l'attivazione di collegamenti marittimi dedicati esclusivamente al trasporto di merci, distinti da quelli destinati al trasporto passeggeri, tra porti della penisola e i porti della Sardegna.
  2. Nel corso della programmazione dei servizi, è assicurata la priorità ai porti di Porto Torres, Olbia e Arbatax, quali scali strategici per la logistica delle aree centro-settentrionali dell'isola. Per le finalità previste dalla presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indice appositi bandi per l'affidamento del servizio, anche mediante l'aggiornamento o l'integrazione degli obblighi di servizio pubblico previsti dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, e dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 105. I soggetti affidatari del servizioPag. 117 possono essere ammessi a compensazioni economiche, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e servizi di interesse economico generale.
8.012. Polo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Fondo nazionale marittimi)

  1. Al fine di incrementare l'attività del Fondo nazionale marittimi, disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2008, è destinato al medesimo Fondo un milione di euro per il triennio 2025, 2026, 2027 al fine di incrementare la contribuzione per la formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del citato decreto. È altresì destinato al suddetto Fondo un milione di euro per gli anni dal 2025 al 2030, finalizzato a incrementare le indennità previste a favore dei lavoratori marittimi non impiegati a bordo delle navi in base alle condizioni previste dal contratto collettivo di settore che individua nel fondo lo strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della gente di mare.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Con decreto direttoriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuerà le risorse per identificare nel Fondo nazionale marittimi il soggetto incaricato della costituzione e implementazione degli strumenti utili a sistematizzare l'anagrafica dei lavoratori marittimi, a semplificare e omogeneizzare le procedure per l'arruolamento dei lavoratori marittimi, a cooperare nelle attività di verifica, certificazione e monitoraggio dei centri accreditati dallo stesso Ministero a erogare le certificazioni ai sensi della normativa STCW.
8.013. Pastorino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di informatizzazione delle procedure per le patenti nautiche e accesso all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche)

  1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

   «c-bis) alle scuole nautiche e dei loro consorzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto;

   c-ter) ai centri di istruzione per la nautica, riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies del medesimo decreto legislativo;

   c-quater) alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

   c-quinquies) ai medici accertatori.»;

   b) dopo il comma 4, è inserito, il seguente:

   «4-bis. L'accesso all'Anagrafe nazionale ai soggetti di cui al comma 4, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies) è limitato ai dati anagrafici del titolare della patente nautica e alla presenza di eventuali motivi ostativi per le pratiche da eseguire.»;

   c) è inserito, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto Pag. 1181988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono informatizzati i procedimenti di ammissione all'esame, di svolgimento dell'esame e di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, nonché per quelle già in uso, quelli relativi ai procedimenti di rinnovo, sospensione e revoca e di duplicato.».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la patente nautica è rilasciata in formato digitale standard su supporto plastificato tipo card (formato ISO ID-1), conforme alle specifiche di sicurezza, durabilità e leggibilità già previste per le patenti di guida che regolano la circolazione stradale, secondo le medesime caratteristiche. Il rilascio in formato card è progressivamente esteso anche alle patenti nautiche in formato cartaceo in corso di validità, in occasione del primo rinnovo, duplicato o aggiornamento successivi alla data di adozione del nuovo formato, stabilita con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. In conformità ai principi previsti del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il sistema informatico di cui al presente articolo s'integra con il Portale dell'automobilista e con il Sistema telematico centrale delle unità da diporto (SISTE), garantendo interoperabilità, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e operatori professionali.
  4. È disposta l'acquisizione digitale di atti endoprocedimentali in fase istruttoria delle banche dati della pubblica amministrazione, ivi compreso il Servizio sistemi informativi interforze – S.S.I.I., di cui all'articolo 65 del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, con particolare riferimento agli ostativi psico-fisici e agli ostativi morali di cui, rispettivamente, agli articoli 36 e 37 del decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146.
  5. La patente nautica è inserita tra i documenti caricabili sul Sistema IT-Wallet, di cui all'articolo 64-quater del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborano gli adempimenti previsti delle linee guida di cui al comma 3, primo periodo, del predetto articolo.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.
8.015. Gaetana Russo, Cangiano, Frijia, Longi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi di avvisatore marittimo, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 196 del 2005 è inserito, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso l'aggiornamento degli stati sosta nella piattaforma PMIS. Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi è soggetto alla Pag. 119vigilanza e alla disciplina dall'autorità marittima e concorre all'innalzamento del gradiente e della percezione di sicurezza del porto nonché alla tutela della sicurezza della navigazione.».
8.016. Panizzut, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 28 marzo 2022, n. 25, aggiungere le seguenti: aventi termine di scadenza per la presentazione delle offerte successivo al 30 giugno 2023 e.
*9.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.
*9.2. Bonelli.
*9.3. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con le seguenti: pubblicati prima del 1° luglio 2023, le cui offerte sono state presentate in data successiva al 30 giugno 2023,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sopprimere le parole: a condizione che, e sostituire le parole: siano rispettati con le seguenti: e di rispettare.
9.5. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con le seguenti: che non hanno diritto allo speciale meccanismo di adeguamento dei prezzi cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, né tramite risorse proprie della stazione appaltante né tramite accesso ai Fondi di cui al medesimo articolo 26, comma 4, lettere a) e b), e comma 6-quater, o che comunque non hanno avuto accesso al fondo di cui al medesimo articolo 26, comma 7.
*9.6. Manes, Steger.
*9.7. Mazzetti, Cattaneo.
*9.8. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
*9.9. Tirelli, Pisano.
*9.10. Pastorino.
*9.11. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*9.12. Simiani, Vaccari, Manzi.
*9.13. Iaia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: comma 6-quater e comma 7, con le seguenti: nonché comma 6-quater,

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. La previsione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per i quali la stazione appaltante abbia fatto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per far fronte ai costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche per la definizione dell'importo a base di gara. In Pag. 120tal caso, il meccanismo revisionale di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione limitatamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, a partire dall'anno successivo a quello del primo accesso al Fondo.
  1-ter. Per i contratti di lavori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui ai commi precedenti ovvero di cui all'articolo 26, commi 1, 6-bis e 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le stazioni appaltanti provvedono annualmente a verificare le somme disponibili degli accantonamenti per il riconoscimento del meccanismo revisionale di cui ai precedenti commi ovvero di quello previsto dal medesimo articolo 26, commi 1, 6-bis e 6-ter, adeguando eventualmente le somme a disposizione dei quadri economici. In caso di oggettiva impossibilità di reperire le risorse necessarie a tal fine, dispongono – in conformità a quanto già previsto ai sensi dell'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi di realizzazione dell'opera. Parimenti, per i medesimi contratti di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero di cui all'articolo 26, commi 1, 6-bis e 6-ter, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, le stazioni appaltanti emettono il certificato di pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e indipendentemente dall'eventuale accesso ai Fondi di cui al medesimo articolo 26. L'inutile decorso di tale termine in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice e per l'esigibilità del relativo credito.
9.15. Cortelazzo.

  Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: legge 15 luglio 2022, n. 91, aggiungere le seguenti: ovvero pubblicati prima del 1° luglio 2023, le cui offerte sono state presentate in data successiva al 30 giugno 2023,

   b) sopprimere le parole: a condizione che,

   c) sostituire le parole: siano rispettati con le seguenti: e di rispettare.
9.16. Bicchielli, Tirelli, Pisano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si interpretano nel senso che l'eventuale applicazione in diminuzione del prezzario aggiornato rispetto ai prezzi posti a base di gara, introdotta dall'articolo 1, comma 532, lettera a), n. 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è da intendersi riferita ai soli lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2025.
9.17. Fabrizio Rossi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis:

    1) primo periodo, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025»;

Pag. 121

    2) primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso, l'eventuale applicazione in diminuzione per il 2025 deve riguardare i singoli prezzi contenuti all'interno dello stato di avanzamento dei lavori e non l'importo complessivo dello stesso, che non può scendere mai al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali»,

    3) il quarto periodo è soppresso;

   b) al comma 6-ter:

    1) primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono soppresse;

    2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi che abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 7, le disposizioni del presente comma non si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di eventuale accesso al Fondo; nel caso in cui le risorse assegnate ai sensi del predetto comma 7 non siano state utilizzate per aggiornare i quadri economici, le stesse non sono soggette a revoca e sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi del presente comma».
*9.18. Mattia.
*9.19. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
*9.20. Mazzetti, Cattaneo.
*9.21. Tirelli, Pisano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo.

    1) le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025»;

    2) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso, l'eventuale applicazione in diminuzione per il 2025 deve riguardare i singoli prezzi contenuti all'interno dello stato di avanzamento dei lavori e non l'importo complessivo dello stesso, che non può scendere mai al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali»,

   b) il quarto periodo è soppresso.
**9.22. Manes, Steger.
**9.23. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
**9.24. Pastorino.
**9.25. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Casu, Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono soppresse;

   b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi che abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 7, le disposizioni del presente comma non si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di eventuale accesso al Fondo; nel caso in cui le risorse assegnate ai sensi del predetto comma 7 non siano state utilizzate per aggiornare i quadri economici, le stesse non sono soggette a revoca e sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi del presente comma».
*9.26. Manes, Steger.
*9.27. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

Pag. 122

*9.28. Pastorino.
*9.29. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Vaccari, Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente:

   «7-quinquies. Le risorse già assegnate attraverso le modalità di cui al comma 7-bis ai comuni e alle città metropolitane per investimenti PNRR e PNC non sono soggette a revoca nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari».
**9.30. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
**9.31. Ruffino, Pastorella.
**9.32. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
**9.33. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.
**9.34. Pastorino.
**9.35. Manes.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario)

  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche realizzate con finanziamento interamente pubblico dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, finalizzate al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio idrogeologico e allo stoccaggio dell'acqua, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.
  2. Lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per ciascuno dei nove anni successivi.
  3. I Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario attuatori degli interventi, di cui al comma 1, possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori, anche in relazione all'esaurimento delle somme a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico dell'intervento per la revisione dei prezzi dei materiali.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
  6. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 50 milioni si euro per ciascuno degli anni 2025-2034 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.01. Cortelazzo.

Pag. 123

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere ferroviarie)

  1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dei contratti di programma, parte investimenti e servizi, sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvati con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN di approvazione della proposta di rimodulazione, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì a rendere immediatamente operative le risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire l'immediata realizzazione delle opere. Tali variazioni di risorse PNRR e nazionali sono recepite nei successivi aggiornamenti dei Contratti di Programma 2022-2026 – parte Investimenti e parte Servizi.
  2. È autorizzata la rimodulazione a favore del primo lotto costruttivo della Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia di 60 milioni di euro delle risorse previste a valere sul Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, istituito dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già assegnate a RFI S.p.A. per la realizzazione del secondo lotto costruttivo della stessa Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia con Delibera CIPE n. 85 del 6 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012.
9.02. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale nonché di perseguire gli obiettivi di sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità, è assegnato un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare al progetto di fattibilità tecnica ed economica per una linea ferroviaria ad Alta Velocità nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica attraverso la Toscana.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 e 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.03. Barabotti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attuazione del Piano Generale dei Trasporti)

  1. Ai fini dell'attuazione del Piano generale dei trasporti di cui alla legge 5 Pag. 124giugno 1984, n. 245, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla ricostituzione del Comitato previsto dall'articolo 2 della medesima legge n. 245 del 1984, con i medesimi compiti ivi previsti.
9.04. Cattaneo, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione qualificazione SOA alle imprese esecutrici di lavori privati che usufruiscono di benefici fiscali)

  1. All'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

   «3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai fini della detrazione di cui al presente articolo, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a 516.000 euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione, alle imprese esecutrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alla presente disposizione si applica, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, il comma 10 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico con il compito di definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i costi e le modalità della certificazione richiesta alle imprese esecutrici ai fini dell'applicazione della presente disposizione».
9.05. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
  «3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai fini della detrazione di cui al presente articolo, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a 150.000 euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione, alle imprese esecutrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alla presente disposizione si applica, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, il comma 10 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico con il compito di definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i costi e le modalità della certificazione richiesta alle imprese esecutrici ai fini dell'applicazione della presente disposizione».
9.06. Lampis.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione della qualificazione SOA alle imprese esecutrici di lavori privati che usufruiscono di benefici fiscali)

  1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

   «3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai fini della detrazione di cui al presente articolo, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a centocinquantamila euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione, alle imprese esecutrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alla presente disposizione si applica, senza maggiori oneri di finanza pubblica, il comma 10 del presente articolo».
9.07. Mazzetti.

Pag. 125

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'utilizzo delle economie di progetto e i risparmi derivanti dai ribassi d'asta per progetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n. 145/2018)

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «I risparmi derivanti» fino a: «dell'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie di progetto e i risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; scaduto tale termine eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato».
9.09. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 23 ottobre 2007, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile per il personale impiegato, nonché l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
10.2. Ghio, Barbagallo, Simiani, Casu, Bakkali, Morassut, Pandolfo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, l'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, per il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario dei servizi ferroviari regionali mediante riqualificazione delle reti e dei nodi e di una gestione integrata con la rete nazionale, sia in termini di infrastruttura fisica sia in termini di servizi erogati.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «interregionali» sono inserite le seguenti: «o regionali».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10.4. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Pag. 126

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tra le attività della centrale di committenza, nell'ambito delle attività propedeutiche di cui al comma 1, sono assicurate le azioni volte a garantire la divisione del servizio in lotti (direttrici o regioni contigue), l'integrazione dell'offerta intercity con quella dei servizi interregionali, la proprietà pubblica dei mezzi rotabili, un incremento dell'offerta commerciale, nonché l'offerta degli intercity notte sfruttando la dorsale Av Torino-Salerno e la linea Adriatica.
10.5. Giuliano, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI esclusivamente nei confronti di un Ente pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti.».
10.6. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria garantisce una programmazione del servizio dell'Intercity 598 nel tratto Roma-Orte, a costi invariati per l'utenza, ripristinando l'offerta sulla linea direttissima per mantenere i servizi con particolare riguardo alle fasce pendolari.
10.7. Ascani, Casu.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)

  1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura.
  2. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, può essere effettuata anche da imprese affidatarie della attività di manutenzione o costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al primo periodo del presente comma deve essere in possesso di adeguata formazione.
  3. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
  4. Il complesso delle linee ferroviarie, comprese le fermate e stazioni, costituenti l'Anello ferroviario di Palermo interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferito a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, comprensivo dei suoli e sottosuoli sui quali insiste, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pag. 127e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Nel caso di trasferimento di porzioni di linee in sottosuolo, in corrispondenza delle quali non insistono componenti di infrastruttura ferroviaria in superficie, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il sottosuolo e l'attuale proprietario mantiene i diritti di proprietà sul suolo e sul soprasuolo, fatte salve le servitù di accesso alle linee ferroviarie a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
  5. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-quater. Ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte dai lavori di realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie, RFI S.p.A. è abilitata a procedere all'esproprio delle aree individuate per il relativo conferimento nell'ambito dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria. A tal fine, il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, previamente condivisi con il comune e la regione territorialmente interessati. Nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 o 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché, per i progetti in gestione commissariale, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, vengono acquisiti anche tutti i provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi agli interventi di cui al secondo periodo. Gli interventi di cui al secondo periodo sono eseguiti con oneri a carico del quadro economico relativo al progetto ferroviario di cui al secondo periodo fermo restando l'attribuzione delle aree e delle opere in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento. Il presente comma si applica anche nel caso in cui gli interventi di riambientalizzazione vengano individuati in corso d'opera.».

  6. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. In caso di impossibilità di accesso, anche parziale, nonché di malfunzionamento, al fascicolo virtuale dell'operatore economico o alle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, la stazione appaltante effettua la verifica di cui al terzo periodo del comma 5 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto, acquisendo d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive.».
10.01. Deidda.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni relative alla sicurezza e alla regolarità della circolazione ferroviaria)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19:

    1) al comma 2, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 500,00 ad euro 2.000,00»;

    2) al comma 3, le parole: «da L. 100.000 a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 3.000,00 ad euro 15.000,00»;

   b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «da L. 7.000 a L. 21.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 200,00 ad euro 600,00»;

   c) all'articolo 21, comma 6, le parole: «da L. 10.000 a L. 30.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 300,00 ad euro 900,00»;

Pag. 128

   d) all'articolo 26, comma 2, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 1.500,00 ad euro 15.000,00»;

   e) all'articolo 38:

    1) al comma 1, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 500,00 ad euro 2.000,00»;

    2) al comma 2, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 1500,00 ad euro 15.000,00»;

   f) all'articolo 41:

    1) al comma 2, le parole: «da lire 20.000 a lire 60.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 500,00 ad euro 2.000,00»;

    2) al comma 3, le parole: «da lire 150.000 a lire 450.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 4.500,00 ad euro 13.500,00»;

   g) all'articolo 48, comma 3, le parole: «da lire 30.000 a lire 90.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 900,00 ad euro 3.000,00».

  2. I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui alle disposizioni del comma 1 sono destinati alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie e alla regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria, da realizzarsi anche previa mappatura delle aree più sensibili alle trasgressioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
10.02. Deidda.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco)

  1. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del secondo lotto Molteno-Lecco nell'ambito degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10.03. Roggiani, Manzi.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), numero 4) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 60 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.04. Frijia.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d):

    1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici»;

    2) al secondo periodo, le parole: «possono comprendere» sono sostituite dalla seguente:«comprendono»;

    3) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale».
11.1. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi, Manzi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il piano tariffario prevede anche la possibilità di ridurre, fino all'esonero totale, il pagamento del pedaggio nelle tratte autostradali interessate da cantieri per lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura, qualora questi causino gravi e prolungati disagi e disservizi per gli utenti. I relativi costi sono a carico del concessionario, e la riduzione o l'esenzione è valida fino alla conclusione dei lavori.».
11.2. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Manzi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».
11.3. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Firenze che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo,Pag. 130 è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta tra i caselli Firenze Nord e Firenze Sud nell'autostrada A1, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.
  1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.4. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto e fino al termine della concessione autostradale A24-A25, al fine di azzerare l'entità del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma dell'autostrada A24, preservando, al contempo, nel periodo di durata della concessione le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione si procede alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 21 dicembre 2023 per un importo pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.5. Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare adeguate misure antincendio nelle gallerie stradali, all'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il punto 2.11 è aggiunto il seguente:

   «2.11.1. Impianto di estinzione incendi – Dovrà essere previsto un impianto di estinzione incendi, comprensivo di impianto di rivelazione incendi se non presente, per tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri. L'impianto dovrà essere di tipo ad acqua nebulizzata (water mist) ad una pressione di funzionamento e di esercizio compatibile con quella dell'impianto di erogazione idrica di cui al 2.11.»;

   b) alle tabelle annesse all'allegato 2, inerenti sia gallerie nuove che esistenti, dopo la riga: «Erogazione idrica (I) – 2.11 – Obbligatoria con idranti a interdistanza max 250 m» è inserita la seguente: «Impianto estinzione incendi (I) 2.11.1 Obbligatorio per gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri».
11.6. Mazzetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.».
11.7. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

Pag. 131

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di viabilità tangenziale dei centri urbani inseriti nella rete autostradale di interesse nazionale)

  1. I tratti di rete autostradale di interesse nazionale costituenti sistema di viabilità tangenziale dei centri urbani possono essere trasferiti, alla scadenza dei rapporti concessori e degli affidamenti in essere, alle regioni o agli enti locali nel cui territorio esclusivo ricadono con la procedura di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. In caso di trasferimento agli enti locali, l'iniziativa prevista al comma 1 dell'articolo 1-bis del medesimo decreto legislativo può essere assunta dall'ente locale interessato e l'intesa ivi prevista deve essere raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Rientrano nei sistemi di viabilità tangenziale dei centri urbani di cui al comma 1 i tratti di rete autostradale che gli allegati al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 o i successivi aggiornamenti denominano tangenziale, nonché quelli denominati tangenziale nell'Allegato 2 alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, che ha approvato il Primo Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni e integrazioni.
  3. La gestione dei tratti di rete autostradale inseriti nel sistema di viabilità tangenziale dei centri urbani trasferiti alle regioni o agli enti locali e riclassificati ai sensi del precedente comma 1 può essere affidata in concessione mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni o può formare oggetto di affidamento di servizi globali su beni immobili, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni. In alternativa, le predette gestioni possono essere affidate direttamente a società in house dell'ente concedente nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni. In ogni caso, le regioni e gli enti locali non possono procedere agli affidamenti delle concessioni facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Agli oneri per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11.01. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Bof.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

  1. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio».
*11.03. Simiani.

Pag. 132

*11.05. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Bof.
*11.06. Iaia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio».
11.07. L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Fede, Iaria, Morfino, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico)

  1. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio».
11.08. Pastorella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

  1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimentoPag. 133 di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*11.09. Gadda.
*11.011. Barbagallo, Casu, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.
*11.012. Pastorino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazione mobile)

  1. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'installazione di torri e di tralicci, destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, non si applica la disciplina relativa alle aree di inedificabilità, né quella relativa alle fasce di rispetto stradali e autostradali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del nuovo codice della strada e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».
**11.013. Longi, Benvenuti Gostoli.
**11.014. Squeri, Mazzetti.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.2. Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: può fissare con la seguente: fissa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 2», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì disposti livelli massimi tariffari per la categoria dei passeggeri nativi che abbiano ancora familiari o congiunti nei territori periferici e ultraperiferici di cui al regolamento (CE) 1008/2008.
12.3. Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: può fissare con le seguenti: deve fissare.
12.4. Mura, Deidda, Lampis, Polo, Pietrella, Rotelli, Filini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e all'accessibilità universale, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti già adottati e sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nei riguardi delle regioni interessate dalla continuità territoriale, che impone alle amministrazioni competenti, la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico, ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, dovuto alla stagionalità o a eventi straordinari.
12.5. Deidda.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Continuità territoriale per la Sicilia)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:

   a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i Pag. 134principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;

   b) d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

  2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.
  3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

   a) le tipologie e i livelli tariffari;

   b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

   c) il numero dei voli;

   d) gli orari dei voli;

   e) i tipi di aeromobili;

   f) la capacità di offerta.

  4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e trasporti d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
  5. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sicilia, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle Tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.01. Romano, Pisano, Tirelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale)

  1. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di accisa destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, oltre che tra le regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazionePag. 135 statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
12.02. Gatta, Caroppo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, oltre che con le regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
*12.03. Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Simiani.
*12.04. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale e regionale)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies è inserito il seguente: «11-sexies. Nel rispetto dei medesimi princìpi, i contratti di servizio e gli atti che disciplinano l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono, altresì, assicurare la copertura degli oneri relativi agli investimenti e prevedere clausole di riequilibrio idonee a consentire la copertura dei maggiori costi derivanti dall'adempimento di obblighi normativi sopravvenuti in corso di durata dell'affidamento».
**12.05. Mazzetti.
**12.06. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al Piano Nazionale Aeroporti)

  1. Alla luce dell'evoluzione della domanda del settore aereo nella provincia di Agrigento, Il Ministro dell'infrastrutture e trasporti di concerto con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, e sentito il presidente della Regione Siciliana, dispone una modifica del Piano Nazionale Aeroporti con riferimento al capitolo 5.3.1 integrando la Rete Siciliana Occidentale con «L'aeroporto centro meridionale di Agrigento».
12.07. Pisano, Tirelli.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dell'articolo 20, comma 8 aggiungere le seguenti: , esclusa la lettera a),.
*13.1. Manes.

Pag. 136

*13.2. Pastorino.
*13.3. Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: , comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, con le seguenti: nel quale sono, in ogni caso, comprese le aree industriali individuate ai sensi del comma 7-bis.
13.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i terreni agricoli che presentano severe limitazioni colturali, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli interessati da produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «numeri 2)» sono inserite le seguenti: «, 2-bis)»;

   b) al comma 8, lettera c-ter), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

    «2-bis) i terreni agricoli ricadenti nella III e IV classe di capacità d'uso del suolo, che presentano limitazioni colturali attestate da apposita relazione pedologica asseverata, redatta da un professionista abilitato, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli interessati da produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013».
13.6. Cortelazzo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome possono aggiungere, ai fini del secondo periodo del comma 7, le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane e, anche in deroga al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole».
13.7. Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:

    1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le infrastrutture portuali turistiche,».
13.8. Frijia.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «bacini artificiali» sono inserite le seguenti: «, inclusi i bacini idrici multifunzionali appositamente realizzati,».
13.9. Cortelazzo.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di fuori delle zone di accelerazione individuate ai sensi del presente comma, la realizzazionePag. 137 degli impianti e delle altre opere di cui sopra resta comunque consentita esclusivamente all'interno delle aree idonee individuate in base al medesimo primo periodo.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al di fuori delle zone di accelerazione individuate ai sensi del presente comma, la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui sopra resta comunque consentita esclusivamente all'interno delle aree idonee individuate in base al primo periodo del presente comma».
13.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti potenzialmente interessati nella definizione dei Piani di cui al presente comma, le regioni assicurano il coinvolgimento delle collettività locali mediante strumenti di confronto preventivo e di consultazione del pubblico, anche al fine di verificare l'accettabilità sociale e ridurre possibili conflitti e ritardi nell'assunzione delle decisioni e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13.11. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.
13.12. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 7-bis, primo periodo, sopprimere le parole: in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le aree industriali di cui al primo periodo sono considerate zone di accelerazione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione, fatta eccezione per le aree in cui sia prevista la collocazione di infrastrutture pubbliche.
13.13. Bonelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: allegati A e B con le seguenti: allegati A, B e C.
*13.14. Zucconi.
*13.15. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: le aree industriali aggiungere le seguenti: e le aree artigianali.
13.16. Gadda.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di favorire l'adesione ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) mediante la realizzazione di impianti inseriti nell'ambito dell'attività produttiva delle piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  1-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 1 megawatt. Resta ferma la Pag. 138possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  1-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
  1-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  1-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  1-octies. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di cui ai commi precedenti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
13.17. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1-bis e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
  1-quater. Il credito di imposta di cui al comma 1-bis è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
13.19. Simiani, Fossi, Bonafè, Boldrini, Furfaro, Gianassi, Di Sanzo, Scotto.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambientePag. 139 e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1-bis. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni per l'anno 2025, 25 milioni per l'anno 2026, 30 milioni per l'anno 2027 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.20. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a., con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane S.p.a., e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 50 milioni per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.21. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. La procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non si applica agli impianti agrivoltaici che rispettano i requisiti tecnici individuati nelle Linee guida per la definizione di impianto agrivoltaico, redatte dal gruppo di lavoro composto da CREA, GSE, ENEA E RSE e pubblicate nel giugno 2022, qualora:

   a) l'impianto sia ubicato al di fuori dei confini di aree Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE «Habitat»;

   b) l'intervento, in assenza della componente energetica, non sarebbe stato soggetto a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

  1-ter. Ai fini dell'esclusione dalla valutazione di cui al comma 1-bis, l'impianto deve garantire la continuità dell'attività agricola, la rotazione colturale e l'assenza di Pag. 140significative alterazioni alla copertura del suolo, secondo le modalità descritte nelle predette Linee guida.
13.22. Carloni, Zinzi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono incrementate di 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni per il 2026. L'incremento è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei comuni fino a 100 mila abitanti.
  1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono ripartiti fra i comuni e le città metropolitane con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute e dando priorità alle aree di maggiore disagio socio-economico indicate dai richiedenti.
13.23. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «individuano con legge le aree idonee,» sono inserite le seguenti: «aggiuntive alle aree idonee di cui al comma 8»;

   b) al comma 8:

    1) all'alinea, le parole: «Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee», sono sostituite dalle seguenti: «Sono in ogni caso idonee»;

    2) alla lettera c-ter), numero 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti industriali includono le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate»;

    3) dopo la lettera c-quater) è aggiunta la seguente:

    «c-quinquies) tutte le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, nelle quali la realizzazione di tutte le tipologie di impianti, compresi gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, non richiede piani attuativi ed è sempre da considerarsi compatibile con gli strumenti urbanistici, fatto salvo ove vi siano piani attuativi già realizzati o approvati;»;

   c) dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

   «8-quater. Fermo restando il comma 2, le regioni e province autonome e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni in modo da salvaguardare l'idoneità delle aree idonee ai sensi del comma 8, che prevale su eventuali diverse classificazioni delle regioni e province autonome medesime. Sono fatte salve eventuali e necessarie prescrizioni in sede di rilascio dei pertinenti titoli abilitativi.».
13.24. Bonelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguente modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «individuano con legge» sono sostituite dalle seguenti: «individuano tramite l'aggiornamento dei piani di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

   b) al terzo periodo, le parole: «mancata adozione della legge» sono sostituite Pag. 141dalle seguenti: «mancata adozione dell'atto programmatorio».
13.26. Zucconi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la promozione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto della tutela dell'ambiente, nonché favorire il contrasto al consumo di suolo, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sesto periodo, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante interventi di modifica, anche sostanziale, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari»;

   b) al comma 1-bis, dopo la lettera 0b) è inserita la seguente:

   «0b-bis) integrali ricostruzioni di impianti eolici che comportano un incremento di potenza non inferiore al 20 per cento e una riduzione del numero degli aerogeneratori non inferiore al 20 per cento».
13.27. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di velocizzare il processo di rafforzamento del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le società a partecipazione pubblica impiegate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale sono ridotte rispetto agli oneri riferibili al nuovo personale assunto».
13.28. Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.».
*13.29. Pastorella.
*13.30. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*13.31. Semenzato, Tirelli, Pisano.
*13.32. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
*13.33. Simiani.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in deroga ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
13.34. Mazzetti.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. È istituito il Comitato di monitoraggio per la Transizione energetica, compostoPag. 142 da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle regioni, delle parti sociali e della società civile, con il compito di:

   a) verificare trimestralmente l'allineamento degli obiettivi quantitativi di installazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) ai target di cui al Regolamento (UE) 2023/954 del Parlamento europeo e del Consiglio;

   b) redigere e trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di cui alla lettera a).
13.35. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per la riqualificazione energetica degli immobili degli enti del terzo settore)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe» e dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «per il successivo trasferimento di cui al comma 3»;

   b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe,»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2025, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione»;

   d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate».
13.01. Cortelazzo, Mazzetti.

(Inammissibile)

Pag. 143

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per investimenti delle attività commerciali nel settore delle energie rinnovabili)

  1. Agli esercenti di attività commerciali è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, un credito d'imposta per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la sostituzione di corpi illuminanti, incluse le insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione, con nuove tecnologie dotate di dichiarazione ambientale rilasciata da un ente certificatore o da un'associazione di categoria riconosciuta a livello nazionale o europeo.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75 per cento del costo sostenuto ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese.
  3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative di cui al presente articolo, anche con riferimento all'indicazione dei requisiti della dichiarazione ambientale di cui al comma 1 e al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Canone servizi telecomunicazioni – cavi e condutture)

  1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «regolamentari o contrattuali,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il settore delle telecomunicazioni,».
*13.03. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*13.04. Pastorella, Ruffino.
*13.05. Pastorino.
*13.07. Manes.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)

  1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-Pag. 144legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.08. Cesa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)

  1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.09. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*13.010. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per lo sviluppo dell'energia rinnovabile in ambito TPL)

  1. Al fine di promuovere l'elettrificazione dei sistemi di ricarica dei mezzi del trasporto pubblico urbano è istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e trasporto con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato a promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o nelle aree adiacenti dei depositi delle società di trasporto pubblico.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i criteri di riparto del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.011. Casu, Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impiantiPag. 145 di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei casi di cui all'Allegato B, l'idoneità dell'area, come definita dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20, è da intendersi esclusivamente riferita alla superficie dell'area su cui insiste l'impianto di produzione.».
13.012. Mattia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di regimi amministrativi per gli interventi relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «diniego dell'approvazione del progetto,», sono inserite le seguenti: «qualora il parere dell'amministrazione dissenziente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante,».
13.013. Mattia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole da: «o prove evidenti che tali progetti» fino a: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse.
13.014. Mattia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di economia circolare)

  1. Per ogni operazione di esportazione da aree portuali effettuata ai sensi all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le Autorità competenti verificano il corretto adempimento della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e, nel caso di rifiuti, verificano la presenza della documentazione che attesti il rispetto dei criteri di priorità e gerarchia del recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della documentazione che attesti il rispetto degli obblighi di gestione ecologicamente corretta della spedizione ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 2006/1013.
  2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attività di controllo di fattori produttivi di rilevanza strategica per l'interessePag. 146 nazionale come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179.
13.015. Squeri, Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione del servizio idrico)

  1. Al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale degli enti di governo dell'ambito e di semplificare le procedure amministrative legate allo svolgimento delle loro funzioni di regolazione di secondo livello, qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, le regioni possono riconoscere agli enti di governo dell'ambito la natura giuridica di ente pubblico economico.
  2. Gli enti di governo dell'ambito istituiti con tale natura giuridica hanno una contabilità economico-patrimoniale, tengono le scritture contabili e formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile. I loro costi di funzionamento trovano copertura integrale nella tariffa del servizio idrico integrato, senza gravare sulla fiscalità generale.
  3. Gli enti di governo dell'ambito che hanno le caratteristiche indicate nei commi precedenti sono esclusi dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13.016. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

  1. Al fine di assicurare la pianificazione e programmazione per la gestione della risorsa idrica nonché per la gestione e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Distretto dell'Appennino meridionale, la competente Autorità di Bacino distrettuale è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo, all'esito della valutazione positiva della attività lavorativa svolta, a procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compreso altresì il personale dipendente assunto a tempo determinato, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 marzo 2024 abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativi presso l'Amministrazione che procede alla assunzione.
  2. Nelle more del processo di stabilizzazione di cui al comma 1 e fino alla conclusione dello stesso, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata a procedere alle proroghe dei contratti a tempo determinato.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse economiche di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, nonché ai fondi residui per il personale di competenza del Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono limite di spesa.
13.018. Zinzi, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco Nazionale della Pace nella regione Toscana)

  1. Ai fini della valorizzazione dei luoghi della memoria che comprendono Mulina di Pag. 147Stazzema e Pontestazzemese nonché del Parco nazionale della Pace, per la progettazione e realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra le frazioni S. Anna e Farnocchia nel comune di Stazzema, è assegnato al comune di Stazzema medesimo un contributo a carattere straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.019. Ziello, Dara, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di piccole derivazioni idriche)

  1. Gli enti proprietari di impianti di produzione di energia elettrica su corsi d'acqua naturale, anche attraverso partecipate a controllo pubblico, possono partecipare alle gare per le concessioni delle piccole derivazioni idriche, con diritto di prelazione.
13.020. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

(Inammissibile)

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di:

   a) 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1.065 milioni di euro secondo la tabella di cui all'Allegato B-bis del presente decreto;

   b) 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031.

  1-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2030 e di 180 milioni di euro per l'anno 2031.
  1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 275 milioni di euro per l'anno 2029, 263,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 382,1 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, sopprimere le parole da: interesse nazionale fino alla fine della rubrica;

   dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

Allegato B-bis
(Articolo 14 comma 1-
bis, lettera a))

Pag. 148

Pag. 149

14.1. Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Marino, Peluffo, Vaccari, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per gli anni 2025 e 2026, all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034».
  1-ter. All'onere di cui al comma 1, pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.2. Castiglione, Caroppo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 7, comma 4-novies è sostituito dal seguente:

   «4-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di 175 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1065 milioni, secondo la tabella 1-bis allegata al presente decreto»;

   b) dopo la Tabella 1, è aggiunta, in fine, la Tabella 1-bis di cui all'allegato B-bis al presente decreto.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della rubrica.;

   dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

Allegato B-bis
(Articolo 14, comma 1-
bis)

«Tabella 1-bis
(Articolo 7, comma 4-novies)

Pag. 150

Pag. 151

».
*14.4. Manes.
*14.5. Rubano, Cortelazzo.
*14.6. Barbagallo, Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Morassut, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Vaccari, Manzi.
*14.7. Bonelli.
*14.8. Ruffino, Pastorella.
*14.9. Del Barba.
*14.10. Morfino, Scerra, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.
*14.11. Pastorino.
*14.13. Rotelli.
*14.14. Castiglione, Caroppo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della strada statale «Nord-Sud» nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.515 milioni di euro, con oneri pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione Siciliana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.
14.15. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, per la parte destinata al settore di spesa per la rete idrica e per le opere di collettamento, fognatura e depurazione, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, per l'anno 2025 e 2026 in attesa della programmazione delle risorse per il Piano di sviluppo e coesione, sono stanziati 12.150.000 euro da destinare all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per l'esecuzione di progetti urgenti e immediatamente cantierabili.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali con le seguenti: e idriche di interesse nazionale.
14.17. Boscaini, Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'Allegato 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con Pag. 152modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

  «TOSCANA

  Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

  TOSCANA

  Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviari e autostradali nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

  TOSCANA

  Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la “fattoria Flori” in località “il Valico” nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

  TOSCANA

  Rifacimento dei manufatti di immissione nel fiume Bisenzio del canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località “il Valico” nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

  TOSCANA

  Realizzazione di cassa di espansione sul torrente Stella a valle della confluenza con il torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

  TOSCANA

  Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.».
14.18. Fossi, Simiani, Furfaro, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Scotto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di esondazione e danni al territorio, è concesso alla regione Toscana un contributo straordinario di 8 milioni di euro da destinare alla messa in sicurezza degli argini del fiume Cecina, nel comune di Cecina, nonché ad interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Cecina di cui agli articoli 3 e 6 della convenzione urbanistica tra il comune di Cecina e il Circolo Nautico S.p.A. per l'attuazione del Piano regolatore portuale. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.19. Tenerini, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Cecina di cui agli articoli 3, comma 3, e 6 della Convenzione urbanistica tra il comune di Cecina e il Circolo nautico S.p.A. per l'attuazione del Piano regolatore portuale.
14.20. Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «6 agosto 2021, n. 113,» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale in servizio presso le strutture commissariali per il dissesto idrogeologico». Conseguentemente, all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
14.21. Romano, Pisano, Tirelli.

Pag. 153

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali, i termini di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2023, n. 136, sono prorogati di 18 mesi.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole da: interesse nazionale fino alla fine.
14.22. Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 407 Basentana)

  1. Per il finanziamento delle opere accessorie riguardanti la SS 407 Basentana nei territori di Pisticci e Bernalda è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Amendola.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 18)

  1. Al fine di proseguire i lavori di messa in sicurezza della sede stradale della SS 18 nel territorio di Maratea, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.02. Amendola.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 7 Matera-Ferrandina)

  1. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e di avviare il raddoppio della SS 7 Matera-Ferrandina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.03. Amendola.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti relativi alla galleria Monte Pergola)

  1. Per il finanziamento delle opere di ammodernamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Salerno-Avellino nel tratto compreso tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino e, in particolare, per gli interventi relativi alla galleria Monte Pergola, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.04. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre Pag. 1542024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.
  2. Una quota del Fondo cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
  3. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.
  4. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia – lotto Siena – viadotto Monsindoli sulla SS223 di Paganico – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.
  5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.
  6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano – Grosseto – tratto nodo di Arezzo S .Zeno – Selci Lama E 45.
  7. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero-Primo lotto.
14.05. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale «Tirrenica».
14.06. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo cui all'articolo 1, comma 537 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
14.07. Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventiPag. 155 di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.
14.09. Gianassi, Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia – lotto Siena – viadotto Monsindoli sulla SS 223 Paganico – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.
14.010. Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè, Scotto, Furfaro, Gianassi, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 – Fano-Grosseto Tratto Nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.
14.011. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè, Gianassi, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano-Grosseto – tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45.
14.012. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè, Scotto, Di Sanzo, Gianassi, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano – Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno – Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero – Primo lotto.
14.013. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè, Scotto, Gianassi, Di Sanzo, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 80.245.270 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco – Romagnola per l'adeguamento del tratto tra la località «S. Francesco» nel comune di Pelago e l'abitato di Dicomano – Variante di Rufina – lotti 2 A e 2 B.
14.014. Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè, Di Sanzo, Boldrini, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 150.353.658 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco – Pag. 156Romagnola per riclassificazione della strada provinciale 34 quale strada statale 67, con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina.
14.015. Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè, Di Sanzo, Boldrini, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 197.702.500 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 12 – dell'Abetone e del Brennero Sistema Tangenziale di Lucca – Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est secondo stralcio.
14.016. Furfaro, Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di assicurare la progettazione del tratto stradale tra le località Maroccone e Chioma, nel territorio comunale di Livorno, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.017. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: «1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2027».
14.018. Raimondo, Amich, Giovine, Gaetana Russo, Caretta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle agenzie pubbliche operanti nel settore della mobilità)

  1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, Pag. 157n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*14.019. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*14.021. Ruffino, Pastorella.
*14.022. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*14.023. Pastorino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento della E78)

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari 1.030.724.068 milioni di euro è destinata a interventi sulla E 78 – Fano – Grosseto tratto Selci Lama E45 – S. Stefano di Gaifa per l'adeguamento a due corsie del tratto Selci Lama E45 – Parnacciano – Guinza, lotto 1 e al tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci lama E45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto Le Ville – Selci Lama E45, lotto 7), 1), previsti dal contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS 2021-2025.
14.024. Ascani.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento della E78)

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 439.170.183 di euro è destinata agli interventi sulla E78 Grosseto-Fano tratto Selci-Lama E45-Santo Stefano Di Gaifa per lavori di adeguamento a due corsie del tratto della variante di Urbania e del tratto Mercatello sul Metauro previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. 2021-2025, di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.025. Curti, Manzi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per i comuni della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2002, è stanziata la cifra di 19.396.593,07 euro per il 2019 al fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata e far fronte alle spese del personale tecnico preposto. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza della regione Puglia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14.026. Giuliano, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 139-ter, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: Pag. 158«31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.027. Zinzi, Benvenuto, Bof, Stefani, Pizzimenti, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
14.029. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Ammodernamento delle infrastrutture idriche connesse al fiume Piave)

  1. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 7,95 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico connesso al fiume Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale della Destra Piave, in coerenza con gli interventi PNRR relativi all'ampliamento di impianti di depurazione e alla realizzazione di nuovi schemi fognari. Tale progetto, di importanza strategica, è finalizzato all'interconnessione delle reti, alla riduzione delle perdite idriche, alla tutela della falda sotterranea e all'ottimizzazione della gestione della risorsa, mediante la realizzazione della condotta Montana del Grappa, del serbatoio Pieve del Grappa e della condotta Maserada-Treviso.».
14.030. Bof, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:

   «6-septies. Al fine di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano – Mortara, nella tratta Albairate – Mortara, e di affrontare le criticità correlate alla necessità di chiudere, nei prossimi anni, al traffico ferroviario e stradale il Ponte “S. Michele” ubicato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda e quasi arrivato alla fine della propria vita utile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di potenziamento della direttrice Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e del nuovo ponte stradale e ferroviario S. Michele.».
14.031. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

ART. 15.

  Sopprimere il comma 1.
*15.1. Zanella, Bonelli.
*15.2. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Pag. 159

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 recante «Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina», sopprimere la terza riga (codice B09.0) – Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel comune di Cortina d'Ampezzo ricadente nell'Area Dolomitica – Veneto.
15.3. Zanella, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, le parole: «altre amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «altri soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

  Conseguentemente, alla medesima lettera a):

   dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 5-ter.1., secondo periodo, le parole: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi» sono sostituite dalle seguenti: «Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adottati, ivi compresi»;

   al numero 2), capoverso 5-ter.2:

    sostituire il secondo periodo con il seguente: Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adottati, ivi compresi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al successivo comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1. e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.;

   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 8, dopo le parole: «di avanzamento delle attività di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, comma 5-ter, comma 5-ter.1, comma 5-ter.2,».
15.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2 con le seguenti: al comma 5-ter.1, al comma 5-ter.2 e al comma 5-ter.3.

  Conseguentemente:

   al numero 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   dopo il capoverso 5-ter.2. aggiungere il seguente:

  5-ter.3. L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al successivo comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1 e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
*15.5. Zanella, Bonelli.
*15.6. Simiani, Roggiani.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 5-ter.1, al primo periodo le parole: «con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono soppresse; il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, le parole da: «delle amministrazioni centrali» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Pag. 160

  Conseguentemente

   al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5.ter.2:

    al primo periodo, sopprimere le parole: con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

    sopprimere il secondo periodo;

    al quarto periodo, sopprimere le parole da: delle amministrazioni centrali fino alla fine del periodo.
15.7. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione dell'assegnazione all'Italia dell'edizione del 2031 dei campionati mondiali di sci alpino e dello specifico rilievo che tale evento riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, alla Provincia autonoma di Bolzano, quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, in particolare sulla strada statale 242, è riconosciuto un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
15.8. Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
15.9. Deidda, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.

  All'allegato C di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), all'elenco di cui all'allegato 1-ter, aggiungere, in fine, la seguente voce: «Lombardia – Completamento del raccordo autostradale A4-Valtrompia e opera connessa della bretella di Lumezzane».
15.10. Formentini, Bordonali, Dara.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.
(Navigazione di prototipi ad uso sportivo)

   1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazionePag. 161 di conformità CE o certificato di classe ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
   2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli allenamenti e ai trasferimenti dell'unità.
   3. Le unità di cui al comma 1, devono tenere a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali e internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risulti l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio, il personale tecnico e gli eventuali ospiti a bordo, previamente inviata all'autorità marittima nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo.
   4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza delle federazioni sportive nazionali e internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, ad eccezione dello svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
   5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista, il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante la destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata in conformità al proprio regolamento prototipi da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La destinazione esclusiva all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata in ATCN.
   6. Nel caso di unità provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
   7. Le unità di cui al comma 1, qualora iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e governate da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34 del presente codice, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, osservando le modalità di cui al comma 3.».
15.01. Dara, Maccanti, Zinzi, Bof, Furgiuele, Pizzimenti, Benvenuto, Marchetti.

(Inammissibile)

ART. 16.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, nonché da soggetti terzi, in possessoPag. 162 di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche da imprese affidatarie della attività di manutenzione o costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo del presente comma deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei servizi di trasporto ferroviari.
16.1. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del progetto per raddoppi selettivi e/o interventi specifici sulla linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina per incrementare la capacità e la frequenza del servizio per un importo pari a 8 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.3. Rotelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento del Nodo ferroviario di Catania/prolungamento linea Circumetnea)

  1. Per il completamento del progetto Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Per le esigenze connesse all'interscambio con il prolungamento della linea circumetnea sino all'aeroporto di Catania, è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 300 per l'anno 2025 e 600 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 destinata ai lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di S. Maria Goretti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 1 miliardo di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
16.01. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire la mobilità territoriale in Sicilia)

  1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di RFI da destinare alla progettazione dell'Alta Capacità ferroviaria nella tratta Palermo-Catania.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.02. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

Pag. 163

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
16.03. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.04. Simiani, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Chiusura anello ferroviario di Roma)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara – Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma) per 175 milioni di euro, di cui 80 per l'anno 2027 e 95 per l'anno 2028.
16.05. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma e secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità Pag. 164di riferimento, prioritariamente al finanziamento dei seguenti contratti:

   a) Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara – Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma);

   b) raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle;

   c) Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli – Guidonia).
16.06. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle per 234 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.07. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Raddoppio Lunghezza-Guidonia)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli – Guidonia) per 76 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.08. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento della Roma-Pescara)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento della Roma-Pescara, Raddoppio tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo Avezzano e Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo- Chieti-Pescara per 845 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.09. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria per 40 milioni di euro Pag. 165da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.010. Stumpo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:

   «6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1a, da approvare a cura del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. I programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica sono sottoposti al parere obbligatorio del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16.011. Vietri.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

   «6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1a, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. I programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica sono sottoposti al parere obbligatorio del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
16.012. Caroppo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto 1a fase per 250 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.013. Fassino, Scarpa, Simiani, Ubaldo Pagano.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire lo sviluppo del trasporto intermodale tra le regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana)

  1. Per il completamento della ferrovia Pontremolese è autorizzata la spesa di 126 milioni di euro per il 2025 destinata ad RFI per il finanziamento del raddoppio della tratta Parma-Vicofertile.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 126 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.014. Ghio, Pandolfo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Completamento delle tratte strumentali alla realizzazione del terzo Valico dei Giovi)

  1. Con riferimento alla realizzazione del terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 644 milioni di euro per la seconda fase del quadruplicamento della tratta ferroviaria Pieve Emanuele – Pavia di cui 300 milioni di euro per il 2025 e 344 per il 2026 e 900 milioni per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera di cui 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2025 e 794 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 300 milioni di euro per il 2025 e 600 milioni di euro per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   b) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 194 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 194 milioni di euro per l'anno 2026.
16.015. Ghio, Pastorino, Pandolfo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia)

  1. Alla luce dell'imminente chiusura temporanea dell'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino «Ugo Niutta», per i lavori di riqualificazione della pista, al fine di garantire la continuità e la regolarità del traffico civile dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia, l'aeroporto di Grazzanise rientra stabilmente tra gli scali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) del decreto del Ministero della Difesa 8 gennaio 2025, n. 28.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1.

Pag. 167

  Conseguentemente:

   Alla tabella allegata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della Difesa 8 gennaio 2025, n. 28 sono soppresse le parole: «- Grazzanise (CE);».
16.016. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

  1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.
16.017. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione della Stazione di Caserta)

  1. In considerazione dell'elevato numero di turisti che utilizzano la linea ferroviaria per raggiungere la Reggia di Caserta, Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1997 e per le finalità di tutela del paesaggio e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2025 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, volto al dislocamento della stazione di Caserta che ne valuti il possibile sotterramento o altra soluzione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16.018. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire il completamento della tratta Paternò – Adrano – Randazzo della Ferrovia Circumetnea)

  1. Al fine di rafforzare le politiche di mobilità sostenibile sul territorio della Città Metropolitana di Catania mediante l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria della Ferrovia Circumetnea, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la progettazione della tratta Paternò – Adrano – Randazzo.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.019. Castiglione, Caroppo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 Pag. 168a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.020. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Nodo di Novara)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Nodo di Novara 1a fase per 77 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.021. Roggiani, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per il Nuovo collegamento PM228-Castelplanio)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Nuovo collegamento PM228-Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico – Castelplanio) per 326 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.022. Curti, Manzi, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile, capitolo 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.023. Simiani, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestori di infrastrutture ferroviarie)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, converto in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è inserito, in fine, i seguenti periodi: «Le previsioni di cui al presente comma, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al presente comma, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti. Agli eventualiPag. 169 oneri finanziari derivanti dal terzo periodo si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziate nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per il pubblico erario.».
16.024. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento della rete ferroviaria)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
*16.025. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Ubaldo Pagano.
*16.026. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Scotto, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestori di infrastrutture ferroviarie)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5 i commi 4 e 5 sono abrogati.
16.027. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestori di infrastrutture ferroviarie)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

   «Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al presente comma, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dal presente comma si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziate nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per il pubblico erario».
16.028. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestori di infrastrutture ferroviarie)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, converto in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al presente, Pag. 170secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti.».
16.029. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

  1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.030. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
  2. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

  4. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Pag. 171legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.032. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

  1. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

   «6-ter. Con proprio regolamento, la Commissione definisce il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel limite delle risorse stanziate in bilancio.».
16.033. Deidda, Rotelli.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)

  1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato della Commissione europea 2024/1364/UE, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la funzione di autorità competente di cui al comma 1 non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub-provinciale.
  3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
  4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il terminePag. 172 di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.
  5. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  7. Nel caso in cui i progetti relativi ai centri dati di cui al comma 1 siano dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.
*17.01. Mazzetti.
*17.02. Iaia.

(Inammissibile)