COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 9.45.
DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.
C. 2448 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, si congratula con il deputato Bof, che è stato chiamato a far parte del Comitato, rivolgendogli un augurio di buon lavoro.
Gianangelo BOF, relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di due articoli.
L'articolo 1, comma 1, circoscrive al solo periodo d'imposta 2024 l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023, prevedendo che la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2025 sia effettuata assumendo quale imposta del periodo precedentePag. 25 quella ottenuta applicando le nuove aliquote e detrazioni per lavoro dipendente, introdotte dai primi due commi del medesimo decreto. Inoltre, per effetto delle medesime modifiche, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, è riconosciuta, per i redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli di pensione, e per taluni redditi assimilati, fino a 15 mila euro, una detrazione pari a 1.955 euro rispetto a quella previgente di 1880 euro.
Il comma 2 incrementa di 245,5 milioni di euro, per l'anno 2026, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024. Con il citato comma 886 sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Il comma 3 prevede la copertura finanziaria della modifica apportata alla disciplina degli acconti IRPEF per l'anno 2025. In particolare, viene stabilito che a tali oneri, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023. Si prevede, altresì, che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sempre pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
Il comma 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'aumento del sopra menzionato fondo di parte corrente, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
L'articolo 2 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è, dunque, vigente dal 24 aprile 2025.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 2384 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, dopo essersi associato all'augurio rivolto dal presidente al deputato Bof, passa a illustrare il contenuto del provvedimento e, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento si compone di un solo articolo.
In particolare, rileva che al comma 1, la lettera a), modificata in sede referente, ai numeri 1) e 2), novella l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111 – recante la delega al Governo per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione –, prorogando sia il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale da 24 a 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della citata legge, quindi al 29 agosto 2026, che il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi al 31 dicembre 2027. Segnalo che in entrambi i casi è fatto salvo il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentariPag. 26 sui relativi schemi di decreto legislativo.
Evidenzia poi che la lettera b) modifica il principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 5), della suddetta legge n. 111 del 2023, al fine di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa – non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente –, prevedendo l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per altro verso, sottolinea che la lettera b-bis), inserita in sede referente, modifica tanto il principio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), della suddetta legge, sostituendo il principio della «diminuzione dei limiti di giocata e vincita» con il criterio di «revisione» dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, quanto il principio di delega di cui alla lettera m) del medesimo articolo 15, comma 2, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti il gioco in generale e non solo quello a distanza, come invece previsto dal testo vigente.
Osserva poi che la lettera c) dispone che l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari vengano uniformati, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.
La lettera c-bis), inserita in sede referente, proroga di ulteriori 12 mesi, portandolo al 31 dicembre 2026, il termine di cui all'articolo 21, comma 1, della suddetta legge n. 111 del 2023, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici, al fine di coordinarlo con la proroga di cui alla lettera a).
Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.50.
SEDE REFERENTE
Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 15.45.
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2336 Nazario Pagano.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una ampia ricognizione della materia, ivi incluse le iniziative assunte dalle regioni, dall'Unione europea e da diversi Paesi, si limita a ricordare che il tema della rappresentanza di interessi è stato già oggetto nelle passate legislature di altre proposte di legge, in qualche caso giunte ad uno stadio avanzato di esame, ma mai pervenute all'approvazione definitiva. Fa anche presente che la Camera dei deputati si è dotata, a partire dal 2017, di una sua specifica disciplina interna in materia.
Ricorda altresì che nel corso dell'attuale legislatura il tema è stato oggetto da parte della Commissione Affari costituzionali di un'indagine conoscitiva, deliberata l'8 marzo 2023 e conclusasi con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo il 19 Pag. 27settembre scorso, dopo un ampio ciclo di audizioni che ha coinvolto principalmente professori universitari di diritto costituzionale e di diritto pubblico ed esperti della materia.
Nel rinviare al citato documento conclusivo per una dettagliata illustrazione degli esiti dell'indagine conoscitiva, richiama brevemente le principali questioni emerse, a cominciare dall'esigenza di una regolazione legislativa in materia che individui l'ambito soggettivo di applicazione e chiarisca le definizioni di «decisore pubblico», da un lato, e di «portatore di interessi» dall'altro lato. Con riferimento alle modalità di regolazione del fenomeno, è apparso «essenziale l'istituzione di un registro di portatori di interessi privati». Per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità di vigilanza, il documento conclusivo propone di affidare questa funzione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituendo presso tale organo il richiamato registro dei portatori di interessi. Alla luce degli esiti dell'indagine conoscitiva inoltre l'apparato sanzionatorio dovrebbe essere «snello» e «potrebbe essere utilmente affiancato, ancorché non interamente sostituito, da adeguati incentivi».
Passando al contenuto delle proposte al nostro esame, per la cui dettagliata illustrazione rinvio alla documentazione degli uffici, fa presente che esse all'articolo 1 individuano l'oggetto dell'intervento legislativo, pur con formulazioni diverse, nella disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi – qualificati come «particolari» dalle proposte di legge C. 308 e C. 983 –, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche (l'unica eccezione è rappresentata dall'A.C. 308, la quale definisce l'attività di rappresentanza come «concorrente» alla formazione delle decisioni pubbliche), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e, per alcune di esse, con obbligo di lealtà e integrità verso queste ultime. Ricorda in proposito che la Relazione sullo stato di diritto 2024 della Commissione europea ha affrontato anche il tema della rappresentanza d'interessi nel contesto della lotta alla corruzione, evidenziando l'importanza della trasparenza nel settore. A tale proposito, la Relazione raccomanda di introdurre una normativa in materia di lobbying e per l'istituzione di un registro operativo delle attività dei rappresentanti di interessi.
I princìpi che ispirano la disciplina introdotta dalle proposte di legge sono quelli di trasparenza, pubblicità e partecipazione democratica ai processi decisionali. Le proposte C. 308, C. 1700 e C. 1894 prevedono anche il principio di conoscibilità dei processi decisionali, mentre l'A.C. 2336 cita anche i principi del pluralismo e della valorizzazione delle competenze tecniche.
Tra le finalità esplicitate dalle proposte di legge segnala quelle di:
garantire la trasparenza dei processi decisionali (presente in tutte le proposte di legge; la proposta di legge C. 983 specifica che «la trasparenza dei processi decisionali» deve essere garantita «con particolare riferimento all'identità dei soggetti che influenzano o tentano di influenzare tali processi in qualità di interessi particolari propri della società civile»);
assicurare la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni (presente in tutte le proposte di legge ad eccezione della proposta di legge C. 983);
assicurare ai decisori pubblici una ampia base informativa sulla quale fondare le proprie scelte (presente in tutte le proposte di legge; la proposta di legge C. 983 specifica che l'«ampia base informativa» deve essere il risultato di un «procedimento inclusivo»; la proposta di legge C. 2336 finalizza l'acquisizione di un'ampia base informativa a «una migliore valutazione dell'impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica»);
favorire la partecipazione ai processi decisionali sia dei cittadini sia dei rappresentanti di interessi (presente in tutte le proposte di legge; in particolare la proposta di legge C. 983 fa riferimento alla rimozione di «ogni forma di ostacolo alla partecipazionePag. 28 paritaria, nel processo decisionale, della società civile e della rappresentanza degli interessi socialmente legittimati» mentre la proposta di legge C. 2336 fa riferimento alla «ordinata partecipazione ai processi decisionali»).
Tutte le proposte di legge recano all'articolo 2 una serie di definizioni tra cui anche quella di «decisori pubblici», presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di relazione oggetto di disciplina da parte dell'intervento normativo. Segnala a tale proposito che la proposta di legge C. 983 utilizza una definizione generale di «decisore pubblico» alla quale accompagna poi l'indicazione di alcune specifiche figure. In questo si differenzia dalle altre proposte di legge, le quali invece contengono tutte un elenco tassativo di soggetti identificati come «decisori pubblici».
In particolare, in base all'articolo 2, comma 1, lettera c), della proposta di legge C. 983 per «decisori pubblici» si intendono «coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche, e altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri, i sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale nonché i membri del Parlamento».
Le altre proposte di legge condividono l'inclusione nella definizione di «decisori pubblici» dei seguenti soggetti:
i membri del Parlamento e del Governo;
i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali;
i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti;
gli organi di vertice degli enti pubblici statali;
i rappresentanti di province, città metropolitane e comuni.
Quanto alle altre figure, la proposta C. 1700 equipara ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi indicati (Parlamento, Governo, Presidenti e sindaci di enti territoriali, Presidenti delle autorità indipendenti, organi di vertice degli enti pubblici statali). Essa include inoltre gli organi di vertice delle società e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica e i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici. La proposta C. 2336 invece include gli organi di vertice degli enti pubblici statali, regionali e locali. Infine, la proposta C. 308 include gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province, dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, nonché dei membri delle rispettive giunte: essa include anche i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.
Segnala che soltanto le proposte C. 1700 (articolo 8, comma 3) e C. 2336 (articolo 2, comma 2) specificano che nell'ambito della propria autonomia, gli organi costituzionali tra cui Camera e Senato adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione ai principi della legge con riferimento alla propria attività istituzionale.
Quanto alla definizione di rappresentanti di interessi (la sola proposta di legge C. 983 aggiunge alla definizione l'attributo «particolari»), per tutte le proposte di legge si tratta di coloro che rappresentano interessi, anche di natura non economica presso i decisori pubblici. La proposta di legge C. 983 qualifica gli interessi anche come «socialmente legittimati» mentre le proposte di legge C. 308 e C. 1894 precisano che tali interessi devono essere leciti. Tutte le proposte condividono il fatto che i rappresentanti di interessi agiscono per promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o per incidere su processi decisionali pubblici in corso. Fa presente che nella definizione di rappresentanti di interessi sono inclusi anche i soggetti che svolgono per Pag. 29conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi.
Segnala inoltre che tutte le proposte di legge, ad eccezione dell'A.C. 308, recano una definizione di «portatori di interessi», identificandoli – pur con alcune differenze – con i soggetti che affidano ad altri l'incarico di svolgere l'attività di rappresentanza.
Dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rappresentanza di interessi sono escluse alcune categorie di soggetti e attività (articolo 3 delle proposte di legge C. 308, C. 1700, C. 1894 e C. 2336, articolo 4, comma 6 dell'A.C. 983). In particolare, sono esclusi i seguenti soggetti:
giornalisti e funzionari pubblici: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici inerenti alla loro professione o funzione;
rapporti per raccolta di dichiarazioni destinate alla pubblicazione: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono chi intrattiene rapporti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione. La proposta di legge C. 2336 amplia l'esclusione anche a chi collabora con i decisori pubblici per attività di segreteria, legislativa o comunicazione, includendo il personale dei gruppi parlamentari;
rappresentanti di governi e partiti stranieri: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono i rappresentanti di governi e partiti politici di Stati stranieri. La proposta di legge C. 2336 amplia l'esclusione a organizzazioni intergovernative, agenzie e pubbliche autorità di Stati stranieri, salvo il caso in cui siano rappresentate da soggetti giuridici;
confessioni religiose: l'A.C. 1700, l'A.C. 1894 e l'A.C. 2336 escludono i rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;
partiti, movimenti e gruppi politici: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono l'attività svolta da partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
ANAC: l'A.C. 308 prevede una esclusione specifica per l'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
Come già anticipato, fa notare che sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa anche alcune attività:
segreto di Stato e altre forme di segreto: le proposte C. 308, C. 1700 e C. 1894 escludono rapporti, oggetti e notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale. La proposta C. 983, all'articolo 11, esclude dall'applicazione delle disposizioni i processi decisionali aventi carattere di urgenza o volti all'adozione di atti coperti da segreto di Stato;
comunicazione istituzionale: le proposte C. 308, C. 1700 e C. 1894 escludono l'attività di comunicazione istituzionale come definita dalla normativa vigente. Tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono le comunicazioni rese in sedute e audizioni di Commissioni parlamentari o consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
processi decisionali con protocolli d'intesa: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono l'attività di rappresentanza svolta in processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione;
attività di rappresentanza svolta da enti pubblici, sindacati e associazioni imprenditoriali: l'A.C. 308 e l'A.C. 1894 escludono l'attività di rappresentanza svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione; l'A.C. 1700 ricalca la medesima impostazione,Pag. 30 ma senza specificare la connessione con la contrattazione, mentre l'A.C. 2336 esclude genericamente le organizzazioni sindacali dall'ambito di applicazione della normativa.
Quanto agli strumenti per la regolamentazione, fa presente che tutte le proposte di legge al nostro esame prevedono all'articolo 4 l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, identificando l'organismo competente alla sua tenuta nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (A.C. 2336) o nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (tutte le altre proposte).
Nelle proposte si possono individuare alcuni tratti comuni nella disciplina del registro quali:
l'obbligatorietà dell'iscrizione da parte dei rappresentanti di interessi (nell'A.C. 2336, all'articolo 4, comma 4, è precisato che tale obbligo è valido qualora l'attività sia svolta professionalmente e in maniera continuativa, diversamente, ai sensi del comma 5, è comunque possibile l'iscrizione volontaria);
l'articolazione del registro in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori (assente nelle proposte di legge C. 2336 e C. 983 nella quale, però, è comunque previsto l'obbligo di comunicare gli interessi che si intendono rappresentare e i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza);
l'indicazione dei dati riportati sul registro, ossia: i dati identificativi del soggetto (persona fisica o giuridica) che svolge l'attività di rappresentanza di interessi; i dati identificativi del soggetto per conto del quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi; le risorse umane ed economiche destinate dal rappresentante di interessi allo svolgimento della propria attività (non previsto dalle proposte di legge C. 1894 e C. 2336).
Le proposte in esame all'articolo 4 contengono disposizioni analoghe anche per quel che concerne l'individuazione di una serie di categorie di persone che non possono iscriversi al registro, vale a dire:
minorenni;
decisori pubblici, definendo durata e tempistiche diverse dell'incompatibilità all'iscrizione;
titolari di incarichi individuali: tutte le proposte prevedono l'incompatibilità per i titolari di incarichi individuali come esperti (ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o personale estraneo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303), con tempistiche variabili;
iscritti all'ordine dei giornalisti salvo l'A.C. 983;
dirigenti di partiti o movimenti politici, definendo durata e tempistiche diverse dell'incompatibilità all'iscrizione;
coloro che non godono dei diritti civili e politici o sono interdetti dai pubblici uffici;
condannati in via definitiva, per determinati reati, con variazioni nei tipi di reati e nella gravità della pena;
coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici e società partecipate;
titolari di incarichi di funzione dirigenziale: l'A.C. 1700 e l'A.C. 2336 prevedono l'incompatibilità per i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per tutta la durata del loro incarico.
Segnala che l'A.C. 1894 prevede infine tre ulteriori cause di incompatibilità: non possono iscriversi al Registro gli iscritti ad Pag. 31altri albi professionali che non risultino sospesi; i legali rappresentanti, i lavoratori subordinati o chi svolge funzioni di direzione per uno dei soggetti portatori di interesse; chi è legato a una pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro o di servizio.
Le proposte di legge C. 308, C. 1700 e C. 2336, nei rispettivi articoli 5, pongono in capo a ciascun rappresentante di interessi l'obbligo di tenere ed aggiornare con cadenza periodica una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono inseriti, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Nell'agenda, per ciascun incontro, è riportata la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro. L'agenda è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.
Tutte le proposte di legge individuano alcuni obblighi e diritti in capo agli iscritti al registro. Per quel che concerne gli obblighi, la proposta C. 983 specifica all'articolo 4, comma 7, che il rappresentante di interessi si impegni al loro rispetto «per iscritto». Le altre proposte di legge vietano, invece, per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro ovvero ai decisori pubblici. È altresì stabilito da tutte le proposte di legge in esame l'obbligo per ciascun rappresentante di interessi di predisporre una relazione sull'attività dell'anno precedente, indicando, in particolare, le attività svolte, le risorse umane ed economiche impegnate, i decisori contattati ed eventuali criticità rilevate. Anche l'autorità di controllo è tenuta a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull'attività di rappresentanza, nel quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.
Per quanto riguarda i diritti, tutte proposte di legge in esame, ad esclusione dell'A.C. 308, dettagliano in una norma le facoltà riconosciute ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro:
presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, studi, ricerche e documenti, suggerimenti e altro per concorrere alla formazione della decisione pubblica;
accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari;
contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardante gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa (non previsto dall'A.C. 1700);
presentare informative o chiedere di essere sentito dal decisore pubblico, il quale, in caso non intenda intraprendere il confronto, ha l'obbligo di comunicare la motivazione del proprio rifiuto (disposto nel solo A.C. 1894, articolo 7, comma 1, lettera c));
partecipazioni alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accesso alla documentazione indispensabile per la partecipazione alla consultazione (nel solo A.C. 983, articolo 6, comma 1, lettera d)).
Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nonché delle autorità indipendenti, limitatamente alle attività di regolazione.
La sola proposta di legge C. 983, all'articolo 7, contiene una disciplina espressa relativa agli obblighi in capo ai decisori pubblici. In particolare, è stabilito che l'AGCM con proprio regolamento individui i decisori pubblici che entro il 30 gennaio di ogni anno devono presentare una relazione concernente gli incontri avuti con gli iscritti nel registro descrivendone il tema e Pag. 32gli argomenti, fatti salvi quelli coperti dal segreto commerciale ai sensi del codice della proprietà industriale. Il decisore pubblico ha altresì il dovere di garantire l'accesso a chiunque ne faccia richiesta della documentazione trasmessa in occasione dell'incontro. Infine, il decisore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità qualora ritenga violate le disposizioni previste nella proposta di legge.
Le proposte di legge C. 308 (articolo 9), C. 1700 (articolo 10) e C. 1894 (articolo 9) inseriscono, invece, nella disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi una disposizione che regolamenta in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale. In base a tale disciplina la notizia della procedura di consultazione deve essere pubblicata nel registro, in particolare nella parte aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo registro. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro e la partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
Diversamente dalle altre, la proposta di legge C. 983 all'articolo 8 prevede l'obbligatorietà delle consultazioni per i decisori pubblici, precisa che le modalità di consultazione sono definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento e dispone che deve essere dato conto dei risultati e delle modalità della consultazione effettuata all'interno dell'AIR allegata allo schema di atto normativo.
Tutte le proposte di legge in esame disciplinano specificatamente il controllo sull'attività di rappresentanza di interessi, attribuito all'Autorità garante della concorrenza del mercato, o direttamente (A.C. 983, articolo 3) o attraverso un organismo ad hoc, il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso la medesima autorità (A.C. 308, articolo 7; A.C. 1700, articolo 7; A.C. 1894, articolo 6). La sola proposta di legge C. 2336 (articolo 8) affida l'attività di controllo ad un comitato di sorveglianza incardinato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Due delle proposte di legge (A.C. 1700 e A.C. 1894) prevedono che, con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del comitato di sorveglianza siano svolte da una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
Tutte le proposte di legge affidano al soggetto cui è attribuito il compito di controllo dell'attività di rappresentanza di interessi (AGCM o CNEL) l'adozione di un codice deontologico dei rappresentanti di interessi. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi. Segnala a tale proposito che in tutte le proposte l'impegno a rispettare il codice è condizione indispensabile per l'iscrizione al registro.
Le proposte di legge in esame individuano inoltre diversi specifici compiti di competenza dell'organismo di controllo, quali:
la tenuta del registro per la rappresentanza di interessi, l'adozione delle disposizioni necessarie per il suo funzionamento e la vigilanza sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati (la proposta C. 983 fa riferimento al solo controllo periodico del registro);
la pubblicazione delle relazioni annuali ricevute dai rappresentanti di interessiPag. 33 nel registro sul sito istituzionale del Comitato, oppure (per l'A.C. 983) in una sezione del sito internet dell'Antitrust;
la redazione di una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la sua trasmissione al Presidente del Consiglio e alle Camere; la sola proposta C. 983 specifica che l'Antitrust redige e trasmette al Parlamento, entro il 30 maggio di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel registro svolta nell'anno precedente. Il rapporto è trasmesso inoltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, «per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione»;
la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e l'irrogazione delle sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio; per l'A.C. 983 si fa riferimento, anziché alla vigilanza, alla «gestione del contradittorio».
Tutte le proposte in esame recano una disciplina sanzionatoria, modulando diversamente le singole fattispecie sanzionabili. In particolare sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:
sanzioni per la violazione degli obblighi di consultazione (ammonizione, censura sospensione dall'iscrizione nel registro e cancellazione dal registro – proposte di legge C. 308, C. 983 e C. 1700);
sanzioni per la violazione del codice deontologico (censura, sospensione dall'iscrizione nel registro e cancellazione dal registro – tutte le proposte di legge);
sanzioni per false informazioni (censura, sospensione dall'iscrizione nel registro e cancellazione dal registro per la sola proposta C. 983; sanzioni pecuniarie di entità variabile per le alter proposte);
sanzioni generali per la violazione della legge (ammonizione, censura, sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno e cancellazione dal registro – proposte di legge C. 1894 e C. 2336);
sanzioni per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi senza iscrizione nel Registro (ammonizione e, in caso di reiterazione, segnalazione della condotta all'autorità giudiziaria – proposte di legge C. 308 e C. 1894; sanzione pecuniaria per l'A.C. 983).
Dal punto di vista del procedimento sanzionatorio, si prevede che debbano essere garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti; la sola proposta C. 983 richiama il contraddittorio con gli interessati esclusivamente nelle ipotesi di mancato rispetto delle modalità di partecipazione alle consultazioni oppure per il caso di mancato o incompleto invio della relazione di cui all'articolo 5 della medesima proposta. All'esito del procedimento sanzionatorio, il provvedimento che applica le sanzioni è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'organo che lo ha emanato e nella scheda personale del rappresentante di interessi destinatario della sanzione. La proposta C. 983 limita la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'AGCM solo all'ipotesi in cui esso preveda la sospensione o la cancellazione dal registro.
Tutte le proposte, ad eccezione dell'A.C. 983 (che nulla prevede al riguardo), attribuiscono le controversie relative alle sanzioni di cui si è dato conto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Quanto alle disposizioni finali, tutte le proposte di legge, con la sola eccezione della proposta C. 983, prevedono la cosiddetta clausola di neutralità finanziaria, per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala a tale proposito che le proposte C. 1700 e C. 1894 escludono dalla clausola di neutralità finanziaria l'adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e mercato, prevista – ai rispettiviPag. 34 articoli 12 e 11 – in ragione delle nuove competenze attribuitele.
Secondo quanto stabilito dalle pdl A.C. 308 (articolo 11, comma 2), A.C. 1700 (articolo 13, comma 3), A.C. 1894 (articolo 12, comma 4) e A.C. 2336 (articolo 12, comma 3) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti in commento, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute negli stessi.
Segnala infine che tutte le proposte di legge, salvo l'A.C. 983, recano la clausola di salvaguardia per le autonomie territoriali, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti in esame, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute negli stessi.
Vittoria BALDINO (M5S) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia di regolamentazione dell'attività di lobbying e ricorda come nella precedente legislatura sia stata approvata dalla Camera in prima lettura, con il concorso di tutte le forze politiche, una proposta di legge in materia, che, tuttavia, non ha concluso il suo iter.
Rileva come sia urgente dotare il nostro Paese di una legislazione in materia e sottolinea come l'attività di lobbying, qualora adeguatamente regolamentata, possa costituire un prezioso contributo fornito al decisore pubblico nell'ambito del procedimento legislativo.
Richiama, in particolare, la proposta di legge C. 308 Francesco Silvestri, di iniziativa del Movimento 5 Stelle, e auspica che possa svilupparsi nel prosieguo dell'esame un confronto costruttivo.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, esprime apprezzamento per lo spirito costruttivo dell'intervento della deputata Baldini.
Luana ZANELLA (AVS) si associa alle considerazioni della deputata Baldino e sottolinea la crescente rilevanza dell'attività di lobbying, anche a seguito del venir meno delle formazioni sociali che tradizionalmente assicuravano la mediazione e la rappresentanza degli interessi e della conseguente frammentazione di tale rappresentanza.
Sottolinea l'urgenza di una regolamentazione di tale attività, che è divenuta una vera e propria professione e che necessita pertanto di essere disciplinata.
Afferma di essere consapevole della complessità della materia e, richiamando anche la sua esperienza di vicepresidente della XII Commissione, rileva come anche fra chi svolge attività di lobbying vi siano differenziazioni, con la moltiplicazione di forme di mediazione non disciplinate. Sottolinea come ciò renda quanto mai necessaria l'adozione di una disciplina legislative della materia.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, ricorda come, proprio al fine di garantire il massimo approfondimento della materia, la Commissione abbia svolto un'ampia indagine conoscitiva e come il documento conclusivo, approvato all'unanimità, possa costituire la base per delineare la disciplina legislativa di un settore che è fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, anche a garanzia dei professionisti che operano nel settore medesimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti «Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica».
L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.10.