ALLEGATO 1
5-04056 Simiani: Iniziative volte a garantire il recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 2025, relativa al decreto ministeriale «aree idonee».
TESTO DELLA RISPOSTA
Come indicato dall'Onorevole interrogante, il giudice amministrativo ha annullato le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024 sulle cosiddette «aree idonee». Tra i principi affermati dal TAR Lazio vi è quello per cui le aree non idonee non possono essere declinate come aree in cui vige un divieto assoluto e aprioristico all'installazione di impianti da FER. Il TAR ritiene altresì necessario che si proceda a una individuazione dei criteri che debbono guidare le regioni nella definizione delle aree idonee e non idonee più puntuale ed analitica rispetto a quella contenuta nei citati commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 21 giugno 2024.
Si conferma che il Ministero, in questo tempo, sta compiendo le necessarie e opportune valutazioni sui correttivi occorrenti alla disciplina dei criteri per l'individuazione delle aree idonee. Il nuovo decreto ministeriale dovrà ovviamente seguire il medesimo procedimento già seguito per il decreto ministeriale 21 giugno 2024 e previsto dalla norma primaria di riferimento (concerto del Ministero della cultura e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata).
L'obiettivo è quello di indirizzare le regioni, nel più breve tempo possibile e in maniera coerente, verso l'individuazione delle aree idonee, e consentire perciò un più rapido e ordinato sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili.
Nel frattempo, può ricordarsi che, con il decreto-legge infrastrutture strategiche (n. 73 del 2025), è stata recentemente riveduta la disciplina delle zone di accelerazione, anche nella prospettiva di mettere da subito le regioni nella condizione di adottare gli appositi Piani senza attendere la definizione delle vicissitudini relative alle leggi regionali di individuazione delle aree idonee, che, a ogni modo, si ribadisce, è intendimento di questo Ministero portare a termine il prima possibile e nel più efficace dei modi.
ALLEGATO 2
5-04057 Mattia: Intendimenti in merito alla riperimetrazione del SIN Bacino del fiume Sacco.
TESTO DELLA RISPOSTA
Come rammentato dall'Onorevole interrogante, il Sito di interesse nazionale (SIN) del Bacino del fiume Sacco ha assunto l'attuale configurazione con decreto ministeriale n. 321 del 2016. Da allora, il Ministero ha dato seguito alle attività di bonifica attraverso l'avvio di numerosi procedimenti ai sensi delle disposizioni del codice ambientale, riguardanti sia interventi su aree private che pubbliche.
Nel 2019 è stato sottoscritto un accordo di programma tra Ministero e regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito per un valore complessivo pari a quasi 54 milioni. Tra le aree particolarmente contaminate, per le quali si sta procedendo con le attività di bonifica, si ricordano l'ex discarica Le Lame e fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la discarica Le Lame e il fiume Sacco, con interventi pari a circa 11 milioni; e i siti ricadenti nel comprensorio industriale di Colleferro «ARPA2» e «Caffaro Chetoni Fenilglicina», con interventi complessivi pari a circa 8 milioni.
Inoltre, alcuni interventi dell'Accordo riguardano studi ed indagini finalizzati a ricostruire ed aggiornare il reale stato di contaminazione delle matrici ambientali su area vasta, ossia suoli, sottosuoli e acque sotterranee. In particolare, tali studi riguardano la caratterizzazione delle aree agricole ripariali, la realizzazione del programma di valutazione epidemiologica, l'arruolamento e follow up di una coorte dei nati nel SIN; la definizione dei valori di fondo delle acque e dei suoli, il monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico.
Nella relazione semestrale trasmessa lo scorso gennaio dalla regione Lazio, in qualità di responsabile dell'attuazione dell'accordo, è illustrato lo stato di avanzamento dei singoli interventi, tutti in corso di esecuzione ed in una buona fase di avanzamento.
A titolo di esempio, lo studio relativo al monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico pone particolare attenzione ai marker delle contaminazioni del Sacco, al fine di definire e valutare il grado di contaminazione delle falde all'interno del perimetro del Sito, specie quelle soggiacenti le zone industriali e soggetti a potenziale criticità, così da stimare l'eventuale estensione e monitorare l'evoluzione dell'inquinamento, nonché per verificare l'efficacia degli interventi di contenimento e di bonifica delle acque sotterranee.
Un importante strumento a supporto delle attività di indagine, stante la peculiarità geologica dei terreni presenti, sarà acquisto attraverso lo studio sulla determinazione dei Valori di Fondo dei suoli e delle acque sotterranee su tutto il SIN, inserito nell'atto integrativo dell'accordo di programma.
Attualmente, è in atto la fase 1 di monitoraggio delle acque di falda da parte di ARPA Lazio e di ASL di Roma e Frosinone, sotto la supervisione del soggetto attuatore. È stata pertanto conclusa la preliminare fase di monitoraggio delle acque di falda (Fase 0), ed è stato redatto lo studio idrogeologico volto all'individuazione ed alla descrizione degli acquiferi di maggiore interesse ai fini del monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee, nonché all'individuazione di nuovi piezometri, preesistenti o da realizzare ex novo, funzionali a costituire la rete di monitoraggio definitiva delle acque sotterranee Pag. 79all'interno del SIN, al fine di aggiornarne lo stato di qualità.
In merito agli studi ed alle indagini sulle aree agricole ripariali, ad oggi in uno stato di avanzamento ad oltre la metà rispetto il totale del progetto, sembrano condurre ad un miglioramento dello stato di qualità delle matrici ambientali.
Tutto ciò premesso, il Ministero, previa un'attenta valutazione degli esiti degli studi in corso, e non appena ne sussisteranno i presupposti di legge, provvederà alla riperimetrazione riduttiva del SIN «Valle del Sacco», in applicazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
ALLEGATO 3
5-04058 Santillo: Chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
5-04060 Bonelli: Chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito ai due distinti quesiti posti, rispettivamente dagli onorevoli Bonelli e altri e dagli onorevoli Santillo e altri, si fornisce risposta congiunta, in quanto i quesiti proposti trattano la medesima tematica ossia il progetto del collegamento stabile tra la regione Sicilia e la regione Calabria.
Nello specifico, per quanto attiene al mancato coinvolgimento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito della valutazione istruttoria sulle misure di compensazione trasmessa dal proponente, si rappresenta che il progetto in parola è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge Obiettivo n. 443 del 2001, con la presentazione dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 27 febbraio 2024, conclusasi con l'espressione del parere positivo n. 19 della Commissione Tecnica VIA-VAS, nel mese di novembre 2024.
Inoltre, in relazione alla Vinca, è stata attivata la procedura ex articolo 6.4 della Direttiva 92/43/CEE, che comporta, tra l'altro, la previsione di specifiche misure di compensazione. In tale ambito, è stata richiesta l'espressione del parere della Commissione Tecnica VIA VAS nominata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Per quanto attiene al mancato coinvolgimento di ISPRA nella procedura di Vinca, si evidenzia che la Commissione Tecnica, è un organo indipendente ed autonomo cui è affidato il supporto tecnico-scientifico sulle procedure di valutazione ambientale.
Tutto ciò premesso, ne consegue che la Commissione Tecnica in parola, nell'ambito della propria autonomia decisionale e nel pieno rispetto della normativa vigente, ha facoltà di richiedere o meno ai diversi enti pubblici di ricerca, di cui si può avvalere, e fra questi figura anche ISPRA, il supporto per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, qualora lo ritenesse necessario.
Per quanto attiene la mancata considerazione delle alternative progettuali richieste dalla Vinca di III livello, ivi compresa l'alternativa «zero» e alle modalità con le quali sono state individuate misure di compensazione adeguate rispetto ad una progettazione in divenire che verrà sviluppata per fasi costruttive si rappresenta quanto segue.
Chiarito che Il progetto di collegamento stabile è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale conclusosi con parere positivo n. 19 del 2024, come già in precedenza detto e che è stata attivata la procedura ex articolo 6.4 della direttiva 92/43/CEE, sulla coerenza dei progetti in divenire introdotti con la riforma decreto-legge n. 89 del 2024 rispetto al progetto definitivo del 2011, appare opportuno sottolineare che il Consiglio di Stato in più occasioni ha ribadito come i provvedimenti di V.I.A. ante riforma non hanno durata predefinita. In ogni caso, la Valutazione di impatto ambientale «di cui al provvedimento n. 19 del 2024» relativa al Pag. 81Collegamento stabile è stata effettuata su analisi ambientale aggiornata rispetto a quanto valutato negli anni passati.
Si precisa che la valutazione delle alternative progettuali è stata già svolta dalla Commissione Tecnica VIA-VAS nel procedimento di VIA di cui alla Legge Obiettivo legge n. 443 del 2001 già citato, e che si è concluso con il parere positivo numero 19 del 2024.
In merito al documento «IROPI», che dimostra l'esistenza di motivi imperativi di interesse pubblico, di sicurezza nazionale e di carattere socio-economico, per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, la Commissione, non ha espresso valutazioni al riguardo, considerata la natura del documento non relativa ad aspetti ambientali.
ALLEGATO 4
5-04059 Mazzetti: Misure volte a ridurre gli oneri derivanti dalla disciplina del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per le PMI del settore tessile-abbigliamento.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, è opportuno rappresentare che l'obiettivo del Governo è quello di declinare le disposizioni della Direttiva europea oggetto dell'interrogazione, tenendo conto delle specificità della realtà industriale del nostro Paese. Per tale motivo, lo schema di decreto in via di perfezionamento contempla la necessità di tutelare le imprese di piccole dimensioni che, come rammentato dall'interrogante, costituiscono il fulcro del sistema produttivo della filiera italiana del tessile.
Innanzitutto, come indicato all'articolo 1 che ne definisce l'oggetto e le finalità, lo schema di decreto stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione dei produttori e le modalità con cui tali sistemi assicurano la partecipazione attiva dei produttori, nel rispetto della propria autonomia organizzativa. Tra i produttori individuati dallo schema di decreto, sono incluse le micro e piccole imprese (PMI), che potranno dunque svolgere un ruolo diretto nel funzionamento dei sistemi stessi.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione, lo schema di decreto all'articolo 3 prevede che l'inclusione delle microimprese sia posticipata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale scelta va nella direzione di assicurare un adeguato periodo di transizione, coerente con l'impostazione fornita dalla Commissione europea, per permettere anche alle realtà più piccole di adeguarsi in maniera sostenibile.
Inoltre, il decreto stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione dei produttori, e le modalità con cui tali sistemi assicurano la partecipazione dei produttori, comprese le micro e le piccole imprese, oltre che, su base volontaria, degli altri soggetti appartenenti alla filiera dei prodotti tessili.
All'articolo 4, concernente il regime di responsabilità estesa del produttore, è specificato che proprio i produttori, anche tramite i sistemi di gestione, dovranno favorire l'immissione delle materie prime secondarie conseguenti alle fasi di trattamento. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela del mercato, libera concorrenza e non discriminazione, nonché di tutela delle microimprese, anche al fine di migliorare la catena del valore nel settore tessile.
Un ruolo centrale in questo processo sarà svolto dal Centro di coordinamento, in via di istituzione, con compiti di coordinamento e rendicontazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Tra i compiti di tale organismo, vi è anche la definizione di accordi tra le filiere produttive nazionali relativi ai meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie nella disponibilità dei sistemi di gestione dei produttori. L'obiettivo è di soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle micro, piccole e medie imprese, secondo i valori economici di mercato e in condizioni non discriminatorie.
In relazione infine, ai possibili profili di svantaggio di natura economico-finanziaria per le PMI, si evidenzia che il sistema di gestione integrato dei rifiuti, che andranno ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori comprese le PMI, sarà finanziato dal versamento del contributo ambientale applicato sul prezzo di vendita dei prodotti tessili immessi sul mercato.
Come rammentato dall'Onorevole interrogante, lo schema di decreto è stato di Pag. 83recente sottoposto alla consultazione pubblica, che si è conclusa il 5 maggio scorso. Le osservazioni che perverranno dai soggetti interessati saranno attentamente ponderate, anche al fine di meglio valutare gli impatti della Responsabilità estesa del produttore sui diversi settori industriali.
In conclusione, si ribadisce che il Ministero è pienamente impegnato affinché l'attuazione del regime ERP nel settore tessile avvenga in modo equo, sostenibile e partecipato, tutelando l'ambiente ma anche il patrimonio industriale e occupazionale rappresentato dalle micro e piccole imprese del nostro Paese.
ALLEGATO 5
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2345, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.