ALLEGATO 1
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.
EMENDAMENTO 1.6 DELLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sopprimere il capoverso numero 1).
0.1.6.1. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
b-bis) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: «quale garanzia di tutela della fede» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.»;
2) al comma 2, lettera a), l'alinea è sostituita dalla seguente:
«a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile:»
3) al comma 2, lettera a), il numero 1), è sostituito dal seguente:
«1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria»;
4) al comma 2, lettera a), al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale»;
5) al comma 2, lettera a), il numero 3) è sostituito dai seguenti:
«3) Semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;
3-bis) Istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell'assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori;»
6) al comma 2, lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e dopo la parola: «gioco» sono soppresse le seguenti: «a distanza».
0.1.6.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.
(Inammissibile, ad eccezione della lettera b-bis), numero 3), capoverso numero 1)
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sostituire il capoverso numero 1), con il seguente:
1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione Pag. 46di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria;».
0.1.6.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), sostituire la parola: revisione con le seguenti: riduzione nel rispetto del diritto alla salute come sancito all'articolo 32 della Costituzione.
0.1.6.4. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria,
Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:
«1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività;».
0.1.6.5. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute.
Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».
0.1.6.6. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
Conseguentemente:
dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» è sostituita dalla seguente: «revisione»;
2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.6. La Relatrice.
ALLEGATO 2
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.
PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
Conseguentemente:
dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» è sostituita dalla seguente: «revisione»;
2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.6. La Relatrice.
ALLEGATO 3
DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica alla disciplina IRPEF)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «65.000 euro».
2. Il presente articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.01. Alifano, Raffa, Gubitosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 Pag. 49milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.02. Alifano, Raffa, Gubitosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:
a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;
b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00.».
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Alifano, Raffa, Gubitosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Pag. 50decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.04. Alifano, Raffa, Gubitosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente Testo Unico, nonché ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.05. Alifano, Raffa, Gubitosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.06. Alifano, Raffa, Gubitosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili)
1. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.07. Del Barba.
(Inammissibile)