CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2025
503.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
C. 2416 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente e relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del relatore per la IX Commissione, presidente Deidda, riferisce sui contenuti del decreto-legge in esame, che è composto da 17 articoli e da 3 allegati.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica e integra e la normativa per il riavvio delle attività volte alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al fine di disciplinare la rideterminazione, nell'ambito del nuovo piano economico-finanziario (PEF) della concessione, del costo dell'opera. Viene quindi disciplinato l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati stipulati con i soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale (comma 1, lettera a)). La disposizione introduce inoltre quale ulteriore condizione da rispettare affinché i contratti caducati riprendano a produrre effetti l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri affidatari succitati, delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per la prevenzione e risoluzione del contenzioso, con Pag. 10una decurtazione del 50 per cento dei compensi dei relativi componenti (comma 1, lettera b)).
  L'articolo 2 modifica numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023). In particolare, si precisa che gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale siano erogati in deroga al principio di onnicomprensività di cui al decreto legislativo 165 del 2001 (comma 1, lettera a)). Viene inoltre riorganizzata la disciplina concernente le procedure per l'esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile (comma 1, lettere c) e d)), ricollocando le disposizioni relative a tali procedure – oggi contenute all'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici – in due distinti articoli (140 e 140-bis). La disposizione introduce quindi una disciplina temporanea riguardante gli attestati di qualificazione per l'esecuzione di appalti pubblici (comma 1, lettera f)), disponendo altresì in ordine alla composizione del Collegio consultivo tecnico per gli appalti pubblici, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di nominarne un membro quando svolge il ruolo di concedente (comma 1, lettera g)). Il comma 2 introduce inoltre il nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile, con particolare riguardo alle modalità di rilascio della documentazione antimafia.
  L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per l'effettuazione della verifica sismica degli uffici pubblici, volta a porre rimedio alle difficoltà interpretative e applicative sorte in relazione alla locuzione di «normale affollamento» e a quella di «affollamento significativo». La disposizione in esame consente, pertanto, di superare le incertezze operative riscontrate in sede di applicazione della disciplina dettata dal complesso quadro normativo riferimento, stratificatosi nel tempo.
  L'articolo 4 reca disposizioni relative al servizio di autotrasporto. Il comma 1 prevede una nuova disciplina dei tempi di attesa dei veicoli per le operazioni di carico e scarico della merce, sostituendo l'articolo 6-bis del decreto legislativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (decreto legislativo n. 286 del 2005). La nuova disposizione interviene, anzitutto, sul cosiddetto periodo di franchigia, ossia il tempo di attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico della merce, che viene ridotto da 120 a 90 minuti per ciascuna operazione, decorrenti dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico e scarico. Si dispone, altresì, che non soltanto il committente, ma anche il destinatario della merce o un altro soggetto della filiera di trasporto possano essere tenuti ad indicare al vettore il luogo e l'orario in cui si svolgeranno le operazioni nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. Nel caso in cui tale onere non venga rispettato, si riconosce al vettore la possibilità di fornire prova dell'orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite l'utilizzo del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo o del tachigrafo intelligente di seconda generazione, a differenza della precedente formulazione, che richiedeva tali indicazioni venissero necessariamente fornite in forma scritta. Si precisa che, in caso di superamento del periodo di franchigia, il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere un indennizzo al vettore, il cui valore è fissato direttamente dalla legge in 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo successivi rispetto alla durata del periodo di franchigia (secondo la normativa previgente l'indennizzo era invece commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti dall'Osservatorio sulle attività di trasporto, ed era pari a 40 euro). Si riconosce, poi, a ciascun coobbligato il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto effettivamente responsabile del ritardo. Si precisa, inoltre, che l'indennizzo va corrisposto anche nel caso di superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico previsti nel contratto di trasporto, a condizione che di tale superamento sia Pag. 11data indicazione nella documentazione di accompagnamento della merce o in ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore. Infine, pur ribadendosi che le operazioni di scarico non necessitano della presenza del conducente, si riconosce allo stesso la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, in considerazione delle sanzioni previste in capo allo stesso dal codice della strada.
  Il comma 2 prevede che ai controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate si affianchi il potere di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale vengono pertanto riconosciuti poteri sanzionatori e di diffida. Si precisa, altresì, che questi poteri possono essere esercitati d'ufficio, su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il MIT. Infine, il comma 3 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per ammodernare la flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto. Segnala che, secondo la relazione illustrativa, l'intervento regolatorio in esame è stato elaborato all'esito di un confronto, ancora in corso, con le associazioni di categoria del settore, che hanno dichiarato lo stato di agitazione, cui è seguita – da parte di alcune – la proclamazione del fermo.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli, volte al rafforzamento della sicurezza e resilienza delle reti locali degli uffici della Motorizzazione civile, alla chiara definizione della misura e della debenza degli importi dovuti per l'espletamento delle operazioni in materia di motorizzazione civile e all'aggiornamento della normativa concernente il numero di autorizzazioni alla circolazione in prova dei veicoli. Nello specifico, il comma 1 interviene, a fronte delle minacce informatiche sempre più sofisticate e ricorrenti, per potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché la resilienza, delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della Motorizzazione civile. A tal fine, si intende realizzare un sistema volto a garantire una maggiore protezione e capacità di risposta alle minacce, assicurando un approccio coerente e integrato alla cybersecurity in tutta l'amministrazione. Per il perseguimento di tali finalità, si dispone l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, e successivamente riassegnate dal MIT, dal concessionario del servizio PatentiViaPoste S.c.p.a.
  Il comma 2 è volto a meglio dettagliare, da un lato, la misura degli importi dovuti, in ogni caso, dai soggetti a favore dei quali sono espletate le operazioni in materia di motorizzazione, quale corrispettivo a fronte dell'attività svolta dal Ministero per tali operazioni e, dall'altro lato, la misura degli importi che il MIT deve corrispondere al proprio personale coinvolto nelle suddette operazioni.
  Il comma 3, infine, introduce un regime transitorio applicabile nelle more dell'aggiornamento della normativa che prevede che per ciascun soggetto legittimato a condurre su strada veicoli in circolazione di prova possa essere rilasciato un numero di autorizzazioni rapportato al numero degli addetti occupati nell'attività di impresa, in ragione di 1 autorizzazione ogni 5 addetti e fino ad un massimo di 100 autorizzazioni (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 229 del 2023). La disposizione, al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico tese a prevenire gli abusi nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova con l'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività di impresa, fissa in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per attività commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici.
  L'articolo 6, comma 1, introduce una norma di interpretazione autentica finalizzataPag. 12 a chiarire le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, ancorandoli all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno, anziché all'indice dei prezzi praticati dai grossisti. Fa in particolare presente che l'intervento si rende necessario, oltre che in un'ottica di stabilizzazione e prevenzione del contenzioso, anche per adeguarsi alle indicazioni fornite dall'ISTAT, che ha precisato che l'indice dei prezzi praticati dai grossisti è un indicatore che ha ormai perso di rilevanza ed il cui ruolo è stato gradualmente sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno. Quest'ultimo indice è divenuto quello di riferimento per gli utilizzatori, in accordo con la pratica prevalente a livello europeo, sancita dal regolamento (CE) n. 1165/98.
  Il comma 2 regola, invece, il periodo della stagione balneare, stabilendone l'inizio e il termine al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio. In particolare, si dispone che, per ogni anno, la stagione balneare inizia la terza settimana di maggio e si conclude la terza settimana di settembre. La norma in esame riconosce alle regioni e agli enti locali la possibilità di anticipare o posticipare di una settimana l'inizio della stagione balneare, precisando però che deve rimanere inalterata la durata complessiva indicata in precedenza, pari a quattro mesi. Si consente altresì, durante il periodo che non rientra nella stagione balneare, l'apertura delle strutture balneari per l'attivazione del servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono infine fatte salve le disposizioni concernenti la gestione della qualità delle acque di balneazione (introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2008 in attuazione della direttiva 76/160/CEE), che per gli aspetti di monitoraggio e classificazione delle acque di balneazione fissano la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.
  Ricorda che l'intervento in esame nasce dall'esigenza di colmare un vuoto normativo determinato dal fatto che l'unica fonte normativa primaria che attualmente individua il periodo della stagione balneare (ossia l'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 116 del 2008) si riferisce esclusivamente alla gestione della qualità delle acque di balneazione e non attiene, invece, agli aspetti di sicurezza della vita umana in mare. Ciò ha determinato una situazione per cui sul territorio nazionale ogni anno sono emanate disposizioni da parte di regioni ed enti locali disomogenee con riguardo all'individuazione del periodo di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare.
  L'articolo 7 prevede che la Commissione tecnico-consultiva incaricata di esprimere un parere sulle domande di autorizzazione per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso, operi non più presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ma presso l'Autorità per la laguna di Venezia-Nuovo Magistrato alle Acque. Conseguentemente, le funzioni di segreteria della richiamata Commissione sono trasferite dal Provveditorato alla suddetta Autorità per ragioni di coerenza con le funzioni dell'Autorità e per migliorare l'efficienza amministrativa.
  L'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa di euro 200.000 per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per gli atti convenzionali da stipularsi tra la RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a., società in-house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e il medesimo Ministero, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo, provvedendo anche alla relativa copertura finanziaria. Per le medesime finalità, la stessa società è inoltre autorizzata ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per gli anni 2025-2027 in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia Pag. 13(articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015).
  L'articolo 9 prevede l'applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, in deroga a determinate disposizioni e criteri. In particolare, l'applicazione della disciplina dell'articolo 60 del Codice è consentita a condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica. Tale misura è attivabile solo se vi è una copertura finanziaria sufficiente all'interno del quadro economico dell'intervento. Devono inoltre risultare congrue le somme accantonate per imprevisti e deve essere disponibile almeno la metà di tali risorse, al netto degli impegni già assunti. Come sottolineato nella relazione illustrativa, la disposizione in esame è volta a garantire la continuità nell'esecuzione di determinati contratti pubblici di lavori privi di meccanismi di revisione prezzi o di accesso alle risorse previste dai Fondi istituiti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti»), per far fronte al «caro materiali».
  L'articolo 10 reca un'autorizzazione di spesa pari a circa 5,69 milioni di euro per il periodo 2025-2027 per l'esecuzione delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto Intercity, in scadenza a fine 2026, per il periodo 2027-2041.
  L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali recata dal capo I della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), le cui finalità riportate nella relazione illustrativa riguardano il conseguimento del pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2 della Missione 1, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, si chiarisce che il valore di subentro è l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante nelle ipotesi di cui all'art. 191, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (comma 1, lettera a)). Si prevede l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni vincolanti, ove formulate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle proposte di affidamento (anche in house) della concessione autostradale (comma 1, lettera b)), introducendo altresì un rinvio al sistema tariffario definito dall'ART in luogo del previgente riferimento ad una delibera della medesima ART (comma 1, lettera d)). La disposizione consente quindi in via transitoria – fino al 31 dicembre 2026 – l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento prima del completamento della procedura di adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali, al fine di rendere possibile il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza (comma 1, lettera e)). Il comma 2 dispone che, per le tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di aggiornamento dei PEF relativi alle concessioni per le quali ente concedente è il Ministero, fermo restando l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate sulla base del sistema tariffario definito dall'ART.
  L'articolo 12 interviene sulla normativa in materia di oneri di servizio pubblico (OSP) riguardanti i servizi aerei di linea (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2023), al fine rendere facoltativa la scelta dell'amministrazione competente di fissare i livelli massimi delle tariffe praticabili dalle compagnie aeree nei confronti di determinate categorie di passeggeri, allo scopo di tenere conto dei possibili rialzi legati alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Fa in particolare presente che la modifica in esame nasce dall'esigenza di superare i rilievi della Commissione europea e scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia. La Commissione europea ha osservato, infatti, che l'attuale normativa non sembra conferire all'autorità pubblica alcunPag. 14 potere discrezionale in merito all'imposizione di una tariffa massima per gli OSP, quanto piuttosto imporre alla medesima autorità di fissare una tariffa massima in tutte le situazioni in cui vi sia il rischio che una tariffazione dinamica possa comportare aumenti di prezzi, senza definire in che modo l'esistenza di tale rischio possa essere valutata. La Commissione ha inoltre osservato che l'imposizione di tariffe massime senza una valutazione caso per caso non appare proporzionata e necessaria.
  Nello specifico, il comma 1 stabilisce che, ove siano imposti OSP, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, ha facoltà di fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri, ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Il comma 2 prevede che, ove l'amministrazione competente si avvalga di suddetta facoltà, il livello massimo tariffario deve essere indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico e deve contenere la valutazione completa della necessità e della proporzionalità delle misure. Infine, si prevede che il livello massimo tariffario debba essere indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di limitare ad un unico vettore aereo comunitario l'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario decida di accettare le condizioni previste dall'OSP stesso.
  L'articolo 13 introduce modifiche alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come disciplinati dal cosiddetto Testo Unico FER), ed in particolare alle previsioni in materia di individuazione delle aree territoriali in cui prevedere l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). Ciò, al fine di garantire gli obiettivi previsti dal PNIEC al 2030 e l'attuazione delle previsioni del PNRR (Riforma 1 della Missione 7).
  Nello specifico, viene modificata la modalità di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da FER e si prevede che le zone di accelerazione, individuate nei Piani regionali e provinciali quale contenuto minimo inderogabile, comprendono altresì le aree industriali ricadenti nella mappatura operata dal GSE. In relazione a tali zone di accelerazione, si dispone altresì che resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nei Piani, ulteriori impianti a FER, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere connesse (comma 1, lettera a)). Viene inoltre previsto che la sottoposizione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti a FER alla valutazione ambientale strategica (VAS) debba avvenire entro il 31 agosto 2025, prevedendo l'esercizio dei poteri sostitutivi statali in caso di inosservanza dei termini procedimentali (comma 1, lettera b)). La disposizione in esame definisce le zone di accelerazione, in relazione agli interventi in attività libera e agli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), e sulla base della mappatura del territorio nazionale operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), individuandole nelle aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici locali, ricadenti nelle aree individuate da GSE con la predetta mappatura. Si stabilisce, infine, che la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) si svolge secondo le modalità previste dal Codice dell'ambiente per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con riduzione dei termini procedimentali della metà (comma 1, lettera d)).
  L'articolo 14 prevede l'inserimento, nel programma degli interventi urgenti adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023 in attuazione dell'investimento M2C4-I.2.1a del PNRR, di ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., finanziati a valere sulle risorse del cosiddettoPag. 15 fondo unico ANAS e indicati nell'Allegato B al provvedimento in esame, per un importo complessivo di 43,4 milioni di euro. Viene inoltre stabilito che le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nell'Allegato B sono di competenza di ANAS S.p.a.
  L'articolo 15, comma 1, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di taluni interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame. Il comma 2 del medesimo articolo stanzia, inoltre, 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, in considerazione dello specifico rilievo rivestito dai due gran premi di Formula 1 organizzati in Italia.
  L'articolo 16 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2.884.300 di euro per il 2025 e a 6.684.300 di euro a decorrere dal 2026, in favore della Gestione governativa della ferrovia Circumetnea, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale offerti dalla medesima società nella provincia e nella città di Catania.
  L'articolo 17 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  In conclusione, nel ribadire l'importanza delle disposizioni contenute nel provvedimento, auspica che le Commissioni possano acquisire elementi di informazione e di valutazione nel corso delle audizioni che saranno svolte nelle prossime settimane.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 maggio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.