SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.05.
DL 45/2025: Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
C. 2420 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 45 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (C. 2420 Governo).Pag. 147
Sottolinea che il provvedimento, modificato dal Senato in sede referente, e approvato, in prima lettura, dall'Assemblea del Senato il 21 maggio 2025, si compone di due Capi e 27 articoli e mira ad assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, segnala, per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'introduzione al Senato dell'articolo 3-septies, che, nell'ambito del Capo I sull'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, reca disposizioni in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese.
In particolare, evidenzia che esso reca tre novelle all'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, avente ad oggetto disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).
La norma che si intende novellare si rivolge sinergicamente ai settori dell'università, della ricerca e delle imprese, mirando a conseguire alcuni degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, denominato «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese».
Evidenzia, nello specifico, che il citato articolo 26, nel testo tuttora vigente, al fine di potenziare le competenze di alto profilo, al comma 1, riconosce, per il periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 3.750 euro su base annua alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della M4C2 e che assumano a tempo indeterminato titolari di un dottorato di ricerca, o di contratti di ricerca, o ricercatori a tempo determinato.
Il comma 2 del medesimo articolo 26 prevede che ciascuna impresa possa fare richiesta di tale beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti della normativa europea sugli aiuti «de minimis». Inoltre, si prevede che l'esonero si applichi, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 e che non possa valicare il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta.
Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.
Segnala che le lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 3-septies in esame modificano radicalmente il meccanismo descritto.
La lettera a), in superamento del meccanismo dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, prevede, in favore delle imprese, la concessione di un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito di imposta, per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, sempre a condizione che si tratti di dottori di ricerca, di titolari di contratti di ricerca o di ricercatori a tempo determinato e nei limiti complessivi delle risorse stanziate. Il credito di imposta è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca attraverso una procedura concessoria apposita e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei crediti, entro il 31 dicembre 2026, senza tuttavia l'applicazione dei limiti vigenti.
A tale proposito, precisa che i richiamati limiti sono i seguenti: limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta pari a 250 mila euro (articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007); limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388 del 2000), come da ultimo stabilito Pag. 148dall'articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Segnala, inoltre, che il credito di imposta in esame non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e non rileva per il calcolo della quota deducibile, ai fini IRPEF, degli interessi passivi e delle altre componenti negative (articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
La lettera b) dell'articolo in discussione, in coerenza con quanto disposto dall'esaminata lettera a), abroga il comma 2 dell'articolo 26, che reca norme connesse all'esonero dei versamenti contributivi, di cui si propone invece il superamento.
Infine, osserva che la novella di cui alla lettera c) modifica il comma 3 dell'articolo 26, sopprimendo la necessità del concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in oggetto. Essa prevede, poi, che il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro, che resta invariato, non sia più riferito al periodo 2024-2026, bensì al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 15.10.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.10.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
5-03909 Matera: Iniziative volte a uniformare a livello nazionale le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava.
La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta esaustiva fornita dalla rappresentante del Governo, che consente di determinare in modo uniforme la rendita catastale dei terreni adibiti a cava.
5-03851 Comaroli: Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando, pur ringraziando la sottosegretaria per i chiarimenti forniti, ritiene che gli stessi non siano da soli sufficienti a rispondere alle esigenze degli operatori di settore che – sebbene intenzionati a procedere correttamente – si trovano di fronte al dubbio, di difficile risoluzione, su quale aliquota IVA applicare alle diverse attività di gestione dei rifiuti, se quella ridotta del 10 per cento o quella del 22 per cento. Osserva quindi che, come rilevato anche nella risposta fornita dal Governo, non vi è tuttora una chiara definizione della locuzione «esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia», definizione a suo parere necessaria per stabilire quale sia il corretto regime fiscale da applicare alle attività in questione.
Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo un approfondimento sul punto, al fine di fornire una chiara indicazione agli operatori coinvolti.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, si dichiara senz'altro disponibile allo svolgimento di ulteriori approfondimenti, al fine di fornire una definizione univoca delle richiamate attività di gestione dei rifiuti.
5-03917 Guerra: Semplificazione della procedura di certificazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, per i residenti in Italia che percepiscono una pensione dalla previdenza tedesca.
La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando, afferma che la risposta fornita, pur mostrando una consapevolezza da parte del Governo circa l'esistenza del problema, non fornisce alcuna reale soluzione. Evidenzia, a tal proposito, l'urgenza e la gravità della situazione in cui si trova chi oggi, di fronte all'impellenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, non dispone dei certificati che gli uffici di imposizione tedeschi dovrebbero rilasciare al fine di permettere il recupero di una parte dei contributi versati.
Evidenzia che la risposta oggi fornita dall'Esecutivo non consente di dare attuazione alla convenzione stipulata tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania proprio al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Conclusivamente, nel sottolineare l'urgenza di una celere soluzione del problema, chiede alla rappresentante del Governo di fornire quanto prima, anche per le vie brevi, una risposta al Parlamento e ai cittadini, riservandosi, in caso contrario, di ripresentare un analogo atto di sindacato ispettivo.
5-02188 Toni Ricciardi: Ripristino delle detrazioni fiscali in favore dei contribuenti residenti in Italia con nucleo familiare a carico residente all'estero.
La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Fabio PORTA (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Evidenzia, infatti, come l'Esecutivo non tenga in adeguata considerazione le forti discriminazioni implicate dall'attuale disciplina dell'Assegno unico universale, che esclude dal beneficio non solo i contribuenti italiani residenti all'estero, anche qualora producano gran parte del loro reddito in Italia, ma anche i contribuenti residenti in Italia con nucleo familiare a carico residente all'estero. Ritiene inoltre che il fatto che l'Inps neghi, arbitrariamente, l'Assegno unico universale alle categorie menzionate, nonostante le stesse paghino le tasse in tutto o in parte consistente in Italia, evidenzi una chiara violazione del diritto unionale, messa in luce dalle procedure di infrazione attualmente in corso, nonché dal deferimento delle suindicate questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Sottolinea, infine, come il tergiversare del Governo nel dare una risposta ai quesiti avanzati, non solo in questa sede ma anche in precedenti atti ispettivi, non fa altro che esporre l'Italia ad una sicura condanna da parte della Corte di giustizia UE, anche rischiando di mettere in crisi l'impianto stesso dell'istituto dell'assegno unico universale.
Esorta, quindi, l'Esecutivo ad adottare una diversa postura, conforme non solo a quanto chiede l'Europa, ma ancor prima alle basilari esigenze del buon senso e della giustizia sociale.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.30.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 499 del 21 maggio 2025, a pagina 74, seconda colonna, trentaquattresima riga: sostituire le parole: «termina alle 13.15» con le seguenti: «termina alle 15.15».
A pagina 74, seconda colonna, quarantesima riga: sostituire le parole: «comincia alle 13.15» con le seguenti: «comincia alle 15.15».