SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.
Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro.
C. 2258 Rizzetto.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Francesco FILINI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2258, recante Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente Pag. 70della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro.
Osserva che il provvedimento si compone di un unico articolo.
Il comma 1 dell'articolo 1, novella l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In particolare, viene introdotta nel TUIR la lettera g.1), che inserisce tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente una nuova tipologia di azioni, rivolte in via esclusiva al personale dipendente appartenente alle categorie degli operai e degli impiegati, con reddito inferiore a 40 mila euro annui nel precedente periodo d'imposta.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, la proposta di legge in esame intende introdurre un nuovo incentivo fiscale per la partecipazione dei lavoratori dipendenti considerati più fragili agli utili di impresa, mediante l'attribuzione di azioni aziendali, con l'intento di sostenerne la capacità di accumulare patrimonio.
Tale incentivo consiste nella esclusione del valore delle azioni offerte – fino ad un massimo 5 mila euro – dalla formazione del reddito, ai fini contributivi e reddituali.
Sottolinea che l'incentivo è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni: il rapporto di lavoro non deve interrompersi, per qualsiasi ragione o causa, entro i ventiquattro mesi successivi alla data di percezione delle azioni; le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, o comunque cedute, prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla percezione; in caso contrario, l'importo escluso dalla formazione del reddito al momento dell'acquisto è tassato nel periodo di imposta di effettuazione della cessione.
Inoltre, la medesima disposizione attribuisce ad apposito accordo sindacale la facoltà di incrementare da 5 mila a 7 mila euro il valore delle azioni che non concorre alla formazione del reddito. Si consente altresì di aumentare il predetto importo fino a un massimo di 10 mila euro, ove le richiamate condizioni siano garantite per un periodo temporale più ampio, fino a un massimo di quarantotto mesi.
La norma chiarisce, altresì, che tali misure sono alternative, e non cumulative, a quelle già previste dalla lettera g) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR. Mentre queste ultime, anch'esse relative alla esclusione dalla formazione del reddito del valore delle azioni offerte ai dipendenti, hanno un ambito di applicazione soggettivo generalizzato, le misure introdotte con la proposta di legge in esame sono circoscritte ai soli dipendenti a tempo indeterminato aventi qualifica legale di operai o impiegati con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro.
Sul punto, segnala che è stata approvata da entrambe le Camere, ed è in attesa di pubblicazione, la proposta di legge – che la Commissione Finanze ha esaminato congiuntamente con la XI Commissione Lavoro – recante Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese (A.S. 1407).
Per quanto di interesse, ricorda che il testo approvato dal Senato, all'articolo 6, prevede che nelle aziende possano essere predisposti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti; tali piani possono individuare, tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.
Evidenzia, poi, che il comma 2 dell'articolo 1 modifica il comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, introducendo, al primo periodo, il richiamo alla nuova lettera g.1).
Rileva che con tale novella si intende estendere anche alla lettera g.1), oltre che alla lettera g), la precisazione secondo cui le azioni rilevanti ai fini dell'incentivo fiscale in esame sono quelle emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
Segnala altresì che con tale modifica si elimina opportunamente il richiamo, recato dal medesimo primo periodo del Pag. 71comma 2, alla lettera g-bis), abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Non si provvede tuttavia alla soppressione del secondo periodo del comma 2-bis, integralmente riferito alle condizioni di applicabilità della medesima lettera g-bis). La Commissione potrebbe pertanto valutare l'opportunità, per ragioni di chiarezza normativa, di abrogare espressamente il secondo periodo del comma 2-bis.
Rappresenta, infine, che il comma 3 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che alle minori entrate derivanti dalle misure recate dalla proposta di legge, valutate in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 182 del 2004.
Evidenzia, in conclusione, come la proposta di legge in esame si aggiunga alle diverse iniziative legislative adottate nella corrente legislatura al fine favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, rendendo al contempo le imprese stesse più performanti e stimolate a produrre.
Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal relatore sulla proposta di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, recentemente esaminata dalla Commissione Finanze e approvata in via definitiva dal Senato, evidenzia che il provvedimento in esame, pur apprezzabile dal punto di vista dei princìpi ispiratori, è criticabile per gli effetti che concretamente produce. Ritiene, infatti, che il quadro normativo risultante dal provvedimento da ultimo approvato non conferisca ai lavoratori il potere di incidere realmente sulla gestione delle imprese, sulle fasi congiunturali della vita di impresa o di avere contezza dei processi decisionali. In presenza di tali condizioni, è dell'avviso che l'attribuzione ai lavoratori di azioni aziendali – stimolata dalla presente proposta di legge – possa configurarsi come uno strumento pericoloso, più che vantaggioso. Infatti, reputa che si produrrebbe in tal modo non tanto una condivisione delle opportunità, quanto una socializzazione dei rischi. In definitiva, le perplessità espresse sulla proposta di legge in esame non sono legate ai suoi contenuti, bensì al quadro normativo testé delineato: se da un lato si chiede ai lavoratori di partecipare al rischio di impresa, dall'altro si esclude che gli stessi possano incidere sulla gestione dell'impresa medesima.
Saverio CONGEDO (FDI), in replica agli argomenti esposti dal collega Stefanazzi, evidenzia che il provvedimento in esame è stato scritto all'esito di ampie consultazioni con le parti sociali. Aggiunge che esso prende spunto da una proposta di legge di iniziativa popolare, che aveva quale obiettivo portante l'introduzione di misure a favore dei lavoratori. Evidenzia, inoltre, che la proposta di legge odierna risulta essere attuativa del disposto dell'articolo 46 della Costituzione italiana, che riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Conclusivamente, afferma che i benefici recati dalle disposizioni in esame sono evidenti: con l'attribuzione ai lavoratori delle azioni aziendali non solo si consente loro di partecipare agli utili di impresa, ma si avvantaggiano anche le aziende che possono, quindi, contare su lavoratori più motivati. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il provvedimento meriti il sostegno della Commissione.
Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 2384 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, anzitutto ricorda che il disegno di legge, che consta di un solo articolo, reca una serie di Pag. 72disposizioni volte a modificare in più punti la citata legge delega n. 111 del 2023.
In particolare, esso è diretto a prorogare il termine entro cui il Governo può esercitare il proprio potere di delega per la riforma del sistema fiscale, nonché a modificare uno dei princìpi di delega prevedendo la possibilità di applicare anche ai tributi delle regioni e degli enti locali alcuni istituti previsti dal codice della crisi d'impresa. Il provvedimento mira, infine, a introdurre un nuovo principio di delega relativo allo stato giuridico e al ruolo dei magistrati tributari.
Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia anzitutto che l'articolo 1, al comma 1, lettera a), numero 1), novellando l'articolo 1, comma 1, della legge n. 111 del 2023, proroga il termine di esercizio della delega per l'attuazione della riforma fiscale dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2025.
In considerazione di tale termine più ampio, la medesima lettera a), numero 2), intervenendo sul comma 6 dell'articolo 1 della suindicata legge delega, proroga al 31 dicembre 2027 il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi e correttivi. In particolare, essa fa decorrere il relativo termine di 24 mesi, già precedentemente previsto, direttamente dalla nuova scadenza di esercizio della delega, il 31 dicembre 2025, anziché dalla data di adozione dell'ultimo dei decreti legislativi. È fatto salvo, in ogni caso, il meccanismo di proroga automatica di 90 giorni dei termini di delega, previsto dalla legge n. 111 del 2023, che si attiva nelle ipotesi in cui i termini per l'espressione dei prescritti pareri parlamentari scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di esercizio della delega, o successivamente ad essa.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'estensione al 31 dicembre 2025 del termine di esercizio della delega fiscale appare coerente con quanto previsto dalla legge 8 agosto 2024, n. 122, esaminata da questa Commissione in sede referente, in quanto anch'essa ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l'attuazione, da parte del Governo, della delega diretta al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici.
Il comma 1, lettera b), sostituendo il numero 5) dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge delega, modifica i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, con riferimento al pagamento dilazionato dei tributi.
Nello specifico, con le modifiche in esame il Governo è tenuto a prevedere, nell'ambito degli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019), la possibilità di estendere la disciplina del pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari – di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del predetto Codice – anche a quelli regionali e locali, nonché di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Si propone quindi di rendere applicabile anche ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina della transazione fiscale (articoli 63 e 88 del Codice), degli accordi sui debiti tributari (articoli 23 e 64-bis), nonché le disposizioni in materia di concordato nella liquidazione giudiziale (articolo 245) e di procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo (articolo 284-bis).
Evidenzio che il principio e criterio direttivo attualmente vigente impone al Governo di prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito dell'istituto della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Come rilevato dalla Relazione illustrativa, con la modifica in esame viene superata la limitazione che prevede la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi per i tributi locali esclusivamente nell'ambito della composizione negoziata.Pag. 73
L'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è stato dapprima introdotto dal decreto-legge n. 118 del 2021 (legge n. 147 del 2021) e poi coordinato e trasfuso dal decreto legislativo n. 83 del 2022 nel Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo n. 14 del 2019, Titolo II, Capo I, articoli da 12 a 25-quinquies).
L'istituto mira al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono «probabile» lo stato di crisi o l'insolvenza, le quali hanno però le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Il risanamento deve dunque essere «ragionevolmente perseguibile». Il superamento della condizione di crisi può avvenire anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa e deve essere attivato dall'imprenditore commerciale o agricolo mediante richiesta rivolta al segretario generale della Camera di commercio in cui ha sede legale l'impresa. La richiesta deve avere ad oggetto la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è agevolare le trattative tra l'imprenditore, i suoi creditori, e gli altri soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio e operare il risanamento dell'impresa (articolo 12 del Codice della crisi d'impresa). La Camera di commercio, se ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento della stessa, provvede alla nomina dell'esperto (articolo 13). L'esperto non deve sostituire l'imprenditore, come avverrebbe con la nomina di un commissario, ma deve assisterlo nel dialogo con i creditori e le altre parti interessate, come figura terza e indipendente (articolo 12). Va precisato, per rimarcare la differenza con gli altri istituti dell'insolvenza, che l'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, il quale prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire pagamenti spontanei, pur restando obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori (articolo 21).
Sul punto, rammenta che la giurisprudenza ha spesso affermato l'inapplicabilità dei rimedi offerti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ai tributi degli enti territoriali, manifestando, di conseguenza, l'urgenza di un intervento del legislatore risolutivo delle oggettive contraddizioni intrinseche di un sistema che continua a escludere i tributi locali dal perimetro della transazione fiscale.
Più in dettaglio, la disciplina da estendere riguarda i seguenti istituti: composizione negoziata della crisi (articolo 23 del Codice). Il richiamato articolo 23 dispone che, nel corso delle trattative, l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori, escludendo in ogni caso dalla stessa i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. L'accordo è sottoscritto dalle parti e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente; accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi (articolo 63 del Codice). Con riferimento agli accordi di ristrutturazione, che possono riguardare, oltre che i debiti fiscali anche quelli previdenziali e nei confronti degli enti di previdenza ed assistenza obbligatori, l'articolo 63 dispone che, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione, per quanto riguarda i debiti fiscali il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali. La proposta di transazione è depositata presso gli uffici delle Agenzie fiscali. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso; gli altri uffici nello stesso termine devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonchéPag. 74 dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del soggetto appartenente all'ufficio delle Agenzie fiscali competente. Sono disciplinate le procedure e le condizioni per l'omologazione della proposta, anche nel caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-bis). Ai sensi dell'articolo 64-bis, con riferimento ai debiti tributari, prima della presentazione della domanda di omologazione del piano, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali; concordato preventivo (articolo 88). Con il piano di concordato preventivo il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. La disciplina è declinata diversamente per il caso di credito assistito da privilegio, ovvero ha natura chirografaria. Sono disciplinate le condizioni di omologazione della proposta di concordato nonché gli obblighi di deposito della documentazione; concordato nella liquidazione giudiziale (articolo 245). Con riguardo al concordato nella liquidazione giudiziale, con specifico riferimento all'omologazione dello stesso, con riguardo al pagamento di debiti fiscali, nel caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria si prevede che il giudice possa omologare la proposta, in presenza di specifiche condizioni; regolazione della crisi o insolvenza del gruppo (articolo 284-bis). Le imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono presentare unitariamente le proposte di cui ai già illustrati articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88, sopra descritte.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), introduce un nuovo principio e criterio direttivo per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario. Nel dettaglio, viene aggiunta una nuova lettera m-bis) all'articolo 19, comma 1, con cui si prevede che il Governo sia tenuto a disciplinare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, uniformandoli, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria. Al Governo viene inoltre delegata la previsione delle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio, facendo salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Marco OSNATO, presidente, invita i colleghi a intervenire. Preso atto che nessuno intende prendere la parola, evidenzia che le modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento potranno essere definite nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza convocata al termine delle sedute odierne; dichiara quindi concluso l'esame preliminare del disegno di legge.
Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.15.
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino Pag. 75delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.
C. 1298 Quartini.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, anzitutto evidenzia che l'esame in sede referente si è concluso senza che la Commissione Affari sociali abbia apportato modifiche alla proposta in esame; la nostra Commissione è pertanto chiamata a esprimersi sul testo originario.
La proposta di legge è composta da 12 articoli.
Ricorda anzitutto che l'articolo 1 riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e fissa, a decorrere dal 2024, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, di incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo.
L'articolo 2 reca un insieme di misure per garantire l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, volte tra l'altro a eliminare dai livelli essenziali delle prestazioni – LEA le prestazioni sanitarie obsolete, a stanziare risorse per l'aggiornamento dei LEA e migliorarne il monitoraggio, nonché a rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale in caso di nuovi eventi patologici epidemici o pandemici.
L'articolo 3 contiene norme in materia di personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, in particolare intese a definire una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale; a consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale; a permettere il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale; ad adeguare le retribuzioni ai livelli europei e incentivare le assunzioni nei settori con maggiore carenza di organico.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala che la proposta di legge in esame interviene, all'articolo 4, sulle forme di assistenza sanitaria integrativa.
In particolare, viene stabilito che le forme di assistenza sanitaria integrativa possano fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito. Esse devono operare esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse sono chiamate ad assicurare la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente, subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili previsti dal Codice Civile.
La norma chiarisce inoltre che l'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera; per alcune forme di assistenza sanitaria integrativa – costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti – l'adesione può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.
L'articolo 4 si occupa poi delle forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro, le quali non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta.
Inoltre, si stabilisce il principio in base al quale i datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione ed amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione.Pag. 76
Gli stessi soggetti sopra elencati non possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati. Viene poi fatto divieto di campagne pubblicitarie di fondi integrativi del SSN e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate, ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.
Si dispone poi che l'Anagrafe dei Fondi sanitari sia pubblica ed integralmente consultabile nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, con l'obbligo di pubblicarvi gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno, nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine, è previsto che ciascun soggetto interessato invii periodicamente al Ministero della salute i dati rilevanti.
Infine l'articolo 4 prevede e disciplina una delega al Governo, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei benefìci e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle norme del medesimo articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti princìpi e criteri.
L'articolo 5 detta disposizioni in tema di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
L'articolo 6 detta disposizioni sulla tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria. Segnalo in particolare, per quanto di interesse della Commissione, che sono estese agli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento le norme del Piano nazionale antimafia riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, applicabili anche ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei.
L'articolo 7 si occupa della disciplina relativa alla nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, rendendo più stringenti i requisiti per l'accesso e la permanenza in tali incarichi.
L'articolo 8 detta un insieme di disposizioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa.
L'articolo 9 si occupa del potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, destinando a tale scopo risorse aggiuntive del Fondo sanitario nazionale e prevedendo altresì l'incremento del contributo delle aziende farmaceutiche.
L'articolo 10 si occupa di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, attraverso un insieme di misure volte, tra l'altro, a consentire la dematerializzazione dei documenti, nonché il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e della telemedicina, nonché degli strumenti di medicina digitale.
L'articolo 11 reca norme in tema di riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale, attraverso la ridefinizione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria e delle dotazioni organiche, nonché attraverso la formazione adeguata del personale sanitario.
Infine l'articolo 12 reca le disposizioni di copertura finanziaria, a tale fine disponendo l'effettuazione di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, al fine di assicurare minori spese in misura pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno dal 2025 al 2030.
Formula quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato) che illustra nel dettaglio.
Il sottosegretario Federico FRENI segnala, ai fini delle opportune valutazioni da parte della Commissione, che la V Commissione Bilancio ha richiesto una relazionePag. 77 tecnica sul provvedimento in esame, che verrà presumibilmente trasmessa nella giornata di domani.
Marco OSNATO presidente, nel rammentare che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 26 maggio, evidenzia che la Commissione Finanze si trova già nella seduta odierna nelle condizioni di esprimere il proprio parere. Pone pertanto in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 15.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 maggio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 15.25.
Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.
Sulla pubblicità dei lavori.
Marco OSNATO presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.
(Svolgimento e conclusione).
Marco OSNATO presidente, introduce l'audizione.
Patrizio Giacomo LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Marco OSNATO, presidente, ringrazia il sottosegretario La Pietra per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.40.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.