CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 maggio 2025
499.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
Pag. 43

ALLEGATO 1

DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

PARERE APPROVATO

  La III Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2355, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

   apprezzato che l'articolo 30 rafforza la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, estendendo la non punibilità per il personale che, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluni delitti che rientrano nelle seguenti fattispecie del codice penale: violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni; illegittime interferenze nella vita privata; violazione dei segreti;

   evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce nel codice penale l'articolo 270-quinquies.3, relativo al delitto di «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo», in base al quale è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

   preso atto che il medesimo articolo 1, comma 1, alla lettera b), introduce nel codice penale, un'ulteriore fattispecie del delitto di «Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti», prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato, in cui rientrano, tra gli altri: intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano; atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al rischio di guerra; intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; arruolamenti o armamenti non autorizzati a favore di uno Stato estero; attentato contro i Capi di Stati esteri;

   rilevato che l'articolo 9 stabilisce che non si può procedere alla revoca della cittadinanza ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, ratificata dall'Italia con la legge n. 162 del 2015;

   preso atto che l'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse;

Pag. 44

   evidenziato che l'articolo 31 rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 e successivamente prorogate, da ultimo fino al 30 giugno 2025, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 45

ALLEGATO 2

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La III Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale;

   evidenziato che l'articolo 21 autorizza la spesa di 300 mila euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale relativamente ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese;

   preso atto che l'articolo 19, comma 3, dà rilievo, nell'ambito della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, ai princìpi del diritto internazionale umanitario, al fine di garantire lo sviluppo e la promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 46

ALLEGATO 3

5-03763 Orfini: Sulla vicenda del connazionale Maurizio Cocco, detenuto in Costa d'Avorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il connazionale Maurizio Cocco è stato arrestato dalle Autorità ivoriane nel giugno 2022 e sottoposto ad un regime di detenzione preventiva.
  Il 14 marzo 2024, l'istanza avanzata dai legali per richiedere alle Autorità locali la concessione della libertà provvisoria, sostenuta ufficialmente dalla nostra Ambasciata ad Abidjan, è stata rigettata.
  Il 7 maggio 2024, il giudice ivoriano ha decretato la sua condanna a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un'ammenda di circa 60 mila euro.
  Insieme ad altre persone condannate alla medesima pena e alle società ad esse facenti riferimento, il giudice ha inoltre stabilito un risarcimento collettivo per danni allo Stato ivoriano per circa 3 milioni di euro.
  A fine maggio 2024, pochi giorni prima che trascorressero i ventiquattro mesi di reclusione per cui era stato condannato, il giudice istruttore ha rinnovato il suo regime di detenzione preventiva alla luce di altre accuse pendenti, per le quali proseguono le attività istruttorie.
  Il connazionale è quindi tutt'ora detenuto presso il penitenziario di Abidjan, nell'ala riservata ai detenuti stranieri.
  In seguito alle interlocuzioni avviate dal legale del Sig. Cocco, in data 23 dicembre 2024 il giudice ha disposto una sensibile riduzione della cifra fissata per la libertà su cauzione, da 1 miliardo di franchi CFA (circa 1,5 milioni di euro) a 100 milioni di franchi CFA (circa 150 mila euro). Da quanto appreso, la famiglia Cocco avrebbe attivato una campagna di raccolta fondi per raggiungere la somma richiesta per il pagamento della cauzione.
  Ad inizio maggio 2025, a seguito di quanto segnalato dal legale di fiducia, la famiglia del Sig. Cocco ha riferito che il giudice avrebbe concesso il rilascio del connazionale dopo il pagamento anticipato di metà della cauzione, potendo pagare la parte restante nei mesi seguenti. Da quanto appreso dal legale del connazionale, il Sig. Cocco sarebbe in tal caso sottoposto ad una misura di libertà vigilata con divieto di espatrio.
  Desidero ricordare che, sin dal principio, la nostra Ambasciata in loco ha seguito la vicenda con la massima attenzione, prestando ogni necessaria assistenza al connazionale e ai suoi familiari, effettuando periodiche visite consolari presso il penitenziario di Abidjan, presenziando alle udienze in qualità di osservatore nonché sensibilizzando opportunamente le Autorità locali, a partire dalle condizioni di detenzione.
  In particolare l'11 gennaio 2025, avendo ricevuto una segnalazione da parte della Sig.ra Assunta Giorgilli, moglie del Sig. Cocco, su un urgente bisogno di una presa in carico sanitaria del marito, un funzionario dell'Ambasciata si è subito recato presso il Penitenziario per sollecitare un controllo da parte del presidio medico della struttura, che non ha tuttavia evidenziato particolari criticità.
  A metà marzo 2025, l'Ambasciata ad Abidjan ha inoltre sollecitato il Ministero degli esteri ivoriano a prendere in carico il Sig. Cocco presso un centro medico locale per una nuova verifica delle sue patologie e l'eventuale trattamento delle stesse.
  Il 14 aprile, sempre su segnalazione della moglie del connazionale, secondo la quale sarebbe stata in corso una rivolta presso il penitenziario di Abidjan, la Farnesina e l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan si sono immediatamente attivate con il Direttore degli Affari penitenziari, appurando Pag. 47che si trattava di una protesta di funzionari penitenziari e di alcuni detenuti contro una misura amministrativa e che la situazione era ritornata sotto controllo.
  La Sede ha già richiesto formalmente l'autorizzazione ad effettuare quanto prima una nuova visita consolare.
  L'Ambasciata d'Italia ad Abidjan, in stretto raccordo con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, continua a seguire la vicenda con la massima attenzione e a fornire al Sig. Cocco e ai suoi familiari ogni necessaria assistenza consolare.

Pag. 48

ALLEGATO 4

5-03820 Bakkali: Sul sequestro nel Porto di Ravenna di armamenti diretti in Israele.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Governo rispetta con rigore le normative nazionali e internazionali in materia di esportazione di armamenti, nello specifico la legge n. 185 del 1990, la posizione comune in ambito di Unione europea e il Trattato sul commercio delle armi.
  Come abbiamo più volte esposto in sede parlamentare, le caratteristiche dell'intervento israeliano su Gaza in reazione al criminale assalto condotto da Hamas il 7 ottobre 2023 e l'estendersi delle operazioni militari al sud del Libano hanno indotto il Governo italiano a sospendere la concessione di nuove autorizzazioni all'esportazione verso Israele ai sensi della n. 185 del 1990.
  Abbiamo adottato un approccio cauto, equilibrato e particolarmente restrittivo.
  Ciò soprattutto se confrontato con la postura di altri Paesi partner, anche europei.
  Per quanto riguarda le licenze di esportazione autorizzate prima dell'intervento israeliano e che presentavano residui non ancora completamente utilizzati, è stata effettuata una circostanziata valutazione caso per caso.
  Con riferimento all'evento richiamato dall'onorevole interrogante, il 20 dicembre 2024 la Direzione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Emilia Romagna e Marche ha informato l'Autorità nazionale UAMA di aver individuato, presso il porto di Ravenna, un tentativo di esportazione di prodotti compatibili con materiale d'armamento in assenza della prescritta autorizzazione UAMA.
  L'Autorità nazionale UAMA si è immediatamente attivata appurando l'insussistenza di autorizzazioni in essere e indicando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di effettuare le verifiche d'ufficio con il Servizio registro nazionale delle imprese, istituito presso il Ministero della difesa e competente a categorizzare i materiali d'armamento.
  Con risposta del 3 febbraio 2025 detto Servizio ha confermato che i materiali in questione possono essere classificati come materiale d'armamento e devono quindi essere assoggettati alla legge n. 185 del 1990.
  Alla luce del quadro sopra delineato, l'Agenzia delle dogane ha sequestrato il materiale custodito presso il porto di Ravenna e ha trasmesso comunicazione di reato alla Procura della Repubblica per violazione della legge n. 185 del 1990.
  Essendosi attivato un procedimento penale, ulteriori elementi di informazione non sono accessibili in quanto sottoposti a segreto istruttorio.
  Quanto avvenuto a Ravenna ha confermato che il sistema di controlli istituito dalla legge n. 185 del 1990 funziona già in maniera concreta, corretta ed efficace, basandosi sull'efficiente coordinamento tra diversi attori istituzionali – Esteri, Difesa, Agenzia delle dogane – e sul rispetto rigoroso della normativa nazionale, europea e internazionale di riferimento.
  Il Governo è quindi già pienamente impegnato a contrastare il commercio illegale di armamenti e intende continuare ad avvalersi dell'attuale sistema di controlli, naturalmente fatti salvi i profili di competenza dell'Autorità giudiziaria.