CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 maggio 2025
498.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
C. 2402 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente, in via preliminare, che il disegno di legge in esame, nel testo approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
  Nel segnalare che il provvedimento non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Affari costituzionali, fa presente che il testo originario del decreto-legge è corredato di una relazione tecnica e che le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato, ad esclusione delle proposte emendative 1.0.500 e 1.500 presentate dal Governo, non sono corredate di relazione tecnica.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera dei deputati, avverte che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sull'articolo 1-ter rispetto al quale ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni di carattere finanziario.Pag. 129
  Al riguardo, osserva che le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, apportano specifiche modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante norme in materia di cittadinanza. Segnala che tali norme sostituiscono l'articolo 17, comma 1, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, la riacquisti se effettua una dichiarazione in tal senso in una data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Esse, inoltre, integrano l'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 91 del 1992, che nel testo vigente prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, introducendo un'eccezione al pagamento per le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-ter. Infine, viene inserito il riferimento ad un nuovo articolo, l'articolo 7-ter, nella Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, prevedendo il pagamento di 250 euro per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 1-ter.
  Al riguardo, per quanto concerne i casi di riacquisto della cittadinanza per i quali si prevede una nuova finestra temporale, compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, entro cui presentare la relativa dichiarazione anche presso i consolati, non ha osservazioni da formulare. Infatti, considerato che la disciplina vigente in materia di riacquisto prevede una finestra temporale già chiusa al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992 e dell'articolo 2, comma 195, della legge n. 662 del 1997, cui sono collegati contributi non più introitati, evidenzia che la nuova disciplina non appare suscettibile di comportare minori entrate, ma semmai un aumento delle entrate stesse.
  Per quanto riguarda invece le altre ipotesi di riacquisto della cittadinanza di cui all'articolo 13 della legge n. 91 del 1992, osserva che le disposizioni, che introducono un'eccezione al pagamento del contributo di 250 euro per le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi ad un ufficio consolare, che vengono ora assoggettate al pagamento di un diritto consolare di pari importo, appaiono suscettibili di sottrarre tali risorse dal regime di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno previsto dal comma 3 dell'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992.
  Segnala che tale disposizione, in particolare, prevede che le risorse di cui trattasi siano destinate, una volta riassegnate, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del predetto Ministero diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e a interventi assistenziali straordinari.
  In merito a tale aspetto, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che l'eventuale sottrazione delle risorse in questione alle finalità previste dal comma 3 dell'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, che risultano ben più ampie di quelle connesse alla mera istruttoria delle dichiarazioni di riacquisto, rischia di rendere privi di copertura finanziaria gli oneri connessi al perseguimento delle finalità medesime, che potrebbero risultare, almeno in parte, incomprimibili, come potrebbe accadere nel caso degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del citato Dipartimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata all'atto del suo passaggio tra i due rami del ParlamentoPag. 130 (vedi allegato), già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione.
  Con specifico riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa quindi presente che le previsioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, ai sensi delle quali le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi a un ufficio consolare non sono soggette al pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992, ma comportano un versamento di pari importo, a titolo di diritti consolari, non determinano una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente connesse alle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza.
  Osserva, in particolare, che l'importo da versare a titolo di diritti consolari è acquisito interamente all'erario ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, mentre il contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 è integralmente riassegnato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
  Rappresenta, altresì, che dall'analisi della serie storica dei dati riferiti all'applicazione dell'articolo 13 della citata legge n. 91 del 1992 non risultano essere state presentate dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presso gli uffici consolari, anche in considerazione della circostanza che talune fattispecie, con particolare riferimento a quelle disciplinate dal comma 1, lettere a) ed e), del citato articolo 13, presuppongono lo stabilimento della residenza in Italia, mentre la fattispecie di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo non prevede il rilascio di una dichiarazione e, quindi, il pagamento del connesso contributo.
  Alla luce di tali elementi, conferma pertanto che le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, non comportano la sottrazione di risorse rispetto al regime di riassegnazione dei proventi dei contribuiti dovuti per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi del citato articolo 9-bis, comma 3, della legge n. 91 del 1992.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 2402, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le previsioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, ai sensi delle quali le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi a un ufficio consolare non sono soggette al pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992, ma comportano un versamento di pari importo, a titolo di diritti consolari, non determinano una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente connesse alle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza;

    in particolare, l'importo da versare a titolo di diritti consolari è acquisito interamente all'erario ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, mentre il contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 è integralmente riassegnato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

    dall'analisi della serie storica dei dati riferiti all'applicazione dell'articolo 13 della citata legge n. 91 del 1992 non risultano essere state presentate dichiarazioni Pag. 131di riacquisto della cittadinanza presso gli uffici consolari, anche in considerazione della circostanza che talune fattispecie, con particolare riferimento a quelle disciplinate dal comma 1, lettere a) ed e), del citato articolo 13, presuppongono lo stabilimento della residenza in Italia, mentre la fattispecie di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo non prevede il rilascio di una dichiarazione e, quindi, il pagamento del connesso contributo;

    alla luce di tali elementi, le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, non comportano la sottrazione di risorse rispetto al regime di riassegnazione dei proventi dei contribuiti dovuti per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi del citato articolo 9-bis, comma 3, della legge n. 91 del 1992,

   esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara, a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, rimarcando criticamente i tempi molto ristretti a disposizione della Commissione per valutare i profili finanziari del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) preannunzia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento in primo luogo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Carè 1.46, che, nel prevedere che la trascrizione del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia, ovvero iscritto all'AIRE, effettuata presso gli uffici consolari, sia gratuita ove effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio, appare suscettibile di determinare minori entrate, prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   Di Sanzo 1.47, che, nel prevedere la gratuità della pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minorenne con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE, appare suscettibile di determinare minori entrate, prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   Magi 1.53, che prevede che, in caso di scadenza del termine per la definizione dei procedimenti per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge del cittadino italiano o di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica, la relativa istanza sia notificata gratuitamente al tribunale competente, che si pronuncia sulla stessa in composizione collegiale. Viene, altresì, previsto che, ove la sentenza dichiari l'acquisto della cittadinanza, il Ministero dell'interno sia condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'istante. Ciò posto, osserva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei medesimi oneri e alla relativa copertura finanziaria.

  Con specifico riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai relativi effetti finanziari, segnala le seguenti:

   Magi 1.3, che, nel novellare l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, estende il riconoscimentoPag. 132 della cittadinanza per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che presentano specifici requisiti. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

   Porta 1.44, Porta 1.62, Di Sanzo 1.63, Toni Ricciardi 1.64, Porta 1-ter.2 e Alfonso Colucci 1-ter. 3, che prevedono, a vario titolo, la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In particolare, osserva che le proposte emendative Porta 1.44, Toni Ricciardi 1.64 e Porta 1-ter.2 prevedono la riapertura dei termini per gli interessati, mentre le proposte emendative Porta 1.62, Di Sanzo 1.63 e Alfonso Colucci 1-ter.3 prevedono, a vario titolo, che la riapertura si applichi agli stranieri che sono stati cittadini italiani e ai discendenti in linea retta da soggetti che sono stati cittadini italiani per nascita. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla possibilità che le amministrazioni competenti possano provvedere agli adempimenti connessi alla suddetta riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che la relazione tecnica riferita all'articolo 1-ter precisa che la rete consolare può provvedere alla ricezione delle dichiarazioni di riacquisto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, considerando che la platea dei possibili richiedenti sarà pari a circa 30.000-40.000 persone;

   Alifano1.49, che prevede che, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis, che abbiano superato i ventiquattro mesi per la definizione di cui all'articolo 9-ter della citata legge, devono essere conclusi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   Carè 1.57, che prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Essa dispone, inoltre, che, il riacquisto della cittadinanza sia automatico, previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla possibilità che le amministrazioni competenti possano provvedere agli adempimenti connessi alla suddetta riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che la relazione tecnica riferita all'articolo 1-ter precisa che la rete consolare può provvedere alla ricezione delle dichiarazioni di riacquisto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, considerando che la platea dei possibili richiedenti sarà pari a circa 30.000-40.000 persone. Ritiene, inoltre, necessario acquisire un chiarimento in ordine alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle operazioni relative allo svolgimento degli esami previsti dalla proposta emendativa;

   Auriemma 1.065, che autorizza i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2026, Pag. 133prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, provvedendo ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che non appaiono comprimibili entro un limite massimo di spesa, nonché una conferma che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

   Toni Ricciardi 1-ter.1, che prevede che per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi ad un ufficio consolare non è richiesto alcun pagamento. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minori entrate, della proposta emendativa, che esclude il versamento del diritto consolare di 250 euro previsto dall'articolo 1-ter;

   Toni Ricciardi 1-ter.6, che sopprime il comma 2 dell'articolo 1-ter, facendo, in tal modo, venir meno la disposizione che fissa in euro 250 la somma che deve essere versata all'ufficio consolare, qualora le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza siano ivi presentate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minori entrate, della proposta emendativa, che esclude il versamento del diritto consolare di 250 euro previsto dall'articolo 1-ter;

   gli identici Porta 1-ter. 7 e Zaratti 1-ter.1000, che modificano il comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge in esame, diminuendo da 250 a 100 euro la somma che deve essere versata all'ufficio consolare, qualora le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza siano ivi presentate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minori entrate, delle proposte emendative in commento, che riducono l'importo del diritto consolare dovuto ai sensi dell'articolo 1-ter;

   Boschi 1-ter.01000, che reca una serie di modifiche alla legge n. 91 del 1992, volte a estendere i presupposti per l'acquisizione della cittadinanza italiana. In particolare, essa stabilisce, per un verso, che la cittadinanza sia riconosciuta a chi sia nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, prevedendo altresì che la direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informi il genitore di tale facoltà. La proposta emendativa dispone, per altro verso, che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Rammenta che, in entrambi i casi, viene stabilito che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai Pag. 134residenti di cittadinanza straniera la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi delle predette disposizioni. Osserva che la proposta emendativa dispone, altresì, che il contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della citata legge n. 91 del 1992 non sia dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori, volte all'ottenimento della cittadinanza italiana, prevedendo, inoltre, che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative in favore di tutti i minori di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa il fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa, che riproduce pressoché integralmente la proposta di legge C. 9 approvata dalla Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura ed è volta a modificare in senso ampliativo i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che agli adempimenti a vario titolo posti in capo alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali si possa provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente;

   Boschi 1-ter.01001, che prevede che lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, un ciclo di studi universitari presso università appartenenti al sistema universitario nazionale, conseguendo la laurea triennale, specialistica o magistrale, acquisti la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro due anni dal conseguimento del predetto titolo, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

   Magi 1-ter.06, che prevede che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquisti la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

   Boschi 1-ter.01002, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo medesimo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a Pag. 135legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Onori 1-ter.01003, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter del presente decreto, destinato al finanziamento di campagne di informazione rivolte ai soggetti di discendenza italiana nati all'estero e aventi ad oggetto la divulgazione delle nuove modalità di acquisto della cittadinanza introdotte con il presente decreto-legge. Rammenta, in proposito, che le disposizioni del citato articolo 1-ter stabiliscono che le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi a un ufficio consolare comportano il versamento di una somma di 250 euro, a titolo di diritti consolari. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che destina alla spesa le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter, comma 2, anche considerando che le somme riscosse a titolo di diritti consolari a normativa vigente sono acquisite interamente all'erario, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Carè 1.46 e Di Sanzo 1.47 e Magi 1.53, confermando che detti emendamenti sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Con riferimento alla proposte emendative rispetto alle quali il relatore ha richiesto chiarimenti, esprime, poi, parere contrario sulle proposte emendative Magi 1.3, Boschi 1-ter.01000 e 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06, in considerazione del fatto che, fermo restando che nell'ordinamento italiano il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale, non rilevando pertanto a tal fine il possesso della cittadinanza, le suddette proposte emendative appaiono comunque suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che le amministrazioni interessate sembrerebbero non essere in grado di provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti Porta 1.44 e 1.62, Alifano 1.49, Di Sanzo 1.63, Toni Ricciardi 1.64, Porta 1-ter.2 e Alfonso Colucci 1-ter.3, poiché, sulla base degli elementi attualmente in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, tali proposte emendative determinano nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, in quanto le amministrazioni interessate non possono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per le medesime ragioni, esprime parere contrario anche sull'emendamento Carè 1.57, rispetto al quale, in aggiunta, occorre considerare che la previsione di una verifica linguistica e di un esame volto ad accertare la conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza comporterebbe oneri organizzativi a carico della rete consolare all'estero, allo stato non quantificabili.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Auriemma 1.065, in quanto, da un lato, gli oneri da esso quantificati non risultano congrui rispetto alle finalità perseguite e incompatibili con il tetto massimo di spesa ivi previsto e, dall'altro, le risorse utilizzate a copertura sono già preordinate alla realizzazione di interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.Pag. 136
  Formula, quindi, parere contrario sull'emendamento Toni Ricciardi 1-ter.1, in considerazione del fatto che, sulla base degli elementi attualmente in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, la sua attuazione comporterebbe minori entrate per la finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente è previsto che le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana siano soggette al pagamento del contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992.
  Analogamente, esprime parere contrario sugli emendamenti Toni Ricciardi 1-ter.6 e sugli identici emendamenti Porta 1-ter.7 e Zaratti 1-ter.1000, dal momento che, sulla base degli elementi attualmente in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, tali proposte emendative determinerebbero oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura, tenuto conto che le amministrazioni interessate, in assenza del contributo di cui si richiede, rispettivamente, la soppressione o la riduzione, non possono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Esprime, ancora, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boschi 1-ter.01002, dal momento che, da un lato, la congruità degli oneri da esso quantificati non risulta puntualmente dimostrabile e, dall'altro, le risorse utilizzate a copertura sono già preordinate alla realizzazione di interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.
  Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Onori 1-ter.01003, giacché dalla sua eventuale approvazione deriverebbero minori entrate per l'erario.
  Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) si limita in primo luogo a evidenziare che, con specifico riferimento agli emendamenti Porta 1.44 e 1.62, Alifano 1.49, Di Sanzo 1.63, Toni Ricciardi 1.64, Porta 1-ter.2 e Alfonso Colucci 1-ter.3, che pure in linea teorica appaiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per le ragioni dapprima richiamate dal relatore e su cui ha sostanzialmente concordato la rappresentante del Governo, in numerose circostanze, anche recenti, il Governo ha invece sistematicamente affermato, in relazione ad iniziative legislative provenienti dal Governo stesso o dalla sua maggioranza parlamentare sottoposte all'esame in sede consultiva presso questa Commissione, la possibilità per le amministrazioni pubbliche coinvolte di adempiere ai nuovi compiti ad esse a vario titolo attribuiti ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, originando così la netta impressione che ai fini della valutazione nella predetta sede degli effetti finanziari vengano, in realtà, utilizzati differenti metri di giudizio a seconda della paternità politica delle singole iniziative legislative.
  Invita, viceversa, la sottosegretaria Albano a voler riconsiderare attentamente il parere contrario espresso sugli articoli aggiuntivi Boschi 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06, di cui il Partito Democratico, che pure non compare tra i firmatari, condivide pienamente le finalità, evidenziando come, in assenza di una relazione tecnica che ne possa certificare in maniera incontrovertibile l'onerosità, la stessa rappresentante del Governo si sia su di essi limitata a ipotizzare la sussistenza di costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, come dimostra, non a caso, l'uso del condizionale quale modo verbale impiegato nel suo intervento.
  Ritiene peraltro che, essendo risaputa la posizione politica dell'Esecutivo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana anche a soggetti stranieri, al ricorrere di determinati requisiti, sarebbe preferibile che le suddette proposte emendative possano essere eventualmente respinte nel corso dell'esame in Assemblea sulla base di valutazioni attinenti esclusivamente al merito delle stesse, senza che nella presente sede siano addotti motivi ostativi di ordine finanziario, che appaiono francamente infondati.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dalla collega Roggiani in merito agli articoli aggiuntivi BoschiPag. 137 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06, dovendo a suo giudizio le valutazioni del Governo in questa sede basarsi esclusivamente sulla presenza o meno di profili problematici dal punto di vista finanziario, puntualmente accertati.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di svolgere i necessari approfondimenti istruttori sui citati articoli aggiuntivi Boschi 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, accogliendo la richiesta formulata in tal senso dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.55.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel comunicare gli esiti delle verifiche tecniche effettuate per le vie brevi presso i competenti uffici, ribadisce che, ad una prima analisi, per le ragioni in precedenza esposte, gli articoli aggiuntivi Boschi 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06 appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, preso atto anche di quanto rappresentato dai deputati intervenuti nel corso della seduta, ritiene di poter esprimere in questa sede nulla osta sulle medesime proposte emendative, nonché sull'emendamento Magi 1.3, le cui finalità risultano essenzialmente assimilabili, considerato che allo stato attuale il Governo non dispone di puntuali elementi di valutazione che attestino in modo puntuale che dall'attuazione delle predette proposte emendative derivino nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.
  Tiene comunque a precisare che, qualora nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea sulle citate proposte emendative dovesse registrarsi un orientamento favorevole alla loro approvazione, si renderà naturalmente necessario acquisire sulle medesime apposita relazione tecnica, volta ad accertare in maniera puntuale gli eventuali effetti finanziari da esse derivanti. Analoghe valutazioni dovranno, peraltro, svolgersi anche con riferimento a eventuali future iniziative legislative di analogo contenuto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.53, 1.57, 1.62, 1.63, 1.64, 1.065, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.6, 1-ter.7, 1-ter.1000, 1-ter.01000, 1-ter.01002 e 1-ter.01003, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.
C. 2304, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che la proposta di legge in esame, approvata con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.Pag. 138
  Nel segnalare che il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Giustizia che, nel corso dell'esame, non ha apportato ulteriori modificazioni al testo, evidenzia che l'articolo 1, inserendo l'articolo 585-bis al codice penale in materia di diritti sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, introduce una pena accessoria per determinati soggetti legati alla vittima e condannati per specifici delitti nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte della vittima.
  Rileva che, sempre con riferimento ai diritti sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, l'articolo 2 reca, inoltre, i principi sulla base dei quali, come previsto dalla stessa, dovrà essere modificato, con regolamento ministeriale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il regolamento di polizia mortuaria. Segnala, infine, che il provvedimento è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria.
  Al riguardo, tenuto conto delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, tra cui si evidenzia la summenzionata clausola di invarianza finanziaria, e atteso il carattere ordinamentale del provvedimento in oggetto, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Anche a tale riguardo, nel rilevare che la predetta clausola è stata introdotta nel testo in esame in recepimento di apposita condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
Testo unificato C. 1535 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che il testo unificato all'esame della Commissione reca disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa (SMD) alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
  In merito ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che l'articolo 1 del provvedimento in esame, novellando l'articolo unico della legge n. 162 del 2009, che ha istituito la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, prevede l'attribuzione alla memoria dei medesimi caduti della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, quale riconoscimento del valore e del sacrifico prestato, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 1. Rileva come venga, altresì, demandato ad un decreto interministeriale l'istituzione del Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a), n. 2. Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni del provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi nell'ambitoPag. 139 delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, nell'evidenziare che il provvedimento in esame, d'iniziativa parlamentare, è sprovvisto di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano, sulla base di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, di verificare l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria che risulta presente, per altro, sia nel provvedimento in esame, sia nel testo novellato.
  Osserva che tali elementi appaiono necessari soprattutto con riguardo all'istituzione del «Luogo del ricordo», le cui modalità attuative vengono demandate a un successivo decreto interministeriale. In merito a tale aspetto, evidenzia, infatti, che le caratteristiche del Luogo, la sua collocazione, i tempi e le modalità di realizzazione e i costi di gestione non appaiono identificabili, sulla base del solo dato testuale, ai fini di poter esprimere una valutazione riguardo alla non onerosità della sua realizzazione e gestione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, nel ricordare che la legge 12 novembre 2009, n. 162, modificata dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, già contiene, all'articolo 1, comma 4, una clausola di invarianza riferita all'attuazione del predetto provvedimento, segnala l'opportunità di riformulare la predetta clausola in termini conformi alla prassi consolidata, al fine, da un lato, di specificare che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, di precisare che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti all'esito del completamento della raccolta dei necessari elementi istruttori presso le amministrazioni competenti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.